REGOLAMENTO di EuroTLX

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1 REGOLAMENTO di EuroTLX APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 MARZO 2017 DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 10 APRILE

2 DEFINIZIONI... 5 TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI CAPO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE...12 Articolo 1.1 Finalità...12 Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento e Comunicazioni Tecniche...12 TITOLO 2. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI...13 Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi...13 CAPO 2 STRUMENTI FINANZIARI...13 Articolo 2.2 Condizioni generali...13 Articolo 2.3 Obbligazioni e altri titoli di debito...13 Articolo 2.4 Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio...15 Articolo 2.5 Diritti di opzione...16 Articolo 2.6 Covered warrant e certificates...16 Articolo 2.7 Quote o azioni di OICR...17 Articolo 2.8 Asset Backed Securities...17 Articolo 2.9 Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti...18 CAPO 3 PROCEDURA DI AMMISSIONE...18 Articolo 2.10 Avvio della procedura...18 Articolo 2.11 Verifica dei requisiti...20 Articolo 2.12 Esito della procedura...21 Articolo 2.13 Termini dell ammissione...21 Articolo 2.14 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione...22 CAPO 4 STRUMENTI FINANZIARI DEL SEGMENTO EUROTLX QUOTE...22 Articolo 2.15 Condizioni generali, strumenti e procedura di ammissione...22 TITOLO 3. OPERATORI CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI...24 Articolo 3.1 Operatori ammessi alle negoziazioni...24 Articolo 3.2 Procedura di ammissione alle negoziazioni...24 Articolo 3.3 Condizioni generali di ammissione e permanenza...27 Articolo 3.4 Esclusione su richiesta dalle negoziazioni...31 Articolo 3.5 Impugnazione dei provvedimenti...31 Articolo 3.6 Comunicazioni degli Operatori...32 Articolo 3.7 Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione...32 CAPO 2 CONTROLLO DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO...32 Articolo 3.8 Attività di verifica e forme di cooperazione...32 Articolo 3.9 Provvedimenti nei confronti degli Operatori...33 CAPO 3 CORRISPETTIVI...33 Articolo 3.10 Condizioni Generali di fornitura dei servizi e versamento dei Corrispettivi...33 CAPO 4 REGOLE DI CONDOTTA...34 Articolo 3.11 Regole di condotta generali degli Operatori...34 Articolo 3.12 Regole di condotta degli Intermediari...34 Articolo 3.13 Regole di condotta dei Liquidity Provider...36 Articolo 3.14 Regole di condotta per gli Operatori aderenti al segmento EuroTLX internazionale non garantito e al segmento EuroTLX Quote, classe internazionale...36 CAPO 5 TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE...37 Articolo 3.15 Trasmissione delle proposte al mercato...37 CAPO 6 SISTEMI TECNOLOGICI E NEGOZIAZIONE

3 Articolo 3.16 Disfunzioni tecniche dei sistemi degli Operatori...39 TITOLO 4. MODALITÀ E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE CONTRATTAZIONI DI NEGOZIAZIONE CAPO 1 SEGMENTI DI NEGOZIAZIONE...41 Articolo 4.1 Segmenti di negoziazione...41 CAPO 2 NEGOZIAZIONI...41 Articolo 4.2 Modalità e orari di negoziazione...41 Articolo 4.3 Modalità di negoziazione...42 Articolo 4.4 Proposte di negoziazione...42 Articolo 4.5 Negoziazione continua...44 Articolo 4.6 Modalità di esecuzione delle richieste di quotazione RFQ...46 Articolo 4.7 Prezzo di riferimento...47 Articolo 4.8 Prezzo statico e dinamico...48 Articolo 4.9 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza...49 Articolo 4.10 Modalità di raccolta delle adesioni a offerte pubbliche di acquisto e di scambio o di esecuzione dell obbligo di acquisto...49 CAPO 3 NEGOZIAZIONI DEL SEGMENTO EUROTLXQUOTE...50 Articolo 4.11 Modalità e orari di negoziazione...50 TITOLO 5. INFORMATIVA Articolo 5.1 Informativa agli Operatori - Principi generali...51 Articolo 5.2 Informativa agli Operatori Contenuti...51 Articolo 5.3 Informativa al pubblico - Principi generali...51 Articolo 5.4 Informativa al pubblico Contenuti...52 Articolo 5.5 Informativa Titolo...52 Articolo 5.6 Comunicazioni agli Operatori ammessi...52 Articolo 5.7 Obblighi informativi relativi agli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Single Listing EuroTLX...52 Articolo 5.8 Obblighi informativi relativi agli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su EuroTLX su assenso dell emittente...53 TITOLO 6. LIQUIDITY PROVIDER CAPO 1 PRINCIPI GENERALI...54 Articolo 6.1 Registrazione...54 Articolo 6.2 Particolari modalità operative dei Liquidity Provider...56 CAPO 2 OBBLIGHI GENERALI DEI LIQUIDITY PROVIDER...57 Articolo 6.3 Obblighi dei Liquidity Provider...57 CAPO 3 MARKET MAKER...59 Articolo 6.4 Strumenti finanziari sui quali gli Operatori possono operare come Market Maker...59 Articolo 6.5 Obblighi dei Market Maker...59 CAPO 4 SPECIALIST...61 Articolo 6.6 Strumenti finanziari sui quali gli Operatori possono operare come Specialist...61 Articolo 6.7 Obblighi degli Specialist...61 Articolo 6.8 Obblighi informativi degli Specialist...62 TITOLO 7. COMPENSAZIONE, GARANZIA E LIQUIDAZIONE Articolo 7.1 Liquidazione delle negoziazioni...64 Articolo 7.2 Tempistica della liquidazione delle negoziazioni...65 Articolo 7.3 Compensazione e garanzia delle negoziazioni...66 Articolo 7.4 Netting Bilaterale...66 Articolo 7.5 Contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto...66 Articolo 7.6 Modalità di gestione delle rettifiche in caso di corporate event...70 TITOLO 8. VIGILANZA SUL MERCATO

