TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE FALLIMENTARE
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1 Tribunale di Torino - sez. fallimentare - 4 novembre 2011, decr. TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE FALLIMENTARE In composizione collegiale nelle persone di Sigg.ri Magistrati Dott. Francesco DONATO Dott. Michela TAMAGNONE Dott. Bruno CONCA -Presidente- -Giudice rel.- -Giudice- ha pronunciato il seguente: DECRETO Visti gli atti del procedimento in epigrafe PREMESSO - che con decreto 11 marzo 2011 questo Tribunale ha ammesso XXX (da ora in poi XXX) alla procedura di concordato preventivo; - che, depositata la relazione dei Commissari, all adunanza del 5 luglio 2011 non veniva raggiunta la maggioranza postulata ex artt. 177 e 178 l.f., successivamente raggiunta, nella misura del 62% mediante lettere di creditori favorevoli pervenute nei venti giorni successivi; - che in data 17 ottobre 2011 perveniva parere favorevole dei Commissari, ex art. 180 l.f. alla omologazione della proposta di concordato preventivo; - che alla udienza collegiale fissata per l omologa veniva depositato ricorso in opposizione ex art. 180 comma 2 l.f. da parte del creditore XXX, nel quale l opponente lamentava la
2 erronea qualificazione del proprio credito quale chirografario, assumendo che il rapporto di esso con non poteva essere qualificato come di natura privatistica, bensì di natura tributaria privilegiata, ex art comma 3 c.c., ed osservava la disparità di trattamento rispetto a crediti, a suo dire della medesima natura, vantati da Comuni, con conseguente vizio della proposta di concordato preventivo e disomogenea classificazione degli interessi dei creditori; RILEVATO - che il suddetto ricorso in opposizione risulta ammissibile ancorchè promosso senza il rispetto del termine di dieci giorni postulato ex art. 180 c.2 lf. ( il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualunque interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell udienza fissata ): a dispetto della locuzione devono, usata dal legislatore, e dell opinione contraria di parte della dottrina, che opta per una interpretazione nel senso della perentorietà del termine, il dato secondo cui non è previsto alcun meccanismo preclusivo esplicito o implicitamente desumibile dal contesto normativo fa ritenere che l opposizione sia proponibile o anche integrabile oltre il citato termine, e segnatamente, con riferimento al caso di specie, che essa sia proponibile anche in sede di udienza di comparizione delle parti; -che siffatta interpretazione è stata fatta propria dal S.C. nella recente pronuncia 18987/11, laddove ha affermato che l omessa previsione circa la natura del termine per la costituzione delle parti nel procedimento di omologa del concordato.osta alla qualificazione della sua perentorietà. A mente dell art. 152 cpc comma 2 sono perentori i termini processuali dichiarati espressamente tali dal legislatore, il che vuol dire che l assunzione di tale carattere postula precisa volontà del legislatore resa manifesta nel dettato della norma che prevede il termine. La L. fall. Art. 180 comma 2 non solo non esprime tale qualificazione, ma neppure sanziona la mancata osservanza del termine previsto ; - che, parimenti, deve ritenersi che il voto contrario sfavorevole da creditore che si afferma privilegiato non determini una rinuncia implicita al privilegio, dal momento che la rinuncia suddetta deve essere espressa (Trib. Taranto, );
3 - che i motivi posti alla base della opposizione di XXX, vale a dire la asserita illegittima appostazione del proprio credito tra quelli chirografari in quanto afferente a rapporti aventi natura privatistica- e non privilegiata, con conseguente affermata disparità di trattamento tra la posizione creditoria della Provincia e quella dei Comuni per il medesimo titolo non conducono a ritenere concretati gli estremi del c.d. cram down, vale a dire la necessità, da parte del Tribunale, di una valutazione nel merito, e quindi della fattibilità e convenienza del concordato. E infatti ben noto come sia dubbia la legittimazione dei creditori dissenzienti, nel concordato preventivo senza classi, a effettuare contestazioni nel merito (in senso affermativo, Trib. Bari, ). Peraltro, a prescindere dal dato formale che nel concordato in oggetto non è stata prevista la ripartizione in classi, comunque XXX ha concluso domandando la ammissione del proprio credito al privilegio, senza tuttavia ampliare l oggetto del giudizio dal momento che nulla ha argomentato in punto convenienza della proposta in rapporto con gli interessi dei creditori : in altre parole, nulla ha argomentato con riferimento alla seconda parte dell art. 180 c 4 lf, laddove si faccia riferimento ad alternative concretamente praticabili, vale a dire, evidentemente, al caso di procedura fallimentare. Questo Tribunale ritiene, del resto, che posto quanto si dirà in prosieguo in ordine alla infondatezza dell argomento sostenuto dall opponente- nessuna alternativa concretamente praticabile consentirebbe il soddisfacimento del credito dell opponente in misura superiore a quella prevista dal piano : trattasi infatti di concordato liquidatorio, con cessione del ramo di azienda e delle partecipazioni, e non sono ravvisabili ipotesi un possibile trattamento migliorativo del credito. A tali considerazioni va aggiunto che i crediti per canoni concessori e COSAP, in riferimento a convenzioni e canoni sostitutivi per l occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell art. 63 D.Lgs.446/97, sono stati apposti al chirografo sulla base della precisa considerazione fondata anche sul parere richiesto all uopo, prima della adunanza, al prof. XXX - ch essi hanno natura diversa rispetto a quelli verso i Comuni per imposte di pubblicità.
