Voluntary Disclosure

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1 Voluntary Disclosure La gestione delle attività oggetto di emersione Calcoli di convenienza e ruolo della Fiduciaria Massimo Caldara - Claudia Crivelli LGT Vaduz, 28 gennaio 2015 Generale Fiduciaria SpA Società Fiduciaria e di Revisione in Milano

2 Agenda Premessa Calcoli di convenienza Possibile mantenimento delle attività all estero e ruolo delle fiduciarie Obblighi di sostituto d imposta e incarico fiduciario senza intestazione Possibili successivi controlli da parte dell amministrazione finanziaria Allegati GENERALE FIDUCIARIA 2

3 Voluntary Disclosure Premessa Dopo la mancata conversione dell art. 1 del Dl n. 4 del 28 gennaio 2014, la procedura di cd. voluntary disclosure trova ora una nuova disciplina nella legge n. 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, e in vigore dal , con possibilità di accesso fino al per violazioni commesse fino al Il decreto rinvia a un successivo Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate per quanto riguarda le modalità applicative: sul sito dell Agenzia, tuttavia, è stata pubblicata la bozza dell istanza, in forma più semplificata rispetto alla versione del Dl 4/2014. Il presupposto per la pacificazione con il Fisco resta il pagamento integrale delle tasse evase e l assenza di anonimato del contribuente, distinguendosi cosi dagli scudi fiscali del decennio scorso: il vantaggio è anzitutto rappresentato da uno sconto delle sanzioni amministrative e dalla depenalizzazione dei principali reati tributari. Il trattamento premiale è però subordinato alla spontaneità dell'adesione al programma di voluntary disclosure. Ciò significa che se il contribuente è già stato raggiunto da una qualsiasi attività di accertamento relativo alle attività estere rilevanti non potrà più beneficiare degli sconti da compliance fiscale. GENERALE FIDUCIARIA 3

4 Voluntary Disclosure Premessa Oltre alla spontaneità dell'adesione, rileverà in modo significativo la scelta operata dal contribuente, con riferimento alla situazione post regolarizzazione; il nuovo art. 5- quinquies, c. 4, primo periodo del decreto legge n.167/90 prevede tre circostanze premiali: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell Unione europea e in Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni; b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; c) l autore delle violazioni di cui all articolo 5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Oltre alla scelta compiuta dal contribuente, rileverà l eventuale stipula di un accordo ex art. 26 Modello OCSE con l Italia entro 60 giorni dalla entrata in vigore della vd (con retroattività alla data della stipula anziché da quella dell entrata in vigore). GENERALE FIDUCIARIA 4

5 Agenda Premessa Calcoli di convenienza Possibile mantenimento delle attività all estero e ruolo delle fiduciarie Obblighi di sostituto d imposta e incarico fiduciario senza intestazione Possibili successivi controlli da parte dell amministrazione finanziaria Allegati GENERALE FIDUCIARIA 5

6 Voluntary Disclosure Calcoli di convenienza Alla luce delle condizioni indicate, il calcolo del costo complessivo della procedura diviene piuttosto complesso, in particolare per quanto riguarda i Paesi cd. Black List, con i quali potrebbe intervenire un accordo ex art. 26 Modello OCSE : Per quanto riguarda le imposte sui redditi, rileverà: la stipula dell accordo, da cui discenderà la disapplicazione del raddoppio delle sanzioni ex art. 12 comma 2 secondo periodo Dl 78/2009; e, congiuntamente all accordo, l autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernerti le attività oggetto di collaborazione volontaria, sottoscritta da intermediario estero e contribuente (cd. Certificazione), da cui discenderà anche la disapplicazione del raddoppio dei termini di accertamento ex art. 12 comma 2-bis Dl 78/2009; Per quanto riguarda le sanzioni in tema di RW, rileverà: la stipula dell accordo, con riduzione della sanzione minima edittale del 3% (vs 5/6%); e, in caso di Paese non collaborativo, il comportamento del contribuente, con uno sconto del 50% anziché del 25% per chi scegliesse la strada della trasparenza (rimpatrio giuridico o fisico o rilascio certificazione). GENERALE FIDUCIARIA 6

7 Calcoli di convenienza Sconto delle sanzioni in tema di RW La situazione, a partire dall , può essere così schematizzata: White List Black List collaborativo Black List non collaborativo Minimo edittale 2009/2013 3% 3% 6% Presenza di una condizione ex art. 5-quinquies, comma 4 (riduzione del 50% / 25%) si si no si no 1,5% 1,50% 2,25% 3,00% 4,50% Adesione (riduzione ad 1/3) 0,5% 0,5% 0,8% 1,0% 1,5% Cumulo materiale (2009/2013) 2,5% 2,5% 3,8% 5,0% 7,5% Minimo edittale 2004/2008 n/a 3% 5% si no si no Presenza di una condizione ex art. 5-quinquies, comma 4 (riduzione del 50% / 25%) n/a 1,50% 2,25% 2,50% 3,75% Adesione (riduzione ad 1/3) n/a 0,5% 0,8% 0,8% 1,3% Cumulo materiale (2004/2008) n/a 2,5% 3,8% 4,2% 6,3% Cumulo materiale 2004/2013 2,5% 5,0% 7,5% 9,2% 13,8% Alla luce di quanto dichiarato dall Agenzia delle Entrate nell audizione al senato del la certificazione di cui alla lettera c) dovrebbe far valere i suoi effetti solo nel caso di Paese non collaborativo (in alternativa al rimpatrio fisico o giuridico); in attesa di conferma ufficiale, si è ipotizzato anche nel caso di Paese BL collaborativo che per ottenere il massimo sconto sia necessaria una delle tre condizioni RIMPATRIO O CERTIFICAZIONE GENERALE FIDUCIARIA 7

