Allegato A TRA. Pagina 1 di 15
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1 Allegato A CONVENZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 30 DEL D.LGS , N.267, PER L ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL AMBITO TERRITORIALE MINIMO DI RIMINI PER IL PRIMO PERIODO DI AFFIDAMENTO CON GARA L anno DUEMILAQUATTORDICI (2014) il giorno ( ) del mese di, in Rimini presso la sede del Comune di Rimini, Piazza Cavour, n.27, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, TRA A.1) il COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA, rappresentato nel presente atto dal A.2) il COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA, rappresentato nel presente atto dal A.3) il COMUNE DI BORGHI, rappresentato nel presente atto dal A.4) il COMUNE DI CARPEGNA, rappresentato nel presente atto dal A.5) il COMUNE DI CASTELDELCI, rappresentato nel presente atto dal A.6) il COMUNE DI CATTOLICA, rappresentato nel presente atto dal A.7) il COMUNE DI CORIANO, rappresentato nel presente atto dal A.8) il COMUNE DI GABICCE MARE, rappresentato nel presente atto dal A.9) il COMUNE DI GEMMANO, rappresentato nel presente atto dal A.10) il COMUNE DI GRADARA, rappresentato nel presente atto dal Pagina 1 di 15
2 A.11) il COMUNE DI MACERATA FELTRIA, rappresentato nel presente atto dal A.12) il COMUNE DI MAIOLO, rappresentato nel presente atto dal A.13) il COMUNE DI MERCATINO CONCA, rappresentato nel presente atto dal A.14) il COMUNE DI MERCATO SARACENO, rappresentato nel presente atto dal A.15) il COMUNE DI MISANO ADRIATICO, rappresentato nel presente atto dal A.16) il COMUNE DI MONDAINO, rappresentato nel presente atto dal A.17) il COMUNE DI MONTE CERIGNONE, rappresentato nel presente atto dal A.18) il COMUNE DI MONTE COLOMBO, rappresentato nel presente atto dal A.19) il COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME, rappresentato nel presente atto dal A.20) il COMUNE DI MONTECOPIOLO, rappresentato nel presente atto dal A.21) il COMUNE DI MONTEFIORE CONCA, rappresentato nel presente atto dal A.22) il COMUNE DI MONTEGRIDOLFO, rappresentato nel presente atto dal A.23) il COMUNE DI MONTESCUDO, rappresentato nel presente atto dal Pagina 2 di 15
3 A.24) il COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA, rappresentato nel presente atto dal A.25) il COMUNE DI NOVAFELTRIA, rappresentato nel presente atto dal A.26) il COMUNE DI PENNABILLI, rappresentato nel presente atto dal A.27) il COMUNE DI PIETRARUBBIA, rappresentato nel presente atto dal A.28) il COMUNE DI POGGIO TORRIANA, rappresentato nel presente atto dal A.29) il COMUNE DI RICCIONE, rappresentato nel presente atto dal A.30) il COMUNE DI RONCOFREDDO, rappresentato nel presente atto dal A.31) il COMUNE DI SALUDECIO, rappresentato nel presente atto dal A.32) il COMUNE DI SAN CLEMENTE, rappresentato nel presente atto dal A.33) il COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, rappresentato nel presente atto dal A.34) il COMUNE DI SAN LEO, rappresentato nel presente atto dal A.35) il COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA, rappresentato nel presente atto dal A.36) il COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, rappresentato nel presente atto dal Pagina 3 di 15
4 A.37) il COMUNE DI SARSINA, rappresentato nel presente atto dal A.38) il COMUNE DI SASSOFELTRIO, rappresentato nel presente atto dal A.39) il COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE, rappresentato nel presente atto dal A.40) il COMUNE DI TALAMELLO, rappresentato nel presente atto dal A.41) il COMUNE DI TAVULLIA, rappresentato nel presente atto dal A.42) il COMUNE DI VERUCCHIO, rappresentato nel presente atto dal A.43) il COMUNE DI VERGHERETO, rappresentato nel presente atto dal da una parte, di seguito denominati, per praticità, i deleganti e B) il COMUNE DI RIMINI, rappresentato nel presente atto dal Comunale n. del / /2014, dall altra parte, di seguito denominato, per praticità, il delegato ; tutti congiuntamente denominati le parti premesso che 1) l articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n.164/2000 stabilisce che: l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ; 2) l articolo 15 del D.Lgs.164/2000 ha fissato il Regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale ; Pagina 4 di 15
