SOMMARIO. Art. 18. Disposizioni in tema di tutela della risorsa idrica e criticità idrogeologiche...18

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2 SOMMARIO TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI...3 CAPO 1. NORME DI CARATTERE GENERALE...3 Art. 1. Finalità e ambito di applicazione...3 Art. 2. Elaborati costitutivi della componente geologica, idraulica, sismica ed ambientale...4 Art. 3. Interventi sul suolo, sottosuolo e corsi d acqua...4 Art. 4. Definizione degli interventi di messa in sicurezza idraulica...6 Art. 5. Definizione degli interventi di compensazione idraulica...6 TITOLO SECONDO - LA DISCIPLINA DELLE COMPATIBILITA...6 CAPO 1. LA DISCIPLINA DELLA PERICOLOSITA GEOLOGICA...6 SEZIONE I - Direttive contenute nel DPGR n 53/R/ Art. 6. Criteri da rispettare in relazione agli aspetti geologici ( del DPGR n 53/R/2011)...6 SEZIONE II - Disposizioni del Bacino Regionale Toscana Nord...7 Art. 7. Disposizioni in merito alle aree P.F.M.E (art. 13 delle Norme di Piano)...7 Art. 8. Disposizioni in merito alle aree P.F.E (art. 14 delle Norme di Piano)...8 CAPO 2. LA DISCIPLINA DELLA PERICOLOSITA IDRAULICA...9 SEZIONE I - Direttive contenute nel DPGR n 53/R/ Art. 9. Criteri da rispettare in relazione agli aspetti idraulici ( del DPGR n 53/R/2011)...9 SEZIONE II - Disposizioni del Bacino Regionale Toscana Nord...11 Art. 10. Disposizioni in merito alle aree P.I.M.E (art. 5 delle Norme di Piano)...11 Art. 11. Disposizioni in merito alle aree P.I.E (art. 6 delle Norme di Piano)...13 SEZIONE III - Disposizioni introdotte dalla LR n 21/ Art. 12. Interventi nelle aree P.I.M.E (art. 2 della LR n 21/2012)...14 SEZIONE IV - Disposizioni del RU nelle aree a pericolosità idraulica...16 Art. 13. Criteri da rispettare nelle aree P.I.E e P.I.M.E (art. 145 e 146 delle NTA)...16 Art. 14. Ammissibilità degli interventi di Ma.str con frazionamento in aree P.I.E...17 Art. 15. Aree di pertinenza fluviale...17 CAPO 3. LA DISCIPLINA DELLA PERICOLOSITA SISMICA...17 SEZIONE I - Direttive contenute nel DPGR n 53/R/ Art. 16. Criteri da rispettare in relazione agli aspetti sismici ( 3.5 del DPGR n 53/R/2011)...17 SEZIONE II - Disposizioni del RU nelle aree a pericolosità sismica S Art. 17. Interventi edilizi sui capannoni a destinazione artigianale/industriale...18 CAPO 4. LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEGLI ACQUIFERI...18 Art. 18. Disposizioni in tema di tutela della risorsa idrica e criticità idrogeologiche...18 CAPO 5. LA DISCIPLINA DELLE COMPATIBILITA AMBIENTALI...19 SEZIONE I - Disposizioni in materia di tutela ambientale...19 Art. 19. Verifiche ambientali e gestione delle aree produttive dismesse...19 Art. 20. Discariche e depositi di origine antropica...19 SEZIONE II - Disposizioni in materia di permeabilità dei suoli e di deflusso sotterraneo