8 Calcoli di convenienza Sconto delle sanzioni in tema di redditi La situazione, a partire dall , può essere così schematizzata: White List Black List collaborativo Black List Minimo edittale 2009/ % / 160% 133% / 160% 266% / 320% Riduzione ex art. 5-quinquies, comma 4 ultimo periodo (sconto 25%) 100% / 120% 100% / 120% 200% / 240% Adesione (riduzione ad 1/6) 16,6% / 20% 16,6% / 20% 33,3% / 40% Minimo Edittale 2004/2008 n/a n/a 133% / 160% 133% / 160% Certificazione ex art. 5-quinquies, comma 4 lett. C Riduzione ex art. 5-quinquies, comma 4 ultimo periodo (sconto 25%) n/a con certificazione senza certificazione n/a n/a n/a 100% / 120% 100% / 120% n/a n/a 100% / 120% 100% / 120% Il minimo edittale indicato è stato incrementato di 1/3 in quanto trattasi di redditi esteri; tuttavia, per i Paesi Black List, a differenza di quanto operato dagli Uffici, la CM 11/E del non prevede detto incremento, essendo assorbito dal raddoppio della sanzione minima disposto dall art. 12 del Dl 78/2009: ne deriverebbe, in caso di adesione, una sanzione compresa fra il 25% e il 30%(vs 33.3%/40%) Adesione (riduzione ad 1/6) n/a n/a 16,6% / 20% 16,6% / 20% In caso di reati tributari commessi nel periodo 2004/2008 l Agenzia opera comunque il raddoppio dei termini a prescindere dall art. 12 Dl 78/2009 (l attuazione della legge delega di riforma fiscale potrebbe impedirlo) GENERALE FIDUCIARIA 8

9 Calcoli di convenienza Prime riflessioni Si possono quindi trarre alcune prime riflessioni con riferimento ai Paesi Black List (collaborativi e non): Per quanto riguarda le sanzioni in tema di RW, la situazione è abbastanza chiara: fermo restando i 10 anni dei termini di accertamento, un comportamento trasparente da parte del contribuente, a scelta fra rimpatrio giuridico o fisico o rilascio certificazione, consente di ottenere uno sconto compreso fra il 4,5% (assenza accordo) e il 6/9% circa (con accordo). Per quanto riguarda le imposte sui redditi la situazione è invece molto più complessa: il raddoppio dei termini può essere evitato (salvo il caso di reato tributario) solo in caso di accordo e attraverso il rilascio della certificazione, ad oggi peraltro difficilmente ottenibile. Al momento, quindi, il comportamento del contribuente non sembra particolarmente rilevante per ottenere sconti significativi sui redditi: la situazione potrebbe cambiare ove la condizione della certificazione diventi legalmente fattibile, ovvero nel caso di modifica legislativa che preveda di ottenere gli stessi effetti anche in presenza di rimpatrio fisico o giuridico: non è infatti chiara la ratio di questa distinzione rispetto alla disciplina sanzionatoria dell RW. GENERALE FIDUCIARIA 9

10 Agenda Premessa Calcoli di convenienza Possibile mantenimento delle attività all estero e ruolo delle fiduciarie Obblighi di sostituto d imposta e incarico fiduciario senza intestazione Possibili successivi controlli da parte dell amministrazione finanziaria Allegati GENERALE FIDUCIARIA 10

11 Voluntary Disclosure La fiduciaria e il Rimpatrio Giuridico La soluzione oggi praticabile per ottenere uno sconto certo e mantenere gli asset all estero è quella del Rimpatrio giuridico attraverso una società fiduciaria italiana, la cui attività tipica consiste nell amministrazione di beni per conto terzi. In occasione dello scudo fiscale, l Agenzia delle entrate (CM 43/2009) ha riconosciuto la sostanziale equivalenza tra rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico: si precisa inoltre che il rimpatrio si considera eseguito nel momento in cui l intermediario abilitato assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro e le predette attività finanziarie detenute all estero, anche senza procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato (cosiddetto rimpatrio giuridico ). La validità del rimpatrio giuridico è stata avallata anche da Banca d Italia, che, con Provvedimento del 28 settembre 2009 (Disposizioni in materia di raccolta, per finalità statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l estero, dei dati relativi alle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi del dl 78/2009), ha previsto l obbligo di segnalare anche la fattispecie in cui un intermediario italiano assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività depositate o esistenti all estero, anche senza procedere al materiale afflusso nel territorio dello Stato. GENERALE FIDUCIARIA 11

12 Voluntary Disclosure La fiduciaria e il Rimpatrio Giuridico Nel caso in cui il richiedente intenda trasferire le attività presso una fiduciaria, è necessario allegare prima della conclusione della procedura, a titolo esemplificativo: copia del mandato fiduciario, lettera della banca estera attestante la chiusura del conto originario, contabili di trasferimento dei titoli, estratto del nuovo conto intestato alla fiduciaria. Conseguentemente, l atto di irrogazione delle sanzioni conterrà la previsione della riduzione nella misura del 50% del minimo edittale: GENERALE FIDUCIARIA 12

