BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del Iscrizione al ROC n dell Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom Eintragung im ROC Nr vom Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller ANNO JAHRGANG PARTE PRIMA E SECONDA ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DELLA REGIONE AUTONOMA DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 31 maggio Mai 2011 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2011 Jahr 2011 PARTE 1 DECRETI Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano 1. TEIL DEKRETE Südtiroler Landtag [60178] DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE del 24 maggio 2011, n. 66/11 Modifica del contratto di comparto per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo P. 10 LEGGI Regione Autonoma Trentino - Alto Adige [60162] LEGGE REGIONALE del 17 maggio 2011, n. 4 Modifiche dell ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano P. 12 DECRETI [60178] DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES LANDTAGES vom 24. Mai 2011, Nr. 66/11 Änderung des Bereichsabkommens für das Personal des Südtiroler Landtages - Zeitraum S. 10 Gesetze Autonome Region Trentino - Südtirol [60162] REGIONALGESETZ vom 17. Mai 2011, Nr. 4 Änderungen zur Personalordnung und zu den Bestimmungen betreffend das Personal der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen... S. 12 DEKRETE [60134] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 23 maggio 2011, n. 25/A Rinvio dei comizi elettorali per l elezione diretta del sindaco e del consiglio nel comune di Commezzadura, provincia di Trento... P. 60

2 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/2011 LEGGI Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [60177] LEGGE PROVINCIALE del 13 maggio 2011, n. 3 Ripubblicazione del testo della legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3, recante Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata", corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 24 maggio 2011.)... P. 61 DECRETI [60136] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 18 maggio 2011, n Approvazione dell'elenco suppletivo e correttivo delle acque demaniali per la zona di competenza dell'ufficio sistemazione bacini montani ovest e dell'ufficio sistemazione bacini montani sud, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.P nr P. 93 [60158] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 18 maggio 2011, n. 161/36.1 Modifiche della disciplina dell orario degli esercizi pubblici... P. 94 [60117] DECRETO ASSESSORILE del 14 aprile 2011, n. 12/00099 Assunzione dei terreni facenti parte della strada provinciale 59/Montagna-Trodena dal Comune di Montagna... P. 95 [60120] DECRETO ASSESSORILE del 6 maggio 2011, n. 12/00110 Cessione a titolo gratuito delle particelle fondiarie 277/1, 280/7 e 16/6 in C.C. Ponte Gardena al Comune di Ponte Gardena... P. 96 Gesetze Autonome Provinz Bozen - Südtirol [60177] LANDESGESETZ vom 13. Mai 2011, Nr. 3 Neuerliche Veröffentlichung des Textes des Landesgesetzes vom 13. Mai 2011, Nr. 3, Bestimmungen auf den Sachgebieten Fürsorge und Wohlfahrt, Verwaltungsverfahren, Überwindung oder Beseitigung architektonischer Hindernisse, Hygiene und Gesundheitswesen sowie Wohnbauförderung, versehen mit den entsprechenden Anmerkungen. (Das Gesetz wurde im Amtsblatt der Region Nr. 21 vom 24. Mai 2011 veröffentlicht.)... S. 61 DEKRETE [60136] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 18. Mai 2011, Nr Genehmigung des Zusatz- und Berichtigungsverzeichnisses der Demanialgewässer für die Zone des Amtes für Wildbachund Lawinenverbauung West und die Zone des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd im Sinne des Art. 14, Abs. 3 des L.G Nr S. 93 [60158] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 18. Mai 2011, Nr. 161/36.1 Änderung der Regelung der Betriebszeiten der Gaststätten... S. 94 [60117] DEKRET DES LANDESRATES vom 14. April 2011, Nr. 12/00099 Übernahme der zur Landesstraße 59/ Montan-Truden gehörenden Grundflächen von der Gemeide Montan... S. 95 [60120] DEKRET DES LANDESRATES vom 6. Mai 2011, Nr. 12/00110 Unentgeltliche Abtretung der Grundparzellen 277/1, 280/7 und 16/6 in der KG Waidbruck an die Gemeinde Waidbruck... S. 96

3 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/2011 [60122] DECRETO ASSESSORILE del 6 maggio 2011, n. 12/00109 Lavori di rettifica ed eliminazione di punti pericolosi sulla S.P. 136/Avigna (2. lotto) - Lavori di rettifica del tratto dal km 4,78 al km 5,31 - Lavori di rettifica ed eliminazione di punti pericolosi sulla S.P. 136/Avigna (1. lotto) - Costruzione del ponte 136/3 al km 5,440 - Acquisizione a titolo gratuito dei terreni in C.C. San Genesio dal Comune di San Genesio... P. 98 [60129] DECRETO ASSESSORILE del 13 maggio 2011, n. 12/00125 Regolarizzazione fondiaria dell'area "Kochplatz" - S.P Aquisizione a titolo gratuito di terreni in C.C. Luson dal Comune di Luson... P. 100 [60133] DECRETO ASSESSORILE del 13 maggio 2011, n. 12/00124 Sdemanializzazione della particella fondiaria 2385/4 in C.C. Martello e trasferimento della medesima nel patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Bolzano... P. 101 [60141] DECRETO ASSESSORILE del 20 maggio 2011, n. 12/00134 Acquisizione a titolo gratuito delle neo p.f. 1153/8 e 1153/9 in C.C. Selva dal Comune di Selva di Val Gardena... P. 102 [60143] DECRETO ASSESSORILE del 24 maggio 2011, n. 12/00136 Ricostruzione del ponte 27/11 sulla S.P. 27/Funes al km 5,96 - Acquisizione a titolo gratuito dei terreni dal Comune di Funes... P. 104 [60144] DECRETO ASSESSORILE del 24 maggio 2011, n. 12/00137 Acquisizione a titolo gratuito di terreni in C.C. Tesimo dal Comune di Tesimo e trasferimento al Demanio dello Stato - ramo strade... P. 106 [60122] DEKRET DES LANDESRATES vom 6. Mai 2011, Nr. 12/00109 Ausbau und Beseitigung von Gefahrenstellen der LS 136/Afing (2. Baulos) - Ausbau des Abschnittes von km 4,78 bis km 5,31 - Ausbau und Beseitigung von Gefahrenstellen der LS 136 (1. Baulos) - Bau der Brücke 136/3 bei km 5,440 - Unentgeltliche Übernahme von Grundflächen in der KG Jenesien von der Gemeinde Jenesien... S. 98 [60129] DEKRET DES LANDESRATES vom 13. Mai 2011, Nr. 12/00125 Grundregelung "Kochplatz" - LS 30 - Unentgeltliche Übernahme von Grundflächen in der KG Lüsen von der Gemeinde Lüsen S. 100 [60133] DEKRET DES LANDESRATES vom 13. Mai 2011, Nr. 12/00124 Ausgliederung aus der Straßendomäne der Grundparzelle 2385/4 in der KG Martell und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen... S. 101 [60141] DEKRET DES LANDESRATES vom 20. Mai 2011, Nr. 12/00134 Unentgeltliche Übernahme der neugebildeten Gp. 1153/8 und 1153/9 in der KG Wolkenstein von der Gemeinde Wolkenstein in Gröden... S. 102 [60143] DEKRET DES LANDESRATES vom 24. Mai 2011, Nr. 12/00136 Ausgliederung aus der Straßendomäne der Grundparzelle 2385/4 in der KG Martell und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen... S. 104 [60144] DEKRET DES LANDESRATES vom 24. Mai 2011, Nr. 12/00137 Unentgeltliche Übernahme von Grundflächen in der KG Tisens von der Gemeinde Tisens und Übertragung an das Staatsgut - Bereich Straßen... S. 106

4 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/2011 DELIBERAZIONI Provincia Autonoma di Trento [60126] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 6 maggio 2011, n. 876 Contributi in materia di energia: approvazione del Bando 2011 per l'esecuzione degli interventi previsti dalle deliberazioni del 2010 n (criteri per gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti) e n (criteri per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile), nonché disposizioni per la definizione delle domande presentate, in procedura valutativa, nel periodo transitorio e (leggi provinciali n.14 del 1980 e n. 16 del 2007)... P. 108 BESCHLÜSSE Autonome Provinz Trient [60115] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2011, n. 957 Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n P. 132 [60155] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2011, n. 985 Determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali introitati dagli Uffici del Catasto... P. 134 [60113] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2011, n Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da "Micoplasma agalactiae" (Agalassia contagiosa)... P. 146 [60139] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 20 maggio 2011, n Artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. - Localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti della stazione di trasferimento dei rifiuti presso il CRZ gestito da AMNU S.p.A., nel Comune di Pergine Valsugana. Proroga termini deliberazione della Giunta provinciale n di data 5 giugno P. 151

5 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/2011 [60140] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 20 maggio 2011, n Artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. - Localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti della stazione di trasferimento dei rifiuti presso la sede della società AMNU S.p.A., nel Comune di Pergine Valsugana. Proroga termini deliberazione della Giunta provinciale n di data 5 giugno P. 152 [60114] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 20 maggio 2011, n L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Centa San Nicolò - Variante al piano regolatore generale - Patto Territoriale della Vigolana - Approvazione... P. 153 [60125] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 20 maggio 2011, n L.P. 27 giugno 2005, n. 8 "Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale" art. 7 e 8. Adozione criteri e modalità di concessione dei contributi 2011/ Bando 2011/2012 "Comunità attiva, sostenibile, si-cura"... P. 154 [60135] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 20 maggio 2011, n Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Civezzano, con sede in Civezzano, Loc. Slacche 10 (TN)... P. 168

6 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/2011 [60154] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 20 maggio 2011, n Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011 concernente: "Approvazione delle disposizioni transitorie in materia di criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale riferiti alle strutture di vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale)."introduzione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per l'ampliamento di grandi strutture di vendita già insediate e attive sul territorio comunale... P. 169 [60159] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 maggio 2011, n Approvazione dei criteri per la determinazione e la corresponsione di borse di studio e di assegni di studio destinati agli studenti frequentanti i corsi di formazione per "Operatore Socio-Sanitario" - anno scolastico 2010/ P. 173 DISPOSIZIONI - DETERMINAZIONI BESTIMMUNGEN [60119] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 20 maggio 2011, n. 436 Autorizzazione al passaggio dal Patrimonio Indisponibile al Patrimonio Disponibile provinciale, di alcune particelle fondiarie in C.C. Borgo... P. 194 [60138] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 24 maggio 2011, n. 44 Procedura di verifica di cui all art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell impatto ambientale del progetto denominato Ristrutturazione e ampliamento del depuratore di Mezzacorona s.c.a - Comune di Mezzocorona - Procedimento n. SCR Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell impatto ambientale... P. 196 DELIBERAZIONI Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [60189] COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO Delibera del 19 maggio 2011, n. 1 Finanziamento di progetti... P. 197 BESCHLÜSSE Autonome Provinz Bozen - Südtirol [60189] VERWALTUNGSRAT DES SONDERFONDS FÜR DIE EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT Beschluss vom 19. Mai 2011, Nr. 1 Unterstützung von Projekten... S. 197

7 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/2011 [60188] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 775 Adeguamento agli indici ISTAT dei compensi ai componenti di organi collegiali. Revoca delibera del , n P. 202 [60105] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 778 Strada provinciale 136 Avigna trasferimento di m² 1 della p.f. 3174/3, C.C. San Genesio dal demanio pubblico - ramo acque al demanio pubblico - ramo strade.. P. 204 [60183] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 787 Modifica della deliberazione n. 139 del : Determinazione delle indennità spettanti agli amministratori e revisori esterni all'amministrazione provinciale per mandato in enti strumentali della Provincia P. 205 [60179] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 789 Esclusione del trasporto del vincolo di tutela storico-artistica dalla p.ed. 211, C.C. Appiano, alla neoformata p.ed. 3453, C.C. Appiano... P. 208 [60187] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 790 Esclusione del trasporto del vincolo di tutela storico-artistica dalla p.ed. 1865, C.C. Brunico, comune di Brunico, alle PP.MM. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa p.ed.... P. 210 [60191] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n Bando di concorso per progetti nel campo della ricerca scientifica... P. 212 [60106] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 795 Comune di San Genesio: sistemazione della SP 136 ed allargamento della strettoia presso il km 3,100. Modifica d'ufficio al piano urbanistico - Approvazione definitiva... P. 224 [60163] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 800 Approvazione del piano paesaggistico rielaborato del Comune di San Pancrazio. P. 226 [60188] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 775 Anpassung an den ISTAT-Index der Vergütungen für die Mitglieder von Kollegialorganen. Widerruf Beschluss vom , Nr S. 202 [60105] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 778 Landesstraße 136 Afing - Übertragung von 1 m² der Gp. 3174/3, K.G. Jenesien vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut-Straßen... S. 204 [60183] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 787 Abänderung des Beschlusses Nr. 139 vom : Bestimmung der Zulage für die Bekleidung eines Mandats für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitglieder in Verwaltungsräten und Rechnungsprüferkollegien der instrumentellen Körperschaften des Landes... S. 205 [60179] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 789 Nichtübertragung der direkten Denkmalschutzbindung von der Bp. 211, K.G. Eppan, auf die neugebildete Bp. 3453, K.G. Eppan, Gemeinde Eppan... S. 208 [60187] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 790 Nichtübertragung der direkten Denkmalschutzbindung von der Bp. 1865, K.G. Bruneck, Gemeinde Bruneck, auf die MM.AA. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 derselben Bp.... S. 210 [60191] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung... S. 212 [60106] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 795 Gemeinde Jenesien: Ausbau der LS 136 und Verbreiterung der Engstelle bei km 3,100. Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung... S. 224 [60163] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 800 Genehmigung des überarbeiteten Landschaftsplanes der Gemeinde St. Pankraz. S. 226

8 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/2011 Anno 2009 Jahr 2009 SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 Comune di Don [60118] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 24 novembre 2009, n. 27 Statuto del Comune di Don Anno 2011 Jahr 2011 Comune di Storo [60116] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 2 maggio 2011, n. 10 Statuto del Comune di Storo Comune di Tres [60142] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 10 maggio 2011, n. 13/2011 Statuto del Comune di Tres Comune di Racines Gemeinde Ratschings [60127] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 28 aprile 2011, n. 24 Approvazione della modifica dell art. 35 dello Statuto del Comune di Racines [60127] GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 28. April 2011, Nr. 24 Genehmigung der Änderung des Art. 35 der Satzung der Gemeinde Ratschings SUPPLEMENTO N. 2 BEIBLATT NR. 2 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [60160] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 maggio 2011, n. 856 Approvazione del Piano Provinciale per il contenimento dei tempi di prenotazione per prestazioni mediche specialistiche [60160] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 23. Mai 2011, Nr. 856 Genehmigung des Landesplanes zur Eindämmung der Vormerkzeiten für fachärztliche Leistungen

9 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/2011 SUPPLEMENTO N. 3 BEIBLATT NR. 3 Provincia Autonoma di Trento [60176] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 maggio 2011, n Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 concernente "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati". Approvazione dei criteri attuativi relativi all'art. 28 "Potenziamento delle strutture" per l'anno 2011 [60175] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 maggio 2011, n Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione del bando 2011 concernente la Mis. 123/1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" per l'anno 2011 Autonome Provinz Trient

10 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011 DECRETI - Parte 1 - Anno 2011 Südtiroler Landtag DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES LANDTAGES vom 24. Mai 2011, Nr. 66/11 Änderung des Bereichsabkommens für das Personal des Südtiroler Landtages - Zeitraum Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE del 24 maggio 2011, n. 66/11 Modifica del contratto di comparto per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo Nach Einsichtnahme in den Artikel 1/bis der Personalordnung des Südtiroler Landtages; nach Einsichtnahme in den Beschluss des Präsidiums Nr. 15/11 vom 4. Mai 2011; dies vorausgeschickt, erlässt der Präsident des Südtiroler Landtages folgendes Dekret: 1. Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe d) Punkt 6 des Bereichsabkommens für das Personal des Südtiroler Landtages für den Zeitraum wird folgender Punkt hinzugefügt: 7. den in der VIII. Funktionsebene eingestuften Bediensteten (Berufsbild Experte/Expertin im Rechts- und Gesetzgebungsbereich) des Amtes für Rechts- und Gesetzgebungsangelegenheiten, 7.1. die im Rahmen der fachlichen Begleitung der Kollegialorgane des Südtiroler Landtages die Überprüfung der Gesetzentwürfe und der Änderungsanträge hinsichtlich der Einhaltung der Richtlinien der Gesetzgebungstechnik und der Kriterien der Qualität der Landesgesetzgebung im Sinne von Artikel 86 der Geschäftsordnung vornehmen und die Abgeordneten in diesem Zusammenhang und anderen rechtlichen Aspekten bei der Ausarbeitung von Gesetzentwürfen beraten und unterstützen. Die monatliche Zulage beträgt zwischen 10 und 20% des monatlichen Anfangsgehaltes der unteren Besoldungsstufe der VIII. Funktionsebene; 7.2. welche die Staatsprüfung, die zur Befähigung zur Ausübung des Rechtsanwaltsberufes berechtigt, bestanden haben und, außer den unter Punkt 7.1. angeführten Tätigkeiten, auf Antrag der Prä- Visto l art. 1/bis del Regolamento organico del personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; vista la deliberazione dell Ufficio di presidenza n. 15/11 del 4 maggio 2011; ciò premesso, il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano decreta: 1. Dopo il punto 6 della lettera d) del comma 1 dell articolo 8 del contratto di comparto per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo è aggiunto il seguente punto: 7. ai/alle dipendenti inquadrati/e nell VIII qualifica funzionale (profilo professionale e- sperto/esperta - settore legale e legislativo) dell ufficio affari legislativi e legali che 7.1. svolgono, nell ambito dei compiti di assistenza professionale agli organi collegiali del Consiglio provinciale, un lavoro di verifica della rispondenza dei disegni di legge e degli emendamenti agli standard della tecnica legislativa e ai criteri di qualità della legislazione provinciale, di cui all articolo 86 del regolamento interno, e prestano inoltre opera di consulenza ed assistenza per tali aspetti ed altri di carattere giuridico-legale ai consiglieri/alle consigliere provinciali in sede di elaborazione di disegni di legge. L indennità mensile spetta nella misura tra il 10 e il 20% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore dell VIII qualifica funzionale; 7.2. hanno superato l esame di stato per ottenere l abilitazione all esercizio della professione di avvocato e che, oltre all attività di cui al punto 7.1., sono chiamati a redigere, su richiesta della/del

11 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ sidentin/des Präsidenten oder der Generalsekretärin/des Generalsekretärs des Südtiroler Landtages Rechtsgutachten zu juridischen Fragen, die mit der Landtagstätigkeit zusammenhängen, ausarbeiten. Die monatliche Zulage beträgt zwischen 15 und 25% des monatlichen Anfangsgehaltes der unteren Besoldungsstufe der VIII. Funktionsebene. 2. Artikel 8 Absatz 2 des Bereichsabkommens für das Personal des Südtiroler Landtages für den Zeitraum erhält folgende Fassung: 2. Die Zulagen gemäß Absatz 1 Buchstaben a) und b) sowie Buchstabe d) Ziffern 3, 4, 5, 6 und 7 dürfen 45 % des Anfangsgehalt der jeweiligen Funktionsebene nicht überschreiten. Für die Bediensteten mit Teilzeitarbeitsverhältnis werden besagte Zulagen im Verhältnis zur reduzierten Arbeitsleistung gekürzt. presidente o della segretaria/del segretario generale del Consiglio provinciale, pareri legali su questioni giuridico-legali connesse con l attività consiliare. L indennità mensile spetta nella misura tra il 15 e il 25% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore dell VIII qualifica funzionale. 2. Il comma 2 dell articolo 8 del contratto di comparto per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo è così sostituito: 2. Le indennità di cui al comma 1, lettere a) e b) nonché lettera d), punti 3, 4, 5, 6 e 7 non possono superare il 45% dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale tali indennità sono proporzionate in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. DER PRÄSIDENT MAURO MINNITI IL PRESIDENTE MAURO MINNITI

12 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ LEGGI - Parte 1 - Anno 2011 Gesetze - 1 Teil - Jahr 2011 Regione Autonoma Trentino - Alto Adige LEGGE REGIONALE del 17 maggio 2011, n. 4 Modifiche dell ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano Autonome Region Trentino - Südtirol REGIONALGESETZ vom 17. Mai 2011, Nr. 4 Änderungen zur Personalordnung und zu den Bestimmungen betreffend das Personal der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen Il Consiglio regionale ha approvato il Presidente della Regione promulga Der Regionalrat hat folgendes Gesetz genehmigt, der Präsident der Region la seguente legge: beurkundet es: Art. 1 (Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente Norme urgenti in materia di personale ) 1. All articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: f-bis) ogni altro aspetto relativo all organizzazione e al rapporto di lavoro non definito ai sensi del comma 1-bis. ; Art. 1 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens ) 1. Im Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen: a) Im Absatz 1 wird nach Buchstabe f) der nachstehende Wortlaut hinzugefügt: f-bis) alle weiteren Aspekte betreffend die Organisation und das Arbeitsverhältnis, die nicht im Sinne des Absatzes 1-bis geregelt werden. ; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: b) nach Absatz 1 werden die nachstehenden Absätze hinzugefügt: 1-bis. La contrattazione collettiva regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. 1-bis. Mit Tarifverhandlungen werden die direkt mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Rechte und Pflichten sowie die Sachgebiete geregelt, welche die Beziehungen zu den Gewerkschaften betreffen. 1-ter. Al fine di promuovere il miglioramento dei servizi e dell organizzazione, con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, sono previste, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, procedure per la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, e forme di verifica del grado di soddisfazione dell utenza. 1-ter. Zur Förderung der Verbesserung der Dienstleistungen und der Organisation werden - nach Einholen der Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission und nach Mitteilung an die Gewerkschaften - mit Verwaltungsakten Verfahren für die Messung und Bewertung der von den Organisationseinheiten erzielten Ergebnisse auch durch Ermittlung der Nutzerzufriedenheit vorgesehen.

13 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ quater. Con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, vengono disciplinate, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, le modalità e le procedure per il riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale, sulla base della valutazione conseguita e stabilite percentuali minime di risorse da destinare alla produttività, evitando la corresponsione indifferenziata di indennità a tutto il personale. 1-quinquies. Nel rispetto delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l organizzazione degli uffici e le misure inerenti l organizzazione dei rapporti di lavoro, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l informazione alle Organizzazioni Sindacali ove prevista dai contratti collettivi.. 1-quater. Mit Verwaltungsakten werden - nach Einholen der Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission und nach Mitteilung an die Gewerkschaften - die Modalitäten und Verfahren für die Anerkennung und die Aufwertung der Leistung des Personals auf der Grundlage der erzielten Bewertung geregelt. Überdies werden die Mindestprozentsätze der für die Produktivität bestimmten Mittel festgelegt, wobei zu vermeiden ist, dass allen Bediensteten undifferenziert eine gleich hohe Zulage entrichtet wird. 1-quinquies. Unter Beachtung der Gesetze und der organisatorischen Maßnahmen werden die Entscheidungen bezüglich der Organisation der Ämter und die Verfügungen betreffend die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse ausschließlich von den zuständigen Verwaltungsorganen mit der Fähigkeit und den Befugnissen eines privaten Arbeitgebers - unbeschadet der Mitteilung an die Gewerkschaften, sofern in den Tarifverträgen vorgesehen - getroffen.. Art. 2 (Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente Norme urgenti in materia di personale ) 1. Dopo l articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, è aggiunto il seguente: Art. 1-bis (Indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale definisce l'indirizzo politico-amministrativo e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. A tal fine, periodicamente e comunque o- gni anno, dopo l approvazione della legge di bilancio o dell autorizzazione all esercizio provvisorio del bilancio: a) definisce gli obiettivi da perseguire ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; Art. 2 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens ) 1. Im Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 wird nach Artikel 1 der nachstehende Artikel eingefügt: Art. 1-bis (Politisch-administrative Richtlinien des Regionalausschusses) 1. Der Regionalausschuss legt die politisch-administrativen Richtlinien fest und überprüft die Übereinstimmung der Ergebnisse der Verwaltungstätigkeit mit den erteilten allgemeinen Richtlinien. 2. Zu diesem Zweck nimmt der Regionalausschuss regelmäßig und auf jeden Fall alljährlich nach Genehmigung des Haushaltsgesetzes oder der Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung Nachstehendes vor: a) Er legt die Zielsetzungen und die Programme fest, gibt die Prioritäten an und erlässt die entsprechenden allgemeinen Richtlinien für das Verwaltungshandeln und die Verwaltungsorganisation;

14 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ b) assegna a ciascuna struttura organizzativa una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie e in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare.. b) er weist jeder Organisationseinheit einen Teil der Haushaltsmittel der Verwaltung zu, der nach den verfügbaren Finanzressourcen sowie den jeweiligen Zielsetzungen und Programmen bemessen wird.. Art. 3 (Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente Norme urgenti in materia di personale ) Art. 3 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens ) 1. All articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Im Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: a) Absatz 1 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt: 1. La contrattazione collettiva si svolge sulle materie di cui al comma 1-bis dell articolo 1 nel rispetto dei princìpi fissati dalle leggi regionali, in particolare dai commi 2 e 3 dell articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5. ; 1. Die Tarifverhandlungen betreffen die Sachgebiete gemäß Artikel 1 Absatz 1-bis unter Beachtung der Grundsätze, die in den Regionalgesetzen und insbesondere im Artikel 1 Absatz 2 und 3 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 festgelegt sind. ; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: b) nach Absatz 1 werden nachstehende Absätze eingefügt: 1-bis. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte giuridica che per la parte economica. 1-bis. Der rechtliche und der wirtschaftliche Teil der Tarifverträge gelten für einen Zeitraum von drei Jahren. 1-ter. Il sistema della contrattazione collettiva è strutturato sui seguenti livelli: a) contratto collettivo che è riferito al comparto; b) contratto decentrato, come definito dal contratto collettivo, che è riferito al singolo ente. ; 1-ter. Die Tarifverhandlungen laufen auf nachstehenden Ebenen ab: a) Tarifvertrag auf Bereichsebene; b) dezentraler Vertrag - gemäß dem Tarifvertrag - für jede einzelne Körperschaft. ; c) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: nonché all articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22. ; c) im Absatz 2 werden nachstehende Worte hinzugefügt: sowie gemäß Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr. 22. ; d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: d) nach Absatz 6 wird der nachstehende Absatz hinzugefügt: 6-bis. In caso di accertamento di maggiori oneri le parti firmatarie si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell efficacia temporale del contratto ovvero la compensazione dei maggiori oneri sulle tornate contrattuali successive.. 6-bis. Werden höhere finanzielle Aufwendungen festgestellt, so wird ein Treffen der unterzeichnenden Parteien anberaumt, um die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Vertrages bzw. den Ausgleich der höheren Kosten mit den künftigen Verträgen zu vereinbaren..

15 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Art. 4 (Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente Norme urgenti in materia di personale ) 1. All articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole: nonché la percentuale di posti riservati all ingresso dall esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale. ; Art. 4 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens ) 1. Im Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen: a) Im Absatz 5 wird der nachstehende Satz hinzugefügt: Weiters wird der Prozentsatz der dem Zugang von außen vorbehaltenen Stellen auf mindestens 50 Prozent festgelegt, mit Ausnahme der Berufsbilder, deren Laufbahnentwicklung mehrere rechtlichwirtschaftliche Ebenen umfasst. ; b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: b) nach Absatz 5 werden die nachstehenden Absätze eingefügt: 5-bis. Il regolamento di cui al comma 5 può prevedere, limitatamente alle posizioni economico-professionali per le quali è richiesto il requisito della scuola dell obbligo, che la selezione pubblica di cui al comma 1, lettera c) sia effettuata sulla base di apposite graduatorie permanenti, aggiornate periodicamente e formate tenendo conto della valutazione di titoli culturali, professionali, compresa la situazione 5-bis. In der Verordnung gemäß Absatz 5 kann - beschränkt auf die Berufs- und Besoldungsklassen, für die der Abschluss der Pflichtschule vorgeschrieben ist - vorgesehen werden, dass das öffentliche Auswahlverfahren laut Absatz 1 Buchstabe c) aufgrund ständiger, regelmäßig aktualisierter Rangordnungen, für deren Aufstellung kulturelle und berufliche Bewertungsunterlagen sowie familiare oppure sulla base delle gra- die familiäre Lage berücksichtigt werden, duatorie delle procedure selettive per esami, per titoli o per titoli ed esami finalizzate all assunzione di personale a tempo determinato. oder aufgrund der Rangordnungen der Auswahlverfahren nach Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen oder nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis durchgeführt wird. 5-ter. Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo. L anzianità richiesta è ridotta di due anni nei confronti del personale pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico. La valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei suddetti concorsi. Il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali. 5-ter. Um freie Stellen in spezifischen Berufsbildern zu besetzen, ohne neues Personal einzustellen, können höchstens 50 Prozent der aufgrund öffentlicher Auswahlverfahren im vorhergehenden Dreijahreszeitraum besetzten Stellen durch interne Wettbewerbe zugewiesen werden. Zu diesen Wettbewerben ist das Personal zugelassen, das die in der Verordnung betreffend die Modalitäten für den Zugang zum Dienst und im Tarifvertrag vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt. Das erforderliche Dienstalter wird für Bedienstete, die durch öffentlichen Wettbewerb in die von ihnen bekleidete Berufs- und Besoldungsklasse eingestuft wurden, um zwei Jahre gekürzt. Die vom Bewerber im vorhergehenden Dreijahreszeitraum erzielte positive Bewertung stellt in den genannten Wettbewerben eine wichtige Bewertungsunterlage dar. Die Einhaltung genannten Prozentsatzes kann auch durch Ausgleich unter den verschiedenen Berufsbildern gewährleistet werden.

16 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ quater. La percentuale di posti riservata al personale a tempo indeterminato per effetto dell applicazione dei commi 5 e 5-ter non può comunque superare, nel periodo di riferimento, il 50 per cento. 5-quinquies. Al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre forme di collaborazione e per fronteggiare particolari carenze d organico, vengono favoriti i processi di mobilità di cui al comma 1, lettera f); con atto amministrativo della Giunta, d intesa con gli enti interessati e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, viene approvata la tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai rispettivi ordinamenti.. 5-quater. Der Prozentsatz der gemäß den Absätzen 5 und 5-ter dem Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorbehaltenen Stellen darf im Bezugszeitraum auf jeden Fall nicht 50 Prozent überschreiten. 5-quinquies. Um die Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis und andere Mitarbeitsformen zu reduzieren sowie um besonderem Personalmangel abzuhelfen, wird die Mobilität gemäß Absatz 1 Buchstabe f) gefördert. Zu diesem Zweck wird mit Verwaltungsakt des Regionalausschusses - im Einvernehmen mit den betroffenen Körperschaften und nach Mitteilung an die Gewerkschaften - die Vergleichstabelle der in den jeweiligen Personalordnungen vorgesehenen Einstufungsebenen genehmigt.. Art. 5 (Requisiti per l accesso a determinate figure professionali) 1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla vigente legislazione nazionale i bandi di concorso possono prevedere, quale requisito per i concorrenti, un determinato luogo di residenza per l accesso a determinate figure professionali, quando tale requisito sia strumentale all assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Art. 5 (Voraussetzungen für den Zugang zu bestimmten Berufsbildern) 1. Unter Beachtung der in den geltenden Staatgesetzen festgesetzten Grundsätze kann in den Wettbewerbsausschreibungen vorgesehen werden, dass die Bewerber für den Zugang zu bestimmten Berufsbildern an einem bestimmten Ort wohnhaft sein müssen, wenn diese Voraussetzung zur Durchführung von Diensten dienlich ist, die ansonsten nicht oder nicht mit dem gleichen Erfolg durchgeführt werden könnten. Art. 6 (Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente Norme urgenti in materia di personale ) 1. All articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo dell articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 è sostituto dal seguente: Princìpi in materia di mansioni, incompatibilità, passaggi interni, sanzioni disciplinari e responsabilità. Art. 6 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens ) 1. Im Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen: a) Die Überschrift des Artikels 6 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 wird durch die nachstehende ersetzt: Grundsätze im Bereich Aufgaben, Unvereinbarkeit, interne Aufstiege, Disziplinarmaßnahmen und Haftung. b) il comma 1 è sostituito dal seguente: b) Absatz 1 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt: 1. La disciplina delle mansioni è definita dalla Giunta con atto amministrativo, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali. ; 1. Der Regionalausschuss setzt - nach Mitteilung an die Gewerkschaften - mit Verwaltungsakt die Regelung der Aufgaben fest. ;

17 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: c) nach Absatz 2 wird der nachstehende Absatz eingefügt: 2-bis. Le progressioni dalla posizione economica di inquadramento a quella economica immediatamente successiva avvengono in base alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva che tengono conto della valutazione e del merito. ; 2-bis. Die Aufstiege von der Besoldungsklasse der Einstufung in die unmittelbar darauf folgende Besoldungsklasse erfolgen laut Tarifvertrag durch Auswahlverfahren, die die Bewertung und die Leistung berücksichtigen. ; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: d) Absatz 3 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt: 3. Ferme restando le responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile stabilite dalle norme vigenti, ai dipendenti si applicano l'articolo 2106 del Codice Civile e l'articolo 7, primo, secondo, terzo, quinto e ottavo comma della legge 20 maggio 1970, n ; 3. Unbeschadet der zivil-, verwaltungs- und strafrechtlichen Haftung sowie der Rechnungshaftung gemäß den geltenden Bestimmungen finden für die Bediensteten der Artikel 2106 des Zivilgesetzbuches und der Artikel 7 Absätze 1, 2, 3, 5 und 8 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 300 Anwendung. ; e) il comma 4 è sostituito dal seguente: e) Absatz 4 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt: 4. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo all irrogazione di una sanzione disciplinare, diversa dal rimprovero verbale, commesso da un dipendente assegnato alla struttura da lui diretta, lo segnala alla Ripartizione competente in materia di personale per l istruzione del procedimento, dandone contestuale informazione 4. Erlangt der Leiter von einer Handlung Kenntnis, die von einem seiner Organisationseinheit zugeteilten Bediensteten begangen wurde, welche die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme nach sich ziehen könnte, die nicht in einem mündlichen Tadel besteht, so teilt er dies der für Personalwesen zuständigen Abteilung zwecks Einleitung des al dipendente. Il dirigente della struttura Disziplinarverfahrens mit und informiert competente in materia di personale contesta in forma scritta l addebito al dipendente medesimo. ; gleichzeitig den Bediensteten. Der Leiter der für Personalwesen zuständigen Organisationseinheit hält dem Bediensteten die Anschuldigung schriftlich vor. ; f) il comma 5 è sostituito dal seguente: f) Absatz 5 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt: 5. A seguito della contestazione dell addebito il dipendente viene sentito a sua difesa con l eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell Organizzazione Sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. ; 5. Nach der Vorhaltung des schuldhaften Verhaltens wird die Anhörung des Bediensteten verfügt, damit sich dieser mit dem eventuellen Beistand einer von ihm bevollmächtigten Person oder eines Vertreters der Gewerkschaften, der er angehört oder die von ihm beauftragt wurde, verteidigen kann. ; g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: g) nach Absatz 5 werden die nachstehenden Absätze hinzugefügt: 5-bis. Quando la sanzione da applicare consiste in un rimprovero verbale provvede il dirigente della struttura cui il dipendente è assegnato; quando consiste in altro addebito provvede il dirigente della struttura competente in materia di personale. 5-bis. Besteht die zu verhängende Disziplinarmaßnahme in einem mündlichen Tadel, so fällt sie in die Zuständigkeit des Leiters der Organisationseinheit, welcher der Bedienstete zugeteilt ist. Ist hingegen eine andere Disziplinarmaßnahme vorgesehen, so fällt sie in die Zuständigkeit des Leiters der für Personalwesen zuständigen Organisationseinheit.

18 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ ter. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, i termini e ulteriori modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono definiti dal contratto collettivo. 5-quater. La contestazione degli addebiti e l irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali è effettuata dalla Giunta. 5-quinquies. La Giunta non autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi che non siano conformi alle disposizioni in materia disciplinare previste dall articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15 anche per quanto concerne i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale.. 5-ter. Die Art der Übertretungen und der entsprechenden Disziplinarmaßnahmen, die Fristen und die weiteren Modalitäten für die Durchführung des Disziplinarverfahrens werden mit Tarifvertrag festgelegt. 5-quater. Die Vorhaltung des schuldhaften Verhaltens und die Verhängung der Disziplinarmaßnahmen gegenüber den Leitern und dem Personal mit Führungsaufgaben stehen dem Regionalausschuss zu. 5-quinquies. Der Regionalausschuss ermächtigt nicht zur Unterzeichnung der Tarifverträge, die sich nicht den Disziplinarbestimmungen laut Artikel 7 des Gesetzes vom 4. März 2009, Nr. 15, auch hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Disziplinar- und Strafverfahren, anpassen.. Art. 7 (Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente Norme urgenti in materia di personale ) 1. Dopo l articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono aggiunti i seguenti: Art. 7-bis (Organismo indipendente di valutazione e verifica) 1. L organismo indipendente di valutazione e di verifica è nominato dalla Giunta ed è composto da tre membri scelti fra professori universitari, magistrati ed esperti in materia di pubblica amministrazione che non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell organismo. Gli stessi componenti non possono avere ricoperto nel biennio precedente incarichi alle dipendenze della Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, né nel medesimo periodo avere effettuato consulenze o collaborazioni per la Regione. L organismo resta in carica per la durata della Legislatura. 2. La Giunta si avvale dell organismo per la fissazione dei criteri e delle procedure di valutazione, al fine della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell imparzialità e del buon andamento dell azione amministrativa. Art. 7 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens ) 1. Im Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 werden nach Artikel 7 die nachstehenden Artikel hinzugefügt: Art. 7-bis (Unabhängiges Bewertungsgremium) 1. Das unabhängige Bewertungsgremium wird vom Regionalausschuss ernannt und besteht aus drei Mitgliedern, die unter Universitätsprofessoren, Richtern und Experten auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verwaltung ausgewählt werden und keine Interessen jedweder Art haben, die mit den Aufgaben des Gremiums im Konflikt stehen. Die Mitglieder dürfen in dem vorhergehenden Zweijahreszeitraum weder Aufträge seitens der Region oder der Autonomen Provinzen Trient und Bozen übernommen noch in demselben Zeitraum Beratungs- oder Zusammenarbeitsaufträge für die Region durchgeführt haben. Das Gremium bleibt für die Dauer der Legislaturperiode im Amt. 2. Der Regionalausschuss beauftragt genanntes Gremium mit der Festlegung der Bewertungskriterien und -verfahren zwecks Überprüfung der Übereinstimmung der Ergebnisse der von den Leitern durchgeführten Tätigkeit mit den in den Bestimmungen und in den Programmen des Regionalausschusses festgesetzten Vorgaben und Zielen sowie des korrekten und wirtschaftlichen Einsatzes der Mittel, der Unparteilichkeit und der guten Führung der Verwaltung.

19 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ La Giunta ha facoltà di provvedere alla valutazione annuale dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali o di demandare tale attività all organismo, il quale predispone una proposta di valutazione. 4. La Giunta può avvalersi dell organismo in forma consultiva anche nei seguenti casi: a) conferimento e rinnovo degli incarichi di preposizione alle strutture ed agli uffici, nonché parere per il rinnovo degli incarichi di cui all articolo 26 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15; b) revoca dell incarico di direttore d ufficio di cui all articolo 26-bis della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, aggiunto dall articolo 19 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5; c) monitoraggio e valutazioni in ordine al sistema dei controlli interni; d) organizzazione, attribuzioni e articolazioni delle strutture; e) previsione di adeguate procedure per la verifica del grado di soddisfazione dell utenza. 3. Der Regionalausschuss kann die jährliche Bewertung der Leiter und des Personals mit Führungsaufgaben vornehmen oder das Gremium mit der Ausarbeitung eines Bewertungsvorschlags beauftragen. 4. Der Regionalausschuss kann das Gremium auch in nachstehenden Fällen zur Beratung heranziehen: a) Erteilung und Bestätigung der Aufträge zur Leitung der Organisationseinheiten und der Ämter sowie Stellungnahme zur Erneuerung der Aufträge gemäß Artikel 26 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15; b) Widerruf der Ernennung zum Amtsdirektor gemäß Artikel 26-bis des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, eingefügt durch Artikel 19 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5; c) Überwachung und Bewertungen in Bezug auf das System der internen Kontrollen; d) Organisation, Befugnisse und Gliederungen der Organisationseinheiten; e) Festsetzung geeigneter Verfahren zur Ermittlung der Nutzerzufriedenheit. 5. Le funzioni dell organismo possono essere affidate in tutto o in parte con convenzioni ad altri enti pubblici o privati particolarmente qualificati nel settore della valutazione o dei controlli. 5. Die Aufgaben des Gremiums können gänzlich oder teilweise mittels Vereinbarungen anderen öffentlichen oder privaten Körperschaften anvertraut werden, die auf dem Gebiet der Bewertung oder der Kontrollen spezialisiert sind. Art. 7-ter (Procedure di valutazione dei dirigenti e dei direttori) 1. La valutazione dei dirigenti, degli incaricati di funzioni dirigenziali e dei direttori d ufficio è effettuata tenendo conto in ogni caso delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei medesimi. 2. Con propria deliberazione la Giunta definisce, sulla base del parere dell organismo indipendente di valutazione e verifica, i criteri e la procedura per la valutazione del personale suddetto, prevedendo, in caso di elementi negativi, una fase di contradditorio con l interessato. La metodologia di valutazione garantisce in particolare: Art. 7-ter (Verfahren zur Bewertung der Leiter und der Amtsdirektoren) 1. Bei der Bewertung der Leiter, des Personals mit Führungsaufgaben und der Amtsdirektoren sind auf jeden Fall die erteilten Anweisungen, die vorgegebenen Ziele und die zugewiesenen menschlichen, finanziellen und technischen Ressourcen zu berücksichtigen, die den genannten Beamten effektiv zur Verfügung gestellt werden. 2. Der Regionalausschuss legt mit eigenem Beschluss aufgrund der Stellungnahme des unabhängigen Bewertungsgremiums die Kriterien und das Verfahren für die Bewertung des genannten Personals fest. Bei Vorhandensein negativer Elemente ist die Anhörung des betroffenen Bediensteten vorgesehen. Die Bewertungsmethode gewährleistet insbesondere:

20 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ a) la fissazione preventiva degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare; b) le modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati. a) die Vorfestlegung der zu erreichenden Ziele und der durchzuführenden Tätigkeiten; b) die Modalitäten zur Überprüfung der Erreichung der gesteckten Ziele. 3. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali e di direzione d ufficio, nonché l attribuzione degli emolumenti connessi alle funzioni, sono collegate alle risultanze della valutazione. 4. In caso di valutazione negativa, la Giunta provvede all assegnazione del personale con qualifica di dirigente ad altro incarico e, in caso di ulteriore valutazione negativa, alla revoca di questo e conseguentemente alla messa a disposizione per la durata massima di due anni con perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni e, nei casi di responsabilità grave e reiterata, al licenziamento. Nel periodo di messa a disposizione il dirigente viene impiegato in compiti di studio e di ricerca nonché in attività di collaborazione tecnica o amministrativa. Al termine del periodo di messa a disposizione la Giunta, in caso di valutazione positiva, procede all assegnazione di un nuovo incarico. In caso di valutazione negativa definitiva procede invece al licenziamento del dirigente. 3. Die Bestätigung oder der Widerruf der Führungsaufträge bzw. der Direktionsaufträge sowie die Zuerkennung der mit den entsprechenden Aufgaben verbundenen Bezüge hängen vom Bewertungsergebnis ab. 4. Im Falle einer negativen Bewertung erteilt der Regionalausschuss dem als Führungskraft eingestuften Personal einen anderen Auftrag, der im Falle einer weiteren negativen Bewertung widerrufen wird. Die Führungskraft wird sodann für höchstens zwei Jahre zur Verfügung gestellt, wobei die mit den entsprechenden Aufgaben zusammenhängenden zusätzlichen Besoldungselemente nicht mehr entrichtet werden. Bei grober und wiederholter Pflichtverletzung wird die Führungskraft entlassen. Im Zeitraum der Zurverfügungstellung wird die Führungskraft mit Studienund Forschungsarbeiten sowie mit der Mitarbeit auf technischer oder verwaltungstechnischer Ebene beauftragt. Nach Ablauf des Zeitraums der Zurverfügungstellung erteilt der Regionalausschuss der Führungskraft im Falle einer positiven Bewertung einen neuen Auftrag, während er sie bei einer endgültigen negativen Bewertung entlässt. Art. 7-quater (Contratti di lavoro a tempo determinato) 1. La Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite dal regolamento previsto dall articolo 5, comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l assunzione o l impiego di lavoratori si applica l articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Le amministrazioni di cui al comma 1 non possono ricorrere all utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell arco del quinquennio precedente la data di as- Art. 7-quater (Verträge mit befristetem Arbeitsverhältnis) 1. Die Region und die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen können in den in der Verordnung laut Artikel 5 Absatz 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 vorgesehenen Fällen und gemäß den dort festgesetzten Verfahren, unter Beachtung der im gesetzesvertretenden Dekret vom 6. September 2001, Nr. 368 enthaltenen Bestimmungen, Arbeitsverträge mit befristetem Arbeitsverhältnis abschließen. 2. Bei Verletzung zwingender Vorschriften betreffend die Einstellung oder den Einsatz von Arbeitnehmern findet der Artikel 36 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. März 2001, Nr. 165 Anwendung. 3. Die Verwaltungen gemäß Absatz 1 dürfen Arbeitnehmer, die im Fünfjahreszeitraum vor dem Einstellungsdatum für mehr als drei Jahre mit befristetem Arbeitsverhältnis Dienst geleistet haben, nicht beschäftigen. Die Höchstgrenze von

21 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ sunzione; il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica o alla medesima attività lavorativa. Tale limite non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di Segretario e di addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori. drei Jahren gilt für einzelne öffentliche Auswahlverfahren oder dieselbe Arbeitstätigkeit. Genannte Grenze gilt nicht für Arbeitsverhältnisse mit befristetem Arbeitsverhältnis zur Ersetzung von abwesendem Personal sowie für Arbeitsverträge mit befristetem Arbeitsverhältnis zwecks Ausübung der Aufgaben eines Sekretärs bzw. eines dem Sekretariat des Präsidenten bzw. der Assessoren zugewiesenen Bediensteten. Art. 7-quinquies (Disposizioni in materia di trasparenza) 1. Sul sito Internet della Regione autonoma Trentino-Alto Adige sono pubblicate le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti. Inoltre, con lo stesso mezzo, sono resi pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Sono inoltre pubblicati i bandi e gli avvisi relativi ai posti disponibili in mobilità fra enti e interna. 2. Al fine di garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi propri e delle strutture regionali la Giunta regionale provvede a rendere pubblici attraverso gli strumenti di informazione elettronica tutti gli atti amministrativi fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela dei dati sensibili e giudiziari.. Art. 7-quinquies (Bestimmungen betreffend die Transparenz) 1. Auf der Internetseite der Autonomen Region Trentino-Südtirol werden die jährliche Besoldung, der Lebenslauf sowie die amtlichen - Adressen und Telefonnummern der Führungskräfte veröffentlicht Auf derselben Webseite werden auch die Abwesenheits- und die stärksten Anwesenheitsraten des Personals veröffentlicht, und zwar getrennt nach Organisationseinheiten, die einer Führungskraft unterstehen. Ferner werden die Ausschreibungen und Mitteilungen betreffend die für die Mobilität unter Körperschaften und für die interne Mobilität verfügbaren Stellen veröffentlicht. 2. Zur Gewährleistung der höchstmöglichen Transparenz der Verwaltungsakte des Regionalausschusses und der regionalen Strukturen veröffentlicht der Regionalausschuss alle Verwaltungsakte mittels Verwendung der elektronischen Informationskanäle und unbeschadet der geltenden Bestimmungen zum Schutz der sensiblen und rechtlichen Daten.. Art. 8 (Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni) 1. All articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b) sono soppresse le seguenti parole: in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e trattamento economico del personale ; b) al comma 1, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: in materia di uffici e personale ; Art. 8 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen) 1. Im Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 werden nachstehende Änderungen vorgenommen: a) Im Absatz 1 Buchstabe b) werden die Worte: auf dem Sachgebiet der Ämterordnung und der dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung des Personals gestrichen; b) im Absatz 1 Buchstabe c) werden die Worte: auf dem Gebiet der Ämter und des Personals gestrichen;

22 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ c) la lettera e) del comma 1 è soppressa. c) im Absatz 1 wird der Buchstabe e) gestrichen. Art. 9 (Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni) Art. 9 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen) 1. All articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: in materia di contratti ; 1. Im Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 werden nachstehende Änderungen vorgenommen: a) Im Absatz 2 werden die Worte im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen gestrichen; b) il comma 3 è soppresso. b) Absatz 3 wird aufgehoben. Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni) Art. 10 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen) 1. All articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, wird wie folgt geändert: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: a) Absatz 1 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt: 1. La Segreteria della Giunta regionale assicura il supporto all attività del Presidente e della Giunta nel definire gli indirizzi e gli o- 1. Das Sekretariat des Regionalausschusses unterstützt den Präsidenten und den Regionalausschuss bei der Bestimmung der allgemeinen biettivi generali nonché il collegamento ed il Richtlinien und Zielsetzungen, coordinamento delle strutture dirigenziali sottordinate e la verifica di progetti ed iniziative che coinvolgono più strutture. ; pflegt die Zusammenarbeit zwischen den unterstellten Abteilungen sowie deren Koordinierung und überprüft die Projekte und Initiativen, an denen mehrere Organisationseinheiten beteiligt sind. ; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: b) Absatz 2 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt: 2. Alla Segreteria della Giunta regionale è preposto il Segretario della Giunta.. 2. Das Sekretariat des Regionalausschusses wird vom Sekretär des Regionalausschusses geleitet.. Art. 11 (Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni) 1. All articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall articolo 8 Art. 11 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen) 1. Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 8

23 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, wird wie folgt geändert: a) il comma 8 è sostituito dal seguente: a) Absatz 8 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt: 8. Il dirigente fissa gli obiettivi agli uffici in base alla relativa competenza e dispone in ordine alla valutazione dei direttori degli uffici rientranti nella struttura diretta e del personale assegnato, anche al fine dell attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi. ; 8. Der Leiter setzt die Ziele der Ämter aufgrund des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches fest und entscheidet über die Bewertung der Amtsdirektoren sowie des Personals seiner Organisationseinheit, auch zwecks Zuerkennung der entsprechenden zusätzlichen Besoldungselemente unter Beachtung der Tarifverträge. ; b) il comma 9 è sostituito dal seguente: b) Absatz 9 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt: 9. Annualmente il dirigente presenta alla Giunta una relazione nella quale viene illustrata l attività amministrativa della struttura di competenza, il grado di coerenza tra gli indirizzi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio.. 9. Der Leiter unterbreitet dem Regionalausschuss jedes Jahr einen Bericht über die Verwaltungstätigkeit der jeweiligen Organisationseinheit, die Übereinstimmung mit den erteilten Richtlinien, die Gründe für die eventuell festgestellten Abweichungen und die zu deren Behebung erlassenen oder zu erlassenden Maßnahmen.. Art. 12 (Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni) Art. 12 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen) 1. All articolo 14 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall articolo 10 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: Provvede alla firma degli atti connessi all attività dell ufficio, salvo quelli che per spesa o tipologia sono riservati con atto a contenuto generale alle funzioni del dirigente. ; 1. Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 10 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, wird wie folgt geändert: a) Im Absatz 1 wird der dritte Satz durch nachstehenden Satz ersetzt: Er unterzeichnet die mit der Tätigkeit des Amtes zusammenhängenden Akte, mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund der verbundenen Kosten oder ihrer Art dem Leiter mit einem Akt allgemeinen Inhalts vorbehalten sind. ; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: b) Absatz 4 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt: 4. Risponde al dirigente competente dell andamento dell ufficio e presenta annualmente allo stesso una relazione sull attività svolta. Dispone in ordine alla valutazione del personale assegnato all ufficio anche al fine dell attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi.. 4. Er ist vor dem zuständigen Leiter für die Tätigkeit des Amtes verantwortlich und unterbreitet demselben jedes Jahr einen Bericht über die durchgeführte Tätigkeit. Er entscheidet über die Bewertung des dem Amt zugeteilten Personals, auch zwecks Zuerkennung der entsprechenden zusätzlichen Besoldungselemente unter Beachtung der Tarifverträge..

24 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Art. 13 (Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni) Art. 13 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen) 1. All articolo 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall articolo 14 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, wird wie folgt geändert: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: a) Absatz 5 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt: 5. Oltre al personale necessario a garantire la funzionalità all Ufficio stampa possono essere assegnati fino ad un massimo di due giornalisti iscritti all albo nazionale, assunti 5. Dem Presseamt können außer dem für die Funktionsfähigkeit des Amtes erforderlichen Personal höchstens zwei im gesamtstaatlichen Verzeichnis eingetragene, auch anche dall esterno con contratto a tempo determinato verwaltungsexterne Journalisten zugeteilt di durata non superiore a quella della Giunta in carica e con attribuzione del trattamento giuridico ed economico del contratto nazionale giornalisti; per il trattamento werden, die mit befristetem Vertrag für einen die Amtsperiode des Regionalausschusses nicht überschreitenden Zeitraum mit Zuerkennung der rechtlichen und wirtschaftlichen di missione e di bilinguismo si applicano le Stellung gemäß dem gesamtstaatlichen disposizioni del contratto collettivo dell area dirigenziale.. Journalistenvertrag einzustellen sind; für die Außendienstvergütung und die Zweisprachigkeitszulage gelten die Bestimmungen des Tarifvertrags für Führungskräfte.. Art. 14 (Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni) Art. 14 (Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen) 1. All articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall articolo 17 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, modificato dall articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22 e dall articolo 8 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Artikel 24 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, geändert durch Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 und durch Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 5, wird wie folgt geändert: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: a) Absatz 4 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt: 4. La qualifica di dirigente è conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all albo degli idonei alle funzioni dirigenziali. ; 4. Der Führungsrang wird infolge von öffentlichen Wettbewerben nach Prüfungen oder nach Prüfungen und Bewertungsunterlagen bzw. - je nach den Merkmalen der zu besetzenden Stellen und auf jeden Fall im Ausmaß von höchstens 50 Prozent der Gesamtanzahl der Stellen - von Wettbewerben nach Bewertungsunterlagen für die im Verzeichnis der Geeigneten zur Übernahme von Führungsaufgaben eingetragenen Bediensteten erteilt. ;

25 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ b) il comma 6 è sostituito dal seguente: b) Absatz 6 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt: 6. Con regolamento la Giunta definisce, nei limiti di cui al comma 4, le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali, le tipologie delle prove e le modalità di svolgimento degli esami, nonché i criteri di valutazione dei titoli.. 6. Der Regionalausschuss legt mit Verordnung - in den Grenzen laut Absatz 4 - die verschiedenen möglichen Wettbewerbsverfahren, die Prüfungen und deren Durchführungsmodalitäten sowie die Kriterien für die Bewertung der Unterlagen fest.. Art. 15 (Interpretazione autentica dell articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni ed interpretazioni) 1. Il rimborso delle spese legali nei casi indicati dall articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni ed interpretazioni va inteso nel senso di riconoscere, nei procedimenti volti all accertamento della responsabilità amministrativa o contabile, il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio anche in caso di accertamento di colpa lieve, di compensazione di tali spese e di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle dovute, in base alle tariffe professionali. Art. 15 (Authentische Auslegung des Artikels 8 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen und Auslegungen) 1. Die Rückerstattung der Anwaltskosten ist in den im Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen und Auslegungen angeführten Fällen in dem Sinn zu verstehen, dass in den Verfahren zur Feststellung der Amts- und Rechnungshaftung die Rückerstattung der Anwalts-, Gutachterund Gerichtskosten gemäß den Berufstarifen auch in den Fällen zuerkannt wird, in denen eine leichte Fahrlässigkeit festgestellt wurde, diese Kosten aufgerechnet und dieselben in einem geringeren als dem geschuldeten Ausmaß festgelegt wurden. Art. 16 (Ineleggibilità a consigliere comunale) 1. Nella lettera i) del comma 1 dell articolo 12 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune. Art. 16 (Nichtwählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied) 1. Im Artikel 12 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 werden unter Buchstabe i) nachstehende Worte hinzugefügt:, die ihren Sitz im Gebiet der Bezirksgemeinschaft - für die Gemeinden der Provinz Bozen - oder der Gemeinschaft - für die Gemeinden der Provinz Trient - haben, der die Gemeinde angehört. Art. 17 (Norme finali e transitorie) 1. Le denominazioni maschili utilizzate nella presente legge per motivi linguistici sono da considerarsi valide per entrambi i generi. 2. I riferimenti della legge regionale ad organi e strutture della Regione si intendono operati, per quanto concerne le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, con riferimento ad organi e strutture competenti in base ai rispettivi ordinamenti. Art. 17 (Schluss- und Übergangsbestimmungen) 1. Die in diesem Gesetz aus sprachlichen Gründen verwendete männliche Form bezieht sich auf beide Geschlechter. 2. Die in diesem Regionalgesetz enthaltenen Verweise auf Organe und Organisationseinheiten der Region sind für die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen mit Bezug auf die laut den jeweiligen Ordnungen zuständigen Organe und Organisationseinheiten zu verstehen.

26 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ In prima applicazione il triennio di riferimento, di cui all articolo 5, comma 5-ter della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell articolo 4 della presente legge, è quello dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre Fino all adozione dell atto di cui all articolo 6, comma 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell articolo 6 della presente legge, si applicano le disposizioni del contratto collettivo. 5. Fino all emanazione del regolamento di cui all articolo 7-quater, comma 1, inserito dall articolo 7 della presente legge, si applicano le disposizioni del contratto collettivo. 3. Bei der Erstanwendung entspricht der Dreijahreszeitraum gemäß Artikel 5 Absatz 5-ter des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3, eingefügt durch Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) dieses Gesetzes, dem Zeitraum vom 1. Jänner 2008 bis 31. Dezember Bis zum Erlass des Verwaltungsaktes gemäß Artikel 6 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3, ersetzt durch Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) dieses Gesetzes, finden die im Tarifvertrag enthaltenen Bestimmungen Anwendung. 5. Bis zum Erlass der Verordnung gemäß Artikel 7-quater Absatz 1, eingefügt durch Artikel 7 dieses Gesetzes, finden die im Tarifvertrag enthaltenen Bestimmungen Anwendung. Art. 18 (Abrogazione di norme) Art. 18 (Aufhebung von Bestimmungen) 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 1. Nachstehende Bestimmungen werden aufgehoben: a) il comma 3, dell articolo 3 della legge regio- a) Absatz 3 des Artikels 3 des Regionalgeset- nale 21 luglio 2000, n. 3; b) il comma 10 dell articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 come sostituito dall articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5; c) i commi 6, 7 e 8 dell articolo 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 come sostituito dall articolo 14 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5. zes vom 21. Juli 2000, Nr. 3; b) Absatz 10 des Artikels 13 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5; c) die Absätze 6, 7 und 8 des Artikels 18 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5. Art. 19 (Testo coordinato) 1. Il Presidente della Regione è autorizzato a riunire e coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni della presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 7 settembre 1958, n. 23, 28 ottobre 1960, n. 17, 25 luglio 1962, n. 13, 26 agosto 1968, n. 20, 23 novembre 1979, n. 5, 9 novembre 1983, n. 15, 11 giugno 1987, n. 5, 20 novembre 1988, n. 26, 21 febbraio 1991, n. 5, 2 maggio 1993, n. 9, 6 dicembre 1993, n. 22, 28 aprile 1995, n. 3, 21 luglio 2000, n. 3, 15 luglio 2009, n. 5. Art. 19 (Koordinierter Text) 1. Der Präsident der Region ist ermächtigt, mit eigenem Dekret nach Erlass des entsprechenden Beschlusses des Regionalausschusses die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen mit den Bestimmungen der Regionalgesetze vom 7. September 1958, Nr. 23, vom 28. Oktober 1960, Nr. 17, vom 25. Juli 1962, Nr. 13, vom 26. August 1968, Nr. 20, vom 23. November 1979, Nr. 5, vom 9. November 1983, Nr. 15, vom 11. Juni 1987, Nr. 5, vom 20. November 1988, Nr. 26, vom 21. Februar 1991, Nr. 5, vom 2. Mai 1993, Nr. 9, vom 6. Dezember 1993, Nr. 22, vom 28. April 1995, Nr. 3, vom 21. Juli 2000, Nr. 3 und vom 15. Juli 2009, Nr. 5 zu sammeln und zu koordinieren.

