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2 Leggi decreti circolari LEGGI DECRETI CIRCOLARI Indice Rapporti di lavoro Assunzione in apprendistato di lavoratori disoccupati Controlli a distanza Congedo straordinario Cassa integrazione in deroga Distacco transnazionale Lavoro agile Apprendistato 1 livello. Incentivi Pag. 1 Pag. 9 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 15 Pag. 46 GIURISPRUDENZA Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro Criteri di computo dei dipendenti Estinzione del rapporto di lavoro Periodo di comporto e conteggio malattia Pag. 49 Pag. 49 In primo piano RAPPORTI DI LAVORO Assunzione in apprendistato di lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione (Naspi, DisColl e altri) L Inps, con messaggio n del 31 maggio 2017, a seguito dell abrogazione, prevista dalla Legge n. 92/2012, delle norme in materia di mobilità a decorrere dal 1 gennaio 2017, fornisce indicazioni relativamente all applicazione del regime contributivo dell apprendistato professionalizzante alle assunzioni di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell art. 47, comma 4, del Dlgs n. 81/

3 Leggi decreti circolari MESSAGGIO Inps n del Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione. Premessa Con il presente messaggio, anche alla luce dell abrogazione delle norme in materia di mobilità disposta dalla legge n. 92/2012 a decorrere dal 1 gennaio 2017, si forniscono le indicazioni volte a favorire l adozione dei necessari profili di omogeneità nell applicazione del regime contributivo proprio dell istituto dell assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell art. 47, comma 4 del Dlgs n. 81/2015. Al riguardo, si ricorda preliminarmente che le citate disposizioni si pongono in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro normativo delineato dall abrogato decreto legislativo n. 167/2011 (testo unico dell apprendistato), nonché dagli adeguamenti introdotti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati). In particolare, in base all art. 47, comma 4, del Dlgs n. 81/2015, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità (infra par. 1) o di un trattamento di disoccupazione (infra par. 2). Sul piano generale, si evidenzia come, in linea di continuità con gli orientamenti amministrativi già adottati dall Istituto al riguardo (circ. n. 128/2012), il regime contributivo applicabile alle due predette fattispecie sia il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge. Di seguito, nell evidenziare i profili di novità rispetto alla disciplina contenuta nel Dlgs n. 167/2011 (art. 7, comma 4), illustrata ai par. 4 e 7.2 della circolare n. 128/2012, si coglie l occasione per operare la ricognizione sistematica delle assunzioni di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, anche alla luce dell intervenuta abrogazione degli incentivi per assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità a decorrere dal 1 gennaio 2017, i cui effetti sono stati peraltro analizzati nell ambito della circolare n. 137 del 12 dicembre Infine, allo scopo di migliorare le attività di vigilanza documentale condotte dall Istituto, viene introdotto, a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del presente messaggio, un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato professionalizzante ai sensi del citato art. 47, comma 4, del Dlgs n. 81/ Beneficiari di indennità di mobilità Come ampiamente illustrato nell ambito della circolare n. 128 del 2 novembre 2012, l art. 7, comma 4, dell abrogato Dlgs n. 167/2011 prevedeva che ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, fruendo del regime contributivo agevolato di cui all articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l incentivo di cui all articolo 8, comma 4, della medesima legge, con esclusione dell estensione dei benefici contributivi previsti ordinariamente per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. (1) Gli unici profili di novità rispetto alla predetta disciplina recati dal Dlgs n. 81/2015 con l art. 47, commi 4 e 7, riguardano: a. l utilizzo della sola tipologia dell apprendistato professionalizzante ai fini delle assunzioni in discorso. Nella previgente disciplina potevano essere utilizzate, per le assunzioni di lavoratori in mobilità, tutte le tre forme di apprendistato previste dalla legge; b. la legificazione della deroga, per le assunzioni di cui si tratta, ai limiti di età previsti in via ordinaria dalle norme sull apprendistato. (2) Peraltro, nel contesto della previgente disciplina del Dlgs n. 167/2011, detta prospettiva di applicazione della norma era stata già fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il riscontro a interpello n. 21 del 1 agosto 2012, di cui si è dato conto con la citata circolare n. 128/2012 (par. 4). Pertanto, ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, si applica il regime contributivo illustrato con la circolare n. 128/2012 (par. 4) e che, in questa sede, si riassume: per effetto dell applicazione dell art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, riduzione dell aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti, per i primi 18 mesi dall assunzione. Al riguardo, si ricorda che, sulla base delle innovazioni introdotte con l art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, l aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile; non trova applicazione la riduzione 2

4 Leggi decreti circolari dell aliquota contributiva prevista dall art. 1, comma 773, legge n. 296/2006, a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Ciò in quanto il regime contributivo stabilito dall art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, per i lavoratori beneficiari della prestazione di mobilità, è circoscritto al primo periodo dell art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, che fissa appunto l aliquota a carico del datore di lavoro alla misura del 10%; in forza dell art. 2, comma 37, legge n. 92/2012, (3) non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della Naspi; per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzane di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, senza limiti di età, non si applicano le agevolazioni introdotte dall art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011, il cui scopo era quello di ( ) promuovere l occupazione giovanile ( ) presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità. Ciò in ragione del fatto che le finalità della citata disposizione legislativa non risulta coerente con l assetto delle assunzioni operate ai sensi dell art. 47, comma 4, del citato decreto 81 del 2015; per effetto dell art. 21, della legge n. 41/1986, applicazione dell aliquota contributiva a carico dell apprendista nella misura pari alla contribuzione per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), (4) per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l artigianato edile e non; in forza della limitazione contenuta nell art. 47, comma 7, del Dlgs n. 81/2015, esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato; trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, in applicazione dell art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, è previsto un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione. Per la regolazione dell incentivo, si rinvia alle disposizioni già adottate al riguardo dall Istituto. Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, è pari al 15,84% (10%a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell apprendista). Al termine del periodo agevolato ex art. 25, comma 9, legge n. 223/91, cioè dal 19 mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato. Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni che regolano il regime dell apprendistato, anche l aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro. Per i criteri di determinazione e ripartizione dell aliquota contributiva si rinvia alla circolare n. 22/2007, al messaggio n /2007 e alla circolare n. 140/2012. Inoltre, in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata ex art. 2, Dlgs n. 148/2015, in conseguenza dell aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs, secondo quanto indicato al paragrafo 3 del messaggio n. 24/2016. Analogamente, in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui al Titolo II del Dlgs n. 148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento (cfr. mess. n. 3112/2016). Si ricorda, infine, che la legge n. 92/2012 ha abrogato, fra l altro, le nuove iscrizioni alle liste di mobilità e le assunzioni agevolate ai sensi degli articoli 8 e 25 della legge n. 223/1991 a decorrere dal 1 gennaio 2017 (cfr. circolare n. 137/2012, par. 3.1). Al riguardo, appare utile chiarire come l intervenuta abrogazione delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità e di fruizione dei benefici di natura economica e contributiva finalizzati a promuovere l assunzione dei lavoratori iscritti alla predette liste a decorrere dal 1 gennaio 2017, non determini il venir meno del regime previsto dall art. 47, comma 4, del Dlgs 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell indennità di mobilità. Ciò in quanto il comma 4 del citato articolo 47, nell introdurre lo speciale istituto del contratto di apprendistato in deroga ai limiti di età per la qualificazione o riqualificazione dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, opera il rinvio agli abrogati art. 25, comma 9 e art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 al solo fine di individuare, in deroga alla disciplina generale del contratto di apprendistato, rispettivamente il regime contributivo agevolato e la misura degli incentivi economici ad esso applicabili. Pertanto le agevolazioni di natura contributiva ed economica previste dall art. 47, comma 4, del Dlgs n. 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continuano a restare in vigore, non solo 3

5 Leggi decreti circolari per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre In altri termini, le predette assunzioni possono essere effettuate sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità. 2. Beneficiari di trattamento di disoccupazione Sulla base dell evoluzione della normativa in materia di trattamenti di disoccupazione involontaria, con particolare riguardo alla legge n. 92/2012 e al Dlgs n. 22/2015, che ha portato a sostituire le preesistenti indennità di disoccupazione nonché, a far data dal 1 gennaio 2017, l indennità di mobilità, l art. 47 del Dlgs n. 81/2015 ha previsto l applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante anche nei confronti dei ( ) lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, allo scopo di favorirne la ( ) qualificazione o riqualificazione professionale. Si noti che, in questo caso, le deroghe rispetto alla disciplina dell apprendistato professionalizzante attengono esclusivamente a: a. limiti di età (comma 4); b. disposizioni in materia di licenziamenti individuali (comma 4); c. estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (comma 7). I lavoratori interessati sono tassativamente quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: nuova assicurazione sociale per l impiego (Naspi), assicurazione sociale per l impiego (Aspi e miniaspi), indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DisColl). Fanno invece riferimento alla fattispecie già esaminata nel paragrafo precedente i lavoratori beneficiari dell indennità di mobilità, ai quali il legislatore, come già riferito, riserva un regime agevolato specifico. Inoltre, in linea con le indicazioni già fornite con la circolare n. 175/2013 (par. 2) e con il messaggio n. 4441/2015 (par. 3), l assunzione agevolata in discorso si riferisce a lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l abbiano ancora percepita. Come anticipato in premessa, l orientamento amministrativo adottato dall Istituto in relazione alle assunzioni in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità che presentano forti profili di analogia con quelli qui esaminati è stata quella di considerare applicabile la disciplina contributiva vigente per gli apprendisti assunti sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. In tal senso vanno le indicazioni fornite con la circolare n. 128/2012, in base alle quali la misura della contribuzione agevolata, sia quella a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore, corrisponde all aliquota ordinaria dei contratti di apprendistato, senonché la fruizione della prima riguarda il periodo che l abrogato art. 7, comma 4, del Dlgs n. 167/2011 riduce a 18 mesi dall assunzione, mentre la fruizione della misura agevolata a carico del lavoratore, in assenza di deroghe, si estende a tutto il periodo massimo di 36 mesi (60 per l artigianato) previsto dalle norme ordinarie (cfr. circ. n. 128/2012, par. 4). Pertanto, in linea di continuità con la prassi amministrativa adottata dall Istituto per la regolazione delle assunzioni agevolate di cui si tratta, il regime contributivo dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell art.47, comma 4, del Dlgs n. 81/2015, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. In particolare: a) per effetto dell applicazione delle norme ordinarie in materia di apprendistato professionalizzante, si applica la riduzione dell aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non. Anche in questo caso, si ricorda che, sulla base delle innovazioni introdotte con l art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, l aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il periodo dell apprendistato è pari al 10% della retribuzione imponibile; per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, detta aliquota è pari all 1,5% nel primo anno di contratto, al 3,0% nel secondo anno di contratto, per tornare all ordinaria misura del 10% negli anni successivi al secondo. Per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzane di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età, non si applicano le agevolazioni introdotte dall art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011, il cui scopo era quello di ( ) promuovere l occupazione giovanile ( ) presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità. Ciò in ragione del fatto che le finalità della citata disposizione legislativa non risulta coerente con l assetto delle assunzioni operate ai sensi dell art. 47, comma 4, del citato decreto 81 del 2015; 4

6 Leggi decreti circolari b) sulla base delle disposizioni che regolano il regime contributivo della nuova assicurazione sociale per l impiego (Naspi), ex assicurazione sociale per l impiego, con particolare riguardo all art. 2, commi 25 e 27, della legge n. 92/2012, si applica la contribuzione di finanziamento della Naspi, la cui misura ordinaria è pari all 1,31%, e di quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all art. 25, della legge n. 845/1978; c) per effetto dell art. 21, della legge n. 41/1986, si applica l aliquota contributiva a carico dell apprendista nella misura pari alla contribuzione per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), (5) per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l artigianato edile e non; d) in forza della limitazione contenuta nell art. 47, comma 7, del Dlgs n. 81/2015, è prevista l esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato. Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell artigianato edile non), l aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l aliquota complessiva è pari al 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell apprendista) per i mesi dal 13 al 24, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell apprendista) dal 25 al 36 mese (60 per artigianato edile e non). Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della disposizione di cui all art. 47, comma 7, del Dlgs 81/2015, l aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore. Per i criteri di determinazione e ripartizione dell aliquota contributiva si rinvia alla circolare n. 22/2007, al messaggio n /2007 e alla circolare n. 140/2012. Inoltre, in caso di assunzione presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, la misura della contribuzione è incrementata ex art. 2, Dlgs n. 148/2015, in conseguenza dell aumento contributivo a titolo di Cigo/Cigs, secondo quanto indicato al paragrafo 3 del messaggio n. 24/2016. Analogamente, in caso di assunzione presso datori di lavoro soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui al Titolo II del Dlgs n. 148/2015, la contribuzione dovuta è incrementata dalla relativa contribuzione di finanziamento (cfr. mess. 3112/2016). Infine, si precisa che diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità l art. 47. co. 4, Dlgs n. 81/2015 non ha disposto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione. 3. Istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens Per la compilazione dei flussi UniEmens valgono le disposizioni già in uso, che di seguito di ribadiscono. In particolare, per i percettori di indennità di mobilità assunti in apprendistato professionalizzante dovranno essere utilizzati i codici tipo contribuzione sotto riportati, il cui mero significato è stato ampliato per tenere conto dei cambiamenti riportati nella presente circolare. J3 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J5 K3 K5 Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19 mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19 mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) 5

7 Leggi decreti circolari Per i percettori di trattamento di disoccupazione assunti in apprendistato professionalizzante si confermano i codici tipo contribuzione sotto riportati. J0 (J zero) Apprendista con obbligo di versamento dell aliquota del 10% J1 Apprendista con obbligo di versamento dell aliquota dell 1,5% J2 Apprendista con obbligo di versamento dell aliquota del 3% K0 (K zero) K1 K2 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell aliquota del 10% Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell aliquota dell 1,5% Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell aliquota del 3% Come specificato al paragrafo 2 del presente messaggio, si rammenta che per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di disoccupazione, non si applicano le agevolazioni di cui all art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011. Pertanto, per tali apprendisti, non dovranno essere utilizzati i codici tipo contribuzione J6, J7,J8 nonché K6, K7, K8. 4. Istruzioni operative per la comunicazione di assunzioni in apprendistato professionalizzate ai sensi dell art. 47, comma 4, Dlgs n. 81/2015 Allo scopo di agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro, per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di trattamenti di disoccupazione, l Istituto sta progettando l automazione delle istanze attraverso lo sviluppo di un apposita procedura telematica che gestisce il riscontro al datore di lavoro in ordine alla sussistenza delle predette condizioni in capo al lavoratore da assumere e, per i beneficiari dell indennità di mobilità, comunica al contempo l importo dell incentivo economico fruibile sulla base della misura della prestazione di disoccupazione residuale. In attesa dell avvio in produzione della predetta procedura i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continueranno a trasmettere, attraverso il cassetto bidirezionale, la specifica dichiarazione di responsabilità, sulla base del format allegato (allegato n. 1), alla sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi. Sulla base della stessa modalità, i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione trasmetteranno apposita comunicazione redatta sulla base del format allegato (allegato n. 2). A tal fine, si avvarranno della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità. La sede Inps competente provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare il diritto al regime contributivo in questione, nonché all eventuale ulteriore riconoscimento per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità del contributo mensile, pari al cinquanta per cento dell indennità di mobilità che sarebbe stata eventualmente corrisposta al lavoratore, per il periodo residuo non goduto dallo stesso. L avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione inoltrata all azienda e all intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziende. Si fa, al riguardo, presente che, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, la sede competente, al fine di ammettere il datore di lavoro al beneficio, dovrà attribuire alla posizione contributiva interessata il CA 5Q, dandone comunicazione al richiedente, come da indicazioni già fornite nella circolare n. 128/2012. Diversamente, nell ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori titolari di trattamento di disoccupazione, la sede di competenza della posizione contributiva non procede ad alcuna attribuzione del CA. 6

8 Leggi decreti circolari Note (1) Per completezza, si ricorda che il Dlgs n. 167/2011 disponeva altresì l applicazione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966, previsione anch essa riproposta dal Dlgs n. 81/2015, ancorché vada ora opportunamente riferita alla disciplina in tema di licenziamenti individuali risultante a seguito delle innovazioni introdotte dal Dlgs n. 23/2015. (2) Si ricorda che, sulla base del regime ordinario, possono essere assunti in apprendistato professionalizzante i lavoratori che, all atto dell assunzione, hanno un età compresa fra i 18 e i 29 anni (art. 44, comma 1, Dlgs n. 81/2015 e, nel quadro legislativo precedente, art. 4, comma 1, Dlgs n. 167/2011). (3) L aliquota contributiva ( ) di finanziamento dell Aspi non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l identificazione dell aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. (4) Si ricorda che, l aliquota contributiva a carico dell apprendista non subisce l incremento dello 0,35%, a carico del lavoratore, introdotto, dal comma 24, dell art. 3, della legge n. 335/1995 nei confronti dei soli dipendenti tenuti al pagamento dei contributi di cui all art. 22, della legge n. 67/1988 (contribuzione ex Gescal). (5) Si ricorda che, l aliquota contributiva a carico dell apprendista non subisce l incremento dello 0,35%, a carico del lavoratore, introdotto, dal comma 24, dell art. 3, della legge n. 335/1995 nei confronti dei soli dipendenti tenuti al pagamento dei contributi di cui all art. 22, della legge n. 67/1988 (contribuzione ex Gescal). Allegato 1 Comunicazione per l applicazione degli incentivi per l assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità (Dlgs 81/ 2015 art. 47, co 4; Dlgs art. 31) Dichiarazione di responsabilità ai sensi dell art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 Al fine di applicare il regime agevolato per l assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità e l eventuale incentivo economico pari al cinquanta per cento dell indennità di mobilità residua che sarebbe spettata al lavoratore (Dlgs 81/2015 art. 47, co. 4) dichiaro che <il datore di lavoro> ha, in data <GiornoMeseAnno>, assunto in apprendistato professionalizzante, il seguente lavoratore: <Codice fiscale, cognome, nome> beneficiario di indennità di mobilità a partire da <data>; Dichiaro che ricorrono le condizioni di applicazione dell agevolazione; in particolare dichiaro, in proprio ovvero in nome e per conto del datore di lavoro, di essere consapevole che: 1. l assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (art. 31, co. 1, lett. a) Dlgs 150/2015); 2. l assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, co. 1, lett. b), Dlgs 150/2015); 3. presso la stessa unità produttiva non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l assunzione siano finalizzate all acquisizione di professionalità con livelli di inquadramento diversi da quelli dei lavoratori sospesi (art. 31, co. 1, lett, c) Dlgs 150/2015); 4. gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest ultimo in rapporto di collegamento o controllo (art. 31, co. 1, lett. d), Dlgs 150/2015); 7

9 Leggi decreti circolari 5. a carico del datore di lavoro, ai sensi dell art.8 del decreto ministeriale 30/1/2015, non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell allegato A del citato Dm ovvero deve essere decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito; Allego: copia del documento di riconoscimento di colui che rende la dichiarazione (datore di lavoro/utilizzatore o chi lo rappresenta) In conseguenza di quanto dichiarato (1) comunico di avere diritto e chiedo l applicazione della riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro per l assunzione in apprendistato professionalizzante del lavoratore beneficiario di indennità di mobilità; chiedo il riconoscimento del contributo mensile, pari al cinquanta per cento dell indennità di mobilità che sarebbe stata eventualmente corrisposta al lavoratore, per il periodo residuo non goduto dallo stesso; Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articolo 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all Inps qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite. <data> <firma del datore di lavoro o del suo rappresentante> Se ricorre la somministrazione, apporre qui la firma dell utilizzatore o del suo rappresentante, come attestazione che ricorrono le condizioni di cui ai punti selezionati. <firma dell utilizzatore o del suo rappresentante> L Istituto osserverà le norme di cui all articolo 3 del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003, recante il codice in materia di dati personali. Nota (1) Selezionare le ipotesi di interesse. Allegato 2 Comunicazione per l applicazione degli incentivi per l assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione. (Dlgs 81/ 2015 art. 47, co 4) Comunicazione per il lavoratore assunto in apprendistato professionalizzante ai sensi dell art. 47, co. 4, Dlgs 81/ Al fine di applicare il regime agevolato per l assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione (Dlgs 81/2015 art. 47, co. 4) dichiaro che <il datore di lavoro> ha, in data <GiornoMeseAnno>, assunto in apprendistato professionalizzante, 8

10 Leggi decreti circolari il seguente lavoratore: <Codice fiscale, cognome, nome> destinatario di un trattamento di disoccupazione a partire da <data>; Allego: copia del documento di riconoscimento di colui che rende la dichiarazione (datore di lavoro/utilizzatore o chi lo rappresenta) In conseguenza di quanto dichiarato comunico di avere diritto e chiedo l applicazione della riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro per l assunzione in apprendistato professionalizzante del lavoratore destinatario di trattamento di disoccupazione (art. 47, co. 4, Dlgs 81/ 2015). Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all Inps qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite. <data> <firma del datore di lavoro o del suo rappresentante> Se ricorre la somministrazione, apporre qui la firma dell utilizzatore o del suo rappresentante, come attestazione che ricorrono le condizioni di cui ai punti selezionati. <firma dell utilizzatore o del suo rappresentante> L Istituto osserverà le norme di cui all articolo 3 del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003, recante il codice in materia di dati personali. Controlli a distanza L accordo sindacale prevale sull autorizzazione L Ispettorato nazionale del lavoro, con lettera prot. n del 24 maggio 2017, ribadisce che per l installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo l accordo con le rappresentanze sindacali rappresenta il percorso preferenziale mentre l autorizzazione dell Ispettorato è solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati. Pertanto, anche laddove sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio per i sistemi di controllo a distanza da parte dell Ispettorato competente, in seguito a mancato accordo sindacale, l autorizzazione in parola possa comunque essere sempre sostituita da un successivo accordo. LETTERA prot. n dell Ispettorato nazionale del lavoro del 24 maggio Quesito ex art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970 smi Accordi e contratti sindacali Riscontro. Codesto Ispettorato ha inoltrato alla scrivente un articolato quesito relativo alla validità degli accordi sindacali, in materia di controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, L 300/1970). In premessa, si evidenzia come ai sensi dell art. 4, L n. 300/1970, nel testo novellato dal Dlgs n. 151/2015 e dal Dlgs n. 185/2016, l accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso preferenziale previsto dal Legislatore per l installazione degli strumenti indicati dalla disposizione. 9

11 Leggi decreti circolari La procedura autorizzatoria pubblica, che coinvolge gli Ispettorati del lavoro territoriali o nazionale è infatti solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati. Tale posizione preferenziale implica, di conseguenza, che anche laddove sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio per i sistemi di controllo a distanza da parte dell Ispettorato competente, in seguito a mancato accordo sindacale, l autorizzazione in parola possa comunque essere sempre sostituita da un successivo accordo. Si precisano, di seguito, le indicazioni della scrivente in relazione alle problematiche elencate da codesto ufficio. I dubbi sollevati attengono soprattutto alla disomogeneità tra i soggetti ai quali è devoluto l accordo relativo all installazione degli indicati dall art. 4, L n. 300/1970 (rappresentanze sindacali unitarie o aziendali) ed i soggetti coinvolti nella contrattazione c.d. di prossimità ex art. 8, Dl n. 138/2011, e conseguentemente al raccordo fra norme che regolano il medesimo ambito. La norma da ultimo citata, infatti, nell individuare quali interlocutori sindacali ai sensi dell art. 8 cit. le rappresentanze sindacali operanti in azienda, ha altresì previsto le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale per la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale. Va altresì ricordato che l art. 8 del citato Dl n. 138/2011 trova applicazione solo in presenza di determinate finalità, fra le quali la maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario (ecc.). Ciò premesso occorre chiarire che la disciplina contenuta nell art. 8 continua a trovare applicazione, anche con riferimento alla possibilità di regolamentare gli impianti audiovisivi e l introduzione di nuove tecnologie attraverso la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, chiaramente solo in presenza delle finalità previste dal comma 1 della medesima disposizione e nel rispetto dei vincoli stabiliti dal comma 2 bis della medesima disposizione; in assenza di tali presupposti trovano sempre applicazione i dettami dell art. 4 della L n. 300/1970. In questa sede, per gli ulteriori chiarimenti, appare inoltre opportuno rinviare alla risposta ad interpello prot. n del 5 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro, sia per quanto riguarda rispetto ai requisiti dell accordo sindacale il riferimento alla maggioranza delle Rsa, sia per quanto concerne l inefficacia di un intesa raggiunta dal datore con gli organi di coordinamento delle Rsa delle diverse unità produttive. Congedo straordinario per assistenza ai familiari con handicap e periodi utili ai fini della Naspi L Inps, con messaggio n del 26 maggio 2017, riconferma che le assenze per permessi e congedi riconosciuti per l assistenza a soggetti con disabilità grave, non sono utili, in materia di Naspi, né ai fini del raggiungimento del requisito delle 13 settimane di contribuzione, né ai fini del raggiungimento delle 30 giornate di lavoro effettivo. Conseguentemente, i periodi neutri, non utili ai fini Naspi, sono quelli relativi a permessi e congedi riconosciuti ai familiari o affini entro il 3 grado conviventi del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di situazioni di invalidità degli altri soggetti indicati dall art. 42 del Dlgs n. 151/2001. MESSAGGIO Inps 26 maggio 2017, n Congedo straordinario per assistenza e cura dei soggetti disabili. Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 203/2013 in ordine alla determinazione del quadriennio utile per la ricerca di tredici settimane di contribuzione e della determinazione dei dodici mesi per la ricerca di trenta giornate di lavoro effettivo ai fini della Naspi. 10

12 Leggi decreti circolari La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 42, comma 5, del Dlgs n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, 4 comma, della Costituzione. La circolare Inps n. 94 del 12 maggio 2015, al paragrafo 2.2, lettere b) e c) ha indicato come considerare le assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistenza e cura dei soggetti disabili ai fini della ricerca rispettivamente del requisito delle tredici settimane di contribuzione e delle trenta giornate di lavoro effettivo. Nello specifico, la circolare ha stabilito che questa tipologia di permessi e congedi non può considerarsi utile né ai fini del raggiungimento delle suddette tredici settimane, né ai fini del raggiungimento delle trenta giornate ma deve essere neutralizzata e determina un conseguente ampliamento rispettivamente del quadriennio e dei dodici mesi di riferimento. Si precisa pertanto, ad ogni buon fine, che alla luce della sentenza in oggetto, i periodi da neutralizzare devono intendersi quelli relativi a permessi e congedi che sono stati riconosciuti al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità: 1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; 2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Per quanto premesso, le eventuali domande intese ad ottenere l indennità di disoccupazione Naspi respinte o calcolate in maniera non corretta per effetto di una inesatta applicazione della sentenza oggetto del presente messaggio dovranno essere riesaminate in autotutela ove non riferite a rapporti già esauriti. Cassa integrazione in deroga per l anno 2017 in continuità anche ai contratti di solidarietà Le Regioni possono finanziare ammortizzatori sociali in deroga che proseguono oltre il 31 dicembre 2016, se consecutivi alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e dei fondi di solidarietà, compreso il Fondo di integrazione salariale. Al riguardo, l Inps, con messaggio n del 5 giugno 2017, precisa che tra le prestazioni che danno diritto alla successiva fruizione della Cigd (purché decretata entro il 31/12/2016), rientrano anche i contratti di solidarietà. 11

13 Leggi decreti circolari MESSAGGIO Inps n del Cassa integrazione guadagni in deroga annualità 2017 Chiarimenti in ordine al paragrafo 2 della circolare ministeriale n. 34/2016. Ammortizzatori ordinari scaduti il e contratti di solidarietà, ex art. 5, della legge 236/93. La circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recepita dall Istituto con la circolare n.217 del 13 dicembre 2016, ha previsto la possibilità per le Regioni e province autonome, di utilizzare le risorse destinate alla decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del Di n del 1 agosto 2014 fino al 50% delle risorse ad esse attribuite, per le concessione di ammortizzatori in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre Nella circolare dell Istituto n. 217/2016 si chiarisce, in particolare, che la concessione di cassa integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell annualità 2017, purché consecutivi cioè senza soluzione di continuità alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre Con successivo messaggio n del 21 aprile 2017 l Istituto, in relazione a quanto chiarito nella nota ministeriale n del 6 aprile 2017, ha precisato che tra gli ammortizzatori ordinari rientrano le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro garantite dai fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e ss. del Dlgs 148/2015, ivi compresi il fondo di integrazione salariale(fis) e i fondi di solidarietà bilaterale alternativi. Con la nota prot. n del 25/5/2017 il Ministero ha ulteriormente precisato che le Regioni hanno facoltà di concedere trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga indifferentemente, a partire dall 1 o dal 2 gennaio 2017, a condizione che vi sia continuità tra l intervento ordinario e l intervento di deroga e che la decretazione relativa alla deroga sia avvenuta in data anteriore al 31/12/2016. È stato inoltre chiarito che le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro garantite dai contratti di solidarietà di cui all art. 5 della legge n. 236/93 sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali ordinari e, conseguentemente, le Regioni e le province autonome possono decretare cassa integrazione in deroga per l annualità 2017, in continuità con le prestazioni erogate dai sopradetti contratti. Al riguardo si sottolinea che, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro dovrà fornire all Istituto un apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai contratti di solidarietà di cui all art. 5 della legge n.236/93, con la specifica della data di fine intervento. Conseguentemente, una volta acquisita tale dichiarazione e verificato il rispetto del disposto normativo, la sede territoriale che ha in carico l autorizzazione della domanda provvederà a chiederne lo sblocco. Chiarimenti sul distacco transnazionale di lavoratori L Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n del 5 giugno 2017, fornisce ulteriori precisazioni in merito alla normativa relativa al distacco transnazionale dei lavoratori (Lavoronews n. 4/2017). In particolare, l Ispettorato precisa che, nell ipotesi in cui la prestazione transnazionale coinvolga una pluralità di operatori economici, ovvero l impresa straniera distaccante, il soggetto distaccatario e il destinatario finale della prestazione, occorre verificare la presenza degli elementi di autenticità dell operazione negoziale posta in essere sia ai sensi dell art. 3, Dlgs n. 136/2016, che elenca gli elementi in base ai quali è possibile determinare la genuinità del distacco transnazionale, sia nel rispetto della normativa nazionale in tema di liceità dell appalto, distacco e somministrazione di manodopera con riferimento ai rapporti intercorrenti tra soggetto distaccatario e committente finale. 12

