REGOLAMENTO di EuroTLX

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1 REGOLAMENTO di EuroTLX APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 DICEMBRE 2011 DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 1 GENNAIO 2012

2 DEFINIZIONI... 9 TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI CAPO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE Articolo 1.1 Finalità Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento e Comunicazioni Tecniche CAPO 2 PRINCIPI ORGANIZZATIVI DI EUROTLX S.I.M. S.P.A Articolo 1.3 Consiglio di Amministrazione Articolo 1.4 Presidente del Consiglio di Amministrazione Articolo 1.5 Amministratore Delegato Articolo 1.6 Organizzazione della Società Articolo 1.7 Collegio dei Probiviri TITOLO 2. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi Articolo 2.2 Lotti minimi negoziabili CAPO 2 STRUMENTI FINANZIARI Articolo 2.3 Condizioni generali Articolo 2.4 Obbligazioni e altri titoli di debito A. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti non bancari, da Stati sovrani, da enti locali e da enti sovranazionali B. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti bancari Articolo 2.5 Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio Articolo 2.6 Diritti di opzione Articolo 2.7 Covered warrant e certificates Articolo 2.8 Quote o azioni di OICR Pagina 2-143

3 Articolo 2.9 Asset Backed Securities Articolo 2.10 Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti CAPO 3 PROCEDURA DI AMMISSIONE Articolo 2.11 Avvio della procedura Articolo 2.12 Verifica dei requisiti Articolo 2.13 Esito della procedura Articolo 2.14 Termini dell ammissione Articolo 2.15 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione TITOLO 3. PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AL MERCATO SEZIONE 1 INTERMEDIARI CAPO 1 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI Articolo 3.1 Condizioni generali CAPO 2 PROCEDURA DI AMMISSIONE Articolo 3.2 Avvio della procedura e termini Articolo 3.3 Verifica dei requisiti Articolo 3.4 Esito della procedura Articolo 3.5 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione CAPO 3 OPERATIVITÀ NEL MERCATO Articolo 3.6 Regole di condotta Articolo 3.7 Attività di natura professionale consentite Articolo 3.8 Assegnazione dei codici identificativi degli Aderenti interconnessi Articolo 3.9 Attività abusive Articolo 3.10 Attività di market making abusivo Articolo 3.11 Attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato Articolo 3.12 Parametri concernenti la rilevazione di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato Articolo 3.13 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni Articolo 3.14 Interconnessione Articolo 3.15 Esclusione su richiesta dal mercato Pagina 3-143

4 SEZIONE 2 MARKET MAKER CAPO 4 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI Articolo 3.16 Condizioni generali CAPO 5 PROCEDURA DI AMMISSIONE Articolo 3.17 Avvio della procedura e termini Articolo 3.18 Verifica dei requisiti Articolo 3.19 Esito della procedura Articolo 3.20 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione CAPO 6 OPERATIVITÀ NEL MERCATO Articolo 3.21 Comunicazioni a EuroTLX S.I.M. S.p.A Articolo 3.22 Estensione dell operatività a strumenti già negoziati nel mercato EuroTLX Articolo 3.23 Obblighi di liquidità e di significatività dei prezzi Articolo 3.24 Regole di condotta Articolo 3.25 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni Articolo 3.26 Esclusione dall operatività su strumenti finanziari Articolo 3.27 Esclusione dal mercato Articolo 3.28 Condizioni per la permanenza quale Market Maker A SEZIONE 3 SPECIALIST CAPO 7 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI Articolo 3.29 Condizioni generali CAPO 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE Articolo 3.30 Rinvio CAPO 9 OPERATIVITÀ NEL MERCATO Articolo 3.31 Rinvio Articolo 3.32 Obblighi di liquidità e di significatività dei prezzi Articolo 3.33 Obblighi informativi SEZIONE Pagina 4-143

5 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ADERENTI CONCERNENTI IL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CAPO 10 REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ADERENTI CHE INTENDONO OPERARE SUL SEGMENTO AVENTE AD OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI ACCENTRATI PRESSO EUROCLEAR E CLEARSTREAM Articolo 3.34 Obbligo di mantenimento di una struttura organizzativa adeguata per la gestione dei processi operativi di netting bilaterale, di comunicazione e gestione dei fail Articolo 3.35 Obblighi di comunicazione al Mercato Articolo 3.36 Obbligo di contenimento dei Fail Articolo 3.37 Obbligo di attribuzione di cedole e rimborsi da corrispondere in caso di Fail Articolo 3.38 Obbligo di scorporo CAPO 11 PROCEDURA DI BUY-IN E SELL-OUT Articolo 3.39 Facoltà di attivazione della procedura di Buy-in e Sell-out TITOLO 4. MODALITÀ E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE CONTRATTAZIONI Articolo 4.1 Condizioni generali Articolo 4.2 Lotti minimi Articolo 4.3 Orari di negoziazione Articolo 4.4 Fase di pre-negoziazione Articolo 4.5 Abbinamento delle proposte in negoziazione continua Articolo 4.6 Modalità di negoziazione Articolo 4.7 Tick di negoziazione Articolo 4.8 Proposte di negoziazione immesse da Intermediari (ordini) Articolo 4.9 Proposte di negoziazione immesse dai Liquidity Provider (quote) Articolo 4.10 Richieste di proposte di negoziazione ai Liquidity Provider Articolo 4.11 Prezzo di chiusura Articolo 4.12 Limiti di variazione dei prezzi Articolo 4.13 Cancellazione automatica Articolo 4.14 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza TITOLO 5. VIGILANZA SUL MERCATO Pagina 5-143

6 CAPO 1 PRINCIPI GENERALI Articolo 5.1 Finalità Articolo 5.2 Comunicazioni con l Unità di Supervisione Capo 2 Obblighi di liquidità e significatività dei prezzi Articolo 5.3 Controlli sugli obblighi di liquidità e sulla significatività dei prezzi CAPO 3 INTERVENTI SUI PARAMETRI, SUGLI ORARI E SULLE CONDIZIONI DI NEGOZIAZIONE Articolo 5.4 Condizioni generali Articolo 5.5 Interventi di EuroTLX S.I.M. S.p.A CAPO 4 INTERVENTI SULLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE Articolo 5.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell Aderente Articolo 5.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa di EuroTLX S.I.M. S.p.A CAPO 5 GESTIONE DEGLI ERRORI Articolo 5.8 Disposizioni generali Articolo 5.9 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti Articolo 5.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti CAPO 6 CONTROLLO DEI PROCESSI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI Articolo 5.11 Monitoraggio del rischio di contagio Articolo 5.12 Controlli sulle regole di condotta degli aderenti Articolo 5.13 Inibizione temporanea dell attività di un Aderente sul segmento degli strumenti finanziari accentrati presso Euroclear e Clearstream Articolo 5.13 bis Inibizione temporanea dell attività di un Aderente sugli strumenti finanziari di cui all articolo CAPO 7 GESTIONE DELLE DISFUNZIONI TECNICHE Articolo 5.14 Condizioni generali Articolo 5.15 Interventi dell Unità di Supervisione CAPO 8 SOSPENSIONE DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Articolo 5.16 Condizioni generali Articolo 5.17 Condizioni di sospensione CAPO 9 REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Articolo 5.18 Condizioni generali Articolo 5.19 Condizioni di revoca CAPO 10 CONTROLLI E SANZIONI SU ADERENTI Articolo 5.20 Condizioni generali Articolo 5.21 Controlli specifici sugli Aderenti Articolo 5.22 Procedimento disciplinare Articolo 5.23 Sanzioni Pagina 6-143

7 Articolo 5.24 Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 da parte di un Aderente interconnesso TITOLO 6. SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI CAPO 1 SERVIZI DI POST-TRADING Articolo 6.1 Condizioni generali Articolo 6.2 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione Art. 6.3 Modalità di calcolo dei ratei di interesse CAPO 2 GARANZIA DEI CONTRATTI Articolo 6.4 Sistemi di compensazione e garanzia CAPO 3 SERVIZI DI INFORMATIVA Articolo 6.5 Finalità Articolo 6.6 Informazioni al pubblico Articolo 6.7 Informativa Titolo Articolo 6.8 Comunicazioni del mercato CAPO 4 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI Articolo 6.9 Registrazione dei contratti conclusi e delle proposte di negoziazione TITOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI CAPO 1 DISPOSIZIONI VARIE Articolo 7.1 Diritto applicabile Articolo 7.2 Strumenti finanziari negoziati sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi d ufficio alla negoziazione su EuroTLX Articolo 7.3 Obblighi informativi relativi agli emittenti e agli strumenti finanziari originariamente ammessi alla quotazione in single listing sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo Articolo 7.4 Informazioni sull esercizio dei diritti Articolo 7.5 Offerte pubbliche di acquisto e scambio Articolo 7.6 Altre informazioni Articolo 7.7 Riclassificazione degli Aderenti già operanti al 1 gennaio Articolo 7.8 Sanzioni Pagina 7-143

8 CAPO 2 INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI GARANZIA A CONTROPARTE CENTRALE Articolo 7.9 Attivazione del Sistema di garanzia a controparte centrale ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E DOMANDA DI ESTENSIONE DELL OPERATIVITÀ AD ULTERIORI STRUMENTI FINANZIARI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DOMANDA DI ESTENSIONE DELL OPERATIVITÀ AD ULTERIORI STRUMENTI FINANZIARI ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITA DI INTERMEDIARIO AL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE DENOMINATO EUROTLX, GESTITO DA EUROTLX S.I.M. S.P.A ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI MARKET MAKER/SPECIALIST AL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE DENOMINATO EUROTLX, GESTITO DA EUROTLX S.I.M. S.P.A Pagina 8-143

9 Definizioni ABS (Asset Backed Security) Aderenti Aderente interconnesso Adesione diretta o indiretta a Cassa di compensazione e Garanzia Agente di Regolamento Aggiotaggio Altre Obbligazioni: Indica uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione che prevede l impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate al soddisfacimento dei diritti incorporati nello strumento finanziario emesso ed eventualmente alla copertura dei costi dell operazione di cartolarizzazione. Indica la generica categoria degli Intermediari, dei Market Maker o degli Specialist abilitati ad operare su EuroTLX. Un Aderente può essere abilitato ad operare congiuntamente come Intermediario, Market Maker e Specialist. Indica l intermediario avente un collegamento indiretto a EuroTLX per il tramite di un Aderente Intermediario ammesso alle contrattazioni. Indica la partecipazione al Sistema di Compensazione e Garanzia, ai sensi del Regolamento di Cassa di Compensazione e Garanzia. Indica il/i soggetto/i nominato/i dall Aderente per il regolamento delle operazioni concluse su EuroTLX dall Aderente stesso. Indica il reato di aggiotaggio su strumenti finanziari di cui all articolo 2637 del Codice Civile. Indica obbligazioni Sovranazionali/Agency, Mercati Emergenti, Corporate e Finanziarie e Altre Obbligazioni Governative. In particolare: - Sovranazionali/Agency sono le obbligazioni emesse da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati, da Banche centrali, da Agenzie Governative; - Mercati Emergenti sono le obbligazioni emesse da Stati ricompresi nell indice MSCI Barra a prescindere dalla possibile appartenenza ad altre tipologie di strumenti finanziari definite nel presente Regolamento. Per la definizione degli Stati ricompresi nell indice MSCI Barra EuroTLX SIM S.p.A. osserva la composizione del predetto indice nel primo giorno di negoziazione di ogni anno; Pagina 9-143

10 detta classificazione avrà validità per l intero anno di negoziazione. - Corporate e Finanziarie sono le obbligazioni non emesse da Stati e comunque non ricomprese in nessuna della altre tre sottocategorie di Altre obbligazioni ; - Altre Obbligazioni Governative sono le obbligazioni emesse da Stati diversi dall Italia e non già presenti nelle definizioni di Mercati Emergenti e Titoli di Stato non Italia. Altri titoli di debito Amministratore Delegato Ammissione alle negoziazioni Avviso Indica strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni e rappresentativi di capitale di debito. Indica l Amministratore Delegato di EuroTLX SIM S.p.A. Indica l ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione su EuroTLX. Indica il documento pubblicato da EuroTLX S.I.M. S.p.A. nella sezione Comunicazioni di Mercato del sito internet ovvero inviato via agli Aderenti contenente le informazioni ufficiali riguardanti la negoziazione degli strumenti finanziari sul mercato EuroTLX. Azione Indica un titolo rappresentativo del capitale di rischio dell emittente. Book o Book di negoziazione Buy-in Cassa di Compensazione e Garanzia Certificate Indica l insieme delle proposte di negoziazione presenti sul mercato e relative ad uno strumento finanziario, con indicazione delle loro caratteristiche. Richiesta di esecuzione coattiva esercitata da un Aderente nei confronti della controparte di mercato di uno o più contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX, a fronte di una mancata consegna di titoli. Indica la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (CC&G), individuata quale controparte centrale per il regolamento delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX individuati con apposita Comunicazione Tecnica. Indica uno strumento finanziario, diverso dai covered warrant, che replica l andamento di un attività sottostante. Pagina

11 Cliente al dettaglio Clienti professionali Clienti professionali su richiesta Collegio dei Probiviri Comunicazioni di Mercato Comunicazioni Tecniche Controparte Centrale Controparti qualificate Consob Indica la categoria di clienti diversi dai Clienti professionali e dalle Controparti qualificate. Indica la categoria di clienti professionali privati che soddisfano i requisiti di cui all Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell Economia e delle Finanze ai sensi dell articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico. Indica i clienti professionali privati di cui all Allegato 3, II del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Indica l organo, nominato dal Consiglio di Amministrazione di EuroTLX S.I.M. S.p.A., che ha la potestà sanzionatoria nell ambito del procedimento disciplinare di cui all art del presente Regolamento. Indica l insieme dei comunicati concernenti gli strumenti finanziari negoziati sul mercato EuroTLX e pubblicati da EuroTLX S.I.M. S.p.A. nella sezione News del sito internet Indicano i documenti, emanati da EuroTLX S.I.M. S.p.A., che descrivono aspetti tecnici di funzionamento di EuroTLX o dei servizi strumentali alle negoziazioni; essi sono pubblicati nella sezione Comunicazioni di Mercato del sito internet Indica la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (CC&G), individuata quale controparte centrale per il regolamento delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX individuati con apposita Comunicazione Tecnica. Indica i soggetti di cui all art. 58 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni ai quali non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell articolo 49 del Regolamento Intermediari. In alternativa, indica i soggetti di cui all articolo 24, par. 2, della direttiva 2004/39/CE. Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Pagina

12 Contratto di Aderente Intermediario Contratto di Aderente Liquidity Provider Covered warrant plain vanilla Covered warrant esotico Direttiva 2004/39/CE o Direttiva MiFID Emittente strumenti finanziari diffusi Esclusione EuroTLXNews EuroTLX S.I.M. Indica l accordo sottoscritto dall Aderente con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per esercitare l attività di esecuzione di ordini per conto di clienti sugli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX. Indica l accordo sottoscritto dall Aderente con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per esercitare l attività di market making sugli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX in qualità di Market Maker ovvero di Specialist, ovvero di entrambi, se richiesto. Indica uno strumento finanziario, che conferisce la facoltà di acquistare (call) o di vendere (put), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito o, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, o come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante, purchè emesso da un soggetto diverso dall emittente dell eventuale strumento finanziario sottostante. Indica uno strumento finanziario dato dalla combinazione di Covered warrant plain vanilla, o che incorpora opzioni di tipo esotico. Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (G.U. L 145 del , pag. 1). Indica gli Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante così come definiti dall articolo 2-bis del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni. Indica l esclusione, su richiesta dell Aderente, dalle contrattazioni di uno strumento finanziario ovvero l esclusione dell Aderente stesso da EuroTLX, su sua richiesta. Indica il documento, disponibile per gli Aderenti mediante accesso sul sito o inviato loro via mail, contenente le informazioni ufficiali rilevanti per l ammissione degli strumenti finanziari e degli Aderenti e il funzionamento di EuroTLX. Indica la società che organizza e gestisce il sistema multilaterale Pagina

13 S.p.A. Execution policy Fail Giorno di mercato aperto Informativa emittenti Informativa Titolo Inibizione dell operatività Insider trading Interconnessione Intermediari Istruzione di Mercato di negoziazione (Multilateral Trading Facility MTF) denominato EuroTLX. Indica la strategia di esecuzione degli ordini individuata dagli intermediari ai sensi dell art. 45 della Delibera Consob n del 29 ottobre In alternativa, indica la strategia di esecuzione degli ordini individuata dagli intermediari ai sensi dell articolo 21 della direttiva 2004/39/CE. Indica il mancato regolamento alla data di regolamento degli interi quantitativi corrispondenti ad una Istruzione di Mercato. Indica un giorno in cui il mercato EuroTLX è aperto. Indica la modalità di diffusione al pubblico dell informativa fornita dagli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo 7.2 del presente Regolamento e pubblicate nella sezione Comunicazioni di Mercato del sito internet Indica il documento che sintetizza le principali caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di ammissione su EuroTLX, redatto da EuroTLX S.I.M. S.p.A al momento dell ammissione sul mercato EuroTLX e liberamente accessibile sul sito internet Indica la modalità tecnica adottata dall Unità di Supervisione per impedire ad un Aderente di negoziare strumenti finanziari appartenenti al medesimo segmento di mercato e/o Titoli Garantiti. Indica il reato di abuso di informazioni privilegiate di cui all articolo 184 e l illecito amministrativo di cui all articolo 187-bis del Testo Unico della Finanza. Indica il collegamento indiretto a EuroTLX per il tramite di Aderenti ammessi alle contrattazioni, o il collegamento diretto di Aderenti ammessi alle contrattazioni su EuroTLX da parte di soggetti non negoziatori o di sistemi di generazione automatica delle proposte di negoziazione. Indica i soggetti autorizzati che aderiscono a EuroTLX con funzione di esecuzione di ordini per conto di clienti. Indica una istruzione inviata dal sistema X-TRM a Euroclear e Clearstream, normalmente corrispondente ad un saldo bilaterale Pagina

14 (compenso), eccezionalmente corrispondente ad un istruzione singola (di inserimento o reverse trade). Istruzione di Regolamento Istruzione OTC Liquidity Provider Lotto minimo Manipolazione del Mercato Indica una Istruzione di Mercato o Istruzione OTC avente ad oggetto i quantitativi da regolare presso una Società di Gestione Accentrata. una istruzione avente ad oggetto i quantitativi da regolare presso una Società di Gestione Accentrata, inserita in Euroclear e Clearstream da un Aderente a seguito di un operazione di scorporo di un Istruzione di Mercato o di un altra Istruzione OTC. Indica il Market Maker e/o lo Specialist. Indica la quantità minima negoziabile per ogni strumento finanziario. Indica il reato di cui all articolo 185 e l illecito amministrativo di cui all articolo 187-ter del Testo Unico della Finanza. Market Maker Indica l Aderente a EuroTLX, Market Maker A o Market Maker B, che si impegna a rispettare gli obblighi di liquidità stabiliti dal mercato EuroTLX con riferimento a strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni bancarie non Eurobond, dai certificate e dai covered warrant. I Market Maker che intendono impegnarsi anche su obbligazioni bancarie non Eurobond, su certificate e covered warrant devono assumere anche la qualifica di Specialist. Market Maker A Indica i Market Maker che rispettano i particolari requisiti ed obblighi per loro previsti agli artt e 3.28 del Regolamento. Market Maker B Indica i Market Maker che rispettano i particolari requisiti ed obblighi per loro previsti all art del Regolamento. Mercato di Stato appartenente all'ocse Indica un mercato istituito, organizzato e disciplinato da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato appartenente all'ocse. Mercato EuroTLX o EuroTLX Indica il sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility MTF) gestito da EuroTLX S.I.M. S.p.A., sistema che consente l'incontro, al suo interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare Pagina

