La Transazione Fiscale

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1 La Transazione Fiscale Dott. Carlo Ravazzin Già docente in Materie Tributarie presso la Scuola Superiore delle Economie e delle Finanze Seminario di approfondimento nell ambito del corso di Ristrutturazione delle imprese del Prof. Giuseppe Sancetta Università di Roma «La Sapienza»

2 GRANDE NOVITA Il Fisco può essere parte di questo accordo per la definizione transattiva dei debiti tributari

3 UN PRECEDENTE IMPORTANTE Art. 3 co. 3 D.L. 138 del 2002 (entrato in vigore il 23 febbraio 2003 e abrogato dall art. 151 del D. Lgs. 5 del 2006) meglio noto come decreto salva-lazio o decreto spalmadebiti L Agenzia delle Entrate, dopo l inizio dell esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali

4 Tribunale di Milano Decreto n del 25/10/2007 LA TRANSAZIONE FISCALE NON E UN AUTONOMO ACCORDO MA COSTITUISCE UNA FASE ENDOCONCORSUALE E QUINDI CONDIVIDE GLI EFFETTI E LE SORTI DEL CONCORDATO (ANCHE SE L AF VOTA CONTRO)..LA TRANSAZIONE EX ART. 182 TER PUO PREVEDERE IL PAGAMENTO PERCENTUALE DI CREDITI TRIBUTARI PRIVILEGIATI.

5 Alcuni possibili sviluppi Circolare 19/E del 6 maggio 2015 Posizione recente dell Agenzia delle Entrate

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7 Riforma della legge fallimentare RATIO LEGIS Conservazione dei mezzi organizzativi dell impresa (fattori produttivi e livelli occupazionali), al fine di evitare il dissesto irreversibile della stessa Valorizzazione dell autonomia negoziale delle parti Tutela dei creditori favorendo soluzioni concordate della crisi Snellimento delle procedure

8 AMBITO DI APPLICABILITA REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 267 (LEGGE FALLIMENTARE) CONCORDATO PREVENTIVO (Art. 160 e seg. L.F.) proposta di transazione fiscale art 182 TER accordi di ristrutturazione dei debiti (art 182 bis L.F.)

9 Presupposti soggettivi Imprenditori che esercitano un attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Soggetti esclusi: gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a)aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore: attivo patrimoniale annuo ,00 b)aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore: ricavi lordi annui ,00 c)avere un ammontare di debiti anche non scaduti ,00

10 Imprenditore agricolo L art. 23 comma 43 del D.L.98/2011 convertito dalla L. 111/2011 prevede che, in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell imprenditore agricolo in crisi, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182 bis e ter del RD 267/1942. Dal 6 luglio 2011 l imprenditore agricolo, anche se non può essere soggetto a fallimento, può ricorrere allo strumento della transazione fiscale (previsto dall'art. 182 ter L.Fall.) nell ambito dell accordo di ristrutturazione.

11 Stato di crisi Un ulteriore requisito per accedere alla transazione fiscale è lo stato di crisi. La nozione di crisi va intesa in coerenza con l orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo l accezione più ampia di qualsiasi situazione di difficoltà imprenditoriale che richieda un accordo con il ceto creditorio, compreso lo stato di insolvenza. (art. 5 L.F.: L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.)

12 Finalità dell art. 182 ter Sostenere l attività delle imprese in grado di rappresentare realtà ancora produttive attribuendo all Amministrazione finanziaria un ruolo attivo nelle procedure di risoluzione concordata della crisi Superamento del principio di indisponibilità della pretesa tributaria Contemperamento di interessi di natura pubblicistica (riscossione delle imposte e attività economica)

13 Presupposti oggettivi deve riguardare l intera posizione debitoria nei confronti dell erario. I crediti suscettibili di transazione fiscale sono i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, compresa l IRAP. Con riguardo all IVA ED ALLE RITENUTE OPERATE E NON VERSATE la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Gli accessori relativi all IVA e alle ritenute vale a dire gli interessi e le sanzioni possono invece formare oggetto di falcidia. I crediti relativi a recuperi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili non possono costituire oggetto di transazione fiscale (circolare 40 del 2008). E inammissibile, inoltre, una riduzione del credito avente ad oggetto somme dovute a seguito di una sentenza di condanna per danno erariale.