13 Voluntary Disclosure La fiduciaria e il Rimpatrio Giuridico E importante sottolineare che l utilizzo di una fiduciaria dispiega i suoi effetti non solo sullo sconto delle sanzioni, ma anche sulla compliance post regolarizzazione. Operando da sostituto d imposta, infatti, la fiduciaria esonera il contribuente dagli obblighi di monitoraggio valutario (quadro RW) e dal calcolo e versamento delle imposte sostitutive sui redditi finanziari e delle imposte patrimoniali (IVIE ed IVAFE). Tuttavia la norma sulla voluntary disclosure non contiene una disposizione analoga all art. 14, comma 8 del DL n. 350/2001 che consentiva di ovviare agli obblighi dichiarativi (redditi ed RW) relativi al periodo compreso fra il 1 gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione riservata. Con riferimento ai redditi prodotti a partire dall , il contribuente dovrà quindi adempiere direttamente a tutti gli obblighi dichiarativi, compreso il quadro RW (UNICO 2015 e UNICO 2016). GENERALE FIDUCIARIA 13

14 Voluntary Disclosure L intervento di una fiduciaria Prima di approfondire i vantaggi di natura fiscale legati al ruolo di sostituto d imposta e a una conseguente gestione degli adempimenti fiscali e normativi più ordinata e tale da garantire l esonero futuro dalla compilazione del quadro RW è bene specificare le altre implicazioni, in primis quelle legate a precedenti scudi e agli obblighi antiriciclaggio. E bene anzitutto evidenziare come, a differenza degli scudi fiscali, la fiduciaria non abbia un ruolo attivo nel perfezionamento della procedura di voluntary disclosure; mentre nello scudo fiscale, infatti, la fiduciaria riceveva la dichiarazione riservata da parte del contribuente e versava per suo conto l imposta straordinaria, in questo caso il contribuente deve essere assistito da un professionista per la presentazione dell istanza, e provvede direttamente al versamento di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni e interessi. La fiduciaria potrebbe invero avere un ruolo attivo nel caso in cui esista già un rapporto con il cliente, sorto per esempio in occasione dello scudo fiscale, e questi decida ora di avvalersi della voluntary disclosure. Nel caso in cui il contribuente intenda infatti far valere ai fini della procedura gli effetti premiali di una o più dichiarazioni riservate la nuova bozza di istanza, a differenza della precdente, non richiede di indicare gli estremi di queste dichiarazioni. GENERALE FIDUCIARIA 14

15 Voluntary Disclosure L intervento di una fiduciaria E opportuno comunque evidenziare quanto richiesto dalla precedente bozza di istanza, visto che quella attuale non sembra sufficiente a consentire un informativa completa; in tal senso, il richiedente dovrà essere in grado di specificare: la denominazione e il codice fiscale dell intermediario presso cui è stata presentata la dichiarazione riservata; la data di presentazione della dichiarazione riservata; l importo complessivo dell attività oggetto di emersione. Il richiedente dovrà altresì in grado di illustrare, in modo analitico, quali sono gli effetti premiali che intende far valere (articoli 14 e 15 del Dl n. 350/2001), allegando probabilmente copia delle dichiarazioni riservate delle attività emerse. Come previsto dalla Circolare 52/E del 2010, l Amministrazione finanziaria procederà al controllo della regolarità della procedura di emersione. Da parte sua, la fiduciaria dovrà registrare la perdita della segretazione del rapporto scudato, e tenerne conto sia ai fini del calcolo dell imposta di bollo ordinario in luogo di quello speciale, sia, soprattutto, al fine di dare riscontro a eventuali richieste da parte dell amministrazione fiscale. GENERALE FIDUCIARIA 15

16 Obblighi Adeguata Verifica Antiriciclaggio Scudo Fiscale La scelta di coinvolgere la fiduciaria impone a quest ultima di adempiere gli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio, non potendo affidarsi a quella già svolta dal professionista, e di segnalare eventuali operazioni sospette. In occasione dello scudo fiscale, il comma 4 dell art. 13 bis del d.l. 78/2009 ha escluso l obbligo di segnalazione qualora ricorressero i casi di non punibilità previsti dall art. 8, comma 6, lett. c) della legge 289 del 2002: gli intermediari e i professionisti sono stati pertanto esentati dall effettuare la segnalazione allorché ritenessero, sulla base degli elementi a loro disposizione, che non sussistessero ipotesi di reato diverse da quelle previste dal menzionato art. 13-bis. D altra parte, anche in occasione dello scudo, le Circolari MEF n del e n del avevano comunque confermato per gli intermediari l obbligo di: Identificare e verificare l identità del cliente, compreso l eventuale titolare effettivo, ponendo particolare cura nell evitare l utilizzo di prestanome o di soggetti interposti; Raccogliere informazioni dettagliate sull attività del cliente e sulle sue capacità economiche, sulla natura e sullo scopo/destinazione del rapporto continuativo connesso all operazione scudata; GENERALE FIDUCIARIA 16

17 Obblighi Adeguata Verifica Antiriciclaggio Scudo Fiscale nei casi previsti dall art. 28 del D.Lgs. 231/2007 (operazioni ad alto rischio di riciclaggio), acquisire informazioni ed eventuali riscontri documentali sulla costituzione dei capitali oggetto del rientro dall estero, atti a ricostruire l origine degli stessi; conservare i documenti e registrare nell Archivio Unico Informatico (AUI) le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela; svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo, anche successivamente all operazione di emersione, al fine di individuare profili di anomali meritevoli di approfondimento ai fini della segnalazione delle operazioni sospette; adottare procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare transazioni di carattere anomalo per ricorrenza e/o importo delle operazioni, per destinazione o provenienza dei flussi ovvero per altre caratteristiche inerenti ai dati dei soggetti che accedono ai servizi di tramitazione. In caso di omessa segnalazione di operazione sospetta, gli intermediari rischiavano una sanzione amministrativa sino al 40% dell importo dell operazione non segnalata, ma soprattutto di essere coinvolti nel reato di riciclaggio, qualora ci fosse consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme oggetto di rimpatrio. GENERALE FIDUCIARIA 17