15 luogo a contratti, ai sensi dell articolo 1 comma 5-octies del Testo Unico della Finanza. Negoziazione continua Netting bilaterale Obbligazione Obbligazione convertibile Obbligazione bancaria non eurobond Obbligazione strutturata OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) Indica la modalità di negoziazione che prevede l inserimento e la cancellazione di proposte di negoziazione al fine della conclusione di contratti. La funzionalità che consente di aggregare le Istruzioni di Regolamento corrispondenti a contratti eseguiti sul segmento di EuroTLX caratterizzato dal regolamento su Euroclear e Clearstrem, secondo il criterio definito nella Comunicazione Tecnica. Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell emittente che garantisce il valore nominale a scadenza. Indica un obbligazione che attribuisce al possessore il diritto di convertirla, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società, secondo un rapporto prefissato. Indica un obbligazione emessa da una banca ed originariamente collocata presso la clientela di una banca. Indica un obbligazione contraddistinta da un processo innovativo di determinazione delle cedole e/o del rimborso del capitale e caratterizzata dalla presenza nella struttura di elementi riconducibili all assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati. Indica i fondi comuni di investimento, le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e gli ETF (Exchange Traded Funds). Operatori Indica la generica categoria dei soggetti abilitati o potenzialmente abilitabili ad operare sul mercato EuroTLX. Operatori non professionali Indica gli investitori che secondo i criteri di classificazione MiFID, ripresi dal Regolamento Intermediari Consob, possono essere qualificati come Clienti al dettaglio e Clienti professionali su richiesta. Restano in ogni caso sempre escluse le persone giuridiche la cui attività principale consista in attività di negoziazione in conto proprio. Pagina

16 Ordine Operazioni aventi una size normalmente non retail Indica una proposta di negoziazione immessa nel sistema da un Intermediario, contenente tutti i dati necessari per la contrattazione e la visualizzazione sul book di negoziazione. Indicano le operazioni di controvalore pari o superiore alle soglie individuate dall art del Regolamento ai fini dell accertamento degli indici di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato. Post-Trading Priorità temporale superiore Proposta di negoziazione Proposta limitata o proposta con limite di prezzo Proposta senza limite di prezzo o proposta al meglio Quantità minima Quota Revoca Reverse trade Indica l insieme delle operazioni che avvengono in fase di regolamento, riscontro, rettifica e liquidazione di un contratto generatosi su EuroTLX. Indica il principio mediante il quale, a parità di condizioni di prezzo, viene eseguita la proposta di negoziazione immessa per prima sul book di negoziazione. Indica un ordine o una quota che individua in modo inequivocabile l intenzione di acquistare o vendere uno strumento finanziario negoziato su EuroTLX. Indica una proposta di negoziazione immessa indicando il prezzo massimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in acquisto o il prezzo minimo al quale può essere eseguita, nel caso di proposta in vendita. Indica un ordine immesso senza indicare il prezzo massimo di esecuzione, nel caso di ordine in acquisto o il prezzo minimo di esecuzione, nel caso di ordine in vendita. Indica la quantità minima per ogni strumento finanziario per il quale il Market Maker o lo Specialist ha l obbligo di esporre una Quota durante l orario di negoziazione continua. Indica i prezzi in acquisto e, ove previsto, in vendita immessi nel sistema da un Market Maker o uno Specialist, contenente tutti i dati necessari per la contrattazione e la visualizzazione sul book di negoziazione. Indica l esclusione dalle contrattazioni su EuroTLX di uno strumento finanziario o di un Aderente, su iniziativa di EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Indica un istruzione di segno contrario ad una data istruzione Pagina

17 che deve essere annullata. Scorporo Sedi di negoziazione Segmento di mercato Sell-out Single Listing Sistema di garanzia a controparte centrale Sistema di Gestione Accentrata Specialist Indica la cancellazione dell Istruzione di Regolamento in Fail che contiene alcune istruzioni regolabili e il contestuale inserimento di due nuovi accorpamenti (ovvero di due Istruzioni OTC), uno contenente le istruzioni regolabili, l altro contenente quelle non regolabili. Indica i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui rispettivamente all articolo 1, comma 1, lettera w-ter), all articolo 1, comma 5-octies e all articolo 1, comma 5-ter del Testo Unico della Finanza. Indica un insieme di strumenti caratterizzato da una modalità di post-trading specifica, ovvero da un sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari. Richiesta di esecuzione coattiva esercitata da un Aderente nei confronti della controparte di mercato di uno o più contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX, a fronte di una mancata consegna di contanti. Indica la situazione secondo la quale uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione su assenso dell emittente sul mercato regolamentato TLX non risulta essere stato ammesso alla negoziazione su altri Mercati regolamentati in Paesi dell Unione Europea sempre su assenso dell emittente. Indica, limitatamente ai contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX, per i quali risulta applicabile il regolamento tramite controparte centrale, il sistema di garanzia nel quale Cassa di Compensazione e Garanzia assume il ruolo di Controparte Centrale. Indica un sistema, od un complesso di sistemi connessi, per la gestione accentrata di strumenti finanziari, quali le società per azioni autorizzate ad esercitare tale attività ai sensi della parte III, titolo II del Testo Unico della Finanza o sistemi esteri sottoposti ad equivalente vigilanza. Indica l Aderente a EuroTLX che si impegna a rispettare gli obblighi di liquidità stabiliti dal mercato EuroTLX, con riferimento ai certificate e/o ai covered warrant e/o alle obbligazioni bancarie non Eurobond e/o altre obbligazioni e/o agli altri titoli di debito: (i) da esso stesso emessi ovvero emessi da società da esso controllate, controllanti o collegate ai sensi Pagina

18 (ii) (iii) dell art C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 385/93; oppure emessi da altri emittenti bancari e collocati dallo Specialist e/o da società da esso controllate, controllanti o collegate ai sensi dell art C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 385/93 presso la propria clientela e/o quella di società da esso controllate, controllanti o collegate ai sensi dell art C.C. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 385/93. In alternativa, il rapporto di controllo o collegamento vanno definiti con riferimento agli artt. 1 comma 1 (a), (b) e (d) nonché 41 comma 1 della Settima Direttiva 83/349/CEE. Le società si considerano appartenenti allo stesso gruppo qualora abbiano la stessa impresa madre con cui consolidare ai sensi dell art. 3 della Settima Direttiva 83/349/CEE; oppure per i quali i soggetti sopra indicati abbiano assunto impegni nei confronti dell emittente e/o intermediari, diversi da emittenti sovranazionali o governativi ovvero agenzie, per sostenere la liquidità dello strumento finanziario nel mercato secondario. Strumento Finanziario (o strumento) Strumento partecipativo Tariffario Testo Unico della Finanza (o T.U.F.) Tick Titolo Atipico Indica uno strumento finanziario, ai sensi dell articolo 1 comma 2 del Testo Unico della Finanza, negoziato su EuroTLX. Indica uno strumento finanziario fornito di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell assemblea generale degli azionisti. Indica il quadro delle condizioni economiche applicabili agli Aderenti a EuroTLX, allegato al Regolamento di EuroTLX, di cui ne costituisce parte integrante. Indica il D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili su EuroTLX. Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell emittente che non garantisce il capitale nominale a scadenza. Pagina

19 Titoli Garantiti Titoli di Stato: Unità di Supervisione Indica l insieme degli strumenti finanziari per i quali i contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX sono regolati tramite il sistema di garanzia nel quale Cassa di Compensazione e Garanzia assume il ruolo di Controparte Centrale. Indica obbligazioni Titoli di Stato Italia, Titoli di Stato non Italia e Sovereign. In particolare: Titoli di Stato Italia : sono le obbligazioni emesse dallo Stato Italiano e appartenenti al Piano di emissioni dello Stato italiano. Titoli di Stato non Italia : sono le obbligazioni non ricomprese in Altre Obbligazioni, emesse dallo Stato USA o da Stati membri dell Unione Europea diversi dall Italia. Sovereign : sono le obbligazioni emesse da Stati, tipicamente emesse in valuta diversa da quella del Paese emittente, ovvero emesse con modalità differenti rispetto al piano di emissioni previsto dal Paese emittente, ovvero offerte non esclusivamente nel Paese emittente, e comunque non ricomprese in altre tipologie di strumenti finanziari definite dal presente Regolamento. Indica la struttura di EuroTLX S.I.M. S.p.A. definita al comma 2 dell articolo 1.6. Pagina

20 Titolo 1. Disposizioni Generali Capo 1 Oggetto del Regolamento e modifiche Articolo 1.1 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina l organizzazione e la gestione del sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility MTF) denominato EuroTLX organizzato da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Il sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX è organizzato e gestito per rispondere alle esigenze degli operatori non professionali. Tutti gli Aderenti che operano su EuroTLX, compresi gli Aderenti interconnessi, sono chiamati a contribuire con il proprio comportamento alla preservazione delle condizioni di liquidità del mercato e del suo carattere retail. L attività di soggetti diversi dagli operatori non professionali è possibile solo ed esclusivamente nei limiti definiti dal presente regolamento e, in particolare, dalle sue regole di condotta. 2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare: a) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; b) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e revoca dalle negoziazioni degli Intermediari e i loro obblighi; c) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e revoca dalle negoziazioni dei Market Maker e i loro obblighi; d) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e revoca dalle negoziazioni e degli Specialist e i loro obblighi; e) le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali; f) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione delle informazioni. Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento e Comunicazioni Tecniche 1. Le modifiche al Regolamento di EuroTLX sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di EuroTLX SIM S.p.A. e vengono prontamente comunicate agli Aderenti. Il testo del Regolamento viene pubblicato sul sito 2. L Amministratore Delegato può inoltre emanare Comunicazioni Tecniche vincolanti che vengono trasmesse agli Aderenti tramite le strutture informatiche e/o tramite il sito Capo 2 Principi organizzativi di EuroTLX S.I.M. S.p.A. Articolo 1.3 Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del mercato senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli Pagina

21 atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto di EuroTLX S.I.M. S.p.A.. 2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un codice di comportamento interno, applicabile ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, ai dipendenti della società, volto ad assicurare tra l altro che la gestione della società sia svolta in assenza di situazioni di conflitto d interessi. 3. Il Consiglio di Amministrazione nomina l Amministratore Delegato a cui spetta la responsabilità delle attività di gestione, di promozione e di sviluppo del mercato. 4. Il Consiglio di Amministrazione deve dotare EuroTLX S.I.M. S.p.A. di un organizzazione adeguata e di un sistema di controllo interno che vigili sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne. Articolo 1.4 Presidente del Consiglio di Amministrazione 1. Il Presidente promuove e coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione, del quale convoca le riunioni ed al quale riferisce in merito alle tematiche rilevanti sulla base delle informazioni ricevute dalla struttura e degli accertamenti compiuti. 2. Il Presidente cura che l attività del Consiglio di Amministrazione sia svolta con indipendenza di giudizio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, secondo criteri di trasparenza, tutela degli investitori e sviluppo di un mercato efficiente. Articolo 1.5 Amministratore Delegato 1. L Amministratore Delegato approva le Comunicazioni Tecniche di funzionamento del mercato EuroTLX. 2. L Amministratore Delegato esercita le proprie funzioni secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale. 3. L Amministratore Delegato ha inoltre la responsabilità di assicurare l informativa della società EuroTLX S.I.M. S.p.A. dovuta ai sensi della vigente normativa. 4. I compiti spettanti all Amministratore Delegato, nel caso di vacanza di tale figura, possono essere temporaneamente esercitati da un Dirigente della Società appositamente delegato dal Consiglio di amministrazione. Articolo 1.6 Organizzazione della Società 1. L organizzazione di EuroTLX S.I.M. S.p.A. prevede una struttura, denominata Unità di Supervisione, dedicata allo svolgimento delle attività di ammissione, sospensione ed esclusione degli Aderenti e degli strumenti finanziari nel mercato EuroTLX, nonché di supervisione del mercato medesimo. Pagina

22 Articolo 1.7 Collegio dei Probiviri 1. Il Collegio dei Probiviri è l organo che ha la potestà sanzionatoria nell ambito del procedimento disciplinare di cui all art del presente Regolamento. 1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, e scelti tra professionisti di adeguata professionalità e onorabilità. Pagina

23 Titolo 2. Ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari Capo 1 Condizioni generali Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi 1. Il presente Titolo del Regolamento disciplina l ammissione alla negoziazione su EuroTLX delle seguenti tipologie di strumenti finanziari: a) Obbligazioni e altri titoli di debito compresi strumenti partecipativi, Obbligazioni Convertibili, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato e Titoli Atipici; b) Azioni, Certificati rappresentativi di azioni e Diritti di Opzione; c) Covered Warrant; d) Certificates; e) Asset Backed Securities; f) Quote o azioni di OICR; g) Combinazioni di strumenti di cui ai punti precedenti. Articolo 2.2 Lotti minimi negoziabili 1. Nella determinazione dei lotti minimi negoziabili di uno strumento finanziario, EuroTLX S.I.M. S.p.A. tiene in considerazione l efficiente svolgimento delle contrattazioni e le esigenze di accesso per il complesso degli investitori. 2. Il lotto minimo negoziabile di uno strumento finanziario non può essere stabilito per quantità inferiori al taglio minimo, ove previsto, dal regolamento di emissione dello strumento stesso. Capo 2 Strumenti finanziari Articolo 2.3 Condizioni generali 1. I requisiti per l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari su EuroTLX tengono conto della natura, della tipologia e delle caratteristiche di liquidità e stabilità delle relative negoziazioni, nell ottica di assicurare la regolarità delle contrattazioni. L Unità di Supervisione effettua l apposito controllo sulla base dei documenti di pubblico dominio. 2. L ammissibilità alla negoziazione degli strumenti finanziari su EuroTLX è subordinata alla ricorrenza dei requisiti di cui all art. 2 nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 della delibera Consob n del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), laddove applicabili, per escludere che tramite l ammissione possa verificarsi un offerta al pubblico, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del T.U.F.. Pagina

24 3. Il soggetto richiedente l ammissione alla negoziazione su EuroTLX di uno strumento finanziario in presenza delle condizioni diverse da quelle indicate nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell art 2 del Regolamento Emittenti, e laddove non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall articolo 100 o dal comma 4 dell articolo 100-bis del T.U.F., è tenuto a redigere prima dell inizio delle negoziazioni un documento, in italiano o in inglese, contente le informazioni sufficienti affinché gli investitori possano pervenire ad un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell emittente, nonché sullo strumento finanziario oggetto della domanda di ammissione e sui relativi diritti. 4. Il soggetto richiedente l ammissione alla negoziazione su EuroTLX di uno strumento finanziario in presenza delle condizioni di cui al comma precedente nonché nelle condizioni di cui all art. 2 comma 4 del Regolamento Emittenti è tenuto a rendere accessibili al pubblico, per la durata delle negoziazioni su EuroTLX, informazioni sufficienti a permettere agli investitori di pervenire ad un giudizio sull investimento (l informativa on going). Il soggetto richiedente deve specificare dove l informativa on going sia reperibile e in quale lingua. 5. Qualora siano applicabili i precedenti commi 3 e 4, l Unità di Supervisione comunica, al soggetto richiedente l ammissione, schemi operativi da intendersi come requisiti minimali a cui attenersi nell ottemperamento degli obblighi riportati nei medesimi commi. 6. Fermi restando i controlli specifici posti in essere dall Unità di Supervisione alla fine di verificare la libera trasferibilità dello strumento finanziario oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione su EuroTLX, l ammissibilità alla negoziazione su EuroTLX di ogni strumento finanziario è altresì subordinata alla non applicabilità dell art. 100-bis del T.U.F.. L Unità di Supervisione effettua l apposito controllo sulla base dei documenti in pubblico dominio. 7. L ammissibilità alla negoziazione di uno strumento finanziario è subordinata all esistenza di un soggetto che si impegni a supportarne la liquidità durante le fasi di negoziazione ai sensi degli articoli 3.23 e Articolo 2.4 Obbligazioni e altri titoli di debito A. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti non bancari, da Stati sovrani, da enti locali e da enti sovranazionali 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX le obbligazioni e gli altri titoli di debito: a) liberamente trasferibili; b) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza; c) emessi a fronte di un emissione il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 100 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato Pagina

25 all atto della presentazione della domanda di ammissione. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può ammettere alla negoziazione obbligazioni o altri titoli di debito il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido; d) qualora negoziati in un mercato nel quale lo strumento è stato ammesso alla quotazione su richiesta dell emittente, non sospesi dalle negoziazioni; e) dotati di rating, o il cui emittente o garante, o la capogruppo dell emittente, siano dotati di rating, assegnato da almeno una agenzia internazionale indipendente; nel caso di obbligazioni garantite da un definito portafoglio di asset sono presi in considerazione anche i rating di quest ultimo, purché tutti i giudizi espressi siano investment grade ; f) per i quali sia stato pubblicato un documento relativo all emissione, alla quotazione o all offerta al pubblico (quali, ad esempio, il prospetto, l offering circular o altri documenti assimilabili); g) dotati di Informativa Titolo che faciliti gli investitori nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti e contenga una rappresentazione dei principali conflitti di interesse intercorrenti tra l emittente, EuroTLX S.I.M. S.p.A. ed i soggetti che supportano la liquidità dello strumento finanziario. 2. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera a), l Unità di Supervisione controlla: - l inesistenza di clausole esplicitate nei documenti di emissione, quotazione o offerta degli strumenti finanziari che ne limitino la trasferibilità nel mercato secondario italiano; - nel caso di titoli ammessi alla quotazione su altri mercati regolamentati su richiesta dell emittente, i controlli specifici connessi alla libera trasferibilità previsti da tali mercati; - la non applicabilità dell articolo 2412 del codice civile italiano. 3. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera b), l Unità di Supervisione controlla che lo strumento finanziario risulti stanziato con le depositarie che caratterizzano il segmento di mercato nel quale verrà negoziato. 4. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettere c), d), ed e), l Unità di Supervisione effettua il controllo sulla base delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti e dalle sedi di negoziazione. 5. Al fine di redigere l Informativa Titolo di cui al comma 1 lettera g), l Unità di Supervisione si avvale delle informazioni contenute nei documenti di cui al precedente comma 1, lettera f), delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti, dalle sedi di negoziazione e dai soggetti che supportano la liquidità. 6. Qualora lo strumento sia convertibile in una o più azioni, queste devono rispondere ai requisiti per l ammissione alla negoziazione stabiliti dall articolo 2.5. Pagina