14 Presupposti oggettivi TRANSABILI NON TRANSABILI IMPOSTE DIRETTE (ritenute solo dilazione) IMPOSTE INDIRETTE (iva solo dilazione) ACCESSORI TRIBUTO DEL (l aggio è credito autonomo AdR non disponibile da Agenzia) AIUTI DI STATO INCOMPATIBILI ENTRATE DI NATURA NON TRIBUTARIA E RISORSE U.E. TRIBUTI LOCALI (Ici, Tarsu, Tosap, imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

15 nell ambito del concordato preventivo

16 Modalità e termini di presentazione della proposta L istanza di transazione deve essere depositata sia presso l agente della riscossione che presso la Direzione Provinciale competente dell Agenzia delle Entrate sulla base dell ultimo domicilio fiscale del debitore o c/o l Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale per le istanze presentate dai contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro. La risoluzione n. 3 del 2009 ha precisato che la locuzione "contestualmente al deposito presso il tribunale", contenuta nel secondo comma dell'art. 182-ter della L.F., non implica necessariamente che la domanda di transazione debba essere presentata all Ufficio e all Agente della riscossione nello stesso giorno in cui viene depositata presso il Tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo.

17 Modalità e termini di presentazione della proposta La domanda di transazione fiscale, redatta su carta semplice, dovrà contenere almeno: le indicazioni complete del contribuente che richiede la transazione (denominazione, codice fiscale, rappresentante legale, ecc.); la completa ed esauriente ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, così come a lui nota, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti; l illustrazione della proposta di transazione, con indicazione dei tempi, delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento, tenendo conto di tutti gli elementi utili per un giudizio di fattibilità e convenienza della transazione

18 Modalità e termini di presentazione della proposta l indicazione, anche sommaria, del contenuto del piano concordatario (il piano andrà comunque allegato alla domanda di transazione, con tutta la documentazione relativa, prevista dagli articoli 160 e seguenti della L.F.) ogni altro elemento che il contribuente riterrà utile all accoglimento della proposta e che, comunque, ponga l Ufficio in condizione di effettuare le proprie valutazioni. All istanza di transazione deve essere allegata: copia delle dichiarazioni per le quali non è pervenuto l esito dei controlli automatici; copia delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda; La perizia di un professionista indipendente che attesta la convenienza per l Agenzia delle Entrate ad accettare la proposta presentata dal debitore.

19 Verifica del rispetto delle formalità La DP deve verificare: Deposito del ricorso al tribunale fallimentare Presentazione domanda di transazione all Agenzia e all agente della riscossione competenti Presentazione documentazione indicata nell art 161 L.F. Deposito della relazione del professionista sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano Deposito di copia delle dichiarazioni fiscali non ancora liquidate nonché delle dichiarazioni fiscali integrative

20 Consolidamento e certificazione del credito erariale La DP previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge, provvede ai seguenti adempimenti: Liquidazione manuale delle dichiarazioni non ancora oggetto di controllo automatizzato e notifica delle eventuali comunicazioni di irregolarità. controllo dei versamenti di imposta per l annualità in corso e l annualità precedente se non è ancora stata presentata la dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis, comma 2-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 2 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, e notifica delle eventuali comunicazioni di irregolarità

21 Consolidamento e certificazione del credito erariale Denunce penali nelle ipotesi previste dagli articoli 10- bis e 10-ter del D. Lgs. 10/03/2000 n. 74. Art 10-bis: È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d imposta. Art 10-ter La disposizione di cui all art. 10 bis si applica, nei limiti ivi previsti anche a chiunque non versa l imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell acconto relativo al periodo di imposta successivo. lavorazione dei processi verbali di constatazione e notifica degli avvisi di accertamento Ricognizione atti registrati soggetti ad eventuali rettifiche di valore iscrizione a ruolo straordinario di tutte le imposte dovute e affidamento all agente della riscossione delle somme non versate spontaneamente

22 Consolidamento del credito erariale Verifica dello stato del contenzioso Verifica dei crediti erariali dichiarati dalla parte nella transazione Nell identificare il debito di imposta la DP terrà altresì conto degli atti acquisiti anche nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, quali: Processi verbali di constatazione Avvisi di accertamento notificati, anche non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo Inviti al contraddittorio inviati al contribuente Ruoli vistati ma non ancora consegnati all agente Ruoli vistati e consegnati all agente nei trenta giorni successivi alla data di presentazione della domanda

