COMUNICATO BANCA D ITALIA DEL 21/03/07 (Disposizioni Allegate)

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1 RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE COMUNICATO BANCA D ITALIA DEL 21/03/07 (Disposizioni Allegate) (G.U. N. 96 DEL 26/04/2007) Disposizioni di carattere generale Raccolta del risparmio acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma Raccolta del risparmio tra il pubblico vietata ai soggetti diversi dalle banche 1

2 Eccezioni alla riserva dell attività di raccolta del risparmio tra il pubblico delle banche: - la raccolta effettuata dalle società, ai sensi del codice civile, mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari, che, comunque denominati, contengono un obbligo di rimborso - l emissione di strumenti finanziari di raccolta, alle condizioni previste dalla deliberazione CICR e dalle istruzioni della Banca d Italia Non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata: - presso soci, dipendenti o società del gruppo - sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, nell ambito di una più ampia gamma di rapporti economici con gli stessi, mediante contratti, dai quali deve risultare con chiarezza la natura di finanziamento del rapporto 2

3 Raccolta mediante emissione di strumenti finanziari Strumenti finanziari di raccolta: obbligazioni titoli di debito cambiali finanziarie altri strumenti finanziari, comunque denominati, che contengano un obbligo di rimborso Limiti all emissione importo complessivo delle emissioni non eccedente il doppio del patrimonio in linea con quanto previsto dall art. 2412, primo comma, C.C. il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio approvato * *Nota: per le società cooperative: nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando siano indivisibili tra i soci 3

4 Cooperative, alle quali si applicano le norme sulle S.R.L. Emissione di strumenti finanziari di raccolta consentita nel rispetto dell art C. C. Sottoscrizione da parte di investitori qualificati (artt C.C. 111-octies Disp. Att.) di strumenti privi di diritti amministrativi Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta Strumenti diversi dalle obbligazioni: taglio minimo unitario non inferiore a ,00 Non prevista una durata minima, ad eccezione delle cambiali finanziarie Identità dell eventuale garante ed ammontare della garanzia indicati sui titoli e sui registri 4

5 Cambiali finanziarie (Legge n. 43/1994) - Titoli di credito all ordine emessi in serie - Durata compresa fra 3 e 12 mesi - Valore nominale unitario non inferiore a ,00 - Indicazioni: denominazione, sede, iscrizione reg. imprese, capitale, ammontare emissione, proventi, garanzie e garante Emissione di obbligazioni Applicabilità art. 58 ( Obbligazioni delle società cooperative ) Legge n. 448/98 ( Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ) pubblicità della deliberazione (art C.C.) certificazione ex art. 15 L. n. 59/92, ricorrendo i presupposti obblighi di comunicazione al pubblico e a Consob per emittenti strumenti finanziari quotati o diffusi [artt D. Lgs. N. 58/98 (T.U.F.)],compatibilmente con la legislazione cooperativa 5

6 EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI IN MISURA RILEVANTE Strumenti finanziari titoli negoziabili (azioni - s.f. C.C. obbligazioni) soci sovventori a.p.c. (Consob) competenza emissione Emittenti azioni diffuse oltre 200 azionisti + oltre 5% capitale Emittenti obbligazioni diffuse oltre 200 obbl. + 5 mio patrimonio netto Sollecitazione all investimento offerta in qualsiasi forma rivolta al pubblico x la sottoscrizione di prodotti finanziari Normativa inapplicabile x sollecitazioni: numero soggetti inferiore a 100 ammontare complessivo inferiore a ,00 su 12 mesi prezzo di almeno ,00 x investitore valore nominale unitario minimo prodotti ,00 in occasione di fusione x assegnazione gratuita ai soci Raccolta presso soci, dipendenti e nell ambito di gruppi Raccolta presso soci Le società (tutte) possono raccogliere risparmio presso soci (anche con modalità diverse dall emissione di strumenti finanziari) Condizione: facoltà prevista da statuto 6

7 Preclusioni: raccolta di fondi a vista: quella che può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con preavviso inferiore a 24 ore ogni forma di raccolta collegata all emissione o alla gestione di mezzi di pagamento: attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (escluse le carte pre-pagate utilizzabili presso il fornitore emittente) Soci : persone fisiche / diversi da persone fisiche / persone giuridiche cooperatori: titolari del rapporto mutualistico sovventori Nota Ministero del Lavoro 26/04/01 Risoluzione Agenzia Entrate n. 62/E del 10/05/01 (relativamente al trattamento fiscale) 7

8 Società diverse dalle cooperative: soci con almeno il 2 % del capitale sociale risultante da ultimo bilancio approvato soci iscritti nel libro da almeno tre mesi Le Società Cooperative Cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50: raccolta senza limiti quantitativi Cooperative con più di 50 soci: ammontare complessivo dei prestiti sociali non eccedente il limite del: triplo del patrimonio quintuplo, qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30%, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati [fermo restando quanto previsto dall art quinques C.C. in materia di rapporto tra indebitamento e patrimonio netto (nota)] 8

