ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE. In data 05/07/2016 presso l unità operativa GEV srl a socio unico sita presso il Cepim di Fontevivo; TRA

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1 1 ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE In data 05/07/2016 presso l unità operativa GEV srl a socio unico sita presso il Cepim di Fontevivo; TRA La GEV srl a socio unico, rappresentata dal sig. Alessandro Chiesa giusta delega agli atti; da una parte; Filt-Cgil e Fit-Cisl territoriali rappresentate rispettivamente dai sigg. Laura Bertolini e Michele Franco dall altra; E si é concluso il seguente accordo collettivo aziendale a norma degli artt. 11 e 11 bis del C.C.N.L. 01/08/2013 Logistica, Trasporto merci e spedizione. Premesso che: L impresa evidenzia la necessità di contenimento del costo del lavoro finalizzata alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro in essere ed al mantenimento degli attuali livelli occupazionali in una fase caratterizzata dal permanere di una grave situazione di crisi economica del mercato. Al fine di garantire una sempre maggior aderenza tra le esigenze del mercato e le condizioni di lavoro in cui sono chiamati ad operare i dipendenti, le parti intendono normare la forfettizzazione di cui all art.11 bis del sopra citato CCNL istituendo una regolamentazione forfettaria dell indennità di trasferta e dello straordinario. Nel procedere alla sottoscrizione del presente accordo, le parti concordano di applicare le Linee Guida per la forfetizzazione accluse al CCNL in vigore secondo cui le parti possono concordare a livello aziendale modelli diversi da quelli stabiliti nei precedenti punti nonché gli artt. 11 ed 11 bis del CCNL con una intesa di carattere sperimentale e pertanto di durata limitata. Le parti, al fine di evitare l insorgere di contenziosi e ricondurre ad armonizzazione la disciplina del rapporto di lavoro, intendono col presente accordo definire linee di indirizzo aziendale sulla forfettizzazione degli straordinari, sulla ridefinizione dei trattamenti economici di trasferta, sulla sterilizzazione parziale dei tempi di attesa al carico/scarico, nonché estendere la durata media e massima dell orario settimanale lavorativo. Le parti richiamano le norme del d.lgs. 234/2007, dei regolamenti CEE n. 561/2006 e n. 3821/85, del Codice della Strada e del Contratto collettivo nazionale di lavoro, che devono essere rigorosamente osservate. Le parti concordano quanto segue: Art. 1 - Premesse e Relazioni sindacali Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. La Direzione Aziendale e le parti firmatarie del presente accordo, si incontreranno periodicamente per scambi informativi sulle materie previste dal vigente CCNL 01/08/2013 Trasporto Merci Logistica Su richiesta scritta di una delle parti, entro 15 giorni di calendario, verranno fissate le date dell incontro