23 certificazione del credito erariale La DP deve predisporre e trasmettere al contribuente la certificazione attestante il complessivo debito tributario (Consolidamento del debito tributario), esponendo: Tipologia di imposta, interessi e sanzioni Anno di imposta Natura privilegiata

24 certificazione del credito erariale CASISTICA Atti impositivi in contenzioso Formano oggetto di transazione per l intero importo e vengono indicati nella certificazione nella misura non ancora iscritta a ruolo Atti in fase di notificazione successivamente al decreto di ammissione al concordato preventivo vengono indicati nella certificazione avendo cura di assicurarne la notifica prima dell adunanza dei creditori. Crediti opposti in compensazione (art 56 L.F.)

25 Certificazione Equitalia Entro 30 giorni l Agente della riscossione deve predisporre e trasmettere al contribuente la certificazione attestante l entità del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso, indicando distintamente: l importo a titolo di tributo, interessi e sanzioni; l importo di aggi, diritti e spese (trattandosi di credito autonomo dell ADR andrà indicato separatamente dal credito tributario nella proposta e nella relazione del C.G.) Devono essere conteggiate anche le somme relative alle cartelle di pagamento notificate, per cui non sia ancora scaduto il termine previsto dall art. 50 DPR n. 602/1973. Copia della certificazione deve essere inviata alla competente DP dell Agenzia.

26 valutazione della proposta Elementi extra contabili di valutazione Percentuale di soddisfacimento Tempi di pagamento Affidabilità delle eventuali garanzie Trattamento riservato al credito tributario assistito da privilegio (Per i crediti tributari assistiti da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei. Se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato o meno vantaggioso rispetto a quello degli altri creditori chirografari.)

27 valutazione della proposta somma realizzabile in caso di vendita del bene su cui insiste privilegio, pegno o ipoteca a tutela del credito erariale attestata nella relazione di stima del professionista Previsione di realizzo in caso di fallimento o di esecuzione coattiva Presumibili esiti in presenza di contenzioso pendenti

28 valutazione della proposta eventuale effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo rispetto all avvio di una procedura di fallimento, tenendo conto: dei principi di economicità ed efficienza dell azione amministrativa della tutela degli interessi erariali degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, tra i quali la difesa dell occupazione, la continuità dell attività produttiva, la complessiva esposizione debitoria dell impresa e la sua generale situazione finanziaria e patrimoniale

29 Relazione alla DR Prima dell adunanza dei creditori la Direzione Provinciale predisporrà una relazione (che inoltrerà alla Direzione Regionale) in cui dovrà esprimere le proprie valutazioni. Ai fini dell esercizio del voto la Direzione Provinciale dovrà acquisire e immediatamente trasmettere alla Direzione Regionale anche la relazione del Commissario giudiziale depositata ai sensi dell articolo 172 della L.F. «sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori». La relazione deve essere trasmessa via pec almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori.

30 Relazione alla DR La D.P. dovrà redigere la relazione: Attestando la sussistenza dei presupposti; Illustrando le attività di controllo espletate ed i relativi esiti; Argomentando le motivazioni che hanno indotto a esprimere una valutazione positiva o negativa della proposta

31 Espressione di voto Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato e approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed e espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall articolo 178, primo comma. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

32 Adempimenti successivi all omologa Verifica del regolare adempimento obblighi concordatari Verifica della corretta imputazione dei pagamenti (tributi e aggi) In caso di inadempimento: risoluzione entro un anno dalla scadenza dell ultimo adempimento mediante ricorso al tribunale con patrocinio Avvocatura annullamento del concordato entro due anni dalla scadenza dell ultimo adempimento per dissimulazione dell attivo o esagerata esposizione passivo

33 5. Facoltatività della transazione fiscale nel concordato preventivo 33

34 Sent. Cassazione Civile n e del 4/11/2011 (superate) La Cassazione, Sezione I civile, con le sentenze n e n depositate il 4 novembre, in materia di obbligatorietà della transazione fiscale da parte delle imprese che intendono accedere al concordato preventivo, ha statuito che nell'ambito del concordato preventivo non è obbligatorio effettuare la transazione fiscale con l'agenzia delle Entrate per i debiti erariali, in ogni caso però l I.V.A. non può essere oggetto di falcidia. La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 8 aprile 2016 ha precisato che nel concordato preventivo liquidatorio senza transazione fiscale l Iva può essere oggetto di falcidia.