14 Leggi decreti circolari Inoltre, l Ispettorato chiarisce che non costituiscono distacco transnazionale le ipotesi in cui l impresa straniera invii propri dipendenti in Italia presso stand temporanei allestiti nell ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali, laddove non sia individuabile una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto destinatario distaccatario o committente, avente sede legale o operativa in Italia, ovvero non sia stato stipulato un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, ecc.) tra l impresa straniera e il destinatario della prestazione. NOTA n dell Ispettorato nazionale del lavoro del 5 giugno Precisazioni Inl circ. n. 1/2017 Distacco transnazionale di lavoratori ex Dlgs n. 136/2016 Pluralità di operatori economici coinvolti nella prestazione di servizi Stand temporanei nell ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali Indicazioni operative al personale ispettivo. Al fine di riscontrare alcune esigenze manifestate dal territorio nel corso degli ultimi mesi, si forniscono i seguenti chiarimenti, condivisi con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Dlgs n. 136/2016 nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori effettuato nell ambito di una prestazione transnazionale di servizi coinvolga una pluralità di operatori economici, ovvero l impresa straniera distaccante, il soggetto distaccatario e il destinatario finale della prestazione. Trattasi di fattispecie piuttosto complesse, la cui liceità implica sia l esistenza di rapporti contrattuali ben definiti e non fittizi tra i soggetti sopra indicati, sia la permanenza durante il periodo del distacco di un effettivo rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l impresa straniera distaccante. Al riguardo, con circolari n. 3 del 22 dicembre 2016 e n. 1 del 9 gennaio 2017 sono state fornite indicazioni di carattere operativo agli organi di vigilanza, evidenziando come la finalità primaria del nuovo quadro regolatorio sia quella di impedire eventuali pratiche di dumping sociale poste in essere in violazione dei diritti dei lavoratori, nonché in danno di aziende italiane e, più in generale, dell economia nazionale, da parte di imprese straniere o presunte tali che hanno costituito di fatto una base stabile in Italia, senza ottemperare agli obblighi previsti dalla legge italiana in materia fiscale, lavoristica e previdenziale. Come chiarito nelle suddette note, il decreto in argomento trova applicazione nei confronti delle imprese straniere, stabilite in uno Stato Ue o extra Ue che, nell ambito di una prestazione transnazionale di servizi, distaccano uno o più lavoratori presso un altra impresa anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di un altra unità produttiva o di un altro destinatario con sede in Italia (art. 1, comma 1, Dlgs n. 136). Ai sensi dell art. 1, comma 1, la locuzione prestazione di servizi, nozione di derivazione comunitaria, risulta essere molto ampia e nella sua accezione rientrano dunque diverse tipologie contrattuali disciplinate nel nostro ordinamento, tra le quali quelle relative alla filiera degli appalti e subappalti, nonché ulteriori accordi commerciali aventi ad oggetto lo scambio di servizi tra imprese stabilite in diversi paesi, anche appartenenti al medesimo gruppo, o tra filiali della medesima impresa distaccante. Nello specifico, tale locuzione presuppone l espletamento di attività lavorative di carattere temporaneo in favore di un destinatario situato su territorio italiano, che può individuarsi in un impresa distaccataria appartenente al medesimo gruppo, in una unità produttiva, filiale, sede operativa della azienda straniera distaccante ovvero in un soggetto committente. Ai fini della qualificazione in termini di filiale o unità produttiva dell azienda straniera, si precisa come sia necessario riscontrare nella fattispecie concreta un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale l impresa stessa vada ad esercitare e/o gestisca un attività di natura economica in Italia e costituisca, quindi, un centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, anche se per un periodo temporalmente definito. In considerazione del quadro sopra illustrato, il decreto n. 136 trova applicazione nelle ipotesi in cui prestatori di servizi stranieri inviano proprio personale dipendente a svolgere per un periodo limitato attività lavorativa in Italia, tra le quali si possono annoverare anche quelle in cui i suddetti lavoratori, inviati in ragione di un servizio transnazionale presso una filiale italiana della azienda straniera distaccante o presso altro operatore economico sito in Italia soggetto distaccatario vengano successivamente impiegati per l esecuzione di un appalto presso la sede o altra unità produttiva di una azienda committente destinataria finale della prestazione sempre ubicata in Italia. Questo evidentemente a condizione che nella fattispecie concreta siano riscontrabili gli elementi di autenticità dell intera operazione negoziale posta in essere, sia ai sensi dell art. 3, del medesimo decreto per tutti e tre i soggetti coinvolti, sia nel rispetto della normativa nazionale in tema di liceità dell appalto, distacco e somministrazione di manodopera con riferimento ai rapporti intercorrenti tra soggetto distaccatario e committente finale. 13

15 Leggi decreti circolari Ciò in quanto il legislatore intende prevenire e contrastare quei fenomeni patologici in cui l invio dei lavoratori in Italia sia riconducibile ad un operazione fraudolenta che può anche coincidere o ricomprendere le ipotesi di appalto non genuino o distacco e somministrazione illecita di cui al Dlgs n. 276/2003 e al Dlgs n. 81/2015 ma non necessariamente identificarsi nelle stesse (cfr. Inl circ. n. 1 del 2017). Si ricorda, infatti, che gli elementi che integrano le fattispecie di distacco non autentico possono essere molteplici e di diversa natura, connessi ad esempio alla costituzione in Italia di una attività imprenditoriale, su base stabile e continuativa, che risulta sconosciuta alle pubbliche amministrazioni nazionali, oppure alla circostanza che l impresa distaccante ovvero la filiale in Italia sia una società fittizia/di comodo, non esercitando alcuna attività produttiva ma di mera gestione amministrativa del personale, o ancora che l impresa distaccante non presti alcun servizio ma si limiti a fornire solo il personale in assenza della relativa autorizzazione all attività di somministrazione (cfr. altresì decisioni n. 162/1996 e n. 181/2000, nonché la decisione A2 del 2009). Quanto al contenuto degli obblighi introdotti dal Dlgs n. 136/2016, ed in particolare in ordine alla comunicazione preventiva di cui all art. 10 del decreto e al Dm 10 agosto 2016, va precisato che nella stessa devono essere indicate una serie di informazioni da inserire nei campi obbligatori del modello Uni Distacco Ue (cfr. allegati A e C del Dm 10 agosto 2016; Inl circ. n. 3/2016) tra le quali sono ricompresi i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante straniera e del soggetto distaccatario italiano (sede e/o filiale in Italia dell azienda distaccante ovvero di altro operatore economico), il numero previsto e la generalità dei lavoratori coinvolti, la durata del distacco, la data di inizio e di fine dello stesso, la sede del distacco quale luogo di svolgimento effettivo della prestazione che può anche non coincidere con la sede del soggetto distaccatario, come avviene ad esempio per i cantieri o nelle ipotesi in cui l esecuzione dei lavori viene espletata presso la sede/unità produttiva di altra impresa, destinataria finale della prestazione, in presenza di un idoneo titolo giuridico (ad es. contratto di appalto o subappalto). In altri termini, con riferimento alle ipotesi sopra delineate: il soggetto distaccatario è individuato nella sede/filiale italiana della stessa impresa straniera distaccante ovvero di altro operatore economico stabilito in Italia; mentre la sede del distacco va individuata presso il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale distaccato. Si ribadisce, infine, che i destinatari degli obblighi contenuti nel decreto tra cui quello di effettuare la comunicazione preventiva tramite il modello Uni Distacco Ue sono esclusivamente i prestatori di servizi stranieri/aziende distaccanti e non invece le imprese distaccatarie italiane, né tantomeno i soggetti individuati come referenti ai sensi dell art. 10, comma 3, lett. b) e comma 4, Dlgs n Ad ogni modo, si precisa che il prestatore di servizi deve indicare nel modello Uni Distacco Ue i dati del soggetto referente ed il domicilio di quest ultimo in Italia. In assenza, la sede dell impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi ossia il soggetto distaccatario. Una ulteriore problematica sollevata a questo Ispettorato concerne le ipotesi in cui l impresa straniera invii propri dipendenti in Italia presso stand temporanei allestiti nell ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali, laddove non sia individuabile una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto destinatario distaccatario o committente avente sede legale o operativa in Italia, ovvero non sia stato stipulato un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, ecc.) tra l impresa straniera stessa e il destinatario della prestazione di cui sopra. In proposito, occorre tener conto che ai sensi della normativa comunitaria art. 57 Tfue il prestatore di servizi può esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini, senza necessità di costituire una sede operativa o filiale. In considerazione di ciò e alla luce delle locuzioni di prestazioni transnazionale di servizi nonché di unità produttiva sopra declinate, non sembra possibile qualificare in termini di sede o filiale in Italia dell azienda straniera, ai sensi dell art. 1, comma 1, Dlgs n. 136, lo stand temporaneo allestito in occasione delle citate manifestazioni; ciò in quanto l attività di esposizione o di vendita di prodotti per la partecipazione alla manifestazione fieristica con disponibilità di una singola area non costituirebbe un vero e proprio centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, con conseguente esclusione dell applicazione degli obblighi previsti dal decreto stesso, come pure delle specifiche disposizioni sanzionatorie in esso contenute. Diversamente nei casi in cui, anche in ragione della specifica natura dell attività svolta, sia riscontrabile nella fatti 14

16 Leggi decreti circolari specie concreta una prestazione transnazionale di servizi nei confronti di un destinatario situato su territorio italiano, come avviene ad esempio nelle ipotesi di esecuzione di appalti per montaggio, smontaggio dello stand, eventuale realizzazione delle strutture espositive (cfr. art. 5, lett. d Dm 22 luglio 2014), l invio di lavoratori in Italia da parte dell allestitore straniero, anche solo per pochi giorni, rientra nel campo di applicazione della normativa di cui al decreto n Si fa presente, infatti, che ai sensi dell art. 4, comma 2, del decreto, esclusivamente con riferimento agli obblighi di durata minima delle ferie e di trattamento retributivo esiste una limitata deroga per i lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura, eseguiti da lavoratori qualificati o specializzati, qualora la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non sia superiore a otto giorni; la normativa di cui al decreto in esame trova invece applicazione, integralmente e senza alcuna eccezione, anche al di sotto degli 8 giorni, per i lavori di costruzione, montaggio e smontaggio, espressamente elencati nell allegato A del medesimo decreto. Ad ogni modo, per l esecuzione delle suddette attività su territorio italiano, siano o meno quest ultime inquadrabili nell ambito del distacco transnazionale di lavoratori, resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nel Dlgs n. 81/2008. In vigore la disciplina legislativa del lavoro agile È stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, la legge n. 81 del 22 maggio 2017 contenente misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Il provvedimento, al fine di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vitalavoro, definisce il lavoro agile e i suoi elementi costitutivi. Definizione di lavoro agile Viene introdotto e disciplinato il lavoro agile, inteso come modalità di esecuzione della prestazione lavorativa subordinata, e non come nuova tipologia contrattuale. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all interno dei locali aziendali e in parte all esterno in un luogo scelto dal lavoratore in assenza di precisi vincoli di orario, fermi restando i limiti di durata massima dell orario di lavoro giornaliero e settimanale. Forma e recesso L accesso al lavoro agile necessita di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore stipulato in forma scritta, in cui vengono disciplinate le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, anche con riferimento alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L accordo deve individuare i tempi di riposo e prevedere il cosiddetto diritto alla disconnessione, ossia quelle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche utilizzate. L accordo può essere sia a termine sia a tempo indeterminato, in tale ultimo caso il recesso potrà essere esercitato, da entrambe le parti, con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Nel caso di lavoratori disabili (legge n. 68/1999), il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non potrà essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di giustificato motivo il recesso è consentito, prima della scadenza del termine in caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso in caso di accordo a tempo indeterminato. 15

17 Leggi decreti circolari Trattamento economico e normativo Viene sancito il principio di parità di trattamento tra i lavoratori che eseguono la prestazione esclusivamente all interno dei locali aziendali ed i lavoratori che accedono al lavoro agile. In particolare, il trattamento economico e normativo complessivamente applicato non deve essere inferiore per questi ultimi. Viene precisato che, gli incentivi di carattere fiscale e contributivo corrisposti in relazione a incrementi di produttività ed efficienza, sono applicabili anche quando l attività lavorativa è prestata in lavoro agile. Inoltre, nell ambito dell accordo individuale, può essere riconosciuto al lavoratore agile il diritto all apprendimento permanente ed alla periodica certificazione delle relative competenze. Potere di controllo e disciplinare L esercizio del potere di controllo del datore di lavoro e le condotte che danno luogo all applicazione di sanzioni disciplinari devono essere oggetto di specifica disciplina nell ambito dell accordo individuale sul lavoro agile. Sicurezza sul lavoro In attuazione dell obbligo per il datore di lavoro di garantire la tutela della salute e della sicurezza anche per il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, viene previsto che il datore di lavoro consegni al lavoratore, con cadenza almeno annuale, una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici collegati a quella particolare prestazione lavorativa. Il lavoratore dovrà cooperare con il datore di lavoro per l attuazione delle misure di prevenzione predisposte da quest ultimo, per far fronte ai rischi connessi alla prestazione di lavoro al di fuori dei locali aziendali. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore ai fini dello svolgimento della prestazione da remoto. Assicurazione Inail Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi con la prestazione di lavoro svolta all esterno dei locali aziendali. La medesima tutela viene riconosciuta durante il percorso di andata e ritorno dall abitazione al luogo oggetto della prestazione lavorativa all esterno dei locali aziendali qualora la scelta di tale luogo sia dovuta ad esigenze di lavoro o di conciliazione vita/lavoro del lavoratore, entro criteri di ragionevolezza. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. LEGGE 22 maggio 2017, n. 81. Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Capo I TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell articolo 2222 del codice civile. 2. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all articolo 2083 del codice civile. 16

18 Leggi decreti circolari Articolo 2 Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali 1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l applicazione di disposizioni più favorevoli. Articolo 3 Clausole e condotte abusive 1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. 2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati. 4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l articolo 9 della legge 8 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica. Articolo 4 Apporti originali e invenzioni del lavoratore 1. Salvo il caso in cui l attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Articolo 5 Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi 1. Al fine di semplificare l attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste; b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a). 2. Dall attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Articolo 6 Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata 1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti 17

19 Leggi decreti circolari legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. 2. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni; b) modifica dei requisiti dell indennità di malattia di cui all articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all articolo 24, comma 26, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l esclusione della corresponsione dell indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni; c) previsione di un aumento dell aliquota aggiuntiva di cui all articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo. 3. Dall attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Articolo 7 Stabilizzazione ed estensione dell indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DisColl 1. All articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DisColl è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DisColl riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DisColl, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. 15ter. Agli oneri derivanti dall attuazione del comma 15bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l anno 2017, 39 milioni di euro per l anno 2018, 39,6 milioni di euro per l anno 2019, 40,2 milioni di euro per l anno 2020, 40,8 milioni di euro per l anno 2021, 41,4 milioni di euro per l anno 2022, 42 milioni di euro per l anno 2023, 42,7 milioni di euro per l anno 2024, 43,3 milioni di euro per l anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall incremento dell aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15bis. 1 quater. L Inps trasmette tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell Economia e delle Finanze i dati relativi all andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15bis ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui all articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni». Articolo 8 Disposizioni fiscali e sociali 1. All articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano 18

20 Leggi decreti circolari alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall esercente arte o professione per l esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista». 2. Le disposizioni di cui all articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo nonché dall articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2019, si provvede ai sensi dell articolo 25, comma A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. 5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l inizio del periodo indennizzabile. L indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell articolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 136 del 12 giugno Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo all indennità di maternità o paternità. In tale caso, l indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell indennità di maternità o paternità. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo. 8. All articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l ottavo periodo sono soppressi. 9. Agli oneri derivanti dall attuazione dei commi da 4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro per l anno 2017, 5,11 milioni di euro per l anno 2018, 5 milioni di euro per l anno 2019, 5,14 milioni di euro per l anno 2020, 5,24 milioni di euro per l anno 2021, 5,34 milioni di euro per l anno 2022, 5,45 milioni di euro per l anno 2023, 5,57 milioni di euro per l anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2025, si provvede ai sensi dell articolo 25, comma Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. 11. Agli oneri derivanti dall attuazione del comma 10, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2017, si provvede ai sensi dell articolo 25, comma 3. Articolo 9 Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente 1. All articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di euro, le spese per l iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri 19

21 Leggi decreti circolari sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà». 2. Alle minori entrate derivanti dall attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2019, si provvede ai sensi dell articolo 25, comma 3. Articolo 10 Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione 1. I centri per l impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali. 2. L elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) nel proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all Anpal delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. 4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Articolo 11 Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un arte, un mestiere o una professione; b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali; c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale; d) riformulazione e razionalizzazione dell apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione. 2. Dall attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Articolo 12 Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l assegnazione di incarichi e appalti privati 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricer 20

22 Leggi decreti circolari ca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. 2. Ai fini dell accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato. 3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all articolo 3, commi 4ter e seguenti, del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile. 4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Articolo 13 Indennità di maternità 1. All articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall attività lavorativa». 2. Agli oneri derivanti dall attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l anno 2017, 11,1 milioni di euro per l anno 2018, 11,3 milioni di euro per l anno 2019, 11,4 milioni di euro per l anno 2020, 11,9 milioni di euro per l anno 2021, 12 milioni di euro per l anno 2022, 12,3 milioni di euro per l anno 2023, 12,4 milioni di euro per l anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2025, si provvede ai sensi dell articolo 25, comma 3. Articolo 14 Tutela della gravidanza, malattia e infortunio 1. La gravidanza, la malattia e l infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell interesse del committente. 2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. 3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l intera durata della malattia o dell infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. 4. Agli oneri derivanti dall attuazione del comma 3, valutati in euro per l anno 2017, si provvede ai sensi dell articolo 25, comma 3. Articolo 15 Modifiche al codice di procedura civile 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: 21

23 Leggi decreti circolari a) all articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l attività lavorativa»; b) all articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi». Articolo 16 Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e Gli schemi dei decreti legislativi di cui all articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 281 del Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui all articolo 11, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 11, il Governo può adottare, con le medesime procedure di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 3. Qualora il termine per l espressione dei pareri parlamentari previsti dal comma 1 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, commi 1 e 2, o 11, comma 1, o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Articolo 17 Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a: a) modelli previdenziali; b) modelli di welfare; c) formazione professionale. 2. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato. 22

24 Leggi decreti circolari Capo II LAVORO AGILE Articolo 18 Lavoro agile 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all interno di locali aziendali e in parte all esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell attività lavorativa. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. 4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile. 5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Articolo 19 Forma e recesso 1. L accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l esecuzione della prestazione lavorativa svolta all esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 2. L accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. Articolo 20 Trattamento, diritto all apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all interno dell azienda. 2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell ambito dell accordo di cui all articolo 19, il diritto all apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze. 23

25 Leggi decreti circolari Articolo 21 Potere di controllo e disciplinare 1. L accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. 2. L accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all esecuzione della prestazione lavorativa all esterno dei locali aziendali, che danno luogo all applicazione di sanzioni disciplinari. Articolo 22 Sicurezza sul lavoro 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all esecuzione della prestazione all esterno dei locali aziendali. Articolo 23 Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali 1. L accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all articolo 9bis del decretolegge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. 2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all esterno dei locali aziendali. 3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. Articolo 24 Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliarinall infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano 1. L articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato a decorrere dal 1º settembre Capo III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 25 Disposizioni finanziarie 1. L autorizzazione di spesa di cui all articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall anno

26 Leggi decreti circolari 2. Il fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l anno Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8, 9, 13 e 14, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l anno 2017, 61,67 milioni di euro per l anno 2018, 46,46 milioni di euro per l anno 2019, 46,7 milioni di euro per l anno 2020, 47,3 milioni di euro per l anno 2021, 47,5 milioni di euro per l anno 2022, 47,91 milioni di euro per l anno 2023, 48,13 milioni di euro per l anno 2024 e 48,44 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2025, si provvede: a) quanto a 46,21 milioni di euro per l anno 2017, 43,61 milioni di euro per l anno 2018, 41,96 milioni di euro per l anno 2019, 42,20 milioni di euro per l anno 2020, 42,80 milioni di euro per l anno 2021, 43 milioni di euro per l anno 2022, 43,41 milioni di euro per l anno 2023, 43,63 milioni di euro per l anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) quanto a 0,18 milioni di euro per l anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 5 milioni di euro per l anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell Economia e delle Finanze per l anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; d) quanto a 16,16 milioni di euro per l anno 2018, mediante il versamento all entrata del bilancio dello Stato da parte dell Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l anno 2018 delle entrate derivanti dall aumento contributivo di cui all articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; e) quanto a 4,5 milioni di euro per l anno 2017, 1,9 milioni di euro per l anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull autorizzazione di spesa di cui all articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n A tal fine, il Ministro dell Economia e delle Finanze, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10, 13, comma 1, e 14, comma 3, della presente legge. 5. In relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, è accantonato e reso indisponibile a valere sull autorizzazione di spesa di cui all articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, fino all esito del monitoraggio previsto dal secondo periodo del citato comma 4 del presente articolo. Le somme accantonate e non utilizzate all esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n Il Ministro dell Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 26 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 25

27 Leggi decreti circolari La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Avvertenza: NOTE Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Dpr 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all art. 1 Si riporta l art del codice civile: «Art (Contratto d opera). Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV». Si riporta l art del codice civile: «Art (Piccoli imprenditori). Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia». Note all art. 2 Il testo del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/Ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 ottobre 2002, n Si riporta l art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione (art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al Coni». Note all art. 3 Si riporta l art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive): «Art. 9 (Abuso di dipendenza economica). 1. È vietato l abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. 26

28 Leggi decreti circolari 3. Il patto attraverso il quale si realizzi l abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. 3bis. Ferma restando l eventuale applicazione dell art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l abuso si configura a prescindere dall accertamento della dipendenza economica». Note all art. 4 Il testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 luglio 1941, n Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, supplemento ordinario. Note all art. 6 Si riporta l art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «Art. 2 (Armonizzazione). 26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l Inps, e finalizzata all estensione dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all art. 36 della legge 11 giugno 1971, n Sono esclusi dall obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.». Si riporta l art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007), come modificato dall art. 8, comma 8, della presente legge: «Art A decorrere dal 1 gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un indennità giornaliera di malattia a carico dell Inps entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell arco dell anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell arco dell anno solare. Per la certificazione e l attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all art. 2 del decretolegge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all art. 5, comma 14, del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall art. 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151». Si riporta l art. 24, comma 26, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici): «Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). 26. A decorrere dal 1 gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 27

29 Leggi decreti circolari Si riporta l art. 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995: «Art. 2 (Armonizzazione). (Omissis) 18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall Istat. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni». Si riporta l art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità). 16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell onere derivante dall estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e con il Ministro della Sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale.». Note all art. 7 Si riporta l art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificata dalla presente legge: «Art. 15 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DisColl). 1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all art. 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DisColl. 2. La DisColl è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; c) possano far valere, nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. 28

30 Leggi decreti circolari 3. La DisColl è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all anno in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro e all anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. 4. La DisColl, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all importo di euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DisColl è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DisColl non può in ogni caso superare l importo massimo mensile di euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. 5. La DisColl si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 6. La DisColl è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DisColl non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. 7. Per i periodi di fruizione della DisColl non sono riconosciuti i contributi figurativi. 8. La domanda di DisColl è presentata all Inps, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 9. La DisColl spetta a decorrere dall ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 10. L erogazione della DisColl è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti ai sensi dell art. 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all art. 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DisColl alla ricerca attiva di un occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DisColl. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DisColl è sospesa d ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all art. 9bis, comma 2, del decretolegge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 12. Il beneficiario di DisColl che intraprenda un attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all Inps entro trenta giorni dall inizio dell attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DisColl a decorrere dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DisColl è ridotta di un importo pari all 80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità o, se antecedente, la fine dell anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all Inps un apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DisColl percepita dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. 13. I soggetti di cui all art. 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell anno Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all art. 19, comma 1, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all art. 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato art. 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del

31 Leggi decreti circolari 15. All eventuale riconoscimento della DisColl ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DisColl è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DisColl riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DisColl, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. 15ter. Agli oneri derivanti dall attuazione del comma 15bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l anno 2017, 39 milioni di euro per l anno 2018, 39,6 milioni di euro per l anno 2019, 40,2 milioni di euro per l anno 2020, 40,8 milioni di euro per l anno 2021, 41,4 milioni di euro per l anno 2022, 42 milioni di euro per l anno 2023, 42,7 milioni di euro per l anno 2024, 43,3 milioni di euro per l anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall incremento dell aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15bis. 15quater. L Inps trasmette tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell Economia e delle Finanze i dati relativi all andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15bis ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui all art. 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni». Note all art. 8 Si riporta l art. 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004], come modificato dalla presente legge: «Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo [Testo post riforma 2004]). 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell ammontare dei compensi percepiti nel periodo d imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall esercente arte o professione per l esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell 1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l acquisto o l importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l esercizio dell arte o della professione, nonché quelle sostenute per l acquisto o l importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di euro, le spese per l iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà». Per il testo dell art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, si vedano le note all art. 6. Per il testo dell art. 59, comma 16, della citata legge n. 449 del 1997, si vedano note all art. 6. Si riporta l art. 4 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 4 aprile 2002 (Attuazione dell art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335): «Art. 4 (Misura dell indennità e modalità di erogazione). 1. L indennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all 80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l inizio del periodo indennizzabile. 2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all art. 2, comma 26, della 30

32 Leggi decreti circolari legge n. 335 del 1995, è calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi. 3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente. 4. Nel caso in cui l anzianità assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l indennità di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa. 5. L indennità è corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione, con le modalità e nei termini stabiliti dall Istituto erogatore, che tengano conto delle specificità delle denunce reddituali e contributive previste per ciascuna categoria di iscritti. 6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 possono presentare domanda, per gli eventi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro un anno dalla suddetta data. Per l anno 1998 tali prestazioni sono corrisposte anche se, nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile, non risulti attribuito alcun contributo. 7. La competente gestione separata provvede d ufficio ai necessari accertamenti amministrativi». Per il testo dell art. 1, comma 788, della citata legge n. 296 del 2006, si vedano le note all art. 6. Per il testo dell art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, si vedano le note all art. 6. Note all art. 9 Per il testo dell art. 54, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si vedano le note all art. 8. Note all art. 10 Si riportano gli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate): «Art. 4 (Pubblicità delle associazioni professionali). 1. Le associazioni professionali di cui all art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all iscrizione all associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n Il rappresentante legale dell associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web. 3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi». «Art. 5 (Contenuti degli elementi informativi). 1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa identificazione delle attività professionali cui l associazione si riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) struttura organizzativa dell associazione; e) requisiti per la partecipazione all associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell associazione, all obbligo degli appartenenti di procedere all aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l effettivo assolvimento di tale obbligo e all indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di scopo di lucro 31

33 Leggi decreti circolari 2. Nei casi di cui all art. 4, comma 1, secondo periodo, l obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi: a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l organo preposto all adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia; b) l elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; c) le sedi dell associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni; d) la presenza di una struttura tecnicoscientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; e) l eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell associazione conforme alla norma Uni En Iso 9001 per il settore di competenza; f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all art. 2, comma 4». Si riporta l art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): «Art. 6 (Servizi per l inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469). 1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati uffici competenti, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all art. 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti. 2. All art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: maggiormente rappresentative sono sostituite dalle seguenti: comparativamente più rappresentative ; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Nell ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medicolegale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell art. 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1». Note all art. 12 Il testo della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento ordinario. Si riporta l art. 3, commi 4 ter e seguenti, del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattierocaseario): «Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). (Omissis) 4ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4quater ultima parte. Se il contratto prevede l istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un attività, anche commerciale, con i terzi: 1). 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo 32

34 Leggi decreti circolari comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4quater, entro due mesi dalla chiusura dell esercizio annuale l organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l art. 2615bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell art. 2447bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l ufficio di organo comune per l esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall ordinamento, nonché all utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; f) le regole per l assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. 4ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. 4ter.2. Nelle forme previste dal comma 4ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse. 4quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l iscrizione, a cura dell impresa indicata nell atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l iscrizione nella sezione ordinaria del 33

35 Leggi decreti circolari registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell art. 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell art. 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta». Si riporta l art. 48 del decreto legislativo 18 aprile n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici). 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all art. 3, comma 1, lettera ooter), assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all art Nel caso di lavori, forniture o servizi nell offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 5. L offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all art. 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l art. 353 del codice penale. 7bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell esecuzione dei lavori o dei servizi, un impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all impresa consorziata. 8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all art. 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 9. È vietata l associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall impegno presentato in sede di offerta. 10. L inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l annullamento dell aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l operatore economico invitato individualmente, 34

36 Leggi decreti circolari o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all art. 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all art. 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione Soa. 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 17. Salvo quanto previsto dall art. 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all art. 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto. 18. Salvo quanto previsto dall art. 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all art. 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 19. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 19bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e). 19 ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara». Note all art. 13 Si riporta l art. 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come modificato dalla presente legge: «Art. 64 (Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). 1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 35

37 Leggi decreti circolari 2. Ai sensi del comma 12 dell art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall attività lavorativa. A tal fine, si applica il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 136 del 12 giugno Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, è disciplinata l applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto». Note all art. 14 Si riporta l art. 4 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001: «Art. 4 (Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10). 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell art. 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l osservanza delle disposizioni delle leggi medesime. 2. L assunzione di personale a tempo determinato e l utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. 3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. 4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall accoglienza del minore adottato o in affidamento. 5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3». Note all art. 15 Si riporta l art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: «Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l attività lavorativa; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice». Si riporta l art. 634, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: «Art. 634 (Prova scritta). Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e 36

38 Leggi decreti circolari vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l osservanza delle norme stabilite per tali scritture». Note all art. 16 Si riportano gli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Statocittà ed autonomie locali e Conferenza unificata). 1. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Statoregioni. 2. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell Interno o dal Ministro per gli Affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione economica, il Ministro delle Finanze, il Ministro dei Lavori pubblici, il Ministro della Sanità, il presidente dell Associazione nazionale dei comuni d Italia Anci, il presidente dell Unione province d Italia Upi e il presidente dell Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani Uncem. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall Anci e sei presidenti di provincia designati dall Upi. Dei quattordici sindaci designati dall Anci cinque rappresentano le città individuate dall art. 17 della legge 8 giugno 1990, n Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell Anci, dell Upi o dell Uncem. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli Affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell Interno.». «Art. 9 (Funzioni) (Omissis) 2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Statoregioni e la Conferenza Statocittà ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: a) esprime parere: 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria; 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all art. 3, commi 3 e 4; c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune; d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall Anci, dall Upi e dall Uncem nei casi previsti dalla legge; e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all art. 6; f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; g) esprime gli indirizzi per l attività dell Agenzia per i servizi sanitari regionali». Note all art. 18 Per il testo dell art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all art. 2. Si riporta l art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 37

39 Leggi decreti circolari «Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). 1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spaziotemporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell impatto sull efficacia e sull efficienza dell azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. 2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica. 3. Con direttiva del presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 4. Gli organi costituzionali, nell ambito della loro autonomia, possono definire modalità e criteri per l adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e All art. 596 del codice dell ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1bis. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l importo di 2 milioni di euro per l anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione , di cui all art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n A decorrere dall anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ; b) al comma 3, le parole: anche da minori che non siano figli di dipendenti dell amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,. 6. Dopo il comma 1 bis dell art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente: 1ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 7. All art. 42bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e limitato a casi o esigenze eccezionali». Note all art. 19 Si riporta l art. 1 della citata legge n. 68 del 1999: «Art. 1 (Collocamento dei disabili). 1. La presente legge ha come finalità la promozione dell inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e 38

40 Leggi decreti circolari malattie invalidanti approvata, ai sensi dell art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell apprendimento della lingua parlata. 3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all art. 61 della legge 20 maggio 1982, n Per l assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n L accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell atto di indirizzo e coordinamento emanato dal presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all art. 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. 5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall Inail. 6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità». Note all art. 20 Si riporta l art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria». Note all art. 21 Si riporta l art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento): «Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organiz 39

41 Leggi decreti circolari zative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». Note all art. 23 Si riporta l art. 9bis del decretolegge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale): «Art. 9bis (Disposizioni in materia di collocamento) In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. 2bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. 2ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l inquadramento contrattuale Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest ultima può altresì esercitare, con riferimento alle 40

42 Leggi decreti circolari predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all art. 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l ultimo comma del citato art Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell attività formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all art. 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell art. 1, comma 13, del decretolegge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia. 11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l impiego nel giorno prefissato per l avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma Nel rispetto di quanto previsto dall art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la Funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli Affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e n. 487 del 1994, capo IV e l allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale». Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, supplemento ordinario. Note all art. 24 Il testo della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificata dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario. 41

43 Leggi decreti circolari Note all art. 25 Si riporta l art. 1, comma 204, della citata legge n. 208 del 2015: «204. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2017». Si riporta l art. 18, comma 1, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale): «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6quater e 6quinquies del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Cipe, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, nonché con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal Cipe alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all art. 6quinquies del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità; bbis ) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell economia reale, istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri». Si riporta l art. 10 del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). 1. Al decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell allegato 1, le parole: 20 dicembre 2004 e 30 dicembre 2004, indicate dopo le parole: seconda rata e: terza rata, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 31 maggio 2005 e 30 settembre 2005 ; b) nell allegato 1, ultimo periodo, le parole: 30 giugno 2005, inserite dopo le parole: deve essere integrata entro il, sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 2005 ; c) al comma 37 dell art. 32 le parole: 30 giugno 2005 sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2quater dell art. 5 del decretolegge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell Economia e delle Finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l anno 2005, derivanti dal comma 1». Si riporta l art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statolegge finanziaria 2001): «Art. 118 (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di 42