2 2 per discutere dei problemi evidenziati nella missiva o in attuazione di ciò che prevede l accordo. Art. 2 Orario di lavoro Le parti hanno accertato congiuntamente la sussistenza delle condizioni di organizzazione del lavoro del personale viaggiante dell impresa, descritte nell art. 11 bis commi 1 e 2 del CCNL 01/08/2013, che legittimano la applicazione dei limiti di orario di lavoro specificati nello stesso art. 11bis. L orario ordinario di lavoro del personale viaggiante è di 47 ore a settimana, distribuibile senza maggiorazioni sino alle ore 13 del sabato e conguagliabile nell arco di quattro settimane consecutive. Ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato art.11 bis CCNL, la durata media della settimana lavorativa del personale viaggiante non può superare le 58 ore; la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali. Il presente accordo è sottoscritto da tutti i conducenti per esplicita accettazione. Art. 3 Forfetizzazione del compenso di lavoro straordinario e della indennità di trasferta a. Principi di forfettizzazione Il trattamento economico previsto nel presente accordo si aggiunge alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori del III livello super e riportata nella tabella dei valori minimi acclusa al CCNL. Per i tempi di attesa al carico ed allo scarico le parti, in applicazione dell art. 11 comma 8 lettera b del CCNL 1 agosto 2013, stabiliscono che, in conformità a quanto previsto dall art 3 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 234/07, si considera equiparato alla anticipata conoscenza della durata probabile dei periodi di attesa per carico e scarico la seguente condizione: l azienda rimette ai conducenti alle sue dipendenze l onere di acquisire presso le sedi di carico e/o scarico indicazioni sulla durata dei periodi di attesa. Avendo le parti concordato tale modalità di comunicazione prevista dal citato art.11 CCNL 1 agosto 2013, i tempi di semplice attesa al carico e allo scarico non concorrono quindi al raggiungimento dei limiti di orario medio e massimo, rispettivamente di 58 e di 61 ore settimanali su base semestrale se non nella misura forfettaria di 30 per ogni carico e/o scarico. Pertanto, i tempi eccedenti ai 30 di cui sopra danno diritto esclusivamente alla indennità di trasferta, in base alla Tabella A che costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente accordo, secondo le modalità di cui sotto. b. Forfettizzazione indennità di trasferta L'art. 62 sez. 1 parte speciale CCNL prevede che l indennità giornaliera di trasferta sia forfetizzata nella misura minima di 22,00 per l Italia e di 30,00 per l estero per ogni giornata di assenza dalla sede che si rende necessaria per l esecuzione dei servizi, sempre che la durata dell assenza superi il limite di 6 ore. Tali indennità possono essere aumentate in base alle leggi vigenti fino alla concorrenza di 46,48 giornaliere per i trasporti in territorio nazionale e di euro 77,47 giornaliere per i trasporti in territorio estero. Le indennità di trasferta, in applicazione delle regole stabilite nel presente accordo, vengono applicate come da tabella A. In caso di aumento delle indennità di trasferta minime contrattuali, gli importi suddetti vengono conseguentemente aumentati, in misura crescente nell arco della stessa giornata, l indennità maggiore assorbe e ricomprende la minore, e quindi la differenza in più è assorbita dalla indennità di trasferta dovuta in applicazione delle regole di cui ai successivi articoli del presente accordo. In applicazione dell art. 62 sez. 1 parte speciale CCNL , le parti concordano che l indennità giornaliera di trasferta che risulta dall applicazione delle clausole del presente accordo ha natura restitutoria in ragione di 15 (euro quindici) per i servizi nazionali e di 20 (euro venti) per i servizi all estero, perché costituisce il rimborso delle spese di vitto che il lavoratore deve sostenere nell interesse dell impresa per i servizi che gli sono affidati. Il lavoro effettivo resta retribuito con la retribuzione tabellare prevista dal CCNL e con l aggiunta del