4 CAPO 1 PRINCIPI GENERALI...72 Articolo 8.1 Finalità...72 Articolo 8.2 Comunicazioni con EuroTLX...72 CAPO 2 OBBLIGHI DI LIQUIDITÀ E SIGNIFICATIVITÀ DEI PREZZI...72 Articolo 8.3 Controlli sugli obblighi di liquidità e sulla significatività dei prezzi...72 CAPO 3 INTERVENTI SUI PARAMETRI, SUGLI ORARI E SULLE CONDIZIONI DI NEGOZIAZIONE...73 Articolo 8.4 Condizioni generali...73 Articolo 8.5 Interventi di EuroTLX...74 Articolo 8.6 Interventi sulle Proposte di negoziazione su iniziativa di EuroTLX...74 CAPO 5 GESTIONE DEGLI ERRORI E PROCEDURE DI CANCELLAZIONE DEI CONTRATTI...74 Articolo 8.7 Disposizioni generali...74 Articolo 8.8 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti...75 Articolo 8.9 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti...75 Articolo 8.10 Procedura di cancellazione dei contratti azionabile per i casi di sospetta manipolazione...79 Articolo 8.11 Procedura di cancellazione dei contratti azionabile per i casi di condotte lesive delle condizioni di liquidità del mercato...80 CAPO 6 CONTROLLO DEI PROCESSI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI...81 Articolo 8.12 Monitoraggio del rischio di contagio...81 Articolo 8.13 Inibizione temporanea dell attività di un Operatore sul segmento EuroTLX Internazionale non garantito...81 Articolo 8.14 Inibizione temporanea dell attività di un Operatore sugli strumenti finanziari garantiti...82 CAPO 7 GESTIONE DELLE DISFUNZIONI TECNICHE...82 Articolo 8.15 Condizioni generali...82 Articolo 8.16 Interventi di EuroTLX...82 CAPO 8 SOSPENSIONE DALLE CONTRATTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI...83 Articolo 8.17 Condizioni generali...83 Articolo 8.18 Condizioni di sospensione...83 CAPO 9 REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI...84 Articolo 8.19 Condizioni generali...84 Articolo 8.20 Condizioni di Revoca...84 TITOLO 9. PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI Articolo 9.1 Condizioni generali...86 Articolo 9.2 Controlli specifici sugli Operatori...86 Articolo 9.3 Procedimento disciplinare...86 Articolo 9.4 Sanzioni...87 Articolo 9.5 Sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi previsti agli articoli 3.10 e 3.11 da parte di un Operatore Interconnesso...87 Articolo 9.6 Destinazione delle sanzioni pecuniarie...88 TITOLO 10. DISPOSIZIONI FINALI CAPO 1 DISPOSIZIONI VARIE...89 Articolo 10.1 Diritto applicabile...89 Articolo 10.2 Strumenti finanziari negoziati sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi d ufficio alla negoziazione su EuroTLX...89 Articolo 10.3 Obblighi informativi relativi agli emittenti e agli strumenti finanziari originariamente ammessi alla quotazione in Single Listing sul Mercato Regolamentato TLX e ammessi alla negoziazione su EuroTLX ai sensi del comma 2 dell articolo Articolo 10.4 Informazioni sull esercizio dei diritti...91 Articolo 10.5 Offerte pubbliche di acquisto e scambio...91 Articolo 10.6 Altre informazioni...91 Articolo 10.7 Sanzioni

5 Definizioni ABS (Asset Backed Security) Altre Obbligazioni: Altri titoli di debito Ammissione alle negoziazioni Avviso Azione Indica uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione che prevede l impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate al soddisfacimento dei diritti incorporati nello strumento finanziario emesso ed eventualmente alla copertura dei costi dell operazione di cartolarizzazione. Indica obbligazioni Sovranazionali/Agency, Mercati Emergenti, Corporate e Finanziarie e Altre Obbligazioni Governative. In particolare: - Sovranazionali/Agency sono le obbligazioni emesse da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati, da Banche centrali, da Agenzie Governative; - Mercati Emergenti sono le obbligazioni emesse da Stati ricompresi nell indice MSCI Barra a prescindere dalla possibile appartenenza ad altre tipologie di strumenti finanziari definite nel presente Regolamento. Per la definizione degli Stati ricompresi nell indice MSCI Barra EuroTLX osserva la composizione del predetto indice nel primo giorno di negoziazione di ogni anno; detta classificazione avrà validità per l intero anno di negoziazione. - Corporate e Finanziarie sono le obbligazioni non emesse da Stati e comunque non ricomprese in nessuna della altre tre sottocategorie di Altre obbligazioni ; - Altre Obbligazioni Governative sono le obbligazioni emesse da Stati diversi dall Italia e non già presenti nelle definizioni di Mercati Emergenti e Titoli di Stato non Italia. Indica strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni e rappresentativi di capitale di debito. Indica l ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione su EuroTLX. Indica la pubblicazione redatta e diffusa da EuroTLX contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del Mercato EuroTLX. Indica un titolo rappresentativo del capitale di rischio 5

