Il valore giuridico del documento elettronico: condizioni e applicazioni

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1 Il valore giuridico del documento elettronico: condizioni e applicazioni

2 Riconoscimento del valore giuridico al documento informatico Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti Legge 59/97 (cosiddetta Bassanini) art. 15 comma 2

3 Codice Pubblica Amministrazione digitale (d.lgs. 82/05 art. 20) 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice (..) 3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. ( )

4 Identificabilità dell autore e integrità del documento Ad oggi tali requisiti vengono garantiti ricorrendo prevalentemente (ma non solo) a tecniche crittografiche.

5 La crittografia: aspetti tecnici Crittografia Chiave K 1 Rete Insicura Chiave K 2 Cifra E(M,K 1 ) C Messaggio Cifrato C Intruso D(C,K 2 ) M Decifra Messaggio in chiaro M Attivo M Messaggio in chiaro Mittente Passivo Destinatario

6 La crittografia: aspetti tecnici Crittografia Simmetrica I messaggi vengono cifrati e decifrati con la stessa chiave (cioè K1=K2). Tutte le parti coinvolte nella transazione devono conoscere la chiave: Serve un canale sicuro per la distribuzione della chiave, ma se c è un canale sicuro perché non usarlo sempre? Con quale frequenza si deve cambiare la chiave? E necessario avere un numero di chiavi pari al numero degli interlocutori

7 La crittografia: aspetti tecnici Crittografia Asimmetrica Ogni partner coinvolto nella transazione ha due chiavi correlate tra di loro, una pubblica (KP) e una segreta (KS) La chiave pubblica è di dominio pubblico, tutti la conoscono e tutti la possono usare! La chiave segreta (o privata) è nota solo al proprietario! L informazione cifrata con una delle due chiavi (KP o KS) può essere decifrata solo usando l altra chiave (risp. KS o KP)!!

8 La crittografia: aspetti tecnici Riservatezza & Integrità Chiave K PD Rete Insicura Chiave K SD Cifra E(M,K PD ) C Messaggio in chiaro M Messaggio Cifrato C Intruso K PM K PD Attivo è in grado di produrre un messaggio falso D(C,K SD ) M Decifra M Messaggio in chiaro Mittente K SM K PM Passivo non è in grado di decifrare il messaggio Destinatario K PD K SD

9 La crittografia: aspetti tecnici Garanzia di provenienza & Integrità Chiave K SM Rete Insicura Chiave K PM Cifra E(M,K SM ) C Messaggio in chiaro M Messaggio Cifrato C Intruso K PM K PD Attivo non può produrre un messaggio falso D(C,K PM ) M Decifra M Messaggio in chiaro Mittente K SM K PM Passivo è in grado di decifrare il messaggio (ha K PM ) Destinatario K PD K SD

10 La crittografia: aspetti tecnici Riservatezza & Integrità & Provenienza Chiave K SM +K PD Rete Insicura Chiave K SD +K PM Cifra E(M,K SM ) C E(C,K PD ) C 2 Messaggio in chiaro M Messaggio Cifrato C 2 Intruso K PM K PD Attivo non può produrre un messaggio (non ha K SM per passare da M a C) Decifra D(C 2,K SD ) C D(C,K PM ) M M Messaggio in chiaro Mittente K SM K PM Passivo non può decifrare il messaggio (non ha K SD per passare da C 2 a C) Destinatario K PD K SD

11 Identificabilità dell autore Le tecniche crittografiche danno garanzia della provenienza del messaggio, ma non consentono da sole di identificare l autore. Per fare questo si deve ricorrere ad autorità esterne, le cosiddette autorità di certificazione: Si istituiscono uno o più registri che alla chiave pubblica associano i dati identificativi della persona. In questo modo, D non solo sa che il documento è stato firmato da M ma anche che M è il sig. Mario Rossi, nato a etc:

12 La scelta del legislatore Per dare valore giuridico al documento informatico, il legislatore fa ricorso alle tecnologie crittografiche. O meglio, pur riconoscendo la possibilità che gli stessi obbiettivi possano essere raggiunti anche attraverso altre tecnologie, ricorre per attribuire valore di forma scritta ad un documento alla firma digitale, che si fonda su tecnologie crittografiche

13 Firma Digitale: hash + cifra (con chiave privata di chi sottoscrive) Funzioni hash (H) generano un riassunto (digest) del messaggio Dato M è facile calcolare H(M) Dato H(M) è praticamente impossibile ricavare M Nessuno è in grado di generare due messaggi che abbiano lo stesso digest [M 1 M 2 H(M 1 ) H(M 2 )] La funzione di hash garantisce l integrità del documento (un documento modificato non corrisponderà più all hash originario) La cifra garantisce la provenienza (il documento non può che provenire da chi ha apposto la sua chiave privata, che si può verificare solo con la corrispondente chiave pubblica)

14 Introduzione alla firma digitale Firma Digitale: hash + cifra Messaggio in chiaro M Hash H(M) MD Cifra E(MD,K SM ) S Mittente K SM K PM Rete Insicura Messaggio Firmato Destinatario K PD K SD Messaggio in chiaro M Hash H(M) MD Confronta D(S,K PM ) MD Decifra

15 La scelta del legislatore Le autorità di certificazione Chi intende utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti previsti dalla legge deve: munirsi di un idonea coppia di chiavi rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione

16 La scelta del legislatore Le autorità di certificazione La procedura di certificazione coinvolge l autorità di certificazione. L autorità deve procedere a: identificare la persona che fa la richiesta; rilasciare il certificato digitale che associa ad una persona identificata una chiave pubblica; pubblicare il certificato in un apposito registro;

17 AC Periodo di validità Nominativo Chiave pubblica Informazioni aggiuntive La scelta del legislatore Certificato Digitale

18 Dispositivi sicuri Su smart card e chiave usb risiedono, protetti da codici di accesso: chiave privata e certificato digitale Smart card Chiave USB Nel caso in cui i documenti da sottoscrivere siano molti è possibile ricorrere alla procedura automatica di firma. In questo caso non si ricorre a smart card o chiavi usb ma a dispositivi hardware

19 Codice Pubblica Amministrazione digitale (d.lgs. 82/05 art. 20) 1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.

20 La scelta del legislatore Forma e efficacia dei documenti informatici Documenti informatici Forma Efficacia Documento informatico privo di firma Documento con firma elettronica Documento con firma elettronica qualificata o con firma digitale il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità Forma scritta, anche nei casi previsti sotto pena di nullità dall art Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime Liberamente valutabile dal giudice tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta

21 La scelta del legislatore I tipi di firma introdotti dal legislatore nazionale firma elettronica Insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica firma elettronica qualificata La firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica; firma digitale Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

22 Valore della firma digitale nel tempo Art. 51 La firma digitale, ancorchè sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, è valida se alla stessa è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma digitale in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato.

23 I riferimenti temporali opponibili a terzi 1) La marca temporale; 2) Il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo; 3) Il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione; 4) Il riferimento temporale ottenuto attraverso l utilizzo di posta elettronica certificata; 5) Il riferimento temporale ottenuto attraverso il servizio di marcatura postale elettronica delle amministrazioni postali secondo il Regolamento dell unione postale universale.

24 La scelta del legislatore La validazione temporale Per poter opporre a terzi la data e l ora del documento informatico si ricorre al procedimento di validazione temporale

25 La scelta del legislatore La marca temporale La validazione temporale si ottiene mediante apposizione al documento informatico della marca temporale: su richiesta dell utente il sistema di validazione temporale apporrà la marca temporale al documento; la validità della marca temporale potrà essere verificata utilizzando la chiave pubblica del sistema di validazione.