27 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Trento, 17 maggio 2011 Trient, den 17. Mai 2011 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DOTT. LUIS DURNWALDER DER PRÄSIDENT DER REGION DR. LUIS DURNWALDER

28 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ NOTE Avvertenza Il testo delle Note qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la comprensione delle disposizioni di legge modificate, sostituite oppure abrogate o alle quali è stato operato un rinvio; restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. ANMERKUNGEN Hinweis Die hier veröffentlichten Anmerkungen wurden zu dem einzigen Zweck verfasst, das Verständnis der Gesetzesbestimmungen, die geändert, ersetzt oder aufgehoben wurden oder auf die verwiesen wird, zu erleichtern; Gültigkeit und Rechtswirksamkeit der angeführten Gesetze und Rechtsvorschriften bleiben unberührt. Note all articolo 1: Anmerkungen zum Art. 1: Il testo vigente dell articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente Norme urgenti in materia di personale è quello qui di seguito riportato, dove le parti contrassegnate con il carattere grassetto rappresentano l oggetto dell intervento novellatore di cui alla legge qui pubblicata: Der geltende Wortlaut des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens ist der nachstehende, in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben wiedergegebenen werden: Art. 1 Riserva di legge Art. 1 Gesetzesvorbehalt 1. In adeguamento ai principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni, sono riservate alla legge regionale, ovvero, sulla base di norme di legge regionale, a regolamenti o atti amministrativi, le seguenti materie: a) i principi fondamentali dell'organizzazione, le strutture organizzative e le modalità di preposizione alle medesime; (1) In Anpassung an die Grundsätze des Art. 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 1992, Nr. 421 mit seinen späteren Änderungen sind folgende Sachbereiche mit Regionalgesetz bzw., auf der Grundlage von regionalen Gesetzesbestimmungen, mit Verordnung oder mit Verwaltungsakt zu regeln: a) die Grundsätze der Organisation, die Organisationseinheiten und die Verfahren zur Erteilung der Direktionsaufträge; b) la dotazione organica complessiva; b) die Gesamtzahl der Planstellen; c) le forme di accesso all'impiego, i requisiti necessari, i procedimenti di selezione, la disciplina sul bilinguismo e la proporzionale per gruppi linguistici nella copertura dei posti; d) la disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità fra il lavoro in Regione e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e di incarichi pubblici; e) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative; c) die verschiedenen Arten der Aufnahme in den Dienst, die dafür notwendigen Voraussetzungen, die Auswahlverfahren sowie die Regelung betreffend die Zweisprachigkeit und den Sprachgruppenproporz bei der Besetzung der Stellen; d) die Regelung der Haftung und der Unvereinbarkeit der Arbeit bei der Region mit anderen Tätigkeiten und die Fälle, in denen die Ämterhäufung sowie die Häufung öffentlicher Aufträge verboten sind; e) die rechtliche Haftung der einzelnen Bediensteten bei der Durchführung der Verwaltungsverfahren; 1

29 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali. f-bis) ogni altro aspetto relativo all organizzazione e al rapporto di lavoro non definito ai sensi del comma 1-bis. 1-bis. La contrattazione collettiva regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. 1-ter. Al fine di promuovere il miglioramento dei servizi e dell organizzazione, con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, sono previste, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, procedure per la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, e forme di verifica del grado di soddisfazione dell utenza. 1-quater. Con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, vengono disciplinate, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, le modalità e le procedure per il riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale, sulla base della valutazione conseguita e stabilite percentuali minime di risorse da destinare alla produttività, evitando la corresponsione indifferenziata di indennità a tutto il personale. 1-quinquies. Nel rispetto delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l organizzazione degli uffici e le misure inerenti l organizzazione dei rapporti di lavoro, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l informazione alle Organizzazioni Sindacali ove prevista dai contratti collettivi. f) die Rechte des Personals in Bezug auf die Inanspruchnahme der Grundfreiheiten und Grundrechte. f-bis) alle weiteren Aspekte betreffend die Organisation und das Arbeitsverhältnis, die nicht im Sinne des Absatzes 1-bis geregelt werden. (1-bis) Mit Tarifverhandlungen werden die direkt mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Rechte und Pflichten sowie die Sachgebiete geregelt, welche die Beziehungen zu den Gewerkschaften betreffen. (1-ter) Zur Förderung der Verbesserung der Dienstleistungen und der Organisation werden nach Einholen der Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission und nach Mitteilung an die Gewerkschaften mit Verwaltungsakten Verfahren für die Messung und Bewertung der von den Organisationseinheiten erzielten Ergebnisse auch durch Ermittlung der Nutzerzufriedenheit vorgesehen. (1-quater) Mit Verwaltungsakten werden nach Einholen der Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission und nach Mitteilung an die Gewerkschaften die Modalitäten und Verfahren für die Anerkennung und die Aufwertung der Leistung des Personals auf der Grundlage der erzielten Bewertung geregelt. Überdies werden die Mindestprozentsätze der für die Produktivität bestimmten Mittel festgelegt, wobei zu vermeiden ist, dass allen Bediensteten undifferenziert eine gleich hohe Zulage entrichtet wird. (1-quinquies) Unter Beachtung der Gesetze und der organisatorischen Maßnahmen werden die Entscheidungen bezüglich der Organisation der Ämter und die Verfügungen betreffend die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse ausschließlich von den zuständigen Verwaltungsorganen mit der Fähigkeit und den Befugnissen eines privaten Arbeitgebers unbeschadet der Mitteilung an die Gewerkschaften, sofern in den Tarifverträgen vorgesehen getroffen. Note all articolo 3: Anmerkungen zum Art. 3: 2

30 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Il testo vigente dell articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente Norme urgenti in materia di personale, è quello qui di seguito riportato, dove le parti contrassegnate con il carattere grassetto rappresentano l oggetto dell intervento novellatore di cui alla legge qui pubblicata: Der geltende Wortlaut des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens ist der nachstehende, in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben wiedergegebenen werden: Art. 4 Procedimenti di contrattazione 1. La contrattazione collettiva si svolge sulle materie di cui al comma 1-bis dell articolo 1 nel rispetto dei princìpi fissati dalle leggi regionali, in particolare dai commi 2 e 3 dell articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 1991, n bis I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte giuridica che per la parte economica. 1-ter Il sistema della contrattazione collettiva è strutturato sui seguenti livelli: a) contratto collettivo che è riferito al comparto; b) contratto decentrato, come definito dal contratto collettivo, che è riferito al singolo ente. ; 2. Alla stipulazione dei contratti collettivi provvedono le parti negoziali di cui all'articolo 4 della L.R. 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni nonché all articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n Prima dell'inizio delle trattative la Giunta regionale, sentite le Giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, determina, con propria deliberazione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la spesa massima complessiva entro la quale la contrattazione deve essere contenuta, nonché le direttive cui deve attenersi la delegazione di parte pubblica. 4. Concluse le trattative, il testo concordato tra la parte negoziale pubblica e la delegazione sindacale viene trasmesso alla Giunta regionale, corredato della relazione finanziaria per la quantificazione degli oneri. Art. 4 Verhandlungsverfahren (1) Die Tarifverhandlungen betreffen die Sachgebiete gemäß Art. 1 Abs. 1-bis unter Beachtung der Grundsätze, die in den Regionalgesetzen und insbesondere im Art. 1 Abs. 2 und 3 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 festgelegt sind. (1-bis) Der rechtliche und der wirtschaftliche Teil der Tarifverträge gelten für einen Zeitraum von drei Jahren. (1-ter) Die Tarifverhandlungen laufen auf nachstehenden Ebenen ab: a) Tarifvertrag auf Bereichsebene; b) dezentraler Vertrag gemäß dem Tarifvertrag für jede einzelne Körperschaft. ; (2) Für den Abschluss der Tarifverträge sorgen die Vertragspartner gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen sowie gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr. 22. (3) Vor Beginn der Verhandlungen legt der Regionalausschuss nach Anhören der Ausschüsse der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen in den Grenzen der im Haushaltsplan enthaltenen Bereitstellungen den Höchstsatz der Gesamtausgabe für die Verhandlungen sowie die besonderen Richtlinien für die Vertreter der Verwaltung mit Beschluss fest. (4) Nach Abschluss der Tarifverhandlungen wird der von den Vertretern der Verwaltung und von der Gewerkschaftsdelegation vereinbarte Text zusammen mit dem Finanzbericht über die anfallenden Kosten dem Regionalausschuss übermittelt. 5. La Giunta regionale, verificata la (5) Der Regionalausschuss überprüft, ob der oben 3

31 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ conformità del contratto proposto alle direttive impartite e il rispetto del limite della spesa, ne autorizza con propria deliberazione la sottoscrizione. 6. Qualora la Giunta regionale riscontri che il contratto proposto, nel suo complesso o nelle singole parti, si discosta dai limiti di spesa assegnati o dalle direttive impartite, fissa un termine non superiore a 60 giorni per la presentazione di una nuova proposta. In nessun caso può essere autorizzata la sottoscrizione di un contratto che comporti una spesa eccedente quella massima complessiva determinata ai sensi del comma 3. 6-bis. in caso di accertamento di maggiori oneri le parti firmatarie si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell efficacia temporale del contratto ovvero la compensazione dei maggiori oneri sulle tornate contrattuali successive. L articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, recita: Art.1 Ambito di applicazione e obiettivi. 1. La Regione disciplina, in armonia con la Costituzione, con lo Statuto speciale di autonomia, con i principi di riforma economicosociale desumibili dalle disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'organizzazione del lavoro e il rapporto di impiego del proprio personale e del personale il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata. 2. La Regione persegue gradualmente l'obiettivo dell'omogeneizzazione dello stato giuridico e del trattamento economico del proprio personale con quello del personale degli enti pubblici operanti nel territorio regionale. 3. Nel perseguire l'obiettivo predetto, viene tenuto conto delle peculiarità locali quali: a) il requisito dei bilinguismo per l'ammissione in servizio negli uffici regionali, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e genannte Vertrag unter Beachtung der erteilten Richtlinien abgefasst und ob die Ausgabengrenze berücksichtigt wurde und ermächtigt mit eigenem Beschluss zur Unterzeichnung des Vertrages. (6) Sollte vom Regionalausschuss festgestellt werden, dass der Vertrag zur Gänze oder zum Teil von den vorgegebenen Ausgabengrenzen oder von den erteilten Richtlinien abweicht, so setzt er eine Frist von nicht mehr als 60 Tagen für die Vorlegung eines neuen Vorschlags fest. Auf keinen Fall kann die Unterzeichnung eines Vertrages genehmigt werden, dessen Anwendung eine Überschreitung des Höchstsatzes der Gesamtausgabe laut Absatz 3 zur Folge hätte. (6-bis) Werden höhere finanzielle Aufwendungen festgestellt, so wird ein Treffen der unterzeichnenden Parteien anberaumt, um die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Vertrages bzw. den Ausgleich der höheren Kosten mit den künftigen Verträgen zu vereinbaren. Der Art. 1 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 lautet folgendermaßen: Art. 1 Anwendungsbereich und Zielsetzungen (1) Die Region regelt in Übereinstimmung mit der Verfassung, dem Sonderautonomiestatut und den Grundsätzen der wirtschaftlich-sozialen Reformen, wie sie im Rahmengesetz vom 29. März 1983, Nr. 93 über das öffentliche Dienstverhältnis enthalten sind, die Organisation der Arbeitsbereiche und das Dienstverhältnis ihres Personals und des Personals, dessen Ordnung in ihre eigene oder übertragene Gesetzgebungszuständigkeit fällt. (2) Die Region verfolgt nach und nach das Ziel, die rechtliche Stellung und die Besoldung ihres Personals mit jener des Personals der öffentlichen Körperschaften, die im Gebiete der Region tätig sind, zu vereinheitlichen. (3) Bei der Verwirklichung dieses Zieles sind die besonderen örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen, wie: a) die Pflicht zur Zweisprachigkeit für die Aufnahme in den Dienst bei den Regionalämtern im Sinne des Art. 19 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 4

32 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ successive modificazioni. b) le diversità organizzative e funzionali rispetto ad altri enti pubblici. L art. 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22, recita: Art. 4 Area negoziale per le qualifiche dirigenziali 1. Al fine di avviare il graduale adeguamento ai principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e di perseguire l'omogeneizzazione di trattamento dei dirigenti nei confronti di quelli delle Province autonome e degli altri enti locali operanti nel territorio regionale, il regime retributivo, compresi i trattamenti accessori, dei dirigenti della Regione è determinato una sola volta mediante accordo stipulato con i procedimenti di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5. La delegazione sindacale è formata a tal fine dai sindacati rappresentativi dei dirigenti regionali; per la conclusione dell'accordo è necessario il consenso delle organizzazioni sindacali che rappresentino la maggioranza dei dirigenti iscritti alle organizzazioni stesse. 2. L'accordo di cui al comma 1 comprenderà altresì l'istituzione di una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali, con la conseguente esclusione dei compensi per il lavoro straordinario e degli istituti incentivanti. L'indennità sarà commisurata allo stipendio annuo lordo secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a L'indennità di funzione di cui al comma 2 decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di recepimento dell'accordo. 23 und nachfolgender Änderungen; b) die Unterschiede in der Funktion und dem Aufbau im Vergleich zu den anderen öffentlichen Körperschaften. Der Art. 4 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 lautet folgendermaßen: Art. 4 Verhandlungsbasis für die Dirigentenlaufbahn (1) Um die schrittweise Anpassung an die im Art. 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 1992, Nr. 421 enthaltenen Grundsätze einzuleiten und die Angleichung der Behandlung der Amtsdirigenten der Region mit denen der Autonomen Provinzen und anderen örtlichen Körperschaften, die auf regionalem Gebiet tätig sind, zu erzielen, wird die Besoldung der Amtsdirigenten der Region einschließlich der dazugehörenden Vergütungen nur einmal festgelegt, und zwar mittels Abkommen gemäß den Art. 4 ff. des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5. Die Gewerkschaftsdelegation setzt sich zu diesem Zweck aus den die regionalen Amtsdirigenten vertretenden Gewerkschaften zusammen; um ein Abkommen treffen zu können, ist die Zustimmung der Gewerkschaftsorganisationen notwendig, welche die Mehrheit der in diesen Organisationen eingeschriebenen Amtsdirigenten vertreten. (2) Das im Abs. 1 erwähnte Abkommen sieht außerdem die Einführung einer mit der tatsächlichen Ausübung der Aufgaben der Dirigentenlaufbahn verbundenen Funktionszulage vor, und zwar mit dem nachfolgenden Ausschluss der Vergütung für Überstundenarbeit und der Förderungszulagen. Die Zulage wird auf Grund des Bruttojahresgehaltes gemäß eigenen Koeffizienten zwischen 0,1 und 1 bemessen. (3) Die Funktionszulage gemäß Abs. 2 gilt ab dem ersten Tag des Monats, der auf die Veröffentlichung des Beschlusses des Regionalausschusses über den Abschluss des Abkommens folgt. Note all articolo 4: Anmerkungen zum Art. 4: Il testo vigente dell articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente Norme urgenti in materia di personale, è quello Der geltende Wortlaut des Art. 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend Dringende Bestimmungen auf dem 5

33 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ qui di seguito riportato, dove le parti contrassegnate con il carattere grassetto rappresentano l oggetto dell intervento novellatore di cui alla legge qui pubblicata: Sachgebiet des Personalwesens ist der nachstehende, in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben wiedergegebenen werden: Art. 5 Accesso agli impieghi Art. 5 Zugang zum Dienst 1. L'accesso all'impiego in Regione avviene: (1) Der Zugang zum Dienst in der Region erfolgt: a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami; a) durch öffentliche Wettbewerbe nach Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen bzw. nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen; b) mediante corso-concorso; b) durch Ausleselehrgänge; c) mediante selezione pubblica volta all'accertamento della professionalità richiesta; d) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche e le figure professionali per le quali è richiesto solo requisito della scuola dell'obbligo previo accertamento della professionalità richiesta; e) mediante chiamata numerica dei lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 previo accertamento della professionalità richiesta; f) mediante attuazione della mobilità tra la Regione e gli altri enti pubblici secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti; g) mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate dal Consiglio regionale, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi Consigli qualora nei rispettivi regolamenti sia prevista analoga possibilità. 2. I cittadini degli Stati membri dell'unione Europea possono accedere ai posti di lavoro presso la Regione che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri. Nei singoli bandi di concorso sono individuati gli eventuali posti e le funzioni per le quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana. c) durch öffentliche Auswahlverfahren zur Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten; d) für die Funktionsränge und Berufsbilder, für die nur der Abschluss der Pflichtschule vorgeschrieben ist, mittels Berücksichtigung der Arbeitslosenlisten der verschiedenen Bezirke nach Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten; e) durch Vorladung der behinderten Arbeitnehmer laut Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 nach Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten; f) durch Einführung der Mobilität bei der Region und den anderen öffentlichen Körperschaften gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Verwaltungsordnungen; g) durch Inanspruchnahme der vom Regionalrat, von der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen, von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie vom jeweiligen Landtag genehmigten Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben, falls diese Möglichkeit in den jeweiligen Verordnungen vorgesehen ist. (2) Die Bürger der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Zugang zu den Stellen in der Region, die weder direkt noch indirekt mit der Ausübung der öffentlichen Gewalt in Zusammenhang stehen. In den einzelnen Wettbewerbsausschreibungen werden die eventuellen Stellen bzw. Aufgaben genannt, für die der Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft 6

34 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ erforderlich ist. 3. Per l'ammissione all'impiego regionale è richiesta un'età di almeno 18 anni compiuti. Per profili professionali richiedenti una particolare idoneità fisica il bando può prevedere un limite massimo di età non superiore a 50 anni. 4. Le procedure di accesso devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità, di tempestività, di economicità e celerità di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi informatici di preselezione e selezione. Le prove concorsuali vertono sulle competenze e conoscenze tecnico-professionali e organizzative richieste dalla posizione da ricoprire. 5. Con regolamento vengono definiti, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, i criteri e le modalità di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, nonché le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i requisiti generali di accesso all'impiego regionale, le modalità concorsuali e le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti nonché la percentuale di posti riservati all ingresso dall esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale. 5-bis. Il regolamento di cui al comma 5 può prevedere, limitatamente alle posizioni economico-professionali per le quali è richiesto il requisito della scuola dell obbligo, che la selezione pubblica di cui al comma 1, lettera c) sia effettuata sulla base di apposite graduatorie permanenti, aggiornate periodicamente e formate tenendo conto della valutazione di titoli culturali, professionali, compresa la situazione familiare oppure sulla base delle graduatorie delle procedure selettive per esami, per titoli o per titoli ed esami finalizzate all assunzione di personale a tempo determinato. (3) Voraussetzung für die Zulassung zum Dienst in der Region ist ein Mindestalter von 18 Jahren. Für die Einstufung in Berufsbilder, für die eine besondere Arbeitstauglichkeit erforderlich ist, kann in der Wettbewerbsausschreibung eine Altersgrenze von höchstens 50 Jahren vorgesehen werden. (4) Die Verfahren für den Zugang zum Dienst müssen so geartet sein, dass Unparteilichkeit, Rechtzeitigkeit, Wirtschaftlichkeit und eine zügige Durchführung der diesbezüglichen Amtshandlungen gewährleistet sind, wobei mit Hilfe von EDV-Systemen eine erste Auswahl und daraufhin die endgültige Wahl vorgenommen werden kann. Die Wettbewerbsprüfungen sind auf die Feststellung der Fähigkeiten und der fachlichen Kenntnisse ausgerichtet, die für die zu besetzende Stelle erforderlich sind. (5) Die Kriterien und die Modalitäten hinsichtlich der verschiedenen Arten des Zugangs gemäß Abs. 1 sowie die Verfahren für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis werden mit Verordnung festgelegt, nachdem die Gewerkschaften informiert wurden. Mit genannter Maßnahme werden auch die allgemeinen Voraussetzungen für den Zugang zum Dienst in der Region, die Wettbewerbsmodalitäten und die Verfahren festgelegt, die bei der Aufnahme von neuen Bediensteten anzuwenden sind. Weiters wird der Prozentsatz der dem Zugang von außen vorbehaltenen Stellen auf mindestens 50 Prozent festgelegt, mit Ausnahme der Berufsbilder, deren Laufbahnentwicklung mehrere rechtlich-wirtschaftliche Ebenen umfasst. (5-bis) In der Verordnung gemäß Abs. 5 kann beschränkt auf die Berufs- und Besoldungsklassen, für die der Abschluss der Pflichtschule vorgeschrieben ist vorgesehen werden, dass das öffentliche Auswahlverfahren laut Abs. 1 Buchst. c) aufgrund ständiger, regelmäßig aktualisierter Rangordnungen, für deren Aufstellung kulturelle und berufliche Bewertungsunterlagen sowie die familiäre Lage berücksichtigt werden, oder aufgrund der Rangordnungen der Auswahlverfahren nach Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen oder nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis durchgeführt wird. 7

35 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ ter. Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo. L anzianità richiesta è ridotta di due anni nei confronti del personale pervenuto alla posizione economicoprofessionale di appartenenza con concorso pubblico. La valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei suddetti concorsi. Il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali. 5-quater. La percentuale di posti riservata al personale a tempo indeterminato per effetto dell applicazione dei commi 5 e 5-ter non può comunque superare, nel periodo di riferimento, il 50 per cento. 5-quinquies. Al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre forme di collaborazione e per fronteggiare particolari carenze d organico, vengono favoriti i processi di mobilità di cui al comma 1, lettera f); con atto amministrativo della Giunta, d intesa con gli enti interessati e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, viene approvata la tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai rispettivi ordinamenti. 6. Gli aspiranti ad assunzioni presso gli uffici regionali hanno facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, secondo le indicazioni da effettuarsi nella domanda di ammissione. (5-ter) Um freie Stellen in spezifischen Berufsbildern zu besetzen, ohne neues Personal einzustellen, können höchstens 50 Prozent der aufgrund öffentlicher Auswahlverfahren im vorhergehenden Dreijahreszeitraum besetzten Stellen durch interne Wettbewerbe zugewiesen werden. Zu diesen Wettbewerben ist das Personal zugelassen, das die in der Verordnung betreffend die Modalitäten für den Zugang zum Dienst und im Tarifvertrag vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt. Das erforderliche Dienstalter wird für Bedienstete, die durch öffentlichen Wettbewerb in die von ihnen bekleidete Berufs- und Besoldungsklasse eingestuft wurden, um zwei Jahre gekürzt. Die vom Bewerber im vorhergehenden Dreijahreszeitraum erzielte positive Bewertung stellt in den genannten Wettbewerben eine wichtige Bewertungsunterlage dar. Die Einhaltung genannten Prozentsatzes kann auch durch Ausgleich unter den verschiedenen Berufsbildern gewährleistet werden. (5-quater) Der Prozentsatz der gemäß den Abs. 5 und 5-ter dem Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorbehaltenen Stellen darf im Bezugszeitraum auf jeden Fall nicht 50 Prozent überschreiten. (5-quinquies) Um die Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis und andere Mitarbeitsformen zu reduzieren sowie um besonderem Personalmangel abzuhelfen, wird die Mobilität gemäß Abs. 1 Buchst. f) gefördert. Zu diesem Zweck wird mit Verwaltungsakt des Regionalausschusses - im Einvernehmen mit den betroffenen Körperschaften und nach Mitteilung an die Gewerkschaften die Vergleichstabelle der in den jeweiligen Personalordnungen vorgesehenen Einstufungsebenen genehmigt. (6) Die Anwärter auf Einstellung bei den Regionalämtern können die Prüfungen sowohl in italienischer als auch in deutscher Sprache ablegen, und zwar auf der Grundlage der im Gesuch um Zulassung abgegebenen Erklärung. Note all articolo 6: Anmerkungen zum Art. 6: Il testo vigente dell articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente Norme urgenti in materia di personale, è quello Der geltende Wortlaut des Art. 6 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend Dringende Bestimmungen auf dem 8

36 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ qui di seguito riportato, dove le parti contrassegnate con il carattere grassetto rappresentano l oggetto dell intervento novellatore di cui alla legge qui pubblicata: Sachgebiet des Personalwesens ist der nachstehende, in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben wiedergegebenen werden: Art. 6 Princìpi in materia di mansioni, incompatibilità, passaggi interni, sanzioni disciplinari e responsabilità Art. 6 Grundsätze im Bereich Aufgaben, Unvereinbarkeit, interne Aufstiege, Disziplinarmaßnahmen und Haftung 1. La disciplina delle mansioni è definita dalla Giunta con atto amministrativo, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali. 2. Le incompatibilità, il divieto di cumulo di impieghi e di incarichi e le relative responsabilità sono disciplinate, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, con regolamento, nell'obiettivo di perseguire l'omogeneizzazione con le disposizioni previste dagli ordinamenti delle due province di Trento e Bolzano. 2-bis. Le progressioni dalla posizione economica di inquadramento a quella economica immediatamente successiva avvengono in base alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva che tengono conto della valutazione e del merito. 3. Ferme restando le responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile stabilite dalle norme vigenti, ai dipendenti si applicano l'articolo 2106 del Codice Civile e l'articolo 7, primo, secondo, terzo, quinto e ottavo comma della legge 20 maggio 1970, n Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo all irrogazione di una sanzione disciplinare, diversa dal rimprovero verbale, commesso da un dipendente assegnato alla struttura da lui diretta, lo segnala alla Ripartizione competente in materia di personale per l istruzione del procedimento, dandone contestuale informazione al dipendente. Il dirigente della struttura competente in materia di personale contesta in forma scritta l addebito al dipendente medesimo. (1) Der Regionalausschuss setzt nach Mitteilung an die Gewerkschaften mit Verwaltungsakt die Regelung der Aufgaben fest. (2) Die Unvereinbarkeit, das Verbot der Häufung von Anstellungen und Aufträgen sowie die damit verbundene Haftung sind nachdem die Gewerkschaften informiert wurden mit Verordnung zu regeln, wobei eine Vereinheitlichung mit den Gesetzesbestimmungen der beiden Provinzen Trient und Bozen anzustreben ist. (2-bis) Die Aufstiege von der Besoldungsklasse der Einstufung in die unmittelbar darauf folgende Besoldungsklasse erfolgen laut Tarifvertrag durch Auswahlverfahren, die die Bewertung und die Leistung berücksichtigen. (3) Unbeschadet der zivil-, verwaltungs- und strafrechtlichen Haftung sowie der Rechnungshaftung gemäß den geltenden Bestimmungen finden für die Bediensteten der Art des Zivilgesetzbuches und der Art. 7 Abs. 1, 2, 3, 5 und 8 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 300 Anwendung. (4) Erlangt der Leiter von einer Handlung Kenntnis, die von einem seiner Organisationseinheit zugeteilten Bediensteten begangen wurde, welche die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme nach sich ziehen könnte, die nicht in einem mündlichen Tadel besteht, so teilt er dies der für Personalwesen zuständigen Abteilung zwecks Einleitung des Disziplinarverfahrens mit und informiert gleichzeitig den Bediensteten. Der Leiter der für Personalwesen zuständigen Organisationseinheit hält dem Bediensteten die Anschuldigung schriftlich vor. 9

37 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ A seguito della contestazione dell addebito il dipendente viene sentito a sua difesa con l eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell Organizzazione Sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. 5-bis. Quando la sanzione da applicare consiste in un rimprovero verbale provvede il dirigente della struttura cui il dipendente è assegnato; quando consiste in altro addebito provvede il dirigente della struttura competente in materia di personale. 5-ter. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, i termini e ulteriori modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono definiti dal contratto collettivo. 5-quater. La contestazione degli addebiti e l irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali è effettuata dalla Giunta. 5-quinquies. La Giunta non autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi che non siano conformi alle disposizioni in materia disciplinare previste dall articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15 anche per quanto concerne i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale. - L art del Codice civile Sanzioni disciplinari stabilisce: L inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli procedenti può dar luogo all applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell infrazione. Gli articoli 2104 e 2105 del codice civile riguardano rispettivamente Diligenza del prestatore di lavoro e Obbligo di fedeltà. - La legge 20 maggio 1970, n. 300 (G.U.27 maggio 1970, n. 131) concerne Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della (5) Nach der Vorhaltung des schuldhaften Verhaltens wird die Anhörung des Bediensteten verfügt, damit sich dieser mit dem eventuellen Beistand einer von ihm bevollmächtigten Person oder eines Vertreters der Gewerkschaften, der er angehört oder die von ihm beauftragt wurde, verteidigen kann. (5-bis) Besteht die zu verhängende Disziplinarmaßnahme in einem mündlichen Tadel, so fällt sie in die Zuständigkeit des Leiters der Organisationseinheit, welcher der Bedienstete zugeteilt ist. Ist hingegen eine andere Disziplinarmaßnahme vorgesehen, so fällt sie in die Zuständigkeit des Leiters der für Personalwesen zuständigen Organisationseinheit. (5-ter) Die Art der Übertretungen und der entsprechenden Disziplinarmaßnahmen, die Fristen und die weiteren Modalitäten für die Durchführung des Disziplinarverfahrens werden mit Tarifvertrag festgelegt. (5-quater) Die Vorhaltung des schuldhaften Verhaltens und die Verhängung der Disziplinarmaßnahmen gegenüber den Leitern und dem Personal mit Führungsaufgaben stehen dem Regionalausschuss zu. (5-quinquies) Der Regionalausschuss ermächtigt nicht zur Unterzeichnung der Tarifverträge, die sich nicht den Disziplinarbestimmungen laut Art. 7 des Gesetzes vom 4. März 2009, Nr. 15, auch hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Disziplinar- und Strafverfahren, anpassen. Im Art des Zivilgesetzbuches Disziplinarmaßnahmen wird Folgendes festgesetzt: Die Nichtbeachtung der in den beiden vorhergehenden Artikeln enthaltenen Bestimmungen kann je nach der Schwere der Verfehlung ( ) zur Anwendung von Disziplinarmaßnahmen führen. Die Art und 2105 des Zivilgesetzbuches betreffen Sorgfalt des Arbeitnehmers und Treuepflicht. Das Gesetz vom 20. Mai 1970, Nr. 300 (GBl. vom 27. Mai 1970, Nr. 131) betrifft Vorschriften über den Schutz der Freiheit und 10

38 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ libertà sindacale e dell attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento ed è stata modificata da ultimo dal DPR 28 luglio 1995, n.312 (G.U.29 luglio 1995, n.176). Würde der Arbeitnehmer, der Gewerkschaftsfreiheit und der gewerkschaftlichen Tätigkeit am Arbeitsplatz und Vorschriften über die Arbeitsvermittlung und wurde zuletzt durch DPR vom 28. Juli 1995, Nr. 312 (GBl. vom 29. Juli 1995, Nr. 176) geändert. L art. 7 della citata legge n. 300/1970 dispone: Im Art. 7 des genannten Gesetzes Nr. 300/1970 wird Nachstehendes verfügt: Art.7 Sanzioni disciplinari - Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni Art. 7. Disziplinarmaßnahmen Die Vorschriften über die Disziplinarmaßnahmen, über die Verstöße, auf die jede einzelne von ihnen angewendet werden kann, und über die Verfahren zur Vorhaltung dieser Verstöße sind den Arbeitnehmern durch Anschlag an einem für alle zugänglichen Ort zur Kenntnis zu bringen. Sie haben sich an das zu halten, was diesbezüglich in arbeitsrechtlichen Vereinbarungen und Verträgen, soweit solche bestehen, festgesetzt ist. Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer gegenüber keine Disziplinarverfügung treffen, ohne ihm vorher den Verstoß vorgehalten und ihn zu seiner Verteidigung gehört zu haben. Der Arbeitnehmer kann sich von einem Vertreter der Gewerkschaft, der er angehört oder der er dazu den Auftrag erteilt, Beistand leisten lassen. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes vom 15. Juli 1966, Nr. 604, dürfen keine Disziplinarmaßnahmen verhängt werden, die endgültige Veränderungen des Arbeitsverhältnisses mit sich bringen; weiters darf keine Geldstrafe, deren Betrag den Grundlohn für vier Stunden übersteigt, und keine zeitweilige Enthebung vom Dienst unter Entfall des Lohns für mehr als zehn Tage verfügt werden. In jedem Fall dürfen strengere Disziplinarverfügungen als der mündliche Verweis nicht vor dem Ablauf von fünf Tagen verhängt werden, nachdem die Tat, die den Grund hierfür bildet, schriftlich vorgehalten worden ist. Vorbehaltlich entsprechender in den Kollektivverträgen vorgesehener Verfahren und unbeschadet des Rechts, sich an die Gerichtsbehörde zu wenden, kann der Arbeitnehmer, über den eine Disziplinarmaßnahme 11

39 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. - La legge 4 marzo 2009, n. 15 concerne la "Delega al Governo finalizzata all ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell economia e del lavoro e alla Corte dei conti". verhängt worden ist, innerhalb der folgenden zwanzig Tage, auch mittels der Gewerkschaft, bei der er eingeschrieben ist oder der er dazu den Auftrag erteilt, veranlassen, dass durch das Provinziale Amt für Arbeit und Vollbeschäftigung ein Schlichtungs- und Schiedskollegium eingesetzt wird, das aus einem Vertreter jeder der Parteien und aus einem dritten Mitglied gebildet wird, welches einvernehmlich oder, wenn ein Einvernehmen nicht erzielt wird, vom Leiter des Arbeitsamtes bestellt wird. Die Disziplinarmaßnahme bleibt bis zur Entscheidung durch das Kollegium ausgesetzt. Kommt der Arbeitgeber innerhalb von zehn Tagen ab der an ihn durch das Arbeitsamt gerichteten Aufforderung, seinen Vertreter für das im vorhergehenden Absatz genannte Kollegium zu bestellen, nicht nach, hat die Disziplinarmaßnahme keine Wirkung. Wendet sich der Arbeitgeber an die Gerichtsbehörde, bleibt die Disziplinarmaßnahme bis zur Beendigung des gerichtlichen Verfahrens ausgesetzt. Disziplinarmaßnahmen dürfen nach Ablauf von zwei Jahren ab ihrer Verhängung in keiner Hinsicht mehr berücksichtigt werden. - Das Gesetz vom 4. März 2009, Nr. 15 betrifft die Ermächtigung an die Regierung zur Optimierung der Produktivität im öffentlichen Dienst und zur Effizienz und Transparenz der öffentlichen Verwaltungen sowie Ergänzungsbestimmungen hinsichtlich der Befugnisse des nationalen Wirtschafts- und Arbeitsrates und des Rechnungshofes. L art. 7 della citata legge n.15/2009 dispone: Im Art. 7 des genannten Gesetzes Nr. 15/2009 wird nachstehendes verfügt: Art.7 Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici 1. L esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici Art.7 Grundsätze und Kriterien in Sachen Disziplinarstrafen und Verantwortung der öffentlichen Bediensteten (1) Die Ausübung der Ermächtigung laut diesem Artikel zielt auf die Änderung der Regelung der Disziplinarstrafen und der Verantwortung der Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen im Sinne des Art. 55 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. März 2001, Nr. 165 sowie der auf diesem Sachgebiet geltenden Sonderbestimmungen ab, um den Effizienzgrad der öffentlichen Ämter zu stärken sowie um 12

40 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. Nell ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Nell esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l entità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate; b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all esito di quest ultimo; c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilità d ufficio; d) prevedere meccanismi rigorosi per l esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonché la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di Leistungsmängel und häufige Fehlzeiten zu bekämpfen. Innerhalb der genannten Bestimmungen werden die unabdingbaren Bestimmungen festgelegt, die im Sinne und für die Wirkungen des Art und Abs Abs. 2 des Zivilgesetzbuches von Rechts wegen in den Tarifvertrag einzufügen sind. (2) Bei der Ausübung der übertragenen Befugnisse auf dem Sachgebiet laut diesem Artikel hält sich die Regierung an die folgenden Grundsätze und Richtlinien: a) Vereinfachung der Phasen der Disziplinarverfahren, insbesondere bei minder schweren Verfehlungen, sowie Rationalisierung des Disziplinarverfahrens, indem u. a. die Art und die Länge der entsprechenden Fristen neu festgelegt werden, Bereitstellung von Mitteln für ein schnelles und wirksames Ermittlungsverfahren, Pflicht zur umgehenden Mitteilung des Strafurteils auf telematischem Wege an die betroffenen Verwaltungen; b) Einführung einer Bestimmung, die vorsieht, dass das Disziplinarverfahren auch bei Anhängigkeit eines Strafverfahrens weitergeführt und abgeschlossen werden kann, wobei eventuell eine Verbindung zum Ausgang des Strafverfahrens hergestellt wird; c) Definition der Art der Verfehlungen, die aufgrund ihres Schweregrades die Verhängung der Disziplinarstrafe der Entlassung nach sich ziehen, einschließlich der Fälle wegen mangelhafter Leistung oder betreffend nicht wahrheitsgetreue Anwesenheitsbescheinigungen und Vorlegung von nicht wahrheitsgetreuen ärztlichen Bescheinigungen seitens öffentlicher Bediensteter. In Bezug auf diese beiden Verhaltensweisen ist eine eigene strafbare Handlung vorzusehen, wobei die Verhängung einer Strafe, die mindestens derjenigen für das Verbrechen gemäß Art. 640 Abs. 2 des Strafgesetzbuches entspricht, und ferner die Einleitung des entsprechenden Verfahrens von Amts wegen vorzusehen sind; d) Einführung von strengen Mechanismen für die Durchführung der ärztlichen Kontrollvisiten während der Abwesenheit wegen Krankheit des Bediensteten sowie Einführung der disziplinarrechtlichen Verantwortung und im Falle von öffentlichen Bediensteten und Einführung der Entlassung des Arztes aus wichtigem Grund, wenn er an der Fälschung 13

41 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ diligenza professionale nell accertamento della patologia; e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all immagine subìto dall amministrazione; f) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività; g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni; h) prevedere procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale; i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell azione disciplinare; l) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero; m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio; n) prevedere l equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell amministrazione; o) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva; p) prevedere l obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino von Krankheitsbescheinigungen teilgenommen oder bei der Feststellung der Krankheit die berufliche Sorgfaltspflicht nicht beachtet hat; e) Einführung der Pflicht der Wiedergutmachung des Vermögensschadens zu Lasten des verantwortlichen Bediensteten entsprechend der in den Zeiträumen, für die das Fehlen der Leistung festgestellt wurde, entrichteten Besoldung sowie Einführung der Pflicht der Wiedergutmachung des Schadens an Image und Ansehen der öffentlichen Verwaltung; f) Einführung des Verbots, den Bediensteten von Ämtern oder Organisationseinheiten, in denen eine schwerwiegende Leistungsunfähigkeit und fehlende Leistung festgestellt wurden, Gehaltserhöhungen jeglicher Art zu gewähren; g) Einführung der disziplinarrechtlichen Verfehlung für das Fehlverhalten des öffentlichen Bediensteten, aufgrund dessen die öffentliche Verwaltung zum Schadensersatz verurteilt wurde; h) Einführung von Verfahren und Modalitäten für die Zurverfügungstellung und Entlassung des Personals unter Beachtung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs, das wegen Leistungsunfähigkeit oder beruflicher Unfähigkeit der einwandfreien Tätigkeit der Zugehörigkeitsämter schweren Schaden zugefügt hat; i) Einführung der disziplinarrechtlichen Verfehlung in Bezug auf Personen, die aus Nachlässigkeit das Disziplinarverfahren nicht durchgeführt haben oder die Durchführungsfrist haben ablaufen lassen; l) Einführung der Staatshaftung für die Führungskräfte, falls sie es unterlassen, das überschüssige Personal zu bestimmen; m) Ausdehnung der Disziplinarbefugnisse der Führungskräfte, wobei überdies die Verhängung von Strafen, die keine Kündigung mit sich bringen, wie u.a. die Geldstrafe oder die Aussetzung des Arbeitsverhältnisses unter Beachtung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs vorzusehen ist; n) Gleichstellung des Aushangs der Disziplinarordnung am Eingang des Dienstsitzes mit deren Veröffentlichung auf der Internetseite der Verwaltung; o) Abschaffung der Schiedskollegien für Disziplinarverfahren und Verbot diese durch gesamtstaatlichen Kollektivvertrag einzurichten; p) Einführung der Pflicht, dass das Personal mit Kontakt zur Öffentlichkeit ein Namensschild 14

42 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome, con la possibilità di escludere da tale obbligo determinate categorie di personale, in relazione alla specificità di compiti ad esse attribuiti. tragen oder auf dem Schreibtisch ein Schild mit Vor- und Zunamen aufstellen muss. Bestimmte Kategorien von Bediensteten können im Hinblick auf die Besonderheit der ihnen zugewiesenen Aufgaben von dieser Pflicht enthoben werden. Note all articolo 7: Anmerkungen zum Art. 7: L articolo 26 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, recita: Art. 26 Parere per il rinnovo degli incarichi di direzione di Uffici. 1. Prima della scadenza del singolo incarico di direzione di un Ufficio, la Giunta regionale può promuovere il parere di apposita Commissione in ordine all'idoneità all'ulteriore svolgimento dell'incarico stesso. La Commissione, nominata di volta in volta dalla Giunta, è presieduta da un Assessore regionale ed è composta da due dirigenti di cui uno preposto alla Ripartizione cui l'ufficio interessato appartiene. 2. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale. 3. Ove il parere riguardi il direttore di un Ufficio appartenente alla Ripartizione prima, in luogo dei dirigenti indicati nel primo comma, sono nominati il Segretario generale della Giunta regionale e il dirigente preposto alla Ripartizione stessa. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica di dirigente. 5. Si applicano le disposizioni del decimo e undicesimo comma del precedente articolo Per l'accertamento di prestazioni lavorative inadeguate, è predisposta apposita relazione da parte del dirigente preposto alla Ripartizione. 7. A cura del Segretario generale della Giunta regionale e del dirigente della Ripartizione rispettivamente competente, la Der Art. 26 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 lautet folgendermaßen: Art. 26 Gutachten für die Erneuerung der Aufträge zur Leitung von Ämtern (1) Vor Beendigung des einzelnen Auftrages zur Leitung eines Amtes kann der Regionalausschuss das Gutachten einer eigenen Kommission hinsichtlich der Eignung zur weiteren Ausübung dieses Auftrages einholen. Ein Regionalassessor führt den Vorsitz der Kommission, die von Fall zu Fall vom Regionalausschuss ernannt wird und sich aus zwei Dirigenten zusammensetzt, von denen einer die Abteilung leitet, der das betroffene Amt angehört. (2) Die Zusammensetzung der Kommission muss der Stärke der Sprachgruppen angepasst sein, wie sie im Regionalrat vertreten sind. (3) Falls sich das Gutachten auf den Leiter eines Amtes der Abteilung I bezieht, werden anstelle der im Abs. 1 angeführten Dirigenten der Generalsekretär des Regionalausschusses und der mit der Leitung derselben Abteilung beauftragte Dirigent ernannt. (4) Die Befugnisse eines Schriftführers werden von einem Bediensteten im Dirigentenrang ausgeübt. (5) Es werden die Bestimmungen nach dem vorstehenden Art. 25 Abs. 10 und 11 angewandt. (6) Zur Feststellung von unangemessenen Arbeitsleistungen wird von Seiten des mit der Leitung der Abteilung beauftragten Dirigenten ein eigener Bericht verfasst. (7) Der Bericht wird durch den Generalsekretär des Regionalausschusses oder den jeweils zuständigen Abteilungsleiter dem Betroffenen sowie dem 15

43 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ relazione è comunicata all'interessato nonché all'assessore regionale che sovraintende al settore cui la Ripartizione o l'ufficio si riferiscono, rispettivamente al Presidente della Giunta. 8. Entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito e di chiedere altresì il parere del Comitato per l'organizzazione e il personale sulla relazione e sulle eventuali controdeduzioni. 9. Il Segretario generale della Giunta regionale o il dirigente della Ripartizione rispettivamente competente, qualora in base alle controdeduzioni e al parere di cui al precedente comma, ritenga non doversi ulteriormente provvedere, fa luogo all'archiviazione degli atti. In caso diverso, trasmette la relazione, unitamente alle controdeduzioni, al parere e alle proprie eventuali conclusioni, al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede a sottoporle alla Giunta regionale per la relativa decisione. Regionalassessor, der dem Sachbereich vorsteht, auf den sich die Abteilung oder das Amt beziehen, bzw. dem Präsidenten des Regionalausschusses übermittelt. (8) Innerhalb der Frist von dreißig Tagen vom Zeitpunkt der Mitteilung an kann der Betroffene seine entsprechenden Gegenäußerungen vorbringen und das Gutachten des Beirates für Organisationsund Personalangelegenheiten über den Bericht und über die allfälligen Gegenäußerungen verlangen. (9) Der Generalsekretär des Regionalausschusses oder der Leiter der jeweils zuständigen Abteilung sorgt, falls er es auf Grund der Gegenäußerungen und des Gutachtens nach dem vorstehenden Absatz erachtet, nicht weiter vorgehen zu müssen, für die Archivierung der Akte. Gegenteiligenfalls übermittelt er den Bericht zusammen mit den Gegenäußerungen, dem Gutachten und den eigenen allfälligen Schlussfolgerungen dem Präsidenten des Regionalausschusses, der sie dem Regionalausschuss für die entsprechende Entscheidung vorlegt. - L articolo 26-bis della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, è il seguente: Art. 26-bis Revoca della nomina a direttore d'ufficio 1. La nomina a direttore d'ufficio, anche nel caso che la direzione sia affidata ad un dirigente, può essere revocata in qualsiasi momento per inattività od incapacità o qualora l'attività del preposto non corrisponda ai compiti assegnati. La proposta di revoca, debitamente motivata, viene inoltrata alla Giunta regionale dal competente dirigente di Ripartizione o struttura equiparata. La proposta di revoca deve essere preceduta da una diffida all'interessato con un intervallo minimo di trenta giorni tra l'una e l'altra. 2. La Giunta regionale esamina la proposta di revoca e decide con atto motivato, previ adeguati accertamenti e sentito l'interessato ed il consiglio per l'organizzazione ed il personale. - Der Art. 26-bis des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 lautet folgendermaßen: Art. 26-bis Widerruf der Ernennung zum Amtsdirektor (1) Die Ernennung zum Amtsdirektor kann auch wenn die Leitung einem Dirigenten zugeteilt wurde jederzeit wegen Untätigkeit oder Unfähigkeit oder falls die ausgeübte Tätigkeit den zugeteilten Obliegenheiten nicht gerecht wird, widerrufen werden. Der entsprechend begründete Widerrufungsvorschlag wird beim Regionalausschuss vom zuständigen Dirigenten der Abteilung oder der gleichgestellten Organisationseinheit eingebracht. Dem Widerrufungsvorschlag muss eine Verwarnung des Betroffenen mit einem Abstand von mindestens dreißig Tagen vorausgehen. (2) Der Regionalausschuss überprüft den Widerrufungsvorschlag und entscheidet mit begründeter Maßnahme nach zweckmäßigen Ermittlungen und nach Anhören des Betroffenen und des Beirates für Organisations- und 16

44 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Personalangelegenheiten. 3. La revoca della nomina a direttore d'ufficio può intervenire anche ad istanza dell'interessato. 4. La revoca è altresì disposta per soppressione dell'ufficio. (3) Der Widerruf der Ernennung zum Amtsdirektor kann auch auf Antrag des Betroffenen erfolgen. (4) Der Widerruf wird ferner wegen Auflassung des Amtes verfügt. - Per il testo vigente dell articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente Norme urgenti in materia di personale, vedi note all articolo 4. - Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (G.U. 9 ottobre 2001, n. 235) concerne Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'unice, dal CEEP e dal CES. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (G.U. 9 maggio 2001, n.106, S.O.) concerne Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L articolo 36, comma 5, del citato decreto n.165/2001 dispone: Art.36 Utilizzo di contratti di lavoro flessibile 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai - Zum geltenden Wortlaut des Art. 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens siehe Anmerkungen zum Art.4. - Das gesetzesvertretende Dekret vom 6. September 2001, Nr. 368 (GBl. vom 9. Oktober 2001, Nr. 235) betrifft Durchführung der Richtlinie 1999/70/EG zu der UNICE- CEEP-CES-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge. - Das gesetzesvertretende Dekret vom 30. März 2001, Nr. 165 (GBl. vom 9. Mai 2001, Nr. 106, ord. Beibl.) betrifft Allgemeine Vorschriften, die für die Beschäftigung der Angestellten in der öffentlichen Verwaltung gelten. Im Art. 36 Abs. 5 des genannten gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 wird Folgendes verfügt: Art. 36 Anwendung von Verträgen mit flexiblen Arbeitsverhältnissen (5) Auf jeden Fall darf die Verletzung zwingender Bestimmungen betreffend die Einstellung oder die Beschäftigung von Arbeitnehmern seitens der öffentlichen Verwaltungen nicht zum Entstehen von unbefristeten Arbeitsverhältnissen mit diesen öffentlichen Verwaltungen führen, unbeschadet jeglicher Verantwortung oder Strafmaßnahme. Der betroffene Arbeitnehmer hat Anrecht auf Wiedergutmachung des Schadens, der sich aus der Arbeitsleistung in Verletzung von zwingenden Vorschriften ergibt. Die Verwaltungen sind verpflichtet, die in diesem Zusammenhang entrichteten Beträge von den verantwortlichen Führungskräften einzutreiben, falls die Verletzung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Die Führungskräfte, die die Bestimmungen des vorliegenden Artikels 17

45 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (127). verletzen, tragen auch die Verantwortung im Sinne des Art. 21 dieses Dekretes. Diese Verletzungen werden bei der Bewertung der von den Führungskräften geleisteten Arbeit im Sinne des Art. 5 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juli 1999, Nr. 286 (127) berücksichtigt. Note all articolo 8: Anmerkungen zum Art. 8: Il testo vigente dell articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni è quello qui di seguito evidenziato, dove - in ottemperanza al testo vigente - non vengono riportate le parti che sono state abrogate dalla legge qui pubblicata: Art. 3 Giunta regionale 1. La Giunta regionale, in attuazione degli articoli 4 n. 1, 16 e 44 dello Statuto speciale: a) delibera, nell'ambito della propria competenza, i programmi di attività nelle materie di competenza regionale e impartisce direttive per la loro attuazione; b) delibera i regolamenti per l'esecuzione delle leggi regionali; c) impartisce disposizioni per l'esercizio, da parte degli Assessori, delle attribuzioni loro spettanti, in relazione alla ripartizione degli affari effettuata ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale; d) delibera sulla nomina dei dirigenti e degli altri impiegati regionali, e sulla preposizione del personale alle strutture organizzative, secondo quanto previsto dalla presente legge; 2. La Giunta regionale determina, con apposito regolamento interno, le modalità di svolgimento delle sedute ed ammette a partecipare alle sedute stesse, senza diritto di voto, i dirigenti e/o i direttori degli uffici regionali e/o i consulenti della Regione, in relazione ai problemi in discussione. Der geltende Wortlaut des Art. 3 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen ist der nachstehende, in dem unter Beachtung des geltenden Wortlauts die durch das hier veröffentlichte Gesetz aufgehobenen Teile nicht angeführt werden: Art. 3 Regionalausschuss (1) Der Regionalausschuss übt in Durchführung der Art. 4 Z. 1, 16 und 44 des Sonderstatuts die nachstehenden Aufgaben aus: a) er beschließt im Rahmen seiner Zuständigkeiten die Tätigkeitsprogramme in den Sachbereichen regionaler Zuständigkeit und gibt Richtlinien zu deren Durchführung heraus; b) er beschließt die Verordnungen zur Durchführung der Regionalgesetze; c) er erteilt den Assessoren Weisungen für die Ausübung ihrer Befugnisse im Zusammenhang mit der im Sinne des Art. 42 des Sonderstatuts vorgenommen Aufteilung der Amtsgeschäfte; d) er beschließt die Ernennung der Dirigenten und der anderen Bediensteten der Region und die Beauftragung des Personals mit der Leitung der Organisationsstrukturen, wie es in diesem Gesetz vorgesehen ist; (2) Der Regionalausschuss legt mit eigener Geschäftsordnung die Einzelheiten der Abwicklung der Sitzungen fest und bestimmt über die Teilnahme an diesen Sitzungen von Seiten der Dirigenten und/oder der Leiter der regionalen Ämter und/oder der Berater der Region im Zusammenhang mit den zu behandelnden Problemen und ohne Stimmrecht. Note all articolo 9: Anmerkungen zum Art. 9: 18

46 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Il testo vigente dell articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni è quello qui di seguito evidenziato, dove - in ottemperanza al testo vigente - non vengono riportate le parti che sono state abrogate dalla legge qui pubblicata: Der geltende Wortlaut des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen ist der nachstehende, in dem unter Beachtung des geltenden Wortlauts die durch das hier veröffentlichte Gesetz aufgehobenen Teile nicht angeführt werden: Art. 4 Presidente della Giunta regionale 1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite dagli articoli 40, 41, 42, 43 dello Statuto, presiede le riunioni della Giunta, ne dirige i lavori, modificandone, ove lo ritenga necessario, l'ordine di trattazione o rinviandone la trattazione ad altra seduta e dichiara l'esito delle votazioni segue e coordina anche presiedendo apposite conferenze cui partecipano gli Assessori e i dirigenti, l'andamento dell'attività regionale. 2. Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori o ai dirigenti l'esercizio di singole funzioni rientranti nelle attribuzioni di cui all'articolo 40, primo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n 670. Art. 4 Präsident des Regionalausschusses (1) Im Rahmen der Aufgaben, die dem Präsidenten des Regionalausschusses mit den Art. 40, 41, 42, 43 des Statuts übertragen sind, führt dieser den Vorsitz bei den Sitzungen des Regionalausschusses, leitet dessen Arbeiten und ändert, wenn er es für notwendig erachtet, die Reihenfolge der Behandlung von Angelegenheiten oder verschiebt sie auf eine andere Sitzung und verkündet das Ergebnis der Abstimmungen. Er verfolgt und koordiniert die Tätigkeit der Region, wobei er auch bei eigenen Besprechungen, an denen die Assessoren und die Dirigenten teilnehmen, den Vorsitz führt. (2) Der Präsident des Regionalausschusses kann an Assessoren oder an Dirigenten die Ausübung einzelner Aufgaben übertragen, die gemäß Art. 40 Abs. 1 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. Note all articolo 10: Anmerkungen zum Art. 10: Il testo vigente dell articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni è quello qui di seguito riportato, dove le parti contrassegnate con il carattere grassetto rappresentano l oggetto dell intervento novellatore di cui alla legge qui pubblicata: Der geltende Wortlaut des Art. 7 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen ist der nachstehende, in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben wiedergegebenen werden: Art. 7 Segreteria della Giunta regionale. 1. La Segreteria della Giunta regionale assicura il supporto all attività del Presidente e della Giunta nel definire gli Art. 7 Sekretariat des Regionalausschusses (1) Das Sekretariat des Regionalausschusses unterstützt den Präsidenten und den Regionalausschuss bei der Bestimmung der 19

47 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ indirizzi e gli obiettivi generali nonché il collegamento ed il coordinamento delle strutture dirigenziali sottordinate e la verifica di progetti ed iniziative che coinvolgono più strutture. 2. Alla Segreteria della Giunta regionale è preposto il Segretario della Giunta. 3. Il Segretario è coadiuvato da un Vicesegretario appartenente ad un gruppo linguistico diverso da quello del Segretario, nominato con le modalità del comma precedente, oppure tra i dipendenti regionali inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso del diploma di laurea. 4. Le nomine di cui ai commi precedenti possono essere conferite, nei limiti dei posti di organico della qualifica di dirigente previsti dalla presente legge, anche a persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età. La nomina a contratto è disposta con deliberazione della Giunta regionale per un periodo non superiore a quello della durata in carica della Giunta. Il contratto è rinnovabile. Al Segretario ed al Vicesegretario nominati a contratto la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello iniziale previsto per i dirigenti, l'indennità di direzione prevista dalla presente legge, oltre all'indennità integrativa speciale ed alle quote aggiunta di famiglia eventualmente spettanti. allgemeinen Richtlinien und Zielsetzungen, pflegt die Zusammenarbeit zwischen den unterstellten Abteilungen sowie deren Koordinierung und überprüft die Projekte und Initiativen, an denen mehrere Organisationseinheiten beteiligt sind. (2) Das Sekretariat des Regionalausschusses wird vom Sekretär des Regionalausschusses geleitet. (3) Der Sekretär, der von einem Vizesekretär unterstützt wird, welcher einer anderen Sprachgruppe als jener des Sekretärs angehört, wird gemäß dem vorstehenden Absatz oder unter den Bediensteten der Region ernannt, die mindestens im siebten Funktionsrang eingestuft und im Besitz des Doktorates sind. (4) Die Ernennungen nach den vorstehenden Absätzen können in den Grenzen der in diesem Gesetz vorgesehenen Planstellen im Rang eines Dirigenten auch an Personen mit anerkannter Erfahrung und Sachkenntnis erteilt werden, die nicht der Verwaltung angehören, das Doktorat und die für die Zulassung zum Dienst bei der Region vorgeschriebenen allgemeinen Voraussetzungen besitzen, wobei von der Altersgrenze abgesehen wird. Die Ernennung wird mit Vertrag durch Beschluss des Regionalausschusses für eine Zeitspanne verfügt, die die Amtsdauer des Regionalausschusses nicht überschreitet. Der Vertrag kann erneuert werden. Dem mit Vertrag ernannten Sekretär und Vizesekretär erkennt der Regionalausschuss eine Besoldung, welche die für die Dirigenten vorgesehene Anfangsbesoldung nicht übersteigt, die in diesem Gesetz vorgesehene Direktionszulage sowie die Sonderergänzungszulage und die allenfalls zustehenden Familienzulagen zu. Note all articolo 11: Anmerkungen zum Art. 11: Il testo vigente dell articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni è quello qui di seguito riportato, dove le parti contrassegnate con il carattere grassetto rappresentano l oggetto dell intervento novellatore di cui alla legge qui pubblicata: Der geltende Wortlaut des Art. 13 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen ist der nachstehende, in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben wiedergegebenen werden: 20

48 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Art. 13 Attribuzioni dei dirigenti di Ripartizione o di struttura equiparata 1. Il dirigente di Ripartizione o della struttura organizzativa equiparata, coordina l'attività degli Uffici in cui si articola la Ripartizione o la struttura equiparata e sovraintende al loro andamento. 2. Fornisce alla Giunta regionale, al Presidente ed agli Assessori gli elementi di conoscenza e valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni. 3. Attua la specificazione degli obiettivi indicati alla Ripartizione dalla Giunta regionale, dal Presidente e dagli Assessori e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati. 4. Provvede all'esercizio delle attribuzioni ed agli adempimenti demandati da norme di legge e di regolamento concernenti la disciplina delle attività rientranti nelle attribuzioni della Ripartizione o della struttura equiparata. Dispone in ordine al corretto impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate alla Ripartizione o alla struttura, assicurando, anche con riferimento agli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle attribuzioni della Ripartizione o della struttura, l'osservanza dei criteri di regolarità amministrativa, di semplicità, di speditezza e di economicità gestionale. Provvede, adottando gli atti necessari, ivi compresa la possibilità di disporre atti ispettivi, a tutti gli adempimenti ed i controlli connessi alle prestazioni degli Uffici, assicurando il rispetto delle norme di legge e di regolamento. Formula proposte ed adotta disposizioni per la risoluzione dei problemi di organizzazione, per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, nonché per l'adozione di nuove tecniche e metodologie di lavoro. Art. 13 Aufgaben der Abteilungsdirigenten oder der Dirigenten gleichgestellter Organisationseinheiten (1) Der Dirigent der Abteilung oder der gleichgestellten Organisationseinheit koordiniert die Tätigkeit der Ämter, in die sich die Abteilung oder die gleichgestellte Organisationseinheit gliedert, und hat die Oberaufsicht über den Ablauf ihrer Tätigkeit. (2) Er liefert dem Regionalausschuss, dem Präsidenten und den Assessoren die fachlichen Kenntnis- und Beurteilungselemente, die zur Analyse des Erfüllungsgrades des öffentlichen Interesses und zur Auswahl der entsprechenden Entscheidungen erforderlich sind. (3) Er nimmt die Bestimmung der der Abteilung vom Regionalausschuss, vom Präsidenten und von den Assessoren vorgegebenen Zielsetzungen und deren Umsetzung in Arbeitsprogramme vor, von denen er den Durchführungsstand und die Ergebnisse überprüft. (4) Er sorgt für die Ausübung der Befugnisse und für die Amtshandlungen, die in Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen betreffend die Regelung der in den Aufgabenbereich der Abteilung oder der gleichgestellten Organisationseinheit fallenden Tätigkeiten vorgesehen sind. Er verfügt hinsichtlich des einwandfreien Einsatzes des Personals und der Anwendung der der Abteilung oder Organisationseinheit zugeteilten Mittel, wobei er auch mit Bezug auf die den Aufgaben der Abteilung oder der Organisationseinheit entsprechenden Haushaltansätzen die Befolgung der Grundsätze für eine ordnungsgemäße, schnelle und wirtschaftliche Führung in der Verwaltung gewährleistet. Er sorgt durch Anwendung der notwendigen Amtshandlungen auch mit der Möglichkeit, Inspektionen zu verfügen, für alle Aufgaben und für die Kontrollen, die mit den Leistungen der Ämter zusammenhängen, wobei er die Befolgung der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen gewährleistet. Er formuliert Vorschläge und erlässt Verfügungen zur Lösung der Organisationsprobleme, zur Rationalisierung und Vereinfachung der Verfahren sowie zur Einführung neuer Arbeitstechniken und - methodologien. 21

49 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Oltre alla firma degli atti adottati per l'esercizio delle attribuzioni della Ripartizione o della struttura equiparata, compete al dirigente della Ripartizione o della struttura la firma degli atti a rilevanza esterna, fatti salvi gli atti che il Presidente della Giunta regionale o gli Assessori intendano riservare alla propria competenza. 6. Esercita le funzioni che ad esso sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti. 7. Fa parte del Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa previsto dal successivo articolo 15 e partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati in seno all'amministrazione. 8. Il dirigente fissa gli obiettivi agli uffici in base alla relativa competenza e dispone in ordine alla valutazione dei direttori degli uffici rientranti nella struttura diretta e del personale assegnato, anche al fine dell attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi 9. Annualmente il dirigente presenta alla Giunta una relazione nella quale viene illustrata l attività amministrativa della struttura di competenza, il grado di coerenza tra gli indirizzi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio. (5) Neben der Unterzeichnung der zur Ausübung der Befugnisse der Abteilung oder der gleichgestellten Organisationseinheit durchgeführten Amtshandlungen steht dem Dirigenten der Abteilung oder der gleichgestellten Organisationseinheit die Unterzeichnung der Amtshandlungen mit verwaltungsexterner Tragweite unbeschadet der Amtshandlungen zu, die der Präsident des Regionalausschusses oder die Assessoren ihrer Zuständigkeit vorbehalten wollen. (6) Er nimmt die ihm durch Gesetze und Verordnungen unmittelbar zugeteilten Aufgaben wahr. (7) Er gehört dem im darauffolgenden Art. 15 vorgesehenen Beirat für Gesetzgebung und Verwaltung an und nimmt an innerhalb der Verwaltung bestehenden Kollegialorganen, Kommissionen und Beiräten teil. (8) Der Leiter setzt die Ziele der Ämter aufgrund des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches fest und entscheidet über die Bewertung der Amtsdirektoren sowie des Personals seiner Organisationseinheit, auch zwecks Zuerkennung der entsprechenden zusätzlichen Besoldungselemente unter Beachtung der Tarifverträge. (9) Der Leiter unterbreitet dem Regionalausschuss jedes Jahr einen Bericht über die Verwaltungstätigkeit der jeweiligen Organisationseinheit, die Übereinstimmung mit den erteilten Richtlinien, die Gründe für die eventuell festgestellten Abweichungen und die zu deren Behebung erlassenen oder zu erlassenden Maßnahmen. Note all articolo 12: Anmerkungen zum Art. 12: Il testo vigente dell articolo 14 della legge regionale 9 novembre 1983, n.15, concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni è quello qui di seguito riportato, dove le parti contrassegnate con il carattere grassetto rappresentano l oggetto dell intervento novellatore di cui alla legge qui pubblicata: Der geltende Wortlaut des Art. 14 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen ist der nachstehende, in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben wiedergegebenen werden: 22

50 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Art.14 Attribuzione dei direttori degli Uffici Art. 14 Aufgaben der Amtsdirektoren 1. Il direttore dell'ufficio dirige le attività rientranti nelle attribuzioni dell'ufficio, promuovendo la necessaria collegialità nell'impostazione delle attività stesse e curando una corretta ed equilibrata ripartizione del lavoro. È responsabile del concreto svolgimento delle attribuzioni dell'ufficio e, in particolare, coadiuva il dirigente della Ripartizione competente o della struttura equiparata, nella predisposizione dei programmi di lavoro e degli eventuali progetti specifici dell'ufficio medesimo, approntando gli elementi e la documentazione necessari. Provvede alla firma degli atti connessi all attività dell ufficio, salvo quelli che per spesa o tipologia sono riservati con atto a contenuto generale alle funzioni del dirigente. 2. Cura, nell'ambito dei suddetti programmi, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro, individuando le questioni che necessitano di trattazione collegiale e quelle da affidarsi ad uno o più impiegati. 3. Provvede, adottando gli atti necessari, agli adempimenti ed ai controlli connessi alle prestazioni del personale assegnato all'ufficio, assicurando il rispetto delle norme di legge e di regolamento. 4. Risponde al dirigente competente dell andamento dell ufficio e presenta annualmente allo stesso una relazione sull attività svolta. Dispone in ordine alla valutazione del personale assegnato all ufficio anche al fine dell attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi. 5. I direttori degli Uffici del Libro fondiario svolgono i compiti indicati nella vigente legislazione in materia di tenuta dei Libri fondiari. Provvedono altresì a ripartire il lavoro fra il personale dell'ufficio con criteri di funzionalità e dispongono direttive per il (1) Der Amtsdirektor leitet die in den Aufgabenbereich des Amtes fallenden Tätigkeiten, wobei er bei der Anlegung dieser Tätigkeiten die notwendige Kollegialität im Auge hält und für eine korrekte und ausgeglichene Arbeitsverteilung sorgt. Er ist für die konkrete Ausübung der Befugnisse des Amtes verantwortlich und unterstützt im besonderen den Dirigenten der zuständigen Abteilung oder der gleichgestellten Organisationseinheit bei der Erstellung der Arbeitsprogramme und der allfälligen spezifischen Pläne des Amtes, wobei er die notwendigen Elemente und Unterlagen zusammenstellt. Er unterzeichnet die mit der Tätigkeit des Amtes zusammenhängenden Akte, mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund der verbundenen Kosten oder ihrer Art dem Leiter mit einem Akt allgemeinen Inhalts vorbehalten sind. (2) Im Rahmen der obgenannten Programme pflegt er die Organisation und die Verteilung der Arbeit, wobei er die Angelegenheiten, die eine kollegiale Behandlung erfordern, und jene, die einem oder mehreren Bediensteten zu übertragen sind, bestimmt. (3) Er sorgt durch Ausübung der notwendigen Amtshandlungen für die mit den Dienstleistungen des dem Amt zugeteilten Personals zusammenhängenden Obliegenheiten und Kontrollen, wobei er die Befolgung der Gesetzesund Verordnungsbestimmungen gewährleistet. (4) Er ist vor dem zuständigen Leiter für die Tätigkeit des Amtes verantwortlich und unterbreitet demselben jedes Jahr einen Bericht über die durchgeführte Tätigkeit. Er entscheidet über die Bewertung des dem Amt zugeteilten Personals, auch zwecks Zuerkennung der entsprechenden zusätzlichen Besoldungselemente unter Beachtung der Tarifverträge. (5) Die Direktoren der Grundbuchsämter erfüllen die in der geltenden Gesetzgebung auf dem Sachgebiet der Führung der Grundbücher angeführten Aufgaben. Sie sorgen ferner für die Arbeitsaufteilung unter den Bediensteten des Amtes aufgrund von Kriterien der Zweckdienlichkeit und 23

51 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ trattamento uniforme delle pratiche, decidendo su eventuali casi che ritengano dubbi o controversi, sentito il dirigente della Ripartizione del Libro fondiario e Catasto tramite il competente Ispettorato provinciale. 6. I direttori degli Uffici del Catasto svolgono i compiti indicati nella vigente legislazione in materia catastale. 7. Il direttore dell'ufficio preposto alla trattazione degli affari legali e legislativi deve essere in possesso del titolo di avvocato o procuratore legale. La nomina a direttore di tale Ufficio potrà essere conferita anche a persona estranea all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del titolo di avvocato o procuratore legale nonché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione. La nomina è disposta dalla Giunta regionale con contratto a tempo determinato, comunque per un periodo non superiore a quello della durata in carica della Giunta stessa. Il contratto è rinnovabile. Al direttore dell'ufficio suddetto, nominato a contratto, con deliberazione della Giunta regionale, è attribuito un trattamento economico non superiore a quello iniziale spettante ai dipendenti regionali appartenenti alla VIII qualifica funzionale, l'indennità di direzione di cui alla lettera c) del primo comma del successivo articolo 52, oltre all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti. Oltre alla firma degli atti adottati per l'esercizio delle attribuzioni dell'ufficio, compete al direttore preposto alla trattazione degli affari legali e legislativi la firma degli atti a rilevanza esterna, fatti salvi gli atti che il Presidente della Giunta regionale intenda riservare alla propria competenza. 8. In caso di vacanza del posto di direzione dell'ufficio preordinato alla trattazione degli affari legali e legislativi la direzione stessa può essere affidata provvisoriamente ad un dirigente o ad un altro direttore d'ufficio che siano in possesso del erteilen Richtlinien für die einheitliche Bearbeitung der einzelnen Angelegenheiten, wobei sie mittels des zuständigen Landesinspektorates über eventuelle Fälle, die sie als zweifelhaft oder umstritten erachten, nach Anhören des Dirigenten der Abteilung für Grundbuch und Kataster entscheiden. (6) Die Direktoren der Katasterämter erfüllen die in der geltenden Gesetzgebung auf dem Sachgebiet des Katasters angeführten Aufgaben. (7) Der Direktor des für die Behandlung der Rechts- und Gesetzgebungsangelegenheiten zuständigen Amtes muss im Besitz des Titels eines Rechtsanwaltes oder eines Prozessbevollmächtigten sein. Die Ernennung zum Direktor dieses Amtes kann auch einer Person mit anerkannter Erfahrung und Sachkenntnis erteilt werden, die nicht der Verwaltung angehört, den Titel eines Rechtsanwaltes oder Prozessbevollmächtigten sowie die für die Zulassung zum Dienst bei der Region vorgeschriebenen allgemeinen Voraussetzungen besitzt. Die Ernennung wird mit Vertrag auf bestimmte Zeit vom Regionalausschuss für eine Zeitspanne verfügt, die jedenfalls die Amtsdauer des Regionalausschusses nicht überschreitet. Der Vertrag kann erneuert werden. Dem mit Beschluss des Regionalausschusses mit Vertrag ernannten Direktor dieses Amtes wird eine Besoldung, welche die den Regionalbediensteten im achten Funktionsrang zustehende Anfangsbesoldung nicht übersteigt, die im darauf folgenden Art. 52 Abs. 1 Buchst. c) vorgesehene Direktionszulage sowie die Sonderergänzungszulage und die allenfalls zustehenden Familienzulage zuerkannt. Neben der Unterzeichnung der für die Ausübung der Befugnisse des Amtes getroffenen Maßnahmen steht dem für die Bearbeitung der Rechts- und Gesetzgebungsangelegenheiten zuständigen Direktor die Unterzeichnung der Maßnahmen mit verwaltungsexterner Tragweite unbeschadet der Maßnahmen zu, die der Präsident des Regionalausschusses seiner Zuständigkeit vorbehalten will. (8) Sollte die Stelle des Direktors des für die Bearbeitung der Rechts- und Gesetzgebungsangelegenheiten zuständigen Amtes unbesetzt sein, kann die Leitung provisorisch einem Dirigenten oder einem anderen Amtsdirektor im Besitz des Titels eines Rechtsanwalts oder eines Prozessbevollmächtigten übertragen werden. 24

52 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ titolo di avvocato o procuratore legale. Note all articolo 13: Anmerkungen zum Art. 13: Il testo vigente dell articolo 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni è quello qui di seguito riportato, dove le parti contrassegnate con il carattere grassetto rappresentano l oggetto dell intervento novellatore di cui alla legge qui pubblicata: Der geltende Wortlaut des Art. 18 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen ist der nachstehende, in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben wiedergegebenen werden: Art. 18 Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale 1. L'Ufficio di Gabinetto costituisce il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e alla trattazione degli affari riservati alla competenza del medesimo. Fanno parte del Gabinetto l'ufficio stampa e l'ufficio pubbliche relazioni. 2. La dotazione organica complessiva del Gabinetto è stabilita nel numero massimo di venti unità. 3. Il Capo di Gabinetto viene scelto dal Presidente della Giunta regionale tra il personale della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici. 4. La nomina del capo di Gabinetto può essere conferita anche a persona estranea all'amministrazione, purché la medesima risulti in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla settima qualifica funzionale, nonché degli altri requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età. La nomina suddetta, a contratto, è disposta, con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente, per un periodo non superiore a quello di durata in carica del Presidente della Giunta medesima. La nomina può essere revocata dalla Giunta regionale su motivata richiesta del Presidente. 5. Oltre al personale necessario a garantire la funzionalità all Ufficio stampa Art. 18 Kabinettsamt des Präsidenten des Regionalausschusses (1) Das Kabinettsamt dient zur funktionellen Unterstützung der Tätigkeit des Präsidenten des Regionalausschusses und zur Behandlung der seinem Zuständigkeitsbereich vorbehaltenen Angelegenheiten. Zum Kabinettsamt gehören das Presseamt und das Amt für Öffentlichkeitsarbeit. (2) Das planmäßige Personal des Kabinettsamtes wird auf eine Höchstanzahl von insgesamt zwanzig Bediensteten festgelegt. (3) Der Kabinettschef wird vom Präsidenten des Regionalausschusses aus den Reihen des Personals der Region, des Staates oder anderer öffentlicher Körperschaften gewählt. (4) Zum Kabinettschef kann auch eine Person ernannt werden, die nicht der Verwaltung angehört, soweit diese im Besitz des für die Zulassung in die siebte Funktionsebene vorgesehenen Studientitels sowie der anderen für die Zulassung zum Dienst bei der Region vorgeschriebenen allgemeinen Voraussetzungen ist, wobei von der oberen Altersgrenze abgesehen wird. Die Ernennung wird mit Vertrag mit Beschluss des Regionalausschusses auf Vorschlag des Präsidenten für eine Zeitspanne verfügt, die die Amtsdauer des Präsidenten des Regionalausschusses nicht überschreitet. Die Ernennung kann auf begründeten Antrag des Präsidenten vom Regionalausschuss widerrufen werden. (5) Dem Presseamt können außer dem für die Funktionsfähigkeit des Amtes erforderlichen 25