18 Obblighi Adeguata Verifica Antiriciclaggio Voluntary Disclosure Professionisti ed intermediari, per assistere o intervenire nella procedura di voluntary disclosure dei propri clienti, dovranno approfondire, nel dettaglio, atti e documenti che il contribuente produrrà con l'istanza all'agenzia delle Entrate. Da tale esame, in molti casi, potranno emergere situazioni penalmente rilevanti che integrano l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta (articolo 41 del D.lgs. 231/2007). Il D.l. A.S. n. 1642, pur disponendo che l Agenzia delle Entrate comunica all Autorità Giudiziaria la conclusione della procedura di rientro, non ripropone l esenzione di cui all art. 13-bis del d.l. 78/2009 in tema di antiriciclaggio: secondo quanto chiarito dalla Circolare MEF n del , infatti, L'approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non ha alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Ne consegue che l'applicazione delle predette norme non vale, in alcun modo, a qualificare di per sé come lecite le risorse o le attività, oggetto di volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite all'estero. GENERALE FIDUCIARIA 18

19 Obblighi Adeguata Verifica Antiriciclaggio Voluntary Disclosure Restano, pertanto, immutati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007, gli obblighi di: adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo, applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, conservazione e registrazione, segnalazione di eventuali operazioni sospette. L obbligo di segnalazione di operazione sospetta non si esaurisce nella fase iniziale, ma come confermato dalla Comunicazione UIF del 24 febbraio 2010: Ancorché le operazioni siano state già perfezionate, gli intermediari e i professionisti, i quali abbiano successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità rimpatriate possano provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall articolo 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, sono tenuti a inviare alla UIF la segnalazione di operazione sospetta. A maggior ragione, anche dopo il perfezionamento della voluntary disclosure, gli intermediari dovranno svolgere un controllo costante e valutare se inviare alla UIF la segnalazione di operazione sospetta. GENERALE FIDUCIARIA 19

20 Assunzione di mandato fiduciario Principali fasi nelle quali si articola l apertura del mandato (si ricorda che l attività fiduciaria è regolata dalla legge 1966/39 e dal DM Industria del 16 gennaio 1995): incontro con potenziale cliente (e/o suo professionista e/o referente bancario) e raccolta informazioni su scopo e tipologia operazione, documento identità e codice fiscale (nell ambito dell operazione di Voluntary Disclosure la fiduciaria acquisirà anche evidenza dell accordo che il cliente, con il suo professionista, ha «sottoscritto» o «sta sottoscrivendo» con l Amministrazione fiscale nonché l intervenuto patteggiamento in sede penale a meno che si ricada in situazione di non punibilità); verifica dati cliente con supporto ufficio antiriciclaggio (verifiche world check, compliance daily control, elenco protesti, rassegna stampa e google); incontro con cliente (presso sede fiduciaria o presso altro luogo concordato) per sottoscrizione mandato fiduciario; apertura di conto/rapporto bancario (in Italia o all estero) intestato alla Fiduciaria ovvero di polizza assicurativa (la fiduciaria comunicherà nome fiduciante se richiesto); trasferimento titoli e/o liquidità da deposito/conto personale cliente a deposito/conto della fiduciaria. GENERALE FIDUCIARIA 20

21 Attività estere di natura finanziaria L elenco di attività estere di natura finanziaria che possono essere affidate in amministrazione fiduciaria (con o senza intestazione) è molteplice e coincide di fatto con le attività per le quali è possibile effettuare la voluntary disclosure (cfr CM 38/2013 sul monitoraggio fiscale) quali: partecipazioni al capitale o al patrimonio di società estere, obbligazioni estere titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari; contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie assicurative estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all estero; diritti all acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. GENERALE FIDUCIARIA 21

22 Attività estere di natura finanziaria Ai fini della voluntary disclosure si ricorda che dovevano essere indicate nel quadro RW anche le attività finanziarie italiane detenute all estero in quanto suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria derivanti da attività detenute all estero. Si ricorda che con la circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 (risposta 1.28) e la risoluzione n. 134/E del 2002 sono state considerate detenute all estero anche le attività finanziarie italiane detenute per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti. Per quanto riguarda l avvenire (UNICO 2015), invece, si evidenzia che la Legge 97/2013 ha esteso l ambito soggettivo di compilazione del quadro RW al cd. titolare effettivo, come definito dalla normativa antiriciclaggio; la novità colpisce in particolare chi detiene attività ed investimenti all estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità o istituti giuridici italiani o esteri, diversi dalle società (es. fondazioni e Trust): in questo caso, infatti, seguendo un approccio look through e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si dovrà dare rilevanza al valore dei beni di tutti i soggetti controllati di cui il contribuente risulti nella sostanza il titolare effettivo. GENERALE FIDUCIARIA 22

23 Attività estere di natura patrimoniale Come le attività finanziarie, così possono essere oggetto di voluntary disclosure e successivo trasferimento alla fiduciaria (con lo schema dell amministrazione senza intestazione) anche i beni patrimoniali collocati all estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. A titolo esemplificativo, si tratta dei seguenti investimenti: gli immobili situati all estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza), le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Ai fini della voluntary disclosure si ricorda che con la risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002 sono stati considerati detenuti all estero gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all estero. GENERALE FIDUCIARIA 23