5 3) l articolo 23, comma 4, del D.L.273/2005, convertito con L.51/2006, ha stabilito che: i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento ; 4) l articolo 46-bis, comma 2, del D.L.159/2007, convertito con modifiche dalla L.222/2007, nell ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha stabilito che, con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell Autorità per l energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi; 5) il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 19 gennaio 2011 ha stabilito in 177 il numero degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale; 6) l allegato 1, di cui al D.M. 19 gennaio 2011, con il quale sono stati stabiliti i 177 ambiti territoriali minimi (Atem), ha individuato, per il territorio della Provincia di Rimini e di parte delle Province di Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino, l ambito territoriale minimo denominato A.T.E.M. RIMINI ; 7) il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 18 ottobre 2011 ha proceduto ad individuare i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, individuando, come membri dell A.T.E.M. RIMINI, i seguenti 45 Comuni: n. Comune Provincia 1 Bagno di Romagna Forlì-Cesena 2 Borghi Forlì-Cesena 3 Mercato Saraceno Forlì-Cesena 4 Roncofreddo Forlì-Cesena 5 Sarsina Forlì-Cesena 6 Sogliano al Rubicone Forlì-Cesena 7 Verghereto Forlì-Cesena 8 Carpegna Pesaro e Urbino 9 Gabicce Mare Pesaro e Urbino 10 Gradara Pesaro e Urbino 11 Macerata Feltria Pesaro e Urbino 12 Mercatino Conca Pesaro e Urbino 13 Monte Cerignone Pesaro e Urbino Pagina 5 di 15
6 14 Montecopiolo Pesaro e Urbino 15 Monte Grimano Terme Pesaro e Urbino 16 Pietrarubbia Pesaro e Urbino 17 Sassofeltrio Pesaro e Urbino 18 Tavullia Pesaro e Urbino 19 Bellaria-Igea Marina Rimini 20 Cattolica Rimini 21 Coriano Rimini 22 Gemmano Rimini 23 Misano Adriatico Rimini 24 Mondaino Rimini 25 Monte Colombo Rimini 26 Montefiore Conca Rimini 27 Montegridolfo Rimini 28 Montescudo Rimini 29 Morciano di Romagna Rimini 30 Poggio Berni Rimini 31 Riccione Rimini 32 Rimini Rimini 33 Saludecio Rimini 34 San Clemente Rimini 35 San Giovanni in Marignano Rimini 36 Santarcangelo di Romagna Rimini 37 Torriana Rimini 38 Verucchio Rimini 39 Casteldelci Rimini 40 Maiolo Rimini 41 Novafeltria Rimini 42 Pennabilli Rimini 43 San Leo Rimini 44 Sant'Agata Feltria Rimini 45 Talamello Rimini 8) con decorrenza dall 01/01/2014 i Comuni di Poggio Berni e di Torriana si sono fusi, dando vita al Comune (unico) di Poggio Torriana, per cui i Comuni dell A.Te.M. Rimini si sono ridotti a 44; 9) il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto Interministeriale (D.I.M.). n.226 del 12 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 2012, dal titolo Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell offerta per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Pagina 6 di 15
7 legge 29 novembre 2007, n. 222, in vigore dall 11 febbraio 2012, ha previsto tempi e modalità per l aggregazione dei Comuni in Atem, per l individuazione del soggetto che gestirà la gara e per l avvio del processo di indizione della gara stessa; 10) l articolo 2, comma 1, del D.I.M: 226/2011 stabilisce che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell art. 113, comma 13, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, ove presente ; 11) l articolo 2, comma 2, del D.I.M. 226/2011 prescrive che il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all ambito, convoca, entro la data di cui all allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli enti locali concedenti appartenenti all ambito per gli adempimenti di cui al comma 1 ; 12) l allegato 1 del D.I.M. 226/2011 prevede che la convocazione dei Comuni dell A.T.E.M. RIMINI, avvenga entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero entro il 10 febbraio 2014 e che