53 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ possono essere assegnati fino ad un massimo di due giornalisti iscritti all albo nazionale, assunti anche dall esterno con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella della Giunta in carica e con attribuzione del trattamento giuridico ed economico del contratto nazionale giornalisti; per il trattamento di missione e di bilinguismo si applicano le disposizioni del contratto collettivo dell area dirigenziale. 6.* 7.* 8.* 9. Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso non possono interferire nell'attività degli altri Uffici regionali né sostituirsi ad essi. Essi rispondono dell'esercizio dei loro compiti direttamente al Presidente della Giunta regionale. 10. Per esigenze funzionali non più di tre addetti al Gabinetto possono avere sede di servizio in Bolzano. * I commi contrassegnati con l asterisco * sono stati abrogati. Personal höchstens zwei im gesamtstaatlichen Verzeichnis eingetragene, auch verwaltungsexterne Journalisten zugeteilt werden, die mit befristetem Vertrag für einen die Amtsperiode des Regionalausschusses nicht überschreitenden Zeitraum mit Zuerkennung der rechtlichen und wirtschaftlichen Stellung gemäß dem gesamtstaatlichen Journalistenvertrag einzustellen sind; für die Außendienstvergütung und die Zweisprachigkeitszulage gelten die Bestimmungen des Tarifvertrags für Führungskräfte. (6)* (7)* (8)* (9) Der Kabinettschef und das dem Kabinett zugeteilte Personal dürfen weder in die Tätigkeit der anderen Regionalämter eingreifen noch an ihre Stelle treten. Sie sind für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben direkt dem Präsidenten des Regionalausschusses verantwortlich. (10) Aus funktionellen Erfordernissen dürfen höchstens drei Bedienstete des Kabinettsamtes den Dienstsitz in Bozen haben. * Die mit einem Sternchen * angezeichneten Absätze wurden aufgehoben. Note all articolo 14: Anmerkungen zum Art. 14: Il testo vigente dell articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, concernente Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale e successive modificazioni è quello qui di seguito riportato, dove le parti contrassegnate con il carattere grassetto rappresentano l oggetto dell intervento novellatore di cui alla legge qui pubblicata: Der geltende Wortlaut des Art. 24 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals mit seinen späteren Änderungen ist der nachstehende, in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben wiedergegebenen werden: Art. 24 Preposizione alle strutture dirigenziali Art. 24 Leitung der Abteilungen 26

54 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ E preposto alle strutture dirigenziali il personale inquadrato nella qualifica di dirigente o, in assenza, quello inserito nell albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell idoneità alla direzione d ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall amministrazione. 2. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto della natura e delle caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare in relazione alle attitudini e alle capacità professionali manifestate. 3. Per motivate esigenze organizzative la Giunta può attuare, prima della scadenza dell incarico, processi di rotazione. 4. La qualifica di dirigente è conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all albo degli idonei alle funzioni dirigenziali. 5. Per la partecipazione ai concorsi è comunque richiesto il diploma di laurea almeno quadriennale e un esperienza professionale di almeno sette anni nelle posizioni professionali direttive della Regione o di altri enti pubblici o in qualifiche dirigenziali di aziende pubbliche o private. 6. Con regolamento la Giunta definisce, nei limiti di cui al comma 4, le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali, le tipologie delle prove e le modalità di svolgimento degli esami, nonché i criteri di valutazione dei titoli. 7. * 8. * 9. * 10.* (1) Mit der Leitung der Abteilungen wird das Personal im Führungsrang oder bei dessen Nichtvorhandensein das im Verzeichnis der Geeigneten zur Übernahme von Führungsaufgaben eingetragene Personal beauftragt. Für die Eintragung in genanntes Verzeichnis sind die Eignung zum Amtsdirektor und ein mindestens vierjähriger Hochschulabschluss erforderlich. Überdies muss die Abschlussprüfung des Ausbildungslehrganges für Anwärter auf Führungspositionen bestanden worden sein. (2) Bei der Erteilung der Führungsaufträge werden die Art und die Charakteristika der durchzuführenden Tätigkeiten und Programme in Bezug auf die beruflichen Kompetenzen und Fähigkeiten berücksichtigt. (3) Der Regionalausschuss kann aus begründeten organisatorischen Erfordernissen die Rotation der Aufträge vor Ablauf derselben verfügen. (4) Der Führungsrang wird infolge von öffentlichen Wettbewerben nach Prüfungen oder nach Prüfungen und Bewertungsunterlagen bzw. je nach den Merkmalen der zu besetzenden Stellen und auf jeden Fall im Ausmaß von höchstens 50 Prozent der Gesamtanzahl der Stellen von Wettbewerben nach Bewertungsunterlagen für die im Verzeichnis der Geeigneten zur Übernahme von Führungsaufgaben eingetragenen Bediensteten erteilt. (5) Für die Teilnahme an den Wettbewerben sind auf jeden Fall ein mindestens vierjähriger Hochschulabschluss sowie sieben Jahre Berufserfahrung in Stellen für leitende Beamte der Region oder anderer öffentlicher Körperschaften oder in den Führungsrängen öffentlicher oder privater Betriebe erforderlich. (6) Der Regionalausschuss legt mit Verordnung in den Grenzen laut Abs. 4 die verschiedenen möglichen Wettbewerbsverfahren, die Prüfungen und deren Durchführungsmodalitäten sowie die Kriterien für die Bewertung der Unterlagen fest. (7) * (8) * (9) * (10) * 27

55 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Al fine di assicurare l'applicazione del principio della proporzionale linguistica, nel rispetto dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, la nomina a dirigente può essere conferita dalla Giunta regionale per chiamata anche a persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e capacità professionale, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età. 11-bis. L'incarico di dirigente può essere altresì conferito a personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, purché lo stesso rivesta, presso l'ente di appartenenza, una qualifica dirigenziale pari o funzione assimilabile a quella prevista dalla presente legge e sia inoltre in possesso di diploma di laurea. A detto personale spetta l'indennità di direzione prevista per l'incarico conferito. 11-ter. Le nomine di cui al comma 11 e gli incarichi di cui al comma 11-bis non possono comunque superare complessivamente il limite del trenta per cento dei posti di organico previsti per la qualifica di dirigente. 11-quater. Per le nomine di cui al comma 11 e gli incarichi di cui al comma 11-bis è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso alla carriera direttiva. * I commi contrassegnati dalla numerazione da 7 a 10 sono venuti meno a seguito della sostituzione operata dall art.8, comma 2, lett.b) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5. (11) Zum Zwecke der Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes des sprachlichen Proporzes kann die Ernennung zum Dirigenten unter Beachtung des Art. 15 des Regionalgesetzes vom 7. September 1958, Nr. 23 vom Regionalausschuss auf Berufung auch an Personen mit nachgewiesener Berufserfahrung und Fachkundigkeit erteilt werden, die nicht der Verwaltung angehören und das Doktorat sowie die für die Zulassung zum Dienst bei der Region vorgeschriebenen allgemeinen Voraussetzungen besitzen, wobei von der Altersgrenze abgesehen wird. (11-bis) Der Auftrag eines Dirigenten kann außerdem Personal anderer öffentlicher Verwaltungen in der Stellung einer Abordnung erteilt werden, wenn dieses Personal bei der Zugehörigkeitskörperschaft einen Dirigentenrang bekleidet, der jenem gleich ist oder einer vergleichbaren Funktion entspricht, wie in diesem Gesetz vorgesehen ist, und ferner das Doktorat besitzt. Diesem Personal gebührt die für den erteilten Auftrag vorgesehene Direktionszulage. (11-ter) Die Ernennungen gemäß Abs. 11 und die Aufträge gemäß Abs. 11-bis dieses Art. dürfen jedenfalls die Höchstgrenze von dreißig Prozent der für den Dirigentenrang vorgesehenen Planstellen insgesamt nicht überschreiten. (11-quater) Für die Ernennungen gemäß Abs. 11 und die Aufträge gemäß Abs. 11-bis ist der Besitz des für den Zugang zur höheren Laufbahn vorgesehenen Nachweises über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache gemäß Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 752 vom 26. Juli 1976 erforderlich. * Die Absätze von 7 10 bestehen nicht mehr, weil mit Art. 8 Abs. 2 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 5 die Abs ersetzt wurden. Note all articolo 15: Anmerkungen zum Art. 15: L articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5, concernente Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale recita: Art. 8 Ai componenti della Giunta regionale compete, a carico del bilancio regionale, su specifica richiesta dell interessato e su Der Art. 8 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5 betreffend Festsetzung der Bezüge für die Mitglieder des Regionalausschusses lautet folgendermaßen: Art. 8 Den Mitgliedern des Regionalausschusses steht zu Lasten des Regionalhaushaltes auf ausdrücklichen Antrag des Interessierten und nach Vorlegung der 28

56 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizi civili o penali nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all adempimento del proprio mandato e all esercizio delle proprie funzioni, e nei quali siano stati prosciolti in istruttoria o siano stati assolti con sentenza penale passata in giudicato. La norma di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti della Regione che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause di servizio. Con l art. 61 della legge 9/11/1983, n. 15, è stata fatta l interpretazione autentica dell art.8 della legge regionale 23 novembre 1979, n.5 nel modo seguente: 1. L art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n.5 va interpretato nel senso che il rimborso delle spese legali ivi previsto compete anche con riferimento ai giudizi amministrativi e a quelli che si svolgono davanti alla Corte dei conti. gemäß den geltenden Rechtsanwaltstarifen berechneten Honorarnoten die Rückerstattung der Anwaltskosten zu, die zur eigenen Verteidigung in Zivil- oder Strafprozessen bestritten worden sind, in die sie wegen Vorfälle oder aus Gründen verwickelt worden waren, die mit der Erfüllung ihres Mandats und der Ausübung ihrer Funktion im Zusammenhang stehen und in denen das Untersuchungsverfahren eingestellt worden ist oder in denen sie mit rechtskräftig gewordenem strafrechtlichem Urteilsspruch freigesprochen worden sind. Die Bestimmung des vorstehenden Absatzes wird auch auf die Regionalbediensteten angewandt, die wegen Dienstvorfälle oder aus Dienstgründen in Zivil- oder Strafprozesse verwickelt werden. Mit Art. 61 des Gesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 wurde die nachstehende authentische Auslegung des Art. 8 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5 formuliert: (1) Der Art. 8 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5 ist in dem Sinne zu interpretieren, dass die darin vorgesehene Rückerstattung der Anwaltskosten auch mit Bezug auf die Verwaltungsverfahren und auf die Verfahren vor dem Rechnungshof zusteht. Note all articolo 16: Anmerkungen zum Art. 16: Il testo vigente dell articolo 12 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, concernente Ineleggibilità a consigliere comunale è quello qui di seguito riportato, dove le parti contrassegnate con il carattere grassetto rappresentano l oggetto dell intervento novellatore di cui alla legge qui pubblicata: Der geltende Wortlaut des Art. 12 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit der Überschrift Nichtwählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied ist der nachstehende, in dem die mit dem neuen hier veröffentlichten Gesetz eingeführten Teile in Fettbuchstaben wiedergegebenen werden: Art. 12 Ineleggibilità a consigliere comunale Art. 12 Nichtwählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied 29

57 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Non sono eleggibili a consigliere comunale: a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla Corte d'appello, ai Tribunali, alle Preture ed al Tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la Provincia di Bolzano nonché i vicepretori onorari, i giudici conciliatori ed i giudici di pace; c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; d) i funzionari e gli impiegati dello Stato, che hanno compiti di vigilanza sui Comuni nonché quelli delle Province di Trento e Bolzano preposti ad uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune; (1) Zu Gemeinderatsmitgliedern sind nicht wählbar: a) im Gebiet, in dem sie ihr Amt ausüben, die Geistlichen und Kultusdiener, die kirchliche Gewalt und Seelsorge innehaben, und jene, die sie ordnungsgemäß vertreten; b) im Gebiet, in dem sie ihre Befugnisse ausüben, die Richter des Oberlandesgerichtes, der Landesgerichte, der Bezirksgerichte und des Regionalen Verwaltungsgerichtes, einschließlich der Autonomen Sektion für die Provinz Bozen sowie die ehrenamtlichen stellvertretenden Bezirksrichter, die Friedensrichter und die neuen Friedensrichter; c) im Gebiet, in dem sie ihre Befugnisse ausüben, die Regierungskommissäre, die Vizepräfekten und die Beamten der öffentlichen Sicherheit sowie die Generäle, Admiräle und die höheren Offiziere der Streitmächte des Staates; d) die Beamten und Angestellten des Staates, die mit Aufgaben der Aufsicht über die Gemeinden betraut sind, sowie jene der Provinzen Trient und Bozen, die Ämtern und Diensten zugeteilt sind, welche die Ausübung von Aufsichts- oder Kontrollbefugnissen gegenüber den Gemeinden erfordern; e) i dipendenti dei rispettivi comuni; e) die Bediensteten der entsprechenden Gemeinden; f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unioni di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1; g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune; h) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al Servizio sanitario provinciale; i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, f) die mit Vertretungsbefugnissen ausgestatteten Verwalter und Bediensteten von Anstalten, Konsortien oder Gesellschaften, die von der Gemeinde abhängig sind, bzw. von Gemeindenverbänden oder Einrichtungen gemäß Art. 45 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1; g) die gesetzlichen Vertreter und die leitenden Angestellten der Aktiengesellschaften mit Mehrheitskapital der Gemeinde; h) die Verwalter und die Bediensteten mit Vertretungsbefugnissen, die dem Landesgesundheitsdienst angehören; i) die gesetzlichen Vertreter und die Leiter von mit dem Landesgesundheitsdienst vertraglich gebundenen Einrichtungen, die ihren Sitz im Gebiet der Bezirksgemeinschaft für die 30

58 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune; l) i consiglieri comunali in carica in altro comune. Gemeinden der Provinz Bozen oder der Gemeinschaft für die Gemeinden der Provinz Trient haben, der die Gemeinde angehört; l) die in einer anderen Gemeinde amtierenden Gemeinderäte. 2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature. 3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature. 4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 5. Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. 6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n (2) Die unter den Buchst. a), b), c), d), e), f), g), h) und i) des Abs. 1 vorgesehenen Nichtwählbarkeitsgründe haben keine Wirkung, wenn der Betroffene spätestens am letzten für die Vorlegung der Kandidatur gültigen Tag wegen Kündigung, Versetzung, Widerruf des Auftrages oder der Abordnung oder Versetzung in den Wartestand seine Tätigkeit beendet. (3) Der im Abs. 1 Buchst. l) vorgesehene Nichtwählbarkeitsgrund hat keine Wirkung, wenn die Betroffenen spätestens am letzten für die Vorlegung der Kandidaturen gültigen Tag wegen Kündigung ihre Tätigkeit beenden. (4) Die öffentliche Verwaltung hat die Maßnahme nach Abs. 2 und 3 binnen fünf Tagen nach der Antragstellung zu treffen. Falls die Verwaltung diese nicht trifft, wird der gleichzeitig mit der tatsächlichen Beendigung der Tätigkeit zu stellende Antrag auf Kündigung oder Wartestand vom fünften Tag nach jenem der Vorlegung an wirksam. (5) Als Beendigung der Tätigkeit ist die tatsächliche Enthaltung von jeder mit dem bekleideten Amt zusammenhängenden Amtshandlung zu verstehen. (6) Die vertraglich gebundenen Einrichtungen gemäß Abs. 1 Buchst. i) sind jene, die in den Art. 43 und 44 des Gesetzes vom 23. Dezember 1978, Nr. 833 angeführt sind. Note all articolo 18 (Abrogazione di Norme). Il testo vigente dell articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente Norme urgenti in materia di personale, è quello qui di seguito riportato, dove - in ottemperanza al testo vigente - non vengono riportate le parti che sono state abrogate dalla legge qui pubblicata: Anmerkungen zum Art. 18 (Aufhebung von Bestimmungen) Der geltende Wortlaut des Art. 3 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens ist der nachstehende, in dem unter Beachtung des geltenden Wortlauts die durch das hier veröffentlichte Gesetz aufgehobenen Teile nicht angeführt werden: 31

59 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Art. 3 Disciplina del rapporto di lavoro 1. I rapporti di lavoro e di impiego del personale della Regione sono disciplinati dal capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell impresa, compresa la legge 20 maggio 1970, n. 300, salvi i limiti stabiliti con legge per il perseguimento degli interessi generali cui l organizzazione e l azione amministrativa sono indirizzate. 2. I rapporti di lavoro e di impiego di cui al comma 1 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste dalla presente legge. I contratti individuali devono garantire parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. - Per il testo vigente dell articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1987, n.5, vedi Nota all articolo Per il testo vigente dell articolo 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n.15, come sostituito dall articolo 14 della legge regionale 11 giugno 1987, n.5, vedi Nota all articolo 13. Art. 3 Regelung des Arbeitsverhältnisses (1) Das Arbeits- und Dienstverhältnis des Personals der Region wird durch die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches, 5. Buch, 2. Titel, 1. Abschnitt und die Gesetze über das Dienstrecht der Unternehmen einschließlich des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 300 geregelt, wobei die mit Gesetz vorgegebenen Rahmenbedingungen zum Schutze des Allgemeinwohls zu berücksichtigen sind, nach dem sich der Aufbau und die Tätigkeit der Verwaltung zu richten haben. (2) Die im Abs. 1 vorgesehenen Arbeits- und Dienstverhältnisse werden vertraglich geregelt. Die Tarifverträge werden nach den Kriterien und Modalitäten abgeschlossen, die in diesem Gesetz vorgesehen sind. Die Individualverträge müssen die vertragliche Gleichstellung und auf jeden Fall eine Behandlung gewährleisten, die mindestens jener der Tarifverträge entspricht. - Zum geltenden Wortlaut des Art. 13 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Art. 8 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr.5 siehe die Anmerkungen zum Art Zum geltenden Wortlaut des Art. 18 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Art. 14 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr.5 siehe die Anmerkungen zum Art

60 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DECRETI - Parte 1 - Anno 2011 Regione Autonoma Trentino - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 23 maggio 2011, n. 25/A Rinvio dei comizi elettorali per l elezione diretta del sindaco e del consiglio nel comune di Commezzadura, provincia di Trento IL VICEPRESIDENTE SOSTITUTO Preso atto che con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. S110/11/275174/8.4.3/49-10 di data 6 maggio 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 20/I-II del 17 maggio 2011, il consiglio comunale di Commezzadura, in provincia di Trento, è stato sciolto ai sensi dell articolo 83, comma 1 lettera b) punto 1, del Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L a seguito dell approvazione della mozione di sfiducia prevista dall articolo 17, comma 2, del medesimo Testo unico; Rilevato che, in base al suddetto articolo 83, comma 4, del D.P.Reg. n. 3/L/2005, il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto e che tale termine può essere prorogato al fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge; Visto l articolo 13 del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e s.m., che prevede che le elezioni dei consigli comunali e del sindaco che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgano in una domenica compresa tra il 1 novembre ed il 15 dicembre, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1 settembre; decreta i comizi per l elezione diretta del sindaco e del consiglio nel comune di Commezzadura, in provincia di Trento, sono rinviati ad una domenica compresa tra il 1 novembre ed il 15 dicembre 2011, in data da stabilirsi con successivo provvedimento. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trento, 23 maggio 2011 IL VICEPRESIDENTE SOSTITUTO LORENZO DELLAI

61 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Gesetze - 1 Teil - Jahr 2011 LEGGI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol LANDESGESETZ vom 13. Mai 2011, Nr. 3 Neuerliche Veröffentlichung des Textes des Landesgesetzes vom 13. Mai 2011, Nr. 3, Bestimmungen auf den Sachgebieten Fürsorge und Wohlfahrt, Verwaltungsverfahren, Überwindung oder Beseitigung architektonischer Hindernisse, Hygiene und Gesundheitswesen sowie Wohnbauförderung, versehen mit den entsprechenden Anmerkungen. (Das Gesetz wurde im Amtsblatt der Region Nr. 21 vom 24. Mai 2011 veröffentlicht.) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige LEGGE PROVINCIALE del 13 maggio 2011, n. 3 Ripubblicazione del testo della legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3, recante Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata, corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 24 maggio 2011.) HINWEIS: AVVERTENZA: Es wird neuerlich der Text des Landesgesetzes vom 13. Mai 2011, Nr. 3, versehen mit den entsprechenden Fußnoten veröffentlicht. Dies im Sinne von Artikel 29 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, über die Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen. Gesetzeskraft und Wirksamkeit der hier wiedergegebenen Rechtsvorschrift bleiben aufrecht. Si procede alla ripubblicazione del testo della legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3, corredato delle relative note, ai sensi dell articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sulla disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Resta invariato il valore e l efficacia dell atto legislativo qui trascritto.

62 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Der Südtiroler Landtag hat folgendes Gesetz genehmigt, der Landeshauptmann beurkundet es Il Consiglio provinciale ha approvato il Presidente della Provincia promulga la seguente legge: 1. ABSCHNITT CAPO I FÜRSORGE UND WOHLFAHRT ASSISTENZA E BENEFICENZA Art. 1 Art. 1 Änderung des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, Schulfürsorge. Maßnahmen zur Sicherung des Rechts auf Bildung Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio 1. Nach Artikel 16-ter Absatz 2 des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, wird folgender Absatz eingefügt: 2-bis. Die geförderten Sachen unterliegen einer Bindung. Mit der Antragstellung verpflichten sich die Körperschaften zur Einhaltung dieser Zweckbindung. Mit dem Beschluss laut Absatz 3 werden die Dauer und die Modalitäten dieser Zweckbindung für die verschiedenen Arten geförderter Sachen geregelt, ebenso die Modalitäten der Rückerstattung des Beitrages im Falle eines Verkaufs oder einer Änderung der Zweckbindung der geförderten Sache. 1. Dopo il comma 2 dell articolo 16-ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente comma: 2-bis. I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nella delibera di cui al comma 3 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato. Art. 2 Art. 2 Änderung des Landesgesetzes vom 8. November 1974, Nr. 26, Kinderhorte Modifica della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, Asili nido 1. Nach Artikel 22 des Landesgesetzes vom 8. November 1974, Nr. 26, wird folgender Artikel eingefügt: Art. 22-bis (Zulässige Überschreitung der Aufnahmekapazität bei Anmeldungen) - 1. Die Trägergemeinde eines Kinderhortes kann eine Anzahl von Kindern einschreiben lassen, die höchstens 15 Prozent höher liegt als die Aufnahmekapazität der einzelnen Einrichtung. 2. Sind gleichzeitig mehr Kinder anwesend, als die Aufnahmekapazität der einzelnen Einrichtung zulässt, wird von den Mindestparametern laut Artikel 22 Absatz 4 abgesehen. Die einzelnen Kinderhortsektionen dürfen auf keinen Fall gleichzeitig mehr als zwei Kinder über der normalen Aufnahmekapazität der Sektion aufnehmen. 1. Dopo l articolo 22 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, è inserito il seguente articolo: Art. 22-bis (Superamento consentito della capacità ricettiva per le iscrizioni) - 1. Il comune gestore del servizio di asilo nido può accettare un numero di iscrizioni di bambini superiore alla capacità ricettiva della singola struttura in misura massima del 15 per cento dei posti. 2. In caso di presenza contemporanea di bambini superiore alla capacità ricettiva della singola struttura si deroga ai parametri minimi di cui al comma 4 dell articolo 22, fermo restando che ogni singola sezione di asilo nido non potrà accogliere contemporaneamente più di due bambini oltre il limite di capacità ricettiva ordinaria della sezione.

63 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Art. 3 Art. 3 Änderung des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen 1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: Art. 7 (Kostenbeteiligung) - 1. Der Anspruch auf die Leistungen besteht unabhängig von der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Betreuten. Für die Inanspruchnahme der finanziellen Leistungen werden die in der Durchführungsverordnung festgelegten Einkommensgrenzen berücksichtigt. 2. Mit Durchführungsverordnung werden einheitliche Kriterien und Modalitäten festgesetzt, die für die Beteiligung der Betreuten und anderer verpflichteter Personen an den Kosten der Leistungen gelten; ebenso wird bestimmt, wer sich an den Kosten beteiligen muss. Die Durchführungs- Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano 1. L articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: Art. 7 (Concorso alle spese) - 1. L accesso alle prestazioni prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli assistiti. Ai fini dell ammissione alle prestazioni di natura economica si osservano i limiti di reddito fissati con regolamento di esecuzione. 2. Con regolamento di esecuzione sono fissati criteri e modalità omogenei per il concorso alle spese delle prestazioni da parte degli assistiti e delle altre persone tenute al pagamento; sono inoltre individuati i soggetti tenuti al concorso alle spese. Il regolamento di esecuzione tiene conto: verordnung berücksichtigt: a) die finanzielle Lage der Betroffenen, a) delle condizioni economiche dei soggetti interessati; b) die soziale Bedeutung der Leistungen, b) della rilevanza sociale delle prestazioni; c) die Zusammensetzung der Familiengemeinschaft. c) della composizione del nucleo familiare. 3. Auf jeden Fall muss sichergestellt werden, dass den Betreuten ein Teil der Einkünfte verbleibt, der es ihnen ermöglicht, in angemessener Weise die persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen. 2. Nach Artikel 14 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, wird folgender Absatz eingefügt: 7. Im Falle der Führung von Sozialdiensten, für die die Ermächtigung oder Akkreditierung laut Absatz 6 zwar beantragt, aber nicht erteilt wird, oder wenn trotz entsprechender Aufforderung kein Antrag auf Erteilung der Ermächtigung oder Akkreditierung gestellt wird, ist das Land befugt, die Schließung des Dienstes zu verfügen und diese durchzusetzen. Die entsprechenden Kosten werden dem Träger des Dienstes angelastet. 3. Nach Artikel 20-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 2-bis. Die geförderten Sachen unterliegen der Bindung zugunsten der Sozialhilfetätigkeit. Mit der Antragstellung verpflichten sich die Körperschaften zur Einhaltung dieser Zweckbindung. Mit der 3. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle entrate, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali. 2. Dopo il comma 6 dell articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma: 7. Nel caso di gestione di servizi sociali di fronte a mancato conseguimento dell autorizzazione o dell accreditamento di cui al comma 6, ovvero in caso di omessa presentazione della domanda di autorizzazione o di accreditamento in seguito a relativa diffida, la Provincia è autorizzata a disporre e ad attuare la chiusura del servizio. Le spese sono poste a carico del gestore del servizio. 3. Dopo il comma 2 dell articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: 2-bis. I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'attività socio-assistenziale. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di ta-

64 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Durchführungsverordnung laut Absatz 2 werden die Dauer und die Modalitäten dieser Zweckbindung für die verschiedenen Arten geförderter Sachen geregelt, ebenso die Modalitäten der Rückerstattung des Beitrages im Falle eines Verkaufs oder einer Änderung der Zweckbindung der geförderten Sache. le vincolo di destinazione. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato. 4. Nach Artikel 21 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, wird folgender Absatz eingefügt: 2. Für die Bereitstellung der für die Durchführung der Sozialdienste laut Artikel 1 notwendigen informationstechnischen Infrastrukturen und Dienste, kann das Land Vereinbarungen mit dem Südtiroler Gemeindenverband abschließen. 4. Dopo il comma 1 dell articolo 21 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma: 2. Per la messa a disposizione delle infrastrutture e dei servizi informatici necessari per l attuazione dei servizi sociali di cui all articolo 1, la Provincia può stipulare accordi con il Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano. Art. 4 Art. 4 Änderung des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, Sozialhilfevorkehrungen für Betagte Modifica della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani 1. Artikel 9 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, in geltender Fassung, erhalten folgende Fassung: 1. I commi 1 e 2 dell articolo 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, sono così sostituiti: 1. Wohnstättendienste für Betagte sind: 1. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per gli anziani: a) das Begleitete Wohnen, a) l accompagnamento abitativo; b) das Altersheim, b) la casa di riposo; c) das Pflegeheim, c) il centro di degenza; d) die Wohngemeinschaft. d) la comunità alloggio. 2. Beim Begleiteten Wohnen handelt es sich um eine Begleitung niedriger oder mittlerer Intensität älterer Menschen bei der Organisation und Bewältigung ihres Lebensalltages in eigens für diesen Zweck bestimmten Wohnungen. 2. L accompagnamento abitativo consiste in un accompagnamento a bassa o media intensità per persone anziane nell organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana in apposite abitazioni. 2. Artikel 10 des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: Art. 10 (Durchführungsverordnung) - 1. Die Zielsetzungen und die baulichen Erfordernisse der Dienste laut Artikel 9 werden mit Durchführungsverordnung geregelt. 3. Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 2. Die Vereinbarung wird bis zum 31. Oktober des dem Bezugsjahr vorangehenden Jahres zwischen dem Träger des Dienstes und den Gemeinden, auf deren Gebiet der Dienst tätig ist, abgeschlossen. 2. L articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito: Art. 10 (Regolamento di esecuzione) - 1. Gli obiettivi e i requisiti strutturali dei servizi di cui all articolo 9 sono disciplinati con regolamento di esecuzione. 3. Il comma 2 dell articolo 11 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito: 2. L accordo viene stipulato entro il 31 ottobre dell anno precedente all anno di riferimento tra l ente gestore del servizio e i comuni ove il servizio è svolto.

65 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d) sowie die Artikel 21, 34, 39 und 40-ter des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, in geltender Fassung, sind aufgehoben. 4. La lettera d) del comma 1 dell articolo 11 e gli articoli 21, 34, 39 e 40-ter della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, sono abrogati. Art. 5 Art. 5 Änderung des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, Maßnahmen zur Sicherung der Pflege Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti 1. Nach Artikel 8 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 6. Im Falle der Häufung des Pflegegeldes mit Förderungen, welche dieselben Zielsetzungen verfolgen und von anderen Körperschaften gewährt werden, können die von Absatz 2 vorgesehenen monatlichen Beträge nach Kriterien, welche von der Landesregierung festgelegt werden, reduziert werden. 1. Dopo il comma 5 dell articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 6. Nel caso di cumulo dell assegno di cura con agevolazioni garantite da altri enti ed aventi le medesime finalità dell assegno di cura, gli importi mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale. Art. 6 Art. 6 Änderung des Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20, Neue Maßnahmen zugunsten der Behinderten 1. Artikel 14 Absatz 1 des Landegesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 1. Die Schülertransporte und, falls notwendig, die Begleitung der Menschen mit Behinderungen werden von den von der Landesabteilung Mobilität eingerichteten Beförderungsdiensten besorgt, sofern nicht die Familie des Nutzers dafür sorgen kann. Die Beförderung und, falls notwendig, die Begleitung der Menschen mit Behinderungen zu den teilstationären Sozialdiensten werden nach folgender Priorität durchgeführt: Modifica della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap 1. Il comma 1 dell articolo 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito: 1. Il trasporto scolastico e, ove necessario, l accompagnamento dei soggetti portatori di handicap sono attuati mediante i servizi organizzati dalla Ripartizione provinciale Mobilità, sempre che non possa provvedervi la famiglia dell'utente. Il trasporto presso i servizi sociali semiresidenziali e l accompagnamento, ove necessario, dei soggetti portatori di handicap sono attuati prioritariamente: a) von den Familien, a) dalle famiglie; b) mittels öffentlicher Transportdienste, b) mediante il servizio di trasporto pubblico; c) mittels der bereits bestehenden Schülertransportdienste für die verfügbaren Plätze, c) mediante i servizi di trasporto scolastico già esistenti, per i posti disponibili; d) von den Trägerkörperschaften der Sozialdienste. d) dagli enti gestori dei servizi sociali.

66 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ ABSCHNITT CAPO II ÜBERWINDUNG ODER BESEITIGUNG ARCHITEKTONISCHER HINDERNISSE SUPERAMENTO O ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Art. 7 Art. 7 Änderung des Landesgesetzes vom 21. Mai 2002, Nr. 7, Bestimmungen zur Förderung der Überwindung oder Beseitigung architektonischer Hindernisse Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, Disposizioni per favorire il superamento o l eliminazione delle barriere architettoniche 1. Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 21. Mai 2002, Nr. 7, erhält folgende Fassung: 2. Mit Durchführungsverordnung werden ferner die technischen Vorschriften festgelegt, die zur Gewährleistung der Benutzbarkeit, der Adaptierbarkeit und der Zugänglichkeit von öffentlichen und der Öffentlichkeit zugänglichen privaten Gebäuden und Flächen sowie von Gebäuden und Flächen, die vom Institut für den sozialen Wohnbau und von den Gemeinden zu Wohnzwecken verwirklicht werden, notwendig sind. 1. Il comma 2 dell articolo 7 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, è così sostituito: 2. Con regolamento di esecuzione sono altresì fissate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità, l adattabilità e la visitabilità di edifici e spazi pubblici e privati aperti al pubblico e di quelli realizzati per scopi abitativi dall Istituto per l edilizia sociale e dai comuni. 3. ABSCHNITT CAPO III BESTIMMUNGEN AUF DEM SACHGEBIET HYGIENE UND GESUNDHEITSWESEN NORME IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ Art. 8 Art. 8 Änderung des Landesgesetzes vom 1. Juli 1993, Nr. 12, Studienbeihilfen für Jungakademiker, die ein Praktikum absolvieren, sowie Änderung der Artikel 5 und 10 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40 Modifica della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 12, Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n Artikel 1 des Landesgesetzes vom 1. Juli 1993, Nr. 12, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: Art. 1 (Psychologen und Tierärzte, die ein Praktikum absolvieren) - 1. Psychologen mit Wohnsitz in Südtirol, die ein Praktikum in einer Sozial- und Gesundheitseinrichtung Südtirols oder in einer mit dem Landesgesundheitsdienst vertragsgebundenen Gesundheitseinrichtung absolvieren, um die Staatsprüfung ablegen zu können, werden monatliche Studienbeihilfen gewährt; Voraussetzung ist, dass die Sozial- und Gesundheitseinrichtung im Sinne des Dekretes des Ministers für Universitäten und Forschung vom 13. Jänner 1992, Nr. 239, von der zuständigen Behörde als geeignet anerkannt worden ist. 1. L articolo 1 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito: Art. 1 (Psicologi e veterinari tirocinanti) - 1. Ai neolaureati in psicologia, residenti in provincia di Bolzano, che per accedere all'esame di Stato frequentino il tirocinio in una struttura sociosanitaria della provincia di Bolzano o in una struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario provinciale, ritenuta idonea dalla competente autorità ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della Ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, sono concessi assegni di studio mensili.

67 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Tierärzten mit Wohnsitz in Südtirol, die im Sinne von Artikel 5 des Dekretes des Ministers für öffentlichen Unterricht vom 9. September 1957, in geltender Fassung, ein Praktikum absolvieren, um die Staatsprüfung ablegen zu können, werden monatliche Studienbeihilfen gewährt. 3. Das in den Absätzen 1 und 2 erwähnte Praktikum wird trotz der Gewährung der Studienbeihilfen nicht als Arbeits- oder Dienstverhältnis angesehen; die Praktikanten sind jedoch verpflichtet, die Dienstzeiten und -pflichten der Psychologen und der Tierärzte, die als Angestellte der Einrichtungen laut Absatz 1 eingestuft sind, einzuhalten. 4. Die Höhe der Studienbeihilfe wird vom für den Sachbereich zuständigen Landesrat festgelegt und darf 1.500,00 Euro monatlich nicht überschreiten. 2. Ai neolaureati in veterinaria, residenti in provincia di Bolzano, che per accedere all'esame di Stato frequentino il tirocinio ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 9 settembre 1957, e successive modifiche, sono concessi assegni di studio mensili. 3. L'attività di tirocinio di cui ai commi 1 e 2 non costituisce rapporto di lavoro o di impiego nonostante la concessione di assegni mensili; i tirocinanti sono comunque tenuti al rispetto dell'orario e degli obblighi di servizio fissati per gli psicologi e i veterinari dipendenti delle strutture di cui al comma L'importo dell'assegno di studio viene stabilito dall'assessore competente in materia e non può superare 1.500,00 euro mensili. Art. 9 Art. 9 Änderung des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, Riordinamento del Servizio sanitario provinciale 1. Am Ende von Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: Für jeden Gesundheitsbezirk muss ein Direktor einer komplexen Struktur gewählt werden. 1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell articolo 19 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: Per ogni comprensorio sanitario deve essere eletto un direttore di struttura complessa. 2. Artikel 21 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: Art. 21 (Department für Gesundheitsvorsorge) - 1. Beim Sanitätsbetrieb der autonomen Provinz Bozen ist das Department für Gesundheitsvorsorge errichtet, dem ein technisches Komitee vorsteht. 2. Aufgabe des Departments für Gesundheitsvorsorge ist es, die Risikofaktoren ausfindig zu machen, die für die Gesundheit der Bevölkerung schädlich sein könnten, und diesen entgegenzuwirken, insbesondere für jene Bevölkerungsgruppen, die diesen vermehrt ausgesetzt sind. 3. Unter Beachtung der fachlichen und funktionellen Unabhängigkeit der einzelnen Dienste des Sanitätsbetriebes der autonomen Provinz Bozen, ist das Department wie folgt zusammengesetzt: 2. L articolo 21 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: Art. 21 (Dipartimento di prevenzione) - 1. Presso l Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituito il Dipartimento di prevenzione, a cui fa capo un Comitato tecnico. 2. Compito del Dipartimento di prevenzione è individuare e contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione con particolare attenzione ai gruppi di popolazione più esposti. 3. Nel rispetto dell autonomia tecnico-funzionale dei singoli servizi dell Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, il Dipartimento è così composto: a) Dienste für Hygiene und öffentliche Gesundheit, a) Servizi di Igiene e sanità pubblica; b) Dienst für Arbeitsmedizin, b) Servizio di Medicina del lavoro; c) Dienst für Sportmedizin, c) Servizio di Medicina dello sport; d) Dienst für Diät und klinische Ernährung, d) Servizio di Dietetica e nutrizione clinica; e) Pneumologischer Dienst, e) Servizio Pneumologico; f) Tierärztlicher Dienst, f) Servizio Veterinario;

68 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ g) Sektion für Umweltmedizin. g) Sezione di Medicina ambientale. 4. Die Landesregierung legt die Ziele, die Zuständigkeiten und das Organisationsmodell des Departments für Gesundheitsvorsorge fest. 4. La Giunta provinciale fissa le finalità, i compiti e il modello organizzativo del Dipartimento di prevenzione. 3. Artikel 31-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: Art. 31-bis (Einführung von Registern von bedeutendem gesundheitlichen Interesse) - 1. Unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196, werden folgende Register eingeführt: 3. L articolo 31-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: Art. 31-bis (Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario) - 1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono istituiti i seguenti registri: a) Tumorregister, a) registro tumori; b) Register der seltenen Krankheiten, b) registro malattie rare; c) Register der Todesursachen, c) registro cause di morte; d) Diabetesregister, d) registro diabete; e) Register der implantierbaren Vorrichtungen, e) registro dispositivi impiantabili; f) Register der Gelenksprothesen, f) registro protesi articolari; g) Register der vaskulären Herzkrankheiten, g) registro patologie cardio-vascolari; h) Register der zerebro-vaskulären Krankheiten. h) registro patologie cerebro-vascolari. 2. Zu Studien- und Forschungszwecken im medizinischen, biomedizinischen und epidemiologischen Bereich werden in den Registern laut Absatz 1 unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen im Bereich des Datenschutzes meldeamtliche und gesundheitliche Daten von Personen gesammelt, die von den entsprechenden Krankheiten betroffen sind. 3. Mit Durchführungsverordnung, die in Abstimmung mit dem Gutachten der Datenschutzbehörde gemäß Artikel 20 und 154 Absatz 1 Buchstabe g) des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196, erlassen wird, werden die Typen von sensiblen Daten, die durchführbaren Verarbeitungsvorgänge, der spezifische Zweck eines jeden in Absatz 1 angeführten Registers, die Rechtsträger, die Zugriff zum Register haben, und die Daten, in die sie einsehen können, sowie die Maßnahmen zur Aufbewahrung und zum Schutz der Daten festgelegt. 4. Die Verarbeitung der Daten, die für die Schaffung der Register verwendet werden, muss in jedem Fall die Grundsätze der Notwendigkeit, der Zugehörigkeit, der Vollständigkeit und der nicht über das notwendige Maß hinausgehenden Daten laut Artikel 3, 11 und 22 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196, berücksichtigen. 4. Nach Artikel 32 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt: 2. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati a- nagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle relative malattie a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 3. Con regolamento d esecuzione, emanato su conforme parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. 4. Il trattamento dei dati utilizzati per la realizzazione dei registri deve in ogni caso informarsi ai principi di necessità, pertinenza, completezza e non eccedenza di cui agli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n Dopo l articolo 32 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

69 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Art. 32-bis (Medikamentöse Nachbehandlung von Patienten) - 1. Die Landesregierung kann die Fälle festlegen, in denen zur Gewährleistung der Betreuungskontinuität eine medikamentöse Nachbehandlung in österreichischen Universitätskliniken oder öffentlichen oder privaten Krankenanstalten, die mit der Autonomen Provinz Bozen vertragsgebunden sind, möglich ist. Art. 32-bis (Post-trattamento farmacologico di pazienti) - 1. La Giunta provinciale, al fine di garantire la continuità assistenziale, può stabilire i casi nei quali è possibile prevedere un posttrattamento farmacologico nelle cliniche universitarie e nelle strutture sanitarie pubbliche o private austriache convenzionate con la Provincia autonoma di Bolzano. 5. Artikel 34 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 2. Unter die Leistungen, die laut Absatz 1 vergütet werden können, fallen auch jene, die von Zahnärzten erbracht werden, die zur Berufsausübung befähigt und im Landesberufsverzeichnis eingetragen sind, und die fachärztlichen Visiten, die von Krankenhausärzten privat außerhalb der öffentlichen und konventionierten Strukturen durchgeführt werden. 5. Il comma 2 dell articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è cosi sostituito: 2. Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all albo professionale della Provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico al di fuori delle strutture pubbliche e convenzionate. 6. Artikel 34 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 4. Die Vergütung der fachärztlichen ambulanten Leistungen erfolgt durch den Sanitätsbetrieb. Die Landesregierung bestimmt, nach Anhören des Landeskomitees für die Planung im Gesundheitswesen, die Fachrichtungen und die Leistungsarten sowie, unter Berücksichtigung der Bestimmungen über die Kostenbeteiligung im Gesundheitswesen, die Höhe der vergütbaren Beträge. 6. Il comma 4 dell articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: 4. Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria. 7. Nach Artikel 42 Absatz 5 Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 7. Dopo la lettera h) del comma 5 dell articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: i) einem Vertreter der Privatkliniken. i) un rappresentante delle case di cura private. 8. Artikel 42 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 7. Falls Fragen behandelt werden, welche die Medizintechnik, Sanitätsbauten, Basismedizin und -pädiatrie betreffen, wird das Komitee durch einen Fachmann für Medizintechnik, einen Fachmann für Sanitätsbauten, einen Vertreter der praktischen Ärzte und einen Vertreter der frei gewählten Kinderärzte ergänzt; der jeweilige Vertreter wird im Rahmen seiner Zuständigkeit mit Stimmrecht beigezogen. Ist der freiberuflich tätige Arzt, welcher Mitglied des Komitees ist, ein Ba- 8. Il comma 7 dell articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: 7. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti l ingegneria clinica, l edilizia sanitaria, la medicina e la pediatria di base, il comitato è integrato da un esperto in ingegneria clinica, un e- sperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta, ciascuno per l ambito di propria competenza, con diritto di voto. Se il medico libero professionista componente il comitato è un medico di base o un pediatra di base, il

70 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ sisarzt oder ein Basiskinderarzt, wird das Komitee nicht mit einem Arzt dieser Fachbereiche ergänzt. comitato non deve essere integrato per queste due discipline. 9. Artikel 45-bis Absatz 3 Buchstabe o) des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: o) fünf Vertretern des klinischen Bereiches der Bezirke, davon einem Facharzt im Bereich Hygiene und öffentliche Gesundheit und einem Vertreter der Grundversorgungskrankenhäuser. 10. Die Übergangsbestimmung laut Artikel 50 Absatz 5-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, ist für die Dauer von fünf Jahren ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes verlängert. 11. Die Aufträge laut Artikel 65-quinquies Absatz 16 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, können für die Dauer von fünf Jahren ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes verlängert werden. Die ärztlichen Direktoren der Grundversorgungskrankenhäuser hängen funktionell und organisatorisch von den ärztlichen Direktoren der jeweiligen Schwerpunktkrankenhäuser des entsprechenden Gesundheitsbezirkes ab. 9. La lettera o) del comma 3 dell articolo 45- bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: o) cinque rappresentanti dell'ambito clinico dei comprensori sanitari, di cui un medico specialista nell'area igiene e salute pubblica ed un rappresentante degli ospedali di base. 10. La norma transitoria di cui all articolo 50, comma 5-bis, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è prorogata per la durata di cinque anni dall entrata in vigore della presente legge. 11. Gli incarichi di cui all articolo 65-quinquies, comma 16, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, possono essere prorogati per la durata di cinque anni dall entrata in vigore della presente legge. I direttori medici degli ospedali di base dipendono funzionalmente e organizzativamente dai direttori medici di ciascun ospedale aziendale del rispettivo comprensorio sanitario. Art. 10 Art. 10 Änderung des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, Bestimmungen im Bereich Planung, Buchhaltung, Controlling und Vertragstätigkeit des Landesgesundheitsdienstes Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale 1. Artikel 1 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhält folgende Fassung: Art. 1 (Zielsetzung des Gesetzes) - 1. Dieses Gesetz enthält Bestimmungen im Bereich Planung, Buchhaltung, Controlling und Vertragstätigkeit des Südtiroler Gesundheitsbetriebes, in der Folge Betrieb genannt, in Anwendung des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in der Folge als Landesgesetz zur Neuregelung bezeichnet. 2. Artikel 2 Absätze 6, 7 und 8 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhalten folgende Fassung: 6. Der Jahreshaushaltsvoranschlag ist ökonomischer Natur und drückt die Vorgaben des Jahrestätigkeitsprogrammes und Budgets aus. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 1. L articolo 1 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito: Art. 1 (Finalità della legge) - 1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e attività contrattuale dell azienda sanitaria provinciale, di seguito denominata azienda, in applicazione della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, di seguito denominata legge di riordinamento. 2. I commi 6, 7 e 8 dell articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, sono così sostituiti: 6. Il bilancio preventivo annuale è di tipo e- conomico ed esprime le scelte definite nel programma operativo annuale e nel budget. L'esercizio coincide con l'anno solare.

71 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Der Jahreshaushaltsvoranschlag besteht aus der Gewinn- und Verlustrechnung und aus dem Finanzbudget, versehen mit: a) den technischen Feststellungskriterien, ergänzt durch Tabellen für den wirtschaftlichen Teil, wie im Anhang zur Bilanz vorgesehen, 7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono il conto economico e il budget finanziario, corredati da: a) criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella nota integrativa; b) dem Bericht des Generaldirektors, b) relazione del direttore generale; c) dem Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer. c) relazione del collegio dei revisori dei conti. 8. Der Jahreshaushaltsvoranschlag wird nach den Mustern gemäß Buchhaltungsrichtlinien laut Artikel 10 erstellt. 3. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhält folgende Fassung: Art. 5 (Fristen für die Genehmigung und Vollstreckbarkeit) - 1. Bis zum 31. Oktober des Jahres, welches dem Bezugsjahr des allgemeinen Dreijahresplanes des Betriebes und des Jahreshaushaltsvoranschlages vorausgeht, bestimmt die Landesregierung die Finanzierungskriterien und die für den Betrieb verfügbaren Ressourcen. 2. Der allgemeine Dreijahresplan des Betriebes und der Jahreshaushaltsvoranschlag werden vom Generaldirektor bis zum 31. Dezember des Jahres genehmigt, das dem vorausgeht, auf das sie sich beziehen. 3. Falls die Finanzressourcen laut Absatz 1 für das Geschäftsjahr, auf das sich die Jahresplanung bezieht, nicht festgelegt sind, muss der Betrieb die Planung bis zum 31. Dezember des Jahres, welches dem Bezugsjahr vorausgeht, auf Grund der im vorherigen Geschäftsjahr zugeteilten Ressourcen, mit Ausnahme der außerordentlichen Zuteilungen, erstellen. 4. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhält folgende Fassung: Art. 7 (Grundsätze und Kriterien für die Erstellung der Haushaltsabrechnung) - 1. Bei der Erstellung der Haushaltsabrechnung sind die Grundsätze des Zivilgesetzbuches, die Bestimmungen der Vierten Richtlinie des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (78/660/EWG), übernommen mit dem gesetzesvertretenden Dekret vom 9. April 1991, Nr. 127, in geltender Fassung, sowie die von der Landesregierung festgelegten Vorschriften zu befolgen. 5. Artikel 10 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, erhält folgende Fassung: 8. Il bilancio preventivo annuale è redatto secondo gli schemi previsti dalle direttive di contabilità generale di cui all'articolo L articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito: Art. 5 (Termini di approvazione ed esecutività) - 1. Entro il 31 ottobre dell anno precedente a quello cui si riferiscono il piano generale triennale di azienda ed il bilancio preventivo annuale, la Giunta provinciale definisce i criteri di finanziamento e le risorse disponibili per l azienda. 2. Il piano generale triennale dell azienda ed il bilancio preventivo annuale sono approvati dal direttore generale entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello a cui si riferiscono. 3. In assenza della definizione della disponibilità finanziaria di cui al comma 1, per l esercizio cui si riferisce la programmazione annuale l azienda è tenuta all approntamento degli strumenti di programmazione entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello a cui si riferiscono, sulla base delle risorse assegnate per l esercizio precedente, con esclusione delle assegnazioni straordinarie. 4. L articolo 7 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito: Art. 7 (Principi e criteri di redazione del bilancio) - 1. Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano i principi contenuti nel codice civile, le disposizioni contenute nella Quarta Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE), recepita con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modifiche, nonché le disposizioni della Giunta provinciale. 5. Il comma 2 dell articolo 10 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

72 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Die Richtlinien für die allgemeine Buchhaltung regeln im Besonderen: 2. Le direttive di contabilità generale disciplinano, in particolare: a) die Bilanzmuster, a) gli schemi di bilancio; b) den Kontenplan, b) il piano dei conti; c) den Inhalt und die Struktur der Dokumentation, aus welcher der Jahreshaushaltsvoranschlag besteht, c) i contenuti e la struttura dei documenti costitutivi del bilancio preventivo annuale; d) den Inhalt und die Form des Anhanges, d) i contenuti e la forma della nota integrativa; e) die Inhalte und die Struktur des Jahresberichtes über den Stand der Umsetzung der Planung und über die Wirtschafts- und Finanzgebarung des Betriebes, e) i contenuti e la struttura della relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economicofinanziaria dell azienda; f) die Kriterien zur Bewertung der Bilanzposten, f) i criteri di valutazione delle poste di bilancio; g) die Richtlinien und die Modalitäten für die Abschreibungen, g) i criteri e le modalità di ammortamento; h) die Modalitäten für die Führung und Aufbe- h) le modalità di tenuta e conservazione dei libri wahrung der Pflichtbücher, i) all das, was zur Homogenisierung der Instrumente und Modalitäten der allgemeinen Buchhaltung des Betriebes zweckdienlich ist. contabili obbligatori; i) quant altro sia opportuno al fine di omogeneizzare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità generale dell azienda. Art. 11 Art. 11 Änderung des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, Bestimmungen über die Grundausbildung, die Fachausbildung und die ständige Weiterbildung sowie andere Bestimmungen im Gesundheitsbereich Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario 1. Artikel 23 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, erhält folgende Fassung: 1. Das Land kann mit italienischen Universitäten sowie mit Universitäten und anderen zuständigen öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union Vereinbarungen zur Errichtung von Stellen zur Facharztausbildung abschließen. 2. Artikel 26 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, erhält folgende Fassung: 1. Das Land kann zur Facharztausbildung an Universitäten oder anderen zuständigen öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union finanzielle Zuwendungen gewähren. 3. Artikel 30 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, erhält folgende Fassung: 2. Zu dem in Absatz 1 genannten Zweck kann das Land, auch außerhalb der im Abschnitt II dieses Titels erwähnten Vereinbarungen, mit italienischen Universitäten sowie mit Universitäten und anderen 1. Il comma 1 dell articolo 23 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito: 1. La Provincia può stipulare convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'unione europea per l'attivazione di posti di formazione per medici specialisti. 2. Il comma 1 dell articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito: 1. La Provincia può attribuire assegni per la frequenza di corsi di formazione di medici specialisti presso università od organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'unione europea. 3. Il comma 2 dell articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito: 2. Al fine di cui al comma 1, la Provincia, anche al di fuori delle convenzioni di cui al capo II del presente titolo, può stipulare apposite convenzioni con le università italiane nonché con le

73 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ zuständigen öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union entsprechende Vereinbarungen abschließen. università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'unione europea. Art. 12 Art. 12 Änderung des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse in den Bereichen Hygiene und öffentliche Gesundheit sowie Rechtsmedizin Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale 1. Nach Artikel 14 des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt: Art. 14-bis (Verbot der Benutzung von Bräunungsgeräten für Minderjährige) - 1. Minderjährige dürfen keine Bräunungsgeräte mit ultravioletter Strahlung in Sonnenstudios oder ähnlichen öffentlich zugänglichen Einrichtungen benutzen, es sei denn, sie können eine ärztliche Verschreibung vorweisen. 2. Die Betreiber der Einrichtungen laut Absatz 1 müssen das Verbot an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb der Einrichtung aushängen. 3. Die Betreiber der Einrichtungen laut Absatz 1, die nicht für die Einhaltung des Verbotes gemäß den Absätzen 1 und 2 sorgen, unterliegen einer Verwaltungsstrafe von 200,00 Euro bis 1.200,00 Euro. 1. Dopo l articolo 14 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: Art. 14-bis (Divieto di utilizzo di apparecchiature abbronzanti da parte di minorenni) - 1. Ai minori di 18 anni è vietato l utilizzo di apparecchiature abbronzanti a raggi ultravioletti in solarium o strutture simili accessibili al pubblico, salvo prescrizione medica. 2. È fatto obbligo ai conduttori delle strutture di cui al comma 1 di esporre il divieto in maniera visibile all interno delle stesse. 3. I conduttori delle strutture di cui al comma 1, che non rispettano quanto previsto dai commi 1 e 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00. Art. 13 Art. 13 Aufhebungen Abrogazioni 1. Artikel 34 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, ist aufgehoben 1. Il comma 5 dell articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è abrogato. 4. ABSCHNITT CAPO IV BESTIMMUNGEN AUF DEM SACHGEBIET WOHNBAUFÖRDERUNG NORME IN MATERIA DI EDILIZIA AGEVOLATA Art. 14 Art. 14 Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata 1. Nach Artikel 90 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender Absatz eingefügt: 1-bis. Werden die Wohnungen laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) von Gesellschaften oder Körperschaften realisiert, deren Ziel es ist, ohne Ge- 1. Dopo il comma 1 dell articolo 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: 1-bis. Qualora gli alloggi di cui all articolo 2, comma 1, lettera I), siano realizzati da società o enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare,

74 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ winnabsicht Wohnungen zu bauen oder zu kaufen und diese, auch unter Zusicherung des Verkaufs, zu vermieten oder zu verkaufen, so wird der Beitrag laut Absatz 1 auf der Grundlage des Konventionalwertes der Wohnungen berechnet, der nach Artikel 7 festgesetzt wird, wobei in jedem Fall die bereits aufgrund der Artikel 87, 87-bis und 88 erhaltenen Vergünstigungen berücksichtigt werden. senza finalità di lucro, abitazioni da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure da vendere, il contributo di cui al comma 1, è calcolato sul valore convenzionale determinato in base all articolo 7 tenuto conto in ogni caso dei vantaggi eventualmente già percepiti ai sensi degli articoli 87, 87-bis e ABSCHNITT CAPO V FINANZ- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI Art. 15 Art. 15 Finanzbestimmung Disposizione finanziaria 1. Dieses Gesetz bringt für das laufende Finanzjahr keine Ausgaben mit sich. 2. Die Ausgabe zu Lasten der nachfolgenden Finanzjahre wird mit dem jährlichen Finanzgesetz ermächtigt. 1. La presente legge non comporta spese a carico dell esercizio finanziario in corso. 2. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale. Art. 16 Art. 16 Inkrafttreten Entrata in vigore 1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bozen, den 13. Mai 2011 Bolzano, 13 maggio 2011 DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER

75 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ ANMERKUNGEN Hinweis Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. NOTE Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 1: Note all articolo 1: Artikel 16ter des Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, lautet wie folgt: Art. 16/ter (Förderung der Familienbildungsarbeit) (1) Ziel der Förderung der Familienbildungsarbeit ist die Schaffung und Verbesserung von Rahmenbedingungen für die Zukunftssicherung der Familien. Dazu zählen die Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern und Erziehungsberechtigten, Elternbildungsprogramme, die Familienforschung und Erziehungshilfen. (2) Zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Zielsetzungen kann das Land gemeinnützigen öffentlichen und privaten Organisationen, die in Südtirol tätig sind und die kraft ihres Statutes Familienarbeit leisten, Beiträge für die Durchführung ihrer Tätigkeiten sowie für Investitionen gewähren. (2-bis) Die geförderten Sachen unterliegen einer Bindung. Mit der Antragstellung verpflichten sich die Körperschaften zur Einhaltung dieser Zweckbindung. Mit dem Beschluss laut Absatz 3 werden die Dauer und die Modalitäten dieser Zweckbindung für die verschiedenen Arten geförderter Sachen geregelt, ebenso die Modalitäten der Rückerstattung des Beitrages im Falle eines Verkaufs oder einer Änderung der Zweckbindung der geförderten Sache. (3) Die Modalitäten und Kriterien für die Ansuchen und für die Auszahlung der Beiträge werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. (4) Für die Zielsetzung gemäß Absatz 1 kann das Land Dienstleistungen, Veranstaltungen und Programme auch direkt anbieten sowie Einrichtungen zur Verfügung stellen und sonstige Maßnahmen ergreifen, die es für nötig hält. Il testo dell articolo 16ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è il seguente: Art. 16/ter (Promozione di attività per la formazione della famiglia) (1) La promozione delle attività per la formazione della famiglia ha come scopo la creazione e il miglioramento delle condizioni di base per la salvaguardia delle famiglie. Essa comprende il potenziamento delle competenze pedagogiche dei genitori e dei soggetti esercenti la potestà, programmi di formazione per genitori, la ricerca sulla famiglia e attività di sostegno educativo. (2) Per realizzare le finalità indicate al comma 1 la Provincia può concedere ad organismi pubblici e privati di pubblica utilità che operano in Alto Adige e per statuto svolgono attività a favore delle famiglie, contributi per l'esecuzione delle loro attività e per spese d'investimento. (2-bis) I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nella delibera di cui al comma 3 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato. (3) Modalità e criteri per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con delibera della Giunta provinciale. (4) Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia può fornire direttamente servizi, svolgere manifestazioni e programmi, mettere a disposizione strutture e attuare altri interventi ritenuti utili. Anmerkungen zum Artikel 2: Note all articolo 2: Der Artikel 22 des Landesgesetzes vom 8. November 1974, Nr. 26, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 22 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, è il seguente: Art. 22 Art. 22 (1) Das Personal des Kinderhortes ist in den Stellenplan der Gemeindebediensteten einzugliedern und aufgrund eines öffentlichen Wettbewerbs einzustellen. (2) In den Ordnungsvorschriften der Gemeinde oder des Konsortiums ist der Stellenplan des Personals des Kinderhortes festzusetzen. (3) Das Personal ist in zwei Gruppen einzuteilen: in das Personal für die Versorgung des Kleinkindes und in das Personal für die übrigen Dienstleistungen. (4) Im Stellenplan ist für die Versorgung von sechs Kindern unter einem Jahr mindestens eine Bedienstete und für acht Kinder über einem Jahr ebenfalls mindestens eine Bedienstete vorzusehen. (1) Il personale dell'asilo nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale ed è assunto con pubblico concorso. (2) Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo. (3) Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi. (4) La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di non meno di un'addetta all'assistenza per sei bambini di età inferiore all'anno e non meno di un'addetta all'assistenza per otto bambini di età superiore all'anno.

