MOD. 730 PRECOMPILATO

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1 MOD. 730 PRECOMPILATO ADEMPIMENTO NOVITÀ 2016 SOGGETTI INTERESSATI INQUADRAMENTO GENERALE SCADENZA COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI NORMATIVI Il Mod. 730/2016 precompilato viene messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile In caso di Modello precompilato, è possibile presentare la dichiarazione, oltre che chiedendo l assistenza da parte del sostituto d imposta o di un CAF/professionista abilitato, anche direttamente. Il Modello precompilato, dal 2016 (redditi 2015), si arricchisce di nuovi dati tra cui le spese sanitarie, le spese funebri, le spese universitarie e le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e alla riqualificazione energetica degli edifici, pagate con bonifico parlante dai proprietari di immobili nel corso del Possono utilizzare la dichiarazione precompilata i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati: ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il Mod Il Mod. 730/2016 viene messo on line, a disposizione dei contribuenti, a partire dal 15 aprile Il contribuente o gli altri soggetti dallo stesso specificamente delegati accedendo al portale, trovano i seguenti documenti e informazioni: - il Mod. 730 precompilato; - un foglio informativo contenente l elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l Agenzia delle Entrate; - l esito della liquidazione della dichiarazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) e il prospetto di liquidazione del Mod. 730 con il dettaglio dei risultati della liquidazione. Nei casi in cui la dichiarazione non possa essere precompilata in modo completo (perché non si conosce un elemento essenziale quale, ad esempio, la destinazione d uso di uno o più immobili), l esito della liquidazione è disponibile al contribuente solo dopo la necessaria integrazione della dichiarazione. Il Mod. 730/2016, sia in modalità ordinaria che precompilato, deve essere trasmesso all Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio Il Modello precompilato può essere: - accettato così com è; - accettato dopo averlo modificato; - rifiutato. - Contribuenti senza sostituto. - Dichiarazione congiunta. - D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, artt Provvedimento Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2014, prot / Provvedimento Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2014, prot / Provvedimento Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2014, prot / D.M. 29 dicembre Provvedimento Agenzia delle Entrate 17 febbraio 2015, prot. 2015/ Garante per la protezione dei dati personali - parere 19 febbraio Provvedimento Agenzia delle Entrate 23 febbraio Provvedimento Agenzia delle Entrate 20 marzo 2015, prot. 2015/ Provvedimento Agenzia delle Entrate 31 luglio Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 31 luglio Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 13 gennaio 2016; - Provvedimento Agenzia delle Entrate 11 aprile DICHIARAZIONI FISCALI

2 ADEMPIMENTO Quest anno, così come già fatto in via sperimentale lo scorso anno, è possibile fruire della dichiarazione precompilata (D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, artt. 1-8). NOVITÀ Da quest anno il Mod. 730 precompilato, disponibile dal 15 aprile sul sito internet si arricchisce di nuovi dati, tra cui le spese mediche sostenute dal contribuente per le quali spettano le detrazioni e deduzioni d imposta, le spese funebri, le spese universitarie e le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e alla riqualificazione energetica degli edifici, pagate con bonifico parlante dai proprietari di immobili nel corso del IL MODELLO PRECOMPILATO IN PILLOLE Possono utilizzare la dichiarazione precompilata i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati: ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il Mod Passando all aspetto operativo, è previsto che a partire dal 15 aprile di ciascun anno l Agenzia delle Entrate metta a disposizione online la dichiarazione precompilata. Il contribuente può accettarla così com è oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. Il cittadino può accedere alla propria dichiarazione direttamente sul sito internet dell Agenzia delle Entrate. In alternativa, può delegare il proprio sostituto d imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato. Il contribuente, in ogni caso, è libero di continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il Mod. 730 o il Mod. UNICO PF. A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall Agenzia è previsto un diverso iter dei controlli documentali. Tutte le altre attività, con cui l Amministrazione finanziaria riscontra la correttezza degli obblighi dichiarativi, restano invariate. In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d imposta che presta assistenza fiscale, i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.) non vengono sottoposti al controllo documentale. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati, questi ultimi sono tenuti all apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata. In questo caso, inoltre, i controlli documentali sono effettuati, anche in relazione a quei dati della precompilata forniti all Agenzia dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.), presso i CAF o i professionisti abilitati senza più rivolgersi al cittadino. Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale sono inviate direttamente ai CAF o ai professionisti. Questi ultimi sono tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e interessi nella misura attualmente prevista per i contribuenti (si applica la sanzione del 30%), salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente. Nei confronti dei contribuenti, tuttavia, resta ferma la possibilità di controllare la sussistenza dei requisiti soggettivi che in alcuni casi sono richiesti per poter fruire delle detrazioni o deduzioni. Se rilevano errori, i CAF o i professionisti possono trasmettere una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell anno in cui la violazione è stata commessa: in questo caso sono tenuti al pagamento della sola sanzione, ma ridotta a 1/9, mentre l imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. 60 DICHIARAZIONI FISCALI

3 Chiaramente, per l elaborazione della dichiarazione precompilata, l Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d imposta con riferimento, ad esempio, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai compensi per attività occasionali di lavoro autonomo. Inoltre, grazie al sistema Tessera Sanitaria, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2016 (anno d imposta 2015) nella dichiarazione precompilata confluiscono anche i dati relativi alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d imposta. Ulteriore novità di quest anno, nel Modello precompilato 2016, sono presenti anche i dati relativi alle spese funebri, quelle universitarie e quelle per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli edifici, pagate con bonifico parlante dai proprietari di immobili nel corso del Per garantire piena uniformità a tutti i contribuenti (sia a quelli che usufruiscono della dichiarazione precompilata che agli altri), è fissato al 7 luglio, il termine di trasmissione del Modello, sia se viene presentato direttamente dal contribuente, sia se viene presentato tramite sostituto d imposta, CAF o professionista. VANTAGGI DEL 730 PRECOMPILATO Non è necessario eseguire calcoli Nessun controllo se si accetta la dichiarazione senza modificarla Vantaggi Possibilità di presentare il Modello anche direttamente, previa registrazione sul sito dall Agenzia delle entrate E possibile delegare un CAF o un intermediario per scaricare la dichiarazione precompilata Se si accetta la dichiarazione precompilata, i rimborsi, anche se superiori a euro non vengono controllati SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI Possono utilizzare la dichiarazione precompilata i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati: ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il Mod Più in dettaglio, si fa riferimento ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR e quindi coloro che, nel 2015, hanno percepito: redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR); compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, lett. a, TUIR); somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, lett. c), TUIR); somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a DICHIARAZIONI FISCALI

4 favore di un determinato soggetto nel Quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli Uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell attività di lavoro dipendente, o nell oggetto dell arte o professione, esercitate dal contribuente (art. 50, lett. c-bis, TUIR); remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, lett. d, TUIR); indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale (ma non quelle percepite dai membri del Parlamento europeo) e indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l assegno del Presidente della Repubblica (art. 50, lett. g, TUIR); altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lett. c) e d) del comma 1 dell art. 10 tra gli oneri deducibili (art. 50, lett. i, TUIR); compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art. 50, lett. l, TUIR). La dichiarazione precompilata è proposta ai contribuenti che normalmente presentano il Mod. 730 (o il Mod. UNICO con caratteristiche da 730). In pratica, la dichiarazione precompilata viene predisposta per i lavoratori dipendenti e pensionati che: hanno presentato il Mod. 730/2015 per i redditi dell anno 2014; e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d imposta la Certificazione Unica 2016 con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell anno Volendo specificare meglio, la dichiarazione precompilata viene predisposta per i contribuenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: aver percepito, per l anno d imposta 2015, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), TUIR, in relazione ai quali i sostituti d imposta hanno trasmesso nei termini all Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2016; aver presentato, per l anno d imposta 2014, il Mod. 730 oppure il Mod. UNICO Persone Fisiche, pur avendo i requisiti per presentare il Mod La dichiarazione 730 precompilata viene predisposta anche nei confronti dei contribuenti che per l anno d imposta 2014, oltre a presentare il Mod. 730, hanno presentato il Mod. UNICO Persone Fisiche con i soli Quadri RM, RT e/o RW. REDDITI CHE RIENTRANO NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA Tipo di reddito Riferimento TUIR Redditi di lavoro dipendente art. 49 Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante Somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel Quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli Uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell attività di lavoro dipendente, o nell oggetto dell arte o professione, esercitate dal art. 50, lett. a) art. 50, lett. c) art. 50, lett. c-bis) 62 DICHIARAZIONI FISCALI

5 contribuente Tipo di reddito Riferimento TUIR Remunerazioni dei sacerdoti art. 50, lett. d) Indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale (ma non quelle percepite dai membri del Parlamento europeo) e indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l assegno del Presidente della Repubblica Altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lett. c) e d) del comma 1 dell art. 10 tra gli oneri deducibili Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO art. 50, lett. g) art. 50, lett. i) art. 50, lett. l) Anche i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d imposta tenuto a effettuare il conguaglio (art. 51-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), possono utilizzare la dichiarazione precompilata. Tali soggetti possono presentare la dichiarazione direttamente via web ovvero rivolgersi ad un CAF o professionista abilitato (circolare 23 marzo 2015, n. 11/E). Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo dedicato (vedi paragrafo Casi particolari). CONTRIBUENTI ESCLUSI La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta nei confronti dei contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del Mod. 730, tra cui, in particolare, i contribuenti: con partita IVA attiva almeno per un giorno nel corso dell anno d imposta, ad eccezione dei produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); per i quali sia noto al Sistema Informativo dell Anagrafe Tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Qualora l informazione del decesso sia disponibile al Sistema Informativo dell Anagrafe Tributaria successivamente alla data di elaborazione della dichiarazione da parte dell Agenzia delle Entrate sarà comunque inibito l accesso (sia diretto che tramite intermediario) alla dichiarazione 730 precompilata; che dalla dichiarazione relativa all anno d imposta precedente risultano soggetti legalmente incapaci; che non hanno raggiunto la maggiore età. La dichiarazione precompilata, non viene predisposta anche se, con riferimento all anno d imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l attività di liquidazione automatizzata. Si fa riferimento ai controlli ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973: tale norma prevede che l Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro l inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d imposta. Più precisamente, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell anagrafe tributaria, l Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; DICHIARAZIONI FISCALI

6 c) ridurre le detrazioni d imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d imposta. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall Ufficio emerge un imposta o una maggiore imposta, l esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all Amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. L esclusione, dunque, è giustificata dal fatto che, in tali casi, l Amministrazione finanziaria non dispone di tutte le informazioni necessarie da inserire nella dichiarazione precompilata. Nella circolare 23 marzo 2015, n. 11/E, l Agenzia delle Entrate si è soffermata su questo aspetto. ESCLUSIONI Esclusioni soggettive Esclusioni oggettive La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta nei confronti dei contribuenti: con partita IVA attiva almeno per un giorno nel corso dell anno d imposta, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero per gli agricoltori (art. 34, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; per i quali sia noto al Sistema Informativo dell Anagrafe Tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Qualora l informazione del decesso sia disponibile al Sistema Informativo dell Anagrafe Tributaria successivamente alla data di elaborazione della dichiarazione da parte dell Agenzia delle Entrate sarà comunque inibito l accesso (sia diretto che tramite intermediario) alla dichiarazione 730 precompilata; che dalla dichiarazione relativa all anno d imposta precedente risultano soggetti legalmente incapaci; che non hanno raggiunto la maggiore età. La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento all anno d imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l attività di liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973). Nel caso in cui per la dichiarazione relativa all anno d imposta precedente non sia ancora conclusa, al momento della elaborazione del Mod. 730 precompilato, l attività di controllo automatizzato da parte dell Agenzia delle Entrate, la dichiarazione è comunque predisposta. In tal caso, tuttavia, non sono riportati nel Mod. 730 precompilato i dati che potrebbero essere modificati in esito all attività di liquidazione automatizzata, come ad esempio l eccedenza a credito, e di tale circostanza viene dato avviso al contribuente (circolare 23 marzo 2015, n. 11/E). 64 DICHIARAZIONI FISCALI

7 CONTRIBUENTI INTERESSATI ED ESCLUSI DAL 730/2016 PRECOMPILATO 730 PRECOMPILATO CHI SI NO INQUADRAMENTO GENERALE Contribuenti che: hanno percepito, per l anno d imposta 2015, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c- bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), TUIR, in relazione ai quali i sostituti d imposta hanno trasmesso nei termini all Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2016; hanno presentato, per l anno d imposta 2014, il Mod. 730 oppure il Mod. UNICO Persone Fisiche, pur avendo i requisiti per presentare il Mod La dichiarazione 730 precompilata viene predisposta anche nei confronti dei contribuenti che per l anno d imposta 2014, oltre a presentare il Mod. 730, hanno presentato il Mod. UNICO Persone Fisiche con i soli Quadri RM, RT e/o RW. Contribuenti: con partita IVA attiva almeno per un giorno nel corso dell anno d imposta, ad eccezione dei produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); per i quali sia noto al Sistema Informativo dell Anagrafe Tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata; che dalla dichiarazione relativa all anno d imposta precedente risultano soggetti legalmente incapaci; che non hanno raggiunto la maggiore età; che, con riferimento all anno d imposta 2014, hanno presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l attività di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973. Sul sito internet dell Agenzia delle Entrate è presente una Sezione riservata (raggiungibile all indirizzo web: https: //info730.agenziaentrate.gov.it/portale/) in cui trova posto il Modello precompilato. Tralasciando gli aspetti prettamente operativi connessi all accesso a tale Sezione (saranno oggetto di approfondimento nei paragrafi che seguono), va segnalato che il contribuente o gli altri soggetti dallo stesso specificamente delegati accedendo al portale, trovano i seguenti documenti e informazioni: il Mod. 730 precompilato; un foglio informativo contenente l elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l Agenzia delle Entrate con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative; l esito della liquidazione della dichiarazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) e il prospetto di liquidazione del Mod. 730 con il dettaglio dei risultati della liquidazione. Nei casi in cui la dichiarazione non possa essere precompilata in modo completo (perché non si conosce un elemento essenziale quale, ad esempio, la destinazione d uso di uno o più immobili), l esito della liquidazione è disponibile al contribuente solo dopo la necessaria integrazione della dichiarazione. DICHIARAZIONI FISCALI

