Interventi in zone agricole, miglioramenti fondiari e ambientali. Vincolo idrogeologico e forestale

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1 Interventi in zone agricole, miglioramenti fondiari e ambientali. Vincolo idrogeologico e forestale Andrea Bocci, 29 Maggio 2012

2 LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005 N.1 Norme per il governo del territorio 9 articoli (Titolo IV- Capo III Il territorio rurale ) Art. 39 -Tutela e valorizzazione del territorio rurale Art Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola Art Costruzione di nuovi edifici rurali Art Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale Art Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola Art Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola Art Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole Art Trasferimenti di fondi agricoli Art Boschi e terreni soggetti a vincolo idrogeologico REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV CAPO III D.G.P.R. 09/02/2007 N.5R MODIFICATO DAL D.G.P.R. 09/02/2010 N.7/R

3 Art. 39 -Tutela e valorizzazione del territorio rurale Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio rurale sono disciplinati dalle presenti norme e dagli strumenti urbanistici di pianificazione del territorio comunale. (PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO) La valorizzazione e lo sviluppo dell economia rurale e montana e delle attività ad essa connesse è disciplinata da specifiche norme che dovranno garantire la salvaguardia, la valorizzazione dell ambiente e del paesaggio rurale nonché la tutela della risorse produttive dell agricoltura.

4 Art Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola Zone del territorio con esclusiva funzione agricola: - costituiscono risorsa essenziale, -elevato pregio ai fini della produzione agricola, -caratteristiche pedologiche, climatiche, acclività e di giacitura del suolo, -vi si trovano rilevanti infrastrutture aziendali e sistemazioni territoriali, -sola produzione agricola -l impegno di suolo e collegato esclusivamente alla conservazione e lo sviluppo agricolo e delle attività connesse

5 Art Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola Zone del territorio con prevalente funzione agricola: - connotazione paesistica, ambientale, insediativa ed economica sia legata storicamente ed attualmente alla attività di coltivazione dei suoli; - nel tempo se ne siano affiancate o integrate altre di natura extragricola che ne hanno in parte mutato la ragione economica ed insediativa.

6 Art Costruzione di nuovi edifici rurali Recupero prioritario edifici esistenti Edifici ad uso abitativo Annessi agricoli La costruzione di nuovi edifici abitativi è ammessa soltanto mediante la presentazione al Comune dove ricade l azienda di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)

7 Art Costruzione di nuovi edifici rurali Nuove abitazioni rurali e annessi agricoli Requisiti di superfici minime per cultura da tenere in produzione: 0.8 ettari ortoflovivaistiche, ridotte 0.6 ettari quando il 50% è in serra; 3 ettari di vigneto e frutteto specializzato; 4 ettari di oliveto specializzato o sem. irriguo; 6 ettari di seminativo,seminativo arb, prato o prato irriguo; 10 ettari per castagneti da frutto, arboricoltura da legno e tartufaie coltivate; 30 ettari per le superfici boscate. Le aziende censite come biologiche nell elenco regionale vedono queste superfici ridotte del 30%. L unità colturale minima è raggiunta in presenza di più colture quando la somma dei quozienti da risultato uguale o maggiore di uno.

8 Art Costruzione di nuovi edifici rurali Nuove abitazioni rurali Requisiti: Le nuove abitazioni possono essere costruite se imprenditore dimostra che il fondo in conduzione necessità minimo di 1728 ore lavorative annue corrispondenti all unità lavorativa uomo (ULU) per ogni unità abitativa. Nelle zone montane e svantaggiate le ore lavorative annue sono dimezzate. L imprenditore inoltre deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: -essere imprenditore ai sensi della L.R n. 45; (IAP) (IAP) imprenditrice agricolo professionale a) possiede conoscenze e competenze professionali adeguate; b) dedica alle attivita' agricole, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo; c) ricava dalle attivita' medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. - avere coadiuvanti familiari iscritti INPS che necessitano di resiedere sul fondo; - avere dipendenti a tempo indeterminato che necessitano di resiedere sul fondo; ;

9 Art Costruzione di nuovi edifici rurali Nuove abitazioni rurali Requisiti: I regolamenti comunali devo stabilire le dimensioni minima e massima delle unità abitative, nonché le tipologie di materiali da impiegare. In mancanza di norme comunali il presente regolamento stabilisce in 110 mq. la superficie massima dei vani abitabili come definiti dal D.M. 5/7/1975. Nei regolamenti comunali la superficie di ogni unità abitativa non può comunque eccedere i 150 mq.

