REGOLAMENTO DELL OAD CASE DA GIOCO Stesura del 29 Septembre 2015

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1 REGOLAMENTO DELL OAD CASE DA GIOCO Stesura del 29 Septembre 2015 Sommario Introduzione 1 Preambolo I. Scopo del Regolamento 2 Scopo II. Campo di validità 3 Campo di validità 4 III. Terminologia e concetti a) Operazioni di cassa b) Relazioni d affari continuativa c) Identificazione d) Registrazione e) Persone esposte politicamente f) Documento probatorio g) Transazioni collegate IV. Adesione 5 Iscrizione ed espulsione V. Obblighi delle case da gioco 6 Disposizioni generali 6a Valori patrimoniali di poca entità Identificazione e registrazione del cliente (art. 3 LRD) 7 Principi 8 Verifica e documentazione 9 Forma e gestione dei documenti; conferma di autenticità 10 Identificazione all ingresso 11 Identificazione del valore soglia; transazioni collegate Determinazione dell avente diritto economico 12 Dichiarazione sull avente diritto economico 13 Ripetuta identificazione o determinazione dell avente diritto economico Obbligo di accertamento particolare 14 Principio 15 Relazioni d affari ad elevato rischio 16 Transazioni ad elevato rischio 17 Tempi e contenuto degli accertamenti particolari 18 Procedura e conseguenze 19 Monitoraggio delle relazioni d affari e delle transazioni Obbligo di documentazione 20 Documentazione LRD 1

2 VI. Misure organizzative 21 Assegni all ordine 22 Deposito fiches per clienti 23 Vincite di gioco 24 Ordini di bonifico / Utilizzo di fiches 25 Conto cliente 26 Formazione 27 Organizzazione interna (ufficio preposto alla lotta contro il riciclaggio di denaro) 28 Coinvolgimento di terzi 29 Diretive interne 30 Rapporto 31 VII. Rifiuto, interruzione o proseguimento della relazione d affari VIII. Obblighi in caso di sospetto riciclaggio di denaro 32 Obbligo di comunicazione ai sensi dell art. 9 LRD 33 Diritto di comunicazione ai sensi dell art. 305 ter cpv. 2 CP 34 Modalità della comunicazione 35 Blocco dei beni e divieto di informazione 36 Esclusione della responsabilità penale e civile 40, 41 X. Disposizioni finali e transitorie 2

3 Art. Introduzione 1 Preambolo L associazione Organismo di autodisciplina delle case da gioco svizzere ( OAD Case da gioco ) è un organismo di autodisciplina ai sensi dell art. 17 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0). La Presidenza dell OAD Case da gioco emana, ai sensi degli articoli 2 e 13 dello statuto dell Associazione, il seguente Regolamento dell OAD Case da gioco ( OAD ): I. Scopo del Regolamento 2 Scopo 1 Il Regolamento concretizza gli obblighi di diligenza e altri obblighi per le case da gioco aderenti all OAD (case da gioco) ai sensi del capitolo 2 della LRD e della legge sulle case da gioco (LCG; RS ) e stabilisce come tali obblighi debbano essere osservati. 2 Il Regolamento disciplina inoltre: a) i requisiti per l adesione; b) i principi fondamentali della formazione; 3 Il controllo del rispetto degli obblighi delle case da gioco e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi sono disciplinate nel piano di verifiche e sanzioni 2013 del OAD, all appendice 1 del presente Regolamento. II. Campo di validità 3 Campo di validità 1 Il Regolamento è valido per le case da gioco operanti in Svizzera nonché per i loro organi e collaboratori con funzioni rilevanti ai fini della LRD nell ambito della direzione o dei contatti con i clienti e il denaro. 2 Le disposizioni sulle relazioni tra la casa da gioco e il cliente si applicano per analogia a quelle tra casa da gioco e soci in affari importanti ai sensi dell art. 12 cpv. 1 LCG. 4 III. Terminologia e concetti 1 Nel presente Regolamento si definiscono: a) operazioni di cassa: 1. riscatto di fiches (gettoni); 2. riscatto di crediti di gioco allo sportello automatico, compreso il versamento di averi su supporti elettronici per crediti di gioco allo sportello automatico; 3. emissione e riscossione di assegni all ordine; 4. tutte le operazioni in contanti simili alle operazioni bancarie, come il cambio di denaro e di valuta, il versamento di contanti a fronte di carte di credito o di debito; b) relazioni d affari continuativa: 1. tenuta di un deposito all interno della casa da gioco per conservare le fiches del cliente (deposito fiches); 2. tenuta di un conto presso una banca designata dalla casa da gioco per il prelevamento di fiches da parte del cliente (conto cliente); 3. messa a disposizione di un supporto elettronico per crediti di gioco, da utilizzarsi per più di una giornata di gioco con un credito di oltre CHF 5'000. c) identificazione: verifica dell identità del cliente visionando un documento d identità probatorio; 3

4 d) registrazione: inserimento o richiesta di dati del documento probatorio; e) persone esposte politicamente 1 : 1. persone che rivestono o hanno rivestito importanti funzioni pubbliche all estero, in particolare capi di stato e di governo, politici a livello nazionale, alti funzionari dell amministrazione, della giustizia, dell esercito e dei partiti a livello nazionale, gli organi dirigenti di imprese statali di importanza nazionale ( PEP estere ); 2. persone che rivestono o hanno rivestito importanti funzioni pubbliche a livello nazionale in Svizzera nella politica, nell amministrazione, nell esercito e nella giustizia nonché membri del consiglio di amministrazione o della direzione di imprese statali di importanza nazionale, a condizione che rivestissero tale funzione oltre 18 mesi prima del controllo PEP ( PEP svizzere ); 3. persone, che rivestono o hanno rivestito importanti funzioni nelle organizzazioni intergovernative e nelle associazioni sportive internazionali, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri degli organi amministrativi nonché persone con funzioni equivalenti ( PEP presso organizzazioni internazionali ); 4. persone fisiche, in stretti rapporti familiari, personali o d affari con le persone di cui alle cifre ; f) documento probatorio: 1. tutti i documenti d identità muniti di fotografia e rilasciati da un autorità svizzera o straniera, tra cui passaporto, carta d identità, licenza di condurre o libretto per stranieri; 2. carte cliente approvate dalla CFCG; g) transazioni collegate: una serie di operazioni di cassa simili di un cliente non identificato durante una giornata di gioco. 2 Le denominazioni di persone, professioni e funzioni utilizzate nel presente Regolamento sottintendono il genere maschile e femminile. IV. Adesione 5 Iscrizione ed espulsione 1 Possono aderire all OAD le case da gioco titolari di una concessione di gestione ai sensi della LCG. 2 Sottoscrivendo una dichiarazione di adesione le case da gioco associate si impegnano ad adempiere gli obblighi citati nel presente Regolamento, a fornire all OAD tutti i documenti e le informazioni richiesti e a saldare gli indennizzi ad esse imposti nonché la quota di adesione stabilita dall assemblea dei delegati dell OAD entro 30 giorni dall emissione della fattura. 3 L adesione termina: a) con l espulsione dall OAD; b) con disdetta per fine anno da far pervenire all OAD mediante raccomandata con un preavviso di sei mesi. V. Obblighi delle case da gioco 6 Disposizioni generali 1 La casa da gioco non è autorizzata a prendere in consegna valori patrimoniali che sa o presume provengano da reati o reati fiscali qualificati 3, anche qualora siano stati commessi all estero. 1 cfr. art. 2a LRD 2 cfr. art. 2a cpv. 2 LRD 4