76 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Anmerkungen zum Artikel 3: Note all articolo 3: Der Artikel 14 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è il seguente: Art. 14 (Organisationsformen) Art. 14 (Modalità organizzative) (1) Die Sozialdienste sind im einzelnen folgendermaßen (1) I servizi sociali sono organizzati: organisiert: a) als offene Hausbetreuungsdienste, auch zur Unterstützung der Familie, als Tagesstätten, als vorzugsweise integrierte Werkstätten, die angemessen verteilt sind, b) als Einrichtungen, welche die Familie ersetzen, b) in forme sostitutive della famiglia; c) als Wohnstätten mit einer kleinen Zahl von Betreuten und einem vorzugsweise familienähnlichen Charakter, mit verschiedenen Betreuungsformen, unter Einbeziehung der Betreuten, d) als Einrichtungen für Langzeitpflege oder für Langzeitbetreuung in schweren Fällen, wobei die Zuständigkeiten des Landesgesundheitsdienstes unberührt bleiben. a) in forme aperte con carattere domiciliare anche a sostegno della famiglia, di centri diurni, di laboratori preferibilmente integrati, adeguatamente distribuiti sul territorio; c) in forma residenziale di contenuta capienza e preferibilmente di tipo parafamiliare, con più tipologie assistenziali, con il coinvolgimento degli assistiti; d) in strutture di lunga degenza o protratta assistenza per casi gravi, fatte salve le competenze del servizio sanitario provinciale. (2) Die Sozialdienste sind auf jeden Fall für neue Betreuungsformen - auch auf Versuchsbasis - offen, welche der Befriedigung neu auftretender Bedürfnisse oder der Bewältigung bereits bekannter Probleme auf eine neue Art und Weise dienen. (3) Die Sozialdienste werden so organisiert und angeboten, daß sie sich mit den Gesundheitsdiensten ergänzen. (4) Die Organisation und die Durchführung der Dienste werden mit Dienstordnung geregelt, welche von der Trägerkörperschaft unter Beachtung der von der Landesregierung festgelegten Richtlinien und Kriterien beschlossen wird. (5) Die Leitung der organisatorischen Struktur der Sozialdienste bei den Trägerkörperschaften gewährleistet die einheitliche und koordinierte Führung der Sozialdienste nach den Kriterien der Wirksamkeit, Effizienz und Schnelligkeit. Der Direktor bestimmt im Rahmen der vom Träger festgelegten Programme und Prioritäten die Ziele für die Arbeit der Dienste, plant und koordiniert die Durchführung der Programme und überprüft ihre Ausführung. (6) Die öffentlich und privat geführten Sozialdienste werden vom Land ermächtigt und, sofern mit öffentlichen Mitteln auch nur teilweise finanziert, akkreditiert. Die Landesregierung bestimmt die Kriterien und Modalitäten für die Ermächtigungs- und Akkreditierungsverfahren, um die soziale und fachliche Qualität der Dienste und Leistungen zu sichern. (7) Im Falle der Führung von Sozialdiensten, für die die Ermächtigung oder Akkreditierung laut Absatz 6 zwar beantragt, aber nicht erteilt wird, oder wenn trotz entsprechender Aufforderung kein Antrag auf Erteilung der Ermächtigung oder Akkreditierung gestellt wird, ist das Land befugt, die Schließung des Dienstes zu verfügen und diese durchzusetzen. Die entsprechenden Kosten werden dem Träger des Dienstes angelastet. Der Artikel 20bis des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, lautet wie folgt: Art. 20/bis (Gewährung von Beiträgen) (1) Das Land kann gemeinnützigen öffentlichen oder privaten Körperschaften, die in Südtirol tätig sind und kraft ihres Statutes Sozialhilfe im Sinne der einschlägigen Landesgesetze leisten, für die Durchführung ihrer Tätigkeit Beiträge für Investitionsausgaben und laufende Ausgaben in der Höhe von höchstens 85 Prozent der als zulässig anerkannten Ausgaben zur teilweisen Deckung bestimmter Kosten und zur Mitfinanzierung von Ausgaben gewähren, die im Zusammenhang mit der Durchführung der institutionellen Aufgaben in bezug auf folgende Belange stehen: (2) I servizi sociali sono comunque aperti a nuove tipologie assistenziali, anche sperimentali, finalizzate a rispondere a nuovi bisogni emergenti o ad affrontare in maniera nuova bisogni già noti. (3) I servizi sociali sono organizzati ed erogati perseguendo l'integrazione con i servizi sanitari. (4) L'assetto organizzativo e le modalità di attuazione dei servizi sono disciplinati con regolamento di servizio approvato dall'ente gestore nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Provincia. (5) La direzione della struttura organizzativa dei servizi sociali presso gli enti gestori garantisce la gestione unitaria e coordinata dei servizi sociali secondo criteri di efficacia, efficienza e tempestività. Il direttore determina nell'ambito dei programmi e delle priorità prefissati dall'ente gestore gli obiettivi per l'attività dei servizi, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione. (6) I Servizi di gestione pubblica e privata sono autorizzati dalla provinciae, qualora finanziati anche in parte con mezzi pubblici, accreditati. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei serivzi e delle prestazioni. (7) Nel caso di gestione di servizi sociali di fronte a mancato conseguimento dell autorizzazione o dell accreditamento di cui al comma 6, ovvero in caso di omessa presentazione della domanda di autorizzazione o di accreditamento in seguito a relativa diffida, la Provincia è autorizzata a disporre e ad attuare la chiusura del servizio. Le spese sono poste a carico del gestore del servizio. Il testo dell articolo 20bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è il seguente: Art. 20/bis (Concessione di contributi) (1) La Provincia può concedere contributi, in conto capitale e in conto corrente, in misura non superiore all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ad enti pubblici o privati senza fine di lucro che operano in provincia di Bolzano e svolgono per statuto attività socio-assistenziali ai sensi della vigente legislazione provinciale in materia, per lo svolgimento di attività a copertura parziale di determinate spese e per concorrere nelle spese inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali in relazione:

77 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ a) Führung der Dienste und Durchführung der Sozialhilfetätigkeit gemäß der geltenden Landesgesetzgebung über Sozialdienste, die generell der Verwirklichung der in Artikel 1 angeführten Ziele dienen, b) Führung von Ferienkolonien, Zeltlagern und Ferienhäusern, c) Tätigkeiten zur Pflege des Zusammenlebens und Förderung der sozialen Beziehungen der Personen und Gruppen laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c) in den verschiedenen Formen des gemeinschaftlichen Lebens wie Clubtätigkeiten, Freizeitinitiativen, Initiativen der Sozialerziehung sowie Ferienaufenthalte und ähnliches, d) Durchführung von Projekten zur Erprobung neuer Betreuungsformen, e) Durchführung von Beratungs- und Patronatstätigkeit sowie von Zusammenschlüssen zugunsten von Menschen, die sozial besonders hilfsbedürftig sind, f) Durchführung von Initiativen zur Information und Sensibilisierung der Bevölkerung über Themen von sozialem Interesse und über die Sozialdienste, g) Durchführung von Aus- und Fortbildungs- sowie Umschulungslehrgängen des Personals und der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in den Sozialdiensten tätig sind, h) Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen im Bereich Sozialwesen, a) alla gestione di servizi ed allo svolgimento di attività socio-assistenziali previsti dalla legislazione provinciale vigente in materia di servizi sociali e tendenti in generale alle finalità di cui all'articolo 1; b) alla gestione di colonie, campeggi e case di soggiorno; c) ad attività rivolte alla cura della vita di relazione e promozione dei rapporti sociali delle persone e gruppi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della vita comunitaria, quali attività di club, di tempo libero, di educazione sociale, soggiorni di vacanza e simili; d) all'attuazione di progetti di sperimentazione di nuove modalità assistenziali; e) allo svolgimento di attività di consulenza o di patronato nonché di aggregazione sociale a favore di persone in particolare stato di bisogno sociale; f) allo svolgimento di iniziative di informazione e di sensibilizzazione della popolazione su temi di interesse sociale e sui servizi sociali; g) allo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale e del volontariato operante nei servizi sociali; h) allo svolgimento di studi e ricerche nel campo sociale; i) Durchführung von Selbsthilfe-initiativen, i) allo svolgimento di iniziative di autoaiuto; j) Anmietung von Liegenschaften, die für Sozialhilfezwecke bestimmt sind, j) alla locazione di immobili destinati a scopi socioassistenzialii k) Erwerb, Bau, genereller oder partieller Umbau, Instandsetzung und Instandhaltung von Immobilien, die ganz oder teilweise für Betreuungstätigkeiten bestimmt sind, sowie Erwerb und Wiederherstellung von Möbeln, Einrichtung, Transportmitteln und anderen für die Durchführung der Sozialhilfe erforderlichen Geräten, k) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione generale o parziale, al riadattamento ed alla manutenzione di immobili destinati in tutto o in parte ad attività socioassistenziali, nonché all'acquisto ed al riadattamento di mobili, arredamento, mezzi di trasporto ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività socio- l) Verbandstätigkeiten und Koordinierung unter Körperschaften. assistenziale; l) all'attività di federazione e di coordinamento fra enti. (2) Mit Durchführungsverordnung werden die Kriterien und die Modalitäten für die Gewährung und Auszahlung der Beiträge sowie die dazu erforderlichen Unterlagen und die Frist für die Einreichung der Anträge festgelegt. (2-bis) Die geförderten Sachen unterliegen der Bindung zugunsten der Sozialhilfetätigkeit. Mit der Antragstellung verpflichten sich die Körperschaften zur Einhaltung dieser Zweckbindung. Mit der Durchführungsverordnung laut Absatz 2 werden die Dauer und die Modalitäten dieser Zweckbindung für die verschiedenen Arten geförderter Sachen geregelt, ebenso die Modalitäten der Rückerstattung des Beitrages im Falle eines Verkaufs oder einer Änderung der Zweckbindung der geförderten Sache. (3) In der Durchführungsverordnung laut Absatz 2 sind auch jene Fälle geregelt, in denen aufgrund eines zeitweiligen außerordentlichen Bedarfes der in Absatz 1 festgelegte Höchstbeitrag von 85 Prozent auf höchstens 95 Prozent der als zulässig anerkannten Ausgabe erhöht werden kann. (3/bis) Bei Ansuchen von privaten Trägern, welche nach Artikel 12 Absatz 2 mit den Trägern der Sozialdienste Vereinbarungen oder Verträge abgeschlossen haben, kann der in Absatz 1 festgelegte Höchstbeitrag von 85 Prozent für den Ankauf, den Bau oder den Umbau von Liegenschaften auf höchstens 95 Prozent der als zulässig anerkannten Ausgabe erhöht werden. Im Falle eines Verkaufs oder einer geänderten Zweckbestimmung muss der Beitrag zurückerstattet werden. (4) Um die Kontinuität der Tätigkeit der Körperschaften laut Absatz 1 zu sichern, kann der Direktor der Landesabteilung Sozialwesen auf Antrag der jeweiligen Körperschaft, abse- (2) Con regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi, la documentazione richiesta ai medesimi fini e la data di presentazione delle domande. (2-bis) I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'attività socio-assistenziale. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato. (3) Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono disciplinati anche i casi, nei quali per la presenza di un fabbisogno temporaneo ed eccezionale il contributo massimo erogabile dell'85 per cento di cui al comma 1 può essere elevato fino ad un limite massimo pari al 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. (3/bis) Nel caso di domande presentate da soggetti privati che hanno stipulato accordi o convenzioni con gli enti gestori secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il contributo massimo erogabile per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili può essere elevato dall'85 al 95 per cento della spesa ammissibile a contributo. Nel caso di alienazione o cambio di destinazione, il contributo deve essere restituito. (4) Allo scopo di garantire la continuità delle attività degli enti di cui al comma 1 e su richiesta degli enti interessati, il Direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale può con-

78 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ hend von der Genehmigung des Jahresplanes, einen Vorschuß in der Höhe von 70 Prozent der Beiträge bewilligen, die insgesamt im Laufe des Haushaltsjahres gewährt wurden, das dem Jahr, auf das sich der Antrag bezieht, vorangeht; dabei können die Ausgaben im Sinne von Artikel 50 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 26. April 1980, Nr. 8, auch zweckgebunden werden. Diese Vorschüsse können ausschließlich für Verwaltungsausgaben bewilligt werden. (5) Das für die Beiträge zuständige Landesamt kann zu jedem Zeitpunkt Einblick in die Buchhaltungsoriginalunterlagen verlangen und Inspektionen an den Sitzen der begünstigten Einrichtungen durchführen. Der Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, lautet wie folgt: Art. 21 (Informationssystem der Sozialdienste) (1) Um eine den Bedürfnissen der Bürger entsprechende Planung und eine effiziente Verwaltung der Sozialdienste zu ermöglichen, setzt die Landesregierung das Informationssystem der Sozialdienste ein, wobei sie es mit den anderen in der Landes- und der Gemeindeverwaltung bestehenden Systemen koordiniert, insbesondere mit jenem des Gesundheitswesens. In jedem Fall wird das Recht der Bürger auf die Geheimhaltung der persönlichen Daten gewahrt. 2. Für die Bereitstellung der für die Durchführung der Sozialdienste laut Artikel 1 notwendigen informations-technischen Infrastrukturen und Dienste, kann das Land Vereinbarungen mit dem Südtiroler Gemeindenverband abschließen. cedere, anche impegnando la spesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, anticipazioni pari al 70 per cento dei contributi complessivamente concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta, prescindendosi dall'approvazione dei piani annuali. Tali anticipazioni possono essere concesse esclusivamente per spese di gestione. (5) L'ufficio provinciale competente per la liquidazione dei contributi può chiedere in ogni momento in visione la documentazione contabile in originale ed effettuare ispezioni presso le sedi degli enti beneficiari. Il testo dell articolo 21 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è il seguente: Art. 21 (Sistema informativo socio-assistenziale) (1) Al fine di agevolare una programmazione finalizzata ai bisogni dei cittadini ed una gestione efficiente dei servizi, la Giunta provinciale attiva il sistema informativo socioassistenziale, coordinandolo con gli altri sistemi in esercizio nell'ambito dell'amministrazione provinciale e comunale ed in particolare con quello sanitario. Sarà in ogni modo salvaguardato il diritto dei cittadini alla riservatezza dei dati personali. 2. Per la messa a disposizione delle infrastrutture e dei servizi informatici necessari per l attuazione dei servizi sociali di cui all articolo 1, la Provincia può stipulare accordi con il Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano. Anmerkungen zum Artikel 4: Note all articolo 4: Die Artikel 9 und 11 des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, lauten wie folgt: Il testo degli articoli 9 e 11 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, è il seguente: Art. 9 (Wohnstättendienste) Art. 9 (Servizi residenziali) (1) Wohnstättendienste für Betagte sind: (1) Costituiscono servizi di assistenza residenziale per gli anziani: a) das Begleitete Wohnen, a) l accompagnamento abitativo; b) das Altersheim, b) la casa di riposo; c) das Pflegeheim, c) il centro di degenza; d) die Wohngemeinschaft. d) la comunità alloggio. (2) Beim Begleiteten Wohnen handelt es sich um eine Begleitung niedriger oder mittlerer Intensität älterer Menschen bei der Organisation und Bewältigung ihres Lebensalltages in eigens für diesen Zweck bestimmten Wohnungen. (3) Das Altersheim ist für selbständige, leicht pflegebedürftige, mittelgradig pflegebedürftige und schwer pflegebedürftige betagte Menschen bestimmt und es muss über allgemeine interne Dienste und spezifische Gesundheits- und Sozialdienste sowie qualifiziertes Personal für die unmittelbare Betreuung, die Freizeitgestaltung und die Animation der betagten Menschen verfügen. Mit Durchführungsverordnung werden die Kriterien für die Beurteilung, ob ein betagter Mensch selbständig, leicht, mittelgradig oder schwer pflegebedürftig ist, festgelegt. (4) Das Pflegeheim wird in Artikel 22 des Landesgesetzes vom 18. August 1988, Nr. 33, geregelt. (5) Die Wohngemeinschaft ist eine familienähnliche Struktur für selbständige oder teilweise selbständige Menschen, die unter Einbeziehung der Betreuten geführt wird. (2) L accompagnamento abitativo consiste in un accompagnamento a bassa o media intensità per persone anziane nell organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana in apposite abitazioni. 3) La casa di riposo è destinata ad ospitare anziani autosufficienti, lievemente, mediamente o gravemente non autosufficienti ed è dotata di servizi generali interni, di servizi specifici di natura sociale e sanitaria, nonché di personale qualificato per l'assistenza immediata e per le attività di tempo libero e di animazione. Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per la valutazione dell'autosufficienza lieve, media o grave. (4) Il centro di degenza è disciplinato all'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33. (5) La comunità alloggio è una struttura di tipo familiare per persone parzialmente o totalmente autosufficienti ed è gestita con il coinvolgimento degli assistiti stessi. Art. 11 (Verfahren für die Festlegung des Tagessatzes) Art. 11 (Procedura per la determinazione della retta) (1) Der Tagessatz der Wohnstättendienste nach Artikel 9 wird zwischen folgenden Körperschaften vereinbart: (1) La retta dei servizi residenziali di cui all'articolo 9 è concordata tra i seguenti enti: a) dem Träger des Dienstes, a) l'ente gestore del servizio;

79 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ b) der Gemeinde, auf deren Gebiet der Dienst tätig ist und seinen Sitz hat, c) den anderen mit dem Träger zur Unterbringung von betagten und pflegebedürftigen Personen konventionierten Gemeinden des jeweiligen Sprengels, d) dem territorial zuständigen Sonderbetrieb Sanitätseinheit für die Festlegung des Tagessatzes für pflegebedürftige Personen in Alters- und Pflegeheimen. (2) Die Vereinbarung wird bis zum 31. Oktober des dem Bezugsjahr vorangehenden Jahres zwischen dem Träger des Dienstes und den Gemeinden, auf deren Gebiet der Dienst tätig ist, abgeschlossen. (3) Falls die Vereinbarung nicht bis zum 31. Oktober zustande kommt, unterbreitet der Träger des Dienstes die Angelegenheit der Sektion für Einsprüche des Landesbeirates für das Sozialwesen, welche innerhalb 30 Tagen ab Erhalt der Eingabe entscheidet. Zu diesem Zweck setzt sich die Sektion für Einsprüche zusammen aus: a) dem Direktor der Landesabteilung Sozialwesen als Vorsitzendem, b) dem Direktor des für die stationäre Sozialbetreuung von Betagten zuständigen Landesamtes, c) dem Direktor des für die sanitäre Betreuung in Wohnstättendiensten zuständigen Landesamtes, d) einem Vertreter des Verbandes der Altersheime Südtirols; dieser wird vom Verband der Altersheime namhaft gemacht, e) einem Vertreter des Gemeindenverbandes Südtirols; dieser wird vom Gemeindenverband namhaft gemacht. b) il comune, ove il servizio svolge l'attività e si trova la propria sede; c) gli altri comuni convenzionati con l'ente gestore per il ricovero di persone anziane e non autosufficienti aventi sede nel rispettivo distretto; d) l'azienda speciale unità sanitaria locale territorialmente competente, per la determinazione della retta per le persone non autosufficienti, ospiti delle case di riposo e centri di degenza. (2) L accordo viene stipulato entro il 31 ottobre dell anno precedente all anno di riferimento tra l ente gestore del servizio e i comuni ove il servizio è svolto. (3) Se l'accordo non viene raggiunto entro il 31 ottobre, l'ente gestore sottopone la questione alla Sezione ricorsi della Consulta provinciale per l'assistenza sociale, la quale si pronuncia entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. A tale scopo la Sezione ricorsi è composta da: a) il Direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale, che la presiede; b) il direttore dell'ufficio provinciale competente per i servizi residenziali socio-assistenziali per anziani; c) il direttore dell'ufficio provinciale competente per l'assistenza sanitaria nei servizi residenziali per anziani; d) un rappresentante dell'associazione delle case di riposo dell'alto Adige, designato dalla stessa associazione; e) un rappresentante del Consorzio dei comuni, designato dallo stesso consorzio. Anmerkungen zum Artikel 5: Note all articolo 5: Artikel 8 des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è il seguente: Art. 8 (Leistungen des Fonds) Art. 8 (Prestazioni del fondo) (1) Die Leistungen des Pflegefonds werden der betroffenen Person oder deren gesetzlichem Vertreter in Form eines monatlichen Pflegegeldes ausgezahlt. Unter Voraussetzungen, welche von der Landesregierung festgelegt werden, kann das Pflegegeld auf Antrag an die pflegenden Personen ausgezahlt werden. (2) Das monatliche Pflegegeld wird nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit ausgezahlt, der den Kriterien der Landesregierung entsprechend ermittelt wird. Es ist in folgende vier Stufen gegliedert: a) 1. Stufe Euro, a) 1 livello - euro 510; b) 2. Stufe Euro, b) 2 livello - euro 900; c) 3. Stufe Euro, c) 3 livello - euro 1.350; d) 4. Stufe Euro. d) 4 livello - euro (1) Le prestazioni del fondo sono erogate all'interessato o al suo rappresentante legale sotto forma di assegno di cura mensile. In presenza dei requisiti da stabilirsi dalla Giunta provinciale, la prestazione può essere erogata, su richiesta, alle persone che prestano l'assistenza. (2) L'ammontare dell'assegno di cura mensile è determinato in base al livello di non autosufficienza, valutato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, ed è differenziato nei seguenti quattro livelli: (3) Für die Betreuung in Alters- und Pflegeheimen wird das monatliche Pflegegeld um einen Zusatzbetrag ergänzt. Dieser wird von der Landesregierung nach Maßgabe des Ausmaßes und der Qualität der angebotenen Pflege- und Betreuungsdienste, wie sie im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe f) definiert sind, festgelegt. (4) Auf Antrag der betreuten Person oder der Angehörigen oder falls das Einstufungsteam feststellt, dass eine angemessene Betreuung nicht gesichert ist, wird ein Teil des monatlichen Pflegegeldes in Form von Dienstgutscheinen ausgezahlt. (5) Die Landesregierung kann das Pflegegeld, bei Aufrundung auf die nächst höhere Euro-Einheit, alle zwei Jahre entsprechend der im Biennium vom Nationalinstitut für Statistik ermittelten Steigerung der Lebenshaltungskosten für Arbeiter- und Angestelltenfamilien erhöhen. Davon ausge- (3) Per l'assistenza nelle case di riposo e nei centri di degenza, l'assegno mensile è integrato con un ulteriore importo fissato dalla Giunta provinciale in base all'entità e alla qualità dei servizi di assistenza e di cura offerti, come definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f). (4) Su richiesta della persona assistita o dei familiari o qualora l'unità di valutazione riscontri che non è garantita un'adeguata assistenza, parte dell'assegno di cura è erogato sotto forma di buoni-servizio. (5) La Giunta provinciale può aumentare l'assegno di cura mensile ogni due anni, con arrotondamento all'unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel biennio

80 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ nommen ist der Anteil des Begleitungsgeldes. (6) Im Falle der Häufung des Pflegegeldes mit Förderungen, welche dieselben Zielsetzungen verfolgen und von anderen Körperschaften gewährt werden, können die von Absatz 2 vorgesehenen monatlichen Beträge nach Kriterien, welche von der Landesregierung festgelegt werden, reduziert werden. stesso. Rimane esclusa la quota dell'indennità di accompagnamento. (6) Nel caso di cumulo dell assegno di cura con agevolazioni garantite da altri enti ed aventi le medesime finalità dell assegno di cura, gli importi mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale. Anmerkungen zum Artikel 6: Note all articolo 6: Artikel 14 des Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è il seguente: Artikel 14 (Beförderung der Behinderten) Articolo 14 (Trasporto dei soggetti portatori di handicaps) 1. Die Schülertransporte und, falls notwendig, die Begleitung der Menschen mit Behinderungen werden von den von der Landesabteilung Mobilität eingerichteten Beförderungsdiensten besorgt, sofern nicht die Familie des Nutzers dafür sorgen kann. Die Beförderung und, falls notwendig, die Begleitung der Menschen mit Behinderungen zu den teilstationären Sozialdiensten werden nach folgender Priorität durchgeführt: 1. Il trasporto scolastico e, ove necessario, l accompagnamento dei soggetti portatori di handicap sono attuati mediante i servizi organizzati dalla Ripartizione provinciale Mobilità, sempre che non possa provvedervi la famiglia dell'utente. Il trasporto presso i servizi sociali semiresidenziali e l accompagnamento, ove necessario, dei soggetti portatori di handicap sono attuati prioritariamente: a) von den Familien, a) dalle famiglie; b) mittels öffentlicher Transportdienste, b) mediante il servizio di trasporto pubblico; c) mittels der bereits bestehenden Schülertransportdienste für die verfügbaren Plätze, c) mediante i servizi di trasporto scolastico già esistenti, per i posti disponibili; d) von den Trägerkörperschaften der Sozialdienste. d) dagli enti gestori dei servizi sociali. 2. Unbeschadet der Beförderung laut Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b) sind die Behindertenzentren befugt, bei Dringlichkeit oder Notwendigkeit selbst für die Beförderung ihrer Betreuten samt Begleitpersonen zu sorgen; dabei können auch - im Rahmen der verfügbaren Plätze - Behinderte befördert werden, die nicht von ihnen betreut werden. Für diese Aufgabe sind die Behindertenzentren mit Dienstfahrzeugen ausgestattet; sie können sich für diese Zwecke außerdem der Krankentransportdienste bedienen oder öffentliche Verkehrsmittel oder Privatfahrzeuge benützen; sie übernehmen dabei die Kosten. 3. Der Landesausschuß kann die Beförderungs- und Begleitdienste, die in diesem Artikel und in Artikel 16 genannt sind, geeigneten Körperschaften, Anstalten oder Vereinigungen anvertrauen, und zwar in der Weise, daß er den Abschluß entsprechender Vereinbarungen bewilligt. 3-bis. Zur Durchführung des Beförderungsdienstes laut Absatz 3 ist die Ermächtigung zur Ausübung eines Mietwagendienstes mit Fahrer nicht erforderlich. 4. Den Familien der Behinderten sowie den Personen, die Behinderte - zum Zwecke der Betreuung, Vorsorge, Behandlung oder Rehabilitation - auf eigene Kosten mit einem öffentlichen Verkehrsmittel oder mit einem Privatfahrzeug von der Wohnung zur Schule, zu den Einrichtungen der Behindertenzentren sowie zu den Dienststellen anderer Körperschaften, Anstalten und Einrichtungen - und wieder zurück - begleiten und befördern, kann aufgrund von Richtlinien, die vom Landesausschuß zu erlassen sind, eine Vergütung entrichtet werden. Die Auszahlung der Vergütung wird vom zuständigen Amtsdirektor angeordnet. 5. Die in den vorhergehenden Absätzen dieses Artikels genannten Maßnahmen können auf die Beförderung zu Zwecken der Arbeit und der Teilnahme an kulturellen, Sport- und Freizeitveranstaltungen ausgedehnt werden, sofern diese Veranstaltungen besondere Bedeutung für die Eingliederung der Personen selbst in die Arbeitswelt und in die örtliche Gemeinschaft darstellen. 6. Die Kriterien, die Form der Durchführung und besondere Bedingungen für die Spesenvergütung werden in der Durchführungsverordnung festgelegt. 2. Fatti salvi i trasporti di cui al primo comma, lettera b), del successivo articolo 16, i centri sociali possono provvedere direttamente, in casi di urgenza o necessità, al trasporto dei propri assistiti e loro eventuali accompagnatori, nonché, nell'ambito dei posti disponibili, anche di altri soggetti portatori di handicaps. Per i suddetti scopi i centri sono dotati di automezzi di servizio; essi possono altresì avvalersi di servizi di trasporto infermi, ovvero usufruire di automezzi pubblici o privati, assumendo la relativa spesa. 3. La Giunta provinciale può affidare i servizi di trasporto e/o accompagnamento di cui al presente e al successivo articolo 16, ad enti e associazioni idonee allo scopo, autorizzando la stipulazione delle relative convenzioni. 3-bis. L'esercizio del servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap di cui al comma 3 non è soggetto ad autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 4. Secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale possono essere concessi rimborsi alle famiglie dei soggetti portatori di handicaps e a coloro che con mezzo motorizzato pubblico o privato provvedono a proprie spese all'accompagnamento e trasporto del soggetto portatore di handicap dall'abitazione alle sedi scolastiche, a quelle dei centri sociali, nonché di altri enti ed istituzioni per scopi di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, nonché viceversa. Il rimborso è disposto dal competente direttore d'ufficio. 5. Le provvidenze di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere estese al trasporto per esigenze di lavoro, nonché di partecipazione a quelle manifestazioni culturali, sportive e di tempo libero, considerate particolarmente importanti ai fini dell'integrazione dei soggetti stessi nel mondo del lavoro e della comunità locale. 6. I criteri, le forme di esecuzione e specifiche condizioni di concessione dei rimborsi sono determinati con il regolamento di esecuzione.

81 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Anmerkungen zum Artikel 7: Note all articolo 7: Artikel 7 des Landesgesetzes vom 21. Mai 2002, Nr. 7, lautet wie folgt: Artikel 7 (Technische Vorschriften) 1. Mit Durchführungsverordnung werden die technischen Vorschriften festgelegt, die zur Gewährleistung der Benutzbarkeit, der Adaptierbarkeit und der Zugänglichkeit der privaten Gebäude und der Gebäude des geförderten Wohnungsbaus notwendig sind. 2. Mit Durchführungsverordnung werden ferner die technischen Vorschriften festgelegt, die zur Gewährleistung der Benutzbarkeit, der Adaptierbarkeit und der Zugänglichkeit von öffentlichen und der Öffentlichkeit zugänglichen privaten Gebäuden und Flächen sowie von Gebäuden und Flächen, die vom Institut für den sozialen Wohnbau und von den Gemeinden zu Wohnzwecken verwirklicht werden, notwendig sind. 3. Die in den Absätzen 1 und 2 enthaltenen, technischen Vorschriften werden für Gebäude oder Gebäudeteile, die aufgrund spezifischer technischer Bestimmungen nicht frei von architektonischen Hindernissen errichtet werden können, sowie für einzelne Räume für technische Anlagen, zu denen einzig und allein Fachpersonal Zugang hat, nicht angewandt. Il testo dell articolo 7 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, è il seguente: Articolo 7 (Prescrizioni tecniche) 1. Con regolamento di esecuzione sono fissate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e dell'edilizia abitativa agevolata. 2. Con regolamento di esecuzione sono altresì fissate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità, l adattabilità e la visitabilità di edifici e spazi pubblici e privati aperti al pubblico e di quelli realizzati per scopi abitativi dall Istituto per l edilizia sociale e dai comuni. 3. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 sono derogabili per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche o per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato a soli addetti specializzati. Anmerkungen zum Artikel 8: Note all articolo 8: Das Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40, enthält Bestimmungen über die Ordnung der Berufsbildung. Die Verordnung gemäß Ministerialdekret vom 13. Jänner 1992, Nr. 239, enthält Bestimmungen über das Praktikum nach Studienabschluss zum Zwecke der Zulassung zur Staatsprüfung zur Erlangung der Befähigung zur Ausübung des Berufs des Psychologen. Artikel 5 der Verordnung gemäß Ministerialdekret vom 9. September 1957 enthält Bestimmungen über die Staatsprüfungen zur Erlangung der Befähigung zur Ausübung des Berufs des Tierarztes. La legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, reca disposizioni sull ordinamento della formazione professionale. Il regolamento di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n. 239, reca norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. L articolo 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1957 reca norme sugli esami di Stato di abilitazione all esercizio della professione di veterinario. Anmerkungen zum Artikel 9: Note all articolo 9: Artikel 19 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 19 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è il seguente: Artikel 19 (Sanitätsrat) 1. Beim Sanitätsbetrieb wird der Sanitätsrat errichtet, der aus dem Sanitätsdirektor in der Funktion des Präsidenten sowie aus den folgenden gewählten Mitgliedern zusammengesetzt ist: a) 13 Mitgliedern des ärztlichen Betriebspersonals, von denen sieben im Gesundheitsbezirk Bozen, zwei im Gesundheitsbezirk Meran, zwei im Gesundheitsbezirk Brixen und zwei im Gesundheitsbezirk Bruneck gewählt werden. Für jeden Gesundheitsbezirk muss ein Direktor einer komplexen Strukur gewählt werden, Articolo 19 (Consiglio dei sanitari) 1. Presso l'azienda sanitaria è istituito il Consiglio dei sanitari composto dal Direttore sanitario, con funzioni di presidente, e dai seguenti membri elettivi: a) 13 rappresentanti del personale medico aziendale, di cui sette eletti nel Comprensorio sanitario di Bolzano, due nel Comprensorio sanitario di Merano, due nel Comprensorio sanitario di Bressanone e due nel Comprensorio sanitario di Brunico. Per ogni comprensorio sanitario deve essere eletto un direttore di struttura complessa; b) zwei Vertretern der Ärzte für Allgemeinmedizin, b) due rappresentanti dei medici di medicina generale; c) einem Vertreter der frei wählbaren Kinderärzte, c) un rappresentante dei pediatri di libera scelta; d) einem Vertreter der konventionierten Fachärzte, d) un rappresentante dei medici specialisti convenzionati; e) einem Vertreter des tierärztlichen Personals, e) un rappresentante del personale medico veterinario; f) zwei Vertretern des leitenden, nicht ärztlichen Gesundheitspersonals, g) einem Apotheker, g) un farmacista; h) vier Vertretern des Krankenpflegepersonals, davon einer als Vertreter der Pflegedirektion, f) due rappresentanti del personale dirigente sanitario non medico; h) quattro rappresentanti del personale infermieristico, di cui uno in rappresentanza della dirigenza tecnicoassistenziale;

82 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ i) drei Vertretern des Personals aus den Bereichen Sanitätstechnik, Rehabilitation und Prävention. 2. An den Sitzungen des Sanitätsrats nimmt ein freiberuflicher Arzt als Zuhörer teil, der als Vertreter der privaten Gesundheitseinrichtungen, mit denen vertragliche Vereinbarungen geschlossen wurden, fungiert. 3. Die Landesregierung legt nach Anhören der Gewerkschaftsorganisationen die Kriterien für die Wahlmodalitäten fest. 4. Der Sanitätsrat ist ein internes Organ des Sanitätsbetriebs und wird für jeweils drei Jahre bestellt. Er übt eine technischsanitäre Beratungstätigkeit aus und legt dem Generaldirektor obligatorische Gutachten zu allen technisch-sanitären Tätigkeiten vor, auch unter dem organisatorischen Aspekt und unter dem Aspekt der dazugehörenden Investitionen, zu allen Tätigkeiten in der gesundheitlichen Betreuung und zu den Regelungen zur Organisation und Funktionsweise des Sanitätsbetriebs. Die Landesregierung kann weitere Themenbereiche festlegen, die dem oben genannten Rat zu unterbreiten sind. Die Stellungnahmen sind als positiv zu betrachten, wenn sie nicht innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Anforderung erstellt werden. Der Generaldirektor kann, nach vorangehender Abstimmung mit den Gewerkschaftsorganisationen, Stellungnahmen zu weiteren Themen anfordern. Mit dem gesetzesvertretenden Dekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196, wurde der Datenschutzkodex erlassen. Artikel 20 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196, enthält die Grundsätze für die Verarbeitung sensibler Daten. Gemäß Artikel 154 Absatz 1 Buchstabe g) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196, hat die Datenschutzbehörde nach den Vorschriften des Kodex die Aufgabe, in den vorgesehenen Fällen Stellungnahmen abzugeben. Artikel 3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196, regelt den Grundsatz der Notwendigkeit bei der Datenverarbeitung. Artikel 11 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196, regelt die Verarbeitungsmodalitäten und Qualität der Daten. Artikel 22 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196, regelt die Grundsätze für die Verarbeitung von sensiblen und von Gerichtsdaten. Artikel 34 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, lautet wie folgt: Artikel 34 - Indirekte fachärztliche Betreuung 1. Die beim Landesgesundheitsdienst eingeschriebenen Personen mit Wohnsitz in der Provinz Bozen, die fachärztliche ambulatorische Leistungen, einschließlich der Rehabilitation, der instrumentaldiagnostischen Untersuchungen und der Laboruntersuchungen, in Anspruch nehmen, haben Anrecht auf Vergütung der Kosten, die sie effektiv getragen haben und die vom Landesgesundheitsdienst anerkannt sind. Die Leistungen können bei freiberuflich tätigen Fachärzten und bei Einrichtungen, welche für jene Arten von Leistungen nicht mit dem nationalen Gesundheitsdienst vertrags-gebunden sind, in Anspruch genommen werden. Obgenannte Leistungen sind rückvergütbar, auch wenn sie im Ausland erbracht werden, sofern sie nicht von internationalen Abkommen gedeckt sind. i) tre rappresentanti del personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione. 2. Alle riunioni del Consiglio dei sanitari partecipa, in qualità di uditore, un medico libero professionista in rappresentanza delle strutture sanitarie private con cui siano stati stipulati accordi contrattuali. 3. La Giunta provinciale stabilisce, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali, i criteri riguardo alle modalità di elezione. 4. Il Consiglio dei sanitari è organo interno dell'azienda sanitaria e dura in carica tre anni. Esso svolge funzioni di consulenza tecnico-sanitaria e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale per tutte le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti a esse attinenti, per le attività di assistenza sanitaria e per i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale può individuare ulteriori materie da sottoporre al Consiglio dei sanitari. I pareri sono da intendersi favorevoli ove non formulati entro 15 giorni dalla richiesta. Il Direttore generale può chiedere pareri su altri argomenti, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali. L articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contiene i principi applicabili al trattamento di dati sensibili. Ai sensi della lettera g), del comma 1, dell articolo 154, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Garante, in conformità al codice, ha il compito di esprimere parere nei casi previsti. L articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disciplina il principio di necessità nel trattamento dei dati. L articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disciplina le modalità del trattamento e i requisiti dei dati. L articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disciplina i principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari. Il testo dell articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è il seguente: Articolo 34 - Assistenza specialistica indiretta 1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale che fruiscono di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, hanno diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale. Le prestazioni possono essere fruite presso medici specialisti liberi professionisti e presso strutture non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. Sono inoltre rimborsabili le stesse prestazioni fruite all'estero, se non coperte da convenzioni internazionali.

83 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Unter die Leistungen, die laut Absatz 1 vergütet werden können, fallen auch jene, die von Zahnärzten erbracht werden, die zur Berufsausübung befähigt und im Landesberufsverzeichnis eingetragen sind, und die fachärztlichen Visiten, die von Krankenhausärzten privat außerhalb der öffentlichen und konventionierten Strukturen durchgeführt werden. 3. Es werden außerdem die vom Facharzt für die Diagnose beantragten instrumental-diagnostischen Leistungen und Laborleistungen, die in Einrichtungen, welche nicht mit dem nationalen Gesundheitsdienst vertrags-gebunden sind, erbracht werden, vergütet. 4. Die Vergütung der fachärztlichen ambulatorischen Leistungen erfolgt durch den Sanitätsbetrieb. Die Landesregierung bestimmt, nach Anhören des Landeskomitees für die Planung im Gesundheitswesen, die Fachrichtungen und die Leistungsarten sowie, unter Berücksichtigung der Bestimmungen über die Kostenbeteiligung im Gesundheitswesen, die Höhe der vergütbaren Beträge. 5. Für besondere Vorsorgeprogramme, die von der Landesregierung genehmigt werden, kann der vergütbare Betrag auch über den Tarifen liegen, welche für die direkt erbrachten Leistungen gelten. 6. Für die Vergütungen laut den Absätzen 4 und 5 durch den Sanitätsbetrieb, bei dem der Betroffene eingetragen ist, legt die Landesregierung die Modalitäten für die Inanspruchnahme der indirekten fachärztlichen Betreuung sowie die Ausschlussfristen und die Modalitäten für die Einreichung des Antrags samt Unterlagen fest. Ein Anspruch auf Vergütung besteht, wenn die Bewilligung eines Arztes für Allgemeinmedizin, eines Kinderarztes freier Wahl oder eines beim Landesgesundheitsdienst angestellten Arztes vorgelegt wird. In dringenden Fällen, die der Leistungserbringer entsprechend bestätigen muss, und in den in Absatz 3 vorgesehen Fällen wird von dieser Bedingung abgesehen. Die Landesregierung bestimmt die Fachrichtungen, in denen die oben genannte Bewilligung nicht erforderlich ist. 7. Gegen den abschlägigen Bescheid hinsichtlich der Vergütung kann bei der Kommission laut Artikel 33 Absatz 3 Beschwerde eingelegt werden. 2. Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all'albo professionale della provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico al di fuori delle strutture pubbliche e convenzionate. 3. Sono inoltre rimborsate le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate da strutture non aventi rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale e prescritte dal medico specialista, necessarie ai fini della determinazione della diagnosi. 4. Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria. 5. Per particolari programmi di prevenzione approvati dalla Giunta provinciale, l'importo rimborsabile può superare le tariffe fissate per le prestazioni erogate in forma diretta. 6. Ai fini dei rimborsi di cui ai commi 4 e 5 da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, la Giunta provinciale determina le modalità di accesso all'assistenza specialistica indiretta nonché i termini perentori e le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Il diritto al rimborso è subordinato alla presentazione dell'impegnativa del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di un medico dipendente del Servizio sanitario provinciale, salvo i casi di urgenza, da certificarsi come tali dall'erogatore della prestazione, e i casi di cui al comma 3. La Giunta provinciale determina le specialità per le quali non è necessaria la predetta impegnativa. 7. Avverso il diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 33, comma 3 Artikel 42 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, lautet wie folgt: Artikel 42 (Landeskomitee für die Planung im Gesundheitswesen) 1. Das Landeskomitee für die Planung im Gesundheitswesen wird als beratendes Fachorgan der Landesverwaltung errichtet. Il testo dell articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è il seguente: Articolo 42 (Comitato provinciale per la programmazione sanitaria) 1. È istituito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, quale organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale. 2. Das Komitee beteiligt sich: 2. Il comitato concorre: a) an der Erarbeitung der fachspezifischen Richtlinien für die Durchführung des Landesgesundheitsplanes, a) all'elaborazione degli indirizzi tecnici riguardanti l'attuazione del Piano sanitario provinciale; b) an der Koordinierung der Durchführung der im Landesgesundheitsplan vorgesehenen Programme, b) al coordinamento operativo dei programmi previsti nel Piano sanitario provinciale; c) an der Kontrolle über den Stand der Durchführung des Landesgesundheitsplanes, c) alla verifica dello stato di attuazione del Piano sanitario provinciale; d) an der periodischen Überarbeitung des Landesgesundheitsplanes, d) alla revisione periodica del Piano sanitario provinciale; e) an der Ausarbeitung des nächsten Landesgesundheitsplanes. e) alla predisposizione del nuovo Piano sanitario provinciale. 3. Das Landeskomitee für die Planung im Gesundheitswesen hat folgende Aufgaben: a) es gibt Stellungnahmen über die Raumprogramme der einzelnen Projekte und über die Mehrjahresprogramme der Sanitätsbauten ab, b) es gibt Stellungnahmen über die Ankäufe elektromedizinischer Großgeräte und über die entsprechenden Jahrespläne ab, 3. Al Comitato provinciale per la programmazione sanitaria compete di: a) esprimere pareri sui programmi planivolumetrici dei singoli progetti e sui programmi pluriennali di edilizia sanitaria; b) esprimere pareri sugli acquisti delle grosse apparecchiature elettromedicali e sui piani annuali di acquisto delle medesime;

84 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ c) es gibt fakultative Stellungnahmen über die Genehmigung und die Akkreditierung von privaten Krankenhauseinrichtungen ab, d) es gibt fakultative Stellungnahmen über die Tarife der Sanitätsleistungen ab, e) es gibt die Stellungnahmen gemäß Artikel 34 Absatz 4, Artikel 7 des Landesgesetzes vom 23. Oktober 1975, Nr. 52, den Artikeln 2 und 6 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 1986, Nr. 1, und dem Artikel 1 des Landesgesetzes vom 17. November 1988, Nr. 48, ab, f) mit Ausnahme der in Artikel 41 vorgesehenen Aufgaben und unter Berücksichtigung von Artikel 83 nimmt es alle Befugnisse wahr, die dem Landesgesundheitsrat mit Gesetz oder Verordnung zuerkannt werden. c) esprimere pareri facoltativi su autorizzazioni e accreditamenti di presidi sanitari privati; d) esprimere pareri facoltativi sulle tariffe delle prestazioni sanitarie; e) esprimere i pareri ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 4, all'articolo 7 della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52, agli articoli 2 e 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, e all'articolo 1 della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48; f) esercitare tutte le attribuzioni che disposizioni di legge o di regolamento attribuiscono al Consiglio provinciale di sanità, eccezione fatta per quelle indicate all'articolo 41 e considerato quanto previsto dall'articolo Aufgrund der Ergebnisse der Überprüfung laut Absatz 2 Buchstabe c) erarbeitet das Komitee für die Verwaltung Vorschläge zur Lösung der allfälligen Probleme, die bei der Durchführung des Landesgesundheits-planes entstehen. 4. In base alle risultanze della verifica di cui al comma 2, lettera c), il Comitato formula all'amministrazione proposte in merito alle modalità di soluzione dei problemi eventualmente emersi nell'attuazione del Piano sanitario provinciale. 5. Das Komitee setzt sich zusammen aus: 5. Il comitato è composto da: a) dem Landesrat für Gesundheitswesen als Vorsitzendem, a) l'assessore provinciale alla sanità, con funzioni di presidente; b) dem Direktor der Landesabteilung Gesundheitswesen als stellvertretendem Vorsitzenden, b) il direttore della Ripartizione provinciale Sanità, con funzioni di vicepresidente; c) dem Generaldirektor des Sanitätsbetriebs, c) il Direttore generale dell'azienda sanitaria; d) den Direktoren der Gesundheitsbezirke, d) i Direttori di comprensorio sanitario; e) vier Vertretern des akademischen Gesundheitspersonals, darunter drei Ärzten; einer der Ärzte muss Experte im Bereich Planung und Organisation des Gesundheitswesens sein, einer muss aus dem klinischen Bereich stammen und ein weiterer muss unter den freiberuflich tätigen Ärzten ausgewählt werden, e) quattro rappresentanti del personale sanitario laureato, di cui tre medici; uno dei medici deve essere esperto in materia di programmazione e organizzazione sanitaria, uno deve essere specialista clinico e uno libero professionista; f) einem Vertreter des nichtärztlichen Personals, f) un rappresentante del personale non medico; g) dem vom Rat der Gemeinden im Sinne von Artikel 20 Absatz 3 namhaft gemachten Vertreter, g) il rappresentante designato dal Consiglio dei comuni ai sensi dell'articolo 20, comma 3; h) dem Direktor der Landesabteilung Sozialwesen, h) il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali; i) einem Vertreter der Privatkliniken. i) un rappresentante delle case di cura private. 6. Entweder der Arzt aus dem klinischen Bereich oder der freiberuflich tätige Arzt wird von der Ärztekammer namhaft gemacht. 7. Falls Fragen behandelt werden, welche die Medizintechnik, Sanitätsbauten, Basismedizin und -pädiatrie betreffen, wird das Komitee durch einen Fachmann für Medizintechnik, einen Fachmann für Sanitätsbauten, einen Vertreter der praktischen Ärzte und einen Vertreter der frei gewählten Kinderärzte ergänzt; der jeweilige Vertreter wird im Rahmen seiner Zuständigkeit mit Stimmrecht beigezogen. Ist der freiberuflich tätige Arzt, welcher Mitglied des Komitees ist, ein Basisarzt oder ein Basiskinderarzt, wird das Komitee nicht mit einem Arzt dieser Fachbereiche ergänzt. 8. Das Komitee wird von der Landesregierung ernannt und bleibt drei Jahre lang im Amt. Sekretär ist ein Beamter der Landesabteilung Gesundheitswesen, der mindestens in der sechsten Funktionsebene eingestuft ist. Artikel 45-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, lautet wie folgt: Artikel 45-bis (Landeskommission für die klinische Neuordnung und Entwicklung des Südtiroler Gesundheitsdienstes) 1. Die Landeskommission für die klinische Neuordnung und Entwicklung wird als fachliches und wissenschaftliches Beratungsorgan der Landesregierung für die Umsetzung der klinischen Neuordnung und die Förderung der klinischen Entwicklung im Gesundheitswesen der Autonomen Provinz Bozen eingesetzt. 6. Lo specialista clinico o il libero professionista deve essere nominato dall'ordine dei medici. 7. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti l'ingegneria clinica, l'edilizia sanitaria, la medicina e la pediatria di base, il comitato è integrato da un esperto in ingegneria clinica, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta, ciascuno per l'ambito della propria competenza, con diritto di voto. Se il medico libero professionista componente il comitato è un medico di base o un pediatra di base, il comitato non deve essere integrato per queste due discipline. 8. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per un triennio. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Il testo dell articolo 45-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è il seguente: Articolo 45-bis (Commissione provinciale per il riordino e lo sviluppo clinico del servizio sanitario provinciale) 1. La commissione provinciale per il riordino e lo sviluppo clinico è istituita per la consulenza tecnica e scientifica alla Giunta provinciale in merito alla realizzazione del riordino clinico ed alla promozione dello sviluppo clinico nella Provincia autonoma di Bolzano.

85 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Die Kommission erteilt ein obligatorisches Gutachten über alle Maßnahmen der Landesregierung im Bereich der klinischen Neuordnung und Entwicklung. Sie erteilt außerdem obligatorische Gutachten zu den klinischen Bereichen des Landes-gesundheitsplanes mit besonderer Berücksichtigung der sozio-sanitären Integration. 2. La commissione esprime parere obbligatorio su tutti i provvedimenti della Giunta provinciale in tema di riordino e sviluppo clinico. Esprime altresì parere obbligatorio sugli aspetti clinici del piano sanitario provinciale, con particolare attenzione all'integrazione socio-sanitaria. 3. Die Kommission ist zusammengesetzt aus: 3. La commissione è composta da: a) einem ärztlichen Leiter mit den Voraussetzungen zum Sanitäts-direktor als Vorsitzendem, a) un dirigente medico in possesso dei requisiti per direttore sanitario, con funzioni di presidente; b) dem Direktor der Landesabteilung für das Gesundheitswesen, b) il direttore della Ripartizione provinciale Sanità; c) dem Direktor der Landesabteilung Sozialwesen, c) il direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali; d) dem Sanitätsdirektor des Sanitäts-betriebes, d) il direttore sanitario dell'azienda sanitaria; e) dem Pflegedirektor des Sanitäts-betriebes, e) il direttore tecnico-assistenziale dell'azienda sanitaria; f) dem Verwaltungsdirektor des Sanitätsbetriebes oder einem Bezirksdirektor, g) dem Präsidenten der Südtiroler Ärzte- und Zahnärztekammer, h) dem stellvertretenden Präsidenten der Südtiroler Ärzteund Zahnärztekammer, i) drei Vertretern der Südtiroler Ärzte- und Zahnärztekammer, davon zwei Experten im Bereich Health Technology Assessment, Evidence based Medicine - evidenzbasierte Medizin, j) dem Präsidenten der Kammer der Berufskrankenpfleger, Sanitätsassistenten und Kinderkrankenpfleger von Südtirol, k) sechs Vertretern der Gesundheitsberufe, davon drei aus dem Bereich Pflege, einem aus dem Bereich der Rehabilitation, einem aus dem Bereich der Prävention f) il direttore amministrativo dell'azienda sanitaria o un direttore di comprensorio; g) il presidente dell'ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige; h) il vicepresidente dell'ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige; i) tre rappresentanti dell'ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige, di cui due esperti in Health Technology Assessment, Evidence based Medicine - medicina basata sulle evidenze; j) il presidente del Collegio Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'infanzia della Provincia autonoma Bolzano- Alto Adige; k) sei rappresentanti delle professioni sanitarie, di cui tre del settore infermieristico, uno del settore riabilitativo, uno del settore della prevenzione ed uno del settore tecnico-sanitario; und einem aus dem Bereich der Sanitätstechnik, l) einem Vertreter der Patientenorganisationen, l) un rappresentante delle associazioni dei pazienti; m) einem Vertreter der Verbraucherschutzorganisationen, m) un rappresentante delle organizzazioni per la tutela dei consumatori; n) einem Arzt für Allgemeinmedizin, n) un medico di medicina generale; o) fünf Vertretern des klinischen Bereichs der Bezirke, davon einem Facharzt im Bereich Hygiene und öffentliche Gesundheit und einem Vertreter der Grundversorgungskrankenhäuser. o) cinque rappresentanti dell'ambito clinico dei comprensori sanitari, di cui un medico specialista nell'area igiene e salute pubblica ed un rappresentante degli ospedali di base. 4. Die Mitglieder der Kommission laut Absatz 3 Buchstaben k), n) und o) werden auf Vorschlag der Gewerkschaftsorganisationen im Gesundheitsbereich in Südtirol ernannt. 5. Die Vertretung der vier Gesundheitsbezirke wird durch die Mitglieder laut Absatz 3 Buchstaben i) und o) gewährleistet. 6. Die Kommission und der Vorsitzende werden von der Landesregierung ernannt und bleiben für die Dauer von fünf Jahren im Amt. 7. Der Vorsitzende der Kommission gehört einer der beiden Sprachgruppen an, denen der Sanitätsdirektor des Sanitätsbetriebes nicht angehört. 8. In der Landesabteilung für Gesundheitswesen wird eine Projektmanagementgruppe für die Koordinierung der Tätigkeit zur Vorbereitung, Unterstützung, Monitoring und Evaluation der Verwirklichung der klinischen Neuordnung und Entwicklung eingerichtet. Artikel 50 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, lautet wie folgt: Artikel 50 (Übergangsbestimmungen im Bereich Wettbewerbe) (1) Ab dem ersten Tag des Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das ärztliche Personal und das akademisch ausgebildete nichtärztliche Personal des Sanitätsstellenplanes, welches bereits dem Funktionsrang des Leiters der 1. und 2. Leitungsebene angehört, im einzigen Führungsstellenplan eingestuft. 4. I membri della commissione di cui al comma 3, lettere k), n) e o), sono nominati su proposta delle organizzazioni sindacali della provincia di Bolzano dell'ambito sanitario. 5. La rappresentanza dei quattro comprensori sanitari è garantita tramite i membri di cui al comma 3, lettere i) e o). 6. La commissione ed il presidente sono nominati dalla Giunta provinciale e rimangono in carica per cinque anni. 7. Il presidente della commissione appartiene ad uno dei due gruppi linguistici al quale non appartiene il direttore sanitario dell'azienda sanitaria. 8. All'interno della Ripartizione provinciale Sanità è nominato il gruppo di progetto per il coordinamento delle attività propedeutiche, di supporto, monitoraggio e valutazione della realizzazione del riordino e sviluppo clinico. Il testo dell articolo 50, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è il seguente: Articolo 50 (Norme transitorie in materia concorsuale) (1) A far data dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale medico e laureato non medico appartenente al ruolo sanitario, già appartenente alle posizioni funzionali di dirigente di 1 e 2 livello dirigenziale, è inquadrato nel ruolo unico dirigenziale.

86 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ (2) Für die Dauer von drei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes ist der einzige Führungsstellenplan in zwei Besoldungsstufen unterteilt: Stufe A und Stufe B. Der Stufe A entspricht die ehemalige 2. Leitungsebene und die ehemalige 1. Leitungsebene der Besoldungsstufe A; der Stufe B entspricht die ehemalige 1. Leitungsebene der Besoldungsstufe B. Ab dem in Absatz 1 festgelegten Datum werden die Vertragsverhandlungen auf Bereichsebene gemäß Artikel 46 begonnen. (3) Ab dem Datum der Einstufung wird dem Personal mit Besoldungsstufe B die Besoldungsstufe A zuerkannt, vorausgesetzt, daß es die Spezialisierung in der Fachrichtung, welche der besetzten Stelle entspricht, besitzt oder ab dem Datum der endgültigen Einstufung in das Fachgebiet mindestens fünf Jahre effektiven Dienst geleistet hat; die Ausbildungszeit wird nicht angerechnet. Dem Personal, welches dem Anfangsfunktionsrang bereits angehört und zu dem genannten Zeitpunkt keine der erwähnten Voraussetzungen besitzt, wird die Besoldungsstufe A ab dem ersten Tag des Monats nach Erwerb der Spezialisierung oder Erreichung des oben angeführten Dienstalters zuerkannt. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das Personal weiterhin in der Besoldungsstufe B eingestuft. (4) Das Personal der Fachrichtungen Anästhesie und Wiederbelebung, Radiologie, Nuklearmedizin, Radiodiagnostik, Radiotherapie und Neuroradiologie kann nur nach Erwerb der Spezialisierung in der jeweiligen Fachrichtung in die Besoldungsstufe A aufsteigen. Das Personal, welches bei Inkrafttreten dieses Gesetzes mit befristetem Auftrag oder mit Supplenzauftrag Dienst leistet, steht die Besoldungsstufe A oder B zu den Bedingungen zu, wie sie für das planmäßige Personal vorgesehen sind. (5) Zu den öffentlichen Wettbewerben für den Zugang zur Sanitätsleitung der Besoldungsstufe A, die für die einzelnen Fachgebiete ausgeschrieben werden, werden jene Bewerber zugelassen, die im Besitze des entsprechenden Spezialisierungsdiploms sind. Es werden außerdem die Bewerber zugelassen, die im Besitze eines Spezialisierungsdiploms in einem gleichwertigen oder verwandten Fachgebiet sind. 5-bis. Für die Dauer von fünf Jahren ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes können bei dringenden und unaufschiebbaren dienstlichen Erfordernissen und für allfällige Ersatzanstellungen die Sanitätsleiter in die Besoldungsstufe B befristet aufgenommen werden (6) Die Regelung laut den Absätzen 5 und 5/bis kommt zur Anwendung, soweit diese mit den geltenden Kollektivvertragsbestimmungen vereinbar ist. Dem Personal, das über Wettbewerbe aufgenommenen worden ist, welche bis zum 31. März 2006 ausgeschrieben worden sind, steht die Besoldung laut Absatz 2 zu. Bei der Aufnahme hat jedenfalls das Personal mit der Spezialisierung im betreffenden Fachbereich oder in einem gleichgestellten oder fachverwandten den Vorrang. Artikel 65-quinquies des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, lautet wie folgt: 65/quinquies (Gründung des Sanitätsbetriebs) (1) Die Landesregierung beschließt innerhalb von 90 Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die Leitlinien für die Durchführung der Maßnahmen, die für die Gründung des Sanitätsbetriebs und die Ernennung des Generaldirektors notwendig sind. Zum Zwecke der erstmaligen Ernennung des Generaldirektors sowie der Direktoren der Gesundheitsbezirke ist die in Artikel 8 Absatz 1 vorgesehene Frist auf 10 Tage verkürzt. Dem Generaldirektor des Sanitätsbetriebs obliegen die Durchführung der organisatorischen Maßnahmen, die für das Funktionieren des Betriebs unerlässlich sind. (2) Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il ruolo unico dirigenziale è articolato in due fasce economiche: fascia A e fascia B. Alla fascia A corrisponde l'ex 2 livello dirigenziale e l'ex 1 livello dirigenziale di fascia A; alla fascia B corrisponde l'ex 1 livello dirigenziale di fascia B. Dalla data di cui al comma 1 è avviata la contrattazione collettiva di comparto ai sensi dell'articolo 46. (3) Dalla data dell'inquadramento, al personale con il trattamento economico di fascia B viene attribuito il trattamento economico di fascia A, a condizione che sia in possesso della specializzazione nella disciplina corrispondente al posto ricoperto ovvero sia in possesso dell'anzianità di cinque anni di servizio effettivo, escluso il periodo di formazione, maturato dalla data di inquadramento in ruolo definitivo nella medesima disciplina. Il personale già appartenente alla posizione funzionale iniziale, che a tale data non è in possesso del predetto requisito, matura il diritto al trattamento economico di fascia A a far data dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della specializzazione o dell'anzianità come sopra richiesta. Fino a tale data continuerà a percepire il trattamento economico di fascia B. (4) Per il personale delle discipline di anestesia e rianimazione, radiologia, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia e neuroradiologia il passaggio in fascia A è consentito solo previo conseguimento della specializzazione nella medesima disciplina. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è in servizio con incarico a tempo determinato o con incarico di supplenza spetta il trattamento economico di fascia A o di fascia B alle condizioni previste per il personale di ruolo. (5) Ai concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza sanitaria di fascia economica A, banditi nelle singole discipline, sono ammessi i candidati in possesso del relativo diploma di specializzazione. Sono ammessi altresì i candidati in possesso del diploma di specializzazione in una disciplina equipollente o affine. 5-bis. Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge è possibile l'assunzione a tempo determinato dei dirigenti sanitari nella fascia economica B, per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio, nonché per le assunzioni relative alle sostituzioni. (6) La disciplina di cui ai commi 5 e 5/bis trova applicazione in quanto compatibile con le previsioni dei vigenti contratti collettivi. Al personale assunto mediante concorso bandito entro il 31 marzo 2006 viene attribuito il trattamento economico di cui al comma 2. In caso di assunzione viene comunque data la precedenza al personale in possesso della specializzazione nella relativa disciplina o in quella equipollente o affine. Il testo dell articolo 65-quinquies, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è il seguente: 65/quinquies (Costituzione dell'azienda sanitaria) (1) Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale adotta gli indirizzi per l'assunzione degli atti necessari alla costituzione dell'azienda sanitaria e alla nomina del Direttore generale. Ai fini della prima nomina del Direttore generale e dei Direttori di comprensorio sanitario il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 8 è ridotto a dieci giorni. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria provvede all'adozione degli atti organizzativi necessari al funzionamento dell'azienda stessa.

87 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ (2) Die Beschaffung der für die vorbereitenden Arbeiten zur Inbetriebnahme des Sanitätsbetriebes notwendigen Ressourcen wird bis zum 31. Dezember 2006 im Rahmen der überbetrieblichen Dienste des Sanitätsbetriebes Bozen über eine getrennte Abrechnung gewährleistet. Dessen Generaldirektor nimmt, auf Antrag des Generaldirektors des Sanitätsbetriebes, die Funktion eines Ökonomen wahr. Der Generaldirektor des Sanitätsbetriebes kann sich ferner der organisatorischen Einrichtungen, des Personals und der Ressourcen der Sanitätsbetriebe Bozen, Meran, Brixen und Bruneck bedienen. (3) Der Sanitätsbetrieb nimmt am 1. Januar 2007 seinen Betrieb auf. Die Sanitätsbetriebe von Bozen, Meran, Brixen und Bruneck werden mit 31. Dezember 2006 aufgelöst. (4) Der Generaldirektor, der Sanitätsdirektor und der Verwaltungsdirektor der jeweiligen Sanitätsbetriebe, die ihre Funktionen bis zu dem in Absatz 3 genannten Datum ausüben, sind für das Ergreifen der entsprechenden Maßnahmen, für die Erstellung der Bilanz für das letzte in ihre Zuständigkeit fallende Geschäftsjahr sowie für alle Verpflichtungen in der Kommunikation und Information verantwortlich, die sich aus steuerlichen Belangen und in den Bereichen der Sozialversicherung und Vorsorge ergeben. (5) Unbeschadet der Bestimmungen von Absatz 3 kann die Erfüllung aller Obliegenheiten, die sich aus dem Absatz 4 ergeben, sechs Monate nach der Auflösung der Sanitätsbetriebe dauern. (6) Die Rechnungsprüferkollegien der aufgelösten Sanitätsbetriebe bleiben zur Erfüllung ihrer Aufgaben so lange im Amt, bis die Landesregierung die Bilanz für den letzten in deren Zuständigkeit fallenden Zeitraum genehmigt hat. (7) Das Anfangsvermögen des Sanitätsbetriebs besteht aus den Vermögen der aufgelösten Sanitätsbetriebe, nach dem Vermögensstand zum 31. Dezember 2006, wie von der Landesregierung festgestellt. Die Vermögensübertragung von den aufgelösten Sanitätsbetrieben zum Sanitätsbetrieb wird auf der Grundlage der Buchwerte erfolgen. Der entsprechende Beschluss der Landesregierung stellt gemäß Artikel 5 Absatz 3 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. Dezember 1992, Nr. 502, in geltender Fassung, den Rechtstitel für die Überschreibung der Buchwerte in die entsprechenden Bücher dar. (8) Mit der Inbetriebnahme des Sanitätsbetriebes werden die Bankdienste gemäß Artikel 15 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, bei einer einzigen oder bei mehreren zusammengeschlossenen Banken zusammengeführt. (9) Die finanziellen Ressourcen, die dem Sanitätsbetrieb zuzuweisen sind, werden von der Landesregierung für das Geschäftsjahr 2007 festgelegt. (10) Die Landesregierung kann zweckgebundene Verwaltungen für die Abwicklung bestimmter Vorgänge oder die Wahrnehmung von Funktionen einrichten, die den aufgelösten Sanitätsbetrieben zuzuordnen sind und nicht auf den Sanitätsbetrieb übertragen werden. (11) Der Generaldirektor des Sanitätsbetriebs ergreift alle notwendigen Maßnahmen zur Übernahme des Vermögensstandes, in Übereinstimmung mit der Maßnahme der Landesregierung laut Absatz 7, und aller Rechtstitel, die auf den Sanitätsbetrieb übertragen werden. Der Sanitätsbetrieb tritt die Rechtsnachfolge in Bezug auf alle aktiven und passiven, gegenwärtigen und zukünftigen und in anderer Weise mit den aufgelösten Sanitätsbetrieben in Zusammenhang stehenden rechtlichen Belange mit Wirkung ab dem in Absatz 3 genannten Datum an. (12) Die Generaldirektoren der aufgelösten Sanitätsbetriebe können von der Landesregierung zu Direktoren eines Gesundheitsbezirks oder zu Kommissären für die Liquidierung der aufgelösten Sanitätsbetriebe ernannt werden. Sie können zudem zu Koordinatoren gemäß Absatz 13 ernannt werden oder innerhalb des Sanitätsbetriebes strategisch besonders wichtige Aufträge erhalten. (2) L'acquisizione delle risorse necessarie per l'attività preparatoria all'avvio dell'azienda sanitaria è assicurata, fino al 31 dicembre 2006, tramite gestione separata nell'ambito dei servizi interaziendali dell'azienda sanitaria di Bolzano, il cui Direttore generale svolge, su richiesta del Direttore generale dell'azienda sanitaria, la funzione di provveditore. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria può altresì avvalersi delle strutture organizzative, del personale e delle risorse delle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico. (3) L'azienda sanitaria entra in funzione alla data del 1 gennaio Le aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico sono soppresse alla data del 31 dicembre (4) Il Direttore generale, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo delle rispettive aziende sanitarie esercitano le proprie funzioni fino alla data di cui al comma 3 e sono responsabili dell'adozione dei relativi atti, della predisposizione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo periodo di competenza nonché dell'adempimento di tutti gli obblighi comunicativi e di dichiarazione previsti dalle vigenti norme in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale. (5) Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il compimento degli adempimenti di cui al comma 4 potrà essere protratto per un periodo di sei mesi successivi alla soppressione delle aziende sanitarie. (6) I collegi dei revisori dei conti delle aziende sanitarie soppresse restano in carica per l'assolvimento dei propri compiti sino all'approvazione da parte della Giunta provinciale del bilancio relativo all'ultimo periodo di competenza. (7) Il patrimonio iniziale dell'azienda sanitaria è costituito dai patrimoni delle aziende sanitarie soppresse secondo la consistenza esistente alla data del 31 dicembre 2006, così come determinata dalla Giunta provinciale. Il trasferimento del patrimonio delle soppresse aziende sanitarie all'azienda sanitaria avverrà secondo i valori contabili. La relativa deliberazione della Giunta provinciale costituisce titolo per la trascrizione degli stessi nei rispettivi registri ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. (8) Con l'entrata in funzione dell'azienda sanitaria i servizi bancari di cui all'articolo 15 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, saranno accentrati presso un'unica banca ovvero più banche associate. (9) La Giunta provinciale definirà le risorse finanziarie da destinare all'azienda sanitaria per l'esercizio relativo all'anno (10) La Giunta provinciale può istituire apposite gestioni aventi il compito di curare l'amministrazione di determinati rapporti o funzioni facenti capo alle aziende sanitarie soppresse, che non vengono trasferiti all'azienda sanitaria. (11) Il Direttore generale dell'azienda sanitaria adotta tutti i provvedimenti necessari all'assunzione del patrimonio, come definito dal provvedimento della Giunta provinciale di cui al comma 7, e di tutti i rapporti giuridici trasferiti all'azienda sanitaria stessa. L'azienda sanitaria subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende sanitarie soppresse, attuali e futuri e comunque riconducibili alle aziende sanitarie stesse, a decorrere dalla data di cui al comma 3. (12) I Direttori generali delle soppresse aziende sanitarie possono essere nominati dalla Giunta provinciale Direttori di comprensorio sanitario o commissari liquidatori delle aziende sanitarie soppresse. Essi possono altresì essere nominati coordinatori ai sensi del comma 13 ovvero ottenere incarichi di particolare importanza strategica nell'ambito dell'azienda sanitaria.

88 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ (13) Die Verwaltungs- und Sanitätsdirektoren der aufgelösten Sanitätsbetriebe können, je nach Kompetenzbereich, zu Verwaltungs- oder Sanitätskoordinatoren der Gesundheitsbezirke ernannt werden oder innerhalb des Sanitätsbetriebes strategisch besonders wichtige Aufträge erhalten. (14) Die Pflegedirektoren der aufgelösten Sanitätsbetriebe können zu koordinierenden Pflegedienstleitern der Gesundheitsbezirke ernannt werden oder innerhalb des Sanitätsbetriebes strategisch besonders wichtige Aufträge erhalten. (15) In den Fällen laut den Absätzen 12, 13 und 14 behalten die Direktoren die bestehende Besoldung bei; die Fälligkeit des vorhergehenden Vertrags bleibt unverändert. Bei Nichternennung erhalten sie eine Entschädigung in der Höhe der Bezüge, die ihnen - abzüglich der gesetzlichen Zinsen - bis zum ursprünglich vorgesehenen Vertragsablauf zugestanden wären. 16. Die ärztlichen Direktoren, die zum Zeitpunkt der Auflösung der Sanitätsbetriebe von Bozen, Meran, Brixen und Bruneck die Funktion eines ärztlichen Direktors eines Krankenhauses ausgeübt haben und die Voraussetzungen laut Artikel 14 Absatz 5 nicht erfüllen, können für höchstens fünf Jahre bestätigt werden. (17) Bis zu einer neuen kollektivvertraglichen Regelung können für die Gewährleistung von Gesundheitsdiensten Abkommen zwischen den Gesundheitsbezirken gemäß Art. 50 Absatz 1 Buchstabe a) des geltenden bereichsübergreifenden und Bereichskollektivvertrages für den Bereich des ärztlichen und tierärztlichen Personals angewendet werden. (18) Jeglicher Bezug auf die aufgelösten Sanitätsbetriebe, der in den zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes geltenden Rechtsvorschriften enthalten ist, gilt von nun an für den Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen- Südtirol. Der Generaldirektor kann die verwaltungsrechtlichen Funktionen oder Pflichten, die sich aus den genannten Bestimmungen ableiten, ganz oder teilweise dem Gesundheitsbezirk delegieren. Stehen diese jedoch in direktem Zusammenhang mit den verwaltungsrechtlichen Funktionen oder Pflichten des Direktors des Gesundheitsbezirks, werden sie von letzterem wahrgenommen. (13) I Direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie soppresse possono essere nominati, rispettivamente, coordinatori amministrativi o sanitari dei comprensori sanitari ovvero ottenere incarichi di particolare importanza strategica nell'ambito dell'azienda sanitaria. (14) I Direttori tecnico-assistenziali delle aziende sanitarie soppresse possono essere nominati dirigenti tecnicoassistenziali coordinatori dei comprensori sanitari ovvero ottenere incarichi di particolare importanza strategica nell'ambito dell'azienda sanitaria. (15) Nei casi di cui ai commi 12, 13 e 14 i Direttori manterranno il trattamento economico in godimento e la scadenza del precedente contratto. In caso di mancata nomina viene loro riconosciuto un indennizzo nella misura equivalente agli emolumenti spettanti fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, dedotti gli interessi legali. 16. I Direttori medici che alla data della soppressione delle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico svolgono la funzione di Direttore medico di presidio ospedaliero e che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 5, possono essere riconfermati per una durata massima di cinque anni. (17) Fino ad una nuova regolamentazione in sede di contrattazione collettiva, per assicurare i servizi sanitari possono essere applicate fra i comprensori sanitari le convenzioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), del vigente contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario. (18) Il riferimento alle soppresse aziende sanitarie contenuto in tutte le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intende riferito all'azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. Il Direttore generale può delegare ai comprensori sanitari, in tutto o in parte, le funzioni o gli obblighi amministrativi che derivano dalle citate norme vigenti. Tuttavia, qualora gli stessi siano direttamente collegati con le funzioni o gli obblighi amministrativi del direttore di comprensorio sanitario, essi competono a quest'ultimo. Anmerkungen zum Artikel 10: Note all articolo 10: Das Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7, regelt die Neuordnung des Landesgesundheitsdienstes Artikel 2 des Landegesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, lautet wie folgt: Artikel 2 (Planungsprozess) 1. Der Betrieb gestaltet seine Tätigkeiten auf der Grundlage der Planung, die aus der Jahres- und der Dreijahresplanung besteht, und in Übereinstimmung mit den Inhalten und Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen des Staates und des Landes, des Landesgesundheitsplanes und den Ausrichtungs- und Planungsrichtlinien der Landesregierung. 2. Die Dreijahresplanung bezieht sich auf die Festlegung der Gesundheitspolitik sowie der gesundheitlichen und organisatorischen Strategien in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Landesgesundheitsplans und der Leitlinien zur mittelfristigen Betriebsentwicklung. 3. Die betriebliche Jahresplanung bestimmt Ziele, Aktivitäten, Zeiten und Verantwortlichkeiten für die Verwirklichung, und zwar in quantitativer und qualitativer Hinsicht. 4. Das Instrument der Dreijahresplanung des Betriebes ist der allgemeine Dreijahresplan des Betriebes. 5. Das Jahrestätigkeitsprogramm und Budget und der Jahreshaushalts-voranschlag bilden die Instrumente für die Jahresplanung. La legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, disciplina il riordinamento del servizio sanitario provinciale. Il testo dell articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è il seguente: Articolo 2 (Processo di programmazione) 1. L'azienda informa la propria attività al metodo della programmazione, che si articola in programmazione triennale ed annuale, in armonia con i contenuti e gli indirizzi delle norme di legge statali e provinciali, del Piano sanitario provinciale e degli atti di indirizzo e di programmazione della Giunta provinciale. 2. La programmazione triennale definisce le politiche e le strategie sanitarie e organizzative in coerenza con le prescrizioni del Piano sanitario provinciale e le linee guida dell'azienda nel medio termine. 3. La programmazione annuale è volta a definire obiettivi, azioni, tempi e responsabilità di realizzazione in termini qualitativi e quantitativi. 4. Strumento della programmazione triennale è il piano generale triennale di azienda. 5. Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma operativo annuale e budget e il bilancio preventivo annuale.