8 DOCUMENTI CONSULTABILI SUL SITO DEDICATO Modello 730 precompilato Foglio informativo Informazioni/documenti disponibili sul sito Esito della liquidazione Modello FOGLIO INFORMATIVO Il foglio informativo, che viene reso disponibile insieme al Mod. 730 precompilato, contiene l elenco delle informazioni in possesso dell Agenzia delle Entrate al momento di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. La suddivisione delle informazioni segue l ordine dei Quadri e sezioni del Mod Riguardo alla struttura del foglio informativo, accanto ad ogni dato informativo: viene indicata la relativa fonte; è specificato se il dato è stato utilizzato, anche parzialmente (in questo caso è presente un apposito simbolo), per l elaborazione della dichiarazione ovvero se non è stato utilizzato. Con riferimento ai dati non utilizzati o parzialmente utilizzati, il contribuente può verificare direttamente nel sito di assistenza dedicato al Mod. 730 precompilato i motivi per cui tali dati non sono stati integralmente inseriti nella dichiarazione. ESEMPIO Come chiarito nella circolare 23 febbraio 2015, n. 11/E, ad esempio, si supponga che gli interessi passivi per mutui ipotecari comunicati dalla banca sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi dell anno precedente. In tal caso, l Agenzia non riporta tale dato nella dichiarazione precompilata (precisamente nella Sezione I del Quadro E), dal momento che il loro ammontare generalmente diminuisce nel corso degli anni. Pertanto, l importo degli interessi passivi viene riportato nel foglio informativo con l indicazione della denominazione della banca che ha comunicato il dato. Il contribuente, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire della detrazione, dopo aver verificato la correttezza dell importo comunicato dalla banca, può integrare la dichiarazione riportando tale onere nel Quadro E. 66 DICHIARAZIONI FISCALI

9 FOGLIO INFORMATIVO - ALLEGATO 1 PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 11 APRILE 2016 DICHIARAZIONI FISCALI

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12 ESITO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Un altra importante informazione che è possibile consultare nel proprio fascicolo informatico è costituita dall esito della liquidazione della dichiarazione (e cioè la somma a credito che spetta a rimborso o quella a debito che deve essere trattenuta in busta paga). Chiaramente, il tutto sarà accompagnato dal prospetto di liquidazione del Mod. 730 che, come noto, contiene, oltre al riepilogo dei redditi, delle detrazioni/deduzioni, ritenute e crediti d imposta, il dettaglio dei risultati della liquidazione. Normalmente, l esito della liquidazione è immediatamente disponibile con la dichiarazione 730 precompilata. Ciò accade nel caso in cui sia stato possibile liquidare la dichiarazione perché l Agenzia è in possesso di tutti gli elementi utili. Pertanto, in tale ipotesi, il contribuente può immediatamente visualizzare i seguenti documenti ed informazioni: il Mod. 730 precompilato; il foglio informativo contenente gli elementi utilizzati e non per l elaborazione della dichiarazione; l esito della liquidazione (credito o debito) e il prospetto di liquidazione. Se invece non è stato possibile procedere alla liquidazione della dichiarazione perché manca un elemento essenziale, ad esempio il codice di utilizzo di un immobile acquistato nel 2015, il contribuente può visualizzare il Mod. 730 precompilato e il foglio informativo, mentre l esito della liquidazione sarà disponibile immediatamente dopo la necessaria integrazione della dichiarazione e comunque prima dell invio della dichiarazione stessa. È chiaro che, se il contribuente intende modificare la dichiarazione proposta, l esito della liquidazione, già disponibile alla prima visualizzazione, viene ricalcolato in tempo reale dopo la modifica e nuovamente messo a disposizione prima dell invio della dichiarazione stessa. ESITO DELLA LIQUIDAZIONE Ipotesi Cosa visualizza il contribuente È stato possibile liquidare la dichiarazione perché l Agenzia è in possesso di tutti gli elementi utili Non è stato possibile procedere alla liquidazione della dichiarazione perché manca un elemento essenziale Il contribuente può immediatamente visualizzare i seguenti documenti ed informazioni: Mod. 730 precompilato; foglio informativo contenente gli elementi utilizzati e non per l elaborazione della dichiarazione; esito della liquidazione (credito o debito) e prospetto di liquidazione. Il contribuente può visualizzare: Mod. 730 precompilato; foglio informativo. L esito della liquidazione, invece, viene reso disponibile immediatamente dopo la necessaria integrazione della dichiarazione e comunque prima dell invio della dichiarazione stessa. COME SI COMPILA TEMPISTICA Per poter permettere a tutti i soggetti chiamati in causa di adempiere ai nuovi obblighi, nel 2016, è stata prevista la seguente tempistica: 70 DICHIARAZIONI FISCALI

13 entro il 31 gennaio devono essere trasmessi da banche e Poste Italiane Spa, i dati sui bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; entro il 9 febbraio (il termine originario del 31 gennaio per il 2016 è stato così posticipato) devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, da parte delle ASL, delle strutture ospedaliere e sanitarie e dai medici, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell anno d imposta; entro il 28 febbraio devono essere trasmessi da soggetti terzi (banche, assicurazioni, fondi pensioni, ecc.) i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi per mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali, spese funebri, spese universitarie), nonché i dati sui bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; entro il 7 marzo devono essere presentate le certificazioni dei sostituti d imposta, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e di pensione e ai redditi di lavoro autonomo occasionali (Mod. CU); entro il 15 aprile viene messa a disposizione dei contribuenti sul sito internet dell Agenzia, mediante i servizi telematici, la dichiarazione compilata; dal 1 maggio il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla via web all Agenzia delle Entrate; dalla stessa data i sostituti d imposta, i CAF e i professionisti abilitati possono trasmettere i Mod. 730 precompilati accettati o modificati; entro il 7 luglio deve essere accettata la dichiarazione precompilata, oppure inviata la stessa con le integrazioni, oppure, infine, inviata una dichiarazione compilata in via autonoma dal contribuente. Scadenza Adempimento 31 gennaio Trasmissione telematica all Agenzia delle entrate dei dati relativi ai bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici 9 febbraio (*) 28 febbraio (**) Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese mediche Comunicazione telematica all Amministrazione finanziaria di alcuni oneri deducibili e detraibili (interessi passivi per mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali, spese funebri, spese universitarie), nonché i dati sui bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici 7 marzo Invio all Agenzia delle Entrate della CU da parte dei sostituti di imposta 15 aprile L Agenzia delle Entrate rilascia il 730 precompilato Dal 1 maggio 7 luglio Entro 30 giorni dalla trasmissione Entro il 10 novembre 31 dicembre del secondo anno successivo È possibile trasmettere i Mod. 730 precompilati accettati o modificati Presentazione del 730 a sostituti, CAF o professionisti abilitati o direttamente all Agenzia Consegna del 730 definitivo al contribuente Dichiarazione integrativa in caso di errori/omissioni Termine per la richiesta dei documenti necessari alla verifica del visto (*) il termine originario è fissato al 31 gennaio ed è stato così posticipato per l anno 2016 (Comunicato Agenzia delle entrate 21 gennaio 2016). (**) Il termine per il 2016 slitta al 29 febbraio in quanto il termine originario cade di domenica). DICHIARAZIONI FISCALI

14 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA SOGGETTI TERZI Per l anno d imposta 2015 l Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; contributi previdenziali e assistenziali; contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all assistenza personale o familiare; spese sanitarie e relativi rimborsi; spese universitarie e relativi rimborsi; contributi versati alle forme di previdenza complementare; spese funebri; spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico. L Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l anno precedente. Pertanto, per la redazione della dichiarazione precompilata, l Agenzia delle Entrate si serve, sostanzialmente, di due gruppi di dati: dati di fonte interna; dati di fonte esterna. Per i primi, si fa riferimento ai dati già presenti in Anagrafe tributaria relativi alla situazione pregressa del contribuente e cioè: la presenza di eventuali crediti d imposta di anni precedenti portati a nuovo o acconti d imposta versati; dati relativi alle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l anno precedente; redditi dei terreni e fabbricati reperibili dal catasto. Per quanto riguarda i dati dei terreni e dei fabbricati, in linea generale, vengono inseriti nella dichiarazione precompilata i dati presenti della dichiarazione dell anno precedente, integrati tenendo conto delle eventuali variazioni, risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del registro, intercorse sui diritti reali (ad esempio compravendite e successioni) e sull utilizzo degli immobili (ad esempio locazione e comodato). Vengono, altresì, utilizzate altre informazioni presenti nella banca dati dell Anagrafe tributaria, quali ad esempio i versamenti e le compensazioni effettuate con il Mod. F24 (circolare 23 marzo 2015, n. 11/E). Dall esterno, invece, arrivano altri dati fondamentali quali: 1. quelli relativi ai redditi percepiti dal contribuente, ritenute subite e addizionali trattenute dal sostituto d imposta; 2. spese detraibili e deducibili sostenute dal contribuente durante l anno. In pratica, all Agenzia delle Entrate arrivano una serie di dati che completano quelli già in possesso dall Amministrazione finanziaria, dati che si dividono, sostanzialmente, in due gruppi: 1. dati contenuti nella Certificazione Unica trasmessa dai sostituti d imposta; 2. dati su detrazioni e deduzioni trasmessi da soggetti terzi. 72 DICHIARAZIONI FISCALI

15 COME VENGONO REPERITI I DATI PER IL MOD. 730 PRECOMPILATO Strutture sanitarie e medici Entro il 31 gennaio (9 febbraio nel 2016) trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie Sistema Tessera Sanitaria Sostituti d imposta altri Agenzia delle entrate Entro il 7 marzo trasmettono la certificazione dei redditi e delle ritenute corrisposte (Mod. CU) Entro il 28 febbraio trasmettono i dati relativi ai mutui, alle assicurazioni, ai fondi previdenziali ecc. Elabora i dati in suo possesso e i dati pervenuti dai sostituti d imposta e dagli altri enti A partire dal 15 aprile rende disponibile il Mod. 730 precompilato Contribuente DATI TRASMESSI CON LA CERTIFICAZIONE UNICA I sostituti d imposta devono elaborare la Certificazione Unica. In sintesi, è previsto che: le certificazioni dei redditi e delle ritenute (Mod. CU di cui all art. 4, comma 6-ter, D.P.R. n. 322/1998) sono trasmesse in via telematica all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998); entro il 7 marzo va trasmessa la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni (Quadro CT della Certificazione Unica), oltre che i Mod. CU elaborati (art. 16, comma 4-bis, lett. b), Decreto Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164). I termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d imposta sono individuati con apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, entro il 7 marzo, della Certificazione Unica, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di euro per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro (art. 4, comma 6-quinquies D.P.R. n. 322/1998). DICHIARAZIONI FISCALI

16 Dal punto di vista operativo, nella dichiarazione precompilata vengono riportati, oltre ai dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle relative ritenute operate dal sostituto d imposta, anche i dati dei familiari indicati nel prospetto dei familiari a carico presente nella Certificazione Unica. Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell interesse dei familiari fiscalmente a carico, l Agenzia delle Entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d imposta con le Certificazioni Uniche. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l onere è riportato nell elenco delle informazioni sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico. Resta fermo l obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall Agenzia delle Entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico. Inoltre, nel Quadro D del Mod. 730 precompilato sono riportati i redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri redditi diversi indicati nella Certificazione Unica, mentre nel Quadro E vengono inserite le informazioni relative agli oneri detraibili riconosciuti dal sostituto d imposta. Infine, vengono inseriti nel Quadro F del Modello i dati relativi all assistenza fiscale prestata dal sostituto d imposta con riferimento al Mod. 730, quali ad esempio le somme trattenute a titolo di acconto per l anno Nella tavola che segue si sintetizza l adempimento. Cosa contiene la Certificazione Unica La Certificazione Unica CU 2016 contiene, tra le altre cose, i dati relativi: a) all ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 TUIR, corrisposti nell anno 2015 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d imposta e ad imposta sostitutiva; b) all ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, comma 1, TUIR; c) l ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d affari, corrisposte nel 2015, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d imposta di cui all art. 25-bis D.P.R. n. 600/1973; d) all ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2015 per prestazioni relative a contratti d appalto soggetti alla ritenuta prevista dall art. 25-ter D.P.R. n. 600/1973; e) all ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lett. d), e), f), dell art. 17, comma 1, del TUIR); f) alle relative ritenute di acconto operate; g) alle detrazioni effettuate. La Certificazione Unica deve essere utilizzata anche per attestare l ammontare dei redditi corrisposti nell anno 2015 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all INPS comprensivo delle Gestioni Dipendenti Pubblici (ex INPDAP). 74 DICHIARAZIONI FISCALI