5 2 La casa da gioco non è autorizzata a intrattenere relazioni d affari continuative con persone o aziende di cui sa o suppone che siano, appartengano a, supportino o finanzino organizzazioni terroristiche o altre organizzazioni criminali. 3 In caso di violazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2 la casa da gioco risponde dei debiti contratti dall organizzazione ai sensi dell art. 100 quater cpv. 1 e 2 CP. 4 La casa da gioco è tenuta ad adempiere in ogni momento gli obblighi previsti dalla LRD, dalla LCG e dal Regolamento. 5 Nell ambito della LRD e del presente Regolamento la casa da gioco si organizza autonomamente e intraprende le misure necessarie al fine di impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 6a Valori patrimoniali di poca entità 4 1 La casa da gioco può, nell ambito degli strumenti di pagamento per il traffico bonifici senza contanti, che servono esclusivamente al pagamento senza contanti di fiches, crediti di gioco, servizi della casa da gioco e merci, rinunciare all osservanza degli obblighi di diligenza nelle relazioni d affari continuative con i clienti, qualora si verifichi una delle situazioni seguenti: 1. non sono resi disponibili più di CHF per anno civile e cliente ed eventuali rimborsi sono effettuati solo a favore di conti presso una banca svizzera e a nome del cliente; 2. non sono resi disponibiil più di CHF al mese e CHF per anno civile e cliente; i pagamenti sono effettuati soltanto in Svizzera a debito di un conto intestato a nome del cliente presso una banca svizzera; sono esclusi rimborsi al cliente; 3. i capitali possono essere utilizzati soltanto all interno di una determinata rete di case da gioco e la cifra d affari non supera CHF al mese e CHF per anno civile e cliente. 2 La casa da gioco può rinunciare all osservanza degli obblighi di diligenza se dispone inoltre di apparecchiature tecniche che le consentano di individuare il superamento dei rispettivi valori soglia. Inoltre adotta misura per impedire un eventuale cumulo dei limiti d importo e violazioni della presente disposizione. Identificazione e registrazione del cliente (art. 3 LRD) 7 Principi 1 La casa da gioco può scegliere tra due sistemi di identificazione. Identificazione e registrazione dei clienti non ancora identificati e registrati in modo generale all ingresso nella casa da gioco (identificazione all ingresso ai sensi dell art. 10), a prescindere dal raggiungimento di un valore soglia specifico, o al momento del superamento di un determinato valore soglia (identificazione al superamento del valore soglia ai sensi dell art. 11). La casa da gioco stabilisce nelle sue direttive interne quale dei due sistemi di identificazione utilizza. Qualsiasi cambiamento del sistema dovrà essere completato all inizio del nuovo trimestre e comunicato in precedenza alla CFCG e all OAD. 2 In ogni caso e indipendentemente dal sistema scelto, la casa da gioco dovrà procedere all identificazione e alla registrazione dei clienti non ancora identificati e registrati nei seguenti casi: a) avvio di una relazione d affari continuativa; b) emissione di carte cliente, impiegate dalla casa da gioco come strumenti di identificazione. 3 Qualora il cliente sia già stato identificato e registrato dalla casa da gioco e da allora non sia sorto alcun dubbio sulla sua identità o sul fatto che sia l avente diritto 3 Art. 305 bis numero 1 bis CP 4 Art. 7a LRD 5

6 economico, sarà possibile evitare una nuova identificazione e registrazione. 4 Il cliente deve essere identificato in ogni caso qualora si sospetti un possibile riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. 5 Se il cliente proviene da un paese in cui non si utilizza la data di nascita o l indirizzo di residenza, tali dati verranno a mancare. Questa situazione eccezionale è da motivare con una nota negli atti. 6 La casa da gioco identifica il cliente visionando un documento d identità del cliente. 8 Verifica e documentazione La casa da gioco verifica inoltre, ove ragionevole, la credibilità dei dati sulla base dei documenti forniti dal cliente o di informazioni di terzi e registra per iscritto il risultato di tale verifica nel formulario LRD dell OAD. 9 Forma e gestione dei documenti; conferma di autenticità 1 La casa da gioco chiede che le venga presentato un documento d identità in originale o in copia autenticata. Predispone una fotocopia datata dell originale e conferma con la firma di avere preso visione dell originale. La copia autenticata viene messa agli atti, apponendovi la data e la firma a conferma di averla visionata. 2 Nella fotocopia devono essere visibili tutti i dati contenuti nel documento d identità sulla persona, sull autorità emittente, sul luogo e la data di emissione nonché, in caso di validità limitata, sulla durata di validità. 3 La conferma dell autenticità della copia del documento d identità può essere rilasciata da: a) un notaio o un servizio pubblico che rilascia normalmente tali conferme di autenticità; b) un intermediario finanziario ai sensi dell art. 2 cpv. 2 o 3 LRD con sede in Svizzera. 4 La casa da gioco può rinunciare alla conferma di autenticità se adotta altre misure che le consentano di verificare l identità e l indirizzo del cliente. Le misure adottate devono essere documentate. 5 Se il cliente non ha un documento d identità ai sensi del presente Regolamento, la sua identità può essere eccezionalmente stabilita sulla base di un documento sostitutivo probatorio. Questa situazione eccezionale deve essere motivata con una nota negli atti. 10 Identificazione all ingresso 1 La casa da gioco identifica e registra ogni cliente all ingresso. 2 In occasione della prima registrazione la casa da gioco fotocopia il documento probatorio ai sensi delle disposizioni di cui all art. 9 oppure lo registra elettronicamente. 3 La casa da gioco richiede inoltre al cliente le seguenti informazioni sulla sua identità e le registra qualora non si evincano già dal documento probatorio: 1. cognome, nome; 2. data di nascita; 3. nazionalità. 4 La casa da gioco registra l effettivo indirizzo di residenza (incl. stato di residenza) al più tardi in presenza di una transazione ai sensi dell art. 19 cpv. 2 lett. a o b. 5 Essa può esimersi dalla registrazione dei clienti che sa partecipare ai giochi d azzardo autorizzati solo in misura ridotta o nulla. In questo caso la casa da gioco è tenuta a: a) contrassegnare in modo ben visibile il cliente; 6

