Dott.ssa Annalisa DE VIVO
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- Saverio Vitale
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1 ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER GLI STUDI PROFESSIONALI Dott.ssa Annalisa DE VIVO
2 IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO 2 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 2
3 IL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO Con il termine antiriciclaggio si suole fare riferimento all insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. La complessità del fenomeno ha reso necessario il coinvolgimento non solo degli intermediari finanziari, ma anche degli operatori non finanziari e dei liberi professionisti 3 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 3
4 LA NOZIONE DI RICICLAGGIO PROVENTI DEL REATO PRESUPPOSTO - denaro, beni o altre utilità economiche provenienti da attività criminose - RICICLAGGIO ATTIVITÀ LECITE 4 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 4
5 LA NOZIONE DI RICICLAGGIO REATO DI RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. 5 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 5
6 LA NOZIONE DI RICICLAGGIO REATO DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. 6 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 6
7 IL SISTEMA DI PREVENZIONE D.Lgs. n. 231/2007 (modificato dal D.Lgs. n. 151/2009) Attuazione della Dir. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Unico riferimento legislativo in tema di antiriciclaggio Estensione e specificazione degli obblighi antiriciclaggio previsti dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197 (e per i professionisti dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56) Specifica definizione di riciclaggio 7 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 7
8 LA NOZIONE DI RICICLAGGIO Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2) a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni 8 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 8
9 LA NOZIONE DI RICICLAGGIO Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2) b) l occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un attività criminosa o da una partecipazione a tale attività 9 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 9
10 LA NOZIONE DI RICICLAGGIO Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2) c) l acquisto, la detenzione o l utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l esecuzione 10 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 10
11 LA NOZIONE DI RICICLAGGIO Definizione di RICICLAGGIO ai sensi dell art. 2 del d.lgs. n. 231/2007 Riciclaggio Impiego di proventi illeciti Ricettazione Favoreggiamento personale Concorso nel reato Associazione per delinquere Auto-riciclaggio Reati tributari 11 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 11
12 LA NOZIONE DI FDT FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (art. 2, comma 4) Per la definizione di finanziamento del terrorismo si rinvia all art. 1 d.lgs. 109/2007, che individua il fenomeno in qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all intermediazione, al deposito, alla custodia o all erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere utilizzati in tutto o in parte al fine di commettere delitti con finalità di terrorismo o comunque diretti a favorirne il compimento, indipendentemente dall effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione degli stessi 12 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 12
13 I DESTINARI PROFESSIONISTI DESTINARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (artt. 12 e 13) Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Notai e Avvocati, Revisori contabili Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati e iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati Prestatori di servizi relativi a società e a trust 13 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 13
14 I DESTINATARI NOTAI E AVVOCATI (art. 12 lett. c) Quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare Quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: a) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; c) l apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; d) l organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all amministrazione di società; e) la costituzione, la gestione o l amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi 14 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 14
15 I DESTINARI PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI A SOCIETÀ E A TRUST (artt. 12, lett. d, e 1, comma 2, lett. p) Ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: 1. costituire società o altre persone giuridiche; 2. occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione; 3. fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica; 4. occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un altra persona occupi tale funzione; 5. esercitare il ruolo d azionista per conto di un altra persona o provvedere affinché un altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti. 15 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 15
16 GLI OBBLIGHI OBBLIGHI A CARICO DEI PROFESSIONISTI ex D.Lgs. 231/2007 Adeguata verifica della clientela Registrazione delle informazioni (AUI o registro cartaceo) Conservazione dei documenti (Fascicolo del cliente) Segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Formazione del personale Comunicazione al MEF delle violazioni delle limitazioni dell uso del contante e dei titoli al portatore 16 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 16
17 LA DECORRENZA 14 MARZO 2004 É entrato in vigore, con il d.lgs. 56/2004, l obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni di cui all art. 1 della legge antiriciclaggio (oggi artt. 49 e 50 d.lgs. 231/2007) In particolare, i professionisti devono: - comunicare al MEF le violazioni al divieto di trasferimento di denaro contante o di altri valori, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire é superiore a euro (DL n. 201) - collaborare attivamente con la UIF, trasmettendo tutti I dati, le notizie e i documenti da questa richiesti per effettuare gli approfondimenti finanziari 17 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 17
18 LA DECORRENZA 22 APRILE 2006 (con proroga al 22 APRILE 2007 per la clientela già esistente) Sono entrati in vigore, con il DM 141/2006 e le istruzioni UIC, i seguenti obblighi: - identificazione - registrazione e conservazione dei dati - segnalazione delle operazioni sospette 18 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 18
19 LA DECORRENZA 29 DICEMBRE 2007 É entrato in vigore il d.lgs. 231/2007 Il legislatore, tuttavia, ha subordinato l operatività di alcune norme all emanazione di disposizioni secondarie Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi continueranno a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite: d.m. n. 141/2006 e provvedimento UIC 24 febbraio 2006 La circolare MEF 19 dicembre 2007 ha elencato le parti del regolamento e delle istruzioni operative che devono ritenersi incompatibili con le nuove norme 19 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 19
20 LA DECORRENZA Sono in vigore dal 29 dicembre 2007: - gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 16) - l approccio basato sul rischio (art. 20) Sono in vigore dal 30 aprile 2008: - le nuove disposizioni in materia di limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49), come successivamente modificate dal d.l. n. 112/2008, dal d.l. n. 78/2010, dal d.l. n. 138/2011 e, da ultimo, dal d.l. n. 201/2011 Sono in vigore dal 18 maggio 2010: - i nuovi indicatori di anomalia ex art. 41, co. 2, lett. b (d.m. 16 aprile 2010, pubblicato nella G.U. n. 101 del ) Sono subordinati all emanazione di provvedimenti attuativi: - i nuovi obblighi di registrazione e conservazione dei dati (art. 38, co. 7) 20 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 20
21 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 21 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 21
22 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Contenuto dell obbligo (art. 18 d.lgs. 231/2007) L adeguata verifica si sostanzia nello svolgimento di una serie di attività, definite dall art. 18 d.lgs. 231/2007, volte: a. all identificazione del cliente e alla verifica dell identità dello stesso sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b. all identificazione dell eventuale titolare effettivo e alla verifica dell identità dello stesso; c. all ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d. allo svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 22 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 22
23 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Le disposizioni attuative L art. 19, co. 2, prevede solo la facoltà (e non l obbligo) per il MEF di emanare disposizioni attuative degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Pertanto, al fine di agevolare gli adempimenti all interno degli studi professionali, il CNDCEC ha predisposto il documento Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2001): Linee guida per l adeguata verifica della clientela, approvato dal CNDCEC con delibera dal 5 novembre 2008 (ultimo aggiornamento: luglio 2011) 23 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 23
24 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Le Linee Guida CNDCEC Il documento definisce le seguenti fasi dell adeguata verifica: 1) individuazione delle operazioni oggetto di verifica (prestazioni escluse/incluse) 2) scelta della tipologia di verifica richiesta (ordinaria, semplificata, rafforzata) 3) individuazione del titolare effettivo 4) applicazione dell approccio basato sul rischio 5) istituzione del fascicolo della clientela 6) controllo costante sul cliente 24 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 24
25 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L adeguata verifica é dovuta (art. 16): a) se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilità di valore pari o superiore a euro; b) se si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento beni o utilità di importo pari o superiore euro. Ciò indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata (testo così modificato dal decreto correttivo); c) tutte le volte che la prestazione risulta di valore indeterminato o indeterminabile; d) se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile); e) se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente 25 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 25
26 LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE L art. 1 del d.lgs. 231/2007 definisce i concetti di prestazione professionale e di operazione. La prestazione professionale è quella correlata con le attività svolte dai soggetti di cui agli artt. 12 e 13, della quale si presume, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata. L operazione, per i professionisti di cui all art. 12, è un attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale. 26 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 26