la pubblicazione del bando avvenga entro ulteriori 15 mesi da tale data, ovvero entro il 10 maggio 2015; 13) l articolo 2, comma 4, del DM 226/2011, stabilisce che la Stazione Appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti ; 14) l articolo 2, comma 5, del DM 226/2011, prevede che: la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all ambito per un massimo di 15 membri ; 15) sulla base di quanto sopra esposto il COMUNE DI RIMINI, essendo Comune capoluogo di provincia, dovrà svolgere il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell A.T.E.M. RIMINI ; 16) l articolo 14 del D.Lgs. 164/2000 ed il D.I.M. 226/2011 dal titolo Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell offerta per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 prevedono la possibilità di svolgere in forma associata i compiti inerenti l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; 17) l articolo 30 del D.Lgs.267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ed in particolare il comma 4 stabilisce che le convenzioni possano prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti; Pagina 7 di 15
8 18) è opportuno pertanto regolare i rapporti tra i singoli enti concedenti e la stazione appaltante, tramite apposita convenzione per l individuazione degli organi di governo e dei compiti, delle procedure e delle regole volte a garantire un efficiente ed efficace operatività dell A.T.E.M. RIMINI, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sia durante i successivi dodici anni di durata dell affidamento del servizio; 19) in data 19/03/2013 il Comune di Rimini ha formalmente convocato, a Rimini, tutti gli altri 44 comuni dell Atem Rimini, per iniziare il percorso finalizzato alla formale attribuzione, da parte dei medesimi comuni a favore del Comune di Rimini, di espressa delega allo svolgimento dei compiti previsti dalle norme sopra indicate, mediante stipula, tra i medesimi, di apposita convenzione ai sensi dell articolo 30 del D.Lgs.267/2000; 20) in data 06/06/2013, su impulso del Comune di Rimini, capofila dell A.T.E.M. RIMINI, per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla normativa, è stata costituita la c.d. cabina di regia transitoria, composta da un gruppo di lavoro ristretto, formato dai seguenti 7 soggetti: a) Comune di Rimini; b) Comune di Riccione; c) Comune di Bellaria-Igea Marina; d) Comune di Santarcangelo di Romagna (in rappresentanza dei Comuni dell area territoriale di Rimini nord); e) Comune di Cattolica (in rappresentanza dei Comuni dell area territoriale di Rimini sud); f) Comune di Mercato Saraceno (in rappresentanza dei Comuni dell area territoriale della Provincia di Forlì-Cesena); g) Comune di Gabicce Mare (in rappresentanza dei Comuni dell area territoriale della Provincia di Pesaro-Urbino); ciascuno con la propria rappresentanza (precisamente due persone, una con ruolo politico ed una con ruolo tecnico) e con il compito principale di predisporre, in modo coordinato e condiviso, la presente convenzione, da stipulare previa approvazione da parte di tutti i Comuni facenti parte dell A.T.E.M. RIMINI ; si conviene e si stipula tra le parti quanto segue: Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Articolo 1 - Finalità 1.1 La presente convenzione ha la finalità di regolamentare, in modo coordinato ed in forma associata tra le parti, lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche, connesse e conseguenti all affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell A.Te.M. di Rimini (così come individuato dal D.M. 18 ottobre 2011), nel primo periodo previsto dalle normative indicate in premessa, nonché di quelle connesse alla successiva gestione del relativo stipulando contratto di servizio, in particolare al fine di: a) garantire l attività di vigilanza, controllo e rispetto dello stipulando contratto di servizio; Pagina 8 di 15