6 dell emittente. Certificates Cliente al dettaglio Cliente professionale Indica uno strumento finanziario, diverso dai covered warrant, che replica l andamento di un attività sottostante. Indica la categoria di clienti diversi dai Clienti professionali e dalle controparti qualificate. Indica la categoria di clienti professionali privati che soddisfano i requisiti di cui all Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell Economia e delle Finanze ai sensi dell articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico. Comunicazioni Tecniche Condizioni Generali di fornitura dei servizi Corrispettivi Covered warrant plain vanilla Covered warrant esotico Indicano i documenti, emanati da EuroTLX, che descrivono aspetti tecnici di funzionamento di EuroTLX o dei servizi strumentali alle negoziazioni; essi sono pubblicati nella sezione Comunicazioni di Mercato del sito internet Indica i termini e le condizioni che regolano il rapporto tra EuroTLX e gli Operatori concernenti la partecipazione degli Operatori al Mercato EuroTLX. Indica il quadro delle condizioni economiche applicabili agli Operatori a EuroTLX, allegato al Regolamento di EuroTLX, di cui ne costituisce parte integrante. Indica uno strumento finanziario, che conferisce la facoltà di acquistare (call) o di vendere (put), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito o, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, o come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante. Indica uno strumento finanziario dato dalla combinazione di Covered warrant plain vanilla, o che incorpora opzioni di tipo esotico. Documentazione di partecipazione Indica la documentazione, i dati e le informazioni richieste all Operatore nell ambito della procedura di ammissione 6

7 mediante moduli resi disponibili sul sito internet o mediante specifica richiesta. EuroTLX Fail Giorno di mercato aperto Guida ai Parametri Informativa emittenti Informativa Titolo Interconnessione Intermediari Investitore professionale Indica la società che organizza e gestisce il sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility MTF) denominato EuroTLX. Indica il mancato regolamento alla data di regolamento degli interi quantitativi corrispondenti ad una Istruzione di Mercato. Indica un giorno in cui il Mercato EuroTLX è aperto. Indica il documento di accompagnamento al Regolamento di EuroTLX denominato Guida ai Parametri comunicato tramite Avviso e messo a disposizione sul sito internet ww.eurotlx.com. Indica la modalità di diffusione al pubblico dell informativa fornita dagli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su EuroTLX del presente Regolamento e pubblicate nella sezione Comunicazioni di Mercato del sito internet di EuroTLX. Indica il documento che sintetizza le principali caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di ammissione su EuroTLX, redatto da EuroTLX al momento dell ammissione sul Mercato e liberamente accessibile sul sito internet Indica il collegamento ai mercati, per il tramite di Intermediari, di clienti degli Intermediari (inclusi gli Operatori Interconnessi), di unità organizzative degli Intermediari diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime. Indica gli Operatori che operano per conto di clienti, anche attraverso modelli di client servicing o client facilitation on principal basis o on riskless principal basis. Indica il soggetto di cui all allegato II, parte 1 e 2, della direttiva 2014/65/CE (MIFID). Istruzione di Mercato Indica una istruzione inviata dal sistema X-TRM a Euroclear Bank o Clearstream Banking Luxembourg, normalmente corrispondente ad un saldo bilaterale (compenso), eccezionalmente corrispondente ad un istruzione singola (di inserimento o Reverse trade). 7

8 Istruzione di Regolamento Istruzione OTC Liquidity Provider Lotto minimo Market Maker Mercato di Stato appartenente all'ocse Indica una Istruzione di Mercato o Istruzione OTC avente ad oggetto i quantitativi da regolare presso sistema di liquidazione. Indica una istruzione avente ad oggetto i quantitativi da regolare presso un sistema di liquidazione, inserita in Euroclear Bank o Clearstream Banking Luxembourg da un Operatore a seguito di un operazione di scorporo di un Istruzione di Mercato o di un altra Istruzione OTC. Indica l Operatore Market Maker e/o Specialist. Indica la quantità minima negoziabile per ogni strumento finanziario. Indica l Operatore Liquidity Provider che si impegna a rispettare gli obblighi di liquidità stabiliti dal Mercato EuroTLX con riferimento a strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni bancarie non Eurobond, dai certificate e dai covered warrant. Indica un mercato istituito, organizzato e disciplinato da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato appartenente all'ocse. Mercato EuroTLX Indica il sistema multilaterale di negoziazione gestito da EuroTLX. Netting bilaterale Obbligazione Obbligazione convertibile Obbligazione bancaria non eurobond Obbligazione La funzionalità che consente di aggregare i contratti eseguiti sul segmento di EuroTLX caratterizzato dal regolamento su Euroclear Bank e Clearstream Banking Luxembourg, secondo il criterio definito nella Comunicazione Tecnica. Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell emittente che garantisce il valore nominale a scadenza. Indica un obbligazione che attribuisce al possessore il diritto di convertirla, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società, secondo un rapporto prefissato. Indica un obbligazione emessa da una banca ed originariamente collocata presso la clientela di una banca oppure oggetto di distribuzione diretta su EuroTLX o su un mercato regolamentato o ammessa a quotazione su un mercato regolamentato in assenza di un preventivo collocamento anche solo istituzionale. Indica un obbligazione contraddistinta da un processo innovativo 8