27 LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Docenze a corsi, convegni e simili PRESTAZIONI ESCLUSE Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio Funzione di revisore in enti pubblici Linee Guida CNDCEC Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile) Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende Incarico di recupero crediti Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l n. 80 Pareri giuridici pro-veritate Perizie e consulenze tecniche Redazione di stime giurate su incarico dell autorità giudiziale Amministrazione del personale ai sensi della l. 12/ Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 27
28 LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Linee Guida CNDCEC PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l accesso a finanziamenti pubblici Consulenza contrattuale Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l. Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267 Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 28
29 LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A Custodia e conservazione di beni e aziende Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia Gestione di posizioni previdenziali e assicurative Linee Guida CNDCEC Monitoraggio e tutoraggio dell utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese Operazioni di finanza straordinaria Redazione di stime e perizie di parte Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari Valutazioni di aziende, rami d aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 29
30 LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Linee Guida CNDCEC PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA OPERAZIONI DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari Assistenza in procedure concorsuali Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo Consulenze continuative attinenti la gestione o l amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi Consulenze in materia di concordati stragiudiziali Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie Consulenze in materia di contabilità e bilanci Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi Organizzazione, impianto o tenuta di contabilità analitiche o industriali Tenuta di contabilità (regimi dei minimi; contabilità semplificata; contabilità ordinaria; contabilità analitica) 30 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 30
31 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Modalità di adempimento (art. 19) a. L identificazione e la verifica dell identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d identità non scaduto: - prima dell instaurazione del rapporto continuativo; - al momento in cui è conferito l incarico di svolgere la prestazione professionale. Qualora il cliente sia una società o un ente, deve essere verificata l effettiva esistenza del potere di rappresentanza ed acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l operazione da svolgere (continua) 31 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 31
32 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L adeguata verifica ordinaria Contenuto dell identificazione Per le persone fisiche: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo della residenza o del domicilio; codice fiscale; estremi del documento di identificazione Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione; sede legale; codice fiscale/partita iva 32 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 32
33 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DOCUMENTI RICHIESTI (art. 3 allegato tecnico al d.lgs. n. 231/2007) Ai fini dell identificazione sono validi i documenti di cui agli artt. 1 e 35 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445: carta di identità; passaporto; patente di guida; patente nautica; L adeguata verifica ordinaria libretto di pensione; porto d armi; permesso di soggiorno; tessere di riconoscimento rilasciate da un amministrazione dello Stato, purché minute di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente. 33 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 33 33
34 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Modalità di adempimento (segue) b. L identificazione e la verifica dell identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono ricorrere: - a registri disponibili al pubblico pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi; - chiedere ai propri clienti i dati pertinenti; - ottenere le informazioni in altro modo. 34 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 34
35 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA In caso di società: Il titolare effettivo (allegato tecnico) 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica. 35 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 35
36 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Il titolare effettivo (allegato tecnico) In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3. la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di una entità giuridica 36 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 36
37 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L adeguata verifica semplificata L art. 25 prevede la possibilità di non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela: a determinate categorie di clienti (intermediari finanziari, uffici della p.a. e istituzioni o organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente al diritto comunitario) a determinate categorie di prodotti (contratti assicurazione-vita, forme individuali di previdenza, regimi pensionistici particolari, moneta elettronica) In alcuni casi il Ministro dell economia e delle finanze può autorizzare l applicazione in tutto o in parte degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a determinate tipologie di clienti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. 37 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 37
38 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L esenzione soggettiva (art. 25, co. 1) Gli obblighi semplificati si applicano se il cliente è: uno dei soggetti indicati all articolo 11, co. 1 e co. 2, lett. b) e c) del decreto; un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva; un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; c-bis. una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero in uno Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa UE. 38 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 38 38
39 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L esenzione soggettiva (art. 25, co. 1) In presenza dei requisiti soggettivi individuati dall art. 25, co. 1, le Linee Guida CNDCEC precisano che occorre pur sempre effettuare la prima delle attività in cui consta l adeguata verifica: l identificazione del cliente la verifica della sua identità la verifica dell esistenza del potere di rappresentanza La semplificazione opera invece con riferimento alle altre attività in cui consta l adeguata verifica: b) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità; c) richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale; d) controllo costante nel corso della prestazione professionale. 39 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 39 39
40 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L adeguata verifica rafforzata L art. 28 prevede l applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, in generale in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché in alcuni casi specifici: cliente non fisicamente presente conti di corrispondenza PEP (persone politicamente esposte)* * Sono le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all Allegato tecnico al d.lgs. 231/ Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 40
41 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Il D.L. 78/2010 (L. 122/2010) La c.d. manovra estiva ha aggiunto all art. 28 due commi: il comma 7-bis che dispone l emanazione, da parte del MEF (sentito il CSF), di un decreto contenente l elencazione dei Paesi a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero nei confronti dei quali manca un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale il comma 7-ter che impone ai destinatari del decreto di astenersi dall instaurare un rapporto continuativo/eseguire operazioni o prestazioni professionali, ovvero porre fine al rapporto continuativo/prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche diversamente denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l identità. 41 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 41
42 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L obbligo di astensione (art. 23) Il professionista che non è in grado di rispettare l obbligo di adeguata verifica della clientela non può instaurare il rapporto con il cliente, ovvero deve porre fine al rapporto già in essere e valutare se effettuare la segnalazione alla UIF*. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione, il professionista deve astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. L obbligo di immediata segnalazione permane: se l astensione non é possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto se l esecuzione dell'operazione per sua natura non può essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini * Tale obbligo non si applica ai professionisti e ai revisori contabili nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. 42 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 42
43 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L obbligo di astensione (art. 23) L art. 18 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (in vigore dal 17 ottobre 2012) ha aggiunto all art. 23 il comma 1-bis: laddove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica in relazione a prestazioni professionali in corso di realizzazione, il professionista dovrà restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. A tale trasferimento di fondi dovrà essere allegata una comunicazione nella quale il professionista spiega alla banca che la restituzione delle somme al cliente si rende necessaria, attesa l impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall art. 18, co. 1, del d.lgs. 231/ Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 43
44 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Esecuzione dell obbligo da parte di terzi (artt. 29 ss.) Gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono essere demandati a terzi (ad eccezione del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale). I «terzi» possono essere i soggetti individuati nella direttiva 2005/60/CE, ovvero: 1) banche, enti creditizi e finanziari; 2) professionisti, revisori dei conti. Gli obblighi di verifica si considerano assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di detti soggetti con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico ad eseguire una prestazione in relazione ai quali siano già stati identificati di persona. L'attestazione può consistere: in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione; nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto. 44 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 44
