CAPITOLO I I PROBLEMI DI ORIGINE 7. Roma si presenta nella storia con la struttura della città-stato, intesa come organizzazione di uomini liberi e

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CAPITOLO I I PROBLEMI DI ORIGINE 7. Roma si presenta nella storia con la struttura della città-stato, intesa come organizzazione di uomini liberi e"

Transcript

1 CAPITOLO I I PROBLEMI DI ORIGINE 7. Roma si presenta nella storia con la struttura della città-stato, intesa come organizzazione di uomini liberi e partecipi della vita e della difesa della città, contrapposta alle grandi monarchie territoriali. 9. La famiglia romana costituiva un organismo politico (qualifica che perderà valore con lo sviluppo storico): a) La famiglia proprio iure è caratterizzata dalla soggezione dei suoi componenti ad un capo, il pater familias; l appartenenza alla famiglia è esclusiva e determinata, oltre che dalla nascita nei confronti del padre, da modi particolari di assunzione ad esse (es adrogatio). b) Il potere del pater è vitalizio, ed ha un ampiezza che giunge al ius vite ac necis. c) Oggetto di quell antico potere erano le persone, libere e schiave, gli animali, sottoposti alla potestà di comando del pater, ed inoltre i fondi in suolo italico e alcune servitù prediali accessorie. d) L uscita dalla famiglia in concreto si qualificava come capitis deminutio minima, anche se, nel caso dell emancipatio, importava l acquisto della piena capacità giuridica in rapporto al ius della civitas. 10. Al di sopra della familia vi è un gruppo più vasto, la gens, di cui però nell epoca storica abbiamo poche informazioni che dicono soltanto che l istituto doveva avere la sua piena efficienza in epoca più antica. Si è affermata una teoria gentilizia la quale fa della gens un organismo anteriore alla civitas e che presenta anch essa sotto forma di organismo politico Quali erano i rapporti fra gens e familia, quale la struttura originaria della gens, quali i loro rapporti con la civitas? Alcune constatazioni: a) In epoca storica la familia, alla morte del pater, si scinde in tante famiglie quanti sono i filii familias che diventano sui iuris; in una fase più antica i filii usavano restare uniti in un consortium ercto non cito, in cui ciascuno possedeva il pieno potere di disposizione dei beni comuni. Ciò può essere considerato come residuo di un organizzazione più antica o di un aggregazione priva di un unico capo. b) Accanto alla familia proprio iure vi era la familia communi iure, ad indicare coloro che sarebbero uniti sotto la potestà dello stesso pater se questo non fosse morto, che restano uniti dal vincolo dell agnazione, altro esempio di famiglia allargata. c) Al di là degli agnati e della familia communi iure, sta la gens, cioè i gentili, che appunto secondo le disposizioni successorie delle dodici tavole raccolgono il patrimonio del defunto quando manchino eredi testamentari e non vi sia l adgnatus proximus. 12. Alla fase gentilizia deve poi ricollegarsi l istituto della clientela, e del patronato sui clienti. Accanto ai gentiles, ai signori, vi erano dei soggetti, dei vassalli, detti clientes, che si trovavano sotto la protezione del patrono, affidati alla sua fides. Essi sono presentati come partecipi delle guerre della gens, come dovevano anche partecipare ai sacra della stessa gens, e più tardi essere riuniti nelle curie, sia pure in posizione inferiore, coi membri della gens. La clientela traeva origine dalla deditio, cioè dalla sottomissione di un gruppo al potere della gens o dalla applicatio, cioè dall affidamento di un estraneo alla protezione del gruppo. 13. Normalmente i sostenitori dell ipotesi gentilizia costruiscono la gens originaria sul calco della familia, cioè come sostenuta da un pater gentis. Tuttavia questa configurazione non è provata ed è difficile spiegare come potesse coesistere il potere del pater gentis con quello del pater familias. Gli avversari della teoria gentilizia sostengono che la gens non aveva capi. Per questa assenza di un capo stabile la legge delle Dodici Tavole, nello stabilire l ordine della successione, dopo l adgnatus proximus chiama i gentiles, non il pater gentis. La gens quindi sarebbe un raggruppamento di famiglie con fini di ordine, espansione e di difesa. La figura di un capo, che poteva emergere sugli altri, o che poteva essere necessario in date circostanze, non era essenziale alla normale struttura. 16. La tradizione riporta la Roma primitiva alla città del Palatino, da dove deve essere partita la prima delimitazione della città. Le ragioni che avranno indotto i villaggi del Palatino a chiudersi in città saranno state essenzialmente di difesa, forse anche influenzate dalla cultura etrusca da cui

2 deriva il rito di fondazione delle città. Tuttavia non si può attribuire a loro la fondazione di Roma come città. 17. La città aveva all origine un carattere federativo, con però un saldo valore di unità, caratterizzato dal rituale della sua delimitazione, dalla sua organizzazione politica e dal potere del capo (la prima forma è stata quella monarchica). Si può scorgere la configurazione di ciò che noi chiamiamo Stato, pur notando i limiti dovuti alla coesistenza degli organismi minori (familia, gens), che conservavano il caratteri di organismi politici. La funzione originaria della civitas si riduceva alla massima semplificazione di fini molto circoscritti e chiaramente individuati. Una progressiva affermazione della civitas si avrà col decadere o il trasformarsi degli organismi minori. I rapporti tra le gentes e le familiae delle varie genti si dovevano intrecciare in vari modi. La civitas in particolare si afferma come un ordine politico più saldo. Così la formazione di rapporti interfamiliari e intergentilizi si svolse in una sfera almeno in teoria più vasta di quella delimitata dal sorgere e dallo sviluppo della civitas, e, doveva avere come limite la coscienza di una comunione e di una unità delle genti del Lazio, in corrispondenza anche col carattere sacro dell antica lega latina, che per altro verso si poneva come confederazione politica, nella forma della federazione di città. La pienezza dei rapporti in questa società interfamiliare si stabilì fra i cives, la città aveva il suo ius civile. I Latini conservarono con i Romani un ampia comunione di diritto, e quindi rispetto al ius civile romano una più vasta capacità. CAPITOLO II LA MONARCHIA LATINA ED ESTRUSCA Che Roma abbia attraversato un periodo monarchico, come la tradizione afferma, è confermato da molti argomenti. La tradizione presenta una serie di sette re, nella quale però è difficile stabilire quali siano i punti storici. Ciò che può accettarsi è la distinzione di una prima fase latina e di una fase di dominazione etrusca. Qualcuno sostiene che la città vera e propria sia stata fondata solo con la dominazione degli Etruschi, i quali avrebbero sottomesso i villaggi sparsi; le popolazioni latine sottomesse avrebbero costituito la plebe. Tuttavia, se è vero che il potere del magistrato romano, l imperium, e i suoi segni esteriori derivano dagli Etruschi, come le fortificazioni della città, è vero anche che i nomi relativi ai primi ordinamenti politici sono di origine latina (rex, tribus, curia, pontifices). 19. Lo scopo della città, la cui fondazione si è espressa nel fare un unità di una pluralità di villaggi attraverso la delimitazione a cui si accompagnava la fortificazione, era soprattutto quello di stabilità e difesa; e la sua prima espressione dovette appunto essere essenzialmente nella posizione di un potere al di sopra degli organismi minori. L unità della città era infatti caratterizzata dalla posizione del potere di un capo, un rex, e dalla sua stabilità. Egli poteva esercitare un potere personale, limitato però dall organizzazione delle gentes e delle familiae. 20. Il re era unico e vitalizio; la tradizione racconta di periodi transitori di regno a due, ma che probabilmente sono un invenzione per anticipare quella che sarà poi la caratteristica della magistratura repubblicana. I poteri del re avevano centro soprattutto nel potere militare e in quello religioso, oltre a varie potestà legate ai compiti dell unità cittadina e della sua conservazione. Queste potestà potevano esplicarsi in ordinanze, senza tuttavia che si possa parlare di un potere legislativo del re. Riguardo la nomina del re, è probabile fosse in vigore il procedimento della designazione da parte del predecessore. Tuttavia, l importanza che nella prima fase doveva rivestire l organizzazione gentilizia della società, espressa nel senato dei patres, era forte. L interregnum doveva essere un istituto ordinario nella fase monarchica, in cui alla morte del re gli auspicia ritornavano ai patres, cioè ai senatori, che esercitavano il potere cinque giorni ciascuno, finché uno procedeva alla designazione del nuovo re. Con la monarchia etrusca, che si dovette imporre con la forza, affiorò il principio ereditario. Il re riceveva poi l atto di sottomissione delle curie con la lex curiata.