9 strutturata OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) Operatore Operatore del segmento EuroTLX Quote Operatore Interconnesso Proposta di negoziazione Quantità minima Quota Revoca Reverse trade di determinazione delle cedole e/o del rimborso del capitale e caratterizzata dalla presenza nella struttura di elementi riconducibili all assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati. Indica i fondi comuni di investimento, le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e gli ETF (Exchange Traded Funds). Indica la generica categoria degli Intermediari, dei Market Maker, degli Specialist o degli Operatori del segmento EuroTLX Quote abilitati ad operare su EuroTLX. L Operatore diverso dall Operatore del segmento EuroTLX Quote di cui all articolo 4.1 del Regolamento può essere abilitato ad operare congiuntamente come Intermediario, Market Maker e Specialist. Indica l Operatore del segmento di cui all articolo 4.1, lettera e), del Regolamento, che può essere abilitato ad operare in conto proprio o in conto terzi. Indica l intermediario avente un collegamento indiretto a EuroTLX per il tramite di un Intermediario ammesso alle contrattazioni. Indica un ordine o una Quota che individua in modo inequivocabile l intenzione di acquistare o vendere uno strumento finanziario negoziato su EuroTLX. Indica la quantità minima per ogni strumento finanziario per il quale il Market Maker o lo Specialist ha l obbligo di esporre una Quota durante l orario di negoziazione continua. Indica la tipologia di proposta che deve essere utilizzata dagli operatori Specialist e Market Maker operanti sul Mercato EuroTLX in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento. Tale tipologia di proposta con un unica transizione consente l aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e in vendita immesse dall operatore Specialist e Market Maker. Indica l esclusione dalle contrattazioni su EuroTLX di uno strumento finanziario o di un Operatore, su iniziativa di EuroTLX. Indica un istruzione di segno contrario ad una data istruzione che deve essere annullata. Scorporo Indica la cancellazione dell Istruzione di Regolamento in Fail che contiene alcune istruzioni regolabili e il contestuale inserimento 9

10 di due nuovi accorpamenti (ovvero di due Istruzioni OTC), uno contenente le istruzioni regolabili, l altro contenente quelle non regolabili. Sedi di negoziazione Single Listing Single Listing EuroTLX Specialist Strumenti finanziari emessi sulla base di un programma Strumenti Finanziari EuroTLX Strumento partecipativo Titolo Atipico Indica i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui rispettivamente all articolo 1, comma 1, lettera w-ter), all articolo 1, comma 5-octies e all articolo 1, comma 5-ter del Testo Unico della Finanza. Indica la situazione secondo la quale uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione su assenso dell emittente sul mercato regolamentato TLX non risulta essere stato ammesso alla negoziazione su altri sistemi multilaterali di negoziazioni ovvero su altri mercati regolamentati in Paesi dell Unione Europea sempre su assenso dell emittente. Indica la situazione di un emittente che abbia chiesto ovvero autorizzato l ammissione alle negoziazioni dei propri strumenti finanziari sul mercato EuroTLX e che non risulti avere strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su altri sistemi multilaterali di negoziazioni ovvero su mercati regolamentati in Paesi dell Unione Europea, sempre su assenso dell emittente. Indica l operatore Liquidity Provider che si impegna a rispettare gli obblighi di liquidità stabiliti dal Mercato EuroTLX con riferimento agli strumenti finanziari indicati all articolo 6.6. Indica le obbligazioni o covered warrant o certificates che possono essere emessi sulla base di un programma di emissione utilizzando la procedura di ammissione prevista all art. 2.10, comma 1, lettera A del Regolamento. Indica gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel Mercato EuroTLX. Indica uno strumento finanziario fornito di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell assemblea generale degli azionisti. Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell emittente che non garantisce il capitale nominale a scadenza. Titoli Garantiti Indica l insieme degli strumenti finanziari per i quali i contratti eseguiti sul Mercato EuroTLX sono regolati tramite il sistema di garanzia nel quale Cassa di Compensazione e Garanzia assume 10

11 il ruolo di controparte centrale. Titoli di Stato Indica obbligazioni Titoli di Stato Italia, Titoli di Stato non Italia e Sovereign. In particolare: Titoli di Stato Italia : sono le obbligazioni emesse dallo Stato italiano e appartenenti al Piano di emissioni dello Stato italiano. Titoli di Stato non Italia : sono le obbligazioni non ricomprese in Altre Obbligazioni Mercati Emergenti, emesse dallo Stato USA o da Stati membri dell Unione Europea diversi dall Italia. Sovereign : sono le obbligazioni emesse da Stati, tipicamente emesse in valuta diversa da quella del Paese emittente, ovvero emesse con modalità differenti rispetto al piano di emissioni previsto dal Paese emittente, ovvero offerte non esclusivamente nel Paese emittente, e comunque non ricomprese in altre tipologie di strumenti finanziari definite dal presente Regolamento. 11