89 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Der Jahreshaushaltsvoranschlag ist ökonomischer Natur und drückt die Vorgaben des Jahrestätigkeitsprogramms und Budgets aus. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 7. Der Jahreshaushaltsvoranschlag besteht aus der Gewinnund Verlustrechnung und aus dem Finanzbudget, versehen mit: a) den technischen Feststellungskriterien, ergänzt durch Tabellen für den wirtschaftlichen Teil, wie im Anhang zur Bilanz vorgesehen, 6. Il bilancio preventivo annuale è di tipo economico ed e- sprime le scelte definite nel programma operativo annuale e nel budget. L'esercizio coincide con l'anno solare. 7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono il conto economico e il budget finanziario, corredati da: a) criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella nota integrativa; b) dem Bericht des Generaldirektors, b) relazione del direttore generale; c) dem Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer. c) relazione del collegio dei revisori dei conti. 8. Der Jahreshaushaltsvoranschlag wird nach den Mustern gemäß Buchhaltungsrichtlinien laut Artikel 10 erstellt. Die europäische Richtlinie vom 25. Juli 1978, Nr. 78/660/EG, regelt den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen. Das gesetzesvertretende Dekret vom 9. April 1991, Nr. 127, regelt den Jahresabschluss und konsolidierten Abschluss gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 26. März 1990, Nr. 69. Artikel 10 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, lautet wie folgt: 8. Il bilancio preventivo annuale è redatto secondo gli schemi previsti dalle direttive di contabilità generale di cui all'articolo 10. La Direttiva europea 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE, disciplina i conti annuali di taluni tipi di società. Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, disciplina i conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69. Il testo dell articolo 10 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è il seguente: Artikel 10 (Richtlinien für die allgemeine Buchhaltung) Articolo 10 (Direttive di contabilità generale) 1. Die Landesregierung erlässt die Richtlinien für die allgemeine Buchhaltung, wobei sie die Kriterien und die Modalitäten, aufgrund derer alle wirtschaftlich und buchhalterisch bedeutsamen Vorkommnisse aufge-zeichnet werden müssen, bestimmt. 2. Die Richtlinien für die allgemeine Buchhaltung regeln im Besonderen: a) die Bilanzmuster, a) gli schemi di bilancio; 1. La Giunta provinciale emana direttive di contabilità generale dettando i criteri e le modalità in base ai quali devono essere registrati tutti i fatti aventi rilevanza economica e contabile. 2. Le direttive di contabilità generale disciplinano, in particolare: b) den Kontenplan, b) il piano dei conti; c) den Inhalt und die Struktur der Dokumentation, aus welcher der Jahreshaushaltsvoranschlag besteht, c) i contenuti e la struttura dei documenti costitutivi del bilancio preventivo annuale; d) den Inhalt und die Form des Anhanges, d) i contenuti e la forma della nota integrativa; e) die Inhalte und die Struktur des Jahresberichts über den Stand der Umsetzung der Planung und über die Wirtschafts- und Finanzgebarung des Betriebes, e) i contenuti e la struttura della relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda; f) die Kriterien zur Bewertung der Bilanzposten, f) i criteri di valutazione delle poste di bilancio; g) die Richtlinien und die Modalitäten für die Abschreibungen, g) i criteri e le modalità di ammortamento; h) die Modalitäten für die Führung und Aufbewahrung der h) le modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili Pflichtbücher, i) all das, was zur Homogenisierung der Instrumente und Modalitäten der allgemeinen Buchhaltung des Betriebes zweckdienlich ist. Anmerkungen zum Artikel 11: Note all articolo 11: obbligatori; i) quant altro sia opportuno al fine di omogeneizzare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità generale dell azienda. Artikel 23 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, lautet wie folgt: Artikel 23 (Vereinbarungen) 1. Das Land kann mit italienischen Universitäten sowie mit Universitäten und anderen zuständigen öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union Vereinbarungen zur Errichtung von Stellen zur Facharztausbildung abschließen. 2. Diese Vereinbarungen können die Verpflichtung von Seiten des Landes vorsehen, der Universität oder der von der Vereinbarung vorgesehenen Einrichtung einen Betrag auszuzahlen, und zwar nach den Modalitäten, die in der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz festgelegt werden. Il testo dell articolo 23 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è il seguente: Articolo 23 (Convenzioni) 1. La Provincia può stipulare convenzioni con le università italiane, nonché con le università e gli altri organismi pubblici competenti degli Stati membri dell'unione europea rientranti nell'area culturale di lingua tedesca, per l'attivazione di posti di formazione di medici specialisti. 2. Le convenzioni possono prevedere che la Provincia versi all'università o all'organismo convenzionato una somma secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

90 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Die Vereinbarungen werden, nach vorherigem Beschluss der Landesregierung, vom zuständigen Landesrat abgeschlossen. Artikel 26 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, lautet wie folgt: Artikel 26 (Finanzielle Zuwendungen) 1. Das Land kann zur Facharztausbildung an Universitäten oder anderen zuständigen öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union finanzielle Zuwendungen gewähren. 2. Das Ausmaß der finanziellen Zuwendungen wird durch die Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz bestimmt. 3. Die Auswahlverfahren für die Gewährung der finanziellen Zuwendungen werden von der Landesregierung ausgeschrieben. Artikel 30 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, lautet wie folgt: Artikel 30 (Ausbildungsstellen) 1. Zur Ausübung von fachärztlichen Ausbildungstätigkeiten, können die Körperschaften des Landesgesundheitsdienstes auch außerhalb des Stellenplanes entsprechende Stellen, die von der Landesregierung festgelegt werden, einrichten. 2. Zu dem in Absatz 1 genannten Zweck kann das Land, auch außerhalb der im Abschnitt II dieses Titels erwähnten Vereinbarungen, mit italienischen Universitäten sowie mit Universitäten und anderen zuständigen öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union entsprechende Vereinbarungen abschließen. 3. Die Durchführungsverordnung kann die Gewährung einer bestimmten Zusatzentschädigung zu Gunsten jener vorsehen, welche eine Ausbildungsstelle innehaben. 3. Le convenzioni sono stipulate dall'assessore provinciale competente, previa deliberazione della Giunta provinciale. Il testo dell articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è il seguente: Articolo 26 (Assegni) 1. La Provincia può attribuire assegni per la frequenza di corsi di formazione di medici specialisti presso università od organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'unione europea. 2. L'ammontare dell'assegno è determinato con regolamento di esecuzione alla presente legge. 3. Le procedure selettive per l'attribuzione degli assegni sono indette dalla Giunta provinciale. Il testo dell articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è il seguente: Articolo 30 (Posti di formazione) 1. Per lo svolgimento di attività di formazione medica specialistica, gli enti del Servizio sanitario provinciale possono istituire appositi posti, al di fuori della dotazione organica, determinati dalla Giunta provinciale. 2. Al fine di cui al comma 1, la Provincia, anche al di fuori delle convenzioni di cui al capo II del presente titolo, può stipulare apposite convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'unione europea. 3. Il regolamento di esecuzione alla presente legge può disciplinare la concessione di una speciale indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono i posti di formazione. Anmerkungen zum Artikel 13: Note all articolo 13: Artikel 34 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 34, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è il seguente: Art. 34 (Indirekte fachärztliche Betreuung) (1) Die beim Landesgesundheitsdienst eingeschriebenen Personen mit Wohnsitz in der Provinz Bozen, die fachärztliche ambulatorische Leistungen, einschließlich der Rehabilitation, der instrumentaldiagnostischen Untersuchungen und der Laboruntersuchungen, in Anspruch nehmen, haben Anrecht auf Vergütung der Kosten, die sie effektiv getragen haben und die vom Landesgesundheitsdienst anerkannt sind. Die Leistungen können bei freiberuflich tätigen Fachärzten und bei Einrichtungen, welche für jene Arten von Leistungen nicht mit dem nationalen Gesundheitsdienst vertragsgebunden sind, in Anspruch genommen werden. Obgenannte Leistungen sind rückvergütbar, auch wenn sie im Ausland erbracht werden, sofern sie nicht von internationalen Abkommen gedeckt sind. (2) Unter die Leistungen, die laut Absatz 1 vergütet werden können, fallen auch jene, die von Zahnärzten erbracht werden, die zur Berufsausübung befähigt und im Landesberufsverzeichnis eingetragen sind, und die fachärztlichen Visiten, die von Krankenhausärzten privat außerhalb der öffentlichen und konventionierten Strukturen durchgeführt werden. (3) Es werden außerdem die vom Facharzt für die Diagnose beantragten instrumental-diagnostischen Leistungen und Laborleistungen, die in Einrichtungen, welche nicht mit dem nationalen Gesundheitsdienst vertragsgebunden sind, erbracht werden, vergütet. Art. 34 (Assistenza specialistica indiretta) (1) Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale che fruiscono di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, hanno diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale. Le prestazioni possono essere fruite presso medici specialisti liberi professionisti e presso strutture non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. Sono inoltre rimborsabili le stesse prestazioni fruite all'estero, se non coperte da convenzioni internazionali. (2) Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all albo professionale della Provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico al di fuori delle strutture pubbliche e convenzionate. (3) Sono inoltre rimborsate le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate da strutture non aventi rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale e prescritte dal medico specialista, necessarie ai fini della determinazione della diagnosi.

91 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ (4) Die Vergütung der fachärztlichen ambulanten Leistungen erfolgt durch den Sanitätsbetrieb. Die Landesregierung bestimmt, nach Anhören des Landeskomitees für die Planung im Gesundheitswesen, die Fachrichtungen und die Leistungsarten sowie, unter Berücksichtigung der Bestimmungen über die Kostenbeteiligung im Gesundheitswesen, die Höhe der vergütbaren Beträge. 5. aufgehoben 5. abrogato (6) Für die Vergütungen laut den Absätzen 4 und 5 durch den Sanitätsbetrieb, bei dem der Betroffene eingetragen ist, legt die Landesregierung die Modalitäten für die Inanspruchnahme der indirekten fachärztlichen Betreuung sowie die Ausschlussfristen und die Modalitäten für die Einreichung des Antrags samt Unterlagen fest. Ein Anspruch auf Vergütung besteht, wenn die Bewilligung eines Arztes für Allgemeinmedizin, eines Kinderarztes freier Wahl oder eines beim Landesgesundheitsdienst angestellten Arztes vorgelegt wird. In dringenden Fällen, die der Leistungserbringer entsprechend bestätigen muss, und in den in Absatz 3 vorgesehen Fällen wird von dieser Bedingung abgesehen. Die Landesregierung bestimmt die Fachrichtungen, in denen die oben genannte Bewilligung nicht erforderlich ist. (7) Gegen den abschlägigen Bescheid hinsichtlich der Vergütung kann bei der Kommission laut Artikel 33 Absatz 3 Beschwerde eingelegt werden. (4) Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria. (6) Ai fini dei rimborsi di cui ai commi 4 e 5 da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, la Giunta provinciale determina le modalità di accesso all'assistenza specialistica indiretta nonché i termini perentori e le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Il diritto al rimborso è subordinato alla presentazione dell'impegnativa del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di un medico dipendente del Servizio sanitario provinciale, salvo i casi di urgenza, da certificarsi come tali dall'erogatore della prestazione, e i casi di cui al comma 3. La Giunta provinciale determina le specialità per le quali non è necessaria la predetta impegnativa. (7) Avverso il diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 33, comma 3. Anmerkungen zum Artikel 14: Note all articolo 14: Der Text des Artikels 90 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, lautet wie folgt: Art. 90 (Ausmaß der Förderung und Vereinbarung) (1) Der einmalige Beitrag laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) darf nicht höher sein als 40 Prozent der Baukosten einer Wohnung mit einer Konventionalfläche von 80 Quadratmetern, die gemäß Artikel 7 Absatz 2 berechnet werden. 1-bis. Werden die Wohnungen laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) von Gesellschaften oder Körperschaften realisiert, deren Ziel es ist, ohne Gewinnabsicht Wohnungen zu bauen oder zu kaufen und diese, auch unter Zusicherung des Verkaufs, zu vermieten oder zu verkaufen, so wird der Beitrag laut Absatz 1 auf der Grundlage des Konventionalwertes der Wohnungen berechnet, der nach Artikel 7 festgesetzt wird, wobei in jedem Fall die bereits aufgrund der Artikel 87, 87- bis und 88 erhaltenen Vergünstigungen berücksichtigt werden. (2) Die in Absatz 1 genannten Beiträge werden aufgrund von Bauprogrammen gewährt, die von der Landesregierung beschlossen werden. (3) Werden die Wohnungen von Gemeinden oder gemeinnützigen Gesellschaften oder Körperschaften gebaut, ist eine Vereinbarung mit der Landesverwaltung abzuschließen, in der die Richtlinien für die Auszahlung des einmaligen Beitrages, für die Zuweisung der Wohnungen, für die Bemessung des Mietzinses sowie gegebenenfalls für die Festsetzung des Abtretungspreises der Wohnungen festzulegen sind; dabei sind die Grundsätze dieses Gesetzes zu beachten sowie angemessene finanzielle Sicherheiten für die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen zu bieten. (4) Werden die Wohnungen vom Wohnbauinstitut gebaut, werden die in Absatz 3 genannten Richtlinien mit Beschluss der Landesregierung festgesetzt. (5) Die Landesregierung kann den Mietzins für die gemäß diesem Artikel gebauten Wohnungen auch in einem höheren Ausmaß als jenem, welcher im Artikel 7 Absatz 3 erster Satz vorgesehen ist, festlegen. Für diese Wohnungen ist die Gewährung des in Artikel 91 vorgesehenen Wohngeldes ausgeschlossen. Il testo dell articolo 90, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell edilizia abitativa agevolata, è il seguente: Art. 90 (Entità dell agevolazione e convenzione) (1) Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera I), non può essere superiore al 40 per cento del costo di costruzione di un alloggio di 80 metri quadrati convenzionali, determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2. 1-bis. Qualora gli alloggi di cui all articolo 2, comma 1, lettera I), siano realizzati da società o enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare, senza finalità di lucro, abitazioni da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure da vendere, il contributo di cui al comma 1, è calcolato sul valore convenzionale determinato in base all articolo 7 tenuto conto in ogni caso dei vantaggi eventualmente già percepiti ai sensi degli articoli 87, 87-bis e 88. (2) I contributi di cui al comma 1 sono concessi in base a programmi di costruzione approvati dalla Giunta provinciale. (3) Qualora le abitazioni siano realizzate da comuni o società o enti senza fine di lucro, deve essere stipulata una convenzione con l amministrazione provinciale ove sono stabiliti i criteri per l erogazione del contributo a fondo perduto, per l assegnazione delle abitazioni, per la determinazione del canone di locazione nonché, se del caso, del prezzo di cessione delle abitazioni in osservanza dei principi della presente legge e con adeguate garanzie finanziarie per l adempimento degli obblighi assunti. (4) Qualora le abitazioni siano realizzate dall IPES, i criteri di cui al comma 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. (5) La Giunta provinciale può determinare un canone di locazione per gli alloggi realizzati secondo il presente articolo anche in misura maggiore a quello di cui all articolo 7, comma 3, primo periodo. Per tali abitazioni è esclusa la concessione del sussidio casa di cui all articolo 91.

92 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ (6) Ist in den Bauprogrammen vorgesehen, dass die Wohnungen zu einem im Bauprogramm selbst festgesetzten Zeitpunkt an die Mieter ins Eigentum abgetreten werden, kann in der Vereinbarung laut Absatz 3 auch vorgesehen werden, dass sich die zukünftigen Mieter mit einem eigenen Anteil an den Baukosten am Bau der Wohnung zu beteiligen haben. (7) Werden die gemäß diesem Artikel gebauten Wohnungen im Sinne von Absatz 6 an die Mieter ins Eigentum abgetreten, können die in Abschnitt 6 dieses Gesetzes vorgesehenen Förderungen für den Kauf der Wohnung nicht beansprucht werden. (8) Wird vorgesehen, dass eine Wohnung im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe I) ins Eigentum abgetreten wird, ist eine Vereinbarung mit dem künftigen Eigentümer abzuschließen, mit welcher unter anderem der Kaufpreis, die Anzahlungen und die monatlichen Raten festgelegt werden. Die Vereinbarung muss den Richtlinien der Landesregierung, welche innerhalb von 180 Tagen zu erlassen sind, entsprechen. (6) Qualora nel programma di costruzione sia previsto che le abitazioni siano cedute in proprietà ai conduttori in un momento stabilito nello stesso programma di costruzione, nella convenzione di cui al comma 3 può anche essere previsto che i futuri locatari concorrano al costo di costruzione dell abitazione con una propria quota. (7) Qualora le abitazioni realizzate in base al presente articolo siano cedute ai sensi del comma 6 in proprietà ai locatari, non possono essere richieste le agevolazioni edilizie per l acquisto di abitazioni di cui al capo 6 della presente legge. (8) Se è previsto che un abitazione sia ceduta in proprietà ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera I), va stipulata una convenzione con il futuro proprietario, nella quale vengono tra l altro stabiliti il prezzo d acquisto, le anticipazioni e le rate mensili. La convenzione deve corrispondere alle direttive della Giunta provinciale, che vanno emanate entro 180 giorni.

93 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011 DECRETI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 18. Mai 2011, Nr Genehmigung des Zusatz- und Berichtigungsverzeichnisses der Demanialgewässer für die Zone des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung West und die Zone des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd im Sinne des Art. 14, Abs. 3 des L.G Nr. 35 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 18 maggio 2011, n Approvazione dell'elenco suppletivo e correttivo delle acque demaniali per la zona di competenza dell'ufficio sistemazione bacini montani ovest e dell'ufficio sistemazione bacini montani sud, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.P nr omissis verfügt der Landeshauptmann 1.) beschränkt auf die Zone des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung West und auf die Zone des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd werden im Sinne des Art. 14, Abs. 3 des L.G. vom Nr. 35 nachstehende Maßnahmen genehmigt: a) die Liste der Gewässer bzw. Wasserläufe, welche in das Verzeichnis der Demanialgewässer aufzunehmen sind (Anlage A); b) die Liste der Gewässer bzw. Wasserläufe, welche aus dem Verzeichnis der Demanialgewässer zu streichen sind (Anlage B); c) das neue und endgültige, im Sinne der oberwähnten Listen a) und b) erstellte ajournierte Verzeichnis der Demanialgewässer (Anlage C); Diese Listen und das neue Verzeichnis bilden integrierenden Bestandteil dieses Dekretes. 2.) den beschließenden Teil dieses Dekretes im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Die mit Beschluss der Landesregierung Nr vom und Dekret des Landeshauptmanns Nr vom genehmigten Verzeichnisse der Zone des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung West und der Zone des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd werden hiermit annulliert und ersetzt. il Presidente della Provincia decreta 1.) di approvare, ai sensi dell art. 14, comma 3 della legge provinciale n. 35, limitatamente alla zona di competenza dell'ufficio sistemazione bacini montani ovest ed alla zona di competenza dell'ufficio sistemazione bacini montani sud, i seguenti atti: a) lista delle acque rispettivamente dei corsi d'acqua da inserire nell'elenco delle acque demaniali (allegato A); b) lista delle acque rispettivamente dei corsi d'acqua da cancellare dall'elenco delle acque demaniali (allegato B); c) nuovo e definitivo elenco delle acque demaniali aggiornato alla luce delle liste di cui alle precedenti lettere a) e b) (allegato C); Dette liste ed il nuovo elenco costituiscono parte integrante del presente decreto. 2.) di pubblicare la parte dispositiva del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli elenchi delle acque demaniali relativi alla zona di competenza dell'ufficio sistemazione bacini montani ovest ed alla zona di competenza dell'ufficio sistemazione bacini montani sud, approvati con delibera di Giunta n d.d e con decreto del Presidente della Provincia nr d.d , vengono annullati e sostituiti con il presente atto. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER

94 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011 DECRETI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 18. Mai 2011, Nr. 161/36.1 Änderung der Regelung der Betriebszeiten der Gaststätten Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 18 maggio 2011, n. 161/36.1 Modifiche della disciplina dell orario degli e- sercizi pubblici DER LANDESHAUPTMANN hat Einsicht genommen in das eigene Dekret vom 14. September 2006, Nr. 213/1.4, betreffend die Festlegung der Öffnungs- und Schließungszeiten der Gaststätten, erachtet es für notwendig, dieses Dekret abzuändern und erlässt daher folgende Verordnung IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA visto il proprio decreto 14 settembre 2006, n. 213/1.4, recante la determinazione dell orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici; ritiene opportuno modificare predetto decreto e pertanto emana il seguente regolamento 1. Artikel 1 Absatz 4 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 14. September 2006, Nr. 213/1.4, erhält folgende Fassung: (4) Die Gaststätten dürfen an folgenden Tagen bis 5.00 Uhr geöffnet bleiben: Unsinniger Donnerstag, Faschingsdienstag, 14. und 15. August, 31. Dezember. 1. Il comma 4 dell articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 213/1.4, è così sostituito: (4) Nei giorni di giovedì e martedì grasso, il 14 e il 15 agosto nonché il 31 dicembre, gli esercizi pubblici possono rimanere aperti fino alle ore Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER

95 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011 DECRETI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 14. April 2011, Nr. 12/00090 Übernahme der zur Landesstraße 59/Montan- Truden gehörenden Grundflächen von der Gemeide Montan Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 14 aprile 2011, n. 12/00090 Assunzione dei terreni facenti parte della strada provinciale 59/Montagna-Trodena dal Comune di Montagna Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; mit Beschluss der Landesregierung vom 19. Oktober 1992, Nr wurde die Landesstraße 59/Montan-Truden; laut Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24, Absatz 2 des Artikels 11, hat sich die Gemeinde Montan bei der Klassifizierung der Gemeindestraße in Landesstraße verpflichtet, für die Übertragung des Eigentums der entsprechenden Grundflächen an die Autonome Provinz Bozen Sorge zu tragen; der Gemeinderat von Montan hat mit Beschluss vom 30. März 2010, Nr. 10 die unentgeltliche Abtretung von Grundparzellen, die sich im Straßenverlauf der LS 59/Montan-Truden im Gemeindegebiet von Montan befinden, an die Autonome Provinz Bozen genehmigt; auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend verfügt: der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur 1. die Gp. 1994/7, 2034/2 (E.ZL. 125/II) und die Gp. 1994/4 (E.ZL. 826/II) in der KG Montan in das Eigentum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen zu übernehmen. 2. Das zuständige Organ zur Unterzeichnung des Vertrages zu ermächtigen. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR DR. FLORIAN MUSSNER La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2389, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; Con deliberazione della Giunta Provinciale del 19 ottobre 1992, n è stata classificata la strada provinciale 59/Montagna-Trodena; in base all art. 11 comma 2 della legge provinciale del 19 agosto 1991, n. 24, con la classificazione della strada da comunale in provinciale, il Comune di Montagna si è impegnato a trasferire la proprietà dei relativi terreni alla Provincia autonoma di Bolzano; con deliberazione del 30 marzo 2010, n. 10 il Consiglio Comunale di Montagna ha approvato la cessione gratuita alla Provincia autonoma di Bolzano delle particelle fondiarie ricadenti nel tracciato stradale della S.P. 59/Montagna-Trodena nel territorio comunale di Montagna; sulla base di tali fonti normative e fatti, l Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina decreta: 1. di assumere in proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade le particelle fondiarie 1994/7, 2034/2 (P.T. 125/II) e la p.f. 1994/4 (P.T. 826/II) in C.C. Montagna. 2. Di autorizzare l organo competente alla firma del relativo contratto. 3. Il presente decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA DOTT. FLORIAN MUSSNER

96 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011 DECRETI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 6. Mai 2011, Nr. 12/00110 Unentgeltliche Abtretung der Grundparzellen 277/1, 280/7 und 16/6 in der KG Waidbruck an die Gemeinde Waidbruck Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 6 maggio 2011, n. 12/00110 Cessione a titolo gratuito delle particelle fondiarie 277/1, 280/7 e 16/6 in C.C. Ponte Gardena al Comune di Ponte Gardena Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; Das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte; die Artikel 19 und 29 des D.P.R. vom 22. März 1974, Nr. 381 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino - Südtirol betreffend Raumordnung und öffentliche Arbeiten) abgeändert mit Gv.D. vom 2. September 1997, Nr. 320, sehen die Übertragung der Befugnisse im Bereich des Straßenwesens des Staates, Eigentümer der Straßen, sowie der Gesamtstaatlichen Autonomen Straßenverwaltung (ANAS) an die Autonome Provinz Bozen vor, einschließlich jener gemäß Artikel 2 des Gv.D. vom 26. Februar 1994, Nr. 143; die Autonome Provinz Bozen hat die neue Variante der SS 242/Grödental und Sellajoch im Gemeindegebiet von Barbian und Waidbruck gebaut und sich mit Übergabeniederschrift vom 22. Oktober 2003 verpflichtet, die Parzellen die zum Straßenkörper der ehemaligen Staatsstraße gehören, unentgeltlich der Gemeinde Waidbruck abzutreten; die Grundparzellen 277/1, 280/7 und 16/6 in der KG Waidbruck sind als Eigentum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen eingetragen und müssen aus obgenanntem Grund unentgeltlich der Gemeinde Waidbruck abgetreten werden; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend verfügt: La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; La legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24 riguarda la classificazione delle strade d interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali; gli articoli 19 e 29 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) come modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, prevedono la delega alla Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all articolo 2 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143; la Provincia autonoma di Bolzano ha costruito la nuova variante della S.S. 242/Val Gardena e Passo Sella nei territori comunali di Barbiano e Ponte Gardena e si è obbligata con verbale di consegna del 22 ottobre 2003 di cedere a titolo gratuito le particelle facenti parte del corpo stradale del vecchio tratto della strada statale al Comune di Ponte Gardena; le particelle fondiarie 277/1, 280/7 e 16/6 in C.C. Ponte Gardena sono intestate alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade e vengono trasferite a titolo gratuito al Comune di Ponte Gardena per il motivo sopraccitato; Sulla base di tali fonti normative e fatti, l Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina decreta: der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur

97 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ der Gemeinde Waidbruck die Gp. 277/1, 280/7 und 16/6 und in der KG Waidbruck unentgeltlich und mit gleich bleibender Zweckbestimmung abzutreten. 2. Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen Folgemaßnahmen erstellen. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR DR. FLORIAN MUSSNER 1. di cedere a titolo gratuito e con destinazione immutata le p.f. 277/1, 280/7 e 16/6 in C.C. Ponte Gardena al Comune di Ponte Gardena. 2. Per l esecuzione dei contenuti espressi con il presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari provvedimenti. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA DR. FLORIAN MUSSNER

98 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011 DECRETI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 6. Mai 2011, Nr. 12/00109 Ausbau und Beseitigung von Gefahrenstellen der LS 136/Afing (2. Baulos) - Ausbau des Abschnittes von km 4,78 bis km 5,31 - Ausbau und Beseitigung von Gefahrenstellen der LS 136 (1. Baulos) - Bau der Brücke 136/3 bei km 5,440 - Unentgeltliche Übernahme von Grundflächen in der KG Jenesien von der Gemeinde Jenesien Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 6 maggio 2011, n. 12/00109 Lavori di rettifica ed eliminazione di punti pericolosi sulla S.P. 136/Avigna (2. lotto) - Lavori di rettifica del tratto dal km 4,78 al km 5,31 - Lavori di rettifica ed eliminazione di punti pericolosi sulla S.P. 136/Avigna (1. lotto) Costruzione del ponte 136/3 al km 5,440 Acquisizione a titolo gratuito dei terreni in C.C. San Genesio dal Comune di San Genesio Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; Das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte; mit Schreiben vom 02. März 2011, Prot. Nr hat das Enteignungsamt mitgeteilt, dass im Zuge der abgeschlossenen Arbeiten auf der LS 136/Afing die dazugehörenden Grundflächen, gemäß Teilungsplan Nr. 781/09, unentgeltlich von der Gemeinde Jenesien an die Autonome Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen zu übertragen sind; mit Beschluss des Gemeindrates Nr. 15/R/11 vom 12. April 2011 hat die Gemeinde Jenesien 28 m 2 der Gp. 839/3, 11 m 2 der Gp. 845/2, 450 m 2 der Gp. 3000/41, 169 m 2 der Gp. 3000/45, 37 m 2 der Gp. 3000/47 und 54 m 2 der Gp. 3000/49 in der KG Jenesien unentgeltlich an die Autonome Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen abgetreten; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend verfügt: der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur 1. von der Gemeinde Jenesien 28 m 2 der Gp. 839/3, 11 m 2 der Gp. 845/2, 450 m 2 der Gp. 3000/41, 169 m 2 der Gp. 3000/45, 37 m 2 der Gp. 3000/47 und 54 m 2 der Gp. 3000/49 in der KG Jenesien unentgeltlich zu überneh- La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; La legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali; con lettera del 2 marzo 2011, prot. n l ufficio espropri ha comunicato che nell ambito per i lavori conclusi sulla S.P. 136/Avigna è necessario cedere dei relativi terreni a titolo gratuito dal Comune di San Genesio alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade, secondo il tipo di frazionamento n. 781/09; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/R/11 del 12 aprile 2011 il Comune di San Genesio cede 28 m 2 della p.f. 839/3, 11 m 2 della p.f. 845/2, 450 m 2 della p.f. 3000/41, 169 m 2 della p.f. 3000/45, 37 m 2 della p.f. 3000/47 e 54 m 2 della p.f. 3000/49 in C.C. San Genesio alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade; Sulla base di tali fonti normative e fatti, l Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina decreta: 1. di acquisire dal Comune di San Genesio a titolo gratuito 28 m 2 della p.f. 839/3, 11 m 2 della p.f. 845/2, 450 m 2 della p.f. 3000/41, 169 m 2 della p.f. 3000/45, 37 m 2 della p.f. 3000/47 e 54 m 2 della p.f. 3000/49 in C.C.

99 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ men und die Eintragung als Öffentliches Gut - Straßen der Autonomen Provinz Bozen vorzunehmen. 2. Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen Folgemaßnahmen erstellen. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR DR. FLORIAN MUSSNER San Genesio e di intestarle alla Provincia Autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade. 2. Per l esecuzione dei contenuti espressi con il presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari provvedimenti. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA DOTT. FLORIAN MUSSNER

100 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011 DECRETI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 13. Mai 2011, Nr. 12/00125 Grundregelung "Kochplatz" - LS 30 - Unentgeltliche Übernahme von Grundflächen in der KG Lüsen von der Gemeinde Lüsen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 13 maggio 2011, n. 12/00125 Regolarizzazione fondiaria dell'area "Kochplatz" - S.P Acquisizione a titolo gratuito di terreni in C.C. Luson dal Comune di Luson Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte; die Gemeinde Lüsen und die Autonome Provinz Bozen haben mit Übernahmeurkunde vom 12. März 2010, Nr , einen Teil der Grundregelung Kochplatz - LS 30 in der Gemeinde Lüsen; die obgenannte Grundregelung sieht auch vor, dass die Gemeinde Lüsen, nach erfolgter Übernahme der entsprechenden Flächen von Privateigentümern, diese unentgeltlich an die Autonome Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen abtretet; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend verfügt: der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur 1. die Gp. 101/4, 106/4, 107/19, 107/21 und 2775/2 in der KG Lüsen unentgeltlich von der Gemeinde Lüsen zu übernehmen und in das Öffentliche Gut - Straßen der Autonomen Provinz Bozen einzutragen. 2. Die zuständigen Organe und Ämter werden hierzu die erforderlichen Folgemaßnahmen treffen. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR DR. FLORIAN MUSSNER La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali; il Comune di Luson e la Provincia autonoma di Bolzano hanno conclusa parte della regolarizzazione fondiaria dell area Kochplatz - S.P. 30 con il verbale di consegna del 12 marzo 2010, n ; la regolarizzazione sopracitata prevede anche la cessione a titolo gratuito dal Comune di Luson alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade, dopo l acquisizione delle superficie dai privati; Sulla base di tali fonti normative e fatti, l Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina decreta: 1. di acquisire a titolo gratuito le p.f. 101/4, 106/4, 107/19, 107/21, 2775/2 in C.C. Luson dal Comune di Luson e di trasferirle alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade. 2. I competenti organi ed uffici provvederanno alla predisposizione dei necessari successivi provvedimenti. 3. Il presente decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA DOTT. FLORIAN MUSSNER

101 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011 DECRETI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 13. Mai 2011, Nr. 12/00124 Ausgliederung aus der Straßendomäne der Grundparzelle 2385/4 in der KG Martell und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 13 maggio 2011, n. 12/00124 Sdemanializzazione della particella fondiaria 2385/4 in C.C. Martello e trasferimento della medesima nel patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Bolzano Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; Das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte; die Grundparzelle 2385/4 in der KG Martell ist Eigentum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen und Herr Werner Pircher hat am 05. April 2011 den Antrag gestellt, die genannte Grundparzelle erwerben zu können; der Direktor des gebietsmäßig zuständigen Straßendienstes hat mit Schreiben vom 03. Mai 2011 mitgeteilt, dass die Gp. 2385/4 in der KG Martell für den Straßendienst nicht zweckdienlich ist und somit kann sie vom Öffentlichen Gut - Straßen der Autonomen Provinz Bozen in das verfügbare Vermögen derselben Körperschaft überführt werden; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend verfügt: der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur 1. die Gp. 2385/4 in der KG Martell aus dem Öffentlichen Gut - Straßen auszugliedern und dieselbe in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen zu überführen. 2. Die zuständigen Organe und Ämter werden hierzu die erforderlichen Folgemaßnahmen treffen. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR DR. FLORIAN MUSSNER La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali; la particella fondiaria 2385/4 in C.C. Martello è di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade ed il Sig. Werner Pircher ha inoltrato la richiesta in data 5 aprile 2011 per acquisire la citata particella; il direttore del servizio strade territorialmente competente ha comunicato con nota del 3 maggio 2011, che la p.f. 2385/4 in C.C. Martello non è strumentale per il servizio stesso e perciò può essere trasferita dal demanio pubblico ramo strade della Provincia autonoma di Bolzano al patrimonio disponibile della medesima; Sulla base di tali fonti normative e fatti, l Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina decreta: 1. di sdemanializzare la p.f. 2385/4 in C.C. Martello e di trasferire la medesima nel patrimonio disponibile della Provincia autonoma di Bolzano. 2. I competenti organi ed uffici provvederanno alla predisposizione dei necessari successivi provvedimenti. 3. Il presente decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI,PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA DOTT. FLORIAN MUSSNER

102 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011 DECRETI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 20. Mai 2011, Nr. 12/00134 Unentgeltliche Übernahme der neugebildeten Gp. 1153/8 und 1153/9 in der KG Wolkenstein von der Gemeinde Wolkenstein in Gröden Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 20 maggio 2011, n. 12/00134 Acquisizione a titolo gratuito delle neo p.f. 1153/8 e 1153/9 in C.C. Selva dal Comune di Selva di Val Gardena Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte; die Artikel 19 und 29 des D.P.R. vom 22. März 1974, Nr. 381 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino - Südtirol betreffend Raumordnung und öffentliche Arbeiten) abgeändert mit Gv.D. vom 2. September 1997, Nr. 320, sehen die Übertragung der Befugnisse im Bereich des Straßenwesens des Staates, Eigentümer der Straßen, sowie der Gesamtstaatlichen Autonomen Straßenverwaltung (ANAS) an die autonome Provinz Bozen vor, einschließlich jener gemäß Artikel 2 des Gv.D. vom 26. Februar 1994, Nr. 143; mit Schreiben vom 26. Jänner 2010 hat das Enteignungsamt im Zuge des Pilotprojektes der frostschützenden Tiefensanierung mit Recyclingmaterial auf einem Straßenabschnitt der SS 242/ Grödental und Sellajoch ersucht, die neugebildeten Gp. 1153/8 und 1153/9 in der KG Wolkenstein, von der Gemeinde Wolkenstein in Gröden zu übernehmen und in das Staatsgut - Bereich Straßen einzutragen; mit Beschlussniederschrift des Gemeinderates Nr. 11 vom 13. April 2011 hat die Gemeinde Wolkenstein in Gröden die neugebildeten Gp. 1153/8 und 1153/9 in der KG Wolkenstein unentgeltlich an das Staatsgut - Bereich Straßen abgetreten; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend verfügt: La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali; gli articoli 19 e 29 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) come modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, prevedono la delega alla Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all articolo 2 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143; con lettera del 26 gennaio 2010 l ufficio e- spropri ha comunicato che, nell ambito del progetto pilota per il risanamento antigelo dello strato profondo con materiale di riciclaggio lungo un tratto della S.S. 242/di Val Gardena e Passo Sella, è necessario acquisire le neo p.f. 1153/8 e 1153/9 in C.C. Selva dal Comune di Selva di Val Gardena e di trasferirle al Demanio dello Stato - ramo strade ; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13 aprile 2011 il Comune di Selva di Val Gardena ha approvato la cessione a titolo gratuito delle neo p.f. 1153/8 e 1153/9 in C.C. Selva al Demanio dello Stato - ramo strade; Sulla base di tali fonti normative e fatti, l Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina decreta: der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur

103 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ von der Gemeinde Wolkenstein in Gröden unentgeltlich die neugebildeten Gp. 1153/8 und 1153/9 in der KG Wolkenstein zu übernehmen und die Eintragung als Staatsgut - Bereich Straßen vorzunehmen. 2. Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen Folgemaßnahmen erstellen. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR Dr. Florian Mussner 1. di acquisire dal Comune di Selva di Val Gardena a titolo gratuito le neo p.f. 1153/8 e 1153/9 in C.C. Selva e di intestarle al Demanio dello Stato - ramo strade. 2. Per l esecuzione dei contenuti espressi con il presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari provvedimenti. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA Dott. Florian Mussner

104 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011 DECRETI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 24. Mai 2011, Nr. 12/00136 Wiederherstellung der Brücke 27/11 auf der LS 27/Villnöss bei km 5,96 - Unentgeltliche Übernahme von Grundflächen von der Gemeinde Villnöss Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 24 maggio 2011, n. 12/00136 Ricostruzione del ponte 27/11 sulla S.P. 27/ Funes al km 5,96 - Acquisizione a titolo gratuito dei terreni dal Comune di Funes Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; Das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte; mit Schreiben vom 10. März 2011, Prot. Nr hat das Enteignungsamt mitgeteilt, dass im Zuge der Wiederherstellung der Brücke 27/11 auf der LS 27/Villnöss bei km 5,96 die dazugehörenden Grundflächen, gemäß Teilungsplan Nr. 248/2009, unentgeltlich von der Gemeinde Villnöss an die Autonome Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen zu übertragen sind; mit Beschluss des Gemeindrates Nr. 14 vom 20. April 2011 hat die Gemeinde Villnöss die Gp. 2344/14 in der KG Villnöss unentgeltlich an die Autonome Provinz Bozen - Straßen, Gp. 1721/4, E.ZI. 408/II, gemäß obgenanntem Teilungsplan abgetreten; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend verfügt: der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur 1. von der Gemeinde Villnöss die Gp. 2344/14 in der KG Villnöss unentgeltlich zu übernehmen und an die Gp. 1721/4, E.ZI. 408/II Öffentliches Gut - Straßen, der Autonomen Provinz Bozen einzutragen. 2. Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen Folgemaßnahmen erstellen. La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; La legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali; con lettera del 10 marzo 2011, prot. n l ufficio espropri ha comunicato che, nell ambito per la ricostruzione del ponte 27/11 al km 5,96 sulla S.P. 27/Funes è necessario cedere dei relativi terreni a titolo gratuito dal Comune di Funes alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade, secondo il tipo di frazionamento n. 248/2009; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20 aprile 2011 il Comune di Funes cede a titolo gratuito la p.f. 2344/14 in C.C. Funes alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade, p.f. 1721/4, P.T. 408/II, secondo il tipo di frazionamento sopracitato; Sulla base di tali fonti normative e fatti, l Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina decreta: 1. di acquisire dal Comune di Funes a titolo gratuito la p.f. 2344/14 in C.C. Funes e di intestarla alla p.f. 1721/4, P.T. 408/II Provincia Autonoma di Bolzano: demanio pubblico - ramo strade. 2. Per l esecuzione dei contenuti espressi con il presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari provvedimenti.

105 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR Dr. Florian Mussner 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA Dr. Florian Mussner

106 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DEKRETE - 1 Teil - Jahr 2011 DECRETI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 24. Mai 2011, Nr. 12/00137 Unentgeltliche Übernahme von Grundflächen in der KG Tisens von der Gemeinde Tisens und Übertragung an das Staatsgut - Bereich Straßen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 24 maggio 2011, n. 12/00137 Acquisizione a titolo gratuito di terreni n C.C. Tesimo dal Comune di Tesimo e trasferimento al Demanio dello Stato - ramo strade Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; Die Artikel 19 und 29 des D.P.R. vom 22. März 1974, Nr. 381 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino - Südtirol betreffend Raumordnung und öffentliche Arbeiten) abgeändert mit Gv.D. vom 2. September 1997, Nr. 320, sehen die Übertragung der Befugnisse im Bereich des Straßenwesens des Staates, Eigentümer der Straßen, sowie der Gesamtstaatlichen Autonomen Straßenverwaltung (ANAS) an die autonome Provinz Bozen vor, einschließlich jener gemäß Artikel 2 des Gv.D. vom 26. Februar 1994, Nr. 143; mit Schreiben vom 28. Oktober 2010 und 25. Februar 2011 hat das Enteignungsamt mitgeteilt, dass im Zuge der grundbücherlichen Regelung anhängiger Verfahren auf der SS 238/Gampenpass die neugebildeten Gp. 2564/2, 2489/2 und 2514/2 in der KG Tisens unentgeltlich von der Gemeinde Tisens zu übernehmen und in das Staatsgut - Bereich Straßen einzutragen sind; mit Beschlussniederschrift des Gemeinderates Nr. 13 vom 03. Mai 2011 hat die Gemeinde Tisens die neugebildeten Gp. 2564/2, 2489/2 und 2514/2 in der KG Vierschach unentgeltlich an das Staatsgut - Bereich Straßen übertragen; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend verfügt: La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; Gli articoli 19 e 29 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) come modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, prevedono la delega alla Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all articolo 2 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143; con lettera del 28 ottobre 2010 e 25 febbraio 2011 l ufficio espropri ha comunicato che, nell ambito della regolazione tavolare di vecchie pendenze sulla S.S. 238/delle Palade è necessario acquisire le neo p.f. 2564/2, 2489/2 e 2514/2 in C.C. Tesimo dal Comune di Tesimo e di trasferirle al Demanio dello Stato - ramo strade ; con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 3 maggio 2011 il Comune di Tesimo ha approvato la cessione a titolo gratuito delle neo p.f. 2564/2, 2489/2 und 2514/2 in C.C. Tesimo al Demanio dello Stato - ramo strade ; Sulla base di tali fonti normative e fatti, l Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina decreta: der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur 1. von der Gemeinde Tisens unentgeltlich die neugebildeten Gp. 2564/2, 2489/2 und 2514/2 in der KG Tisens zu übernehmen und die 1. di acquisire dal Comune di Tesimo a titolo gratuito le neo p.f. 2564/2, 2489/2 und 2514/2 in C.C. Tesimo e di intestarle al Demanio

107 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Eintragung als Staatsgut - Bereich Straßen vorzunehmen, da sie zum Straßenkörper der SS 238/Gampenpass gehören. 2. Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen Folgemaßnahmen erstellen. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR Dr. Florian Mussner dello Stato - ramo strade in quanto costituiscono il corpo stradale della S.S. 238/delle Palade. 2. Per l esecuzione dei contenuti espressi con il presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari provvedimenti. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA Dr. Florian Mussner

108 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 876 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Contributi in materia di energia: approvazione del Bando 2011 per l'esecuzione degli interventi previsti dalle deliberazioni del 2010 n (criteri per gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti) e n (criteri per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile), nonché disposizioni per la definizione delle domande presentate, in procedura valutativa, nel periodo transitorio e (leggi provinciali n.14 del 1980 e n. 16 del 2007). Il giorno 06 Maggio 2011 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE LORENZO DELLAI Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI Assenti: ALBERTO PACHER TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 5 RIFERIMENTO: 2011-D

109 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Premessa: con deliberazioni nn e 3090 di data 30 dicembre 2010, la Giunta provinciale ha approvato i criteri per la concessione di contributi in materia di energia di cui alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16, con validità per l anno Con il presente provvedimento sono definiti tutti gli aspetti organizzativi e operativi connessi all attuazione delle procedure di gestione delle domande di contributo come ad esempio i termini di presentazione delle domande, le strutture operative cui rivolgersi, la definizione dei fac-simile e della modulistica - sulla base delle indicazioni già previste nei criteri - nonché gli aspetti finanziari individuando il budget di risorse da reperire sul Bilancio dell Agenzia provinciale per l energia per il 2011, per il finanziamento delle domande/rendicontazioni presentate sulla procedura semplificata. In particolare, con questo provvedimento si propone l approvazione: dell Allegato 1 avente per titolo Bando per la concessione di contributi in materia di energia - L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. e L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 anno 2011; dell Allegato 2 avente per titolo Modelli di domanda e fac-simili di documentazione integrativa che riporta i modelli di domanda utilizzabili da chi sceglie la procedura valutativa e, per particolari fattispecie, anche da chi sceglie la procedura semplificata. Detto Allegato 2 propone anche i fac-simile di documentazione integrativa da presentare nel caso ricorrano specifiche condizioni e circostanze; dell Allegato 3 avente per titolo Procedura semplificata - Schede descrittive degli interventi che riporta le schede descrittive da utilizzare in sede di rendicontazione degli interventi con procedura semplificata; dell Allegato 4 avente per titolo Procedura valutativa - Schede riepilogative degli interventi che riporta le schede riepilogative da utilizzare in sede di presentazione della domanda relativa ai singoli interventi con procedura valutativa; dell Allegato 5 avente per titolo Procedura valutativa - Schede descrittive degli interventi che riporta le schede descrittive da utilizzare in sede di rendicontazione dei singoli interventi con procedura valutativa. Inoltre, in analogia a quanto stabilito nelle deliberazioni della Giunta provinciale che hanno approvato i criteri relativi agli anni precedenti, e ad integrazione della deliberazione G.P. n. 809/2009, si propone che le domande in procedura valutativa presentate tra la data di scadenza del Bando 2009 e la data di inizio del Bando 2010 siano istruite e poste in una graduatoria denominata Valutativa 2009 bis secondo i criteri di cui alla citata deliberazione G.P. n. 809/2009 (Criteri 2009). Le domande che non troveranno copertura finanziaria nella predetta graduatoria (Valutativa 2009 bis), saranno ammesse, d ufficio, nel Bando 2010 ed istruite senza priorità rispetto alla domande presentate a valere sul Bando 2010 medesimo e secondo i criteri 2010; qualora non avessero copertura finanziaria nemmeno con il bando 2010, le domande della graduatoria Valutativa 2009 bis saranno dichiarate decadute con atto dirigenziale e relativa notifica ai soggetti interessati. Pag. 2 di 5 RIFERIMENTO: 2011-D

110 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Con deliberazione della G.P. n. 1190/2010, si stabiliva che le domande in procedura valutativa presentate nel periodo compreso tra il 6 novembre 2010 ed il 31 dicembre 2010 (fine Bando 2010 decorrenza Criteri 2011) fossero istruite e poste in una graduatoria denominata Valutativa 2010 periodo transitorio. A chiarimento di tale delibera si propone che le domande che non troveranno copertura nella predetta graduatoria (Valutativa 2010 periodo transitorio), saranno ammesse, d ufficio, nel Bando 2011 ed istruite alla stregua di quelle presentate a valere sul Bando medesimo (2011) e di quelle che, a valere sul Bando 2010, non hanno trovato copertura finanziaria nella graduatoria Valutativa 2010 : l istruttoria di tutte queste domande (Valutativa 2011, Valutativa 2010, Valutativa 2010 periodo transitorio) avverrà con i criteri Si ribadisce che le domande Valutativa 2010 e Valutativa 2010 periodo transitorio che non troveranno copertura finanziaria nemmeno nella graduatoria Valutativa 2011 saranno dichiarate decadute con atto dirigenziale e relativa notifica ai soggetti interessati. Inoltre, l Allegato 2 alla citata deliberazione della G.P. n. 3090/2010 acclude la scheda n. 14 impianti fotovoltaici in rete. Sebbene la nota descrittiva di detta scheda riporti la seguente locuzione: Nel corso di validità del Bando, ad ogni soggetto beneficiario può essere concesso un contributo complessivo, per una o più istanze presentate, superiore al contributo massimo previsto per presente tipologia, per mero errore materiale non è stato specificato l ammontare del contributo massimo. In aggiunta, l interpretazione puntuale della suddetta locuzione non chiarisce il periodo temporale entro il quale possono essere state presentate le istanze, A chiarimento ed integrazione della suddetta nota si propone che la scheda n. 14 impianti fotovoltaici in rete acclusa Allegato 2 della deliberazione della G. P. n. 3090/2010 sia modificata con la seguente locuzione: Nel corso di validità del Bando, ad ogni soggetto beneficiario non può essere concesso un contributo complessivo, per una o più istanze presentate anche a valere su precedenti Bandi, superiore al contributo massimo previsto per la presente tipologia e, contestualmente, inserire nella tabella della scheda stessa il rigo 5 contributo massimo: 990 euro facendo slittare l attuale contenuto del rigo 5 al rigo 6. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari si stabilisce che l Agenzia provinciale per l energia deve mettere a disposizione, per la concessione dei contributi di cui alle domande/rendicontazioni presentate a valere sulla procedura semplificata 2011, un ammontare di risorse non inferiore ad Euro ,00. Per quanto riguarda il finanziamento delle domande presentate in procedura valutativa ricadenti nella graduatoria denominata Valutativa 2009 non ancora finanziate, nonché quelle ricadenti nelle graduatorie denominate Valutativa 2009 bis, Valutativa 2010 e Valutativa 2010 periodo transitorio, si provvederà con successivo provvedimento, in occasione dell approvazione dell assestamento di Bilancio 2011 dell Agenzia provinciale per l energia, ad avvenuta approvazione del rendiconto 2010 della medesima Agenzia. Per quanto riguarda, infine, il finanziamento delle domande presentate in procedura valutativa a valere sul Bando 2011 che si approva con il presente provvedimento, si disporrà con successivo atto, dopo l istruttoria delle domande medesime e, quindi, con impegni a valere sugli anni 2012 e seguenti. Pag. 3 di 5 RIFERIMENTO: 2011-D

111 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ La presente proposta di deliberazione è stata inviata alle strutture competenti ad effettuare l'esame preventivo della stessa, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010, e sono stati acquisiti i relativi pareri, nonché le osservazioni migliorative e integrative. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE -vista la L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m.; -vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 16; -vista l art. 39 della L.P. n. 3/2006 e il D.P.P , n /Leg.; -vista la propria deliberazione n. 809 di data 9 aprile 2009; -vista la propria deliberazione n. 40 del 22 gennaio 2010; -vista la propria deliberazione n di data 19 maggio 2010; -vista la propria deliberazione n di data 30 dicembre 2010; -vista la propria deliberazione n di data 30 dicembre 2010; -vista la documentazione citata in premessa; -a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa: l Allegato 1 avente per titolo Bando per la concessione di contributi in materia di energia - L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. e L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 anno 2011; l Allegato 2 avente per titolo Modelli di domanda e fac-simili di documentazione integrativa ; l Allegato 3 avente per titolo Procedura semplificata - Schede descrittive degli interventi ; l Allegato 4 avente per titolo Procedura valutativa - Schede riepilogative degli interventi ; l Allegato 5 avente per titolo Procedura valutativa - Schede descrittive degli interventi ; che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di approvare le modalità per la definizione delle domande presentate, in procedura valutativa, nel periodo transitorio e , come descritte nelle premesse; Pag. 4 di 5 RIFERIMENTO: 2011-D

112 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ ) di approvare l Allegato 6 contenente la nuova scheda n. 14 impianti fotovoltaici in rete contenente le modifiche e le integrazioni descritte in premessa, sostitutiva della scheda n. 14 precedentemente approvata con l Allegato 2 della propria deliberazione n. 3090/2010; 4) di individuare in un ammontare complessivo non inferiore ad Euro ,00 le risorse finanziarie che l Agenzia provinciale per l energia deve mettere a disposizione per il Bando 2011 di cui all Allegato 1, per le domande/rendicontazioni afferenti la procedura semplificata. 5) di dare atto che l individuazione delle risorse da destinare al finanziamento delle domande a valere sulla procedura valutativa, di cui alle graduatorie denominate Valutativa 2009 (quelle non ancora finanziate), Valutativa 2009 bis, Valutativa 2010 e Valutativa 2010 periodo transitorio, avverrà per il tramite e nei limiti delle risorse individuate nel bilancio di assestamento per l anno 2011 dell Agenzia provinciale per l energia; 6) di dare atto che l individuazione delle risorse da destinare al finanziamento delle domande a valere sulla procedura valutativa, presentate ai sensi del presente Bando, avverrà con l approvazione del Bilancio di previsione dell Agenzia provinciale per l energia per l anno 2012 e triennale ; 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. GC - CA Pag. 5 di 5 RIFERIMENTO: 2011-D

113 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI ENERGIA L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. - L.P. 3 ottobre 2007 n. 16 ALLEGATO 1 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI ENERGIA L.P 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. e L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 ANNO 2011

114 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ INDICE 1. Introduzione 2. Note di interesse generale 3. Principi generali 4. Apertura e chiusura del Bando Descrizione particolareggiata della Procedura semplificata 5.1 Procedura semplificata:prenotazione degli interventi Prima di telefonare Telefonata al Contact-center per la prenotazione Durante la telefonata Al termine della telefonata 5.2 Procedura semplificata: rendicontazione presso APE o presso gli sportelli di assistenza ed informazione al pubblico 5.2.1Gestione delle domande/rendicontazioni con procedura non informatizzata 5.3 Procedura semplificata: rendicontazione degli interventi in funzione dei periodi temporali e modalità di concessione e liquidazione del contributo Interventi di cui alle schede da n. 1 a n. 13 e da n. 15 a n. 23 della deliberazione G.P. n. 3090/ Interventi di cui alle schede n. 14- impianti fotovoltaici in rete della deliberazione n. 3090/ Interventi di cui alle schede da 1 a 4 della delibera n. 3089/2010 (veicoli a basso impatto ambientale) 6 Descrizione particolareggiata della Procedura valutativa 6.1 Procedura valutativa: presentazione e istruttoria delle domande in funzione dei periodi temporali e relative modalità di concessione del contributo. 2

115 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Introduzone Il Bando 2011 definisce gli aspetti organizzativi, operativi e temporali per richiedere i contributi previsti a seguito dell esecuzione di interventi conformi alle tipologie/tecnologie individuate nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 3089/2010 (criteri per gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti) e n. 3090/2010 (criteri per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile). 2. Note di interesse generale per gli interventi riguardanti il risparmio energetico Per quanto disposto dalla deliberazione G.P. n. 3090/2010, capitolo 4, Criteri per l anno , si ricorda che per intervento si intende il complesso delle attività esclusa la progettazione, ancorché essa risulti finanziabile - concorrenti al calcolo della spesa massima ammessa secondo le schede tecniche relative alle tipologie/tecnologie elencate dai vigenti criteri. Per quanto attiene alla definizione di data di inizio lavori, essa s intende coincidente con la data di consegna dei primi materiali occorrenti per la realizzazione dell intervento rilevabile dalle fatture quietanzate (anche d acconto) o, se citati nelle stesse, dai documenti di trasporto. Per tipologie/tecnologie che non prevedono l acquisto di materiali quali, ad esempio, gli studi di fattibilità, la data di inizio lavori è quella del contratto di affidamento dell incarico, o desunta dallo stesso, o desunta dalle lettere di affidamento dell incarico. Analogamente, per la definizione di data di fine lavori, essa s intende coincidente con la data dell ultima fattura relativa alla realizzazione dell intervento. Per una più facile lettura del presente Bando, nel seguito, per intervento realizzato come sopra implicitamente precisato dalla definizione di data di fine lavori si deve intendere l intervento per il quale sono state emesse tutte le fatture concorrenti al calcolo della spesa massima ammessa secondo la relativa scheda tecnica, anche se non quietanzate (pagate); mentre per intervento completato si deve intendere l intervento realizzato per il quale tutte le fatture concorrenti al calcolo della spesa massima ammessa secondo la relativa scheda tecnica risultano debitamente quietanzate (pagate) secondo le modalità previste dai criteri Inoltre, si ritiene utile richiamare le seguenti disposizioni dei criteri 2011: ricadono nella procedura semplificata : gli interventi che, in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche, presentano una spesa massima ammessa (calcolata facendo riferimento alla scheda tecnica relativa alla tipologia da rendicontare ed alle dimensioni fisiche dell intervento) inferiore o uguale a detto (Euro IVA compresa n.d.r.) limite di spesa ma anche gli interventi che, pur presentando (in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche) una spesa massima ammessa superiore al predetto limite, sono documentati da fatture il cui importo (IVA compresa) risulti inferiore a Euro. (omissis) Si stabilisce che gli interventi che presentano una spesa massima ammessa (con la specificazione di cui sopra) inferiore o uguale ai Euro (IVA compresa) devono venir rendicontati tramite la procedura semplificata ad eccezione degli enti pubblici che, se lo desiderano, possono effettuare domanda tramite la procedura valutativa anche in presenza di interventi di spesa massima ammessa inferiore ai Euro e ad eccezione anche delle imprese che optassero per seguire le norme previste nel regolamento (CE) n. 800/

116 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ ricadono nella procedura valutativa: gli interventi la cui spesa ammissibile sia superiore a Euro (IVA compresa). (omissis) Possono ricorrere a questa procedura, anche per interventi caratterizzati da una spesa ammissibile inferiore o uguale a Euro, gli enti pubblici ed anche le imprese, qualora queste ultime optassero per seguire le norme previste dal regolamento (CE) n. 800/2008. Nel caso in cui, ad istruttoria avvenuta, la spesa ammessa risultasse inferiore o uguale a Euro, l intervento cui la domanda si riferisce rimane confermato nella graduatoria (omissis). (omissis) Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione degli interventi la cui spesa di realizzazione si colloca nell intorno dei Euro. Se la spesa risultasse inferiore a detto limite, infatti, si ricadrebbe nella procedura semplificata la quale, come sopra descritto, prevede domanda e rendicontazione dopo aver effettuato l intervento. Ma se la spesa dovesse risultare superiore, è necessario produrre domanda prima di effettuare l intervento ( procedura valutativa ). Si devono, quindi, stimare con attenzione gli importi in gioco, soprattutto se essi si avvicinano al valore di soglia. Questo per non incorrere in una riduzione del beneficio stesso qualora si fosse valutato che l intervento potesse ricadere nella procedura semplificata e quindi si era proceduto alla sua realizzazione salvo poi, a fine lavori, accorgersi che la spesa sostenuta e documentata risultava superiore ai Euro e quindi che la richiesta di contributo doveva essere presentata seguendo la procedura valutativa, prima dell inizio dei lavori stessi. Infatti, in questo caso, il calcolo del contributo con la procedura semplificata potrà essere effettuato solo sull ammontare della spesa sostenuta e documentata nel limite massimo dei Euro, con sacrificio della spesa eccedente. 3. Principi generali Nel rispetto dei dispositivi delle citate deliberazioni n. 3089/2010 e n. 3090/2010, sono disciplinati dal Bando 2011: i termini temporali e le modalità di presentazione della documentazione necessaria ad accedere alla rendicontazione degli interventi tramite la procedura semplificata; i termini temporali e le modalità di presentazione delle domande di richiesta contributo in procedura valutativa; i criteri cui assoggettare gli interventi e le domande che sono stati/e realizzati/presentate fra la fine del Bando 2010 e l inizio del Bando 2011, nel rispetto dei dispositivi di cui alle citate deliberazioni G.P. n. 3089/2010 e n. 3090/2010; tutti gli aspetti di natura procedurale e, comunque, utili allo snellimento del sistema; i recapiti telefonici, in particolare quello del Contact-center, gli indirizzi delle strutture deputate alla ricezione delle rendicontazioni e delle domande di contributo nonché gli indirizzi dei siti internet attraverso i quali reperire informazioni e modulistica. 4. Apertura e chiusura del Bando 2011 prenotazione / presentazione domande Il Bando 2011 si apre lunedì e si chiude venerdì compresi. Per la sola procedura semplificata, il servizio di prenotazione telefonica tramite Contact center (n ) per richiedere un appuntamento presso APE o presso uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT ha inizio dalle ore 8.00 di lunedì e termina alle ore di venerdì orario continuato 08.00/17.00, tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi - (per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo del presente Bando 2011). 4

117 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Per la sola procedura valutativa, la domanda per la richiesta del contributo, completa della modulistica e degli elaborati tecnici previsti, deve essere presentata, prima della data di inizio dell intervento, presso APE o presso uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT nel periodo di apertura del Bando; in alternativa, prima della data di inizio dell intervento, la domanda, completa della modulistica e degli elaborati tecnici previsti, può essere spedita tramite posta raccomandata A.R. entro le ore di venerdì (fa fede il timbro postale). Per la sola procedura valutativa, in alternativa ai precedenti due sistemi di presentazione, la domanda in regola con l imposta di bollo, completa della modulistica, degli elaborati tecnici previsti digitalizzati in formato.pdf e della specifica dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r , n.445, per l avvenuto assolvimento dell imposta di bollo, può essere trasmessa, prima della data di inizio dell intervento, ad APE tramite posta certificata al seguente indirizzo: [email protected] entro le ore di venerdì (fa fede la data e l orario di inoltro per via telematica). Le richieste di prenotazione appuntamento (in procedura semplificata) o le domande di contributo complete della modulistica e degli elaborati tecnici previsti (in procedura valutativa) inoltrate al di fuori dei termini sopra indicati sono irricevibili. Informazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande, al reperimento della modulistica e ad altri aspetti di carattere organizzativo, sono disponibili nel sito Internet dell APE ( 5. Descrizione particolareggiata della Procedura semplificata Interessa gli interventi normalmente caratterizzati da una spesa ammessa (calcolata con i parametri delle schede tecniche di cui all Allegato 1 della deliberazione G.P. n. 3080/2010) ed all Allegato 2 della deliberazione G.P. n. 3090/2010) fino Euro (IVA compresa); per tutte le fattispecie si rimanda al precedente paragrafo 2. Per gli interventi completati (vedi paragrafo 2), l erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari è effettuata fatta salva la completezza della documentazione - nel rispetto dell ordine cronologico di prenotazione delle rendicontazioni e, quindi, nel rispetto della data, dell ora e del minuto delle telefonate al Contact-center. All atto della telefonata (che deve essere attivata da uno degli interessati al contributo c.d. beneficiario/beneficiari o da persona di loro fiducia), l intervento deve risultare realizzato (vedi paragrafo 2) e gli interessati al contributo devono essere in possesso di tutte le fatture relative all intervento debitamente loro intestate anche se non ancora quietanzate. Alla data dell appuntamento presso APE o presso uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT tutte le fatture relative all intervento devono risultare quietanzate (pagate) con le modalità previste dai criteri Il calendario degli appuntamenti per la rendicontazione degli interventi presso APE e presso gli sportelli di assistenza ed informazione al pubblico decorrerà a partire da lunedì e terminerà ad avvenuta evasione delle prenotazioni. 5

118 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Qualora il richiedente non dovesse presentarsi all appuntamento o all atto dell appuntamento si riscontrasse che una delle fatture relative all intervento è stata emessa in data posteriore alla data di prenotazione e/o una delle fattura non è stata quietanzata si procederà all annullamento della prenotazione. Sarà cura dell interessato al contributo richiedere al Contact-center nuova data di appuntamento per rendicontare; le nuove richieste di appuntamento, se presentate al di fuori dei termini di apertura del presente Bando 2011, saranno considerate irricevibili. 5.1 Procedura semplificata: prenotazione degli interventi Per comodità degli interessati al contributo (c.d. beneficiari/cobeneficiari) sono di seguito esposte, in dettaglio, le varie fasi di prenotazione e di rendicontazione degli interventi per la procedura semplificata Prima di telefonare Se non diversamente specificato, accertarsi che l intervento sia terminato (vedi paragrafo 2) e che tutte le relative fatture siano: di data anteriore o uguale a quella del giorno in cui si effettua la telefonata; debitamente intestate agli interessati al contributo Telefonata al Contact-center per la prenotazione Il servizio di prenotazione telefonica tramite Contact center (n ) avrà inizio dalle ore 8.00 del giorno (orario continuato 08.00/17.00, tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi) e terminerà alle ore del giorno Durante la telefonata Al richiedente l appuntamento (il richiedente può essere uno degli interessati al contributo c.d. beneficiario/cobeneficiario o persona di fiducia) l operatrice/operatore del Contact-center domanderà: nome, cognome e codice fiscale (del richiedente); un recapito telefonico (del richiedente o di un interessato al contributo) per eventuali comunicazioni urgenti; la tipologia dell intervento per il quale si chiede il contributo (le specificazioni sulle tipologie ammesse a contributo, le limitazioni ed i parametri di contribuzione sono riportate nelle schede tecniche di cui all Allegato 2 della deliberazione della G.P. n. 3090/2010 che approva i criteri per l anno 2011 nonché le schede di cui all Allegato 1 alla deliberazione della G.P. n. 3089/2010 e nelle schede tecniche di cui all Allegato 2 della deliberazione della G.P. n. 1190/2010 che approva i criteri per l anno 2010) Al termine della telefonata L operatrice/operatore del Contact-center, nei limiti del possibile, concorderà con il richiedente l appuntamento il giorno, l ora nonché lo sportello (APE o sportello di 6

119 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ assistenza ed informazione al pubblico della PAT) presso il quale gli interessati al contributo (c.d. beneficiari/cobeneficiari) potranno effettuare la rendicontazione; di regola ed in presenza di posti disponibili, la data sarà fissata entro i 7 giorni successivi a quella della telefonata. Come già precisato, l erogazione dei contributi per gli interventi completati (vedi paragrafo 2) sarà effettuata fatta salva la completezza della documentazione - nel rispetto dell ordine cronologico delle prenotazioni e, quindi, nel rispetto della data, dell ora e del minuto delle telefonate al Contact-center. A questo scopo, alla conclusione della telefonata, l operatrice/operatore comunicherà verbalmente al richiedente l appuntamento il numero di priorità che al termine della fase di rendicontazione - sarà stampato sulla domanda/rendicontazione dell intervento caratterizzandone l ordinamento. Fermo restando che, di norma, l operatrice/operatore agevolerà il cittadino nella scelta della struttura a lui più comoda presso la quale rendicontare l intervento, sarà comunque possibile, in relazione alle peculiarità/complessità delle diverse tipologie/tecnologie di intervento e dei soggetti beneficiari, che alcune rendicontazioni debbano essere effettuate solo presso la sede dell Agenzia provinciale per l energia (APE) a Trento, in via Gilli n. 4, 7 piano (palazzo del Catasto e del Tavolare). Oltre alla sede dell APE, le procedure di rendicontazioni potranno essere svolte presso uno degli sportelli di assistenza ed informazione al pubblico della PAT dislocate nelle seguenti sedi: Borgo Valsugana: Piazzetta Ceschi, 1; Cavalese: Via Unterberger, 5; Cles: Via Pilati, 17; Malè: Via 4 Novembre, 4; Pergine Valsugana: Piazza Garibaldi (presso il Palazzo Ex Filanda) Pozza di Fassa: Strada di Prè de Geyia, n. 2; Riva del Garda: Via Canella, 11; Rovereto: Viale Trento, 37/D; Tione: Via Circonvallazione, 63; Tonadico: Via Roma, 19; Trento: Via Giusti 40 (ex Aziende Agrarie). Gli interventi descritti nella tipologia/tecnologia di cui alla scheda tecnica n. 3 (reti energetiche) sono esclusi dalla procedura semplificata e saranno assoggettati solo alla procedura valutativa. 5.2 Procedura semplificata: rendicontazione presso APE o presso gli sportelli di assistenza ed informazione al pubblico Il richiedente, cioè la persona che fisicamente si presenterà all appuntamento per rendicontare l intervento e firmerà seduta stante, la domanda/rendicontazione e la dichiarazione sostitutiva dell atto notorio (i cui contenuti, principalmente, riguardano 7