24 Agenda Premessa Calcoli di convenienza Possibile mantenimento delle attività all estero e ruolo delle fiduciarie Obblighi di sostituto d imposta e incarico fiduciario senza intestazione Possibili successivi controlli da parte dell amministrazione finanziaria Allegati GENERALE FIDUCIARIA 24

25 Obblighi sostituto d imposta Premessa Dal momento in cui le attività o gli investimenti esteri sono affidati in amministrazione fiduciaria, quest ultima assume la veste di sostituto o responsabile d imposta. Ciò non comporta alcun regime di segretazione a differenza dello scudo fiscale, ma solo in alcuni casi di anonimato fiscale (peraltro, come segnalato, la voluntary disclosure potrebbe far cadere il regime di segretazione di precedenti rapporti segretati, qualora il richiedente intendesse far valere gli effetti premiali di un precedente scudo fiscale). Gli obblighi di sostituto d imposta variano in funzione delle modalità di tassazione dei redditi percepiti ed in particolare se tali redditi: sono soggetti a meccanismi di tassazione sostitutiva da applicarsi senza che si proceda alla loro indicazione in dichiarazione dei redditi (cd. anonimato fiscale ); non sono soggetti a meccanismi di tassazione sostitutivi e concorrono alla determinazione del reddito complessivo di modo che si deve procedere alla loro indicazione in dichiarazione dei redditi. GENERALE FIDUCIARIA 25

26 Obblighi sostituto d imposta Principali regimi vigenti Principali disposizioni in materia di sostituzione tributaria : Art. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, con riferimento ai redditi diversi in regime amministrato e gestito; D.Lgs. 239 del 1996 con riferimento agli interessi e altri proventi derivanti dai titoli obbligazionari e titoli similari; Art. 8 del Dl. 512 del 1983, con riferimento ai titoli atipici e ai fondi immobiliari esteri; Art. da 26 a 27 ter del DPR 600 del 1973 con riferimento ad altre tipologie di interessi, ai proventi dei contratti assicurativi sulla vita e a quelli degli OICR italiani nonché ai dividendi; Art. 10ter della Legge 77 del 1983 con riferimento agli OICVM esteri; Art. 7 del Dl. 351 del 2001 con riferimento ai proventi dei fondi immobiliari italiani. Tali disposizioni consentono al contribuente di accedere al regime di risparmio amministrato ovvero all applicazione di ritenute d imposta da parte dell intermediario, da cui deriva l esonero dagli obblighi di dichiarazione (incluso il quadro RW). GENERALE FIDUCIARIA 26

27 Obblighi sostituto d imposta Differenze con regime dichiarativo Alcune differenze tra regime fiscale del risparmio amministrato (tipico del sostituto d imposta) e regime fiscale dichiarativo: RISPARMIO AMMINISTRATO Esonero RW Esonero quadri RM e RT Imposta sostitutiva versata ogni mese (obbligo di acconto da parte dell intermediario) Calcolo progressivo del capital gain con riporto in avanti delle minusvalenze non utilizzate Calcolo con metodo CMP (costo medio ponderato) REGIME DICHIARATIVO Compilazione RW Compilazione quadri RM e RT Imposta sostitutiva versata a giugno dell anno successivo, senza obbligo di acconti Tassazione del capital gain netto realizzato nell anno e riporto in avanti del risultato negativo Calcolo con metodo LIFO (salvo per OICVM) NB: non tutti i redditi possono accedere al risparmio amministrato GENERALE FIDUCIARIA 27

28 Obblighi sostituto d imposta Redditi di capitale esclusi I seguenti redditi di capitale sono esclusi dalla sostituzione d imposta da parte della fiduciaria e confluiscono nella dichiarazione del contribuente: dividendi di partecipazioni qualificate; dividendi di partecipazioni non qualificate estere se l emittente è residente in paradisi fiscali e i titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri non armonizzati e non soggetti a vigilanza, di cui all art. 10-ter, comma 6, L. 77/1983; interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente di cui all articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR, importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente di cui all articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR, compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia riscossi per il loro tramite di cui all articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR, interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l impiego del capitale, ex lettera h) del c. 1 dell art. 44 (che rappresenta una disposizione di chiusura della categoria dei redditi di capitale), GENERALE FIDUCIARIA 28

29 Obblighi sostituto d imposta Redditi diversi esclusi Anche i seguenti redditi diversi indicati nell articolo 67 del TUIR sono esclusi dal regime di risparmio amministrato: plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti o in società residenti qualora detenute all estero, nonché le plusvalenze derivanti da fattispecie assimilate, di cui all articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR le plusvalenze imponibili ai sensi dell articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR derivanti dalla cessione di immobili situati all estero, o di terreni detenuti all estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, i redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all estero di cui all articolo 67, comma 1, lettera f), del TUIR, i redditi esteri di natura fondiaria di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del TUIR, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, i redditi di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67 del TUIR derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all estero, dall affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli macchine e altri beni mobili detenuti all estero (ad esempio, imbarcazioni, oggetti preziosi, d antiquariato e opere d arte), dall affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all estero. GENERALE FIDUCIARIA 29

