Imposta di successione ed accessorie: norme vigenti 2015 Avv. Francesca Micheli Foro della Spezia

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1 Imposta di successione ed accessorie: norme vigenti 2015 Avv. Francesca Micheli Foro della Spezia ver.2015.a 1

2 Argomenti 1. Presupposti imposta di successione ed imposte collegate 2. Caratteristiche adempimento fiscale: aliquote e esenzioni 3. Agevolazioni fiscali - cenni 4. Termini e difetti della dichiarazione e conseguenze 5. Novità 2015 ver.2015.a 2

3 Ricapitolando: Il decesso di un soggetto ha per il nostro ordinamento una duplice rilevanza: da un lato una rilevanza civile in quanto permette la trasmissione di beni e diritti; dall altro una rilevanza fiscale in quanto questa trasmissione di beni e diritti comporta un passaggio di ricchezza che deve essere oggetto di tassazione indiretta. ver.2015.a 3

4 Ricapitolando: Con la successione mortis causa si ottiene il subingresso di uno o più soggetti nella titolarità di uno o più rapporti patrimoniali attivi e passivi che facevano capo al defunto. Il subingresso quindi può avvenire a titolo universale e a titolo particolare. ver.2015.a 4

5 Finalità civili della successione Gli obiettivi che si pone il nostro legislatore sono 3: - assicurare al futuro de cuius la devoluzione del suo patrimonio ai suoi eredi chiamati; - analogamente assicurare a chi ne ha diritto di succedere nella titolarità del patrimonio familiare; - E, soprattutto, - tutelare il legittimo affidamento del terzo creditore che solo individuando il nuovo responsabile dei debiti del de cuius non rischia di vedere vanificate le sue pretese creditorie. ver.2015.a 5

6 Rilevanza fiscale della successione La materia successoria oltre a rilevare sul piano civile rileva sul piano fiscale in quanto soggetta a imposizione fiscale indiretta. Il legislatore fiscale infatti, reputando la successione (e la conseguente nuova titolarità di beni e diritti del de cuius in capo all erede) un arricchimento del ricevente-erede, ritiene congruo assoggettarla ad imposizione fiscale. ver.2015.a 6

7 Normativa fiscale di riferimento - D.Lgs. 31/12/1990, n. 346 Testo Unico sull imposta di successione e donazione - D.Lgs. N. 347/1990 Testo Unico sulle imposte ipotecaria e catastale - D.L. 3/10/2006, n. 262, articolo 6: reintroduzione dell imposta con tassazione mediante applicazione dell imposta di registro (non poteva essere istituito un nuovo tributo, art. 4 Legge 27/07/2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente). - Legge 24/11/2006, n. 286, e Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007): disciplina vigente (inserita nel TU). ver.2015.a 7

8 L imposizione fiscale ver.2015.a 8

9 Presupposto e finalità dell imposta di successione Il presupposto dell imposta sulle successioni e donazioni è dunque rappresentato dall arricchimento patrimoniale del soggetto beneficiario per trasferimenti di beni e diritti che avvengano per: successioni per causa di morte; donazioni; liberalità tra vivi; atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti; costituzione di vincoli di destinazione dei beni (ivi compresi i trusts). NB. In sostanza l imposta incide su tutti i trasferimenti a titolo gratuito. ver.2015.a 9

10 L imposta di successione e di donazione (D.Lgs. n. 346/90) Colpisce i trasferimenti di beni e diritti per successioni mortis causa ed i trasferimenti inter vivos a titolo gratuito di beni e diritti. Presupposto è l apertura della successione in caso di trasferimenti mortis causa o l atto di donazione (anche mediante liberalità indiretta) per il trasferimento gratuito inter vivos di beni e diritti. Entrambe le imposte sono dovute su tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all estero solo su beni e diritti esistenti in Italia se alla data di apertura della successione, della donazione o della costituzione del vincolo di destinazione il defunto, il donante e il disponente non era residente nello Stato. ver.2015.a 10

