PRODOTTI IN "CONTO DEPOSITO" TEMPORANEO PRESSO ALTRI STABILIMENTI.

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1 F2 UNICO PER PROVINCIA E' frequente il caso di soci produttori che possiedono terreni vitati in province diverse (limitrofe: ad esempio Verona e Vicenza) e che consegnano la totalità dell'uva raccolta ad un unico organismo associativo. La vecchia normativa imponeva la presentazione di una dichiarazione "M0" per ogni provincia e, conseguentemente, un F1 per provincia che comprendeva la totalità dell'uva raccolta in quella determinata provincia. Ora è evidente che, trattandosi di soci conferenti in toto, sembra più logico che possa essere compilato un F2 per ciascuna provincia, giacché l'f2 è collegato ad un B1 anch'esso provinciale. Il fatto, poi, che lo stabilimento della Cantina Sociale sia collocato in una sola delle due province non fa alcuna differenza, in quanto l'f2 è relativo ai terreni vitati e non allo stabilimento di vinificazione. Tale impostazione era già stata sancita dal Ministero con la vecchia circolare n 7 del 27/10/95 (pag. 6) la quale recita "... l'allegato F2 deve sostituire la dichiarazione di raccolta nel caso in cui la totalità delle uve di una stessa provincia sono consegnate ad un unico organismo associativo. Resta inteso che detto Organismo può essere situato anche in una provincia diversa da quella di origine delle uve". Nel corso delle riunioni svolte a Roma questo caso era stato sollevato e si era detto che non vi era alcun problema a consentire la compilazione di un F2 per ciascuna provincia (ovviamente comprensivo di tutti i terreni vitati condotti nella provincia la cui uva è stata conferita totalmente ad un Organismo Associativo). Pertanto, si chiede conferma che, nel caso prospettato, possa essere compilato in F2 per ogni provincia dove il produttore conduce terreni vitati e che tale possibilità prescinde dalla ubicazione dello stabilimento di vinificazione. Una risposta positiva agevolerebbe di molto la compilazione e la presentazione della dichiarazione vitivinicola per svariate decine di soci produttori, in quanto ridurrebbe la documentazione cartacea, la raccolta di firme, ecc.. e semplificherebbe la dichiarazione. Se il socio conferente in toto ha vigneti in più province e consegna tutte le uve ad un unico stabilimento può compilare più modelli F2 ( 1 per ciascuna provincia) prescindendo dalla ubicazione dello stabilimento di vinificazione provincia. PRODOTTI IN "CONTO DEPOSITO" TEMPORANEO PRESSO ALTRI STABILIMENTI. La vendemmia 2004 si è caratterizzata per una produzione abbondante, superiore alle previsioni. Ciò ha sorpreso e messo in difficoltà le Cantine di vinificazione al punto che non avendo il tempo materiale per prendere in affitto dei vasi vinari presso altri stabilimenti, come di solito avviene (procedura che comporta l'apertura di una posizione ICRF con la vidimazione dei registri di cantina) hanno dovuto ricorrere alla collocazione dei prodotti vinosi in "conto deposito" dove hanno trovato capacità disponibile. Il depositario, pertanto, detiene presso di se e sui suoi registri di cantina i prodotti di proprietà del depositante.si tratta, evidentemente, di una situazione temporanea e di emergenza, stante l'interesse del proprietario della merce di recuperare il prima possibile quei prodotti per poterli lavorare. Tuttavia, è probabile che alla data del 30 novembre taluni prodotti vinosi siano ancora giacenti presso i depositari. La situazione è analoga a quella del "conto lavorazione" per la quale è stato previsto che i prodotti vinosi "fuori cantina" li dichiara il proprietario della merce nella propria dichiarazione vitivinicola segnalando l'indirizzo del "terzista" nell'allegato A1, anche se esso è situato in altra provincia. Si chiede pertanto, per tale analogia, di consentire che tali regole previste per la merce in "conto lavorazione" vengano estese anche ai prodotti in "conto deposito". 1