3 3 compenso a forfait di lavoro straordinario di cui sotto. La indennità di trasferta dovuta in applicazione del presente accordo, assorbe l'indennità minima specificata nel presente punto ed è da questa assorbita. c. Determinazione del compenso a forfait di lavoro straordinario Una quota pari al 5% dell'importo risultante dall'applicazione delle clausole della presente intesa, ottenuto con le modalità risultanti dall'tabella A, che costituisce parte integrante del presente accordo verrà corrisposta a titolo di compenso per lavoro straordinario. La quota restante, che non superi i limiti giornalieri di euro 46,48 per i servizi svolti in Italia e di euro 77,47 per i servizi svolti all'estero, come indennità di trasferta. A tal riguardo, il compenso di straordinario a forfait così determinato trova applicazione della detassazione così come previsto dall art.1 c.182 L.208/2015. Al netto della quota restitutoria e della quota soggetta al 5%, la quota retributiva dell indennità giornaliera di trasferta composta come da Tabella A, che costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente accordo, viene riconosciuta in ragione della sussistenza di tempi di semplice attesa al carico ed allo scarico e di altre pause di inattività che, pur non costituendo tempi di lavoro se non nel limite di 30 per ciascun carico e/o scarico (v.precedente punto a), comunque prolungano la durata complessiva della assenza dalla sede per la esecuzione dei servizi. d. Indennità di trasferta per lavoro di sabato e domenica In aggiunta alle indennità di cui sopra, in base alla Tabella A che costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente accordo, al conducente che abbia eseguito viaggi nella giornata di sabato spetta entro le ore 13,00 una indennità il cui valore è determinato nella seconda colonna della Tabella A; dopo le ore 13,00 una indennità pari a 45,00 per l Italia, 53,00 per l estero; al conducente che abbia eseguito viaggi nella giornata di domenica spetta un compenso aggiuntivo di 65,00 per l Italia, 73,00 per l estero. Tali importi sono riconosciuti a condizione che la durata complessiva della assenza dalla sede nelle suindicate giornate sia superiore a 6 ore. e. Operazioni di assistenza/collaborazione carico e scarico Per ogni operazione di assistenza/collaborazione al carico e scarico presso i magazzini Lidl, Unigra, Ferrero, Orogel e Rolli Industria Alimentare, viene stabilita una indennità di 12,00 a condizione che essa sia stata preventivamente autorizzata via SMS dall ufficio traffico dell impresa. L indennità così erogata è parte integrante delle indennità di trasferta in quanto tiene conto del maggior disagio della esecuzione dei viaggi in trasferta in tali giornate e con destinazione presso i suddetti depositi. f. Parametri di calcolo La determinazione delle indennità di cui sopra avviene secondo criteri quali: - Italia/ - Collaborazione/assistenza alle operazioni di carico/scarico - Scaglionamento per anzianità aziendale convenzionale (In ciascun scaglione GEV farà confluire volontariamente anche i lavoratori oggetto dell affitto di ramo d azienda la cui anzianità per fascia, come da Allegato B che costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente accordo, è utile al solo fine di corretta individuazione delle fasce e relativo calcolo senza produrre altra incidenza (A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, scatti di anzianità).

4 4 Italia Lun- Ven Italia Sab <h13 Italia Sab >13 Italia Dom. TABELLA A Indennità collaborazione/assi stenza carico/scarico Lun-Ven Sab <h13 Sab >13 Dom. Fascia 1 25,20 30,00 45,00 65,00 12,00 33,20 38,00 53,00 73,00 Fascia 2 30,00 30,00 45,00 65,00 12,00 38,00 38,00 53,00 73,00 Fascia 3 34,80 34,80 45,00 65,00 12,00 42,80 42,80 53,00 73,00 Fascia 4 39,50 39,50 45,00 65,00 12,00 47,50 47,50 53,00 73,00 di cui per straordinario da lordizzare (5% di cui all'art.3 punto c.): Fascia 1 1,26 1,50 2,25 3,25 0,60 1,66 1,90 2,65 3,65 Fascia 2 1,50 1,50 2,25 3,25 0,60 1,90 1,90 2,65 3,65 Fascia 3 1,74 1,74 2,25 3,25 0,60 2,14 2,14 2,65 3,65 Fascia 4 1,98 1,98 2,25 3,25 0,60 2,38 2,38 2,65 3,65 Art. 4 Sede fissa di lavoro I lavoratori a cui si applica il presente accordo non sono trasfertisti, a norma della Dichiarazione congiunta sottoscritta dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali nel CCNL 22 dicembre 1997 e a norma della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 56/E del 9 maggio 2000, avendo tali lavoratori la sede fissa di lavoro, che è quella dell azienda o delle sue unità locali, dalla quale partono ed alla quale rientrano al termine di ogni servizio. Art. 5 Prospetto riepilogativo mensile Allo scopo di dare la massima trasparenza al trattamento economico che forma oggetto del presente accordo e di consentire al lavoratore l esercizio di ogni suo diritto, nei termini suddetti, l impresa, all atto del pagamento delle competenze mensili consegna a ciascun lavoratore un prospetto in cui sono riportati: numero di giorni di trasferta nazionali/esteri e relativi compensi,; compenso a forfait di lavoro straordinario; clausola di decadenza semestrale di cui al successivo articolo 7. Il lavoratore sottoscrive per accettazione il prospetto suddetto, impregiudicato l esercizio dei suoi diritti nei termini stabiliti. Il fac-simile del prospetto è accluso al presente accordo. (Allegato C) Art. 6 Assicurazione autisti L azienda, dalla data di stipula e per tutta la validità dell accordo aziendale, riconosce un benefit denominato assicurazione autisti deducibile fino all importo pari al 12% del reddito (limite massimo annuo 5.164,57) come assicurazione sulla vita di ogni autista in caso di morte e/o di grave e permanente invalidità (in caso di morte i beneficiari saranno gli eredi diretti di legge) e occorso durante lo svolgimento della mansione. L assicurazione opererà dal momento in cui l autista: sale a bordo e fino al momento della discesa; a terra, durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto o avaria da circolazione; a terra, nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo. Sono compresi nell assicurazione gli infortuni derivanti da: malore o incoscienza; caduta di rocce, pietre, alberi, simili, valanghe e slavine; causati da incendio, esplosione, scoppio, verificatesi durante la circolazione del veicolo; i colpi di sole o di calore;