17 Invio della Certificazione Unica all Agenzia delle Entrate e sanzioni Sanzioni Possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso Previsto l obbligo di invio della Certificazione Unica all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo Resta ferma la consegna del Modello al contribuente entro il 28 febbraio. L invio all Agenzia delle Entrate deve essere effettuato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Il mancato invio o l invio errato è punito con una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di euro per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro Non è prevista la possibilità di avvalersi dell istituto del ravvedimento (circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E). Infatti, la tempistica prevista per l invio delle certificazioni uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento. Si segnala, infine, che, la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha previsto che i sostituti d imposta che operano le ritenute sui redditi sono tenuti a presentare per via telematica entro il 31 luglio di ciascun anno all Agenzia delle Entrate una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all anno solare precedente. Comunicazione relativa alla ricezione del risultato finale delle dichiarazioni Riguardo alla scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni (Quadro CT della Certificazione Unica), va ricordato che l art. 16, comma 4-bis, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, dispone che i sostituti d imposta, al fine di effettuare operazioni di conguaglio, hanno l obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei Mod dei soggetti sostituiti tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate e che a tal fine, gli stessi devono comunicare all Agenzia delle Entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili. Con il Decreto semplificazioni (art. 2, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175) è stato previsto, a partire dal 2015, l obbligo per i sostituti d imposta di trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, rilasciate ai percipienti entro il 28 febbraio. In pratica è stato previsto che i sostituti d imposta comunicano la scelta della sede telematica entro il 7 marzo unitamente alle certificazioni uniche e che con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle suddette scelte da parte di sostituti d imposta. A tal fine, nella certificazione unica è inserito il Quadro CT la cui compilazione è riservata ai sostituti d imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l apposito Modello per la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod resi disponibili dall Agenzia delle Entrate e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In base alle istruzioni per la compilazione del Quadro CT, qualora lo stesso sostituto d imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il Quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura. DICHIARAZIONI FISCALI

18 L Agenzia delle Entrate, a tale proposito, ha fornito alcune istruzioni, con riferimento al Mod. 730 dello scorso anno, con la risoluzione 23 marzo 2015, n. 33/E. Inoltre, con la Risoluzione 23 marzo 2016, n. 15/E, è stato chiarito che i sostituti d imposta che non hanno comunicato all Agenzia delle Entrate la sede telematica per la ricezione dei modelli possono farlo inviando il modello CSO a partire dal 23 marzo L'invio è possibile fino al 22 aprile I modelli trasmessi successivamente, infatti, saranno presi in considerazione a valere sui del QUALI DATI DEL MOD. CU VENGONO INSERITI NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA INFORMAZIONE RIPORTATA NELLA CERTIFICAZIONE UNICA DOVE VIENE INSERITA NEL MODELLO 730 PRECOMPILATO dati dei familiari indicati nel prospetto dei familiari a carico Frontespizio dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle relative ritenute operate dal sostituto d imposta Quadro C redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri redditi diversi Quadro D informazioni relative agli oneri detraibili riconosciuti dal sostituto d imposta Quadro E dati relativi all assistenza fiscale prestata dal sostituto d imposta con riferimento al Mod. 730/2015 Quadro F DATI SU DETRAZIONI E DEDUZIONI TRASMESSI DA SOGGETTI TERZI Passando al secondo gruppo di dati provenienti da fonte esterna all Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che, da quest anno, c è l obbligo di trasmissione anche dei dati relativi alle spese sanitarie (vedi infra) viene previsto che i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, devono trasmettere, entro il 28 febbraio di ciascun anno all Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell anno precedente: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali; d) contributi versati alle forme di previdenza complementare. 76 DICHIARAZIONI FISCALI

19 Da quest anno, entro il 28 febbraio, devono essere trasmessi anche i dati relativi alle seguenti spese sostenute dal contribuente nell anno precedente (D.M. 13 gennaio 2016): spese universitarie; spese funebri; Invece, entro il 31 gennaio, vanno trasmesse le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e spese per interventi volti alla riqualificazione energetica. Anche in questo caso si applica si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di euro per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (28 febbraio), ovvero, in caso di segnalazione da parte dell Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro (art. 78, comma 26, Legge n. 413/1991). Stessa sanzione si applica agli enti, alle casse, alle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale in caso di violazioni inerenti la trasmissione all Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell art. 51, comma 2 e dell art. 10, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, nonché di tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti. Attenzione: non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata (art. 3, comma 5-ter, D.Lgs. n. 175/2014). Le modalità per la trasmissione di questi dati sono state definite con tre Provvedimenti dell Agenzia delle Entrate datati 16 dicembre Invece, le modalità di trasmissione delle spese universitarie e funebri sono state disciplinate con due provvedimenti dell Agenzia delle entrate entrambi datati 19 febbraio Nella tabella che segue si riassumono gli adempimenti da osservare. Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, già obbligati alla comunicazione all anagrafe tributaria (art. 78, comma 25, Legge 30 dicembre 1991, n. 413) - Imprese assicuratrici, già obbligate alla comunicazione all anagrafe tributaria (art. 78, comma 25, Legge 30 dicembre 1991, n. 413); Cosa devono comunicare all Agenzia delle Entrate Modalità di trasmissione Cosa devono comunicare all Agenzia delle Entrate Per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari. Le comunicazioni vanno trasmesse utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall Agenzia delle Entrate. È possibile avvalersi, per la trasmissione dei dati, di intermediari abilitati. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 Mega- Byte. a) per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili; b) i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all assistenza e garanzie accessorie (art. 6, comma 1, lett. g-ter), D.P.R. n. DICHIARAZIONI FISCALI

20 - Aziende, istituti, enti e società, già obbligati alla comunicazione all anagrafe tributaria (art. 7 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605) Modalità di trasmissione 605/1973). Le comunicazioni vanno trasmesse utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID). Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall Agenzia delle Entrate. Enti previdenziali, già Cosa devono comunicare all Agenzia delle En- obbligati alla comunicazione all anagrafe trate tributaria (art. 78, comma 25, Legge 30 dicembre 1991, n. 413) Modalità di trasmissione Per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. Le comunicazioni vanno trasmesse utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall Agenzia delle Entrate. È possibile avvalersi, per la trasmissione dei dati, di intermediari abilitati. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 Mega- Byte. Forme pensionistiche complementari per le quali i contributi non sono versati per il tramite del sostituto d imposta Cosa devono comunicare all Agenzia delle Entrate Dati relativi ai contributi di cui all articolo 10, comma 1, lettera e-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n Si tratta dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto.. NB Non vanno trasmessi all Agenzia delle entrate, con la predetta comunicazione, i dati relativi ai contributi versati per il tramite del sostituto d imposta, ai sensi dell articolo 51, comma 2, lettera h), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto gli stessi sono trasmessi dallo stesso sostituto d imposta attraverso la Certificazione Unica. Modalità di trasmissione Con modalità telematiche utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale Cosa devono comunicare all Agenzia delle Entrate Dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell anno di riferimento, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati ai sensi dell articolo 51, comma 2, lettera a) e dell articolo 10, comma, 1, lettera e-ter), D.P.R. 22 dicembre 1986, n Si tratta: - dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in 78 DICHIARAZIONI FISCALI

21 ottemperanza a disposizioni di legge; dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 - dei contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute. Vanno comunicati anche i dati relativi ai contributi versati direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d imposta. Non vanno invece comunicati i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi per i quali non è prevista la deducibilità ai fini dell Irpef. Università statali e non statali Modalità di trasmissione Cosa devono comunicare all Agenzia delle entrate Con modalità telematiche utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Con riferimento a ciascuno studente, va trasmessa una comunicazione contenente i seguenti dati riferiti all anno precedente: a) spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria; b) spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione; c) spese per la frequenza di corsi di perfezionamento; d) spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione; e) spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca. Per ciascuno studente le università statali e non statali va comunicato l ammontare delle spese relative all anno d imposta precedente con l indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell anno accademico di riferimento. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Vanno indicati separatamente i rimborsi erogati nell anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti. Non devono essere comunicati i dati relativi alle spese sostenute per lo studente da parte di enti, società, imprese e professionisti e, in DICHIARAZIONI FISCALI

22 generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari. Soggetti che emettono fatture relative a spese funebri Banche e Poste Italiane S.p.A. Modalità di trasmissione Cosa devono comunicare all Agenzia delle entrate Modalità di trasmissione Cosa devono comunicare all Agenzia delle entrate Modalità di trasmissione Con modalità telematiche utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Va trasmessa una comunicazione contenente l ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale. Con modalità telematiche utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, vanno trasmesse le comunicazioni contenenti l ammontare delle spese sostenute nell anno d imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Con modalità telematiche. In merito ai dati trasmessi dagli enti esterni, l Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti nella circolare 23 marzo 2015, n. 11/E a cui si rimanda. Inoltre, con riferimento alle spese funebri e alle tasse universitarie, l Agenzia ha pubblicato alcune FAQ che si riportano nella tabella seguente: Domanda Risposta Spese funebri Tra le spese funebri da comunicare all Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, oltre alle spese relative all attività delle pompe funebri, rientrano anche le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali ad esempio le spese sostenute per l acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi? Spese funebri È prevista la pubblicazione di un software di compilazione per la trasmissio- Al fine evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l Agenzia delle entrate non è a conoscenza dell effettivo collegamento tra la spesa e l evento funebre, si ritiene che l obbligo di comunicazione delle spese funebri all Agenzia delle entrate riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all evento funebre, dai soggetti esercenti l attività di servizi di pompe funebri e attività connesse. Sì, con riferimento alla trasmissione dei dati relativi alle spese funebri l Agenzia mette a disposizione un software per la compilazione e per il controllo. 80 DICHIARAZIONI FISCALI

23 ne dei dati relativi alle spese funebri? Tasse universitarie L università è tenuta a comunicare all Agenzia delle entrate la tassa regionale per la frequenza di corsi universitari versata dallo studente? Tasse universitarie Quali dati è tenuta a comunicare l Università all Agenzia delle entrate? Tasse universitarie E prevista la pubblicazione di un software di compilazione per la trasmissione delle spese universitarie? Tenuto conto che le Regioni adottano diverse modalità di incasso della tassa regionale, l Università è tenuta a comunicarne all Agenzia delle entrate il relativo importo nel caso in cui gestisca per conto della Regione sia l incasso della tassa regionale che i relativi rimborsi erogati nell anno o in anni precedenti. Allo stesso modo, l Università è tenuta a comunicarne all Agenzia delle entrate l importo alla tassa regionale versata nel caso in cui si sostituisca del tutto alla Regione per fornire i servizi associati alla tassa e, di conseguenza, gestisca anche i relativi rimborsi erogati nell anno o in anni precedenti. Diversamente, nel caso in cui l Università funga da mero intermediario nella riscossione della tassa ragionale, in quanto la stessa riversa successivamente alla Regione l importo incassato, o qualora la stessa non intervenga affatto nell incasso, in quanto lo studente effettua il versamento direttamente in capo alla Regione, l Università, non gestendo neanche il relativo rimborso, è tenuta a comunicare solo l importo di propria competenza. Nella comunicazione vanno indicati i dati relativi a contributi, tasse d iscrizione e tasse regionali, qualora in quest ultimo caso l Università gestisca anche i dati relativi al relativo rimborso, sostenute con riferimento all immatricolazione e all iscrizione a: - corsi di istruzione universitaria; - corsi universitari di specializzazione; - corsi di perfezionamento; - master che per durata e struttura dell insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati; - corsi di dottorato di ricerca; Altre eventuali spese sostenute dagli studenti non vanno comunicate, come, ad esempio, le spese sostenute per l iscrizione e la frequenza di corsi che non prevedono il rilascio di un titolo di studio, le spese per la partecipazione a tirocini formativi attivi e le tasse di mora e per il rilascio di certificati. Con riferimento alla trasmissione delle spese universitarie l Agenzia delle Entrate mette a disposizione esclusivamente i software di controllo. Non è stato, invece, predisposto un software di compilazione in considerazione dei volumi di dati da trasmettere. DICHIARAZIONI FISCALI