2 Si, è consentito che tali regole, previste per i prodotti in "conto lavorazione", vengano estese anche ai prodotti in "conto deposito". PRODOTTI PROVENIENTI DA ALTRO STATO ESTERO Sempre nel corso delle riunioni a Roma, era stato posto in evidenza che un venditore di prodotti vinosi provenienti da altro Stato Estero deve emettere l F1 a favore dell'acquirente evidenziando l'origine estera del prodotto (barrando la casella e indicando lo Stato estero). Pertanto si chiede: a) l'acquirente utilizzatore deve inserire i volumi di prodotto estero nel Quadro D (e conseguentemente nel Quadro G) della propria dichiarazione vitivinicola? Come già stato evidenziato nel corso delle riunioni, ciò comporta un alterazione della statistica produttiva nazionale! b) l'importatore (termine improprio ma utile per intenderci) che, ovviamente, non riceve l'f1 dal produttore estero come si deve comportare? Si auto emette un F1 che deve inserire nella propria dichiarazione vitivinicola? Anche in questo passaggio avremmo una alterazione della statistica del prodotto nazionale! A mio modesto avviso, anche se vi è l'obbligo dello scambio di F1, tali prodotti non dovrebbero rientrare nella dichiarazione vitivinicola ma, al limite come si faceva gli anni scorsi, questi F1 potrebbero solamente essere allegati alla dichiarazione stessa. a) Si, l acquirente utilizzatore deve inserire i volumi di prodotto proveniente da altri Paesi Comunitari sia nel Quadro D che nel Quadro G della propria dichiarazione vitivinicola. b) Si, l acquirente deve compilare un allegato F1, per ciascun fornitore di Stato Estero, riportando i dati anagrafici ed i quantitativi delle bolle di accompagnamento, indicando STATO ESTERO nello spazio destinato alla provincia di riferimento e EE nello spazio riservato alla sigla della provincia. Poiché, da questa campagna, il modello F1 deve essere firmato solo dal fornitore, nel caso descritto l allegato può non essere firmato dal fornitore. CESSIONI UVE PASSITE Nel caso di un produttore di Pantelleria che produce e cede uva passa (Moscato passito di Pantelleria), partendo da uva fresca (infatti, alla C.C.I.A.A. nel mod. B risulta riportata l'uva fresca di provenienza) si chiede qual è la corretta modalità di compilazione della dichiarazione di raccolta. E' corretto procedere in questo modo: Dich. raccolta - Quadro C: viene dichiarata l'uva fresca; nella sezione cessione vanno indicati i quintali d uva ceduta. nel mod. F1: viene dichiarata l'uva passa. Dich. raccolta - Quadro E: viene dichiarata l'uva passa (il cui peso non corrisponde a quanto riportato nel predetto quadro C); 2

3 IMPIANTI VITATI PRESENTI SU PIU PROVINCE Un produttore tenuto alla presentazione della dichiarazione di raccolta e produzione che ha raccolto la propria uva da vigneti posti in due province diverse, ma le uve in questione sono state trasformate in un impianto posto in unica Provincia. Dove deve presentare la dichiarazione di raccolta e produzione? Come abbiamo visto alla presentazione del programma il 28 ottobre esiste, una contraddizione tra la circolare AGEA PUNTO 4.2 " i soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola, raccolta uve e produzione vinicola, devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione" e le istruzioni per la compilazione al paragrafo "Modalità e termine di presentazione della dichiarazione di produzione vinicola" che recita "I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola (raccolta uve e produzione vinicola) devono compilare la medesima con riferimento alla provincia nel cui territorio sono ubicati i vigneti e/o (?) gli impianti di vinificazione... se l'interessato ha vigneti ed impianti in province diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna provincia". Pertanto chiedo la conferma di quanto detto all'incontro e cioè che è da presentare la dichiarazione per ogni provincia. Siccome i funzionari dell'ispettorato Repressione Frodi sono molto solerti a rilevare questi "errori" è indispensabile avere un chiarimento ufficiale visto che la circolare AGEA indica di presentare una sola dichiarazione. Se dobbiamo fare due o più dichiarazioni pensavo di presentare le dichiarazioni delle province con la produzione uva compilate nel solo quadro C, mentre per quella dello stabilimento compilo il solo quadro G senza fare dei mod. F1 di scarico/carico di prodotto. La provincia di riferimento di una dichiarazione di raccolta uve e/o produzione vino deve essere determinata applicando i criteri descritti nel manuale Vitivinicolo - Istruzioni dichiarazioni, presente