9 b) garantire un adeguato sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell A.Te.M. Rimini; c) tutelare l interesse dei comuni associati; d) tutelare l interesse degli utenti. Articolo 2 - Oggetto 2.1 Con la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell articolo 30, comma 4, del D.Lgs , n.267, i deleganti delegano espressamente al delegato, che accetta, il ruolo di stazione appaltante unica per la gestione della gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell A.Te.M. Rimini per il primo periodo di tempo (di 12 anni) previsto dalle norme indicate in premessa, con tutti i compiti ad essa propedeutici, connessi e conseguenti, tra i quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo: a) lo svolgimento di tutte le attività necessarie e/o opportune per la predisposizione degli atti di gara (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la tenuta dei rapporti con i gestori uscenti e/o con le varie autorità nazionali - quali A.E.E.G. - e locali, l acquisizione di specifiche consulenze); b) la predisposizione e - previa relativa approvazione da parte del comitato di monitoraggio, secondo quanto previsto al successivo articolo 5 - la pubblicazione di tutti gli atti di gara (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, bando di gara, disciplinare di gara, contratto di servizio, documento di identificazione di tutti gli impianti di distribuzione del gas attualmente esistenti nell Ate.M. Rimini, dei rispettivi proprietari e dei rispettivi valori rilevanti ai fini dell espletamento della gara, dei canoni di concessione e/o di utilizzo delle reti da riconoscere ai vari comuni concedenti, documento contenente le linee guida programmatiche di sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell A.Te.M. Rimini nel periodo di durata del contratto di servizio); c) il ruolo di controparte contrattuale unica del gestore, nel contratto di servizio che sarà stipulato con il medesimo e di unico gestore del medesimo contratto di servizio; d) la gestione degli eventuali contenziosi, di qualunque tipo, che dovessero insorgere relativamente alla gara e/o alla successiva gestione del contratto di servizio, con facoltà di assumere le funzioni di parte attrice o resistente. 2.2 Le deleghe previste dalla presente convenzione comportano l'esercizio esclusivo, da parte del delegato, in nome e per conto dei delegati, dei compiti e delle funzioni delegate, ivi compresa l'adozione di ogni occorrente decisione, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi dei Comuni deleganti - fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5 - e con divieto di ogni duplicazione di attività da parte dei deleganti. Pagina 9 di 15
10 Articolo 3 - Obblighi dei deleganti 3.1 I deleganti si impegnano a fornire al delegato, tempestivamente e comunque secondo modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa in materia, tutta la documentazione e le informazioni che il delegato reputasse necessarie e/o opportune alla svolgimento delle funzioni delegate. 3.2 In caso di ritardi e/o omissioni dei deleganti nel rispetto di tale obbligo, il delegato ha l obbligo di sollecito e diffida nei confronti dei deleganti inadempienti. In caso di ulteriore inadempienza, il delegato dovrà immediatamente segnalare gli inadempimenti alla Regione Emilia-Romagna, nonché all Autorità per l Energia Elettrica e il Gas. Articolo 4 - Obblighi del delegato 4.1 Il delegato, sia nella fase di predisposizione e svolgimento della gara, sia durante la successiva fase di gestione del contratto di servizio, avrà l obbligo di applicare quanto previsto dal D.I.M. 226/2011 nonché la normativa di tempo in tempo vigente e di garantire l adeguata informazione periodica del comitato di monitoraggio indicato al successivo articolo 5, relativamente a tutte le principali attività da esso (delegato) effettuate in nome e per conto dei deleganti e ai relativi costi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, rendicontando le spese da esso sostenute per la predisposizione della gara, per l istituzione ed il funzionamento dell ufficio unico indicato al successivo articolo 6 e per la gestione del contratto di servizio ). Articolo 5 - Comitato di monitoraggio 5.1 Ai sensi delle disposizioni dell articolo 2, comma 