24 Dati comunicati da soggetti terzi quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; contributi previdenziali ed assistenziali; contributi versati alle forme di previdenza complementare; spese funebri, tasse universitarie, spese ristrutturazioni. Dati reperiti da dichiarazioni dello scorso anno eccedenze d imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l anno d imposta 2014; residui dei crediti d imposta indicati nella dichiarazione presentata per l anno d imposta 2014; rate annuali detraibili relative ad oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali è prevista la possibilità di rateizzare la detrazione; eventuale maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa alla dichiarazione dei redditi dell anno precedente. Frontespizio QUADRI Prospetto familiari a carico Quadro A - Redditi dei terreni Quadro B - Redditi dei fabbricati Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati Quadro D - Altri redditi Quadro E - Oneri e spese Quadro F - Eccedenze, acconti e altri dati Quadro G - Crediti d imposta DOVE VENGONO PRESI I DATI Certificazione Unica Anagrafe tributaria Certificazione Unica Dichiarazione dei redditi dell anno precedente Anagrafe tributaria Dichiarazione dei redditi dell anno precedente Anagrafe tributaria Certificazione Unica Certificazione Unica Comunicazioni banche, assicurazioni e enti previdenziali Dichiarazione dei redditi dell anno precedente Anagrafe tributaria Certificazione Unica Anagrafe tributaria (pagamenti con il Mod. F24) Dichiarazione dei redditi dell anno precedente DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE MESSI A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA Come anticipato, a partire dal 2016, ai fini dell elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1 marzo di ciascun anno (nel 2016 il termine è slittato al 10 marzo), mette a disposizione dell Agenzia delle Entrate i dati consolidati, relativi a: a) spese sanitarie sostenute nel periodo d imposta precedente; b) rimborsi effettuati nell anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. 82 DICHIARAZIONI FISCALI

25 Le regole operative sono contenute nel provvedimento dell Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015 e dal Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 31 luglio I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell anno d imposta e ai rimborsi erogati. Per ciascuna spesa o rimborso di cui sopra i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono: a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione delle ASL, enti ospedalieri, medici e altri soggetti obbligati (art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014); c) data del documento fiscale che attesta la spesa; d) tipologia della spesa; e) importo della spesa o del rimborso; f) data del rimborso. Spese interessate Le tipologie di spesa sono le seguenti: a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale; b) farmaci: spese relative all acquisto di farmaci, anche omeopatici; c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; e) farmaci per uso veterinario; f) prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort; g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera); h) altre spese. Accesso da parte dell Agenzia delle Entrate L Agenzia delle Entrate accede ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria. Tali dati non comprendono le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l assistito abbia manifestato l opposizione secondo le regole di cui si dirà. L Agenzia delle Entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio massivo di cooperazione applicativa (servizio web service massivo) trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico come indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse all Agenzia delle Entrate dai sostituti d imposta. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l assistito abbia manifestato l opposizione. L Agenzia delle Entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con sistemi automatici, determinando l importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi precompilata. I sistemi di elaborazione dell Agenzia delle Entrate li suddividono in: spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente; spese agevolabili solo a particolari condizioni. DICHIARAZIONI FISCALI

26 Accesso da parte del contribuente Da parte sua, il contribuente, in fase di accesso alla dichiarazione precompilata, visualizza, nell elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata, i seguenti dati riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l opposizione: a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa; b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa. Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene, inoltre, esposto,, negli appositi campi della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate riferibili al medesimo anno d imposta. Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico. I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in un annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel Quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l importo del relativo rimborso. Le informazioni di cui sopra sono rese disponibili ai CAF e ai professionisti abilitati, nonché ai sostituti d imposta, preventivamente delegati dal contribuente e ai dipendenti dell Agenzia delle Entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata. Consultazione dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie da parte del contribuente Ai fini dell eventuale consultazione dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificare sul sito dell Agenzia delle Entrate nell area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento a alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l assistito abbia manifestato l opposizione. Le informazioni di dettaglio non possono essere visualizzate né dai dipendenti dell Agenzia delle Entrate, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata. Opposizione dell assistito a rendere disponibili all Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all Agenzia delle Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell anno precedente e ai rimborsi effettuati nell anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Se l assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio. L opposizione viene manifestata con le seguenti modalità: a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l annotazione dell opposizione sul documento fiscale. L informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. Le disposizioni di cui alla lett. b), non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del DICHIARAZIONI FISCALI

27 Oltre a quanto previsto sopra, già a partire dal 2016 per i dati relativi all anno 2015, l opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, accedendo all area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall Agenzia delle Entrate. L assistito può consultare l elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all Agenzia delle Entrate per l elaborazione della dichiarazione precompilata. L opposizione all utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. Quanto ai termini per effettuare tale opposizione, si segnala che a seguito delle modifiche apportate al provvedimento originario del 31 luglio con il provvedimento datato 26 gennaio 2016, per l anno 2016, in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel periodo d imposta 2015, l opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo A partire dal 2017 l opposizione potrà essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1 al 28 febbraio dell anno successivo al periodo d imposta di riferimento. Con riferimento alle sole spese sostenute nell anno 2015, l assistito, in alternativa alla modalità di cui si è detto sopra, può esercitare l opposizione a rendere disponibili all Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando, entro il 31 gennaio 2016, all Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel Modello allegato al provvedimento 31 luglio 2015 (allegato 1) e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L opposizione all utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. Per effettuare la comunicazione l assistito può: a) inviare una all indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell Agenzia delle Entrate; b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell Agenzia delle Entrate mediante l utilizzo dei numeri (da cellulare) (da estero); c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell Agenzia delle Entrate e consegnare l apposito Modello di richiesta di opposizione. Se l assistito utilizza le modalità di cui alle lett. a) e b) può inviare il Modello di richiesta di opposizione o fornire le informazioni sopra indicate in forma libera. In tutti i casi di utilizzo del Modello allegato al provvedimento, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso. A seguito della richiesta di opposizione, il servizio del Sistema Tessera Sanitaria consente la gestione della richiesta secondo le seguenti modalità: il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce dall Agenzia delle Entrate il codice fiscale ovvero la lista dei codici fiscali da elaborare, con l indicazione per ogni codice fiscale di una o più tipologie di spesa da escludere, e conseguentemente cancellare, come richiesto dal medesimo assistito; il Sistema Tessera Sanitaria cancella per ogni codice fiscale tutte le spese sanitarie e i rimborsi afferenti alle tipologie di spesa escluse; il Sistema Tessera Sanitaria comunica all Agenzia delle Entrate l esito dell operazione effettuata. L opposizione all utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall assistito che abbia compiuto i sedici anni d età. Se l assistito non ha compiuto i sedici anni d età o è incapace d agire l opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge. DICHIARAZIONI FISCALI

28 Registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi sui dati relativi alle spese sanitarie Per garantire il rispetto della privacy, tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte dell Agenzia delle Entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal contribuente sono tracciate. In particolare, vengono registrati in appositi file di log i dati relativi a: a) codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati; b) data e ora dell esecuzione; c) modalità di utilizzo dei dati: - elaborazione ai fini di totalizzazione; - visualizzazione dei dati di dettaglio, da parte dei soli contribuenti; - codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico di cui vengono prelevati i dati. I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione sono conservati per un periodo di 12 mesi. Modalità di trasmissione dei dati da parte delle strutture sanitarie e dei medici Con il D.M. 31 luglio 2015 sono state definite le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare, è previsto che le strutture sanitarie e i medici devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessere Sanitaria (sistema TS) i dati indicati nel provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015 di cui si è detto sopra, relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi. La trasmissione avviene entro il 9 febbraio 2016 (termine così prorogato rispetto a quello originario del 31 gennaio v.d. D.M. 26 gennaio 2016). Le modalità di trasmissione telematica sono conformi con quanto previsto dal D.P.C.M. 26 marzo 2008 e dall art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell allegato disciplinare tecnico (Allegato A), al D.M. 31 luglio I dati di cui sopra possono essere tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti obbligati, come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi alle istruzioni riportate nell Allegato A. Le associazioni di categoria e i soggetti terzi richiedono al Ministero dell Economia e delle Finanze l abilitazione all invio telematico dei dati, per conto del soggetto delegante. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica sono pubblicate sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria ( L invio telematico dei dati è escluso solo in presenza di specifica opposizione, espressa dall assistito al momento dell emissione del documento fiscale. In tal caso, è escluso anche l invio telematico dei dati relativi a eventuali rimborsi. L assistito può manifestare l opposizione: a) in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; b) negli altri casi, chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l annotazione dell opposizione sul documento fiscale. L informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. Le disposizioni di cui alla lett. b) non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso dell anno Oltre a quanto previsto sopra, l assistito, come già detto in precedenza, può accedere al Sistema TS, dal 1 al 28 febbraio dell anno successivo al periodo di imposta di riferimento, per selezionare le proprie spese sanitarie pervenute al Sistema TS, per le quali esprimere la propria opposizione all utilizzo da parte dell Agenzia delle Entrate. L opposizione all utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta l automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. 86 DICHIARAZIONI FISCALI

29 Per le spese sostenute nell anno 2015 e per i rimborsi erogati nello stesso anno, la richiesta di opposizione all utilizzo dei dati può anche essere effettuata in relazione alle voci aggregate per tipologia di spesa. Il Sistema TS provvede alla cancellazione senza ritardo dai propri archivi dei dati di spesa per i quali è stata manifestata da parte dell assistito l opposizione. Tutte le operazioni di accesso ai dati sono tracciate dal Sistema TS e registrate in appositi file. I dati trasmessi telematicamente al Sistema TS vengono immediatamente registrati, con modalità esclusivamente automatiche, in archivi distinti e non interconnessi, in modo che il codice fiscale dell assistito sia assolutamente separato da tutti gli altri dati. Il trattamento dei dati è effettuato secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati (le specifiche tecniche sono riportate nell Allegato B al D.M. 31 luglio 2015). Modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016 Si segnala, infine, che, la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha fissato al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro il quale tutti gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere all Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell art. 51, comma 2 e dell art. 10, comma 1, TUIR, nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti; la norma vale a partire dal periodo d imposta CONSULTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA Reperiti tutti i dati, l Agenzia li elabora e, mettendo insieme quelli già in suo possesso, compila la dichiarazione che viene resa disponibile al contribuente a partire dal 15 aprile. Il contribuente può consultare la dichiarazione precompilata in vari modi: direttamente, previa registrazione ai servizi telematici dell Agenzia delle Entrate; conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d imposta che presta assistenza fiscale; conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell assistenza fiscale. ACCESSO DIRETTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE Con riferimento al primo punto (consultazione diretta previa registrazione al sito dell Agenzia), per accedere alla Sezione in cui è disponibile la dichiarazione il contribuente deve essere in possesso del codice PIN. In altre parole, l accesso avviene previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dall Agenzia delle Entrate. In alternativa, per chi ne è in possesso, è possibile utilizzare le credenziali dispositive rilasciate dall INPS ai fini previdenziali. Di seguito si riportano alcune schermate relative alla dichiarazione di prova fornita dall Agenzia delle entrate lo scorso anno (tra l altro, si rammenta che alla data di stesura del presente Volume, l accesso alla dichiarazione 2016 non è ancora disponibile), fermo restando che, salvo modifiche, la procedura dovrebbe essere confermata anche di quest anno. DICHIARAZIONI FISCALI

30 Videata di accesso: L abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta, gratuitamente: a) online, accedendo al sito internet dell Agenzia; b) presso qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate, anche tramite soggetto appositamente delegato; c) per telefono. A garanzia della reale identità dell utente, in caso di richiesta online, per telefono, oppure in ufficio tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del PIN sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte del PIN, unitamente alla password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria. In caso di richiesta effettuata dal diretto interessato presso gli Uffici dell Agenzia, viene rilasciata immediatamente la prima parte del codice PIN e la password di primo accesso; la seconda parte del codice PIN potrà immediatamente essere prelevata dal contribuente direttamente via internet. Infine, per agevolare coloro che non dispongono delle credenziali rilasciate dall Agenzia delle Entrate, è prevista la possibilità di accedere direttamente all area autenticata del sito internet dell Agenzia delle Entrate riservata alla dichiarazione precompilata, anche tramite il portale dell INPS, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall INPS. Nella tabella che segue sono sintetizzate le predette tre procedure. 88 DICHIARAZIONI FISCALI

31 RICHIESTA CREDENZIALI FISCONLINE Modalità di richiesta On line Per telefono In ufficio Come fare Occorre collegarsi alla pagina di registrazione ai servizi telematici (http: //telematici.agenziaentrate.gov.it/main/registrati.jsp), e inserire alcuni dati personali relativi all ultima dichiarazione presentata; si riceve subito la prima parte del codice PIN; la password iniziale e la seconda parte del codice PIN vengono inviate per posta al domicilio risultante nell Anagrafe tributaria; se si possiede la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il sistema fornisce direttamente il codice PIN completo e la password iniziale. È necessario chiamare il servizio di risposta automatica al numero (al costo di una telefonata urbana) e seguire le istruzioni. Se si richiede personalmente l abilitazione, occorre recarsi con un documento di identità e si ottiene subito: - la prima parte del codice PIN; - la password iniziale; - le istruzioni per prelevare dal sito dell Agenzia la seconda parte del codice PIN; se si richiede l abilitazione tramite delegato, l Ufficio gli consegna la prima parte del codice PIN. La seconda parte, insieme alla password iniziale, viene inviata per posta al domicilio del contribuente. Oltre che con le credenziali Fisconline, il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata con le seguenti altre modalità: Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID (articolo 64 D.Lgs. n. 82/2005); credenziali dispositive rilasciate dall INPS o dalla Guardia di Finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA), gestito dal Ministero dell Economia e delle Finanze; credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate. Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, nell apposita sezione della propria area autenticata. Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all interno dell area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni: visualizzazione e stampa; accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio; versamento delle somme eventualmente dovute mediante Mod. F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale; indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l eventuale rimborso; consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata; consultazione dell elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata. I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per conto di persone legalmente incapaci, compresi i minori, effettuano le operazioni di cui sopra utilizzando le proprie credenziali, purché appositamente abilitati. DICHIARAZIONI FISCALI