11 Le imposte accessorie in caso di successione Oltre all imposta principale di successione, che viene liquidata dall ufficio, all apertura della successione mortis causa, sono dovute, in autoliquidazione le seguenti imposte e tasse accessorie: - Imposta ipotecaria - Imposta catastale - Tassa ipotecaria - Imposta di bollo - Tributi speciali ver.2015.a 11

12 Le ipocatastali L imposta ipotecaria e l imposta catastale sono dovute in tutti i casi in cui avviene un passaggio di titolarità di un bene immobile. In caso di successione quindi saranno entrambe dovute se cadono in successione e vengono quindi trasferiti beni immobili o diritti reali immobiliari. ver.2015.a 12

13 Regole generali di applicazione Ai fini dell applicazione delle imposte di successione e delle imposte ipotecaria e catastale, delle riduzioni applicabili ed eventuali agevolazioni nonché del valore catastale da attribuire ai beni immobili, si tiene conto della data di apertura della successione. La tassa ipotecaria, l imposta di bollo ed i tributi speciali vengono liquidati in base alla data di presentazione della successione. ver.2015.a 13

14 Periodi di imposta Imposta di successione dovuta per successioni apertesi dal 1/1/1973 al 30/6/2000 È progressiva a scaglioni di aliquote e si calcola: sul valore globale dell asse ereditario sul valore delle singole quote di eredità o legato (escluso coniuge ed eredi in linea retta) applicazione della Presunzione (10%) sul valore globale netto dell asse ereditario (al netto della franchigia). ver.2015.a 14

15 Imposta di successione dovuta per successioni apertesi dal 1/7/2000 al 24/10/2001 art. 69 Legge n. 342/2000: l imposta diventa proporzionale (aliquota unica, in dipendenza del grado di parentela dell erede o legatario) e viene calcolata solo sulle singole quote di eredità o legato applicazione della presunzione (10%) sulle singole quote (al netto della franchigia). ver.2015.a 15

16 Aliquote e franchigia applicabili: Aliquote: 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado 8% nei confronti degli altri soggetti Franchigia: ,91 elevabile a ,90 se l erede o legatario in linea retta è minore d età o portatore di handicap grave. ver.2015.a 16

17 Successioni apertesi dal 25/10/2001 al 2/10/2006 soppressione imposta di successione - Non si applica più l imposta di successione (soppressa dalla Legge n. 383/2001). - La dichiarazione di successione va presentata solo in caso di trasferimento di immobili e diritti reali. In tal caso restano infatti dovute le imposte e tasse accessorie (ipocatastali, tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali). ver.2015.a 17

18 Legge n. 286/06 e Legge n. 296/06 (Manovra Finanziaria 2007) Successioni apertesi dal 3/10/2006 reintroduzione dell imposta di successione Aliquote e franchigie 4%nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta 6%nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado 8% nei confronti degli altri soggetti (senza franchigia) Sino a quando l eredità non è stata accettata l imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunciato. ver.2015.a 18

19 Leggi n. 286/2006 e n. 296/2006 Franchigie previste L attuale disciplina prevede: una franchigia per ogni erede/donatario in linea retta e per il coniuge di ,00 una franchigia per i fratelli/sorelle del de cuius di ,00 una franchigia per tutti gli eredi portatori di handicap grave ai sensi della L.104/92 di applicazione della presunzione (10%) sulle singole quote, per importi eccedenti la franchigia. ver.2015.a 19

20 Esenzioni Oltre alle franchigie previste per alcune categorie di eredi esistono anche alcune tipologie di esenzioni ulteriori ed in particolare: - casi di esclusione-esenzione che riguardano i soggetti beneficiari; - casi di esclusione-esenzione che riguardano l oggetto del trasferimento. ver.2015.a 20

21 Esclusioni-esenzioni collegate al soggetto beneficiario (art. 3 D. Lgs. 346/1990) Sono esclusi da imposta i trasferimenti effettuati in favore dei seguenti soggetti: - Stato ed enti pubblici, territoriali e non; - Cooperative sociali e Onlus; - Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute (art. 11 c.c. persone giuridiche pubbliche e 12 c.c. persone giuridiche private, quest ultimo abrogato, con delega alle Regioni, trova nuove disposizioni nelle leggi e regolamenti regionali), che hanno come scopo esclusivo, l assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l educazione, l istruzione o altre finalità di pubblica utilità o quale che sia il loro scopo, purché il trasferimento sia disposto per le medesime finalità; - movimenti e partiti politici. ver.2015.a 21