3 Art. 21. Invarianza idraulica...20 Art. 22. Costruzioni interrate sotto falda...20 Art. 23. Paleoalvei...21 Art. 24. Cordoni sabbiosi litoranei...21 Art. 25. Aree umide relitte...22 TITOLO TERZO - LA DISCIPLINA DELLA FATTIBILITA...22 CAPO 1. CRITERI GENERALI PER L ATTRIBUZIONE DELLA FATTIBILITA...22 Art. 26. Generalità sulle classi di Fattibilità...22 Art. 27. Fattibilità del RU in funzione della pericolosità geologica, idraulica e sismica...22 Art. 28. Matrici per l assegnazione delle classi di Fattibilità...23 Art. 29. Individuazione di più Fattibilità per la stessa tipologia di intervento...24 Art. 30. Schede della Fattibilità: Scheda grafica e Scheda norma...24 Art. 31. Fattibilità associata agli interventi urbanistico edilizi recepiti dal RU...25 CAPO 2. CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI URBANISTICO EDILIZI...25 SEZIONE I - Fattibilità geologica del RU...25 Art. 32. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1g)...25 Art. 33. Fattibilità con normali vincoli (F2g)...25 Art. 34. Fattibilità condizionata (F3.1g)...26 Art. 35. Fattibilità condizionata (F3.2g)...26 Art. 36. Fattibilità condizionata (F3.3g)...27 Art. 37. Fattibilità limitata (F4)...27 SEZIONE II - Fattibilità idraulica del RU...28 Art. 38. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1i)...28 Art. 39. Fattibilità con normali vincoli (F2i)...28 Art. 40. Fattibilità condizionata (F3i)...28 Art. 41. Fattibilità limitata (F4i)...29 SEZIONE III - Fattibilità sismica del RU...29 Art. 42. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1s)...29 Art. 43. Fattibilità con normali vincoli (F2s)...29 Art. 44. Fattibilità condizionata (F3s)...29 Art. 45. Fattibilità limitata (F4s)...30 Elenco delle abbreviazioni e degli acronimi...31 ALLEGATO 1 art. 28 NTG - Matrice 1 della Fattibilità; ALLEGATO 2 art. 28 NTG - Matrice 2 della Fattibilità; ALLEGATO 3 art. 29 NTG - Schema esemplificativo. 2

4 TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO 1. NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Le presenti Norme tecnico geologiche di attuazione (NTG) costituiscono parte integrante delle Norme tecniche per la gestione e attuazione delle previsioni (NTA) del RU, con particolare riferimento al Titolo settimo Sicurezza idrogeologica e salvaguardia dell Ambiente e si applicano a tutti gli interventi urbanistici ed edilizi previsti dal RU, di interesse pubblico o privato, così come disposto anche ai sensi dell art. 144 comma 4 delle stesse NTA; 2. Nelle presenti Norme tecnico geologiche di attuazione, e quindi nelle NTA del RU, sono fatte salve tutte le disposizioni più restrittive contenute nelle leggi dello Stato e della Regione Toscana nonché negli strumenti di pianificazione sovracomunale e in altri piani di tutela idrogeologica e ambientale. Sono inoltre fatte salve tutte le disposizioni contenute in materia geologica nella Disciplina di Piano del PS vigente con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo II Lo statuto per la risorsa acqua e Capo III Lo statuto per la risorsa suolo. Nei casi di discrepanza con le presenti norme si dovranno applicare quelle più restrittive e/o cautelative; 3. Le presenti norme disciplinano, per quanto attiene gli aspetti geologici, idraulici, sismici ed ambientali, le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistico edilizie ed infrastrutturali ammesse dal RU attraverso la definizione della Fattibilità delle trasformazioni e delle funzioni territoriali ammesse, che fornisce indicazioni in merito alle limitazioni delle destinazioni d'uso del territorio in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate, nonché in merito agli studi e alle indagini da effettuare a livello attuativo ed edilizio ed alle opere da realizzare per la mitigazione del rischio per l intero territorio del Comune di Massa; 4. Le presenti norme costituiscono il riferimento prioritario per la corretta modalità di attuazione degli interventi ammessi e previsti dal nuovo Regolamento Urbanistico; 5. La documentazione geologica, idraulica, sismica ed ambientale di corredo ad ogni intervento urbanistico edilizio ammesso dal RU deve obbligatoriamente riportare, oltre alle classi di pericolosità contenute nel PS, le classi di Fattibilità riferite alle singole problematiche che le hanno generate, unitamente alle relative prescrizioni e condizionamenti secondo quanto disciplinato dalle presenti Norme tecnico geologiche di attuazione del RU; 6. Il geologo libero professionista incaricato di redigere la relazione geologica o altra documentazione tecnica similare, dovrà verificare ed eventualmente approfondire le pericolosità riportate nel Piano Strutturale e dovrà certificare, al termine del proprio studio e sulla base dei contenuti delle Norme prescrittive di fattibilità di cui agli art.li 32-45, che l intervento previsto risulta ammissibile con riferimento al contesto geologico in s.l. in cui si inserisce; 7. Lo studio sulla pericolosità geologica, lo studio idrologico-idraulico di supporto al Piano Strutturale, la carta della pericolosità sismica e lo studio di Microzonazione Sismica di I livello elaborato per il Regolamento Urbanistico, definiscono le aree omogenee del territorio caratterizzate da un diverso grado di pericolosità geologica, idraulica e sismica secondo le direttive del Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. n. 1/05 (DPGR. n. 53/R/11). 3