35 Sent. Cassazione Civile n e del 4/11/2011 Al fine di poter soddisfare solo in parte i crediti tributari secondo l Agenzia delle Entrate il ricorso per l ammissione alla procedura concordataria deve essere accompagnato da una proposta di transazione fiscale, cui l amministrazione presti il proprio consenso; in caso contrario, in assenza della proposta di transazione fiscale i crediti tributari dovrebbero essere soddisfatti, secondo l Agenzia, in maniera integrale ed alle scadenze prescritte dalla legge, in forza del generale principio di indisponibilità del credito tributario, eccezionalmente derogato dalle disposizioni contenute nell art. 182-ter della legge fallimentare (cfr. circolare n. 40/E del 18 aprile 2008).

36 Sent. Cassazione Civile n e del 4/11/2011 Invece, secondo i giudici di legittimità, il ricorso all istituto della transazione fiscale costituisce una mera facoltà per il debitore, il quale, nel caso di esito positivo della stessa, gode del vantaggio derivante sia dalla cristallizzazione della pretesa tributaria (cosiddetto consolidamento del debito fiscale ), anche in ordine all effettuazione di eventuali nuovi accertamenti e relativamente a pretese non ancora definite, sia dalla contestuale cessazione delle eventuali liti pendenti davanti all autorità giudiziaria. In questo modo, dunque, il debitore è in grado di attribuire maggiore trasparenza e certezza alla propria domanda di concordato preventivo, aumentando le probabilità di ottenere il consenso da parte della maggioranza dei creditori (oltre che dello stesso fisco).

37 Sent. Cassazione Civile n e del 4/11/2011 Nel diverso caso in cui il debitore non ritenga invece di optare per la presentazione della proposta transattiva, non ottiene i suddetti benefici, ma, sempreché il consenso dell Amministrazione finanziaria non sia decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza, può comunque aspirare all omologazione della propria domanda (e all ottenimento della eventuale falcidia della generalità dei crediti tributari) nonostante il voto contrario da parte dell Agenzia delle entrate. Non essendo dirimente il voto erariale, nel caso in cui il concordato sia omologato sussistendo gli altri presupposti, il fisco è tenuto ad accettare l esito del procedimento come ogni altro creditore, anche in relazione all eventuale falcidia di crediti tributari (fermo restando che, in tale ipotesi, non si producono i sopra indicati effetti derivanti dalla positiva conclusione della transazione fiscale).

38 Sent. Cassazione Civile n e del 4/11/2011 Buona parte della dottrina ritiene che della natura facoltativa della proposta di transazione fiscale discenda, qualora tale proposta non venga formulata, l inapplicabilità alla procedura di concordato preventivo delle norme contenute nell art. 182-ter che prevedono l integrale pagamento dell IVA e delle ritenute alla fonte trattenute e non versate. In senso contrario si è espressa sul punto la Cassazione, rilevando che la disposizione contenuta nel succitato art. 182-ter, imponente l integrale pagamento dell IVA, trova applicazione a prescindere dall attivazione o meno della transazione fiscale da parte del debitore, ciò essenzialmente per due motivi.

39 Sent. Cassazione Civile n e del 4/11/2011 Da un lato, perché non avrebbe alcuna giustificazione logica lasciare alla scelta discrezionale del debitore se assoggettarsi all integrale pagamento dell imposta oppure proporne un pagamento parziale optando per la presentazione della domanda di concordato preventivo senza transazione fiscale. Dall altro, l art. 182-ter non ha natura di norma processuale, ma di norma sostanziale, in quanto attiene al trattamento dei crediti nell ambito di esecuzione concorsuale; sotto questo profilo, essa deroga implicitamente al precetto contenuto nell art. 160, comma 2, della L.F. (a norma del quale il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l effetto di alterare l ordine delle cause legittime di prelazione ), sicché il pagamento integrale dell IVA non implica la necessità dell integrale pagamento di tutti i crediti privilegiati con grado anteriore, in sede di concordato preventivo. La Corte di Giustizia Europea (C 546/14) con sentenza del 7 aprile 2016 permette all imprenditore in stato di crisi, nelle procedure di concordato preventivo senza transazione fiscale di versare solo parzialmente l Iva.