9 PRECISAZIONI: iscrizione dei soci prestatori nel libro da almeno tre mesi solo per le società diverse dalle cooperative patrimonio : capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio approvato capitale anche solo sottoscritto computato nel patrimonio il 50% della differenza tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale e/o residenziale ai fini I.C.I. e il valore di carico in bilancio (nota) segue riserve disponibili anche quelle indivisibili tra i soci (nota) modalità di raccolta ed eventuale adesione ad un schema di garanzia indicate nei regolamenti delle cooperative ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, l entità del rapporto tra prestiti e patrimonio evidenziati nella nota integrativa al bilancio 9

10 Raccolta presso dipendenti Condizione : facoltà prevista in statuto Preclusioni: raccolta non con strumenti a vista o collegati all emissione o gestione di mezzi di pagamento Limiti: raccolta non superiore, unitamente alla raccolta presso soci, ai limiti per questa stabiliti Raccolta nell ambito di gruppi Le società possono raccogliere risparmio, con modalità diverse dall emissione di strumenti finanziari, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell art C.C. e presso controllate da una stessa controllante 10

11 Nozione di gruppo, al quale partecipano soggetti di natura cooperativa Qualora più soggetti di natura cooperativa partecipino al capitale di una società che svolge attività di concessione di finanziamenti, la raccolta di risparmio da parte di tale società presso le cooperative e/o le società da queste controllate non è sottoposta ad alcun vincolo, a condizione che i finanziamenti siano rivolti in via esclusiva alle cooperative partecipanti e/o loro controllate e la complessiva operatività della stessa società sia rivolta, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative Obblighi di trasparenza (già previsto per le cooperative con più di 50 soci) Fonte normativa: D.M. Min. Tesoro 07/10/94 revocato dall art. 11 della Deliberazione C.I.C.R. del 19/07/05 fogli informativi analitici, contenenti dettagliate informazioni su tassi, prezzi, spese e altre condizioni economiche contratti in forma scritta, a pena di nullità, indicanti tassi di interesse, prezzi ed ogni altra condizione comunicazioni ai soci, periodiche, sullo svolgimento del rapporto, sulle variazioni contrattuali sfavorevoli al soci 11

12 DISCIPLINA FISCALE Raccolta finalizzata al conseguimento dell oggetto sociale (art. 13 DPR n. 601/73) Limiti di raccolta individuali Dall 01/01/07: ,04 x cooperative P.L. agricole di trasformazione ,02 x altre cooperative Limiti di remunerazione LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE DI LEGACOOP (Direzione nazionale 27/10/04) Le linee guida definite dalle Associazioni nazionali di settore contengono indirizzi per le cooperative circa: la piena coerenza della disciplina della raccolta di risparmio presso i soci contenuta nei regolamenti interni delle cooperative con le finalità delle norme di legge e di quelle regolamentari contenute nei provvedimenti attuativi; le modalità di impiego del risparmio raccolto presso i soci, prendendo a riferimento la rischiosità degli impieghi in relazione alle caratteristiche del settore di attività delle cooperative; 12

13 LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE DI LEGACOOP l individuazione di una percentuale minima di impieghi di facile liquidabilità, destinata a dare tempestiva risposta alle eventuali richieste di rientro da parte dei soci; l istituzione di forme di specifico controllo interno in merito alle procedure di raccolta e agli impieghi dei prestiti, con responsabilità affidata a comitati di amministratori o di soci prestatori o al Collegio Sindacale; lo svolgimento di una adeguata informazione ai soci, anche in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente. 13

14 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Federcoop Nullo Baldini Ravenna 25 giugno 2007 NOZIONE PENALISTICA DI RICICLAGGIO: Art. 648 bis C.P.: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza.. Art. 648 ter C.P.: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.. 1

15 L autore del delitto di riciclaggio non può essere la stessa persona dell evasore o del concorrente nel reato fiscale il riciclatore deve essere estraneo al reato presupposto (rapina, sequestro di persona, estorsione, traffico sostanze stupefacenti, corruzione, bancarotta, reati societari e tributari, truffe ) L. 05/07/1991 n. 197: Provvedimenti urgenti per limitare l uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ART. 1 Limitazione dell uso del contante e dei titoli al portatore E vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a ,00 euro 2

16 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: in vigore dal 22/04/2006 Direttiva Comunitaria 2001/97/CE ( seconda direttiva), recepita dal D. Lgs. n. 56/2004; Regolamenti attuativi: D.M. 03/02/2006 n. 141 n. 142 n. 143 D.M. 141: x professionisti (avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri) D.M. n. 142: x intermediari finanziari D.M. n. 143: operatori non finanziari La lettera s-bis) (introdotta dall art. 21 Legge Comunitaria 2005) dell art. 2 D. Lgs. n. 56/2004, indicante l elenco dei soggetti tenuti all applicazione della normativa estende gli obblighi antiriciclaggio ad ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi 3