44 Leggi decreti circolari indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell industria, dell agricoltura, del terziario e dell artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati fondi. Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all interno degli stessi, la costituzione di un apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma L attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall Anpal, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali anche ai fini della revoca dell autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell autorizzazione. Entro tre anni dall entrata a regime dei fondi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l Osservatorio per la formazione continua con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di lineeguida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all applicazione delle suddette lineeguida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell assistenza tecnica dell Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol). Ai componenti dell Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l attività espletata. 3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all Inps, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L Inps, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l accesso al Fondo sociale europeo (Fse), di cui all art. 9, comma 5, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l accesso al Fse, di cui all art. 9, comma 5, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell art. 66 della legge 17 maggio 1999, n Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma 43

45 Leggi decreti circolari dell art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni. 5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l obbligo di versare all Inps il contributo integrativo di cui al quarto comma dell art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell art. 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all art. 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall Inps al fondo prescelto. 9. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l anno 2001, nell ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l occupazione di cui all art. 1, comma 7, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l accreditamento delle strutture formative ai sensi dell accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche. 10. A decorrere dall anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l anno Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono: a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; b) p er il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma Per le annualità di cui al comma 12, l Inps continua ad effettuare il versamento stabilito dall art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l attuazione delle politiche comunitarie di cui all art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall art. 9, comma 5, del citato decretolegge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma. 14. Nell esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria dei Fondi strutturali dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia. 16. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell ambito delle risorse di cui all art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni per le attività di for 44

46 Leggi decreti circolari mazione nell esercizio dell apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196». Si riporta l art. 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2015): «107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di milioni di euro annui a decorrere dall anno 2017». Si riporta l art. 17, commi da 12 a 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (legge di contabilità e finanza pubblica): «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). (Omissis) 12. Il Ministero dell Economia e delle Finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l eventuale verificarsi di scostamenti dell andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 12bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell Economia e delle Finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell art. 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell Economia e delle Finanze, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell art. 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva. 12ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell esercizio con le misure di cui al comma 12bis, si provvede ai sensi del comma quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell art. 21, comma 1ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa. 13. Il Ministro dell Economia e delle Finanze, allorché riscontri che l attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell art. 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Si riporta l art. 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012 n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): «Art. 1 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). (Omissis) 2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull efficienza del mercato del lavoro, sull occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell impiego, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall Istituto nazionale di statistica (Istat) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori». 45

47 Leggi decreti circolari Incentivi apprendistato per la qualifica e il diploma professionale L Inps, con messaggio n del 16 giugno 2017, ha fornito indicazioni relativamente agli incentivi per l assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, prorogati fino al 31 dicembre 2017 dalla legge finanziaria Gli incentivi, introdotti dall art. 32, comma 1, del Dlgs n. 150/2015, sono: non applicazione del contributo di licenziamento, previsto dall art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012; aliquota contributiva del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, anziché 10%, per tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale; sgravio totale dell aliquota di finanziamento della nuova assicurazione sociale per l impiego (Naspi), nella misura dell 1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo % della medesima retribuzione imponibile. Le aziende interessate ad approfondire il tema dell apprendistato per la qualifica e il diploma professionale potranno a breve scaricare dal sito la guida operativa, aggiornata con le indicazioni della circolare Inps in esame. MESSAGGIO Inps n del Assunzioni di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ex art. 43 Dlgs 15 giugno 2015 n. 81. Incentivi contributivi ex art. 32 Dlgs n. 150/2015. Istruzioni operative. 1. Incentivi per il contratto di apprendistato di primo livello L art. 1, comma 240, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 proroga fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cosiddetto contratto di apprendistato di primo livello), introdotti in via sperimentale dall art. 32 del Dlgs n. 150/2015 (1), in vigore dal 24 settembre L art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 in particolare dispone che: a) non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall art. 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%; c) è riconosciuto lo sgravio totale dell aliquota di finanziamento della nuova assicurazione sociale per l impiego (Naspi), ex assicurazione sociale per l impiego, fissata, dall art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nella misura dell 1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall art. 25 della legge n. 845/1978 e pari allo % della medesima retribuzione imponibile. In particolare, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) modificano il regime contributivo che deve essere applicato ai contratti di apprendistato di primo livello stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015, fissando, per la durata contrattuale, l aliquota a carico del datore di lavoro nella misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Stante il tenore letterale della disposizione di cui alla lettera b) ( l aliquota contributiva del 10%, di cui all articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridota al 5% ), il predetto regime contributivo ex art. 32, comma 1, del Dlgs n. 150/2015 si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale. Conseguentemente, non è ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (ex art. 1, comma 773, quinto periodo, legge n. 296/2006). Si precisa inoltre che nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, ex art. 43, comma 9, del Dlgs n. 81/2015, i benefici di cui all art. 32, comma 1, del Dlgs n. 150/2015 si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione. Si ricorda, infine, che per effetto dell art. 21, della legge n. 41/1986, l aliquota contributiva a carico dell apprendista è quella prevista dall assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti ed è quindi pari al 5,84% (2) della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. 46

48 Leggi decreti circolari 1.1. Prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato L art. 32, comma 2, d.lgs. n. 150/2015 prevede che agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all art. 47, comma 7, del Dlgs n. 81/2015. Pertanto, per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto, l aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato ex art. 42, comma 6, Dlgs n. 81/2015 (11,61%) Regime contributivo dei contratti di apprendistato di primo livello attivati in data precedente all entrata in vigore dell art. 32 Dlgs n. 150/2015 Ai contratti di apprendistato di primo livello attivati in data precedente al 24 settembre 2015 si applica l ordinario regime contributivo ex art. 42, comma 6, Dlgs n. 81/2015. Conseguentemente, l aliquota contributiva di pertinenza del datore di lavoro è pari all 11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. (3) 1.3. Precisazioni in materia di assolvimento dell obbligo contributivo Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (ex art. 43, comma 7, Dlgs 81/2015) e conseguentemente è esonerato dall obbligo del versamento contributivo. Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con interpello n. 22/2016, ha infatti chiarito che la contribuzione dovuta per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Il Ministero ha altresì precisato che per tali periodi non retribuiti non è neppure configurabile un diritto dell apprendista all accreditamento di contribuzione figurativa Sgravio contributivo ex art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 Come noto, l art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 ha riconosciuto per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Tale sgravio, in quanto regime speciale transitorio, ha trovato applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Si osserva quindi che per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, che abbiano assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, in quanto la disciplina dei benefici di cui all art. 32 del Dlgs n. 150/2015, applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale (ex art. 21 della legge 183/2011). Tali regimi contributivi sono, pertanto, alternativi. Da ciò deriva che il datore di lavoro, in possesso di tutti i necessari requisiti vedi circolare n. 128/2012, punto 8) ha legittimamente beneficiato dello sgravio triennale di cui alla legge 183/2011; qualora, però, la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio in discorso, il datore di lavoro non potrà fruire dei benefici ex art. 32 del Dlgs 150/2015 per il periodo residuo. 2. Istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens Attualmente i lavoratori assunti in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sono individuati, nell assetto del sistema UniEmens, alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice 5 nell elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell elemento <TipoLavoratore> PA. Al fine di garantire la corretta gestione del regime contributivo agevolato ex art. 32 del Dlgs n. 150/2015, previsto per tali apprendisti vengono istituiti, nell ambito dell elemento <TipoContribuzione>, i nuovi codici riportati nella tabella seguente. 47

49 Leggi decreti circolari Codice Descrizione J9 Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del Dlgs n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) K9 Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del Dlgs n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) I datori di lavoro, in relazione ai periodi a partire da luglio 2017, sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti ai lavoratori in questione utilizzando le predette codifiche. La variazione dei precedenti flussi UniEmens, per i rapporti attivati a far tempo dal 24 settembre 2015, in vigenza dei benefici ex art. 32, comma 1, Dlgs n. 150/2015, sarà effettuata direttamente dall Istituto. Tenuto conto che l art. 32, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 150/2015 prevede la non applicazione del contributo di licenziamento di cui all art. 2, comma 31 e 32 della legge n. 92/2012, è altresì istituito, con la medesima decorrenza, nell elemento <TipoCessazione> la nuova causale sotto riportata: Codice Descrizione 1R Licenziamento con esonero dal versamento del contributo ex art. 2, comma 31 e 32 legge n. 92/2012, ai sensi dell art. 32 comma, 1 lettera a) del Dlgs n. 150/2015 Si rammenta, infine, che per le assunzioni in apprendistato di primo livello intervenute entro il 23 settembre 2015 le modalità di esposizione restano quelle già in uso. Note (1) L art. 4, comma 1, lett. n), numero 1, Dlgs n. 185 del 24 settembre 2016 ha soppresso, dalla rubrica dell art. 32 del Dlgs n. 150/2015, il riferimento al contratto di alta formazione e ricerca, coerentemente con il contenuto del comma 1 del medesimo art. 32, nel quale non è menzionato il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del Dlgs n. 81/2015). (2) Si ricorda che l aliquota contributiva a carico dell apprendista non subisce infatti l incremento dello 0,35%, a carico del lavoratore, introdotto, dal comma 24, dell art. 3, della legge n. 335/1995 nei confronti dei soli dipendenti tenuti al pagamento dei contributi di cui all art. 22, della legge n. 67/1988 (contribuzione ex Gescal). (3) Fatta salva, per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l applicazione dell art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006 (sul punto si rimanda alle circolari Inps n. 22/2007 e 128/2012). l Informatore Commercio Turismo Servizi Professioni n. 288 settembre 2017 anno LVIII Organo d informazione e documentazione di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza DIRETTORE RESPONSABILE Marco Barbieri REDAZIONE Federico Sozzani Corso Venezia 47/ Milano PROPRIETA Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza EDITRICE Promo.Ter Unione sede e amministrazione Corso Venezia 47/ Milano PER LA PUBBLICITA marketing@unione.milano.it Tel AUTORIZZAZIONE Tribunale di Milano n del Una copia euro 0,568 48

50 Leggi decreti Giurisprudenza circolari COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Criteri di computo dei dipendenti Cass. sez. lav. 28 agosto 2016, n (da Dir.&Prat.Lav. n. 11/17, pag. 675). Il collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società dello stesso gruppo non basta a estendere gli obblighi dei lavoratori subordinati dall una all altra senza la prova di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro subordinato. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un unica attività fra i vari soggetti del collegamento economicofunzionale e ciò venga accertato in modo adeguato. ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Periodo di comporto e conteggio malattia Cass. sez. lav. 24 ottobre 2016, n (da Dir.&Prat.Lav. n. 13/17, pag. 812). In tema di licenziamento per superamento del comporto, anche nel regime successivo all entrata in vigore dell art. 1, comma 37, legge n. 92/2012 che ha modificato l art. 2, legge n. 604/1966 imponendo la comunicazione contestuale dei motivi di licenziamento il datore di lavoro non deve specificare nella comunicazione i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee a evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, quali il numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l onere, nell eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato. 49

51 Amministrazione del personale TABELLE DELLE RETRIBUZIONI Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Lavoratori qualificati Paga base (1/8/2017) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/1/90) Livello Euro Euro Euro Quadro 1868,86+260,76* 540,37 25,46 I 1683,47 537,52 24,84 II 1456,19 532,54 22,83 III 1244,64 527,90 21,95 IV 1076,46 524,22 20,66 V 972,54 521,94 2 VI 873,15 519,76 19,73 VII 747,53+5,16 517,51 19,47 * Dal 1 gennaio 2013 lʼindennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. Lʼimporto passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro. APPRENDISTI Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo. Terzo elemento o assegno supplementare Provincia Importo Euro Bergamo 10,33 Brescia 8,78 Como 7,75 Cremona 2,07 Lecco 7,75 Lodi 11,36 Mantova 2,07 Milano 11,36 Pavia 2,07 Sondrio 2,07 Varese 7,75 Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Categoria Paga base (1/8/2017) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/10/86) Euro Euro Euro I 1016,13 530,04 15,49 II 851,51 526,11 14,46 PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA) Euro Categoria I 10,52 Categoria II 9,54 50

52 Amministrazione del personale Sindacale Sindacale / / Sicurezza Sicurezza sul sul lavoro lavoro Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari Lavoratori qualificati Categoria lusso, I e II Livello Paga base (1/4/2013) Contingenza Terzo elemento Totale Euro Euro Euro Euro Q.A 1.542,04 542,70 5, ,92 Q.B 1.392,49 537,59 5, ,26 I 1.261,54 536,71 4, ,43 II 1.112,00 531,59 7, ,52 III 1.021,85 528,26 3, ,47 IV 937,75 524,94 3, ,41 V 849,38 522,37 3,63 * 1.375,38 VI S 798,37 520,64 5, ,98 VI 779,81 520,51 5, ,29 VII 700,05 518,45 6, ,37 Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari Lavoratori qualificati Categoria III e IV Livello Paga base (1/4/2013) Contingenza Terzo elemento Totale Euro Euro Euro Euro Q.A 1.536,36 542,19 5, ,73 Q.B 1.387,33 537,12 5, ,63 I 1.256,38 536,24 4, ,80 II 1.107,61 531,20 7, ,24 III 1.017,98 527,91 3, ,25 IV 934,39 524,64 3, ,75 V 846,28 522,09 3,63 * 1.372,00 VI S 795,53 520,38 5, ,88 VI 776,97 520,25 5, ,19 VII 697,47 518,22 6, ,56 * Il terzo elemento del 5 livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri. N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: dal 1 luglio % dal 1 gennaio % dal 1 gennaio % dal 1 gennaio % (1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: I anno 80% II anno 85% III anno 90% IV anno 95% (2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali. 51

53 Amministrazione del personale Dipendenti da strutture alberghiere Federalberghi Faita Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016 Livello Paga base (1/11/2016) Indennità Totale Euro Euro Euro A 2.159, ,15 B 1.999, , , , , , , , , , , ,77 6 s 1.368, , , , , ,50 Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) Federalberghi e da campeggi (numero di presenze licenza non superiore a 1200) Faita Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016 Livello Paga base (1/11/2016) Indennità Totale Euro Euro Euro A 2.146, ,79 B 1.988, , , , , , , , , , , ,02 6 s 1.362, , , , , ,88 52

54 Amministrazione del personale Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit Lavoratori qualificati Livello Retribuzione nazionale Elemento distinto Maggiorazione retribuzione Scatti di c conglobata (22/12/2015) della retribuzione lavoratori assunti anzianità a ante 23/12/2015 (1/7/1992) Euro Euro Euro Euro Quadro 1.716, (*) 4 70,6 28,92 I 1.635, ,9 27,89 I I 1.488,04 3,5 57,3 26,34 I II 1.341,30 3,5 48,8 24,79 I V 1.229,82 3,5 42,3 23,24 V 1.158, ,2 22,72 VI 1.093, ,4 21,69 VII 1,007, ,4 20,66 (*) Indennità di funzione 53

55 Amministrazione del personale Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Dirigente assunto o nominato dal 1 luglio 1997 Minimo contrattuale dallʼ Aumento retributivo dallʼ ,63 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Totale Dirigente assunto o nominato dal 1 gennaio 1998 Minimo contrattuale dallʼ Aumento retributivo dallʼ ,43 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Totale 4.333,43 Dirigente assunto o nominato dal 1 gennaio 2000 Minimo contrattuale dallʼ Aumento retributivo dallʼ ,14 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Totale 4.230,14 Dirigente assunto o nominato dal 1 luglio 2000 Minimo contrattuale dallʼ Aumento retributivo dallʼ ,56 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Totale 4.023,56 Dirigente assunto o nominato dal 1 gennaio 2002 Minimo contrattuale dallʼ Aumento retributivo dallʼ ,00 Totale 3.755,00 Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004 Minimo contrattuale dallʼ Totale 3.600,00 Dirigente assunto o nominato dal 1 aprile 2012 Minimo contrattuale dallʼ Totale 3.735,00 Dirigente assunto o nominato dal 1 luglio 2013 Minimo contrattuale dallʼ Totale 3.890,00 54

56 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 1: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti CUAF intera (CSC 7.01.XX, 7.02.XX e ) Agenzie di viaggio e turismo fino a 5 dipendenti (CSC ) Voci contributive Qualifiche Operai / Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 1,31 1,31 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 CUAF 0,68 0,68 0,68 CIG straordinaria FIS MOBILITAʼ MALATTIA 2,44 MATERNITAʼ 0,24 0,24 0,24 Inail TOTALE 38,17 35,73 35,73 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria FIS TOTALE a carico del LAVORATORE 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 55

57 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 2: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti CUAF intera (CSC 7.01.XX, 7.02.XX e ) Agenzie di viaggio e turismo da 6 fino a 15 dipendenti (CSC ) Voci contributive Qualifiche Operai / Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 1,31 1,31 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 CUAF 0,68 0,68 0,68 CIG straordinaria FIS 0,45 0,45 MOBILITAʼ MALATTIA 2,44 MATERNITAʼ 0,24 0,24 0,24 Inail TOTALE 38,62 36,18 35,73 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria FIS 0,15 0,15 TOTALE a carico del LAVORATORE 9,34 9,34 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 56

58 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 3: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti CUAF intera (CSC 7.01.XX, 7.02.XX e ) Agenzie di viaggio e turismo da 16 fino a 50 dipendenti (CSC ) Voci contributive Qualifiche Operai / Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 1,31 1,31 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 CUAF 0,68 0,68 0,68 CIG straordinaria FIS 0,65 0,65 MOBILITAʼ MALATTIA 2,44 MATERNITAʼ 0,24 0,24 0,24 Inail TOTALE 38,82 36,38 35,73 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria FIS 0,217 0,217 TOTALE a carico del LAVORATORE 9,407 9,407 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 57

59 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti CUAF intera (CSC 7.01.XX e 7.02.XX) Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti (CSC ) Voci contributive Qualifiche Operai / Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 1,31 1,31 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 CUAF 0,68 0,68 0,68 CIG straordinaria 0,90 0,90 FIS MOBILITAʼ MALATTIA 2,44 MATERNITAʼ 0,24 0,24 0,24 Inail TOTALE 39,07 36,63 35,73 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria 0.30 FIS TOTALE a carico del LAVORATORE 9,49 9,49 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 58

60 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 5: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti CUAF ridotta (CSC 7.01.XX, 7.02.XX e ) Voci contributive Qualifiche Operai / Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 0,18 0,18 0,18 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 CUAF CIG straordinaria FIS MOBILITAʼ MALATTIA 2,44 MATERNITAʼ 0,24 0,24 0,24 Inail TOTALE 36,12 33,68 33,68 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria FIS TOTALE a carico del LAVORATORE 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 59

61 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 6: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti CUAF ridotta (CSC 7.01.XX, 7.02.XX e ) Voci contributive Qualifiche Operai / Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 0,18 0,18 0,18 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 CUAF CIG straordinaria FIS 0,45 0,45 MOBILITAʼ MALATTIA 2,44 MATERNITAʼ 0,24 0,24 0,24 Inail TOTALE 36,57 34,13 33,68 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria FIS 0,15 0,15 TOTALE a carico del LAVORATORE 9,34 9,34 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 60

62 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 7: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti CUAF ridotta (CSC 7.01.XX, 7.02.XX e ) Voci contributive Qualifiche Operai / Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 0,18 0,18 0,18 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 CUAF CIG straordinaria FIS 0,65 0,65 MOBILITAʼ MALATTIA 2,44 MATERNITAʼ 0,24 0,24 0,24 Inail TOTALE 36,77 34,33 33,68 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria FIS 0,217 0,217 TOTALE a carico del LAVORATORE 9,407 9,407 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 61

63 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 8: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti CUAF ridotta (CSC 7.01.XX e 7.02.XX) Voci contributive Qualifiche Operai / Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 0,18 0,18 0,18 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 CUAF CIG straordinaria 0,90 0,90 FIS MOBILITAʼ MALATTIA 2,44 MATERNITAʼ 0,24 0,24 0,24 Inail TOTALE 37,02 34,58 33,68 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria FIS TOTALE a carico del LAVORATORE 9,49 9,49 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 62

64 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 9: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti CUAF intera (CSC e ) Voci contributive Operai / Impiegati Qualifiche Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 1,31 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF CIG straordinaria FIS MOBILITAʼ MALATTIA MATERNITAʼ Inail TOTALE di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni CIG straordinaria FIS TOTALE a carico del LAVORATORE Contributo ASCOM Contributo COVELCO 0,20 0,68 3,21 0,24 38,94 9,19 9,19 1,20 0,10 0,20 0,68 0,24 35,73 9,19 9,19 63

65 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 10: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti CUAF intera (CSC e ) Voci contributive Operai / Impiegati Qualifiche Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 1,31 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF CIG straordinaria FIS MOBILITAʼ MALATTIA MATERNITAʼ Inail TOTALE di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni CIG straordinaria FIS TOTALE a carico del LAVORATORE Contributo ASCOM Contributo COVELCO 0,20 0,68 0,45 3,21 0,24 39,39 9,19 0,15 9,34 1,20 0,10 0,20 0,68 0,24 35,73 9,19 9,19 64

66 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 11: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti CUAF intera (CSC e ) Voci contributive Operai / Impiegati Qualifiche Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 1,31 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF CIG straordinaria FIS MOBILITAʼ MALATTIA MATERNITAʼ Inail TOTALE di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni CIG straordinaria FIS TOTALE a carico del LAVORATORE Contributo ASCOM Contributo COVELCO 0,20 0,68 0,65 3,21 0,24 39,59 9,19 0,217 9,407 1,20 0,10 0,20 0,68 0,24 35,73 9,19 9,19 65

67 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 12: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti CUAF ridotta (CSC e ) Voci contributive Operai / Impiegati Qualifiche Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 0,18 0,18 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF CIG straordinaria FIS MOBILITAʼ MALATTIA MATERNITAʼ Inail TOTALE di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni CIG straordinaria FIS TOTALE a carico del LAVORATORE Contributo ASCOM Contributo COVELCO 0,20 0 3, ,89 9,19 9,19 1,20 0,10 0, ,68 9,19 9,19 66

68 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 13: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti CUAF ridotta (CSC e ) Voci contributive Operai / Impiegati Qualifiche Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 0,18 0,18 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF CIG straordinaria FIS MOBILITAʼ MALATTIA MATERNITAʼ Inail TOTALE di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni CIG straordinaria FIS TOTALE a carico del LAVORATORE Contributo ASCOM Contributo COVELCO 0,20 0 0,45 3, ,34 9,19 0,15 9,34 1,20 0,10 0, ,68 9,19 9,19 67

69 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 14: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti CUAF ridotta (CSC e ) Voci contributive Operai / Impiegati Qualifiche Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 0,18 0,18 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF CIG straordinaria FIS MOBILITAʼ MALATTIA MATERNITAʼ Inail TOTALE di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni CIG straordinaria FIS TOTALE a carico del LAVORATORE Contributo ASCOM Contributo COVELCO 0,20 0 0,65 3, ,54 9,19 0,217 9,407 1,20 0,10 0, ,68 9,19 9,19 68

70 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 15: Terziario Attività varie fino a 5 dipendenti (CSC ) Voci contributive Operai / Impiegati Qualifiche Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 0,18 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF CIG straordinaria FIS MOBILITAʼ MALATTIA MATERNITAʼ Inail TOTALE di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni CIG straordinaria FIS TOTALE a carico del LAVORATORE Contributo ASCOM Contributo COVELCO 0,20 0,68 2,44 0,24 38,17 9,19 9,19 1,20 0,10 0,20 0,68 0,24 35,73 9,19 9,19 69

71 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 16: Terziario Attività varie da 6 fino a 15 dipendenti (CSC ) Voci contributive Operai / Impiegati Qualifiche Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 1,31 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF CIG straordinaria FIS MOBILITAʼ MALATTIA MATERNITAʼ Inail TOTALE di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni CIG straordinaria FIS TOTALE a carico del LAVORATORE Contributo ASCOM Contributo COVELCO 0,20 0,68 0,45 2,44 0,24 38,62 9,19 0,15 9,34 1,20 0,10 0,20 0,68 0,24 35,73 9,19 9,19 70

72 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Tabella 17: Terziario Attività varie con più di 15 dipendenti (CSC ) Voci contributive Operai / Impiegati Qualifiche Dirigenti Fondo pensioni 33,00 33,00 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 1,31 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF CIG straordinaria FIS MOBILITAʼ MALATTIA MATERNITAʼ Inail TOTALE di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni CIG straordinaria FIS TOTALE a carico del LAVORATORE Contributo ASCOM Contributo COVELCO 0,20 0,68 0,65 2,44 0,24 38,82 9,19 0,217 9,407 1,20 0,10 0,20 0,68 0,24 35,73 9,19 9,19 71

73 Amministrazione del personale APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Tabella 1: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX, 7.02.XX e ) Dal 1 al 12 mese di contratto Voci contributive Dal 1 al 12 mese di contratto di apprendistato Fino a 5 dip. Da 6 a 9 dip. Da 10 a 15 dip. Da 16 a 50 dip. Più di 50 dip. Fondo pensioni 7,34 7,34 14,85 14,85 14,85 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF 0,11 0,11 0,11 CIG straordinaria 0,90 FIS 0,45 0,45 0,65 MALATTIA 0,53 0,53 0,53 MATERNITAʼ 0,05 0,05 0,05 Inail TOTALE 8,95 9,40 17,90 18,10 18,35 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 CIG straordinaria FIS 0,15 0,15 0,217 TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 5,99 5,99 6,057 6,14 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 72

74 Amministrazione del personale APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Tabella 2: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX, 7.02.XX e ) Dal 13 al 24 mese di contratto Voci contributive Dal 13 al 24 mese di contratto di apprendistato Fino a 5 dip. Da 6 a 9 dip. Da 10 a 15 dip. Da 16 a 50 dip. Più di 50 dip. Fondo pensioni 8,84 8,84 14,85 14,85 14,85 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF 0,11 0,11 0,11 CIG straordinaria 0,90 FIS 0,45 0,45 0,65 MALATTIA 0,53 0,53 0,53 MATERNITAʼ 0,05 0,05 0,05 Inail TOTALE 10,45 10,90 17,90 18,10 18,35 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 CIG straordinaria FIS 0,15 0,15 0,217 TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 5,99 5,99 6,057 6,14 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 73

75 Amministrazione del personale APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Tabella 3: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX, 7.02.XX e ) Oltre il 24 mese di contratto Voci contributive Oltre il 24 mese di contratto di apprendistato Fino a 5 dip. Da 6 a 9 dip. Da 10 a 15 dip. Da 16 a 50 dip. Più di 50 dip. Fondo pensioni 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 CIG straordinaria 0,90 FIS 0,45 0,45 0,65 MALATTIA 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 MATERNITAʼ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Inail TOTALE 17,45 17,90 17,90 18,10 18,35 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 CIG straordinaria FIS 0,15 0,15 0,217 TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 5,99 5,99 6,057 6,14 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 74

76 Amministrazione del personale APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Tabella 4: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX, 7.02.XX e ) Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo Aliquote per ulteriori 12 mesi Voci contributive Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo Aliquote per ulteriori 12 mesi Fino a 5 dip. Da 6 a 9 dip. Da 10 a 15 dip. Da 16 a 50 dip. Più di 50 dip. Fondo pensioni 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 NASPI Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 CIG straordinaria 0,90 FIS 0,45 0,45 0,65 MALATTIA 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 MATERNITAʼ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Inail TOTALE 17,45 17,90 17,90 18,10 18,35 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 CIG straordinaria FIS 0,15 0,15 0,217 TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 5,99 5,99 6,057 6,14 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 75

77 Amministrazione del personale Note Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al che per i nuovi assunti dal , è dovuto un contributo addizionale NASPI pari allʼ1,4% (art. 2 comma 28 Legge , n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n e successive modifiche e integrazioni. Il contributo CUAF è di norma pari al 2,48%. Per le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.), a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti (art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974), si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,43%. Tuttavia, l'art.120 comma 1, legge n. 388/2000 ha stabilito un esonero dall'aliquota contributiva pari all'0,80%. Tale riduzione contributiva viene fruita con l'abbattimento diretto dell'aliquota complessiva dovuta dai datori di lavoro (nettizzazione). Dal l'esonero dal versamento dei contributi è aumentato nella misura di un punto percentuale (art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005) A decorrere dal è dovuta unʼaliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per lʼanno 2017 è pari a euro ,00 in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (art. 3ter della legge n. 438/1992). Per i lavoratori non aventi anzianità contributiva al il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale annuo. A decorrere dal non è più dovuto il contributo di mobilità, pari allo % (legge n. 92, all'art. 2 comma 71, lettera d). 76

78 Amministrazione del personale TABELLE CONTRIBUTI Minimali Inail Anno ,2 Impiegati/operai Tempo pieno 47,68 giornaliero 1.239,68 mensile Tempo parziale 7,15 orario Dirigente (retribuzione convenzionale) Fino al 30 giugno 2016 Dal 1 luglio 2016 Fino al 30 giugno 2016 Dal 1 luglio ,20 giornaliera 2.506,40 mensile 100,26 giornaliera 2.506,40 mensile 12,53 12,53 Minimali Inps Anno Impiegati/operai Dirigenti Tempo pieno 47,68 giornaliero 1.239,68 mensile 131,89 giornaliero 3.429,14 mensile Tempo parziale 7,15 orario 19,74 orario 1 Circolare Inail n. 36 dell'11 ottobre Circolare Inps n. 19 del 31 gennaio 2017 Cassa integrazione Guadagni Straordinaria Retribuzione di riferimento (1/1/2017) Limite massimo Riduzione contributiva Fino a 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive 971,71 5,84% mensili Oltre 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) 1.167,91 5,84% mensili La riduzione contributiva, da applicarsi solo somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dallʼarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n

79 Amministrazione del personale Dirigenti Previdenza e assistenza integrative (1 parte) DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI RETRIBUZIONE DECORRENZA IMPORTI CONVENZIONALE Ditta Dirigenti Totale Azienda Dirig. Totale FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,62% ,54 a ,89 592, ,14 Agg. 1,48% annui t ,47 148, ,53 m. 573,49 49,35 622,84 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,64% ,54 a ,74 592, ,99 Agg. 1,50% annui t ,43 148, ,49 m. 574,48 49,35 623,83 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,66% ,54 a ,58 592, ,83 Agg. 1,52% annui t ,40 148, ,46 m. 575,47 49,35 624,82 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,68% ,54 a ,43 592, ,68 Agg. 1,54% annui t ,36 148, ,42 m. 576,45 49,35 625,80 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,60% 1% 13,34% ,54 a ,31 592, ,56 Agg. 1,74% annui t ,07 148, ,13 m. 609,02 49,35 658,37 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,15% 1% 13,91% ,54 a ,89 592, ,14 Agg. 1,76% annui t ,47 148, ,53 m. 637,15 49,35 686,50 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,35% 1% 14,13% ,54 a ,60 592, ,43 Agg. 1,78% annui t ,04 148, ,10 m. 648,01 49,35 697,36 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,45% ,54 a ,60 592, ,85 Agg. 1,80% annui t ,42 148, ,46 m. 663,80 49,35 713,15 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,49% ,54 a ,36 592, ,56 Agg. 1,84% annui t ,34 148, ,39 m. 665,78 49,35 715,13 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,52% ,54 a ,12 592, ,37 Agg. 1,87% annui t ,78 148, ,84 m. 667,26 49,35 716,61 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,56% ,54 a ,85 592, ,09 Agg. 1,91% annui t ,71 148, ,77 m. 669,23 49,35 718,59 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,60% ,54 a ,53 592, ,78 Agg. 1,95% annui t ,63 148, ,69 m. 671,21 49,35 720,56 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,64% ,54 a ,28 592, ,48 Agg. 1,99% annui t ,57 148, ,62 m. 673,19 49,35 722,54 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,88% 1% 14,91% ,54 a ,12 592, ,32 Agg. 2,03% annui t ,53 148, ,58 m. 686,51 49,35 735,86 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 2,84% 1% 5,38% ,54 a ,03 592, ,28 (Prima nomina) Agg. 1,54% annui t. 648,51 148,06 796,57 m. 216,17 49,35 265,52 78