12 Titolo 1. Disposizioni Generali Capo 1 Oggetto del Regolamento e modifiche Articolo 1.1 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina l organizzazione e la gestione del sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility MTF) denominato EuroTLX organizzato da EuroTLX. Il sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX è organizzato e gestito per offrire un MTF europeo per la negoziazione retail size di strumenti obbligazionari e di prodotti di investimento principalmente destinati ai Clienti al Dettaglio. EuroTLX rende altresì disponibili specifiche funzionalità di Request For Quote (RFQ) per la negoziazione di ordini di dimensione elevata. Nel segmento EuroTLX Quote è disponibile esclusivamente la funzionalità di RFQ. Tutti gli Operatori sono chiamati a contribuire con il proprio comportamento alla preservazione delle condizioni di liquidità del mercato e del suo carattere retail e ad assicurare che anche i propri Operatori Interconnessi operino conformemente a tale principio. L attività degli Operatori per conto di Clienti Professionali è possibile solo ed esclusivamente nei limiti definiti dal presente regolamento e, in particolare, dalle sue regole di condotta. 2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare: a) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione e Revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; b) le condizioni e le modalità di ammissione, sospensione, esclusione e Revoca dalle negoziazioni degli Operatori; c) le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali; d) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione delle informazioni. Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento e Comunicazioni Tecniche 1. Le modifiche al Regolamento di EuroTLX sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di EuroTLX e vengono prontamente comunicate agli Operatori. Il testo del Regolamento viene pubblicato sul sito 2. L Amministratore Delegato può inoltre emanare Comunicazioni Tecniche vincolanti che vengono trasmesse agli Operatori tramite le strutture informatiche e/o tramite il sito di EuroTLX. 12

13 Titolo 2. finanziari Ammissione alla negoziazione di strumenti Capo 1 Condizioni generali Articolo 2.1 Ambito di applicazione e strumenti ammessi 1. Il presente Titolo del Regolamento disciplina l ammissione alla negoziazione su EuroTLX delle seguenti tipologie di strumenti finanziari: a) Obbligazioni e altri titoli di debito compresi Strumenti partecipativi, Obbligazioni Convertibili, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato e Titoli Atipici; b) Azioni, Certificati rappresentativi di azioni e Diritti di Opzione; c) Covered Warrant; d) Certificates; e) Asset Backed Securities; f) Quote o azioni di OICR; g) Combinazioni di strumenti di cui ai punti precedenti. Capo 2 Strumenti finanziari Articolo 2.2 Condizioni generali 1. I requisiti per l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari su EuroTLX tengono conto della natura, della tipologia e delle caratteristiche di liquidità e stabilità delle relative negoziazioni, nell ottica di assicurare la regolarità delle contrattazioni. EuroTLX effettua l apposito controllo sulla base dei documenti di pubblico dominio. 2. L ammissibilità alla negoziazione di uno strumento finanziario sul Mercato EuroTLX è subordinata all esistenza di un soggetto che si impegni a supportarne la liquidità durante le fasi di negoziazione. 3. Alle offerte di vendita effettuate nel sistema non si applica l articolo 100-bis, commi 2 e 3, del Testo unico della Finanza. Articolo 2.3 Obbligazioni e altri titoli di debito A. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti non bancari, da Stati sovrani, da enti locali e da enti sovranazionali 13

14 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX le obbligazioni e gli altri titoli di debito: a) liberamente trasferibili; b) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza; c) emessi a fronte di un emissione il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 100 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all atto della presentazione della domanda di ammissione. EuroTLX può ammettere alla negoziazione obbligazioni o altri titoli di debito il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido; d) qualora negoziati in un mercato nel quale lo strumento è stato ammesso alla quotazione su richiesta dell emittente, non sospesi dalle negoziazioni; e) per i quali sia stato pubblicato un documento relativo all emissione, alla quotazione o all offerta al pubblico (quali, ad esempio, il prospetto, l offering circular o altri documenti assimilabili); f) dotati di Informativa Titolo che faciliti gli investitori nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti. 2. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera a), EuroTLX controlla: - l inesistenza di clausole esplicitate nei documenti di emissione, quotazione o offerta degli strumenti finanziari che ne limitino la trasferibilità nel mercato secondario italiano; - nel caso di titoli ammessi alla quotazione su altri mercati regolamentati su richiesta dell emittente, i controlli specifici connessi alla libera trasferibilità previsti da tali mercati. 3. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera b), EuroTLX controlla che lo strumento finanziario risulti accentrato presso le depositarie che caratterizzano il segmento di mercato nel quale verrà negoziato. 4. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettere c) e d), EuroTLX effettua il controllo sulla base delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti e dalle Sedi di negoziazione. 5. Al fine di redigere l Informativa Titolo di cui al comma 1 lettera f), EuroTLX si avvale delle informazioni contenute nei documenti di cui al precedente comma 1, lettera e), delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti, dalle Sedi di negoziazione e dai Liquidity Provider. 6. Qualora lo strumento sia convertibile in una o più azioni, queste devono rispondere ai requisiti per l ammissione alla negoziazione stabiliti dall articolo 2.4. B. Obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti bancari 1. Sono ammissibili alle negoziazioni su EuroTLX le obbligazioni e gli altri titoli di debito: a) liberamente trasferibili; 14