22 Trasferimenti non soggetti all imposta riferibili all oggetto di trasferimento Con decorrenza 3/10/2006 sono esclusi da imposta, in presenza di particolari condizioni e limiti ai sensi dell art. 3 comma 4 ter del TU, i trasferimenti di: - aziende; - quote sociali; - azioni. Il coordinamento delle nuove disposizioni all interno del citato articolo 3 del D.Lgs. n. 346/90, con le disposizioni del D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, Imposte Ipotecaria e Catastale, esenta anche da dette imposte il trasferimento degli immobili appartenenti alle imprese. ver.2015.a 22

23 Esclusioni riferite all oggetto beni esclusi dall attivo ereditario beni e diritti iscritti nei pubblici registri, dei quali il defunto non era più titolare alla data della morte indennità spettanti in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto crediti contestati giudizialmente e crediti verso lo Stato sino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta in via definitiva crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione beni culturali già vincolati ex L. 1089/39 anteriormente all apertura della successione per i quali siano stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico titoli del debito pubblico tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro ed i certificati di credito del tesoro; altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall imposta da norme di legge (comunque soggetti all imposta di donazione (art. 10, comma 10, lett.c) n. 2) del D.L. 323/96.) ver.2015.a 23

24 Riduzioni d imposta (art. 25 D.Lgs. n. 346/90) 1. Due successioni aventi per oggetto gli stessi beni e diritti: 50% se è trascorso al massimo 1 anno; 40% se sono trascorsi da 1 a 2 anni; 30% se sono trascorsi da 2 a 3 anni; 20% se sono trascorsi da 3 a 4 anni; 10% se sono trascorsi sino a 5 anni. 2. Fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, devolute al coniuge, a parenti in linea retta, o a fratelli e sorelle del defunto: 40% sui primi ,38 euro di valore a condizione che i beneficiari siano coltivatori diretti, nell ambito di una famiglia diretto coltivatrice e che sia certificata 3. Beni culturali non vincolati in epoca anteriore all apertura della successione, compresi nell attivo ereditario: 50% della quota proporzionale corrispondente al valore dei beni. ver.2015.a 24

25 Riduzioni d imposta (art. 25 D. Lgs. n. 346/90) 4. Immobili o parti di immobili adibiti all esercizio di una impresa artigiana familiare devoluti al coniuge o parenti in linea retta entro il terzo grado: 40% sui primi ,38 euro di valore, l impresa deve risultare da atto pubblico o scrittura privata. 5. Aziende, quote di società di persone o beni strumentali ubicati in comuni montani con meno di abitanti, 40% della parte del loro valore complessivo a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l attività. Per queste ipotesi valgono le riduzioni ora descritte, salvo il caso in cui tali beni non siano già esclusi dall applicazione dell imposta in quanto compresi nel trasferimento d azienda. ver.2015.a 25

26 Agevolazioni prima casa imposte ipocatastali Una agevolazione molto importante ma che riguarda in realtà non l imposta di successione (che comunque subisce uno sconto nel calcolo della base imponibile dell immobile) bensì le imposte ipotecaria e catastale è la agevolazione 1 casa. In caso detta agevolazione possa essere richiesta (ovvero in presenza di alcuni requisiti sia soggettivi che oggettivi) gli eredi potranno applicare all immobile in questione l imposta ipotecaria e catastale fissa per un importo di. 200,00 per ciascuna imposta. ver.2015.a 26

27 La dichiarazione di successione ver.2015.a 27

28 Dichiarazione come documento fiscale La dichiarazione di successione è quel documento fiscale in cui il dichiarante (uno degli eredi-chiamati all eredità) individua il patrimonio ereditario attivo così da permettere allo stato di calcolare, imporre e liquidare su di esso l imposta di successione dovuta (nonchè esigere in autoliquidazione le altre imposte dovute). ver.2015.a 28

