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1 Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti Stato: 1 gennaio 2017 Sfide regolamentari per la piazza finanziaria svizzera - Panoramica periodicamente attualizzata

2 Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti Stato: 1 gennaio 2017 Progetti intersettoriali pagina Contabilità Revisione del Codice delle obbligazioni (diritto 4 contabile) Lotta al riciclaggio di denaro/compliance Legge federale sull implementazione delle 4 raccomandazioni del Gruppo d azione finanziari (GAFI/ FAFT) Circolare 11/1 Attività di intermediazione 4 finanziaria ai sensi della LRD Organizzazione del mercato finanziario Legge sui servizi finanziari (LSFin) 5 Legge sugli istituti finanziari (LIFin) 5 Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria 5 (OInFi) (revisione dell obbligo di riduzione dei rischi) Circ.-FINMA 08/4 Giornale dei valori 5 mobiliari Circ.-FINMA 08/11 Obbligo di dichiarazione 5 delle operazioni su valori mobiliari Circ.-FINMA 18/x Obbligo di dichiarazione 5 delle operazioni su valori mobiliari (Revisione totale) Circ.-FINMA 18/x Gestione di sistemi 6 organizzati di negoziazione Circ.-FINMA 17/6 Trasmissione diretta 6 Altri temi Modifica del Codice delle Obbligazioni (Diritto della società anonima) Modifica della legge sulla parità dei sessi (LPar)(Introduzione di regolari analisi dei salari) 6 7 lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu Elaborazione Consultazione Delibera delle camere Pubblicazione del decreto definitivo Entrata in vigore, scadenza del periodo di transizione Applicazione completa Pubblicazione dei risultati della consultazione Termine per il referendum Stimato / approssimativo PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 2

3 Banche/Commercianti di valori mobiliari pagina Contabilità Circ.-FINMA 15/1 Direttive contabili banche (DAC) (Integrazione delle FAQs) Circ.-FINMA 15/1 Direttive contabili Banche (DAC) (Adeguamento Expected Loss) Pubblicazione Circ.-FINMA 08/22 Pubblicazione FP 7 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase I) 8 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione ('Too big to 8 fail' nell OFoP) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Corporate 8 Governance) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione 9 (Implementazione del NSFR) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione (Fase II) 9 Fondi propri/ripartizione dei rischi Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione 9 dei rischi (OFoP) (Rivisitazione completa del 1 giugno 2012) Ordinanza sui fondi propri (OFoP) ('Too big 9 to fail') Circ.-FINMA 11/2 Margine di fondi propri e 10 pianificazione del capitale Leverage Ratio (Osservanza del requisito 10 minimo) OFoP / Circ.-FINMA 17/7 Rischi di credito 10 OFoP / Circ.-FINMA 08/23 Ripartizione dei rischi OFoP / Circ.-FINMA 08/20 Rischi di mercato ('Fundamental Review of the Trading Book') Liquidità OLiq /Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità (Requisiti quantitativi) OLiq / Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità 11 (Revisione parziale NSFR) Altri temi Circ.-FINMA 17/1 Corporate Governance 12 Circ.-FINMA 10/1 Sistemi di remunerazione 12 Circ.-FINMA 08/21 Rischi operativi 12 Circ.-FINMA 08/6 Rischi di tasso di interesse 12 Direttiva ASB Investimenti fiduciari 13 Circ.-FINMA 08/7 Outsourcing 13 Ord. FINMA sull'insolvenza bancaria 13 (Revisione parziale) Agevolazioni nell ambito delle condizioni 14 quadro per i fornitori di tecnologie finanziarie innovative lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 3