80 Amministrazione del personale Dirigenti Previdenza e assistenza integrative (2 parte) DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI RETRIBUZIONE DECORRENZA IMPORTI CONVENZIONALE Ditta Dirigenti Totale Azienda Dirig. Totale FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,00% 1% 5,74% ,54 a ,24 592, ,49 (Prima nomina) Agg. 1,74% annui t. 701,81 148,06 849,87 m. 233,94 49,35 283,29 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,30% 1% 6,06% ,54 a ,76 592, ,01 (Prima nomina) Agg. 1,76% annui t. 749,19 148,06 897,25 m. 249,73 49,35 299,08 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,60% 1% 6,38% ,54 a ,28 592, ,53 (Prima nomina) Agg. 1,78% annui t. 796,57 148,06 944,63 m. 265,52 49,35 314,87 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,70% ,54 a ,79 592, ,04 (Prima nomina) Agg. 1,80% annui t. 843,94 148,06 992,01 m. 281,31 49,35 330,67 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,74% ,54 a ,48 592, ,68 (Prima nomina) Agg. 1,84% annui t. 849,87 148,05 997,92 m. 283,29 49,35 332,64 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,77% ,54 a ,24 592, ,49 (Prima nomina) Agg. 1,87% annui t. 854,31 148, ,37 m. 284,77 49,35 334,12 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,81% ,54 a ,94 592, ,19 (Prima nomina) Agg. 1,91% annui t. 860,23 148, ,29 m. 286,74 49,35 336,09 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,85% ,54 a ,63 592, ,88 (Prima nomina) Agg. 1,95% annui t. 866,16 148, ,22 m. 288,72 49,35 338,07 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,89% ,54 a ,28 592, ,48 Neo assunti o nominati Agg. 1,99% annui t. 872,07 148, ,12 m. 290,69 49,35 340,04 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,97% 1% 7% ,54 a ,44 592, ,64 Neo assunti o nominati Agg. 2,03% annui t. 888,36 148, ,41 m. 296,12 49,35 345,47 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO 5,70% 1,95% 7,65% ,25 a ,07 861, ,86 annui t. 629,77 215,45 845,22 m. 209,92 71,82 281,74 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO 5,70% 1,87% 7,57% ,00 a ,58 859, ,66 annui t. 654,65 214,77 869,42 m. 218,22 71,59 289,81 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 8,47% , a ,04 859, ,12 Agg. 1,10% annui t. 758,01 214,77 972,78 m. 252,67 71,59 324,26 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 9,78% , a ,84 859, ,92 Agg. 2,41% annui t. 908,46 214, ,23 m. 302,82 71,59 374,41 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 9,83% , a ,82 859, ,90 Agg. 2,46% annui t. 914,20 214, ,97 m. 304,73 71,59 376,32 79

81 Amministrazione del personale Dirigenti Previdenza e assistenza integrative (3 parte) DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI RETRIBUZIONE DECORRENZA IMPORTI CONVENZIONALE Ditta Dirigenti Totale Azienda Dirig. Totale FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 9,88% , a ,80 859, ,88 Agg. 2,51% annui t. 919,95 214, ,72 m. 306,65 71,59 378,24 ASS. ANTONIO PASTORE 10% 10% 20% ,27 annuiazienda a , , , ,34 annuidirig t. 968,36 348, ,97 m. 322,79 116,20 438,98 ASS. ANTONIO PASTORE a ,05 464, , t ,76 116, ,97 m. 400,25 38,73 438,98 FORMAZIONE a. 129,12 129,12 258, t. 32,28 32,28 64,56 m. 10,76 10,76 21,52 Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) Via Palestro, Roma Tel. 06/ Fax 06/ ; Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) via E. Duse, 14/ Roma Tel. 06/ r.a. Fax 06/ ; Associazione Antonio Pastore (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) via Stoppani, Milano Tel. 02/ Fax 02/ Il contributo per la formazione, pari a 129,11 annui a carico dellʼazienda e a 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN

82 Amministrazione del personale Quadri Assistenza sanitaria integrativa Formazione DENOMINAZIONE DECORRENZA IMPORTI CONTRIBUTO Azienda (A*) Quadro (B) Totale (A+B) Qu.A.S ,90 247, ,90 36,15 284, ,00 42,00 344, Quadrifor ,82 15,49 41, ,00 20,00 65, ,00 25,00 75,00 Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo Lungo Tevere Raffaello Sanzio n Roma Tel. 06/ /30 Fax 06/ /1/2 sito internet: Codice IBAN IT43W presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di e 302,00. Quadrifor Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario Via Cristoforo Colombo, Roma Tel. 06/ Fax 06/ Codice IBAN IT33B X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2. EST Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini Tipologia lavoratori A tempo indeterminato fulltime (CCNL Terziario) Apprendisti fulltime (CCNL Terziario) A tempo indeterminato parttime (CCNL Terziario) Apprendisti parttime (CCNL Terziario) A tempo indeterminato fulltime (CCNL Turismo) Apprendisti fulltime (CCNL Turismo) A tempo indeterminato parttime (CCNL Turismo) Apprendisti parttime (CCNL Turismo) 1 Dal 1 gennaio 2014 Contributo mensile Datore di lavoro Lavoratore 1 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 * Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso: Bonifico bancario (Banca popolare di Milano); Quota di iscrizione (una tantum) 30,00 30,00 30,00 30,00 15,00 15,00 8,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti). Quadri Impiegati Operai Fon.Te Contributo 1 Quota Tfr Lavoratore 2 Datore di lavoro 3 Decorrenza e periodicità Lavoratori occupati dopo il % 0,55% 1,55% Apprendisti 100% 0,55% 1,05% I contributi sono versati con periodicità trimestrale 4 Lavoratori già occupati al % 5 0,55% 1,55% (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr. (2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. (3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore. (4) Istruzioni al sito (5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore. 81

83 Amministrazione del personale Ebiter Milano Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano Versamenti trimestrali dellʼimporto complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità a mezzo bonifico bancario sul c/c n intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dellʼoccupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) IntesaSan Paolo Spa Agenzia 52 ABI CAB CIN M Codice IBAN IT85M oppure sul c/c intestato a Ebiter Milano Unicredit Banca ag. Milano Meda ABI CAB Cin E Codice IBAN IT24 E oppure tramite modello F24, codice EBCM. Livelli Contributo complessivo mensile in euro da agosto 2017 Quadri 3,61 1 3,33 2 2,98 3 2,66 4 2,40 5 2,24 6 2,09 7 1,91 Apprendisti 1a metà 2 2,40 3 2,24 4 2,09 5 1,91 6 1,91 Livelli Contributo complessivo mensile in euro da agosto 2017 Apprendisti 2a metà 2 2,66 3 2,40 4 2,24 5 2,09 6 2,09 Operatori di vendita 1a categoria 2,32 2a categoria 2,07 Si rammenta che qualora lʼazienda non versi la contribuzione allʼente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo % di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale. Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali Fondo Indennità Risoluzione Rapporto Classi di importo annuo delle provvigioni computabili Indennità base Tabella Periodi Agenti e rappresentanti Agenti e rappresentanti più indennità senza esclusiva in esclusiva integrativa % A dal 1 /1/1959 sino a L sino a L % al 31/12/1968 da a da a % oltre oltre % B dal 1 /1/1969 sino a L sino a L % al 31/12/1976 da a da a % oltre oltre % C dal 1 /1/1977 sino a L sino a L % al 31/12/1980 da a da a % oltre oltre % D dal 1 /1/1981 sino a L sino a L % al 31/12/1988 da a da a % oltre oltre % E sino a L sino a L % dal 1 /1/1989 da a da a % oltre oltre % F sino a e 6.200,00 sino a e ,00 4% dal 1 /1/2002 da 6.200,01 a 9.300,00 da ,01 a ,00 2% oltre 9.300,00 oltre ,00 1% 82

84 Amministrazione del personale Contributi previdenziali Enasarco AGENTI E RAPPRESENTANTI AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI PLURIMANDATARI Aliquota contributiva Massimale annuo Minimale annuo Massimale annuo Minimale annuo (preponente + agente) delle provvigioni dei contributi delle provvigioni dei contributi Dal 1 /1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50) % + 3% Dal 1 /10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231) % + 4% Dal 1 /7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157) % + 5% Dal 1 /1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) % + 5% Dal 1 /1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) % + 5% Dal 1 /7/ ,75%+5,75% 4 Trimestre 2001 e ,00 e 247,90 e ,00 e 123,95 5,75%+5,75% Dal 1 /1/2004* e ,00 e 248,00 e ,00 e 124,00 6,25%+6,25% Dal 1 /1/2005 e ,00 e 700,00 e ,00 e 350,00 6,50%+6,50% Dal 1 /1/2006 e ,00 e 727,00 e ,00 e 364,00 6,75%+6,75% Dal 1 /1/2008 e ,00 e 759,00 e ,00 e 381,00 6,75%+6,75% Dal 1 /1/2010 e ,00 e 789,00 e ,00 e 396,00 6,75%+6,75% Dal 1 /1/ ,00 800, ,00 400,00 6,75%+6,75% Dal 1 /1/ ,00 824, ,00 412,00 6,875%+6,875% Dal 1 /1/ ,00 834, ,00 417,00 7,10%+7,10% Dal 1 /1/ ,00 836, ,00 418,00 7,325%+7,325% Dal 1 /1/ ,00 836, ,00 418,00 7,55%+7,55% Dal 1 /1/ ,00 836, ,00 418,00 7,775%+7,775% * Da aggiornare annualmente in base allʼindice Istat Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali Provvigioni annue Aliquota contributiva dal Fino a euro ,00 4% Da euro ,01 a euro ,00 2% Da euro ,01 a euro ,00 1% Oltre euro ,00 0,5% I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1 trimestre 20 maggio, 2 trimestre 20 agosto, 3 trimestre 20 novembre, 4 trimestre 20 febbraio dellʼanno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento online dei contributi. 83

85 Amministrazione del personale TABELLE FISCALI Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali dʼimposta (1/1/2007) LIMITE SCAGLIONE ANNUO SCAGLIONE ALIQUOTA IMPOSTA SULLO IMPOSTA ADD. PROVINCIALE ANNUO SCAGLIONE TOTALE E COMUNALE (1) Fino a euro , ,00 23% 3.450, ,00 Oltre euro ,00 fino a euro , ,00 27% 3.510, ,00 Oltre euro ,00 fino a euro , ,00 38% , ,00 Oltre euro ,00 fino a euro , ,00 41% 8.200, ,00 Oltre euro ,00 43% Limite scaglione mensile Fino a euro 1.250, ,007 23% 287,50 287,50 Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333, ,33 27% 292,50 580,00 Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583, ,00 38% 855, ,00 Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250, ,67 41% 683, ,33 Oltre euro 6.250,00 43% (1) Lʼaddizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso dʼanno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. TABELLE FISCALI Scaglioni di reddito Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dallʼ ANNO 2012 Scaglioni Aliquota Fino a euro ,00 1,23% Da euro ,00 fino a euro ,00 1,58% Da euro ,00 fino a euro ,00 1,72% Da euro ,00 fino a euro ,00 1,73% Oltre euro ,00 1,74% (1) Legge regionale n

86 Amministrazione del personale TABELLE FISCALI Detrazioni per familiari a carico A) Lavoro dipendente e assimilato (dal ) reddito complessivo fino a reddito complessivo compreso tra e con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 902 X reddito complessivo reddito complessivo compreso tra e e X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: reddito complessivo Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni) Coniuge reddito complessivo fino a lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : ) se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 se uguale a zero la detrazione non spetta reddito complessivo compreso tra e reddito complessivo compreso tra e (detrazione fissa) 690 (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: reddito complessivo Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi: reddito complessivo maggiorazione reddito complessivo maggiorazione compreso tra e euro 10 euro compreso tra e euro 20 euro compreso tra e euro 20 euro compreso tra e euro 10 euro compreso tra e euro 30 euro Figli a carico figlio di età inferiore a 3 anni figlio di età superiore a 3 anni 950 figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni superiore a 3 anni con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché lʼammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula: reddito complessivo In sostanza, per determinare lʼimporto spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali). Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano. In presenza di più figli, lʼimporto di euro indicato nella formula va aumentato per tutti di euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, lʼimporto aumenta a euro nel caso di due figli a carico, a per tre figli, a per quattro, e così via. In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dellʼaltro la detrazione compete a questʼultimo per lʼimporto totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Altri familiari a carico La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali): reddito complessivo Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta. 85

87 Amministrazione del personale UNIEMENS (Denuncia individuale) Assegno per il nucleo familiare Codice Uniemens F101 F110 Codice Uniemens H017 H301 L036 Causale restituzione Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc) Restituz. assegni nucleo famil. indebiti Causale recupero Recupero assegni familiari arretrati Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc Recupero assegni nucleo familiare arretrati Malattia Codice Uniemens Causale restituzione E705 Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc) E775 Restituzione indennità malattia indebita E790 Restituzione indennità donatori midollo osseo E791 Restituzione indennità donatori di sangue Codice Uniemens Causale recupero E778 Differenze indennità malattia S110 Indennità donatori di sangue S111 Conguaglio differenze per donatori di sangue S112 Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52 S113 Differenza indennità donatori midollo osseo Maternità Codice Uniemens Causale restituzione E776 Restituzione indennità maternità indebita E780 Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01) M070 Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000 Codice Uniemens Causale recupero D900 Indennità riposi per allattamento arretrati E779 Differenze indennità maternità già liquidata L053 Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.) L054 Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2) L055 Differenza indennità maternità facoltativa L056 Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3) L057 Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6) L058 Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6) L070 Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80) Tabelle codici Tipi di contribuzione di uso più frequente per argomento: Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011 Tipologia di apprendista Codice Uniemens Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 10% Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 1,5% Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 3% Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19 mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J0 (J zero) J1 J2 J3 J4 J5 86

88 Amministrazione del personale UNIEMENS (Denuncia individuale) Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003 Tipologia Codice Uniemens Misura agevolazione Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento A0 Lavoratori esclusi dagli incentivi economici Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento B1 Riduzione del 25% B2 Riduzione del 40% B3 Riduzione del 50% B4 Riduzione del 100% Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento C1 Riduzione del 25% C2 Riduzione del 40% C3 Riduzione del 50% C4 Riduzione del 100% Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, D1 Riduzione del 25% assunti con contratto di inserimento D2 Riduzione del 40% D3 Riduzione del 50% D4 Riduzione del 100% Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore E1 Riduzione del 25% almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, E2 Riduzione del 40% assunte con contratto di inserimento E3 Riduzione del 50% E4 Riduzione del 100% Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico F1 Riduzione del 25% assunti con contratto di inserimento F2 Riduzione del 40% F3 Riduzione del 50% F4 Riduzione del 100% Agevolazioni per lʼassunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi Tipologia Codice Uniemens Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del CentroNord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 58 Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del CentroNord ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta lʼagevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) 75 Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) 76 Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) 77 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) M8 S5 S6 S7 M5 M6 M7 87

89 Amministrazione del personale UNIEMENS (Denuncia individuale) Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) P5 P6 P7 S1 S2 S3 F5 F6 F7 Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi 86 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi S4 Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi M4 Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 82 Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 68 Incentivo al reimpiego dei dirigenti Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi 92 Altri codici di uso comune 00 Nessuna particolarità contributiva 01 Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 04 Versamento del contributo per lʼassicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 05 Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 06 Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 07 Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 08 Versamento del contributo per lʼindennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 09 Versamento del contributo per lʼindennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 10 Lavoratori non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) 11 Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) 13 Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 14 Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 35 Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 36 Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 41 Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) 42 Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 51 Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine 52 Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dellʼart. 2, comma 2, della Legge n. 863/84 88

90 Amministrazione del personale UNIEMENS (Denuncia individuale) 59 Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91) 66 Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001) 67 Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001) G0 Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 H0 Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 UNIEMENS (Denuncia aziendale) Fondo Interprofessionale Adesione FITE FODI FOR.TE FON.DIR Fondo Interprofessionale Revoca REDI REVO Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti Revoca aia fondi paritetici interprofessionali Contribuzione assistenza contrattuale W020 W030 Contrib. Assist. Contratt. Ascom capoluoghi provinciali Contrib. Assist. Contratt. Covelco capoluoghi provinciali Trattamento fine rapporto CF11 CF30 PA10 PA20 PF10 PF20 PE30 RF01 Altri Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist. Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist. Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria A700 Multe disciplinari A800 Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi D100 Interessi differimento M000 Versamento rata per lavoratori messi in mobilità M001 Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità M110 Restituzione incentivo previsto dal programma Pari M119 Restituzione incentivo programma Pari 2007 M217 Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005 M900 Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri) M980 Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est) S060 Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale Q900 Oneri accessori al tasso legale Q920 Sanzioni civili A810 Rest. sanzioni ex L. 146/90 G800 Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91 L401 Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) a credito L402 Conguaglio incentivo programma Pari a credito L405 Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008 L407 Arretrati beneficio Legge 291/2004 L424 Conguaglio incentivo programma Pari 2007 L508 Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96 L601 Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato) L613 Res. art. beneficio 50% indennità mobilità L615 Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs N954 Sospensione contributi terremoto Abruzzo

91 Amministrazione del personale TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R. INDICE ISTAT % DI INCREMENTO PERCENTUALE COSTO VITA DA APPLICARE (*) ANNO 2005 Dicembre 126,3 1,937 2,953 ANNO 2006 Dicembre 128,4 1,662 2,747 ANNO 2007 Dicembre 131,8 2,648 3,485 ANNO 2008 Dicembre 134,5 2,048 3,036 ANNO 2009 Dicembre 135,8 0,966 2,224 ANNO 2010 Dicembre 138,4 1,914 2,936 ANNO 2011 Dicembre 104,0 3,173 3,880 ANNO 2012 Dicembre 106,5 2,403 3,302 ANNO 2013 Dicembre 107,1 0,563 1,922 ANNO 2014 Dicembre 107,0 1,500 ANNO 2015 Dicembre 107,0 1,500 ANNO 2016 Dicembre 10 0,295 1,795 ANNO 2017 Gennaio 100,60 0,224 0,349 Febbraio 101,00 0,523 0,773 Marzo 101,00 0,523 0,898 Aprile ,747 1,247 Maggio 101,10 0,598 1,223 (*) 75% dellʼincremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari allʼ1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982. Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98) Casistica Contributi Inps/Inail IRPEF Italia (fuori dal territorio comunale) Estero Italia (fuori dal territorio comunale) Estero Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio) Esente fino a 46,48 giornaliere Esente fino a 77,47 giornaliere Esente fino a 46,48 giornaliere Esente fino a 77,47 giornaliere Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio Esente fino a 30,99 giornaliere Esente fino a 51,65 giornaliere Esente fino a 30,99 giornaliere Esente fino a 51,65 giornaliere Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio Esente fino a 15,49 giornaliere Esente fino a 25,82 giornaliere Esente fino a 15,49 giornaliere Esente fino a 25,82 giornaliere Rimborso altre spese anche non documentabili Esente fino a 15,49 giornaliere Esente fino a 25,82 giornaliere Esente fino a 15,49 giornaliere Esente fino a 25,82 giornaliere Spese di vitto e alloggio Esente Esente Esente Esente Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci) Esente Esente Esente Esente Ogni altra spesa Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100% 90

92 Ambiente Ambiente Politiche energetiche AMBIENTE Indice Commissione Ue. Pacchetto infrazioni borse in plastica Albo gestori ambientali. Nuovi requisiti e relative verifiche per il ruolo del responsabile tecnico Corte Costituzionale, 12 aprile 2017, n. 75 Illegittima la norma di cui al comma 3bis dell art. 187, Dlgs 152/2006 per mancata previsione di autorizzazione per alcune miscelazioni di rifiuti Pag. 91 Pag 92 Pag. 93 In primo piano Commissione Ue Pacchetto infrazioni borse in plastica Tra le decisioni principali contenute nel Pacchetto infrazioni di giugno 2017 la Commissione europea ha invitato alcuni Stati membri, tra i quali anche l Italia, ad attuare le norme della Ue relative alle borse di plastica in materiale leggero, sollecitandoli ad ultimare il recepimento nel proprio ordinamento interno della legislazione Ue in tema di rifiuti. 6 Nel quadro della lotta allo spreco di risorse e alla dispersione dei rifiuti, per rispettare la direttiva sulle borse di plastica in materiale leggero (direttiva Ue 2015/720), gli Stati membri erano tenuti ad adottare misure volte a rinviare il consumo di borse di plastica in materiale leggero entro il 27 novembre La direttiva Ue obbliga gli Stati membri a raggiungere questo obiettivo mediante l applicazione di un prezzo alle borse di plastica in materiale leggero e/o l introduzione di obiettivi nazionali di riduzione. 91

93 Ambiente Ambiente Politiche energetiche Alle amministrazioni è proposta una serie di misure per conseguire gli obiettivi stabiliti di comune accordo e tra questi vi sono strumenti economici, come ad esempio imposte e l attivazione di un prezzo. Un altra possibilità consiste nel perseguire obiettivi di riduzione a livello nazionale: gli Stati membri devono garantire che l uso annuale non superi 90 borse di plastica procapite entro la fine del 2019 e 40 borse entro la fine del Entrambe le opzioni possono essere conseguite mediante misure obbligatorie o accordi con i settori economici. È anche possibile vietare le borse di plastica, purché tali divieti non vadano al di là dei limiti stabiliti dalla direttiva al fine di preservare la libera circolazione delle merci all interno del mercato unico europeo. La Commissione Ue verifica, in via prioritaria, se gli Stati membri hanno rispettato l obbligo di recepire la direttiva in questione. Con l ultimo richiamo inviato la Commissione ha sottolineato la persistente omissione nel notificare a Bruxelles le norme adottate. Gli Stati membri hanno ora due mesi di tempo per rispondere al parere motivato. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione europea potrà deferire gli Stati membri inadempienti alla Corte di giustizia della Ue. Albo gestori ambientali Nuovi requisiti e relative verifiche per il ruolo Il Comitato nazionale dell Albo gestori ambientali ha deliberato i nuovi requisiti del responsabile tecnico e le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento degli esami (verifiche) ai quali lo stesso dovrà sottoporsi. Le nuove indicazioni sono contenute nella deliberazione n. 6/Albo/cn emessa in data 30 maggio 2017 in conseguenza della attuazione di quanto previsto dagli articoli 12 (compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico) e 13 (Formazione del personale tecnico) del regolamento dell Albo, approvato con decreto ministeriale 120/2014. È da tenere presente che la deliberazione entrerà in vigore il 16 ottobre 2017, data di piena operatività della nuova disciplina. Nel frattempo, i responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti a tale data potranno continuare a svolgere la propria attività fino al 16 ottobre 2022 (anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori). Con una successiva deliberazione (n. 7/Albo/cn) sempre del 30 maggio 2017, lo stesso Comitato nazionale ha stabilito le sedi, le date e le modalità di svolgimento delle verifiche. La prima verifica iniziale interesserà la Regione Veneto ed è prevista per martedì 19 dicembre

94 Ambiente Ambiente Politiche energetiche Sentenza n. 75 della Corte Costituzionale del 12 aprile 2017 Illegittima la norma di cui al comma 3bis dell art. 187, Dlgs 152/2006 per mancata previsione di autorizzazione per alcune miscelazioni di rifiuti Accogliendo il ricorso promosso da Regione Lombardia, con una recentissima sentenza n. 75 del 12 aprile scorso, la Corte costituzionale si è pronunciata in tema di miscelazione dei rifiuti, dichiarando l illegittimità costituzionale della norma di cui al comma 3bis dell art. 187, Dlgs 152/2006, con ciò determinando il possibile verificarsi di conseguenze di non poco conto, sul piano della prassi operativa. Vediamo l art. 187, Dlgs 152/2006. L art. 187, Dlgs che, al comma 1, pone il divieto sia di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità sia di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, al comma 3bis stabiliva che: Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge. Ne derivava che le miscelazioni tra rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità o tra rifiuti non pericolosi non erano soggette (in quanto, appunto, non vietate dal citato comma 1) ad alcuna autorizzazione. La Regione Lombardia, impugnando la disposizione di cui al citato comma 3bis (più correttamente: impugnando l art. 49, L 28 dicembre 2015, n. 221, che il comma 3bis aveva introdotto), ha innanzitutto osservato che tale liberalizzazione delle miscelazioni non vietate si pone in contrasto (disponendo, addirittura, l impossibilità di sottoporre l operazione di miscelazione a limitazioni in sede autorizzatoria) con l art. 23 della direttiva 2008/98/Ce, secondo cui ogni impresa che intenda effettuare trattamento di rifiuti ha l obbligo di ottenere l autorizzazione dell autorità competente. La Regione sostiene inoltre che dalla violazione della direttiva discende una lesione indiretta delle competenze costituzionali regionali (essendo la norma statale idonea a comprimere l autonomia legislativa e amministrativa in materie come la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro di competenza della Regione). In accoglimento del predetto ricorso, la Consulta afferma che la miscelazione debba essere pacificamente considerata quale operazione di trattamento di rifiuti, anche in virtù del fatto che, nella versione inglese della direttiva 2008/98/Ce, il termine mixing è espressamente richiamato nella nota relativa alle operazioni R12 e D13 (di cui rispettivamente agli Allegati I e II alla direttiva), che individuano le operazioni di recupero e smaltimento (dunque di trattamento) che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell autorità competente. Questa sentenza della Corte costituzionale è dunque destinata a produrre effetti, nella prassi operativa, tali da superare i confini regionali entro i quali il contenzioso è sorto: la dichiarazione di incostituzionalità del comma 3bis in commento (e quindi il venir meno della sua efficacia) potrebbe infatti determinare l obbligo di dotare di autorizzazione tutte le attività di miscelazione, comprese quelle di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo, e quelle di rifiuti non pericolosi; e conseguentemente porre interrogativi in merito alla eventuale preclusione delle attività di miscelazione prive di autorizzazione, tuttora operative in virtù della precedente prassi, pacificamente seguita, basata sull assenza di autorizzazione in caso di miscelazioni non vietate. 93

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96 Imposte dirette e indirette Tributario Indice IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE.Manovra correttiva Disposizioni fiscali Legge n. 96 del 21 giugno Contenzioso Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18 maggio Lavoro autonomo non imprenditoriale Novità fiscali Legge n. 81 del 22 maggio Studi di settore Comunicazioni per la promozione dell adempimento spontaneo Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 6 giugno Mod. 730/2017 Criteri per l individuazione elementi di incoerenza con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 9 giugno Interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 9 giugno Registrazione contratti di locazione e affitto di immobili Nuovo modello Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 giugno Startup Registrazione atti modificativi di atti costitutivi e statuti Istituzione codici tributo Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 70 del 16 giugno Collaborazione volontaria Chiarimenti ulteriori Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 19 del 13 giugno Mod. F24 Codici tributo Soppressione e modifica Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 76 del 22 giugno Notifica atti Pec Modalità di comunicazione tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate del 28 giugno Agevolazioni per autotrasportatori Anno 2017 Comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate del 4 luglio Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali da corrispondere agli uffici provinciali Territorio Modalità attuative per la riscossione Versamento Istituzione codici tributo Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017 Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 79 del 30 giugno Contratti di locazione breve Versamento della ritenuta operata all atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi Istituzione codice tributo Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 88 del 5 luglio Pag. 95 Pag. 104 Pag. 104 Pag. 105 Pag. 106 Pag. 107 Pag. 108 Pag. 109 Pag. 110 Pag. 111 Pag. 112 Pag. 113 Pag. 114 Pag. 116 In primo piano Manovra correttiva Disposizioni fiscali Legge n. 96 del 21 giugno 2017 Convertito in legge, con importanti modifiche introdotte in sede di conversione, la manovra correttiva alla legge di bilancio

97 Imposte dirette e indirette Tributario Nel Supplemento ordinario n. 31 della Gazzetta ufficiale del 23 giugno 2017 è stata pubblicata la legge 21 giugno 2017 n. 96, recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Il decreto legge n. 50/2017 (la cosiddetta manovra correttiva alla legge di bilancio 2017, vedi nostra circ. n. 82/2017) è stato convertito in legge. Di seguito si riportano le disposizioni fiscali contenute nel provvedimento in esame, con le modifiche introdotte nel corso dell iter parlamentare di conversione in legge. Disposizioni per il contrasto all evasione fiscale (art. 1, commi da 1 a 4ter) Viene esteso il cosiddetto meccanismo dello split payment a: tutte le operazioni Iva effettuate nei confronti della Pa, per le quali i cessionari o committenti non siano debitori d imposta, a soggetti ad elevata affidabilità fiscale seppur non facenti parte della Pa; si tratta di: società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri; società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; società controllate direttamente o indirettamente dalle precedenti società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui all articolo 1, comma 2, L n. 196/2009; società quotate inserite nell indice Ftse Mib della Borsa italiana, alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono la ritenuta alla fonte sui compensi percepiti (professionisti). In sede di conversione, sono state apportate le seguenti modifiche: a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment; i cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione devono applicare tale modalità di versamento dell Iva; vengono esclusi dall applicazione delle norme sullo split payment gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. Con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze saranno stabilite le disposizioni di attuazione della suddetta disciplina, che si applicheranno alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 luglio Sempre in sede di conversione, a partire dal 1 gennaio 2018, viene disposta un accelerazione dei rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d imposta a cui si applica lo split payment. Per tali soggetti, i rimborsi saranno pagati direttamente dalla struttura di gestione (Equitalia), sui fondi di bilancio resi disponibili dall Agenzia delle Entrate, eliminando così i tempi per l accredito di specifici fondi da parte dell amministrazione finanziaria. È demandato a un decreto del Mef l attuazione di tali disposizioni. Norma interpretativa in tema di prestazioni accessorie nell ambito dell attività di trasporto (art. 1, comma 4quater) In sede di conversione, è stata introdotta una norma interpretativa delle disposizioni che qualificano alcune prestazioni come accessorie ai fini Iva, cui si applica il medesimo trattamento dell operazione principale alle condizioni di legge. In particolare, le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad Iva alle aliquote ridotte del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10% (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza). 96

98 Imposte dirette e indirette Tributario Solidarietà nel pagamento dell Iva Trasporti (art. 1, comma 4quinquies) Viene affidato ad un decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze il compito di estendere le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell Iva anche al settore dei combustibili per autotrazione. Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1bis) In sede di conversione in legge, è prevista, per le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni, la possibilità di utilizzare una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti dell eventuale stabile organizzazione. I soggetti, i quali ravvisino la possibilità che l attività esercitata nel territorio italiano costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all Agenzia delle Entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione, mediante presentazione di un apposita istanza. Qualora l Agenzia delle Entrate ne constati la sussistenza, invia al contribuente un invito, al fine di definire, in contradditorio, i debiti tributari della stabile organizzazione, per i periodi di imposta per i quali siano scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni. Il beneficio per coloro che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione mediante l accertamento con adesione, consiste nella riduzione alle metà delle sanzioni amministrative; in tal caso il reato di omessa dichiarazione (art. 5, Dlgs n. 74/ 2000) non è punibile. Non possono avvalersi della norma in esame le società che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell avvio di procedimenti penali relativi all ambito di applicazione dell istanza in esame. Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure (art. 1ter) In sede di conversione in legge, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). Ai fini della collaborazione volontaria, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente ed autonomo, ad essi si applica la disciplina del credito d imposta per redditi prodotti all estero (detrazione dell imposta pagata all estero), anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all estero. Inoltre, viene esteso, sempre ai fini della voluntary disclosure, l esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla legge anche con riferimento all Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all estero) ed all Ivafe (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Le sanzioni, determinate in misura pari al 60% 85% del minimo, si applicano all ipotesi in cui il contribuente non provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute entro i termini di legge. Il recupero delle somme da parte dell Agenzia delle Entrate non avviene più sull ammontare calcolato secondo quanto previsto per il mancato versamento (dunque con l applicazione di una sanzione specifica), ma recuperando quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all istanza di collaborazione originariamente presentata, ferma restando la maggiorazione del 10%. Viene, inoltre, introdotto un limite all importo delle somme da versare in tale ipotesi, che non può essere comunque superiore a quello determinato per l ipotesi di mancato spontaneo versamento. Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi (art. 1quater) In sede di conversione in legge, è stato stabilito che i certificati di regolarità fiscale, ivi compresi quelli per la parte 97