15 b) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza; c) qualora negoziati in un mercato nel quale lo strumento è stato ammesso alla quotazione su richiesta dell emittente, non sospesi dalle negoziazioni; d) per i quali sia stato pubblicato un documento relativo all emissione, alla quotazione, o all offerta al pubblico (quali ad esempio, il prospetto, l offering circular, il foglio informativo o altri documenti assimilabili); e) dotati di Informativa Titolo che faciliti gli Investitori nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti. 2. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera a), EuroTLX controlla: - l inesistenza di clausole esplicitate nei documenti di emissione, quotazione o offerta degli strumenti finanziari che ne limitino la trasferibilità nel mercato secondario italiano; - nel caso di titoli ammessi alla quotazione su altri mercati regolamentati su richiesta dell emittente, i controlli specifici connessi alla libera trasferibilità previsti da tali mercati. 3. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera b), EuroTLX controlla che lo strumento risulti accentrato presso le depositarie che caratterizzano il segmento di mercato nel quale verrà negoziato. 4. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1 lettera c), EuroTLX effettua il controllo sulla base delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori infoproviders o fornite dalle autorità competenti e dalle Sedi di negoziazione. 5. Al fine di redigere l Informativa Titolo di cui al comma 1 lettera e) EuroTLX si avvale delle informazioni contenute nei documenti di cui al precedente comma 1, lett. d) delle informazioni di pubblico dominio reperibili presso i maggiori info-providers o fornite dalle autorità competenti, dalle Sedi di negoziazione o dai Liquidity Provider. 6. Qualora lo strumento sia convertibile in una o più azioni, queste devono rispondere ai requisiti per l ammissione alla negoziazione stabiliti dall articolo Qualora lo strumento sia indicizzato ad un valore o un attività finanziaria, l emittente deve aver conferito l incarico per la quantificazione della remunerazione cedolare e/o del premio a scadenza ad un agente per il calcolo, o operare in qualità di agente per il calcolo. Articolo 2.4 Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX le azioni, i certificati rappresentativi di azioni e gli altri titoli di capitale di rischio negoziati in almeno un Mercato di Stato appartenente all OCSE, ovvero che siano negoziati in tale mercato alla data di avvio delle negoziazioni su EuroTLX. 15

16 2. Possono essere altresì ammesse alle negoziazioni su EuroTLX le azioni di Banche non ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati dell UE, esclusivamente previa presentazione da parte dell Emittente di apposita domanda di ammissione con la quale attesta di essere soggetto agli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili agli Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante come definiti dall articolo 2-bis del Regolamento Consob n /1998 e successive modifiche e integrazioni, e con la quale lo stesso Emittente si impegna a comunicare a EuroTLX le informazioni rese pubbliche ai sensi dei medesimi obblighi. 3. Sono ammissibili ai sensi del comma 2, le azioni: a) emesse nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti; b) liberamente trasferibili; c) idonee ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza. Articolo 2.5 Diritti di opzione 1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su EuroTLX i diritti d opzione rivenienti da operazioni di aumento di capitale effettuate sugli strumenti di cui all articolo 2.4 del Regolamento ammessi alla negoziazione su EuroTLX. Articolo 2.6 Covered warrant e certificates 1. I covered warrant ed i certificates possono essere ammessi alla negoziazione qualora l attività sottostante appartenga ad una o più delle seguenti categorie: a) Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio, di emittenti negoziati in mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; b) Obbligazioni e altri titoli di debito negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; c) Tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione; d) Valute la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque liberamente convertibili; e) Strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità; f) Merci negoziate su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotate di elevata liquidità; g) Indici o panieri di indici relativi a strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere, purché notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. 16

17 EuroTLX si riserva di richiedere allo Specialist la metodologia di calcolo e di gestione degli stessi. 2. EuroTLX può ammettere a negoziazione covered warrant e certificates con attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma 1, per le quali sia disponibile al pubblico un prezzo, o altra misura del valore, affidabile e aggiornato. EuroTLX si riserva di richiedere allo Specialist la metodologia di calcolo del valore del sottostante. 3. Per l ammissione alla negoziazione di covered warrant e certificates aventi scadenza superiore a 5 anni EuroTLX può richiedere ulteriori informazioni al fine di consentire una miglior valutazione del rischio connesso alla durata dell investimento per il cliente. 4. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un azione di emittente italiano quotata in un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0,1. Il multiplo dei covered warrant plain vanilla la cui attività sottostante sia un indice controllato e gestito da un mercato regolamentato italiano deve essere pari a 0, Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l esercizio automatico a scadenza per gli strumenti in the money. 6. Il regolamento di emissione di covered warrant e certificates deve prevedere l effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria o di operazioni societarie che riguardino l emittente dell attività sottostante. Le rettifiche devono tendere a minimizzare gli effetti distorsivi dell evento sul prezzo degli strumenti finanziari, nonché essere conformi a metodologie di generale accettazione. 7. I covered warrant e certificates devono essere dotati di Informativa Titolo che faciliti l investitore nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti. Per i covered warrant ed i certificates emessi nell ambito di un programma può essere redatta una Informativa Titolo riepilogativa delle caratteristiche dell emissione oggetto del programma. Articolo 2.7 Quote o azioni di OICR 1. Il regolamento o lo statuto di un OICR deve prevedere la possibilità che le quote o azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. 2. Le attività sottostanti gli ETF devono soddisfare i requisiti previsti all articolo 2.6 commi 1, 2, 3 e 6. Articolo 2.8 Asset Backed Securities 1. Le asset backed securities devono essere: a) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 50 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all atto della presentazione della domanda di ammissione. EuroTLX può 17