45 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L approccio basato sul rischio (art. 20) Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. I professionisti devono essere in grado di dimostrare alle autorità preposte ai controlli che la portata delle misure adottate è adeguata all entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere osservati alcuni criteri generali: 45 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 45
46 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L approccio basato sul rischio (art. 20) con riferimento al cliente 1. natura giuridica 2. prevalente attività svolta 3. comportamento tenuto al momento del compimento dell operazione o dell instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4. area geografica di residenza del cliente o della controparte 46 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 46
47 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L approccio basato sul rischio (art. 20) con riferimento all operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale 1) tipologia dell operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) modalità di svolgimento dell operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) ammontare; 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) ragionevolezza dell operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all attività svolta dal cliente; 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell operazione o del rapporto continuativo. 47 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 47
48 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L approccio basato sul rischio: la procedura* 1. Si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all atto del compimento dell operazione) e si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. Da questa prima tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso al cliente; 2. si considerano gli elementi relativi all operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. Da questa seconda tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso all operazione; 3. dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20 d.lgs. 231/2007. *Linee guida CNDCEC 48 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 48
49 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L approccio basato sul rischio: la procedura A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio a.1. Natura giuridica Ditta individuale Associazione professionale Società di persone Società di capitali Trust Società fiduciaria Altro Totale a.1. a.2. Prevalente attività svolta Operazioni normali Operazioni di particolare rilevanza Operazioni anomale Totale a.2. a.3. Comportamento tenuto al momento dell operazione Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente) Totale a.3. a.4. Area geografica di residenza Italia Paesi UE Paesi extra UE Territori off shore Totale a.4. TOTALE PUNTEGGIO (A) 49 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 49
50 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L approccio basato sul rischio: la procedura B. Aspetti connessi all operazione b.1. Tipologia Ordinaria Livello rischio di b.4. Frequenza e durata Occasionale Poco frequente Straordinaria b.2. Modalità di svolgimento Con banche Frequente b.5. Ragionevolezza Tra soggetti privati b.3. Ammontare Basso Medio Alto Congrua Non congrua b.6. Area geografica di destinazione Italia Paesi UE Paesi extra UE Territori off shore TOTALE PUNTEGGIO (B) 50 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 50
51 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo Totale punteggio A Totale punteggio B TOTALE COMPLESSIVO (C) 51 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 51
52 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo A. Aspetti connessi al cliente Minimo Massimo Totale A 4 20 Rischio legato al cliente: basso da 4 a 12 medio da 13 a 16 alto da 17 a 20 B. Aspetti connessi all operazione Minimo Massimo Totale B 6 30 Rischio legato all operazione: basso da 6 a 18 medio da 19 a 24 alto da 25 a 30 Valutazione finale (A+B) Totale (A+B) Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 52
53 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO BASSO* (da 10 a 30) *Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo: basso da 10 a 30 - medio da 31 a 40 - alto da 41 a 50 COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA Il professionista deve assolvere l obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) e in particolare deve esercitare un controllo costante, ossia deve: analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all origine dei fondi, aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. Ove ricorrano i presupposti per l assolvimento degli obblighi di adeguata verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato dall effettuare il controllo costante. 53 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 53
54 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO MEDIO (da 31 a 40) ALTO (da 41 a 50) COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA Il professionista deve assolvere l obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, ossia deve: analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all origine dei fondi, aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. Il professionista deve assolvere l obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti). 54 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 54
55 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FDT CLIENTE PRESTAZIONE SVOLTA ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE LIVELLO DI RISCHIO BASSO MEDIO ALTO NATURA GIURIDICA PREVALENTE ATTIVITA SVOLTA COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DELL OPERAZIONE AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA ASPETTI CONNESSI ALL OPERAZIONE O ALLA PRESTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO TIPOLOGIA MODALITA DI SVOLGIMENTO AMMONTARE FREQUENZA E DURATA RAGIONEVOLEZZA AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE RISCHIO TOTALE DI RICICLAGGIO E/O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO VALUTAZIONE FINALE RISCHIO BASSO MEDIO ALTO BASSO MEDIO ALTO OSSERVAZIONI. PROSSIMA VALUTAZIONE (IN ASSENZA DI VARIAZIONI) 3 MESI 6 MESI 9 MESI 1 ANNO 55 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 55
56 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Il controllo costante sul cliente Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l ente o la persona tenuta all identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute (art. 19, co. 1, lett.c) 56 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 56
57 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Il controllo costante sul cliente Secondo le Linee Guida CNDCEC, al fine di proceduralizzare all interno di uno studio professionale le operazioni inerenti al controllo costante della clientela è necessario svolgere le seguenti attività: 1. Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati 2. Programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione 3. Istituire degli automatismi per l aggiornamento dei dati ad esempio annotando: - la scadenza dei documenti di identificazione, - il termine per il rinnovo delle cariche sociali, - eventuali termini connessi a contratti od atti, - altri elementi ritenuti utili dal professionista 4. Prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta) 5. istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio 6. Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni 57 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 57
58 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Il controllo costante sul cliente Alcune considerazioni: 1) la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno; 2) (segue) negli studi di maggiori dimensioni potrebbe essere opportuno identificare un responsabile del monitoraggio; 3) é opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista; 4) l attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti nell ambito dell attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento. 58 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 58
59 L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Il controllo costante sul cliente A seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista potrà porre in essere uno dei seguenti comportamenti: 1)mantenimento del livello di controllo costante del cliente; 2)aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione; 3)modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità del controllo; 4)modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario) con particolare riferimento alla variazione del livello di rischio. Resta fermo che la valutazione di un minor rischio non implica il passaggio all obbligo semplificato, che si riferisce solo a determinate caratteristiche soggettive, ovvero a determinati prodotti. 59 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 59
60 LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI 60 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 60
61 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Contenuto dell obbligo (art. 36) I professionisti hanno l obbligo di conservare i documenti e di registrare le informazioni che hanno acquisito nell assolvimento della procedura di adeguata verifica della clientela, al fine di consentirne l utilizzo per indagini aventi ad oggetto eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero per analoghe analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità competente. A differenza del passato, il legislatore disciplina separatamente : - obblighi di conservazione - obblighi di registrazione (non previsti dalla direttiva!) 61 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 61
62 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Obblighi di conservazione (art. 36) I professionisti devono: - con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale; - con riferimento alle operazioni e alle prestazioni professionali, conservare le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall esecuzione dell operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 62 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 62
63 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Modalità (art. 38) La documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente (art. 38, co. 2) È quindi possibile inserire in archivio anche dati non espressamente richiesti dalle norme che potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per giustificare le ragioni per cui non si è proceduto a segnalare un operazione sospetta. In ogni caso si ritiene che nel fascicolo debbano essere conservati tutti i dati richiesti ai fini di una adeguata verifica della clientela. 63 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 63