3 21. Gli elementi strutturali fondamentali della costituzione romana sono la magistratura, il senato, il popolo (nelle sue assemblee). Il re ha preceduto la magistratura. Anche gli altri elementi erano già presenti nell epoca regia, come il senato che formava il consiglio del re. Esso era di scelta regia, nella prima epoca repubblicana di scelta consolare, fino a che la nomina spettò ai censori, e si arrivò poi alla determinazione del criterio obiettivo in base al quale si entrava in senato. Nella formazione della città questo consiglio dei patres doveva derivare da quel complesso di gruppi minori da cui la città appunto risultava. È affermazione diffusa che i patres fossero precisamente i patres delle genti. Ma, se la organizzazione gentilizia non doveva necessariamente importare la stabile esistenza di un pater gentis, ne deriva che neppure un organo stabile della costituzione cittadina, come il senato, poteva senz altro risultare dai patres delle genti. La formazione del senato poteva probabilmente derivare dall equilibrio tra i proposti dall organizzazione familiare-gentilizia e, dall altra parte, l autorità del re, che poteva anche scegliere; ciò soprattutto se si riconosce fondata la tradizione per cui il senato sarebbe stato composto da un numero fisso di patres. (100 all inizio, poi elevati a 300). Punto base dell esplicazione del senato era la funzione consultiva nei confronti del magistrato, che si esprimeva nei senatoconsulti., oltre all interregnum e all auctoritas patrum (ratifica delle deliberazioni delle assemblee popolari). 22. La più antica forma di assemblea popolare, cioè di comizi, è quella dei comitia curiata. La tradizione attribuisce a Romolo la distribuzione del popolo in curie, dieci per ciascuna delle tre tribù, i Tities, i Ramnes e i Leceres. Dai nomi a noi giunti risulta che spesso le curie dovevano prendere la denominazione dai luoghi in cui si adunavano. I comitia curiata rappresentano il termine di collegamento tra la vita gentilizia (e familiare) e intergentilizia, da una parte, e la organizzazione della civitas dall altra. 23. Secondo un anticipazione, sostenuta dalla tradizione, si assegnano ai comizi curiati dell età regia le tipiche funzioni delle assemblee popolari nell epoca storica: la funzione elettorale, la funzione legislativa e quella giudiziaria. La lex curiata era tutt altra cosa rispetto ad una elezione, o anche solo alla conferma del re designato. Essa rappresenta piuttosto l atto di sottomissione al nuovo re. Non ha fondamento neanche l attribuire ai comitia curiata dell epoca monarchica un potere legislativo. La tradizione fa risalire ai re una serie di leges; per queste leges regiae un anticipazione parla di una presentazione all approvazione dei comizi curiati. Il contenuto delle pretese leges regiae di cui abbiamo notizia ne rivela chiaramente il carattere religioso, ciò rivela l eplicazione del rex come capo religioso, ma non l espressione di una funzione legislativa dei comizi curiati. Più complesso è invece il discorso riguardo la competenza giudiziaria: la tradizione anticipa all epoca regia quell istituto della provocatio ad populum dell epoca repubblicana. Le competenze dei comizi curiati erano, oltre allo svolgimento di alcuni riti religiosi e la lex curiata de imperio, riguardavano gli atti fondamentali nelle vicende delle familiae, che andavano compiuti davanti alle curiae (testamentum, detestatio sacrorum (rinuncia ai culti familiari), adrogatio). Ciò si ricollega alla nascita delle curie e alla loro funzione di termine di collegamento tra il piano della vita dei gruppi minori e quello della struttura e della vita della civitas. Tali eventi familiari avevano per il raggruppamento che confluiva nella curia una grandissima importanza. L organizzazione delle curie era anche base del primitivo ordinamento militare; in età regia la forza militare di Roma era composta dalla legione di tremila fanti, divisi in trenta centurie, e di trecento cavalieri, per cui mille fanti e cento cavalieri per ogni tribù; le centurie di fanti erano in evidente rapporto con le curie; la curia formava il quadro di leva della centuria dell unica legione romana. 24. All antica fase latina risalgono i due più importanti collegi sacerdotali romani, quello dei pontefici e quello degli auguri.

4 Riguardo ai pontefici è più probabile che essi fossero più esperti di tutto il complesso sacro ce non sacerdoti ufficiali, col compito quindi di suggerire alla collettività ed ai capi, come ai privati, il modo di soddisfare agli obblighi religiosi, e di conservare quindi la pax deorum, compito che gli conferiva grande autorità e prestigio. Per la mescolanza dei diversi ordini e per l ispirazione religiosa che investiva nella fase antica tutta l organizzazione giuridica, essi non solo controllavano il culto privato e pubblico, e attraverso questo la vita pubblica, ma erano anche i depositari della sapienza giuridica, e in particolare dei formulari di quel ius, che si era formato nei rapporti dei privati. Essi costituirono un elemento vivo di collegamento nello sviluppo di questo ius, nella sua traduzione di actiones controllate dal magistrato, nel suo adeguamento alla vita ed agli sviluppi di essa. I pontefici erano quindi un limite allo stesso potere del re sacerdote, che doveva inchinarsi alla sapienza di cui erano depositari. Per la nomina dei sacerdoti rimase la cooptatio, finché una legge Domizia del 104 ac vi sostituì l elezione popolare. Antiche sono anche le origini degli auguri. La loro competenza consisteva soprattutto nell interpretazione degli auspici. Se si considera l importanza che essi avevano per i Romani e se si considera che, anche se i magistrati pure traessero gli auspici, nei dubbi di interpretazione ricorrevano agli auguri, si capisce l importanza assunta da questo collegio e la loro influenza sulla vita pubblica. Altro collegio antico è quello dei Feriali, depositari delle tradizioni circa il modo di fare trattati, dichiarazioni di guerra 25. Questi istituti erano forse frutto di una imposizione dall alto, idea espressa dalla tradizione, che riporta le istituzioni ai singoli re, e si collega ai numeri fissi delle organizzazioni, più rispondenti ad un organizzazione dall alto che ad un processo di formazione spontanea. Non può, comunque, non essere valutato questo determinarsi dell organizzazione della città come espressione di una forza organizzatrice, su cui può sì avere influito l autorità di alcuni re, la quale però sfruttava lo sviluppo spontaneo di quella società di gruppi minori a base della città stessa. In questa visione si può ricollegare il fatto che gli auspicia, in caso di morte del re, tornavano ai patres, mentre alle curie spettava l atto di sottomissione al nuovo re, nell assunzione che questo faceva della sua potestà di imperio. È un processo organizzativo, quindi, che sale dal basso all alto per ridiscendere dall alto al basso. CAPITOLO III IL PASSAGGIO DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA La caduta dell ultimo re Tarquinio sarebbe avvenuta, secondo la leggenda, intorno al 510 ac, portando alla formazione di un nuovo ordine, chiamato repubblica. Si sarebbe formato un nuovo concetto di magistratura (magistratus) con la creazione di un magistratura suprema, i cui caratteri erano la temporaneità, la limitazione dell imperium domi attraverso la provocatio ad populum, la responsabilità finito l anno di carica. Il sistema avrebbe funzionato fino al 452, con la variante che, in caso di necessità, soprattutto in guerra, si attribuiva un potere illimitato, di durata massima sei mesi, ad un magistrato unico, il dictator, assistito da un magistrato inferiore, il magister equitum. Nel 451 e nel 450 si sarebbe sospesa la magistratura, e conferito i potere supremo a due successivi collegi di decemviri legibus scribundis, a cui sarebbe dovuta la legge delle XII Tavole. Il tentativo di Appio Claudio di instaurare la tirannide avrebbe provocato una nuova rivolta, con la restaurazione del consolato. La lotta tra patriziato e plebe avrebbe però disturbato il regolare funzionamento di questo ordine; dal 444 al 368 si sarebbe per lo più rinunciato alla nomina dei consoli, dando la potestà consolare ai tribuni militum, comandanti dei diversi battaglioni della legione (prima 3 poi 6). Per il 367, raggiunto l accordo che uno dei due consoli dovesse essere plebeo, il consolato fu definitivamente ristabilito. Insieme si sarebbe creato un terzo praetor che, pur potendo anche comandare eserciti, avrebbe avuto x normale funzione quella di esercitare la giurisdizione in città. 28. Il tentativo della leggenda di attribuire ad una rivoluzione la trasformazione istituzionale non è attendibile. Il passaggio deve essere stato più graduale, ed anzi il rex persistette, ridotto al campo religioso, il rex sacrorum.

5 29. La caduta della dominazione etrusca nel Lazio verso la fine del VI secolo trova conferme in altre fonti indipendenti. Di ciò dovettero approfittarne anche i patrizi romani per ribellarsi anch esse e cercare di ristabilire le antiche istituzioni, distrutte dalla dominazione etrusca. Può apparire probabile che l origine della nuova magistratura sia venuta da cariche aventi una funzione ausiliaria, o piuttosto una funzione delegata dal re stesso. 30. a) Un ponte può essere costituito dalla dittatura, la quale risalirebbe ai primi tempi della repubblica. Tuttavia l antico nome di magister populi, derivante dagli etruschi, potrevve far pensare che già i re etruschi solessero affidare, in certe occasioni, il comando militare ad un magister. b) Altro elemento che può collegarsi alla magistratura a due, è quello del passaggio dall esercito di un unica legione all esercito su due legioni. c) Importante è poi la creazione del terzo praetor del 367, sarebbe improbabile che esso fosse proprio di revente creazione, e proprio con lo scopo giurisdizionale (per cui non si capirebbe la facoltà di comandare eserciti e il nome militare). 31. Lo svuotamento del potere militare e civile del rex sarebbe quindi stato dovuto all opera di comandanti militari, probabilmente prima a lui subordinati. Anello di congiunzione potrebbe essere stato il magister populi, poi dictator, anche se nel carattere di straordinarietà; mentre la duplicità, se da una parte può derivare da influenze di altri popoli, dall altro lato sembra presentare un nesso con la duplicazione della legione. In ciò si intreccia la lotta tra patriziato e plebe finché, nel 367, si arrivò alla stabilizzazione definitiva del consolato come magistratura collegiale suprema. 32. Alla base della organizzazione politica del popolo, fondamentale nella costituzione repubblicana, ci sta l organizzazione a scopo militare. I punti fondamentali sono la distribuzione per tribù territoriali e l ordinamento centuriato: la tradizione attribuisce il tutto a Servio Tullio. 33. Gli scopi bellici che hanno determinato il sorgere della città, e ne hanno accompagnato le vicende e gli sviluppi, facevano dell organizzazione militare un punto centrale. Già le antiche tribù e curie servivano come distretti di leva e l ordinamento in trenta curie, rispondeva ad esigenze nell assetto dell esercito cittadino. Fu, tuttavia, da uno sviluppo e trasformazione della organizzazione militare che nacque quell ordinamento centuriato nuovo che ci dà l assemblea popolare,i comitia centuriata, cardine della costituzione repubblicana. È evidente il rapporto di questo ordinamento col reclutamento militare, e la derivazione dei comizi centuriati dall assemblea del popolo in armi, di cui è prova il fatto che tali comizi dovevano riunirsi fuori dalla cittàm, normalmente nel campo Marzio. I criteri alla base dell ordinamento centuriato consistono nella valutazione del patrimonio e dell età: il primo si collegava alla possibilità di procurarsi l armamento, il secondo con l efficienza militare. Si distinguevano in base al censo cinque classi, di cui la prima forniva alla fanteria 40 centurie di juniores e 40 di seniores, la seconda, la terza e la quarta, 10 di juniores e 10 di seniores ciascuna, la quinta quindici e quindici. Più altre diciotto centurie di cavalieri. Il passaggio all esercito di seimila uomini dovette avvenire come raddoppiamento dei quadri dell esercito formato da un unica legione, e quindi prima del passaggio all esercito di due legioni. X questo è impo sottolineare che i tribuni militum divennero sei solo alla fine del quinto secolo nel 405 ac. CAPITOLO IV LA PLEBE E IL CONFLITTO TRA I DUE ORDINI 35. Lo sviluppo della storia costituzionale, politica e sociale di Roma in questo periodo è caratterizzato dal conflitto fra il patriziato e la plebe, conflitto che viene appunto superato con la vittoria della seconda nel raggiungimento dell assestamento della costituzione repubblicana. Qual è l origine dei due ordini? Una teoria sostiene una differenza di nazionalità, in rapporto alle diverse stratificazioni di conquistatori, i tre popoli + direttamente coinvolti, Latini, Sabini ed Etruschi vengono anch essi variamente collocati. Questa idea è comunque probabilmente falsa.