7 b) registrare immediatamente il cliente non appena prenda parte a un gioco d azzardo autorizzato in misura rilevante; e c) acquisire detti processi nelle proprie direttive interne. 11 Identificazione del valore soglia; transazioni collegate 1 La casa da gioco identifica e registra il cliente nel momento in cui con operazioni di cassa o con la vendita di fiches (gettoni) al cliente si supera un importo di CHF Per la prima registrazione la casa da gioco fotocopia il documento probatorio ai sensi delle disposizioni di cui all art. 9 oppure lo registra elettronicamente. 3 La casa da gioco richiede inoltre le seguenti informazioni sull identità del cliente e le registra, qualora non si evincano da documento probatorio: 1. cognome, nome; 2. data di nascita; 3. nazionalità. 4 La casa da gioco registra l effettivo indirizzo di residenza (incl. stato di residenza) al più tardi in presenza di una transazione ai sensi dell art. 19 cpv. 2 lett. a o b. 5 Al fine di evitare episodi di smurfing la casa da gioco adotta le seguenti misure organizzative: a) in presenza di un cliente non ancora identificato e registrato la casa da gioco intraprende operazioni di cassa e la vendita di fiches (gettoni), a partire da un importo superiore a CHF 3'000, solo alla cassa; b) la casa da gioco monitora il gioco in modo tale che sia possibile riconoscere le operazioni che potrebbero essere finalizzate a evitare l identificazione tramite un artificiosa suddivisione delle somme in una transazione collegata e quindi si possa procedere all identificazione e alla registrazione del cliente conformemente a quanto indicato nelle direttive di cui all appendice I (transazioni collegate ). Determinazione dell avente diritto economico 12 Dichiarazione sull avente diritto economico 1 La casa da gioco può presupporre che il cliente sia l avente diritto economico, a meno che: 1. sia presente una transazione ai sensi dell art. 19 cpv. 2 lett. a o b; 2. effettui bonifici bancari a favore del cliente; 3. debba presupporre che i valori patrimoniali che il cliente cambia, punta o deposita, superino le capacità finanziare dello stesso; 4. il contatto con il cliente dia adito ad altre constatazioni insolite; 5. le relazioni d affari siano avviate per corrispondenza; 6. esistano sospetti di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. 2 Nei casi menzionati al cpv. 1 cfr. 1-6 la casa da gioco deve determinare l avente diritto economico e ottenere dal cliente una dichiarazione scritta sull avente diritto economico. Chi omette ciò è punibile ai sensi dell art. 305 ter cpv. 1 CP. 3 La dichiarazione sull avente diritto economico deve essere confermata dal cliente con la firma o elettronicamente e deve contenere i seguenti dati: a) per le persone fisiche: cognome, nome, data di nascita, domicilio e nazionalità; b) per le persone giuridiche: ragione sociale, domicilio e sede. 7

8 4 Se l avente diritto economico proviene da un paese in cui non si utilizza la data di nascita o il domicilio, tali dati verranno a mancare. Questa situazione eccezionale è da motivare con una nota negli atti. 5 La dichiarazione deve contenere l avvertenza che la fornitura intenzionale di dati falsi è punibile ai sensi dell art. 251 CP (falsità in atti). 13 Ripetuta identificazione e registrazione o determinazione dell avente diritto economico 1 La casa da gioco è tenuta a ripetere 5 l identificazione e la registrazione del cliente o la determinazione dell avente diritto economico ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, qualora nel corso della relazione d affari sorgano dubbi in merito al fatto che: a) le indicazioni fornite sull identità del cliente siano esatte; b) l avente diritto economico sia sempre lo stesso; oppure c) la dichiarazione rilasciata sull avente diritto economico sia esatta, e tali dubbi non possono essere chiariti con eventuali accertamenti. 2 Nel caso in cui un cliente, senza fondato motivo, rifiuti di ripetere l identificazione, la registrazione o la determinazione dell avente diritto economico, la casa da gioco deve interrompere la relazione d affari in essere conformemente alle disposizioni dell art. 31. In tal caso dovrà darne comunicazione all ufficio preposto dell OAD. Obbligo di accertamento particolare 14 Principio 1 La casa da gioco deve chiarire le circostanze economiche ai sensi dell art. 17 quando si verifica uno dei seguenti casi: a) una relazione d affari o una transazione ad elevato rischio ai sensi dell art. 15 f. seguente, a meno che non si renda immediatamente plausibile; b) relazioni d affari o transazioni che risultino insolite, a meno che non ne sia riconosciuta la legittimità; c) indizi che riconducano i valori patrimoniali a un reato o a un reato fiscale qualificato ai sensi dell art. 305 bis cfr. 1 bis CP, soggiacciano al potere di disposizione di un organizzazione criminale (art. 260 ter cfr. 1 CP) oppure servano a finanziare il terrorismo (art. 260 quinquies cpv. 1 CP); d) se i dati di un cliente o di un avente diritto economico di una relazione d affari o una transazione corrispondono con i dati che sono stati trasmessi alla casa da gioco da parte dell OAD ai sensi dell articolo 22a capoverso 2 lettera c LRD o dalla CFCG ai sensi dell articolo 22a capoverso 3 LRD, oppure questi dati sono molto simili. 2 La casa da gioco suddivide le relazioni d affari in due categorie: a) relazioni d affari caratterizzate da uno o più criteri di rischio ai sensi degli articoli 15 o 16 ( elevato rischio ); b) relazioni d affari non caratterizzate da alcun criterio di rischio oppure per le quali non sono stati riscontrati criteri di rischio a seguito di accertamenti particolari. Detta classificazione viene verificata dalla casa da gioco ogni anno e, in sede di revisione annuale, deve essere sottoposta all ufficio di controllo esterno. 15 Relazioni d affari ad elevato rischio 1 La casa da gioco stabilisce i criteri che riconducono a relazioni d affari ad elevato rischio. 5 Art. 5 cpv. 1 LRD 8