29 Obbligo di presentazione La dichiarazione di successione deve essere presentata al decesso del de cuius ed è di norma sempre obbligatoria. È previsto uno specifico caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione qualora l attivo ereditario in devoluzione non superi e non comprenda immobili o diritti reali immobiliari, salvo sopravvenienze e che la devoluzione sia a favore di coniuge e parenti in linea retta. Per le successioni apertesi tra il 25/10/2001 e il 2/10/2006, vista la abrogazione dell imposta di successione, la dichiarazione di successione deve essere presentata solo se nell asse ereditario vi siano beni immobili o diritti reali sugli stessi in quanto sono dovute solo le imposte accessorie. ver.2015.a 29

30 Ufficio competente e termine per la presentazione della dichiarazione La dichiarazione di successione deve essere presentata: - all ufficio dell Agenzia delle Entrate del luogo di ultima residenza del defunto; - all ufficio dell Agenzia delle Entrate del luogo di ultima residenza del defunto in Italia se questi risiedeva all estero; - all ufficio dell Agenzia delle Entrate di Roma 6, Via Canton n. 20 se l ultima residenza italiana è sconosciuta. NB. Se la dichiarazione perviene ad un Ufficio incompetente, si intende presentata quando arriva all Ufficio competente. Il termine di presentazione è di 1 anno dalla morte del de cuius (apertura della successione); qualora il chiamato all eredità non abbia ancora deciso se accettare o meno l eredità (termine decennale di decadenza) sarà comunque tenuto all adempimento come mero chiamato (sia alla presentazione della dichiarazione che al pagamento dell imposta). ver.2015.a 30

31 Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione entro un anno Chiamati all eredità e legatari Rappresentanti legali di eredi e legatari Amministratori dell eredità giacente Esecutori testamentari Immessi nel possesso temporaneo dei beni dell assente Coloro che subentrano ai chiamati all eredità che hanno rinunziato Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sostitutiva o integrativa Dalla morte Dalla notizia legale della nomina Dalla notizia legale della nomina Dalla notizia legale della nomina Dalla data di immissione nel possesso Dalla data della rinunzia Dalla notizia della sopravvenienza ver.2015.a 31

32 Esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione (Art. 28 D. Lgs. 346/90) - Tutti gli obbligati se presentata anche da uno solo - Chiamati all eredità e legatari che hanno rinunziato entro 12 mesi dalla morte o, non essendo nel possesso dei beni, hanno nominato curatore dell eredità - Coniuge e parenti linea retta se l attivo ereditario non supera e non comprende immobili o diritti reali immobiliari, salvo sopravvenienze (D. Lgs. 175/2014). ver.2015.a 32

33 Obbligati al pagamento dell imposta di successione (art. 36 D. Lgs. n. 346/90) - gli eredi, in solido, nell ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari - il coerede che ha accettato l eredità col beneficio d inventario, in solido, nel limite del valore della propria quota ereditaria (ipotecaria e catastale in misura ordinaria) - i chiamati all eredità e gli altri soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione, in solido, nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti - i legatari, soltanto dell imposta relativa ai rispettivi legati. Chi assolve l obbligazione tributaria solidale, si surroga all A.F. e può ottenere dal giudice ingiunzione di pagamento nei confronti di coloro nel cui interesse ha anticipato l imposta. ver.2015.a 33

34 Contenuto e modalità della dichiarazione - Generalità, ultima residenza e C. F. del defunto - Generalità, residenza e C.F. dei chiamati all eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunce - Descrizione analitica dei beni e diritti compresi nell attivo ereditario - Le passività e gli oneri deducibili - Il domicilio eletto nello Stato dagli eredi o legatari residenti all estero - Il valore globale netto dell asse ereditario - Le riduzioni e detrazioni con l indicazione dei documenti di prova La dichiarazione di successione, recante le informazioni suddette, deve essere presentata a pena di nullità sul Mod. 4 Ministeriale o su modello dichiarato conforme al modello ministeriale (art. 23, c. 3 TU n. 346/90). ver.2015.a 34