nell area pubblica del portale alla voce Manuali di Software e manuali. In particolare, come esplicitamente riportato alla pag. 3 del citato documento: I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di raccolta delle uve (quadro C) devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Se un unico vigneto ricade in Province diverse, l'interessato deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia. I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vinicola (quadro G) devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione. Se l interessato ha impianti in Province diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia. I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola ( raccolta uve e produzione vinicola) devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i vigneti e/o gli impianti di vinificazione, secondo quanto indicato in precedenza. Se l interessato ha vigneti ed impianti in Province diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia. Pertanto, il p.to 3, paragrafo 4.2 della circolare AGEA n. 508 del 12 ottobre 2004 deve intendersi modificato in: I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola, raccolta uve e produzione vinicola, devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i vigneti e gli impianti di vinificazione, secondo quanto indicato nei punti precedenti. 3

4 PRODOTTI PROVENIENTI DA STATO ESTERO Per i prodotti a monte del vino provenienti dall'unione Europea devono essere indicati nell'f1 senza riportare le superfici. Chiedo se è corretto che sia compilato a cura del dichiarante quindi senza la firma del fornitore ma del destinatario. No, è necessario chiedere al fornitore di altro Stato Membro la superficie di origine in modo da poter produrre un allegato F1 sia pur non firmato dal fornitore dei prodotti di provenienza estera. L allegato F1 viene compilato a cura del destinatario, la firma del fornitore può essere omessa. CESSIONI DI UVE SULLA PIANTA Fino all'anno scorso in virtù di un chiarimento del MIPAF (circolare MIRAF n, 7/95 del 27 ottobre 1995 (v. leg. vinicola n. 11 nov. 95) dove riguardo al QUADRO C recita testualmente " Si precisa che in caso di vendita ( o cessione anche a titolo gratuito) delle uve sulla pianta resta obbligato alla presentazione della dichiarazione di raccolta quadro C, il produttore che ha condotto i vigneti dai quali le uve sono state raccolte". Il produttore che aveva ceduto il proprio raccolto di uve in forza di un contratto di cessione di uva in piedi, doveva provvedere lui stesso a presentare dichiarazione di raccolta e a rilasciare l'attestato F1 all'acquirente dopo che quest'ultimo gli aveva comunicato quanta uva aveva raccolto. Chiedo se questa procedura rimane ancora valida. Si, la procedura rimane esattamente la stessa. In caso di vendita ( o cessione anche a titolo gratuito) delle uve sulla pianta resta obbligato alla presentazione della dichiarazione di raccolta quadro C, il produttore che ha condotto i vigneti dai quali le uve sono state raccolte. CESSIONE UVE E MOSTI PER SUCCHI D UVA Se un produttore cede uve per fare dei succhi d'uva non deve fare la dichiarazione quindi neppure l'f1. Se un produttore cede mosti per fare dei succhi d'uva deve fare la dichiarazione quindi anche l'f1 oppure è esonerato? Se compila l'f1 il trasformatore di succhi deve riportare i prodotti introdotti al quadro G sez. II? Inoltre al quadro G sez. III vanno indicati i mosti concentrati e concentrati rettificati ottenuti nella presente campagna per concentrazione effettuata in proprio o da terzi; ma non è previsto alcuno spazio per specificare le quantità di succhi di uve destinati alla concentrazione infatti a sez. V vanno solamente annotati i succhi di uva e i succhi d'uva concentrati, questo porta a far sì che non ci sia la cosiddetta "quadratura" della dichiarazione; quadratura tanto "amata" dai funzionari della Repressione Frodi i quali purtroppo spesso e volentieri in assenza di quest'ultima redigono verbali. Se un produttore cede uve per fare dei succhi d'uva deve fare la dichiarazione e quindi il relativo F1 di fornitura. Se un produttore cede mosti per fare dei succhi d'uva deve fare la dichiarazione quindi il relativo F1 di fornitura. Pertanto il trasformatore di succhi d uva deve riportare i prodotti introdotti al quadro G sez. II nella colonna 1 (Uve) se acquista uve, nella colonna 2 (Mosti) se acquista mosti. Nel caso di produzione di mosti destinati a succhi d uva concentrati si terrà conto di tale presenza per la cosiddetta "quadratura" della dichiarazione. 4

