Aspetti giuridici della Firma Digitale e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
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1 Aspetti giuridici della Firma Digitale e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) Miche ele Martoni Ravenna, 4 maggio 2009 Attività seminariale
2 Documento informatico Articolo 1, comma 1, lettera (b), T.U. Articolo 1, comma 1, lettera (p), C.A.D. DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
3 Firma elettronica Articolo 1, comma 1, lettera (q), C.A.D. [dopo il decreto correttivo] FIRMA ELETTRONICA: l insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica
4 Firma elettronica qualificata Articolo 1, comma 1, lettera (r), C.A.D. [dopo il decreto correttivo] FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica
5 Firma elettronica avanzata Articolo 1, comma 1, lettera (dd), T.U. 445/2000 [lettera abrogata dal CAD] FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati
6 Firma digitale Articolo 1, comma 1, lettera (n), T.U. FIRMA DIGITALE: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici Articolo 1, comma 1, lettera (s), C.A.D. FIRMA DIGITALE: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
7 Tipologie di firme Firma elettronica Firma elettronica avanzata Firma elettronica qualificata Firma digitale
8 Crittografia asimmetrica Una chiave (K) per cifrare La stessa chiave (K) per decifrare Solo una chiave (K) per cifrare e decifrare Sender F K (M) Recipient PLAIN TEXT (M) ENCRYPT CIPHER TEXT M DECRYPT PLAIN TEXT (M) K K
9 Crittografia simmetrica Metodo Traspositvo KEY (K): distanza alfabetica A B C D E F G H I L M N O P Q R E F G H I L M N O P Q R S T U V KEY = 4 BOLOGNA FSPSMRE
10 Crittografia simmetrica LIMITE: TRASMISSIONE DELLA CHIAVE
11 Crittografia asimmetrica Una chiave (K PRIV ) per cifrare Un altra chiave (K PUB ) per decifrare Due chiave diverse ma correlate (K PRIV K PUB ) 1. Chiave privata (K PRIV ) conosciuta solo dal titolare 2. Chiave pubblica (K PUB ) conosciuta da tutti
12 Crittografia asimmetrica Alice Usiamo due litri di vernice gialla Bob (Telefono, , comunicazione non sicura) Aggiunge del verde (segreto) alla vernice gialla Lo spedisce Aggiunge del marron (segreto) alla vernice gialla Lo spedisce Aggiunge del verde Aggiunge del marron I recipienti hanno lo stesso colore (giallo + verde + marrone) Può essere stato intercettato il colore scambiato ma non quello finale!!!!
13 Crittografia asimmetrica Testo Cifrato (non firmato) Alice Bob (K PUB Bob) ( K PRIV Bob) 1. Sì - Sicurezza del contenuto 2. No - Autenticazione
14 Crittografia asimmetrica Testo firmato (non cifrato) Alice Bob (K PRIV Alice) ( K PUB Alice) PRIV 1. No - Sicurezza 2. Sì - Autenticazione ed Integrità Dear Alice, I love you Bob PUB
15 Crittografia asimmetrica Testo firmato e cifrato Alice Bob (K PRIV Alice) (K PUB Alice) (K PUB Bob) Dear Alice, (K PRIV Bob) I love you 1. Sì - Sicurezza 2. Sì - Autenticazione ed Integrità Bob
16 Crittografia asimmetrica LIMITE: TEMPI DI CALCOLO
17 Funzione di hash Una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) per le quali la funzione generi impronte uguali... (d.p.c.m. 13 gennaio 2004, art. 1, c. 1, lett. f)
18 Senza hash MESSAGE MESSAGE SIGN MESSAGE SIGNATURE VERIFY K PRIV Alice SIGNATURE MESSAGE K PUB Alice if these are the same the signature is verified
19 Con hash MESSAGE MESSAGE HASH HASH DIGEST DIGEST SIGN MESSAGE SIGNATURE VERIFY K PRIV Alice SIGNATURE if these are the same the signature is verified DIGEST K PUB Alice
20 identification registration kit to sign keys certification message hash sign hash signature public key certificate Certification Area Time Stamping Area time stamp message hash sign hash signature certificate VERIFY CRL CSL validity integrity authenticity TIME public key
21 Art. 24, C.A.D. Firma Digitale 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
22 Documento con Macroistruzioni Il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma non produce gli effetti di cui all articolo 10, comma 3, del testo unico se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. (d.p.c.m. 13 gennaio 2004, art. 1, c. 3)
23 Regole tecniche (d.p.c.m ) Tipologie di chiavi (art. 4, c. 4) Elenco pubblico dei certificatori (art. 41) Limitazioni d uso (art. 43) Validazione temporale (art. 44) Estensione della validità di un documento informatico (art. 52)
24 Certificatore (art. 1, lett. g, CAD) Per Certificatore si intende il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.