120 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ l unicità della domanda di contributo per quella tipologia/tecnologia, la rispondenza alle prescritte autorizzazioni urbanistiche ed edilizie, la cessione irrevocabile alla Provincia Autonoma di Trento dei Titoli di efficienza energetica, il regolare pagamento delle fatture, la posizione in ordine all esercizio dell attività di impresa, la conoscenza della non possibilità di cumulabilità del contributo con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, la non possibilità di alienazione, cessione ecc. delle strutture fisse per 10 anni e delle attrezzature mobili per 5 anni), dovrà essere il beneficiario (o almeno uno dei beneficiari) del contributo stesso oppure dovrà essere, nei confronti del soggetto beneficiario del contributo, il legale rappresentate (in caso di impresa, ente pubblico, ente no profit, fondazione, onlus), l amministratore (del condominio), il tutore (del soggetto incapace), il curatore, l amministratore di sostegno, il genitore esercente la patria potestà (del figlio minore) o l erede. Alla data, ora e sede stabilita il richiedente si presenterà, puntualmente, con quanto di seguito indicato: un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; il proprio numero di codice fiscale; un proprio recapito telefonico e mail; una marca da bollo di 14,62 per ciascuna domanda/rendicontazione che vorrà presentare (generalmente, in presenza di più di un intervento da rendicontare, l operatrice/operatore all atto della telefonata di prenotazione - assegna al richiedente un unico appuntamento); la scheda descrittiva dell intervento, se prevista per la tipologia in questione (ad esempio non è prevista per gli interventi di cui alla deliberazione G.P. n. 3089/2010 sui veicoli a basso impatto ambientale), già compilata in tutte le sue parti e sottofirmata dal mittente e dal destinatario delle fatture nonché, se previsto, dal progettista dell intervento (vedi schede descrittive dell intervento per procedura semplificata di cui all Allegato 3 del presente Bando); eventuali ulteriori certificati/dichiarazioni/attestazioni, come richiesti dalla scheda tecnica o dalla scheda descrittiva dell intervento o dalle schede di cui all Allegato 1 della deliberazione G.P. n. 3089/2010 sui veicoli a basso impatto ambientale; indicazione del luogo dell intervento (Comune ed indirizzo) con i relativi dati catastali (Comune catastale, numero particella fondiaria o numero particella edificiale, eventuale numero porzione materiale, nonché l altezza sul livello del mare del sito/edificio stesso) non richiesti nel caso di veicoli ecologici); tutte le fatture - in originale, relative all intervento - regolarmente quietanzate secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 5; nel caso di fatture relative a veicoli ecologici, la dimostrazione dell avvenuto pagamento potrà avvenire anche con la dizione pagato, con timbro, data e firma del mittente apposti sulle fatture medesime. Al termine della rendicontazione sulle fatture sarà apposto d ufficio un timbro che ne attesta l utilizzo per ottenere i benefici di cui alla L.P. n. 14/1980 e n. 16/2007. Le stesse fatture saranno restituite, con trattenuta di sola copia; se ricorre il caso le informazioni/autodichiarazioni riguardanti il soggetto rappresentato. In particolare è necessario produrre: 8

121 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ per l impresa, per l ente pubblico, per gli enti no profit, per il condominio: sede legale/residenza, codice fiscale, partita IVA, eventuale numero iscrizione registro imprese, ecc; nel caso in cui il richiedente rappresenti un soggetto che esercita attività di impresa, dovrà essere prodotto l elenco degli aiuti ricevuti a titolo di de-minimis (come più dettagliatamente specificato nella deliberazione G.P. n. 3090/2010) nell esercizio in corso e nei precedenti due ultimi esercizi finanziari, indicando per ciascun aiuto, l importo e la data del contributo, l Ente o Struttura concedente, la Tipologia di finanziamento; per gli incapaci e per i minori: autodichiarazione che attesti la titolarità dell esercizio della rappresentanza legale (vedi modulistica di cui all Allegato 2 della deliberazione che approva il presente Bando); per il deceduto: documentazione attestante la qualità di erede. il codice IBAN del conto corrente intestato (o cointestato) ai beneficiari del contributo. In presenza di più fatture intestate a destinatari diversi, il contributo è ripartito a favore dei singoli beneficiari in misura proporzionale agli importi delle relative fatture. Qualora si intenda destinare il contributo a favore di altro soggetto, Il titolare della domanda dovrà presentare apposita delega di incasso ai sensi e con le modalità di cui all art. 21, comma 2, del d.p.r. 445/2000 (vedi modulistica di cui all Allegato 2 della deliberazione che approva il presente Bando). Si ritiene utile sottolineare che non è necessario da parte dell interessato (c.d. beneficiario/cobeneficiario) compilare la domanda di contributo/richiesta di liquidazione e la relativa dichiarazione sostitutiva dell atto notorio perché detti atti saranno generati (e stampati) - tramite il software in uso all operatore - immettendo nel sistema i dati necessari che l operatore medesimo reperirà dalla documentazione prodotta e dalle informazioni fornite dall interessato/cointeressato stesso nel corso dell incontro di rendicontazione. Al termine dell operazione, effettuate tutte le verifiche documentali del caso, sarà stampata la domanda di contributo/richiesta di liquidazione e la dichiarazione sostitutiva dell atto notorio relativa all intervento in questione, atti che saranno sottoscritti, dopo attenta lettura e previa apposizione di marca da bollo a carico dell interessato, dal beneficiario/cobeneficiario al quale ne sarà consegnata copia Gestione delle domande/rendicontazioni con procedura non informatizzata Interessa gli interventi realizzati dai soggetti beneficiari E.S.P.Co. e E.S.Co., nell accezione individuata nei criteri di cui alla deliberazione G.P. n. 3090/2010. La concessione dei contributi relativi ai predetti interventi, normalmente caratterizzati da una spesa sostenuta e documentata inferiore o uguale a Euro (IVA compresa) per tutte le fattispecie si rimanda al precedente paragrafo 2 -, avviene tramite la compilazione, in forma cartacea, di domanda/richiesta di liquidazione del contributo, appositamente predisposta per le tipologie e/o per i beneficiari sopra specificati, utilizzando la modulistica di cui all Allegato 2 della deliberazione che approva il presente Bando. 9

122 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ E.S.Co. ed E.S.P.Co., per la rendicontazione dei loro interventi, contatteranno, tramite il Contact-center, direttamente l APE che provvederà alla raccolta delle domande, alla loro concessione, liquidazione e pagamento nei modi tradizionali, pur in procedura semplificata, sempreché E.S.P.Co. ed E.S.Co. rendicontino gli interventi nei limiti indicati al punto 6.1. della citata deliberazione G.P. n. 3090/2010 Anche in questo caso, ai fini della priorità della liquidazione nei confronti delle domande/rendicontazioni prenotate da tutti gli altri beneficiari, si farà riferimento alla data e all ora della telefonata al Contact-center. Rimangono invariati, anche per queste domande/rendicontazione, gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti per la concessione e il pagamento del contributo spettante, secondo quanto previsto per la procedura semplificata. 5.3 Procedura semplificata: rendicontazione degli interventi in procedura semplificata in funzione dei periodi temporali e modalità di concessione e liquidazione del contributo Nei successivi paragrafi sono chiarite le modalità di prenotazione e di rendicontazione degli interventi in funzione dei periodi temporali e delle tipologie sia con riferimento al periodo di validità del presente Bando 2011 sia con riferimento al periodo transitorio fra il bando 2010 ed il Bando 2011 (vedi Tabella A allegata al presente Bando); per il significato di data inizio lavori data fine lavori, intervento realizzato e di intervento completato si rimanda al paragrafo Interventi di cui alle schede da n. 1 a n. 13 e da n. 15 a n. 23 della deliberazione G.P. n. 3090/2010 (rigo 1 Tabella A) tutti gli interventi con data di inizio lavori anteriore al indipendentemente dalla data di completamento e gli interventi con data di inizio lavori uguale o successiva al e completati alla data del , pertanto caratterizzati da una o più fatture emesse in data compresa (od uguale) fra il ed il e con relativo bonifico di data fino al non sono più rendicontabili perché dovevano essere rendicontati sullo scaduto Bando 2010; (rigo 2 - Tabella A) gli interventi con data inizio lavori uguale o successiva al e realizzati nel periodo compreso fra il ed il , caratterizzati da una o più fatture emesse in data compresa (od uguale) fra il ed il e con data ultimo bonifico a completamento dell opera effettuato dal al (data chiusura presente Bando 2011) dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data chiusura presente Bando 2011) ma con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 2010; (rigo 3 - Tabella A) gli interventi con data inizio lavori uguale o successiva al e realizzati nel periodo compreso tra il ed il (ultimo giorno utile di validità criteri 2010) caratterizzati da una prima fattura di data compresa (od uguale) fra il ed il e con ultima fattura attestante la data di fine lavori emessa nel periodo dal al dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data 10

123 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ chiusura presente Bando 2011) ma con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 2010; (rigo 4 - Tabella A) gli interventi con data inizio lavori uguale o successiva al e realizzati nel periodo compreso tra il ed il (data chiusura presente bando 2011) caratterizzati da una prima fattura emessa in data compresa (od uguale) fra il ed il e con ultima fattura attestante la data di fine lavori emessa nel periodo dall al (data chiusura presente Bando 2011) dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data chiusura presente Bando 2011) con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti dal presente Bando 2011; (rigo 5 - Tabella A) gli interventi con data inizio lavori uguale o successiva al e realizzati nel periodo compreso tra il ed il (data chiusura presente Bando 2011) caratterizzati da una prima fattura emessa in data compresa (od uguale) fra il ed il e con ultima fattura attestante il fine lavori emessa nel periodo dall al (data chiusura presente Bando 2011) dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data chiusura presente Bando 2011) con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti dal presente Bando 2011; (rigo 6 - Tabella A) gli interventi con data inizio lavori uguale o successiva al e realizzati nel periodo compreso tra l ed il (data chiusura presente Bando 2011) caratterizzati da fattura attestante il fine lavori emessa nel periodo dall al (data chiusura presente Bando 2011) dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data chiusura presente Bando 2011) con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti dal presente Bando Interventi di cui alle schede n. 14- impianti fotovoltaici in rete della deliberazione n. 3090/2010 (rigo 1 - Tabella A) gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza fino a 3 kw o di potenza oltre i 3 kw con data inizio lavori anteriore al indipendentemente dalla data di completamento e gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza fino a 3 kw o di potenza oltre i 3 kw con data inizio lavori uguale o successiva al , completati alla data del pertanto caratterizzati da una o più fatture emesse in data compresa (od uguale) fra il ed il e con relativo bonifico di data fino al e per i quali entro il (compreso) è stato assegnato dal GSE il numero identificativo dell impianto non sono più rendicontabili perché dovevano essere rendicontati sullo scaduto Bando 2010; (rigo 2 - Tabella A) gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza fino a 3 kw o di potenza oltre i 3 kw i cui lavori sono iniziati in data uguale o successiva al e realizzati alla data del ma con bonifico della/e fattura/e eseguito nel periodo fra il ed il (compreso) e/o per i quali nel periodo fra il ed il (compreso) è stato assegnato dal 11

124 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ GSE il numero identificativo dell impianto dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data chiusura presente Bando 2011) ma con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 2010; (rigo 3 - Tabella A) gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza fino a 3 kw e di potenza oltre i 3 kw i cui lavori sono iniziati in data uguale o successiva al , per i quali alla data del è stato rilasciato il certificato di perizia asseverata documento richiesto dal GSE - e per i quali alla data del è stato assegnato dal GSE il numero identificativo dell impianto, caratterizzati da una prima fattura emessa nel periodo fra il ed il (compreso) e dall ultima fattura e relativo bonifico anche di data posteriore al ma comunque anteriore od uguale al (data chiusura presente Bando 2011) dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data chiusura presente Bando 2011) ma con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 2010; (rigo 3 bis - Tabella A) gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza fino a 3 kw i cui lavori sono iniziati in data uguale o successiva al e per i quali alla data del è stato rilasciato il certificato di perizia asseverata documento richiesto dal GSE - e per i quali dopo la data è stato assegnato dal GSE il numero identificativo dell impianto, caratterizzati da prime fatture emesse in data compresa (o uguale) fra il ed il e dall ultima fattura e relativo bonifico anche di data posteriore al ma comunque anteriore od uguale al (data chiusura presente Bando 2011) dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data chiusura presente Bando 2011) con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel presente Bando 2011; per quanto disposto dai Criteri 2011, gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza oltre i 3 kw rientranti in questo crono-programma non sono finanziabili. (rigo 4 - Tabella A) gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza fino a 3 kw i cui lavori sono iniziati in data uguale o successiva al , non realizzati alla data del (privi, quindi. alla data del del certificato di perizia asseverata documento richiesto dal GSE), caratterizzati da prime fatture emesse in data compresa (o uguale) fra il ed il e dall ultima fattura di data posteriore al ma comunque anteriore od uguale al (data chiusura presente Bando 2011) e per i quali, a questa ultima data, risulta assegnato il numero identificativo dell impianto, dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data chiusura presente Bando 2011) con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel presente Bando 2011; per quanto disposto dai Criteri 2011, gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza oltre i 3 kw rientranti in questo crono-programma non sono finanziabili; 12

125 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ (rigo 5 - Tabella A) gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza fino a 3 kw e di potenza oltre i 3 kw i cui lavori sono iniziati in data uguale o successiva al , per i quali alla data del è stato rilasciato il certificato di perizia asseverata documento richiesto dal GSE - e per i quali alla data del è stato assegnato dal GSE il numero identificativo dell impianto, caratterizzati da prime fatture emesse nel periodo fra il ed il (compreso) e dall ultima fattura e relativo bonifico anche di data posteriore al ma comunque anteriore od uguale al (data chiusura presente Bando 2011) dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data chiusura presente Bando 2011) ma con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel Bando 2010; (rigo 5 bis - Tabella A) gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza fino a 3 kw i cui lavori sono iniziati in data uguale o successiva al , per i quali alla data del è stato rilasciato il certificato di perizia asseverata documento richiesto dal GSE - e per i quali dopo la data del è stato assegnato dal GSE il numero identificativo dell impianto, caratterizzati da prime fatture emesse nel periodo fra il ed il (compreso) e dall ultima fattura e relativo bonifico anche di data posteriore al ma comunque anteriore od uguale al (data chiusura presente Bando 2011) dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data chiusura presente Bando 2011) con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel presente Bando 2011; per quanto disposto dai Criteri 2011, gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza oltre i 3 kw rientranti in questo cronoprogramma non sono finanziabili; (rigo 6 - Tabella A) gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza fino a 3 kw i cui lavori sono iniziati in data uguale o successiva al , non realizzati alla data del (privi, quindi. alla data del del certificato di perizia asseverata documento richiesto dal GSE), caratterizzati da prime fatture emesse in data compresa (o uguale) fra il ed il e dall ultima fattura di data posteriore al ma comunque anteriore od uguale al (data chiusura presente Bando 2011) e per i quali, a questa ultima data, risulta assegnato il numero identificativo dell impianto, dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data chiusura presente Bando 2011) con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel presente Bando 2011; per quanto disposto dai Criteri 2011, gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza oltre i 3 kw rientranti in questo cronoprogramma non sono finanziabili; (rigo 7 - Tabella A) gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza fino a 3 kw i cui lavori sono iniziati in data uguale o successiva al , e realizzati nel periodo fra il ed il (data chiusura presente Bando 2011) e per i quali, a questa ultima data, risulta assegnato il numero identificativo dell impianto, dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del 13

126 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ presente Bando 2011) ed entro il (data chiusura presente Bando 2011) con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nel presente Bando 2011; per quanto disposto dai Criteri 2011, gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in rete di potenza oltre i 3 kw rientranti in questo cronoprogramma non sono finanziabili Interventi di cui alle schede da 1 a 4 della delibera n. 3089/2010 (veicoli a basso impatto ambientale) gli interventi previsti nel Bando 2010 (delibere della Giunta Provinciale n del 19 maggio 2010 e n del 19 maggio 2010) caratterizzati da fatture (o ricevute fiscali) tutte di data compresa (o uguale) fra il 20 maggio 2010 e il 5 novembre 2010 (e regolarmente quietanziate nel medesimo periodo) non sono più rendicontabili perché dovevano essere rendicontati sul Bando 2010 che è scaduto; gli interventi previsti nel Bando 2010 (delibera della Giunta Provinciale n del 19 maggio 2010) caratterizzati da fatture (o ricevute fiscali) tutte di data compresa (o uguale) fra il 6 novembre 2010 e il 31 dicembre 2010 (e regolarmente quietanziate nel medesimo periodo) dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data di chiusura del Bando 2011); agli stessi saranno applicati criteri e misura del contributo di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 1189/2010; gli interventi previsti nella delibera della Giunta Provinciale n del 30 dicembre 2010 (criteri 2011) caratterizzati da fatture (o ricevute fiscali) tutte di data compresa (o uguale) fra il 1 gennaio 2011 e il (data di chiusura del Bando 2011) (e regolarmente quietanziate nel medesimo periodo) dovranno essere prenotati a partire dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il (data di chiusura del presente Bando 2011); agli stessi saranno applicati criteri e misura del contributo di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 3089/ Descrizione particolareggiata della Procedura valutativa La concessione di questi contributi riguarda interventi normalmente caratterizzati da una spesa ammessa (calcolata con i parametri delle schede tecniche di cui all Allegato 2 della deliberazione G.P. n. 3090/2010) superiore a Euro (IVA compresa); per tutte le fattispecie si rimanda al precedente paragrafo 2. La procedura valutativa si articola in linea di massima in sei fasi: presentazione della domanda, in data anteriore a quella di inizio dei lavori, (vedi fac-simile di cui all Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale che approva il presente Bando); alla domanda deve essere allegata specifica documentazione integrativa (es.: progetto, relazione tecnica, ecc) e la richiesta modulistica (scheda riepilogativa dell intervento vedi Allegato 4 della deliberazione che approva il presente Bando); verifica delle condizioni per l ammissibilità, e determinazione analitica della spesa ammessa e del contributo (istruttoria); 14

127 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ ordinamento degli interventi secondo le tipologie/tecnologie di cui al punto 4.1 dell Allegato 1 criteri di cui alla citata deliberazioni G.P. n. 3090/2010, nonchè, all'interno della stessa tipologia/tecnologia, in base a parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati nelle schede tecniche; approvazione della graduatoria di priorità denominata valutativa 2011 ; concessione del contributo in presenza di risorse finanziarie. Gli interventi finanziati saranno quelli, seguendo la graduatoria, che troveranno copertura nell ambito delle risorse disponibili per l esercizio 2012 del bilancio dell Agenzia provinciale per l energia. Le domande che non troveranno copertura sulla predetta graduatoria (valutativa 2011), saranno ammesse, d ufficio, nel Bando 2012 ed istruite senza priorità rispetto alla domande presentate a valere sul Bando medesimo e secondo i criteri 2012: nel caso di domande ricadenti nella stessa tipologia, i criteri di ordinamento delle domande sono quelli riportati nella relativa scheda tecnica. Per tutte le fattispecie, le domande - quando non rientranti nelle graduatorie di finanziamento di due successivi esercizi - con atto dirigenziale saranno dichiarate decadute e del fatto sarà inviata relativa notifica ai soggetti interessati. ad avvenuta esecuzione dei lavori e rendicontazione nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione, determinazione definitiva del contributo previa presentazione documentazione di fine lavori (vedi Mod. R - Allegato 2 della deliberazione che approva il presente Bando) e scheda riepilogativa dell intervento (vedi Allegato 4 della deliberazione che approva il presente Bando); liquidazione del contributo. 6.1 Procedura valutativa: presentazione e istruttoria delle domande in funzione dei periodi temporali e relative modalità di concessione del contributo. Come precisato al punto 3 del dispositivo della deliberazione che approva i criteri per l anno 2011, essi sono validi e si applicano a tutte le domande presentate dal (data di apertura del presente Bando 2011) ed entro il giorno di chiusura dello stesso. Di seguito, si allega la Tabella A E utile ed esemplificativa per le attività di rendicontazione degli interventi in funzione dei periodi temporali e delle modalità di concessione e liquidazione del contributo 15

128 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ TABELLA A Rendicontazione degli interventi in funzione dei periodi temporali e modalità di concessione e liquidazione del contributo ( Deliberazione G.P. di approvazione dei Criteri 2011) Per sapere con quali Criteri e su quale Bando (2010 o 2011) un intervento è finanziabile, basta verificare in quale periodo di tempo, fra quelli individuati nella tabella sottostante, ricadono le date della prima e dell'ultima delle fatture (o altro documento contabile ammesso): l'ultima colonna del quadro indicherà i Criteri e il Bando cui fare riferimento. La fattura deve comunque risultare pagata con bonifico entro il giorno fissato dal Contact center per la presentazione della domanda/richiesta di liquidazione del contributo presso l'operatore di sportello designato. L'individuazione dei Criteri e del Bando corretto è indispensabile per sapere quali sono le condizioni di finanziamento e le percentuali di contributo applicabili ad ogni singolo intervento. Anche la documentazione da presentare può cambiare da Criteri a Criteri, da Bando a Bando, e quindi è importante conoscere questo dato. Se i Criteri di riferimento dovessere essere quelli del 2010, per la documentazione e altro si rimanda alla relativa pagina del sito: PROCEDURA SEMPLIFICATA (Schede 1-23: tranne la 14) 20 maggio novembre novembre dicembre gennaio 2011 data chiusura Bando tutte le fatture (ultimo bonifico ante 5 novembre 2010) termini scaduti 2 tutte le fatture (ultimo bonifico post 5 novembre 2010 e comunque anteriore a data chiusura Bando 2011) Criteri 2010 e Bando una o più fatture ultima fattura Criteri 2010 e Bando una o più fatture ultima fattura Criteri 2011 e Bando una o più fatture ultima fattura Criteri 2011 e Bando tutte le fatture Criteri 2011 e Bando 2011 PROCEDURA SEMPLIFICATA (Scheda 14 - Fotovoltaici in rete) 20 maggio novembre novembre dicembre gennaio 2011 data chiusura Bando 2011 Impianti 3 kwp Impianti > 3 kwp tutte le fatture 1 termini scaduti termini scaduti (ultimo bonifico e numero GSE ante 5 novembre 2010) 2 tutte le fatture (ultimo bonifico e/o numero GSE post 5 novembre 2010 e ante 30 giugno 2011) Criteri 2010 e Bando 2011 Criteri 2010 e Bando una o più fatture ultima fattura NB: (*) (numero GSE ante 30 giugno 2011) Criteri 2010 e Bando 2011 Criteri 2010 e Bando 2011 una o più fatture ultima fattura NB: (*) (numero GSE post 30 giugno 2011) Criteri 2011 e Bando 2011 non finanziabile 4 una o più fatture (**) ultima fattura Criteri 2011 e Bando 2011 non finanziabile tutte le fatture NB: (*) 5 Criteri 2010 e Bando 2011 Criteri 2010 e Bando 2011 (numero GSE ante 30 giugno 2011) tutte le fatture NB: (*) (numero GSE post 30 giugno 2011) Criteri 2011 e Bando 2011 non finanziabile 6 una o più fatture (**) ultima fattura Criteri 2011 e Bando 2011 non finanziabile 7 tutte le fatture Criteri 2011 e Bando 2011 non finanziabile NB: (*) Se l'intervento è stato concluso entro il , come certificato dalla perizia asseverata richiesta dal GSE, l'ultima fattura e relativo bonifico possono essere anche posteriori al , anteriori comunque alla data di chiusura del Bando (**) I lavori non sono terminati entro il

129 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI ENERGIA L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. - L.P. 3 ottobre 2007 n. 16 BANDO 2011 ALLEGATO 6 SCHEDE TECNICHE MODIFICATE Nella presente sezione è riportata la nuova scheda tecnica n. 14, modificata rispetto a quella, pari numero, approvata con l Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n di data 30 dicembre 2010.

130 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ SCHEDA N. 14 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN RETE Installazione di impianti ammessi al Conto energia statale (D.M ). Non sono ammessi a contributo gli impianti obbligatoriamente realizzati per disposizioni statali o provinciali. Il beneficiario dovrà, sotto la sua piena responsabilità, controllare che gli aiuti ricevuti, sia tramite questo sistema di incentivazione sia, eventualmente, tramite altri soggetti (es. BIM, istituti bancari, ecc.), non eccedano i vincoli imposti dal Conto energia in vigore. Nel corso di validità del Bando, ad ogni soggetto beneficiario non può essere concesso un contributo complessivo, per una o piu istanze presentate anche a valere su precedenti Bandi, superiore al contributo massimo previsto per la presente tipologia. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI NO NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.4 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 10% - 4 SOGLIA MIN/MAX TECNICO/ECONOMICA 1 kw p / 3 kw p - 5 CONTRIBUTO MASSIMO 990 De minimis o 6 REGIME CONTRIBUTO - - Reg. CE. 800/2008 CALCOLO SPESA MAX AMMESSA potenza di picco 3 kwp: /kw p *P Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punto 6.1 Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punto 6.2; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore della potenza di picco (in kw), dal valore più basso al valore più alto. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore della potenza di picco, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.

131 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI ENERGIA L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. - L.P. 3 ottobre 2007 n. 16 BANDO 2011 Allegati alla deliberazione della Giunta provinciale n. 876 di data ALLEGATO 2 Modelli di domanda e fac simili di documentazione integrativa omissis ( reperibili sui siti oppure ) ALLEGATO 3 Procedura Semplificata - schede descrittive degli interventi omissis ( reperibili sui siti oppure ) ALLEGATO 4 Procedura Valutativa - Schede riepilogative degli interventi omissis ( reperibili sui siti oppure ) ALLEGATO 5 Procedura Valutativa - Schede descrittive degli interventi omissis ( reperibili sui siti oppure )

132 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2011, n. 957 Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di apportare al bilancio 2011 e pluriennale e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, le variazioni riportate nell allegato prospetto A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di dare atto che, ai sensi dell Allegato 1) della deliberazione n. 492 del 12 marzo 2010, in conseguenza delle variazioni di cui al punto 1) è disposta altresì anche la relativa variazione del programma di gestione nonché la variazione ai relativi budget assegnati ai dirigenti; 3. di dare atto che il presente provvedimento e l allegato prospetto A) saranno pubblicati per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI GIOVANNI GARDELLI

133 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Allegato parte integrante ALLEGATO A) VARIAZIONI DI STANZIAMENTO PER MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE ARTICOLO 27, COMMA 1 LP 7/79 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE U.P.B. UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARIAZIONE 2011 VARIAZIONE 2012 (importi in euro) VARIAZIONE 2013 NORMATIVA ENTRATE ASSEGNAZIONI STATALI PER LA SANITA' E LA TUTELA DELLA SALUTE , Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Politiche Antridroga 24/12/ Convenzione sottoscritta in data 24/12/2010 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Politiche Antridroga e PAT - Deliberazione G.P. PAT /12/2010 TOTALE VARIAZIONI ,00 +0,00 +0,00 USCITE SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE , TOTALE VARIAZIONI ,00 +0,00 +0,00 VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO U.P.B. CAPITOLO OGGETTO DELLE PREVISIONI VARIAZIONE 2011 VARIAZIONE 2012 (importi in euro) VARIAZIONE 2013 NOTE ENTRATE ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SPECIALI PER RICERCHE O SPERIMENTAZIONI SANITARIE , TOTALE VARIAZIONI ,00 +0,00 +0,00 USCITE SPESE PER LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO ART SPESE PER PROGETTI NAZIONALI DI PREVENZIONE, RECUPERO E REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI E ALTRE SPESE DIRETTE ,00 TOTALE VARIAZIONI ,00 +0,00 +0,00 Ai fini del Programma di Gestione riferito al capitolo del Servizio Organizzazione e qualità attività sanitaria, è necessario iscrivere per l'anno 2011 la nuova voce progetto "Libera la Scuola" per Euro ,00.

134 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 985 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali introitati dagli Uffici del Catasto. Il giorno 13 Maggio 2011 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE LORENZO DELLAI Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER ASSESSORI MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI Assiste: IL DIRIGENTE GIOVANNI GARDELLI Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 7 RIFERIMENTO: 2011-S

135 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Il relatore comunica: Il Catasto, istituito nel XIX secolo sostanzialmente per scopi fiscali (perequazione dell imposta fondiaria), nel corso dei decenni ha sviluppato, integrato e conservato una corposa mole di dati che sono indispensabili, per documentare e certificare molte situazioni inerenti alla proprietà e agli altri diritti reali che insistono sulle particelle fondiarie ed edificiali in esso registrate. Tutti i dati riferiti alla forma, dimensione, utilizzo, reddito, proprietà, posizione, ecc., sono ricavabili dalle banche dati (completamente informatizzate nella nostra provincia) gestite dal Catasto e sono rilasciabili, sotto forma di visura, certificato o estratto, dagli Uffici provinciali competenti a fronte del pagamento di uno specifico tributo. In ambito nazionale è stata stabilita con provvedimento legislativo del 1972 (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642) una serie di tributi speciali catastali che l utenza era tenuta a versare in ragione dei diversi servizi resi dagli Uffici del Catasto. Nel corso degli anni, a cadenza quasi regolare, sono stati emanati ulteriori provvedimenti ministeriali, prevalentemente necessari ad adeguare gli importi dei tributi all inflazione o per istituire nuove voci di tributi collegati all attivazione di nuovi servizi e per variare le complesse modalità applicative (esenzioni, ecc.). Anche se nel 1978, a seguito di una norma d attuazione dello Statuto di Autonomia, i servizi catastali erano stati delegati alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige, la potestà di fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali, fino a tutto il 1996, era rimasta in capo allo Stato; per questo gli Uffici regionali del Catasto erano tenuti ad applicare, per i diversi sevizi resi alla popolazione, le medesime tipologie ed importi vigenti a livello nazionale e, contestualmente, a versare i relativi introiti alla Tesoreria provinciale dello Stato. La Legge Finanziaria del 1997 (L. 23 dicembre 1996, n. 662) ha introdotto una sostanziale innovazione in materia, riconoscendo alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige la potestà di fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali e di provvedere alla loro riscossione. I relativi introiti erano fatti confluire nel bilancio regionale a parziale copertura delle spese di servizio, unitamente alle somme assegnate dallo Stato. Così facendo, lo Stato ha tenuto conto della particolare situazione e delle esigenze specifiche della nostra regione, dove, unico nel suo genere, vige tuttora il sistema del Catasto fondiario e del Libro Fondiario di origine austro ungarica. Al di là dalla diversa impostazione tecnica e dei differenti atti che lo contraddistinguono dal resto del Paese, anche l organizzazione del servizio è particolare, territorialmente decentrata; 12 Uffici presenti nella provincia di Trento e altri 10 in provincia di Bolzano, a fronte di un unico ufficio per provincia a livello nazionale. La tipologia dei servizi rilasciati dal Catasto si può così differenziare per trovare soluzioni più rispondenti alle realtà locali e che vengono incontro alle esigenze espresse dai cittadini e dal mondo professionale, che interagisce con il servizio catastale. Per rendere concreta questa esigenza, è stata a suo tempo emanata la Legge Regionale 12 gennaio 1998, n. 2, con la quale si demandava al Presidente della Pag. 2 di 7 RIFERIMENTO: 2011-S

136 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Giunta regionale, la determinazione delle tipologie di tributi speciali catastali e dei relativi importi. Con successivi D.P.G.R. (del 1998, 2001, 2002, 2003) si è pervenuti alla definizione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali che, con riferimento ai servizi direttamente correlabili con quelli statali, venivano confermati nella sostanza, del tutto simili a quelle vigenti a livello nazionale. In realtà, si è cercato di mantenere anche in ambito regionale (salvo come detto alcune specifiche peculiarità) un impostazione non eccessivamente difforme da quanto stabilito per il resto dello Stato, anche considerando che le consultazioni avvengono ormai per lo più in via telematica, con interrogazioni reciproche dei diversi sistemi informativi (Catasto nazionale e Catasto regionale). Il D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 280, che delega le funzioni amministrative del Catasto alle province autonome, al comma 3 dell art. 1, prevede che Le province sono altresì delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e provvedere alla loro riscossione La Legge provinciale n. 9 del 28 giugno 2005 ha disposto che la Giunta provinciale provveda con propria deliberazione a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali. Si è quindi provveduto, sempre in sintonia con la Provincia Autonoma di Bolzano, all adozione di una serie di deliberazioni con cui si sono fissate le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali, si sono determinate le categorie dei soggetti esenti dal pagamento del tributo stesso e si sono predisposti gli schemi tipo delle convenzioni di adesione all utilizzo del servizio telematico denominato OpenKat. Specificamente rilevano in questo contesto: - la deliberazione della Giunta provinciale n del 03 settembre 2004 di autorizzazione e alla stipulazione di contratti per adesione con Pubbliche Amministrazioni e con soggetti privati per il collegamento via internet con il sistema informativo del Libro fondiario e Catasto con approvazione dei relativi schemi di contratto e conferma delle tariffe fissate con D.P.Reg. n. 15/L del 22 ottobre 2001, n. 2/L del 25 marzo 2002, n. 6/L del 29 aprile 2003 e n. 16/L del 24 novembre 2003; - la deliberazione della Giunta provinciale n dell 8 settembre 2005 di determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali; - la deliberazione della Giunta provinciale n dell 08 luglio 2005 avente ad oggetto l autorizzazione all utilizzo gratuito del collegamento delle basi informative automatizzate dei dati del Catasto Fondiario, del Catasto fabbricati e del Libro fondiario ai soggetti accreditati per la gestione delle dichiarazioni sostitutive ICEF, nonché dell eventuale raccolta, controllo e trasmissione alle competenti Strutture provinciali delle domande per interventi agevolativi; - la deliberazione della Giunta provinciale n del 23 giugno 2006 con la quale si approvano le direttive per l individuazione dei soggetti abilitati alla consultazione a titolo gratuito delle banche dati del Libro fondiario e del Catasto Pag. 3 di 7 RIFERIMENTO: 2011-S

137 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ tramite il collegamento telematico denominato OpenKat e dei relativi schemi di convenzione; - la determinazione del Dirigente del Servizio del Catasto n. 15 dell 11 aprile 2008 con la quale si è disposto il rilascio, a titolo gratuito, della banca dati planimetrica del Catasto fabbricati ai Comuni per fini istituzionali; - la deliberazione della Giunta provinciale n del 12 dicembre 2008 contenente il nuovo testo, coordinato ed integrato, della tabella dei tributi speciali catastali al fine di soddisfare le avvertite e oggettive esigenze di semplificazione e razionalizzazione della materia nell ottica dello sviluppo e applicazione delle procedure informatiche e telematiche, ove si è addivenuti all individuazione di cinque grandi categorie di imputazione tributaria integranti altrettante operazioni per ognuna delle quali si è provveduto al riferimento dei singoli importi della tariffa ed alla puntuale individuazione delle eventuali annotazioni ed esenzioni di pagamento. Descritto quanto fin qui accaduto nel passato si passa a verificare le ragioni attuali di questo intervento normativo: - viene in primo luogo in evidenza la constatata opportunità di procedere all individuazione all interno dell unica tabella A allegata alla deliberazione n del 12 dicembre 2008 di tre precisi ambiti dotati di autonoma funzionalità. In tal modo, a fianco della mantenuta tabella A relativamente alle prime quattro originarie operazioni (consultazione e copie degli atti catastali, definizione ed introduzione negli atti del Catasto fabbricati delle volture e delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, approvazione dei tipi di frazionamento, vendita prodotti), si è proceduto alla creazione delle due nuove: - tabella B Canoni di collegamento al sistema OpenKat e tributi speciali catastali - tabella C Servizi in esenzione per enti pubblici ed altri soggetti espletanti funzioni di pubblico interesse. L intervento non riveste carattere innovativo sotto il profilo del contenuto, potendosi rinvenire in sostanza le stesse categorie delle tabelle di nuova costituzione nell originaria onnicomprensiva tabella A. Il fondamento della proposta risulta pertanto rinvenibile essenzialmente nella riconosciuta opportunità di soddisfare esigenze di migliore chiarezza espositiva e di maggiore facilità di consultazione; - si è quindi introdotta una particolare agevolazione tributaria per la presentazione delle domande di nuova costruzione e variazione al Catasto fabbricati in via telematica così da incentivare massimamente tale modalità di inoltro rispetto alle altre, pur rimaste tuttora utilizzabili. Viene in tal modo precostituito il criterio che sarà altresì applicato alla presentazione per l approvazione dei tipi di frazionamento non appena si rendesse possibile l inoltro di tali elaborati tecnici in via telematica; - l avvenuto completamento dell opera di informatizzazione dell intero patrimonio cartografico del territorio della provincia di Trento ha indotto ad ampliare il Pag. 4 di 7 RIFERIMENTO: 2011-S

138 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ concetto di foglio di mappa storico al punto di ricomprendervi le edizioni cartacee fino alla data della numerizzazione; - tra i soggetti aventi diritto al collegamento al sistema Openkat, in esenzione sia dal pagamento del canone di abbonamento che dei tributi speciali catastali sono state inserite ex novo le neo costituite Comunità di Valle e le Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC); - l estrazione in esenzione dei dati catastali tramite i servizi di fornitura o scarico dati, secondo quanto disposto dalla tabella C, sono subordinati, per talune categorie dei soggetti aventi diritto, alla previa concessione di un apposita autorizzazione da parte del Dirigente del Servizio del Catasto, su conforme richiesta. Constatata la compatibilità degli schemi tipo di convenzione attualmente in essere per adesione al sistema OpenKat relativi all accesso via internet agli archivi informatici del Catasto della Provincia Autonoma di Trento anche a seguito dell intervenuta modifica della tariffa nel senso sopra esposto. Tutto ciò premesso la LA GIUNTA PROVINCIALE - visto il Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 280, concernente Norme d attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569 in materia di catasto terreni e urbano ed in particolare i commi 1 e 4 dell articolo 1 con i quali le funzioni amministrative statali in materia di Catasto fondiario e urbano sono state delegate alle Province Autonome di Trento e Bolzano; - visto che, in esecuzione del succitato Decreto Legislativo 280/2001 e quindi della Legge Regionale n. 3 del 17 aprile 2003, le dette competenze sono state trasferite alla Provincia Autonoma di Trento dal 1 agosto 2004; - visto che la determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi catastali, già di competenza della Regione Autonoma Trentino-Alto, ai sensi della legge n. 662, è stata trasferita alla Provincia Autonoma di Trento dall art. 1, comma 3 del citato Decreto Legislativo 280/2001; - visto l art. 1 comma 300 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l art. 7 comma 1 del D.L. del 31 gennaio 2005, n. 7, con i quali in ambito nazionale sono state introdotte significative variazioni alle modalità di riscossione ed agli importi dei tributi catastali; - vista la Legge Provinciale n. 9 del 28 giugno 2005, con la quale si dispone che la Giunta provinciale provveda con propria deliberazione a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali; Pag. 5 di 7 RIFERIMENTO: 2011-S

139 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 3 settembre 2004, con la quale si autorizza alla stipulazione di contratti per adesione con Pubbliche Amministrazioni e con soggetti privati per il collegamento via internet con il sistema informativo del Libro fondiario e Catasto. Si approvano i relativi schemi di contratto e si confermano le tariffe fissate con D.P.Reg. n. 15/L del 22 ottobre 2001, n. 2/L del 25 marzo 2002, n. 6/L del 29 aprile 2003 e n. 16/L del 24 novembre 2003; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n dell 08 luglio 2005, con la quale si autorizza all utilizzo gratuito del collegamento alle basi informative automatizzate dei dati del Catasto fondiario, del Catasto fabbricati e del Libro fondiario ai soggetti accreditati per la gestione delle dichiarazioni sostitutive ICEF, nonché dell eventuale raccolta, controllo e trasmissione alle competenti Strutture provinciali delle domande per interventi agevolativi; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n dell 08 novembre 2005 con la quale si determinano con decorrenza 01 ottobre 2005 le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali introitati negli Uffici del Catasto; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 23 giugno 2006 con la quale si approvano le direttive per l individuazione dei soggetti abilitati alla consultazione a titolo gratuito delle basi dati del Libro fondiario e del Catasto tramite il collegamento telematico denominato OpenKat e dei relativi schemi di convenzione; - vista la determinazione del Dirigente del Servizio Catasto n. 15 dell 11 aprile 2008 con la quale si dispone il rilascio, a titolo gratuito, della banca dati planimetrica ai Comuni; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 12 dicembre 2008 contenente il nuovo testo, coordinato ed integrato, della tabella dei tributi speciali catastali al fine di soddisfare le avvertite e oggettive esigenze di semplificazione e razionalizzazione della materia nell ottica dello sviluppo e applicazione delle procedure informatiche e telematiche, ove si è addivenuti all individuazione di cinque grandi categorie di imputazione tributaria integranti altrettante operazioni per ognuna delle quali si è provveduto al riferimento dei singoli importi della tariffa ed alla puntuale individuazione delle eventuali annotazioni ed esenzioni di pagamento; a voti unanimi, espressi nelle forme di legge DELIBERA 1. di approvare e rendere esecutivi dal 1 luglio 2011, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e le relative previsioni di esenzioni come dalle allegate tabelle A B C che costituiscono parte integrante della presente delibera; 2. la cessazione dell applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale n del 12 dicembre 2008 dal giorno dell entrata in vigore del presente Pag. 6 di 7 RIFERIMENTO: 2011-S

140 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ provvedimento, ferma rimanendo l applicazione degli schemi di convenzione allegati B e C della deliberazione della Giunta Provinciale n del 3 settembre 2004 e degli schemi di convenzione A e B della deliberazione della Giunta Provinciale n del 23 giugno 2006; 3. di dare atto che le entrate derivanti dall applicazione dei tributi e dei canoni di collegamento al sistema OpenKat di cui al punto 1) saranno introitate rispettivamente al capitolo art. 001 e al capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 e corrispondenti agli esercizi futuri; 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, come previsto dal comma 1 dell art. 1 della L.P. 28 giugno 2005, n. 9. FM Pag. 7 di 7 RIFERIMENTO: 2011-S

141 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ TABELLA A TRIBUTI SPECIALI CATASTALI N. ORD. OPERAZIONE TARIFFA IN EURO ANNOTAZIONI ESENZIONE 1 CONSULTAZIONE E RILASCIO COPIE DEGLI ATTI CATASTALI 1A Visura presso gli Uffici degli atti e degli elaborati catastali: a) visura effettuata su documenti cartacei, non informatizzati con supporto del personale per ogni giorno o frazione; 7,00 L esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali di cui al n. ord. 1A punto a), 1B, 1C, viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. b) visura ai videoterminali che il pubblico è autorizzato ad utilizzare senza il supporto del personale. gratuita 1B Visura presso gli Uffici degli atti e degli elaborati catastali mediante rilascio di stampe o file: a) visura della base informativa relativa ai dati censuari mediante rilascio di stampa non autenticata: - visura per unità immobiliare o particella; 2,00 - visura per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari/particelle o frazione di 5; 2,00 - elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari/particelle o frazione di 10. 2,00 b) Visura effettuata sui documenti cartacei con esclusione dei punti a) c) e e) mediante rilascio di copia non autenticata. In aggiunta si applica il diritto di visura/ricerca di cui al n. ord. 1A punto a) 3,00 Ciascuna consultazione di cui al n. ord. 1B punto b) può essere in formato A3 o A4. Rientrano tra i documenti cartacei di cui al punto b) i fogli di notifica, i mod. 1N, i mod. 2N, i protocolli. c) Visura mediante estrazione di stampa o di copia non autenticata da base informativa o cartacea della mappa catastale vigente, dei tipi di frazionamento, degli abbozzi di campagna, delle monografie dei punti fiduciali, per ogni consultazione rilasciata. 3,00 Ciascuna consultazione di cui al n. ord. 1B punto c) può essere in formato A3 o A4. La consultazione delle monografie dei punti fiduciali di cui al n. ord. 1B punto c) anche mediante estrazione di stampa o copia non autenticata, è esente dal pagamento dei tributi speciali catastali per gli iscritti agli ordini e collegi di cui all art. 6 della L.R. n. 6/1985; Se ottenuti da supporto cartaceo si applica in aggiunta il diritto di visura/ricerca di cui al n. ord. 1A punto a). d) Visura mediante estrazione di files numerici contenenti le informazioni geometriche dei fogli di mappa ricoprenti un area di 180m x 200m: - per ogni file. 7,00

142 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ e) Visura mediante estrazione di stampa o di copia non autenticata o file da base informativa o cartacea degli elaborati planimetrici e delle planimetrie delle unità immobiliari, per ogni consultazione rilasciata. 6,00 Per le planimetrie e gli elaborati planimetrici costituiti da più schede, i tributi speciali catastali si applicano per ciascuna unità immobiliare o per elaborato planimetrico. Se ottenuti da supporto cartaceo si applica in aggiunta il diritto di visura/ricerca di cui al n. ord. 1A punto a). 1C 2 Certificato, copia o estratto autentici degli atti e degli elaborati catastali che sono conservati presso gli uffici del Catasto, oltre a quanto dovuto per le visure di cui al n. ord. 1B punto a) b) c), e). Se ottenuti da supporto cartaceo si applica inoltre il diritto di visura/ricerca di cui al n. ord. 1A punto a): DEFINIZIONE ED INTRODUZIONE NEGLI ATTI DEL CATASTO FABBRICATI DELLE VOLTURE E DELLE DICHIARAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE E DI VARIAZIONE 8,00 a) per ogni domanda di voltura: 35,00 b) per ogni unità di nuova costruzione ovvero per ogni variazione di unità preesistente: Il tributo di cui al n. ord. 2 punto b) si applica esclusivamente alle unità a cui viene attribuita una rendita. L esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. - trasmessa per via telematica tramite il portale OpenKat; 35,00 - se presentate con altre modalità; 50,00 3 APPROVAZIONE DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO a) per ogni tipo, fino a un massimo di 10 particelle allo stato nuovo interessate dal frazionamento; 65,00 b) per ogni particella eccedente. 3,00 c) Suddivisione in blocchi d ufficio di un frazionamento prenotato: - per ogni nuovo blocco creato 100,00 L approvazione del tipo di frazionamento comprende l autenticazione dell originale e delle 3 copie (2 delle quali da utilizzare nei procedimenti catastali e tavolari che la parte deve predisporre e produrre all ufficio. Nel caso la parte produca ulteriori copie, l autentica di ciascuna copia oltre alla 3, sconta tributi in misura pari alla metà di quelli previsti al n. ord. 1C e n. ord. 1B punto c). La tariffa di cui al n. ord. 3 punto c) è dovuta al momento della presentazione di una domanda tavolare con cui si richiede l intavolazione parziale di un frazionamento non suddiviso in blocchi secondo il tenore della domanda stessa. La tariffa è raddoppiata e si applica per ogni nuovo prospetto quando per l intavolazione parziale del frazionamento occorre dividerlo in più prospetti di divisione collegati tra loro e successivi l uno all altro. L esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

143 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ VENDITA PRODOTTI 4A Scarico dati censuari relativi al Catasto Fondiario e al Catasto fabbricati: - per ogni record elaborato. 0,01 Sono rilasciati, previo pagamento dei tributi speciali catastali, ulteriori scarichi oltre a quelli esenti, ai soli soggetti indicati nella tabella C) Servizi di fornitura e scarico dati. L esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali di al n. ord. 4A, 4B, 4C e 4D viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. 4B Scarico dei files numerici contenenti le informazioni geometriche dei fogli di mappa: a) files numerici corrispondenti a un foglio di mappa o ad un intero Comune Catastale: - per ogni file; 25,00 Oltre alle esenzioni espressamente previste da disposizioni di legge sono messi a disposizione, in esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali, scarichi semestrali di cui al punto 4B punto a) agli Ordini e Collegi aventi sede nel territorio Provinciale i cui iscritti sono abilitati alla firma dei tipi di frazionamento, ai sensi dell art. 6 della L.R. 6/85, da mettere a disposizione dei loro iscritti. - per ogni particella contenuta nel file; 0,05 b) file numerico complessivo ricomprendente tutti i dati disponibili a livello provinciale; 1.000,00 4C Scarico dei files contenenti la riproduzione dei fogli di mappa storici: - per ogni file numerico corrispondente ad un foglio di mappa storico; 15,00 4D Riproduzioni cartacee dei fogli di mappa storici; 50,00 Si considerano fogli di mappa storici le edizioni cartacee fino alla data della numerizzazione. Riproduzioni cartacee dei fogli di mappa storici con superficie disegnata inferiore alla metà. 25,00

144 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ TABELLA B CANONI DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA OPENKAT E TRIBUTI SPECIALI CATASTALI TIPOLOGIA TARIFFA IN EURO ANNOTAZIONI ESENZIONE a) collegamento monoutente: - per ogni anno solare; 90,00 b) collegamento multiutente: - per ogni anno solare. 540,00 In aggiunta ai canoni di collegamento di cui ai punti a) e b) si applicano i seguenti tributi speciali catastali di visura/stampa: 1) Visura/stampa per unità immobiliare o particella; 2,00 Per contratti di collegamento di cui ai punti a) e b) che non coprono un intero anno solare, il canone annuale viene suddiviso proporzionalmente ai mesi di validità del contratto. Le frazioni di mese contano come mesi interi. a) sono esenti dal pagamento sia del canone di abbonamento che dei tributi speciali catastali le Strutture, gli Enti funzionali, le Agenzie e le Aziende della Provincia Autonoma di Trento, gli Enti pubblici territoriali e loro Consorzi od Unioni, le Comunità di Valle, le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), i Consorzi obbligatori di miglioramento fondiario, irrigui e di bonifica, aventi sede nel territorio provinciale, i Comuni di Valvestino e Magasa in provincia di Brescia ed il Comune di Pedemonte in provincia di Vicenza, le Amministrazioni dello Stato ed i loro Enti funzionali o Agenzie o Autorità, l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e l Istituto Nazionale per la Previdenza dei Dipendenti dell Amministrazione Pubblica (INPDAP). La richiesta di accesso ad uno o più sottosistemi del Catasto Fondiario, del Catasto fabbricati e del Catasto geometrico, dovrà essere motivata da comprovate necessità di espletamento dei rispettivi compiti istituzionali; 2) Visura/stampa per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari/particelle o frazione di 5; 3) Visura/stampa degli elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari/particelle o frazione di 10; 4) Visura/stampa della mappa catastale attuale, per ogni consultazione. 2,00 2,00 3,00 b) sono esenti dal pagamento sia del canone di abbonamento che dei tributi speciali catastali i soggetti privati aventi sede nel territorio provinciale, le Organizzazioni sindacali, i Patronati, i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), le Organizzazioni di categoria e gli Ordini, i Consigli ed i Collegi professionali, nonché i soggetti accreditati per la gestione per via telematica delle Dichiarazioni ICEF (indicatore della condizione economica familiare), o convenzionati con il Servizio Comunicazioni e Trasporti della Provincia autonoma di Trento, incaricati dalla Provincia, sulla base di una disposizione di legge o regolamentare, ovvero mediante convenzione, di espletare funzioni di pubblico interesse o di surrogare la Provincia stessa nell espletamento dei propri compiti istituzionali, con la limitazione dell accesso ad uno o più dei sottosistemi del Catasto, sulla base di una domanda motivata e recante l indicazione sia del disposto normativo, regolamentare o convenzionale che autorizza la connessione, sia delle reali necessità di utilizzo dei singoli sottosistemi informativi; c) il collegamento per via telematica tramite il Sistema informativo OpenKat potrà essere concesso alla Provincia Autonoma di Bolzano, ai suoi Enti funzionali e Agenzie nonché agli Enti locali aventi sede in provincia di Bolzano, sulla base del principio di reciprocità, applicando le stesse condizioni praticate dalla stessa nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, dei suoi Enti funzionali e Agenzie nonché degli enti pubblici territoriali del Trentino; d) sono esenti dal pagamento dei tributi speciali catastali, ma sono tenuti al versamento del canone di abbonamento, nella misura fissata per i collegamenti con i soggetti privati, di tipo monoutente o multiutente, gli Enti pubblici non aventi sede nel territorio provinciale e che siano esonerati, in virtù di disposizione normativa nazionale, dal pagamento dei tributi speciali catastali;

145 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ TABELLA C SERVIZI IN ESENZIONE PER ENTI PUBBLICI ED ALTRI SOGGETTI ESPLETANTI FUNZIONI DI PUBBLICO INTERESSE SERVIZI DI FORNITURA DATI TRAMITE IL SISTEMA OPENKAT Catasto Fondiario Catasto fabbricati SOGGETTI Dati censuari Cartografia catastale numerica Mappa storica Dati censuari Planimetrie Dati metrici 1 Comuni della Provincia di Trento, Comuni di Valvestino e Magasa in Provincia di Brescia, Comune di Pedemonte in Provincia di Vicenza, limitatamente ai territori dei rispettivi Comuni Catastali di competenza Attualità completa due volte all anno (1 gennaio e 1 luglio) Attualità cartografica due volte all anno (1 gennaio e 1 luglio) Unico scarico Attualità completa una volta all anno (1 gennaio) e aggiornamenti mensili Attualità completa una volta all anno (1 gennaio) e aggiornamenti mensili Attualità completa due volte all anno (1 gennaio e 1 luglio) 2 Consorzi obbligatori di Miglioramento Fondiario, Irrigui e di Bonifica, aventi sede nel territorio provinciale, limitatamente ai territori dei rispettivi Comuni Catastali di competenza Attualità completa una volta all anno (1 gennaio) Attualità cartografica una volta all anno (1 gennaio) Strutture, Enti funzionali, Agenzie ed Aziende della Provincia Autonoma di Trento, Enti pubblici territoriali e loro Consorzi od Unioni, Comunità di Valle, aventi sede nel territorio provinciale, Amministrazioni dello Stato ed i loro Enti funzionali o Agenzie o Autorità, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL), Istituto Nazionale per la Previdenza dei Dipendenti dell Amministrazione Pubblica (INPDAP), soggetti surroganti l espletamento di compiti istituzionali, previa autorizzazione del Servizio del Catasto I contenuti delle estrazioni sono fissati nell autorizzazione I contenuti delle estrazioni sono fissati nell autorizzazione - I contenuti delle estrazioni sono fissati nell autorizzazione I contenuti delle estrazioni sono fissati nell autorizzazione I contenuti delle estrazioni sono fissati nell autorizzazione SERVIZI DI SCARICO DATI TRAMITE SUPPORTO INFORMATICO SOGGETTI Dati censuari Catasto Fondiario Cartografia catastale numerica Catasto fabbricati Mappa storica Dati censuari Planimetrie Dati metrici Soggetti espletanti funzioni di pubblico interesse o surroganti la Provincia Autonoma di Trento nell espletamento dei relativi compiti istituzionali, previa autorizzazione del Servizio del Catasto I contenuti delle estrazioni sono fissati nell autorizzazione I contenuti delle estrazioni sono fissati nell autorizzazione - I contenuti delle estrazioni sono fissati nell autorizzazione I contenuti delle estrazioni sono fissati nell autorizzazione I contenuti delle estrazioni sono fissati nell autorizzazione

146 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2011, n Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da "Micoplasma agalactiae" (Agalassia contagiosa) La Commissione europea ha ritenuto compatibile con il trattato sul funzionamento dell'unione Europea (TFUE) l indennizzo per i danni agli allevamenti colpiti da "Micoplasma agalactiae" (Agalassia contagiosa) notificato in data 16 maggio Il regime di aiuto, identificato con il numero SA (2011/XA), è costituito dall art. 52 della l.p. 4/2003 (Legge provinciale in materia di agricoltura) e dalla deliberazione n del 13 maggio Preso atto dell emergenza determinata dalla diffusione della epizoozia denominata Micoplasma agalactiae (Agalassia contagiosa) che sta causando notevoli danni al patrimonio zootecnico della provincia, danni che si riflettono negativamente sull'intero settore; - Vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 15 ottobre 2010 con la quale sono state approvate le Direttive all Azienda provinciale per i Servizi Sanitari per l attuazione del Piano di controllo finalizzato all eradicazione della Agalassia contagiosa negli allevamenti di soli caprini e negli allevamenti misti con prevalenza di animali caprini sugli ovini; - Vista la L.P. n. 4/2003, che all art. 52 autorizza la Giunta provinciale a sostenere spese per la concessione di aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, le zoozie e le fitopatie; - Tenuto conto di quanto disposto dall articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea del n. L 358/3); - Considerato in particolare il comma 4 dell art. 10 del Reg. Ce n. 1857/2006 che prevede, tra l altro, che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizozie e fitopatie possano essere autorizzati unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale; - Considerato che l art. 3, comma 2, di tale regolamento, in particolare, stabilisce che non sono soggetti all obbligo di notifica di cui all art. 88, paragrafo 3, del trattato i regimi di aiuto: che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento medesimo, che contengano un riferimento esplicito allo stesso (con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea) e per i quali sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all art. 20, paragrafo 1; - Vista la propria deliberazione n del 19 novembre 2010 avente per oggetto: Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da "Micoplasma agalactiae" (Agalassia contagiosa) ; - Considerato che ai sensi di tale deliberazione sono ammissibili gli indennizzi a favore delle imprese agricole il cui bestiame è stato forzosamente abbattuto a partire dal 15 settembre 2010; - Considerato che tale data era stata individuata in quanto corrispondeva all avvenuto accertamento del focolaio di Agalassia contagiosa in valle di Fiemme da parte dei Servizi veterinari della provincia ma in realtà anche precedentemente a tale data si erano verificati abbattimenti a causa della medesima zoozia successivamente confermata; - ritenuto opportuno indennizzare gli allevatori anche di tali perdite; - vista la lettera di data 10 maggio 2011 (prot ) dell Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari della provincia di Trento con cui si attesta che il focolaio di Agalassia contagiosa in valle di Fiemme è iniziato in data 10 agosto 2010;

147 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Preso atto che, ai sensi di quanto disposto al punto 7 dei Criteri di ammissibilità e per la quantificazione dell indennizzo della deliberazione n. 2623/2010, la liquidazione dell indennizzo è subordinata - per i soli focolai di Agalassia contagiosa accertati dopo la data di adozione della deliberazione medesima (19 novembre 2010) - al riacquisto, da parte dell impresa agricola richiedente, di capi in numero almeno pari a quelli abbattuti a seguito della zoozia e che il riacquisto dei capi deve essere successivo all abbattimento; - Visto che l art. 10 del Reg. CE 1857/2006 precisa che si tratta di aiuti destinati a compensare gli agricoltori (omissis) dei costi per l abbattimento e la distruzione di animali e che pertanto risulta opportuno, vista la natura dell intervento, rivedere la disciplina in vigore eliminando l obbligo di riacquistare il bestiame quale condizione per beneficiare dell indennizzo; - Preso atto delle osservazioni formulate dal Servizio Semplificazione amministrativa; - Visto il disposto dell art. 9 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull attività amministrativa) in materia di Documentazione, moduli e formulari ; LA GIUNTA PROVINCIALE - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1. di approvare la Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da Agalassia contagiosa predisposta a termini dall'articolo 52 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4, di cui all allegato 1, che forma parte integrante della presente deliberazione; 2. di rimandare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa derivanti dall'applicazione di tale disciplina; 3. di dare atto che l approvazione della presente deliberazione avviene ai sensi dell art. 3, comma 2, del Regolamento CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del reg. CE n. 70/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea del n. L 358/3) e che pertanto il regime di aiuti oggetto della deliberazione medesima non è soggetto all obbligo di notifica di cui all art. 88, paragrafo 3 del trattato, in quanto: rispetta tutte le condizioni previste dal regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione, contiene un riferimento esplicito allo stesso e per la quale sarà inviata la sintesi delle informazioni di cui all art. 20, paragrafo 1 del regolamento medesimo; 4. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della trasmissione alla Commissione Europea di una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto conformemente a quanto stabilito all art. 20, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione; 5. di dare atto che l efficacia del regime di aiuti previsto dalla presente deliberazione decorre dal giorno della pubblicazione del numero di registrazione dell esenzione sul sito della DG AGRI; 6. di disporre che alla data indicata nel punto 5. cessa di trovare applicazione la deliberazione della Giunta provinciale n. 2623/10; 7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige della presente deliberazione e del relativo avviso sull esito positivo dell esame di compatibilità da parte della Commissione dell Unione europea; 8. di disporre che le domande di indennizzo potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige della presente deliberazione e del relativo avviso sull esito positivo dell esame di compatibilità da parte della Commissione dell Unione europea e fino al 15 novembre di ogni anno dal conduttore dell impresa agricola danneggiata (proprietaria o detentrice del bestiame abbattuto) o dal legale rappresentante della medesima; 9. di disporre che la concessione delle agevolazioni sarà effettuata con successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio competente in materia di aziende agricole entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento della domanda;

148 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ di demandare a successiva determinazione del Dirigente del Servizio Aziende agricole e territorio rurale l approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di indennizzo. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

149 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Allegato parte integrante DISCIPLINA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEGLI INDENNIZZI PER I DANNI AGLI ALLEVAMENTI COLPITI DA AGALASSIA CONTAGIOSA La presente disciplina concerne le modalità di concessione degli indennizzi per l abbattimento dei capi delle specie ovina e caprina colpiti da Agalassia contagiosa nell ambito dei programmi provinciali per la bonifica sanitaria degli allevamenti istituiti con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2362/2010. Le modalità di concessione degli aiuti sono conformi a quanto stabilito all art. 10 del reg. CE 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del reg. CE n. 70/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea del n. L 358/3). CRITERI DI AMMISSIBILITA E PER LA QUANTIFICAZIONE DELL INDENNIZZO 1. Sono ammissibili gli indennizzi a favore delle imprese agricole il cui bestiame - posseduto a titolo di proprietà o di detenzione - è stato forzosamente abbattuto a partire dal 10 agosto L indennizzo è determinato in una percentuale dell ultimo prezzo medio nazionale disponibile valido ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge , n. 218 con riferimento: - per i caprini, al valore massimo stabilito per le capre di razza Camosciata (1 lattazione) del Nord-Ovest iscritte ai Libri genealogici; - per gli ovini, al valore massimo stabilito per le pecore di razza Bergamasca (2 parto - fine gestazione) iscritte ai Libri genealogici. 3. Il prezzo medio nazionale valido ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge , n. 218 è pubblicato ogni due settimane dall Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (I.S.M.E.A.). 4. L entità dell intervento provinciale è calcolata in maniera differente a seconda che l abbattimento riguardi capi iscritti nei Libri genealogici oppure no: a) Abbattimento dei capi iscritti nei Libri genealogici: per ogni capo abbattuto è concesso un indennizzo pari al 90% del valore determinato ai sensi dei precedenti punti 2 e 3; b) Abbattimento dei capi non iscritti nei Libri genealogici: per ogni capo abbattuto è concesso un indennizzo pari al 70 % del valore determinato ai sensi dei precedenti punti 2 e L indennizzo è comprensivo del valore dell animale da abbattere della perdita di produzione di latte, degli oneri connessi al periodo di sequestro cautelativo degli allevamenti. 6. L indennizzo non comprende quanto percepito dall agricoltore a titolo assicurativo ed i costi, non sostenuti a causa delle epizoozie, comunque a carico dell impresa; non sarà inoltre concesso alcun aiuto se la normativa comunitaria prescrive oneri specifici per le misure di lotta concernenti l epizoozia in questione. 7. In tutti i casi in cui si verifichi un secondo focolaio di infezione, gli indennizzi di cui al precedente punto 4 sono ridotti della metà. A partire dal terzo focolaio non è concedibile alcun aiuto. MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. Le domande sono presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige della presente deliberazione e del relativo avviso sull esito positivo dell esame di compatibilità da parte della Commissione dell Unione Europea e fino al 15 novembre di ogni anno dal conduttore dell impresa agricola danneggiata (proprietaria o detentrice del bestiame abbattuto) o dal legale rappresentante della medesima. DOCUMENTAZIONE 1. Alla domanda deve essere allegata necessariamente la seguente documentazione: - Certificazione dell azienda sanitaria che dimostri il numero di capi abbattuti a causa dell epizoozia in oggetto a partire dal 10 agosto 2010;

150 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Certificazione dell azienda sanitaria che dimostri il numero dei capi presenti nell allevamento ad avvenuto accertamento del focolaio di infezione; 2. Alla richiesta di liquidazione dell agevolazione devono essere allegati: - documentazione comprovante il pagamento dell eventuale rimborso da parte della compagnia assicurativa o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si affermi: la presenza di un contratto assicurativo ed il mancato percepimento di alcun rimborso oppure l assenza di un contratto assicurativo in tal senso; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la titolarietà o meno di reddito agrario. PRIORITA 1. Tutte le domande ammissibili saranno finanziate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del capitolo di competenza del bilancio provinciale. In caso di insufficienti risorse finanziarie, la priorità è assegnata in base all ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande che non potranno essere finanziate - totalmente o parzialmente - nell anno finanziario di presentazione della domanda saranno finanziate - totalmente o parzialmente - con priorità nell anno finanziario successivo.