64 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Il FASCICOLO DELLA CLIENTELA dovrà contenere (Linee Guida CNDCEC): fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell identificazione (il documento va aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del nome ) fotocopia codice fiscale fotocopia partita iva visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina) documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata; eventuale attestazione ex art. 30 copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell incarico, é consigliabile l accettazione scritta per individuare la data d inizio e l oggetto della prestazione professionale) 64 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 64
65 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Contenuto del fascicolo della clientela (continua): dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell operazione eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull oggetto dell attività o dell operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l operazione o istaurare l attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari documenti delle prestazioni professionali svolte, ed eventuale mandato professionale e accettazione dell incarico in forma scritta eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell operazione rispetto all attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio Il fascicolo del cliente va costantemente aggiornato e presentato su richiesta degli organi di controllo. Il fascicolo del cliente cartaceo va conservato rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali. 65 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 65
66 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Fascicolo informatico Si ritiene che il fascicolo della clientela possa essere tenuto anche con modalità informatiche (vd. d.l. n. 185/2009 circa la validità legale ai fini civilistici dei documenti informatici), ad es. mediante cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti. Se il documento è già informatizzato non sarà necessaria alcuna ulteriore operazione, mentre per i documenti cartacei bisognerà procedere alla loro scannerizzazione. Ove il documento conservato mediante modalità informatiche debba avere validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari,il professionista dovrà procedere all apposizione della firma digitale e, ove sia necessaria la data certa, anche della marca temporale. Ad es., la copia scannerizzata del documento d identità o del codice fiscale può essere archiviata anche senza l apposizione della firma digitale, mentre un contratto, un mandato o qualsiasi altro documento al quale si voglia conferire validità probatoria ai fini giudiziari dovranno essere archiviati solo dopo l apposizione della firma digitale. 66 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 66
67 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI REGISTRAZIONE-DECORRENZA Dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai, revisori Tributaristi e CED dal 22 aprile 2006 dal 25 maggio 2007 ENTRO QUANDO entro il 22 aprile 2007 entro il 25 maggio 2008 DM 141/2006 DM 60/ Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 67
68 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Modalità (art. 38) ATTENZIONE! L entrata in vigore delle disposizioni in materia di registrazione e conservazione dei dati è subordinata all emanazione di disposizioni applicative da parte del Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali (art. 38, co. 7). Il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro 18 mesi dall entrata in vigore del d.lgs. 231/2007. In assenza, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, in quanto compatibili (d.m. 141/2006 e istruzioni operative UIC): in altre parole, per i professionisti permane l obbligo di tenuta dell archivio unico (cartaceo o informatico) fino all emanazione delle nuove disposizioni secondarie. 68 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 68
69 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI ARCHIVIO UNICO INFORMATICO Deve essere tenuto secondo standardstecnici stabiliti dall UIC La tenuta e la gestione dell archivio possono essere affidati a terzi purché sia assicurato al professionista l accesso immediato e diretto all archivio medesimo Resta ferma la responsabilità del professionista per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione 69 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 69
70 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI ARCHIVIO UNICO CARTACEO Consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista o di un collaboratore o dipendente, con l indicazione, alla fine dell ultimo foglio, del numerodelle pagine di cui è composto il registro medesimoe l opposizione delle firme delle suddette persone L autorizzazione del collaboratore o del dipendente deve risultare per iscritto 70 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 70
71 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI GLI STUDI ASSOCIATI Negli studi associati e società fra professionisti è ammissibile tenere un unico archivioper tutto lo studio In questi casi deve essere individuato il professionista responsabile per ciascun cliente 71 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 71
72 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI INCARICHI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODICHE ED INCARICHI A COMPENSO FISSO ANNUALE RISPOSTA UIC 20 NOVEMBRE 2006 Nelle prestazioni a tempo indeterminato o a tempo determinato con tacito rinnovo (es. tenuta di contabilità o consulenze su redazione bilancio) non è richiesto un rinnovo di registrazione in archivio unico in quanto l incarico non ha scadenza 72 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 72
73 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI CAMBIAMENTO DATI CLIENTELA Le annotazioni nell AU, se cambiano i dati della clientela, devono essere aggiornate integrando le informazioni precedenti, conservando però traccia di queste ultime 73 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 73
74 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI RISPOSTE MEF 20/5/2010 Passaggio dall archivio CARTACEO all archivio INFORMATICO Il professionista è tenuto a conservare il cartaceo (per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche) Fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono nell archivio informatico Reinserire nel software al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità)alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico 74 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 74
75 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI RISPOSTE MEF 20/5/2010 Cambio software dell archivio INFORMATICO Il professionista dovrà conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche Fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software Reinserire nel nuovo software al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alla data di cambio 75 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 75
76 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Nuovi obblighi di registrazione (art. 36) Con riferimento alla prestazione professionale, i professionisti devono registrare: la data di instaurazione del rapporto i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo le generalità dei soggetti delegati a operare per conto del titolare del rapporto 76 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 76
77 LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI Nuovi obblighi di registrazione (art. 36) Con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a (indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata), i professionisti devono registrare: la data dell operazione lacausale l importo dell operazione la tipologia dell operazione i mezzi di pagamento utilizzati i dati identificativi del soggetto che effettua l operazione i dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente opera 77 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 77
78 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI La registrazione dei dati del titolare effettivo In relazione ai dati identificativi del titolare effettivo che dovranno essere registrati, ulteriori indicazioni dovrebbero emergere dalle disposizioni applicative, da emanarsi ai sensi dell art. 38, comma 7, del d.lgs. 231/2007. Ciò in considerazione del fatto che gli artt. 18, co. 1, lett. b) e 19, co. 1, lett. b), in relazione all identificazione dell eventuale titolare effettivo, si limitano a prevedere l obbligo di verificarne l identità, senza stabilire che detta verifica debba avvenire in presenza del titolare effettivo e tramite un documento d identità non scaduto (Linee Guida CNDCEC). 78 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 78
79 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI TITOLARE EFFETTIVO Nello schema delle prestazioni da registrare la GdF (allegato alla circolare n /2012) inserisce i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo Al contrario, il MEF ha chiarito definitivamente* che, mancando le disposizioni applicative in materia di registrazione dei dati continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. n. 141/2006, in quanto compatibili (identificazione dell eventuale titolare effettivo e verifica dell identità, ma non registrazione nell archivio informatico, bensì semplicemente conservazione nel fascicolo del cliente!!!) *(risposte ufficiali del e dell ) 79 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 79
80 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Tempistica (art. 36) Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale. Secondo l interpretazione del CNDCEC, confermata dal MEF, il termine di 30 gg decorre: dall accettazione dell incarico professionale; dall eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni (per le variazioni); dal termine della prestazione professionale (per la fine o la cessazione della prestazione professionale). 80 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 80
81 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Tempistica (art. 36) In precedenza il terzo comma dell art. 36 prevedeva che le informazioni richieste dovessero essere registrate tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla fine della prestazione professionale. Da ciò discendeva, in via interpretativa, che nell ipotesi di incarico continuativo l obbligo di registrazione, di fatto, sorgesse in capo al professionista solo a seguito della cessazione dell incarico stesso. In tal senso si era orientata anche la prima giurisprudenza sull argomento (Trib. Chieti, 13 settembre 2008, n. 126). 81 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 81