6 Si può far capo ad un complesso di immigrati x varie ragioni, i quali si mettevano sotto la protezione del rex, ricevendo la concessione di piccoli lotto di terreno, così da formare un ceto inferiore agricolo; artigiani, commercianti, attratti dal crescere della città, che formavano una specie di proletariato urbano. La plebe era un nucleo eterogeneo, che inizialmente si sarebbe indirizzato verso sedi proprie (es. Aventino), con propri culti ed un organizzazione distinta da quella gentilizia della civitas. 36. è discusso se i plebei partecipassero ai comizi curiati. L origine delle curie, legata alle gentes, potrebbe far pensare ad una iniziale limitazione ai patrizi, che sarebbe stata però superata; lo sviluppo delle curie come quadro della cittadinanza, ed il rapporto di questo con l ordinamento militare, possono essere fattori determinanti di questo superamento. Tuttavia la genesi dei comizi centuriati dimostra come in essi i plebei dovessero essere senz altro compresi; era infatti un organizzazione militare, e questa, nelle dure esigenze belliche, investiva tutta la cittadinanza, quindi anche la plebe. Ma ciò costituì proprio la base di un conflitto che si svolse su un terreno economico (distribuzione dell ager publicus, condizioni dei debitori ), sociale (abolizione del divieto di connubio tra patrizi e plebei), politico (equiparazione nell assunzione alle cariche dello Stato). 37. La plebe configurò una organizzazione distinta da quella delle gentes patrizie, che avevano formato la civitas e ne detenevano il potere; vi mancava, almeno nella fase + antica, la struttura gentilizia, aveva propri culti, propri templi La coesistenza doveva essere regolata da rapporti di convenienza. Lo sviluppo e le esigenze della città accentuarono la base di un unità. In questo sviluppo si innesta il conflitto per l equiparazione dei due ordini; e così il processo che deve portare alla fusione nell unità della civitas, si opera attraverso una lunga lotta in cui la plebe rinsalda la propria organizzazione, con l arma estrema della secessione, cioè la rottura dell unità. La plebe può essere definita come uno stato nello stato. La sistemazione dell ordinamento per tribù territoriali servì ai plebei per farsene la base di una propria organizzazione, ne nacquero i concilia tributa plebis. Dalla prima secessione, nel 494 ac, la tradizione farebbe sorgere il tribunato della plebe. Il valore delle leges sacratae, con cui la plebe stessa assicurava col proprio giuramento la inviolabilità dei tribuni, conferma, comunque, il nucleo della tradizione circa la genesi rivoluzionaria del tribunato nel compito e nei poteri che gli vengono attribuiti. 38. Il riconoscimento, nella civitas, della organizzazione della plebe sarebbe, secondo elementi offertici dalla tradizione, avvenuto mediante un foedus. Di fronte alla minaccia di disgregazione si venne a patti, e l assunzione e legalizzazione, nella civitas, di questa organizzazione plebea, avvenne precisamente mediante la solennità di un foedus, anche con una certa elasticità, così che i tribuni venivano accolti, nella loro posizione singolare di difensori della plebe, con la qualifica di sacrosanti, cioè dell inviolabilità. I tribuni venivano eletti nei concilii tributi della plebe. Il potere dei tribuni era funzionale alla difesa dei plebei contro l imperium dei magistrati patrizi; di qui deriva la intercessio, il diritto di veto, arma con la quale i tribuni potevano fermare qualsiasi atto dei pubblici poteri (tranne alcune eccezioni). Il tribuno doveva avere anche una coercendi potestas, che gli dava la facoltà di arrestare, multare Accanto ai tribuni vi erano gli edili della plebe, anch essi proclamati inviolabili, erano i più antichi rettori-sacerdoti della plebe; dovevano fungere da tesorieri ed archivisti della plebe, potevano essere delegati dai tribuni a qualche funzione, da cui successivamente ne derivarono altre riguardanti l intera civitas (cura delle strade, della nettezza urbana, della celebrazione dei giochi sacri ). 40. Sul terreno economico, con la rottura dei rapporti di clientela e la distribuzione di terre in proprietà, la plebe fu impegnata in una lotta per l assegnazione di terre. Tale lotta ha per sfondo la condizione giuridica dell ager publicus, che anticamente veniva lasciato all occupatio di privati, che ne avevano la possessio, cioè una signoria di fatto non usucapibile e revocabile, limitata ai patrizi. Il progressivo affermarsi di famiglie plebee che attraverso varie attività economiche acquistavano una certa floridezza e solidità di condizioni, insieme con l aspirazione alla rottura delle barriere

7 sociali del divieto di connubio, pose la questione dell accesso dei plebei alla possessio dell ager publicus. CAPITOLO V DECEMVIRATO LEGISLATIVO E DODICI TAVOLE Tappa del conflitto tra patriziato e plebe, proprio nelle prime fasi dello sviluppo di esso, è un opera fondamentale nella storia del diritto romano, quale la legge delle XII Tavole. In seguito alle continue richieste dei tribuni della plebe di Come primo passo venne mandata una legazione ad Atene per studiare le leggi di Solone e le istituzioni della altre città greche. Una volta tornati, si decise di creare dei decemviri, senza nominare altri magistrati nello stesso anno, i plebei non vi parteciparono a condizione che non venissero abrogate le leges sacratae. Nel 451 vennero quindi nominati i decemviri legibus scribundis, giudati da Appio Claudio, apprezzato anche dalla plebe. Questi decemviri in quell anno avrebbero redatto dieci tavole di leggi, che avrebbero sotto poste al giudizio e alla discussione pubblica, e, dopo avervi recato gli emendamenti proposti, al voto dei comizi centuriati. Mancavano ancora due tavole di leggi, quindi fu nominato un nuovo collegio di decemviri con alcuni plebei, ancora guidato da Appio Claudio. Ma questi avrebbero avuto invece aspirazioni tiranniche, stroncando le opposizioni in senato e nel popolo e volgendosi anche contro la plebe. Redassero le due tavole mancanti, anche con disposizioni inique x la plebe, come il mantenimento del divieto di connubio. Infine l episodio di Virginia avrebbe portato alla rivolta e al successivo ripristino della costituzione e la nomina dei consoli nel 449. I consoli Valerio e Orazio pubblicarono, incise su tavole di bronzo, le dodici tavole dei decemviri. 43. Quelle norme, che in gran parte riguardavano la procedura civile, il diritto penale, le forme dei negozi giuridici, la patria potestà, la successione, non riguardassero le rivendicazioni della plebe. Tuttavia le tavole furono una conquista, in quanto vennero fissati alcuni principi, e soprattutto termini e limiti nei confronti del ius civile. Infatti le formule finora erano custodite dai pontefici, gli interpreti ufficiali, quindi in caso di questione di interpretazione, erano in mano alla classe dominante. La conquista fu quindi una maggior sicurezza del diritto. La presenza nelle XII Tavole di norme di ferocia primitiva (divisione del corpo del debitore fra i creditori) accanto a norme di una società più evoluta, può essere dovuto alla forte resistenza di principi antichissimi del ius a cui ancora si rendeva omaggio. Con la scomparsa del testo originario e con la trasmissione orale, è chiaro comunque come alle reali norme contenute si possano essere aggiunte anche disposizioni successive. In complesso si può dire che il nucleo fondamentale delle XII Tavole è frutto dell opera del decemvirato legislativo presentatoci dalla tradizione, spogliandolo dei particolari aggiunti dalla leggenda. CAPITOLO VI LE TAPPE DEL PAREGGIAMENTO DEI DUE ORDINI 46. Dopo la restaurazione, la tradizione ci presenta il riprendersi del corso della lotta della plebe contro il patriziato, che fissa i suoi obiettivi nell abolizione del divieto di connubio fra patrizi e plebei, e nell accesso alla magistratura suprema. All abolizione si sarebbe giunti, dopo un lungo dibattito, nel 445 su rogazione del tribuno Canuleio, per concessione dei patres al fine di evitare il guaio peggiore della richiesta di accesso al consolato. 47. Mentre Canuleio sosteneva la sua rogazione, gli altri tribuni cercarono di varare la riforma nel senso che i consoli potessero promiscuamente essere scelti dal patriziato e dalla plebe. Non si arrivò a ciò ma ad un compromesso per cui invece di nominare i consoli si potesse nominare dei tribuni militum consulari potestae, che potevano essere scelti da patrizi e plebei. Comunque, attraverso il tribunato militare la plebe si era aperta l accesso alla magistratura suprema.