4 Direzione di fondi/investimenti collettivi di capitale/rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu pagina Revisione totale dell ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale (OICol- FINMA) Direttiva SFAMA per la valutazione degli investimenti collettivi di capitale e per la gestione degli errori di valutazione per gli investimenti collettivi di capitale Direttiva SFAMA per investimenti collettivi di capitale del mercato monetario Contenuti essenziali e modifiche Progetti intersettoriali Regolamentazione Contenuti essenziali/modifiche Stato Contabilità Revisione del Codice delle obbligazioni (diritto contabile) (Modifica del 23 dicembre 2011) Lotta al riciclaggio di denaro/compliance Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d azione finanziaria rivedute nel 2012 (GAFI / FATF) (12 dicembre 2014) Circ.-FINMA 11/1 Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD (Adeguamento alle modifiche della LRD) Struttura minima per la presentazione dei conti (bilancio, conto economico e allegato). Modifica dei principi di valutazione, tra cui la valutazione individuale degli attivi e passivi e valutazione al valore di mercato delle attività quotate in borsa o con altro prezzo corrente osservabile in un mercato attivo. Rendiconti finanziari individuali e consolidati redatti sulla base di un principio contabile riconosciuto per le grandi aziende. Modifica delle prescrizioni nel CO e nella legge federale sugli investimenti collettivi di capitale: Obblighi di segnalazione e requisiti di trasparenza all acquisto di azioni al portatore di società non quotate e SICAV; Obbligo di tenuta di un elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto alle stesse, rispettivamente di un elenco dei soci per le società cooperative; Introduzione di clausole penali per la tenuta incorretta del libro dei soci di una SICAV. Adeguamento della formulazione riguardante il campo di applicazione territoriale dell attività dell intermediario finanziario esercitata in Svizzera o dalla Svizzera, conformemente alla prassi finora adottata da FINMA. 1 gennaio 2013 Termini transitori: 2015 per il bilancio individuale 2016 per il bilancio consolidato Applicazione anticipata consentita 1 luglio 2015 Termini transitori: Obblighi di segnalazione fino al 31 dicembre 2015 Adattamento statuti e regolamenti fino al 30 giugno gennaio 2017 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 4

5 Organizzazione del mercato finanziario Legge sui servizi finanziari (LSF) Legge sugli Istituti Finanziari (LIFin) Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) (Revisione dell obbligo di riduzione dei rischi) Circ.-FINMA 08/4 Giornale dei valori mobiliari Circ.-FINMA 18/x Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari (Revisione totale della precedente Circ.-FINMA 08/11 Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari) Adattamento delle prescrizioni sulle regole di condotta e sui prodotti per segmenti di clientela (clienti privati/ clienti professionali): Informazione sugli intermediari finanziari, sull offerta di servizi finanziari e la distribuzione di strumenti finanziari, anche per il tramite di documenti informativi di base; Valutazione dell adeguatezza degli strumenti finanziari (esclusi gli execution only); Verifica dell idoneità per attività di consulenza e gestione patrimoniale. Per i consulenti alla clientela, obbligo di iscrizione nel registro dei consulenti, nonché obbligo di formazione e perfezionamento. Estensione dei mezzi legali a favore dei clienti, tra i quali la richiesta di fornire documenti. Regolamentazione della vigilanza di tutti i prestatori di servizi finanziari che operano nella gestione di patrimoni, tra cui: gestori patrimoniali, direzioni di fondi, società di intermediazione mobiliare e banche. Obbligo di autorizzazione per i gestori patrimoniali di patrimoni privati e di gestori di istituti di previdenza svizzeri. Revisione dell ordinanza sull infrastruttura finanziaria nell ambito dell obbligo di riduzione dei rischi. Adeguamenti formali alle nuove disposizioni di legge. Estensione dell obbligo di tenere un giornale agli ordini e alle operazioni in derivati. Obbligo di tenere un giornale per i derivati relativi a più valori mobiliari quando la quota di valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione svizzera costituisce almeno il 25% del totale. Obbligo di dichiarazione per i derivati relativi a più valori mobiliari quando la quota di valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione svizzera costituisce almeno il 25% del totale. Definizione della nozione di avente economicamente diritto. Per le persone fisiche, definizione di una procedura basata sull identificazione della persona avente economicamente diritto tramite la nazionalità, la data di nascita e un codice di identificazione interno alla banca. Rispettivamente, per le persone giuridiche, è previsto come riferimento standardizzato il Legal Entity Identifier (LEI). Obbligo di dichiarazione per gli ordini globali sia al momento dell esecuzione in borsa sia al momento dell attribuzione definitiva ai singoli clienti. Messaggio al Parlamento pubblicato il 4 novembre 2015 Trattata il 14 dicembre 2016 al Consiglio degli Stati. Entrata in vigore prevista per 2018 Messaggio al Parlamento pubblicato il 4 novembre 2015 Trattata il 14 dicembre 2016 al Consiglio degli Stati. Entrata in vigore prevista per 2017/2018 Indagine conoscitiva attesa per marzo 2017 Indagine conoscitiva fino al 9 novembre 2016 Entrata in vigore prevista per il 1 marzo 2017 Indagine conoscitiva fino al 9 novembre 2016 Entrata in vigore attesa per il 1 gennaio 2018 Abrogazione della precedente Circ.- FINMA 08/11 attesa per il 31 dicembre 2017 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 5