5 VIGNETI CHE NON HANNO PRODOTTO Quando un vigneto in produzione non ha prodotto, ad esempio in seguito ad una grandinata, devo presentare la dichiarazione? Se non è da dichiarare, quando un produttore ha due vigneti, uno ha prodotto e l'altro no, in dichiarazione si mette solo la superficie di quello che ha prodotto? No, non è obbligatorio presentare una dichiarazione, poiché il produttore in questo caso non ha prodotto nulla. Nel caso di vigneti diversi, uno con produzione e l altro no, deve presentare una dichiarazione per il vigneto che ha prodotto uve, nella provincia di riferimento dove il vigneto è ubicato, indicando i soli riferimenti di quel vigneto. ARROTONDAMENTO DEI DATI SUI MODELLI F1 Quando si compilano diversi allegati F1 per l effetto degli arrotondamenti capita sovente di ottenere una somma nel quadro E maggiore rispetto al quadro C di raccolta uva. Tale differenza è ammessa o deve essere corretta. Per effetto degli arrotondamenti la quantità ceduta può essere superiore a quella raccolta. Tuttavia, poiché viene effettuato il controllo tra quantità raccolta e quantità ceduta, viene accettata una tolleranza di un quintale per ogni F1 e per ciascuna tipologia di prodotto. SUPERO DA VQPRD. Il produttore che raccoglie, da un ettaro di vigneto iscritto all albo di una D.O.C., 100 Q.li di uva nera per V.Q.P.R.D. e 20 Q.li di uva nera per vino da tavola, agisce correttamente se indica 20 a Rigo C3 Colonna 2; 100 a Rigo C5 Colonna 2 e 100 a Rigo C5 Colonna 4? Si. Essendo il supero di VQPRD (rigo C3) indistintamente prodotto dalla superficie che già viene dichiarata per la produzione di VQPRD (rigo C5 colonna 4). SUPERO DA VQPRD. Il produttore che avendo superato di oltre il 20% il limite consentito raccoglie 150 Q.li di uva nera per vino da tavola da un ettaro di vigneto iscritto ad una DOC, agisce correttamente indicando 150 a Rigo C3 Colonna 2 e 1,00 a Rigo C5 Colonna 4? No. Poiché l intera superficie non viene, per quell anno utilizzata per VQPRD, ma per un altra destinazione che può essere vino da Tavola e/o vino da Tavola IGT. Nell esempio riportato nel quesito, ettari e quantità, devono essere riportati al rigo C1. CALCOLO SUPERFICI F1. Il produttore che raccoglie da un ettaro di vigneto iscritto ad un albo D.O.C. 80 Q.li di uva nera destinata a V.Q.P.R.D. e li cede al vinificatore A ; raccoglie inoltre da un ettaro di vigneto iscritto ad un albo D.O.C. 100 Q.li di uva bianca destinata, anch essa a V.Q.P.R.D. e li cede al vinificatore B agisce correttamente se continua, come negli anni scorsi, a calcolare la propria resa media ponderata in 90 Q.li per ettaro ed a indicare nel modello F1 per il vinificatore A 80 Q.li provenienti da 0,89 Ha e nel modello F1 per il vinificatore B 100 Q.li provenienti da 1,11 Ha? 5

6 E consentito assegnare le superfici, da cui sono state raccolte uve per VQPRD, ai destinatari delle stesse, sia con criterio medio ponderale, come nell esempio riportato nel quesito, sia come effettiva superficie da cui è stata raccolta l uva della singola denominazione, oggetto di cessione. Resta inteso che, nell ambito di una stessa dichiarazione, si dovrà utilizzare o l uno o l altro criterio per la totalità delle cessioni. SUPERFICIE DI ORIGINE DI UVE IN SUPERO Qualora un vinificatore acquisti 100 q.li di uva per vino da tavola avente una superficie di origine di 1 Ha e 100 Q.li d uva: supero di campagna priva di una superficie di origine e ne ottenga complessivamente 150 Hl di vino da tavola feccioso, agisce correttamente se indica 150 a Rigo G3 Colonna 1 e 1,00 a Rigo G3 Colonna 5? Si è corretto, in quanto il supero non ha una superficie di origine propria. DECLASSAMENTO UVE VQPRD Il vinificatore che nel corso delle operazioni di vinificazione ottiene vini da tavola a partire da uve destinate a V.Q.P.R.D. per: a) Declassamento di un prodotto destinato a V.Q.P.R.D.; b) Maggior resa di vinificazione di un V.Q.P.R.D.. c) Scorporo a vino da