8 48. Nel 443 nacque la censura, per la necessità di alleggerire il consolato di un compito, la redazione delle liste dei cittadini (census) che, soprattutto con lo sviluppo dell ordinamento centuriato, andava acquistando complessità e importanza. Nel 421 i plebei vennero ammessi alla questura, nel 400 ci fu il primo plebeo al tribunato militare con potestà consolare. 49. Infine, dopo un periodo di lotte, nel 367 ac, si sarebbero approvate le rogazioni Lacinie Sestie. Una stabiliva che i debitori avrebbero potuto soddisfare i creditori in tre rate annue uguali; un altra stabilì che fosse vietato possedere più di 500 uger di ager publicus e che ci si dovesse servire di una certa aliquota di lavoro libero; inoltre fu ristabilito definitivamente il consolato, uno dei due consoli doveva essere plebeo. 50. Secondo il racconto di Livio, eletto il primo console plebeo L.Sestio, i patres avrebbero dichiarato di negare l auctoritas alle deliberazioni comiziali. Ma, x scongiurare il riscatenarsi di un grave conflitto, il dittatore sarebbe riuscito ad ottenere un compromesso, con la creazione di un pretore, magistrato munito di imperium, avente il compito della iurisdictio in città. Così contemporaneamente all ammissione dei plebei al consolato, si aveva la creazione di una nuova magistratura riservata ai patrizi. Il 367 è una data fondamentale della costituzione romana. In quest anno fu creata un altra magistratura, l edilità curule, con funzioni riguardanti la polizia urbana e dei mercati, funzioni cui concorrevano gli edili della plebe. Ben presto comunque a questa edilità parteciparono anche i plebei. Nel 356 ammissione dei plebei alla censura, nel 351 alla dittatura, nel 337 alla pretura. Nel 300 ac il numero dei pontefici fu portato da 4 a 8 e degli auguri da 4 a 9, stabilendo che in nuovi posti dovessero essere plebei. 342 un plebiscito stabilisce che anche l altro console avrebbe potuto essere plebeo. 51. Grande importanza ebbe l equiparazione dei plebisciti alle leggi. La plebe nelle sue assemble, dettasse norme x l organizzazione plebea, era normale; ma ad un certo punto i plebisciti divennero legge x tutto il popolo, grazie alla lex Hortensia del 286 ac. CAPITOLO VII IL IUS E LE SUE FONTI 52. La genesi della civitas rispondeva all immediata soddisfazione di fini semplici e limitati di ordine e di difesa, da cui restava distinto l ordine dei rapporti nati e sviluppatisi nella società delle familiae e delle gentes, e operanti in sfere meno ampie. Il ius civile si formò e sviluppò al di fuori della autorità degli organi della civitas, in quanto investe il campo che riguarda la società dei gruppi minori. Ciò è dovuto al carattere originario di tali gruppi come organismi politici, e proprio questa concorrenza originaria della civitas con tali gruppi dà la chiara visione della stessa limitazione delle funzioni originarie della civitas. Essa, nell affermazione dei suoi poteri, lasciava fuori tutto l ordinamento dei rapporti dei privati, che faceva capo ad una società di gruppi minori, anche se questo ius veniva soprattutto individuato nella comunità dei cives, così da chiamarsi ius civile, e anzi più anticamente ius Quiritium. 53. Lo ius civile era un ordinamento che si presentava spontaneamente, quale traduzione giuridica della stessa realtà sociale, mescolato alle origini ad elementi religiosi che vi davano una forza magica e di mito. La fonte di questo ius civile stava nel costume. In epoca storica si trova la distinzione tra fas e ius, religione e diritto. Ma in origine questi ordini non erano così separati, e lo stesso ius reca vari segni dei più antichi caratteri religiosi. Si ricordi che la tradizione del ius veniva conservata nell intimo dei pontefici, come cioè un collegio di sacerdoti ne costituissero gli interpreti ufficiali. Il senso del diritto che avevano i Romani li portò ben presto al processo di laicizzazione della giurisprudenza. L ordine interno della familia, con le limitazioni che ne derivavano al potere del capo, rientrava in quel generico costume (o mores) che non assurgeva a ius. In questo ordine interno della si conservò più a lungo l elemento religioso. 54. Ebbe presto inizio un processo di assorbimento e fusione, tra ius e civitas, in cui il primo si presentava come il ius proprium civitatis.

9 a) il ius diventa qualcosa di caratteristico dell ambito dei cives, diventa il ius della civitas. E rapporti con gli stranieri si inizieranno attraverso accordi e concessioni. b) la tradizione del ius veniva conservata intimamente dai pontefici. Da un lato questa conservazione e interpretazione viva ad opera di un collegio sacerdotale riflette la posizione di quel ius come qualche cosa che vive nella stessa realtà indipendentemente dai poteri della civitas; dall altro lato il fatto che i pontefici occupano una posizione nella struttura della civitas fa della loro interpretatio un elemento di collegamento fra i due complessi distinti del ius e della civitas. 55. il ius civile rappresentava dunque un costume, che formava direttamente la traduzione giuridica della realtà sociale, era un tradizione viva. L interpretatio di questa tradizione era monopolio dei pontefici. Ad essi si ricorreva per ottenere adeguati formulari, per le azioni e per i negozi, per ottenere un responso sulla risoluzione giuridica di alcuni casi. Il monopolio dei pontefici andò deteriorandosi attraverso un processo progressivo. La legge delle XII Tavole sottrasse loro il monopolio interpretativo, in quanto fissava e pubblicava delle norme. Nel 304 ac Gneo Falcio, scriba di Appio Claudio Cieco, divulgò il calendario giudiziario ed il liber actionum, compilato dallo stesso Appio Claudio, a cui si diede il nome di ius Flavianum. Era una raccolta di formulari di legis actiones e probabilmente anche di negozi. Esso ebbe un grande significato storico; infatti un conto è la conoscenza di volta in volta nell uso, altra cosa è il fare e rendere di pubblico dominio una raccolta, questa è la basa per una emancipazione. Altro colpo venne dal primo pontefice massimo plebeo Tiberio Coruncanio (254)che cominciò a publice profiteri, cioè a fare le consultazione in pubblico, in una forma che veniva ad avere un carattere divulgativo e didattico (i responsi venivano dati dai pontefici ai richiedenti, senza pubblicità). Si aprì così la conoscenza e interpretazione del diritto, e nacque la giurisprudenza laica, ciò che i Romani chiamano iurisprudentia. 56. Il passaggio alla giurisprudenza laica deve essere avvenuto mediante una continuità storica rappresentata dal fatto che essa conservava il prestigio e l autorità della giurisprudenza pontificale; mentre il diritto era considerato prima campo di conoscenza esclusiva dei pontefici, ed essi soli erano in grado di farvi da guida in caso di incertezze, dal III secolo, divulgatasi la conoscenza del diritto, la giuda in questo è riconosciuta a chi vi emerga e acquisti prestigio e autorità per la profondità della sua conoscenza. L antica giurisprudenza pontificale, come poi quella laica, non crea formalmente la norma nel senso di un autorità che la impone, ma è l interprete di una tradizione, rivela la norma, la traduce in strumento adeguato, la applica nei casi concreti, fa cioè interpretatio. La giurisprudenza presuppone l esistenza del ius, che teoricamente è completo. 57. Di fronte al ius civile, di formazione naturale, la lex è un imposizione; si parla di leges privatae per le imposizioni dei privati nel regolare e vincolare i rapporti e le condizioni delle cose di cui dispongono; leges publicae per quelle che riguardano la civitas, votate dal popolo su rogatio del magistrato oppure dal magistrato imposte. Le leges riguardavano direttamente la organizzazione della civitas, la vita entro essa. Le interferenze rispetto al ius civile furono quindi inizialmente indirette, prendendo sempre come punto di partenza il regolamento concreto della organizzazione della e nella civitas. Es.leggi riguardanti il processo, se disciplinavano una attività delle parti x l affermazione del loro diritto, lo facevano allo scopo della pacifica convivenza nella civitas. Poteva la lex direttamente abrogare o modificare il ius? Probabilmente no. L effetto delle leges imperfectae e minus quam perfectae, le più antiche, rivela che allora la lex non poteva direttamente cancellare gli effetti dell atto giuridico fondato sul ius civile. La lex operava sul presupposto dell esistenza del ius, e non poteva quindi direttamente abrogare o modificare questo; ove ne voleva modificare o vietare delle conseguenze, non poteva che organizzare dei mezzi per neutralizzare il risultato di certi effetti.