18 ammettere alla quotazione asset backed securities il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido; b) oggetto di periodiche valutazioni da parte di almeno una agenzia di rating indipendente di livello internazionale. 2. Sono ammissibili solo asset backed securities che abbiano un rating almeno pari all investment grade. Articolo 2.9 Combinazioni degli strumenti di cui ai punti precedenti 1. Per l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1 comma 1, lettera g), EuroTLX può richiedere requisiti specifici al fine di determinare la prevalente natura degli strumenti. 2. Ai fini della determinazione dei requisiti specifici per l ammissione di strumenti finanziari di cui al presente articolo, EuroTLX considererà i seguenti criteri: a) la natura giuridica dell emissione; b) il rating dell emissione, se presente; c) il profilo dell emittente in relazione ad altre emissioni della stessa tipologia o con elevato grado di innovazione; d) il grado di solvibilità dell emittente; e) l effettiva possibilità per il Liquidity Provider di supportare la liquidità in modo continuativo agli strumenti. 3. All ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari di cui all articolo 2.1 comma 1, lettera g), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli strumenti finanziari aventi natura giuridica assimilabile. Capo 3 Procedura di ammissione Articolo 2.10 Avvio della procedura 1. La procedura di ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario su EuroTLX inizia con la presentazione della domanda di ammissione resa disponibile sul sito internet di EuroTLX da parte del soggetto richiedente mediante invio di all indirizzo admission@eurotlx.com, secondo quanto previsto ai successivi paragrafi 1.A oppure 1.B. 1.A Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi sulla base di un programma di emissione 1. Il soggetto richiedente, laddove l emittente abbia adottato un programma di emissione, richiede ad EuroTLX il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla negoziazione degli strumenti finanziari da emettere nell ambito del programma. Il soggetto richiedente, laddove un programma di emissione sul quale EuroTLX ha rilasciato il giudizio di ammissibilità sia integrato con ulteriori note informative, 18

19 richiede il rilascio del giudizio di ammissibilità alla negoziazione degli strumenti finanziari oggetto delle note informative aggiunte. Il soggetto richiedente, laddove siano modificate le caratteristiche degli strumenti finanziari relativamente alle quali EuroTLX ha rilasciato il giudizio di ammissibilità, richiede la conferma del giudizio medesimo. EuroTLX verifica periodicamente che non siano intervenuti fatti, quali ad esempio cambiamenti ai propri regolamenti o particolari esigenze connesse alla gestione del mercato, intercorsi dal rilascio del giudizio di ammissibilità, tali da richiedere un aggiornamento del giudizio di ammissibilità. In tal caso EuroTLX informa tempestivamente il soggetto richiedente che provvede a presentare richiesta di conferma del giudizio. Per l avvio delle negoziazioni di strumenti finanziari emessi sulla base di un programma di emissione per il quale EuroTLX ha rilasciato il giudizio di ammissibilità, il soggetto richiedente presenta a EuroTLX apposita domanda di avvio delle negoziazioni, corredata dell Avviso integrativo del programma. 2. Nell ambito della procedura di ammissione, il soggetto richiedente può avvalersi del mercato EuroTLX per la distribuzione degli strumenti finanziari di cui agli articoli 2.3 e 2.6. In tale caso, EuroTLX, verificata la corrispondenza dello strumento finanziario alle caratteristiche per le quali ha rilasciato il giudizio di ammissibilità, delibera l ammissione dello strumento finanziario e avvia le vendite sul mercato dei contratti di compravendita. Al termine del periodo di vendita, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, l ammissione diviene definitiva e EuroTLX stabilisce la data di avvio delle negoziazioni sul mercato. Nel caso in cui non si proceda all emissione degli strumenti finanziari perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti dal presente Regolamento, l ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono nulli. Le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il mercato EuroTLX sono stabilite di volta in volta da EuroTLX con apposito Avviso. Il soggetto richiedente comunica le giornate nelle quali avverrà la distribuzione, il prezzo, il giorno in cui si riserva l emissione, nonché l unica data in cui saranno liquidati i contratti conclusi che di norma corrisponde con la data di emissione e pagamento dello strumento finanziario. I contratti conclusi durante la fase di distribuzione attraverso le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni non possono essere cancellati. 1.B Ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari 1. Per l ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari il soggetto richiedente presenta a EuroTLX apposita domanda di ammissione. 2. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è stabilita nel Giorno di mercato aperto nel quale la domanda è pervenuta a EuroTLX. 3. EuroTLX rilascia al richiedente un attestazione di avvenuta ricezione della domanda via . 19

20 4. La domanda di ammissione è unica per tutti gli strumenti finanziari oggetto della medesima emissione. 5. La domanda di ammissione dello strumento finanziario si intende completa quando è pervenuta a EuroTLX corredata da tutte le informazioni richieste. 6. I termini di cui all articolo 2.13 decorrono dalla data di presentazione della domanda mediante invio di all indirizzo admission@eurotlx.com, o dal successivo completamento della stessa. 7. EuroTLX verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto richiedente via . La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta, o qualora il soggetto richiedente presenti una nuova domanda per il medesimo strumento finanziario. 8. Nell ambito della procedura di ammissione, il soggetto richiedente può avvalersi del mercato EuroTLX per la distribuzione degli strumenti finanziari di cui agli articoli 2.3 e 2.6. In tale caso, EuroTLX, verificati i requisiti di ammissione, delibera l ammissione dello strumento finanziario e avvia le vendite sul mercato dei contratti di compravendita. Al termine del periodo di vendita, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, l ammissione diviene definitiva e EuroTLX stabilisce la data di avvio delle negoziazioni sul mercato. Nel caso in cui non si proceda all emissione degli strumenti finanziari perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti dal presente Regolamento, l ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono nulli. Le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il mercato EuroTLX sono stabilite di volta in volta da EuroTLX con apposito Avviso. Il soggetto richiedente comunica le giornate nelle quali avverrà la distribuzione, il prezzo, il giorno in cui si riserva l emissione, nonché l unica data in cui saranno liquidati i contratti conclusi che di norma corrisponde con la data di emissione e pagamento dello strumento finanziario. I contratti conclusi durante la fase di distribuzione attraverso le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni non possono essere cancellati. Articolo 2.11 Verifica dei requisiti 1. Successivamente al positivo esito della verifica di completezza e correttezza formale della domanda, EuroTLX provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai Capi 1 e 2 del presente Titolo. Qualora ravvisi la carenza o la violazione di un requisito, oppure la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, EuroTLX ne dà 20