6 Circ.-FINMA 18/x Sistemi organizzati di negoziazione Circ.-FINMA 17/6 Trasmissione diretta Altri temi Modifica del Codice delle Obbligazioni (Diritto della società anonima) Concretizzazione delle disposizioni applicabili per la gestione di sistemi organizzati di negoziazione ai sensi degli art OInFi. Definizione dei termini «sistema organizzato di negoziazione», «negoziazione secondo le regole discrezionali o non discrezionali», «negoziazione multilaterale/bilaterale» e «strumenti finanziari negoziati». Descrizione delle responsabilità dei gestori di un sistema organizzato di negoziazione. Regolamentazione dell ammissibilità della trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza: per l attuazione della normativa sui mercati finanziari; in relazione ad operazioni di clienti e di terzi (ad esempio uffici di comunicazione, repertori di dati sulle negoziazioni, organismi di autodisciplina, borse, ecc.). Divieto di trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico ad autorità penali e fiscali estere, non considerate come enti esteri di vigilanza ai sensi dell art. 42c al. 1 LFINMA. In caso di trasmissione diretta, obbligo di tutela dei diritti dei clienti e di terzi notifica preventiva alla FINMA. Adozione nella legge federale delle disposizioni dell ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA). Stabilire linee direttrici per le indennità d assunzione o quelle connesse al divieto di concorrenza. Liberalizzazione delle disposizioni sulla costituzione e sul capitale. Miglior coordinamento tra il diritto della società anonima e il nuovo diritto contabile, segnatamente per quanto riguarda le azioni proprie e l uso di valute estere nella contabilità e la presentazione dei conti. Quote di genere nel Consiglio d amministrazione (almeno il 30%) e nella Direzione (almeno il 20%) delle grandi società quotate in borsa, principio comply or explain. Soluzione proposta per il problema del volume elevato delle azioni non registrate. Maggiori esigenze di trasparenza nel settore delle materie prime tramite pubblicazione di pagamenti a organismi governativi. Indagine conoscitiva fino al 9 novembre 2016 Entrata in vigore attesa per il 1 gennaio 2018 Entrata in vigore 1 gennaio 2017 Messaggio del Consiglio Federale al Parlamento pubblicato il 23 novembre 2016 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 6

7 Modifica della legge sulla parità dei sessi (LPar) (Introduzione di regolari analisi dei salari) Obbligo per l azienda di intraprendere un analisi dei salari ogni 4 anni con un metodo riconosciuto (in presenza di almeno 50 dipendenti). Verifica della correttezza dello svolgimento dell analisi interna dei salari da parte di servizi terzi incaricati dall azienda stessa (a scelta tra un impresa di revisione, un organismo di autodisciplina riconosciuto dallo stato o una parte sociale). Obbligo d informazione dei collaboratori in merito al risultato dell analisi dei salari. Procedura di consultazione terminata il 27 ottobre 2016 Messaggio del Consiglio Federale al Parlamento atteso per l estate 2017 Banche/Commercianti di valori mobiliari Regolamentazione Contenuti essenziali/modifiche Stato Contabilità Circ.-FINMA 15/1 Direttive contabili banche (DAC) (Integrazione delle FAQs) Circ.-FINMA 15/1 Direttive contabili banche (DAC) (Adeguamento expected loss) Pubblicazione Circ.-FINMA 08/22 Pubblicazione banche (Circ.- FINMA del 20 novembre 2008, con adeguamento del 29 ottobre 2014) Integrazione delle FAQ esistenti nella circolare. Principalmente adeguamenti formali, nessun impatto materiale atteso. Introduzione dell approccio expected-loss per la determinazione di rettifiche di valore. Presa in conto dei documenti consultativi guidance on accounting for expected credit losses del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria del 2 febbraio Disposizioni per la pubblicazione qualitativa e quantitativa del: Leverage ratio; Indice di liquidità a breve termine (liquidity coverage ratio - LCR). A partire dal 2015: pubblicazione in base alla frequenza attuale della pubblicazione dei fondi propri: Per banche sottoposte a pubblicazione annuale: al più tardi a fine aprile 2016 sulla base delle cifre stabilite a fine 2015; Per banche sottoposte a pubblicazione semestrale: al più tardi a fine agosto 2015 sulla base delle cifre stabilite a fine giugno Nessuna indagine conoscitiva attesa. Pubblicazione attesa ad inizio 2017 Indagine conoscitiva prevista per 3 trimestre 2017 Entrata in vigore attesa per il 1 gennaio 2019 o gennaio 2015 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 7