10 CAPITOLO IX LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA A) MAGISTRATURE 82. Nel prospetto delle magistrature romane si fanno alcune classificazioni. Innanzitutto si possono individuare delle magistrature plebee, ad essi limitate, a cui però non si contrappongono magistrature patrizie, se non riguardo alla loro originaria limitazione ai patrizi. Altra distinzione è quella tra magistrature ordinarie e straordinarie. Ordinarie quelle che si susseguono nella vita normale della civitas e sono permanenti (si rinnovano continuamente) ma anche che si rinnovano ad intervalli regolari in un ciclo di ordinaria normalità (censura). Sono straordinarie le magistrature che vengono create per circostanze eccezionali (dittatura, decemviri legislativi, tribuni militum consolari potestate). 83. Distinzione tra magistratus maiores (consolato, censura,pretura + straordinarie) e minores (edilità curule, questura). 84. Distinzione caratteristica fondamentale è quella in base al possesso dell imperium. Esso è un potere che i supremi magistrati repubblicani hanno ereditato dalla monarchia etrusca, ha il suo centro nel potere militare ma vi unisce i poteri propri delle funzioni di governo. L imperium veniva delimitato dallo sviluppo dell ordinamento costituzionale repubblicano; in particolare la provocatio ad populum ha profondamente delimitato l esplicazione dell imperium nel supremo potere punitivo. Si distinse quindi un imperium domi, che si esercitava in città, ed un imperium militiae fuori da essa. L imperium spettava ai consoli ed al praetor e tra le magistrature straordinarie a quelle che sostituivano il consolato. 85. Per tutte le altre magistrature il potere ricorreva al concetto di potestas, potere inerente all esplicazione di funzioni dello Stato. In questa graduazione, sono pari i colleghi che ricoprono la stessa magistratura. Il dittatore ha maior potestas rispetto al console, il console rispetto al pretore; mentre il censore resta al di fuori di questa valutazione, le magistrature maggiori munite di imperium hanno maior potestas rispetto alle magistrature minori, dei questori e degli edili, mentre fra queste non vi è rapporto di maior e minor potestas. Questa graduazione permise di risolvere eventuali conflitti, es per la convocazione di assemblee e del senato, e particolarmente a regolare l istituto dell intercessio, cioè del veto, che poteva essere opposto dal magistrato avente par maiorve potestas Caratteristiche fondamentali delle magistrature repubblicane sono la temporaneità, la collegialità, la responsabilità finita la carica e la gratuità. Tali criteri contrappongono il consolato alla monarchia: il re era vitalizio, unico mentre i consoli erano due con par potestas, ciascuno poteva quindi esplicare il pieno esercizio del governo, salva la facoltà del collega di fermarlo tramite l intercessio. I consoli erano inviolabili durante la carica; ma allo scadere di questa il magistrato ridiventava privato cittadino e rispondeva del modo in cui aveva gestito la magistratura e degli atti lesivi di diritti privati o dello Stato che avesse compiuti. Alla collegialità delle magistrature, faceva eccezione il dittatore e il magister equitum. Nel consolato praticamente si giungeva ad un concreto coordinamento del potere dei due consoli, o nel senso di un alternarsi a intervalli di tempo al governo o al comando dell esercito, o, per quest ultimo, nel senso di dividersi le truppe o i campi di operazioni, attribuzione che, se non interveniva accordo dei colleghi, era fatta dal senato. Il limite era che i consoli non potevano accordarsi nel senso che uno tenesse il comando dell esercito e l altro il governo cittadino. 87. I tribuni della plebe avevano l intercessio contro tutti gli atti di governo, e quindi contro tutti i magistrati, senza però che ciò si inserisse nella graduazione della maior o minor potestas. L intercessio tribunicia era comunque esclusa dai campi di guerra. L intercessio doveva essere opposta all atto a cui si voleva togliere effetto, essa si distingueva a una semplice proibizione preventiva, in quanto essa si opponeva almeno di fronte ad atti iniziali e preparatori, e doveva essere opposta in presenza.

11 Vi erano inoltre divieti opposti da magistrati aventi potestà maggiore a magistrati aventi potestà minore, ed anche divieti opposti dai tribuni, in virtù della coercitio che essi possedevano e dell inviolabilità della loro persona. Connessa a questo ius prohibendi era la sospensione del magistrato dall esercizio della magistratura, come sanzione. Misura più grave era il iustitium, cioè la sospensione generale dell attività ordinaria della altre magistrature. Era una misura straordinaria a cui si ricorreva di regola solo x gravi circostanze, di pericolo militare, o di fresta, o di lutto, su editto del magistrato più elevato, munito dell imperium e sentito il senato. 88. Entro i confini della città, l ordinamento cittadino pose all imperium una serie di limiti (soprattutto la provocatio ad populum, che toglieva ai magistrati con imperium le esplicazioni + gravi della coercitivo e del potere punitivo, tipica quella suprema, il diritto di infliggere la pena di morte). Al di fuori dei confini della città l imperium riprendeva la sua pienezza. L imperium militiae inoltre portò ad un eccezione al limite della durata della carica; le esigenze della guerra facevano sì che la scadenza fosse + elastica e il comandante restasse in carica finché non giungesse il successo a sostituirlo. 89. Secondo un opinione diffusa la provocatio spettava solo al cittadino romano di pieno diritto, in quanto membro dei comizi, e quindi non si estendeva agli schiavi, agli stranieri e, in origine, neanche alle donne. Quest istituto fu poi esteso anche ai cittadini delle province ed anche ai soldati delle legioni in guerra nei confronti del generale. Venne introdotta la sanzione di una pena per il magistrato che avesse violato il divieto e fu sancito l obbligo di permettere la fuga del reo onde evitare la condanna a morte. 90. Nella pienezza dell imperium entrava anche la iurisdictio, cioè l intervento del magistrato nelle controversie dei privati. Una volta che essa venne ad essere compresa rispetto al complesso delle emanazioni dell imperium, si concepì, oltre la possibilità di una delega, anche la possibilità di attribuirla, come potere a sé, a date magistrature prive di imperium, per la necessità derivante dal decentramento, di attribuire a questi una limitata giurisdizione. Se ciò tendeva a fare della iurisdictio una potestà a sé, essa restava comunque fondamentalmente una emanazione del potere sovrano, di cui era investito il pretore, che fu l organo fondamentale della giurisdizione nella costituzione cittadina. 91. Tra i poteri assorbiti nella pienezza e unitarietà dell imperium, vi era anche la coercitio, cioè la facoltà di usare misure coercitive e sanzioni dirette sulla persona e sul patrimonio; concetto vastissimo le cui esplicazioni vanno dalla messa a morte, all arresto e imprigionamento, ad afflizioni corporali, all irrogazione di multe, confische di beni Questo potere disciplinare aveva scopi diversi, carattere disciplinare come la costrizione all ubbidienza o all adempimento di qualcosa, fino alla vera e propria repressione di gravi violazioni o lesioni della civitas. Riguardo la coercitio, essa se la attribuirono anche i tribuni della plebe. Agli altri magistrati sforniti di imperium fu riconosciuta invece solo una limitata coercitio, incidente sul patrimonio, tipica la multa. 92. La magistratura era essenzialmente gratuita, ed era anzi particolarmente costosa. Ciò fu attenuato per l imperium militiae, attraverso la corresponsione di indennità x le spese di viaggio a carico delle popolazioni soggette, il che venne a rappresentare una caratteristica del governo provinciale, ed a costituire anche una fonte di abusi. I magistrati avevano alle loro dipendenze un personale retribuito. 93. Quanto alla nomina dei magistrati, il principio fondamentale che domina la costituzione repubblicana è quello della elezione popolare. E lo sviluppo determinato dall affermazione della plebe fa sì che questo principio si estenda sempre più, fino ad abbracciare anche magistrati ausiliari e delegati, anche militari, e infine persino le cariche sacerdotali. Tuttavia l affermazione dell elezione popolare non dovette essere immediata neanche per i magistrati supremi, portando all elezione comiziale solo attraverso un processo storico.

12 Anche quando ogni cittadino avente i requisiti poteva presentare la propria candidatura, era pure sempre il magistrato, che presiedeva ai comizi, che accettava o respingeva le candidature, e presentava la lista dei candidati al popolo nella forma della rogatio; e, conclusasi l elezione, era il magistrato che faceva la renuntiatio, cioè proclamava gli eletti. Lo sviluppo storico, con l estendere l elettività, tende anche a ridurre l arbitrio del potere discrezionale del magistrato nell accettare o respingere le candidature, e ciò si fa determinando in modo sempre più preciso i requisiti (cittadinanza, sesso maschile, assenza di circostanze che importassero l esclusione (cause di indegnità, figli illegittimi ), qualità di plebeo x le magistr plebee, requisiti di età e di magistrature ricoperte col determinarsi del cursus honorum). Le elezioni dei magistrati venivano fatte alcun tempo prima dell inizio dell anno di carica, di solito verso la metà dell anno precedente. I consoli eletti, fino all assunzione del potere, si chiamavano designati, e potevano compiere atti preparatori della futura gestione. 94. a) Magistratura ordinaria suprema era il consolato: due consoli, investiti della pienezza dell imperium. I poteri del console non erano positivamente determinati nella competenza né in rapporto all oggetto né al territorio. La stessa complessità che portò al moltiplicarsi delle magistrature, fece sì che alcune funzioni comprese nell imperium consulare venissero a formare le competenze di quelle altre magistrature, e così l esplicazione del potere del console veniva ad essere praticamente limitato. Tuttavia la virtuale completezza dell imperium del console colmava eventuali deficienze della altre magistrature. b) Magistrature straordinaria suprema è la dittatura, l antico magister populi, da cui dipendeva il magister equitum, comandante la cavalleria, da lui scelto. Il dittatore veniva nominato in occasioni eccezionali, di pericolo, in particolare per le esigenze di una guerra. Non vi era il carattere della collegialità e la distinzione tra imperium domi e militiae ed anche l intercessio tribunizia. Il dittatore non era eletto dai comizi ma nominato da uno dei due consoli. Egli era invitato a dimettersi al compimento dell impresa x la quale era stato nominato, e comunque cessava di diritto allo scadere della carica del console che l aveva nominato o alla scadenza del sesto mese. Il progressivo affermarsi del principio elettivo portò a rendere tale anche la dittatura, ma ciò segnò la decadenza dell istituto. Vi erano anche dittatori nominati per il compimento di singoli atti, di carattere religioso o civile, in caso di impedimento dei consoli. c) Il pretore era un magistrato munito di imperium, considerato collega minor dei consoli. Limitato ai confini cittadini, la sua competenza riguardava la iurisdictio che praticamente veniva così sottratta ai consoli, mentre d altra parte, assenti i consoli, egli esercitava anche le altre funzioni del governo cittadino. A quello che fu detto praetor urbanus, si giustappose nel 242 ac il praetor peregrinus. Le necessità del governo delle province furono inizialmente soddisfatto con la creazione di nuovi pretori (arrivarono a 6, poi con Silla a 8. d) La censura, creata nel 443 ac, aveva competenza nel redigere la lista dei cittadini e dei loro averi, rilevante per il regolamento degli oneri e delle particolarità che vi erano connessi, soprattutto in relazione all ordinamento centuriato. I due censori venivano eletti in occasione del census, ogni 5 anni. Restavano in carica solo finché avessero terminato l operazione del censo e la successiva cerimonia della purificazione (cmq massimo 18 mesi). Successivamente essi acquisirono anche la possibilità di escludere dalle centurie dei cavalieri o addirittura dall ordinamento centuriato i cittadini indegni, in quanto al censore era affidato un giudizio d onore sui cittadini, che si esplicava nella nota censoria. In seguito ebbero anche il compito della nomina dei senatori. e) L edilità curule si era posta accanto all edilità plebea, una volta che anche questa dall ambito della plebe era assurta a funzioni più generali, principalmente di polizia urbana, dei mercati e la sorveglianza dei giochi (poi allestimento dei giochi stessi). Avevano anche una limitata giurisdizione, nell ambito delle loro competenze. f) I questori, primo grado del cursus honorum, inizialmente avevano funzione di inquisitori x la determinazione del dolus nell omicidio, e divenuti poi centro della sanzione nei processi capitali. Essi divennero ausiliari stabili dei consoli quando ad essi fu affidata l amministrazione della cassa pubblica, a cui furono aggiunti due questori (uno x console)