26 B. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti bancari 1. Sono ammissibili alle negoziazioni su EuroTLX le obbligazioni e gli altri titoli di debito: a) liberamente trasferibili; b) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza; c) qualora negoziati in un mercato nel quale lo strumento è stato ammesso alla quotazione su richiesta dell emittente, non sospesi dalle negoziazioni; d) dotati di rating, o il cui emittente, garante o società capogruppo siano dotati di rating, assegnato da almeno una agenzia internazionale indipendente; tale requisito può considerarsi soddisfatto qualora l emittente, il garante o la società capogruppo abbiano una documentata aspettativa di ottenere il rating entro sei mesi dalla data di ammissione alla negoziazione su EuroTLX; nel caso di obbligazioni garantite da un definito portafoglio di asset sono presi in considerazione anche i rating di quest ultimo, purché tutti i giudizi espressi siano investment grade ; e) per i quali sia stato pubblicato un documento relativo all emissione, alla quotazione, o all offerta al pubblico (quali ad esempio, il prospetto, l offering circular, il foglio informativo o altri documenti assimilabili); f) dotati di Informativa Titolo che faciliti gli Investitori nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti e contenga una rappresentazione dei principali conflitti di interesse intercorrenti tra l emittente, EuroTLX S.I.M. S.p.A. ed i soggetti che supportano la liquidità dello strumento finanziario. 2. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera a), l Unità di Supervisione controlla: - l inesistenza di clausole esplicitate nei documenti di emissione, quotazione o offerta degli strumenti finanziari che ne limitino la trasferibilità nel mercato secondario italiano; - nel caso di titoli ammessi alla quotazione su altri mercati regolamentati su richiesta dell emittente, i controlli specifici connessi alla libera trasferibilità previsti da tali mercati. 3. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera b), l Unità di Supervisione controlla che lo strumento risulti stanziato con le depositarie che caratterizzano il segmento di mercato nel quale verrà negoziato. 4. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettere c), e d) l Unità di Supervisione effettua il controllo sulla base delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti e dalle sedi di negoziazione. 5. Al fine di redigere l Informativa Titolo di cui al comma 1 lettera f), l Unità di Supervisione si avvale delle informazioni contenute nei documenti di cui al precedente comma 1, lett. e), delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori infoproviders o fornite dalle autorità competenti, dalle sedi di negoziazione o dai soggetti che supportano la liquidità. Pagina

27 6. Qualora lo strumento sia convertibile in una o più azioni, queste devono rispondere ai requisiti per l ammissione alla negoziazione stabiliti dall articolo Qualora lo strumento sia indicizzato ad un valore o un attività finanziaria, l emittente deve aver conferito l incarico per la quantificazione della remunerazione cedolare e/o del premio a scadenza ad un agente per il calcolo, o operare in qualità di agente per il calcolo. Articolo 2.5 Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX le azioni, i certificati rappresentativi di azioni e gli altri titoli di capitale di rischio negoziati in almeno un mercato di Stato appartenente all OCSE, ovvero che siano negoziati in tale mercato alla data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX. 2. Possono essere altresì ammesse alle negoziazioni su EuroTLX le azioni di Banche non ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati dell UE, esclusivamente previa presentazione da parte dell Emittente di apposita domanda di ammissione con la quale attesta di essere soggetto agli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili agli Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante come definiti dall articolo 2 bis del Regolamento Consob n /1998 e successive modifiche e integrazioni, e con la quale lo stesso Emittente si impegna a comunicare all Unità di Supervisione le informazioni rese pubbliche ai sensi dei medesimi obblighi. 3. Sono ammissibili ai sensi del comma 2, le azioni: a) emesse nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti; b) liberamente trasferibili; c) idonee ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di compensazione e di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza. Articolo 2.6 Diritti di opzione 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX i diritti d opzione rivenienti da operazioni di aumento di capitale effettuate sugli strumenti di cui all articolo 2.5 del Regolamento ammessi alla negoziazione su EuroTLX. Articolo 2.7 Covered warrant e certificates 1. I covered warrant ed i certificates possono essere ammessi alla negoziazione qualora l attività sottostante appartenga ad una o più delle seguenti categorie: a) Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio, di emittenti diversi dall emittente i covered warrant, negoziati in mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; Pagina

28 b) Obbligazioni e altri titoli di debito negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; c) Tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione; d) Valute la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque liberamente convertibili; e) Strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; f) Merci negoziate su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotate di elevata liquidità; g) Indici o panieri di indici relativi a strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere, purché notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può ammettere a negoziazione covered warrant e certificates con attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma 1, purché l attività sottostante risulti liquida e caratterizzata da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione dei relativi dati e valori di mercato. 3. Per l ammissione alla negoziazione di covered warrant e certificates aventi scadenza superiore a 5 anni EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere ulteriori informazioni al fine di consentire una miglior valutazione del rischio connesso alla durata dell investimento per il cliente. 4. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un azione di emittente italiano quotata in un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0,1. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un indice controllato e gestito da un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0, Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l esercizio automatico a scadenza per gli strumenti in the money. 6. Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria o di operazioni societarie che riguardino l emittente dell attività sottostante. Le rettifiche devono tendere a minimizzare gli effetti distorsivi dell evento sul prezzo degli strumenti finanziari, nonché essere conformi a metodologie di generale accettazione. 7. I covered warrant e certificates devono essere dotati di Informativa Titolo che faciliti l investitore nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti e contenga una rappresentazione dei principali conflitti di interesse intercorrenti tra l emittente, EuroTLX S.I.M. S.p.A. ed i soggetti che supportano la liquidità dello strumento finanziario. Per i covered warrant ed i certificates emessi nell ambito di un programma può essere redatta una Informativa Titolo riepilogativa delle caratteristiche dell emissione oggetto del programma. Pagina

29 Articolo 2.8 Quote o azioni di OICR 1. Il regolamento o lo statuto di un OICR deve prevedere la possibilità che le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. 2. Le attività sottostanti gli ETF devono soddisfare i requisiti previsti all articolo 2.7 commi 1, 2, 3 e 6. Articolo 2.9 Asset Backed Securities 1. Le asset backed securities devono essere: a) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 50 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all atto della presentazione della domanda di ammissione. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può ammettere alla quotazione asset backed securities il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido; b) oggetto di periodiche valutazioni da parte di almeno una agenzia di rating indipendente di livello internazionale. 2. Sono ammissibili solo asset backed securities che abbiano un rating almeno pari all investment grade. Articolo 2.10 Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti 1. Per l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1 comma 1, lettera g), EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere requisiti specifici al fine di determinare la prevalente natura degli strumenti. 2. Ai fini della determinazione dei requisiti specifici per l ammissione di strumenti finanziari di cui al presente articolo, EuroTLX S.I.M. S.p.A. considererà i seguenti criteri: a) la natura giuridica dell emissione; b) il rating dell emissione, se presente; c) il profilo dell emittente in relazione ad altre emissioni della stessa tipologia o con elevato grado di innovazione; d) il grado di solvibilità dell emittente; e) l effettiva possibilità per il Liquidity Provider di supportare la liquidità in modo continuativo agli strumenti. 3. All ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari di cui all articolo 2.1 comma 1, lettera g), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli strumenti finanziari aventi natura giuridica assimilabile. Capo 3 Procedura di ammissione Pagina

30 Articolo 2.11 Avvio della procedura 1. La procedura di ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario su EuroTLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione di cui all allegato 1 da parte del soggetto richiedente. La domanda ricomprende anche le informazioni previste all art del Regolamento. La domanda di ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario deve pervenire all Unità di Supervisione mediante invio di all indirizzo admission@eurotlx.com. 2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all Unità di Supervisione. 3. L Unità di Supervisione rilascia al richiedente un attestazione di avvenuta ricezione della domanda via La domanda di ammissione è unica per tutti gli strumenti finanziari oggetto della medesima emissione. 5. La domanda di ammissione dello strumento finanziario si intende completa quando è pervenuta all Unità di Supervisione corredata da tutte le informazioni richieste. 6. I termini di cui all articolo 2.14 decorrono dalla data di presentazione della domanda mediante invio di all indirizzo admission@eurotlx.com., o dal successivo completamento della stessa. 7. L Unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto richiedente via . La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta, o qualora il soggetto richiedente presenti una nuova domanda per il medesimo strumento finanziario. Articolo 2.12 Verifica dei requisiti 1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai Capi 1 e 2 del presente Titolo. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l Unità di Supervisione ne dà tempestiva comunicazione al soggetto richiedente ed eventualmente concorda con esso l invio delle necessarie precisazioni o integrazioni. Articolo 2.13 Esito della procedura 1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l Unità di Supervisione delibera l ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario su EuroTLX e la comunica al soggetto richiedente ed ai soggetti che supportano la liquidità che hanno presentato domanda di estensione dell operatività. Pagina

31 2. Nel caso di concomitante offerta al pubblico dello strumento finanziario, l ammissione alla negoziazione non può essere deliberata prima della data di conclusione dell offerta. 3. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica, inoltre, l ammissione dello strumento finanziario agli Aderenti tramite una EuroTLXNews, prima dell inizio delle relative negoziazioni. La EuroTLXNews include almeno le seguenti informazioni: Dati anagrafici; soggetti che ne supportano la liquidità; Lotto minimo; Metodo di calcolo del rateo (se applicabile); Mercato di riferimento (ove presente); Ciclo di regolamento; Depositaria; Impegni del soggetto che supporta la liquidità. 4. L Unità di Supervisione può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione e comunicarla al soggetto richiedente e ai soggetti che supportano la liquidità che hanno presentato domanda di estensione dell operatività qualora: a) non siano rispettati i requisiti e le condizioni previsti dai Capi 1 e 2 del presente Titolo; b) le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare; c) al soggetto che deve supportare la liquidità dello strumento siano imposte limitazioni alla negoziazione di nuovi strumenti finanziari, ai sensi dell articolo Articolo 2.14 Termini dell ammissione 1. L accettazione o il rigetto della domanda di ammissione alla negoziazione viene deliberato entro 7 giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Nel caso circostanze straordinarie non consentano il rispetto di tale termine, EuroTLX S.I.M. S.p.A. ne darà preventiva comunicazione al soggetto richiedente ed ai soggetti che supportano la liquidità che hanno presentato domanda di estensione dell operatività, fissando contestualmente un nuovo termine. 2. I termini per l ammissione alla negoziazione si intendono: a) interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata. Resta fermo quanto previsto nell articolo 2.11, comma 7; b) sospesi, su richiesta del soggetto richiedente l ammissione, per un massimo di 60 giorni; c) aumentati del 50%, qualora venga presentata domanda di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari appartenenti ad una delle tipologie indicate all articolo 2.1 del presente Regolamento per le quali non sono ancora stati ammessi alla negoziazione su EuroTLX strumenti finanziari della stessa tipologia. Pagina

32 Articolo 2.15 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione 1. L Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale. Pagina

33 Titolo 3. Partecipazione degli Operatori al mercato Sezione 1 Intermediari Capo 1 Ammissione degli operatori Articolo 3.1 Condizioni generali 1. Possono richiedere l ammissione alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Intermediari: a) gli agenti di cambio autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza; b) le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, come definite nel Art. 4 comma 1 punto 1) della Direttiva 2004/39/CE, autorizzate alla prestazione del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti; c) la Banca Centrale di uno Stato comunitario o le istituzioni similari governate dalle leggi di uno Stato comunitario; d) Poste italiane S.p.A. 2. L operatore che richiede di essere ammesso alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Intermediario deve: a) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, brokerage, liquidazione e controllo, nonché un efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione ad EuroTLX. A tal fine EuroTLX S.I.M. S.p.A. fa principalmente riferimento al numero, alla competenza ed alla professionalità degli addetti preposti alle attività da svolgere su EuroTLX,all adeguatezza degli strumenti tecnici; b) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata che caratterizza i segmenti di mercato; c) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità degli ordini, in linea con quanto disposto da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con apposita Comunicazione Tecnica. Per gli Intermedari che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream, i requisiti di cui alle lettere a) e b) sono valutati anche rispetto alle funzionalità di netting bilaterale. Gli Intermedari, che intendono operare sugli strumenti finanziari di cui all articolo 6.4, devono inoltre aderire direttamente o indirettamente a Cassa di Compensazione e Garanzia. 3. Per la verifica di quanto previsto al comma 2 lettera a), EuroTLX S.I.M. S.p.A. considera: Pagina

34 a) la dotazione di applicazioni per la connessione a mercato la cui adeguatezza sia già stata certificata da EuroTLX S.I.M. S.p.A.; b) le informazioni fornite dall operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A. all atto della presentazione della domanda di ammissione, le quali non devono risultare incoerenti rispetto all attività che l operatore intende intraprendere nel mercato EuroTLX. 4. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulla solidità e affidabilità dell operatore. 5. L operatore comunica per iscritto all Unità di Supervisione ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all atto della presentazione della domanda di ammissione. 6. L operatore resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento anche qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al medesimo gruppo) per le attività di cui al comma 2 od affidi a terzi la gestione dei sistemi tecnologici. 7. L operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all ammissione ed alla negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da EuroTLX S.I.M. S.p.A. Capo 2 Procedura di ammissione Articolo 3.2 Avvio della procedura e termini 1. La procedura di ammissione di un operatore in qualità di Intermediario su EuroTLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione di cui all allegato 2 da parte del richiedente. 2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all Unità di Supervisione. 3. L Unità di Supervisione rilascia al richiedente un attestazione di avvenuta ricezione della domanda. 4. La domanda di ammissione si intende completa e corretta quando è pervenuta all Unità di Supervisione corredata da tutte le informazioni richieste e debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri. 5. I termini decorrono dalla data di presentazione della domanda, o dal successivo completamento della stessa. 6. L unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione all Intermediario. La domanda di ammissione si intende decaduta Pagina

35 qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta. 7. L accettazione o il rigetto della domanda di ammissione viene deliberato entro 60 giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda. 8. I termini per l ammissione si intendono interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata. Articolo 3.3 Verifica dei requisiti 1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all articolo 3.1. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l Unità di Supervisione né dà tempestiva comunicazione all operatore e concorda con esso l invio delle necessarie precisazioni o integrazioni. Articolo 3.4 Esito della procedura 1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l Unità di Supervisione delibera l ammissione dell operatore in qualità di Intermediario su EuroTLX, dandogliene comunicazione. 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvede ad iscrivere l Intermediario in un apposito elenco detenuto da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. 3. Il rigetto della domanda di ammissione a EuroTLX in qualità di Intermediario deve essere motivato e debitamente comunicato all operatore. Articolo 3.5 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione 1. L Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale. Capo 3 Operatività nel mercato Articolo 3.6 Regole di condotta 1. Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi devono rispettare le disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché le Comunicazioni Tecniche impartite da EuroTLX S.I.M. S.p.A. al fine di garantire il buon funzionamento del mercato. 2. Per il regolamento dei contratti conclusi sul mercato rimangono esclusivamente responsabili nei confronti dei terzi le controparti Aderenti al mercato stesso. 3. Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi si impegnano ad operare con la massima trasparenza, correttezza, diligenza e professionalità, nonché, in considerazione del carattere retail di EuroTLX, a contribuire alla preservazione della liquidità del mercato Pagina

36 a beneficio degli operatori non professionali, astenendosi dal compiere qualsiasi attività abusiva ai sensi degli articoli 3.8, 3.9, 3.10 e Gli Intermediari si impegnano a comunicare ai loro Aderenti interconnessi le regole di condotta definite dal presente Regolamento e, se e quando richiesto dall Unità di Supervisione, a richiedere la loro collaborazione, per individuare e far cessare entro un congruo lasso di tempo eventuali violazioni degli obblighi previsti agli articoli 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e Articolo 3.7 Attività di natura professionale consentite 1. Gli Intermediari non possono consentire ai loro Aderenti interconnessi di porre in essere attività di natura professionale al di fuori dei casi specificamente consentiti dal presente articolo. 2. Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi non possono in alcun caso fornire una interconnessione a persone giuridiche la cui attività principale consista in attività di negoziazione in conto proprio. 3. Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi possono consentire a gestori di fondi e di patrimoni su base individuale di immettere ordini nel mercato direttamente tramite interconnessione. Resta fermo il rispetto da parte loro delle regole di condotta stabilite dal presente capo. Articolo 3.8 Assegnazione dei codici identificativi degli Aderenti interconnessi 1. Gli Intermediari devono assegnare un codice identificativo agli aderenti interconnessi da loro veicolati, assicurandosi che tale codice sia univoco per ciascun Aderente interconnesso. 2. In caso di ogni variazione del codice identificativo assegnato a un Aderente interconnesso, prima di effettuare la variazione stessa, l Intermediario ha l obbligo di comunicare la variazione all Unità di Supervisione mediante utilizzo della casella supervision@eurotlx.com Articolo 3.9 Attività abusive 1. Ferma restando l osservanza delle norme di legge applicabili in tema di abusi di mercato, gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi devono altresì rispettare le regole di integrità del mercato che seguono. 2. Gli Intermediari devono astenersi dall operare in conto proprio su EuroTLX su tutti gli strumenti finanziari, ad esclusiva eccezione del caso in cui le operazioni siano effettuate attraverso l utilizzazione di un apposito conto-errori, esclusivamente dedicato alla chiusura di posizioni generate dalla sistemazione di errori riguardanti la propria clientela Tali operazioni devono essere debitamente contraddistinte dall Intermediario con un codice identificativo specifico da assegnare al proprio conto-errori e comunicato all Unità Pagina

37 di Supervisione prima di attivare il conto, mediante utilizzo della casella L Intermediario può inviare a mercato ordini per la chiusura di posizioni generate dalla sistemazione di errori riguardanti la propria clientela, esclusivamente per il tramite del conto errori. EuroTLX S.I.M. disciplina con apposita comunicazione tecnica le modalità che l Intermediario deve seguire per specificare tale conto errori per ogni ordine inviato a mercato. 3. Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi sono tenuti a non mettere in atto comportamenti tipici dell attività di market making. 4. Gli Intermediari e i loro Aderenti interconnessi devono astenersi dal porre in essere un attività lesiva delle condizioni di liquidità del mercato come definita nell articolo Per individuare eventuali attività di market making abusivo o lesive delle condizioni di liquidità del mercato, l Unità di Supervisione: a. si attiva sulla base delle segnalazioni ricevute dagli Aderenti partecipanti al mercato; b. fa principalmente riferimento alle modalità operative indicate agli articoli 3.10 e Articolo 3.10 Attività di market making abusivo 1. Per attività di market making abusivo si intende la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario per quantità tali da sottendere un attività di market making sullo strumento. Costituiscono attività di market making abusivo ai sensi del presente comma: a) la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario con una frequenza costante o similare a quella dei liquidity providers sullo strumento; b) la ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario con continuazione della medesima condotta anche nel caso di conclusione di contratti per i quantitativi degli ordini in precedenza esposti. 2. Per l identificazione di attività di market making abusivo, l Unità di Supervisione fa riferimento alle modalità di comportamento nel suo complesso di un Intermediario o di un suo Aderente interconnesso, attraverso l accertamento di più casi riconducibili alle condizioni indicate al comma Qualora accerti che sia in corso un attività riconducibile alle condizioni indicate al comma 1, l Unità di Supervisione può richiedere all Intermediario di provvedere senza indugio a richiamare l Aderente interconnesso al rispetto delle regole di condotta al fine di far cessare l attività di market making abusivo. Pagina