5, del D.I.M. 226/2011, è istituito il comitato di monitoraggio, formato da un rappresentante per ciascuno dei sette sotto-ambiti territoriali indicati nell allegato 1, nominato a) tra i legali rappresentanti (o loro delegati) dei Comuni appartenenti ai medesimi sette sottoambiti, oppure b) nel legale rappresentante (o suo delegato) di società patrimoniale delle reti del gas partecipata dai medesimi comuni, con il voto favorevole di tanti Comuni (del sotto-ambito) rappresentanti almeno il 70% dei P.D.R. (punti di riconsegna) del medesimo sotto-ambito. Il rappresentante così nominato resta in carica due anni e cessa anticipatamente con la cessazione, per qualunque ragione, dalla propria carica, del Sindaco del Comune di appartenenza o per revoca (con relativa sostituzione) da parte dei Comuni del sotto-ambito di appartenenza. In sede di prima applicazione della presente convenzione, i rappresentanti sono nominati entro 30 giorni dalla sottoscrizione della medesima. I rappresentanti dei vari sotto-ambiti hanno l obbligo di tenere costantemente informati tutti i Comuni del proprio sotto-ambito da essi rappresentati circa le attività svolte dal comitato di monitoraggio e dal delegato e di informare adeguatamente i medesimi Comuni, sia preventivamente che successivamente, relativamente alle decisioni rispettivamente da assumere e Pagina 10 di 15
11 assunte in seno al comitato di monitoraggio, anche mediante la tempestiva trasmissione di copia di tutti gli atti di cui disporranno. In particolare i rappresentanti dei vari sotto-ambiti hanno l obbligo di riunire tutti i Comuni appartenenti al proprio sotto-ambito in apposita riunione di sotto-ambito da tenersi almeno cinque giorni prima di ogni riunione del comitato di monitoraggio, per decidere congiuntamente le posizioni da tenere in seno a quest ultimo organo, da parte del rappresentante del sotto-ambito. A fronte dello svolgimento delle suddette funzioni di informazione e coordinamento dei comuni dei vari sottoambiti, ai soggetti (comune o società delle reti del gas) rappresentanti dei vari sotto-ambiti spetta, ogni anno, un rimborso delle spese sostenute a tal fine, di importo forfetario determinato annualmente dal comitato di monitoraggio stesso, con riferimento al numero dei P.d.R. di ogni sotto-ambito e finanziato: - negli anni antecedenti o concomitanti con quello dell aggiudicazione della gara, con quota parte del corrispettivo una tantum per la copertura delle spese di gara, indicato al successivo articolo 7; - negli anni successivi a quello di aggiudicazione della gara, con quota parte del corrispettivo previsto dall articolo 8, comma 2, del D.I.M. n.226 del 12 novembre Il comitato di monitoraggio è presieduto e convocato - almeno due volte all anno, su iniziativa del presidente stesso o su richiesta di tanti suoi componenti rappresentanti almeno un terzo dei componenti totali del comitato stesso o un terzo dei P.D.R. totali dell A.TE.M. Rimini - dal rappresentante del sottoambito di Rimini, il quale ne redige l ordine del giorno, cura la predisposizione e la conservazione degli atti, nonché ogni altra documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti. Per consentire lo svolgimento delle preliminari riunioni dei vari sotto-ambiti, previste dal precedente articolo 5.1, la convocazione delle riunioni del comitato di monitoraggio deve essere inviata, con qualunque mezzo idoneo a garantire l avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, anche posta elettronica certificata ), con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. Le riunioni del comitato di monitoraggio sono valide se vi partecipano tanti suoi membri che rappresentino almeno il 51% dei P.d.R. dell A.TE.M. Rimini, come risultanti al 31 dicembre dell anno precedente. Le decisioni del comitato di monitoraggio sono assunte con il voto favorevole di tanti suoi membri che rappresentino almeno il 60% dei P.d.R. rappresentati dai suoi membri presenti alla riunione. 