10 Art Costruzione di nuovi edifici rurali Nuovi annessi agricoli (cantine, stalle, magazzini, fienili, rimesse attrezzi ecc) La costruzione di nuovi annessi agricoli è ammessa soltanto mediante la presentazione al Comune dove ricade l azienda di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) Mantenimento in produzione superfici fondiarie minime Regolamenti comunali dettano materiali e caratteristiche

11 Art Costruzione di nuovi edifici rurali Nuovi annessi agricoli non soggetti alla presentazione del P.A.P.M.A.A Non soggetta al rispetto delle superfici minime e eccedenti capacità produttive aziendali Detti interventi possono essere effettuati nel territori comunali dove le norme le consentano e ne dettano le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali. l attività dell imprenditore agricolo deve risultare iscritta CCIAA ed esercitare in via prevalente una delle seguenti attività: -allevamento intensivo di bestiame; -trasformazione/lavorazione e vendita dei prodotti ottenuti prevalentemente dal fondo, dal bosco o allevamento; -acquicoltura; -allevamento di fauna selvatica; -cinotecnica; - allevamenti zootecnici minori.

12 Art Costruzione di nuovi edifici rurali Nuovi annessi agricoli non IAP Sono gli annessi che possono realizzare i possessori di terreno agricolo non IAP che esercitano l attività per agricoltura amatoriale o per piccole produzioni La realizzazione è consentita nei casi previsti e disciplinati dalla normativa comunale La norma comunale definisce le caratteristiche costruttive e dimensionali

13 Art Costruzione di nuovi edifici rurali Manufatti precari e serre Non è necessario la presentazione del PAPMAA L installazione di manufatti precari è consentita per lo svolgimento delle attività agricole previa comunicazione al comune. L installazione non deve comportare modifica morfologica sostanziale dello stato dei luoghi, deve essere in legno o altri materiali leggeri. Nella comunicazione al comune devono essere indicate le motivazioni e necessità, l ubicazione catastale, il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto (non superiore ad anni 2), l impegno alla rimozione.

14 Art Costruzione di nuovi edifici rurali Serre Non è necessaria la presentazione del P.A.P.M.A.A. L installazione delle serre temporanee e stagionali è consentita previa comunicazione al comune, per la durata del ciclo produttivo. Devono essere in materiale leggero e che permetta il passaggio della luce. Devono essere semplicemente ancorate a terra, di idonee altezze e a distanze definite da abitazioni, confini ecc. Nella comunicazione al comune il richiedente deve motivare le esigenze, la superficie, il materiale utilizzato, l ubicazione e il periodo temporale di installazione e rimozione, e,per le serre con copertura stagionale, il periodo della rimozione.

15 Art Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale Il P.A.P.M.A.A. deve contenere 1. Obiettivi economici e strutturali dell azienda; 2. lo stato attuale della situazione aziendale; 3. la superficie aziendale e l ordinamento colturale; 4. le ore lavorative previste per la conduzione; 5. gli impianti e le infrastrutture presenti; 6. la destinazione e l utilizzazione attuale e futura degli edifici esistenti; 7. la presenza di dotazioni ambientali (formazioni lineari, alberature, corsi d acqua, sistemazioni agrarie, ecc); 8. gli interventi ambientali connessi all attività per le trasformazioni colturali programmate; 9. la descrizione degli interventi edilizi necessari al miglioramento delle condizioni di vita e lavoro, previsti sia sulle strutture esistenti che di nuova edificazione; 10. i tempi per la realizzazione del programma.

16 Art Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale Il P.A.P.M.A.A. deve contenere La realizzazione degli interventi prevista può essere differita, senza modifica del P.A.P.M.A.A, o atto d obbligo previa comunicazione al comune. Ad ogni modifica al P.A.P.M.A.A. deve corrispondere modifica dell atto d obbligo unilaterale. Nel caso di azienda sovracomunale il P.A.P.M.A.A. deve essere presentato con lo stesso testo in tutti i comuni dove ricade la superficie aziendale e deve essere approvato nei comuni interessati dalle trasformazioni edilizie.