L ordinamento gentilizio arcaico: la gens Gentiles: parentela in linea maschile unita da culti familiari; amministrazione della giustizia; servizio mi

L ordinamento gentilizio arcaico: la gens Gentiles: parentela in linea maschile unita da culti familiari; amministrazione della giustizia; servizio mi Le istituzioni nella Roma antica L ordinamento gentilizio L evoluzione nell età monarchica La res publica L ordinamento gentilizio arcaico: la gens Gentiles: parentela in linea maschile unita da culti

Dettagli

Cursus honorum. honorum ed era costituito da una serie di tappe successive che culminavano nel

Cursus honorum. honorum ed era costituito da una serie di tappe successive che culminavano nel Magistrature a Roma Età monarchica Le istituzioni dell età monarchica (753-509 a.c) Re: nominato a vita dal senato con ratifica dei comizi curiati (lex curiata de imperio), accentrava in sé le funzioni

Dettagli

LE ISTITUZIONI A ROMA. Magistrature e assemblee. I Le istituzioni dell età monarchica (753-509 a.c)

LE ISTITUZIONI A ROMA. Magistrature e assemblee. I Le istituzioni dell età monarchica (753-509 a.c) LE ISTITUZIONI A ROMA Magistrature e assemblee I Le istituzioni dell età monarchica (753-509 a.c) Re: nominato a vita dal senato con ratifica dei comizi curiati (lex curiata de imperio), accentrava in

Dettagli

I primi secoli della repubblica. (V III sec. a.c)

I primi secoli della repubblica. (V III sec. a.c) I primi secoli della repubblica (V III sec. a.c) La storia dei primi secoli della repubblica è incentrata su 2 importanti processi, il primo dei quali caratterizza la politica interna, mentre il secondo

Dettagli

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire

Dettagli

La civiltà romana Roma e la repubblica

La civiltà romana Roma e la repubblica La civiltà romana Roma e la repubblica La civiltà romana prese origine dal popolo dei Latini, i quali riunirono alcuni villaggi costruiti sui colli lungo il fiume Tevere, in prossimità dell isola Tiberina,

Dettagli

STORIA DEL DIRITTO ROMANO

STORIA DEL DIRITTO ROMANO Francesco Amarelli - Lucio De Giovanni - Paolo Garbarino Valerio Maretta - Aldo Schiavone - Umberto Vincenti STORIA DEL DIRITTO ROMANO E LINEE DI DIRITTO PRIVATO a cura di ALDO SCHIAVONE G. Giappichelli

Dettagli

In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l orientamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei

In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l orientamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l orientamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi,

Dettagli

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO ART. 48 ART. 48 art. 38, CO. 1 Sono elettori

Dettagli

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili Alcuni Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana Norme costituzionali sulla giurisdizione in genere e sulla responsabilità civile dei funzionari dello stato Testo coordinato dall avv. Nicola

Dettagli

Storia di Roma tra diritto e potere

Storia di Roma tra diritto e potere Luigi Capogrossi Colognesi Storia di Roma tra diritto e potere Societä editrice il Mulino Indice Introduzione p. XI PARTE PRIMA: IL LUNGO INIZIO DI UNA STORIA MILLE- NARIA I. La genesi della nuova comunitä

Dettagli

Educazione Civica e Diritto dell Unione Europea

Educazione Civica e Diritto dell Unione Europea ed. civica e dir. UE ed. civica e diritto dell UE Educazione Civica e Diritto dell Unione Europea 1) Da quanti deputati è composto il parlamento italiano? A) Circa 150 B) Circa 250 C) Circa 500 D) Oltre

Dettagli

Che cosa cambia e perché

Che cosa cambia e perché Che cosa cambia e perché 1 La fine dell immobilismo Stop al bicameralismo paritario Procedure più snelle e veloci per fare le leggi Meno decreti legge disegni di legge con voto a data certa Il presidente

Dettagli

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 12 APRILE 2016 WWW.RIFORMECOSTITUZIONALI.GOV.IT ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità Allegato alla deliberazione consiliare n. 45 del 18/04/2012 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI Art. 1 Costituzione e finalità Il Comune di Senigallia riconosce nei giovani

Dettagli

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE LA RIFORMA COSTITUZIONALE REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4 dicembre 2016 VERSIONE DIMOSTRATIVA LA RIFORMA COSTITUZIONALE Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 Cat. I - N. 014200 - Grafiche E. GASPARI

Dettagli

Manuale di storia del diritto romano

Manuale di storia del diritto romano Gennaro Franciosi Manuale di storia del diritto romano terza edizione 2005, in appendice Lucia Monaco Cenni di diritto penale romano Jovene editore INDICE SOMMARIO CAPITOLOPRIMO IL DIRITTO E LE SUE FONTI

Dettagli

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

TARIFFA PENALE NORME GENERALI TARIFFA PENALE TARIFFA PENALE NORME GENERALI 1. 1. Per la determinazione dell onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza

Dettagli

Lo Stato è: Un popolo situato su un territorio organizzato da un potere politico sovrano.

Lo Stato è: Un popolo situato su un territorio organizzato da un potere politico sovrano. LO STATO Lo Stato è: Un popolo situato su un territorio organizzato da un potere politico sovrano. Dalla definizione di Stato si deduce che tre sono gli elementi fondamentali che lo costituiscono. 1. POPOLO

Dettagli

LE PERSONE GIURIDICHE

LE PERSONE GIURIDICHE Prefazione.... Presentazione... Presentazione alla nuova edizione... VII IX XI PARTE PRIMA LE PERSONE GIURIDICHE Capitolo I Concetti generali 1. Nozione................................ 3 2. Brevi cenni

Dettagli

Sintesi di Storia romana. Passeggiando tra le rovine di Villa dei Quintilii.

Sintesi di Storia romana. Passeggiando tra le rovine di Villa dei Quintilii. Sintesi di Storia romana Passeggiando tra le rovine di Villa dei Quintilii. LE ORIGINI La città di Roma ha origine da piccoli villaggi di pastori sorti nell VIII sec.a.c. sulle rive del fiume Tevere. La

Dettagli

VICENDE STORICO- COSTITUZIONALI. prof.ssa Carli Moretti Donatella 1

VICENDE STORICO- COSTITUZIONALI. prof.ssa Carli Moretti Donatella 1 VICENDE STORICO- COSTITUZIONALI prof.ssa Carli Moretti Donatella 1 Periodo 1861-1922 STATO LIBERALE Proclamazione del Regno d Italia Re: Vittorio Emanuele II Quando nasce l Italia si parla di piemontizzazione

Dettagli

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO - 2009 INDICE CRONOLOGICO DEI TESTI-BASE 1848 STATUTO fondamentale del Regno. I.2.a. 1861 LEGGE 17 MARZO 1861, N. 4671. - Colla quale viene conferito a Sua Maestà e ai suoi successori

Dettagli

UNITÀ DIDATTICA 11 LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

UNITÀ DIDATTICA 11 LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI UNITÀ DIDATTICA 11 LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 11.1 Il concetto di Stato unitario e stato federale. Accanto ai poteri pubblici centrali vi sono altri poteri pubblici dislocati in periferia, che hanno

Dettagli

FONTE DEL DIRITTO NORME GIURIDICHE. È qualunque atto o fatto che, in un dato ordinamento giuridico, è capace di creare

FONTE DEL DIRITTO NORME GIURIDICHE. È qualunque atto o fatto che, in un dato ordinamento giuridico, è capace di creare FONTE DEL DIRITTO È qualunque atto o fatto che, in un dato ordinamento giuridico, è capace di creare NORME GIURIDICHE Nel nostro ordinamento vale il principio della PLURALITÀ DELLE FONTI: ciò significa

Dettagli

Sezione II La formazione delle leggi

Sezione II La formazione delle leggi Sezione II La formazione delle leggi COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO Art. 70 Art. 70 art. 10 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere La funzione legislativa

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE 2 ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA 2 ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE 2 ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA 2 ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE 2 ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA 2 ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE 2 ART. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE

Dettagli

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2015/2016

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2015/2016 TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE Anno scolastico 2015/2016 MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA CLASSE II DOCENTE: PROF.SSA ANNA DE SANTO INDIRIZZO* AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA * indicare oppure oppure

Dettagli

IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO SOLO LA CAMERA DEI DEPUTATI CONFERISCE E REVOCA LA FIDUCIA AL GOVERNO LA CAMERA È PROTAGONISTA DEL PROCEDIMENTO

Dettagli

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. per farvi fronte. per farvi fronte. Art. 82 Art. 82 Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo

Dettagli

Gli organi dello Stato

Gli organi dello Stato Gli organi dello Stato Il Parlamento italiano Le immunità parlamentari L organizzazione delle Camere L iter legislativo Il ruolo del Presidente della Repubblica La responsabilità del Presidente della Repubblica

Dettagli

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA Testo attuale Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale TITOLO IV LA GIUSTIZIA Sezione I Gli organi

Dettagli

Le garanzie dei diritti Riserva di legge Riserva di giurisdizione

Le garanzie dei diritti Riserva di legge Riserva di giurisdizione Catalogo ampio di diritti che configura una Costituzione lunga (rispetto alle Costituzioni dello Stato liberale) Non è un catalogo chiuso; nuovi diritti possono essere sempre individuati dal legislatore

Dettagli

OBIETTIVI MINIMI DI DIRITTO ED ECONOMIA IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA CLASSE QUINTA

OBIETTIVI MINIMI DI DIRITTO ED ECONOMIA IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA CLASSE QUINTA OBIETTIVI MINIMI DI DIRITTO ED ECONOMIA IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA CLASSE QUINTA LO STATO E LA SUA EVOLUZIONE STORICA I caratteri delle monarchie assolute in Europa. L assolutismo illuminato.

Dettagli

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO Premessa......................................... V CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO 1. Le origini dello Stato italiano: le vicende territoriali............. 1 2. Il sistema

Dettagli

2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE

2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE 1 2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE 2 POPOLO COSTITUZIONE POPOLO REPUBBLICA DEMOCRAZIA 3 ART.

Dettagli

DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA

DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA La COSTITUZIONE è la legge fondamentale del nostro Stato. Nasce dopo una serie di vicende storiche che iniziano con l emanazione dello Statuto Albertino

Dettagli

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI LE GARANZIE GIURISDIZIONALI La funzione giurisdizionale La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali Autonomia e indipendenza della magistratura Il consiglio superiore della magistratura Il giusto

Dettagli

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO Ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della Delibera sulla costituzione del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 7/07), il Consiglio

Dettagli

Il matrimonio nell antica Roma

Il matrimonio nell antica Roma Il matrimonio nell antica Roma A cura degli studenti delle classi IV B e IV H con la collaborazione dei proff. Anna Paola Bottoni e Christian Vetrugno Anno scolastico 2015-2016 Familia principium urbis,

Dettagli

LE AUTONOMIE TERRITORIALI

LE AUTONOMIE TERRITORIALI LE AUTONOMIE TERRITORIALI Titolo V della Costituzione = sistema delle autonomie territoriali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni). Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario.

Dettagli

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO COMMERCIALE E INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO COMMERCIALE E INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO COMMERCIALE E INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA CLASSI PRIME INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO

Dettagli

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Parte Prima GENERALITÀ. Capitolo I LE FUNZIONI E I POTERI DEL GIUDICE TUTELARE

INDICE-SOMMARIO. Parte Prima GENERALITÀ. Capitolo I LE FUNZIONI E I POTERI DEL GIUDICE TUTELARE INDICE-SOMMARIO Prefazione... xix Parte Prima GENERALITÀ Capitolo I LE FUNZIONI E I POTERI DEL GIUDICE TUTELARE 1.1. L istituzione del giudice tutelare... 3 1.2. La competenza... 6 1.2.1. La competenza

Dettagli

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1649 D I S E G N O D I L E G G E d i n i z i a t i v a d e i s e n a t o r i F O L L I E R I, A N D R E O L L I, C O V I E L L

Dettagli

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) ---------------------------------------------------------------

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3348 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei senatori PERA, CARUSO, COMPAGNA, LAURO, PASTORE, POLI BORTONE, RAMPONI, VALENTINO e VIESPOLI COMUNICATO

Dettagli

Regolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di

Regolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di Regolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di gara per le procedure di affidamento di beni e servizi

Dettagli

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali * Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali * Art. 1 Oggetto 1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie

Dettagli

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE Come cambierà l ordinamento? Sei macro aree di intervento A CURA DI GIUSEPPE ARCONZO (Università degli Studi di Milano) Come cambierà l ordinamento? Sei macro aree di intervento

Dettagli

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali Direzione centrale dei Servizi elettorali. Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali Direzione centrale dei Servizi elettorali. Dipartimento per gli Affari interni e territoriali Dipartimento per gli Affari interni e territoriali E F E R E N D U M DATI COMPLESSIVI 1 9 4 6-2 0 1 6 2 Giugno 1946 Elettori 28.005.449 % % Votanti % Votanti Voti validi Repubblica Monarchia Repubblica

Dettagli

riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura

riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LEGISLATIVO riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura ambito composizione

Dettagli

Dipartimento di Giurisprudenza Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione

Dipartimento di Giurisprudenza Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione 21 giugno 2016 Aulario del Dipartimento di giurisprudenza Quadro sintetico delle principali novità 21 giugno 2016 Aulario del Dipartimento

Dettagli

Poteri e forme dello Stato

Poteri e forme dello Stato Poteri e forme dello Stato La divisione dei poteri Nell'esercizio delle sue funzioni, lo Stato si avvale di tre poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Potere legislativo

Dettagli

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA Avv. ALESSANDRO ROGGERI Studio Legale ROGGERI&GRAPPIOLO Associazione Professionale Complesso Torri di Colombo, via C. Colombo, 52 18018 Arma di Taggia (IM) Tel. 0184/462259, Fax 0184/462751 Pagina Facebook:

Dettagli

ELEMENTI DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO

ELEMENTI DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO GIUSEPPE GILIBERTI ELEMENTI DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO INDICE Premessa CAPITOLO PRIMO DIRITTO ROMANO E TRADIZIONE ROMANISTICA 1. II giurista e la storia 3 2. Diritto

Dettagli

a.s Prof.ssa Illia Lanfredi I.I.S. Bressanone a.s

a.s Prof.ssa Illia Lanfredi I.I.S. Bressanone a.s a.s. 2016-17 Classe 5 I.T.E Prof.ssa Illia Lanfredi I.I.S. Bressanone a.s. 2016-17 Piano di lavoro individuale Istituto di istruzione secondaria di II grado Bressanone I.T.E. "Falcone e Borsellino" Anno

Dettagli

Storia delle istituzioni politiche

Storia delle istituzioni politiche Storia delle istituzioni politiche Corso di laurea triennale in filosofia a.a. 2013-2014 Lezione terza NICCOLO MACHIAVELLI Discorsi sulla prima deca di Tito Livio Niccolò Machiavelli Firenze 1469-1527

Dettagli

Le fonti del diritto. Le fonti del diritto. Fonti di produzione e fonti sulla produzione LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI

Le fonti del diritto. Le fonti del diritto. Fonti di produzione e fonti sulla produzione LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie I criteri per ordinare le fonti del diritto Abrogazione, interpretazione,

Dettagli

LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE

LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE Diritto = insieme di norme giuridiche fornite di sanzione. Diritto: 1) soggettivo = pretesa. Diritto di libertà negativa; diritto di libertà positiva (diritto

Dettagli

Unità 10. La Costituzione. Lavoriamo sulla comprensione. Università per Stranieri di Siena Livello A1 CHIAVI. In questa unità imparerai:

Unità 10. La Costituzione. Lavoriamo sulla comprensione. Università per Stranieri di Siena Livello A1 CHIAVI. In questa unità imparerai: Unità 10 La Costituzione CHIAVI In questa unità imparerai: a comprendere testi che danno informazioni sulle leggi italiane parole relative alla Costituzione della Repubblica Italiana l uso dell imperfetto

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL ISPETTORE AMBIENTALE. Articolo 2 Svolgimento del servizio

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL ISPETTORE AMBIENTALE. Articolo 2 Svolgimento del servizio Progetto A.R.O. comune di Monreale ALLEGATO 3 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL ISPETTORE AMBIENTALE Fonte normativa : DLgs 152/2006 DLgs 267/2000 Legge 689/1981 Articolo 1 Finalità

Dettagli

TEST SULLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIA

TEST SULLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIA TEST SULLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIA Il test che segue è composto da domande a risposta multipla (una sola è quella esatta) e 1 a risposta aperta. Ti chiediamo di compilarlo lealmente, poiché

Dettagli

Organizzazione dello Stato

Organizzazione dello Stato Organizzazione dello Stato Circuito della decisione politica: comprende gli organi che determinano l indirizzo politico Circuito delle garanzie: comprende organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti

Dettagli

Italia. Qual è la forma dello Stato? Quali sono i poteri dello Stato?