25 Attività di certificazione (art. 26 CAD) 1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'unione europea e libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 385/1993, e successive modificazioni. 2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa. 3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.
26 Tipologie di Certificati 1.- Certificato elettronico semplice 2.- Certificato qualificato
27 Definizione di certificato (art. 1, CAD) Per certificati elettronici si intendono gli attestati elettronici che collegano all identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche. Per certificato qualificato si intende il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all allegato II della medesima direttiva.
28 Tipologie di Certificatori 1.- Certificatore semplice (cfr. supra art. 26) 2.- Certificatore qualificato 3.- Certificatore accreditato
29 Certificatori qualificati (art. 27, CAD) Requisiti: 1. ex art. 26 (onorabilità) 2. specializzazione del personale 3. procedure e metodi di gestione 4. utilizzo di sistemi affidabili 5. adozione di misure contro la contraffazione Procedimento: 1. comunicazione DIA 2. controlli del CNIPA
30 Certificati qualificati (art. 28, CAD) [ ]
31 Accreditamento (art. 29, CAD) Elenco pubblico: Riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza Silenzio-assenso: 90 giorni Il richiedente deve possedere: Requisiti di cui all articolo 27 Se soggetto privato deve altresì: Forma giuridica di s.p.a. Capitale sociale minimo Caratteristiche del personale impiegato oltre che dei legali rappresentanti
32 Art. 20, C.A.D. Documento informatico Articolo 20, comma 1 Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice
33 Art. 20, C.A.D. Articolo 20, comma 1-bis L idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2
34 Art. 20, C.A.D. Articolo 20, comma 2 Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell articolo 71, che garantiscano l identificabilità dell autore, l integrità e l immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile
35 Articolo 1350 C.c. Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 7) Etc.
36 Art. 20, C.A.D. Articolo 20, comma 3 Le regole tecniche per la formazione, trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale
37 Art. 21, C.A.D. Valore probatorio del documento informatico con FIRMA ELETTRONICA Articolo 21, comma 1 Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità
38 Art. 21, C.A.D. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto con FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA o FIRMA DIGITALE Articolo 21, comma 2 Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria Articolo 21, comma 2 [dopo il decreto correttivo] Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria
39 Art. 21, C.A.D. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto Articolo 21, comma 3 L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate
40 Art. 21, C.A.D. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto Articolo 21, comma 4 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali
41 Art. 21, C.A.D. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto Articolo 21, comma 5 Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie
42 Art. 25, C.A.D. Firma autenticata 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. 3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5. [era Articolo 24, T.U.]