8 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione banche (Fase I Circ. FINMA del 28 ottobre 2015) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione banche (Revisione parziale sulla base dell adeguamento delle disposizioni too big to fail nell OFoP) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione banche (Adeguamento sulla base delle nuove disposizioni in materia di pubblicazione sulla Corporate Governance) Revisione totale e sostituzione della precedente Circ.-FINMA 2008/22 Pubblicazione banche con particolare attenzione alla standardizzazione di alcune tabelle al fine di garantire una più semplice comparabilità. Esenzione dei piccoli istituti (categorie di vigilanza FINMA 4 e 5) dall'obbligo di una pubblicazione dettagliata secondo gli standard di Basilea. Costo di riconversione, maggiorato ma previsto una tantum, per i circa 30 istituti appartenenti alle categorie di vigilanza da 1 a 3. Prima pubblicazione annuale per banche di categoria di vigilanza: 1: al più tardi entro fine aprile 2017 per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016; 2 e 3: al più tardi entro fine aprile 2018; 4 e 5: al più tardi entro fine aprile Obbligo di pubblicazione di almeno 6 indici di riferimento nel rapporto di gestione, la prima volta al 31 dicembre 2015 per le banche che usufruiscono dello sconto di consolidamento, come pure per le banche dominate d all estero, esonerate dall obbligo di pubblicazione dettagliata Precisazioni e adeguamenti puntuali: Calcolo della media per l indice di liquidità a breve termine (liquidity coverage ratio - LCR); Requisiti minimi di pubblicazione per gli istituti esonerati dall obbligo di presentare una pubblicazione dettagliata (ad esempio filiale di un gruppo finanziario). Estensione e standardizzazione degli obblighi di pubblicazione per le banche di rilevanza sistemica. Trasposizione dei requisiti di Corporate governance che riguardano la pubblicazione nella Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione- banche. Requisiti di Corporate governance in materia di pubblicazione in ambito bancario: Organizzazione, comitati, composizione, esperienza e competenze, indipendenza nei confronti del Consiglio d amministrazione; Composizione, formazione, esperienza e competenze della Direzione generale; Obbligo di pubblicazione di determinati aspetti ai sensi della direttiva SIX Informazioni sulla Corporate Governance per le banche delle categoria di vigilanza da 1 a 3. Obbligo di aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito internet dell istituto entro 3 mesi. 1 gennaio 2016 Periodo transitorio fino al gennaio 2017 Le regole modificate sono applicabili alla divulgazione dei dati con data 31 dicembre gennaio 2017 Prima applicazione dei requisiti di Corporate governance dovuta nell ambito della relazione annuale 2017 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 8

9 Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione banche (Implementazione del NSFR) Circ.-FINMA 16/1 Pubblicazione banche (Fase II) Fondi propri / Ripartizione dei rischi Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) (Rivisitazione totale del 1 giugno 2012) Ordinanza sui fondi propri (OFoP) (Adeguamento delle disposizioni too big to fail) Revisione parziale della circolare. Introduzione dell indicatore strutturale o Net stable Funding Ratio (NSFR) elaborato per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. Adeguamento della indicazioni relative all indice di liquidità breve termine (liquidity coverage ratio - LCR). Complementi relativi a rischi di tasso d interesse, fundamental trading book review, rischi operativi, raffronto valori IRB e approccio standard, prudential valuation approach. Rivisitazione completa delle prescrizioni relative ai fondi propri, alla ripartizione dei rischi e alla liquidità a seguito delle modifiche apportate da Basilea III. Requisiti più rigorosi di qualità e quantità dei fondi propri. Abbandono del Swiss finish (nome dato al sistema svizzero di ponderazione del rischio che si discosta dallo standard Basilea II), con un periodo transitorio fino al 31 dicembre Nuove esigenze di base a livello globale per la dotazione di capitale relativo alla continuità aziendale di banche di rilevanza sistemica: Valore minimo di 4.5% per il leverage ratio e di 12.86% per gli attivi ponderati in funzione del rischio; Supplementi individuali dipendenti dalla quota di mercato e dalla somma degli impegni. Cuscinetto anticiclico esteso per le grandi banche con una forte esposizione all estero: Ammontare di fondi propri di base di qualità primaria corrispondente alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l elenco pubblicato del Comitato di Basilea, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti di privati sono documentati. Limitazione al 2.5% delle posizioni ponderate. Adeguamento dalla Circ.-FINMA 11/2 «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale banche»: Quote di capitale e margine di fondi propri ai sensi dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) come pure; Categorizzazione degli istituti e attribuzione a specifiche categorie di vigilanza ai sensi dell ordinanza sulle banche (OBCR). Indagine conoscitiva attesa per gennaio 2017 Adozione delle direttive attesa per giugno 2017 Entrata in vigore attesa per il 1 gennaio 2018 In corso di elaborazione 1 gennaio 2013 Molteplici termini transitori dal 2013 fino al luglio 2016 Molteplici disposizioni transitorie, fino al 2019, al più tardi PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 9