99 Imposte dirette e indirette Tributario cipazione alle procedure di appalto, ove il contribuente si intenda avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari (la cosiddetta rottamazione delle cartelle), sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute. I rimborsi sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte dei debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili. Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, l erogazione del rimborso può essere sospesa. Modifiche all esercizio del diritto alla detrazione dell Iva (art. 2) Viene dimezzato, passando da due ad un anno, il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Il termine ultimo, entro il quale deve essere eseguita la registrazione delle fatture dei beni e servizi acquistati e importati, è individuato alla data di presentazione della dichiarazione Iva riferita all anno di ricezione della fattura. In sede di conversione in legge, è stata prevista l applicazione, alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017, dell anticipo dell esercizio del diritto alla detrazione dell Iva, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l annotazione nel registro Iva. Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni (art. 3, commi da 1 a 4bis) Viene ridotto da a euro l importo al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive sul reddito e all Irap, possono essere utilizzati in compensazione solo con l apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale. Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l ufficio procede al recupero dell ammontare dei crediti utilizzati in violazione della normativa. In sede di conversione in legge, è stato disposto quanto segue: l obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a euro annui grava sui contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito sia annuale sia infrannuale Iva; detto visto va apposto sulla dichiarazione Iva o sull istanza di rimborso infrannuale; nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all irrogazione delle sanzioni. È vietato utilizzare la compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all atto di recupero di crediti d imposta indebitamente utilizzati. Il modello F24 è scartato, qualora il credito d imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all importo previsto dalle norma che fissano il limite massimo dei crediti compensabili. Si affida a provvedimenti di rango secondario l attuazione progressiva di tale disposizione e le modalità di comunicazione dello scarto ai contribuenti interessati. 98

100 Imposte dirette e indirette Tributario Regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4, commi da 1 a 6) In caso di opzione, si applica la cedolare secca, con aliquota pari al 21%, ai redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulati a decorrere dal 1 giugno Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell esercizio di attività d impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. In sede di conversione, viene stabilito che, con un regolamento ministeriale, dovranno essere definite, ai fini dell applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i criteri in base ai quali l attività di locazione oggetto dello speciale regime si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali che rilevano ai fini dell applicazione delle imposte sui redditi, anche avuto riguardo al numero degli immobili locati e della durata delle locazioni nell anno solare. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere i dati relativi ai contratti, conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d imposta, una ritenuta del 21% sull ammontare dei canoni e corrispettivi all atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento. Nel caso in cui non sia esercitata l opzione per l applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. In sede di conversione, è stato previsto che gli intermediari non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono all obbligo di ritenuta d acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d imposta, possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente. Il soggetto, che incassa il canone ovvero che interviene nel suo pagamento, è responsabile del pagamento dell imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Istituzione o rimodulazione dell imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (art. 4, comma 7) In sede di conversione in legge, è stato disposto che è consentito ai comuni di istituire o rimodulare l imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, in deroga alle norme della legge di stabilità 2016 che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno Norma di interpretazione autentica sul regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (art. 4, comma 7bis) In sede di conversione in legge, è stato chiarito che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238/2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del Dlgs n. 147/2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. 99

101 Imposte dirette e indirette Tributario Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell efficienza energetica nei condomini (art. 4bis) In sede di conversione in legge, è stata modificata la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell efficienza energetica nei condomini. Viene estesa fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori o ad altri soggetti privati, che hanno effettuato i lavori condominiali per l incremento dell efficienza energetica. La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le modalità attuative della norma saranno definite con successivo provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate. Rideterminazione delle aliquote dell Ace (art. 7) In sede di conversione in legge, è stata stabilita una riduzione delle aliquote Ace. In particolare, dall ottavo periodo d imposta, l aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all 1,5% in luogo del 2,7%. Inoltre, la misura di aliquota, per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2017, è fissata nella misura dell 1,6%, in luogo del 2,3%. Le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, pertanto dal Rimane altresì ferma la modalità di determinazione dell acconto per l anno d imposta 2017: ai fini dell Ires, il calcolo dell acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le aliquote sopra riportate. Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari (art. 8) Tutti i beni immobiliari dei debitori sono pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite. Resta ferma l impignorabilità dell unico immobile di proprietà adibito ad uso abitativo e in cui il debitore risiede. Sterilizzazione aumenti di aliquote Iva (art. 9) L aumento delle aliquote Iva è il seguente: l aliquota ridotta del 10% passerà all 11,5% nell anno 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020; l aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal Indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9bis) Al fine di favorire l emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall applicazione dei parametri e degli studi di settore. 100

102 Imposte dirette e indirette Tributario Già l art. 7bis, Dl n. 193/2016, abolendo gli studi di settore, introduce, in loro sostituzione, dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. Tali indici devono essere individuati con decreto ministeriale (non ancora emanato). Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d imposta; essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche ai fini dell accesso al regime premiale. Gli indici dovranno essere approvati, con decreto del Mef, entro il 31 dicembre del periodo d imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento dell Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà individuare le attività economiche interessate dagli indici. Per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento dell Agenzia delle Entrate dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame (24 giugno 2017). È prevista l istituzione di una commissione di esperti per la valutazione dell idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell applicazione degli indici saranno acquisiti dalle dichiarazioni fiscali, dalle fonti informative disponibili presso l anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l Istituto nazionale della previdenza sociale, l Ispettorato nazionale del lavoro e il corpo della Guardia di finanza, nonché da altre fonti. Inoltre, i contribuenti, cui si applicano gli indici, dovranno dichiarare, come già avveniva con gli studi di settore, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l applicazione degli stessi, che saranno individuati con appositi provvedimenti dell Agenzia delle Entrate. Per i periodi d imposta 2017 e 2018 il provvedimento dovrà essere emanato entro il termine previsto per l approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d imposta. Tali indici non devono essere applicati ai periodi d imposta nei quali il contribuente: ha iniziato o cessato l attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; dichiara ricavi, o compensi, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. I contribuenti possono indicare, nelle dichiarazioni fiscali, ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rileveranno anche ai fini dell Irap e dell Iva (si applicherà l aliquota media risultante dal rapporto tra l imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d affari dichiarato). La dichiarazione degli ulteriori importi non comporterà l applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Il regime premiale, da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento dell Agenzia delle Entrate, consiste: nell esonero dall apposizione del visto di conformità, relativamente all Iva per la compensazione di crediti non superiori a euro annui e alle imposte sui redditi e all Irap per un importo non superiore a euro annui; nell esonero dall apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell Iva per un importo non superiore a euro annui; nell esclusione dell applicazione della disciplina delle società non operative; nell esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; nell anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l attività di accertamento; 101

103 Imposte dirette e indirette Tributario nell esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi. Compensazione somme iscritte a ruolo (art. 9quater) Viene estesa al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione. Reclamo e mediazione (art. 10) Al fine di ridurre i contenziosi tributari, l istituto del reclamo/mediazione è esteso alle controversie tributarie di valore fino a euro. L estensione si applica per gli atti notificati dal 1 gennaio In sede di conversione in legge, sono esclusi dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali Ue. Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11) È prevista la definizione agevolata delle controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio. La definizione delle suddette controversie avviene col pagamento di tutti gli importi che sono stati oggetto di contestazione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Nel caso di controversie relative agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la loro definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. Per poter usufruire della definizione in esame, è necessario che il ricorrente sia costituito nel giudizio di primo grado entro la data del 31 dicembre 2016 e che il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva. Gli importi dovuti sono rateizzabili con un massimo di tre rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a euro Il versamento degli importi dovuti a seguito di definizione o della prima rata dell importo è pari al 40 per cento del totale delle somme dovute e deve avvenire entro il 30 settembre 2017; il pagamento della seconda rata è pari all ulteriore 40 per cento e deve essere effettuato entro il 30 novembre 2017; il pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20 per cento, deve avvenire entro il 30 giugno L omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l inefficacia della definizione. Dagli importi dovuti a seguito della definizione vanno scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio o dovuti per la cosiddetto rottamazione delle cartelle. Per poter usufruire dell agevolazione, il contribuente deve presentare entro il 30 settembre 2017 all Agenzia delle Entrate una domanda di definizione, distinta per ciascuna controversia. Sul piano processuale, le controversie definibili non sono sospese, salva apposita richiesta da parte del contribuente; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017 e, se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre L eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 e, nei successivi sessanta giorni, può essere impugnato dinanzi l organo giurisdizionale presso cui pende la lite. In caso di presentazione della domanda di definizione, il processo si estingue nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2018, non viene presentata l istanza di trattazione dalla parte che ha interesse. 102

104 Imposte dirette e indirette Tributario Le modalità di presentazione della domanda di definizione saranno definite con successivo ed apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate. In sede di conversione in legge, sono state apportate le seguenti modifiche: è consentito a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di stabilire, con le modalità di legge previste per i propri atti, l applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente; è estesa l applicazione temporale della definizione agevolata delle controversie tributarie ai giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del citato Dl n. 50/2017). Rimodulazione del credito d imposta per le imprese alberghiere (art. 12bis) In sede di conversione in legge, è stata modificata la disciplina del credito d imposta per la ristrutturazione edilizia e l eliminazione delle barriere architettoniche, concesso in favore delle imprese alberghiere. È stato modificato l art. 10, comma 7, secondo periodo, Dl n. 83/2014, che riconosce il credito d imposta anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l acquisto di mobili e componenti d arredo; tale modifica è stata attuata allo scopo di: eliminare la riserva del 10% delle risorse complessivamente stanziate per gli interventi diversi da quelli sugli immobili; chiarire che il riconoscimento del credito d imposta, in tali casi, avviene anche se tali beni non sono destinati in via esclusiva agli immobili alberghieri oggetto di intervento; rendere più stringenti le condizioni per usufruire del beneficio, che per effetto delle modifiche in esame viene concesso a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell ottavo periodo d imposta successivo, in luogo del secondo. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione (art. 57bis) È prevista l attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell 1% quelli, di analoga natura, effettuati nell anno precedente. Il credito d imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l informazione e l editoria, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e startup innovative. La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un successivo ed apposito Dpcm. Modifiche patent box (art. 56) Non è più possibile utilizzare l agevolazione patent box relativamente ai redditi derivanti dall utilizzo di marchi d impresa. Il suddetto beneficio è applicabile anche ai redditi derivanti dall utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente beni agevolabili. Le suddette nuove disposizioni sono applicabili: per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, per i periodi d imposta per i quali l opzione per l agevolazione è esercitata dal 1 gennaio 2017; per i soggetti con esercizio non coincidente con l anno solare, a decorrere dal terzo periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente all opzione per l agevolazione esercitata dall 1 gennaio Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni alle opzioni per l agevolazione esercitate per i primi due periodi d imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014 e comunque non oltre il 30 giugno

105 Imposte dirette e indirette Tributario Riserve Iri (art. 58) In caso di uscita dal regime Iri, anche a seguito di cessazione dell attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell imprenditore/collaboratori/soci. In tal caso è riconosciuto un credito d imposta pari al 24%. Contenzioso Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze Sintesi Pubblicati i modelli da utilizzare per prestare garanzia a seguito di sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente. Sulla Gazzetta ufficiale n. 142 del 21 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18 maggio 2017, recante: Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. Le sentenze di condanna a favore del contribuente sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell istante, alla prestazione di idonea garanzia. Con il provvedimento in esame sono stati approvati i tre modelli da utilizzare per prestare garanzia a seguito di sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente: modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria; modello per l assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante; modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Lavoro autonomo non imprenditoriale Novità fiscali Legge n. 81 del 22 maggio 2017 Sintesi Pubblicata la legge contenente disposizioni fiscali per il lavoro autonomo non imprenditoriale. 104

106 Imposte dirette e indirette Tributario Sulla Gazzetta ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 è stata pubblicata la legge n. 81 del 22 maggio 2017, recante: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Si riportano, di seguito, le disposizioni fiscali contenute nel provvedimento in esame. Disposizioni fiscali e sociali (art. 8, c. 1 e 2) Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 sono escluse dal reddito imponibile, ai fini Irpef, del lavoratore autonomo le spese relative: all esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente (esclusione già attualmente prevista per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente da parte del committente); alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente. Di conseguenza, resta ferma, per le altre spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sostenute dal lavoratore autonomo, la deducibilità nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell ammontare dei compensi percepiti nel periodo d imposta. Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente (art. 9) Modificando l articolo 54, comma 5, Tuir, sono introdotti nella determinazione del reddito di lavoro autonomo: l integrale deduzione, entro il limite annuo di euro, delle spese per l iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, di iscrizione a convegni e congressi e di viaggio e soggiorno inerenti alle suddette partecipazioni; l integrale deduzione, entro il limite annuo di euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all autoimprenditorialità, mirati a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro ed erogati dai centri per l impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e cómpiti in materia di politiche attive per il lavoro; l integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà. Le suddette modifiche entreranno in vigore a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre Studi di settore Comunicazioni per la promozione dell adempimento spontaneo Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2017 Sintesi Approvate le specifiche con cui sono individuate le tipologie delle anomalie nei dati degli studi di settore afferenti il triennio , che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio Cassetto Fiscale. L Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 6 giugno 2017, recante: Attuazione dell articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Comunicazioni per la promozione dell adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore e modifiche alla modulistica degli studi di settore. 105

107 Imposte dirette e indirette Tributario Con un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate devono essere individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni in possesso dell amministrazione finanziaria siano messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza (art. 1, comma 636, L n. 190/2014). Con il provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2015 sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente (ovvero del suo intermediario) e della Guardia di finanza gli elementi e le informazioni relative agli studi di settore, riferibili allo stesso contribuente, in possesso dell Agenzia delle Entrate (vedi ns. circ. n. 85/2015). Tali nuove forme di comunicazione, da realizzare anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l assolvimento degli obblighi tributari e favorire l emersione spontanea delle basi imponibili, fornendo informazioni utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l istituto del ravvedimento operoso. Con il provvedimento in esame sono state approvate le specifiche con cui sono individuate le tipologie delle anomalie nei dati degli studi di settore afferenti il triennio , che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio Cassetto Fiscale, consultabile accedendo al portale internet dell Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall Agenzia delle Entrate, via Entratel, all intermediario, se il contribuente ha effettuato tale scelta al momento della presentazione di Unico 2016, per il periodo di imposta 2015 e l intermediario abbia accettato di riceverle. Se non è stato delegato alcun intermediario, l Agenzia delle Entrate avvisa dell avvenuto aggiornamento del cassetto fiscale tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. Ai soggetti abilitati ai servizi telematici verrà recapitato un avviso personalizzato nell area autenticata ed inviato, ai riferimenti dagli stessi indicati, un messaggio di posta elettronica o un sms. Mod. 730/2017 Criteri per l individuazione di elementi di incoerenza con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2017 Sintesi Stabiliti i criteri per individuare gli elementi di incoerenza che verranno utilizzati per effettuare i controlli preventivi delle dichiarazioni dei redditi 730/2017, presentate dai contribuenti (direttamente o tramite sostituto d imposta), modificate rispetto alla precompilata e con esito a rimborso L Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 9 giugno 2017, recante: Criteri per l individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi Articolo 5, comma 3bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n Con il provvedimento in esame l Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri per individuare gli elementi di incoerenza che verranno utilizzati per effettuare i controlli preventivi delle dichiarazioni dei redditi 730/2017, presentate dai contribuenti (direttamente o tramite sostituto d imposta), modificate rispetto alla precompilata e con esito a rimborso. L Agenzia delle Entrate può effettuare i suddetti controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. 106

108 Imposte dirette e indirette Tributario I controlli scatteranno per scostamenti significativi riguardanti i dati indicati nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche, nelle dichiarazioni dei redditi e nelle Cu degli anni precedenti. Sotto i riflettori anche le situazioni di rischio individuate rispetto alle irregolarità emerse nelle passate annualità. Gli stessi criteri di incoerenza verranno applicati, in cooperazione con l Inps, anche ai modelli 730/2017, presentati dai contribuenti ai Caf ed ai professionisti abilitati, per i quali l Istituto di previdenza riceve i risultati contabili (7304) direttamente da coloro che hanno prestato assistenza fiscale. Interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2017 Sintesi Stabilite le modalità con cui i soggetti beneficiari della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici, nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, possono cedere il credito corrispondente alla predetta detrazione, in relazione alle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre L Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 9 giugno 2017, recante: Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l involucro dell edificio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell articolo 14, comma 2sexies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n Con il provvedimento in esame l Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con cui i soggetti beneficiari della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici, nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, possono cedere il credito corrispondente alla predetta detrazione, in relazione alle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre In particolare, con riferimento a tali tipologie di spese, i condòmini, anche non tenuti al versamento dell imposta sul reddito, possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di tali interventi, nonché ad altri soggetti privati, un credito corrisponde alla detrazione dall imposta lorda sul reddito, pari alla misura del 70 per cento delle spese sostenute, per gli interventi che migliorino la prestazione energetica dell edificio, se la realizzazione degli stessi interessa l involucro dell edificio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell edificio medesimo, e nella misura del 75 per cento, per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. La detrazione, sotto forma di credito d imposta, non può essere ceduta alle banche e agli intermediari finanziari, nonché alle pubbliche amministrazioni. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro , moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. 107

109 Imposte dirette e indirette Tributario Il credito d imposta cedibile, da parte del condomino, è determinato sulla base dell intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l esecuzione dei lavori, ripartita tra i condòmini secondo i criteri approvati dalla assemblea o sulla base dell intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo d imposta e pagata dal condominio ai fornitori per la parte non ceduta sotto forma di credito. Il cessionario può disporre del credito a decorrere dal 10 marzo del periodo d imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento. Per effettuare la cessione del credito, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, i condòmini devono comunicare all amministratore di condominio, entro la data del 31 dicembre del periodo d imposta di riferimento, l avvenuta cessione del credito, avendo cura di indicare, oltre ai propri dati, la relativa accettazione da parte del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest ultimo. L amministratore di condominio, a sua volta, a pena di inefficacia, dovrà comunicare tali dati all Agenzia delle Entrate, insieme all ammontare del credito d imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell anno precedente. I condòmini appartenenti ai cosiddetti condomini minimi che, non avendo l obbligo di nominare l amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito d imposta incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio. Nel cassetto fiscale del cessionario l Agenzia rende visibile il credito ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da quest ultimo accettato, con le funzionalità rese disponibili nel medesimo cassetto fiscale. Il credito d imposta, che non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione, mediante modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Per i controlli da parte dell Amministrazione finanziaria, nel caso in cui venga accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al condomino oppure l indebita fruizione del credito da parte del cessionario, verrà dato seguito al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Registrazione contratti di locazione e affitto di immobili Nuovo modello Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2017 Sintesi Approvato il nuovo modello per la registrazione e i successivi adempimenti relativi ai contratti di locazione e affitto di immobili. L Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 15 giugno 2017, recante: Approvazione del modello per la Richiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione e affitto di immobili (modello Rli), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Con il provvedimento in esame è stato approvato il nuovo modello per la registrazione e i successivi adempimenti relativi ai contratti di locazione e affitto di immobili (modello Rli). 108

110 Imposte dirette e indirette Tributario In particolare, con il suddetto modello è possibile: richiedere la registrazione, comunicare proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, esercitare o revocare l opzione della cedolare secca, comunicare il subentro nel contratto di locazione, ad esempio in caso di successione mortis causa. Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet e potrà essere utilizzato a decorrere dal 19 settembre Il modello deve essere presentato in modalità telematica, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. Startup Registrazione atti modificativi di atti costitutivi e statuti Istituzione codici tributo Risoluzione n. 70 dell Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2017 Sintesi Istituiti i codici tributo per versare le somme dovute per la registrazione di atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle startup innovative. L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 70 del 16 giugno 2017, recante: Estensione dell utilizzo dei codici tributo del modello F24 istituiti con la risoluzione n. 56/E del 19 luglio La risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 56/E del 19 luglio 2016 sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento delle somme connesse alla registrazione degli atti costitutivi delle startup innovative (vedi ns. circ. n. 113/2016). Con la risoluzione in esame l Agenzia delle Entrate ha esteso l ambito applicativo dei suddetti codici tributo, per versare le somme dovute per la registrazione di atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle startup innovative. Pertanto, i codici: 1540 (imposta di registro); 1541 (imposta di registro sanzione da ravvedimento); 1542 (imposta di bollo); 1543 (imposta di bollo sanzione da ravvedimento); 1544 (interessi da ravvedimento); potranno essere utilizzati con il modello F24 anche per registrare gli atti modificativi di quelli costitutivi e degli statuti, applicando le istruzioni di compilazione del modello fornite al tempo dell istituzione, vale a dire esponendoli nella sezione Erario del modulo di versamento, in corrispondenza delle somme indicate, esclusivamente, nella colonna importi a debito versati ; nel campo anno di riferimento deve essere indicato l anno di stipula degli atti. 109

111 Imposte dirette e indirette Tributario Collaborazione volontaria Chiarimenti ulteriori Circolare n. 19 dell Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2017 Sintesi In materia di collaborazione volontaria, l Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la versione definitiva del software di calcolo delle sanzioni. L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19 del 13 giugno 2017, recante: Articolo 7 del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225 recante Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate. Indicazioni operative. I contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per l accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l emersione e il rientro di capitali (vedi da ultimo ns. circ. n. 92/2017). C è tempo fino al 30 settembre 2017, invece, per l integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni. Con la circolare in esame l Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di accesso alla voluntary diclosure bis, introdotta dal Dl n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016 (vedi ns. circ. n. 1/2017). Le modifiche normative introdotte dal citato Dl n. 193/2016 consentono di estendere alcune agevolazioni spettanti nell ambito della procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti che detengono investimenti o attività di natura finanziaria in paesi cosiddetti black list che abbiano sottoscritto particolari accordi di scambio di informazioni, ai sensi dell articolo 26 del modello Ocse o conformi al modello Tiea, entrati in vigore prima del 24 ottobre In virtù di tale novità, rispetto alla precedente edizione della collaborazione volontaria, si è ampliato l elenco dei Paesi che consentono di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure sanzionatorie nonché della disapplicazione del raddoppio dei termini per l accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. In tale elenco oggi figurano anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra, che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre Disponibile la versione definitiva del software di calcolo delle sanzioni I soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento delle somme dovute, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre È possibile ripartire il versamento in tre rate mensili di pari importo e che, in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre Per agevolare il calcolo delle somme da versare, l Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un applicativo che permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. L applicativo è disponibile sul sito nella sezione servizi fiscali online senza registrazione. La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del relativo modello di pagamento F

112 Imposte dirette e indirette Tributario Mod. F24 Codici tributo Soppressione e modifica Risoluzione n. 76 dell Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2017 Sintesi A decorrere dal 20 luglio 2017 saranno soppressi e modificati alcuni codici tributi. L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 76 del 22 giugno 2017, recante: Soppressione e modifica di alcuni codici tributo del modello F24. Con la risoluzione in esame l Agenzia delle Entrate sopprime e fornisce indicazioni operative per l utilizzo di alcuni codici tributo del modello F24, a decorrere dal 20 luglio In particolare, si dispone la soppressione dei seguenti codici tributo, relativi a fattispecie non più attuali: 1131 denominato Eccedenze altre imposte versate in eccesso esposte nel quadro RX del modello Unico persone fisiche e società di persone ; 1135 denominato Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all art. 67, c. 1, lett. da cbis) a cquinquies), del Tuir opzione affrancamento art. 3, commi 15 e 16, del Dl n. 66 del 24 aprile 2014 regime amministrato ; 1797 denominato Contribuenti minimi utilizzo in compensazione del credito d imposta di cui all art. 1, comma 3, Dpcm 21/11/2011 ; 1826 denominato Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari. Art. 82, comma 18 bis, Dl 112/2008 ; 1844 denominato Cedolare secca utilizzo in compensazione del credito d imposta di cui all art. 1, comma 3, Dpcm 21/11/2011 ; 2024 denominato Imposta sostitutiva dell Irpeg dovuta dalle società di gestione dei fondi di investimento immobiliare chiusi ; 2100 denominato Irpeg saldo ; 2101 denominato Maggiore imposta Irpeg a seguito di rideterminazione del reddito agevolato 2112 denominato Irpeg acconto prima rata ; 2113 denominato Irpeg acconto seconda rata o acconto in unica soluzione ; 4035 denominato Irpef utilizzo in compensazione del credito d imposta di cui all art.1, comma 3, Dpcm 21/11/2011 ; 4357 denominato Imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive ; 4999 denominato Regolarizzazione e definizione Irpef dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali ; 6750 denominato Recupero tassa sul medico di famiglia ; 6785 denominato Credito d imposta di cui all articolo 3, comma 4, decreto legislativo n. 344/2003 (ris. n. 102 del 28 luglio 2005) ; 6811 denominato Credito d imposta per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello stato art. 2, comma 3, Dl n. 185/2008 ; 6818 denominato Credito per il bonus straordinario famiglie, di cui all art. 1, Dl 185/2008, non erogato dai sostituti d imposta, risultante da Unico PF 2009 ; 8112 denominato Imposta straordinaria di cui all articolo 19, comma 12, Dl 201/2011. Invece, per i seguenti codici tributo non sarà più consentito esporre importi a credito compensati: 1061 denominato Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad Oicr italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell articolo 26quinquies del Dpr n. 600/1973 ; 1665 denominato Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o partecipazione di controllo o di collegamento ; 1705 denominato Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero ; 1807 denominato Imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d imposta (risoluzione n. 31/E del 31/1/2002 e risoluzione n. 48 del 20/4/2005 ; 111

113 Imposte dirette e indirette Tributario 2415 denominato Imposta sul patrimonio netto dell impresa società di capitali ed enti ; 2726 denominato Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio ; 2727 denominato Imposta sostitutiva dell Irpeg e dell Irap sui maggiori valori derivanti da conferimenti ; 2728 denominato Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Caf ; 4996 denominato Contributo straordinario per l Europa autotassazione ; 8846 denominato Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale saldo. In sede di compilazione del modello F24, nel campo rateazione/regione/prov./mese rif. della sezione Erario, per i seguenti codici tributo occorrerà indicare anche l informazione del mese di riferimento, espresso nella forma 00MM, ferme restando le ulteriori istruzioni già fornite in sede di istituzione dei codici medesimi: 1710 denominato Imposta sostitutiva sui redditi di cui all articolo 41, comma 1, lettera gquater, del testo unico delle imposte sui redditi ; 1711 denominato Imposta sostitutiva sui redditi di cui all articolo 41, comma 1, lettera gquinquies, del testo unico delle imposte sui redditi. Infine, vengono rinominati i codici tributo 4040 e 6780, istituiti rispettivamente con risoluzioni nn. 50/E del 14 maggio 2012 e 158/E del 23 dicembre 2004, come di seguito indicato: 4040 denominato Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati Sezione XVI Quadro RM Modello RPF 2017 ; 6780 denominato Credito d imposta sul valore dei contratti di assicurazione e sulle riserve matematiche dei rami vita Dl 24/9/2002, n. 209, art. 1, comma 2 e comma 2sexies. Notifica atti Pec Modalità di comunicazione tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017 Sintesi Individuate le modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, dei dati relativi all indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere la notifica degli atti della stessa Agenzia e dell agente della riscossione, con effetto a decorrere dal 1 luglio L Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 28 giugno 2017, recante: Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, dei dati relativi all indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Con il provvedimento in esame sono state individuate le modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, dei dati relativi all indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere la notifica degli atti della stessa Agenzia e dell agente della riscossione, con effetto a decorrere dal 1 luglio

114 Imposte dirette e indirette Tributario In particolare, l indirizzo Pec può essere comunicato solo dalle persone fisiche, residenti e non residenti, e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo Pec inserito nell Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (di seguito IniPec). Una volta comunicato, l indirizzo Pec può essere utilizzato dall Agenzia delle Entrate per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati per legge. Lo stesso indirizzo Pec può essere utilizzato anche dall agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva, relativamente ai carichi affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall Agenzia delle Entrate. Qualora la casella Pec risulti non valida o non attiva al primo tentativo oppure risulti satura al momento della notifica del singolo atto al secondo tentativo, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti, ma la casella resta comunque valida per eventuali notifiche successive. L indirizzo Pec comunicato non è utilizzabile dall Agenzia delle Entrate e dall agente della riscossione qualora il richiedente risulti già titolare di un indirizzo Pec inserito nell IniPec. Il servizio telematico per la comunicazione dei dati consente di trasmettere le seguenti informazioni: il tipo di operazione (comunicazione/variazione o revoca dell indirizzo Pec); l indirizzo Pec; l intestazione dell indirizzo Pec al richiedente; il consenso all informativa sul trattamento dei dati personali. Il richiedente è responsabile delle informazioni comunicate ed ha l onere di aggiornarle in caso di variazioni sopravvenute. Agevolazioni per autotrasportatori Anno 2017 Comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2017 Sintesi Confermate anche per l anno 2017 le misure agevolative a favore degli autotrasportatori L Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del 4 luglio 2017, con il quale ha reso noto che sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori. In particolare: per i trasporti effettuati personalmente dall imprenditore oltre il comune in cui ha sede l impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (ex art. 66, comma 5, primo periodo, Tuir), per il periodo d imposta 2016, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall imprenditore all interno del comune in cui ha sede l impresa, per un importo pari al 35% (17,85 euro) di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi. 113

115 Imposte dirette e indirette Tributario come per lo scorso anno, anche nel 2017 le imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio) possono recuperare, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Si precisa che, anche quest anno, per la compensazione in F24 il codice tributo è Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali da corrispondere agli uffici provincialiterritorio Modalità attuative per la riscossione Versamento Istituzione codici tributo Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017 Risoluzione n. 79 dell Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2017 Sintesi Dal 1 luglio 2017, il sistema di versamento con il mod. F24 viene esteso al pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali, dei relativi accessori, compresa l imposta di bollo, interessi e sanzioni, e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione alle operazioni ipotecarie e catastali, effettuate presso gli uffici provincialiterritorio. L Agenzia delle Entrate ha pubblicato: il provvedimento del 28 giugno 2017, recante: Disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali da corrispondere agli uffici provinciali territorio, ai sensi dell art. 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come sostituito dall art. 7quater, comma 36, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione ai servizi ipotecari e catastali resi presso gli Uffici. Modalità e termini di attivazione, la risoluzione n. 79 del 30 giugno 2017, recante: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 Elide), delle somme da corrispondere agli uffici provincialiterritorio dell Agenzia delle Entrate. Con il provvedimento in esame sono state individuate le modalità attuative per la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, nonché di ogni altro provento dovuto per i servizi resi dagli uffici provincialiterritorio, da corrispondere mediante i sistemi di pagamento, diversi dal contante. In particolare, viene stabilito che, a decorrere dal 1 luglio 2017, il sistema di versamento unificato (modello F24) viene esteso anche al pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali, dei relativi accessori, compresa l imposta di bollo, interessi e sanzioni, e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione alle operazioni ipotecarie e catastali, effettuate presso gli Uffici ProvincialiTerritorio, di rilascio certificati, copie ed attestazioni, estrazione dati e riproduzioni cartografiche, nonché di presentazione di atti di aggiornamento catastali. A partire dalla data fissata con successivo comunicato dell amministrazione finanziaria, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali saranno corrisposti ad un intermediario convenzionato con l Agenzia delle Entrate, il quale rilascerà, con modalità telematiche, un apposito contrassegno sostitutivo da apporre sul modello di richiesta del servizio o sulla domanda. Inoltre, tenuto conto della reintroduzione dei diritti erariali per le visure degli atti catastali, vengono introdotte disposizioni di armonizzazione con il decreto del direttore dell Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, al fine di uniformare le modalità 114