82 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Tempistica (art. 38) Il decreto correttivo 151/2009 ha aggiunto all art. 38, recante le modalità di registrazione dei dati per i professionisti, il comma 1-bis che, nel ribadire la tempistica delle registrazioni indicata dall art. 36, reca l inciso ferma l ordinaria validità dei documenti d identità.. La precisazione, invero tutt altro che chiara, pare apposta al fine di evidenziare che il rinnovo dei documenti d identità non costituisce una variazione da registrare. 82 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 82
83 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Utilizzo dei dati a fini fiscali (art. 36, co. 6) I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE SONO UTILIZZABILI AI FINI FISCALI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI (Si pensi all avvio di un accertamento sulla base dei dati registrati in archivio o di una segnalazione di operazione sospetta. In caso di sospetta evasione l amministrazione finanziaria può emettere un verbale di accertamento notificandolo al contribuente, il quale ai sensi della legge n.241/90 avrà diritto di accedere agli atti che hanno originato il verbale (le registrazioni del professionista!) 83 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 83
84 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Nuove modalità (art. 38) In alternativa all archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informativi (archivio unico informatico), i professionisti potranno istituire il registro cartaceo della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi del cliente. Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l indicazione alla fine dell ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. 84 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 84
85 LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Nuove modalità (art. 38) Qualora i professionisti svolgano la propria attività in più sedi, potranno istituire per ciascuna di esse un registro della clientela. ATTENZIONE: Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibilità di rispondere alle richieste di acquisizioni informative e documentali entro il termine di 3 giorni dalla richiesta. Tale possibilità non è contemplata per chi gestisce i dati a mezzo archivio unico informatico. 85 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 85
86 LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE 86 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 86
87 L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (art. 41) QUANDO: Sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo 87 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 87
88 L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE IL SOSPETTO È DESUNTO DA: 1. Aspetti oggettivi dell operazione: CARATTERISTICHE ENTITÀ NATURA 2. Qualsiasi circostanza conosciuta dal professionista in ragione delle prestazioni effettuate 3. Aspetti soggettivi dell operazione: CAPACITÀ ECONOMICA ATTIVITÀ SVOLTA DAL CLIENTE 88 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 88
89 L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE LE MODIFICHE DEL D.L. 78/2010 L art. 36 del d.l. 78/2010 ha modificato il primo comma dell art. 41, aggiungendovi il seguente periodo: È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro. 89 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 89
90 L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE L INTERPRETAZIONE DEL MEF Nella circolare interpretativa n dell 11 ottobre 2010, il MEF ha chiarito che con l integrazione dell art. 41 si è inteso contribuire alla definizione di un indicatore di anomalia che, tuttavia, deve essere considerato nell ambito di una valutazione complessiva dell operazione che non può prescindere dai richiamati elementi oggettivi e soggettivi. Dunque, la modifica non trasforma l impianto generale della norma, essendo più semplicemente finalizzata a qualificare meglio i profili di sospetto. È infatti esclusa, a parere del MEF, ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta. 90 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 90
91 L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE IL SOSPETTO SI DELINEA ESCLUSIVAMENTE in base di elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell ambito dell attività svolta ovvero a seguito del conferimento dell incarico IL PROFESSIONISTA NON DEVE SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA 91 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 91
92 L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE IL SOSPETTO SI DELINEA SULLA BASE DI: colloquio con il cliente acquisizione di documenti presso pubblici registri richiesta di esibizione di atti e documenti dal cliente IL PROFESSIONISTA NON DEVE: effettuare indagini estranee allo svolgimento dell incarico o dirette ad acquisire dati riservati pretendere la produzione di scritture o documenti 92 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 92
93 GLI INDICATORI DI ANOMALIA PER AGEVOLARE L INDIVIDUAZIONE DELLA OPERAZIONE SOSPETTA Su proposta UIF Sentiti gli Ordini Professionali SONO EMANATI INDICATORI DI ANOMALIA DECRETO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 16 APRILE 2010 (IN G.U , N. 101) 93 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 93
94 GLI INDICATORI DI ANOMALIA GLI INDICATORI DI ANOMALIA DESCRIVONO COMPORTAMENTI INDIVIDUANO TIPOLOGIE DI OPERAZIONI NON COSTITUISCONO DI PER SÉ MOTIVI SUFFICIENTI PER INDIVIDUARE UN OPERAZIONE SOSPETTA 94 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 94
95 L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE INDICATORI DI ANOMALIA Rifiuto o riluttanza nel fornire informazioni occorrenti per l esecuzione della prestazione professionale Indicazione, da parte dei clienti, di dati inesatti o incompleti Esistenza di discrasie ingiustificate rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività Coinvolgimento di controparti insediate in Paesi noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto l aspetto fiscale o del segreto bancario, ovvero indicati come non cooperativi dal GAFI non giustificato dall attività economica del cliente e da altre circostanze 95 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 95
96 L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE INDICATORI DI ANOMALIA Effettuazione di operazioni apparentemente incongrue rispetto alle finalità dichiarate Impiego ingiustificato di contante o di mezzi di pagamento anomali rispetto alla prassi comune e alla natura dell operazione Effettuazione di operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato Ricorso ingiustificato al frazionamento delle operazioni Ingiustificata interposizione di soggetti terzi Impiego di strumenti societari e fiduciari in modo da limitare la trasparenza della proprietà e della gestione 96 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 96
97 I REATI TRIBUTARI AUTORICICLAGGIO Uso, reimpiego o occultamento dei proventi delittuosi realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso l illecito presupposto da cui detti beni provengono OBBLIGO DI SEGNALAZIONE 97 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 97
98 I REATI TRIBUTARI CIRCOLARE GDF 18 AGOSTO 2008, N. 81 Posto che l art. 2 d.lgs. 231/2007 non ripete l inciso fuori dei casi di concorso nel reato, contenuto negli artt. 648-bis e 648-ter c.p., la nuova normativa amplia considerevolmente l ambito di applicazione dell obbligo di segnalazione, estendendolo anche ai casi in cui il reato presupposto e quello di riciclaggio sono commessi dal medesimo soggetto Ove l interpretazione su esposta dovesse essere accolta, dovrebbero essere segnalati anche tutti i reati fiscali di cui al d.lgs. 74/2000 commessi direttamente dal cliente 98 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 98
99 I REATI TRIBUTARI CIRCOLARE GDF 19 MARZO 2012, N : L UTILIZZO DI SOMME DERIVANTI DA REATI TRIBUTARI COSTITUISCE IPOTESI DI AUTORICICLAGGIO REATI TRIBUTARI EX D.LGS. N. 74/2000 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE 99 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 99
100 I REATI TRIBUTARI PRESUPPOSTI DELLA SEGNALAZIONE DEI REATI TRIBUTARI ex D.Lgs. n. 74/2000 Superamento delle soglie di punibilità Perfezionamento del momento consumativo del reato Secondo alcuni, effettivo conseguimento di beni provenienti da attività criminosa (ovvero espansione della sfera patrimoniale dell evasore, e non soltanto mancato depauperamento del patrimonio) OBBLIGO DI SEGNALAZIONE 100 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 100
101 ESENZIONE DALL OBBLIGO DI SEGNALAZIONE IL DIRITTO ALLA DIFESA (art. 12, co. 2) Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano ai professionisti per le informazioni ricevute dal cliente oppure ottenute riguardo allo stesso: - nel corso dell esame della posizione giuridica del cliente o - dell espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento compresa la consulenza sull eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso 101 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 101
102 ESENZIONE DALL OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ATTIVITÀ ESONERATE DALL OBBLIGO DI SEGNALAZIONE Consulenza, assistenza e rappresentanza relative a procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi e tributari) Consulenza, assistenza e rappresentanza relative a procedimenti alternativi di soluzione delle controversie Incarichi affidati dall autorità giudiziaria (curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria) Ausiliario del giudice (perito, consulente tecnico d ufficio), amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali Consulenza tecnica di parte 102 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 102
103 LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE I professionisti trasmettono la segnalazione della operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero agli Ordini professionali (art. 43) Professionista-Segnalante ORDINE (CNN e CNCL) UIF 103 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 103
104 LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE I dottori commercialisti e gli esperti contabili ATTUALMENTE trasmettono la segnalazione dell operazione sospetta di riciclaggio esclusivamente in via telematica alla UIF secondo le modalità descritte nel provvedimento emanato da Banca d Italia il 4 maggio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del ) Professionista-Segnalante UIF 104 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 104
105 LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE Con D.M. 4 maggio 2012 il MEF ha disposto che il CNDCEC possa ricevere le SOS dai propri iscritti e trasmetterle alla UIF. Le specifiche tecniche dovranno essere stabilite in un protocollo d intesa CNDCEC-UIF, attualmente in fase di redazione Professionista-Segnalante CNDCEC UIF 105 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 105
