ISTRUZIONE N. 2/2003 LA LEGITTIMAZIONE DEL NOTAIO A PRESENTARE DOMANDE E DENUNCE DOPO LA
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1 20 marzo 2003 ISTRUZIONE N. 2/2003 LA LEGITTIMAZIONE DEL NOTAIO A PRESENTARE DOMANDE E DENUNCE DOPO LA LEGGE 284/2002 Revisionata nel maggio 2009 La legge 284/2002 (di conversione del D.L. 236/2002) che ha emendato l'art. 31 della legge 340/2000 non si è limitata a spostare al 1/7/2003 la definitiva entrata in vigore dell'obbligo di presentazione informatica delle pratiche al Registro Imprese, ma ha introdotto almeno un'altra disposizione di importanza fondamentale. Ci si riferisce qui al comma 2ter del novellato art. 31, che attribuisce al Notaio la legittimazione a richiedere al Registro Imprese l'esecuzione di tutte le formalità che dipendono dagli atti da lui rogati o autenticati. Recita infatti la disposizione: Articolo 31 legge 340/ ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione. La nuova disposizione non sposta nulla in tema di obblighi (e di conseguente esposizione al regime sanzionatorio), ma attribuisce al Notaio una facoltà, quella di intervenire volontariamente firmando, anche al di fuori delle ipotesi in cui egli è per legge ricompreso tra gli obbligati all adempimento pubblicitario, qualsiasi pratica ( formalità ) sia richiesta al fine di perfezionare l'iscrizione o il deposito di un atto da lui rogato o autenticato. La genericità delle espressioni utilizzate dalla legge (formalità che dipendono dagli atti) rivela da un lato l'intenzione del legislatore di allargare per quanto possibile il ventaglio delle ipotesi di applicazione della clausola; dall altro presenta la difficoltà di dare loro un contenuto concreto operativamente utilizzabile. Occorre pertanto attenersi alle seguenti indicazioni: 1. Sono risolti i problemi derivanti dalla asimmetrica articolazione che nella previdente disciplina assumeva la legittimazione del Notaio a richiedere l'iscrizione degli atti. Ora è chiaro che il Notaio può a buon titolo presentare la richiesta di iscrizione degli atti da lui rogati o autenticati, compresi tutti gli atti modificativi di società di persone e gli atti costitutivi delle stesse redatti nella forma di scrittura privata autenticata.
2 2. Vale pertanto la seguente regola generale, in tema di richiesta di iscrizione di atti notarili: la legittimazione a richiedere, in qualità di firmatario principale, l'iscrizione di un atto redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata è in ogni caso e senza eccezioni riconosciuta al Notaio rogante o autenticante. 3. Rimane peraltro invariata in questi casi la disciplina della registrazione degli atti per cui si potrà far ricorso alla disposizione dell'art. 66 DPR 131/1986, che consente il deposito dell'atto in corso di registrazione solo nei casi in cui il Notaio è tenuto ad eseguirlo (e non semplicemente quando vi è legittimato). In sostanza, nulla cambia: l atto da presentare al Registro Imprese deve riportare gli estremi di registrazione, che possono essere sostituiti dalla dicitura in corso di registrazione solo quando il Notaio agisce in qualità di obbligato principale. In ogni caso, quando a causa dei tempi tecnici necessari per la registrazione l atto non sia ancora stato registrato allo scadere del termine per il deposito al Registro Imprese, l indicazione degli estremi può essere validamente sostituita dall allegazione di copia della richiesta di registrazione. 4. Fin qui come detto ciò che riguarda le richieste di iscrizione degli atti notarili. Tuttavia le formalità di pubblicazione nel Registro Imprese di un atto non si esauriscono sempre in una semplice ed unica domanda di iscrizione; al contrario è frequente che la procedura si perfezioni attraverso una pluralità di adempimenti tra loro connessi ma separati giuridicamente (altre richieste di iscrizione, dichiarazioni, comunicazioni e denunce REA). È questo il caso delle formalità accessorie per le quali di volta in volta la legittimazione del Notaio dovrà essere valutata. Per poterla ammettere, a norma del comma 2ter dell art. 31 sopra riportato, occorre che la formalità dipenda dall atto. 4.a In via preliminare si ammette che "dipenda" dall'atto l'esecuzione di qualsiasi adempimento di cui le parti abbiano esplicitamente investito il Notaio, dettagliandolo compiutamente (non sarà sufficiente a questo fine l'indicazione generica delle iscrizioni "necessarie" alla pubblicazione dell'atto, perché non farebbe che ripresentare la stessa indeterminatezza e le medesime difficoltà applicative della norma di legge). 4.b In linea generale, ai fini dell'attribuzione al Notaio della legittimazione a richiedere le iscrizioni si conviene di ritenere "dipendenti" dall'atto tutti gli adempimenti