151 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 20 maggio 2011, n Artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. - Localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti della stazione di trasferimento dei rifiuti presso il CRZ gestito da AMNU S.p.A., nel Comune di Pergine Valsugana. Proroga termini deliberazione della Giunta provinciale n di data 5 giugno 2009 omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, l efficacia della deliberazione della Giunta provinciale n di data 5 giugno 2009 fino all entrata in esercizio della nuova piattaforma a supporto della raccolta differenziata per il bacino dell Alta Valsugana, oggetto del provvedimento di delega adottato con determinazione del Dirigente del Servizio per le Politiche di risanamento dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti n. 99 di data 17 dicembre 2010, come modificato con determinazione n. 3 di data 17 gennaio 2011, e comunque non oltre cinque anni decorrenti dall adozione della presente deliberazione; 2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla società AMNU S.p.A., all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al Servizio per le Politiche di risanamento dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti e al Comune di Pergine Valsugana; 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, nonché l affissione del testo integrale del provvedimento all Albo della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 5, del d.p.p. 14 settembre 2006, n /Leg.. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

152 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 20 maggio 2011, n Artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. - Localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti della stazione di trasferimento dei rifiuti presso la sede della società AMNU S.p.A., nel Comune di Pergine Valsugana. Proroga termini deliberazione della Giunta provinciale n di data 5 giugno 2009 omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, l efficacia della deliberazione della Giunta provinciale n di data 5 giugno 2009 fino all entrata in esercizio della nuova piattaforma a supporto della raccolta differenziata per il bacino dell Alta Valsugana, oggetto del provvedimento di delega adottato con determinazione del Dirigente del Servizio per le Politiche di risanamento dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti n. 99 di data 17 dicembre 2010, come modificato con determinazione n. 3 di data 17 gennaio 2011, e comunque non oltre cinque anni decorrenti dall adozione della presente deliberazione; 2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla società AMNU S.p.A., all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al Servizio per le Politiche di risanamento dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti e al Comune di Pergine Valsugana; 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, nonché l affissione del testo integrale del provvedimento all Albo della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 5, del d.p.p. 14 settembre 2006, n /Leg.. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

153 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 20 maggio 2011, n L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Centa San Nicolò - Variante al piano regolatore generale - Patto Territoriale della Vigolana - Approvazione omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di approvare la variante al piano regolatore generale di CENTA SAN NICOLÒ adottata in via definitiva con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 28 giugno 2010 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta; 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

154 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/

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161 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/

162 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/

163 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/

164 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/

165 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/

166 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/

167 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/

168 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 20 maggio 2011, n Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Civezzano, con sede in Civezzano, Loc. Slacche 10 (TN) omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di approvare, ai sensi dell articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all esecuzione, alla manutenzione e all esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Civezzano, con sede in Civezzano, Loc. Slacche 10 (TN) così come approvati dall Assemblea generale del medesimo consorzio in data 27 marzo 2011; 2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

169 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/2011 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n Prot. n. LF/sc VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 177 del 4 febbraio 2011 concernente: "Approvazione delle disposizioni transitorie in materia di criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale riferiti alle strutture di vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale)."introduzione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per l'ampliamento di grandi strutture di vendita già insediate e attive sul territorio comunale. Il giorno 20 Maggio 2011 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI UGO ROSSI Assenti: LORENZO DELLAI FRANCO PANIZZA Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 4 RIFERIMENTO: 2011-S

170 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/2011 Il Relatore comunica, con deliberazione n. 177 del 4 febbraio 2011, la Giunta provinciale ha approvato, ai sensi dell articolo 72, comma 2 della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010, i criteri provvisori di programmazione urbanistica del settore commerciale. Detti criteri, adottati in via transitoria e in vigore fino all approvazione da parte della Giunta provinciale del provvedimento a regime che dovrà definire le condizioni per l apertura delle grandi strutture di vendita, stabiliscono le disposizioni per l apertura, l ampliamento di superficie di vendita e il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita. Rivalutando le nuove disposizioni introdotte con la richiamata deliberazione n. 177/2011, si ritiene di poter temperare le modalità e le procedure per quanto riguarda l ampliamento delle grandi strutture di vendita già insediate ed attive sul territorio comunale, prevedendo anche per tali fattispecie l applicazione della procedura semplificata della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). La legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010, all articolo 10, comma 4, stabilisce che L'ampliamento della superficie di vendita al dettaglio delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento, entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, a prescindere dalle quote di superficie assegnate ai sensi dell'articolo 11. Nei centri commerciali al dettaglio la percentuale di ampliamento si applica a ciascun settore merceologico rappresentato all'interno del centro. ; l articolo 72, comma 10 della citata legge provinciale 17/2010 stabilisce inoltre le disposizioni transitorie per l ampliamento di superficie delle grandi strutture di vendita. Si ritiene quindi che nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge provinciale in materia di commercio, anche per gli ampliamenti di superficie delle grandi strutture di vendita, come già previsto per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, sia possibile introdurre la procedura semplificata della presentazione della SCIA (in luogo del rilascio di un autorizzazione amministrativa) con minori vincoli di natura edilizia. A tal fine si propone di modificare la deliberazione n. 177 del 4 febbraio 2011 nel senso di sottoporre a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anche l ampliamento delle grandi strutture di vendita da attuarsi nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti con la legge provinciale n. 17/2010 e nel rispetto della conformità urbanistica prevista dal piano regolatore vigente e delle dotazioni di parcheggi pertinenziali. La proposta di modifica della deliberazione n. 177 del 4 febbraio 2011 è stata trasmessa al Consiglio delle Autonomie locali con nota prot del 28 aprile 2011 ai fini dell intesa come previsto dall articolo 72, comma 2 della legge provinciale n. 17/2010. Pag. 2 di 4 RIFERIMENTO: 2011-S

171 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/2011 Il Consiglio delle Autonomie locali, con nota prot. n. 442 del 12 maggio 2011 ha espresso parere favorevole. E stato infine acquisito, con nota prot. n del 9 maggio 2011 il parere preventivo da parte della competente struttura provinciale secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 40 del 22 gennaio 2010, la quale, con nota prot. n del 9 maggio 2011, ha espresso parere positivo per gli aspetti di specifica competenza. Per quanto premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 concernente Disciplina dell attività commerciale ed in particolare l articolo 72; - vista la propria deliberazione n. 177 del 4 febbraio 2011; - a voti unanimi espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1. di modificare l allegato 1 alla deliberazione n. 177 del 4 febbraio 2011 come segue: 1. All articolo 3, comma 2, primo periodo le parole l insediamento sono sostituite con le seguenti l apertura ed il trasferimento di sede ; 2. all articolo 6, comma 2, primo periodo, le parole e l ampliamento sono soppresse; 3. all articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente 2 bis. Le segnalazioni certificate di inizio attività per l ampliamento di superficie delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio devono essere corredate da: a) titolo di disponibilità dei locali oggetto dell ampliamento della superficie di vendita, attestato in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455; b) attestazione del possesso del titolo edilizio abilitativo (certificato di agibilità o certificazione di conformità) con destinazione d uso commercio al dettaglio rilasciato in conformità alle disposizioni stabilite con l articolo 3, comma 1 e l articolo 5 con riferimento alla superficie di vendita oggetto dell ampliamento. ; 4 all articolo 6, comma 3 dopo le parole del settore alimentare o misto sono aggiunte le seguenti e quelle riguardanti l ampliamento di superficie delle grandi strutture di vendita ; Pag. 3 di 4 RIFERIMENTO: 2011-S

172 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ all articolo 6, comma 3 le parole nonché le domande per l apertura, l ampliamento di superficie e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita sono sostituite dalle seguenti nonché le domande per l apertura e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita ; 2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. LF Pag. 4 di 4 RIFERIMENTO: 2011-S

173 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 maggio 2011, n Approvazione dei criteri per la determinazione e la corresponsione di borse di studio e di assegni di studio destinati agli studenti frequentanti i corsi di formazione per "Operatore Socio-Sanitario" - anno scolastico 2010/2011 Il Relatore, Visto l'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 così come modificato dall art. 13 della legge provinciale 22 dicembre 2004 e dall articolo 67 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in base al quale la Giunta provinciale può erogare borse di studio a favore degli studenti frequentanti i corsi sanitari e socio sanitari, residenti in provincia di Trento, purché non fruiscano di analoghe provvidenze tenuto conto della situazione economica del nucleo famigliare di appartenenza. Visto l articolo 18 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, in base al quale la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare assegni di studio al personale in servizio presso strutture sanitarie e sociosanitarie posto, su richiesta, in aspettativa senza assegni per motivi di studio. Visto l articolo 42 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, che estende l applicazione delle norme previste dalla L.P. 14/1978, in quanto applicabili ed in attesa di un'organica disciplina in materia, alle scuole e ai corsi per la formazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali. Visto l articolo 54 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 che mantiene in vigore la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 fino a quando non siano approvati i relativi regolamenti di attuazione. Visto il Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2008/2011 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n di data 26 settembre 2008 e s. m., il quale prevede al punto di attivare un intervento specifico per la concessione di borse di studio a favore degli studenti residenti in provincia di Trento e frequentanti i corsi professionali per Operatore Socio - Sanitario presso i Poli didattici dell Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Viste le Linee di indirizzo per l attività di formazione di base, riqualificazione e formazione continua del personale, promossa dalla Provincia Autonoma di Trento in ambito socio-assistenziale e sociosanitario per l anno 2011, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 760 di data 14 aprile 2011, la quale prevede delle misure dirette a favorire la frequenza ai corsi di formazione di base anche attraverso l erogazione di assegni di studio e di borse di studio agli studenti frequentanti le Scuole istituite dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge provinciale 14/78 per Operatori Socio-Sanitari e in particolare il riferimento è alle scuole gestite dall Opera A. Barelli di Rovereto e dall Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento secondo le convenzioni approvate tra tali Enti e la Provincia Autonoma di Trento. Ritenuto pertanto di approvare i documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che attivano gli interventi previsti nelle deliberazioni della Giunta provinciale sopra citate per l anno formativo 2010/2011. Tutto ciò premesso,

174 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la normativa citata in premessa; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i "Criteri per la determinazione e corresponsione di borse di studio agli studenti frequentanti i corsi per Operatore Socio - Sanitario della provincia di Trento, ai sensi dell art. 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e successive modificazioni, per l anno formativo 2010/2011" che, allegati al presente provvedimento quale AL- LEGATO A, ne formano parte integrante e sostanziale; 2) di approvare il modello schema tipo per la presentazione della domanda per l ottenimento della borsa di studio per l anno formativo 2010/2011 da parte di studenti frequentanti le scuole per Operatore Socio-Sanitario gestite dall Opera A. Barelli di Rovereto e dall Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento che, allegato al presente provvedimento quale ALLEGATO B, ne forma parte integrante e sostanziale; 3) di approvare il modello schema tipo per la presentazione della domanda per l ottenimento della borsa di studio per l anno formativo 2010/2011 da parte di studenti frequentanti le scuole per Operatore Socio-Sanitario presso i Poli didattici dell Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che, allegato al presente provvedimento quale ALLEGATO C, ne forma parte integrante e sostanziale; 4) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i Criteri per l attribuzione degli assegni di studio al personale dipendente da strutture socio-assistenziali e sanitarie pubbliche della provincia di Trento che frequenta corsi per Operatore Socio - Sanitario della provincia di Trento nell anno formativo 2010/2011, posto in aspettativa senza assegni per motivi di studio" che, allegati al presente provvedimento quale ALLEGATO D, ne formano parte integrante e sostanziale; 5) di approvare il modello schema tipo per la presentazione della domanda per l ottenimento dell assegno di studio per l anno formativo 2010/2011 da parte di studenti frequentanti le scuole per Operatore Socio-Sanitario gestite dall Opera A. Barelli di Rovereto e dall Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento che, allegato al presente provvedimento quale ALLEGATO E, ne forma parte integrante e sostanziale; 6) di approvare il modello schema tipo per la presentazione della domanda per l ottenimento dell assegno di studio per l anno formativo 2010/2011 da parte di studenti frequentanti le scuole per Operatore Socio-Sanitario presso i Poli didattici dell Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che, allegato al presente provvedimento quale ALLEGATO F, ne forma parte integrante e sostanziale; 7) di disporre che il testo di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; 8) di dare atto che la modulistica approvata con il presente provvedimento sarà pubblicata sui sito internet istituzionale della Provincia ( IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

175 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Allegato parte integrante ALLEGATO A CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDEN- TI FREQUENTANTI CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 SETTEMBRE 1996, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L ANNO FORMATIVO 2010/ PREMESSA La Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, così come modificato dall art. 13 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 e dall articolo 67 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, eroga borse di studio agli studenti residenti in provincia di Trento al fine di agevolare la frequenza a corsi per Operatore Socio-Sanitario. 2. BENEFICIARI La borsa di studio viene concessa allo studente in possesso dei seguenti requisiti: = essere iscritto e in regola con la frequenza ad uno dei corsi di formazione biennale (1400 ore) per operatore socio sanitario della provincia di Trento; = essere residente in un Comune della provincia di Trento alla data di avvio dell'anno formativo ; = non beneficiare di altro intervento economico allo stesso titolo erogato da altri Enti pubblici o privati per l'anno formativo ; = appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non sia superiore ai limiti fissati al punto NUCLEO FAMILIARE Il nucleo familiare dello studente è composto oltre che dal richiedente i benefici, da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultino nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei figli maggiorenni, nonché dei fratelli e sorelle maggiorenni, a meno che questi non risultino studenti (fino al 26 anno di età) ovvero siano nell'impossibilità a dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale con invalidità superiore al 66% (senza limiti di età). 4. REQUISITI ECONOMICI Gli studenti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, sono ammessi a fruire della borsa di studio, in base alla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza nell'anno 2009.

176 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Le soglie di reddito relative all'anno 2009 valide per l'accesso alla borsa di studio sono le seguenti: Componenti nucleo familiare Livello massimo di reddito complessivo lordo 1 Euro ,88= 2 Euro ,24= 3 Euro ,00= 4 Euro ,47= 5 Euro ,76= 6 Euro ,82= 7 Euro ,88= Se il reddito complessivo del nucleo familiare ha importi uguali o superiori ad uno dei valori limite riportati, la famiglia non è classificata come "priva di mezzi" e pertanto lo studente non accederà ad alcun beneficio. Ogni componente il nucleo familiare oltre i 7 componenti corrisponde a euro 5.147,06= in più. Il reddito familiare considerato è complessivo in quanto è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ciascun componente il nucleo familiare dello studente nell'anno 2009, così come specificato al punto 3. del presente bando. Per la determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare si precisa che concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare i redditi assoggettabili all'irpef (al lordo degli oneri deducibili dal reddito). Non si computano peraltro nel reddito del nucleo familiare i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi nonché le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione. I redditi da fabbricati vanno computati al netto dell'eventuale deduzione relativa all'abitazione principale e relative pertinenze. I redditi da lavoro dipendente e assimilati (esempio pensioni) sono tuttavia valutati al 70% se il loro ammontare è pari o superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare dello studente. 5. IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO L'ammontare della borsa di studio per gli studenti di tutte le Scuole è fissato in Euro 1.040,00=, finalizzato alla parziale copertura delle spese di vitto, alloggio e materiale scolastico-didattico. A tale ammontare si aggiunge, se spettante, un contributo per spese di trasporto. Il contributo per spese di trasporto, spettante fino ad una quota massima complessiva di Euro 260,00=, viene determinato nei limiti di compatibilità con le tariffe dei mezzi pubblici e per un periodo non superiore alla durata del corso, qualora la distanza tra casa e sede del corso è superiore ad un chilometro. Si stabilisce altresì di moltiplicare l'importo mensile per spese di trasporto, dichiarato sulla domanda e nei limiti sopra esposti, per il numero dei mesi di durata del corso.

177 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Qualora il numero delle domande pervenute determinasse una spesa superiore alle risorse disponibili a tal fine sul Bilancio provinciale per l esercizio 2011, così come definite nelle programmazioni di settore, l'assegnazione delle borse di studio avverrà tenendo conto di una graduatoria predisposta dal Servizio Provinciale Competente, sulla base dell'ammontare del reddito procapite risultante dalla domanda presentata, iniziando dagli importi più bassi. 6. EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO L'erogazione della borsa di studio avverrà in un'unica soluzione al termine dell anno formativo, previo accertamento della regolare frequenza (studenti che abbiano frequentato almeno il 90% dell attività formativa) e dell'ammissione all anno formativo successivo (per gli studenti iscritti al 1 ciclo) ovvero del conseguimento dell'attestato di qualifica professionale (per gli studenti iscritti al 2 ciclo). 7. CASI DI DECADENZA DAL BENEFICIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO La borsa di studio e l eventuale contributo per spese di trasporto saranno sottoposti a decadenza nei seguenti casi: - quando lo studente risulta beneficiario di altre borse di studio per l anno formativo ; - quando a seguito di controlli e verifiche di cui al punto 10, risulti che lo studente ha dichiarato il falso nella richiesta di beneficio economico e l elemento dichiarato come falso sia stato determinante ai fini della concessione del beneficio; - qualora lo studente non ottenga l ammissione all anno formativo successivo, se iscritto al primo ciclo, ovvero non ottenga l attestato di qualifica professionale, se iscritto al secondo ciclo. Le somme eventualmente già riscosse, maggiorate in funzione del tasso di interesse legale, dovranno essere restituite nei termini stabiliti dal Servizio competente. 8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande per la concessione della borsa di studio e dell eventuale contributo per spese di trasporto devono essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di adozione del provvedimento di Giunta provinciale che approva i criteri, e redatte in conformità alla modulistica predisposta dall Amministrazione provinciale e disponibile sul sito Le stesse sono presentate con le seguenti modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente: - consegna a mano alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Politiche Sociali e Abitative (Via Zambra, n. 42 Top Center - Torre B Sud Trento) ovvero Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie (Via Gilli n Trento); - spedizione mediante il servizio postale con raccomandata A.R. - trasmissione a mezzo fax. Le domande posso anche essere presentate agli sportelli di assistenza e informazione al pubblico i cui recapiti sono disponibili sul sito Nel caso di domanda spedita a mezzo del servizio postale, la stessa si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro la scadenza. Gli studenti iscritti ai corsi attivati dall APSS presso i poli d Trento e Rovereto possono presentare la domanda già firmata e allegando fotocopia della carta di in deità presso le rispettive segreterie.

178 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ SITUAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Qualora, nel corso dell'anno accademico si verifichino variazioni rispetto ai dati forniti, lo studente dovrà darne comunicazione al Servizio provinciale competente entro 30 giorni dal loro verificarsi. In particolare per quanto riguarda: - il ritiro dal corso, a meno che la frequenza non sia stata almeno pari al 90% dell attività formativa complessiva; - l'eventuale ottenimento di altra borsa di studio o aiuto economico. In tali casi è prevista la decadenza dal beneficio della borsa di studio. 10. CONTROLLI E VERIFICHE Il dichiarante è responsabile di quanto dichiarato e sottoscritto e che le dichiarazioni mendaci, così come l'esibizione di atto falso o contenente dati non corrispondenti a verità, sono puniti ai sensi del codice penale (articolo 482 e ss. c.p.) e delle leggi speciali in materia. Ai sensi dell art. 71 del D.P.R. 445/2000, l Amministrazione provinciale effettuerà controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Tali controlli saranno altresì effettuati in tutti i casi in cui sorgeranno fondati dubbi sulla veridicità delle medesime dichiarazioni. A tal fine, nei casi in cui il contenuto delle dichiarazioni non sia verificabile d ufficio presso altra Amministrazione, si provvederà a richiedere direttamente all interessato la documentazione comprovante gli stati, le qualità personali ed i fatti dichiarati.

179 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Allegato parte integrante ALLEGATO B SCHEMA-TIPO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L OTTENIMENTO DELLA BOR- SA DI STUDIO Esente dall'imposta di bollo (D.P.R , n. 642) Spett.le PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE Via Zambra, TRENTO Oggetto: Richiesta borsa di studio per la partecipazione ad attività formative nel campo socioassistenziale e socio-sanitario (L.P , n. 8). Anno formativo Scadenza: 2011 Il/La sottoscritto/a, nato a, il residente a CAP via n. prov. tel., codice fiscale n. C H I E D E il conferimento della borsa di studio per l'anno formativo 2010/2011. Il/La sottoscritto/a chiede altresì, nel caso di accoglimento della presente domanda, che l importo venga corrisposto nel seguente modo (barrare una opzione): pagamento diretto accredito presso la Banca sede, sul conto corrente, intestato al richiedente la borsa di studio, con codice IBAN: PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità,

180 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ D I C H I A R A ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre ) di essere iscritto al anno di corso presso la Scuola per Operatore Socio-Sanitario con sede in Via ; 2) di essere residente nel comune di (prov. CAP ) dalla data di avvio del corso; 3) di essere in regola con la frequenza al corso nell'anno formativo 2010/2011; 4) di non beneficiare di altro intervento economico allo stesso titolo, erogato da altri enti pubblici o privati per l anno formativo 2010/2011; 5) che il proprio nucleo familiare, di cui al punto 3. del bando, alla data di presentazione della domanda, si compone di: Cognome e nome Codice fiscale 1. CF 2. CF 3. CF 4. CF 5. CF 6. CF 7. CF 8. CF Luogo e data di nascita Tipo di parentela Professione o iscritto alla scuola/università 6) che nella famiglia sono presenti n. componenti maggiorenni con % di invalidità superiore al 66% (punto 3 del bando);

181 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ ) che i redditi conseguiti nel 2009 dai componenti il nucleo familiare di cui al punto 3 del bando, sono quelli di seguito indicati espressi in Euro: Cognome e nome REDDITI DA LAVORO DI- PENDENTE ED ASSIMILA- TI (al lordo degli oneri deducibili dal reddito - esclusi arretr. trattamenti di fine rapporto ed anticipazioni REDDITI DI TERRENI, FABBRICATI (al netto della deduzione per abitazione principale), LAVORO AUTONOMO, ECC. TOTALE sugli stessi),00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00=,00= TOTALE,00=,00=,00= Nota: I redditi lordi vanno dichiarati al 100 %. Tutti gli importi reddituali devono essere arrotondati all unità di Euro superiore per importi con più di 50 centesimi ed inferiore per importi pari o inferiori ai 50 centesimi. E' possibile allegare fotocopia della dichiarazione dei redditi relativa al 2009, in caso di dubbi o incertezze nella compilazione della domanda. 8) che la spesa di trasporto sostenuta per la frequenza al corso per lo spostamento casa - sede del corso è la seguente: Euro (mensile) x (numero mesi) = Euro Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) - i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; - il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; - titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; - responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Politiche Sociali e Abitative; - in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art 7 del D.Lgs.196/2003 luogo e data firma del dichiarante Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto (indicare in stampatello il nome del dipendente) sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

182 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE reddito totale: di cui da lavoro dipendente 70% (A) altri redditi (B) reddito complessivo (A + B) totale comp. nucleo familiare REQUISITI: SI _ NO _ BORSA DI STUDIO: QUOTA FISSA CONTRIBUTO TRASPORTO: AMMONTARE ASSEGNO:

183 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Allegato parte integrante ALLEGATO C SCHEMA-TIPO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L OTTENIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO Esente dall imposta di bollo (D.P.R , N. 642) Spett.le PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E QUALITA DELLE ATTIVITA SANITARIE Via Gilli, TRENTO Oggetto: richiesta di borsa di studio per la frequenza di un corso di formazione professionale biennale (1400 ore) per operatori socio sanitari presso i Poli didattici dell Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Anno formativo 2010/2011. Scadenza: 2011 Il/La sottoscritto/a, nato a, il residente a CAP via n. prov. tel., codice fiscale n. C H I E D E il conferimento della borsa di studio per l'anno formativo 2010/2011. Il/La sottoscritto/a chiede altresì, nel caso di accoglimento della presente domanda, che l importo venga corrisposto nel seguente modo (barrare una opzione): pagamento diretto accredito presso la Banca sede, sul conto corrente, intestato al richiedente la borsa di studio, con codice IBAN: PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità,

184 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ D I C H I A R A ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre ) di essere iscritto al ciclo del corso per operatore socio sanitario attivato dall Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento con sede a: _ Trento _ Tione _ Comunità del Primiero _ Rovereto _ Ziano 2) di essere residente nel Comune di (prov. di ) dalla data di avvio del corso; 3) di essere in regola con la frequenza al corso nell'anno formativo 2010/2011; 4) di non beneficiare di altro intervento economico allo stesso titolo, erogato da altri enti pubblici o privati per l anno formativo 2010/2011; 5) che il proprio nucleo familiare di cui al punto 3 del bando, alla data di presentazione della domanda, si compone di: Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto con il dichiarante 1. Dichiarante Iscritto alla Scuola di 6) che nella famiglia sono presenti n. componenti maggiorenni con % di invalidità superiore al 66% (punto 3 del bando);

185 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ ) che i redditi conseguiti nell anno 2009 dai componenti il nucleo familiare, di cui al punto 3 del bando, sono quelli di seguito indicati: cognome e nome DA LAVORO DIPENDEN- TE ED ASSIMILATI (esclusi arretrati, trattamenti di fine rapporto ed anticipazione sugli stessi) REDDITI CONSEGUITI NELL'ANNO 2009 DI TERRENI, FABBRICA- TI, DI LAVORO AUTONO- MO, ECC. TOTALE 1),00,00,00 2),00,00,00 3),00,00,00 4),00,00,00 5),00,00,00 6),00,00,00 7),00,00,00 TOTALI COMPLESSIVI,00,00,00 Nota: I redditi lordi vanno dichiarati al 100 %. Tutti gli importi reddituali devono essere arrotondati all unità di Euro superiore per importi con più di 50 centesimi ed inferiore per importi pari o inferiori ai 50 centesimi. E' possibile allegare fotocopia della dichiarazione dei redditi relativa al 2009, in caso di dubbi o incertezze nella compilazione della domanda. 8) che la spesa di trasporto sostenuta per la frequenza al corso per lo spostamento casa - sede del corso è la seguente: Euro (mensile) x (numero mesi) = Euro Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) - i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; - il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; - titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; - responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Organizzazione e Qualità delle Attività Sanitarie; - in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art 7 del D.Lgs.196/2003. luogo e data firma del dichiarante

186 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto (indicare in stampatello il nome del dipendente) sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ SANITARIE reddito totale di cui da lavoro dipendente altri redditi (B) reddito complessivo (A + B) totale comp. nucleo familiare REQUISITI: BORSA DI STUDIO: SPESA TRASPORTO: QUOTA FISSA: IMPORTO FINALE: 70% (A) SI _ NO _

187 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Allegato parte integrante ALLEGATO D CRITERI PER L ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO AL PERSONALE DIPENDENTE DA STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI TRENTO CHE FREQUENTA CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO NELL ANNO FORMATIVO 2010/2011, POSTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MOTIVI DI STUDIO 1. PREMESSA La Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell art. 18 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, eroga assegni di studio al personale dipendente di strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche, posto, su richiesta, in aspettativa senza assegni per motivi di studio. 2. BENEFICIARI L assegno di studio viene assegnato agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: - essere iscritto e in regola con la frequenza ad uno dei corsi per Operatore Socio -Sanitario della provincia di Trento; - essere residente in un Comune della provincia di Trento alla data di avvio dell'anno formativo 2010/2011; - essere dipendente di un Ente socio-assistenziale o sanitario pubblico; - essere posto in aspettativa senza assegni per motivi di studio dall Ente di appartenenza. 3. DETERMINAZIONE DELL IMPORTO DELL ASSEGNO DI STUDIO Ai fini della determinazione dell importo dell assegno di studio viene calcolata l incidenza percentuale della media del numero di ore mensili riservate al tirocinio pratico, rispetto alle ore mensili previste per il normale rapporto di lavoro a tempo pieno. Tale percentuale viene quindi applicata al trattamento economico complessivo al netto dell eventuale compenso per lavoro straordinario, dei contributi previdenziali, assistenziali e delle ritenute IRPEF, relativo al mese precedente a quello in cui il dipendente è stato messo in aspettativa. La quota risultante costituisce l assegno mensile di studio erogabile all interessato. 4. EROGAZIONE DELL ASSEGNO DI STUDIO L assegno di studio viene erogato in un unica soluzione alla fine del corso, previo accertamento delle ore di tirocinio pratico frequentate. 5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande per la concessione dell assegno di studio devono essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di adozione del provvedimento di Giunta provinciale che approva i criteri, e redatte in conformità alla modulistica predisposta dall Amministrazione provinciale e disponibile sul sito Le stesse sono presentate con le seguenti modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente: - consegna a mano alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Politiche Sociali e Abitative (Via Zambra, n. 42 Top Center - Torre B Sud Trento) ovvero Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie (Via Gilli n Trento); - spedizione mediante il servizio postale con raccomandata A.R. - trasmissione a mezzo fax Le domande posso anche essere presentate agli sportelli di assistenza e informazione al pubblico i cui recapiti sono disponibili sul sito Nel caso di domanda spedita a mezzo del servizio postale, la stessa si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro la scadenza.

188 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Allegato parte integrante ALLEGATO E SCHEMA TIPO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L OTTENIMENTO DELL ASSEGNO DI STUDIO Esente dall'imposta di bollo (D.P.R , n. 642) Spett.le PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE Via Zambra, TRENTO OGGETTO: Richiesta di assegno di studio per personale posto in aspettativa senza assegni per motivi di studio, frequentante le scuole per operatore socio-sanitario per i corsi gestiti dall'opera "Armida Barelli" di Rovereto e dall'istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento. Scadenza: 2011 Il/La sottoscritto/a, nato a, il residente a CAP via n. prov. tel., codice fiscale n. C H I E D E di poter beneficiare dell assegno di studio per l anno formativo 2010/2011. Il/La sottoscritto/a chiede altresì, nel caso di accoglimento della presente domanda, che l importo venga corrisposto nel seguente modo (barrare una opzione): pagamento diretto accredito presso la Banca sede, sul conto corrente, intestato al richiedente la borsa di studio, con codice IBAN: PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO

189 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità, D I C H I A R A ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre ) di essere iscritto al anno di corso presso la scuola per operatore socio-sanitario con sede in via e che le ore annuali di tirocinio pratico previste per detto corso corrispondono a n. ; 2) di essere in regola con la frequenza al corso nell anno formativo 2010/2011; 3) di essere residente nel Comune di (prov. di ) alla data di avvio del corso; 4) di essere dipendente del seguente ente (Ente socio- assistenziale o sanitario pubblico) e di essere in aspettativa senza assegni per motivi di studio dal giorno al giorno ; 5) che l ultimo stipendio percepito (al netto dell eventuale compenso per lavoro straordinario, dei contributi previdenziali, assistenziali e delle ritenute IRPEF) ammonta a Euro (riferito al mese di anno ). Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) - i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; - il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; - titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; - responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Politiche Sociali e Abitative; - in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art 7 del D.Lgs.196/2003. (Luogo e data) (Firma) Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto (indicare in stampatello il nome del dipendente) sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

190 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE Ore mensili di lavoro Ore mensili di tirocinio n. % sul totale Ultimo stipendio Assegno di studio mensile Euro % ultimo Euro stipendio Durata aspettativa (n. mesi) Totale annuale Euro

191 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Allegato parte integrante ALLEGATO F SCHEMA TIPO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L OTTENIMENTO DELL ASSEGNO DI STUDIO Esente dall'imposta di bollo (D.P.R , n. 642) Spett.le PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E QUALITA DELLE ATTIVITA SANITARIE Via Gilli, TRENTO OGGETTO: Richiesta di assegno di studio per personale posto in aspettativa senza assegni per motivi di studio, frequentante le scuole per operatore socio-sanitario per i corsi presso i Poli didattici dell Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Anno formativo 2010/2011. Scadenza: 2011 Il/La sottoscritto/a, nato a, il residente a CAP Via n. prov. tel., codice fiscale n. C H I E D E di poter beneficiare dell assegno di studio per l'anno formativo 2010/2011. Il/La sottoscritto/a chiede altresì, nel caso di accoglimento della presente domanda, che l importo venga corrisposto nel seguente modo (barrare una opzione): pagamento diretto accredito presso la Banca sede, sul conto corrente, intestato al richiedente la borsa di studio, con codice IBAN: PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità,

192 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ D I C H I A R A ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre ) di essere iscritto al anno di corso presso la scuola per operatore socio-sanitario con sede in via e che le ore annuali di tirocinio pratico previste per detto corso corrispondono a n. ; 2) di essere in regola con la frequenza al corso nell'anno formativo 2010/2011; 3) di essere residente nel Comune di (prov. di ) alla data di avvio del corso iniziato in data ; 4) di essere dipendente del seguente ente (Ente socio- assistenziale o sanitario pubblico) e di essere in aspettativa senza assegni per motivi di studio dal giorno al giorno ; 5) che l ultimo stipendio percepito (al netto dell eventuale compenso per lavoro straordinario, dei contributi previdenziali, assistenziali e delle ritenute IRPEF) ammonta a Euro (riferito al mese di anno ). Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) - i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; - il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; - il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; - titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; - responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Organizzazione e Qualità delle Attività Sanitarie; - in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art 7 del D.Lgs.196/2003. (Luogo e data) (Firma) Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto (indicare in stampatello il nome del dipendente) sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

193 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E QUALITA DELLE ATTIVITA SANITARIE Ore mensili di lavoro Ore mensili di tirocinio n % sul totale. Ultimo stipendio mensile Euro Assegno di studio % ultimo stipendio Euro Durata aspettativa (n. mesi) Totale annuale Euro

194 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DISPOSIZIONI - DETERMINAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 20 maggio 2011, n. 436 Autorizzazione al passaggio dal Patrimonio Indisponibile al Patrimonio Disponibile provinciale, di alcune particelle fondiarie in C.C. Borgo Il Dirigente rileva quanto segue. Il Comune di Borgo Valsugana, con nota di data 2 novembre 2006, proponeva di regolarizzare, attraverso una permuta, lo stato di fatto della strada comunale Canaia nel tratto attraversante la proprietà provinciale del Vivaio San Giorgio in gestione al Servizio Foreste e Fauna della Provincia. Le proprietà immobiliari del Vivaio San Giorgio sono intavolate nel Patrimonio Indisponibile. Il citato Servizio provinciale, rilevando che il tracciato stradale è stato modificato rispetto alla mappa catastale molti decenni or sono e ritenendo urgente definire gli aspetti patrimoniali conseguenti, ha accolto favorevolmente la definizione della permuta in argomento. Allo scopo è stato redatto il tipo di frazionamento n. 433/2008 a firma del geom. Roberto Voltolini, approvato dall Ufficio del Catasto di Borgo Valsugana in data 8 settembre Il tipo di frazionamento è stato suddiviso in n. 5 blocchi, dove il blocco n. 1 riguarda la presente permuta mentre i rimanenti blocchi riguardano la regolarizzazione di un altro tratto della medesima strada ma che interessa il Comune e privati e quindi anche la trattazione è a carico del Comune di Borgo Valsugana. In particolare, in base al tipo di frazionamento sopraccitato, la permuta in oggetto prevede la cessione al Comune di Borgo Valsugana, da parte della Provincia, delle seguenti realità: - mq 855 della p.f. 2816/21; - mq 232 della p.f. 2818; - mq 698 della p.f. 2819; - mq 14 della p.f. 2820; - mq 47 della p.f. 2873/2; - mq 134 della p.f. 2874; - mq 136 della p.f. 2875; - mq 117 della p.f. 2876; - mq 55 della p.f. 2877; - mq 13 della p.f. 2884/2; - mq 19 della p.f. 2893/1; - mq 76 della p.f. 2893/2; - mq 82 della p.f. 2895/1; - mq 264 della p.f. 4706; - mq 5 della p.f. 4707; - mq 2 della p.f. 2878; - mq 25 della p.f. 2881; - mq 71 della p.f. 2882; - mq 8 della p.f. 2883; - neo formata p.f. 2816/27 di mq 356. Ciò premesso, si rende necessario procedere al trasferimento delle sopra citate realità fondiarie in C.C. Borgo dalla categoria dei beni del Patrimonio Indisponibile a quella dei beni del Patrimonio Disponibile provinciale,

195 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI PATRIMONIALI - visto l art. 3 della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; - visti gli artt. 10 e 13 del Regolamento approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998 e successive modifiche, riguardante il conferimento ai Dirigenti delle competenze relative all assunzione degli atti amministrativi; - visti gli atti sopracitati, determina 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa: - mq 855 della p.f. 2816/21; - mq 232 della p.f. 2818; - mq 698 della p.f. 2819; - mq 14 della p.f. 2820; - mq 47 della p.f. 2873/2; - mq 134 della p.f. 2874; - mq 136 della p.f. 2875; - mq 117 della p.f. 2876; - mq 55 della p.f. 2877; - mq 13 della p.f. 2884/2; - mq 19 della p.f. 2893/1; - mq 76 della p.f. 2893/2; - mq 82 della p.f. 2895/1; - mq 264 della p.f. 4706; - mq 5 della p.f. 4707; - mq 2 della p.f. 2878; - mq 25 della p.f. 2881; - mq 71 della p.f. 2882; - mq 8 della p.f. 2883; - neo formata p.f. 2816/27 di mq 356, tutte in C.C. Borgo dalla categoria dei beni del Patrimonio Indisponibile a quella dei beni del Patrimonio Disponibile provinciale, 2) di richiedere la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 3) di attestare che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale. IL DIRIGENTE ING. GIANFRANCO BRIGADOI

196 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ DISPOSIZIONI - DETERMINAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 24 maggio 2011, n. 44 Procedura di verifica di cui all art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: valutazione tecnica preliminare della significatività dell impatto ambientale del progetto denominato Ristrutturazione e ampliamento del depuratore di Mezzacorona s.c.a - Comune di Mezzocorona - Procedimento n. SCR Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell impatto ambientale omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE omissis determina 1) che il progetto denominato Ristrutturazione e ampliamento del depuratore di Mezzacorona s.c.a., localizzato nel territorio del Comune di Mezzocorona, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e richiami normativi: Prescrizioni 1) (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) la progettazione esecutiva dovrà prevedere i locali dei macchinari più rumorosi nella zona più distante dal ricettore individuato come Ricettore 1 (casa di civile abitazione); gli stessi dovranno essere installati in un edificio insonorizzato e con serramenti fonoisolanti. Al fine di verificare la bontà degli interventi realizzati, al termine dei lavori dovrà essere prevista una nuova misura fonometrica, con l impianto a regime, così da attestare il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal piano di classificazione acustica del comune nonché il rispetto del valore limite differenziale di immissione, previsto dall art. 4 del d.p.c.m. 14 novembre 1997 recante Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore ; Richiami normativi 1) Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) l allacciamento del nuovo scarico in pubblica fognatura dovrà essere autorizzato; lo scarico finale del depuratore di Mezzocorona, recapitante nella fossa di Caldaro, dovrà garantire il rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa per lo scarico in acque superficiali; 2) che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell intervento, sig. Fabio Rizzoli, in qualità di legale rappresentante della Mezzacorona s.c.a., nonché in copia ai Servizi ed Enti coinvolti in istruttoria: Agenzia provinciale per la Depurazione, Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, Azienda provinciale per i Servizi sanitari U.O. Igiene pubblica e prevenzione ambientale, Servizio Geologico, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e al Comune di Mezzocorona; 3) che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL DIRIGENTE DOTT. ENRICO MENAPACE

197 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ BESCHLÜSSE - 1 Teil - Jahr 2011 DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol VERWALTUNGSRAT DES SONDERFONDS FÜR DIE EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT Beschluss vom 19. Mai 2011, Nr. 1 Unterstützung von Projekten Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO Delibera del 19 maggio 2011, n. 1 Finanziamento di progetti Nach Einsichtnahme in: - Art. 10 des LG vom 1. Juli 1993, Nr. 11, betreffend die Regelung der ehrenamtlichen Tätigkeit; - in das Reglement des Verwaltungsrates des Sonderfonds; - in die Kriterien für die Unterstützung von Projekten der in das Landesverzeichnis eingetragenen ehrenamtlichen Organisationen; - in die Projekte, welche von den Organisationen, die in das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen eingetragen sind, termingerecht innerhalb 1. Februar März 2011 eingebracht wurden Visto: - l art. 10 della LP 1 luglio 1993, n. 11, concernente la disciplina del volontariato; - il regolamento del Comitato di gestione del Fondo speciale - i criteri per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato; - i progetti presentati dalle organizzazioni i- scritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato entro il termine previsto dal 1 febbraio 2011 al 15 marzo 2011 Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato beschließt delibera der Verwaltungsrat des Sonderfonds für die ehrenamtliche Tätigkeit 1) die Projekte der ehrenamtlichen Organisationen, enthalten in Anlage A, gemäß den Förderkriterien mit dem jeweils angeführten Beitrag zu unterstützen; 2) die Anträge um Finanzierung der Projekte laut Anlage B aus den jeweils angeführten Gründen abzulehnen; 3) die in Ziffer 1) enthaltene Anlage im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen. Der Präsident des Verwaltungsrates des Sonderfonds für die ehrenamtliche Tätigkeit Der Landeshauptmann DR. LUIS DURNWALDER 1) di finanziare, in conformità ai criteri di sostegno, i progetti delle organizzazioni di volontariato di cui all'allegato A con il contributo ivi indicato; 2) di non accogliere le domande di finanziamento dei progetti di cui all allegato B per i motivi indicati; 3) l allegato di cui alla lettera 1) è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige. Il Presidente del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato Il Presidente della Provincia DOTT. LUIS DURNWALDER

198 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ ANLAGE A - ALLEGATO A Nr. 1 Organisation / Organizzazione Sportgruppe für Körperbehinderte Südtirols - Amateursportverein Gewährter Beitrag / contributo concesso Projekt Progetto Sommerparalimpics für Menschen mit Behinderung 2012 in Giochi paralimpici estivi per persone con disabilità 2012 a London: Ankauf von 4 Handbikes für Athletinnen und Londra: Acquisto di 4 handbikes per atleti con Athleten mit einer Amputation oder mit einer un'amputazione o con paraplegia Querschnittlähmung 2 Schützenkompanie Bozen Ankauf von Trachten Acquisto di costumi tradizionali 4 Südtiroler Sportverein Bozen Amateursportverein Onlus - SSV Bozen Trainingconvention convegno sullo sport Kendo Club Bushido Bolzano Freiwillige Feuerwehr Elvas a) Organisation von Praktika und sportlichen Treffen b) Erwerb von sportlichen Material zur Ausübung von Kendo Finanzierung zur Herausgabe eines Chronikbuches anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Elvas ( ) a) Organizzazioni per stage e incontri sportivi b) Acquisto materiale sportivo per praticare Kendo Finanziamento per la pubblicazione della cronaca in occasione del centenario del corpo volontario dei vigili di fuoco di Elvas ( ) 10 Ritten Sport - Amateursportverein 500 Ritten Sport / FC Südtirol Junior Camp 2011 Ritten Sport / FC Südtirol-Alto Adige Campo juniores Bergrettungsdienst im AVS Tiers Schutzbekleidung für die Gruppe 'Helfer vor Ort' Abbigliamento di protezione per il gruppo 'Helfer vor Ort' 12 Freiwillige Feuerwehr Grissian Ankauf einer neuen Feuerwehrfahne Acquisto di una bandiera 13 Kirchenchor Völs am Schlern Einrichtung des neuen Probelokales für die Völser Chöre Allestimento locale di prova per i cori di Fiè allo Sciliar e bzw. Gruppen gruppi 14 Verein Südtiroler Herzstiftung Onlus Ausbau der Herzsportgruppen - Jahr 2011 Ampliamento dei gruppi sportivi per cardiopatici - anno Freiwillige Feuerwehr St. Sigmund Chronik - Buch 'Jubiläum 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Cronaca 'Anniversario centenario del corpo volontario dei St. Sigmund' vigili del fuoco San Sigismondo' 19 Schützenkompanie Oberwielenbach 'Ein Gedenkjahrbuch' und 'Landkarte Flurnamen' 'Un libro sull'anno commemorativo ' e 'Carta geografica sui nomi locali' 20 Das Eigenvermögen stärken und festigen, um es der Rafforzare e potenziare il proprio patrimonio, anche per Gruppo Operatori Emergenza Radio Bevölkerung und anderen ehrenamtlichen Strukturen bei metterlo a disposizione della popolazione e altre strutture di Bolzano/Funknotruf Gruppe Notfällen oder Übungen zur Verfügung zu stellen volontariato in caso di emergenza o esercitazioni 21 Gemischter Chor Pfalzen Musikalisch, theatralische Aufführung: Ein Stern aus Rappresentazione musicale e teatrale: 'Ein Stern aus 22 Pro Positiv Südtiroler Aidshilfe Jakobs Haus Open-Air Talferwiesen und HIV-Kongress Jakobs Haus' (Una stella spunta da Giacobbe) Openair Prati del Talvera e Convegno HIV Jutsu Dojo Erwerb eines Kleinbusses für die Beförderung der Sportler Acquisto di un pulmino per il trasporto degli atleti Anlage - Allegato A / Beschluss - Delibera Nr. 1 / Seite - Pagina 1

199 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Nr. Organisation / Organizzazione Gewährter Beitrag / contributo concesso Projekt Progetto 26 Musikkapelle "Josef Leitgeb" Jugendkapelle und Ausbildung der Jungmusikanten Banda musicale giovanile e formazione di giovani musicisti 28 Schützenkompanie St. Ulrich/Gröden Anfertigung von zwei Bischofsstatuen des hl. Ulrich und Produzione di due statue Sant'Ulrico e Santo Rupert, des hl. Rupert für die Pfarrkirche St. Ulrich Vescovi, per la parrocchia di Ortisei 30 Jugendbüro Passeier InsideOut mitreden, mitmischen, mitplanen InsideOut 'mitreden, mitmischen, mitplanen' Mit Musik gemeinsam wachsen. Ein Projekt für Kinder mit Crescere insieme alla musica. Un progetto per bamini con 31 Il Sorriso - Das Lächeln Down Syndrom sindrome down 33 Schützenkompanie Villanders 500 Herstellung einer CD zum Erhalt des Tiroler Liedergutes Produzione di un CD per la conservazione delle canzioni tirolesi 35 Schützenkompanie Villanders 900 Restaurierung Fahnenschleife Restauro bandierina 39 Wheelchair Hockey Tigers Ergänzung Ausrüstung für eine Hockeymannschaft der Completamento attrezzatura per una squadra di hockey Behinderten per disabili 41 Männerchor Taufers Konzert 30-jähriges Jubiläum Männerchor Taufers und Concerto in occasione del 30 anniversario del coro Honorar Chorleiter maschile Campo Tures ed onorario dirigente del coro 42 Musikkapelle der Stadt Glurns Blasmusikfestwochen 2011 zum 150-Jahre Jubiläum der Musikkapelle - Musikalische und kulturelle Begegnungen und Initiativen Settimana di festa della banda musicale per il 150 anniversario della banda musicale - incontro musicali e culturali ed iniziative 43 Schuhplattlergruppe Steinegg Ankauf von Tracht und Material Acquisto di costume tradizionale e materiale 45 Südtiroler Gesellschaft für Parkinson und verwandte Erkrankungen Neurotagung zum Thema: Parkinson und Multiple Sklerose Convegno neuro sul tema: Parkinson e sclerosi multipla 46 Seniorenclub Verdings/Pardell 500 Portabler Lautsprecher Atloparlante portabile 47 Altoatesini nel Mondo Errichtung eines Fernsehprogramms auf ehrenamtlicher Basis, welches Südtirol gewidmet ist und via Internet für Heimatferne und Ansässige zugänglich ist 48 UPAD - Tempo libero Projekt zur Forschung der Kenntnisse des Territoriums 'Il volontario diventa ricercatore'; Veröffentlichung eines Buches 'Insegne, targhe, statue e monumenti della città di Bolzano' Creazione di una televisione via internet dedicata all'alto Adige per gli Altoatesini all'estero e residenti. Tramite un percorso di volontariato Progetto di ricerca sulla conoscenza del territorio 'Il volontario diventa ricercatore'; Pubblicazione di un libro 'Insegne, targhe, statue e monumenti della città di Bolzano' 49 UPAD - Tempo libero Die begehbare Stadt. Gemeinde Meran La città camminabile. Sede comune di Merano 50 UPAD - Tempo libero Wie man das Leben in Rente leben kann. Gemeinde Leifers Come vivere la vita in pensione. Sede comune di Laives 51 Bergrettungsdienst im AVS Olang 800 Ankauf von Rettungsrucksäcken Acquisto di zaini per il soccorso 53 Südtiroler Gehörlosensportgruppe Internationales Skirennen für Gehörlose - Deaf Ski Gara internazionale di sci per non udenti - Deaf Ski 500 Europacup Europacup 54 Südtiroler Plattform für Alleinerziehende Lebens- und Erziehungsberatung als Einzelberatung für Consulenza per la vita e l'educazione come consulenza Alleinerziehende in Notsituationen individuale per famiglie monogenitoriali 55 Associazione per la celiachia Ernährung außer Haus Alimentazione fuori casa Anlage - Allegato A / Beschluss - Delibera Nr. 1 / Seite - Pagina 2

200 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Nr. 56 Organisation / Organizzazione Libera Associazione Provinciale Invalidi Civili - LAPIC / Unabhängiger Verband der Zivilinvaliden - UVZ Gewährter Beitrag / contributo concesso Projekt 1) Soziale Fürsorge 2) Aktivitäten zur Sozialisierung, Freizeitgestaltung, Kuraufenthalte Progetto 1) Assistenza sociale 2) Attività di socializzazione e del tempo libero, soggiorni e viaggi curativi e della salute 58 Musikkapelle Reinswald Akustische Maßnahmen an der Bühne im Dorfhaus in Misure acustiche per il palcoscenico nel 'Dorfhaus' a San Reinswald Martino in Sarentino 59 Südtiroler Jugendring Ehrenamtskampagne (baut auf das Projekt 's junge Campagna del volontariato (si basa sul progetto 'il Ehrenamt' von 2010 auf) volontariato giovane' del 2010) 60 Verband der Sportvereine Südtirols VSS Projekt 'Schule & Sportverein' Progetto 'Scuola ed associazione sportiva' 62 Amateursportclub Lajen Raiffeisen A.S.C. 500 Vorbereitung der EinradWM 2012 in Brixen Prepartivi per i mondiali di monociclo 63 Südtiroler Krebshilfe Vereinigung Psycho-onkologischer Beistand an Krebspatienten und deren Angehörigen Assistenza psico-oncologica a malati di tumore e ai loro parenti 64 Katholischer Familienverband Südtirol - KFS Familienkalender 2012 Calendario famiglia 2012 Centaurus - Schwul-lesbische Initiative 65 Südtirol - Arcigay Landeskomitee/Gay e Centaurus Magazin zum europäischen Jahr des Rivista Centaurus in onore dell'anno europeo del lesbiche dell'alto Adige/Sudtirolo - Ehrenamtes volontariato Comitato provinciale Arcigay 66 Volkstanzgruppe Villanders Wiedergründung und Neuorganisation der Nuova costituzione ed riorganizzazione del gruppo Volkstanzgruppe Villanders folcloristico Villandro 68 SortenGarten Südtirol Weiterbildung zur Sorten- und Pflanzenvielfalt Aggiornamento delle varietà di piante 72 Capoeira-BZ 700 Tradizionelle afro-brasilianische Musik und Tanz Musica e danza tradizionale afro-brasiliana 73 Dachverband der Sozialverbände Freiwilliges Engagement in der Selbsthilfegruppe: Impegno volontario nel gruppo di auto aiuto: mostrare, Südtirols (DSS) Aufzeigen, Stärken und Ausbauen rafforzare e potenziare 76 Promosolida Punto Liberatutti - Onlus Ankauf von Geschirr und Kochtöpfen Acquisto stoviglie e pentole 77 Bürgerkapelle Klausen Jugendauswahlorchester Bläserharmonie Brixen Selezione giovani orchestra 'Bläserharmonie' Bressanone 78 Oxygen Straßen Selbstverteidigung Autodifesa da strada 79 Oxygen Wir lernen zusammen Studiamo insieme 80 Oxygen Ernährung: Nebenwirkungen Alimentazione: effetti collaterali Oxygen Erste Hilfe Primo pronto soccorso 82 Oxygen Innere Erfahrungen Esperienze interiori 83 Oxygen Life quest Life quest 85 Volksbühne Naturns Theaterprojekt 'Korea' - Das neue Theaterstück von Selma Mahlknecht zum Thema Verantwortung, Leiden, Krankheit und Tod 86 Bergrettungsdienst im AVS Lana Guter Start in den Winter: Wie bewege ich mich richtig am Berg im Winter Progetto teatrale 'Korea' - La nuova opera teatrale di Selma Mahlknecht riguardante il tema responsabilità, sofferenza e morte Buona partenza nell'inverno: come mi muovo giusto in montagna d'inverno Anlage - Allegato A / Beschluss - Delibera Nr. 1 / Seite - Pagina 3

201 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Nr. Organisation / Organizzazione Gewährter Beitrag / contributo concesso Projekt Progetto 88 Musikkapelle Weißenbach Organisation und Durchführung Musikunterricht für Kinder Organizzazione e svolgimento di lezioni musicali per und Jugendliche bambini e giovani 89 Tiroler Kaiserjäger - Südtiroler Unterland Anschaffung und feierliche Weihe einer originalgetreuen Nachbildung der Feldstandarte des 2. Regiments der Tiroler Kaiserjäger Acquisto e consacrazione solenni di una riproduzione conforme all'originale della 'Feldstandarte' del 2 reggimento dei Kaiserjäger tirolesi 90 Fallschirm - Schädel-Hirn-Trauma und 1) Aufenthalt der Gruppe in Salò, Gardasee 2) Fahrt zur 1) Soggiorno del gruppo a Salò, Lago di Garda 2) Gita al Schlaganfall Betroffene Eisenbahnwelt, Partschings Mondo del Treno, Parcines 92 Musikkapelle St. Johann in Ahrn 700 Musikwoche Tauferer-Ahrntal 'Jugend musiziert' Settimana della musica Valli di Tures e Aurina 'giovani fanno musica' 93 Singgemeinschaft Wolkenstein - Cor de Selva Konzertreihe 140-jähriges Bestehen Concerti 140 ann niversario 94 Gruppo Missionario "Un pozzo per la vita" - Ausbildung Freiwillige und organisatorische Entwicklung Formazione volontari e sviluppo organizzativo Merano des Vereins dell'associazione 95 Multiple Sklerose Vereinigung Südtirol MSV Anpassung der Hard- und Software Adattamento di hard- e software 98 Schützenkompanie St. Johann Trachtenschuhe für Schützen Scarpe tradizionali per i 'Schützen' 100 European Radioamateurs Association Realisierung des Projektes 'Pactor' für digitale Realizzazione progetto 'Pactor' per radiocomunicazioni Funkmitteilungen in Notfällen digitali in emergenza 101 Südtirols Katholische Jugend - SKJ Eurolager 2011 Campo europeo Jugenddienst Dekanat Bruneck 800 Kribiskrabis Volksfest für Kunst und Kultur 2011 Festa popolare per l'arte e la cultura 'Kribiskrabis' 2011 Sektion Meran des Alpenvereins Südtirol - Förderung der Tätigkeit im Zusammenhang mit der Promozione dell'attività relativa alla palaestra di roccia 103 Amateursportverein im Bereich alpine Kletterhalle 'Rockarena' in Meran 'Rockarena' a Merano Sportarten (AVS-Sektion Meran) 104 Bergrettungsdienst im AVS Rabenstein AVSI Alto Adige - Südtirol Stelvio fishing pole for 'Ortles'. Bergegerät für Straßenunfälle und Gletscherspaltenrettung Realisierung einer zweisprachigen Internetseite für die Aktivitäten und die Vergrößerung der Freiwilligen der Organisation Stelvio fishing pole for 'Ortles'. Apparecchio per il salvataggio in incidenti stradali e dai crepacci Realizzazione di un sito web bilingue per l'interattività e l'ampliamento dei volontari per l'associazione 106 Jägerchor St. Leonhard Anschaffung von Trachten Acquisto di costumi tradizionali Anlage - Allegato A / Beschluss - Delibera Nr. 1 / Seite - Pagina 4

202 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ BESCHLÜSSE - 1 Teil - Jahr 2011 DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 775 Anpassung an den ISTAT-Index der Vergütungen für die Mitglieder von Kollegialorganen. Widerruf Beschluss vom , Nr. 680 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 775 Adeguamento agli indici ISTAT dei compensi ai componenti di organi collegiali. Revoca delibera del , n. 680 DIE LANDESREGIERUNG hat in das L.G. vom 19. März 1991, Nr. 6, eingesehen, betreffend Vergütungen für Mitglieder von Kommissionen, Beiräten, Komitees und anderen beliebig bezeichneten Arbeitsgruppen, die bei der Südtiroler Landesverwaltung eingesetzt sind ; hat festgestellt, dass diese Vergütungen jährlich den Steigerungen der Lebenshaltungskosten laut ISTAT-Index angepasst werden müssen; hat zur Kenntnis genommen, dass die vom ISTAT errechneten nationalen Indexziffern der Verbraucherzentrale für Familien von Arbeitern und Angestellten für den Zeitraum März März 2011 ein Plus von 2,5% aufweisen; hat in den eigenen Beschluss vom , Nr. 680 eingesehen und LA GIUNTA PROVINCIALE vista la l.p. 19 marzo 1991, n. 6, concernente Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, i comitati e i collegi comunque denominati, istituiti presso l amministrazione provinciale di Bolzano ; considerato che tali indennità vanno annualmente rivalutate in ragione dell incremento del costo della vita secondo l indice ISTAT; constatato che i numeri indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolati dall ISTAT per il periodo marzo marzo 2011 riflettono un incremento del 2,5%; vista la propria deliberazione del n. 680; beschließt delibera mit gesetzmäßiger Stimmeneinhelligkeit a voti unanimi legalmente espressi 1) mit Wirkung ab dem auf die Genehmigung dieses Beschlusses folgenden Tag stehen a) den nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern von Kommissionen mit nach außen hin wirksamer Tätigkeit und von Prüfungskommissionen für Personalwettbewerbe eine Pauschalvergütung von 35,64 je Stunde zu; b) den nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern von Kommissionen mit verwaltungsintern bedeutsamer Tätigkeit eine Pauschalvergütung von 26,73 für die ersten zwei Sitzungsstunden (oder jede beliebig kürzere Zeit) und von 10,67 für jede weitere Sitzungsstunde zu; 1) con effetto dal giorno seguente all approvazione della presente delibera compete a) ai componenti esterni all amministrazione provinciale delle commissioni con autonome funzioni di rilevanza esterna e delle commissioni d esame per i concorsi provinciali un indennità pari a 35,64 omnicomprensive per ogni ora; b) ai componenti esterni all amministrazione provinciale delle commissioni con funzioni di mera rilevanza interna un indennità di 26,73 omnicomprensive per le prime due ore delle sedute (o frazioni di ore) e di 10,67 omnicomprensive per ogni ora successiva di seduta;

203 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ ) den in den Prämissen erwähnten Beschluss zu widerrufen und diesen Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen. 2) di revocare la deliberazione in premessa e pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G. P. DOTT. HERMANN BERGER

204 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ BESCHLÜSSE - 1 Teil - Jahr 2011 DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 778 Landesstraße 136 Afing - Übertragung von 1 m² der Gp. 3174/3, K.G. Jenesien vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut- Straßen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 778 Strada provinciale 136 Avigna - trasferimento di m² 1 della p.f. 3174/3, C.C. San Genesio dal demanio pubblico - ramo acque al demanio pubblico - ramo strade. Auf Vorschlag des Berichterstatters, wird von der Landesregierung mit Stimmeneinhelligkeit in der gesetzlich vorgesehenen Form beschlossen: Omissis Su proposta del relatore, la Giunta Provinciale, ad unanimità di voti legalmente espressi, delibera: aus den in den Prämissen angeführten Gründen werden gemäß Teilungsplan vom Nr. 746/09, m² 1 der Gp. 3174/3 in der E.Z. 115/II K.G. Jenesien vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut-Straßen übertragen. di trasferire, giusto quanto previsto dal tipo di frazionamento del n. 746/09 e per i motivi di cui in premessa, m² 1 della p.f. 3174/3 in P.T. 115/II C.C. San Genesio dal demanio pubblico - ramo acque, al demanio pubblico - ramo strade. Dieser Beschluss wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

205 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ BESCHLÜSSE - 1 Teil - Jahr 2011 DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 787 Abänderung des Beschlusses Nr. 139 vom : Bestimmung der Zulage für die Bekleidung eines Mandats für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitglieder in Verwaltungsräten und Rechnungsprüferkollegien der instrumentellen Körperschaften des Landes Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 787 Modifica della deliberazione n. 139 del : Determinazione delle indennità spettanti agli amministratori e revisori esterni all'amministrazione provinciale per mandato in enti strumentali della Provincia Die Landesregierung nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss vom 29. November 2010, Nr. 1947, abgeändert mit Beschluss vom 7. Februar 2011, Nr. 139, mit welchem die Kriterien für die Festlegung der Zulage, die den nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern der Verwaltungsräte und der Rechnungsprüferkollegien der instrumentellen Körperschaften des Landes die mit Landesgesetz errichtet wurden zustehen, festgelegt wurden; nach Einsichtnahme in die Anlage des Beschlusses vom 7. Februar 2011 Nr. 139, welche die obgenannten Zulagen festlegt; die Notwendigkeit festgestellt die obgenannte Übersicht mit einer weiteren Stufe zu ergänzen, betreffend jene Volumen des Haushaltsvoranschlages im Falle von Finanzbuchhaltung bzw. die Summe der Aktiva/Passiva bei betriebswirtschaftlicher Vermögensbuchhaltung, die Euro 25 Millionen übersteigen; es als Angemessen erachtet, die neue Übersicht welche die Zulagen für die Bekleidung eines Mandats für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitglieder in Verwaltungsräten und Rechnungsprüferkollegien der instrumentellen Körperschaften des Landes festlegt, zu genehmigen; Aufgrund obiger Ausführungen des Berichterstatters, die geteilt werden, beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. den Beschluss Nr. 139 vom 7. Februar 2011 abzuändern, indem die beiliegende Übersicht La Giunta provinciale vista la propria deliberazione 29 novembre 2010, n. 1947, rettificata con deliberazione 7 febbraio 2011 n. 139, con la quale sono stati approvati i criteri per la determinazione dell indennità spettante ai componenti esterni all amministrazione provinciale nei Consigli di amministrazione e Collegi dei revisori in enti strumentali della Provincia istituiti con legge provinciale; visto l allegato prospetto alla deliberazione 7 febbraio 2011 n. 139, che determina le indennità di cui sopra; accertata la necessità di integrare il suddetto prospetto con la previsione di un ulteriore fascia riferita ai volumi di bilancio di previsione, se in regime di contabilità finanziaria o rispettivamente l ammontare dell attivo/ passivo di bilancio, se in regime di contabilità economica patrimoniale, che superano i 25 milioni di Euro; ritenuto opportuno di approvare il nuovo prospetto per la determinazione delle indennità spettanti ai componenti esterni all amministrazione provinciale nei Consigli di amministrazione e Collegi dei revisori degli enti strumentali provinciali allegato alla presente deliberazione; Sulla base delle suesposte considerazioni del relatore, che vengono condivise, la Giunta provinciale, ad unanimità di voti, legalmente espressi, delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. di modificare la deliberazione n. 139 del 7 febbraio 2011, sostituendo l allegato prospet-

206 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ welche die Zulagen für die Bekleidung eines Mandats für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitglieder in Verwaltungsräten und Rechnungsprüferkollegien der instrumentellen Körperschaften des Landes festlegt, ersetzt wird; 2. die neue beiliegende Tabelle, welche wesentlicher Bestandteil des vorliegenden Beschlusses ist, betreffend die Festlegung der Zulage für die Bekleidung eines Mandats für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitglieder in Verwaltungsräten und Rechnungsprüferkollegien der instrumentellen Körperschaften des Landes, zu genehmigen. 3. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino Südtirol zu veröffentlichen. to per la determinazione delle indennità spettanti ai componenti esterni all amministrazione provinciale nei Consigli di amministrazione e Collegi dei revisori degli enti strumentali provinciali; 2. di approvare il nuovo prospetto allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione, riguardante la determinazione delle indennità spettanti agli amministratori e revisori esterni all'amministrazione provinciale per mandato in enti strumentali della Provincia. 3. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G. P. DOTT. HERMANN BERGER

207 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Determinazione dell indennità spettante ai componenti esterni all amministrazione provinciale nei Consigli di amministrazione e Collegi dei revisori degli enti strumentali provinciali Bestimmung der Zulage den nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern in Verwaltungsräten und Rechnungsprüferkollegien der instrumentellen Körperschaften des Landes Haushaltsvoranschlag oder Präsident des Verwaltungsräte (Präsident ausgenommen) Rechnungsprüfer Summer der Aktiva bzw. Passiva Verwaltungsrates Membri del Consiglio di amministrazione (presidente Revisori die Conti der Abschlussbilanz Presidente del C.d.A. escluso) Bilancio di previsione o totale fixe Monatszulage bis zu Fixe Monatszulage bis zu Sitzungszulage bis zu Fixe Jahreszulage bis zu (*) Sitzungszulage bis zu(*) dell'attiva o passiva del bilancio di Indennità mensile fissa fino a Indennità mensile fissa fino a Indennità seduta fino a Indennità annuale fissa fino a (*) Indennità seduta fino a (*) chiusura Fascia 1 / Stufe 1 fino a/bis zu ,00 150,00 150, ,00 150,00 Fascia 2 / Stufe 2 da/von a/bis ,00 250,00 150, ,00 150,00 Fascia 3 / Stufe 3 da/von 2 a/bis 7 mio/mio 2.400,00 450,00 150, ,00 150,00 Fascia 4 / Stufe 4 da/von 7 a/ bis 25 mio/mio 4.200,00 600,00 150, ,00 150,00 Fascia 5 / Stufe 5 sopra/ über ,00 600,00 150, ,00 150,00 Bolzano, Bozen (*) per il presidente Revisori l'indennità mensile e di seduata è maggiorata del 50% (*) Die Jahres- und Sitzungszulages werden für den Präsidenten der Rechnungsprüfer um 50% erhöht i compensi die revisori si intendono al netto di IVA e cassa previdenziale professionale ove dovuta die Beträge der Rechnungsprüfer sind ohne Mehrwertsteuer und Vorsorgekasse, sofern vorgesehen, zu verstehen 5.5 Ufficio vigilanza finanziaria Amt für Finanzaufsicht

208 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ BESCHLÜSSE - 1 Teil - Jahr 2011 DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 789 Nichtübertragung der direkten Denkmalschutzbindung von der Bp. 211, K.G. Eppan, auf die neugebildete Bp. 3453, K.G. Eppan, Gemeinde Eppan Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 789 Esclusione del trasporto del vincolo di tutela storico-artistica dalla p.ed. 211, C.C. Appiano, alla neoformata p.ed. 3453, C.C. Appiano Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung; Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42); Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr vom , mit welchem die Bp. 211, K.G. Eppan, unter Denkmalschutz gestellt wurde; Festgestellt, dass sich auf der Bp. 211 auch der Stadel des Hofes befindet und der Eigentümer um die Genehmigung der Anbringung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Stadels ersucht hat; Festgestellt, dass das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler die Anbringung der Photovoltaikanlage abgelehnt hat und der Eigentümer dagegen Aufsichtsbeschwerde bei der Landesregierung eingereicht hat; Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr vom , mit welchem die Aufsichtsbeschwerde des Eigentümers angenommen worden ist und beschlossen wurde, den Stadel von der Denkmalschutzbindung auszuschließen und diese auf den Turm zu beschränken; Nach Einsichtnahme in den Teilungsplan Nr. 46/2011 vom des Geom. Martin Kofler, mit welchem: m² von der Bp. 211, K.G. Eppan, abgetrennt und der neu gebildeten Bp. 3453, K.G. Eppan, zugeschrieben werden; Festgestellt, dass laut obgenanntem Teilungsplan sich das denkmalgeschützte Objekt weiterhin auf der Bp. 211, K.G. Eppan, befindet; Festgestellt dass laut Regionalgesetz vom 8. Mai 1982, Nr. 6, die obgenannten Abtrennung und Neubildung die automatische Übertragung der direkten Denkmalschutzbindung von der Bp. 211, K.G. Eppan, auf die Bp. 3453, K.G. Eppan, zur Folge hätte; Vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); visto la deliberazione della Giunta Provinciale n del , con la quale la p.ed. 211, C.C. Appiano, è stata sottoposta a vincolo di tutela storico-artistica; accertato che sulla p.ed. 211 si trova anche il fienile del maso e che il proprietario ha richiesto l autorizzazione all installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del fienile; accertato che l Ufficio Beni architettonici ed artistici non ha autorizzato l installazione dell impianto fotovoltaico e che il proprietario ha presentato un ricorso gerarchico contro il diniego dell autorizzazione; vista la propria deliberazione n del , con la quale il ricorso gerarchico del proprietario è stato accolto ed è stato deciso di limitare il vincolo di tutela storico-artistica alla torre, svincolando però il fienile dall annotazione di tutela; visto il piano di frazionamento n. 46/2011 dd del geom. Martin Kofler, con il quale vengono scorporati: m² dalla p.ed. 211, C.C. Appiano, che vengono ceduti alla neoformata p.ed. 3453, C.C. Appiano; constatato che in seguito al piano di frazionamento sopra citato l oggetto della tutela storicoartistica si trova sempre sulla p.ed. 211, C.C. Appiano; constatato che ai sensi della legge regionale 8 maggio 1982, n. 6, la suddetta escorporazione avrebbero come conseguenza il trasporto automatico del vincolo diretto di tutela storico-artistica dalla p.ed. 211, C.C. Appiano, alla p.ed. 3453, C.C. Appiano;

209 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Da es angebracht erscheint, die Übertragung der direkten Denkmalschutzbindung auf die neugebildete Bp auszuschließen, da für diese die Voraussetzungen im Sinne des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter nicht gegeben sind; beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit: a) Nach Einsichtnahme in den Teilungsplan Nr. 46/2011 vom und den eigenen Beschluss Nr vom die direkte Denkmalschutzbindung von der Bp. 211, K.G. Eppan, auf die neugebildete Bp. 3453, K.G. Eppan, Gemeinde Eppan, nicht übertragen zu lassen. Eigentümer: Kreiter Wilhelm, geboren am in Eppan Denkmalschutzbindung: Auf der Bp. 211, K.G. Eppan, bleibt die Denkmalschutzbindung aufrecht. Begründung: Mit eigenem Beschluss Nr vom wurde entschieden, dass der Eigentümer eine Photovoltaikanlage auf dem Stadeldach anbringen darf und dass die Denkmalschutzbindung des Stadels, der keine geschichtlich-künstlerischen Elemente aufweist, aufgehoben wird. Auf der Bp. 211 bleibt die Denkmalschutzbindung aufrecht. b) von diesem Beschluss im Verwaltungswege den Eigentümer der unter Schutz gestellten Parzelle zu verständigen. Die Grundbuchsanträge sind zu Lasten des Eigentümers. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. ritenuto opportuno escludere il trasporto del vincolo diretto di tutela storico-artistica sulla neoformata p.ed. 3453, in quanto per essa mancano i presupposti del Codice dei beni culturali e del paesaggio; LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi espressi nei modi di legge: a) visto il piano di frazionamento n. 46/2011 del e la propria deliberazione n del l esclusione del trasporto del vincolo diretto di tutela storico-artistica dalla p.ed. 211, C.C. Appiano, alla neoformata p.ed. 3453, C.C. Appiano, comune di Appiano. Proprietario: Kreiter Wilhelm, nato il ad Appiano Vincolo Storico-Artistico: Sulla p.ed. 211, C.C. Appiano, il vincolo di tutela storico-artistica rimane inalterato. Motivazione: Con propria deliberazione n del è stato deciso di autorizzare il proprietario all installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del fienile e di cancellare il vincolo di tutela per il fienile, che non riveste alcun interesse storico-artistico. Sulla p.ed. 211 il vincolo di tutela storico-artistica rimane inalterato; b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario della particella vincolata. I relativi adempimenti tavolari sono a carico del proprietario. La presente deliberazione viene pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G. P. DR. HERMANN BERGER DOTT. HERMANN BERGER

210 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ BESCHLÜSSE - 1 Teil - Jahr 2011 DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 790 Nichtübertragung der direkten Denkmalschutzbindung von der Bp. 1865, K.G. Bruneck, Gemeinde Bruneck, auf die MM.AA. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 derselben Bp. Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 790 Esclusione del trasporto del vincolo di tutela storico-artistica dalla p.ed. 1865, C.C. Brunico, comune di Brunico, alle PP.MM. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa p.ed. Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung; Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42); Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr vom , mit welchem die Bp. 1865, K.G. Bruneck, unter Denkmalschutz gestellt wurde; Nach Einsichtnahme in den Teilungsplan vom des Ing. Stefan Oberleiter, mit welchem die Bp. 1865, K.G. Bruneck, in 8 materielle Anteile geteilt wird; Festgestellt, dass laut obgenanntem Teilungsplan sich das denkmalgeschützte Objekt jetzt auf dem M.A. 1 der Bp. 1865, K.G. Bruneck, befindet; Festgestellt dass laut Regionalgesetz vom 8. Mai 1982, Nr. 6, die obgenannten Neubildungen die automatische Übertragung der direkten Denkmalschutzbindung auch auf die MM.AA. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 der Bp. 1865, K.G. Bruneck, zur Folge hätte; Da es angebracht erscheint, die Übertragung der direkten Denkmalschutzbindung auf die MM.AA. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 der Bp auszuschließen, da für diese die Voraussetzungen im Sinne des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter nicht gegeben sind; beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit: a) Nach Einsichtnahme in den Teilungsplan vom Vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); visto la deliberazione della Giunta Provinciale n del , con la quale la p.ed. 1865, C.C. Brunico, è stata sottoposta a vincolo di tutela storico-artistica; visto il piano di frazionamento dd dell ing. Stefan Oberleiter, con il quale la p.ed. 1865, C.C. Brunico, viene frazionata in 8 porzioni materiali; constatato che in seguito al piano di frazionamento sopra citato l oggetto della tutela storicoartistica si trova adesso sulla P.M. 1 della p.ed. 1865, C.C. Brunico; constatato che ai sensi della legge regionale 8 maggio 1982, n. 6, il suddetto frazionamento avrebbe come conseguenza il trasporto automatico del vincolo diretto di tutela storico-artistica anche ai PP.MM. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della p.ed. 1865, C.C. Brunico; ritenuto opportuno escludere il trasporto del vincolo diretto di tutela storico-artistica alle PP.MM. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della p.ed. 1865, in quanto per esse mancano i presupposti del Codice dei beni culturali e del paesaggio; LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi espressi nei modi di legge: a) visto il piano di frazionamento del

211 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ die direkte Denkmalschutzbindung von der Bp. 1865, K.G. Bruneck, Gemeinde Bruneck, auf die MM.AA. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 derselben Bp. nicht übertragen zu lassen. Eigentümer: Asper Dietmar, geboren am in Bozen Denkmalschutzbindung: Auf dem M.A. 1 der Bp. 1865, K.G. Bruneck, bleibt die Denkmalschutzbindung aufrecht. Begründung: Die MM.AA. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 der Bp weisen keine geschichtlichkünstlerische Bedeutung auf. b) von diesem Beschluss im Verwaltungswege den Eigentümer der unter Schutz gestellten Parzelle zu verständigen. Die Grundbuchsanträge sind zu Lasten des Eigentümers. l esclusione del trasporto del vincolo diretto di tutela storico-artistica dalla p.ed. 1865, C.C. Brunico, comune di Brunico, alle PP.MM. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa p.ed. Proprietario: Asper Dietmar, nato il a Bolzano Vincolo Storico-Artistico: Sulla P.M 1 della p.ed. 1865, C.C. Brunico, il vincolo di tutela storico-artistica rimane inalterato. Motivazione: Le PP.MM. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della p.ed non rivestano alcun interesse storicoartistico. b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario della particella vincolata. I relativi adempimenti tavolari sono a carico del proprietario. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente deliberazione viene pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G. P. DOTT. HERMANN BERGER

212 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ BESCHLÜSSE - 1 Teil - Jahr 2011 DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n Bando di concorso per progetti nel campo della ricerca scientifica Der Artikel 9 des Landesgesetzes Nr. 14 vom 13. Dezember 2006 Forschung und Innovation, in geltender Fassung, sieht vor, dass das Land im Einklang mit dem mehrjährigen Landesplan für Forschung und Innovation sowie unter Beachtung der Gemeinschaftsordnung die Entwicklung und Internationalisierung der Forschung unter anderem durch Wettbewerbe zur Finanzierung von Forschungsprojekten fördert. Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr vom 17. November 2008 die Durchführungsverordnung zur Förderung der Forschung genehmigt, die vorsieht, dass die Landesregierung jährlich einen oder mehrere Wettbewerbe für die Finanzierung von Vorhaben zur Förderung der Forschung, unter anderem von Einzelprojekten, ausschreiben kann. Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr vom 1. September 2008 den Mehrjährigen Landesplan für Forschung und Innovation in Südtirol genehmigt. Der Mehrjährige Landesplan setzt die zu erreichenden Ziele fest und definiert unter anderem, über welche Finanzierungsinstrumente die Landesverwaltung aktiv werden soll. Im Zentrum stehen dabei zwei Instrumente für die Finanzierung von Forschung: die Grundfinanzierung von Forschungseinrichtungen und die Förderung von Forschungsprojekten durch kompetitive Forschungsförderung. Mit eigenem Beschluss Nr. 260 vom 21. Februar 2011 hat die Landesregierung das Jahresprogramm für die Forschung 2011 beschlossen. Das Jahresprogramm sieht vor, dass im Jahr 2011 in Anlehnung an den ersten Wettbewerb für Forschungsprojekte (genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr vom 22. Juni 2009) ein zweiter Wettbewerb für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung ausgeschrieben werden soll. Der Wettbewerb soll die Umsetzung von Einzelprojekten aller Fachdisziplinen, die den internationalen wissenschaftlichen Standards entsprechen, unterstützen. Alle zum Wettbewerb zugelassenen Projekte werden einem internationalen Begutachtungsverfahren unterzogen und vom Technischen Beirat, welcher gemäß Artikel 7 des obgenannten Landesgesetzes für die Bewertung aller laut demselben Gesetz vorlegten Projekte zuständig ist, auf Grund der Gutachten der externen Fachexperten bewertet. L articolo 9 della Legge provinciale n. 14 del 13 dicembre 2006, e successive modifiche, stabilisce che la Provincia, in coerenza con il Piano pluriennale per la ricerca scientifica e l innovazione e nel rispetto dell ordinamento comunitario, promuove lo sviluppo e l internazionalizzazione della ricerca tra l altro mediante l indizione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica. La Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n del 17 novembre 2008 il regolamento di esecuzione concernente la promozione della ricerca scientifica, che stabilisce che la Giunta provinciale può indire annualmente uno o più bandi di gara per il finanziamento di iniziative per la promozione della ricerca scientifica, tra l altro di progetti singoli. La Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n del 1 settembre 2008 il Piano pluriennale per la ricerca scientifica e l innovazione in Alto Adige. Il Piano pluriennale determina gli obiettivi da raggiungere e definisce quali sono gli strumenti di finanziamento attraverso cui l amministrazione provinciale può rendersi attiva. Al centro stanno due strumenti per il finanziamento della ricerca: il finanziamento di base rivolto alle istituzioni di ricerca e il finanziamento di progetti di ricerca mediante l incentivazione di ricerca competitiva. Con propria delibera n. 260 del 21 febbraio 2011 la Giunta provinciale ha deliberato il Programma annuale per la ricerca Il Programma annuale determina che nel corso del 2011 si intende bandire in base al primo concorso per progetti di ricerca scientifica (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n del 22 giugno 2009) un secondo bando per progetti nel campo della ricerca scientifica. Il bando intende sostenere la realizzazione di progetti singoli di ogni disciplina scientifica che corrispondano agli standard internazionali della ricerca scientifica. Tutti i progetti ammessi al concorso verranno sottoposti a una procedura di valutazione internazionale e verranno valutati da parte del Comitato tecnico, che ai sensi dell articolo 7 della succitata Legge provinciale ha il compito di valutare tutti i progetti presentati in base a tale legge, in base ai pareri di esperi esterni.