30 Obblighi sostituto d imposta IVAFE (Art. 19 Dl 201 / 2011) Le attività finanziarie estere (depositate o comunque detenute all estero) oggetto di un contratto di amministrazione (con o senza intestazione) con una società fiduciaria non sono considerate come detenute all estero (Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n 28 2 luglio ); ne deriva che: il contribuente non è tenuto a liquidare e versare l IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie estere), la fiduciaria applica su tali attività l imposta di bollo con la medesima aliquota (0,20% o 34,20). La base imponibile è rappresentata dal valore di mercato o, in mancanza, il valore nominale o di rimborso: in mancanza, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell intermediario. La base imponibile è determinata al termine del periodo rendicontato oppure - in assenza di rendicontazione- al 31 dicembre di ciascun anno. GENERALE FIDUCIARIA 30

31 Obblighi sostituto d imposta IVIE (Art. 19 Dl 201 / 2011) L imposta sul valore degli immobili situati all estero (IVIE) è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili stessi. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale; in mancanza, o per immobili situati in altri Paesi, il valore è costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l immobile. Se l imposta determinata sul valore complessivo dell immobile, quindi senza tener conto della quota o del periodo di possesso, non supera 200 euro, il versamento dell imposta non è dovuto. Se, invece, l imposta complessiva supera 200 euro e pertanto risulta dovuta, l imposta da versare va determinata in proporzione alla quota di possesso dell immobile e al numero di mesi di possesso nel corso dell anno. Qualora il contribuente abbia stipulato un contratto di amministrazione avente ad oggetto diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile situato all estero, la dichiarazione (Modello 770) e la liquidazione dell IVIE sono effettuati dalla fiduciaria. GENERALE FIDUCIARIA 31

32 Obblighi sostituto d imposta Esoneri RW Il ricorso alla fiduciaria garantisce al contribuente, che decida di tenere le attività o gli investimenti all estero, l esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale. Come chiarito dalla CM 38/E, dal novellato art. 4, comma 3, Dl 167/1990, discende l esonero nei seguenti casi: Per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti; Per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali; Per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l intervento degli intermediari. In tutti e tre i casi l esonero compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l applicazione di imposte sostitutive, ritenute a titolo d imposta o d acconto secondo le norme vigenti. NB: mancato coordinamento con l abrogazione della ritenuta d ingresso. GENERALE FIDUCIARIA 32

33 Obblighi sostituto d imposta Esoneri RW Per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d imposta non hanno prodotto reddito, l esonero compete semprechè affidate in amministrazione o gestione presso l intermediario residente, anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito, che ha l incarico di regolare tutti i flussi connessi con l investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. L amministrazione deve avere ad oggetto il compimento di singoli atti giuridici di amministrazione del bene (atti di acquisto, di esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, alienazione ecc.). In mancanza di tale affidamento che non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l instaurazione di un rapporto duraturo con l intermediario il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d imposta o che sono infruttifere. GENERALE FIDUCIARIA 33

34 Obblighi sostituto d imposta Esoneri RW La CM 38/E, richiamando i concetti espressi dalle RM 61/E del e 23/E del , conferma che l esonero spetta anche nel caso di amministrazione fiduciaria senza intestazione, nella quale la fiduciaria disponga di tutte le informazioni e dei poteri necessari per consentirle di operare come sostituto o responsabile d imposta. Anche secondo Assofiduciaria (COM_2013_099) quello che si instaura fra il fiduciante e la fiduciaria è uno stabile rapporto assimilato fiscalmente, dalla circolare 165/E del 24 giugno 1998, n. 3.1, pur in assenza di un formale contratto di custodia e amministrazione, ad un rapporto di amministrazione : sussistono quindi i presupposti (amministrazione delle attività o comunque intervento nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi) che, in base all art. 4 comma 2 del Dl. 167/1990, obbligano l intermediario ad operare come responsabile o sostituto d imposta. Possibile applicazione per fondazioni e Trust esteri? (cfr CM 38/E: l esonero compete anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio, semprechè la partecipazione nella società estera o nell entità giuridica, per il cui tramite ricopre detto status, sia amministrata o gestita da intermediari residenti ). GENERALE FIDUCIARIA 34

35 Obblighi sostituto d imposta Sintesi Mandato Fiduciario Possesso Diretto Quadro RW Esonero (salvo per attività e/o investimenti su cui fiduciaria non opera alcuna ritenuta o imposta sostitutiva) Obbligo compilazione Dichiarazione Modello UNICO PF da parte del contribuente Imposte sui redditi Imposte patrimoniali Fiduciaria opera ritenute a titolo d'imposta e imposta sostitutiva su pluralità di redditi di natura finanziaria Fiduciaria opera ritenuta a titolo d'acconto su altri redditi che il contribuente deve indicare nella propria dichiarazione Fiduciaria applica imposta di bollo (0,2%) su attività finanziarie, versa IVIE (0,76%) per conto del cliente e compila Modello 770 Liquidate nella Dichiarazione Modello UNICO PF e versate dal contribuente IVIE (0,76%) e IVAFE (0,20%) liquidate nella Dichiarazione Modello UNICO PF e versate dal contribuente GENERALE FIDUCIARIA 35

36 Mandato di amministrazione senza intestazione Lo schema del mandato all amministrazione si è prestato in particolare per scudare tipologie di attività per le quali l intestazione fiduciaria risultava difficile o non fattibile (cfr CM 49/2009: la regolarizzazione delle attività estere può essere perfezionata non solo attraverso la loro intestazione ad una società fiduciaria, ma anche mediante il conferimento a quest ultima di un mandato all amministrazione ) quali ad esempio: Quote di SCI monegasca o in generale partecipazioni estere Immobili e diritti reali immobiliari Beni immateriali Polizze assicurative estere (in alternativa al cambio di contraenza) Lo schema di mandato senza intestazione adottato per lo scudo fiscale è stato poi utilizzato, in molti casi, anche al di fuori di tale eccezionale fattispecie. Assofiduciaria ha messo pertanto a disposizione delle associate uno schema contrattuale, sottoponendolo in consulenza giuridica al vaglio dell Agenzia delle entrate: la risposta dell Agenzia è contenuta nella risoluzione 23/E dell 8 marzo GENERALE FIDUCIARIA 36