9 2 Criteri particolarmente degni di nota a seconda dell attività della casa da gioco e del profilo del cliente sono: a) domicilio o nazionalità del cliente e dell avente diritto economico; b) tipo e luogo dell attività commerciale del cliente e dell avente diritto economico; c) mancanza di un contatto personale all avvio di una relazione d affari continuativa; d) ammontare dei valori patrimoniali cambiati, puntati o depositati al momento dell avvio di una relazione d affari continuativa; e) pagamenti superiori a CHF da depositi fiches, conti cliente e supporti elettronici ai sensi dell art. 4 lett. b; f) paese di provenienza dei bonifici sui conti cliente o paese di destinazione dei bonifici dai conti cliente. 3 Le relazioni d affari con persone esposte politicamente (PEP) 6 rappresentano in ogni caso 7 relazioni d affari ad elevato rischio. 3 La casa da gioco allestisce una classificazione orientata al rischio delle sue relazioni d affari, individuando e contrassegnando le relazioni d affari ad elevato rischio di cui ai capoversi 1 e Transazioni ad elevato rischio 1 La casa da gioco stabilisce i criteri per il riconoscimento delle transazioni ad elevato rischio. 2 Criteri particolarmente degni di nota a seconda dei servizi utilizzati della casa da gioco sono: a) ammontare dei valori patrimoniali cambiati, puntati o depositati; b) ammontare dei valori patrimoniali riscattati; c) notevole scostamento dalla tipologia, dal volume o dalla frequenza delle transazioni solitamente effettuate nell ambito della relazione d affari; d) notevole scostamento dalla tipologia, dal volume o dalla frequenza delle transazioni solitamente effettuate nell ambito di relazioni d affari paragonabili. 3 Nel caso in cui vengano apportati in una sola volta CHF o un importo maggiore, questa transazione è in ogni caso a rischio elevato. 4 Ulteriori indicazioni in merito a transazioni inconsuete sono contenute nell elenco, non esaustivo, dei red flag dell OAD. Esso viene inserito dall ufficio competente nel modello delle direttive interne e costantemente aggiornato. 17 Tempi e contenuto degli accertamenti particolari 1 Non appena sono riconosciuti i rischi elevati di una relazione d affari o di una transazione, la casa da gioco avvia senza indugio i particolari accertamenti, che svolge al più presto con un onere commisurato. A seconda delle circostanze, oltre all identificazione e all accertamento dell avente diritto economico, occorre acquisire le seguenti informazioni, che consentono alla casa da gioco di giudicare se essa è tenuta o meno a procedere a una comunicazione di cui all art 32: a) attività professionale e commerciale del cliente e dell avente diritto economico (se non corrisponde al cliente); 6 Art. 2a LRD 7 Art. 6 cpv. 3 e 4 LRD 9

10 b) provenienza dei valori patrimoniali cambiati, puntati o depositati; c) origine del patrimonio del cliente e dell avente diritto economico; d) se il cliente o l avente diritto economico è una PEP; e) eventualmente altre informazioni utili. 18 Procedura e conseguenze 1 Gli accertamenti, a seconda delle circostanze, sono attuati come segue: a) acquisizione di informazioni verbali o scritte relative al cliente e all avente diritto economico (se non corrisponde al cliente); b) consultazione di fonti e banche dati generalmente accessibili al pubblico; c) eventualmente acquisizione di informazioni da terzi affidabili. 2 Gli accertamenti rispettano la sfera privata della persona coinvolta. 3 La casa da gioco controlla la plausibilità dei risultati ottenuti dagli accertamenti, li documenta e verifica se vi sono i presupposti di una comunicazione ai sensi dell art Qualora rimangano dubbi sulle indicazioni fornite dal cliente anche dopo aver effettuato accertamenti particolari, la casa da gioco rifiuta l avvio di una relazione d affari o interrompe immediatamente una relazione d affari in essere, a meno che non sia stata effettuata una comunicazione a MROS ai sensi degli articoli 32 o 33 e non sia stato imposto un blocco dei beni con divieto di informazione ai sensi dell art La casa da gioco nega l accesso a quelle persone che figurano in una lista ufficiale delle sanzioni ( Bush-Taliban-SECO ) ed evita di intraprendere relazioni d affari con loro. 19 Monitoraggio delle relazioni d affari e delle transazioni 1 La casa da gioco è tenuta a un efficace monitoraggio delle relazioni d affari: a) confrontando i propri elenchi delle persone identificate con le liste ufficiali delle sanzioni entro 10 giorni dalla pubblicazione di un aggiornamento ufficiale; b) acquisendo le liste ufficiali delle sanzioni nei propri elenchi delle persone oggetto di un divieto di gioco e di un esclusione dal gioco ai sensi dell art. 21 f. LCG; c) verificando annualmente se tra i clienti identificati si trovano persone esposte politicamente. 2 La casa da gioco effettua un monitoraggio efficace delle transazioni documentando le seguenti transazioni nel formulario LRD: a) riscatto di fiches e di crediti di gioco ai sensi dell art. 4 lett. a cfr. 1 e 2 nonché emissione e riscossione di assegni all ordine a partire da CHF15'000; b) cambio di denaro a partire da CHF 5 000; c) tutti i bonifici nell ambito di un deposito fiches o di un conto cliente; d) tutte le transazioni con supporti elettronici, che vengono utilizzati per oltre una giornata di gioco e presentano un credito di oltre CHF 5' Il massimo organo direttivo della casa da gioco o almeno uno dei suoi membri dispone controlli periodici di tutte le relazioni d affari ad elevato rischio, il loro monitoraggio e la rispettiva valutazione. Obbligo di documentazione 20 Documentazione LRD 1 La casa da gioco redige e organizza la sua documentazione in modo tale che la 10