26 La scelta del legislatore le fasi di produzione della marca temporale l hash del documento viene inviato dal richiedente al certificatore il certificatore appone la marca temporale cioè aggiunge la data e l ora e la cifra con la propria chiave privata la marca temporale viene inviata al richiedente che la allega al documento

27 La marca temporale data ora n.serie della marca... Firmatario ICDTS200605PR02 Ente Certificatore InfoCert Time Stamping Authority 4 Marca Temporale del :08: GMT S/N Marca (0x8A7222) Marca Temporale Valida

28 .riassumendo La coppia di chiavi ha una durata di validità (ad oggi tre anni). Quindi trascorsi tre anni, il titolare modifica la propria coppia di chiavi. Si pone quindi un problema: trascorsi tre anni come verificare la firma? È possibile verificarla a due condizioni: L apposizione della marca temporale al documento firmato durante il periodo di validità del certificato; La tenuta nel tempo presso le autorità di certificazione dei certificati (ad oggi per dieci anni), in modo da poter individuare, nota la data attraverso la marca temporale, il certificato che il sottoscrivente utilizzava in quel periodo.

29 Gli ambiti di utilizzo

30 Contesti in cui è previsto l uso della firma digitale Registro delle imprese Qui l uso della firma digitale è obbligatorio Notifiche al Garante Conservazione sostitutiva dei documenti Posta elettronica certificata Firma digitale Fatture elettroniche Registri di impresa Registrazione degli atti di compravendita Protocollo informatico Istanze alla pubblica amministrazione Procedure per l acquisizione di beni e servizi da parte della PA Processo civile telematico Registro informatico giustizia Dichiarazione ambientale

31 Esempi di applicazione Comunicazioni tra cittadini/imprese e pa (dove sia prevista la documentazione sottoscritta) Procedure concorsuali Diritto d accesso Sportello imprese telematico ( ) posta elettronica certificata tenuta dei registri di impresa conservazione sostitutiva dei documenti fattura elettronica

32 Diritto all uso delle tecnologie Articolo 3 d.lgs. 82/05 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. 1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. 1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

33 La pubblicità on line

34 Pubblicità on line Legge 69/09 Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) 1. A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2. Dalla stessa data del 1 gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. ( ) 5. A decorrere dal 1 gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1 gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 7. E' fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

35 D.Lgs. 82/05 art. 54 come modificato dalla legge 69/09 4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento Esempio di albo on line Albo della Provincia di Firenze Per verificare la firma apposta ai documenti

36 Le comunicazioni per via telematica

37 Trasmissione informatica dei documenti D.lgs. 82/05 Art. 45 Valore giuridico della trasmissione 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore

38 Art. 65 del d.lgs. 82/05 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del dpr 445/00 sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3. c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale 3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3 (attualmente prorogato al 31 dicembre 2010), non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

39 Art. 64, secondo comma Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purchè tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. Il ricorso a tale modalità di identificazione è consentito fino al 31 dicembre 2010 (D.L. 194/09)

40 Giurisprudenza

41 Commiss. Trib. Reg. Campania Napoli Sez. IX, 12 marzo 2008, n. 55 L'avviso di liquidazione dell'ici emesso dal Comune con strumenti informatici o telematici è inesistente, e quindi deve essere annullato, qualora non sia sottoscritto con firma autografa o con firma digitale. Non è sufficiente, infatti, la mera sottoscrizione "a stampa", prevista dall'art.1 comma 87 della legge 549/95, per gli avvisi di accertamento e di liquidazione formati con sistemi informativi automatizzati (S.I.A.), poichè tale disposizione deve considerarsi abrogata per incompatibilità con le successive disposizioni in tema di firma digitale contenute nella legge 59/97 (Legge Bassanini, in tema di riforma della Pubblica Amministrazione e di semplificazione amministrativa) e nel dpr. 445/00 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Collegando tutte queste disposizioni normative, emerge l'insufficienza della semplice sottoscrizione a stampa del nominativo del soggetto responsabile e l'essenzialità della firma, autografa o digitale, per tutti gli atti impositivi di applicazione dei tributi locali.