10 Circ.-FINMA 11/2 Margine di fondi propri e pianificazione del capitale banche (Circ.-FINMA del 30 marzo 2011, con adeguamento del 5 luglio 2012) Leverage Ratio (Osservanza del requisito minimo) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) / Circ.-FINMA 08/19 Rischi di credito banche (Modifiche sui rischi di credito) Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) Circ.-FINMA 08/23 Ripartizione dei rischi banche (Modifiche concernenti la ripartizione dei rischi) Definizione un di margine di fondi propri sulla base della dimensione, della complessità e dell attività commerciale dell istituto. Adeguamento di misure intraprese dalla FINMA in caso di non rispetto del margine minimo di fondi propri (quote parte del capitale dal 10,5 % al 14,4 %), rispettivamente della soglia d intervento (quote parte del capitale dal 10,5 % all 11,5 %). Esigenze fondamentali in materia di pianificazione finanziaria delle banche. Calcolo del leverage ratio e analisi degli impatti durante il periodo di osservazione Determinazione successiva del requisito minimo (attualmente, quale indicazione non vincolante 3%). Adeguamento del calcolo dell equivalente di credito per derivati: Introduzione di un approccio standard per equivalenti di credito per derivati (SA-CCR); Approccio standard (SA-CCR) semplificato per istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5. Approccio standard (SA-CCR) condizionato e semplificato per istituti della categoria di vigilanza 3. Adeguamento della metodologia e dei tassi di ponderazione del rischio per la messa a pegno di quote di investimenti collettivi di capitale: Introduzione di diversi approcci per la determinazione della dotazione di fondi propri: approccio look-through (LTA), approccio sulla base del mandato (MBA) oppure approccio fallback (FBA); Gli istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5 possono utilizzare l approccio fallback con una ponderazione del rischio pari a 250% invece di 1 250%, nel caso in cui l investimento collettivo di capitale presenti un indicatore di rischio sintetico tra 1 e 4. Approccio fallback per istituti della categoria di vigilanza 3 ammesso sotto condizione. Adeguamento della dotazione di fondi propri per le cartolarizzazioni nel portafoglio bancario. Adeguamento delle disposizioni svizzere sulla ripartizione dei rischi agli standard internazionali della ripartizione dei rischi del Comitato di Basilea. Il limite massimo del 25 % è riferito ai fondi propri di base (T1) invece che, come sino ad ora, alla totalità dei fondi propri computabili. Abolizione della copertura dell importo eccedentario, al limite massimo del 25 %, tramite fondi propri liberamente disponibili. 1 luglio 2011 Rispetto del margine dei fondi propri: periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 Avanprogetto con i necessari adeguamenti delle basi legali atteso per aprile 2017 Osservanza del requisito minimo atteso dal 1 gennaio 2018 Modifiche all ordinanza pubblicate il 23 novembre 2016 Modifiche alla Circ.- FINMA pubblicate il 19 dicembre 2016 Entrata in vigore al 1 gennaio 2017 con periodo transitorio fino al 1 gennaio 2018 Indagine conoscitiva attesa per il 2 trimestre 2017 per il 1 gennaio 2019 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 10