17 La stessa Legge Comunitaria ha delegato al Ministero circa l estensione dell efficacia del Reg. n. 141 anche ai nuovi soggetti Decreto 10 aprile 2007 n. 60 in vigore dal 25 maggio 2007 Art. 2, comma 1, D. M. n. 141, lettera b-bis (destinatari) : (Il regolamento si applica) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi. OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Le norme antiriciclaggio sono applicabili (ai professionisti e agli altri soggetti) solo in relazione al compimento di prestazioni professionali eseguite in forza di apposito mandato 1) identificazione cliente 2) conservazione dati 3) segnalazione operazioni sospette 4

18 Identificazione: qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a ,00 euro tutte le volte che l operazione è di valore indeterminato o non determinabile la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti.. costituisce in ogni caso un operazione di valore non determinabile (art. 3, 4 comma DM n. 141) Prestazione professionale rilevante per adempimenti antiriciclaggio (art. 1, lettera g) DM n. 141): a. diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente; b. assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione, amministrazione di società, enti etc 5

19 Cosa si intende per identificazione: la verifica dell identità del cliente e l acquisizione dei relativi dati identificativi L identificazione va eseguita: al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente (secondo l art. 4 DM n. 141) al momento dell accettazione dell incarico in relazione al generale mandato attribuito al professionista x operazioni, il cui valore non è determinato né determinabile Registrazione e conservazione dei dati Si tratta di dati da inserirsi nell archivio entro 30 giorni dalla identificazione (art. 6, 1 c., DM n. 141) e dovranno essere completati entro 30 giorni dalla esecuzione della prestazione (art. 6, 2 c., DM n. 141) 6

20 Il provvedimento UIC 24/02/06 per i professionisti Chiarimenti vari del 18/05/06 precisa: qualora l incarico preveda sin dall inizio lo svolgimento di determinate prestazioni, queste saranno registrate singolarmente, in base alle indicazioni dell allegato A del Provvedimento UIC 24/02/2006, al momento del conferimento dell incarico (Punto 16) per gli incarichi consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe, di contributi, nella revisione contabile, nella esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell incarico e non i singoli movimenti contabili o le singole operazioni in cui essi si esplicano (Punto 16) 7

21 PARERE U.I.C. 08/11/06 nel caso di un incarico a compenso fisso annuale, riconducibile ad una delle categorie indicate nell allegato A2, ad essere registrato deve essere l incarico e non anche le singole prestazioni in cui si sostanzia il contratto il provvedimento (UIC 24/02/06) prevede... per le prestazioni consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nell esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza, la registrazione del solo conferimento dell incarico e non anche dei singoli movimenti contabili per soggetti diversi dalle persone fisiche occorre acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale è necessario verificare l esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente (visure camerali, delibere consiliari o assembleari ) - Punto 19 8

22 INCARICHI A COMPENSO FISSO ANNUALE 1. Incarico a tempo indeterminato: non richiede rinnovo di registrazione 2. Incarico a tempo determinato: è richiesta una nuova registrazione in caso di nuovo contratto d opera 3. Incarico a tempo determinato con clausola di tacito rinnovo: il contratto che prosegue non richiede una nuova registrazione Segnalazione operazioni sospette ossia di operazioni di sospetto riciclaggio Da sottolineare: fin dal 14/03/2004 obbligo di comunicare al Ministero dell Economia le infrazioni alle disposizioni art. 1 L. n. 197/1991, di cui si abbia anche solo notizia nello svolgimento dei propri compiti (art. 7, 1 comma, D. Lgs. n. 56/2004) 9

23 E da segnalare all UIC ogni operazione che per caratteristiche entità natura altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate tenuto conto anche della capacità economica e dell attività del cliente induca a ritenere che il denaro o i beni, oggetto di quella operazione, provengano dai delitti di riciclaggio previsti dalla legge (art. 9 D.M. n. 141) ( indicatori di anomalia - allegato C Provv. UIC ) Precisazione per Caf e Ced: Art. 2, comma 2-bis DM n. 141: L attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali * non costituisce prestazione professionale.. e pertanto non dà luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all articolo 9. Parere Consiglio di Stato 05/02/07: * rielaborazione contabile consistente nella sola esposizione di elementi comunque noti alla stessa Amministrazione finanziaria, che non comporti consulenza sull impiego dei beni del contribuente sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio nello svolgimento di attività di consulenza fiscale 10

24 ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY Art. 8 D.M. N. 141/06: raccomandazione per sottolineare quanto già evidente dal coordinamento delle due normative obbligo di informativa idonea (art. 13 Codice Privacy) al momento dell assunzione dell incarico acquisizione del consenso scritto del cliente l adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce trattamento dei dati tali operazioni di trattamento devono essere effettuate solo dagli incaricati appositamente nominati (art. 30 Codice Privacy) osservanza degli obblighi e delle misure di sicurezza (artt Codice Privacy) per la tenuta dell archivio unico 11

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