5 Art. 2. Elaborati costitutivi della componente geologica, idraulica, sismica ed ambientale 1. Le disposizioni contenute nelle presenti norme, che definiscono i criteri di attribuzione della Fattibilità agli interventi ammessi dal RU, sono state elaborate sulla base dei contenuti delle indagini geologico-tecniche di supporto al PS sintetizzate negli elaborati sotto riportati che costituiscono parte integrante delle presenti norme e a cui, il geologo, dovrà obbligatoriamente riferirsi: 1) Carta geomorfologica dalla Tavola 1 gm alla Tavola 13 gm (scala 1:5.000); 2) Carta della pericolosità geologica dalla Tavola1 pg alla Tavola 13 pg (scala 1:5.000); 3) Carta delle aree di pertinenza fluviale Tavole 22.3.a e 22.3.b (scala 1:10.000); 4) Carta della dinamica costiera e reticolo idraulico Tavole 22.4.a e 22.4.b (scala 1:10.000); 5) Carta delle aree soggette a ristagno idrico Tavole 22.5.a e 22.5.b (scala 1:5.000); 6) Carta delle aree con problematiche di dinamica costiera Tavola Bpdc (scala 1:10.000); 7) Carta delle aree con problematiche idrogeologiche Tavola Bpig (scala 1:10.000); 8) Carta delle frequenze fondamentali dei terreni - Microzonazione sismica (scala 1:25.000); 9) Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica MOPS (scala 1:10.000); 10) Carta della Pericolosità sismica (scala 1:10.000); 11) Carta delle discariche e dei depositi di origine antropica Tavola 1A e 1B (scala 1:10.000, scale varie); 12) Carta della Vulnerabilità - Fattori antropici produttori reali e potenziali di inquinamento dei corpi idrici (1991) - Allegato 2 alla Relazione Tecnica sulle Discariche e i Depositi di origine antropica; 13) Tutti gli elaborati grafici dello Studio della Pericolosità idraulica nel Comune di Massa (Aprile 2015) della società Physis Ingegneria per l ambiente. 2. Gli elaborati di cui al comma 1 individuano le problematiche fisiche del territorio rispetto alle quali ciascun intervento sia sul patrimonio esistente che di nuova previsione dovrà soddisfare per le condizioni di stabilità e funzionalità nel tempo, senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e/o sulle strutture esistenti. Art. 3. Interventi sul suolo, sottosuolo e corsi d acqua 1. Il mantenimento della stabilità dei terreni non urbanizzati e, più in generale, degli equilibri idrogeomorfologici che si sono consolidati nel tempo è strettamente legato alla regolamentazione delle attività antropiche secondo pratiche compatibili con la necessità di mantenere sia un adeguata copertura vegetale del suolo sia un efficiente rete di deflusso delle acque di scorrimento superficiale. Fatte salve le disposizioni del Regolamento di attuazione della L.R. n.39/2000 Legge forestale della Toscana, l articolazione che segue si sostanzia in norme prescrittive e prestazionali che valgono su tutto il territorio del Comune di Massa e che dovranno essere comunque osservate ogniqualvolta si dovrà intervenire nelle aree non urbanizzate modificandone l assetto originario; 2. Interventi su suolo e sottosuolo a) sistema idrogeologico: allo scopo di salvaguardare il sistema idrogeologico, per qualunque intervento che provochi consistenti variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche significative della rete dei fossi o canali esistenti, dovrà essere opportunamente verificata, mediante analisi e studi specifici, la relativa ricaduta sull assetto idrogeologico e sulla permeabilità del suolo. In particolare, tutti i tipi di impianti che presuppongono impermeabilizzazione del suolo dovranno essere realizzati con modalità atte a: I) consentire una corretta regimazione delle acque superficiali limitando l impermeabilizzazione del suolo; in particolare i materiali impiegati per le pavimentazioni, nelle aree non soggette alla salvaguardia delle acque sotterranee, dovranno favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque meteoriche; II) non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque di scorrimento superficiale; III) non interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, sia con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate. b) stabilità dei versanti collinari e dei riporti artificiali: i terrazzamenti dei versanti collinari nei terreni destinati ad attività agricole dovranno essere mantenuti nella loro piena efficienza mediante opportune opere di ripristino delle parti lesionate e di manutenzione delle opere di drenaggio delle acque superficiali. La realizzazione di muri di sostegno in cemento armato per la sistemazione degli sbancamenti dei versanti sarà 4