40 Transazione fiscale e accordo di ristrutturazione dei debiti

41 Principali fasi dell accordo di ristrutturazione Proposta ai singoli creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti dell imprenditore; Relazione del professionista su attuabilità dell accordo e idoneità ad assicurare il regolare pagamento ai creditori estranei Pubblicazione dell accordo nel R.I. (inizio efficacia) Giudizio di omologazione

42 Transazione fiscale nell accordo di ristrutturazione PRINCIPI GUIDA PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - EFFICIENZA ED ECONOMICITA - STATO DI CRISI DELL AZIONE AMMINISTRATIVA - SALVAGUARDIA DELL IMPRESA - CONVENIENZA DELLA E DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI PROPOSTA RAPPORTATA ALLA COMPLESSIVA CONDIZIONE DI SOLVIBILITA DELL IMPRENDITORE - PRESUPPOSTI SOGGETTIVI - PRESUPPOSTI OGGETTIVI

43 Accordi di ristrutturazione dei debiti Art. 182 bis L.F.: L imprenditore in crisi può domandare al Tribunale l omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dell intera esposizione debitoria, compresi i crediti garantiti da diritto di prelazione. L imprenditore dovrà presentare la documentazione richiesta dall art. 161 e una relazione sull attuabilità dell accordo redatta da un professionista con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l integrale pagamento dei creditori estranei. L accordo vincola esclusivamente i creditori che vi hanno aderito. Per gli altri deve essere garantito il pagamento intero, escludendo quindi qualsiasi effetto remissorio del loro credito. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell accordo omologato non sono soggetti all azione revocatoria (ex art. 67 L.F.).

44 Esame della documentazione proposta di transazione, con indicazione dei tempi, delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento (Circ. 40) copia delle dichiarazioni per le quali non è pervenuto l esito dei controlli automatici copia delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda Piano di risanamento una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione

45 Esame della documentazione l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell art. 47 DPR n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede (ndr: proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all art. 161) rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio (modifica introdotta dall art 29 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122).

46 Esame della documentazione Relazione (ex art 161, 3^ comma) di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Relazione (ex art. 182 bis, 1^ comma) redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, 3^ comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l integrale pagamento dei creditori estranei, relazione che deve essere presentata al Tribunale ai fini dell omologa (consegna non contestuale alla proposta). VERIFICA ATTIVITA CAUTELARI ED ESECUTIVE INTRAPRESE DALL ADR

47 Consolidamento credito erariale Nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda (termine ordinatorio e non perentorio), la Direzione Provinciale verifica i requisiti soggettivi (fallibilità del soggetto e stato di crisi) e oggettivi richiesti dalla legge e la competenza (alla trattazione dell istanza e all attività di liquidazione e controllo). Quindi provvede agli adempimenti connessi all attività di liquidazione delle dichiarazioni e di controllo. La DP deve predisporre e trasmettere al contribuente la CERTIFICAZIONE DELL AGENZIA ENTRATE attestante il complessivo debito tributario non iscritto a ruolo (Consolidamento del debito tributario).

48 Certificazione Equitalia Entro 30 giorni l Agente della riscossione deve predisporre e trasmettere al contribuente la certificazione attestante l entità del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso. Il debito deve essere comprensivo di tutte le somme iscritte a ruolo, indicando: l importo a titolo di tributo, interessi e sanzioni; l importo di aggi, diritti e spese (trattandosi di credito autonomo dell ADR andrà indicato separatamente dal credito tributario)

49 Certificazione Equitalia Devono essere conteggiate anche le somme relative alle cartelle di pagamento notificate, per cui non sia ancora scaduto il termine previsto dall art. 50 DPR n. 602/1973. Copia della certificazione deve essere inviata al Direttore della competente DP dell Agenzia che, previo parere conforme della Direzione Regionale, deve fornire all agente le indicazioni necessarie al fine dell espressione dell assenso (o del dissenso)