32 Il rappresentante legale o l amministratore di sostegno per ottenere l abilitazione di cui al punto precedente deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di tutore. Il genitore per ottenere l abilitazione deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell Agenzia delle entrate, autocertificare la propria condizione di genitore e consegnare copia di un documento di identità del figlio. In alternativa, se il genitore ha presentato per conto del figlio la dichiarazione dei redditi relativa all anno d imposta precedente, può ottenere l abilitazione in via telematica, con le modalità descritte sul sito internet dell Agenzia delle entrate. Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, deve inserire un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, nell apposita Sezione della propria area autenticata. ACCESSO DIRETTO Cosa serve per l accesso Credenziali Fisconline Oppure Credenziali INPS Oppure CNS, identità SPID, NOIPA Cosa è possibile fare mediante accesso diretto visualizzazione e stampa della dichiarazione; accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio; versamento delle somme eventualmente dovute mediante Mod. F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale; indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l eventuale rimborso; consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata; consultazione dell elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata. Accesso mediante sostituto d imposta, CAF o professionista Il contribuente che non intende accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata ha la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d imposta (se presta assistenza fiscale), ad un CAF o a un professionista abilitato. Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), il sostituto d imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante. Il sostituto d imposta può accedere ai documenti di si è detto sopra solo se dal Mod. 770 Semplificato, relativo all anno d imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata. 90 DICHIARAZIONI FISCALI

33 Di conseguenza, se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel corso dell anno 2016, il nuovo sostituto d imposta, pur prestando l assistenza fiscale, non può accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2016, in quanto non ha trasmesso all Agenzia delle Entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi dell anno In tal caso, il contribuente può presentare il Mod. 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato) oppure rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata. Inoltre, i sostituti d imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (in pratica dei professionisti abilitati al servizio Entratel), designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme sulla privacy (art. 29 D.Lgs. n. 196/2003). In tal caso, i sostituti d imposta devono: conservare la delega di cui si dirà appresso; consegnare al soggetto incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe. Ai fini dell acquisizione della delega, i sostituti d imposta informano i contribuenti sostituiti che intendono avvalersi dei professionisti incaricati. Invece, i CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati (Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n del 10 giugno 2009), ad effettuare l accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante una apposita funzionalità disponibile all interno dell area autenticata del sito dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate. ACCESSO CON SOSTITUTI D IMPOSTA Condizione per poter accedere Dal Mod. 770 Semplificato, relativo all anno d imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, il sostituto risulta aver prestato l assistenza fiscale Per chi si può accedere Esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all Agenzia delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata Incarico a professionisti terzi È possibile avvalersi di professionisti abilitati al servizio Entratel), designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme sulla privacy Cosa fa il sostituto se incarica professionisti terzi Conserva la delega consegna al professionista incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe DICHIARAZIONI FISCALI

34 MODALITÀ OPERATIVE PER L ACCESSO TRAMITE DELEGA I passaggi che i sostituti d imposta, CAF e professionisti devono seguire per l accesso possono essere così riassunti: 1) acquisizione della delega; 2) invio di apposita richiesta all Agenzia delle Entrate con i nominativi dei soggetti che hanno conferito delega. DELEGA PER L ACCESSO Per prima cosa, come accennato, è necessario acquisire apposita delega. Più precisamente, come chiarito anche nella circolare n. 11/E, per accedere alla dichiarazione precompilata, nonché per consultare il foglio informativo messo a disposizione dall Agenzia, il sostituto d imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita delega, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico. Se il sostituto d imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password personali per l accesso al sistema informativo aziendale o a un area di questo appositamente dedicata, in alternativa alle modalità appena indicate è possibile per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali. Si sottolinea che, la delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento. Inoltre, nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all accesso al Mod. 730 precompilato. In altre parole, nel caso in cui il contribuente non intenda fruire della dichiarazione precompilata il soggetto terzo (CAF o professionista) deve acquisire una dichiarazione da parte dello stesso attestante la sua volontà a presentare la dichiarazione con modalità tradizionali. Tale scelta, inoltre, risulterà nel Mod , con la casella Sostituto, CAF o professionista non delegato barrata. Il contribuente può delegare ad accedere alla propria dichiarazione precompilata più soggetti. In tal caso, il contribuente potrà visualizzare l elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili la dichiarazione precompilata e il foglio informativo, tramite le apposite funzionalità presenti nell area autenticata del sito internet dell Agenzia delle Entrate, nonché consultando il proprio cassetto fiscale. CONTENUTO DELLA DELEGA La delega può essere redatta in forma libera (non esistono format ufficiali) ma deve necessariamente contiene le seguenti informazioni: 1) codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; 2) anno d imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata; 3) data di conferimento; 4) indicazione che essa si estende, oltre all accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche alla consultazione dell elenco delle informazioni a corredo della stessa (il c.d. foglio informativo ); 5) la firma del contribuente, anche con modalità elettroniche. 92 DICHIARAZIONI FISCALI

35 FAC-SIMILE DELEGA Autorizzazione alla compilazione e trasmissione del Mod. 730 precompilato Periodo d imposta Contribuente. Il sottoscritto [...] nato a [...] il [...], e residente a., via, codice fiscale ai sensi e per gli effetti dell art. 1 e seguenti D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 nonché del Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 23 febbraio 2015, in data CONFERISCE DELEGA (scegliere una delle alternative) [ ] A., con sede in., via., codice fiscale/ partita IVA (datore di lavoro) oppure [ ] Al dott. con studio in, codice fiscale.. partita IVA. (dottore commercialista o consulente del lavoro abilitati) oppure [ ] Al CAF., sito in via., città., codice fiscale/partita IVA.., nella persona del responsabile, dott.. (CAF lavoratori) Per l accesso, nell apposita Sezione del sito dell Agenzia delle Entrate, alla propria dichiarazione dei redditi Mod. 730 precompilato, anno d imposta. La presente delega si intende conferita anche per la consultazione dell elenco delle informazioni a corredo della dichiarazione precompilata (c.d. foglio informativo ). A tal fine, AUTORIZZA Il dott.. oppure il CAF.. A trasmettere a suo nome e per suo conto, nei termini di legge, la suddetta dichiarazione dei redditi. Cordiali saluti. Allegato: - copia documento di riconoscimento [...] (firma contribuente) Il sottoscritto dott. in qualità di (dottore commercialista, consulente del lavoro, responsabile del CAF..) in relazione alla delega ricevuta SI IMPEGNA anche per il tramite di eventuali miei incaricati, al rispetto dei canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati, nonché a non divulgare, comunicare, cedere a terzi o riprodurre le informazioni acquisite. Per accettazione [...] (firma professionista/caf) GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLA DELEGA Le deleghe acquisite devono essere: annotate giornalmente, a cura del sostituto o CAF/intermediario, in un apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche in formato elettronico (formato PDF o TIFF), con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante; DICHIARAZIONI FISCALI

36 conservate, in formato cartaceo o elettronico, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono (fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono se si tratta di sostituti d imposta). Si sottolinea l importanza di una corretta gestione delle deleghe. Infatti, l Agenzia delle Entrate si riserva di effettuare controlli, anche presso le sedi dei sostituti d imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati, per verificare la corretta acquisizione delle deleghe, l accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo. Inoltre, può richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, documenti che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore dalla richiesta. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni sopra elencate, come si dirà nel paragrafo dedicato agli aspetti sanzionatori, sono previste pesanti sanzioni in capo ai CAF/professionisti, sanzioni che possono arrivare anche alla revoca delle abilitazioni a svolgere l attività di assistenza fiscale. Infatti, qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l altro, alla revoca dell autorizzazione telematica (art. 8, comma 1, lett. h, D.D. 31 luglio 1998), restando ferme la responsabilità civile e l applicazione delle eventuali sanzioni penali. Viene anche previsto, per maggior tutela, che il contribuente possa visualizzare l elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili la dichiarazione e i documenti allegati tramite le apposite funzionalità presenti nell area autenticata di Fisconline, nonché consultando il proprio cassetto fiscale, disponibile nell area autenticata del sito dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate. In merito ai predetti adempimenti, la circolare n. 11/E ha chiarito alcuni aspetti, in parte già descritti sopra, ma che per completezza si riassumono nella tabella che segue. DELEGA: CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (CIRCOLARI 23 MARZO 2015, N. 11/E E 7 LUGLIO 2015, N. 26/E) Domanda Risposta Quali informazioni deve contenere la delega per l accesso alla dichiarazione 730 precompilata tramite il sostituto d imposta, il CAF e il professionista abilitato? Quali sono gli adempimenti previsti per il sostituto d imposta, il CAF o il professionista abilitato al fine di una corretta gestione delle deleghe? Per accedere alla dichiarazione precompilata, nonché per consultare il foglio informativo messo a disposizione dall Agenzia, il sostituto d imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita delega, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico. La delega contiene l indicazione del codice fiscale del contribuente, dell anno d imposta cui si riferisce il Mod. 730 precompilato, della data di conferimento della stessa e la precisazione che la stessa vale, oltre che per l accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo. La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento. Il sostituto d imposta, il CAF o il professionista abilitato devono annotare giornalmente in un apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche in formato elettronico, le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante. Per l annotazione delle deleghe acquisite possono essere utilizzati più registri (ad esempio in relazione alle diverse sedi del CAF). In tal caso, il numero della delega indicato nella richiesta di accesso alla dichiarazione precompilata deve contenere anche il 94 DICHIARAZIONI FISCALI

37 Domanda Risposta Per quanto tempo e con quali modalità devono essere conservate le deleghe? codice che identifica il registro cronologico nel quale la delega è stata annotata. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico degli intermediari e dei sostituti d imposta in sede di prima applicazione, la data della delega da riportare nella richiesta della dichiarazione precompilata da trasmettere all Agenzia delle Entrate corrisponde alla data di registrazione della stessa nel registro cronologico. La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata. Il sostituto d imposta, il CAF o il professionista abilitato individuano altresì uno o più soggetti responsabili per la gestione delle suddette deleghe, ai quali si rivolgerà l Agenzia delle Entrate nelle successive attività di controllo. La mera attività di raccolta delle deleghe rientra tra quelle che, ai sensi dell art. 16, comma 4, D.M. 31 maggio 1999, n. 164, possono essere svolte dai centri di raccolta dei CAF (ai quali sono affidate le sole attività di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione). La corretta acquisizione delle deleghe, l accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo sono oggetto di controlli da parte dell Agenzia delle Entrate, anche presso le sedi dei sostituti d imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati. Inoltre, l Agenzia delle Entrate può richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, documenti che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore dalla richiesta. I CAF e i professionisti sono tenuti a conservare le deleghe, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. I sostituti d imposta, invece, le devono conservare fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. Per quanto riguarda le modalità di conservazione delle deleghe, si evidenzia che le stesse possono essere conservate in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In tale ultimo caso, valgono le regole già in vigore per la conservazione della documentazione da parte di CAF e professionisti, (risoluzione 30 maggio 2014, n. 57/E): pertanto, le copie delle deleghe sono conservate in formato PDF o TIFF. Se il contribuente non risulta La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all anno d imposta precedente, il contribuente ha pre- tra i soggetti destinatari della dichiarazione precompilata sentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le perché, ad esempio, ha presentato una dichiarazione compilata, è ancora in corso l attività di liquidazione automatiz- quali, al momento della elaborazione della dichiarazione pre- integrativa con riferimento zata ai sensi dell art. 36-bis D.P.R. 600/1973. all anno d imposta precedente, il sostituto d imposta, il momento in cui effettuano la richiesta non sono in grado di co- Poiché il contribuente e, conseguentemente, gli intermediari al CAF o il professionista sono noscere se è stata completata l attività di liquidazione automatizzata della dichiarazione, è necessario che gli stessi interme- comunque tenuti ad acquisire la delega prevista dalle diari acquisiscano comunque la delega ed effettuino la richiesta DICHIARAZIONI FISCALI

38 Domanda Risposta norme? della dichiarazione precompilata all Agenzia delle Entrate. Qualora la dichiarazione precompilata non sia stata elaborata, tale circostanza viene comunicata al soggetto che effettua la richiesta con le modalità previste dal citato provvedimento del Direttore dell Agenzia. La delega può essere sottoscritta elettronicamente? MODALITÀ DI ACCESSO La delega può essere sottoscritta elettronicamente, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell art. 71 del Codice dell Amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Pertanto è necessario che il delegante si identifichi, attraverso le credenziali rilasciate dalla sua azienda per l accesso alla rete interna ovvero attraverso una firma avanzata, qualificata o digitale, a meno che non si tratti di una casella di posta elettronica certificata con identificazione del titolare, la c.d. PEC-ID. L accesso alla dichiarazione precompilata e ai documenti connessi, da parte dei sostituti d imposta e CAF/professionisti, è consentito fino al 10 novembre effettuando una specifica richiesta all Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere inviata in due modi: tramite file; via web. Richiesta tramite file Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d imposta che presta assistenza fiscale per accedere a una o più dichiarazioni 730 precompilate devono trasmettere all Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, un file contenente l elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti, per l accesso ai quali è stata acquisita la delega. Il file è preparato tramite il software di predisposizione disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate ovvero secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento 23 febbraio 2015, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall Agenzia delle Entrate. Nel file inviato sono indicati i seguenti dati: 1) codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d imposta, CAF, professionista abilitato); 2) codice fiscale del soggetto incaricato nell ipotesi in cui ci si sia avvalsi di tale facoltà; 3) l elenco dei documenti (dichiarazione precompilata e foglio informativo) richiesti contenente, per ciascun contribuente, i seguenti elementi: - codice fiscale del contribuente; - reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730 o dal Quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche; - importo esposto al Rigo differenza nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730 (Mod ) o dal Quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche; - numero e data della delega; - tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante. Entro 5 giorni dall invio della richiesta, il sistema fornisce nella Sezione Ricevute dell area autenticata del sito dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall Agenzia delle Entrate, contenente l elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica. 96 DICHIARAZIONI FISCALI