6 subordinata alla verifica di stabilità generale della pendice nella configurazione originaria e nella configurazione conseguente all intervento. Saranno da prevedere, inoltre, l adozione di opportuni manufatti di drenaggio che evitino l insorgere di dannose sovrapressioni delle acque di infiltrazione. In nessun caso la messa in opera di una struttura di sostegno dovrà provocare l alterazione del reticolo idrografico superficiale e/o il ristagno delle acque di scorrimento superficiale. Laddove la morfologia e la pendenza del versante non consentano alle macchine agricole di operare in sicurezza si potrà attuare la lavorazione a rittochino predisponendo una specifica rete di scolo atta a ridurre la velocità di scorrimento delle acque superficiali e prevedendo, al contempo, il mantenimento di una copertura erbacea continua. E vietato coltivare e/o impiantare orti sulle scarpate dei rilevati stradali e sulle strutture arginali dei corsi d acqua. Le lavorazioni agricole adiacenti a tali manufatti dovranno interrompersi a una distanza non inferiore ai due metri dalla base degli stessi. c) infrastrutture viarie: i rilevati delle infrastrutture viarie non potranno in nessun caso alterare il corso delle acque superficiali incanalate. Allo scopo di mantenere il collegamento "monte-valle" delle acque di superficie si dovranno prevedere opportune luci di passaggio appositamente aperte nella struttura del rilevato. I sottopassi e le botti per l attraversamento dei fossi da parte della rete viaria dovranno essere dimensionati in modo da evitarne il restringimento della sezione di deflusso e da permettere la manutenzione periodica. L allontanamento delle acque piovane dai piani viari dovrà avvenire recapitando le stesse direttamente alla rete idrografica con appositi manufatti di raccolta messi in opera con funzionalità antierosiva. Per le strade sterrate e/o non asfaltate, la viabilità poderale ed i sentieri si dovrà prevedere la realizzazione di sciacqui laterali sistemati in modo da evitare l innesco di fenomeni di erosione incanalata nei terreni di sgrondo adiacenti. d) riduzione degli effetti dell impermeabilizzazione del suolo: tutti i tipi di impianti artificiali dovranno essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono garantendo il mantenimento dell efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali. I progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità e dei rilevati dovranno essere tesi ad evitare l ulteriore impermeabilizzazione superficiale. e) sbancamenti, scavi e rinterri: tutti gli sbancamenti e gli scavi in terreno sciolto e/o lapideo che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del terreno dovranno essere provvisti, a monte degli stessi, di adeguate opere di drenaggio per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche nella rete di scolo esistente. Il rinterro degli scavi e/o degli sbancamenti dovrà assicurare il ripristino della morfologia originaria e delle condizioni di stabilità delle pareti naturali, utilizzando materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco adeguatamente compattati e addensati, anche mediante tecniche di rinaturalizzazione guidata. f) reti interrate: la messa in opera degli impianti a rete tecnologici dovrà evitare, di norma, la variazione e/o l alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l intervento preveda modifiche al percorso delle acque di scorrimento superficiale si dovrà individuare una nuova via di deflusso, di sicuro recapito, che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti secondo quanto previsto al punto e). g) fognature: tutti gli interventi sulla rete fognaria dovranno evitare gli effetti negativi dovuti all infiltrazione delle acque reflue sia sulla stabilità del terreno sia sulla qualità delle acque di falda. 3. Interventi sui corsi d acqua a) regimazione delle acque superficiali incanalate: le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed alla fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell ingegneria naturalistica; b) canalizzazioni agricole: tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell efficienza delle canalizzazioni, provvedendo, in ogni caso, al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti. Non è consentito interrompere la continuità del deflusso nei fossi e nei canali di scolo delle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate e/o deviate dalla sede originaria. Le attività vitivinicole (Candia) e agricolo-forestali dovranno garantire la corretta regimazione delle acque superficiali in modo da limitare l azione erosiva sul suolo da parte delle acque di scorrimento superficiale. A 5

