OGGETTO TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTO NON ESCLUSIVO

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1 1 OGGETTO TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTO NON ESCLUSIVO QUESITO (posto in data 13 febbraio 2015) Sono un medico ospedaliero a rapporto non esclusivo. La mia domanda è la seguente: visto che io ed i miei colleghi a rapporto esclusivo, facciamo le stesse cose, rispettiamo gli stessi orari, abbiamo uguali carichi di lavoro, è giusto che io percepisca uno stipendio inferiore? Non è incostituzionale fare lo stesso lavoro e percepire uno stipendio inferiore? Ci sono gli estremi per intraprendere un azione legale che valuti l'incostituzionalità della diversa retribuzione a parità di mansioni e di ore lavorate? RISPOSTA (inviata in data 20 febbraio 2015) L esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza medica è stata oggetto di una serie di interventi legislativi che, se pur con effetti meno dirompenti di quelli previsti dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (la cosiddetta riforma ter, denominata anche riforma Bindi dal nome dell allora ministro della sanità), hanno determinato una discriminazione oggettiva sia sul piano economico che su quello della progressione di carriera. Il passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo comporta: la perdita dell indennità di esclusività, attualmente così determinata struttura complessa ,27 anzianità di servizio superiore a quindici anni ,61 anzianità compresa tra cinque e quindici anni 9.385,84 anzianità di servizio < 5 anni 2.325,41 (CCNL 2006_2009,secondo biennio economico, articolo 12, comma 1)

2 2 la perdita della retribuzione di risultato la riduzione del 50% della parte variabile aziendale della retribuzione di posizione una sensibile diminuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, come si evince dai valori riportati nella tabella di seguito riprodotta Incarico dirigenziale esclusivo non esclusivo struttura complessa: area chirurgica , ,14 struttura complessa: area medica , ,70 struttura complessa: area territorio , ,98 struttura semplice 9.110, ,43 incarico professionale articolo 27 lettera c) 4.458,99 0 dirigente equiparato 3.330,73 0 dirigente con anzianità < 5 anni 0 0 (CCNL 2006_2009, secondo biennio economico, articolo 5, comma 1) Il comma 1 dell articolo 5 del CCNL 2006_2009 rinvia all articolo 22 del CCNL 2006_2009, primo biennio economico, il quale dispone. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all articolo 43, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre Tali valori sono quelli riportati nell ultima colonna della tabella.

3 3 A fronte di una rilevante penalizzazione economica il comma 7 dell articolo 10 del CCNL 2002_2005 precisa che Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell ambito dell impegno di servizio per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture negoziano con le équipe interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate. L unica differenza, per quanto concerne l impegno orario, connessa con la non esclusività del rapporto di lavoro consiste nel fatto che un dirigente medico a rapporto non esclusivo non è tenuto all impegno orario aggiuntivo connesso con il raggiungimento degli obiettivi prestazionali definiti in sede di budget, a fronte dei quali deve essere definita, sempre in sede di budget, la retribuzione di risultato che dovrà essere riconosciuta in caso di raggiungimento degli obiettivi. Il dirigente con rapporto di lavoro non esclusivo, non avendo diritto alla retribuzione di risultato, dovrebbe essere tenuto a rispettare solo l orario contrattuale, non risultano ad esso applicabile il comma 3 dell articolo 65 del CCNL 1994_1997 articolo che disciplina il processo di budgeting, secondo il quale la retribuzione di risultato compensa anche l eventuale superamento dell orario di lavoro contrattuale per il raggiungimento dell obiettivo assegnato. Visto che l articolo 36 della costituzione afferma che Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro l evidente differenza retributiva connessa con l esclusività o meno del rapporto di lavoro, a fronte di un identico impegno orario, presenta possibili profili di incostituzionalità. Un ricorso alla Corte Costituzionale perché valuti nel merito la questione appare peraltro difficilmente proponibile per due ordini di motivazioni:

4 4 1) in primo luogo la competenza giurisdizionale della Corte, come definita dall articolo 134 della Costituzione, concerne le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni, i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni: Il trattamento economico del dirigente medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale è definito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della categoria, liberamente sottoscritto tra le parti, che hanno concordato che le due tipologie di rapporto di lavoro debbano avere un trattamento economico differenziato nei termini sopra richiamati (anche se in attuazione di una precisa indicazione contenuta nel comma 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ripresa dai commi 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e sancita dal comma 5 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229) 2) in secondo luogo se è vero che la remunerazione di un lavoratore deve essere, come recita l articolo 36 della Costituzione, proporzionata alla quantità del suo lavoro, è anche vero che lo stesso articolo 36 stabilisce che la retribuzione deve essere proporzionata alla qualità di quello stesso lavoro. E l assunto che ha ispirato a suo tempo le norme sopra richiamate è che operare esclusivamente nell ambito dell azienda sanitaria di appartenenza, sia in regime istituzionale che in regime libero professionale, rappresenti di per sé un valore aggiunto, e sia legittimo e coerente riconoscere per questa scelta una maggiore retribuzione. Va peraltro osservato che il comma 2 dell articolo 42 del CCNL 1998_2001, che istituisce l indennità di esclusività, precisa: Le parti concordano, altresì, che la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico è strettamente legata alla permanenza stabile nell attuale quadro normativo del presente sistema di incompatibilità, dandosi atto che, ove le eventuali norme di legge sopravvenute dovessero modificare l esclusività del rapporto senza riferimento agli aspetti economici, il contratto per la presente parte sarà immediatamente disdettato e le parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale punto entro 30 giorni. Si tratta di una clausola di salvaguardia, alla luce della quale devono essere interpretate le disposizioni legislative e contrattuali, di seguito riportate, in materia di esclusività del rapporto di lavoro.

5 5 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 4 aziende ospedaliere e presidi ospedalieri 10. istituzione di posti letto riservati alla libera professione All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende ospedaliere di cui al presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 6% e non superiore al 12% dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro tempore, nonché le autorità responsabili delle aziende ospedaliero universitarie, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di assoluta impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante convenzioni con case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Le convenzioni sono limitate al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovate. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero- professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi stessi.

6 6 CCNL 1994_1997 articolo 67 Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici 1. tutti i dirigenti medici possono esercitare la libera professione In applicazione dell articolo 4, commi 10 e 11 del decreto legislativo 502/1992 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, a tutto il personale medico è consentito lo svolgimento dell attività libero professionale all interno dei locali dell azienda o ente, sia in regime ambulatoriale o di diagnostica strumentale e di laboratorio che in costanza di ricovero. 2. libera professione e attività istituzionale L esercizio dell attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell azienda o ente e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. 3. modalità di esercizio dell attività libero professionale L esercizio dell attività libero professionale si svolge nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte del l utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione; b) attività libero professionale svolta in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento da parte dell utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate. c) attività professionali autonome rese su richiesta ed in favore dell azienda per l erogazione di prestazioni alla stessa commissionate da utenti singoli o associati anche attraverso forme di rappresentanza; d) attività di consulenza richiesta all Azienda da soggetti terzi

7 7 CCNL 1994_1997 articolo 67 Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici 4. prestazioni che possono essere erogate in libera professione La libera professione individuale e di équipe di cui al comma 3, lettere a) e b) riguarda le attività in regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di sala operatoria nonché le prestazioni svolte in regime di ricovero. L attività professionale autonoma di cui alla lettera c) del medesimo comma riguarda le stesse attività. 5. prestazioni di supporto alla libera professione Tra le attività professionali autonome del comma 3, lettera c) rientrano anche le attività di laboratorio e quelle strumentali o non, di supporto alle attività professionali autonome di cui al comma 3, lettere a) e b), individuate dall azienda o ente secondo le modalità definite nel CCNL. di riferimento del relativo personale. 6. ripartizione dei proventi della libera professione intramoenia L azienda o ente, nella fissazione delle tariffe, individua la quota percentuale destinata a se stessa. Un ulteriore quota della tariffa - da concordare in sede di contrattazione integrativa, comunque non inferiore al 5% - può essere destinata alle attività di formazione ed aggiornamento professionale. 7. rinvio all allegato 6 Le parti, allo scopo di fornire alle aziende linee guida uniformi in materia rinviano all allegato 6.