50 Assenso alla proposta Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso: relativamente ai tributi NON ISCRITTI A RUOLO, ovvero NON ANCORA CONSEGNATI all Agente della riscossione alla data di presentazione della domanda, CON ATTO DEL DIRETTORE PROVINCIALE, su conforme parere della competente Direzione Regionale relativamente ai tributi ISCRITTI A RUOLO E GIA CONSEGNATI all Agente della riscossione alla data di presentazione della domanda, CON ATTO DELL AGENTE DELLA RISCOSSIONE su indicazione del Direttore Provinciale, previo conforme parere della competente Direzione generale (regionale). L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

51 clausole dell accordo Possono essere apposte ulteriori condizioni che costituiscano parte integrante dell eventuale accordo: Eventuali accordi migliorativi rispetto alla proposta qui formulata accordati agli altri creditori dovranno estendersi automaticamente anche all Agenzia delle Entrate La sottoscrizione dell accordo non determina novazione del debito L accordo è subordinato al raggiungimento dell accordo con gli altri creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e all omologa del tribunale

52 clausole dell accordo Costituiscono causa di risoluzione di diritto della transazione, con conseguente recupero dei crediti originari: 1. il mancato pagamento anche di una sola rata, per gli importi per cui è previsto il pagamento rateale; 2. l assoggettamento a procedure concorsuali; 3. il mancato pagamento alle rispettive scadenze delle imposte dichiarate per le annualità future. Devono essere espressamente esclusi effetti preclusivi circa l eventuale, ulteriore, attività di controllo relativa alle annualità in contestazione ed a quelle future La parte iscritta a ruolo oggetto di transazione non va sgravata, ma si considera sospesa fino al pagamento integrale della parte dovuta.

53 Diniego alla proposta Il diniego, adeguatamente motivato, va comunicato alla parte. La DP deve informare il contribuente della mancata accettazione della proposta per carenza dei presupposti o per motivi di convenienza economica. Ricorrendo tale ipotesi, il pagamento deve essere integrale. Il rigetto non preclude la presentazione di una nuova proposta

54 Omologa dell accordo di ristrutturazione Nella prima fase, stragiudiziale, debitore e creditori raggiungono un accordo sul risanamento dell impresa mediante un regolamento consensuale dei debiti. Nella fase successiva, giudiziale, l accordo raggiunto viene pubblicato nel registro delle imprese, per consentire le eventuali opposizioni, ed è soggetto alla procedura di OMOLOGAZIONE. Con questa procedura il legislatore ha voluto valorizzare l autonomia privata nella gestione della crisi, prevedendo al contempo l omologazione dal parte del Tribunale a garanzia di una verifica di regolarità e legittimità dell accordo.

55 Pubblicazione dell accordo L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Alcuni Tribunali richiedono l autenticazione della firma apposta in calce agli accordi, come requisito di ammissibilità dell accordo sanabileinerendo a una formalità indispensabile ai fini pubblicitari (Trib. Bari 21/11/2005; Trib Udine e Trib Milano ).

56 OPPOSIZIONE E RECLAMO Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il Tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del Tribunale è reclamabile alla Corte di Appello ai sensi dell art 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

57 Dilazione di pagamento L Ufficio può eccedere i limiti di DURATA previsti dall art. 19 D.P.R. n. 602/1973 La prestazione di una idonea GARANZIA (VOLONTARIA O COSTITUITA DA ADR) è ulteriore elemento di valutazione dell adesione alla proposta di transazione Sulle somme rateizzate sono dovuti gli INTERESSI LEGALI (Tribunale Ordinario di Roma ). C è un precedente in cui sono stati applicati gli interessi di rateazione ai sensi dell art 21 DPR 602/73.

58 Revoca di diritto Il comma 7 all art. 182 ter L.F aggiunto dal D.L. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede: conclusa nell ambito dell accordo di ristrutturazione di cui all art. 182 bis E REVOCATA DI DIRITTO se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

59 Creditori estranei all accordo Nel caso del mancato pagamento integrale dei creditori estranei, i creditori estranei all accordo proprio perché non vincolati, possono procedere con i normali strumenti cautelari e esecutivi e munirsi di garanzie reali (decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell accordo), oltre che presentare istanza di fallimento.

60 Transazione fiscale in frode allo Stato Il D.L. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all art. 29 ha introdotto una nuova fattispecie di reato tributario ex art. 11 D.Lgs. 74/2000. Trattasi di transazione fiscale in frode allo Stato per cui: E punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

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