7 tale scopo si dovranno adottare e mantenere in efficienza sistemazioni idrauliche adeguate alle pratiche agricole in uso. Art. 4. Definizione degli interventi di messa in sicurezza idraulica 1. Per interventi di messa in sicurezza idraulica si intendono: a. le opere strutturali di regimazione sui corsi d'acqua che salvaguardano il territorio dalle alluvioni che si verificano per eventi di piena duecentennali; b. gli interventi locali interni o limitrofi all'area di edificazione che garantiscano la sopraelevazione dei vani abitabili, dei luoghi di lavoro, delle autorimesse, dei vani tecnici e delle pertinenze rispetto all'altezza d'acqua del battente idraulico determinato secondo le prescrizioni di cui all art. 13 comma 4; c. gli interventi di auto-sicurezza sugli edifici inseriti nel tessuto insediativo esistente consistenti nell'adozione di paratie, porte e/o finestre a tenuta stagna o ulteriori analoghi accorgimenti tecnicocostruttivi, di efficacia comunque comprovata, che assicurino l'isolamento rispetto all'altezza del battente idraulico atteso secondo le prescrizioni di cui all art. 13 comma 4; Art. 5. Definizione degli interventi di compensazione idraulica 1. Per interventi di compensazione idraulica si intendono quelle soluzioni progettuali volte a garantire il non aggravio del carico idraulico nelle aree limitrofe per effetto delle sopraelevazioni del piano di campagna, per il raggiungimento della quota di sicurezza idraulica, o per la creazione di nuovi volumi edilizi. Tali interventi consistono, di norma, nella modellazione morfologica del piano di campagna, nella realizzazione di vasche interrate di ritenzione o altri sistemi di accumulo in grado di contenere il volume d'acqua spostato dal nuovo volume edilizio o da un rilevato. Il volume d'acqua da compensare sarà determinato dall'area della superficie occupata dal nuovo edificio/rilevato per l'altezza d'acqua corrispondente al solo battente idraulico calcolato secondo le modalità definite all art. 13 comma 4; TITOLO SECONDO - LA DISCIPLINA DELLE COMPATIBILITA CAPO 1. LA DISCIPLINA DELLA PERICOLOSITA GEOLOGICA SEZIONE I - Direttive contenute nel DPGR n 53/R/2011 Art. 6. Criteri da rispettare in relazione agli aspetti geologici ( del DPGR n 53/R/2011) 1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata è necessario rispettare i seguenti criteri generali: a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione; b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da: -non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti; -non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi; -consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare; e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: -previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento; -installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno; 6

8 2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica elevata è necessario rispettare i seguenti criteri generali: a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da: -non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti; -non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni; -consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati; e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia; 3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area; 4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica bassa possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico. SEZIONE II - Disposizioni del Bacino Regionale Toscana Nord Art. 7. Disposizioni in merito alle aree P.F.M.E (art. 13 delle Norme di Piano) 1. Nelle aree PFME (leggasi aree G.4 del PS ad esse corrispondenti), sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, protezione, sistemazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approvati dall'ente competente, tenuto conto del PAI. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area; 2. Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; 3. Gli studi di cui al comma 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del PAI; 4. Nelle aree PFME il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al PAI, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si 7

9 intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del Bacino; 5. La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data di entrata in vigore del PAI è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l areale potenzialmente coinvolgibile, essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area; 6. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza di cui sopra è tenuto a trasmettere al Comune ed al Bacino dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, relativa agli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, all eventuale sistema individuato per il monitoraggio ed alla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza. Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del PAI; 7. Nelle aree PFME, sono consentiti i seguenti interventi: a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia; b) interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lettera d) dell art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia che non comportino aumento di superficie o di volume, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento; c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume; d) gli interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche; e) gli interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; f) nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici; il Bacino si esprime sulla coerenza degli studi e del progetto preliminare delle suddette opere con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione. Art. 8. Disposizioni in merito alle aree P.F.E (art. 14 delle Norme di Piano) 1. Nelle aree PFE (leggasi aree G.3b del PS ad esse corrispondenti), sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'ente competente, tenuto conto del PAI. Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area; 2. Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando l'attuazione delle stesse all esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di 8