4 I crediti portati dai Comuni, infatti, trovano fondamento in una imposta comunale di natura tributaria (c.d. TOSAP), mentre quelli portati dagli Enti provinciali, come l attuale opponente, sono entrate di carattere patrimoniale (c.d. COSAP) in quanto relative al corrispettivo di concessione a fondamento contrattuale per l occupazione di suolo pubblico: del resto, è la stessa XXX che, alle pagine 1 e 4 del proprio ricorso, qualifica la propria propria posizione creditoria come pagamento del canone COSAP. La diversa collocazione al privilegio per i primi ed al chirografo per i secondi risulta quindi correttamente effettuata dai Commissari. L ambiguo riferimento effettuato dal ricorrente al credito per CIMP non sposta i termini della questione: i Commissari hanno infatti, ancora correttamente, affrontato il tema dei crediti da CIMP, che sono stati inseriti in via privilegiata ex art c4 c.c., conformente a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 141/09. La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale,invero, afferma bensì il potenziale carattere privilegiato del credito derivante da COSAP, ma solo nella ipotesi in cui la tariffa del CIMP sia comprensiva della TOSAP o del COSAP, ipotesi questa che neppure è stata dedotta dalla Provincia di Firenze. Quand anche così fosse, del resto, il Concordato XXX ha fondi privilegiati sufficienti a coprire la eventuale differenza pertoccante al solo odierno opponente. D altro canto, e per concludere sul punto, come si legge in Cass, 14 febbraio 2002 n in materia di concordato preventivo non può ritenersi in alcun modo preclusa l instaurazione di un successivo ordinario giudizio di cognizione funzionale alla verifica dell importo e del rango (privilegiato o chirografario) dei predetti crediti in quanto il giudizio effettuato in sede di giudizio di omologa ha natura esclusivamente delibativa onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze. - che dunque, alla luce di tali considerazioni e del parere motivato dei Commissari Giudiziali, ritualmente costituiti nella presente fase processuale, non constano elementi ostativi alla proseguibilità della procedura,
5 RITENUTO Conseguentemente che non si rinvengono elementi ostativi di legittimità o di merito alla omologazione del concordato, con conseguente nomina di liquidatore, fatte salve le prescrizioni e gli adempimenti di cui al dispositivo; - che la originaria proposta, ed in particolare la cessione della azienda e delle partecipazioni, come del resto tutto il realizzo delle attività concordatarie, risultano adeguatamente definite e garantite da fideiussioni bancarie (Euro ed Euro ) nonché da fideiussione di Società adeguatamente patrimonializzata; - che, con riferimento al termine entro il quale le obbligazioni assunte con il concordato dovranno essere adempiute, pare opportuno, come segnalato dai Commissari nel loro parere ex art. 180 c2 l.f., indicare un termine di adempimento di mesi trenta dalla data di omologa, in considerazione del termine di pagamento dell ultima tranche di pagamento del prezzo (trenta gionri dalla data della stipula) e della data di attivazione della garanzia prestata dalla XXX per Euro a garanzia del mancato pagamento dei crediti (ventiquattro mesi dall omologa) P. Q. M. OMOLOGA il concordato preventivo proposto da XXX, con sede in XXX, v. XXX n. XXX, (CF XXX), in persona dei liquidatori XXX e XXX, ; NOMINA Liquidatore il dott. XXX confermando Commissario, per la fase liquidatoria, l avv. XXX; DISPONE che il Liquidatore proceda agli ulteriori atti di cessione dei beni in conformità al piano concordatario approvato dai creditori, previa autorizzazione per ciascun atto del Commissario e del Comitato dei Creditori, fissando in mesi trenta dalla data di deposito del presente provvedimento il termine per l esecuzione degli obblighi concordatari; MANDA al Commissario Giudiziale di rendere relazione semestrale in ordine allo stato di attuazione dell attività di esecuzione del piano, nonché di operare una generale vigilanza
6 sulla esecuzione del concordato e sulla attività del Liquidatore, nonché di autorizzare i singoli pagamenti disposti dal Liquidatore; DISPONE che gli incassi relativi alla attività esecutiva del piano avvengano su conto corrente intestato alla procedura; MANDA al Liquidatore di predisporre, qualora disposti, i piani di riparto parziali, nonché quello finale, e di porre in essere gli atti in esecuzione di essi nel rispetto della disciplina ex art. 113 e ss. L.f., previo parere del Comitato dei Creditori; RISERVA a successivo decreto la nomina del Comitato dei Creditori previa acquisizione della disponibilità, da parte dei designandi, del Commissario ; MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, autorizzando la comunicazione a mezzo fax ai Commissari, al Liquidatore designato ed alla società proponente presso il domicilio eletto. Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Michela TAMAGNONE Dott. Francesco DONATO
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