106 LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE SEGNALAZIONE TELEMATICA L'art. 6, co. 6, lett. e-bis) d.lgs. 231/2007 (inserito dal decreto correttivo) prevedeva la pubblicazione in G.U. di un provvedimento disciplinante i contenuti della segnalazione Tali contenuti sono stati anticipati nella bozza del provvedimento UIF pubblicato il sul sito della Banca d Italia e successivamente formalizzati nel provvedimento del Il nuovo sistema, operativo dal 16 maggio 2011, prevede che le segnalazioni avvengano in via telematica attraverso il portale della Banca d Italia Il nuovo schema di segnalazione é uguale per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori), con diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità dei soggetti e dell'operatività segnalata 106 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 106
107 LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE SEGNALAZIONE TELEMATICA (DAL 16 MAGGIO 2011) Le segnalazioni telematiche possono essere inviate: 1. Con modulo data entry (le segnalazioni sono compilate attraverso un interfaccia video) 2. Mediante trasmissione di un file predisposto autonomamente dal segnalante secondo il formato XBRL 107 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 107
108 LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE (art. 41, co. 4) Il professionista è tenuto a inviare la segnalazione: appena viene a conoscenza degli elementi di sospetto senza ritardo «ove possibile prima di eseguire l operazione» L efficacia preventiva della segnalazione è direttamente correlata alla tempestività e alla diligente condotta del professionista 108 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 108
109 LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE OBBLIGO DI ASTENSIONE (art. 41, co. 5) Il professionista al quale il cliente si rivolge per il compimento di operazioni che appaiano sospette deve: 1. astenersi dall eseguire l operazione sospetta richiesta dal cliente ad eccezioni dei casi in cui l astensione può compromettere i) l ordinario svolgimento delle prestazioni professionali, ii) le indagini 2. inviare senza ritardo la segnalazione dell operazione alla UIF 3. eseguire l operazione 109 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 109
110 IL SEGRETO PROFESSIONALE SEGRETO PROFESSIONALE (art. 41, co. 6) La segnalazione delle operazioni sospette, se effettuata ai sensi di legge, non costituisce violazione: del segreto professionale di altri obblighi di segretezza di restrizioni imposte per legge o in sede contrattuale 110 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 110
111 LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE (art. 45) L identità della persona fisica che ha effettuato la segnalazione potrà essere rivelata solo su decreto motivato dell autorità giudiziaria, ove quest ultima lo ritenga indispensabile ai fini dell accertamento dei reati per i quali si procede 111 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 111
112 ESITI DELLA SEGNALAZIONE UIF INDAGINE FINANZIARIA: preliminare esame economico-finanziario dell operazione segnalata 112 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 112
113 ESITI DELLA SEGNALAZIONE OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA (art. 47) La UIF può richiedere ai professionisti qualsiasi informazione necessaria per gli approfondimenti relativi a segnalazioni di operazioni sospette, ad omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge I professionisti dovranno trasmettere tempestivamente alla UIF quanto richiesto 113 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 113
114 ESITI DELLA SEGNALAZIONE Esiti della segnalazione UIF 1. Archivia le segnalazioni che ritiene infondate 3. Comunica la notizia di reato alla autorità giudiziaria (priva del nominativo del segnalante) 2. Trasmette gli esiti agli organismi investigativi (DIA e NSPV) 114 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 114
115 ESITI DELLA SEGNALAZIONE ESITI DELLA SEGNALAZIONE (art. 47) Per gli accertamenti ritenuti necessari, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può avvalersi della collaborazione dei nuclei di Polizia Tributaria competenti per territorio. All esito di tali indagini, potranno emergere: CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI In tal caso l organo di polizia giudiziaria dovrà inviare la notizia di reato (anche diverso dal riciclaggio) all autorità competente VIOLAZIONI ESCLUSIVAMENTE AMMINISTRATIVE In tale ipotesi dovrà essere redatto un verbale di constatazione, sulla base del quale il MEF irrogherà le sanzioni corrispondenti 115 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 115
116 ORGANI DI CONTROLLO E ANTIRICICLAGGIO 116 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 116
117 ORGANI DI CONTROLLO L ESONERO EX ART. 12, CO. 3-BIS I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III del d.lgs. 231/2007 L esonero riguarda: l adeguata verifica della clientela la registrazione e conservazione dei dati la segnalazione delle operazioni sospette e vale per tutti i componenti degli organi di controllo, nelle società destinatarie e non della disciplina antiriciclaggio 117 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 117
118 ORGANI DI CONTROLLO ORGANI DI CONTROLLO CON REVISIONE In capo agli organi di controllo, ove incaricati anche del controllo contabile, permangono tutti gli obblighi di cui al Titolo II: adeguata verifica della clientela registrazione e conservazione dei dati segnalazione delle operazioni sospette alla UIF Ciò in quanto i componenti, essendo necessariamente iscritti nel registro dei revisori contabili, rientrano tra i destinatari della normativa ex art. 13, co. 1, lett. b) 118 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 118
119 ORGANI DI CONTROLLO ORGANI DI CONTROLLO CON REVISIONE Nel caso di organo collegiale, ad es. collegio sindacale, l obbligo di adeguata verifica graverà su ciascun sindacorevisore e non già sull organo «collegio sindacale» In quanto destinatari della disciplina, i sindaci-revisori devono inoltre ritenersi assoggettati all obbligo di comunicazione al MEF, ex art. 51 dlgs 231/ Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 119
120 ORGANI DI CONTROLLO DESTINATARI DEL D.LGS. 231/2007 Intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11) Professionisti (art. 12) Società di revisione (art. 13) Altri soggetti (art. 14) Altri soggetti destinatari degli obblighi (art. 10, co. 2) 120 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 120
121 ORGANI DI CONTROLLO SOCIETA DESTINATARIE DEL D.LGS. 231/2007 (art. 52, co. 1) Il collegio sindacale il consiglio di sorveglianza il comitato di controllo di gestione l organismo di vigilanza di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), dlgs 231/01 e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione presso i soggetti destinatari del decreto vigilano, ciascuno nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull osservanza dello stesso 121 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 121
122 ORGANI DI CONTROLLO SOCIETA DESTINATARIE DEL D.LGS. 231/2007 (art. 52, co. 2) Gli organi di controllo devono comunicare: alle autorità di vigilanza di settore le violazioni delle disposizioni attuative ex art. 7 al titolare dell attività/legale rappresentante le infrazioni all obbligo di SOS al MEF entro 30 gg le infrazioni agli artt all autorità di vigilanza di settore entro 30 gg le infrazioni agli obblighi di registrazione 122 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 122
123 ORGANI DI CONTROLLO SUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI EX ART. 51 D.LGS. 231/2007 Alcuni problemi natura dell obbligo: individuale o collegiale? sussistenza dell obbligo per gli organi di controllo senza revisione legale dei conti alla luce dei recenti orientamenti forniti dal MEF (risposte ufficiali dell ) 123 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 123
124 OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 124 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 124
125 FORMAZIONE DEL PERSONALE OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (art. 54) I professionisti e gli ordini professionali adottano adeguate misure di formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007. Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionale. Dette misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. Le autorità competenti (UIF, Guardia di finanza e DIA) forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo. 125 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 125
126 LIMITAZIONI ALL USO DEL DENARO CONTANTE 126 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 126
127 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE L EVOLUZIONE DEI PAGAMENTI IN CONTANTI Fino al 29 aprile 2008 Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 Dal 25 giugno 2008 Dal 31 maggio 2010 Dal 13 agosto 2011 Dal 6 dicembre 2011 Moratoria Sanzioni (*) Ammessi solo se non superiori a euro Ammessi solo se inferiori a euro Ammessi solo se inferioriad Euro Ammessi solo se inferiori ad Euro Ammessi solo se inferiori ad Euro Ammessi solo se inferiori ad Euro (art. 12 DL 201/2011) Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali
128 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE LE ULTIME MODIFICHE DELLA SOGLIA-LIMITE ART. 49, CO. 1, D.LGS. 231/2007 È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro*. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. * Importo così modificato dal comma 1 dell art. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 128
129 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE ASSEGNI BANCARI E POSTALI Gli assegni bancari e postali: devono essere emessi da banche e da Poste Italiane S.p.A. con apposta la clausola di non trasferibilità, anche se il cliente può richiederne per iscritto il rilascio in forma libera (bollo 1,50 per assegno); se emessi per importi pari o superiori a euro, devono contenere l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; se emessi all ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo ), possono essere girati unicamente per l incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. 129 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 129
130 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE Non possono recare un saldo pari o superiore a euro; Se alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007 recavano un saldo pari o superiore a detta soglia, avrebbero dovuto essere estinti dal portatore, oppure il loro saldo avrebbe dovuto essere ridotto ad una somma non eccedente tale importo entro il 31 marzo In caso di loro trasferimento, inoltre, il cedente deve comunicare entro trenta giorni alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Tale disposizione consente un monitoraggio dei trasferimenti tra soggetti diversi ai fini della prevenzione del riciclaggio, senza alterare la natura di titolo al portatore dei documenti in questione. LIBRETTI ANONIMI/CON INTESTAZIONE FITTIZIA L apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. L utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietato. 130 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 130