11 segreteria della CFCG, l autorità di perseguimento penale, l OAD e altri uffici autorizzati possano formarsi un giudizio attendibile sull osservanza degli obblighi di cui agli articoli 3-11a LRD e ai sensi del presente Regolamento in tempi adeguati. 2 A questo proposito i documenti e i giustificativi devono essere redatti, organizzati e conservati in modo tale che la casa da gioco possa soddisfare in tempi adeguati la richiesta di informazioni e di requisizone da parte delle autorità di perseguimento penali allegando la documentazione necessaria 8. I documenti e i giustificativi devono consentire di comprendere le relazioni d affari e i fatti rilevanti. 3 Tale documentazione comprende in particolare: a) un archivio LRD (con formulari LRD e documenti) di tutte le registrazioni e la documentazione pertinenti ai fini della LRD; b) un elenco di tutti i clienti identificati e registrati con i dati ai sensi degli articoli 10 cpv. 3 e 4 nonché 11 cpv. 3 e 4; c) una copia dei documenti probatori che sono stati richiesti per l identificazione e la registrazione del cliente; d) nei casi di cui all art. 12 la dichiarazione del cliente in merito all identità dell avente diritto economico; e) i documenti necessari alle transazioni soggette all obbligo di documentazione di cui agli articoli 19 cpv. 2 e 4 lett. b (con indicazione del tipo, dell importo e della data); f) i documenti per il riconoscimento delle transazioni collegate di cui all art. 11 cpv. 5; g) le note e l ulteriore documentazione sui risultati dell applicazione dei criteri di cui all art. 15; h) le note e l ulteriore documentazione sui risultati degli accertamenti particolari di cui all art. 16; i) una copia delle comunicazioni ai sensi dell art. 32; j) una copia della delega ai sensi dell art. 9 cpv. 1 lett. a; k) i documenti relativi al deposito fiches di cui all art. 22 e sul conto cliente di cui all art. 25; l) i documenti relativi agli ordini di bonifico ai sensi dell art È possibile rinunciare all archiviazione dei giustificativi delle transazioni (estratti conto), dei documenti contabili e della corrispondenza sui conti se nell archivio LRD è indicato dove si trovano tali documenti e se, in merito ad essi, gli obblighi di documentazione e di conservazione ai sensi dei capoversi 5 e 6 sono soddisfatti. 5 I formulari e i documenti LRD devono essere conservati in un luogo sicuro, sempre accessibile in Svizzera. 6 Il termine di conservazione è definito come segue: a) per i formulari LRD e i documenti: dieci anni a partire dalla conclusione della relazione d affari; b) per i documenti necessari al riconoscimento delle transazioni collegate ai sensi dell art. 11 cpv. 5: un anno o 30 giorni dopo la prima ispezione ordinaria ai fini della LRD da parte della CFCG. I termini per la conservazione dei singoli documenti decorrono dalla data della loro redazione. 8 Art. 7 cpv. 2 LRD 11

12 7 È possibile registrare e memorizzare i documenti su supporto elettronico. VI. Misure organizzative 21 Assegni all ordine 1 La casa da gioco può accettare ed emettere solo assegni all ordine 9. Deve tenere un registro specifico relativo a tali assegni ai sensi dell art. 28 cpv. 2 LCG e dell art. 34 cpv. 1 OCG. 2 Su tutti gli assegni all ordine emessi dalla casa da gioco deve essere apposta la seguente dicitura: Questo documento non conferma né una puntata al gioco né una vincita di gioco. 22 Deposito fiches per clienti 1 Nel caso in cui un cliente non porti con sé le fiches né le converta prima di uscire dalla casa da gioco, ma le lasci in custodia presso la casa da gioco fino al suo ritorno, si applica quanto segue: a) identificazione del cliente (compilazione del formulario LRD) qualora non sia già stato identificato; b) controllo PEP ai sensi dell art. 15 cpv. 3; c) firma della seguente dichiarazione: Io sottoscritto deposito fiches per il valore di... a mio rischio e pericolo presso la casa da gioco e concordo che, qualora non ne disponga entro dodici mesi, il deposito fiches verrà chiuso e un assegno all ordine per lo stesso importo sarà inviato al mio indirizzo. d) Un duplicato della dichiarazione è destinato alla documentazione e un altro duplicato andrà posto nel contenitore. In caso di prelievo e di conversione in assegno all ordine occorre registrare l operazione nel formulario LRD; e) Il contenitore del deposito può essere utilizzato esclusivamente per le fiches. 2 La casa da gioco documenta i versamenti e i prelevamenti con data e ora. 23 Vincite di gioco 1 La casa da gioco non certifica alcuna vincita di gioco. 2 La casa da gioco non gestisce alcun deposito vincite. 24 Ordini di bonifico / Utilizzo di fiches 1 La casa da gioco effettua ordini di bonifico su incarico o a favore di clienti solo se destinati a un altra casa da gioco o a una banca. Le deve essere indicato il nome, il numero di conto e l indirizzo del cliente committente. Se il cliente non ha un numero di conto, la casa da gioco deve indicare un numero di identificazione collegato al cliente e alla transazione. L indirizzo del committente può essere sostituito dalla sua data di nascita, dal suo luogo di nascita o dal suo numero d identità nazionale. Il cliente deve essere opportunamente informato della trasmissione di tali dati. 2 Le fiches emesse dalla casa da gioco possono essere utilizzate per giocare e/o cambiate solo in questa casa da gioco. 25 Conto cliente 1 Per l apertura di un conto cliente il cliente deve inviare alla casa da gioco la seguente documentazione utilizzando il formulario conto cliente (in allegato al modello dell OAD per le direttive interne): a) un duplicato dell ordine di bonifico con i seguenti dati: indirizzo della banca, intestatario del conto con domicilio, numero del conto; 9 Art. 28 cpv. 1 LCG 12