37 Mandato di amministrazione senza intestazione Le caratteristiche principali del mandato di amministrazione senza intestazione sono le seguenti: gli atti di amministrazione richiesti alla fiduciaria dal fiduciante sono dalla fiduciaria posti in essere in nome e per conto del fiduciante, titolare anche formale e non solo sostanziale, come è, invece, nel rapporto di fiducia più diffuso del bene oggetto di amministrazione; tali atti di amministrazione richiedono necessariamente una procura conferita dal fiduciante ad operare sul dossier titoli e sul conto corrente oggetto della relazione bancaria intestata al cliente fiduciante; essa deve consentire alla fiduciaria di compiere anche gli adempimenti di natura fiscale conseguenti all incarico, con l obbligo quindi del fiduciante di fornire la provvista necessaria all assunzione di eventuali impegni finanziari e quello della banca di assicurare il flusso completo ed aggiornato di dati; il conto corrente fiduciario e l eventuale deposito titoli fiduciario sono utilizzati allo scopo di far transitare il denaro e gli strumenti finanziari provenienti da o destinati ad altri rapporti intestati al medesimo fiduciante o a terzi; GENERALE FIDUCIARIA 37

38 Mandato di amministrazione senza intestazione le operazioni fatte su ordine diretto del cliente sul mercato (sottoscrizione, acquisto, rimborso, vendita di strumenti finanziari, incasso dei relativi proventi, ecc.) sono regolate esclusivamente sui conti intestati al cliente; a tutela della fiduciaria e della delicatezza del compito assunto, è importante che l incarico di amministrazione sia conferito in esclusiva e che il fiduciante non possa affidare analoghi incarichi a terzi a valere sui medesimi beni; l inadempimento del fiduciante, ponendo la società fiduciaria nell impossibilità o comunque difficoltà di assolvere l impegno preso, determinano la risoluzione di diritto o comunque il diritto di recedere con giusta causa dal mandato ricevuto, con efficacia dall ultimo presupposto impositivo. Secondo l agenzia delle Entrate, la fiduciaria dovrebbe avere il potere di liquidare o prelevare le attività finanziarie qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante: pur trattandosi di indicazione di difficile applicazione, Assofiduciaria ritiene che possa riferirsi alla disciplina del Fondo Unico Giustizia GENERALE FIDUCIARIA 38

39 Agenda Premessa Calcoli di convenienza Possibile mantenimento delle attività all estero e ruolo delle fiduciarie Obblighi di sostituto d imposta e incarico fiduciario senza intestazione Possibili successivi controlli da parte dell amministrazione finanziaria Allegati GENERALE FIDUCIARIA 39

40 Possibili successivi controlli da parte dell Amministrazione finanziaria Una delle differenze principali fra scudo fiscale e voluntary disclosure riguarda i possibili successivi controlli da parte dell amministrazione finanziaria. Lo scudo fiscale era caratterizzato anzitutto dalla preclusione degli accertamenti tributari e contributivi sebbene l esercizio dei poteri istruttori non fosse inibito. La preclusione operava automaticamente, senza, cioè, necessità da parte del contribuente di fornire specifica prova in tutti i casi in cui fosse possibile, anche astrattamente, ricondurre la maggiore base imponibile alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione. Le fiduciarie, fintanto che il rapporto fosse segretato, non comunicavano all Amministrazione finanziaria i dati relative alle dichiarazioni riservate, né quelli del rapporto, neanche a fronte di richieste formulate nell esercizio dei poteri di accertamento. D altra parte, nel caso di richieste dell Autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, le fiduciarie erano obbligate a fornire i dati e le notizie relative alle dichiarazioni riservate ove richieste in relazione all acquisizione di fonti di prova nel corso di procedimenti penali, nonché in relazione agli accertamenti per finalità di prevenzione e per l applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ovvero per l attività di contrasto ai delitti di riciclaggio e di associazione per delinquere di stampo mafioso. GENERALE FIDUCIARIA 40

41 Possibili successivi controlli da parte dell Amministrazione finanziaria Un altro vantaggio per il contribuente era rappresentato dall art. 13-bis, comma 3, d.l. 78/2009 che prevedeva che rimpatrio e regolarizzazione non potessero, in ogni caso, essere utilizzati a sfavore del contribuente, neanche in sede giudiziaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 3 agosto 2009 n.103. Tale divieto si applicava anche a procedimenti concernenti soggetti riconducibili al contribuente in qualità di dominus. Quindi le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione effettuate dal dominus di una società di capitali non potevano essere utilizzate ai fini dell avvio o nell ambito di un attività di controllo fiscale nei confronti della medesima società Un tema discusso era, infine, se le fiduciarie dovessero comunicare l esistenza del rapporto scudato all Anagrafe dei Rapporti: per l Agenzia delle Entrate (istruzioni del ) poiché tutti i conti perverranno in maniera indistinta, appare coerente che nel flusso vengano inclusi anche i conti scudati, corredati dalle informazioni richieste dai commi 2 e 3 dell articolo 11 del DL 201/2011, e, quindi, anche con l evidenza degli importi dei saldi e dei totali dare e avere delle movimentazioni di periodo (così, CM 18E/2007 e GDF 1/2008, contrari ABI e Assofiduciara). GENERALE FIDUCIARIA 41