38 Articolo 3.11 Attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato 1. L attività degli Aderenti, compresi gli Aderenti interconnessi, qualora non sia posta in essere da operatori non professionali e sia finalizzata ad approfittare di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi degli altri operatori, è considerata abusiva in quanto lesiva delle condizioni di liquidità del mercato. 2. Per l identificazione di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato, l Unità di Supervisione fa riferimento alle modalità di comportamento nel suo complesso, attraverso l accertamento di più casi di approfittamento di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi degli altri operatori. A tal fine, possono costituire indici di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato: a) l effettuazione di operazioni aventi una size normalmente non retail anche attraverso l invio di più ordini, concluse per avvantaggiarsi di temporanei e significativi disallineamenti di un altro operatore; b) la ripetizione di operazioni, anche eseguite in diverse giornate di negoziazione e su strumenti finanziari diversi, concluse in occasione di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi di altri operatori; c) la conclusione di operazioni ravvicinate su più strumenti finanziari per avvantaggiarsi di disallineamenti di prezzo temporanei e significativi effettuati dal medesimo operatore; d) l utilizzazione di software di program trading per eseguire le operazioni riconducibili alle lettere a), b) e c) del presente comma. Articolo 3.12 Parametri concernenti la rilevazione di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato 1. Ai fini dell accertamento degli indici indicati al comma 2 dell articolo 3.11 del presente Regolamento: a) per operazioni aventi una size normalmente non retail si intendono operazioni di controvalore pari o superiore a per i titoli di stato emessi dallo Stato italiano o da uno Stato membro dell Unione Europea; per tutti gli altri strumenti finanziari. b) per disallineamento significativo si intende uno scostamento superiore ai livelli soglia indicati ai comma successivi, rispetto a un prezzo di riferimento (R) determinato secondo i seguenti criteri, qualora applicabili: i) media dei prezzi in acquisto o in vendita dei liquidity providers operanti sul medesimo strumento finanziario, qualora non interessati dal disallineamento; ii) qualora il primo criterio non sia applicabile e limitatamente alla prima ora di negoziazione, la media dei prezzi in acquisto o in vendita dei liquidity providers operanti sul medesimo strumento finanziario alla chiusura del mercato; iii) qualora i primi due criteri non siano applicabili, il miglior prezzo in acquisto o in vendita dello strumento finanziario su un mercato regolamentato. Pagina

39 2. Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei contratti conclusi su azioni, certificati di azioni, altri titoli di capitale di rischio, obbligazioni convertibili e quote o azioni di OICR è stabilito in misura pari al 4% del valore del prezzo di riferimento R. 3. Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei contratti conclusi su covered warrant e certificates è stabilito in percentuale del valore del prezzo di riferimento R, secondo la seguente tabella: R Livello soglia 0,0029 superiore = 100% inferiore = 50% 0,0030-1, % 1,5000-2, % 3, , % > 30,0000 5% 4. Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei contratti conclusi su strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano o da uno Stato membro dell'unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell Unione Europea, è stabilito in percentuale del valore del prezzo di riferimento R e della vita residua a scadenza dello strumento, secondo la seguente tabella: Vita residua a R (in centesimi) scadenza (gg) 30,001 60,001 90,001 30,000 60,000 90, ,000 > 120,000 30,000 30,001-60,000 60,001-90,000 90, ,000 > 120, ,13% 0,56% 0,38% 0,30% 0,23% ,88% 0,94% 0,56% 0,45% 0,38% ,44% 1,13% 0,75% 0,56% 0,45% ,00% 1,50% 1,13% 0,75% 0,56% ,75% 1,88% 1,31% 0,94% 0,75% ,31% 2,25% 1,50% 1,13% 0,94% 5. Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei contratti conclusi su asset backed securities, obbligazioni e altri titoli di debito, eccetto strumenti già disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, è stabilito in percentuale del valore del prezzo di riferimento R e della vita residua a scadenza dello strumento, secondo la seguente tabella: Vita residua a R (in centesimi) Pagina

40 scadenza (gg) 30,001 60,001 90,001 30,000 60,000 90, ,000 > 120, ,00% 1,50% 0,94% 0,75% 0,56% ,50% 2,25% 1,50% 1,13% 0,75% ,63% 2,81% 1,88% 1,31% 1,13% ,75% 3,38% 2,25% 1,69% 1,31% ,50% 3,75% 2,63% 1,88% 1,69% ,00% 4,50% 3,00% 2,25% 1,88% Articolo 3.13 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni 1. Gli Intermediari assicurano la permanenza delle condizioni di cui all articolo La sospensione o la revoca, nonché l inibizione dell operatività, di un Intermediario da EuroTLX possono essere deliberati: a) a seguito di un provvedimento disciplinare di cui agli articoli 5.20, 5.21 e b) per cause tecniche che possano pregiudicare la regolarità delle contrattazioni e del regolamento delle operazioni eseguite sul Mercato EuroTLX; c) in caso di insolvenza di mercato dell Intermediario; d) a seguito della sospensione o revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività di negoziazione da parte dell autorità competente; e) a seguito della perdita dei requisiti disposti dall articolo L inibizione dell operatività dell Intermediario può essere deliberata anche ai sensi dell articolo 5.13 e 5.13 bis. 4. L inibizione dell operatività dell Intermediario può essere deliberata anche a seguito della comunicazione dell interruzione dell attività di regolamento da parte dell Agente di Regolamento, qualora debitamente autorizzato dall Intermediario. 5. A seguito di un provvedimento di sospensione o di inibizione dell operatività, l Unità di Supervisione provvede alla cancellazione di tutti gli ordini inseriti dall Intermediario presenti a mercato. Articolo 3.14 Interconnessione 1. L Intermediario risponde di ogni effetto derivante da operazioni di interconnessione. Al fine di ridurre i rischi di malfunzionamento tecnologico e distorsione del mercato derivante dall attività di interconnessione, l Intermediario deve adottare e mantenere in efficienza: a) sistemi che inibiscano, su richiesta di EuroTLX S.I.M. S.p.A., l accesso via interconnessione a coloro che abbiano causato irregolarità nelle contrattazioni; b) sistemi di identificazione delle proposte di negoziazione immesse via interconnessione. Pagina

41 2. Ciascun Intermediario ha l obbligo di portare a conoscenza dei soggetti per i quali opera tutte le regole di funzionamento di EuroTLX. Articolo 3.15 Esclusione su richiesta dal mercato 1. La richiesta di esclusione dal mercato EuroTLX ha validità solo qualora contenga l impegno irrevocabile a regolare, chiudere e/o trasferire tutte le proprie posizioni aperte ad un altro Aderente al mercato EuroTLX. In tal caso, l Unità di Supervisione delibera l esclusione dell Intermediario da EuroTLX. Pagina

42 Sezione 2 Market Maker Capo 4 Ammissione degli operatori Articolo 3.16 Condizioni generali 1. Possono richiedere l Ammissione alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Market Maker le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, come definite all art. 4 par. 1 punto 1) della Direttiva 2004/39/CE, ed autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio. 2. L operatore che richiede di essere ammesso alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Market Maker deve: a) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, market making, liquidazione e controllo, nonché un efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato. A tal fine EuroTLX S.I.M. S.p.A. fa principalmente riferimento sia al numero, alla competenza ed alla professionalità degli addetti preposti alle attività da svolgere su EuroTLX, sia all adeguatezza degli strumenti tecnici; b) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata che caratterizza i segmenti di mercato; c) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità delle quote, in linea con quanto disposto da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con apposita comunicazione tecnica comunicata con EuroTLXNews. Per i Market Maker che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream, i requisiti di cui alle lettere a) e b) sono valutati anche rispetto alle funzionalità di netting bilaterale. I Market Maker, che intendono operare sugli strumenti finanziari di cui all articolo 6.4, devono inoltre aderire direttamente o indirettamente a Cassa di Compensazione e Garanzia. 3. Oltre a quanto previsto al comma 2, il Market Maker A deve: a) inoltrare domanda di ammissione quale Intermediario entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione quale Market Maker; b) inserire EuroTLX tra le sedi di esecuzione nell ambito della propria Execution Policy entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione quale Intermediario. Gli impegni di cui al presente comma possono ritenersi soddisfatti anche qualora siano adempiuti da una società del gruppo di appartenenza del Market Maker A. 4. Per la verifica di quanto previsto al comma 2 lettera a), EuroTLX S.I.M. S.p.A. considera: a) la dotazione di applicazioni per la connessione a mercato la cui adeguatezza sia già stata certificata da EuroTLX S.I.M. S.p.A.; Pagina

43 b) le informazioni fornite dall operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A. all atto della presentazione della domanda di ammissione. 5. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulla solidità e affidabilità dell operatore. 6. L operatore resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento anche qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al medesimo gruppo) per le attività di cui al comma 2 od affidi a terzi la gestione dei sistemi tecnologici 7. L operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all ammissione ed alla negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da EuroTLX S.I.M. S.p.A. Capo 5 Procedura di ammissione Articolo 3.17 Avvio della procedura e termini 1. La procedura di ammissione di un operatore in qualità di Market Maker su EuroTLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione di cui all allegato 3 da parte del richiedente. 2. La data di presentazione è stabilita nel giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta all Unità di Supervisione. 3. L unità di Supervisione rilascia al richiedente un attestazione di avvenuta ricezione della domanda. 4. La domanda di ammissione si intende completa e corretta quando è pervenuta all Unità di Supervisione corredata da tutte le informazioni richieste e debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri. 5. I termini decorrono dalla data di presentazione della domanda, o dal successivo completamento della stessa. 6. L unità di Supervisione verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione al Market Maker. La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta. 7. L accettazione o il rigetto della domanda di ammissione alla negoziazione viene deliberato entro 90 giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Pagina

44 8. I termini per l ammissione si intendono interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata. Articolo 3.18 Verifica dei requisiti 1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, l Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all articolo Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, l Unità di Supervisione ne dà tempestiva comunicazione all operatore e concorda con esso l invio delle necessarie precisazioni o integrazioni. Articolo 3.19 Esito della procedura 1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, l Unità di Supervisione delibera l ammissione alle contrattazioni a EuroTLX e la comunica al Market Maker. 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvede ad iscrivere il Market Maker in un apposito elenco detenuto da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. 3. Il rigetto della domanda di ammissione a EuroTLX in qualità di Market Maker deve essere adeguatamente motivato. Articolo 3.20 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione 1. L Unità di Supervisione esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale. Capo 6 Operatività nel mercato Articolo 3.21 Comunicazioni a EuroTLX S.I.M. S.p.A. 1. Per ciascuno strumento finanziario oggetto di domanda di ammissione o già ammesso alla negoziazione nel mercato EuroTLX su cui intenda estendere la propria operatività ai sensi dell art. 3.22, il Market Maker che intenda supportarne la liquidità ai sensi dell art del Regolamento comunica a EuroTLX S.I.M. S.p.A. le situazioni che il Market Maker, secondo le proprie policy, ritiene possano dar luogo a conflitti di interessi meritevoli di segnalazione al Pubblico degli investitori. 2. Le informazioni previste al comma 1 sono oggetto di pubblicazione nella Informativa Titolo liberamente accessibili sul sito internet 3. Nella giornata precedente l avvio dell attività sugli strumenti finanziari oggetto di domanda di ammissione o di estensione dell operatività, il Market Maker comunica all Unità di Supervisione, via mail all indirizzo supervision@eurotlx.com, i prezzi con cui intende iniziare la propria attività di supporto della liquidità. Il Market Maker si assume la Pagina

45 responsabilità della significatività dei prezzi comunicati con tale modalità, secondo i termini e per le finalità previste dall articolo 3.23 del presente Regolamento. Articolo 3.22 Estensione dell operatività a strumenti già negoziati nel mercato EuroTLX 1. Il Market Maker che intenda supportare la liquidità su strumenti finanziari ammessi alle contrattazioni, o oggetto di domanda di ammissione, deve presentare apposita richiesta all Unità di Supervisione. 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica al Market Maker richiedente che, a decorrere dalla data specificata, il Market Maker si impegna a supportare la liquidità sugli strumenti finanziari oggetto della richiesta di cui al comma L inizio dell operatività su EuroTLX del Market Maker B è subordinato all impegno a supportare la liquidità di almeno 30 strumenti finanziari. 4. Qualora, il Market Maker B si trovi a supportare la liquidità su un numero di strumenti finanziari inferiore all impegno minimo richiesto dal comma 3 e non presenti entro 30 giorni, a far data dalla comunicazione di EuroTLX S.I.M. S.p.A, domanda di estensione dell operatività su strumenti già negoziati su EuroTLX o di nuova ammissione, EuroTLX S.I.M. S.p.A. applica al Market Maker B, a partire dal mese successivo in cui scade il termine di cui sopra, le condizioni economiche previste nel contratto di ammissione specificamente per tale ipotesi. 5. Una volta ripristinate le condizioni di cui al comma 4, EuroTLX S.I.M. S.p.A. applica al Market Maker B, a partire dal mese successivo a quello in cui avviene il ripristino delle stesse, le condizioni economiche generali previste nel contratto di ammissione. Articolo 3.23 Obblighi di liquidità e di significatività dei prezzi 1. I Market Maker hanno l obbligo di esporre, in via continuativa, sugli strumenti finanziari per i quali supportano la liquidità, proposte di negoziazione, in acquisto e in vendita, a prezzi significativi, generate dalla medesima quota durante l orario di negoziazione continua, per quantità almeno pari a quelle minime comunicate da EuroTLX S.I.M. S.p.A. (obblighi di quotazione). Le quantità minime sono stabilite da EuroTLX S.I.M. S.p.A. in modo da rendere omogenei e non discriminanti gli obblighi dei Market Maker e sono indicate nella EuroTLXNews. I prezzi si considerano significativi quando coerenti con le caratteristiche degli strumenti finanziari contribuiti e con le condizioni di mercato. 2. Limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito emessi da emittenti bancari, l obbligo di cui al comma 1 può, su espressa richiesta del Market Maker al momento della presentazione della domanda di estensione dell operatività, essere limitato alla mera attività di esposizione di proposte in acquisto. Tale condizione è indicata nella EuroTLXNews. Pagina

46 3. A seguito della conclusione di un contratto che riduca il quantitativo di una proposta di negoziazione immessa dal Market Maker sul book di uno strumento al di sotto della quantità minima stabilita per il rispetto degli obblighi di quotazione, il Market Maker non è tenuto al rispetto degli obblighi suddetti fino al reintegro di tale quantità e comunque per un massimo di 5 minuti successivi alla conclusione del contratto. 4. Per i soli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1 comma 1 lettere a), non quotati su mercati regolamentati dotati di elevata liquidità, i Market Maker possono esporre esclusivamente proposte di negoziazione in acquisto qualora la disponibilità dello strumento finanziario per il quale supportano la liquidità risulti inferiore a euro di valore nominale, oppure qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare l attività di market making risulti eccessivamente oneroso a causa di particolari eventi di mercato di pubblico dominio. In tal caso, i Market Maker si impegnano a segnalare all Unità di Supervisione la volontà di avvalersi della facoltà di esporre esclusivamente proposte in acquisto per il ricorso della circostanza sopra richiamata e, successivamente, segnalano il venir meno della circostanza medesima. 5. I Market Maker possono richiedere l esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità, qualora sussistano condizioni di mercato tali da impedire il regolare svolgimento dell attività di market making (fast market). 6. L Unità di Supervisione valuta la richiesta del Market Maker e dispone, nel caso, l esenzione temporanea dagli obblighi di quotazione. Articolo 3.24 Regole di condotta 1. I Market Maker devono rispettare le disposizioni previste dal presente Regolamento. La condotta dei Market Maker deve essere ispirata alla trasparenza, correttezza, diligenza e professionalità. 2. I Market Maker devono altresì rispettare le Comunicazioni Tecniche impartite da EuroTLX S.I.M. S.p.A. al fine di garantire il buon funzionamento del mercato. 3. Al fine di garantire il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche di supporto alle negoziazioni, EuroTLX S.I.M. S.p.A. può imporre limiti all immissione delle quote, comunicandoli ai soggetti che supportano la liquidità interessati. 4. I Market Maker non devono in alcun modo mettere in atto comportamenti lesivi dell integrità, dell interesse e dell immagine di EuroTLX, con peculiare riferimento ad atti che possano, in particolare: a) creare impressioni false o ingannevoli negli altri Aderenti ad EuroTLX; b) impedire o distorcere lo svolgimento dell attività degli altri Aderenti; c) porre in essere operazioni simulate in via diretta o per interposta persona. 5. Gli Aderenti autorizzati a svolgere l attività di market making su EuroTLX devono astenersi dall operare in conto proprio su EuroTLX, anche mediante interposta persona, Pagina

47 sugli strumenti finanziari per i quali non hanno obbligo di supportare la liquidità, ai sensi dell articolo I Market Maker sono tenuti a predisporre e mantenere in efficienza processi di formazione del prezzo sui titoli per i quali supportano la liquidità, in modo indipendente ed autonomo dai prezzi generati da altri Market Maker operanti sul medesimo strumento finanziario. 7. Per il regolamento dei contratti conclusi sul mercato rimangono esclusivamente responsabili nei confronti dei terzi le controparti Aderenti al mercato stesso. 8. I Market Maker si impegnano ad operare con la massima trasparenza ed a collaborare con EuroTLX S.I.M. S.p.A. al fine assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Articolo 3.25 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni 1. I Market Maker assicurano la permanenza delle condizioni di cui all articolo La sospensione o la revoca, nonché l inibizione dell operatività, di un Market Maker dal mercato possono essere deliberati: a) a seguito di un provvedimento disciplinare di cui agli articoli 5.20, 5.21 e 5.22; b) per cause tecniche che possano pregiudicare la regolarità delle contrattazioni e del regolamento delle operazioni eseguite sul Mercato EuroTLX; c) in caso di insolvenza di mercato; d) a seguito della sospensione o revoca dell autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio da parte dell autorità competente; e) a seguito della perdita dei requisiti disposti dall articolo L inibizione dell operatività di un Market Maker può essere deliberata anche ai sensi dell articolo 5.13 e 5.13 bis. 4. L inibizione dell operatività del Market Maker può essere deliberata anche a seguito della comunicazione dell interruzione dell attività di regolamento da parte dell Agente di Regolamento, qualora debitamente autorizzato dal Market Maker. 5. A seguito di un provvedimento di sospensione o di inibizione dell operatività, l Unità di Supervisione provvede alla cancellazione di tutte le proposte di negoziazione inserite dal Market Maker e presenti su EuroTLX. Articolo 3.26 Esclusione dall operatività su strumenti finanziari 1. Il Market Maker che intenda essere escluso dall attività di market making su uno o più strumenti finanziari per i quali supporta la liquidità deve presentare richiesta via all Unità di Supervisione. Pagina

48 2. Nel caso di strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su EuroTLX da più di 6 mesi e sui quali non sono stati eseguiti contratti, l esclusione sarà concessa a partire dal terzo giorno di mercato aperto successivo al giorno di presentazione della richiesta; fino alla data di esclusione il Market Maker è tenuto a proseguire la propria attività di supporto della liquidità. 3. L Unità di Supervisione, nell esame della richiesta di cui al comma 1 e salvo che non ricorrano i presupposti previsti al comma 2, fa principalmente riferimento: a) alla permanenza delle condizioni di liquidità che garantiscono un regolare svolgimento delle contrattazioni sugli specifici strumenti finanziari; b) alla presenza di altri Market Maker che supportino la liquidità sugli specifici strumenti finanziari; c) alla possibilità di negoziare su altre Sedi di negoziazione gli specifici strumenti finanziari; d) al numero di contratti eseguiti su EuroTLX aventi ad oggetto gli specifici strumenti finanziari; e) a quanto specificato nell apposita Comunicazione Tecnica relativa ai termini di esclusione dall operatività su strumenti finanziari. 4. L Unità di Supervisione delibera l esclusione avviando, laddove necessario per alcuni strumenti, una procedura di revoca. L Unità di Supervisione, tenendo conto dei presupposti di cui al comma 3, può richiedere al Market Maker di proseguire la propria attività di supporto della liquidità, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di esclusione. 5. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica al pubblico e al Market Maker richiedente che, a decorrere dalla data specificata, il Market Maker è escluso dall attività di market making sugli strumenti finanziari oggetto della richiesta di cui al comma L Unità di Supervisione può rigettare la richiesta di esclusione qualora il periodo trascorso tra l inizio dell operatività sugli strumenti finanziari oggetto di richiesta di esclusione e la data della stessa risulti inferiore a 6 mesi. 7. L esclusione o il rigetto della richiesta viene deliberata entro il giorno di mercato aperto successivo alla presentazione della domanda di esclusione nel caso ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 ed entro 7 giorni di mercato aperto negli altri casi. Articolo 3.27 Esclusione dal mercato 1. Il Market Maker che intenda essere escluso dall attività di market making sul mercato EuroTLX deve presentare richiesta all Unità di Supervisione. La richiesta di esclusione dal mercato EuroTLX ha validità solo qualora contenga l impegno irrevocabile a regolare, chiudere e/o trasferire tutte le proprie posizioni aperte ad un altro aderente al mercato EuroTLX. Pagina