13 b) una copia autenticata di un documento probatorio. La casa da gioco può rinunciare alla conferma di autenticità se adotta altre misure che le consentano di verificare l identità e l indirizzo del cliente. Le misure adottate devono essere documentate; c) la dichiarazione dell avente diritto economico. 2 La casa da gioco fa confermare il domicilio del cliente tramite invio postale con ricevuta di ritorno o in altro modo appropriato e in seguito conferma nei confronti del cliente la completezza della documentazione. Effettua un controllo PEP ai sensi dell art. 15 cpv Qualora l ospite desideri prelevare fiches dal suo conto cliente, questi sarà nuovamente identificato e dovrà riconfermare la dichiarazione dell avente diritto economico apponendovi la firma o elettronicamente. 4 Nel caso in cui il cliente non converta nulla o comunque non converta più del 10% dell importo versato, dopo 12 mesi il saldo ritornerà alla filiale della banca che a suo tempo ha effettuato il bonifico. 5 Non vengono accettati o devono essere rifiutati versamenti sul conto della casa da gioco se non sono stati precedentemente adempiuti gli obblighi di documentazione ai sensi del cpv Per ogni bonifico di norma deve essere aperto un nuovo conto cliente. Su un conto cliente esistente si possono effettuare versamenti successivi solo nel caso in cui non vi siano dubbi sulla banca committente, sull avente diritto economico e sull identità del cliente. 7 La casa da gioco, nel caso in cui gestisca un conto congiunto presso la propria banca affiliata in relazione all apertura di un conto cliente, dovrà stilare un elenco completo delle persone aventi diritto economico. 26 Formazione 1 Tutti i collaboratori della casa da gioco che hanno contatti con il denaro o con i clienti o che svolgono mansioni dirigenti rilevanti ai fini della LRD sono tenuti a frequentare i corsi di formazione dichiarati come obbligatori nel programma di formazione dell OAD. La formazione obbligatoria prevede una formazione di base, che deve essere seguita entro sei mesi dall assunzione dell incarico, e un corso di perfezionamento annuale. 2 Il personale della casa da gioco che è tenuto a frequentare tali corsi di formazione deve acquisire, a seconda del livello delle proprie funzioni, quelle conoscenze relative alle norme giuridiche, alle forme di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, alla normativa dell OAD e alle misure interne per la lotta contro il riciclaggio di denaro, che risultano essenziali per l applicazione della LRD. 3 Per l adempimento degli obblighi di formazione della casa da gioco è competente e ne risponde il responsabile LRD della stessa. Il responsabile LRD e il suo sostituto sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento specifico dell OAD ( Forum tecnico ) almeno una volta l anno. 4 L OAD pubblica una volta all anno un programma di formazione che contiene una panoramica dei corsi di formazione obbligatori, i corsi offerti dall OAD e le relative date, il personale qualificato a disposizione delle case da gioco e le quote di partecipazione ai corsi. L OAD informa le case da gioco e la CFCG in merito al programma di formazione. 5 Nella misura in cui la casa da gioco effettui corsi di formazione propri, questi saranno tenuti dal responsabile LRD, dal suo sostituto o da un altro formatore della casa da gioco appositamente preparato dall OAD. La casa da gioco che non svolge la formazione autonomamente dovrà incaricare l OAD. I corsi di formazione dell OAD sono tenuti nella rispettiva lingua nazionale e sono addebitati alla casa da gioco a condizioni unitarie. 6 La formazione del personale della casa da gioco deve essere documentata. 27 Organizzazione interna (ufficio preposto alla lotta contro il riciclaggio di denaro) 13

14 1 La casa da gioco designa una o più persone qualificate come responsabile LRD o suo sostituto (ufficio preposto alla lotta contro il riciclaggio di denaro), con il compito di monitorare il rispetto degli obblighi ai sensi degli articoli 3-11a LRD e di questo Regolamento. L ufficio preposto alla lotta contro il riciclaggio di denaro: a) supporta e consiglia la direzione e i responsabili di linea nell attuazione del presente Regolamento; b) si occupa di applicare e fare rispettare le direttive interne ai sensi dell art. 29; c) pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; d) predispone, considerando la tipologia delle relazioni d affari in corso, un analisi dei rischi dal punto di vista della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo considerando in particolare il domicilio del cliente, il segmento di clientela e le offerte della casa da gioco. L analisi dei rischi deve essere approvata dal consiglio di amministrazione o dal massimo organo dirigente ed essere aggiornata periodicamente; e) svolge o fa in modo che siano svolti accertamenti particolari ai sensi dell art. 14 segg.; f) stabilisce eventualmente i parametri per il sistema di monitoraggio delle relazioni d affari e delle transazioni ai sensi dell art. 19; g) svolge i controlli interni alla casa da gioco ai sensi dell art. 28 e ne documenta il risultato; h) garantisce che il competente organo direttivo riceva le necessarie basi per decidere sull avvio o sul proseguimento di relazioni d affari ai sensi dell art. 18 cpv. 4 e 5 nonché dell art. 31 cpv. 6 e 7; i) fornisce consulenza in tutte le questioni legate alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 2 Una persona incaricata del monitoraggio all interno della casa da gioco non può controllare relazioni d affari nell ambito delle quali essa stessa abbia svolto accertamenti o predisposto documenti e giustificativi. 28 Coinvolgimento di terzi 1 La casa da gioco può incaricare persone e aziende di identificare il cliente, determinare l avente diritto economico e svolgere accertamenti particolari mediante una convenzione scritta nel caso in cui: a) abbia accuratamente selezionato la persona incaricata; b) l abbia istruita in merito ai suoi compiti; e c) possa controllare se la persona incaricata rispetta o meno gli obblighi di diligenza. 2 Può affidare l adempimento di questi obblighi di diligenza senza convenzione scritta: a) a un ufficio all interno di un gruppo, a condizione che sia utilizzato uno standard di diligenza equivalente; oppure b) a un altro intermediario finanziario, se questi soggiace a una vigilanza e una normativa analoga in riferimento alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e ha adottato misure per soddisfare gli obblighi di diligenza in modo equivalente. 3 I terzi coinvolti non possono a loro volta incaricare altre persone o aziende. 4 La casa da gioco rimane in ogni caso responsabile ai sensi del diritto in materia di vigilanza di soddisfare doverosamente i compiti dei quali sono state incaricate le persone e le aziende ai sensi dei capoversi 1 e 2. 14