5.3 Ai componenti del comitato di monitoraggio non spetta alcuna indennità, né alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute. 5.4 Il comitato di monitoraggio ha la finalità di coordinare tra loro le parti della presente convenzione e di coadiuvare il delegato sia nella fase di predisposizione della gara per l affidamento del servizio di distribuzione del gas nell Atem Rimini, sia nella successiva fase di gestione del contratto di servizio, nelle attività di vigilanza e controllo dell esecuzione del servizio e del rispetto del contratto di servizio da parte del gestore. Pertanto il comitato di monitoraggio ha competenza sulle seguenti materie: a) approvazione di tutti gli atti della gara per l affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas nell Atem Rimini; Pagina 11 di 15
12 b) approvazione del regolamento sull organizzazione e sul funzionamento dell ufficio unico previsto al successivo articolo 6; c) approvazione del costo annuo massimo dell ufficio unico previsto al successivo articolo 6; d) destinazione dell eventuale eccedenza del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara di cui al comma 1 dell articolo 8 del D.I.M. 226/2011 rispetto ai medesimi oneri di gara, secondo quanto previsto al successivo articolo 7; e) ripartizione delle spese - diverse da quelle di funzionamento dell ufficio unico e di gara - che il delegato dovesse eventualmente sostenere per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso delegati; f) approvazione di indirizzi in materia di controlli da svolgere sull attività del gestore e di relative sanzioni; g) definizione del contenuto e della frequenza dei rapporti periodici che l ufficio unico previsto al successivo articolo 6 dovrà rendere disponibili al comitato di monitoraggio in relazione alla gestione del servizio di distribuzione del gas nell Atem Rimini ed a ogni altra materia ad essa connessa. Articolo 6 - Ufficio unico con relativi costi di funzionamento e relativo finanziamento 6.1 Per l intera durata (di dodici anni) del contratto di servizio che stipulerà con il gestore del servizio di distribuzione del gas nell Atem Rimini, il delegato si impegna a svolgere tutte le attività di gestione del medesimo contratto di servizio (a titolo esemplificativo, non esaustivo, acquisizione e mantenimento del quadro conoscitivo dell impianto di distribuzione del gas, controllo della corretta gestione del servizio, contestazione di eventuali inadempimenti, con eventuale irrogazione delle conseguenti sanzioni, funzioni di osservatorio energia per il territorio dell A.TE.M., predisposizione di analisi sugli investimenti cui il gestore sarà obbligato dal contratto di servizio) attraverso un apposito proprio ufficio interno. L organizzazione e il funzionamento di tale ufficio saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dal comitato di monitoraggio. Il costo annuo omnicomprensivo di funzionamento del suddetto ufficio sarà stabilito preventivamente, anno per anno, dal comitato di monitoraggio e dovrà essere integralmente coperto da tutte le parti della presente convenzione, in proporzione al peso percentuale dei p.d.r. di ciascuna di esse rispetto al totale dei p.d.r. dell Atem Rimini, come risultanti al 31 dicembre dell anno precedente, utilizzando prioritariamente, a tal fine, il corrispettivo previsto dall articolo 8, comma 2, del D.I.M. n.226 del 12 novembre L eventuale eccedenza di tale corrispettivo rispetto al costo delle attività di monitoraggio svolte sarà destinata secondo quanto sarà deliberato dal comitato di monitoraggio. Articolo 7 - Destinazione del corrispettivo una tantum per la copertura delle spese di gara 7.1 A fronte della completa delega di funzioni conferita dai deleganti al delegato relativamente a tutte le attività propedeutiche, connesse e conseguenti all espletamento della gara, il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, di cui al comma 1 dell articolo 8 del DM 226/2011, rilevata la deliberazione n.407/2012 dell Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas, sarà destinato prioritariamente Pagina 12 di 15