17 Art Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale Il P.A.P.M.A.A. Viene presentato al comune competente per territorio il comune ha 120gg per esprimersi e in questo periodo, verificati tutti gli aspetti urbanistici ed edilizi, paesaggistici, la completezza della documentazione, acquisisce parere sugli aspetti agronomici dalla provincia o unione dei comuni. Questi ultimi enti hanno 45 gg per esprimere il proprio parere, trascorsi i quali senza riscontro, il comune può procedere all approvazione

18 Art Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale L approvazione del PAPMAA è condizione preliminare per l acquisizione dei titoli abilitativi. Il PAPMAA ha durata decennale e può essere modificato a scadenze annuali. La realizzazione del contenuto del PAPMAA è garantita dalla sottoscrizione di convenzione o atto d obbligo unilaterale, che contengono l impegno dell imprenditore ad effettuare gli interventi previsti, a non modificare la destinazione d uso degli edifici esistenti o recuperati per il periodo di validità del programma; a non modificare la destinazione d uso agricola delle nuove abitazioni rurali per almeno 20 anni dalla loro ultimazione; a non alienare separatamente gli edifici rurali dai terreni, ad effettuare gli interventi di sistemazione ambientale previsti nel programma, ad assoggettarsi alle sanzioni previste, in caso di non rispetto dell impegno.

19 Art Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola Sono sempre ammessi purchè non si vari la destinazione: 1) restauro e risanamento conservativo di cui art. 79 comma 2 lettera c; 2) ristrutturazione edilizia di cui all art. 79 comma 2 lettera d, ivi compresi i trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% e fino al max di 600 mc. di ricostruito; 3) sostituzione edilizia lettera b) articolo 78 comma 1 lettera h; 4) interventi per il superamento delle barriere architettoniche. Nel caso si realizzino gli interventi 2,3,4 per uso agrituristico l imprenditore deve impegnarsi a non modificare la destinazione d uso agricola per venti anni dalla realizzazione. Nella ristrutturazione edilizia sono sempre ammessi ampliamenti una tantum di 100 mc. per uso abitativo e per un massimo di 300 mc e del 10% delle volumetrie esistenti sugli annessi agricoli. Tali interventi non devono comportare aumento delle unità abitative. Sul patrimonio edilizio esistente previa approvazione del P.A.P.M.A.A. sono sempre ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica, trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie e ampliamenti volumetrici non riconducibili agli interventi di cui sopra e mutamento della destinazione d uso.

20 Art Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola Sono sempre ammessi interventi di : 1) manutenzione ordinaria, 2) manutenzione straordinaria, 3) restauro e risanamento conservativo Quando previsti dai regolamenti comunali anche gli interventi di: 1) ristrutturazione edilizia, 2) sostituzione edilizia; 3) ristrutturazione urbanistica

21 Art Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole I nuovi annessi agricoli realizzati con la presente normativa non posso variare la propria destinazione d uso. Gli interventi edilizi che portano alla perdita della destinazione d uso agricola degli edifici rurali, interventi effettuabili anche su gli edifici per quali sono già decaduti gli impegni di cambio d uso sottoscritti sulla base delle precedenti leggi L.R. 10/79 e 64/95 (Art.43), sono ammessi purchè si provveda alla sottoscrizione di convenzione o atto d obbligo dove venga individuata l area di pertinenza. Con area di pertinenza > 1 Ha nella convenzione o atto d obbligo si assume l impegno alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale, da tenersi nel primo decennio e se l importo non copre gli oneri da versare, viene pagata la differenza. Con area di pertinenza < 1 Ha in luogo di quanto sopra si corrispondono oneri verdi.

22 Art Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole Interventi di sistemazione ambientale Devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile dall attività agricola. Devono garantire il mantenimento : -delle sistemazioni idraulico-agrarie; -della vegetazione arborea ed arbustiva; -della viabilità minore; -delle alberature segnaletiche,di confine e di arredo; -la tutela dei manufatti di rilevanza storica,paesaggistica o testimoniale. Gli interventi ai fini della prevenzione incendi, difesa idrogeologica, tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale. Gli interventi sopra descritti vengono contabilizzati con computo ai prezzi correnti, e per la realizzazione verranno fornite adeguate forme di garanzia.

23 Art Trasferimenti di fondi agricoli Trasferimenti parziali di fondi agricoli effettuati senza la redazione di PAPMAA portano nel caso di richiesta di titolo edilizio per la realizzazione di nuovi volumi all inedificabilità del suolo per i dieci anni successivi al frazionamento, su tutti i terreni risultanti. Il divieto di cui sopra non viene applicato nel caso in cui venga accertato che i parametri tra superficie agricola ed edifici esistenti al momento del frazionamento non superano i parametri stabiliti dalla provincia nel PTCP. Il divieto di cui sopra non è applicato in caso di: -permute e aggiustamenti di confine, - trasferimenti derivati da applicazione di norme comunitarie e nei casi in cui il trasferimento deriva per risoluzione di contratti di mezzadria, - estinzione di enfiteusi, procedure espropriative, successioni ereditarie, - divisioni patrimoniali in cui la comproprietà si è costituita prima del cessazione dell attività per limiti di età IAP. Si definiscono aggiustamenti di confine quanto si aumenta o si diminuisce la superficie agricola priva di edifici entro il 5% e non oltre due ettari della superficie agricola utilizzata.