8 8 CCNL 1994_1997 ALLEGATO 6 Per fornire alle aziende ed enti unità di indirizzo per attuare le modalità organizzative dell attività libero professionale e per la fissazione delle tariffe, fatte salve le disposizioni vigenti in materia nonché le circolari del Ministero della Sanità, le parti concordano i seguenti punti: 1. criteri generali ai quali deve informarsi la libera professione La realizzazione degli articoli 67 e 68 rende opportuno che le aziende e gli enti, sentite le organizzazioni sindacali, adottino - entro 60 giorni dall entrata in vigore del presente contratto una idonea disciplina regolamentare della materia, nella quale fissare anche i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare alle prestazioni, assicurando, altresì, il rispetto dei seguenti principi: a) l attività libero professionale in regime ambulatoriale deve essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità; b) qualora, per ragioni tecnico - organizzative non sia possibile l articolazione dell attività libero professionale in orari differenziati, dovrà essere stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in relazione al numero di prestazioni effettuate; c) non è consentita attività libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alla peculiarità delle patologie, da individuare in sede aziendale;

9 9 CCNL 1994_1997 ALLEGATO 6 2. aspetti che devono essere disciplinati dal regolamento aziendale La disciplina aziendale dovrà prevedere le modalità autorizzative dell esercizio dell attività libero professionale nelle quali dovranno essere indicati: - gli spazi orari disponibili; - i locali e le attrezzature necessari; - le modalità organizzative, anche in relazione al personale di supporto; - le tariffe da applicare secondo le diverse tipologie di attività. 3. libera professione in associazione di professionisti La disciplina aziendale potrà, altresì, individuare forme sperimentali di attività libero professionali individuali da svolgersi anche in forma associata come Associazione di professionisti. 4. criteri per la fissazione delle tariffe Nella fissazione delle tariffe le aziende o enti terranno comunque conto dei seguenti criteri generali: a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni; b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero, ai sensi dell articolo 4, comma 10 del decreto legislativo 502/1992, la tariffa è forfetaria; c) le tariffe di cui alle lettere precedenti devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall azienda o ente e devono evidenziare, pertanto, le voci relative ai compensi del libero professionista, dell équipe, del personale di supporto, i costi pro quota per i materiali, per l ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, nonché la percentuale destinata all azienda, finalizzata all ulteriore sviluppo delle attività istituzionali. Tale quota può essere comprensiva di una percentuale da concordare in azienda con dirigenti interessati per essere destinata alle attività di aggiornamento professionale;

10 10 CCNL 1994_1997 ALLEGATO 6 4. criteri per la fissazione delle tariffe d) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni; e) le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell articolo 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo il quale nel caso in cui la contabilità separata che deve essere tenuta per l attività libero professionale presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio; f) nell attività libero professionale d équipe la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene da parte dell azienda su indicazione dell equipe stessa; 5. modalità di fissazione delle tariffe Le tariffe delle prestazioni libero professionali individuali o di équipe richieste dall utente sono definite dall azienda nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Per le attività professionali autonome rese su richiesta ed in favore dell azienda per l erogazione di prestazioni alla stessa commissio-nate da utenti singoli o associati anche attraverso forme di rappresentanza la tariffa è definita dall azienda, previa contrattazione decentrata per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati

11 11 LEGGE 23 dicembre 1996, n disposizioni attuative del comma 10 dell articolo 4 del dlgs 502 I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attivano ed organizzano, d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l'attività libero professionale intramuraria. Provvedono altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture attivate nonché il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in tali strutture. I direttori generali dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera individuano inoltre nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attività libero professionale intramuraria. 9. possibilità di utilizzare le risorse dell articolo 20 Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le regioni possono integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n opzione nelle aziende in cui la libera professione è attivata I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e attivata, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche secondo le modalità transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 1997), sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31 marzo 1997, l'opzione tra l'esercizio dell' attività libero professionale intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo di tre anni.

12 12 LEGGE 23 dicembre 1996, n opzione nelle aziende in cui la libera professione non è attivata I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria non risulti organizzata e attivata al 1 gennaio 1997 (data di entrata in vigore della presente legge) sono tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 8. Si applicano altresì le disposizioni previste al comma 10, secondo e terzo periodo. 12. penalizzazioni previste per chi sceglie il rapporto non esclusivo Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni indicano altresì i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 % della componente fissa della retribuzione di posizione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria.