3 pubblicitari - o, per usare il termine di legge, tutte le formalità - che traggono unica e inevitabile ragione d'essere dalla semplice esistenza dell'atto; in altre parole, quelle che trovano nell'atto stesso condizione necessaria e sufficiente. Si dovrà invece escludere la legittimazione notarile ogni volta che, pur costituendo l'atto notarile uno dei presupposti della formalità da eseguire, la formazione dell'obbligo pubblicitario ha bisogno del concorso di ulteriori atti o fatti giuridici (ad esempio, il perfezionamento di ulteriori procedure, o la volontà o il comportamento dei soggetti coinvolti) che restano estranei al contenuto dell'atto. Per illustrare l applicazione della regola così delineata, si considerino i seguenti esempi. Nomine e cessazioni: le istanze di iscrizione delle nomine e delle cessazioni di cariche di società di capitali disposte con l atto notarile. Su questo punto vale la pena spendere qualche osservazione. Innanzi tutto, l iscrizione delle cariche sociali è spesso connessa in modo inscindibile all iscrizione dell atto, tanto che in determinate circostanze questa non può affatto avvenire in mancanza di quella e viceversa (ciò avviene, ad esempio, per l atto costitutivo o per l atto di trasformazione in società di capitali). D altra parte, però, anche se l iscrizione della nomina di un amministratore o di un sindaco nel Registro delle Imprese non ha il valore e il significato di una formale accettazione della carica, implicitamente sottointende la conoscenza ed il consenso da parte dell interessato. Si ammette pertanto che il Notaio possa intervenire, sostituendosi alle persone designate, nell esecuzione delle formalità pubblicitarie, assumendosi però ogni responsabilità in merito all accertamento della loro consapevolezza e della loro piena accettazione dell incarico. È quindi corretto e addirittura raccomandabile che il Notaio sia formalmente delegato all esecuzione dell adempimento, con separata dichiarazione ovvero attraverso l inserimento nell atto di apposite clausole come suggerito nel punto 4.a. Richiesta di cancellazione. Nella procedura ordinaria di chiusura di una società l atto notarile non è l ultima fase e la cancellazione è necessariamente richiesta dal liquidatore in un momento cronologicamente o anche solo giuridicamente successivo al deposito dell atto. È però ammissibile che il Notaio richieda la cancellazione della società ogni volta che l estinzione del rapporto sociale e di tutte le posizioni giuridiche pendenti, ovvero la sottrazione della società all obbligo di iscrizione, sono conseguenza diretta e necessaria dell atto portato all iscrizione. Questo avviene ad esempio nelle ipotesi di scioglimento di società di persone senza messa in liquidazione, di cancellazione per avvenuta incorporazione o scissione, di trasformazione della società in forma giuridica non tenuta all iscrizione, di trasferimento sede all estero, ecc.
4 Denunce REA. La casistica potenzialmente illimitata delle denunce REA (vedi a tale proposito l art. 16 punto 9 Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella) impedisce di stabilire delle regole universalmente valide. In linea generale è ammessa la presentazione da parte del Notaio delle denunce REA relative ai dati anagrafici delle persone la cui posizione nel Registro Imprese deve essere iscritta, modificata o cessata sulla base dell atto notarile portato all iscrizione. È invece sempre esclusa la legittimazione notarile per ciò che concerne le denunce di inizio di attività e le denunce di apertura, modificazione e chiusura di unità locali posto che in tali casi l elemento determinante, oltre alla stipulazione dell atto sociale, sono le operazioni di fatto compiute dalla società e il rispetto delle normative di settore, circostanze che rimangono estranee alla sfera di attribuzione del Notaio. Fanno eccezione a questa regola le denunce di cessazione di unità locale per unificazione con la sede (trasferimento della sede legale presso l indirizzo di una preesistente unità locale) e per cessione del ramo di azienda: in questo caso il Notaio, che deposita l atto di modifica statutaria o l atto di trasferimento della proprietà o del godimento dell azienda può contestualmente firmare anche la denuncia relativa all unità locale che diventa sede legale ovvero le unità che risultano cedute (ed in questo caso anche la cancellazione dell impresa dal REA se tali unità erano le uniche localizzazioni produttive dell impresa nella provincia). 5. È opportuno infine sottolineare la rilevante modificazione che il comma 2ter dell art. 31 della legge 340/2000 sopra riportato ha apportato al regime dei poteri di controllo che spettano al Registro Imprese in tema di iscrizione di atti notarili. Ai sensi della disposizione in esame, compete all Ufficio una verifica di mera regolarità formale della documentazione per tutte le istanze presentate dal Notaio in relazione ad atti da lui rogati ed autenticati. Si generalizza così il principio già in vigore per gli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali. Permane tuttavia in capo all Ufficio il più penetrante potere di controllo sul contenuto degli atti (controllo di corrispondenza tra l atto di cui si richiede l iscrizione e quello previsto dalla legge, controllo del concorso delle condizioni previste dalla legge per l iscrizione: art c.c., art. 11 comma 6 DPR 581/1995) ogni volta che, pur essendo facoltà del Notaio presentare la domanda o la denuncia in qualità di firmatario principale, concretamente vi provvedano l amministratore, il liquidatore o il sindaco. In definitiva (anche se il principio è codificato solo nella procedura di iscrizione degli atti di società di capitali), si può dedurre dalla norma in questione che l intervento del Notaio in qualità di richiedente l esecuzione delle formalità pubblicitarie comporta