13 alla copertura degli oneri di gara che saranno sostenuti dal delegato, secondariamente al rimborso forfetario delle spese sostenute dai soggetti (comune o società delle reti del gas) rappresentanti dei vari sotto-ambiti per lo svolgimento delle funzioni di informazione e coordinamento dei vari comuni del rispettivo sotto-ambito (indicate al precedente articolo 5.1) e, per l eventuale eccedenza, sarà destinato secondo quanto sarà deliberato dal comitato di monitoraggio. Articolo 8 - Ripartizione delle altre spese 8.1 Salvo diversa deliberazione del comitato di monitoraggio, tutte le spese diverse da quelle di funzionamento dell ufficio unico e di gara (regolamentate rispettivamente dai precedenti articoli 6 e 7) che il delegato dovesse eventualmente sostenere per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso delegati (a titolo esemplificativo, non esaustivo, spese legali per contenziosi) saranno ripartite tra i comuni dell A.TE.M. Rimini in proporzione al numero dei PdR di ogni Comune, come risultanti al 31 dicembre dell anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire. Articolo 9 - Efficacia, durata e modifiche della convezione e divieto di recesso 9.1 La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino alla scadenza del contratto di servizio che sarà stipulato dal delegato con il vincitore della prima gara per l affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas nell Atem Rimini indicata in premessa. 9.2 La presente convenzione è modificabile o anticipatamente risolvibile solamente con la stipula di apposito atto modificativo o risolutivo da parte di tanti soggetti che rappresentino almeno il 60% dei sottoscrittori della presente convenzione e almeno il 60% dei PdR dei medesimi sottoscrittori. 9.3 Tenuto conto dei presupposti normativi della presente convenzione e delle sue finalità, ed al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di distribuzione del gas a cui essa è strumentale, è esclusa la facoltà delle parti di recedere. I deleganti: COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA (nome e cognome) COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA (nome e cognome) COMUNE DI BORGHI (nome e cognome) COMUNE DI CARPEGNA (nome e cognome) COMUNE DI CASTELDELCI (nome e cognome) COMUNE DI CATTOLICA (nome e cognome) Pagina 13 di 15
14 COMUNE DI CORIANO (nome e cognome) COMUNE DI GABICCE MARE (nome e cognome) COMUNE DI GEMMANO (nome e cognome) COMUNE DI GRADARA (nome e cognome) COMUNE DI MACERATA FELTRIA (nome e cognome) COMUNE DI MAIOLO (nome e cognome) COMUNE DI MERCATINO CONCA (nome e cognome) COMUNE DI MERCATO SARACENO (nome e cognome) COMUNE DI MISANO ADRIATICO (nome e cognome) COMUNE DI MONDAINO (nome e cognome) COMUNE DI MONTE CERIGNONE (nome e cognome) COMUNE DI MONTE COLOMBO (nome e cognome) COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME (nome e cognome) COMUNE DI MONTECOPIOLO (nome e cognome) COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (nome e cognome) COMUNE DI MONTEGRIDOLFO (nome e cognome) COMUNE DI MONTESCUDO (nome e cognome) COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (nome e cognome) COMUNE DI NOVAFELTRIA (nome e cognome) COMUNE DI PENNABILLI (nome e cognome) COMUNE DI PIETRARUBBIA (nome e cognome) Pagina 14 di 15
15 COMUNE DI POGGIO TORRIANA (nome e cognome) COMUNE DI RICCIONE (nome e cognome) COMUNE DI RONCOFREDDO (nome e cognome) COMUNE DI SALUDECIO (nome e cognome) COMUNE DI SAN CLEMENTE (nome e cognome) COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (nome e cognome) COMUNE DI SAN LEO (nome e cognome) COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA (nome e cognome) COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (nome e cognome) COMUNE DI SARSINA (nome e cognome) COMUNE DI SASSOFELTRIO (nome e cognome) COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (nome e cognome) COMUNE DI TALAMELLO (nome e cognome) COMUNE DI TAVULLIA (nome e cognome) COMUNE DI VERGHERETO (nome e cognome) COMUNE DI VERUCCHIO (nome e cognome) Il delegato: COMUNE DI RIMINI (nome e cognome) Pagina 15 di 15
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