116 Imposte dirette e indirette Tributario relative alla consultazione catastale, concernenti l accesso telematico diretto, gli importi dovuti e i sistemi di pagamento, a quanto già statuito per le ispezioni ipotecarie. Restano ferme le disposizioni concernenti il pagamento delle entrate erariali da corrispondere, contestualmente all erogazione dei servizi catastali ed ipotecari, mediante terminali Pos installati presso gli uffici provincialiterritorio da prestatori di servizi di pagamento. Infine, per consentire l adeguamento alle nuove modalità di riscossione, anche con riferimento ai corrispettivi dovuti, diversi dai tributi speciali e dalle tasse ipotecarie, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, durante il quale è ammesso l uso del denaro contante e di titoli al portatore, in alternativa alle opzioni di pagamento attuate con il provvedimento in esame. Al fine di consentire il versamento delle suddette somme, tramite il modello F24 Elide, con la risoluzione in esame, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: T89T denominato Rimborsi spese dovuti per operazioni effettuate presso gli sportelli degli uffici provincialiterritorio ; T90T denominato Rimborsi spese per rilascio mappe e planimetrie su supporto informatico ; T91T denominato Imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni effettuate presso gli sportelli degli uffici provincialiterritorio ; T92T denominato Imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare e relativi interessi ; T93T denominato Tasse ipotecarie dovute per la presentazione delle formalità ipotecarie, nonché per la richiesta di certificazioni e copie di atti e relativi interessi ; T94T denominato Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari ; T95T denominato Vendita mappe ; T96T denominato Rimborsi spese per verifiche straordinarie ; T97T denominato Recupero spese per volture catastali fatte dall Ufficio ; T98T denominato Tributi speciali catastali dovuti per gli adempimenti connessi all aggiornamento dei catasti e dell anagrafe tributaria, nonché per la richiesta di certificazioni, copie ed estratti catastali e relativi interessi ; T99T denominato Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione degli atti di aggiornamento catastale. In sede di compilazione del modello devono essere indicati: nella sezione contribuente, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento; nella sezione Erario ed altro : nel campo codice ufficio, il codice dell ufficio provincialeterritorio presso cui è effettuata l operazione per la quale è dovuto il pagamento (l elenco dei codici di tali uffici è pubblicato sul sito internet dell Agenzia delle Entrate it); nel campo codice atto, nessun valore; nel campo tipo, la lettera R ; nel campo elementi identificativi, nessun valore; nel campo codice, il codice tributo; nel campo anno di riferimento, l anno a cui si riferisce l operazione per la quale è dovuto il pagamento, nel formato AAAA ; nel campo importi a debito versati, gli importi da versare. 115

117 Imposte dirette e indirette Tributario Contratti di locazione breve Versamento della ritenuta operata all atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi Istituzione codice tributo Risoluzione n. 88 dell Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2017 Sintesi In materia di contratti di locazione breve, stipulati a decorrere dal 1 giugno 2017, è stato istituito il codice tributo per il versamento della ritenuta operata all atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d imposta, una ritenuta del 21% sull ammontare dei canoni e corrispettivi all atto del pagamento al beneficiario e provvedono al versamento con il mod. F24 ed alla relativa certificazione. Nel caso in cui non sia esercitata l opzione per l applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. I soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono ai suddetti obblighi tramite la stabile organizzazione, mentre, i soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell adempimento dei suddetti obblighi, in qualità di responsabili d imposta, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale in Italia (vedi ns. circ. n. 121/2017). Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, della suddetta ritenuta, con la risoluzione in esame l Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo: 1919 denominato Ritenuta operata all atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve articolo 4, comma 5, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, con l indicazione nei campi Rateazione/regione/prov/mese rif. e Anno di riferimento del mese e dell anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati 00MM e AAAA. Nel caso di versamento della ritenuta da parte del rappresentate fiscale, nella sezione contribuente del modello F24, il campo codice fiscale deve essere valorizzato con il codice fiscale del soggetto rappresentato, intestatario della delega; il campo codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare deve essere valorizzato con il codice fiscale del soggetto rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all indicazione nel campo codice identificativo del codice 72. Al fine di recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno, dovrà essere utilizzato il codice tributo 1628, denominato Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi art. 15, c. 1, lett. b) Dlgs n. 175/2014, già istituito con la risoluzione n. 13/E del 10 febbraio Dovrà, invece, essere utilizzato il codice tributo 6782, denominato Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d imposta mod. 770 semplificato, istituito con la risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2005, per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell anno successivo. 116

118 In primo piano Legale Indice IN PRIMO PIANO Antiriciclaggio Principali novità del Dlgs 90/ Pag. 117 LEGGI E PROVVEDIMENTI Disciplina del commercio Disposizioni per l esercizio dell attività di compro oro, in attuazione dell articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 Decreto legislativo 25 maggio 2017, n Privacy Nuovo regolamento Ue 2016/ Legge regionale di semplificazione 2017 Lr n. 15 del Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato L 22 maggio 2017, n Disciplina igienicosanitaria Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti da forno Modifiche al Dm 22 luglio 2005 Dm 16 maggio Varie Segnalazione diffusione bollettino Pag. 119 Pag. 134 Pag. 143 Pag. 147 Pag. 149 Pag. 153 In primo piano Antiriciclaggio Principali novità del Dlgs 90/2017 È stato pubblicato sul So n. 28 della Gazzetta ufficiale del 19 giugno 2017, il Dlgs n. 90/2017, recante modifiche alla normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (Ue) 2015/849 (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio). Il decreto in oggetto è entrato in vigore il 4 luglio Il Dlgs 90/2017 si compone di 10 articoli: i primi cinque articoli apportano modifiche al Dlgs 231/2007; gli articoli 6, 7 e 8 introducono modifiche, rispettivamente, al Dlgs 109/2007 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/Ce), al Dlgs 195/2008 (Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (Ce) n. 1889/2005 per la parte riguardante le dichiarazioni da farsi all Agenzia delle Dogane) e ad ulteriori disposizioni vigenti, trasversalmente richiamate dalla normativa in materia di antiterrorismo. gli articoli 9 e 10 contengono disposizioni finali e clausola di invarianza. Si procederà, di seguito, ad una sintetica menzione della materia avente natura tecnica, affrontandone i principi di carattere generale ed i soli articolo di maggiore interesse per le categorie rappresentate

119 In primo piano Legale Articoli 1 e 2 del Dlgs 90/2017 Tali articoli, rispettivamente, sostituiscono integralmente i Titoli I e II del Dlgs 231/2007, con riguardo, in particolare per quanto concerne il Titolo I del modificato Dlgs 231/2007 all ambito di applicazione (Capo I); all autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni (Capo II), alla cooperazione nazionale e internazionale (Capo III), all analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (Capo IV) e per quanto concerne il Titolo II modificato Dlgs 231/2007 gli obblighi di adeguata verifica della clientela (Capo I), gli obblighi di conservazione (Capo II), gli obblighi di segnalazione (Capo III), gli obblighi di astensione (Capo IV), le disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica (Capo V), gli obblighi di comunicazione (Capo VI), le disposizioni di segnalazione delle violazioni (Capo VII). Articolo 3 del Dlgs 90/2017 Detto articolo sostituisce integralmente il Titolo III del Dlgs 231/2007 e modifica, senza innovare significativamente, il contenuto degli artt in materia di limitazione all uso del contante e dei titoli al portatore. In tali materie, infatti, l art. 3 del decreto in oggetto si limita ad apportate correzioni di carattere terminologico e non, come detto, sostanziali. Altresì, l articolo 3 in commento dispone la definitiva e progressiva dismissione dei libretti al portatore, precisando che a decorrere dall entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre Articoli 4 e 5 del Dlgs 90/2017 L articolo 4 sostituisce integralmente il Titolo IV sempre del Dlgs 231/2007, relativo a disposizione specifiche per i prestatori di servizi di gioco, al cui testo si rimanda. L articolo 5, invece, sostituisce integralmente il Titolo V del Dlgs 231/2007, dettando disposizioni in tema di: sanzioni penali (Capo I); sanzioni amministrative (Capo II). Tra tali sanzioni per quanto di nostro maggior interesse si evidenziano quelle per l inosservanza delle norme di limitazione alla circolazione del contante (art. 63 del Dlgs 231/2007) e le conseguenze sanzionatorie per l inosservanza degli obblighi a carico dei distributori ed esercenti nel comparto del gioco (art. 64 del Dlgs 231/2007). Articolo 9 del Dlgs 90/2017 Siffatto articolo prevede disposizioni finali e transitorie, stabilendo che le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto [Dlgs 90/2017], continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo Altresì, non mancano in tale articolo 9 norme transitorie a garanzia di una corretta tempistica dell entrata in vigore delle nuove disposizioni. Per ulteriori specifici dettagli si rinvia al testo del decreto che è disponibile presso la Segreteria della Direzione Legale. 118

120 Leggi e provvedimenti Legale DISCIPLINA DEL COMMERCIO Disposizioni per l esercizio dell attività di compro oro Articolo 15, comma 2, lettera l) della legge n agosto 2016 Decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017 Sulla Gu n. 141 del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il Dlgs 25 maggio 2017, n. 92 recante Disposizioni per l esercizio dell attività di compro oro, in attuazione dell articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n Il decreto legislativo introduce una nuova disciplina per l attività dei compro oro definendo gli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite. È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza, le disposizioni di maggiore interesse, rinviando, per le parti non trattate, al testo del decreto allegato alla presente. Articolo 1 Definizioni La disposizione individua una serie di definizioni (tra le quali anche quelle di attività di compro oro (l attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all attività prevalente) e di operazione di compro oro (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell art. 128undecies del Dlgs n. 385/1993) ). Giova, in questa sede, evidenziare quella di operatore compro oro che viene identificato con il soggetto, anche diverso dall operatore professionale in oro di cui alla L n. 7/ 2000, che esercita l attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro. Articolo 3 Registro degli operatori compro oro L articolo in commento istituisce, presso l Oam (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell art. 128undecies del Dlgs n. 385/1993), il Registro degli operatori compro oro precisando che l esercizio della relativa attività è riservato agli operatori iscritti; il possesso della licenza per l attività in materia di oggetti preziosi di cui all art. 127 del Tulps è il presupposto per l iscrizione in detto registro. La disposizione, inoltre, individua le modalità di iscrizione nel registro e di invio dei dati identificativi dell operatore compro oro oltre all obbligo di comunicazione delle relative variazioni (entro 10 giorni). Sarà l Oam, verificata la completezza della documentazione inviata, a disporre l iscrizione dell operatore nel registro, con l assegnazione a ciascun iscritto di un codice identificativo unico. Ad un decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, da adottarsi entro tre mesi dall entrata in vigore del decreto in esame, è rimesso il compito di individuare le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro, oltreché, l entità e i criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti. L articolo precisa, inoltre, che gli obblighi di iscrizione nel registro e di comunicazione si applicano anche agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d Italia, ove svolgano o intendano svolgere l attività di compro oro (per tali operatori rimane, comunque, ferma la disciplina prevista nella L n. 7/2000 nonché quella in materia di antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo). Articolo 4 Obblighi di identificazione della clientela La disposizione individua le specifiche modalità (Trattasi delle modalità di cui: 119

121 Leggi e provvedimenti Legale all art. 18, comma 1, lett. a), del Dlgs 231/2007, ai sensi del quale, Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell esecutore, anche in relazione alla verifica dell esistenza e dell ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente ; e all articolo 19, comma 1, lettera a) del medesimo Dlgs 231/2007 che così dispone I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità: a) l identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l identificazione del titolare effettivo. L obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 2) per i clienti in possesso di un identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell ambito del Sistema di cui all articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell articolo 9 del regolamento Ue n. 910/2014; 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell autorità consolare italiana, come indicata nell articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; 4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente) con cui i compro oro devono, prima dell esecuzione dell operazione, identificare la clientela e pone l obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente, per le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro, indipendentemente dal fatto che l acquisto o la vendita dell oggetto prezioso usato siano effettuati con un unica operazione o con più operazioni frazionate. Articolo 5 Tracciabilità delle operazioni di compro oro Per garantire la piena tracciabilità delle transazioni effettuate nello svolgimento della propria attività, i compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro. Per tali intendendosi la compravendita, all ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati. I compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata sono tenuti a compilare una scheda, numerata progressivamente e recante specifici elementi meglio descritti nel comma 2 dell articolo in commento (al quale si rinvia per una disamina completa) e tra i quali, ad esempio, compaiono anche due fotografie digitali dell oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse, nonché l integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all oggetto completa dei dati identificativi: di altro operatore compro oro o cliente a cui l oggetto è stato ceduto; dell operatore professionale di cui alla L n. 7/ 2000 cui l oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l oggetto è stato ceduto. Conclusa l operazione, delle informazioni acquisite l operatore rilascia al cliente una ricevuta riepilogativa. Articolo 6 Obblighi di conservazione La disposizione prevede che gli operatori compro oro sono tenuti a conservare: 120

122 Leggi e provvedimenti Legale le informazioni sui clienti di cui all articolo 4; le schede di cui all articolo precedente; e copia delle ricevute riepilogative rilasciate per un periodo di 10 anni. Nell individuare le caratteristiche che devono avere i sistemi di conservazione utilizzati (tra i quali vi è anche, ad esempio, l accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti) viene precisato che detti sistemi devono rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali e garantire il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. Viene, da ultimo, precisato che l adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all art. 128 del Tulps. Resta, comunque, fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall art. 128, comma 5, del suddetto Testo unico. Articolo 7 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette È posto a carico degli operatori compro oro l obbligo di invio alla Uif (Unità di informazione finanziaria per l Italia) delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni indicate nell articolo in commento (L articolo 35 del Dlgs 231/2007. Viene, inoltre previsto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, del medesimo Dlgs 231/2007). Articolo 8 Esercizio abusivo dell attività Articolo 9 Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all Oam Articolo 10 Sanzioni La prima norma (articolo 8) prevede che lo svolgimento dell attività di compro oro, in assenza dell iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all articolo 3, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro a euro. La seconda norma (articolo 9) fissa le sanzioni per l inosservanza degli obblighi di comunicazione all Oam delle variazioni di cui all articolo 3 e precisa che la procedura per la contestazione delle violazioni in argomento e l irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell Oam. Per tale violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, viene triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria è ridotta a 500 euro. La terza disposizione (articolo 10) individua le sanzioni irrogate in caso di mancato rispetto delle norme del decreto in esame tra le quali anche una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalità di cui all articolo 4. La stessa sanzione si applica agli operatori che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Per gli operatori compro oro che non effettuano la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Articolo 11 Controlli e procedimento sanzionatorio Articolo 12 Criteri per la quantificazione delle sanzioni La prima norma (articolo 11), oltre ad individuare nel Ministero dell Economia e delle Finanze, l organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, ferme restando le competenze dell Oam, contiene una descrizione del procedimento sanzionatorio. 121

123 Leggi e provvedimenti Legale Nel medesimo articolo vengono disciplinati i poteri della Guardia di finanza che può proporre anche la sanzione accessoria della sospensione dell attività da 15 giorni a tre mesi nel caso accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni del decreto in esame e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell apposita sottosezione del registro, avvenute nel corso dell ultimo triennio. È anche prevista la cancellazione dal Registro in caso di violazioni di obblighi del decreto in commento commesse successivamente all esecuzione del provvedimento di sospensione. Per i tre anni successivi al provvedimento con cui è stata disposta la cancellazione, è prevista l interdizione dall iscrizione nel registro per l operatore compro oro nonché per i suoi familiari (per tali intendendosi il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori). La seconda norma (articolo 12), invece, è interamente dedicato all individuazione dei criteri cui il Ministero dell Economia e delle Finanze si attiene nella quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compare anche la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile. Articolo 13 Ulteriori disposizioni procedurali La norma attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione circa i decreti sanzionatori adottati ai sensi del presente decreto. Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali Nella disposizione è precisato che la gestione del registro degli operatori compro oro verrà avviata dall Oam entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto menzionato nell articolo 3. Si segnala che il decreto legislativo testé esaminato è entrato in vigore il 5 luglio DECRETO LEGISLATIVO n. 92 del 25 maggio Disposizioni per l esercizio dell attività di compro oro, in attuazione dell articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio2015 relativa alla prevenzione dell uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione e, in particolare l articolo 2, paragrafo 7; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea; Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l attuazione di altri atti dell Unione europea Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l articolo 15, comma 2, lettera l); Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/Ce del Consiglio, del 12 ottobre 1998; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il garante per la protezione dei dati personali espressosi con parere del 9 marzo 2017; 122

124 Leggi e provvedimenti Legale Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri della Giustizia, degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, dello Sviluppo economico e dell interno; EMANA il seguente decreto legislativo 1. Nel presente decreto legislativo s intendono per: Articolo 1 Definizioni a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro; b) attività di compro oro: l attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all attività prevalente; c) autorità competenti: il Ministero dell Economia e delle Finanze, l Unità di informazione finanziaria per l Italia (Uif) e la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria; d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi usati ovvero l operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti sono ceduti; e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale; f) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni; g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale; h) metalli preziosi: i metalli definiti dall articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251; i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie; l) Oam: indica l Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell articolo 128undecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico; n) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro; o) operazione di compro oro: la compravendita, all ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati; p) operazione frazionata: un operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; q) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l Oam, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell attività di compro oro. Articolo 2 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite. 2. Restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell Interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza. 123

125 Leggi e provvedimenti Legale Articolo 3 Registro degli operatori compro oro 1. L esercizio dell attività di compro oro è riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all uopo istituito presso l Oam. L iscrizione al registro è subordinata al possesso della licenza per l attività in materia di oggetti preziosi di cui all articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive. 2. Ai fini dell iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano all Oam, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente l indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice fiscale, dell indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell operatore compro oro, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di cui all articolo 5, comma 1. All istanza è allegata copia dei documenti di identificazione dell operatore che richiede l iscrizione nonché l attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza di cui al comma 1. L Oam, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l iscrizione dell operatore nel registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale sono riportati i dati comunicati dall operatore con l istanza di iscrizione. 3. Gli operatori compro oro, comunicano tempestivamente all Oam, per la relativa annotazione nel registro, ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all iscrizione. È considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni dall intervenuta variazione. 4. Le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in modo che sia garantita: a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati e dei relativi aggiornamenti; b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo; c) la chiarezza, la completezza e l accessibilità dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro; d) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto; e) le modalità d interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al presente articolo e gli altri elenchi o registri tenuti dall Oam, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità competenti e alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell Interno, l informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto; f) l entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento. 5. Il mancato versamento dei contributi dovuti all Oam costituisce causa ostativa all iscrizione ovvero alla permanenza dell operatore compro oro nel registro. 6. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d Italia, ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che svolgano o intendano svolgere l attività di compro oro. Per tali operatori, l istanza di cui al comma 2 è integrata con l indicazione del codice operatore, attribuito dalla Banca d Italia, al soggetto che ha effettuato la predetta comunicazione. 7. Per gli operatori di cui al comma 6, resta fermo quanto stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7, e restano altresì ferme le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Articolo 4 Obblighi di identificazione della clientela 1. Gli operatori compro oro procedono, prima dell esecuzione dell operazione, all identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all articolo 18, comma 1, lettera a), e all articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio. 124

126 Leggi e provvedimenti Legale 2. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l acquisto o la vendita dell oggetto prezioso usato siano effettuati con un unica operazione o con più operazioni frazionate. Articolo 5 Tracciabilità delle operazioni di compro oro 1. Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro. 2. Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e recante: a) l indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi dell articolo 4, comma 1, nonché, nelle ipotesi di cui all articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante; b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità; c) l indicazione della quotazione dell oro e dei metalli preziosi contenuti nell oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualità e al suo stato; d) due fotografie in formato digitale dell oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse; e) la data e l ora dell operazione; f) l importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato; g) l integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi: 1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l oggetto è stato ceduto; 2) dell operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; 3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l oggetto è stato ceduto. 3. A conclusione dell operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2. Articolo 6 Obblighi di conservazione 1. Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi dell articolo 4, le schede di cui all articolo 5, comma 2, e copia della ricevuta di cui all articolo 5, comma 3, per un periodo di 10 anni. 2. Gli operatori compro oro adottano sistemi di conservazione idonei a garantire: a) l accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti; b) l integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione; c) la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti; d) il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto. 3. I sistemi di conservazione adottati garantiscono il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. 4. L adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall articolo 128, quinto comma, del predetto regio decreto. 125

127 Leggi e provvedimenti Legale Articolo 7 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette 1. Gli operatori compro oro sono tenuti all invio alla Uif delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, del decreto antiriciclaggio. 2. Ai fini del corretto adempimento dell obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla Uif ai sensi dell articolo 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio. Articolo 8 Esercizio abusivo dell attività 1. Chiunque svolge l attività di compro oro, in assenza dell iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all articolo 3, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro a euro. Articolo 9 Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all Oam 1. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all articolo 3, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria è ridotta a 500 euro. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e l irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell Oam. Articolo 10 Sanzioni 1. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalità di cui all articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti. 3. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. 5. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta fino a un terzo. Articolo 11 Controlli e procedimento sanzionatorio 1. Fermo quanto disposto dall articolo 9, all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto provvede il Ministero dell Economia e delle Finanze, udito il parere della Commissione prevista dall articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 è svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 17 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre La Commissione di cui all articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. 2. Il decreto che irroga la sanzione è notificato all interessato ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all Oam, per l annotazione in apposita sottosezione ad accesso riservato del registro di cui all articolo 3. L accesso 126

128 Leggi e provvedimenti Legale alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alle autorità competenti, all autorità giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell Interno, per l esercizio delle rispettive competenze. 3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte degli operatori compro oro. A tali fini, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza agisce anche con i poteri attribuiti al corpo dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti. 4. La Guardia di finanza, qualora nell esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell esercizio dell attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell Economia e delle Finanze e notificato all interessato nonché comunicato all Oam, per l annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per la sospensione dell efficacia dell iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento è data, altresì, notizia al questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n L esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l apposizione del sigillo dell autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, commesse successivamente all esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il Ministero dell Economia e delle Finanze, tenuto conto della rilevanza della violazione, richiede all Oam la cancellazione dell operatore compro oro dal registro di cui all articolo 3. L Oam, disposta la cancellazione, provvede altresì ad annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del registro degli operatori compro oro. Per i tre anni successivi al provvedimento con cui è stata disposta la cancellazione, l iscrizione nel registro degli operatori compro oro di cui all articolo 3 è interdetta all operatore compro oro nonché ai suoi familiari, per tali intendendosi il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La violazione del divieto è sanzionata ai sensi dell articolo 8. Articolo 12 Criteri per la quantificazione delle sanzioni 1. Nell applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie previste nel presente decreto il Ministero dell Economia e delle Finanze considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; d) l entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; e) l entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile; f) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile; g) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8bis della legge 21 novembre 1981, n Articolo 13 Ulteriori disposizioni procedurali 1. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell Economia e delle Finanze si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n Le somme riscosse dal Ministero dell Economia e delle Finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n

129 Leggi e provvedimenti Legale 2. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell autorità giudiziaria per l utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo. 3. I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto, sono comunicati dall autorità irrogante all Oam e alle amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell Interno, per le iniziative di rispettiva competenza. Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali 1. L Oam, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all articolo 3, comma 4, avvia la gestione del registro degli operatori compro oro. Articolo 15 Clausola di invarianza 1. Dall attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Avvertenza NOTE Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea (GuUe) Note alle premesse L art. 76 della Costituzione così recita: «L esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». L art. 87 della Costituzione conferisce, tra l altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. La direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione è pubblicata nella GuUe 5 giugno 2015, n. L 141. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2013, n

130 Leggi e provvedimenti Legale L art. 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l attuazione di altri atti dell Unione europea legge di delegazione europea 2015, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 204 del 1 settembre 2016, così recita: «Art. 15 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione, e per l attuazione del regolamento (Ue) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (Ce) n. 1781/2006). 1. omissis. 2. Nell esercizio della delega di cui alcomma1del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all art. 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) i) omissis; l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell ordine e della sicurezza pubblica, e l individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; m) q) omissis; 3. omissis.». La legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/Ce del Consiglio, del 12 ottobre 1998 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16. Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 giugno 1931, n Note all art. 1 Per i riferimenti della legge 17 gennaio 2000, n. 7 si veda nelle note alle premesse. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 So. Il testo dell art. 1, comma 1, decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128) pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, così recita: «Art I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.». Il testo dell art. 128undecies, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, So, così recita: «Art. 128undecies (Organismo) In vigore dal 17 ottobre È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti inattività finanziaria e dei mediatori creditizi. L Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 2. I primi componenti dell organo di gestione dell Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell Organismo. Il Ministero dell Economia e delle Finanze approva con regolamento lo statuto dell Organismo, sentita la Banca d Italia. 3. L Organismo provvede all iscrizione negli elenchi di cui all art. 128quater, comma 2, e all art. 128sexies, comma 2, pre 129

131 Leggi e provvedimenti Legale via verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge. 4. L Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini». Note all art. 3 Il testo dell art. 127 del citato regio decreto18 giugno 1931, n. 773, così recita: «Art. 127 (art. 128 testo unico 1926). I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l obbligo di munirsi di licenza del questore. Chi domanda la licenza deve provare l essere iscritto, per l industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31 dicembre dell anno in cui è stata rilasciata. Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse. L obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall autorità consolare italiana.». Il testo dell art. 1 della citata legge 17 gennaio 2000, n. 7, così recita: «Art. 1 (Commercio dell oro). 1. Ai fini della presente legge con il termine «oro» si intende: a) l oro da investimento, intendendo per tale l oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell 80 per cento il valore sul mercato libero dell oro in esse contenuto, incluse nell elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri; b) il materiale d oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. 2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l obbligo di dichiarare l operazione all Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a12.500euro. All obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d Italia. 3. L esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro; c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decretolegislativo1 settembre 1993, n Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla pro 130

132 Leggi e provvedimenti Legale pria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni. 6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. L Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa. 7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all Ufficio italiano dei cambi. 8. L Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato nazionale. 9. L Ufficio italiano dei cambi: a) sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l idoneità alla "buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell affidabilità e dell onorabilità, di rispettare gli standard di cui al comma 8; b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento; c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione. 10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi. 11. Fatta eccezione per la Banca d Italia, per l Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro». Note all art. 5 Per i riferimenti della legge 17 gennaio 2000, n. 7 si veda nelle note alle premesse. Note all art. 6 Il testo dell art. 128 del citatoregiodecreto18 giugno 1931, n. 773, così recita: «Art. 128 (art. 129 testo unico 1926). I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopra indicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti. L esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all asta pubblica». Note all art. 7 Si riporta l art. 35 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: «Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette). 1. I soggetti obbligati, prima di compiere l operazione, inviano senza ritardo alla Uif, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell attività svol 131

133 Leggi e provvedimenti Legale ta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La Uif, con le modalità di cui all art. 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l individuazione delle operazioni sospette. 2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l atto ovvero nei casi in cui l esecuzione dell operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l atto o eseguito l operazione, ne informano immediatamente la Uif. 3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la Uif, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La Uif, con le modalità di cui all art. 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse. 4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l attività illegale sia stata realizzata. 5. L obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell esame della posizione giuridica o dell espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso». Il testo dell art. 6, comma 4, lettere d) ed e) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, So, così come modificato dal decreto legislativo antiriciclaggio in corso di pubblicazione, così recita: «Art. 6 (Unità d informazione finanziaria) omissis 2. La Uif esercita le seguenti funzioni: a) c) omissis; b) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell identità del segnalante; c) al fine di agevolare l individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale; d) f) omissis; 5. omissis: a) b). 6. omissis: a) omissis; b) omissis; c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell art. 21 del presente decreto. 7. omissis: a) omissis; b) omissis. 8. omissis.». 132

134 Leggi e provvedimenti Legale La rubriche del Titolo II e del Capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, So, così recitano: «Titolo II Obblighi» «Capo III Obblighi di segnalazione». Note all art. 11 Il testo dell art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 luglio 2007, n. 176, così recita: «Art.1 (Commissione consultiva per le infrazioni Valutarie ed antiriciclaggio). 1. La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme: a) in materia valutaria di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988; b) in materia di prevenzione dell utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decretolegge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; c) in materia di misure restrittive per contrastare l attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al decretolegge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al decretolegge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decretolegge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al decretolegge 7aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222; d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l estero di denaro, titoli e valori di cui al decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125; e) in materia di disciplina del mercato dell oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; g) nelle altre materie previste da legge o da regolamento. 2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da cinque membri, nominati dal Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri del Commercio internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il presidente fissa l ordine del giorno dei lavori, il calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta l anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari. 3. La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La Commissione dà il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La Commissione ha facoltà di richiedere alle autorità di vigilanza di settore, alle autorità competenti e alla Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti. 4. Il Ministro dell Economia e delle Finanze, con proprio decreto, stabilisce l emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo art Il Ministro dell Economia e delle Finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n I commi 1 e 2 dell articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono abrogati». Il testo dell art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, So, così recita: «4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni». Il decreto del Presidente della Repubblica 31marzo 1988, n. 148 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 10 maggio 1988, n. 108, So. Per il testo dell art.127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 si vedano le note all art

135 Leggi e provvedimenti Legale Note all art. 12 Si riportano gli articoli 8 e 8bis della citata legge 21 novembre 1981, n. 689: «Art. 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative). Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato». «Art. 8bis (Reiterazione delle violazioni). Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.». Note all art. 13 Il testo del terzo comma dell art. 14 della legge 21 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, So, così recita: «Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all autorità competente con provvedimento dell autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall art. 137, terzo comma, del medesimo codice». La legge 7 febbraio 1951, n. 168 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 24 marzo 1951, n. 69. Privacy Nuovo regolamento Ue 2016/679 Con il reg. Ue n. 679/2016 il Parlamento europeo e il Consiglio dell Unione europea hanno approvato una nuova disciplina in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati. 134

136 Leggi e provvedimenti Legale Il regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ma si applica a decorrere dal 25 maggio 2018, termine quest ultimo dal quale è abrogata la direttiva 95/46/Ce. Pertanto, si precisa che fino al 25 maggio 2018 si applicano le disposizioni del Dlgs n. 196/2003 (cosiddetto Codice della privacy). Il regolamento, inoltre, attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati e di esecuzione e agli stati la facoltà di disciplinare determinati ambiti individuati dal regolamento stesso. È opportuno, di seguito, evidenziare per gli aspetti competenza le principali novità introdotte col regolamento in esame. Ambito di applicazione (articoli 23) Il regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Con riguardo, invece, all ambito di applicazione territoriale, il regolamento si applica: al trattamento dei dati personali effettuato nell ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare o di un responsabile del trattamento nell Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell Unione; al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell Unione, effettuato da un titolare o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell Unione, quando le attività di trattamento riguardano: a) l offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell Unione, indipendentemente dall obbligatorietà di un pagamento dell interessato; oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all interno dell Unione. Liceità del trattamento (art. 6) L art. 6 del regolamento stabilisce che il trattamento dei dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all esecuzione di un contratto di cui l interessato è parte o all esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell interessato o di un altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l interessato è un minore. In buona sostanza il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un idonea base giuridica le cui condizioni di liceità sono quelle sopra elencate. Sempre nell articolo 6 viene anche previsto che, nel caso in cui il trattamento non fosse compatibile con le finalità per le quali i dati personali erano stati raccolti, il titolare del trattamento è tenuto a verificare che la diversa finalità cui è soggetto il trattamento sia comunque compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti. Consenso (articolo 7) Giova evidenziare che, ai sensi dell art. 6 del regolamento, il consenso (l articolo 8, paragrafo 1, del regolamento prevede, per quanto riguarda l offerta diretta di servizi della società dell informazione ai minori, che il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità 135

137 Leggi e provvedimenti Legale genitoriale) è una delle condizioni di liceità del trattamento di dati personali, a differenza del Dlgs n. 196/2003 che lo considera quale condizione generale di ammissibilità del trattamento (salvo i casi in cui può essere fatto un trattamento senza consenso). L art. 4, comma 1, n. 11 del regolamento definisce il consenso dell interessato come qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. In particolare, si rileva che il considerando 32 del provvedimento prevede che il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l interessato manifesta l intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Si precisa, dunque, che il regolamento non impone la forma scritta come condizione obbligatoria per il rilascio del consenso, ma stabilisce espressamente all art. 7 che, qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Per i dati sensibili (si veda art. 9 regolamento) il consenso deve essere esplicito ; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione art. 22). Sempre l articolo 7 precisa che se il consenso dell interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro (tra l altro è precisato che nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del regolamento è vincolante). Infine, viene puntualizzato che nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l eventualità, tra le altre, che l esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all esecuzione di tale contratto. Dati sensibili (articoli 910) L art. 9 del regolamento sancisce il divieto di trattamento di dati personali che rivelino l origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l appartenenza sindacale, nonché di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all orientamento sessuale della persona, salvo che in determinati casi. Tra i casi di deroga al divieto di trattamento, elencati al comma 2 dell art. 9, rientra l ipotesi in cui l interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche. L attuale Codice della privacy, invece, stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell interessato e previa autorizzazione del garante (salvo determinati casi di deroga). L articolo 10 prevede che il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza deve avvenire soltanto sotto il controllo dell autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell Unione o degli stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l esercizio dei diritti dell interessato (articolo 12) Ai sensi dell art. 12 del regolamento, il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. La norma citata precisa che le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici; tuttavia, se richiesto dall interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l identità dell interessato. Sempre l art. 12, inoltre, prevede che l informativa può essere fornita in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d insieme del trattamento previsto. 136