5 implicitamente la sua assunzione di ogni verifica di legittimità e di corrispondenza al vero altrimenti di competenza dell Ufficio Registro Imprese. 6. Negli schemi allegati sono riassunte le indicazioni della presente istruzione. Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Biella ai sensi degli artt. 6, 8, 9, 10, 22, 25 e 62 del DPR 445/2000 e dell'art. 15 comma 6 del Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella (Deliberazione Consiglio CCIAA Biella n. 28 del 28/11/2001 e successive modificazioni). Può essere riprodotto e rilasciato in formato cartaceo secondo le disposizioni dell'art. 20 comma 1 del DPR 445/2000, a cura della Camera di Commercio di Biella. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Geom. Caterina Janutolo) Ufficio Registro Imprese di Biella - Istruzione n. 2/2003 del 20 marzo 2003 Allegato
6 Formalità Società di capitali - Atto costitutivo Società di capitali - Atti modificativi Società di persone - Atto costitutivo nella forma dell atto pubblico Società di persone - Atto costitutivo nella forma della scrittura privata autenticata e atti modificativi Società di capitali - Nomina di amministratori, liquidatori e sindaci contenuta in atti notarili (costituzione, trasformazione, scioglimento, ecc.) Società di capitali - Nomina di amministratori, liquidatori e sindaci contenuta in atti non notarili (compresa la parte ordinaria di una assemblea convocata in duplice veste) Società di capitali Cancellazione conseguente a un atto notarile (trasformazione, fusione, trasferimento sede all estero ecc.) Società di persone - Cancellazione per scioglimento senza messa in liquidazione Società di persone e di capitali altri casi di cancellazione Notaio Amministratore o Liquidatore (art c.c., 2 comma) (salvo omologa ex art. 32 l. 340/2000) Sindaco da parte degli amministratori nel caso di atto omologato) Atti di cessione quote di SRL Atti di cessione di azienda Denunce REA relative alle persone in occasione del deposito di atti societari Altre denunce REA relative alle persone Denunce REA relative all inizio attività o alle unità locali Regime per la registrazione: quando l atto deve essere registrato (atti costitutivi e modificativi dei patti sociali, atti di cessione di quota di SRL e di azienda), l Ufficio non può accettare documenti privi degli estremi di registrazione. Nei casi in cui il Notaio è tenuto per legge al deposito (vedi voce ) tali estremi possono essere sostituiti dalla dicitura in corso di registrazione. Nei casi in cui, a causa dei tempi tecnici necessari alla registrazione, allo scadere del termine per il deposito al Registro Imprese l atto non sia ancora stato registrato, l indicazione degli estremi può essere validamente sostituita dall allegazione di copia della richiesta di registrazione. Regime del controllo di competenza dell Ufficio del Registro Imprese. Secondo il comma 2ter dell art. 31 della legge 340/2000, come modificato dalla legge 284/2002, al Registro Imprese compete una verifica di mera regolarità formale della documentazione per tutte le istanze presentate dal Notaio in relazione ad atti da lui rogati ed Ufficio Registro Imprese di Biella - Istruzione n. 2/2003 del 20 marzo 2003 Allegato
7 autenticati. Si estende così il principio già in vigore per gli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali. Permane tuttavia in capo all Ufficio il più penetrante potere di controllo sul contenuto degli atti (controllo di corrispondenza tra l atto di cui si richiede l iscrizione e quello previsto dalla legge, controllo del concorso delle condizioni previste dalla legge per l iscrizione) ogni volta che, pur essendo facoltà del Notaio presentare la domanda o la denuncia in qualità di firmatario principale, concretamente vi provveda l amministratore, il liquidatore o il sindaco. In definitiva (anche se il principio è codificato solo nella procedura di iscrizione degli atti di società di capitali), si può dedurre dalla norma in questione che l intervento del Notaio in qualità di richiedente l esecuzione delle formalità pubblicitarie comporta implicitamente la sua assunzione di ogni verifica di legittimità e di corrispondenza al vero altrimenti di competenza dell Ufficio Registro Imprese. Il Notaio è l unico obbligato all adempimento? N Sì Controllo di mera regolarità formale della documentazione Il Notaio è legittimato ad eseguire l adempimento ( o )? Il Notaio concretamente esegue l adempimento? No Sì L amministratore, il liquidatore o il sindaco eseguono l adempimento Controllo di corrispondenza tra l atto e il fatto di cui si richiede l iscrizione, controllo del concorso delle condizioni previste dalla legge Eccezione: è riconosciuta agli amministratori, in base all art comma 2, la legittimazione a richiedere l iscrizione dell atto costitutivo e quindi il Notaio non è l unico obbligato all adempimento ma anche se essi vi provvedono concretamente, al Registro Imprese spetta unicamente un controllo di mera regolarità formale della documentazione prodotta
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