43 Art. 23, C.A.D. Copie di atti e documenti informatici Articolo 23, comma 1 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «,informatiche». 2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche. 2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l originale da cui sono tratte se la loro conformità all originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 [copie di atti pubblici] e 2715 [ copie di scritture private originali depositate] del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. 4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
44 Riepilogo Dpr 445/2000 CAD CAD + D. Correttivo Documento informatico senza alcuna firma Valore formale: ****** Efficacia probatoria: 2712 cc Valore formale: ****** Efficacia probatoria: 2712 cc Valore formale: 116 cpc (forma scritta) Efficacia probatoria: Documento informatico con firma elettronica semplice Valore formale: forma scritta Efficacia probatoria: 116 cpc Valore formale: ****** Efficacia probatoria: 116 cpc Valore formale: 116 cpc (forma scritta) Efficacia probatoria: 116 cpc Documento informatico con firma elettronica avanzata Valore formale: forma scritta Efficacia probatoria: 116 cpc Valore formale: ****** Efficacia probatoria: 116 cpc Documento informatico con firma digitale Valore formale: forma scritta Efficacia probatoria: fino a querela di falso Valore formale: forma scritta Efficacia probatoria: 2702 cc Valore formale: forma scritta 1350 cc Efficacia probatoria: 2702 cc + presunzione Documento informatico con firma elettronica qualificata Valore formale: forma scritta Efficacia probatoria: fino a querela di falso Valore formale: forma scritta Efficacia probatoria: 2702 cc Valore formale: forma scritta 1350 cc Efficacia probatoria: 2702 cc + presunzione
45 Art. 23, C.A.D. Copie di atti e documenti informatici [ segue] 5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. 7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
46 Servizi on line (artt. 63 e ss.) 1.- modalità di accesso ai servizi 2.- istanze e dichiarazioni telematiche
47 Carte elettroniche (art. 66) 1.- Carta di identità elettronica 2.- Carta nazionale dei servizi
48 Fonti normative Direttiva 1999/93/CE. Quadro comunitario per le firme elettroniche Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Legge 29 luglio 2003, n Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi Direttiva del Ministro per l Innovazione e le Tecnologie 4 gennaio Linee Guida in materia di digitalizzazione dell Amministrazione Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 13 gennaio Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici Decreto 9 dicembre 2004 del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e finanze. Regole tecniche per la produzione della Carta nazionale dei servizi Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n Decreto correttivo al CAD
49 Siti di interesse
50 Bibliografia University of Leuven - Study for the European Commission. The legal and market aspects of electronic signatures. Legal and market aspects of the application of electronic signatures in the Member States, the EEA, the Candidate and the Accession countries [file allegato] ZICCARDI Giovanni, Crittografia e diritto, Giappichelli editore, 2003 ROSSELLO Carlo, FINOCCHIARO Giusella, TOSI Emilio, "Commercio elettronico, documento informatico e firma digitale. La nuova disciplina, Giappichelli Editore, 2003 CAMMARATA Manlio, La firma digitale sicura: il documento informatico nell'ordinamento italiano, Milano, Giuffre, 2003 ORLANDI Mauro, Il falso digitale, Milano, Giuffre, 2003 FINOCCHIARO Giusella, La firma digitale, Commentario del Codice civile Scialoja-Branca, Zanichelli Editore, Bologna, 2002 TOMMASI Fabio, La firma digitale : guida pratica all'uso della firma digitale, Rimini, Maggioli, 2002 CIACCI Gianluigi, La firma digitale : il sistema della firma digitale e il commercio elettronico su Internet: commento al D.P.R. 445/2000 e sue applicazioni pratiche, Milano, Il sole-24 ore, 2002 NASONI Simone, L' applicazione della firma digitale al registro delle imprese, IPSOA, 2002 PALMIERI Ettore, Documento informatico e firma digitale : aspetti penali, Torino, G. Giappichelli, 2001 MASUCCI Alfonso, Il documento amministrativo informatico, Maggioli Editore, Rimini, 2000 ROGNETTA Giorgio, La firma digitale e il documento informatico, ed. Simone, Napoli, 1999 FINOCCHIARO Giusella, Documento informatico e firma digitale, in Contratto e impresa, 1998 RIDOLFI Pierluigi, Firma digitale e sicurezza informatica, Franco Angeli S.r.l., Milano, 1998 FINOCCHIARO Giusella, in Trattato di diritto commerciale, vol. XXII, cap. V, CEDAM, Padova, 1997
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