35 Il modello 4 ministeriale è così strutturato: - Frontespizio, allegati e dati generali del de cuius; - QUADRO A: eredi e legatari; - QUADRO B: attivo ereditario, distinto in: - QUADRO B1: immobili e diritti reali immobiliari; - QUADRO B2: azioni, titoli, quote di partecipazione; - QUADRO B3: aziende; - QUADRO B4: altri beni; - QUADRO B5: - abrogato - beni trasferiti a titolo oneroso dal de cuius negli ultimi sei mesi di vita (legge n. 342/2000); - QUADRO C: donazioni e liberalità effettuate dal defunto a favore di eredi e legatari (al solo fine del calcolo del coacervo); - QUADRO D: passività. ver.2015.a 35

36 Termini e difetti della dichiarazione e sanzioni ver.2015.a 36

37 Termini - Per i contribuenti - Per l Agenzia delle Entrate ver.2015.a 37

38 Termini per i contribuenti - Art. 31: la dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione (salvo deroghe) - Art. 33: negli stessi termini previsti dall art. 31, i chiamati all eredità devono provvedere al pagamento delle imposte dovute in autoliquidazione - Art. 42: la richiesta di rimborso deve avvenire entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione ver.2015.a 38

39 Cassazione civile 1972/2015 Premesso che anche la dichiarazione di successione, come ogni altra dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata dal contribuente anche una volta scaduti i termini di presentazione, salva eventuale applicazione delle sanzioni corrispondenti e che detta possibilità può essere esercitata anche dopo la notificazione dell avviso di liquidazione della maggiore imposta, la Cassazione ha recentemente precisato, con sentenza n. 1972/2015, che gli effetti della rettifica sono diversi a seconda che essa abbia luogo prima della detta notificazione ovvero successivamente. Infatti, nel primo caso, l Ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l esercizio dei suoi poteri di rettifica in ordine ai valori emendati e con onere probatorio a suo carico; nel secondo spetta al contribuente l onere dimostrativo della correttezza della rettifica proposta, senza incidenza di oneri aggiuntivi in capo all ufficio. ver.2015.a 39

40 Termini per gli uffici (art. 27) - Tre anni per il controllo della correttezza dell autoliquidazione e per la liquidazione dell eventuale imposta di successione; - Due anni dal pagamento dell imposta principale per la notifica dell avviso di accertamento (nel caso la dichiarazione sia considerata infedele); - Cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione per l accertamento dell omissione della dichiarazione; - L imposta suppletiva deve essere richiesta entro gli stessi termini previsti per l'imposta che mira a correggere. ver.2015.a 40

41 Difetti della dichiarazione (art. 32) - È irregolare se priva delle indicazioni o dei documenti previsti dalla legge. L Ufficio emette avviso a provvedere entro 60 giorni. Se entro questo termine non viene regolarizzata, si considera omessa. - È incompleta se priva dell indicazione di tutti i beni e diritti. - È infedele se i beni e diritti sono stati dichiarati in misura inferiore a quanto previsto dagli articoli da 14 a 19, oppure se sono stati dichiarati oneri o passività in tutto o in parte inesistenti. ver.2015.a 41

42 Sanzioni - Art. 50: l omissione della dichiarazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% dell imposta evasa. Se non è dovuta imposta si applica una sanzione da 258,23 a 1.032,91 (Cassazione sentenza n del : tardiva presentazione della denuncia di successione inapplicabilità delle sanzioni di cui all'art. 50) - Art. 51: l infedeltà della dichiarazione è punita con una sanzione dal 100% al 200% dell imposta evasa. Non si applica se il valore accertato non supera di ¼ il dichiarato. Se l infedeltà non incide sulla determinazione del tributo si applica una sanzione da - 258,23 a 1.032,91 - Art. 52: l omissione o la tardività del pagamento comportano una sanzione pari al 30%. ver.2015.a 42