138 Leggi e provvedimenti Legale Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l interessato o non siano stati ottenuti presso l interessato (articoli 1314) Gli articoli 13 e 14 prevedono i contenuti tassativi dell informativa che devono essere indicati a seconda che i dati siano o meno raccolti presso l interessato (negli stessi articoli sono anche previsti i casi di esonero dell informativa). Per la disamina completa delle informazioni che devono essere fornite si rinvia al testo degli articoli, tuttavia si segnala già in questa sede che oltre alle informazioni, ad esempio, relative all identità ed ai dati del titolare, ai dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile sono previste altre informazioni, tra cui: il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; la base giuridica del trattamento; qual è il suo interesse legittimo se quest ultimo costituisce la base giuridica del trattamento; se ha intenzione di trasferire i dati personali in paesi terzi; l esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Per quanto riguarda la tempistica dell informativa si evidenzia che nel caso in cui i dati personali sono raccolti presso l interessato le informazioni sono fornite nel momento in cui i dati personali sono ottenuti. Qualora invece i dati non sono raccolti presso l interessato, il titolare del trattamento fornisce le informazioni: a) entro un termine ragionevole dall ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati; b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all interessato; oppure c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali. Diritto di accesso dell interessato (articolo 15) L art. 15 del regolamento prevede che, in caso di esercizio del diritto di accesso (il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano.) l interessato deve essere informato (e ricevere una copia dei dati personali trattati) in ordine ad una serie di informazioni, alcune delle quali non sono attualmente contemplate nel Codice della privacy, quali ad esempio: il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; il diritto di proporre reclamo dinanzi all autorità di controllo; sulla origine dei dati personali qualora gli stessi non siano raccolti direttamente presso l interessato; l eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, tra cui la profilazione. Diritto alla cancellazione cd diritto all oblio (articolo 17) L art. 17 del regolamento stabilisce espressamente una serie di ipotesi nelle quali l interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali (diritto all oblio) che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Il diritto di oblio con il regolamento viene rafforzato prevedendo espressamente i motivi che legittimano il diritto dell interessato ad ottenere la cancellazione dei dati e precisamente: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell Unione o dello stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all offerta di servizi della società dell informazione di cui all articolo 8 paragrafo 1 del regolamento. Il comma 2 dell art. 17 citato, inoltre, prevede in caso di cancellazione che il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure ragionevoli, 137

139 Leggi e provvedimenti Legale anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Diritto di limitazione (articolo 18) L articolo in commento prevede un diritto diverso e più esteso rispetto al blocco del trattamento di cui all art. 7, comma 3, lettera b), del Codice, in particolare, è esercitabile da parte dell interessato non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento, bensì anche se l interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell art. 21 del regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare). È opportuno precisare che il considerando 67 del regolamento specifica che le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l altro, nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato. Diritto di opposizione (articolo 21) L art. 21 del regolamento disciplina il diritto dell interessato di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per l esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all esercizio di pubblici poteri o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi a cui i dati vengono comunicati, compresa la profilazione. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) L art. 20 del regolamento introduce il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto dell interessato di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Al riguardo, si precisa che tale nuovo diritto (il gruppo Articolo 29 (organismo consultivo e indipendente composto da un rappresentante delle Autorità di protezione dati designato da ciascun stato membro) ha pubblicato delle lineeguida specifiche dove sono illustrati e spiegati i requisiti e le caratteristiche del diritto alla portabilità con particolare riguardo ai diritti di terzi interessati i cui dati siano potenzialmente compresi fra quelli relativi all interessato di cui quest ultimo chiede la portabilità con le relative Faq. La versione italiana è disponibile sul sito del garante: garanteprivacy.it/ con le relative Faq) potrà essere esercitato a condizione che il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Giova evidenziare, inoltre, che nell esercizio del diritto alla portabilità dei dati l interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all altro, se tecnicamente fattibile. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (articolo 22) L art. 22 del regolamento stabilisce che l interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. A tal riguardo, il medesimo articolo prevede e disciplina deroghe all applicazione del suddetto diritto e precisamente nel caso in cui la decisione: 138

140 Leggi e provvedimenti Legale sia necessaria per la conclusione o l esecuzione di un contratto tra l interessato ed un titolare del trattamento; sia autorizzata dal diritto dell Unione o dello stato membro cui è soggetto il titolare; si basi sul consenso esplicito dell interessato. Titolare e responsabile del trattamento (articoli 2431) Il regolamento prevede che, tenuto conto della natura, dell ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. In tale ottica, l art. 25 del regolamento stabilisce che sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all atto del trattamento stesso il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del regolamento e tutelare i diritti degli interessati (cosiddetta privacy by design). Sempre l art. 25 citato, inoltre, obbliga il titolare del trattamento a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, specificando che tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l accessibilità (cosiddetta privacy by default). In particolare, viene previsto che dette misure devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l intervento della persona fisica. Con riferimento al responsabile del trattamento (ossia la persona fisica o giuridica, l autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare), invece, l art. 28 del regolamento disciplina gli obblighi ed il rapporto con il titolare del trattamento, che devono essere regolati e specificati da un contratto o da altro atto giuridico (in forma scritta, anche in formato elettronico) a norma del diritto dell Unione o degli stati membri. In particolare, il contratto deve vincolare il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e regolare la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Sempre gli articoli in esame prevedono che il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l opportunità di opporsi a tali modifiche (il responsabile del trattamento che ha nominato sub responsabili risponde innanzi al titolare dell inadempimento dell eventuale subresponsabile). Giova, inoltre, evidenziare che l art. 30 del regolamento prevede l obbligo per il titolare ed il responsabile di trattamento (e ove applicabile i loro rappresentanti ai sensi dell art. 27) di tenere un registro delle attività di trattamento in forma scritta, anche in formato elettronico. Al riguardo, relativamente al titolare del trattamento (e ove applicabile il suo rappresentante) viene stabilito che il registro deve contenere le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; le finalità del trattamento; una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un organizzazione internazionale, compresa l identificazione del paese terzo o dell organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 139

141 Leggi e provvedimenti Legale ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all articolo 32, paragrafo 1. Con riguardo al responsabile del trattamento (e, ove applicabile, il suo rappresentante), invece, l art. 30 prevede che il registro contenga tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, includendo le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati; le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; ove applicabile, i trasferimenti di dati verso un paese terzo o un organizzazione internazionale, compresa l identificazione del paese terzo o dell organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate; ove possibile, una descrizione generale delle misure tecniche e organizzative di cui all articolo 32, paragrafo 1. L art. 30 citato, tuttavia, precisa che l obbligo del registro per titolare e responsabile di trattamento non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati (sensibili) o i dati personali relativi a condanne penali e a reati. Sicurezza dei dati personali (articoli 3234) L art. 32 del regolamento sancisce il dovere del titolare e del responsabile del trattamento di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche (tra le quali ad esempio sono ricomprese anche la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali). In tale ottica, l art. 33 del regolamento prevede che, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento deve notificare la violazione all autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (l Autorità ha messo a disposizione un modello per la notifica dei trattamenti da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (si veda, che intende, secondo quanto indicato nella Guida all applicazione del regolamento, rielaborare al fine di renderlo utilizzabile da tutti i titolari di trattamento secondo quanto prevede il regolamento). Il regolamento, inoltre, dispone all art. 34 che, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento deve comunicare la violazione all interessato senza ingiustificato ritardo. Tale comunicazione all interessato, tuttavia, non è richiesta in presenza delle condizioni previste dall art. 34 citato, tra le quali rientrano l applicazione ai dati personali oggetto di violazione di misure adeguate di protezione (quali la cifratura), l adozione di misure successive alla violazione atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati ovvero la natura sproporzionata dello sforzo per effettuare la comunicazione (in tal caso si può procedere anche a una comunicazione pubblica). Valutazione d impatto sulla protezione dei dati personali (articoli 3536) L art. 35 del regolamento stabilisce che, quando un tipo di trattamento (allorché prevede in particolare l uso di nuove tecnologie e considerati la natura, oggetto e finalità) può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, effettua una valutazione dell impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. A tal riguardo, viene espressamente previsto che la valutazione d impatto sulla protezione dei dati è richiesta in particolare nei casi seguenti: una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; 140

142 Leggi e provvedimenti Legale il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali (sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati; la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. In tale ottica, l art. 35 citato prevede che l autorità di controllo redige un elenco delle tipologie di trattamenti per cui è richiesta una valutazione d impatto e può anche redigere un elenco per le quali non è richiesta una valutazione d impatto sulla protezione dei dati. L art. 36 del regolamento, inoltre, sancisce l obbligo per il titolare del trattamento di consultare l autorità di controllo, prima di procedere al trattamento, qualora la valutazione d impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio. In tal caso viene stabilito che l autorità di controllo fornisce un parere scritto al titolare del trattamento, se ritiene che il trattamento previsto violi il regolamento (in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio). Responsabile della protezione dei dati (articoli 3739) L art. 37 del regolamento dispone l obbligo per il titolare e il responsabile del trattamento di designare un responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer. Dpo (il WP29 ha ritenuto opportuno fornire alcune lineeguida di recente pubblicazione sulla figura del Dpo, disponibili anche sul sito del garante, e alle quali si rinvia per maggiori delucidazioni unitamente alle relative Faq, si veda: quando: a) il trattamento è effettuato da un autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali (sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati. Il regolamento prevede in particolare che il responsabile della protezione dei dati: è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti previsti; può essere un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi; deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali dal titolare e dal responsabile del trattamento; è sostenuto nell esecuzione dei suoi compiti dal titolare e dal responsabile del trattamento, che devono fornirgli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e per mantenere la propria conoscenza specialistica; non riceve alcuna istruzione per l esecuzione delle sue funzioni, non può essere a tal fine rimosso o penalizzato per l adempimento dei suoi compiti, riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare o del responsabile del trattamento; è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all adempimento dei propri compiti; è il punto di contatto per gli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all esercizio dei loro diritti. Con riguardo ai suoi compiti, l art. 39 del regolamento stabilisce che il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti: a) informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell Unione o degli stati membri relative alla protezione dei dati; b) sorvegliare l osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 141

143 Leggi e provvedimenti Legale c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento; d) cooperare con l autorità di controllo; e e) fungere da punto di contatto per l autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. Codici di condotta e certificazione (articoli 4043) L art. 40 del regolamento disciplina i codici di condotta, che le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari o responsabili del trattamento possono elaborare allo scopo di precisare l applicazione del regolamento. In particolare, viene previsto che i codici devono essere sottoposti al parere dell autorità di controllo che ne certifica la conformità con il regolamento e che la Commissione europea può attribuirgli validità generale all interno dell Unione europea. L art. 42 del regolamento, invece, consente un procedimento di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari e dai responsabili del trattamento. Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni (articoli 7784) Il regolamento prevede una serie di mezzi di ricorso che l interessato ha a disposizione qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento stesso. In particolare l interessato può proporre: un reclamo a un autorità di controllo, segnatamente nello stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione; un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell autorità di controllo che riguarda l interessato; oppure qualora l autorità di controllo competente non tratti un reclamo o non informi l interessato entro tre mesi dello stato o dell esito del reclamo proposto; un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento oppure in cui l interessato risiede abitualmente. Il regolamento, inoltre, stabilisce che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del regolamento stesso ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento. A tal riguardo, viene previsto che il titolare del trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento e che il responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento (salvo che il titolare o il responsabile del trattamento dimostri che l evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile). Al fine di garantire il risarcimento effettivo dell interessato viene previsto che, qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi (il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento) siano coinvolti nello stesso trattamento e responsabili dell eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l intero ammontare del danno. Con riguardo, invece, alle sanzioni, l art. 83 del regolamento stabilisce che ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive nonché comminate tenendo in considerazione una serie di criteri tra cui, ad esempio, la natura, la gravità e la durata della violazione, il carattere doloso o colposo della violazione, le misure adottate dal titolare o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno. In particolare, è prevista la sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell esercizio precedente, se superiore, per le violazioni delle seguenti disposizioni del regolamento riguardanti: 142

144 Leggi e provvedimenti Legale a) gli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento; b) gli obblighi dell organismo di certificazione; c) gli obblighi dell organismo che controlla la conformità del codice di condotta; Sempre l articolo 83 prevede la sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell esercizio precedente, se superiore, per le violazioni delle seguenti disposizioni del regolamento riguardanti: a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso; b) i diritti degli interessati; c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un organizzazione internazionale; d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate per disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento; e) l inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell autorità di controllo o il negato accesso in violazione all articolo 58. È, inoltre, previsto che l inosservanza di un ordine impartito da parte dell autorità di controllo nell esercizio dei poteri correttivi previsti dall art. 58, parag. 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell esercizio precedente, se superiore. Ai sensi dell art. 84 del regolamento, infine gli stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del regolamento in particolare per le violazioni non soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 83 sopra citato. Il testo del reg. Ue n. 679/2016 è disponibile presso la segreteria della scrivente Direzione. Legge regionale di semplificazione 2017 Lr n. 15 del 2017 Si informa che è stata pubblicata sul Supplemento n. 22 al Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 30 maggio 2017 la legge regionale n. 15 recante Legge di semplificazione Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse. Articolo 14 Disposizioni in materia di commercio (Modifiche agli articoli 15, 89, 100, 101 e 126 della Lr n. 6/2010) La disposizione in esame, interviene su diversi articoli del Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere. Anzitutto, con riferimento alla vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, modifica l art. 15 comma 1, della Lr n. 6/2010, sopprimendo l obbligo di comunicazione, con cadenza semestrale, delle successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari alla azienda sanitaria locale (ex Asl, oggi Ats) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse. In relazione alla vendita di carburanti per uso autotrazione, la norma in commento, interviene sull art. 89 della Lr n. 6/2010 integrandone, anzitutto, la rubrica (Misure per il completamento della rete distributiva di metano e di Gpl e per lo sviluppo della rete di erogatori di elettricità per i veicoli) e sostituendo in parte taluni commi. 143

145 Leggi e provvedimenti Legale Il comma 2 relativo alla dotazione di impianti a basso impatto ambientale è modificato nei seguenti termini: nei bacini in equilibrio per il prodotto metano, i nuovi impianti devono dotarsi del prodotto Gpl e, in aggiunta, nelle aree individuate con provvedimento amministrativo della giunta regionale, dell erogatore di elettricità per veicoli di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione regionale per la rete ordinaria e per la rete autostradale sull intero territorio regionale; è aggiunto che l obbligo di dotarsi del prodotto Gpl sussiste solo se nel bacino di riferimento, in equilibrio per il prodotto metano, la dotazione complessiva di impianti di Gpl è inferiore alla media nazionale. Tale obbligo può comunque essere assolto anche con la dotazione del prodotto metano. Al comma 4 ai sensi del quale, in caso di deroghe previste con provvedimento della giunta regionale all obbligo di dotarsi del prodotto metano, l impianto deve, comunque, dotarsi del prodotto Gpl, viene specificato che sussiste tale obbligo se l impianto è ubicato in un bacino carente di tale prodotto, salvo comprovate impossibilità tecniche verificate, nell ambito della conferenza di servizi di cui all articolo 87, comma 2 (Trattasi della conferenza di servizi per il rilascio dell autorizzazione per l installazione di nuovi impianti stradali di carburanti ), Lr n. 6/2010, dall ente che rilascia l autorizzazione all esercizio dell impianto di distribuzione carburanti e limitate ai casi di modifica di cui all articolo 88, comma 3, lettere a) e b) (Trattasi delle modifiche consistenti: a) nell aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati; b) la ristrutturazione totale dell impianto.) della ridetta Lr. Per maggiore chiarezza circa le modifiche inserite nell articolo 89 si allega un testo coordinato con evidenziate le novità introdotte dalla legge in commento. Viene, altresì, introdotto l art. 89bis (Il riferimento all art. 89 bis viene anche aggiunto nel comma 3 dell art. 89 Lr 6/2010. Di seguito viene riportato il testo integrato La Regione e gli operatori di settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati nel comma 1 e all art. 89 bis ) riguardante Obblighi di dotazione del prodotto metano e di erogatori di elettricità per veicoli per impianti esistenti. Ai sensi di tale nuova disposizione è previsto: l obbligo, per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali situati sulla rete ordinaria già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite di concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2018, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di gas naturale compresso (Gnc) o Gnl, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto; l obbligo per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali situati sulla rete ordinaria esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2020, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto; la possibilità che il titolare dell impianto di distribuzione carburanti assolva i suddetti obblighi dotando del prodotto Gnc o anche Gnl e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw, un altro impianto nuovo o già esistente, ma non soggetto agli obblighi suddetti, purché sito nell ambito territoriale della stessa provincia, con priorità laddove il bacino risulti carente; una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 2000 euro), e eventuale e successiva sospensione nel caso in cui i titolari degli impianti non adempiano a quanto previsto dagli obblighi menzionati. Con la norma in commento, difatti, viene introdotta la lett. b bis nel comma 3 dell art. 100, Lr n. 6/2010, rubricato Revoca, sospensione e decadenza dell autorizzazione che consente al Comune di sospendere l autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, anche in caso di esercizio dell impianto in violazione degli obblighi di cui all articolo 89 bis entro centottanta giorni dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, introdotta anch essa ex novo con il comma 4ter aggiunto all articolo 101. Nello specifico il nuovo comma 4ter prevede che venga sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro chiunque non adempia agli obblighi di cui all articolo 89 bis entro i termini stabiliti dallo stesso articolo. 144

146 Leggi e provvedimenti Legale La disposizione in commento, da ultimo, modifica anche l art. 126 in materia di calendari fieristici regionali dove, in un nuovo comma 4 bis è previsto che la giunta regionale definisce le procedure e i requisiti per l eventuale integrazione del calendario regionale e per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale e regionale di ulteriori manifestazioni di rilevante interesse non previste in sede di programmazione annuale. Pertanto, viene precisato, con una integrazione del comma 3, che il termine entro cui gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale e per l eventuale riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale o regionale, e ai comuni la richiesta per la qualifica locale è il 31 gennaio fatto salvo quanto previsto nel suddetto nuovo comma 4 bis. Articolo 15 Disposizioni in materia di turismo (Modifiche agli articoli 32, 33, 38, 58 e 61 della Lr 27/2015) La disposizione in esame, interviene su diversi articoli della Lr n. 27/2015 in materia di politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo. Nell articolo 32 al comma 2 passa da 700 a 600 metri l altitudine minima alla quale deve essere collocata la struttura ricettiva per essere qualificata rifugio escursionistico. Con riferimento ai requisiti professionali relativi al gestore dei rifugi, alla lett. a) del comma 4 dell articolo 33 viene previsto, in aggiunta ai casi già esistenti, che non è assoggettato al corso di formazione realizzato da enti accreditati presso la Giunta regionale il gestore del rifugio che è stato coadiutore familiare nella gestione di un rifugio, per almeno tre anni. In relazione alle attività ricettive alberghiere e non alberghiere, con la modifica del comma 4 dell art. 38, Lr n. 27/2015, è ora previsto che i prezzi massimi praticati nell esercizio devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico e non più all interno di ciascuna camera e unità abitativa. Con riferimento alle agenzie di viaggio e turismo: viene abrogato l obbligo, (previsto nell art. 58, comma 5) a carico del titolare dell agenzia online che ha la sede in uno stato diverso da quello italiano, di indicare il responsabile della stessa per il territorio della Lombardia; viene previsto, con una modifica al comma 3 dell art. 61, che la documentazione comprovante l avvenuta copertura assicurativa dell attività autorizzata per l anno successivo debba essere trasmessa dall agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno al comune competente per territorio. Articolo 16 Accordi per l attrattività (Modifiche agli articoli 2, 8, 10 e 11 Lr n. 11/2014) L art. 16 della legge in esame, aggiungendo all art. 2, comma 1, della Lr n. 11/2014 il nuovo punto ebis), prevede la possibilità di stipulare accordi per l attrattività. Tali accordi, ai sensi della disposizione citata, consistono in stru menti negoziali tra pubbliche amministrazioni, da approvarsi previa definizione dei relativi criteri con deliberazione della giunta regionale, ricorrendo agli istituti di cui alla legge n. 241/1990, finalizzati alla valorizzazione delle proposte localizzative presenti sul territorio regionale, anche mediante la realizzazione di infrastrutture stradali e impiantistiche e alla semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di insediamento e di ampliamento e per l esercizio delle attività produttive, ad eccezione delle grandi strutture di vendita, e di prestazioni di servizi. In tale ottica, viene stabilito che gli accordi contengono precisi impegni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento con riferimento ai tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi, alla consulenza preistruttoria relativa ai processi di insediamento e alla consulenza funzionale alla realizzazione dell intervento, alla gestione telematica dei procedimenti da parte dello Sportello unico per le attività produttive (Suap) e all attivazione di specifici canali di comunicazione telematica con gli enti terzi. In particolare, viene precisato che l avvio e la realizzazione delle attività oggetto dell accordo seguono la disciplina di cui all art. 7 della legge regionale n. 11/2014, nel rispetto delle previsioni di cui al Dpr n. 160/2010. L articolo in commento, inoltre, stabilisce che la Regione assicura il coordinamento tra le pubbliche amministrazioni competenti e può prevedere la concessione di contributi ai comuni sottoscrittori degli accordi, previa definizione dei relativi criteri mediante deliberazione della Giunta regionale. 145

147 Leggi e provvedimenti Legale Articolo 18 Disciplina dei trasporti eccezionali (Modifiche all articolo 42 della Lr 6/2012) L articolo 18 della legge in commento al comma 1 lett. a), modifica l articolo 42 della Lr n. 6/2012 specificando al comma 6 che la provincia competente rilascia l autorizzazione alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità previo nulla osta di cui all articolo 14, comma 1, del Dpr n. 495/1992 e parere degli altri enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell itinerario o nell area interessati dal trasporto. Sempre in merito ai trasporti eccezionali l articolo 18 aggiunge all articolo 42 della Lr n. 6/2012 il comma 6 bis col quale viene previsto che gli enti proprietari delle strade pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità. La giunta regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge in oggetto definisce le tipologie di cartografie e le modalità di redazione degli elenchi di strade da pubblicare in relazioni ai limiti di carico, eventualmente suddivisi anche per asse, ai limiti di sagoma, alle tipologie di veicoli e alle prescrizioni di tutela del patrimonio stradale, con le relative modalità e tempi di aggiornamento. Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell ente proprietario, le cartografie o gli elenchi di strade sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al suddetto comma 6. In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie o degli elenchi si applica quanto previsto nel comma 6. Il comma 2 dell articolo 18 della legge in esame prevede inoltre l istituzione dell archivio stradale regionale apportando alcune modifiche all articolo 3 bis della Lr n. 9/2001. Tra le varie modifiche viene anche specificato che la giunta regionale definisce gli aspetti tecnici di dettaglio del catasto stradale regionale, i parametri omogenei di archiviazione delle informazioni e protocolli unificati di scambio dei dati tra i vari enti, ivi inclusi i dati riguardanti le strade percorribili dai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, compresa l indicazione della massa e della sagoma limite o altri vincoli puntuali. Articolo 29, comma 1 Norme in materia di competenze delle Ats (Modifiche all articolo 99 della legge regionale 33/2009) La disposizione in oggetto, modificando l articolo 99 della Lr n. 33/2009, rimodula le competenze e funzioni delle Ats nell ambito del dipartimento prevenzione veterinario con riguardo anche ai servizi sanità animale ed igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale. Con riferimento al servizio igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale si evidenzia che tra le varie funzioni viene anche aggiunta la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore della produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale, secondo quanto disposto dal regolamento Ce n. 852/2004 sull igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento Ce n. 853/2004 che contiene norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Per una completa disamina delle funzioni aggiunte alle Ats si rinvia al testo della disposizione in commento. Articolo 29, comma 2, Norme relative alla tutela degli animali d affezione e prevenzione del randagismo (Modifiche agli articoli 105, 106 e 112 della legge regionale 33/2009) L articolo 29, comma 2, lett. a), della legge in commento ha aggiunto una specifica all articolo 105, comma 1, lett. e) della Lr n. 33/2009 che vieta di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti destinati al commercio non identificati e non registrati in anagrafe, nonché cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all esterno degli stessi tutti gli animali di affezione. La modifica apportata ha, dunque, aggiunto rispetto al testo previgente e commentato con la circolare della Direzione n. 3/2017 le parole destinati al commercio. La legge in esame introduce, inoltre, un nuovo articolo 106bis (cessione e affido) alla legge regionale n. 99/

148 Leggi e provvedimenti Legale Detto nuovo articolo 106 bis prevede che i cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui all articolo 106 (rifugi per animali), d età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali d affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzia di adeguato trattamento o alle associazioni di volontariato di cui all articolo 111. Sempre il nuovo articolo 106bis disciplina anche l affido temporaneo gratuito dei cani ricoverati presso i suddetti rifugi per animali. Il testo della legge regionale è disponibile presso la Segreteria della scrivente Direzione. Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato Legge n. 81 del 22 maggio 2017 Sulla Gu n. 135 del 13 giugno 2017 è stata pubblicata la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse. Articolo 1 Ambito di applicazione Le disposizioni che seguono si applicano ai rapporti di lavoro autonomo mentre sono esclusi gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori. Articolo 2 Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali Ai sensi della disposizione in commento, alle transazioni commerciali: tra lavoratori autonomi e imprese; tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche; tra lavoratori autonomi, si applica, in quanto compatibile, la disciplina relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, fatta salva l applicazione di disposizioni più favorevoli. Articolo 3 Clausole e condotte abusive L articolo, nell ottica di fornire maggiori strumenti di tutela per i lavoratori autonomi, individua le clausole e le condotte che si considerano abusive e, dunque, prive di effetto. Nello specifico si considerano tali, le clausole: che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso; mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. 147

149 Leggi e provvedimenti Legale È, altresì, abusiva la condotta consistente nel: rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. In presenza delle ipotesi sopra indicate, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati. Oltretutto, è previsto che possa trovare applicazione, se compatibile, la disciplina in materia di abuso di posizione dominante. Articolo 12 Informazioni ed accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l assegnazione di incarichi e appalti privati La disposizione in commento pone a carico delle amministrazioni pubbliche, quali stazioni appaltanti, l onere di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, favorendo, in particolare, il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. In aggiunta, è previsto che, per consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta, ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali. Articolo 15 Modifiche al Codice di procedura civile La lettera b) dell articolo in commento modifica l art. 634, comma 2 del cpc, che disciplina la prova scritta nel procedimento di ingiunzione, estendendone l applicazione anche ai lavoratori autonomi. Entrata in vigore La legge in commento è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo della legge è disponibile presso la segreteria della scrivente Direzione. 148

150 Leggi e provvedimenti Legale DISCIPLINA IGIENICOSANITARIA Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti da forno Modifiche al Dm 22 luglio 2005 Dm 16 maggio 2017 È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 14 giugno 2017 il Dm 16 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (di cui si allega copia) recante modifiche al decreto 22 luglio 2005 (vedasi circolari n. 107/2005 e n. 10/2010 della scrivente Direzione) concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti da forno. È, pertanto, opportuno evidenziare, per gli aspetti di competenza, le disposizioni di maggiore interesse. Il provvedimento in oggetto apporta alcune modifiche agli ingredienti e alle lavorazioni dei seguenti prodotti al fine dell utilizzo della relativa denominazione di vendita: panettone (art. 1); pandoro (art. 2); colomba (art. 3); savoiardo (art. 4); amaretto (art. 5); amaretto morbido (art. 6); prodotti speciali o arricchiti (art. 7). Considerato il contenuto prettamente tecnico delle suddette modifiche si rinvia, per la relativa disamina, al testo degli articoli indicati e agli allegati del decreto in esame. Con riguardo all utilizzo delle denominazioni di vendita, inoltre, viene aggiunto al decreto 22 luglio 2005 l art. 8bis ( Deroghe ) il quale prevede che i prodotti fabbricati in conformità a tale decreto, specificamente formulati per persone intolleranti al glutine, possono riportare le denominazioni riservate previste per panettone, pandoro, colomba e savoiardo purché in linea con quanto stabilito dal regolamento di esecuzione Unione europea n. 828/2014 (relativo alle prescrizioni riguardanti l informazione dei consumatori sull assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti). A tal riguardo, viene stabilito che per la sostituzione degli ingredienti apportatori di glutine nei prodotti sopra citati è consentito esclusivamente l impiego di ingredienti tecnologicamente necessari a tale scopo. Relativamente, invece, alle sanzioni, il provvedimento in oggetto aggiunge al Dm 22 luglio 2005 il nuovo art. 9bis, che prevede che per le violazioni al decreto citato si applicano le disposizioni dell art. 4, comma 67, della legge n. 350/2003, e del Dlgs n. 206/2005 (Codice del consumo). In particolare, giova precisare che il comma 67 dell art. 4 sopra citato stabilisce che: salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l uso delle denominazioni di vendita dei prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 (quale il Dm 22 luglio 2005) è punito con la sanzione amministrativa da a euro; la confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l ordinanzaingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma. Sempre il nuovo art. 9bis prevede al secondo comma che, salve le norme penali vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, le sanzioni previste per la pubblicità ingannevole di cui al Dlgs n. 206/2005, si applicano a quei prodotti che, pur riportando denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite nel decreto e non rispettando le caratteristiche di composizione qualiquantitative previste, utilizzano forme e modalità di presentazione identiche e confondibili con i prodotti disciplinati creando confusione nel consumatore. È, inoltre, previsto che, ferma restando l applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni al decreto in esame non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in un altro stato mem 149

151 Leggi e provvedimenti Legale bro dell Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno stato dell Efta, parte contraente dell accordo sullo Spazio economico europeo (See). L efficacia del decreto in oggetto decorre dal novantesimo giorno successivo a quello della sua data di pubblicazione. DECRETO del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16 maggio Modifiche al decreto 22 luglio 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti da forno. (17A03926). (G n.136 del ). IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l art. 4, commi 66 e 67, che prevede che con uno o più decreti ministeriali, in coerenza con quanto previsto dall Unione europea in materia, sono stabilite le condizioni d uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti da forno; Visto il decreto 22 luglio 2005 recante disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno, adottato congiuntamente dal Ministero delle Attività produttive e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui è stata dedicata una specifica normativa a tutela di alcune tra le più note specialità della tradizione dolciaria italiana; Visto il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1924/2006 e (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/Cee della Commissione, la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la direttiva 1999/10/Ce della Commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce e 2008/5/Ce della Commissione e il regolamento (Ce) n. 608/2004 della Commissione; Considerato che il regolamento (Ue) n. 1169/2011 innova la materia sull etichettatura dei prodotti alimentari con l adozione di principi generali che risultano prevalenti sulla specificità delle indicazioni e delle regole procedurali; Vista la necessità di aggiornare i riferimenti della normativa sull etichettatura del decreto 22 luglio 2005 al regolamento (Ue) n. 1169/2011; Considerato che in ragione del tempo trascorso dalla sua pubblicazione è opportuno, alla luce dell esperienza maturata e delle problematiche applicative emerse, apportare alcuni correttivi per fornire un più rispondente quadro di certezze operative in linea con lo spirito della norma; Ritenuta la necessità di rafforzare gli indirizzi interpretativi adottati con circolari interpretative inserendoli nel decreto 22 luglio 2005 al fine di rendere più comprensibili taluni adempimenti relativi ai prodotti da forno; Preso atto della necessità di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere ed informare adeguatamente il consumatore attraverso una più chiara definizione degli ingredienti che possono utilizzarsi nei prodotti da forno richiamati nel decreto 22 luglio 2005; 2016; Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 2015/1535/Ue con nota del 4 agosto adottano il seguente decreto Articolo 1 Modifiche al decreto ministeriale 22 luglio Al decreto ministeriale 22 luglio 2005, sono apportate le seguenti modifiche: a) all art. 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) uova di gallina di categoria A o tuorlo d uovo derivato da uova di gallina di categoria A, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;»; 150