49 2. L Unità di Supervisione, anche valutando le condizioni indicate all articolo 3.26 comma 3, delibera l esclusione avviando, laddove necessario per alcuni strumenti, una procedura di revoca. L Unità di Supervisione può richiedere al Market Maker di proseguire, in tutto o in parte, la propria attività di garante della liquidità, per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di esclusione. Articolo 3.28 Condizioni per la permanenza quale Market Maker A 1. Oltre a quanto previsto all art. 3.16, comma 3, lettere a) e b), i Market Maker A si impegnano ad assumere obblighi di liquidità ai sensi dell art. 3.23, su almeno 250 strumenti finanziari. 2. Nel caso in cui almeno uno dei termini previsti all articolo 3.16, comma 3, lettere a) e b) trascorra senza che siano rispettati gli impegni richiamati dalle medesime disposizioni, EuroTLX S.I.M. S.p.A. applica al Market Maker A, a partire dal mese successivo in cui scade tale termine, le condizioni economiche applicabili ai Market Maker di Classe B, secondo le modalità previste nel contratto di ammissione. 3. Nel caso in cui il Market Maker A escluda EuroTLX dalle sedi di esecuzione nell ambito della propria Execution Policy e/o nel caso in cui non supporti la liquidità su almeno 250 strumenti finanziari, e tali condizioni non siano ripristinate nel termine massimo di 30 giorni a far data dalla comunicazione di EuroTLX S.I.M. S.p.A. al Market Maker stesso, EuroTLX S.I.M. S.p.A. applica al Market Maker A, a partire dal mese successivo in cui scade tale termine, le condizioni economiche applicabili ai Market Maker B, secondo le modalità previste nel contratto di ammissione. 4. Una volta ripristinate le condizioni di cui al comma 1, EuroTLX S.I.M. S.p.A. applica al Market Maker, a partire dal mese in cui avviene il ripristino delle stesse, le condizioni economiche applicabili ai Market Maker A, secondo le modalità previste nel contratto di ammissione. 5. Nel caso previsto dal comma 2, trascorsi centottanta giorni calcolati a partire dal giorno di ammissione alla negoziazione in qualità di Market Maker, il Market Maker perde definitivamente la qualifica A e assume la qualifica B, con tutti i relativi impegni ai sensi del presente Regolamento e del contratto di ammissione. Nel caso previsto dal comma 3, trascorsi centottanta giorni calcolati a partire dal giorno in cui è venuta meno la condizione, il Market Maker perde definitivamente la qualifica di Classe A e assume la qualifica di Classe B, con tutti i relativi impegni ai sensi del presente Regolamento e del contratto di ammissione. 6. Il Market Maker che ha assunto la qualifica di ai sensi del comma 5, nel caso di ripristino delle condizioni indicate al comma 1, può richiedere di ottenere nuovamente la qualifica A, presentando l apposito modulo allegato al contratto di ammissione. Pagina

50 Sezione 3 Specialist Capo 7 Ammissione degli operatori Articolo 3.29 Condizioni generali 1. Possono richiedere l ammissione alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Specialist le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, come definite all art. 4 par. 1 punto 1) della Direttiva 2004/39/CE, ed autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio. 2. L operatore che richiede di essere ammesso alle negoziazioni su EuroTLX in qualità di Specialist deve: a) possedere adeguata capacità professionale, tecnologica e organizzativa tale da garantire un regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, market making, liquidazione e controllo, nonché un efficace gestione degli aspetti tecnologici connessi alla partecipazione al mercato. A tal fine EuroTLX S.I.M. S.p.A. fa principalmente riferimento sia al numero, alla competenza ed alla professionalità degli addetti preposti alle attività da svolgere su EuroTLX, sia all adeguatezza degli strumenti tecnici; b) aderire in via diretta o indiretta ad almeno un sistema di gestione accentrata che caratterizza i segmenti di mercato; c) mantenere sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità delle quote, in linea con quanto disposto da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con apposita comunicazione tecnica comunicata con EuroTLXNews. Per gli Specialist che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream, i requisiti di cui alle lettere a) e b) sono valutati anche rispetto alle funzionalità di netting bilaterale. Gli Specialist, che intendono operare sugli strumenti finanziari di cui all articolo 6.4, devono inoltre aderire direttamente o indirettamente a Cassa di Compensazione e Garanzia. 3. Per la verifica di quanto previsto al comma 2 lettera a), EuroTLX S.I.M. S.p.A. considera: a) la dotazione di applicazioni per la connessione a mercato la cui adeguatezza sia già stata certificata da EuroTLX S.I.M. S.p.A.; b) le informazioni fornite dall operatore a EuroTLX S.I.M. S.p.A. all atto della presentazione della domanda di ammissione, le quali non devono risultare incoerenti rispetto all attività che l operatore intende intraprendere nel mercato EuroTLX. 4. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, al fine di pervenire ad un fondato giudizio sulla solidità e affidabilità dell operatore. Pagina

51 5. L operatore resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento anche qualora si avvalga di terzi (compresi soggetti appartenenti al medesimo gruppo) per l esecuzione delle attività di cui ai commi precedenti od affidi a terzi la gestione dei sistemi tecnologici. 6. L operatore si impegna a versare i corrispettivi relativi all ammissione ed alla negoziazione sul mercato nella misura, con le modalità e nei termini non discriminatori stabiliti in via generale da EuroTLX S.I.M. S.p.A. Capo 8 Procedura di ammissione Articolo 3.30 Rinvio 1. Per la procedura di ammissione di un operatore in qualità di Specialist su EuroTLX si rinvia a quanto previsto dalla procedura di ammissione di un operatore in qualità di Market Maker, Sezione 2 Capo 5 del presente Titolo. 2. Al fine di deliberare l ammissione di un operatore in qualità di Specialist su EuroTLX l Unità di Supervisione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all articolo 3.29 comma 2 e 3. Capo 9 Operatività nel mercato Articolo 3.31 Rinvio 1. Per l operatività nel mercato dello Specialist si rinvia a quanto previsto per l operatività nel mercato del Market Maker, Sezione 2 Capo 6 del presente Titolo, fatta eccezione per l art. 3.22, commi 2, 3, 4 e 5, l art e l art Articolo 3.32 Obblighi di liquidità e di significatività dei prezzi 1. Lo Specialist ha l obbligo di esporre, in via continuativa, sugli strumenti finanziari per i quali supporta la liquidità, proposte di negoziazione, in acquisto e in vendita, a prezzi significativi, generate dalla medesima quota durante l orario di negoziazione continua, per quantità almeno pari a quelle minime comunicate da EuroTLX S.I.M. S.p.A. (obblighi di quotazione). Le quantità minime sono stabilite da EuroTLX S.I.M. S.p.A. in modo da rendere omogenei e non discriminanti gli obblighi degli Specialist e sono indicate nella TLXNews. I prezzi si considerano significativi quando coerenti con le caratteristiche degli strumenti finanziari contribuiti e con le condizioni di mercato. 2. Limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito emessi da emittenti bancari, l obbligo di cui al comma 1 può, su espressa richiesta dello Specialist al momento della presentazione della domanda di estensione dell operatività, essere limitato alla mera attività di esposizione di proposte in acquisto. Tale condizione è indicata nella TLXNews. 3. A seguito della conclusione di un contratto che riduca il quantitativo di una proposta di negoziazione immessa dallo Specialist sul book di uno strumento al di sotto della Pagina

52 quantità minima stabilita per il rispetto degli obblighi di quotazione, lo Specialist non è tenuto al rispetto degli obblighi suddetti fino al reintegro di tale quantità e comunque per un massimo di 5 minuti successivi alla conclusione del contratto. 4. Per i soli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1 comma 1 lettere a), c) e d) non quotati su mercati regolamentati dotati di elevata liquidità oppure definiti come obbligazioni bancarie non eurobond, lo Specialist può esporre esclusivamente proposte di negoziazione in acquisto qualora la disponibilità dello strumento finanziario per il quale supportano la liquidità risulti inferiore a euro di valore nominale, nel caso di obbligazioni e altri titoli di debito, o a euro di controvalore calcolato sulla base del prezzo di chiusura del giorno precedente nel caso di covered warrants e certificates, oppure qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare l attività di market making risulti eccessivamente oneroso a causa di particolari eventi di mercato di pubblico dominio. In tal caso, lo Specialist si impegna a segnalare all Unità di Supervisione la volontà di avvalersi della facoltà di esporre esclusivamente proposte in acquisto per il ricorso della circostanza sopra richiamata e, successivamente, segnala il venir meno della circostanza medesima. 5. Lo spread di una coppia di proposte di negoziazione generate dalla medesima quota è calcolato come differenza tra il prezzo della proposta in vendita e della proposta in acquisto. 6. Il limite massimo di spread è calcolato come percentuale del prezzo di chiusura dello strumento rilevato il giorno di mercato aperto antecedente a quello di contrattazione, secondo la seguente tabella: Prezzo di chiusura in Spread massimo 0,003 Nessun limite 0,0031-0,03 50% 0,0301-1,5 20% 1, % 3, ,5% > 30,0000 3,5% 7. Gli obblighi di spread si applicano esclusivamente ai Covered warrant ed ai certificates, fatta eccezione per: a) i covered warrant esotici; b) i covered warrant o i certificates aventi come sottostante uno o più strumenti finanziari o indici caratterizzati, in particolari periodi della negoziazione, da una liquidità o significatività dei prezzi non idonea al mantenimento di spread contenuti nei limiti massimi stabiliti. 8. Lo Specialist può richiedere l esenzione temporanea dagli obblighi di liquidità, qualora sussistano condizioni di mercato tali da impedire il regolare svolgimento dell attività di market making (fast market). Pagina

53 9. L Unità di Supervisione valuta la richiesta dello Specialist e dispone, nel caso, l esenzione temporanea dagli obblighi di quotazione. Articolo 3.33 Obblighi informativi 1. Lo Specialist comunica tempestivamente all Unità di Supervisione, via mail all indirizzo supervision@eurotlx.com, le seguenti informazioni concernenti certificate, covered warrant e obbligazioni bancarie non Eurobond dei quali supporta la liquidità: a) per gli strumenti finanziari a cedola variabile o indicizzata con corresponsione periodica degli interessi, il valore della nuova cedola appena essa viene determinata; b) per gli strumenti finanziari che prevedono la corresponsione di una cedola premio a scadenza e/o di una serie di cedole indicizzate a uno o più parametri, il valore delle cedole, sulla base delle modalità di calcolo stabilite nel regolamento di emissione; c) per gli strumenti finanziari che prevedono il rimborso di quota parte del capitale nominale prima della scadenza, il nuovo valore nominale o taglio minimo dei titoli non rimborsati, nonché l ammontare residuo in circolazione; d) per gli strumenti finanziari per cui l emittente si riserva la facoltà di rimborso anticipato sullo strumento finanziario (clausola callable ), la volontà ed i termini di esercizio del rimborso anticipato; e) per gli strumenti finanziari che prevedono la modifica di una o più caratteristiche al verificarsi di particolari eventi di mercato o di facoltà concesse all emittente, l avvenuta trasformazione dello strumento e le nuove caratteristiche assunte dallo stesso; f) per gli strumenti finanziari indicizzati ad un sottostante, ogni modifica nella composizione del sottostante e la data nella quale detta modifica va in atto. In particolare, devono essere comunicate operazioni societarie che abbiano influenza sul sottostante, il prezzo di esercizio e/o il multiplo del sottostante, indicando, appena conosciuti, i relativi fattori di rettifica; g) per gli strumenti finanziari soggetti ad estinzione anticipata al verificarsi di determinati eventi di mercato (es. clausole knock-out), il verificarsi dell evento o l esercizio della facoltà, che ha causato l estinzione dello strumento finanziario. Pagina

54 Sezione 4 Disposizioni comuni a tutti gli Aderenti concernenti il regolamento delle operazioni Capo 10 Regole di condotta per gli Aderenti che intendono operare sul segmento avente ad oggetto gli strumenti finanziari accentrati presso Euroclear e Clearstream Articolo 3.34 Obbligo di mantenimento di una struttura organizzativa adeguata per la gestione dei processi operativi di netting bilaterale, di comunicazione e gestione dei fail 1. Gli Aderenti che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream, devono obbligatoriamente dotarsi e mantenere nel tempo una struttura organizzativa adeguata a concorrere: 1) al buon funzionamento dei processi di netting bilaterale, comunicazione e gestione dei fail; 2) al contenimento del rischio di contagio; 3) alla preservazione della settlement finality delle Istruzioni di Regolamento non ancora regolate. 2. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli Aderenti sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui agli articoli del presente Capo e delle relative Comunicazioni Tecniche. Articolo 3.35 Obblighi di comunicazione al Mercato 1. Gli Aderenti che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream devono comunicare: 1) su base quotidiana, l elenco di Istruzioni di Regolamento secondo le disposizioni contenute nell apposita Comunicazione Tecnica; 2) informazioni ad hoc, a fronte di richieste specifiche inoltrate da EuroTLX. 2. Gli Aderenti sono tenuti a fornire le informazioni di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente, essenziali all attività del Mercato di monitoraggio e gestione dei Fail, nei termini stabiliti nell apposita Comuncazione Tecnica o eventualmente comunicati dall UO di Supervisione. Pagina

55 Articolo 3.36 Obbligo di contenimento dei Fail 1. Gli Aderenti che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream devono: 1) adottare le misure organizzative ritenute più opportune per contenere i Fail nell ambito di proporzioni fisiologiche, sia in termini di numero, quantitativi interessati, durata; 2) adoperarsi per una tempestiva risoluzione dei Fail provocati. Articolo 3.37 Obbligo di attribuzione di cedole e rimborsi da corrispondere in caso di Fail 1. In caso di Fail, gli aderenti devono attribuire cedole e rimborsi da corrispondere prendendo come riferimento la data originaria di regolamento dei singoli contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX componenti l istruzione in Fail, rettificati degli eventuali effetti economici e fiscali. Articolo 3.38 Obbligo di scorporo 1. Gli Aderenti che intendono operare sul segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream devono su base quotidiana, eseguire le istruzioni di scorporo contenute nell elenco messo a disposizione di ciascun Aderente secondo le disposizioni contenute nell apposita Comunicazione Tecnica. 2. Gli Aderenti, a fronte di richieste di scorporo da parte di EuroTLX, sono tenuti ad effettuare gli scorpori che permettono il regolamento di contratti effettivamente regolabili, secondo i criteri specificati dall apposita Comunicazione Tecnica. Capo 11 Procedura di Buy-in e Sell-out Articolo 3.39 Facoltà di attivazione della procedura di Buy-in e Sell-out 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall apposita Comunicazione Tecnica, gli Aderenti che non hanno potuto regolare i contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX a causa di inadempienza della loro controparte di mercato, possono attivare nei confronti di quest ultima la procedura di Buy-in o Sell-out definita nella medesima Comunicazione Tecnica. 2. In deroga al comma precedente, per i contratti garantiti dal sistema di compensazione e garanzia, di cui all articolo 6.4, si applicano le procedure previste dal Regolamento di Cassa di Compensazione e Garanzia. Pagina

56 Titolo 4. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni Articolo 4.1 Condizioni generali 1. Le negoziazioni sugli strumenti finanziari si svolgono, per lotti minimi o loro multipli, secondo la modalità della negoziazione continua. Articolo 4.2 Lotti minimi 1. I quantitativi minimi negoziabili (lotti minimi) vengono stabiliti all atto dell ammissione dello strumento finanziario. 2. I lotti minimi possono essere modificati in un momento successivo all ammissione, dandone pronta notizia al pubblico. La comunicazione al pubblico riporta la data a partire dalla quale decorrono i nuovi quantitativi minimi. Articolo 4.3 Orari di negoziazione 1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. ha stabilito i seguenti orari di negoziazione: Tipologia di strumenti finanziari Apertura Chiusura Certificati rappresentativi di azioni di cui all art. 2.5 comma Certificate, covered warrant e obbligazioni bancarie non Eurobond Tutti gli altri titoli EuroTLX S.I.M. S.p.A. può stabilire orari di negoziazione difformi da quanto indicato al comma 1 per specifiche giornate di negoziazione. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica al pubblico, con ragionevole anticipo, le giornate di negoziazione interessate ed i relativi orari di negoziazione. Articolo 4.4 Fase di pre-negoziazione 1. Al fine di procedere ad un efficace operatività anche nelle prime fasi di contrattazione, a partire da quindici minuti antecedenti l apertura delle negoziazioni è prevista una fase di pre-negoziazione, alla quale sono abilitati ad immettere quote solo i soggetti che supportano la liquidità interessati. 2. Durante la fase di pre-negoziazione le proposte di negoziazione immesse sono validate ed esposte sul book degli strumenti, secondo un criterio decrescente rispetto al prezzo per gli acquisti e crescente rispetto al prezzo per le vendite, ma non concludono contratto mediante abbinamento con proposte di segno opposto, fino all avvio della negoziazione continua. Il mercato invia agli Aderenti, mediante le strutture di supporto alla piattaforma di negoziazione, una notifica di apertura della negoziazione continua. Durante la fase di pre-negoziazione, gli ordini immessi con limite di prezzo e senza limiti di prezzo sono rifiutati. Pagina

57 Articolo 4.5 Abbinamento delle proposte in negoziazione continua 1. Le proposte di negoziazione inserite sono automaticamente disposte nel book di negoziazione relativo allo strumento finanziario indicato, secondo un criterio decrescente rispetto al prezzo per gli acquisti e crescente rispetto al prezzo per le vendite. A parità di prezzo, l ordinamento è effettuato sulla base della priorità temporale rappresentata dall orario di immissione delle proposte. 2. La conclusione dei contratti per ciascuno strumento finanziario avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di negoziazione di segno contrario presenti nel book di negoziazione e disposte secondo i criteri descritti al comma 1. In particolare: a) le proposte di negoziazione in acquisto immesse con limite di prezzo generano contratti tramite l abbinamento con proposte in vendita aventi prezzo pari o inferiore; le proposte di negoziazione in vendita immesse con limite di prezzo generano contratti tramite l abbinamento con proposte in acquisto aventi prezzo pari o superiore; b) gli ordini immessi senza limite di prezzo generano contratti tramite l abbinamento con proposte di segno opposto aventi prezzo pari al miglior prezzo presente sul book di negoziazione al momento dell immissione. 3. Una proposta al meglio eseguita parzialmente rimane esposta sul book per la quantità non eseguita ed assume un prezzo pari al prezzo dell ultimo contratto concluso. Una proposta a prezzo limitato eseguita parzialmente rimane esposta sul book per la quantità non eseguita. 4. Il prezzo di conclusione di un contratto mediante l abbinamento automatico di proposte di negoziazione è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore. 5. I contratti eventualmente conclusi tra Market Maker saranno cancellati da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Articolo 4.6 Modalità di negoziazione 1. Le negoziazioni su azioni, certificati rappresentativi di azioni, altri titoli di capitale di rischio, diritti di opzione, covered warrant, certificates e quote o azioni di OICR avvengono per il loro prezzo unitario, indipendentemente dal proprio valore nominale. 2. Le negoziazioni su obbligazioni e altri titoli di debito e asset backed securities avvengono esprimendo il valore corrente in percentuale del valore nominale del titolo, posto quest ultimo convenzionalmente pari a 100 (negoziazione in centesimi). 3. Con riferimento agli strumenti finanziari dotati di cedola interessi negoziati a corso secco, il valore pagato dall acquirente, ovvero ricevuto dal venditore a seguito della conclusione di un contratto, sarà incrementato del rateo di interessi calcolato secondo una delle modalità previste all articolo 6.3 del presente Regolamento. Pagina