15 5 La casa da gioco deve mettere agli atti una copia dei documenti utilizzati per adempiere gli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e ottenere la conferma scritta che le copie consegnatele corrispondono ai documenti originali. Deve verificare direttamente la plausibilità dei risultati di accertamenti particolari. 29 Direttive interne 1 Il consiglio di amministrazione della casa da gioco emana direttive interne per il concreto adempimento degli obblighi di diligenza ai sensi della LRD e di questo Regolamento e le comunica in forma adeguata alle persone coinvolte. 2 In esse la casa da gioco disciplina in particolare: a) la distribuzione interna degli incarichi e le responsabilità; b) il sistema di identificazione ai sensi dell art. 7 cpv. 1; c) i criteri che applica per identificare le relazioni d affari ad elevato rischio ai sensi dell art. 15; d) i criteri che applica per identificare le transazioni ad elevato rischio ai sensi dell art. 16; e) i principi fondamentali relativi al monitoraggio delle transazioni; f) la politica aziendale in relazione alle persone esposte politicamente; g) la competenza per le comunicazioni all Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS); h) come rileva, limita e sorveglia i rischi elevati; i) in quali casi è necessario informare la CFCG e/o l OAD; j) i processi per attuare le ulteriori direttive ai sensi degli articoli 6-28 e 30-36; k) la distribuzione interna all azienda delle restanti mansioni e competenze tra l ufficio preposto alla lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità operative incaricate di adempiere gli obblighi di diligenza conformemente al presente Regolamento. 30 Rapporto 1 La casa da gioco ha l obbligo di: a) certificare annualmente all OAD l osservanza degli obblighi e fornire informazioni in merito all attuazione interna. A tale riguardo deve utilizzare il moduo appositamente previsto dall OAD; b) sottoporsi, nell ambito della verifica annuale attuata dall ufficio di revisione esterno ai sensi dell art. 37 LCG, anche al controllo del rispetto degli obblighi ai sensi degli articoli 3-11a LRD e del presente Regolamento. 2 L ufficio di revisione riporta i risultati del controllo in un rapporto ai sensi dell art. 76 cpv. 1 OCG. 31 VII. Rifiuto, interruzione o proseguimento della relazione d affari 1 La casa da gioco deve rifiutare l avvio di una relazione d affari o interrompere immediatamente una relazione d affari in essere nel caso in cui: a) il cliente non possa essere identificato; b) la casa da gioco non possa stabilire chi è l avente diritto economico dei valori patrimoniali in questione; c) il cliente rifiuti di fornire informazioni sulle sue circostanze economiche; 15

16 d) sussistano dubbi sulle informazioni fornite dal cliente anche dopo l esecuzione della procedura ai sensi dell art. 13 cpv. 1 (ripetuta identificazione o determinazione dell avente diritto economico); e) vi sia il sospetto che siano stati deliberatamente forniti alla casa da gioco indicazioni false sull identità del cliente, sulle sue circostanze economiche o sull avente diritto economico. 2 Qualora la casa da gioco rifiuti di avviare una relazione d affari o interrompa una relazione d affari già avviata per i motivi di cui al cpv. 1, può autorizzare il prelievo dei valori patrimoniali unicamente in una modalità che permetta alle autorità di risalire eventualmente alla transazione ( paper trail ). In tal caso: a) se esiste un conto cliente i valori patrimoniali saranno ritrasferiti alla banca che ha effettuato il versamento e, in caso di chiusura di un deposito fiches, i valori patrimoniali verranno rimborsati solo con l emissione di un assegno all ordine; b) per le operazioni di cassa viene effettuato un rimborso in contanti solo dietro quietanza alla stessa persona che ha apportato i valori patrimoniali. 3 La casa da gioco non può interrompere una relazione d affari se sono soddisfatti i presupposti di una comunicazione a MROS ai sensi dell art Non può interrompere una relazione d affari dubbiosa né permettere il prelievo di valori patrimoniali importanti in presenza di segnali concreti dell imminenza di misure di sicurezza da parte delle autorità. 5 Il massimo organo direttivo della casa da gioco o almeno uno dei suoi membri decide in merito all avvio di una relazione d affari con PEP e, a scadenza annuale, sul suo proseguimento. 6 L avvio di una relazione d affari con altri rischi elevati implica l approvazione di un superiore, di un ufficio preposto o della direzione. VIII. Obblighi in caso di sospetto riciclaggio di denaro 32 Obbligo di comunicazione ai sensi dell art. 9 LRD 1 Una casa da gioco deve dare senza indugio comunicazione all Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) se: a) sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d affari: 1) sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260 ter numero 1 (organizzazione criminale) o 305 bis (riciclaggio di denaro) del Codice penale, 2) provengono da un crimine o da un reato fiscale qualificato ai sensi dell art. 305 bis numero 1 bis CP, 3) sottostanno alla facoltà di disporre di un organizzazione criminale o 4) servono al finanziamento del terrorismo (art. 260 quinquies numero 1 CP); b) interrompe le trattative per l avvio di una relazione d affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a; c) sulla scorta degli accertamenti svolti ai sensi dell art. 14 cpv. 1 lett. d sa o ha motivo di credere che i dati ricevuti dalla CFCG o dall OAD concernenti una persona o un organizzazione corrispondano ai dati di un cliente o di un avente diritto economico di una relazione d affari o di una transazione. 2 Nella comunicazione deve figurare il nome della casa da gioco. Il personale della casa da gioco che si è occupato del caso può essere reso anonimo nella comunicazione, purché MROS e la competenete autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro. 16