24 Art Boschi e terreni soggetti a vincolo idrogeologico Per gli interventi da realizzare nei boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico si applica la normativa regionale n. 39 e suo regolamento 8/08/2003 n.48/r.

25 Vincolo idrogeologico e forestale ll Vincolo Idrogeologico venne istituito e normato con il Regio Decreto n del 30 dicembre Lo scopo principale del Vincolo idrogeologico è quello di preservare l ambiente fisico. La sua disciplina è stata in seguito rivista e ridefinita con la L. R. n. 39 del 21 marzo 2000 (Legge Regionale della Toscana), adeguandola alle necessità attuali. Modificata successivamente dalla L.R. n.1 del 2 gennaio 2003 e dalla L.R. n.40 del 2 agosto 2004 che hanno avviato varie azioni di decentramento. E stata poi regolata dal D.P.G.R. n.48/r dell 8 Agosto 2003 Regolamento Forestale della Toscana.

26 Le competenze per il rilascio delle autorizzazioni sul Vincolo Idrogeologico sono delle Provincie, delle Unioni dei Comuni e dei Comuni. Le Provincie e Comunità Montane hanno competenze per: -l'utilizzazione e la trasformazione dei boschi, -la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, -la realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi, -la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi, -tutto ciò che concerne il taglio dei boschi.

27 I Comuni hanno competenze per: -la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive. -la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni ed alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulicoforestale degli stessi. - Il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico (D.Lgs.490/99) per la trasformazione dei boschi ecc.

28 La domanda di autorizzazione o la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico per gli interventi da realizzare nelle riserve naturali va presentata all Ente gestore; nei casi in cui il territorio nel quale venga realizzato l intervento interessi un area mista (parte dentro riserva naturale parte fuori) l autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia - Servizio Riserve Naturali - (vedi Regolamento Provinciale) in quanto l interesse prevalente risulta essere quello di tutelare il territorio dentro riserva naturale

29 Sono zone soggette a vincolo idrogeologico: a) tutte le aree ricadenti nella perimetrazione di cui al R.D.L. 3267/23; b) le aree boscate come individuate all art. 3 della LRT 39/2000 e sue modifiche, anche se non inserite nella specifica cartografia da parte dell Ente competente alla gestione del vincolo idrogeologico.

30 Gli interventi nelle aree sottoposte ha vincolo idrogeologico si suddividono in: 1) eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione gli interventi di cui agli articoli 98 e 99 del D.P.G.R. 48/R; 2) soggetti alla dichiarazione di inizio dei lavori le opere, i lavori e i movimenti di terreno di cui all art.100 del D.P.G.R.n.48/R; 3) soggetti ad autorizzazione, le opere, i lavori e i movimenti di terreno di cui all art.101 del D.P.G.R. 48/R

31 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE (art. 98 del Regolamento Forestale) -Manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti; -Manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale; -Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato e la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni; -Sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche; -Manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate; -Manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiume, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica; -Rimozione di materiali franati e relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti

32 ALTRE OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI CON COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVOLI (art. 99 del Regolamento Forestale) -Recinzioni in pali e rete, compresa l installazione di cancelli o simili; -Messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche; -Installazione, nei terreni non boscati,di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi; -Installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi; -Installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie; -Posa in opera di tubazioni e cavi interrati; - Realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazione in aree di pertinenza di fabbricati; - Realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato.

33 OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE (art. 100 del Regolamento Forestale) -Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità; - Costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo; - Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell altezza massima di 1,5 metri; - Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato; -Realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico; - Ampliamento volumetrico di edifici esistenti; - Installazione, nei territori boscati, di serbatoi esterni per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi; - Installazione, nei territori boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi; -Interventi da attuare in conformità alle previsioni del Regolamento Urbanistico.

34 OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE (art. 101 del Regolamento Forestale) - Opere e movimenti di terreno non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, compresa l apertura e la coltivazione di cave e torbiere; - Modifica di impluvi, fossi o canali e l intubamento delle acque all interno degli stessi; a) Modifica dell assetto delle sponde o degli argini di corsi d acqua naturali o artificiali; b) Immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di su-irrigazione o di dispersione nel terreno o altre opere; c) emungimenti delle acque sotterranee.

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