13 13 LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 articolo 72 Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria 4. prerogative contrattuali dei dirigenti a rapporto esclusivo Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, optano per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, in sede di contrattazione collettiva. La disciplina, in particolare, prevede la riduzione, nel periodo di validità del contratto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, del trattamento economico accessorio e il conferimento o la conferma degli incarichi di struttura ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione effettuata per l'esercizio della libera professione extramuraria può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno. 5. penalizzazioni previste per chi opti per il rapporto non esclusivo In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 4, a decorrere dal 1 luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 50 per cento e non si dà luogo alla retribuzione di risultato; a decorrere dalla stessa data gli incarichi dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria.

14 14 LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 articolo 72 Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria 6. istituzione di un fondo per retribuire l indennità di esclusività Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie, nell'ambito e in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, è istituito un fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza. 7. incompatibilità tra rapporto esclusivo e qualsiasi altra attività I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza. La violazione degli obblighi connessi all' esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. L'accertamento delle incompatibilità compete al direttore generale aziendale, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse.

15 15 LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 articolo 72 Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria 8. responsabilità specifiche del direttore generale aziendale L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire l'attuazione di quanto disposto dal presente comma. 9. regolamento per disciplinare l esercizio della libera professione Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dal 1 gennaio 1999, (data di entrata in vigore della presente legge), con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla materia oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di: a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza; b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate.

16 16 LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 articolo 72 Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria 11. disposizioni per coloro che hanno optato per l extramoenia È confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extra muraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza del divieto di cui al periodo precedente o la mancata assunzione da parte del direttore generale, in conformità alle disposizioni richiamate nel periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria, costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento si applicano le linee guida adottate dal Ministro della sanità. (l atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma è stato adottato con DPCM 27 marzo 2000)

17 17 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quater. formulazione prevista dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n dirigenti per i quali è obbligatorio il rapporto esclusivo I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. possibilità di passare dal rapporto non esclusivo a quello esclusivo Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. obbligo di comunicare l opzione per il rapporto esclusivo Entro novanta giorni dal 31 luglio 1999 (data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo. 4. irreversibilità dell opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. 5. trattamento economico dei dirigenti a rapporto esclusivo I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.

18 18 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 15-quinquies Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari 1. disponibilità del dirigente a rapporto esclusivo Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. 2. tipologie di attività libero professionale Il rapporto di lavoro esclusivo comporta: a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, fermo restando che secondo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati; b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali; c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;

19 19 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 15-quinquies Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari 2. tipologie di attività libero professionale Il rapporto di lavoro esclusivo comporta: d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro.

20 20 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 15-quinquies Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari 3. rapporto tra attività istituzionale e libero professionale Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe; l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali. 4. divieto di utilizzo del ricettario del SSN Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 2 non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale. 5. incarichi di struttura e rapporto esclusivo Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura, ai fini del presente decreto si intende l'articolazione organizzativa per la quale è prevista dall'atto aziendale responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

21 21 CCNL 1998_2001 articolo 42 Indennità di esclusività del rapporto di lavoro 1. istituzione dell indennità di esclusività Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario Nazionale previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza e disciplina da stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico in ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l istituzione di una indennità per l esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari. 2. norma di salvaguardia Le parti concordano, altresì, che la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico è strettamente legata alla permanenza stabile nell attuale quadro normativo del presente sistema di incompatibilità, dandosi atto che, ove le eventuali norme di legge sopravvenute dovessero modificare l esclusività del rapporto senza riferimento agli aspetti economici, il contratto per la presente parte sarà immediatamente disdettato e le parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale punto entro 30 giorni. Resta fermo, in ogni caso, il mantenimento dell indennità, nei confronti di quei dirigenti, che pur in un diverso assetto normativo, manterranno la propria opzione per l esclusività del rapporto di lavoro.