42 Anagrafe dei rapporti Art. 11 del Dl. 201/2011 La disciplina sull Anagrafe dei rapporti è stata modificata dall art. 11 del dl 201/2011, ma solo con il Provvedimento dell Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 e le successive istruzioni è divenuta operativa. Gli operatori finanziari sono ora obbligati a comunicare all Anagrafe tributaria (articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973) oltre ai dati identificativi del rapporto finanziario, quelli relativi ai saldi iniziali e finali del rapporto riferiti all anno interessato dalla comunicazione, i dati degli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua, nonché le operazioni fuori conto. Per i rapporti fiduciari il dato da comunicare è il resoconto contabile o di valorizzazione comunicato al cliente. In particolare, nel caso di rapporto fiduciario che gestisce; Valori mobiliari e polizze, il valore da indicare è quello dato dal gestore o dalla compagnia assicurativa; Immobili il valore da indicare è quello di mercato; Nel caso di quote di società non quotate, il valore da indicare è quello nominale; Nel caso di gestione di mandati di amministrazione senza intestazione l importo da indicare è quello dichiarato dal fiduciante. GENERALE FIDUCIARIA 42

43 Anagrafe dei rapporti Art. 11 del Dl. 201/2011 I dati sono trattati dall Agenzia delle entrate per la formazione, con procedure centralizzate, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Le posizioni, così individuate, saranno segnalate per l avvio delle attività di controllo fiscale. Solo qualora sia attivato un controllo, l ufficio potrà ottenere informazioni di dettaglio sul contenuto dei rapporti finanziari seguendo le ordinarie procedure (e non quindi in modo automatico), vigenti ormai da molti anni, mediante specifica richiesta telematica agli intermediari finanziari. Ai sensi dell art. 37, co. 4 e 5, D.L. 223/06, i dati archiviati possonoessere altresì utilizzati : in attività connesse alla riscossione mediante ruolo nelle indagini di polizia giudiziaria e tributaria negli accertamenti di carattere patrimoniale nei procedimenti penali e giudiziari GENERALE FIDUCIARIA 43

44 Monitoraggio fiscale Rispetto al contesto dello scudo fiscale, tuttavia, la differenza più significativa riguarda i nuovi obblighi di comunicazione introdotti dalla Legge 97/2013 in capo agli intermediari. Per quanto riguarda i soggetti monitorabili è venuto meno il requisito della residenza in Italia: anche l ordine di trasferimento da o verso l Italia che venga eseguito per conto o a favore di un soggetto non residente ricade nell ambito di applicazione della disciplina, consentendo all autorità fiscale di acquisire informazioni utili a contrastare il fittizio trasferimento all estero della residenza delle persone fisiche. Attraverso le rilevazioni antiriciclaggio vengono inoltre rafforzati significativamente i poteri inquisitori dell Agenzia e della Guardia di Finanza. L art. 2 Dl 167/1990 prevede ora che: a) gli intermediari finanziari possono dover elaborare le operazioni in questione per trasmetterne i dati anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale; b) tutti gli operatori economici tenuti agli obblighi stabiliti dalla disciplina antiriciclaggio compresi gli intermediari finanziari già tenuti agli adempimenti dell art. 1 devono, su richiesta, indicare alle autorità procedenti, con riferimento a specifiche operazioni con lʹestero o rapporti ad esse collegate, lʹidentità dei titolari effettivi. GENERALE FIDUCIARIA 44

45 Monitoraggio fiscale Il combinato disposto degli articoli 36, comma 6, e 9, comma 1, del decreto antiriciclaggio già consentiva, prima della legge europea 2013, il passaggio di informazioni presenti nell AUI dall ambito amministrativo a quello tributario, sulla base della regola generale contenuta nell articolo 36 del D.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, tali informazioni potevano essere acquisite solo dalla Guardia di finanza nell ambito di verifiche antiriciclaggio o, in veste di polizia giudiziaria, su incarico del giudice, previa comunque autorizzazione al loro utilizzo a fini fiscali da parte dell Autorità giudiziaria; all Amministrazione finanziaria non ne era quindi consentita l acquisizione diretta, presso gli intermediari, nel corso delle verifiche tributarie. I nuovi poteri a disposizione dell Amministrazione finanziaria rendono ora i dati custoditi dagli intermediari e dai professionisti ai fini antiriciclaggio immediatamente acquisibili nell ambito di verificazioni volte a garantire il corretto adempimento di norme fiscali nonché la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all estero. GENERALE FIDUCIARIA 45

46 SO.NO.RE. Il nuovo assetto normativo in tema di monitoraggio fiscale (D.l. n. 167 del 1990) ha dotato l Agenzia delle entrate di nuovi ed efficaci strumenti di contrasto all illecito trasferimento e/o detenzione all estero di attività produttive di reddito, immediatamente operativi. Per quanto attiene invece all attività di contrasto ai fenomeni di fittizio trasferimento all estero della residenza fiscale, il presidio, costituito dal meccanismo di controllo introdotto dal d.l. n. 112 del 2008 viene implementato dal nuovo applicativo SO.NO.RE. che permette di selezionare le persone fisiche che, pur risultando formalmente non residenti ai fini fiscali in Italia, presentano tuttavia indizi di collegamento col territorio nazionale in quanto percepiscono redditi ricorrenti, dispongono di immobili o conti correnti, ricevono afflussi di capitale. GENERALE FIDUCIARIA 46

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