tavola per arricchimento di un V.Q.P.R.D. Agisce correttamente se indica tali prodotti al Rigo G5 senza assegnargli alcuna superficie di origine? E corretto indicare nel rigo G5, trascurando le superfici, la maggior resa di vinificazione di un VQPRD e lo scorporo a vino da tavola per arricchimento di un VQPRD; mentre i declassamenti di un prodotto destinato a VQPRD devono essere indicati nel rigo G3 e/o G4 portando con se le superfici di competenza. ALLEGATI F1 Il vinificatore che, pur avendo acquistato un prodotto, non riceve l attestato F1 entro il 04 dicembre è autorizzato a stimare una superficie di origine, logica per le quantità di prodotto risultante dai documenti di trasporto ricevuti, al fine di poter completare la propria dichiarazione entro i termini previsti, eventualmente informando l organo di controllo dell inadempienza del proprio fornitore a quanto previsto a pagina 9 delle note esplicative? Non è possibile accettare attestati di fornitura F1, da produttori Italiani, con superfici stimate e privi della firma del fornitore. Dovendo emettere un F1 specifico per prodotti provenienti da altro Stato Membro (pagina 9 delle note esplicative) qualora un trasformatore acquisti mosti da un altro Stato Membro come deve fare a contabilizzarli nel proprio quadro D dei prodotti ricevuti visto che i produttori di altri stati membri forniscono un documento di accompagnamento che esprime le quantità ma non emettono un attestato F1 che riporti la superficie di origine? 6

7 E necessario chiedere al fornitore di altro Stato Membro la superficie di origine in modo da poter produrre un allegato F1 sia pur non firmato dal fornitore dei prodotti di provenienza estera. Qualora un trasformatore ceda un prodotto italiano ad un altro stato membro deve emettere F1 nei confronti del destinatario? In caso affermativo è corretto allegare il modello F1 alla propria dichiarazione in analogia a quanto previsto a pagina 9 delle note esplicative a proposito di: soggetti privati non vinificatori? Si, deve essere compilato l allegato F1. Tuttavia, può essere compilato un unico allegato F1 riepilogativo, per tutti i destinatari di Stato Estero, dove viene riportata, nello spazio riservato a Cognome e Nome o Ragione sociale del destinario, l indicazione cessione a destinatario di Stato Estero e deve essere barrata la sola casella relativa a Utilizzatore non vinificatore. Pertanto, si precisa che i dati quantitativi e di superficie devono essere cumulativi. ALLEGATI F2 Nel caso di ditta individuale (socio singolo che conferisce alla cantina) può essere omessa la seconda pagina, relativa al rappresentante legale, visto che i dati sono già presenti nella prima pagina dell Allegato stesso? Si, la seconda pagina può essere omessa. COMUNE PIU RAPPRESENTATIVO Nel caso che la raccolta d uve è effettuata in più Comuni, si richiede di riportare nel Quadro A sez. II il Comune più rappresentativo. Per valutare la rappresentatività bisogna considerare il Comune dove è prevalente la quantità d uva raccolta oppure dove è maggiore la superficie vitata? Per valutare la rappresentatività bisogna considerare il Comune dove è prevalente la quantità d uva raccolta. SUPERFICI DA DICHIARARE Per dichiarazioni di superfici vitate non aggiornate per le variazioni intercorse sull'entità della superficie stessa in seguito ad estirpazioni, reimpianti, nuovi impianti ecc. cosa bisogna riportare nel riquadro relativo alla superficie della sez. del quadro C: la superficie riportata nella "dichiarazione superfici vitate" o la superficie reale? La superficie reale. ACQUISTO PRODOTTI A MONTE DEL VINO DA STATI ESTERI. Per i prodotti all origine del vino provenienti dall'unione Europea devono essere indicati nell'f1 senza riportare le superfici. Si chiede se è corretto che sia compilato a cura del dichiarante quindi senza la firma del fornitore ma del destinatario. No, è necessario chiedere al fornitore di altro Stato Membro la superficie di origine in modo da poter produrre un allegato F1, sia pur non firmato dal fornitore dei prodotti di 7