152 Leggi e provvedimenti Legale b) all art. 1, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino con un apporto in materia grassa butirrica in quantità non inferiore al sedici per cento;»; c) all art. 1, comma 2, lettera g) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»; d) all art. 2, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) uova di gallina di categoria A o tuorlo d uovo derivato da uova di gallina di categoria A, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;»; e) all art. 2, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino con un apporto in materia grassa butirrica in quantità non inferiore al venti per cento;»; f) all art. 2, comma 2, lettera g) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»; g) all art. 3, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) uova di gallina di categoria A o tuorlo d uovo derivato da uova di gallina di categoria A, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;»; h) all art. 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino con un apporto in materia grassa butirrica in quantità non inferiore al sedici per cento;»; i) all art. 3, comma 2, lettera g) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»; j) all art. 3, comma 5, lettera f) dopo la parola «oli» si inseriscono le parole «e grassi»; k) all art. 4, comma 3, lettera f) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»; l) all art. 5, comma 3, lettera f) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»; m) all art. 6, comma 3, lettera i) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»; n) all art. 7, comma 2, le parole: «di uvetta o» sono soppresse e dopo le parole: «dalla sostituzione» sono inserite le seguenti: «o dall eliminazione»; o) all art. 7, comma 3, dopo le parole «ad eccezione» sono inserite le seguenti «nell impasto di base»; p) all art. 7, comma 4, dopo le parole: «altri ingredienti caratterizzanti» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di sfarinati di cereali per gli amaretti e gli amaretti morbidi.»; q) all art. 8, comma 1, le parole «al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento (UE) n. 1169/2011»; dopo la parola «"panettoncino"» sono inserite le parole «e "colombina" o similari»; r) all art. 8, comma 2, dopo le parole: «agrumi canditi o di entrambi» sono inserite le seguenti: «come pure l indicazione di assenza/modifica della glassatura e relativo decoro per le colombe ricoperte o da ricoprire.»; s) all art. 8, comma 6, le parole «dall art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «dall art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»; t) all art. 8, comma 7, le parole «dall art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «dall art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»; u) dopo l art. 8 è inserito il seguente: «Art. 8bis (Deroghe). 1. I prodotti fabbricati in conformità al presente decreto, specificamente formulati per persone intolleranti al glutine, possono riportare le denominazioni riservate previste agli articoli 1, 2, 3, 4 purché in linea con quanto stabilito dal regolamento di esecuzione Unione europea n. 828/ Per la sostituzione degli ingredienti apportatori di glutine nei prodotti di cui al comma precedente è consentito esclusivamente l impiego di ingredienti tecnologicamente necessari a tale scopo.»; v) dopo l art. 9 è inserito il seguente: «Art. 9bis (Sanzioni). 1. Per le violazioni al presente decreto si applicano le disposizioni dell art. 4, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e del decreto legislativo n. 260/2005; 2. Salve le norme penali vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, le sanzioni previste per la pubblicità ingannevole di cui al decreto legislativo n. 206/2005, si applicano a quei prodotti che, pur riportando denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite nel decreto e non rispettando le caratteristiche di composizione qualiquantitative previste, utilizzano forme e modalità di presentazione identiche e confondibili con i prodotti disciplinati creando confusione nel consumatore.»; 151

153 Leggi e provvedimenti Legale w) all allegato I, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la lettera d): «d) Schema di calcolo per Panettone, Pandoro e Colomba: Istruzioni per l uso del metodo Lo schema di calcolo va utilizzato, tenendo in considerazione la sua suddivisione in colonne (A, B, C,...) e righe (1,2,3): a) Riportare la quantità ingredienti della propria ricetta nella colonna A. b) Per le successive colonne, riportare nelle corrispondenti caselle il risultato del calcolo ottenuto seguendo le semplici indicazioni riportate sulla sinistra, dove le coordinate LetteraNumero precisano il numero da utilizzare, mentre i segni / (per la divisione) e X (per la moltiplicazione) l operazione matematica da effettuare. c) Nelle caselle con il riquadro evidenziato si otterrà il numero da confrontare con i valori del decreto per quanto riguarda il burro o gli inerti (per ingredienti inerti si intende uvetta e canditi). d) Per quanto riguarda il tuorlo, se nella propria ricetta si utilizzano: uova intere: si moltiplicherà la quantità di uova utilizzate (A2) per 0,1505 ottenendo la trasformazione in tuorlo secco, quest ultimo si dividerà per il totale 2 e si moltiplicherà per 100 ottenendo cosi la percentuale da confrontare; tuorlo: bisogna considerare il dato nella casella D3. Una particolare attenzione dovrà essere posta nelle fasi di controllo alle caratteristiche del burro, uova e tuorlo. Parte di provvedimento in formato grafico x) all allegato I, comma 2, le parole «dall art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «dall art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»; z) all allegato I, comma 3, le parole «dall art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «dall art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»; aa) all allegato II, comma 1, lettera e) la parola «pirlatura»» è sostituita dalle parole «arrotondamento della porzione della pasta (pirlatura); bb) all allegato II, comma 4, lettera c) dopo le parole «colatura dell impasto» si inserisce la parola «solitamente». Articolo 2 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Articolo 3 Mutuo riconoscimento 1. Ferma restando l applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in un altro stato membro dell Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno stato dell Efta, parte contraente dell accordo sullo Spazio economico europeo (See). Articolo 4 Efficacia 1. Il presente decreto è efficace dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 152

154 Leggi e provvedimenti Legale VARIE Segnalazione diffusione bollettino Si segnala che viene diffuso un bollettino, che si allega, inerente la proposta di inclusione nella sezione mediatica del Centro Servizi Telematici verifiche settoriali al fine di comparire nel sito Il costo dell inserimento in detta banca dati è pari ad 398,00. Si evidenzia, in proposito, che l adesione a detta proposta è meramente facoltativa e che la medesima non proviene da alcun ente o amministrazione quale, ad esempio, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato. Ciò premesso, si invitano le imprese destinatarie del suddetto bollettino a prestare la massima attenzione e valutare, con scrupolo, il suo contenuto. 153

155 Confcommercio_Centrimpresa_3.qxp_Unionebase 04/04/17 14:33 Pagina 1

156 In primo piano Bandi e finanziamenti Indice IN PRIMO PIANO Regione Lombardia: bando Smart living Pag. 155 FINANZIAMENTI.Ministero dello Sviluppo economico: bando Marchi Pag. 156 In primo piano Regione Lombardia Bando Smart living È attualmente aperto il bando Smart living, emesso da Regione Lombardia a sostegno di progetti di sviluppo sperimentale e innovazione (S&I) finalizzati all introduzione di prodotti, processi/servizi nuovi o migliorativi dal punto di vista tecnologico, produttivo e organizzativo, per valorizzare la tematica dell abitare intelligente, con specifico riferimento ai settori edilizia, arredolegnocasa e hightech 6 Possono partecipare al bando i partenariati composti da un minimo di tre soggetti (partner), di cui almeno due piccole e medie imprese (Pmi) e un soggetto a scelta tra università e grandi imprese. Le imprese devono essere appartenenti ad uno dei seguenti comparti: manifatturiero, costruzioni, commercio, servizi e avere una sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l intenzione di costituirne una entro l erogazione della prima tranche di agevolazione. Sono ammissibili all agevolazione progetti di S&I che prevedono attività di: innovazione dei processi e dell organizzazione oppure innovazione di prodotto e che riguardano una o più delle seguenti aree tematiche: 1. impatto ecologico in ogni singola fase del ciclo di vita dei prodotti (produzione, gestione, recupero); 2. valore energeticofunzionale di nuovi materiali riciclati e riciclabili, per ideare e produrre oggetti/mobili di design sostenibile per l arredo della casa (ecodesign); 3. smart supply chain: filiera integrata di processi/modelli di business e produttivi, anche in chiave export; 4. soluzioni di screening energetico e antisismico degli edifici; 5. elaborazione e implementazione di modelli innovativi di intervento sul patrimonio edilizio esistente (adeguamento sismico, recupero edilizio, riqualificazione energetica e/o strutturale); 6. domotica, anche finalizzata a favorire l autonomia e l accessibilità a supporto dei servizi della persona, il wifi e la sensoristica avanzata (Iot); 7. sistemi di progettazione virtuale, con particolare riferimento al building information modelling, di prototipazione avanzata e di home & building automation; 155

157 In primo piano Bandi e finanziamenti 8. additive manufacturing/3d printing per la produzione di oggetti fisici tridimensionali personalizzabili e le tecnologie di cybersecurity per proteggere collegamenti, dispositivi e dati, garantendone la necessaria privacy; 9. sistemi intelligenti per la gestione, la manutenzione, l intrattenimento, il monitoraggio e la sicurezza degli impianti ad uso domestico L agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto in misura non superiore a ,00 per progetto di S&I, comprendente spese totali ammissibili uguali o superiori ad ,00. Le domande dovranno essere presentate via telematica tramite il sistema Siage ( it). Il bando è ad esaurimento fondi, non è previsto un termine di scadenza. settembre 2017 Bandi e finanziamenti Finanziamenti Ministero dello Sviluppo economico Bando Marchi 1967 Ancora aperto il bando Marchi 1967, emesso dal Ministero dello Sviluppo economico e che prevede agevolazioni a favore di imprese titolari (o in accordo licenza) di un marchio la cui domanda di deposito risulti antecedente al 1 gennaio Possono partecipare al bando micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico con sede legale e operativa in Italia, iscritte al Registro delle imprese e in regola con il pagamento dei diritti camerali annuali. Il bando, gestito da Unioncamere, è costituito da due fasi distinte: Fase 1 Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio che prevede agevolazioni per attività finalizzate alla valorizzazione del marchio e dei prodotti e servizi ad esso correlati. Sono ammissibili alla fase 1, spese sostenute a partire dal 29 dicembre 2016 e relative a: realizzazione di prototipi e stampi; acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, hardware e software ad uso produttivo e strettamente connessi allo sviluppo del progetto; consulenze finalizzate all ammodernamento/efficienza della catena produttiva e all approccio di mercato. La partecipazione alla Fase 1 è obbligatoria. Fase 2 Servizi di supporto che prevede agevolazioni per le attività finalizzate al rafforzamento del marchio, alla su a estensione a livello comunitario e/o internazionale e all ampliamento della sua protezione. Sono ammissibili alla Fase 2 spese sostenute a partire dal 29 dicembre 2016 e relative a: consulenze per la tutela e la salvaguardia del marchio; realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio per la sua estensione a livello comunitario e/o internazionale; tasse e assistenza per il deposito. La partecipazione alla Fase 2 è facoltativa. L agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto, fino all 80% dell investimento complessivo ammissibile e per un importo massimo di: ,00 per la Fase ,00 per la Fase 2 La domanda di contributo deve essere compilata esclusivamente in forma telematica accedendo al sito: e dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (Pec) all indirizzo: marchistorici@legalmail.it. Il bando è ad esaurimento fondi e pertanto non è previsto un termine di chiusura. 156

158 In primo piano Commercio estero Indice IN PRIMO PIANO Accordo Ceta con il Canada: si applica il sistema degli esportatori registrati (Rex) Pag. 157 NORMATIVA COMUNITARIA Modifica dichiarazioni a lungo termine Pag. 158 NORMATIVA NAZIONALE Modello Intra2: dietrofront, gli acquisti di beni e servizi vanno segnalati per tutto il VARIE Algeria: licenze di importazione Pag. 159 Pag. 160 In primo piano Accordo Ceta con il Canada Si applica il sistema degli esportatori registrati (Rex) L applicazione provvisoria dell accordo Ceta Ue/Canada dovrebbe concretizzarsi entro l imminente fine di quest estate Per spedizioni di valore inferiore a euro si potrà attestare il carattere preferenziale delle merci liberamente su fattura. Per spedizioni di valore superiore a ci si dovrà iscrivere nella banca dati Rex (sistema esportatori registrati). In attesa dell iscrizione nella banca dati Rex l esportatore potrà continuare ad utilizzare, al fine di attestare il carattere preferenziale delle merci, per spedizioni di valore superiore a euro, il proprio numero di esportatore autorizzato ottenuto dall Agenzia delle Dogane

159 In primo piano Commercio estero Gli effetti del Ceta Il Ceta crea nuove opportunità per le imprese dell Ue. Consentirà alle aziende dell Ue di risparmiare oltre 500 milioni di euro l anno attualmente pagati per dazi doganali su merci esportate in Canada. Quasi il 99% di questi risparmi si verificherà sin dal primo giorno. L accordo offrirà alle aziende dell Ue il miglior accesso che abbiano mai avuto agli appalti pubblici canadesi, a livello federale, provinciale e municipale. L accordo apporterà straordinari vantaggi alle piccole aziende, che meno di tutte possono farsi carico dei costi della burocrazia. Le piccole imprese risparmieranno tempo e denaro, ad esempio evitando duplicazioni di prove, lunghe procedure doganali e costose spese legali. Il Ceta creerà nuove opportunità per gli agricoltori e i produttori del settore alimentare, ferma restando la piena tutela in rapporto a temi ritenuti sensibili nell Ue. Le aperture dell Ue su determinati prodotti sono limitate e calibrate e sono bilanciate da aperture canadesi che soddisfano importanti interessi europei riguardanti le esportazioni di una serie di prodotti, quali formaggi, vini e bevande spiritose, prodotti ortofrutticoli, prodotti trasformati e la tutela sul mercato canadese di 143 prodotti europei di alta qualità (le cosiddette indicazioni geografiche ). Anche i 500 milioni di consumatori dell Ue trarranno vantaggi dal Ceta. L accordo offre una scelta più ampia pur nel rispetto degli standard europei, dato che solo i prodotti e i servizi pienamente conformi alla regolamentazione dell Ue potranno avere accesso al mercato dell Ue. Ciò significa che il Ceta non modificherà il modo in cui l Unione europea disciplina la sicurezza alimentare, per quanto riguarda ad esempio gli Ogm o il divieto di commercializzare carne bovina trattata con ormoni. L accordo offrirà maggiore certezza giuridica nell economia dei servizi, una migliore mobilità per i dipendenti delle aziende e un quadro che consentirà il riconoscimento delle qualifiche professionali, da quella di architetto a quella di gruista. Il meccanismo di risoluzione delle controversie investitorestato (Isds), quale attualmente previsto da molti accordi commerciali bilaterali negoziati dai governi dell Ue, è stato sostituito da un nuovo e perfezionato sistema giudiziario per la protezione degli investimenti. Il nuovo meccanismo sarà trasparente e non si fonderà su tribunali ad hoc. Gli stati membri continueranno a poter organizzare i servizi pubblici come desiderano. Questa e altre questioni sono state ulteriormente chiarite in uno strumento interpretativo comune che avrà forza giuridica e che descrive chiaramente e senza ambiguità i contenuti di quanto concordato tra Canada e Unione europea in una serie di articoli del Ceta. settembre 2017 Commercio estero Normativa comunitaria Modifica dichiarazioni a lungo termine Si segnala la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea del del Regolamento di esecuzione (Ue) 2017/989 della Commissione, dell 8 giugno Tale regolamento interviene a modificare alcune disposizioni del Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2447 (Re), che reca le modalità di applicazione di talune disposizioni del Codice doganale dell Unione. 158

160 Normativa comunitaria nazionale Commercio estero Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Ue e, dunque, a partire dal Trattandosi di un regolamento dell Ue, si ricorda che esso è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli stati membri. Dichiarazioni a lungo termine del fornitore un unica dichiarazione a copertura di più invii di merci per le quali si prevede che abbiano tutte lo stesso carattere originario (rif. art. 62 reg. 2015/2447). L operatore può rilasciare un unica dichiarazione a copertura di più invii di merce (art. 64, par. 1, codice doganale) La nuova dichiarazione riporta tre date: 1) Data del rilascio (data in cui è stata compilata) 2) Data di inizio di validità che non può essere anteriore a 12 mesi alla data del rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data 3) Data di termine del periodo che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data del rilascio. La nuova formulazione delle dichiarazioni di origine preferenziale consente al fornitore di rilasciare un unica dichiarazione che copra contemporaneamente le merci consegnate entro la data del rilascio della dichiarazione sia quelle consegnate dopo tale data. settembre 2017 Commercio estero Normativa nazionale Modello Intra2 Dietrofront, gli acquisti di beni e servizi vanno segnalati per tutto il 2017 Il decreto Milleproroghe (Dl 244/2016), approvato in via definitiva anche dalla Camera dei deputati dopo il via libera del Senato dello scorso 16 febbraio, è stato convertito in legge. Pertanto, con la pubblicazione della legge di conversione entreranno in vigore molte delle novità attese da settimane dagli operatori, come ad esempio le nuove scadenze dello spesometro 2017, le novità riguardanti il raccordo tra disciplina fiscale e civilistica a seguito delle nuove norme sul bilancio, etc. Tra le novità di maggior rilievo che coinvolgono i soggetti che effettuano scambi intracomunitari di beni e servizi, si evidenzia la reintroduzione fino al 31 dicembre 2017 dell obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro stato membro Ue. La segnalazione degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da operatori comunitari (presentazione modello Intra2) è stata oggetto di un imbarazzante indecisione del legislatore, che ha creato un gran caos tra gli operatori. In origine tale adempimento, disposto dall articolo 50, comma 6, Dl 331/1993, era stato abrogato dal Dl 193/2016, il quale ne aveva disposto la soppressione dal periodo d imposta 2017 in un ottica di semplificazione degli adempimenti. Il citato Dl 193/2016 non ha però preso minimamente in considerazione che il modello Intra2 deve essere utilizzato dagli operatori anche per le segnalazioni di carattere statistico, di cui al regolamento Ce n. 638/2004 del 31 marzo 2004, riguardante le statistiche relative agli scambi di beni tra stati membri dell Unione europea. A sanare parte dei dubbi è intervenuto un sommario comunicato congiunto Entrate/Dogane/Istat con il quale l amministrazione ha ricordato che la segnalazione statistica dei dati non è stata oggetto delle semplificazioni previste dal Dl 193/2016 e, pertanto, resta ancora ad oggi un adempimento dovuto. Inoltre, lo stesso comunicato ha anticipato che il decreto Milleproroghe avrebbe posticipato al 159

161 Normativa nazionale Commercio estero periodo d imposta 2018 la soppressione della segnalazione degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti reintroducendo, di fatto, l obbligo di segnalare con il modello Intra2 gli acquisti di beni e servizi da soggetti Ue per tutto il periodo d imposta Cosa prevede il decreto Milleproroghe Con il decreto Milleproroghe viene quindi reintrodotto fino al 31 dicembre 2017 l obbligo di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat degli acquisti di beni e servizi (Intra2), sia per i soggetti tenuti alla compilazione della sola parte fiscale che per i soggetti tenuti alla compilazione dei dati statistici. Pertanto, i contribuenti tenuti alla segnalazione dei dati con cadenza mensile si trovano a dover gestire la reintroduzione dell adempimento a pochi giorni dalla scadenza per l invio (27 febbraio 2017). Sul punto il direttore dell Agenzia delle Entrate, in occasione di un incontro tenutosi il 19 febbraio 2017 sulla Legge di bilancio 2017, ha affermato che nessuna sanzione sarà irrogata in caso di invii tardivi dei dati, vista l incertezza normativa che ha caratterizzato l adempimento: è evidente che sarebbero opportuni chiarimenti ufficiali da parte dell amministrazione a tutela dei contribuenti. Si segnala infine che, a decorrere dal 1 gennaio 2018 si cambia di nuovo: il Milleproroghe prevede l abrogazione del modello Intrastat relativo alle prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti intracomunitari. Inoltre, lo stesso decreto ha previsto che saranno introdotte alcune semplificazioni degli obblighi di comunicazione, volte a migliorare la completezza dei dati forniti e ad evitare la duplicazione delle informazioni richieste al contribuente, riducendo la platea dei destinatari dell adempimento. Tali semplificazioni saranno introdotte da un provvedimento che sarà emanato entro 90 giorni dell entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, con efficacia dal 1 gennaio settembre 2017 Varie Commercio estero Algeria: licenze di importazione Il Ministero del Commercio estero algerino ha informato gli operatori del paese che tutti i prodotti destinati alla rivendita nello stato, tranne quelli essenziali per i cittadini, sono soggetti alle licenze di importazione. Le licenze di importazione riguardanti i prodotti di base quali semola, grano, olio, zucchero, latte e medicinali saranno automaticamente rinnovate. Tale misura presa dal governo algerino mira a regolare le operazioni di importazione ed incoraggiare la produzione locale. L operatore interessato ad ottenere la licenza deve produrre una domanda accompagnata, tra l altro di: Fattura proforma indicante il prodotto, la quantità, il valore e l origine del prodotto Documenti giustificanti la capacità finanziaria Esperienza nell importazione del prodotto che egli intende importare. Il pagamento di merce esportata da operatori italiani verso l Algeria deve essere effettuato solo tramite credito documentario. Lo Studio Del Nevo resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. (Fonte: Ice Algeri) 160

162 Studi Formazione / Studi Indice STUDI Focus sul settore del turismo INDICATORI STATISTICI Il costo della vita in Italia Indice delle vendite al dettaglio Pag. 161 Pag. 167 Pag. 168 Studi Focus sul settore del turismo Nel corso del 2016 il mercato del turismo globale è cresciuto per il settimo anno consecutivo, con tassi d incremento superiori a quelli medi degli anni passati. Anche per l Italia si è delineato un miglioramento. Nel nostro Paese i flussi di clientela hanno sperimentato una crescita trainata da Expo e da altri fattori di attrattività con andamenti positivi anche nel Un altro dato incoraggiante ha riguardato la spesa degli stranieri in Italia, che è aumentata di pari passo a quella degli italiani all estero. Si è confermata la tendenza alla progressiva riduzione del numero delle strutture alberghiere correlata ad un aumento della capacità ricettiva di quelle esistenti con un potenziamento del numero di camere e letti disponibili. Alla propensione verso strutture di dimensioni sempre più ampie si è affiancato un processo di diversificazione dell offerta dal punto di vista qualitativo con un generale aumento del livello di servizio reso alla clientela. Un altro elemento di innovazione per il nostro Paese è rappresentato dal trend crescente del segmento extra alberghiero, che ha sperimentato un aumento dei flussi turistici del 9,2%, superiore a quello alberghiero, migliorando la sua capacità ricettiva. Il buon andamento della domanda ha trainato anche la crescita occupazionale con un tasso di impiego superiore a quello rilevato per altri settori economici. I dati Inps confermano che nel 2015 le imprese del settore hanno dato lavoro a 964 mila addetti. Le aziende del settore hanno inoltre continuato ad investire nella riqualificazione dei propri dipendenti e ad accogliere presso le proprie strutture personale in tirocinio/stage, compresi gli alunni delle scuole e istituti dell istruzione secondaria superiore inseriti nei percorsi di alternanza scuolalavoro. L esigenza di avere a disposizione capitale umano adeguatamente formato, fondamentale nei servizi e ancor più nel turismo, trova risposta in Italia in un panorama dell offerta formativa ampio e diversificato (Datatur Trend e statistiche sull economia del turismo, Edizione Federalberghi, Ebnt)

163 Studi Formazione / Studi Dinamica della domanda Le stime 2016 dell rganizzazione mondiale del turismo indicano che i viaggiatori sono stati 1 miliardo e 235 milioni con un incremento del 3,9% rispetto all anno precedente. L Europa ha registrato una performance meno brillante con una crescita del 2%, pur mantenendo il primato in termini di flussi assoluti, 620 milioni di arrivi, il 50,2% del valore complessivo mondiale. All interno di questo contesto di mercato la performance dell Italia è stata positiva, sia in termini di posizione nella graduatoria internazionale, sia in termini di incremento degli arrivi con un valore del 4,4%, superiore a quello di Francia, Stati Uniti e Cina, leggermente inferiore a quello di Germania e Regno Unito, le due nazioni ai vertici della scala. L Italia dovrebbe aver superato il Regno Unito nella classifica delle destinazioni europee preferite dai turisti e tra Ue, raggiungendo cos la prima posizione, ma questo dato potrebbe essere condizionato negativamente da un errore nella stima della performance relativa alla Gran retagna. ell ambito dei flussi provenienti da altri continenti gli Stati Uniti si sono riconfermati la prima nazione per flussi di turisti diretti verso il nostro Paese, seguita da Russia e Cina. el segmento alberghiero l offerta italiana ha potuto contare esercizi ricettivi, il 16,3% del totale dell Unione europea, quota superata solo dalla Germania con il 16,5% e seguita in terza posizione dalla Spagna con il 9,7% e in quarta posizione dalla Francia con il 9%. I dati evidenziano un aumento delle presenze del 3,1%, sintomo di una rinnovata fiducia interna al settore dovuta al dinamismo che ha coinvolto il mercato negli anni precedenti. La domanda è stata trainata in particolar modo dalla componente domestica in crescita del 4,5%, mentre quella estera ha segnato un più modesto 1,8%. Le previsioni di un Pil mondiale in crescita del 3,5% nel 2017 sembrano incoraggiare l ottimismo degli operatori turistici, che, tuttavia, deve fare i conti con i fattori di rischio connessi alle tensioni geopolitiche in varie parti del globo. Dinamica del settore alberghiero Due tendenze hanno caratterizzato la dinamica di lungo periodo dell offerta alberghiera italiana, da un lato i turisti hanno assistito ad una progressiva riduzione del numero delle strutture, dall altro vi è stato un incremento della capacità ricettiva in termini di camere e di letti disponibili. el periodo il numero di posti letto per esercizio è, infatti, passato da 37,6 a 67,8. Alla maggior propensione verso strutture di dimensioni sempre più ampie, si è associato un processo di diversificazione dell offerta dal punto di vista qualitativo. Il numero degli esercizi di bassa categoria è diminuito, mentre è aumentato quello degli alberghi di categoria media e alta. L analisi della distribuzione territoriale degli alberghi evidenzia come la maggior parte degli esercizi sia localizzata nelle regioni del ord, grazie alla più radicata e consolidata presenza di imprese ricettive. 162

164 Studi Formazione / Studi Le due regioni in cui l offerta alberghiera è più diffusa sono Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna con 17,9 letti per chilometro quadrato nel caso della prima e 13,3 letti per chilometro quadrato nel caso della seconda. La dinamica di lungo periodo, caratterizzata dalla riduzione del numero degli alberghi e da un aumento della scala dimensionale, è stata più incisiva nelle regioni del ord rispetto alle regioni del Centro Sud. L anno 2014 è stato caratterizzato da una situazione di stallo della domanda che si è rivolta all offerta alberghiera, ma nel 2015 i flussi turistici di questo canale sono tornati a crescere, facendo registrare un aumento del 5,6% degli arrivi e del 3,1% delle presenze. Questa ripresa è stata favorita dalla congiuntura economica, dal richiamo di E po 2015 a Milano e da un quadro geopolitico che ha favorito l Italia rispetto ad alcune mete tradizionalmente concorrenti. I fattori citati si sono rivelati determinanti soprattutto sulla clientela italiana, che dopo tre anni di costante diminuzione è cresciuta, in termini di presenze, del 4,5%, più del doppio di quella straniera ( 1,8%). ttime le performance degli esercizi di categoria elevata (4 e 5 stelle), 11,3% sull anno precedente, che già negli anni precedenti avevano mostrato di non risentire del trend recessivo. Positivi, seppure più contenuti, anche i risultati degli alberghi di media categoria a 3 stelle, con le presenze in crescita dell 1,3%, mentre ancora critica si è presentata a fine anno la situazione degli alberghi a 1 e 2 stelle, in ulteriore calo rispetto al 2014 (4,3% e 7,9%). el confronto tra esercizi alberghieri ed e tralberghieri la situazione è stata più favorevole per questi ultimi: a fronte della crescita del 3,1% delle presenze alberghiere, quelle e tralberghiere sono, infatti, aumentate del 5,7%. 163

165 Studi Formazione / Studi Gli arrivi, invece, sono cresciuti del 5,6% negli alberghi a fronte del 9,2% di incremento degli esercizi complementari. Tra le regioni più grandi emergono le eccellenti performance degli alberghi della Lombardia, principali beneficiari dell effetto E po, e della Sardegna, caratterizzata da un ottima stagione estiva. Tra quelle più piccole, ottimi i risultati degli alberghi di Molise e asilicata. La distribuzione delle presenze alberghiere regionali per principali paesi di provenienza consente di evidenziare come nel 2015 i turisti tedeschi abbiano preferito Trentino Alto Adige, eneto e Lombardia, mentre i britannici sino sono prevalentemente diretti verso eneto, Campania e Lombardia ed i francesi verso Sicilia, eneto e Lombardia. Con riferimento ai principali mercati e traeuropei, i turisti statunitensi che alloggiano in albergo hanno scelto prevalentemente Lazio, Toscana e eneto, mentre i cinesi hanno privilegiato Lazio, eneto e Lombardia. In una sintetica rassegna dei risultati del mercato turistico nel nostro territorio i dati provvisori della Regione Lombardia sono incoraggianti: nel 2016 gli arrivi sono aumentati del 3,4% rispetto al 2015, le presenze del 5,7%. In ambito milanese i dati comunali indicano che nel 2016 la nostra città è riuscita a migliorare i risultati raggiunti nel 2015 con 5 milioni e 600mila visitatori, 100 mila in più rispetto all anno precedente. Trova conferma, quindi, il trend positivo della domanda in atto da anni, un risultato particolarmente positivo se si considera l altro termine di comparazione, il 2015 con la grande affluenza turistica di E po, l evento che ha lasciato all intera regione e alla città di Milano un eredità positiva, contribuendo a rafforzare la sua immagine nel mercato globale. Secondo i dati della questura di Milano, elaborati dal settore Turismo del comune di Milano, sono stati tre i mesi con una crescita a due cifre: febbraio ( 10,3%), novembre (16,85%) e dicembre ( 24,61%). Sul fronte della capacità ricettiva il 2016 ha segnato un calo del 5,2% nel numero di posti letto e dell 1,6% nel numero di esercizi alberghieri tuttavia, seguendo la tendenza nazionale, si è registrato un forte incremento di strutture e tralberghiere ( 89%) e, quindi, l offerta di posti letto a Milano è cresciuta del 2,5% sull anno precedente. 164

166 Studi Formazione / Studi Anche i dati del monitoraggio della Camera di commercio di Milano sul sistema alberghiero della città metropolitana offrono un quadro positivo. Durante il 2016 l occupazione delle camere si è attestata al 65,4% con una diminuzione complessiva di soli 4 punti percentuali rispetto all anno precedente, quello del picco di E po A fronte di un minore tasso di occupazione delle camere è anche diminuita la tariffa media richiesta per le stesse, da 154 del 2015 a 137,6 del 2016 con una variazione negativa del 10,8%. Il ricavo medio per camera del 2016 è sceso, quindi, del 15,8% rispetto al Lavoro e formazione nelle imprese turistiche A livello nazionale l analisi del mercato del lavoro, basata su elaborazione dei dati Inps da parte di Federalberghi e Fipe, presenta una quadro di 171 mila imprese attive e 964 mila lavoratori nel 2015, registrando un lieve aumento occupazionale rispetto all anno precedente. L incremento del numero di lavoratori dipendenti ha riguardato tutti i comparti senza eccessive distinzioni settoriali: i pubblici esercizi, dove si concentra il maggior numero di aziende e lavoratori dipendenti, hanno registrato un aumento dell 1,5%, i servizi ricettivi sono cresciuti dell 1,4%, le attività d intermediazione dell 1,6%. All interno del comparto ricettivo gli alberghi rappresentano la tipologia prevalente, incidendo per il 78,3% in termini di lavoratori dipendenti e per il 67,8% in termini di aziende. el 2015 i loro livelli occupazionali sono aumentati dell 1,6% rispetto al 2014, mentre nel segmento e tralberghiero l incremento del numero di lavoratori dipendenti si è attestato all 1,4%, un risultato che non ripropone le stesse performance osservate dal lato dei flussi di domanda. Il settore, per sua natura, evidenzia uno spiccato andamento stagionale che si riflette sulla dinamica dell occupazione. 165

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