17 3 Nei casi di cui al cpv. 1 la casa da gioco deve sempre identificare il cliente, determinare l avente diritto economico e inviare senza indugio una copia della comunicazione all ufficio competente dell OAD. 33 Diritto di comunicazione ai sensi dell art. 305 ter cpv. 2 CP 1 Se non ha sospetti fondati ai sensi dell art. 32 cpv. 1 lett. a oppure non ha motivo ai sensi dell art. 32 cpv. 1 lett. c, ma le sue osservazioni gli permettono di concludere che i valori patrimoniali coinvolti nella relazione d affari provengono da un crimine o vengono destinati al finanziamento del terrorismo, la casa da gioco può fare uso del diritto di comunicazione di cui all art. 305 ter cpv. 2 del Codice penale e comunicare le sue osservazioni a MROS. 2 Gli obblighi della casa da gioco ai sensi dell art. 32 cpv. 2 e 3 si applicano di conseguenza. 3 Se, in caso di relazioni d affari dubbiose che concernono importanti valori patrimoniali, non esercita il suo diritto di comunicazione, la casa da gioco ne documenta i motivi. 4 La casa da gioco che decide di mantenere una relazione d affari dubbiosa deve sorvegliarla in modo particolare ed esaminarla sotto il profilo degli indizi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. 34 Modalità della comunicazione 4 La comunicazione avviene in conformità con le direttive di MROS: a) alla seco (Segreteria di Stato dell economia, nel caso in cui la comunicazione concerna una persona o un organizzazione sottoposta a sanzioni ai sensi della legge federale del 22 marzo 2002 sull applicazione di sanzioni internazionali (legge sugli embarghi, RS ). Le relative liste ufficiali dovranno contenere la nota Comunicazione alla seco ; b) a MROS in tutti gli altri casi La comunicazione a MROS deve avvenire in forma scritta: via fax o, se il fax non è disponibile, per posta prioritaria. A tal fine si deve utilizzare il modulo di comunicazione appositamente predisposto da MROS. 6 È necessario indicare a MROS la persona responsabile della comunicazione (responsabile LRD o sostituto). 10 Art. 9 cpv. 1 LRD 17

18 35 Blocco dei beni e divieto di informazione 1 La casa da gioco deve immediatamente bloccare i valori patrimoniali che le sono stati affidati dal cliente se in connessione con la comunicazione di cui all art. 32 cpv. 1 lett. a del Regolamento 11 o all art. 305 ter cpv. 2 CP (diritto di comunicazione), non appena MROS le comunica che inoltrerà questa comunicazione a un autorità di perseguimento penale 12. Prima di tale comunicazione la casa da gioco esegue gli ordini del cliente concernenti i valori patrimoniali da essa comunicati a MROS ai sensi dell art. 32 cpv. 1 lett. a o dell art La casa da gioco deve immediatamente bloccare 14 i valori patrimoniali che le sono stati affidati dal cliente se in connessione con la comunicazione di cui all art. 32 cpv. 1 lett. c del Regolamento La casa da gioco mantiene il blocco dei beni: a) nel caso di una comunicazione alla seco: fino a quando la persona o l organizzazione coinvolta viene cancellata dalla lista delle sanzioni 16 ; b) nel caso di una comunicazione a MROS: fino a che non riceve una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dal momento in cui MROS le ha notificato l inoltro della comunicazione ai sensi del cpv. 1 oppure la casa da gioco ha inoltrato una comunicazione a MROS ai sensi del cpv La casa da gioco non può informare né gli interessati né terzi dell avvenuta comunicazione ai sensi dell art. 9 LRD (obbligo di comunicazione) o ai sensi dell art. 305 ter cpv. 2 CP (diritto di comunicazione) 18. Non sono considerati terzi l OAD e la CFCG. 4 Fa eccezione al diritto d informazione la tutela dei propri interessi nell ambito di un processo civile o di una procedura penale o amministrativa. 36 Comportamento in assenza di una decisione delle autorità 1 La casa da gioco decide se proseguire la relazione d affari nel caso in cui: a) entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione ai sensi dell art. 32 cpv. 1 lett. a MROS: 1. non ha inviato alcuna comunicazione, 2. notifica che non inoltrerà la comunicazione a un autorità di perseguimento penale oppure 3. notifica che inoltrerà la comunicazione a un autorità di perseguimento penale, tuttavia la casa da gioco non riceve una decisione da parte della suddetta autorità entro cinque giorni lavorativi dal momento della comunicazione; b) dopo la comunicazione di cui all art. 32 cpv. 1 lett. c la casa da gioco non riceve una decisione da parte dell autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi; oppure c) dopo la comunicazione di cui all art. 33 (diritto di comunicazione) la casa da gioco riceve una notifica da parte di MROS che non inoltrerà la comunicazione a un autorità di perseguimento penale. 2 La casa da gioco, che non vuole proseguire la relazione d affari, può consentire il prelievo di importanti valori patrimoniali unicamente in una maniera che permetta 11 Art. 9 cpv. 1 lett. a LRD 12 Art. 10 cpv. 1 LRD 13 Art. 9a LRD 14 Art. 10 cpv. 1 LRD 15 Art. 9 cpv. 1 lett. c LRD 16 cfr. art. 3 ordinanza Taliban, RS Art. 10 cpv. 2 LRD 18 Art. 10 cpv. 3 LRD 18

19 all autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia ( paper trail ). 37 Esclusione della responsabilità penale e civile 1 In tema di comunicazione e di blocco dei beni la casa da gioco non può essere perseguita per violazione degli obblighi di segretezza né essere resa responsabile della violazione del contratto se essa ha proceduto in buona fede e con la diligenza imposta dalle circostanze Questa esclusione della responsabilità penale e civile si applica anche alle case da gioco, che effettuano una comunicazione ai sensi dell art. 305 ter cpv. 2 CP (diritto di comunicazione). 38 X. Disposizioni finali e transitorie 1 Il presente Regolamento sostituisce quello del 12 settembre È stato sottoposto all esame e all approvazione della Commissione federale delle case da gioco (CFCG). 2 Tutte le modifiche e le aggiunte al presente Regolamento devono essere sottoposte alla CFCG prima della rispettiva entrata in vigore. 3 Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento e dalle sue parti integranti è presso la sede dell OAD Il presente Regolamento entra in vigore il. 2 Per le relazioni d affari in essere la casa da gioco non deve sostituire i moduli esistenti. 3 Le nuove disposizioni concernenti l identificazione e la determinazione dell avente diritto economico devono essere applicate se viene avviata una relazione d affari in seguito all entrata in vigore del presente Regolamento oppure se le procedura per identificare e determinare l avente diritto economico ai sensi dell art. deve essere ripetuta dopo l entrata in vigore del presente Regolamento. Alle relazioni d affari in essere le nuove disposizioni si applicano se sono più vantaggiose. 4 La casa da gioco deve adempiere i requisiti di cui agli articoli 24 cpv. 1 (ordini di bonifico), 27 cpv. 1 lett. d (analisi dei rischi) e 29 cpv. 2 lett. j (processi) al più tardi entro [ ] mesi dall entrata in vigore del presente Regolamento. Zugo, il Per l OAD: Il Presidente: Un membro della Presidenza:.. Appendice: 1. Piano di verifiche e di sanzioni 2013 dell OAD Case da gioco 19 Art. 11 LRD 19

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