43 Ravvedimento operoso L art. 13, D.Lgs. n. 472/97 consente al contribuente che abbia omesso di versare, o abbia versato in maniera insufficiente un tributo, di sanare le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Il contribuente deve versare - I tributi dovuti in autoliquidazione (e non versati o versati in misura inferiore) - La sanzione ridotta - Gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera Se è dovuta anche l imposta di successione, l ufficio notificherà l avviso di liquidazione per imposta, sanzioni ed interessi corrispondenti. ver.2015.a 43

44 Entro quando è possibile ravvedersi Entro 14 gg. dalla data della violazione mediante contestuale pagamento di: - Imposta dovuta - sanzione del 0,2% per ogni giorno di ritardo, sino al massimo di 2,80% per 14 giorni di ritardo. - Interessi moratori Entro 30 gg. dalla data della violazione mediante contestuale pagamento di: - Imposta dovuta - 1/10 del minimo della sanzione irrogabile (120% per omessa dichiarazione più 30% per tardivo pagamento) - Interessi moratori Entro un anno dal termine per la presentazione della dichiarazione di successione con contestuale pagamento di: - Imposta dovuta - 1/8 del minimo della sanzione irrogabile (120% per omessa dichiarazione più 30% per tardivo pagamento). - Interessi moratori ver.2015.a 44

45 Modifiche apportate dalla Legge n. 190/2014 Il nuovo art. 13, D. Lgs. n. 472/1997 prevede l inserimento di ulteriori disposizioni in virtù delle quali la sanzione è ridotta anche con ravvedimenti temporali diversi da quelli già previsti. In particolare: Sanzione ridotta ad 1/9 del minimo in caso in cui il ravvediemnto operoso venga presentato: a) se si effettua dichiarazione periodica: entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione b) se non è prevista dichiarazione periodica: entro 90 giorni da omissione o da errore. ver.2015.a 45

46 Modifiche apportate dalla Legge n. 190/2014 La solita modifica legislativa prevede poi la riduzione della sanzione ad: - "un settimo del minimo" se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall omissione o dall errore e - a "un sesto del minimo" se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre detto termine. ver.2015.a 46

47 Ricapitolando: Oltre all imposta dovuta ed agli interessi moratori: 1. Entro 14 gg. dalla data della violazione - sanzione del 0,2% per ogni giorno di ritardo, sino al massimo di 2,80% per 14 giorni di ritardo; 2. Entro 30 gg. dalla data della violazione - 1/10 del minimo della sanzione irrogabile (120% per omessa dichiarazione più 30% per tardivo pagamento); 3. entro 90 gg. da omissione o da errore o dal termine di presentazione della dichiarazione - 1/9 del minimo della sanzione; ver.2015.a 47

48 Ricapitolando: 4. Entro un anno da omissione/errore o entro il termine per la presentazione della dichiarazione di successione - 1/8 del minimo della sanzione irrogabile; 5. Entro due anni da omissione o da errore o dal termine di presentazione della dichiarazione dell anno successivo - 1/7 del minimo della sanzione; 6. Oltre detti termini in caso di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo - 1/6 del minimo della sanzione. ver.2015.a 48

49 Ulteriori novità Modifica saggio interesse legale (Decreto Ministero Ecofin ); - Adeguamento modalità di calcolo usufrutto (Decreto Ministero Ecofin GU 300 del ) In particolare, poiché il saggio di interesse legale per il 2015 è stato portato a 0,5 punti, si è reso necessario modificare i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie. ver.2015.a 49

50 Conclusioni Il decesso del de cuius dunque ha una rilevanza anche fiscale che comporta due adempimenti a carico degli eredi (o chiamati): - la presentazione della dichiarazione di successione (corredata dei tributi in autoliquidazione); - Il pagamento dell imposta di successione liquidata dall ufficio. ver.2015.a 50

51 Per approfondimenti Bibliografia dottrina CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002 CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977 GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978 GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII -t.1, 1977 PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981 SCHLESINGER, Successioni, NDI, XVIII, 1971 VITUCCI, Prescrizione, Enc.giur. Treccani, XXIV, 1991 Giurisprudenza CASSAZIONE Civile n /2010; CASSAZIONE Civile n. 2899/2013; CASSAZIONE Civile n. 841/2014; CASSAZIONE Civile n. 1972/2015 ver.2015.a 51

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