10 messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; 3. Gli studi di cui al comma 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli atti di pianificazione del suddetto bacino, ed ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del PAI; 4. Nelle aree PFE il Bacino si esprime sugli atti di Pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al PAI, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del Bacino; 5. La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti e atti di governo del territorio alla data di approvazione del PAI è subordinata alla verifica dello stato di stabilità dell area sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnica ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area; 6. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza costituiscano elemento strutturale e sostanziale degli interventi previsti, la realizzazione di questi ultimi potrà essere contestuale alle opere di consolidamento e messa in sicurezza; 7. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza di cui sopra è tenuto a trasmettere al Comune ed al Bacino dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, relativa agli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, all eventuale sistema individuato per il monitoraggio ed alla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza. sicurezza. Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del PAI; 8. Nelle aree PFE, sono consentiti, se ammessi dal RU, oltre agli interventi di cui al comma 7 dell art. 13, i seguenti interventi: a) interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del PAI; b) opere che non siano qualificabili come volumi edilizi. CAPO 2. LA DISCIPLINA DELLA PERICOLOSITA IDRAULICA SEZIONE I - Direttive contenute nel DPGR n 53/R/2011 Art. 9. Criteri da rispettare in relazione agli aspetti idraulici ( del DPGR n 53/R/2011) 1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata è necessario rispettare i seguenti criteri: a) sono da consentire nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni; b) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini; 9

11 c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell eventuale incremento dei picchi di piena a valle; d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni: -sia dimostrata l assenza o l eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera l); -sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree; e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all attività edilizia; f) fino alla certificazione dell avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l abitabilità o l agibilità; g) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza; h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni; i) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell autorità idraulica competente; l) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni; m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla l) di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità; 2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) ed m) del comma 1. Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri: a) all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini; b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge; c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq; 10

12 d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del comma 1, sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali; e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza; 3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree; 4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. SEZIONE II - Disposizioni del Bacino Regionale Toscana Nord Art. 10. Disposizioni in merito alle aree P.I.M.E (art. 5 delle Norme di Piano) 1. Nelle aree PIME (leggasi aree I.4 del PS ad esse corrispondenti), sono consentiti interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del PAI. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali; 2. Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento del PAI, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Le aree che risulteranno interessate da fenomeni di inondazioni per eventi con tempi di ritorno non superiori a 20 anni, non potranno essere oggetto di previsioni edificatorie, salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili con le condizioni di cui al successivo comma 11 lettera c; 3. Gli studi di cui al comma 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del PAI; 4. Nelle aree PIME il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al PAI, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del Bacino; 5. La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data di entrata in vigore del PAI, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo 11

13 di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento del PAI, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell eventuale incremento dei picchi di piena a valle. I progetti preliminari degli interventi strutturali di messa in sicurezza sono sottoposti al parere del Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. La messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni potrà essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: - dimostrazioni dell assenza o dell eliminazione di pericolo per le persone e i beni; - dimostrazione che l intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle. Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività); 6. In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativo all attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l abitabilità o l agibilità dell intervento; 7. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica, è tenuto a trasmettere al Comune e al Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi, ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del PAI; 8. Nelle aree PIME, la realizzazione di edifici e nuovi volumi in singoli lotti nell ambito di un contesto edificato, nonché il completamento di zone di espansione che risultino già convenzionate, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PAI, è consentita, nelle more della messa in sicurezza complessiva, nel rispetto delle seguenti condizioni : - dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza, compatibilmente con la natura dell intervento ed il contesto territoriale; - dimostrazione che l intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle. Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività); 9. Nelle aree PIME, le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno comunque garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso specifici piani di sicurezza; 10. Sul patrimonio edilizio esistente, dove previsti, sono consentiti gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta né di nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali. Sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei seguenti casi: - interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato; - interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull ambiente di lavori, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico; 11. Nelle aree PIME sono inoltre consentiti: a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e delle infrastrutture pubbliche, di interesse pubblico e private; b) gli interventi di ampliamento e di adeguamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell intervento ed al contesto territoriale e, previo parere del Bacino, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree; c) la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubbliche non diversamente localizzabili, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, non 12

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