5 5 l annegamento a seguito di incidente; l assideramento con congelamento, la folgorazione. Art. 7 Clausola di decadenza Per il pagamento dei compensi previsti nel presente accordo si applica la clausola di decadenza semestrale riportata nell art.11, 11c.9 del vigente CCNL e di cui all allegato C che costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente accordo secondo cui: Il sottoscritto dipendente GEV srl ha ricevuto copia dell Accordo sindacale 30/06/2016 il cui contenuto integralmente approva anche ratificando, ora per allora, l operato del sindacato stipulante ed aderisce formalmente all accordo medesimo. In conseguenza il lavoratore sottoscritto è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovuti derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di 6 mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti. Art. 8 Applicazione Il presente accordo si applica a tutto il personale viaggiante alle dipendenze dell impresa indipendentemente dalla iscrizione alle OO.SS. stipulanti, a norma dell art. 11 n. 8 CCNL Art. 9 Durata Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione collettiva. Dato il carattere transitorio, esso decorre dalla data di stipula sino a tutto il 31/12/2016. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di novembre 2016 al fine di monitorare l andamento dell accordo e definirne uno di durata triennale. Alla scadenza della sperimentazione è comunque rinnovabile di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti da comunicarsi all altra con raccomandata a.r. con 2 mesi di preavviso. In tal caso il presente accordo resta comunque valido in tutte le sue parti fino alla conclusione di un nuovo accordo. Per quanto non espressamente menzionato nel presente accordo aziendale, si farà riferimento al CCNL Trasporto Merci e Logistica vigente. Art. 10 Sottoscrizione individuale Il personale viaggiante alle dipendenze della GEV srl sottoscrive per esplicita adesione ed accettazione il presente contratto collettivo; ciascun autista con la sottoscrizione del presente accordo dichiara in modo esplicito e senza riserve di averne preso visione ed accettato: - il limite legale dell orario di lavoro di 58 ore da calcolarsi come media nell arco di 6 mesi, con la durata massima di 61 ore settimanali; la clausola di decadenza semestrale di cui all art 11 CCNL. Art.11 Riserva e suo scioglimento Il presente accordo viene sottoscritto con riserva da parte dei rappresentanti dei lavoratori in epigrafe. Detta riserva verrà favorevolmente sciolta in maniera automatica al raggiungimento dell adesione del 50%+1 dei dipendenti. Art. 12 Deposito dell accordo Il presente accordo verrà depositato presso la DTL di Parma affinchè faccia stato presso tutti gli Istituti competenti per materia e sia ad essi opponibile. Letto, approvato e sottoscritto. GEV Srl OO.SS.

6 Si allega: - Allegato B: elenchi dipendenti - Allegato C: Fac-simile prospetto mensile e clausola di decadenza semestrale 6

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