42 Trib. Brescia, 11 marzo 2008 Il messaggio di posta elettronica non certificato ai sensi del dpr 68/05 e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del d.lgs. 82/05 non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore, così che esso non può venire qualificato alla stregua di un atto pubblico

43 T.A.R. Lazio Roma 12 febbraio 2008, n Nelle procedure concorsuali l'invio della domanda di partecipazione a mezzo e- mail è giuridicamente irrilevante, essendo richiesta la firma digitale di primo livello per far assurgere l' a dignità di autodichiarazione con provenienza certa ed inequivoca.

44 Tar Napoli 8 febbraio 2008 n. 664 Nell ambito di una gara d appalto deve escludersi che un documento informatico privo di firma digitale o equipollente possa sostituire sul piano formale un documento cartaceo con sottoscrizione olografa.

45 La posta elettronica certificata Valore legale e aspetti tecnici

46 D.lgs. 82/05 Art. 6 Utilizzo della posta elettronica certificata. 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale

47 La posta elettronica certificata Art. 48 d.lgs. 82/05 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del dpr 68/ La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al dpr 68/05 ed alle relative regole tecniche.

48 Cos è la PEC? E il servizio di posta elettronica che fornisce la ricevuta di invio e di consegna, producendo gli stessi effetti della raccomandata con ricevuta di ritorno

49 Le condizioni 1. Utilizzo di un indirizzo valido 1. Indirizzo valido è quello dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni 2. Indirizzo valido è quello dichiarato ai fini di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati e tra questi e le pubbliche amministrazioni 2. Valersi di uno dei gestori inclusi nell elenco pubblico 3. Mittente e destinatario debbono possedere un indirizzo di pec

50 Le modalità ricevuta di avvenuta consegna Mittente Messaggio ricevuta di accettazione Gestore di pec del mittente Busta con il ricevuta di m essaggio presa in consegna Gestore di pec del destinatario Busta con il messaggio Destinatario Se il Gestore del mittente e quello del destinatario corrispondono il Gestore del mittente provvede all invio diretto al destinatario

51 Le ricevute Ricevuta di accettazione Prova l avvenuta spedizione del messaggio Contiene il riferimento temporale E firmata con firma digitale del Gestore Ricevuta di avvenuta consegna Prova l avvenuta consegna nella casella postale del destinatario Contiene il riferimento temporale E firmata con firma digitale del Gestore Può contenere anche la copia completa del messaggio di pec consegnato

52 Due aspetti importanti 1) Se il destinatario non possiede la pec ma un indirizzo di posta elettronica, l invio mediante un indirizzo di pec produce l effetto della raccomandata semplice (il mittente dispone della ricevuta di accettazione) 2) Pur non essendo un obbligo di legge, i servizi di pec generalmente prevedono che la ricevuta di consegna comprenda anche copia completa del messaggio. Diversamente dalla raccomandata con ricevuta di ritorno, usando la pec si ha prova non solo che un documento è stato consegnato ma anche di quale documento sia stato consegnato.

53 Legge 2/09 Art. 16 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell invio e della ricezione delle comunicazioni e l integrità del contenuto delle stesse, garantendo l interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/01 e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell art. 47 comma 3 lett. a) del d.lgs. 82/05, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. 9.Salvo quanto stabilito dall art. 47 commi 1 e 2 del d.lgs. 82/05, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. 10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

54 Art. 16 bis Misure di semplificazione per le famiglie e le imprese 5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell invio e della ricezione delle comunicazioni e l integrità del contenuto delle stesse, garantendo l interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri. (84) 6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell invio e della ricezione delle comunicazioni e l integrità del contenuto delle stesse, garantendo l interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effett equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica. (85) 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio

55 DPCM 6 maggio 2009 Art. 2. Modalità di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino 1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC. 2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino. Art. 3. Utilizzo della PEC per il cittadino 2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma La volontà del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano. Art. 4. Modalità di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni 2. Le pubbliche amministrazioni, nell'adempiere a quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo procedimento. 4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato d.l.

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