39 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta, non sono consegnati i documenti richiesti per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di cui si è detto sopra. È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico della richiesta che si intende annullare. Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, i documenti sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell area autenticata del sito dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile. Contestualmente viene reso disponibile: l elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione 730 precompilata; l elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione 730 precompilata. ACCESSO TRAMITE FILE Contenuto del file Modalità operative Il file della richiesta deve contenere: 1) codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d imposta, CAF, professionista abilitato); 2) codice fiscale del soggetto incaricato nell ipotesi in cui ci si sia avvalsi di tale facoltà; 3) l elenco dei documenti (dichiarazione precompilata e foglio informativo) richiesti contenente, per ciascun contribuente, i seguenti elementi: codice fiscale del contribuente; reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730 o dal Quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche; importo esposto al Rigo differenza nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730 (Mod ) o dal Quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche; numero e data della delega; tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante. Entro 5 giorni dall invio della richiesta: rilascio di un file contenente l elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica. In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse: la dichiarazione precompilata non viene consegnata (è comunque possibile inviare un nuovo file di richiesta). È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata: va inviato un file contenente il protocollo telematico della richiesta che si intende annullare. Richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile: la dichiarazione precompilata è resa disponibile, nell area autenticata del sito dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla data della richiesta. Richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile: la dichiarazione precompilata è resa disponibile entro 5 giorni a partire dal 15 aprile. Altre informazioni che vengono rese disponibili: o elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione 730 precompilata; o elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione 730 precompilata. DICHIARAZIONI FISCALI

40 Richiesta via web In casi sporadici e solo per singole dichiarazioni, i CAF e i professionisti possono anche effettuare l accesso anche direttamente via web (anche in questo caso è necessario indicare nella richiesta il codice fiscale del contribuente, i dati relativi alla dichiarazione dell anno precedente sopra citati e gli elementi identificativi della delega). In particolare, viene previsto che, in via residuale, i CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download della dichiarazione precompilata (documenti annessi) relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all interno dell area autenticata del sito dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall Agenzia delle Entrate, nonché dei seguenti dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata: codice fiscale del contribuente; reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730 o dal Quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche; o importo esposto al Rigo differenza nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730 (Mod ) o dal Quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche; importo esposto al Rigo differenza nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730 (Mod ) o dal Quadro RN del Mod. Unico Persone Fisiche; numero e data della delega; tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante. I documenti, richiesti via web, vengono resi disponibili in tempo reale. ACCESSO TRAMITE WEB Modalità di richiesta Disponibilità dei dati richiesti Accesso al servizio Entratel ed inserimento dei seguenti dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata: codice fiscale del contribuente; reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730 o dal Quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche; o importo esposto al Rigo differenza nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730 (Mod ) o dal Quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche; importo esposto al Rigo differenza nella dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730 (Mod ) o dal Quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche; numero e data della delega; tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante. I dati vengono resi disponibili in tempo reale. CONTROLLO, ACCETTAZIONE O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE Una volta consultato il Mod. 730 precompilato, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: 1) accettare la dichiarazione precompilata e trasmetterla così com è; 2) modificare la dichiarazione e trasmetterla; 3) rifiutare la dichiarazione precompilata e presentarla in via ordinaria. A seconda che la dichiarazione proposta dall Agenzia sia accettata così com è o modificata e ciò sia fatto direttamente dal contribuente o con delega al sostituto d imposta o al CAF/professionista, è previsto un diverso iter dei controlli formali, fermo restando il controllo sulla sussistenza delle condizioni oggettive che 98 DICHIARAZIONI FISCALI

41 danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni oltre alle altre ordinarie attività di controllo sulla omissione di redditi. COSA PUÒ FARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE Prima di entrare nel merito delle suddette tre opzioni, va ricordato che, oltre che rivolgersi al proprio sostituto d imposta o ad un CAF/professionista, conferendo apposita delega, il contribuente, da quest anno può gestire in piena autonomia la propria dichiarazione precompilata. Nel dettaglio, il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all interno dell applicazione web dedicata alla dichiarazione precompilata: può anzitutto visualizzare e stampare il proprio Mod. 730 precompilato e il relativo foglio informativo; dopo aver verificato la correttezza e la completezza della dichiarazione, può accettarla oppure modificarla; infine può inviare la dichiarazione precompilata direttamente all Agenzia delle Entrate. Il contribuente che rientra tra i destinatari della dichiarazione precompilata ma non ha un sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio (ad esempio, perché ha perso il lavoro nel corso del 2016), tramite un apposita funzionalità può versare le somme eventualmente dovute con il Mod. F24, che viene reso disponibile già precompilato, oppure indicare il conto corrente bancario sul quale ricevere l eventuale rimborso da parte dell Agenzia delle Entrate. Inoltre, nell applicazione web è possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell avvenuta presentazione. Al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione precompilata, il contribuente è tenuto ad indicare un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, in un apposita Sezione dell applicazione web. OPERAZIONI CHE IL CONTRIBUENTE PUÒ ESEGUIRE DIRETTAMENTE Visualizza e stampa il Mod. 730 Verifica i dati esposti, li accetta o li modifica Contribuente Trasmette la dichiarazione Consulta la dichiarazione trasmessa e la ricevuta di trasmissione Si riportano alcune videate delle opzioni e del processo di invio della dichiarazione (il riferimento è al Mod. 730/ ) DICHIARAZIONI FISCALI

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43 Opzione n. 1: accettazione La prima opzione che si presenta è quella di accettare la dichiarazione così com è. La dichiarazione si considera accettata se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni: indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del Comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all IRPEF; indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio; indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico; compilazione del Quadro I per la scelta dell utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell eventuale credito che risulta dal Mod. 730; scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell apposito Rigo del Quadro F (Rigo F6, Colonne da 1 a 6); richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell apposito Rigo del Quadro F (Rigo F6, Colonna 7). Il vantaggio di accettare la dichiarazione consiste in una esenzione dai controlli formali pur restando la possibilità, per l Agenzia delle Entrate, di controllare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute. In pratica, accettando la dichiarazione si rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi, ma verranno direttamente rimborsati. Nel dettaglio, viene previsto che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d imposta che presta l assistenza fiscale, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati forniti con le certificazioni da parte dei sostituti d imposta e sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni, nonché degli oneri certificati dai sostituti d imposta per i quali gli stessi non DICHIARAZIONI FISCALI

44 hanno effettuato le relative trattenute (ad esempio, nel caso in cui il 730 contenga, l indicazione di interessi passivi derivanti da un mutuo contratto per l acquisto di una casa ove il contribuente non ha più la dimora abituale, l Agenzia sarà legittimata a recuperare la maggiore imposta con applicazione di sanzioni e interessi).. Si segnala che, la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), con effetto dalle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall anno 2016, relative al periodo d imposta 2015, ha abrogato l art. 1, comma 586, della Legge 27 dicembre 2013, n Tale disposizione prevedeva che l Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa era successiva alla scadenza di detti termini, effettuava controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a euro, anche determinato da eccedenze d imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Lo scorso anno, per chi presentava la dichiarazione senza modifiche, era prevista l esclusione anche dal controllo di cui al comma 586 sopra descritto. Ora, come accennato, tale norma viene abrogata ed insieme ad essa anche il successivo comma 587 secondo cui il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui si è detto sopra era erogato dall Agenzia delle Entrate non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa era successiva alla scadenza di detti termini. È evidente che si tratta di una conseguenza logica poiché l esito del controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati forniti all Agenzia da soggetti terzi, non potrebbe che apparire regolare.. Nel caso in cui un contribuente accetti una dichiarazione che non contiene un reddito per il quale il sostituto d imposta non ha inviato la Certificazione Unica egli ha l obbligo di dichiarare i redditi percepiti. Nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d imposta che presta l assistenza fiscale, la circolare n. 11/E del 2015 ha chiarito che l esclusione dal controllo formale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all Agenzia delle Entrate (per il 2015 si tratta degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali). Pertanto, in questi casi, il controllo formale potrà riguardare i dati comunicati dai sostituti d imposta mediante la Certificazione Unica. Allo stesso tempo, nel caso in cui un reddito non viene indicato nella dichiarazione precompilata a causa della mancata trasmissione della Certificazione Unica da parte del sostituto d imposta, il contribuente dovrà integrare la dichiarazione precompilata. In caso contrario, sarà soggetto al controllo da parte dell Agenzia delle Entrate per dichiarazione infedele. Per quanto riguarda la responsabilità del sostituto d imposta, è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, o trasmessa tardivamente o non trasmessa (circolare 7 luglio 2015, n. 26/E). Opzione n. 2: modifica La seconda alternativa è quella di modificare la dichiarazione precompilata e trasmetterla. La dichiarazione precompilata è trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del Mod. 730 precompilato (ad esempio l eliminazione di un reddito o di un onere e l aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo). In ogni caso la dichiarazione precompilata si considera modificata in tutte le ipotesi diverse da quelle descritte al paragrafo precedente. Nella circolare 23 marzo 2015, n. 11/E è stato chiarito che nel caso in cui la dichiarazione presentata per l anno d imposta 2013 l attività di liquidazione automatizzata (art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973) ha evidenziato un maggior credito da confermare rispetto al dichiarato occorre distinguere due ipotesi: se il maggior credito è stato già oggetto di conferma da parte del contribuente prima della elaborazione della dichiarazione precompilata questo confluisce direttamente nel Quadro F della dichiarazione: pertanto la dichiarazione non si intende modificata; 102 DICHIARAZIONI FISCALI

45 se il maggior credito non è stato ancora confermato dal contribuente, lo stesso non è inserito nella dichiarazione ma viene riportato nel foglio informativo contenente gli elementi a base della dichiarazione, con la precisazione che, per confermare tale credito, il contribuente può inserirlo autonomamente nel Quadro F della dichiarazione prima di procedere all invio, senza la necessità di rivolgersi a un ufficio dell Agenzia delle Entrate o a un centro di assistenza multicanale per richiedere la conferma del maggior credito calcolato: in tal caso, la conferma del maggior credito in sede di dichiarazione precompilata costituisce sempre una modifica della dichiarazione precompilata. Passando alle conseguenze in caso di trasmissione di una dichiarazione modificata, esse variano a seconda che la trasmissione sia effettuata direttamente dal contribuente o dal proprio sostituto, oppure che essa avvenga mediante CAF o professionista abilitato. Nel primo caso (presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d imposta che presta l assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta) non operano le esclusioni dal controllo di cui si è detto a proposito della dichiarazione accettata. Inoltre, è questa è una novità introdotta dalla Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d imposta che presta l assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a euro, l Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi. Nell altro caso (presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista), il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata; inoltre, non è effettuato il controllo preventivo per i rimborsi di imposta superiore a euro. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni, nonché degli oneri certificati dai sostituti d imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute. Opzione n. 3: rifiuto L ultima alternativa è quella di rifiutare la dichiarazione precompilata: in questo caso si seguono le normali regole e qundi il contribuente si rivolgerà al sostituto d imposta o CAF/professionista per presentare la dichiarazione dei redditi, compilata in via autonoma. Si ricorda che è sempre possibile, per i contribuenti in possesso dei requisiti per la presentazione del Mod. 730, presentare tale dichiarazione con le ordinarie modalità, anche in forma congiunta. Il termine per la presentazione del 730 ordinario è lo stesso previsto per il Mod. 730 precompilato (7 luglio). CONTROLLI SUI REQUISITI SOGGETTIVI Come già accennato, la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali è sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall accettazione o modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalità di presentazione della stessa. Per requisiti soggettivi si intendono, ad esempio, quelli per i quali, ai fini dell apposizione del visto di conformità da parte di CAF e professionisti abilitati, viene acquisita dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la loro sussistenza. DICHIARAZIONI FISCALI