Italia. Qual è la forma dello Stato? Quali sono i poteri dello Stato? Italia L Italia è uno Stato che si trova nel centro del Mar Mediterraneo, nel sud dell Europa. La superficie dell Italia è 301.340 Km², (cioè circa 6 volte la Repubblica Dominicana, 10 volte l Albania,

Dettagli

INDICE. 1 Introduzione. 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione

INDICE. 1 Introduzione. 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione INDICE 1 Introduzione 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione 7 1. La funzione giurisdizionale 9 2. Chi esercita la funzione giurisdizionale 9 2.1 Giudici ordinari e speciali 11 2.2 Temperamenti al divieto

Dettagli

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; 30.3.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 83/79 g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

Dettagli

LIBRO PRIMO Soggetti

LIBRO PRIMO Soggetti Indice sistematico Costituzione della Repubblica Italiana Principi fondamentali... 9 Parte I: Diritti e doveri dei cittadini Titolo I - Rapporti civili... 11» II - Rapporti etico-sociali... 13» III -

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 813 B DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO)

Dettagli

INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE

INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE INDICE - SOMMARIO Premessa... pag. V Premessa alla ottava edizione...» V Premessa alla settima edizione...» VII Premessa alla sesta edizione...» VII Premessa alla quinta edizione...» VII Premessa alla

Dettagli

L integrazione attraverso la conoscenza

L integrazione attraverso la conoscenza LA COSTITUZIONE I principi fondamentali TESTO I primi 12 articoli contengono i principi fondamentali su cui si basa la Costituzione Italiana. Vediamone alcuni. Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce

Dettagli

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Le presenti disposizioni si applicano al personale dipendente,

Dettagli

Costituzione e successivi adempimenti Venerdì 03 Aprile :47

Costituzione e successivi adempimenti Venerdì 03 Aprile :47 L art. 2521 disciplina la costituzione delle società cooperative e stabilisce in primo luogo che essa debba avvenire per atto pubblico con un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove (con la

Dettagli

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO Bruna Albertini, Paola Maria Braggion, Filippo D Aquino,Francesca

Dettagli

7 lezione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 lezione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UN ALTRO DEGLI ORGANI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE è IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È ELETTO DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, E DA 58 DELEGATI DELLE REGIONI (TRE PER OGNUNA,

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa delle senatrici CARLINO e BUGNANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2010 Nuove disposizioni in materia di parità e di

Dettagli

PROGRAMMAZIONE ANNUALE

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico " A. Baggi Sassuolo ( Modena ) PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DIPARTIMENTO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA Pag. 1/6 PROGRAMMAZIONE DIRITTO CLASSE QUINTA R.I.M.

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA 1. La nozione di famiglia.... p. 1 2. (segue) Famiglia parentale e famiglia nucleare....» 5 3. (segue) Famiglia, e rapporti giuridici familiari....» 8 4. Le norme

Dettagli

RIORDINO DEI RUOLI. bozza di testo a fronte dell articolato di revisione dei ruoli dell Arma dei Carabinieri RUOLO UFFICIALI RUOLO ISPETTORI

RIORDINO DEI RUOLI. bozza di testo a fronte dell articolato di revisione dei ruoli dell Arma dei Carabinieri RUOLO UFFICIALI RUOLO ISPETTORI RIORDINO DEI RUOLI bozza di testo a fronte dell articolato di revisione dei ruoli dell Arma dei Carabinieri RUOLO UFFICIALI Il ruolo speciale è soppresso. Gli ufficiali dal grado di sottotenente a quello

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) (emanato con Decreto Rettorale n.17/2016 del 20 gennaio 2016) in vigore dal 21 gennaio 2016 INDICE Articolo 1 - Principi

Dettagli

LE RIVOLUZIONI DI FINE SETTECENTO. Dal diritto di Stato allo stato di diritto

LE RIVOLUZIONI DI FINE SETTECENTO. Dal diritto di Stato allo stato di diritto LE RIVOLUZIONI DI FINE SETTECENTO Dal diritto di Stato allo stato di diritto LA RIVOLUZIONE AMERICANA LA RIVOLUZIONE AMERICANA E LA DICHIARAZIONE D INDIPENDENZA 1775-1783 Prologo della dichiarazione d

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n Capo IV DISCIPLINA Sezione I: Sanzioni disciplinari. Art Sanzioni

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n Capo IV DISCIPLINA Sezione I: Sanzioni disciplinari. Art Sanzioni DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Capo IV DISCIPLINA

Dettagli

Costituzione del 22/12/1947 -

Costituzione del 22/12/1947 - Costituzione del 22/12/1947 - Costituzione della Repubblica Italiana. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947 Allegato DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. (N.d.R.: I commi primo e secondo

Dettagli

MATERIALE DI STORIA PER LA TERZA PROVA (TIPOLOGIA C ). LE COSTITUZIONI. Premessa

MATERIALE DI STORIA PER LA TERZA PROVA (TIPOLOGIA C ). LE COSTITUZIONI. Premessa MATERIALE DI STORIA PER LA TERZA PROVA (TIPOLOGIA C ). LE COSTITUZIONI. di A. Lalomia Premessa Si propongono di seguito quaranta domande di Storia a risposta multipla da usare per la terza prova. L argomento

Dettagli

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. CLEM Prof. Silvio VANNINI ARGOMENTI PROVA SCRITTA 5 MAGGIO 2016 AD USO ESCLUSIVO DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. CLEM Prof. Silvio VANNINI ARGOMENTI PROVA SCRITTA 5 MAGGIO 2016 AD USO ESCLUSIVO DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO CLEM Prof. Silvio VANNINI ARGOMENTI PROVA SCRITTA 5 MAGGIO 2016 AD USO ESCLUSIVO DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI CON OBBLIGO DI FIRMA ORGANIZZAZIONE DEI POTERI PUBBLICI I. LO

Dettagli

COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

Elementi di Diritto, Economia e Sociologia IV anno

Elementi di Diritto, Economia e Sociologia IV anno 2050146 Elementi di Diritto, Economia e Sociologia IV anno Elementi di Diritto, Economia e Sociologia IV anno A cura di CESD s.r.l. CESD EDITRICE Tutti i diritti riservati CESD s.r.l. Stampato da: CESD

Dettagli

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO COMMERCIALE E. DIRITTO ED ECONOMIA per le classi dell'indirizzo commerciale

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO COMMERCIALE E. DIRITTO ED ECONOMIA per le classi dell'indirizzo commerciale PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO COMMERCIALE E DIRITTO ED ECONOMIA per le classi dell'indirizzo commerciale CLASSE PRIMA INDIRIZZO COMMERCIALE 1.

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 1653 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei senatori MARINO, MUZIO e PAGLIARULO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2002 Modifica al Titolo

Dettagli

INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE

INDICE - SOMMARIO INTRODUZIONE INDICE - SOMMARIO PREMESSA... pag. V PREMESSA ALLA NONA EDIZIONE...» VI PREMESSA ALLA OTTAVA EDIZIONE...» VII PREMESSA ALLA SETTIMA EDIZIONE...» VIII PREMESSA ALLA SESTA EDIZIONE...» VIII PREMESSA ALLA

Dettagli

STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno

STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 È costituita, sotto la denominazione di Sezione di Massagno del Partito Popolare Democratico Ticinese

Dettagli

Le norme di riferimento per la sicurezza sono: La Costituzione italiana Le Direttive comunitarie Le Norme di legge nazionali Le Norme regionali Le

Le norme di riferimento per la sicurezza sono: La Costituzione italiana Le Direttive comunitarie Le Norme di legge nazionali Le Norme regionali Le 1 Le norme di riferimento per la sicurezza sono: La Costituzione italiana Le Direttive comunitarie Le Norme di legge nazionali Le Norme regionali Le Norme tecniche e linee guida Il Codice penale Il Codice

Dettagli

ELEZIONI RINNOVO CARICHE 2016

ELEZIONI RINNOVO CARICHE 2016 ELEZIONI RINNOVO CARICHE 2016 Come previsto dallo Statuto FIV, il rinnovo delle cariche FIV centrali e territoriali avviene in tre distinte fasi: 1 FASE: ASSEMBLEA ZONALE DEL 10 SETTEMBRE ROMA In occasione

Dettagli

PARTE PRIMA QUESTIONI GENERALI

PARTE PRIMA QUESTIONI GENERALI INDICE-SOMMARIO Notizie sugli Autori...» V PARTE PRIMA QUESTIONI GENERALI CAPITOLO I IL DIRITTO ECCLESIASTICO: AMBITO E PRINCIPI 1. Concetto e ambito del «diritto ecclesiastico»... Pag. 3 2. segue...»

Dettagli

INDICE. IL CORSO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Mario Nuzzo. Parte Prima LA FAMIGLIA. di Liliana Rossi Carleo ed Elena Bellisario

INDICE. IL CORSO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Mario Nuzzo. Parte Prima LA FAMIGLIA. di Liliana Rossi Carleo ed Elena Bellisario INDICE IL CORSO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Mario Nuzzo V INTRODUZIONE ALLA QUARTA EDIZIONE di Liliana Rossi Carleo INTRODUZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE di Liliana Rossi Carleo INTRODUZIONE ALLA SECONDA

Dettagli

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA LEGGE ELETTORALE E PER LE MODIFICHE E L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO Il progetto

Dettagli

Diritti dei cittadini e dei consumatori

Diritti dei cittadini e dei consumatori Diritti dei cittadini e dei consumatori Aspetti giuridici della vita quotidiana dal condominio a internet Fondazione Università Popolare di Torino, Torino, 03.11.2011 Diritti e doveri dei cittadini Rapporti

Dettagli

ALCUNE DEFINIZIONI PRELIMINARI

ALCUNE DEFINIZIONI PRELIMINARI ALCUNE DEFINIZIONI PRELIMINARI CRISTIANITÀ: Insieme di tutti i popoli cristiani. Nonostante le differenze di lingua e cultura l Europa forma un unico corpo politico governato da due autorità supreme: Papa

Dettagli

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato) COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO Repubblica, su iniziative

Dettagli

La parola sovranità va intesa come titolarità riconosciuta e legale del potere di effettuare scelte e di imporle alla comunità di riferimento.

La parola sovranità va intesa come titolarità riconosciuta e legale del potere di effettuare scelte e di imporle alla comunità di riferimento. FORME DI STATO 1/ a DEFINIZIONE - Per forma di STATO si intende l insieme di norme che regolano i rapporti tra i tre elementi costitutivi dello stato, in particolare tra: a) sovranità e territorio b) sovranità

Dettagli