58 4. EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvederà a comunicare al pubblico tramite TLXNews la modalità di negoziazione degli strumenti finanziari dotati di cedola interessi. Articolo 4.7 Tick di negoziazione 1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. stabilisce con un apposita Comunicazione Tecnica il tick di negoziazione degli strumenti negoziati sul Mercato EuroTLX, dandone comunicazione al pubblico nella sezione Comunicazioni di Mercato sul sito internet Articolo 4.8 Proposte di negoziazione immesse da Intermediari (ordini) 1. Gli Intermediari inseriscono le proprie proposte di negoziazione mediante l immissione di ordini. Gli ordini contengono almeno le informazioni relative: a) allo strumento finanziario; b) alla quantità; c) al segno dell operazione (acquisto/vendita); d) alle condizioni di prezzo; e) al tipo del conto (proprio/terzi). 2. Gli ordini possono essere immessi con limite di prezzo (a prezzo limitato) o senza limite di prezzo, nelle due modalità, al meglio (market to limit) e any price (market). 3. L immissione di ordini al meglio (market to limit) è rifiutata qualora non sia presente sul book alcuna proposta di negoziazione a prezzo limitato e non sia stato concluso nessun contratto nel corso della giornata di negoziazione. Qualora, invece, non sia presente sul book alcuna proposta di negoziazione a prezzo limitato ma sia stato concluso almeno un contratto nel corso della giornata di negoziazione, l ordine al meglio assume il prezzo dell ultimo contratto concluso. Nel caso in cui non siano presenti sul book proposte di negoziazione a prezzo limitato di segno contrario e vi siano proposte di negoziazione a prezzo limitato dello stesso segno, l ordine al meglio assume prezzo al tick superiore al miglior prezzo presente sul book di negoziazione al momento dell immissione. 4. A differenza dell altra tipologia di ordini senza limite di prezzo (market to limit), di cui al comma 3, l ordine immesso con la modalità any price (market) viene eseguito ai migliori prezzi disponibili, sino a quando non è eseguito completamente o finché il book non è vuoto e la parte residua viene eliminata dal book. 5. Per gli ordini con limite di prezzo (a prezzo limitato) o al meglio (market to limit) possono essere previste le seguenti modalità di esecuzione: a) valido fino alla cancellazione automatica; b) valido fino alla data specificata. EuroTLX comunicherà la data di entrata in vigore della modalità di esecuzione di cui alla lett. b) del presente comma dandone comunicazione al pubblico nella sezione Comunicazioni di Mercato sul sito internet Pagina

59 6. In aggiunta a quanto previsto dal comma 5, per la tipologia di ordini con limite di prezzo, sono previste le ulteriori modalità di esecuzione: a) fill or kill l ordine viene eseguito con l intera quantità al prezzo specificato o migliore, oppure cancellato completamente; b) fill and kill l ordine viene eseguito con la massima quantità disponibile al prezzo specificato o migliore e la rimanenza viene eliminata. 7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 5, per la tipologia di ordini al meglio (market to limit), sono previste le ulteriori modalità di esecuzione: a) fill or kill l ordine viene eseguito con l intera quantità al miglior prezzo disponibile, oppure cancellato completamente; b) fill and kill l ordine viene eseguito con la massima quantità disponibile al miglior prezzo disponibile e la rimanenza viene eliminata. 8. Per la tipologia di ordini any price (market), sono previste le seguenti modalità di esecuzione: a) fill or kill l ordine viene eseguito con l intera quantità ai migliori prezzi disponibili, oppure cancellato completamente; b) fill and kill l ordine viene eseguito con la massima quantità disponibile ai migliori prezzi disponibili e la rimanenza viene eliminata. 9. Al fine di garantire il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche di supporto alle negoziazioni, EuroTLX S.I.M. S.p.A. può imporre limiti all immissione degli ordini, comunicandoli agli Intermediari interessati. 10. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni, EuroTLX SIM S.p.A. determina, laddove ritenuto necessario ed in via generale, attraverso apposita Comunicazione tecnica, la quantità massima inseribile di un ordine sulle diverse tipologie di strumenti finanziari. Articolo 4.9 Proposte di negoziazione immesse dai Liquidity Provider (quote) 1. I Liquidity Provider soggetti che supportano la liquidità inseriscono le proprie proposte di negoziazione mediante l immissione di quote. Le quote contengono almeno le informazioni relative: a) allo strumento finanziario; b) alla quantità in acquisto e in vendita; c) al prezzo in acquisto e in vendita. 2. Le quote possono essere immesse solo con limite di prezzo (a prezzo limitato). Pagina

60 4. Ogni Liquidity Provider può essere esposto sul book di uno strumento finanziario solo con una proposta di negoziazione in acquisto ed una in vendita generati dalla medesima quota. 5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni, EuroTLX SIM S.p.A. determina, laddove ritenuto necessario ed in via generale, attraverso apposita Comunicazione tecnica, la quantità massima inseribile di una quota sulle diverse tipologie di strumenti finanziari. Articolo 4.10 Richieste di proposte di negoziazione ai Liquidity Provider 1. Ogni Liquidity Provider a seguito della richiesta da parte di un Aderente che non riscontri sul book di uno strumento finanziario la presenza di una quantità sufficiente alle proprie esigenze di acquisto o vendita, può inserire una proposta di negoziazione di segno contrario e di pari quantità a quella concordata dall Aderente, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato, estremi esclusi. 2. Il Liquidity Provider comunica all Unità di Supervisione le informazioni relative ai contratti conclusi di cui al comma precedente entro l inizio della giornata successiva di negoziazione, mediante invio di all indirizzo: supervision@eurotlx.com. Articolo 4.11 Prezzo di chiusura 1. Il prezzo di chiusura di uno strumento finanziario è pari alla media aritmetica delle proposte di negoziazione generate da quote presenti sul book dello strumento al momento della chiusura del mercato. 2. Qualora sia presente sul book una sola proposta di negoziazione generata da una quota, il prezzo di chiusura è pari al prezzo della proposta stessa. 3. Qualora nessuna proposta di negoziazione generata da una quota sia presente sul book dello strumento, il prezzo di chiusura è pari al prezzo dell ultimo contratto concluso sullo strumento stesso nella giornata di negoziazione, oppure, in assenza di contratti, al prezzo di chiusura del giorno precedente. Articolo 4.12 Limiti di variazione dei prezzi 1. Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti regole: 2. Limite 1: limite massimo di variazione del prezzo delle proposte di negoziazione rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente Pagina

61 Tipologia di strumenti finanziari Limite 1 (%) Titoli di Stato emessi o garantiti da uno Stato o da enti locali dell area UE e USA. 2 Obbligazioni non strutturate garantite da uno Stato membro dell Unione Europea od emesse da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte 2 uno o più Stati membri dell Unione Europea Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso variabile 2 Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso emessi da emittenti non statali 3 Obbligazioni convertibili, obbligazioni e altri titoli di debito strutturati, obbligazioni cum warrant e titoli 5 atipici Obbligazioni e altri titoli di debito diversi dalle tipologie precedenti 3 Covered Warrant plain vanilla e diritti di opzione 100 Covered Warrant Esotici e Certificates 10 Azioni e certificati rappresentativi di azioni 10 Quote o azioni di OICR 10 Asset backed securities 2 3. Le proposte di negoziazione che non rispettano tale parametro vengono automaticamente rifiutate. 4. Limite 2: limite massimo di variazione dei prezzi tra due contratti consecutivi sul medesimo strumento finanziario Tipologia di strumenti finanziari Limite 2 (%) Titoli di Stato emessi o garantiti da uno Stato o da enti locali dell area UE e USA e titoli sovranazionali 1 non strutturati. Obbligazioni non strutturate garantite da uno Stato membro dell Unione Europea od emesse da organismi internazionali a carattere pubblico di cui 1 facciano parte uno o più Stati membri dell Unione Europea Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso variabile 1 Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso emessi da emittenti non statali 1 Obbligazioni convertibili, obbligazioni e altri titoli di debito strutturati, obbligazioni cum warrant e titoli 3 atipici Obbligazioni e altri titoli di debito diversi dalle tipologie precedenti 2 Covered Warrant plain vanilla e Diritti di opzione - Covered Warrant Esotici e Certificates 5 Pagina

62 Azioni e Certificati rappresentativi di azioni 5 Quote o azioni di OICR 5 Asset backed securities 1 5. Le proposte di negoziazione che genererebbero contratti aventi uno scostamento di prezzo, rispetto al precedente contratto concluso sullo strumento, superiore al limite 2, vengono automaticamente rifiutate dal mercato. 6. Qualora non siano stati conclusi contratti sullo strumento nella giornata di negoziazione, il limite 2 è calcolato rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente. 7. L'Unità di Supervisione può stabilire i limiti 1 e 2 degli strumenti finanziari in misura difforme rispetto ai valori definiti nelle tabelle riportate ai precedenti commi 2 e 4, sulla base della presumibile volatilità, della liquidità e della vita residua dello strumento. In tal caso, la comunicazione di ammissione dello strumento finanziario, o una successiva EuroTLXNews, riporta i valori stabiliti da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. 8. I Limiti 1 e 2 come definiti nelle tabelle riportate ai commi 2 e 4 non si applicano alle obbligazioni bancarie la cui liquidità sia supportata da uno Specialist, che siano plain vanilla con rimborso a scadenza alla pari. Per tali strumenti finanziari il limite 1 sarà stabilito giornalmente in funzione dell andamento dei prezzi dei Titoli di Stato italiano di pari scadenza e di altri parametri tra cui la liquidità dello strumento. I valori così determinati saranno comunicati al pubblico e agli Aderenti mediante il sito A tali strumenti il limite 2 non si applica. 9. L'Unità di Supervisione può modificare temporaneamente i limiti 1 e 2 su uno o più strumenti finanziari, qualora si riscontrino particolari condizioni di mercato. 10. L'Unità di Supervisione, qualora riscontri il perdurare di particolari condizioni di mercato, può modificare per più giornate di negoziazione i limiti 1 e 2 relativi a uno o più strumenti finanziari. Articolo 4.13 Cancellazione automatica 1. Al termine di ogni seduta le proposte di negoziazione di cui all articolo 4.8 punto 3 lett. a) e ancora presenti sul book sono automaticamente cancellate. Articolo 4.14 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza 1. La cancellazione dalle negoziazioni avviene automaticamente secondo le seguenti modalità: Covered Warrants, e Certificates: secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente l ultimo giorno intero di mercato aperto utile ai fini della presentazione per l esercizio (anche anticipato) degli strumenti finanziari; laddove la rilevazione dell'importo di liquidazione a scadenza viene effettuata in anticipo rispetto alla Pagina

63 scadenza dello strumento finanziario stesso, è disposta da EuroTLX il giorno di mercato aperto previsto per la rilevazione del prezzo dell'attività sottostante; Obbligazioni e altri titoli di debito compresi strumenti partecipativi, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato diversi dai BOT, Titoli Atipici e Asset Backed Securities: terzo giorno valuta di mercato aperto antecedente il giorno di rimborso (anche anticipato) dello strumento finanziario; BOT: secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente il giorno di rimborso del titoli medesimi; Obbligazioni convertibili: secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente l ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione (anche anticipata) dello strumento finanziario. Pagina

64 Titolo 5. Vigilanza sul mercato Capo 1 Principi generali Articolo 5.1 Finalità 1. L attività di vigilanza su EuroTLX si realizza nella funzione di verifica e controllo del rispetto del presente Regolamento e delle Comunicazioni Tecniche, nonché in tutti gli atti successivi conseguenti a dette funzioni nell ottica di assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle attività di mercato. 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. svolge l attività di vigilanza attraverso l Unità di Supervisione. Articolo 5.2 Comunicazioni con l Unità di Supervisione 1. Le richieste ed ogni altro tipo di comunicazione da parte dell Aderente verso l Unità di Supervisione devono essere effettuate a mezzo comunicazione telefonica al n , salvo nei casi in cui le disposizioni del presente Regolamento dispongano diversamente. Capo 2 Obblighi di liquidità e significatività dei prezzi Articolo 5.3 Controlli sugli obblighi di liquidità e sulla significatività dei prezzi 1. L Unità di Supervisione dispone attività di controllo specifiche per l operato dei soggetti che supportano la liquidità al fine di verificare il rispetto degli obblighi di liquidità ad essi imposti. 2. Ai fini della valutazione del rispetto degli obblighi di quotazione continua e di quantità minima di cui all art e all art. 3.32, l'unità di Supervisione tiene conto su base mensile, di valori inferiori al 90% della performance complessiva del Liquidity Provider e di valori inferiori, su più del 10% degli strumenti contribuiti, al 70% della performance calcolata sui singoli strumenti finanziari. A tal fine l Indicatore di Performance è calcolato come segue: Indicatore di Performance (%) = 1 (0.7 * MTA_ratio * QTY_ratio) dove: MTA_ratio: calcolato in funzione del numero di minuti di mancato rispetto degli obblighi di quotazione in via continuativa, al netto delle esenzioni per fast market e delle esenzioni in vendita; QTY_ratio: calcolato in funzione del numero di minuti di mancato rispetto degli obblighi di quantità minima; 3. Ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi di spread di cui all art. 3.32, l'unità di Supervisione esegue un monitoraggio nel continuo degli spread tra le proposte di negoziazione in acquisto ed in vendita facenti parte delle medesime quote. Pagina

65 In caso di violazione, l Unità di Supervisione chiede l immediato ripristino di condizioni conformi a tali obblighi. 4. Ai fini della valutazione del rispetto della significatività dei prezzi di cui all art e all art.3.32, l'unità di Supervisione esegue un monitoraggio nel continuo dei prezzi delle proposte di negoziazione immesse nel mercato EuroTLX, tenendo conto del contesto di mercato e dell informativa on going. L Unità di Supervisione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti, anche per iscritto, sui prezzi delle proposte inviate nonché richiedere ai Liquidity Provider l astensione dall operatività sino al ripristino di proposte di negoziazione a prezzi significativi. 5. Il mancato rispetto degli obblighi di liquidità comporta l esperimento di richieste di chiarimento al Liquidity Provider interessato. In caso di ripetute violazioni degli obblighi di liquidità o al verificarsi, in assenza di valide giustificazioni documentate, di ripetute situazioni di astensione di cui al comma precedente può essere avviato un procedimento disciplinare. Capo 3 Interventi sui parametri, sugli orari e sulle condizioni di negoziazione Articolo 5.4 Condizioni generali 1. L Unità di Supervisione può modificare le condizioni di svolgimento delle contrattazioni di cui al precedente Titolo 4, anche per singoli strumenti finanziari, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) la carenza di informazioni su un emittente o su un particolare strumento finanziario renda necessario il reperimento di ulteriori informazioni, al fine di assicurare un adeguata trasparenza; b) siano rilevati comportamenti potenzialmente anomali da parte di un Aderente, tali da rendere necessari ulteriori chiarimenti, nell ottica di tutelare il complesso degli investitori; c) eventi politici, economici, sociali o specificamente inerenti il mercato dei capitali siano tali da influire in modo rilevante sull ordinato svolgimento delle contrattazioni; d) il limite 1 e/o il limite 2 di cui all articolo 4.12 non consentano un regolare ed efficiente svolgimento delle contrattazioni; e) ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato. Articolo 5.5 Interventi di EuroTLX S.I.M. S.p.A. 1. Al verificarsi delle condizioni di cui all articolo 5.4, EuroTLX S.I.M. S.p.A. può valutare l opportunità di: a) ridurre o prolungare gli orari di contrattazione, dandone pronta comunicazione al pubblico; Pagina

66 b) modificare le altre condizioni di negoziazione, purché non causino diretto pregiudizio agli investitori; sospendere o riattivare le contrattazioni, dandone pronta comunicazione al pubblico. 2. Nel valutare l opportunità di adottare una delle misure di cui al comma 1, l Unità di Supervisione fa principalmente riferimento: a) alle quantità negoziate su EuroTLX, ai prezzi e alla volatilità fatta registrare dal singolo strumento finanziario anche in rapporto a strumenti similari; b) alla liquidità attuale dello strumento; c) al grado di trasparenza dell informativa garantita dall emittente. Capo 4 Interventi sulle proposte di negoziazione Articolo 5.6 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell Aderente 1. L Unità di Supervisione può disporre o effettuare la cancellazione delle proposte di negoziazione immesse da un Aderente per la quantità ancora esposta sul book, su richiesta dello stesso qualora, a causa di una propria disfunzione tecnica, l Aderente non sia in grado di revocare tale proposta. 2. L Aderente che richieda la cancellazione di una o più proposte di negoziazione è tenuto a fornire prontamente all Unità di Supervisione i dati che consentano una veloce ed univoca individuazione delle proposte. Articolo 5.7 Interventi sulle proposte di negoziazione su iniziativa di EuroTLX S.I.M. S.p.A. 1. L Unità di Supervisione può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione per la quantità ancora esposta sul book, che siano tali da impedire l ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l Aderente che le ha immesse, su richiesta dell Unità di Supervisione, non sia in grado di confermarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo o qualora rilevi che il prezzo delle proposte di negoziazione risulti essere manifestamente errato. 2. L'Unità di Supervisione provvede ad inviare all'aderente i dettagli delle proposte di negoziazione cancellate. Capo 5 Gestione degli errori Articolo 5.8 Disposizioni generali 1. L Unità di Supervisione può disporre e effettuare: a) la cancellazione dei contratti conclusi sul mercato nel tempo intercorrente tra la disposizione e l effettiva efficacia tecnica sul mercato di una propria decisione al fine di evitare un grave pregiudizio per il complesso degli investitori, dandone comunicazione al pubblico ed alle controparti interessate mediante il sito Pagina