46 A titolo esemplificativo, vi rientrano: la destinazione dell immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo; la sussistenza delle condizioni previste dall art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap per il contribuente e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all accertamento dell invalidità; la tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi comunque agevolati dalla normativa fiscale. CONTROLLI SUI DATI COMUNICATI ATTRAVERSO LA CERTIFICAZIONE UNICA In merito ai controlli che l Agenzia delle Entrate può porre in essere, si è posto il problema se essi possano riguardare anche i dati trasmessi dai sostituti con la Certificazione Unica. A tale proposito, l art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014 parla chiaro: non viene effettuato il controllo formale sui dati trasmessi ai sensi dell art. 3 dello stesso D.Lgs. Il suddetto art. 3 fa riferimento ai dati trasmessi dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici, dagli enti previdenziali e dalle forme pensionistiche complementari. Secondo l Agenzia, quindi, è evidente che l esclusione dal controllo formale, nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d imposta che presta l assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai predetti soggetti terzi. Pertanto, in caso di dichiarazione precompilata accettata, il controllo formale potrà riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d imposta mediante la Certificazione Unica. ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 Oltre a quanto detto sopra, si segnalano le seguenti ulteriori modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015: si inserisce al comma 4 dell art. 1 del D.Lgs. n. 175/2014 il rimando al comma 3-bis - introdotto dalla Legge di stabilità in esame. Il comma 4 dell art. 1 riguarda la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie da parte dei contribuenti. A tali casi si applicano anche le disposizioni contenute nell illustrato comma 3-bis in materia di controlli (oltre che quelle del comma 3 e dell art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 175/2014); si abroga la lett. b) del comma 1 dell art. 5, che, come detto in precedenza, con il rimando all art. 1, comma 586, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (anch esso abrogato), escludeva il controllo preventivo nell ipotesi di dichiarazione precompilata presentata direttamente o tramite il sostituto d imposta nei casi di rimborso complessivamente superiore a euro per detrazioni per carichi di famiglia. Tale abrogazione produce effetto a partire dalle dichiarazione presentate nel 2016 relativamente ai redditi del CONTROLLI SUL MOD. 730 PRECOMPILATO Dichiarazione precompilata Accettata Modificata Presentazione Controlli (*) Direttamente o mediante sostituto Direttamente o mediante sostituto Nessuno. Controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali); controllo preventivo, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, 104 DICHIARAZIONI FISCALI

47 Dichiarazione precompilata Accettata o modificata Tramite CAF o professionista Rifiutata (dichiarazione non precompilata) Presentazione Controlli (*) se questa è successiva a detto termine ed erogazione dei rimborsi non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine (**). Controllo documentale effettuato nei confronti del CAF o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, esteso anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Ordinari controlli sulle dichiarazioni (stessi controlli previsti per la presentazione di Modello precompilato tramite CAF/professionista). (*) Resta fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni oggettive che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni oltre alle altre ordinarie attività di controllo sulla omissione di redditi. (**) il controllo preventivo si applica in caso di modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a euro. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE In tutti i casi sopra esposti i termini di presentazione del Mod. 730 sono unificati in una unica data, fissata al 7 luglio In particolare: è fissato al 7 luglio il termine per la consegna della dichiarazione per tutti i contribuenti sia che si tratti di dichiarazione precompilata che ordinaria; è uniformato, per i soggetti privi di sostituto di imposta, il termine a quello previsto in favore degli altri contribuenti e precisa che, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell IRPEF. Volendo eplicitare meglio la tempistica si ricorda che: 1. a partire dal 15 aprile: - il contribuente può visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell area autenticata del sito internet dell Agenzia delle Entrate; - i sostituti d imposta, i CAF e i professionisti abilitati possono richiedere l accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti dai quali hanno ricevuto specifica delega; 2. a partire dal 1 maggio: - il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla via web all Agenzia delle Entrate. - i sostituti d imposta, i CAF e i professionisti abilitati possono trasmettere i Mod. 730 precompilati accettati o modificati. Come già detto, in tutti i casi il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione precompilata all Agenzia delle Entrate è il 7 luglio. La dichiarazione precompilata può essere presentata: a) direttamente, in via telematica, all Agenzia delle Entrate; b) al sostituto d imposta che presta assistenza fiscale (sempre che abbia dato la disponibilità entro il 15 gennaio); c) a un CAF o a un professionista (più specificamente, un iscritto nell albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell assistenza fiscale DICHIARAZIONI FISCALI

48 - restano dunque esclusi i tributaristi e i geometri fiscalisti), presentando anche la relativa documentazione. In tal caso l attività di verifica di conformità è effettuata, sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto si dirà di seguito. Come già ampiamente detto, nei casi in cui si sceglie il sostituto d imposta o il CAF/intermediario, il contribuente deve rilasciare ad essi un apposita delega. PRESENTAZIONE DIRETTA Nel caso di presentazione diretta, il contribuente deve: indicare i dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio; compilare la scheda per la scelta della destinazione dell 8, del 5 e del 2 per mille dell IRPEF, anche se non esprime alcuna scelta; verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa Sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione. Dichiarazione integrativa Se dopo aver effettuato l invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, occorre seguire determinate regole. In particolare, i contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative entro il 25 ottobre dell anno di presentazione della dichiarazione (ad un CAF/dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto. Il termine per trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate i Mod. 730/2016 integrativi è invece fissato al 10 novembre. Per le dichiarazioni integrative, inoltre, le comunicazioni e le consegne del risultato finale delle dichiarazioni e della copia della dichiarazione elaborata con il relativo prospetto di liquidazione devono essere effettuate entro il 10 novembre. In merito alla presentazione di dichiarazioni integrative, con la circolare 23 marzo 2015, n. 11/E sono stati chiariti alcuni aspetti procedurali. Innanzitutto è stato ricordato che non è possibile per il contribuente presentare la dichiarazione integrativa direttamente all Agenzia delle Entrate. Soltanto nell ipotesi in cui l Agenzia delle Entrate non riesca a raggiungere il sostituto d imposta per comunicare il risultato contabile il contribuente può: presentare un Mod. 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell applicazione web con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d imposta ovvero di indicare l assenza del sostituto con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto d imposta; rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato. Inoltre, è stato precisato che: se il contribuente riscontra, nella dichiarazione 730 presentata, errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, nel Mod. 730 deve essere indicato il codice 1 nell apposita casella 730 integrativo e deve essere presentato ad un CAF o a un professionista abilitato, anche se l assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d imposta. In questo caso, se la dichiarazione integrativa è presentata allo stesso CAF o allo stesso professionista abilitato a cui era stata presentata la dichiarazione originaria, il contribuente deve esibire solo la documentazione relativa all integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l assistenza era stata prestata dal sostituto d imposta, da altro CAF o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione; se per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato e, quindi, non è stato possibile trasmettergli il risultato 106 DICHIARAZIONI FISCALI

49 contabile della dichiarazione, nell apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l assistenza per la presentazione del Mod. 730 originario deve apportare tempestivamente la modifica necessaria; se l integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e il risultato contabile del Mod. 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella 730 integrativo deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre e sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l interesse dello 0,40% mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l interesse dello 0,40% mensile a partire dal mese di settembre. Tali istruzioni valgono nelle ipotesi in cui la dichiarazione originaria è stata presentata al sostituto d imposta oppure a un CAF o a un professionista. Quindi non è possibile trasmettere una dichiarazione integrativa con codice 2 e 3 se il Mod. 730 originario è stato trasmesso da un altro CAF o professionista. Diversamente, se la dichiarazione originaria è stata presentata direttamente dal contribuente via web, sarà possibile presentare presso un CAF o un professionista anche la dichiarazione integrativa con codice 2 o 3. In questo caso il contribuente deve esibire tutta la documentazione al soggetto che presta l assistenza fiscale. Per ulteriori dettagli sulla dichiarazione integrativa si rimanda al Capitolo 1 - Aspetti generali. Trasmissione del risultato contabile al sostituto d imposta In caso di presentazione diretta della dichiarazione, l Agenzia delle Entrate rende disponibile il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione quale soggetto che effettuerà il conguaglio fiscale e che ha comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente il risultato stesso. Se non è possibile raggiungere il sostituto d imposta, ancorché questi abbia comunicato la sede telematica per la ricezione dei risultati contabili relativi alle dichiarazioni dei propri dipendenti, l Agenzia delle Entrate: informa il contribuente mediante un avviso nell area autenticata dei servizi telematici; invia un messaggio di posta elettronica all indirizzo indicato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione via web per segnalare l accaduto ed invitare il contribuente a prendere visione dell avviso nell area autenticata dei servizi telematici. Sostituto che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio Se il sostituto d imposta riceve il risultato contabile di una dichiarazione, presentata tramite un CAF o un professionista, relativa a un soggetto per il quale non è tenuto all effettuazione delle operazioni di conguaglio, deve a darne informazione al soggetto che ha prestato l assistenza fiscale con i mezzi più idonei (posta elettronica, fax, posta ordinaria). Se invece la dichiarazione è stata presentata direttamente dal contribuente, il sostituto d imposta dovrà fornire all Agenzia delle Entrate l informazione in merito alla circostanza che non è tenuto alle operazioni di conguaglio. Per effettuare detta comunicazione deve essere utilizzata un apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell Agenzia, mediante la quale il sostituto inserisce i dati del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. DICHIARAZIONI FISCALI

50 Quindi, effettuata la verifica che i dati del soggetto corrispondono a quelli messi a disposizione del sostituto d imposta, l Agenzia delle Entrate: comunica ciò al contribuente mediante un avviso nell area autenticata dei servizi telematici; invia un messaggio di posta elettronica all indirizzo indicato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione via web per segnalare l accaduto ed invitare il contribuente a prendere visione dell avviso nell area autenticata dei servizi telematici. PRESENTAZIONE AL SOSTITUTO D IMPOSTA Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d imposta deve consegnare, oltre alla delega per l accesso al Mod. 730 precompilato, il Mod , in busta chiusa (tale Modello riporta la scelta per destinare l 8, il 5 e il 2 per mille dell IRPEF). Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando Scelta per la destinazione dell otto, del cinque e del due per mille dell IRPEF, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la dichiarazione in forma congiunta, il contribuente deve inserire le schede per destinare l 8, il 5 e il 2 per mille dell IRPEF in un unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante. Prima dell invio della dichiarazione all Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, Mod , con l indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. PRESENTAZIONE AL CAF/PROFESSIONISTA ABILITATO Il contribuente che si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato deve: consegnare oltre alla delega per l accesso al Mod. 730 precompilato, il Mod , in busta chiusa (la scheda va consegnata anche se non si esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici); esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente deve conservare la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista deve conservarne la copia che può essere trasmessa, su richiesta, all Agenzia delle Entrate. I CAF o i professionisti abilitati devono: verificare che i dati indicati nel Mod. 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi), rilasciando, per ogni dichiarazione, un visto di conformità (per le sue modalità di rilascio e le conseguenze si rimanda al Capitolo dedicato al visto); consegnare al contribuente, prima dell invio della dichiarazione all Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio, una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, Mod , elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d imposta e le somme che saranno trattenute. 108 DICHIARAZIONI FISCALI

51 COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA (MOD. 730/2016) All Agenzia delle entrate, telematicamente Presentazione entro il 7 luglio 2016 Al proprio sostituto d imposta (mediante delega) Ad un CAF o professionista (mediante delega) Controllo sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e responsabilità del CAF/professionista VISTO DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ Dallo scorso anno è stato rivoluzionato il sistema sanzionatorio, con pesanti ripercussioni soprattutto nei confronti dei CAF e professionisti (artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 175/2014). Come accennato sopra, la trasmissione della dichiarazione oltre che personalmente, può avvenire conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o professionista. Se la trasmissione da parte del proprio sostituto non ha sostanziali risvolti in tema di responsabilità (in pratica, responsabile degli eventuali errori sulla dichiarazione resta sempre il contribuente), ciò non può dirsi in caso di intervento del CAF o dell intermediario. Su questo punto la norma è chiara: la dichiarazione (accettata o modificata) trasmessa dal CAF/intermediario deve essere provvista di visto di conformità (art. 35, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 241/1997) e, nel caso in cui il visto sia infedele, la responsabilità, non solo per le sanzioni, ma anche per le imposte, restano in capo al soggetto che l ha rilasciato. Ciò perché, secondo l Agenzia delle Entrate (circolare 26 febbraio 2015, n. 7/E) il visto costituisce uno dei livelli dell attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all Amministrazione finanziaria e, in caso di sua infedeltà, occorre tutelare il principio di legittimo affidamento nel rapporto tra CAF/professionista e contribuente. CHI PUÒ RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ In linea generale, i professionisti che possono apporre il visto di conformità sono gli iscritti (art. 35, comma 3, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241): nell albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; nell albo dei consulenti del lavoro; nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Si tratta di soggetti già iscritti in elenchi pubblici, precisamente nell Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell Albo dei consulenti del lavoro, e nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di DICHIARAZIONI FISCALI