213 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Unter Berücksichtigung des Jahresprogrammes für die Forschung 2011 und der verfügbaren Finanzmittel wird es für angemessen erachtet, für die zweite Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung einen Betrag von ,00 Euro zur Verfügung zu stellen. Die Finanzmittel im Ausmaß von ,00 Euro sind auf dem Kapitel und die Finanzmittel im Ausmaß von ,00 Euro sind auf dem Kapitel des Gebarungsplanes des Landeshaushaltes 2011 verfügbar. Die Ausgabe im Ausmaß von ,00 Euro ist auf dem Kapitel und die Ausgabe von ,00 Euro ist auf dem Kapitel des Gebarungsplanes des Landeshaushaltes 2011 zweckzubinden. Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich vorgeschriebener Weise zum Ausdruck gebracht wurde: 1. die 2. Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung, Anlage A, Bestandteil dieses Beschlusses, zu genehmigen; 2. für den im vorhergehenden Absatz genannten Wettbewerb einen Betrag von insgesamt ,00 Euro bereitzustellen; 3. die Ausgabe im Ausmaß von ,00 Euro auf dem Kapitel und die Ausgabe im Ausmaß von ,00 Euro auf dem Kapitel des Gebarungsplanes des Landeshaushaltes 2011 zweckzubinden; 4. die Veröffentlichung des vorliegenden Beschlusses im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino- Südtirol anzuordnen. Prendendo in considerazione il Programma annuale per la ricerca 2011 e i mezzi finanziari disponibili, viene ritenuto opportuno mettere a disposizione per il secondo bando di concorso per progetti nel campo della ricerca scientifica un importo nell ammontare di euro ,00. I mezzi finanziari nell ammontare di euro ,00 sono disponibili sul capitolo e i mezzi finanziari nell ammontare di euro ,00 sono disponibili sul capitolo del piano di gestione del bilancio provinciale La spesa nell ammontare di euro ,00 è da impegnare sul capitolo e la spesa nell ammontare di euro ,00 è da impegnare sul capitolo del piano di gestione del bilancio provinciale Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 1. di approvare il 2 bando per progetti nel campo della ricerca scientifica, allegato A, parte della presente deliberazione; 2. di mettere a disposizione, per il concorso di cui al comma precedente, un importo complessivo di euro ,00; 3. di impegnare la spesa nell ammontare di euro ,00 sul capitolo e la spesa nell ammontare di euro ,00 sul capitolo del piano di gestione del bilancio provinciale 2011; 4. di ordinare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

214 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ WETTBEWERBSAUSSCHREIBUNG für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung Artikel 9, Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr BANDO DI CONCORSO per progetti nel campo della ricerca scientifica Articolo 9, legge provinciale del 13 dicembre 2006, n. 14 Artikel 1 Articolo 1 Grundsätze und Ziele Finalità (1) Diese Ausschreibung unterstützt, in Übereinstimmung mit Artikel 9 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14 und der entsprechenden Durchführungsverordnung, genehmigt mit Dekret des Landeshauptmanns vom 11. Dezember 2008, Nr. 71, die Umsetzung von Forschungsprojekten in den Bereichen der Grundlagen- und angewandten Forschung (in der Folge Forschung genannt), wie in Artikel 2, Absatz b) und c) der Durchführungsverordnung definiert. Die Ausschreibung verfolgt das Ziel, die Forschungskompetenz in Südtirol zu fördern. (2) Die Ziele der Forschung in Südtirol, welche im Mehrjährigen Landesplan für Forschung und Innovation in Südtirol festgelegt sind, sind: 1. die Verbesserung der Leistungsfähigkeit der bestehenden Institutionen, 2. der Aufbau und die Entwicklung von Humankapital, 3. der Kapazitäts- und Kompetenzaufbau in der bedarfsorientierten Forschung, 4. die Vernetzung der bestehenden Institutionen im Bereich der Forschung. (3) Einschlägige Vorschriften: a) Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender Fassung, Artikel 9, b) Durchführungsverordnung zur Förderung der Forschung (Dekret des Landeshauptmanns vom 11. Dezember 2008, Nr. 71, veröffentlicht im Amtsblatt der Region Trentino - Südtirol Nr. 7/I-II vom 10. Februar 2009), nachfolgend als Durchführungsverordnung bezeichnet. (1) Il presente bando, in conformità all articolo 9 della legge provinciale del 13 dicembre 2006, n. 14 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia del 11 dicembre 2008, n. 71, intende sostenere la realizzazione di progetti di ricerca scientifica nel campo della ricerca fondamentale e della ricerca applicata (di seguito denominata ricerca) come definito all articolo 2, comma b) e c) del regolamento di esecuzione. Il bando persegue l obiettivo di incentivare la competenza di ricerca in Alto Adige. (2) Gli obiettivi della ricerca in Alto Adige stabiliti nel Piano Pluriennale Provinciale per la Ricerca Scientifica e l Innovazione in Alto Adige sono: 1. il miglioramento dell efficienza delle istituzioni esistenti, 2. la struttura e lo sviluppo del capitale u- mano, 3. lo sviluppo di capacità e competenze nella ricerca orientata ai bisogni, 4. la messa in rete delle istituzioni esistenti nell ambito della ricerca. (3) La normativa di riferimento è la seguente: a) Legge provinciale del 13 dicembre 2006, n. 14 e succ. modifiche, articolo 9, b) Regolamento di esecuzione concernente la promozione della ricerca scientifica (Decreto del Presidente della Provincia del 11 dicembre 2008, n. 71, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 10 febbraio 2009), in seguito detto Regolamento di esecuzione. Artikel 2 Articolo 2 Förderfähige Vorhaben Iniziative ammissibili ad agevolazione (1) Diese Ausschreibung unterstützt die Umsetzung von Einzelprojekten (ein- oder mehrjährigen Projekten im Bereich der Forschung) al- (1) Il presente bando sostiene la realizzazione di progetti singoli (progetti annuali o pluriennali nel campo della ricerca) di ogni disciplina che

215 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ ler Fachdisziplinen, die den internationalen wissenschaftlichen Standards entsprechen. (2) Die Projekte dürfen höchstens 36 Monate dauern. In begründeten Fällen kann eine Verlängerung eines Projektes beantragt werden, die vom Landesamt für Hochschulförderung, Universität und Forschung genehmigt werden muss. (3) Von den Fördermaßnahmen ausgeschlossen sind Projekte, die vor der Einreichung des Antrages begonnen worden sind. (4) Projekte, die bereits im Rahmen der 1. Wettbewerbsausschreibung für Projekte im Bereich der wissenschaftlichen Forschung (Landesgesetz 14/ 2006) eingereicht worden sind, werden nur dann zum Wettbewerb zugelassen, wenn substantielle Änderungen vorgenommen worden sind. corrispondono agli standard internazionali della ricerca scientifica. (2) I progetti non dovranno avere una durata superiore a 36 mesi. In casi motivati può essere richiesto un prolungamento di un progetto che dovrà essere autorizzato dall Ufficio per il diritto allo studio universitario, l università e la ricerca scientifica. (3) Sono esclusi dall agevolazione i progetti avviati prima della presentazione della domanda. (4) Progetti che sono stati presentati nell ambito del 1 bando di concorso per progetti nel campo della ricerca scientifica (Legge provinciale 14/2006) sono ammessi al concorso solamente se sono state apportate delle modifiche essenziali. Artikel 3 Articolo 3 Begünstigte Beneficiari (1) Die Begünstigten sind: a) Forschungseinrichtungen: universitäre Einrichtungen sowie öffentliche und private Forschungszentren mit Rechtspersönlichkeit, unabhängig von ihrer Finanzierungsweise, deren Hauptaufgabe in der Grundlagenforschung und angewandten Forschung sowie in der Verbreitung der Ergebnisse durch Lehre, Veröffentlichung oder Technologietransfer besteht und die sämtliche Einnahmen wieder vollständig in die Forschung, die Verbreitung von Forschungsergebnissen oder in die Lehre investieren, unter der Bedingung, dass Unternehmen, die als Anteilseigner, Mitglieder oder Gesellschafter Einfluss auf solche Einrichtungen nehmen können, keinen bevorzugten Zugang zu den Forschungskapazitäten der Einrichtung oder den vor ihr erzielten Forschungsergebnissen genießen; b) Bildungseinrichtungen und Weiterbildungseinrichtungen; c) Einrichtungen, Hilfskörperschaften und Betriebe des Landes; d) örtliche Körperschaften und andere öffentliche Körperschaften; e) natürliche Personen, die im Bereich der Grundlagenforschung tätig sind; f) Vereins- und Verbandsformen oben genannter Subjekte. (1) Beneficiari sono: a) organismi di ricerca scientifica: università o enti di ricerca pubblici o privati, con personalità giuridica, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, la cui finalità consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale e di ricerca applicata e nel diffonderne i risultati mediante l insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie: l organismo di ricerca scientifica reinveste tutti i propri proventi in attività di ricerca scientifica, nella diffusione dei relativi risultati o nell insegnamento, a condizione che le imprese in grado di esercitare un influenza su di esso, in qualità di azionisti, membri o soci, non godano di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca scientifica dell organismo medesimo né ai risultati conseguiti; b) soggetti del sistema dell istruzione e dell educazione permanente; c) istituzioni, enti strumentali e aziende della Provincia; d) enti locali e altri enti pubblici; e) persone fisiche che esplicano attività scientifiche nel campo della ricerca fondamentale; f) forme associative e consortili fra i soggetti sopra indicati.

216 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ (2) Die Begünstigten müssen Forschungstätigkeiten auf Landesebene ausüben. Die begünstige Universität kann ihren Sitz in anderen Regionen oder Provinzen im Staatsgebiet oder auch in Ländern des deutschen Kulturraumes haben und ist zu den Förderungen im Bereich Forschung zugelassen, wenn sie eine große Anzahl Südtiroler Studierender ausbildet, von der Landesregierung als für Südtirol wichtige Ausbildungs- und Forschungseinrichtung eingestuft wird und südtirolspezifische Forschungstätigkeit ausübt. (3) Sofern es sich bei den Begünstigten um natürliche Personen handelt, ist bei einjährigen Projekten mit einem Gesamtkostenaufwand von über ,00 Euro und bei mehrjährigen Projekten mit einem Gesamtkostenaufwand von über ,00 Euro eine institutionelle Einbindung in eine Forschungseinrichtung Fördervoraussetzung. (4) Die wissenschaftliche Qualifikation des/r Projektleiters/in, welche/r die wissenschaftliche Verantwortung für das Projekt trägt, ist durch eine der folgenden Voraussetzungen zu belegen: a) durch ein abgeschlossenes Forschungsdoktorat (PhD) bzw. ein abgeschlossenes Doktoratsstudium nach österreichischem Recht oder ein gleichwertiges Studium, b) durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium von mindestens 3-jähriger Studiendauer mit mindestens 5-jähriger Forschungserfahrung nach dem Studienabschluss. Die Ausbildungszeit zum Forschungsdoktorat wird der Arbeitszeit gleichgestellt, c) eine dem Karriereverlauf entsprechende Anzahl an internationalen wissenschaftlichen Publikationen. (2) I beneficiari devono svolgere attività di ricerca scientifica a livello provinciale. L università beneficiaria può avere sede anche in altre regioni o province della Repubblica Italiana o in Paesi dell area culturale tedesca; essa è ammessa alle agevolazioni in materia di ricerca scientifica se forma un numero elevato di studenti altoatesini, è classificata dalla Giunta provinciale come organismo di formazione e di ricerca scientifica di rilevanza per la Provincia di Bolzano e se esplica attività di ricerca scientifica specifica per l Alto Adige. (3) Se i beneficiari sono persone fisiche, per progetti annuali con una spesa totale superiore a euro ,00 e per progetti pluriennali con una spesa totale superiore a euro ,00 è necessario un coinvolgimento istituzionale di un ente di ricerca. (4) Il/la responsabile del progetto che ha la responsabilità scientifica del progetto, deve dimostrare la propria qualifica scientifica con uno dei seguenti requisiti: a) conclusione di un dottorato di ricerca (PhD) o conclusione di un corso di dottorato secondo la normativa austriaca o titolo di studio equipollente; b) conclusione di uno studio universitario di almeno tre anni con successiva esperienza di ricerca di almeno cinque anni. La durata del corso di formazione per il dottorato di ricerca è equipollente alla durata dell esperienza lavorativa; c) un numero di pubblicazioni scientifiche internazionali corrispondenti alla carriera scientifica. Artikel 4 Articolo 4 Finanzielle Mittel, Art und Ausmaß der Förderungen Risorse finanziarie, forme ed entità delle agevolazioni (1) Für die Genehmigung der Förderungen gemäß dieser Ausschreibung betragen die verfügbaren finanziellen Ressourcen ,00 Euro. (2) Die finanziellen Mittel laut Absatz 1 können durch zusätzliche Mittel aufgestockt werden. (3) Die Intensität der Förderung wird auf Grundlage der förderfähigen Kosten berechnet und beträgt höchstens 100 Prozent. (1) Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente bando le risorse finanziarie disponibili sono pari a euro ,00. (2) Le risorse finanziarie di cui al comma 1 potranno essere integrate da ulteriori risorse. (3) L intensità dell agevolazione è calcolata sulla base delle spese ammesse e ammonta ad un massimo del 100 per cento.

217 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ (4) Die Förderungen dürfen in Bezug auf dieselben förderfähigen Kosten nicht mit anderen Staats-, Regional-, Landes- oder Gemeinschaftsbestimmungen vorgesehenen oder von öffentlichen Körperschaften oder Einrichtungen gewährten Förderungen kumuliert werden, wenn die zulässige maximale Intensität dadurch überschritten wird. (5) Die maximale Förderung eines Projektes darf das Volumen von ,00 Euro nicht überschreiten. (4) Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da normative statali, regionali, provinciali o comunitarie, o comunque concesse da enti pubblici o istituzioni pubbliche a valere sugli stessi costi, quando tale cumulo darebbe luogo ad un intensità d aiuto superiore al livello massimo. (5) L agevolazione massima per un progetto non potrà superare l ammontare di euro ,00. Artikel 5 Articolo 5 Förderfähige Kosten Spese ammissibili ad agevolazione (1) Folgende Kosten sind förderfähig: a) Personalkosten für Forscher und Forscherinnen, Techniker und Technikerinnen sowie Hilfspersonal, soweit diese mit dem Forschungsprojekt beschäftigt sind; b) Kosten für Instrumente und Ausrüstungen sowie Sachkosten, die durch das Forschungsprojekt unmittelbar anfallen. Werden die Instrumente und Ausrüstungen nicht während ihrer gesamten Lebensdauer für das Forschungsprojekt verwendet, gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer des Forschungsprojektes als förderfähig; c) Reisekosten und Kosten für die Teilnahme an Tagungen, Messen und Kongressen; d) Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten und Betriebskosten, solange die Räumlichkeiten für das Forschungsprojekt genutzt werden und nicht von der Einrichtung bereit gestellt werden können; e) Zusätzliche begründete Allgemeinkosten, die unmittelbar durch das Forschungsprojekt entstehen, bis zu zehn Prozent der förderfähigen Gesamtkosten des Projektes; f) Kosten für externe Mitarbeit, Beratungsdienste, Ausarbeitung von Studien und andere Dienstleistungen, die unmittelbar mit dem Forschungsprojekt im Zusammenhang stehen. (1) Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti spese: a) spese di personale per ricercatori e ricercatrici, tecnici e tecniche nonché personale ausiliario se impiegati nel progetto di ricerca scientifica; b) costi degli strumenti e delle attrezzature e spese materiali derivanti dal progetto di ricerca scientifica. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca in tutto il loro ciclo di vita, è considerato ammissibile ad agevolazione solo il costo dell ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile; c) spese di viaggio e costi per la partecipazione a convegni, fiere e congressi; d) spese per l affitto di locali e spese di gestione per il solo periodo in cui i locali sono utilizzati per il progetto di ricerca e non possono essere messi a disposizione dall ente; e) spese generali supplementari motivate derivanti direttamente dal progetto di ricerca, per un massimo del dieci per cento del totale dei costi del progetto ammissibili ad agevolazione; f) spese per collaborazioni esterne, per servizi di consulenza, elaborazioni di studi e altre prestazioni se direttamente connesse con il progetto di ricerca. Artikel 6 Articolo 6 Einreichung des Antrages Presentazione della domanda (1) Die Antragsteller können innerhalb Donnerstag, 8. September 2011, bei der Südtiroler Landesverwaltung, Amt für Hochschulförde- (1) I richiedenti possono presentare domanda di cui al presente bando di concorso entro giovedì, 8 settembre 2011 presso l amministra-

218 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ rung, Universität und Forschung, Andreas Hofer Straße 18, Bozen, einen Antrag laut dieser Wettbewerbsausschreibung einreichen. (2) Der Antrag wird mit allen Anlagen über das von der Landesverwaltung zur Verfügung gestellte Online-System verfasst und elektronisch übermittelt. Der anschließend automatisch erstellte Ausdruck ist vom Antragsteller zu unterschreiben und an das obgenannte Amt zu übermitteln. (3) Der Antrag gilt dann als ordnungsgemäß eingereicht, wenn er in Papierform persönlich oder mittels Einschreiben innerhalb der in Absatz 1 festgelegten Frist eingereicht wird. (4) Wird der Antrag auf dem Postwege übermittelt, so gilt das Datum des Poststempels des Annahmepostamtes. (5) Die Antragstellung erfolgt durch den/die gesetzliche/n Vertreter/in, wenn es sich um eine Einrichtung handelt. Im Falle von natürlichen Personen erfolgt die Antragstellung durch den/die wissenschaftliche/n Verantwortliche/n. (6) Bei einem Projektantrag, der von einer natürlichen Person eingereicht wird, mit einem Gesamtkostenaufwand von über ,00 Euro bei einem einjährigen Projekt und von über ,00 Euro bei einem mehrjährigen Projekt, ist dem Antrag eine Garantieerklärung von Seiten des/r gesetzlichen Vertreters/in der Einrichtung beizulegen, an die für die Dauer des Forschungsprojektes eine institutionelle Einbindung erfolgt. (7) Der vollständige Antrag besteht aus folgenden Teilen: a) vollständig ausgefülltes Antragsformular, b) Projektkurzfassung (max. 1 Seite) c) Finanzplan (nach der vom Amt für Hochschulförderung, Universität und Forschung vorgegebenen Struktur), d) Projektbeschreibung (max. 20 Seiten, inkl. Abbildungen und Tabellen) mit Angaben zum Arbeitsplan und zu den Humanressourcen, e) Verzeichnis der projektrelevanten Literatur (max. 5 Seiten), f) Wissenschaftliche Lebensläufe des/r wissenschaftlichen Verantwortlichen des Projektes und der Projektbeteiligten (max. 2 Seiten pro Person), zione provinciale dell Alto Adige, Ufficio per il diritto allo studio universitario, l università e la ricerca scientifica, via Andreas Hofer 18, Bolzano. (2) La domanda con tutti gli allegati viene redatta e trasmessa tramite il sistema online messo a disposizione da parte dell amministrazione provinciale. La stampa generata di seguito automaticamente è da firmare da parte del richiedente e da trasmettere all Ufficio sopra nominato. (3) La domanda si considera presentata regolarmente, se la forma cartacea viene consegnata personalmente o tramite raccomandata entro il termine stabilito nel comma 1. (4) Per le domande trasmesse tramite posta, vale la data del timbro dell ufficio postale accettante. (5) La domanda avviene tramite il/la rappresentante legale se si tratta di un ente. In caso di persona fisica la domanda avviene tramite il/la responsabile del progetto. (6) Alla domanda presentata da parte di una persona fisica, per un progetto annuale con una spesa totale superiore a euro ,00 e per un progetto pluriennale con una spesa totale superiore a euro ,00, dovrà essere allegata una dichiarazione di garanzia da parte del/la rappresentante legale dall ente con il quale avviene un coinvolgimento istituzionale per la durata del progetto. (7) La domanda intera è composta dalle seguenti parti: a) modulo di domanda interamente compilato; b) sintesi del progetto (max. 1 pagina); c) piano finanziario (secondo lo schema stabilito dall Ufficio per il diritto allo studio universitario, l università e la ricerca scientifica); d) descrizione del progetto (max. 20 pagine, incluse illustrazioni e tabelle) con indicazioni del piano lavorativo e delle risorse umane; e) elenco delle pubblicazioni rilevanti per il progetto (max. 5 pagine); f) curriculum scientifico del/la responsabile e dei partecipanti al progetto (max. 2 pagine per persona);

219 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ g) Verzeichnis der wissenschaftlichen und vor allem der projektrelevanten Publikationen der Projektbeteiligten, h) Auflistung von bereits geförderten Projekten der Projektbeteiligten mit Angabe des Fördergebers, i) bei Erstansuchen eine Kopie der Satzung der Einrichtung. (8) Im Falle von Kooperationsprojekten ist dem Antrag eine Erklärung von Seiten des/r Kooperationspartners/in beizulegen, welche die Bereitschaft beinhaltet, die im Projektantrag angeführten Tätigkeiten/Aufgaben zu übernehmen und durchzuführen. (9) Das Antragsformular sowie die Anlagen b) bis h) müssen in einer der folgenden Sprachen eingereicht werden: deutsch, italienisch, englisch. Werden die Unterlagen in englischer Sprache eingereicht, ist zusätzlich eine Projektkurzfassung (max. 1 Seite) in deutscher oder italienischer Sprache einzureichen. Im Falle von sprachwissenschaftlichen Projekten werden die Antragstellenden ersucht, das Projekt in der jeweiligen Sprache einzureichen. (10) Für ein beantragtes Instrument oder eine beantragte Ausrüstung von über 1.500,00 Euro ohne MwSt. ist dem Antrag ein entsprechendes Angebot von einer Firma beizulegen. g) elenco delle pubblicazioni scientifiche e quelle rilevanti soprattutto per il progetto, redatte dai partecipanti al progetto; h) elenco dei progetti dei partecipanti al progetto agevolati in passato con indicazione del sostenitore; i) se viene inoltrata la domanda per la prima volta deve essere presentata una copia dello statuto dell ente. (8) In caso di progetto di cooperazione, alla domanda va allegata una dichiarazione da parte del/la partner del progetto contenente la disponibilità ad assumere e svolgere le attività/i compiti indicati nella domanda di progetto. (9) Il modulo di domanda e gli allegati b) fino a h) devono essere presentati in una delle seguenti lingue: tedesco, italiano, inglese. Se i documenti vengono presentati in lingua inglese, deve essere presentata anche una sintesi del progetto (max. 1 pagina) in lingua tedesca o italiana. Nel caso di progetti nel campo della linguistica i richiedenti sono invitati a presentare il progetto nella relativa lingua. (10) Per uno strumento o un attrezzatura richiesta il cui costo sia superiore a euro 1.500,00 IVA esclusa, dovrà essere allegata l offerta di una ditta. Artikel 7 Articolo 7 Begutachtungsverfahren Procedura di valutazione (1) Das Landesamt für Hochschulförderung, Universität und Forschung prüft in einer ersten Stufe, ob die Anträge und die beigefügten Unterlagen vollständig und ordnungsgemäß eingereicht wurden. Sind die Unterlagen nicht vollständig, werden die fehlenden Dokumente vom Amt nachgefordert. Werden diese nicht innerhalb der vorgesehenen Frist nachgereicht, so wird der Antrag archiviert. (2) Nach Abschluss der Überprüfung laut Absatz 1 werden Projekte, deren Unterlagen vollständig sind, dem Technischen Beirat laut Artikel 7 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, vorgelegt. (3) Um eine objektive und qualitativ hochrangige Beurteilung sicher zu stellen, werden die Anträge einem externen Peer-Review-Verfahren (1) L ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, l università e la ricerca scientifica procede ad un primo esame delle domande ai fini della verifica della completezza e della regolarità delle stesse e della documentazione allegata. L ufficio procederà alla richiesta di integrazione della documentazione mancante. Se questa non sarà fornita entro il termine stabilito, la domanda sarà archiviata. (2) Al termine dell istruttoria di cui al comma 1, i progetti la cui documentazione è completa vengono sottoposti al Comitato tecnico di cui all articolo 7 della legge provinciale del 13 dicembre 2006, n. 14. (3) Al fine di garantire una valutazione obiettiva e altamente qualificata, le domande verranno sottoposte a una valutazione peer review e

220 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ unterzogen und von mindestens zwei externen Fachleuten begutachtet. Die externen Gutachten sind die Basis für die Förderempfehlung des Technischen Beirates. (4) Anträge, die nicht den grundlegenden wissenschaftlichen Standards entsprechen, werden nicht zum Begutachtungsverfahren zugelassen. valutate da almeno due esperti esterni. Le valutazioni esterne costituiscono la base per la proposta di agevolazione del Comitato tecnico. (4) Le domande che non corrispondono agli standard fondamentali della ricerca scientifica non vengono ammesse alla procedura di valutazione. Artikel 8 Articolo 8 Bewertungs- und Entscheidungskriterien Criteri di valutazione e decisione (1) Die Bewertung erfolgt auf Grund der nachstehend angeführten Kriterien: a) Stellenwert in der einschlägigen internationalen wissenschaftlichen Landschaft: 0-15 Punkte b) Erschließung wissenschaftlichen Neulands (innovative Aspekte): 0-15 Punkte c) Wissenschaftliche Qualität bzw. Potenzial der beteiligten Wissenschaftler/innen: 0-15 Punkte d) Bedeutung der zu erwartenden Fortschritte auf diesem Gebiet: 0-10 Punkte e) Klarheit der Ziele (Hypothesen): 0-10 Punkte f) Angemessenheit der Methodik (inklusive Arbeits- und Zeitplanung sowie Disseminationsstrategien): 0-10 Punkte g) Angemessenheit der beantragten Kosten: 0-5 Punkte h) Qualität der Kooperationen (regional, national und international): 0-5 Punkte i) Bedeutung des Forschungsprojektes für das Territorium: 0-15 Punkte (2) Jene Projekte, deren Gesamtpunktezahl unter 70/100 liegt sowie Projekte, die hinsichtlich eines Kriteriums, mit Ausnahme der Buchstaben h) und i) des Absatzes 1, eine Punkteanzahl von Null erreichen, werden nicht gefördert und folglich nicht in die Rangordnung aufgenommen. (3) Der Technische Beirat gibt zu jedem Projekt eine Bewertung ab, die sich aus der Zuweisung der Punktezahl gemäß den Kriterien laut Absatz 1 und einer Begründung zusammensetzt. Daraus ergibt sich die Gesamtpunktezahl, welche die Grundlage für die Erstellung der Rangordnung bildet. (4) Der Technische Beirat übermittelt die Förderempfehlung dem Landesamt für Hochschulförderung, Universität und Forschung. Dieses erstellt die Rangordnung. (1) La valutazione è effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati: a) Valore nel panorama scientifico internazionale: 0-15 punti b) Studio di nuovi ambiti scientifici (aspetti innovativi): 0-15 punti c) Qualità scientifica o potenziale dei ricercatori partecipi: 0-15 punti d) Importanza dei progressi attesi in questo ambito: 0-10 punti e) Chiarezza degli obiettivi (ipotesi): 0-10 punti f) Adeguatezza del metodo (incluso piano di lavoro e tempistica nonché strategie di diffusione): 0-10 punti g) Adeguatezza dei costi richiesti: 0-5 punti h) Qualità delle cooperazioni (regionali, nazionali e internazionali): 0-5 punti i) Importanza del progetto per il territorio: 0-15 punti (2) I progetti che conseguono un punteggio complessivo inferiore a 70/100, ovvero che conseguono un punteggio uguale a zero anche in un solo criterio, a parte le lettere h) e i) del comma 1, non sono ammessi ad agevolazione e pertanto non vengono inseriti nella graduatoria. (3) Per ogni progetto il Comitato tecnico formula una valutazione che si compone dell assegnazione del punteggio sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di una motivazione. Da questa risulta il punteggio complessivo che costituisce la base per la formazione della graduatoria. (4) Il Comitato tecnico trasmette il suggerimento di agevolazione all ufficio per il diritto allo studio universitario, l università e la ricerca scientifica il quale provvede a redigere la graduatoria.

221 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ (5) Bei Punktegleichheit erhalten Projekte mit der höheren Punktezahl hinsichtlich der Kriterien laut Absatz 1, Buchstabe a), c), i) den Vorzug. (5) A parità di punteggio hanno la precedenza i progetti con il punteggio più alto nei criteri di cui al comma 1, lettera a), c), i). Artikel 9 Articolo 9 Gewährung der Förderung Concessione dell agevolazione (1) Die Landesregierung genehmigt die Rangordnung und gewährt die Förderungen in der Reihenfolge der Rangordnung und zwar bis zur Ausschöpfung der verfügbaren Geldmittel. Sollte der Finanzierungsbedarf des letzten geförderten Projektes nur teilweise durch die restlichen verfügbaren Mittel gedeckt sein, wird dieser verbleibende Betrag der Förderung des betreffenden Projektes zugewiesen. Es liegt im Ermessen der Begünstigten, auf die so festgelegte partielle Förderung zu verzichten. (2) Für geförderte Projekte wird ein Fördervertrag ausgestellt. Erst mit Vorliegen eines von dem/r Begünstigten unterschriebenen Exemplars des Fördervertrages erlangt dieser Gültigkeit. (3) Der/die Begünstigte verpflichtet sich, in allen schriftlichen und mündlichen Berichten sowie Publikationen und erstellten Produkten die Autonome Provinz Bozen - Südtirol als Fördererin des Projektes anzuführen. (4) Der/die Begünstigte kann die Förderung ausschließlich zur Durchführung des Projektes verwenden, für die die Förderung beantragt und gewährt wurde. (5) Sollte der/die Begünstigte die Förderung anders als im ursprünglichen Antrag angeführt verwenden wollen, so muss er ein entsprechendes begründetes Ansuchen dem Landesamt für Hochschulförderung, Universität und Forschung stellen, in dem die neue Verwendung genau spezifiziert wird. (6) Das Ansuchen muss vor der Tätigung der entsprechenden Spesen eingereicht werden. (1) La Giunta provinciale approva la graduatoria e dispone la concessione delle agevolazioni ai progetti in ordine decrescente sulla base del punteggio ottenuto, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso in cui il fabbisogno finanziario dell ultimo progetto sostenibile risulti solo in parte coperto dalle disponibilità residue, è attribuita detta somma residua; è fatta salva la facoltà dei soggetti beneficiari di rinunciare all agevolazione parziale così individuata. (2) Per i progetti agevolati viene stipulato un contratto di finanziamento. Il contratto é valido con firma del/la beneficiario/a su una copia del contratto. (3) Il/la beneficiario/a si obbliga a citare in ogni rapporto scritto e orale ossia pubblicazione e prodotto la Provincia Autonoma di Bolzano quale sostenitore del progetto. (4) Il/la beneficiario/a può utilizzare l agevolazione solo ed esclusivamente per il progetto per il quale è stata richiesta e assegnata. (5) Qualora il/la beneficiario/a evidenziasse la necessità di destinare l agevolazione diversamente da quanto addotto nella domanda iniziale, deve presentare all ufficio per il diritto allo studio universitario, l università e la ricerca scientifica apposita e motivata domanda di cambio di destinazione, indicando esattamente la nuova destinazione. (6) La domanda va presentata prima dell effettuazione delle relative spese. Artikel 10 Articolo 10 Vorschuss und Auszahlung der Förderung Anticipazione e liquidazione dell agevolazione (1) Der/die Begünstigte kann um die Gewährung und Auszahlung eines Vorschusses im Ausmaß von bis zu 50% des genehmigten Betrages ansuchen. Dieser Vorschuss kann in der Regel nur dann und in dem Ausmaß ge- (1) Il/la beneficiario/a può richiedere la concessione e l erogazione di un anticipazione fino al 50% dell ammontare della somma concessa. Tale anticipazione può essere concessa di norma e in tale ammontare solamente se il

222 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ währt werden, wenn ansonsten die reibungslose Abwicklung der Tätigkeit aus Mangel an Liquidität nicht gewährleistet erscheint bzw. wenn der Antragstellende sonst kostspielige Kredite aufnehmen müsste. Um diesen Vorschuss kann gleichzeitig mit dem Antrag angesucht werden. (2) Der/die Begünstigte, welche/r den Vorschuss im Sinne dieses Artikels erhalten hat, muss diesen innerhalb eines Jahres durch die Vorlage entsprechender Ausgabenbelege abrechnen. In begründeten Fällen kann ein Aufschub der oben genannten Frist um höchstens ein Jahr gewährt werden, wenn der/die Begünstigte darum ansucht. Der Aufschub wird mit Dekret des zuständigen Abteilungsdirektors gewährt. Erst nach Abrechung des Vorschusses können weitere Teilbeträge abgerechnet werden. (3) Jener Anteil des gewährten Vorschusses, der nicht für die Durchführung des zur Förderung zugelassenen Projektes verwendet bzw. nicht entsprechend belegt worden ist, ist an das Schatzamt des Landes, erhöht um die gesetzlichen Zinsen, welche ab dem Datum der Gutschrift des gewährten Vorschusses anfallen, zurückzuzahlen. (4) Die Auszahlung der Teilbeträge erfolgt nach Vorlage eines entsprechenden Antrages und der ordnungsgemäßen Dokumentation. (5) Der/die Begünstigte legt bei Projekten, deren Dauer 12 Monate überschreitet, einen Zwischenbericht innerhalb des 13. Monates nach Projektstart und einen Endbericht innerhalb von 3 Monaten nach Projektabschluss dem Landesamt für Hochschulförderung, Universität und Forschung vor. Bei einjährigen Projekten legt der/die Begünstigte einen Endbericht innerhalb von 3 Monaten nach Projektabschluss vor. (6) Der Zwischenbericht und der Endbericht werden nach der vom Landesamt für Hochschulförderung, Universität und Forschung vorgegebenen Berichtsstruktur verfasst. (7) Die Auszahlung der letzten Teilrate erfolgt nach Vorlage des entsprechenden Endberichtes. richiedente non sia in grado di svolgere la propria attività per mancanza di mezzi finanziari oppure se il richiedente per far fronte alle spese debba assumersi fidi onerosi. Tale richiesta può essere inoltrata contestualmente alla domanda. (2) Il/la beneficiario/a che ha ottenuto un anticipazione di cui al presente articolo, deve rendicontare tale anticipazione entro un anno tramite la presentazione della relativa documentazione di spesa. In casi motivati può essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno, se il/la beneficiario/a presenta apposita domanda. Tale proroga è concessa con decreto del competente direttore di ripartizione. Solo dopo la rendicontazione dell anticipazione potranno essere rendicontati ulteriori importi parziali. (3) La parte dell anticipazione concessa che non è stata utilizzata per l esecuzione del progetto ammesso ad agevolazione o non adeguatamente rendicontata, deve essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di accreditamento dell anticipazione. (4) La liquidazione degli importi parziali avviene previo inoltro di apposita domanda corredata dalla relativa documentazione. (5) In caso di progetti di una durata superiore a 12 mesi, il/la beneficiario/a presenta all Ufficio per il diritto allo studio universitario, l università e la ricerca scientifica una relazione intermedia entro il tredicesimo mese dall inizio del progetto e una relazione finale entro tre mesi dalla conclusione del progetto. In caso di progetti annuali il/la beneficiario/a presenta la relazione finale entro tre mesi dalla conclusione del progetto. (6) La relazione intermedia e la relazione finale devono essere redatte in conformità allo schema appositamente predisposto dall Ufficio per il diritto allo studio universitario, l università e la ricerca scientifica. (7) La liquidazione dell ultimo importo parziale avviene dopo presentazione della relativa relazione finale.

223 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ (8) Die Rechnungslegung besteht in der Vorlage: a) einer Liste der Ausgabenbelege, die den anerkannten Kosten zugeordnet werden können, b) den originalen Ausgabenbelegen in der Höhe der anerkannten Kosten. (9) Damit der gewährte Betrag zur Gänze ausbezahlt werden kann, müssen Ausgaben in der Höhe der anerkannten Kosten getätigt worden sein. (10) Sollten die anerkannten Kosten nicht zur Gänze getätigt worden sein, so wird der Betrag anteilsmäßig reduziert. Diese Reduzierung wird vom/n dem/der zuständigen Amtsdirektor/in vorgenommen. (11) Die Ausgabenbelege müssen a) den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, b) auf den/die Antragsteller/in ausgestellt sein, c) bereits bezahlt sein, d) sich auf die anerkannten Kosten beziehen. (12) Die Ausgabenbelege müssen sich auf das geförderte Projekt beziehen und dürfen nicht ausgestellt worden sein, bevor der Antrag um Förderung des Projektes eingereicht wurde. (8) Il rendiconto consiste nella presentazione di: a) un elenco dei documenti di spesa che possono essere attribuiti ai costi ammissibili, b) documenti di spesa in originale nell ammontare dell importo totale delle spese ammesse. (9) L agevolazione concessa può essere liquidata per intero solamente se la spesa sostenuta è pari al totale delle spese ammesse. (10) Se le spese ammesse sono state sostenute solo in parte, l agevolazione concessa viene ridotta in proporzione. Questa riduzione viene stabilita dal/la direttore/direttrice dell ufficio competente. (11) I documenti di spesa devono essere: a) conformi alle vigenti disposizioni di legge, b) intestati al/la beneficiario/a, c) quietanzati, d) riferiti alle spese ammesse. (12) I documenti di spesa devono riferirsi al progetto agevolato e non possono essere rilasciati prima della domanda di agevolazione per tale progetto. Artikel 11 Articolo 11 Kontrollen Controlli (1) Im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, führt das Landesamt für Hochschulförderung, Universität und Forschung bei mindestens 6 Prozent der zum Wettbewerb zugelassenen Anträge Stichprobenkontrollen zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung des geförderten Vorhabens und der Richtigkeit der Erklärungen des/r Begünstigten durch. (1) Ai sensi dell articolo 2, comma 3, della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e succ. modifiche, l ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, l università e la ricerca scientifica effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse al concorso quale verifica circa la regolare attuazione del progetto agevolato e l esattezza delle dichiarazioni del/la beneficiario/a. Artikel 12 Articolo 12 Widerruf der Förderung Revoca delle agevolazioni (1) In den im Artikel 12 der Durchführungsverordnung vorgesehenen Fällen wird die Förderung widerrufen. (1) Nei casi previsti dall articolo 12 del regolamento di esecuzione si procederà alla revoca dell agevolazione. (2) Sollten die geförderten Projekte nicht oder (2) Se i progetti ammessi all agevolazione non nur teilweise durchgeführt worden sein, so sono stati eseguiti o sono stati eseguiti in maniera parziale, l agevolazione concessa può kann die Förderung teilweise oder vollständig widerrufen werden. essere ridotta o revocata.

224 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ BESCHLÜSSE - 1 Teil - Jahr 2011 DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 795 Gemeinde Jenesien: Ausbau der LS 136 und Verbreiterung der Engstelle bei km 3,100 Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 795 Comune di San Genesio: sistemazione della SP 136 ed allargamento della strettoia presso il km 3,100 Modifica d'ufficio al piano urbanistico - Approvazione definitiva Die Landesregierung nimmt folgende Tatsachen, Rechtsvorschriften, Unterlagen und Gesetze zur Kenntnis - geltenden Bauleitplan der Gemeinde Jenesien; - Antrag des Amtes für Straßenbau Mitte-Süd vom 13. Dezember 2010 (Prot. Nr. 10.2/ FM/ fm/23.03.p.136.4/722561) zur Eintragung notwendiger Korrekturen von Amts wegen in den Bauleitplan der Gemeinde Jenesien in Bezug auf den Vorschlag zum Ausbau der Landesstraße 136 und Verbreiterung der Engstelle bei km 3,100; - technische Unterlagen des Amtes für Straßenbau Mitte-Süd vom 2. Dezember 2010; La Giunta Provinciale prende atto dei seguenti fatti, atti amministrativi, documenti e leggi - piano urbanistico vigente del Comune di San Genesio; - richiesta dell ufficio tecnico strade centro-sud del 13 dicembre 2010 (n. prot. 10.2/ FM/fm/ P.136.4/722561) per l inserimento d ufficio di correzioni necessarie nel piano urbanistico del Comune di San Genesio con riferimento alla proposta per la sistemazione della strada provinciale 136 e l allargamento della strettoia presso il km 3,100; - elaborati tecnici dell Ufficio tecnico strade centro-sud del 2 dicembre 2010; - Umweltbericht vom 2. Dezember 2010; - rapporto ambientale del 2 dicembre 2010; - Ziel der Ausbaumaßnahmen ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Der betreffende Straßenabschnitt liegt im Kurvenbereich mit sehr geringer Fahrbahnbreite und unzureichender Sichtweite; - zur Ausführung des Vorhabens macht es sich notwendig, Anteile mehrerer Grundparzellen in das Eigentum der Autonomen Provinz Bozen zu überführen; - eigenen Beschluss Nr. 27 vom 17. Jänner 2011, betreffend eine Abänderung von Amts wegen des Bauleitplanes der Gemeinde Jenesien durch die Korrektur der Trasse der Landesstraße 136 bei km 3,100 gemäß graphischer Beilage im Maßstab 1: ; - der oben erwähnte Beschluss wurde für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem 7. Februar 2011, im Sekretariat der Gemeinde Jenesien, sowie am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt; - scopo degli interventi di sistemazione è l aumento della sicurezza stradale. Questo tratto stradale è in curva con scarsa larghezza della carreggiata e visibilità insufficiente; - per la realizzazione del progetto è necessario il passaggio di parti di diverse particelle fondiarie alla proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano; - propria delibera n. 27 del 17 gennaio 2011, concernente una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di San Genesio mediante la correzione del tracciato della strada provinciale 136 presso il km 3,100, secondo l'allegato grafico in scala 1: ; - la succitata delibera è stata depositata ed e- sposta al pubblico per la durata di 30 giorni, a partire dal 7 febbraio 2011, nella segreteria del Comune di San Genesio e presso la sede dell'amministrazione provinciale;

225 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ der Zeitpunkt der Auflegung wurde vorher durch Anzeigen im Bürgernetz des Landes und im Amtsblatt der Region, bekannt gegeben; - während dieser Frist sind weder bei der Gemeinde Jenesien, noch bei der Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur beantragten Änderung von Amts wegen des Bauleitplanes eingegangen. Auch die Gemeinde Jenesien hat sich nicht dagegen ausgesprochen; - positives Gutachten der Landesraumordnungskommission, Sitzung vom 28. April 2011, im Sinne des Artikel 2 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. Nr. 13 vom 11. August 1997 i.g.f.; - la data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nella rete civica della provincia e nel Bollettino Ufficiale della Regione; - durante questo periodo né al Comune di San Genesio, né all'amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in merito alla modifica d'ufficio al piano urbanistico in oggetto. Nemmeno il Comune di San Genesio ha espresso parere contrario; - parere favorevole della commissione urbanistica provinciale, seduta del 28 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 2 della legge urbanistica provinciale L.P. n. 13 dell 11 agosto 1997 e successive modifiche; - graphische Beilage im Maßstab 1: ; - allegato grafico in scala 1: ; - Artikel 21 Absatz 4 des Landesraumordnungsgesetzes - articolo 21 comma 4 della legge urbanistica provinciale und beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. den Bauleitplan der Gemeinde Jenesien durch die Korrektur der Trasse der Landesstraße 136 bei km 3,100, wie in den Prämissen angeführt, abzuändern; 2. für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen. e delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. di modificare il piano urbanistico del Comune di San Genesio mediante la correzione del tracciato della strada provinciale 136 presso il km 3,100, come indicato nelle premesse; 2. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER DER LANDESHAUPTMANN DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DOTT. HERMANN BERGER

226 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ BESCHLÜSSE - 1 Teil - Jahr 2011 DELIBERAZIONI - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 800 Genehmigung des überarbeiteten Landschaftsplanes der Gemeinde St. Pankraz Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 800 Approvazione del piano paesaggistico rielaborato del Comune di San Pancrazio Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: Die Landesverwaltung hat den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde St. Pankraz im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, erarbeitet. Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit Beschluss Nr. 01/11 vom den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde St. Pankraz genehmigt. Der Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde St. Pankraz besteht aus dem erläuternden Bericht, den Durchführungsbestimmungen und der kartographischen Anlage im Maßstab 1: und 1: Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 01/11 vom und seine Bestandteile wurden im Sekretariat der Gemeinde St. Pankraz hinterlegt und an der Amtstafel selbst veröffentlicht, wie aus den Bestätigungen der Gemeindeunterlagen hervorgeht. La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue: L amministrazione provinciale ha redatto la proposta del piano paesaggistico rielaborato del Comune di San Pancrazio ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. La I a Commissione per la tutela del paesaggio ha approvato con delibera n. 01/11 del 17/02/ 2011 la proposta del piano paesaggistico rielaborato del Comune di San Pancrazio. La proposta del piano paesaggistico rielaborato del Comune di San Pancrazio comprende la relazione illustrativa, le norme di attuazione e la cartografia allegata in scala 1: e 1: La delibera della I a Commissione per la tutela del paesaggio n. 01/11 del 17/02/2011 ed i suoi elementi integranti sono stati depositati nella segreteria del Comune di San Pancrazio e pubblicati all albo del comune stesso, come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti. Innerhalb des Veröffentlichungszeitraumes wurden keine Bemerkungen im Sinne des Artikels 3 des Landesgesetzes vom , Nr. 16, in geltender Fassung, eingereicht. Die Gemeinde gibt gemäß Ratsbeschluss vom , Nr. 8 ein positives Gutachten zum Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes ab, das sie an die folgenden Bedingungen bindet: Entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale , n. 16 e successive modifiche: Il Comune secondo la delibera del Consiglio comunale del 03/04/2011, n. 8 esprime parere positivo alla proposta del piano paesaggistico rielaborato che lega alle seguenti condizioni: Änderungen durch die Landesregierung 1. Der erläuternde Bericht zum Landschaftsplan wird um die Beschreibung zur Bannzone am Häusl am Stoan ergänzt, dessen Fehlen in den Unterlagen entdeckt worden ist. Modifiche da parte della Giunta provinciale 1. La relazione illustrativa al piano paesaggistico viene completata con la descrizione della zona di rispetto al Häusl am Stoan, la cui mancanza è stata scoperta nella documentazione.

227 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ In den Lageplänen sind die von der Forstbehörde angemerkten Korrekturen zu übernehmen, die in der Folge auch mit der Gemeindeverwaltung abgeklärt wurden und deren Zustimmung erhalten haben. 3. Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen Änderungen am Gemeindebauleitplan müssen in der Kartographie zum Landschaftsplan rezipiert werden. Die Landesregierung hat sämtliche Verfahrensunterlagen geprüft und nimmt den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes mit den oben angeführten Änderungen an. 2. Nelle planimetrie sono da riportare le correzioni segnalate dall Autorità forestale, che di seguito sono state accordate con l Amministrazione comunale che ha dato il consenso a queste modifiche. 3. Le modifiche grafiche introdotte dal piano urbanistico comunale devono venire recepite nella cartografia del piano paesaggistico. La Giunta provinciale ha esaminato tutti gli atti del procedimento e approva la proposta di piano paesaggistico rielaborato con le modifiche sopraccitate. Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa: 1. Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16; 1. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16; 2. Dekret des Landeshauptmannes vom 22. Oktober 2007, Nr. 56 und insbesondere in den Artikel 1 desselben; 3. Dekret des Landeshauptmannes vom 2. August 1979, Nr. 65/V/LS betreffend die Genehmigung von landschaftlichen Unterschutzstellungen in der Gemeinde St. Pankraz. 2. del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56 ed in particolare dell articolo 1 dello stesso; 3. del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 2 agosto 1979, n. 65/V/LS, concernente l'approvazione di vincoli paesaggistici nel Comune di San Pancrazio. Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit folgenden Ciò premesso La Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi BESCHLUSS: DELIBERA: 1. Der überarbeitete Landschaftsplan für die Gemeinde St. Pankraz ist mit den nachfolgenden Durchführungsbestimmungen und kartographischen Anlagen und mit den in den Prämissen angeführten Änderungen im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt: 1. Il piano paesaggistico rielaborato per il Comune di San Pancrazio è approvato con le seguenti norme d attuazione e le cartografie allegate e con le modifiche citate nelle premesse, ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16: 1) der erläuternde Bericht, 1) la relazione illustrativa, 2) die Durchführungsbestimmungen, 2) le norme di attuazione, 3) die kartographische Anlage mit zwei Lageplänen im Maßstab 1: und einem Ausschnitt im Maßstab 1: ) la cartografia allegata con due planimetrie in scala 1: ed uno stralcio in scala 1:5.000.

228 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Das Dekret des Landeshauptmanns vom 2. August 1979, Nr. 65/V/LS ist aufgehoben. 3. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Landschaftsschutzbindungen und Flächenwidmungen zu übernehmen. 4. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. 2. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 2 agosto 1979, n. 65/V/LS è a- brogato. 3. La Ripartizione Urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo i vincoli paesaggistici e le destinazioni delle superfici, approvati con codesta delibera. 4. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN Dr. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. Dr. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

229 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ GEMEINDE ST. PANKRAZ DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUM LANDSCHAFTSPLAN COMUNE DI SAN PANCRAZIO NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO Art. 1 Art. 1 Allgemeines Generalità Die folgenden Durchführungsbestimmungen werden bezugnehmend auf die Kategorien des Artikel 1 und gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung festgesetzt. Integrierenden Bestandteil des Landschaftsplanes bilden: - die kartographischen Anlagen, bestehend aus zwei Lageplänen im Maßstab 1: und einem Ausschnitt im Maßstab 1:5.000, der erläuternde Bericht und die nachfolgenden Durchführungsbestimmungen. Le norme di attuazione che seguono vengono determinati in riferimento agli oggetti di cui all articolo 1 ed ai sensi dell articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche. Fanno parte integrante del piano paesaggistico: - le cartografie allegate, consistenti in due planimetrie in scala 1:10.000, ed uno stralcio in scala 1:5.000, la relazione illustrativa ed le seguenti norme di attuazione. Art. 2 Art. 2 Weite Landstriche, die eine natürliche oder von Menschenhand umgeformte Landschaft, unter Einbeziehung der Siedlungen, bilden und die einzeln oder in ihrer Gesamtheit Zeugnis von Zivilisation geben (Artikel 1/b des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung). Es handelt sich um natürliche oder vom Menschen mitgestaltete Gebiete, die wegen ihrer landschaftlichen Schönheit und Eigenart oder Naturausstattung und Umweltfunktion oder ihrer Bedeutung für die ortstypische Siedlungsstruktur oder ihrer besonderen Erholungseignung oder als Umgebungsschutz von Natur- und Kulturdenkmälern mit dem Ziel der Erhaltung dieser Funktionen ausgewiesen werden. Zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati ad opera dell uomo comprese le strutture insediative, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà (riferimento al par. b) dell articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successiva modifica). Si tratta di aree naturali o formate anche dall attività umana che per la loro bellezza e singolarità paesaggistica, le risorse naturali o la loro importanza per la tipica struttura insediativa locale, nonché per la loro particolare idoneità a fini ricreativi o di protezione nei confronti di monumenti naturali e culturali in essi presenti, sono sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservare tali funzioni. a) Gebiete von landschaftlichem Interesse a) Zone di interesse paesaggistico Diese umfassen das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme der Wohnbau- und Gewerbegebiete mit genehmigtem Durchführungsplan im Sinne des Artikel 6, Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 16/1970. Es gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes und des Gemeindebauleitplanes sofern nicht durch nachfolgende Bestimmungen spezifisch geregelt. Comprendono l intero territorio comunale e- scluse le zone abitative e produttive fornite di piano di attuazione approvato ai sensi del comma 3 del articolo 6 della legge provinciale n. 16/1970. Valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale e del piano urbanistico comunale nonché le norme specifiche come segue.

230 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Die als "Auwald" eingetragenen Flächen sind Überreste wertvollster Naturlebensräume mit einer bedrohten, aber sehr vielfältigen Flora und Fauna. Für deren Fortbestand ist die Erhaltung optimaler hydrologischer Verhältnisse und der charakteristischen Vegetation von großer Bedeutung. Kulturänderungen sind untersagt. Die forstliche Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Landesforstgesetzes. Kastanienhaine sind ästhetisch wertvolle Kulturlandschaftsbereiche und Lebensräume für eine bedrohte Fauna. Kulturänderungen sind hier deshalb untersagt. Feuchtgebiete sind hochwertige Naturlebensräume für eine spezialisierte und bedrohte Flora und Fauna. Für deren Fortbestand ist die Erhaltung der gegebenen hydrologischen Verhältnisse und der charakteristischen Vegetation von großer Bedeutung. Es sind deshalb Trockenlegungsarbeiten, die Torfentnahme, das Ablagern von Material jeglicher Art sowie das Ausbringen von Dünger untersagt. Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung der bestehenden Gräben. Le aree contrassegnate come "bosco ripariale" rappresentano residui di habitat naturali con una grande biodiversità e molte specie minacciate, sia vegetali che animali. Per la loro salvaguardia è di grande importanza il mantenimento di caratteristiche idrologiche ottimali e della vegetazione tipica. Sono vietati cambiamenti di coltura. L'utilizzazione forestale soggiace alle disposizioni della legge forestale provinciale. I castagneti sono paesaggi colturali di altissimo valore estetico e habitat per una fauna minacciata. Pertanto sono vietati cambiamenti di coltura. Le zone paludose rappresentano habitat naturali di grande valore per una flora e fauna altamente specializzate e minacciate. Per la loro salvaguardia è di grande importanza il mantenimento delle caratteristiche idrologiche presenti e della vegetazione tipica. Sono perciò vietati le opere di prosciugamento del terreno, l'estrazione di torba, il deposito di materiale di qualsiasi genere nonché la concimazione. È consentita la manutenzione ordinaria dei fossi esistenti. b) Landschaftliche Bannzone b) Zona di rispetto paesaggistica Innerhalb dieser Flächen besteht ein absolutes Bauverbot für die Errichtung bzw. Erweiterung oberirdischer Gebäude jeglicher Art. Für bestehende Hofstellen und Wohngebäude gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes. Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen sowie das Überqueren des Gebietes mit Elektround Telefonfreileitungen. Ausgenommen sind die Anschlüsse für bestehende und zulässige Gebäude, die sich in der Zone oder in deren unmittelbaren Umgebung befinden, wenn dafür das Überqueren des geschützten Gebietes notwendig ist. Entro tali aree vige un assoluto divieto di costruzione e / o ampliamento di edifici fuori terra di qualsiasi genere. Per le sedi di aziende agricole e gli edifici residenziali esistenti valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale. Sono vietati gli impianti per la lavorazione della ghiaia, nonché l attraversamento della zona stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella zona stessa o in quelle contigue, quando risulta necessario l attraversamento della zona vincolata. c) Landschaftsschutzgebiet Buchen c) Zona di tutela paesaggistica Buchen Für das einbezogene Landwirtschaftsgebiet gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes ausgenommen die Verlegung und Neuerrichtung von Gebäuden, die nur dann gestattet werden können, wenn der Antragsteller anderswo keine für die Errichtung des Gebäudes geeigneten Gründe besitzt. Die Verlegung und Neuerrichtung von Gebäuden unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung; diese kann den geeigneten Standort festlegen, um eine bessere Einfügung in das umliegende Landschaftsbild zu gewährleisten. Per la relativa zona di verde agricolo valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale, esclusi il trasferimento e la costruzione ex novo di edifici, che possono essere autorizzati soltanto qualora il richiedente non possiede altrove terreno adatto per l impianto dell'edificio. Il trasferimento e la costruzione ex novo di edifici sono soggetti all autorizzazione paesaggistica da parte dell Amministrazione provinciale, la quale può indicare l ubicazione in relazione alle esigenze emergenti da un più idoneo inserimento nel quadro paesaggistico circostante.

231 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen sowie das Überqueren des Gebietes mit Elektround Telefonfreileitungen. Ausgenommen sind die Anschlüsse für bestehende und zulässige Gebäude, die sich in der Zone oder in deren unmittelbaren Umgebung befinden, wenn dafür das Überqueren des geschützten Gebietes notwendig ist. Sono vietati gli impianti per la lavorazione della ghiaia, nonché l attraversamento della zona stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella zona stessa o in quelle contigue, quando risulta necessario l attraversamento della zona vincolata. Art. 3 Art. 3 Naturdenkmäler, bestehend aus Naturgebilden oder Teilen derselben, die einen bedeutenden wissenschaftlichen, ästhetischen, heimat- und volkskundlichen Wert besitzen, sowie den dazugehörigen Bannstreifen, die geschützt werden müssen, um einen ungestörten Genuss der Denkmäler zu gewährleisten (Artikel 1/a des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung). Monumenti naturali consistenti in elementi o parti limitate alla natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei monumenti stessi (riferimento al par. a) articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche). In diese Kategorie fallen die nachstehend angeführten und in der beiliegenden Karte eingetragenen Naturdenkmäler: Rientrano nella categoria i seguenti monumenti naturali individuati nell allegata planimetria: 84/1 Wasserfall Greitwiesbach 84/1 Cascata del rio Greitwies 84/2 Labeben 84/2 Labeben 84/3 Mineralquelle Mitterbad 84/3 Sorgente mineraria Bagni di Mezzo 84/4 Falkomaisee 84/4 Lago Falkomai 84/5 1 Kastanienbaum 84/5 1 castagno 84/6 1 Kastanienbaum 84/6 1 castagno 84/7 1 Buche 84/7 1 faggio 84/8 1 Nussbaum 84/8 1 noce 84/9 1 Nussbaum 84/9 1 noce 84/10 1 Zirbe 84/10 1 cembro 41/9 Gaulschlucht 41/9 Gaulschlucht Es ist verboten die angeführten Naturdenkmäler zu beschädigen oder zu beeinträchtigen. È vietato danneggiare o compromettere i monumenti naturali sopra indicati.

232 Bollettino Ufficiale n. 22/I-II del 31/05/2011 / Amtsblatt Nr. 22/I-II vom 31/05/ Art. 4 Art. 4 Archäologisches Schutzgebiet Zona archeologica Es handelt sich um Fundstellen von besonderer archäologischer und geschichtlicher Bedeutung, die in der beiliegenden Karte eigens gekennzeichnet sind. Trattasi di aree di ritrovamento di particolare importanza archeologica e storica, appositamente contrassegnate nell allegata planimetria. In diesen Teilgebieten ist für jede tiefgreifende Veränderung der Beschaffenheit des Areals die Ermächtigung der Abteilung für Denkmalpflege einzuholen. Per tali settori, ogni consistente modificazione dell assetto dell area delimitata deve essere autorizzata dalla Soprintendenza provinciale ai Beni Culturali. Art. 5 Landschaftliche Strukturelemente Für das gesamte Gemeindegebiet gilt: Art. 5 Elementi strutturali paesaggistici Per l intero territorio comunale vige: Trockenmauern, alte Pflasterwege, Lesesteinwälle, Waale und Waalwege, Feldhecken, Flurgehölze und Ufervegetation sind wegen ihrer besonderen landschaftlichen, ökologischen und heimatkundlichen Bedeutung geschützt. Ihre Entfernung bzw. Veränderung unterliegt der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung, auch wenn sie in den beiliegenden graphischen Planunterlagen nicht explizit ausgewiesen sind. Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung. I muri a secco, le antiche strade lastricate, argini di pietrame, canali d irrigazione e passeggiate del canale, siepi, boschetti isolati e la vegetazione ripariale sono tutelati per la loro particolare importanza paesaggistica, ecologica e storicoculturale. Ogni rimozione rispettivamente modifica di essi è sottoposto all autorizzazione paesaggistica da parte dell Amministrazione Provinciale, anche se nelle planimetrie allegate non sono determinati esplicitamente. Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria. Wasserläufe und Gräben erfüllen als aquatische Lebensräume und Naturkorridore eine wichtige landschaftsökologische Funktion. Untersagt sind deren Zuschüttung oder Verrohrung (ausgenommen jene Stellen mit Wegüberbrückungen). I corsi d'acqua ed i fossi assumono come habitat acquatici e corridoi naturali un importante funzione paesaggistico-naturale. Sono vietati il riempimento e l intubamento di essi (ad eccezione dei punti con sovrappassi). Nicht ortsübliche Umzäunungen, insbesondere die Verwendung von Stacheldraht, sind nicht gestattet. Sono vietati le recinzioni non usuali ed in particolare l uso del filo spinato.

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