131 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE L OPERAZIONE FRAZIONATA (art. 2, lett. m), d.lgs. 231/2007) È un operazione, seppur unitaria sotto il profilo economico,di valore pari o superiore a euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori a tale limite, effettuate in momenti diversi ma in un circoscritto periodo di tempo, fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Attenzione! Alcuni ritengono che il periodo di sette giorni non valga per i professionisti, ma solo per gli enti finanziari. Infatti, mentre il professionista detiene elementi tali da poter riunificare le frazioni di pagamento all interno di una medesima prestazione contrattuale, per un ente finanziario l intervallo di pagamento (cioè i sette giorni previsti dalla legge) diviene elemento indispensabile ai fini del cumulo in termini causali dei pagamenti effettuati tra medesimi soggetti in tempi diversi. 131 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 131
132 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE OPERAZIONI A RISCHIO FRAZIONAMENTO PAGAMENTI FATTURE; FINANZIAMENTI FRA SOCI E SOCIETA ; TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETÁ; DISTRIBUZIONE UTILI DA SOCIETÁ A SOCI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 132 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 132
133 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO Sono vietati i trasferimenti in unica soluzione di denaro e/o titoli al portatore per importo superiore alla soglia anche quando tale limite viene superato cumulando le diverse specie di pagamento Ad esempio: Denaro 400 Euro + Titoli al portatore 600 Euro 133 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 133
134 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1504/1995 Nel caso di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perchè tra loro non cumulabili, quelli relativi: A distinte ed autonome operazioni Alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale) È potere discrezionale dell'amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione 134 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 134
135 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE IL PARERE DEL MEF ( ) FATTURA 30, 60, 90 GIORNI Il pagamento di una fattura a 30, 60, 90 giorni non costituisce violazione all art. 49 d.lgs. 231/2007 in quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è connaturata all operazione, o frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo tra le parti (sul punto, il MEF richiama il parere n. 1504/1995 del Consiglio di Stato). CIASCUN VERSAMENTO DOVRÀ PERÒ ESSERE INFERIORE A EURO (parere confermato dalla Circolare MEF 08/2010) 135 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 135
136 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE LA CIRCOLARE MEF N. 2 Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio La violazione al nuovo limite può essere sanzionata a partire dal 1 febbraio 2012 Il MEF chiarisce che l importo di euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento: ne consegue il divieto di frazionamento artificioso di un unico importo di euro, o superiore, in più pagamenti in contanti che, ancorché di importo singolarmente inferiore alla soglia di legge, siano di fatto riconducibili ad un unica transazione economica. 136 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 136
137 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE LA CIRCOLARE MEF N. 2 É confermata l ammissibilità della rateazione di un importo pari o superiore a euro, laddove la stessa sia espressamente prevista da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova: in tal caso, a parere del MEF, la molteplicità dei trasferimenti può infatti interpretarsi come prassi commerciale e non come elusione della normativa antiriciclaggio. 137 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 137
138 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE ( , N ) Il pagamento in contanti delle rate di acquisto di una casa fa scattare sempre la sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio: Il divieto previsto dalla legge, infatti, fa riferimento all'intera operazione economica, con la conseguenza che non rileva la circostanza che ciascuna rata versata sia inferiore alla soglia di legge. D.Lgs. 151/2009: Nessun effetto sulle rateizzazioni contrattuali in contanti Cassazione: Più pagamenti sub-soglia plurimi e ravvicinati, artificiosamente frazionati fanno scattare le regole anti-riciclaggio 138 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 138
139 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF I destinatari del d.lgs. 231/2007 che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni in merito all uso del contante riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell economia economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall art. 14 della l. 689/1981 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l utilizzabilità di elementi ai fini dell attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all Agenzia delle entrate. (Art. 51 d.lgs. 231/2007, come modificato prima dall art. 12, co. 11, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e poi dall art. 8, co. 7, d.l. 2 marzo 2012, n. 16) 139 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 139
140 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF Le comunicazioni agli Uffici Territoriali del MEF (delegati alle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori ex art. 58 d.lgs. 231/2007) riguardano tutte le infrazioni ex art. 49, anche quelle relative ad irregolarità di importo superiore a euro, non assoggettabili ad oblazione, fino ad oggi da comunicarsi direttamente al MEF Le comunicazioni di cui all art. 51 d.lgs. 231/2007 possono essere redatte in carta libera attraverso raccomandata A/R da indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale. In esse dovranno essere trascritte: le generalità del soggetto/i che ha/hanno commesso le infrazioni; le circostanze in cui il segnalante, nell ambito dei propri compiti di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività, ha preso atto della irregolarità; il nominativo del segnalante ed i suoi riferimenti. 140 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 140
141 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE Mittente: Dr. Via., città Tel Spett. Ragioneria Territoriale dello Stato Sede di. Oggetto: Comunicazioni di irregolarità Transazioni in contanti ex art. 49 DLgs 231/2007 Ill.ma Ragioneria Territoriale, Il sottoscritto, in relazione alla propria attività di dottore commercialista è incaricato della tenuta delle scritture contabili della società XXX. In relazione a tale incombenza ha ravvisato, in occasione della registrazione di movimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n...., del. di euro X + Iva per totale euro XX emessa dalla società Y nei confronti della società Z è stata regolata con pagamento in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui all art. 49 co. 1 D.lgs 231/2007. Luogo Data Distinti saluti Dottor 141 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 141
142 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE LE SANZIONI Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 % dell importo trasferito. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Infine, in caso di transazioni di importo non superiore a euro, permane la possibilità di eseguire un pagamento in misura ridotta (cd. oblazione) pari al 2% dell'importo trasferito (vd. art. 60, co. 2). Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione e chiude definitivamente il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16 della l. 689/ Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 142
143 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE LE SANZIONI DECORRENZA (circ. MEF n. 2/2012) Vecchie sanzioni: per irregolarità commesse entro il 15 giugno 2010 Nuove sanzioni (ivi compresa la minima da Euro): per irregolarità commesse dal 16 giugno 2010 Il nuovo minimo di delle sanzioni si applica a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti, a mezzo assegni o titoli al portatore allo scopo di scoraggiare tutti gli strumenti di pagamento anonimi (d.l. 78/ circ. MEF prot. n /2010) 143 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 143
144 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE LE SANZIONI PER I PROFESSIONISTI L omessa comunicazione al MEF delle infrazioni all art. 49 comporta l applicazione, in capo ai professionisti: della sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione (ex art. 58, co. 7, D.Lgs. 231/2007) con un minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58, co. 7-bis, primo periodo, D.Lgs. 231/2007) senza possibilità di ricorso all oblazione! 144 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 144
145 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE L ITER DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 1. LA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE Segue alla comunicazione effettuata dai soggetti obbligati ai sensi dell art. 51 del d.lgs. 231/2007, tra cui anche i professionisti. L ufficio ricevente, dopo aver valutato se la segnalazione sia completa e procedibile, ha 90 giorni di tempo dal protocollo di arrivo della stessa per notificare la contestazione all'autore della violazione. Detto termine è chiaramente interrotto ove l ufficio sia costretto a richiedere ulteriori elementi al segnalante: in tal caso i termini si riaprono dal momento della ricezione dei dati richiesti. 145 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 145
146 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE L ITER DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 2. LA FASE ISTRUTTORIA Alla contestazione da parte del MEF o della Guardia di Finanza segue l istruttoria, nel corso della quale possono essere inviate memorie difensive scritte da parte del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale è imputata la violazione. Dette memorie devono essere inviate entro i 30 giorni dalla notifica, anche se il MEF si premura di precisare che questi termini possono essere dilatati per consentire alla parte una piena difesa, o anche per l eventuale audizione della stessa presso la Ragioneria territoriale competente. 146 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 146