67 b) la cancellazione dei contratti conclusi sul mercato, qualora: (i) l Aderente che ha immesso una proposta di negoziazione in modo errato che ha generato uno o più contratti, ne dia immediata comunicazione all Unità di Supervisione e richieda un intervento sui contratti derivanti dalla proposta errata, e ricorrano i requisiti previsti all articolo 5.10.; (ii) ricorrano i requisiti previsti all articolo 5.9. Articolo 5.9 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti 1. Gli Aderenti che intendano, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti, cancellare uno o più contratti conclusi sul mercato ne fanno richiesta all Unità di Supervisione via mail all indirizzo supervision@eurotlx.com entro 30 minuti dalla chiusura del mercato della giornata stessa in cui i contratti sono stati conclusi. L Unità di Supervisione provvede ad operare la cancellazione. 2. L Unità di Supervisione comunica agli Aderenti coinvolti lo svolgimento della procedura di gestione degli errori e le relative misure adottate nel caso specifico, inviando i dettagli dei contratti cancellati. 3. L Unità di Supervisione, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, ne dà comunicazione al pubblico mediante il sito Articolo 5.10 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti 1. Gli Aderenti che intendano richiedere la cancellazione di uno o più contratti conclusi sul mercato e non dispongano del consenso della controparte, richiedono l avvio di una procedura di gestione degli errori da parte dell Unità di Supervisione. 2. L Unità di Supervisione verifica: a) se la comunicazione dell errore sia stata fornita prontamente (si intende per tale una comunicazione giunta entro un ora dalla conclusione del contratto); b) se le proposte di negoziazione giunte sul mercato siano il frutto di errori evidenti. A tal fine, non è considerato errore evidente l immissione di un ordine avente quantità inadeguata rispetto al profilo di rischio ed alle possibilità di investimento del committente finale dell ordine. 3. Sono cancellati tutti i contratti conclusi a prezzi eccedenti il massimo realizzabile a scadenza dall acquirente per i quali sia stata avviata la procedura di gestione degli errori su richiesta dell Aderente che ha commesso l errore. 4. Nei casi diversi dall'ipotesi prevista al comma 3, l Unità di Supervisione verifica preliminarmente l esistenza del consenso della controparte, procedendo, in caso positivo, alla cancellazione del contratto. 5. Nei casi diversi dalle ipotesi previste ai comma 3 e 4, l Unità di Supervisione cancella i contratti i cui prezzi siano superiori o inferiori ai livelli soglia previsti di seguito, qualora la perdita attesa dell Aderente che ha fatto richiesta di cancellazione sia superiore a Pagina

68 2.000 euro. Concorrono cumulativamente al raggiungimento dell importo le perdite attese su contratti generati da un insieme di proposte di negoziazione la cui immissione errata è imputabile alla medesima causa, purché i contratti oggetto di richiesta di cancellazione siano stati conclusi in un intervallo temporale massimo di 3 minuti. La perdita attesa per l Aderente derivante dall immissione di una proposta di negoziazione errata è calcolata come: n PA = ( p i * qi ) - K *q i= 1 Dove: PA = perdita attesa; p i = prezzo al quale è stato concluso l i-esimo contratto generato dall errore di immissione della proposta; q i = quantità eseguita nell i-esimo contratto generato dall errore di immissione della proposta; q tot = quantità totale eseguita a seguito dell errore di immissione della proposta, pari a n q i i= 1 ; n = numero di contratti generati dall errore di immissione della proposta; K = prezzo di riferimento per il calcolo della perdita attesa. Il valore di K è determinato secondo una delle seguenti metodologie scelte valutando le condizioni di liquidità, volatilità, comparabilità dello strumento, qualora applicabili: a) media dei prezzi bid/ask delle quote esposte dai soggetti che supportano la liquidità sullo strumento al momento dell inserimento della proposta errata; b) media dei prezzi bid/ask delle quote esposte dai soggetti che supportano la liquidità sullo strumento al momento della richiesta di cancellazione dei contratti; c) media ponderata per le quantità, delle tre migliori proposte bid/ask presenti sul book dello strumento al momento dell inserimento della proposta errata; d) media ponderata per le quantità, dei prezzi dei contratti precedenti e successivi ai contratti conclusi a seguito dell inserimento dell ordine errato; e) valore dello strumento finanziario su altra Sede di negoziazione, al momento dell immissione della proposta errata; f) valore teorico dello strumento finanziario, calcolato anche richiedendo l ausilio di alcuni soggetti che supportano la liquidità competenti non coinvolti nella gestione dell errore, o attraverso l utilizzo di modelli a disposizione di EuroTLX S.I.M. S.p.A.; g) valore di titoli similari per caratteristiche, osservabili sul mercato EuroTLX ; h) valore reso disponibile da servizi d informazione; i) per le azioni di cui all articolo 2.5 comma 2, prezzo di chiusura del giorno precedente. Al fine del calcolo della perdita attesa il livello soglia viene calcolato nel seguente modo: - Contratti conclusi su azioni, certificati rappresentativi di azioni, diritti di opzione, obbligazioni convertibili e quote o azioni di OICR: 5% del valore del fattore K. tot Pagina

69 - Contratti conclusi su covered warrant e certificates: secondo la seguente tabella: K Livello soglia 0,0029 superiore = 100% inferiore = 50% 0,0030-1, % 1,5000-2, % 3, , % > 30,0000 5% - Contratti conclusi su strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato o da enti locali dell area UE e USA e titoli sovranazionali è stabilito secondo la seguente tabella: Vita residua a K (in centesimi) scadenza (gg) 30,001 60,001 90,001 30,000 > 120,000 60,000 90, , ,50% 0,75% 0,50% 0,40% 0,30% ,50% 1,25% 0,75% 0,60% 0,50% ,25% 1,50% 1,00% 0,75% 0,60% ,00% 2,00% 1,50% 1,00% 0,75% ,00% 2,50% 1,75% 1,25% 1,00% ,75% 3,00% 2,00% 1,50% 1,25% > ,75% 3,50% 2,25% 1,75% 1,50% - Contratti conclusi su Asset Backed Securities, Obbligazioni, Obbligazioni Cum Warrant e altri titoli di debito, eccetto strumenti già disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo la seguente tabella: Vita residua a K (in centesimi) scadenza (gg) 30,001 60,001 90,001 30,000 > 120,000 60,000 90, , ,00% 2,00% 1,25% 1,00% 0,75% ,00% 3,00% 2,00% 1,50% 1,00% ,50% 3,75% 2,50% 1,75% 1,50% ,00% 4,50% 3,00% 2,25% 1,75% ,00% 5,00% 3,50% 2,50% 2,25% ,00% 6,00% 4,00% 3,00% 2,50% > ,00% 8,00% 5,00% 4,00% 3,00%.6. L Unità di Supervisione comunica agli Aderenti coinvolti lo svolgimento della procedura di gestione degli errori e le relative misure adottate nel caso specifico, inviando, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, i dettagli dei contratti stessi. Pagina

70 7. L Unità di Supervisione, nel caso di cancellazione di contratti conclusi, ne dà comunicazione al pubblico mediante il sito Capo 6 Controllo dei processi di regolamento delle operazioni Articolo 5.11 Monitoraggio del rischio di contagio 1. L Unità di Supervisione, relativamente al regolamento delle operazioni effettuate sul segmento caratterizzato dal regolamento delle stesse presso Euroclear e Clearstream, svolge un monitoraggio delle Istruzioni di Regolamento in Fail, attraverso controlli basati su soglie temporali e di quantità, finalizzato all individuazione di istruzioni che, singolarmente o in via combinata con altre, possono risultare critiche in termini di contenimento del rischio di contagio. 2. L Unità di Supervisione, a seguito dei controlli di cui al comma precedente svolti sulla base delle informazioni ricevute da Euroclear, Clearstream e dagli Aderenti, mette a disposizione di ogni Aderente l elenco dei Fail che lo riguardano e che devono essere oggetto di scorporo ai sensi dell art. 3.38, nei termini e con le modalità indicate nell apposita Comunicazione Tecnica. 3. L Unità di Supervisione può altresì inoltrare agli Aderenti richieste di informazioni o di scorporo specifiche. Articolo 5.12 Controlli sulle regole di condotta degli aderenti 1. L Unità di Supervisione verifica il rispetto da parte degli aderenti delle regole di condotta stabilite dai capi 10 e 11 del presente Regolamento e dalle relative Comunicazioni Tecniche. Articolo 5.13 Inibizione temporanea dell attività di un Aderente sul segmento degli strumenti finanziari accentrati presso Euroclear e Clearstream 1. L Unità di Supervisione può disporre l inibizione temporanea dell attività di un Aderente sul segmento di mercato caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream, qualora l Aderente non si dimostri in grado di assicurare una corretta gestione dei compiti a suo carico previsti dal presente Regolamento e dall apposita Comunicazione tecnica, e la sua operatività determini una criticità rispetto al buon funzionamento del processo di netting bilaterale e/o del processo di comunicazione e gestione dei Fail. Pagina

71 Articolo 5.13 bis Inibizione temporanea dell attività di un Aderente sugli strumenti finanziari di cui all articolo L Unità di Supervisione dispone l inibizione temporanea dell attività di un Aderente su tutti gli strumenti finanziari di cui all articolo 6.4 su richiesta inoltrata da Cassa di Compensazione & Garanzia. 2. Qualora Cassa di Compensazione & Garanzia richieda di procedere immediatamente, l Unità di Supervisione provvede a disporre l inibizione nel più breve tempo possibile e a cancellare gli eventuali contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX dall Aderente inibito nel periodo intercorrente tra la ricezione della richiesta di inibizione e l effettiva efficacia tecnica sul mercato dell inibizione medesima. Capo 7 Gestione delle disfunzioni tecniche Articolo 5.14 Condizioni generali 1. L attività di verifica del mantenimento di un adeguata ed efficiente infrastruttura tecnologica si esplica attraverso il controllo puntuale e costante delle strutture tecnologiche: a) di mercato, con particolare riferimento all attività di negoziazione e abbinamento delle proposte; b) di connessione degli Aderenti al mercato; c) di diffusione delle informazioni rilevanti per la negoziazione; d) connesse al funzionamento dei processi di netting bilaterale; e) connesse all attività di post-trading. 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. stabilisce le modalità ed i termini di gestione della disfunzione tecnica che consentano di ripristinare in modo corretto e tempestivo il regolare svolgimento delle negoziazioni, nell ottica della più celere risoluzione della disfunzione. 3. EuroTLX S.I.M. S.p.A. comunica tempestivamente al pubblico gli interventi adottati qualora possano avere rilevante impatto sull attività di negoziazione. EuroTLX S.I.M. S.p.A. informa tempestivamente la Consob di ogni malfunzionamento rilevante delle strutture tecnologiche e informatiche che determini condizioni di negoziazione anormali, e delle misure intraprese per la loro rimozione. 4. EuroTLX S.I.M. S.p.A. informa comunque gli Aderenti qualora le misure adottate possano avere o abbiano avuto influenza sull operatività degli stessi. Articolo 5.15 Interventi dell Unità di Supervisione 1. All accertamento di una disfunzione tecnica, l Unità di Supervisione può intervenire sulle contrattazioni al fine di limitare gli effetti della disfunzione e/o ripristinare la regolarità delle negoziazioni, ovvero garantire l ordinato svolgimento delle negoziazioni e l integrità del mercato. In particolare, può: Pagina

72 a) disporre la temporanea sospensione dalle contrattazioni di un Aderente, dandone immediata comunicazione al pubblico; b) disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni sul mercato, dandone immediata comunicazione al pubblico. 2. L Unità di Supervisione, in seguito al provvedimento di sospensione, valuta l opportunità di cancellare tutti gli ordini presenti sul mercato. 3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere adottati anche per singolo segmento o strumento finanziario. 4. Qualora sia impossibilitata a disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni sul mercato attraverso le normali funzionalità tecniche, l Unità di Supervisione può disporre la sospensione tramite comunicazione al pubblico tramite Avviso pubblicato sul sito internet contenente l orario di inizio del provvedimento di sospensione. In questo caso, gli eventuali contratti eseguiti a partire dall orario indicato nel provvedimento di sospensione saranno considerati nulli. Capo 8 Sospensione dalle contrattazioni degli strumenti finanziari Articolo 5.16 Condizioni generali 1. L Unità di Supervisione può sospendere uno strumento finanziario al fine di preservare la regolarità delle negoziazioni sullo strumento stesso, o qualora la prosecuzione dalle contrattazioni possa arrecare grave pregiudizio agli investitori. La sospensione può essere decisa anche per assicurare il buon funzionamento dei processi finalizzati al regolamento delle operazioni e il contenimento del rischio di contagio. 2. Durante il periodo di sospensione dalle contrattazioni, le proposte di negoziazione inserite dagli Aderenti sullo strumento finanziario sospeso vengono rifiutate e gli obblighi di liquidità a carico dei Liquidity Provider si considerano sospesi. 3. La sospensione di uno strumento finanziario dalle contrattazioni non può avere durata superiore a 12 mesi. Trascorso detto periodo, qualora non ricorressero le condizioni per la riammissione, l Unità di Supervisione provvederà all avvio della procedura di revoca. Articolo 5.17 Condizioni di sospensione 1. Nel valutare l opportunità di sospendere uno strumento dalle contrattazioni, l Unità di Supervisione considera prevalentemente: a) lo scioglimento dell emittente; b) lo stato d insolvenza dell emittente; c) l emanazione di provvedimenti ingiuntivi o di crisi concernenti l emittente da parte delle autorità competenti; d) l eventuale provvedimento di sospensione adottato da società di gestione di altri mercati regolamentati nei quali lo strumento è stato ammesso alla quotazione; Pagina

73 e) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell emittente sugli strumenti finanziari contrattati; f) la trasformazione delle caratteristiche dello strumento finanziario negoziato; g) limitatamente agli strumenti finanziari di cui all articolo 6.4, le eventuali comunicazioni inviate da Cassa di Compensazione & Garanzia in merito alla loro garantibilità attraverso il sistema di garanzia a controparte centrale; h) la perdita di uno o più requisiti previsti per l ammissione dello strumento finanziario. 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. dà tempestiva notizia al pubblico dei provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni e di riammissione attraverso il sito internet Capo 9 Revoca dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Articolo 5.18 Condizioni generali 1. L Unità di Supervisione può revocare uno strumento dalla negoziazione in caso di prolungata carenza di negoziazione, o qualora le condizioni per la sospensione di uno strumento finanziario risultino definitive, oppure qualora i Liquidity Provider che ne supportano la liquidità ne facciano richiesta adeguatamente motivata. Articolo 5.19 Condizioni di revoca 1. Nel valutare l opportunità di revocare uno strumento dalle negoziazioni, l Unità di Supervisione considera prevalentemente: a) lo scioglimento dell emittente e/o del garante ; b) lo stato d insolvenza dell emittente e/o del garante; c) l emanazione di provvedimenti ingiuntivi o di crisi concernente l emittente e/o del garante da parte delle autorità competenti; d) l eventuale provvedimento di revoca adottato da società di gestione di altri mercati regolamentati nei quali lo strumento è stato ammesso alla quotazione; e) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell emittente sugli strumenti finanziari negoziati; f) il controvalore e le quantità scambiate su EuroTLX nei precedenti 6 mesi; g) la frequenza e la continuità degli scambi su EuroTLX nei precedenti 6 mesi; h) la diffusione tra il pubblico dello strumento; la negoziabilità dello strumento su altre Sedi di negoziazione; i) limitatamente agli strumenti finanziari di cui all articolo 6.4, le eventuali comunicazioni inviate da Cassa di Compensazione & Garanzia in merito alla loro garantibilità attraverso il sistema di garanzia a controparte centrale; j) la perdita di uno o più requisiti previsti per l ammissione alla negoziazione dello strumento. 2. L Unità di Supervisione può deliberare la revoca di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione qualora lo strumento negoziato su EuroTLX venga ammesso alla Pagina

74 quotazione su un mercato regolamentato dell Unione Europea ed i Liquidity Provider richiedano l esclusione dall attività di market making. 3. In seguito all emanazione di un provvedimento di revoca di uno strumento finanziario, l Unità di Supervisione può richiedere ai Liquidity Provider di esporre solo proposte di negoziazione in acquisto per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di emissione del provvedimento di revoca, al fine di agevolare le possibilità di vendita da parte degli dei clienti al dettaglio. Capo 10 Controlli e sanzioni su Aderenti Articolo 5.20 Condizioni generali 1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. può applicare le disposizioni di cui al presente Capo qualora ritenga che un Aderente abbia agito in violazione del Regolamento o di Comunicazioni Tecniche vincolanti comunicate da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. 2. Le disposizioni di cui al presente Capo vengono comunque applicate qualora possano sussistere rilevanti rischi per l integrità del mercato. 3. L Unità di Supervisione informa immediatamente la Consob qualora l attività di controllo riveli ipotesi di manipolazione, aggiotaggio, insider trading e violazioni significative del Regolamento e delle comunicazioni tecniche vincolanti. Articolo 5.21 Controlli specifici sugli Aderenti 1. Nello svolgimento dell attività di verifica sull operato degli Aderenti, l Unità di Supervisione può: a) richiedere all Aderente ogni informazione o documento utile riguardanti l attività svolta nel mercato. Se necessario, sarà cura dell Aderente ottenere dal suo Aderente interconnesso le informazioni che gli saranno richieste da EuroTLX S.I.M. S.p.A.; b) porre quesiti all Aderente richiedendo una risposta scritta; c) porre quesiti richiedendo l audizione dell Aderente; d) in casi ritenuti di particolare gravità, operare ispezioni presso la sede dell Aderente; e) nel caso in cui la prosecuzione dell attività dell Aderente possa arrecare grave danno al mercato, sospendere temporaneamente l aderente dalle contrattazioni. 2. Qualora dai controlli effettuati emergano possibili violazioni degli obblighi imposti agli Aderenti, l Unità di Supervisione può avviare un procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri. Pagina

75 Articolo 5.22 Procedimento disciplinare 1. L Unità di Supervisione, acquisiti tutti gli elementi necessari, può inviare all Aderente oggetto di indagine una comunicazione comprendente almeno la descrizione dell ipotesi di violazione, indicandone i presupposti e le motivazioni e fissando un termine entro il quale l Aderente può presentare una memoria scritta o richiedere audizione presso il Collegio dei Probiviri. L audizione del soggetto interessato dovrà avvenire entro i 10 giorni di mercato aperto successivi alla richiesta. 2. Qualora l oggetto di indagine sia costituito dall eventuale violazione da parte di un Aderente interconnesso degli obblighi definiti agli articoli 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11, il procedimento disciplinare si apre nei soli confronti dell Intermediario. Se necessario, sarà cura dell Intermediario ottenere dal suo Aderente interconnesso le informazioni che gli saranno richieste da EuroTLX S.I.M. S.p.A.. 3. L Unità di Supervisione informa la Consob dell avvio di un procedimento disciplinare. Articolo 5.23 Sanzioni 1. Il Collegio dei Probiviri, al termine del procedimento disciplinare, qualora non sia prevista una sanzione specifica per l infrazione commessa, sulla base della gravità dell infrazione commessa e della eventuale recidività dei comportamenti sanzionati, può comminare agli Aderenti le seguenti sanzioni: a) Richiamo scritto; b) Sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 a euro ; c) Imposizione di limiti all operatività; d) Imposizione di limiti per la negoziazione di nuovi strumenti finanziari; e) Sospensione dell attività su uno strumento o una tipologia di strumenti o un segmento del mercato; f) Sospensione dall operatività sul mercato; g) Revoca dell Aderente. 2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere c), d) e), e f), devono indicare la durata del provvedimento disciplinare adottato. La durata non può eccedere i 6 mesi. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g), sono comminabili anche congiuntamente alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, lettera b). 3. Il provvedimento disciplinare comunicato all Aderente riporta almeno: a) adeguata motivazione che ha indotto EuroTLX S.I.M. S.p.A. a comminare la sanzione; b) la data a decorrere dalla quale la sanzione sarà resa pubblica, qualora il provvedimento disciplinare lo preveda; c) l eventuale tempo concesso per l adeguamento, qualora le sanzioni siano comminate a seguito di violazioni di tipo organizzativo e/o tecnologico; d) i termini della sanzione. 4. La sanzione viene resa pubblica solo in uno dei seguenti casi: Pagina