21 tempestiva comunicazione al soggetto richiedente ed eventualmente concorda con esso l invio delle necessarie precisazioni o integrazioni. Articolo 2.12 Esito della procedura 1. Nel caso di positiva verifica dei requisiti, EuroTLX comunica il giudizio di ammissibilità oppure la delibera di ammissione alla negoziazione e di avvio delle negoziazioni al soggetto richiedente ed ai Liquidity Provider che hanno presentato domanda di estensione dell operatività. 2. EuroTLX comunica, inoltre, il giudizio di ammissibilità oppure l ammissione dello strumento finanziario tramite Avviso, prima dell inizio delle relative negoziazioni. L Avviso di avvio delle negoziazioni include almeno le seguenti informazioni: Data di avvio delle negoziazioni; Dati anagrafici; Liqudity Provider; Lotto minimo; Metodo di calcolo del rateo (se applicabile); Mercato di riferimento (ove presente); Ciclo di regolamento; Depositaria; Impegni del Liquidity Provider. 3. EuroTLX può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione di cui all art. 2.10, comma 1, lettere A o B e comunicarla al soggetto richiedente e ai Liquidity Provider che hanno presentato domanda di estensione dell operatività qualora: a) non siano rispettati i requisiti e le condizioni previsti dai Capi 1 e 2 del presente Titolo; b) le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un processo di negoziazione equo ed ordinato; c) al soggetto che deve supportare la liquidità dello strumento siano imposte limitazioni alla negoziazione di nuovi strumenti finanziari, ai sensi dell articolo 9.1. Articolo 2.13 Termini dell ammissione 1. Il giudizio di ammissibilità, richiesto ai sensi dell art. 2.10, comma 1, lettera A, è rilasciato da EuroTLX entro 8 Giorni di mercato aperto dalla data di presentazione della domanda. Nel caso circostanze straordinarie non consentano il rispetto di tale termine, EuroTLX ne darà preventiva comunicazione al soggetto richiedente fissando contestualmente un nuovo termine. L avvio delle negoziazioni di strumenti finanziari emessi sulla base di un programma di emissione è stabilito da EuroTLX con proprio Avviso per il Giorno di mercato aperto indicato dal Liquidity Provider a meno di circostanze che non consentano il rispetto di tale termine; in tal caso EuroTLX ne darà comunicazione al soggetto richiedente fissando contestualmente una nuova data di avvio delle negoziazioni. 21

22 2. L accettazione o il rigetto della domanda di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari di cui dell art. 2.10, comma 1, lettera B) viene deliberato entro 7 Giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Nel caso circostanze straordinarie non consentano il rispetto di tale termine, EuroTLX ne darà preventiva comunicazione al soggetto richiedente ed ai Liquidity Provider che hanno presentato domanda di estensione dell operatività, fissando contestualmente un nuovo termine. 3. I termini per l ammissione alla negoziazione si intendono: a) interrotti fino a quando non venga consegnata la documentazione completa e corretta, qualora vengano riscontrate irregolarità o incompletezze nella documentazione presentata. Resta fermo quanto previsto nell articolo 2.10, comma 7; b) sospesi, su richiesta del soggetto richiedente l ammissione, per un massimo di 60 giorni; c) aumentati del 50%, qualora venga presentata domanda di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari appartenenti ad una delle tipologie indicate all articolo 2.1 del presente Regolamento per le quali non sono ancora stati ammessi alla negoziazione su EuroTLX strumenti finanziari della stessa tipologia. Articolo 2.14 Priorità nello svolgimento della procedura di ammissione 1. EuroTLX esamina le domande presentate nel rispetto della priorità temporale. Capo 4 Strumenti finanziari del segmento EuroTLX Quote Articolo 2.15 Condizioni generali, strumenti e procedura di ammissione 1. Nel segmento EuroTLX Quote, su esclusiva iniziativa di EuroTLX sono ammissibili alle negoziazioni, in deroga a quanto previsto ai Capi 2 e 3, gli strumenti finanziari di cui all articolo 2.1, lettere a) ed e): a) liberamente trasferibili; b) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di liquidazione di cui all articolo 69 del Testo Unico della Finanza, o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza; c) ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale o emessi da un emittente avente esso stesso o la sua capogruppo altri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. 2. Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), EuroTLX effettua gli appositi controlli sulle caratteristiche dello strumento finanziario sulla base dei documenti di pubblico dominio (quali, ad esempio, il prospetto, il regolamento del prestito, l offering 22

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