52 commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, che possono essere consultati liberamente da chiunque. L Agenzia delle Entrate ha comunicato che saranno consultabili sul sito internet dell Agenzia delle Entrate i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell abilitazione all apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni Mod. 730, il luogo di svolgimento dell attività, l eventuale svolgimento dell attività in forma associata ovvero l utilizzo di società di servizi (circolare 26 febbraio 2015, n. 7/E). Va però precisato che l attività di assistenza fiscale e di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione 730 è riservata agli iscritti nell Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e agli iscritti nell Albo dei consulenti del lavoro. Sono, pertanto, esclusi da tali attività i soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti presso le CCIAA, mentre sono, in ogni caso, esclusi gli avvocati e i geometri fiscalisti. Se il professionista abilitato esercita l attività di assistenza fiscale nell ambito di un associazione professionale può effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni anche mediante l associazione a cui lo stesso appartiene. L attività non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni. Un ulteriore chiarimento contenuto nella circolare n. 7/E/2015 riguarda la data limite entro la quale il professionista deve abilitarsi: la norma prevede che il professionista deve essere abilitato a far data dal 30 giugno dell anno nel corso del quale presta l assistenza. Però, siccome, il termine di presentazione della dichiarazione è ora fissato al 7 luglio, l Agenzia ritiene, a decorrere dall assistenza fiscale prestata nel 2015, il professionista debba essere abilitato dalla data di apertura del canale per la trasmissione delle dichiarazioni precompilate, che sarà pubblicata sul sito internet dell Agenzia delle Entrate, e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni. Ne consegue che qualora il professionista risulti abilitato in data successiva al 7 luglio 2015, potrà prestare l assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione 730 solo a partire dall anno seguente. COME ABILITARSI AL RILASCIO DEL VISTO Per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono presentare, alla Direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale, una preventiva comunicazione contenente l indicazione dei dati personali e dei luoghi dove è esercitata l attività, corredata della documentazione prevista dal D.M. n. 164/1999, il cui contenuto e modalità vengono sintetizzate nella tabella che segue. CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE PER ABILITARSI AL RILASCIO DEL VISTO Cosa contiene la comunicazione Documentazione da allegare dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita IVA; domicilio e altri luoghi ove viene esercitata l attività professionale; denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, con l indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. copia integrale della polizza assicurativa; dichiarazione relativa all insussistenza di provvedimenti di sospensione dell ordine di appartenenza; dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell art. 444 cpp per reati finanziari; 110 DICHIARAZIONI FISCALI

53 Come si presenta Associazione professionale Società di servizi b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; d) non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali; e) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, nei cinque anni precedenti. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese in forma di atto sostitutivo di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000), allegando la fotocopia di un documento d identità del sottoscrittore. La comunicazione può essere consegnata a mano o inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero inviata tramite PEC. Deve essere il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità. Pertanto ogni altro professionista appartenente all associazione che non sia personalmente abilitato non è autorizzato ad apporre il visto di conformità. Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere abilitato se il requisito del possesso dell abilitazione alla trasmissione telematica sussiste in capo alla società di servizi, fermo restando che il professionista deve essere titolare di autonoma partita IVA. Attenzione: per l attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista non può avvalersi di una società di servizi. In entrambi i casi, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell associazione di cui il medesimo fa parte o della società di servizi. La trasmissione telematica sarà effettuata dall associazione professionale o dalla società di servizi sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Deve essere il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità. Pertanto ogni altro professionista appartenente all associazione che non sia personalmente abilitato non è autorizzato ad apporre il visto di conformità. Il professionista deve, inoltre, essere in possesso dell abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, rilasciata dall Agenzia delle Entrate. Nel caso di riscontro di carenze o irregolarità, il professionista viene informato dalla Direzione regionale competente al fine di integrare e/o regolarizzare la comunicazione. Il professionista è abilitato al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione e può quindi prestare assistenza fiscale, ferma restando la verifica da parte della Direzione regionale della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma. ADEMPIMENTI A CARICO DEI CAF Lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale da parte di un CAF è subordinato al rilascio di autorizzazione dell Agenzia delle Entrate e, in particolare, della Direzione regionale territorialmente competente, con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale (art. 7, comma 1, D.M. n. 164/1999 e art. 1 del D.M. 12 luglio 1999). DICHIARAZIONI FISCALI

54 L art. 35 del D.Lgs. n. 175/2014 (successivamente ritoccato ad opera del Decreto milleproroghe - D.L. n. 194/2014), ha modificato il citato D.M. n. 164/1999 al fine di garantire l idoneità tecnico-organizzativa delle società richiedenti l autorizzazione allo svolgimento dell attività di assistenza fiscale e dei centri autorizzati di assistenza fiscale. Detto ciò, i soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità per l utilizzo in compensazione dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l imposta regionale sulle attività produttive, sono sia i responsabili dell assistenza fiscale dei CAF-imprese che i responsabili dell assistenza fiscale dei CAF-dipendenti (circolare 25 settembre 2014, n. 28/E). CONTROLLI DA EFFETTUARE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Nella circolare 9 maggio 2013, n. 14/E è stato chiarito che per il rilascio del visto di conformità, occorre procedere alla verifica: della corrispondenza dell ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (modello CU; certificati dei sostituti d imposta per le ritenute relative a redditi di capitale, ecc.); degli attestati degli acconti versati o trattenuti; delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico; delle detrazioni d imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita; dei crediti d imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita; dell ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Si ricorda che il sostenimento della spesa per i farmaci è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario. In particolare, per quanto concerne l indicazione della qualità del prodotto acquistato, con circolare 30 luglio 2009, n. 40/E è stato precisato che la specificazione sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l indicazione del numero di Autorizzazione all Immissione in Commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l indicazione della denominazione del farmaco. Il requisito dell indicazione della natura del bene sussiste anche nell ipotesi in cui, in luogo della dicitura farmaco o medicinale, lo scontrino fiscale attestante l acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica riporti una delle sigle SOP o OTC. Inoltre, l indicazione med. o f.co., intese nella accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco, equivalgono alla menzione per esteso di tali termini (risoluzione 17 febbraio 2010, n. 10/E). Deve, pertanto, essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni oneri come ad esempio: copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita; il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l acquisto dell immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi; il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi; tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d imposta del 41/36/50% per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, tenendo conto dell evoluzione normativa avuta in materia (ad esempio, occorre tener conto che per i lavori iniziati a decorrere dal 14 maggio 2011, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, è prevista una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa ai sensi dell art. 47, del D.P.R. n. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente); 112 DICHIARAZIONI FISCALI

55 tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d imposta del 50% per le spese sostenute per l acquisto di mobili ed elettrodomestici in occoasione di interventi di recupero del patrimonio edilizio; tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d imposta del 55% per le spese per la riqualificazione energetica, anche in questo caso tenendo in debito conto l evoluzione normativa; la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà presentata al Ministero per i beni e le attività culturali relativa alle spese sostenute per interventi eseguiti su immobili di interesse storico e artistico in sostituzione della documentazione e delle certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali. Il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell onere ai fini del riconoscimento della detrazione d imposta. Al riguardo, la circolare 31 maggio 2005, n. 26/E ha chiarito che, il soggetto che presta l assistenza fiscale potrà qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l esibizione. Nella circolare n. 14/E/2013 è stato affermato che il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel Mod. 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (Mod. CU). Inoltre, non devono essere effettuate valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute. Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati, raccomandata all inquilino, come prescritto dall art. 3, comma 11, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), né quella relativa alle detrazioni soggettive di imposta. Nella circolare sono state riportate, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi per cui il contribuente può presentare autodichiarazione: la destinazione dell immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo; la sussistenza delle condizioni previste dall art. 3 della Legge n. 104/1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all accertamento dell invalidità. Inoltre, il contribuente può presentare autodichiarazione in caso di permanenza della sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione perché prodotta in anni precedenti. La procedura sin qui indicata è stata ripresa nella circolare 26 febbraio 2015, n. 7/E e aggiornata in base alle novità della dichiarazione precompilata. In sintesi, ai fini del rilascio del visto di conformità sul Mod. 730 (sia precompilato che ordinario) occorre: verificare la corrispondenza dell ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (Certificazione Unica, certificati dei sostituti d imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.); controllare gli attestati degli acconti versati o trattenuti; controllare che le deduzioni dal reddito non siano superiori ai limiti previsti dalla legge e che ci sia corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico; controllare che le detrazioni d imposta non siano eccedenti i limiti previsti dalla legge e che ci sia corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita; verificare che i crediti d imposta non eccedano le misure previste per legge e siano spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita; contollare l ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. DICHIARAZIONI FISCALI

56 Con riferimento alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall imposta, deve essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento delle stesse. In relazione alle spese ripartite su più annualità, il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell onere ai fini del riconoscimento della detrazione d imposta. Confermato che se il soggetto che presta l assistenza fiscale ha già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne ha conservato copia, può non essere nuovamente richiesta al contribuente l esibizione della documentazione. Non è necessario fare il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel Mod. 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni uniche (Mod. CU). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione. Ad esempio, non è tenuto a presentare: le visure catastali di terreni e fabbricati posseduti; i contratti di locazione stipulati; la raccomandata all inquilino in caso di opzione per la cedolare secca. Allo stesso modo, il contribuente non deve esibire documenti relativi alle situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute, quali, ad esempio, il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell abitazione principale ovvero lo stato di famiglia per l applicazione delle detrazioni soggettive di imposta. È confermato che in tali casi, i CAF e i professionisti abilitati sono tenuti ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi normativamente previsti per la fruizione delle detrazioni d imposta e delle deduzioni dal reddito, ma non sono tenuti a verificarne la veridicità. 114 DICHIARAZIONI FISCALI

57 CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Controlli che vanno eseguiti corrispondenza tra ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, e relative certificazioni esibite; attestati acconti versati o trattenuti; deduzioni dal reddito non superiori ai limiti di legge e corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o ai familiari a carico; detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti di legge e corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita; crediti d'imposta non eccedenti le misure di legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita; ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Controlli che non vanno eseguiti su documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. visure catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati, raccomandata all'inquilino in caso di opzione per la cedolare secca); su situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute, quali, ad esempio, il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell'abitazione principale ovvero lo stato di famiglia per l'applicazione delle detrazioni soggettive di imposta. Acquisizione di autocertificazione da parte del contribuente CONSEGUENZE DELL APPOSIZIONE DI UN VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE In base a quanto disposto dall art. 6 del D.Lgs. n. 175/2014, se dalle verifiche emerge l apposizione di un visto di conformità infedele, ad esempio in caso di non corretto riscontro della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in parte non spettanti, i CAF e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. DICHIARAZIONI FISCALI

58 Pertanto, il CAF/intermediario risponde a titolo di responsabilità per l errato controllo dei dati documentali ed è tenuto nei confronti dell Erario al pagamento di un importo corrispondente al pagamento dell imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30% (sanzione ridotta ad 1/9, quindi al 3,33% se presenta una dichiarazione integrativa entro il 10 novembre). Si segnala che lo scorso anno, prima che intervenissero le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, la riduzione della sanzione era pari ad 1/8 (sanzione pari al 3,75%). La responsabilità, però, non scatta se l infedeltà del visto è determinata da dolo o colpa grave del contribuente (circostanza, questa, non sempre facilmente dimostrabile). A livello operativo, il CAF e il professionista che riscontrano errori che hanno comportato l apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, devono avvisare il contribuente al fine di procedere alla elaborazione e trasmissione all Agenzia delle Entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell anno in cui è stata prestata l assistenza. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF e il professionista possono comunicare entro la stessa data all Agenzia delle Entrate i dati rettificati. Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. Se il versamento è effettuato entro il 10 novembre, si applica la riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), mentre l imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. Se la rettifica riguarda sia errori che comportano l apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento dell importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all errore che configura il visto infedele. Si segnala che, in caso di visto infedele relativo a una dichiarazione Mod. 730, non si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro prevista in relazione ai visti infedeli apposti sugli altri Modelli dichiarativi (art. 39, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. n. 241/1997). Va anche detto che, in caso di presentazione della dichiarazione Mod. 730 con le modalità ordinarie (non precompilata), le regole non cambiano: pertanto si applica la stessa disciplina sin qui esposta in materia di visto infedele. Per completezza, si ricorda che il contribuente può sempre presentare una dichiarazione integrativa, avvalendosi anche delle modalità del ravvedimento. Dunque, volendo sintetizzare: in caso di errori riconducibili al rilascio di un visto di conformità infedele, il pagamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni, che sarebbero stati richiesti al contribuente ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, grava solo ed esclusivamente sull intermediario (CAF o professionista); il contribuente, pertanto, rispetto alle conseguenze derivanti da errori commessi nell indicazione degli oneri, dei crediti d imposta e delle ritenute (sui quali è stato apposto il visto di conformità), non è tenuto a corrispondere all erario neppure l imposta, tranne nell ipotesi in cui egli abbia indotto in errore il CAF/professionista tenendo una condotta dolosa o gravemente colposa (ipotesi, questa, che comunque deve essere dimostrata); è riconosciuta agli intermediari la possibilità di attenuare l impatto sanzionatorio, presentando una dichiarazione rettificativa del contribuente entro il 10 novembre. Se però il contribuente non intende presentare la dichiarazione correttiva, l intermediario può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto sarà definito con provvedimento dell Agenzia delle Entrate. Nell uno e nell altro caso, la sanzione (pari al 30% delle maggiori imposte) viene ridotta a 1/9 (quindi al 3,33%) mentre imposta e interessi competeranno al contribuente; rimane in vigore la disposizione che prevede la possibilità, da parte del contribuente, di ravvedersi presentando un Mod. UNICO rettificativo entro il 30 settembre dell anno successivo: in tal caso, al CAF o professionista non potrebbe essere irrogata alcuna sanzione in quanto l art. 39 del D.Lgs. n. 116 DICHIARAZIONI FISCALI

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