8 provenienza estera. L allegato F1 viene compilato a cura del destinatario, la firma del fornitore può essere omessa. MOSTI PER SUCCHI D UVA. Se un produttore cede uve per fare dei succhi d'uva non deve fare la dichiarazione quindi neppure l'f1. Se un produttore cede mosti per fare dei succhi d'uva deve fare la dichiarazione quindi anche l'f1 oppure è esonerato? Se compila l'f1, il trasformatore di succhi deve riportare i prodotti introdotti al quadro G sez. II? Inoltre al quadro G sez. III vanno indicati i mosti concentrati e concentrati rettificati ottenuti nella presente campagna per concentrazione effettuata in proprio o da terzi; ma non è previsto alcuno spazio per specificare le quantità di succhi d uve destinati alla concentrazione, infatti a sez. Vanno solamente annotati i succhi d uva e i succhi d'uva concentrati, questo porta a far sì che non ci sia la cosiddetta "quadratura" della dichiarazione. Se un produttore cede uve per fare dei succhi d'uva, deve fare la dichiarazione e quindi il relativo F1 di fornitura. Se un produttore cede mosti per fare dei succhi d'uva, deve fare la dichiarazione quindi il relativo F1 di fornitura. Pertanto il trasformatore di succhi d uva deve riportare i prodotti introdotti al quadro G sez. II nella colonna 1 (Uve) se acquista uve, nella colonna 2 (Mosti) se acquista mosti. Nel caso di produzione di mosti destinati a succhi d uva concentrati si terrà conto di tale presenza per la cosiddetta "quadratura" della dichiarazione. F1 CUMULATIVI. E possibile compilare un unico modello F1 che riporta i dati quantitativi dei succhi d uva (o dei prodotti a monte del vino) di tutti i clienti Italiani che non sono tenuti alla compilazione della dichiarazione di produzione vinicola e uno per tutti i clienti stranieri? Si è possibile compilare un modello unico che riporta i dati di tutti i clienti Italiani che non sono tenuti alla compilazione della dichiarazione di produzione vinicola e uno per tutti i clienti stranieri; nel modello F1 che riepiloga le quantità dei clienti italiani indicare nello spazio riservato alla ragione sociale CESSIONE PICCOLI QUANTITATIVI (anche se si tratta di quantitativi rilevanti); nel modello F1 che riepiloga le quantità dei clienti stranieri indicare nello spazio riservato alla ragione sociale CESSIONE A DESTINATARIO DI STATO ESTERO ; in entrambi i casi barrare la casella Utilizzatore non vinificatore ; gli allegati in questione saranno allegati alla dichiarazione del fornitore. CASO DI ESONERO NON CONSENTITO AI PICCOLI PRODUTTORI. Un produttore d uve ha acquistato uve da piccoli produttori non vinificatori che non presentando la dichiarazione di raccolto non gli hanno fornito l allegato F1. Il produttore rivende tutte le uve, le proprie e quelle acquistate dai piccoli produttori non vinificatori, ad un terzo soggetto che distilla direttamente le uve. Si chiede di sapere quali sono gli adempimenti del produttore per la dichiarazione di raccolto. Ed in particolare cosa inserire nel quadro riassuntivo delle uve acquistate e se è possibile inserire in altre destinazioni l uva ceduta senza quindi dover produrre l F1 per l azienda distillatrice. 8

9 I piccoli produttori sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di raccolta solo se l uva da loro raccolta non è commercializzata; se tali produttori vendono, anche parzialmente, l uva raccolta sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e dei relativi modelli F1 per i destinatari dell uva raccolta; il produttore che acquista da tali piccoli produttori riporterà nel quadro C la quantità d uva propria raccolta, nel quadro D la sommatoria dei prodotti ricevuti dai piccoli produttori e nel quadro E, prodotti ceduti, la sommatoria dei quadri C (uve raccolte) e D (uve ricevute); compilerà infine un modello F1, con i dati dei prodotti ceduti, da consegnare alla distilleria destinataria delle uve. DICHIARAZIONE DI RACCOLTA PER UVE VARIETA ISABELLA Un produttore produce sia uva da vitis vinifera sia uva da Ibridi produttori diretti nel caso specifico uve della varietà Isabella che, ai sensi del Reg. (CE) 1493/99 art. 19 comma 1, non è consentito vinificare. Il produttore cede sia le uve da vino che le uve della varietà Isabella ad un soggetto che distilla. Cosa è tenuto a denunciare nella dichiarazione vitivinicola? Il produttore è tenuto a dichiarare soltanto l uva prodotta da vitis vinifera. 9

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