147 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE L ITER DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 3. LA DECRETAZIONE DELLA SANZIONE A questo punto, si procede alla decretazione della sanzione, ovvero al proscioglimento nel merito o all'archiviazione per motivi procedurali (ad es. decadenza o prescrizione). Nella circolare si precisa che la motivazione deve essere congrua ed esaustiva, dovendo fornire elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte; si precisa altresì che la sanzione è irrogata per le contestazioni relative ad importi per cui sia stata data la possibilità di oblare al momento della contestazione. 4. LA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO Alla decretazione fa seguito la notifica del provvedimento sanzionatorio alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, vale a dire entro cinque anni dal momento dell avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni (ai sensi della legge n. 689/1981). 147 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 147
148 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE L ITER DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 5. LA FASE ESECUTIVA Infine, il procedimento si conclude con l esecuzione: notificato il decreto, e scaduti i termini di impugnabilità, ove non fosse presentato il ricorso da parte dei soggetti sanzionati e sospesa dal giudice l esecuzione, l ufficio deve inviare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell 'eventuale iscrizione a ruolo dell'importo della violazione tramite Equitalia. 148 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 148
149 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE IL RICORSO AVVERSO LE SANZIONI Il ricorso va proposto esclusivamente innanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto (che diventano 60 se l interessato è residente all estero), mentre non è possibile rivolgersi al giudice di Pace. Il MEF sottolinea l inammissibilità del ricorso depositato oltre i termini. In caso di sentenza sfavorevole, l appello può essere proposto entro 6 mesi dalla data di deposito della sentenza o entro 30 giorni dall eventuale notificazione della stessa, fermo restando che dal secondo grado in poi la rappresentanza in giudizio spetta esclusivamente all'avvocatura dello Stato. 149 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 149
150 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE IMPORTI ECCEDENTI I EURO Nella circolare sono infine individuate le sei sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per la trattazione di posizioni relative a quelle contestazioni della Guardia di Finanza aventi ad oggetto violazioni all art. 49 per importi eccedenti i euro, non oblabili: ROMA MILANO NAPOLI GENOVA BOLOGNA BARI Tali sedi sono altresì competenti anche per quanto attiene alle violazioni dell art. 50 (apertura di conti/libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) e dell art. 51 (omessa comunicazione al MEF da parte dei soggetti obbligati). 150 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 150
151 LE LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE IMPORTI ECCEDENTI I EURO In ogni caso possono essere definiti con decreto motivato, e quindi trattati in ogni sede delle 22 RTS, i procedimenti relativi a violazioni di valore superiore a euro, ma composti da più rilievi, tutti di importo inferiore o pari a euro, per i quali, nel processo verbale di contestazione, sia stata concessa alle parti la possibilità di chiudere il procedimento con oblazione. 151 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 151
152 IL REGIME SANZIONATORIO 152 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 152
153 IL REGIME SANZIONATORIO LE SANZIONI (artt D.Lgs. 231/2007) SANZIONI AMMINISTRATIVE SANZIONI PENALI Si distinguono tra gli obblighi rivolti indistintamente a tutti i soggetti (chiunque) e quelli destinati a specifiche categorie (ad es. professionisti e clienti) 153 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 153
154 SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA NORMA TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA art. 57, c. 1 art. 57, c. 3 art. 57, c. 4 art. 57, c. 5 art. 58, c. 7 Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di operazioni sospette Omessa istituzione dell archivio informatico o del registro della clientela Omessa segnalazione di operazioni sospette Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni delle limitazioni all uso del contante e di altri strumenti di pagamento o di deposito Sanzione pecuniaria da a euro Sanzione pecuniaria da a euro Sanzione pecuniaria dall 1 per cento al 40 per cento dell importo dell operazione non segnalata Sanzione pecuniaria da a euro Sanzione pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell importo dell operazione 154 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 154
155 SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA ART. 57, CO. 1-ter (inserito dal d.l. 78/2010) Alla violazione della disposizione di cui all art. 28, co. 7-ter: - per importi fino ad euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro - per importi superiori a euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% dell importo dell operazione. Nel caso in cui l importo dell operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 155 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 155
156 SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA ART. 58, CO. 7-bis (inserito dal D.L. 78/2010 e modificato dal D.L. 201/2011) Per tutte le violazioni previste dall art. 58, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro Per le violazioni delle limitazioni all uso del contante (art. 49, co. 1) per importi superiori a cinquantamila euro, la sanzione minima è aumentata di cinque volte 156 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 156
157 SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA NORMA TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE PENALE art. 55, c. 1 art. 55, c. 4 art. 55, c. 5 art. 55, c. 8 Inosservanza dell obbligo di adeguata verifica della clientela Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni relative al cliente e delle operazioni effettuate Omessa comunicazione alle autorità competenti da parte degli ORGANI DI CONTROLLO di cui all art. 52 delle infrazioni di cui hanno notizia Violazione degli obblighi di riservatezza Multa da a euro Multa da a euro Reclusione fino a un anno e multa da 100 a euro Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da a euro. 157 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 157
158 SANZIONI APPLICABILI AL CLIENTE NORMA TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE PENALE art. 55, c. 2 Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l operazione Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a euro art. 55, c. 3 Omesse o false informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da a euro 158 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 158
159 SANZIONI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI NORMA art. 58, c. 1 art. 58, c. 1 art. 58, c. 1 art. 58, c. 1 art. 58, c. 2 TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore per un valore pari o superiore a euro Emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a euro senza l indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità Violazione dell obbligo di girare per l incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.a. gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità Utilizzo di libretti di depositi bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro SANZIONE AMMINISTRATIVA Sanzione pecuniaria dall 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito Sanzione pecuniaria dall 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito Sanzione pecuniaria dall 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito Sanzione pecuniaria dall 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito Sanzione pecuniaria dal 30 per cento al 40 per cento del saldo 159 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 159
160 SANZIONI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI NORMA TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA Mancata tempestiva estinzione o riduzione Sanzione pecuniaria dal 30 per art. 58, del saldo di libretti di deposito bancari o cento al 40 per cento del saldo del c. 3 postali al portatore eccedente il valore di libretto al portatore euro art. 58, c. 3 art. 58, c. 4 art. 58, c. 4 art. 58, c. 5 art. 58, c. 6 Mancata tempestiva comunicazione alla banca o a Poste Italiane S.p.a. dei dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore Trasferimento mediante money transfer di denaro contante per importi pari o superiori a euro Trasferimento mediante money transfer di denaro contante per importi superiori a e inferiori a senza l avvenuta consegna dell idonea documentazione Apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia Utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri Sanzione pecuniaria dal 30 per cento al 40 per cento del saldo del libretto al portatore Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell importo trasferito Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell importo trasferito Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo Sanzione pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo 160 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 160
161 SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA ART. 58, CO. 7-bis (inserito dal D.L. 78/2010 e modificato dal D.L. 201/2011) Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell art. 58 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento Per le violazioni di cui al comma 3 dell art. 58 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso 161 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 161
162 SANZIONI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI NORMA TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE SANZIONE PENALE art. 55, c. 9 Indebito utilizzo, falsificazione o alterazione di carte di pagamento Reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a euro art. 55, c. 9 Possesso, cessione o acquisto di carte o strumenti analoghi di provenienza illecita, falsificati o alterati Reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a euro 162 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 162
163 SANZIONI APPLICABILI AGLI ENTI Art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001, recante la Responsabilità amministrativa degli enti In relazione alla commissione dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) si applica all ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione è compresa fra le 400 e le 1000 quote. In aggiunta alla sanzione pecuniaria possono essere applicate all ente anche le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni. 163 Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli studi professionali 163
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