76 a) l Aderente sia recidivo rispetto a comportamenti nei confronti dei quali EuroTLX S.I.M. S.p.A. ha già adottato altri provvedimenti detti comportamenti possano causare rischi per l integrità del mercato; b) nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g). 5. L Aderente può impugnare il provvedimento disciplinare davanti ad un collegio arbitrale, che sarà nominato e che deciderà conformemente a quanto previsto nel contratto di ammissione a EuroTLX stipulato con EuroTLX S.I.M. S.p.A.. Articolo 5.24 Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 da parte di un Aderente interconnesso 1. In caso di violazione da parte di un Intermediario o di un suo Aderente interconnesso anche di uno degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 e, nel caso di un Aderente interconnesso, l Intermediario non si sia adoperato entro un congruo lasso di tempo per far cessare le violazioni all Aderente interconnesso suo tramite, il Collegio dei Probiviri, sulla base della gravità dell infrazione commessa e della eventuale recidiva dei comportamenti sanzionati, può comminare all Intermediario Aderente diretto una sanzione pecuniaria da un minimo di a un massimo di La sanzione può essere resa pubblica in caso di particolare gravità dell infrazione commessa e in caso di recidiva dei comportamenti sanzionati. Articolo 5.25 Destinazione delle sanzioni pecuniarie 1. EuroTLX S.I.M. S.p.A comunica al pubblico e agli Aderenti con apposito avviso pubblicato sul sito internet la destinazione delle sanzioni pecuniarie. Pagina

77 Titolo 6. Servizi strumentali alle negoziazioni Capo 1 Servizi di post-trading Articolo 6.1 Condizioni generali 1. I diversi sistemi di post-trading definiscono e caratterizzano i segmenti di mercato. I contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX aventi ad oggetto strumenti regolati su Express II possono essere regolati singolarmente o attraverso il Sistema di garanzia a controparte centrale, secondo quanto specificato da EuroTLX con apposita Comunicazione Tecnica. I contratti aventi ad oggetto strumenti del segmento caratterizzato dal regolamento delle operazioni presso Euroclear e Clearstream sono regolati attraverso saldi bilaterali generati dal sistema di netting bilaterale. 2. Coerentemente con quanto disposto dal presente articolo, gli Aderenti autorizzati ad operare su un solo segmento possono negoziare tra loro solo strumenti finanziari che siano depositati presso il medesimo sistema di gestione accentrata. 3. Gli Aderenti possono richiedere a EuroTLX l impostazione di filtri relativamente a contratti che hanno la caratteristica di avere il medesimo aderente come controparte sia in acquisto che in vendita. I filtri consentono agli Aderenti che li utilizzano di non inviare a regolamento i contratti che soddisfano uno dei criteri previsti. Articolo 6.2 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione 1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. cura l invio al sistema di gestione accentrata delle informazioni necessarie per regolare i contratti conclusi sul mercato. I termini e le modalità di invio delle informazioni sono disciplinati da accordi stabiliti con il singolo sistema di gestione accentrata. EuroTLX S.I.M. S.p.A. individua le modalità per il trasferimento delle informazioni al sistema di gestione accentrata. 2. Il riscontro e la rettifica dei contratti, nonché la successiva liquidazione, seguono le disposizioni stabilite dai singoli sistemi di gestione accentrata. 3. EuroTLX S.I.M. S.p.A., al fine di agevolare l attività di riscontro e rettifica dei contratti conclusi sul mercato, può utilizzare servizi dedicati a specifiche funzioni, purché operanti in accordo con i sistemi di gestione accentrata. 4. Limitatamente ai contratti eseguiti sugli strumenti finanziari di cui all articolo 6.4, per i quali non trovino applicazione i filtri di cui al comma 3 dell articolo 6.1, Cassa di Compensazione e Garanzia assume il ruolo di controparte centrale dal momento della conclusione dei contratti sul Mercato EuroTLX con gli effetti previsti dal regolamento di CC&G. Pagina

78 5. I contratti conclusi su EuroTLX possono essere modificati o cancellati solo da EuroTLX S.I.M. S.p.A. sino al loro regolamento. Art. 6.3 Modalità di calcolo dei ratei di interesse 1. Ai fini del seguente Capo si intende per: a) Giorni rateo effettivi: i giorni effettivi intercorrenti tra la data di godimento della cedola (esclusa) e la data valuta dell operazione (inclusa) calcolata secondo il calendario di EuroTLX; b) Giorni rateo commerciali: i giorni, calcolati ponendo ogni mese pari a 30 giorni, intercorrenti tra la data di godimento della cedola (esclusa) e la data valuta dell operazione (inclusa) calcolata secondo il calendario di EuroTLX; c) Data valuta: la data di regolamento dell operazione, stabilita sulla base delle comunicazioni tecniche indicate da EuroTLX S.I.M. S.p.A in apposito provvedimento. 2. Per gli strumenti finanziari che prevedono il calcolo di un rateo di interesse sui contratti conclusi, EuroTLX S.I.M. S.p.A indica nel provvedimento di ammissione una specifica modalità di calcolo del rateo scelta tra una delle seguenti: a) ACT/ACT annuale: tasso di interesse annuo del titolo diviso per i giorni dell anno (365 in genere, 366 se l anno è bisestile) e moltiplicato per i giorni rateo effettivi; b) ACT/ACT periodale: tasso di interesse periodale del titolo diviso per i giorni del periodo di riferimento e moltiplicato per i giorni rateo effettivi; c) ACT/365: tasso di interesse annuo del titolo diviso per 365 e moltiplicato per i giorni rateo effettivi; d) ACT/360 annuale: tasso di interesse annuo del titolo diviso per i giorni del periodo di riferimento della cedola calcolati ponendo ogni mese pari a 30 giorni, e moltiplicato per i giorni rateo effettivi; e) 30E/360 annuale: tasso di interesse annuo del titolo diviso 360 e moltiplicato per il numero dei giorni rateo commerciali. Capo 2 Garanzia dei contratti Articolo 6.4 Sistemi di compensazione e garanzia 1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. adotta un Sistema di garanzia a controparte centrale, gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia, per gli strumenti finanziari individuati con apposita Comunicazione Tecnica. 2. Cassa di Compensazione e Garanzia opera nel rispetto del presente Regolamento, nonchè secondo le modalità stabilite nel proprio. Capo 3 Servizi di informativa Pagina

79 Articolo 6.5 Finalità 1. Per agevolare le decisioni d investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni su EuroTLX, EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvede, attraverso le strutture telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione tempestiva al pubblico, anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari. 2. EuroTLX S.I.M. S.p.A. opera, compatibilmente con le possibilità tecnologicoorganizzative e le risorse a disposizione, per favorire la massima fruibilità dell informativa agli investitori. Articolo 6.6 Informazioni al pubblico 1. EuroTLX S.I.M. S.p.A., anche al fine di ottemperare agli obblighi informativi previsti, rende disponibili a condizioni di prezzo ragionevoli agli investitori che ne facciano richiesta, tramite le modalità indicate in un apposita Comunicazione Tecnica, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni: Informativa in tempo reale: a) Codice ISIN con cui viene identificato lo strumento finanziario; b) TLX Code associato allo strumento finanziario; c) Descrizione sintetica dello strumento finanziario; d) fase di negoziazione; e) stato dello strumento finanziario; f) prezzi e quantità presenti in acquisto ed in vendita per i 5 migliori livelli di prezzo; g) prezzo dell ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata nella giornata; h) prezzo di chiusura; i) Prezzo Minimo e Massimo intraday. EuroTLX S.I.M. S.p.A mette altresì a disposizione, secondo le modalità comunicate in un apposita Comunicazione Tecnica, entro l inizio della giornata successiva di negoziazione, i dati riferiti alla giornata precedente, contenenti: a) numero di contratti conclusi; b) quantità totale negoziata e relativo controvalore; c) prezzi minimo e massimo; d) prezzo di apertura, di chiusura e prezzo dell ultimo contratto. Articolo 6.7 Informativa Titolo 1. Per tutti gli strumenti finanziari per cui è prevista la redazione di una Informativa Titolo quale requisito di ammissione, EuroTLX S.I.M. S.p.A. provvede alla redazione ed alla pubblicazione attraverso il sito internet una Informativa Titolo concernente le caratteristiche generali di ciascun strumento finanziario, di regola con informazioni aggiornate al momento dell ammissione sul mercato EuroTLX dello stesso strumento finanziario. Pagina

80 Articolo 6.8 Comunicazioni del mercato 1. EuroTLX S.I.M. S.p.A. informa il pubblico e gli Aderenti delle variazioni intervenute nell elenco degli Aderenti ammessi a negoziare su EuroTLX e degli strumenti finanziari negoziati, a seguito di ammissioni, revoche ed esclusioni, tramite le strutture informatiche e/o tramite il sito Capo 4 Registrazione delle operazioni Articolo 6.9 Registrazione dei contratti conclusi e delle proposte di negoziazione 1. Tutti i contratti conclusi su EuroTLX vengono registrati in un apposito archivio elettronico con almeno le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli Aderenti acquirenti e venditori, nonché tipo di conto. Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse su EuroTLX. Pagina

81 Titolo 7. Disposizioni finali Capo 1 Disposizioni varie Articolo 7.1 Diritto applicabile 1. Il presente Regolamento e i rapporti con gli Aderenti sono soggetti e disciplinati dal diritto italiano. Articolo 7.2 Strumenti finanziari negoziati sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi d ufficio alla negoziazione su EuroTLX 1. Tutti gli strumenti finanziari negoziati sul Mercato Regolamentato TLX alla data del 31 dicembre 2009 sono ammessi d ufficio alla negoziazione su EuroTLX a partire dal 1 gennaio Per tutti gli strumenti finanziari ammessi in single listing sul Mercato Regolamentato TLX e ivi negoziati alla data del 31 dicembre 2009, gli emittenti dei medesimi strumenti si impegnano ad assumere e rispettare obblighi di informativa on going analoghi nel contenuto, per quanto applicabile, a quelli a cui erano soggetti sul mercato TLX alla data del 31 dicembre 2009 e, in caso di variazioni di legge o regolamentari riguardanti gli obblighi di informativa on going riguardanti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, ad adempiere tali obblighi in conformità con le variazioni medesime. Agli articoli successivi sono riportate le disposizioni che recepiscono gli obblighi assunti dagli emittenti ai sensi del presente comma. Gli obblighi informativi assunti dagli emittenti ai sensi del presente comma sono disciplinati, in aggiunta alle disposizioni del presente Regolamento, da un apposito contratto tra EuroTLX S.I.M. S.p.A. e l emittente. 3. Gli emittenti che si assumono impegni ai sensi del precedente comma 2, sono altresì tenuti a fornire idonea informativa al pubblico della cessazione di attività del Mercato Regolamentato TLX, dell ammissione d ufficio alla negoziazione su EuroTLX a partire dal 1 gennaio 2010 dei medesimi strumenti, dell assunzione, ai sensi del presente Regolamento, di obblighi di informativa on going analoghi nel contenuto, per quanto applicabile, a quelli a cui erano soggetti sul mercato TLX alla data del 31 dicembre 2009 e, in caso di variazioni di legge o regolamentari riguardanti gli obblighi di informativa on going riguardanti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, ad adempiere tali obblighi in conformità con le variazioni medesime. 4. Con riferimento agli obblighi assunti ai sensi del precedente comma 2 e 3, gli emittenti adempiono agli stessi inviando senza indugio comunicazioni all Unità di Supervisione via mail all indirizzo supervision@eurotlx.com. Nel caso di impossibilità di adempimento mediante la mail, gli obblighi informativi nei confronti di EuroTLX SIM SpA sono assolti tramite fax al numero Pagina

82 5. L Unità di Supervisione mette a disposizione del pubblico le informazioni su fatti rilevanti di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4, mediante pubblicazione di un comunicato nella sezione Informativa Emittenti del sito internet I comunicati ricevuti ai sensi dei comma 2, 3 e 4 sono mantenuti sul sito internet per un periodo di tempo atto a consentire un adeguata conoscenza al pubblico. Trascorso detto periodo, i comunicati rimangono disponibili presso EuroTLX S.I.M. S.p.A.. I comunicati ricevuti ai sensi dei comma 2, 3 e 4 sono archiviati da EuroTLX S.I.M. S.p.A. con modalità che ne garantiscano un efficace consultazione. Articolo 7.3 Obblighi informativi relativi agli emittenti e agli strumenti finanziari originariamente ammessi alla quotazione in single listing sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo L emittente avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo 7.2, è tenuto all osservanza degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente per i titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati. In particolare l Emittente è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 14 e 16 della Direttiva Prospetto e dall art. 6 della Direttiva MAD. 2. L emittente collabora con EuroTLX S.I.M. S.p.A. per rendere disponibile al pubblico un efficace e trasparente informativa sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere all emittente di fornire prontamente ogni informazione che ritenga opportuna per la corretta gestione delle attività di mercato. A tal fine, EuroTLX S.I.M. S.p.A. può richiedere che l emittente renda pubblici, con le modalità da essa stabilite, tali notizie e documenti necessari per l informazione al pubblico. Nel caso in cui l emittente non ottemperi alla richiesta, EuroTLX S.I.M. S.p.A.., sentito l emittente, può provvedere direttamente a diffondere tali informazioni, salvo che l emittente non opponga, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico possa derivargli grave danno. 4. EuroTLX S.I.M. S.p.A. informa la Consob, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile oppure concordate tra EuroTLX S.I.M. S.p.A. e la Consob, in merito all adempimento degli obblighi previsti ai precedenti comma 1, 2 e 3. Articolo 7.4 Informazioni sull esercizio dei diritti 1. L emittente avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo 7.2 invia a EuroTLX S.I.M. S.p.A. copia degli avvisi previsti ai sensi dell art. 84 del Regolamento Emittenti Consob, entro il giorno antecedente la data di pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Pagina

83 Articolo 7.5 Offerte pubbliche di acquisto e scambio 1. L emittente che intende lanciare un offerta pubblica di acquisto o di scambio sui propri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo 7.2 comunica a EuroTLX S.I.M. S.p.A. i termini e la proposta di durata dell offerta allegando copia della bozza del documento di offerta, al fine di predisporre un corretto monitoraggio dell operatività sul mercato, nonché pianificare le attività da svolgere durante l offerta e successivamente alla chiusura della stessa. 2. L emittente offerente comunica a EuroTLX S.I.M. S.p.A., almeno ogni 3 giorni dalla data di inizio dell offerta, le adesioni ricevute dallo stesso, dagli intermediari incaricati e dai depositari abilitati. Articolo 7.6 Altre informazioni 1. L emittente di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo 7.2 comunica tempestivamente a EuroTLX S.I.M. S.p.A.: a) l approvazione della modifica statutaria inerente il cambio della denominazione sociale, nonché la notizia dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali interventi tecnici; b) la notizia dell avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera assembleare di modifica dell oggetto sociale, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali interventi tecnici; c) la delibera di approvazione di modifiche allo Statuto e la versione aggiornata dello stesso; d) l approvazione del progetto di fusione o di scissione, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali interventi tecnici. e) il proprio assoggettamento a procedure concorsuali; f) l aumento/diminuzione del rating fornito da una agenzia di rating indipendente di livello internazionale, che implica l acquisto/perdita dello status di investment grade all emissione o all emittente stesso; g) lo scioglimento della società; h) per gli strumenti finanziari a cedola variabile o indicizzata con corresponsione periodica degli interessi, il valore della nuova cedola appena essa viene determinata e comunque non oltre il secondo giorno antecedente al primo giorno di godimento della nuova cedola; i) per gli strumenti finanziari che prevedono la corresponsione di una cedola premio a scadenza e/o di una serie di cedole indicizzate a uno o più parametri, il valore delle cedole, entro il giorno di mercato aperto successivo alla data nella quale il valore è stato determinato, sulla base delle modalità di calcolo stabilite nel regolamento di emissione. l) per gli strumenti finanziari che prevedono il rimborso di quota parte del capitale nominale prima della scadenza, il nuovo valore nominale o taglio minimo dei titoli non rimborsati, nonché l ammontare residuo in circolazione, entro il terzo giorno di mercato aperto antecedente alla data di rimborso; m) per gli strumenti finanziari per cui l emittente si riserva la facoltà di rimborso anticipato sullo strumento finanziario (clausola callable ), la volontà ed i termini di esercizio del rimborso anticipato, entro il terzo giorno di mercato aperto antecedente alla data di ritiro dei titoli, o, qualora precedente, entro il secondo giorno successivo alla Pagina

84 data ultima stabilita dal regolamento di emissione per l esercizio della facoltà; n) per gli strumenti finanziari che prevedono la modifica di una o più caratteristiche al verificarsi di particolari eventi di mercato o di facoltà concesse all emittente, l avvenuta trasformazione dello strumento e le nuove caratteristiche assunte dallo stesso. o) per gli strumenti finanziari indicizzati ad un sottostante, ogni modifica nella composizione del sottostante e la data nella quale detta modifica va in atto. In particolare, devono essere comunicate operazioni societarie che abbiano influenza sul sottostante, il prezzo di esercizio e/o il multiplo del sottostante, indicando, appena conosciuti, i relativi fattori di rettifica p) per gli strumenti finanziari soggetti ad estinzione anticipata al verificarsi di determinati eventi di mercato (es. clausole knock-out), il verificarsi dell evento o l esercizio della facoltà, che ha causato l estinzione dello strumento finanziario. EuroTLX SIM S.p.A. provvede a disporre la cancellazione dello strumento dalle negoziazioni con decorrenza giorno successivo a quello in cui l evento si è verificato. Articolo 7.7 Riclassificazione degli Aderenti già operanti al 1 gennaio Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento: 1. I soggetti autorizzati quali Market Maker ai sensi del Regolamento previgente sono classificati quali: a. Market Maker A sugli strumenti finanziari per i quali ai sensi del presente Regolamento un Market Maker A può supportare la liquidità; b. Specialist sugli strumenti finanziari per i quali ai sensi del presente Regolamento uno Specialist può supportare la liquidità. 2. I soggetti autorizzati quali Top Specialist ai sensi del Regolamento previgente sono classificati quali: a. Market Maker A sugli strumenti finanziari per i quali ai sensi del presente Regolamento un Market Maker A può supportare la liquidità; b. Specialist sugli strumenti finanziari per i quali ai sensi del presente Regolamento uno Specialist può supportare la liquidità. In deroga a quanto previsto dall art. 3.28, comma 3, del presente Regolamento, in sede di prima applicazione il termine di 30 giorni si intende esteso a 180 giorni. 2. I soggetti autorizzati quali Intermediari e Specialist ai sensi del Regolamento previgente restano classificati come tali anche ai sensi del presente Regolamento. 3. Resta inteso che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli Aderenti già autorizzati ai sensi del Regolamento previgente sono tenuti ad osservare la disciplina loro applicabile sulla base della riclassificazione intervenuta ai sensi del presente articolo. Articolo 7.8 Sanzioni In caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 7.2 e seguenti, EuroTLX S.I.M. S.p.A può avviare nei confronti dell emittente il procedimento disciplinare previsto dall articolo 5.20 e comminare all emittente le sanzioni previste dall articolo 5.21 e Pagina

85 Capo 2 Introduzione del Sistema di garanzia a controparte centrale Articolo 7.9 Attivazione del Sistema di garanzia a controparte centrale 1. I termini e le modalità di introduzione del Sistema di garanzia a controparte centrale per il regolamento dei contratti eseguiti su EuroTLX aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all articolo 6.4 sono definiti da un apposita Comunicazione Tecnica. Pagina

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