22 22 CCNL 1998_2001 articolo 54 Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici 1. dirigenti medici che possono esercitare la libera professione In applicazione degli articoli 4, comma 11 e 15 quinquies del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto il personale medico con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell attività libero professionale all interno dell azienda, nell ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall azienda con il concorso del Collegio di direzione e con le procedure di contrattazione integrativa. 2. obblighi aziendali in ordine all esercizio della libera professione In particolare, l azienda - fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l esercizio dell attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera - deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l esercizio della libera professione intramuraria ai sensi dell articolo 72, comma 11 della legge 448/1998 e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l autorizzazione all esercizio dell attività. 3. rinvio al regolamento aziendale Le modalità di svolgimento dell attività libero professionale intramuraria sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali del presente contratto

23 23 CCNL 1998_2001 articolo 54 Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici 4. definizione di attività libero professionale intramoenia Per attività libero professionale intramuraria del personale medico si intende l attività che detto personale individualmente o in èquipe, esercita fuori dell impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. 5. rapporto tra attività istituzionale e libera professione intramoenia L esercizio dell attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. 6. programmazione dei volumi prestazionali A tal fine l azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipe interessate i volumi di attività libero-professionale intra-muraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.

24 24 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 15-quater. Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario testo modificato dal decreto legge 31 marzo 2004, n dirigenti sanitari assoggettati al rapporto esclusivo I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, al 31 luglio 1999 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229), abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. possibilità di passare dal rapporto non esclusivo a quello esclusivo Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. obbligo di comunicare l opzione per il rapporto esclusivo Entro novanta giorni dal 31 luglio 1999 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229), tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo.

25 25 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 articolo 15-quater. Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario testo modificato dal decreto legge 31 marzo 2004, n reversibilità dell opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse. 5. trattamento economico dei dirigenti a rapporto esclusivo I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.

26 26 CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 1. eliminazione del vincolo di esclusività A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (che ha modificato l articolo 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eliminando il vincolo dell esclusività del rapporto di lavoro e introducendo la reversibilità dell opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo) il rapporto di lavoro della dirigenza medica può essere esclusivo o non esclusivo. 2. possibilità di passare al rapporto non esclusivo I dirigenti medici già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell anno successivo all opzione e sono regolati dall articolo rideterminazione del trattamento economico Per i dirigenti che erano a rapporto non esclusivo al 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n.138, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, viene rideterminato il trattamento economico nella misura spettante al dirigente con rapporto esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell anno successivo all opzione, che deve essere manifestata entro il 30 novembre di ciascun anno. 4. conferma dell indennità di esclusività L indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all entrata in vigore della legge n. 138 del 2004, salvo che, successivamente ad essa e comunque con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione.

27 27 CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 5. acquisizione delle fasce successive dell indennità di esclusività L acquisizione delle fasce successive all indennità di esclusività è subordinata alla positiva valutazione da parte del collegio tecnico al termine del periodo trascorso il quale matura il diritto al passaggio (previsto superata l anzianità di servizio di 5 e 15 anni). 6. disponibilità del dirigente a rapporto esclusivo Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell ambito dell incarico attribuito e della competenza professionale nell area e disciplina di appartenenza. 7. disponibilità del dirigente a rapporto non esclusivo Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità, nell ambito dell impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture negoziano con le équipe interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.

28 28 CCNL 2002_2005 Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 1. compatibilità del rapporto non esclusivo con incarichi di struttura Le parti prendono atto che in prima applicazione gli effetti della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro viene rideterminato secondo quanto disposto dalla normativa contrattuale vigente. 2. effetti del passaggio al rapporto non esclusivo Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa dopo l opzione continuano a percepire l indennità di struttura complessa senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell incarico; - non compete la retribuzione di risultato; - la retribuzione di posizione viene determinata sulla base dell incarico dirigenziale attribuito; - è inibita l attività libero professionale intramuraria; - cessa di essere corrisposta l indennità di esclusività che, dalla stessa data, costituisce risparmio aziendale.

29 29 CCNL 2002_2005 Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 3. effetti del passaggio al rapporto esclusivo Il ritorno dei dirigenti all opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, comporta la rideterminazione della retribuzione di posizione e conferisce loro il diritto alla retribuzione di risultato. L indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell anno successivo nella medesima misura già percepita all atto dell opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005 n. 15 MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI». ARTICOLO 1 Conferimento degli incarichi 1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo. 2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

30 30 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE DEL 24 febbraio 2005, n. 40 DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ARTICOLO 59 Direzione di strutture organizzative sanitarie 1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell incarico. 2. Gli incarichi di direzione di struttura, nonché dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integra-zione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università sono conferiti ai professori e ai ricercatori universitari che svolgano un attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell incarico.

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