11 Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) Circ.-FINMA 08/20 Rischi di mercato banche (Modifiche Fundamental Review of the Trading Book) Liquidità Ordinanza sulle liquidità (OLiq) (Adeguamento dei requisiti quantitativi) Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità banche (Requisiti qualitativi in materia di gestione del rischio di liquidità e requisiti quantitativi in materia di detenzione di liquidità del 3 luglio 2014) Ordinanza sulla liquidità (OLiq) Circ.-FINMA 15/2 Rischi di liquidità - banche (Revisione parziale NSFR) Integrazione dei risultati della Fundamental Review of the Trading Book alle prescrizioni sul rischio di mercato del Comitato di Basilea. Necessità di ulteriori adeguamenti dell ordinanza sui fondi propri (OFoP) e della circolare rischi di mercato banche per inizio 2019 per l integrazione di queste disposizioni. Sostituzione dei requisiti vigenti in materia di liquidità totale dalle normative internazionali, con l'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2015 di rispettare un liquidity coverage ratio (LCR) e stabilire un rapporto mensile entro i primi 15 giorni lavorativi del mese: Per le banche non sistemiche, rispetto al 60 % del LCR a partire dal 1 gennaio 2015 con aumento graduale fino al pieno rispetto a partire dal 1 gennaio Instaurazione di un Net stable funding ratio (NSFR), così come diversi altri parametri d osservazione: Test-reporting nel 2015; Reporting obbligatorio a partire dal 2 trimestre 2016 fino alla fine del Introduzione delle prescrizioni concernenti l indicatore strutturale o Net stable Funding Ratio (NSFR). Introduzione integrale del NSFR a partire dal 1 gennaio 2018, secondo le disposizioni emanate dal Comitato di Basilea, senza phase-in (prima pubblicazione al 31 dicembre 2018). Adeguamento della LCR sulla base di un analisi d impatto per quanto attiene all efficienza ed efficacia della regolamentazione sulla liquidità. Entrata in vigore delle modifiche alla LCR attesa per il 1 ottobre Indagine conoscitiva attesa per il 1 trimestre 2018 per il 4 trimestre gennaio 2015 Indagine conoscitiva prevista per gennaio 2017 Adozione delle direttive attesa per giugno 2017 Entrata in vigore attesa per il 1 ottobre 2017 (adeguamenti LCR) rispettivamente per il 1 gennaio 2018 (NSFR) PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 11

12 Ulteriori temi Circ.-FINMA 17/1 Corporate Governance banche (Revisione totale della Circ.-FINMA 08/24 Sorveglianza e controllo interno banche) Circ.-FINMA 10/1 Sistemi di remunerazione Circ.-FINMA 08/21 Rischi operativi banche Circ.-FINMA 08/6 Rischi di tasso di interesse banche Accorpamento delle disposizioni della Circ.- FINMA 08/24 Sorveglianza e controllo interno banche e integrazione della FAQ Alta direzione di banche e commercianti di valori mobiliari; revisione dei principi generali dalla Circ.-FINMA 08/21 Rischi operativi banche e della Circ.-FINMA 10/1 Sistemi di remunerazione. Introduzione obbligatoria di un comitato di audit e di un comitato rischi separato per banche delle categorie di vigilanza da 1 a 3; possibilità di combinare un comitato di audit e rischi per gli istituti di categoria di vigilanza 3 Introduzione di requisiti minimi applicabili alla composizione del Consiglio d amministrazione, concernenti le competenze minime da assicurare nelle principali aree di attività e (i.e. finanza, contabilità, gestione dei rischi). Mantenimento dell obbligo di osservanza delle disposizioni sull indipendenza per almeno un terzo dei membri del Consiglio d amministrazione, con possibilità di autorizzazioni eccezionali tramite la FINMA in casi giustificati. Abrogazione del principio comply or explain in caso di mancata osservanza di disposizioni. Campo di applicazione limitato a istituti finanziari con fondi propri necessari di almeno CHF 10 miliardi (soglia precedentemente utilizzata di CHF 2 miliardi). Rinuncia all introduzione della clausola di clawback. Per quanto concerne i requisiti qualitativi, classificazione delle banche di categorie di vigilanza 4 e 5 come piccole banche. La valutazione di questa classificazione non viene più effettuata dalla società di revisione bensì dalla FINMA. Integrazione di principi e requisiti applicabili alla gestione dei rischi informatici e ai cyber risk. Requisiti per il proseguimento di servizi definiti critici nei casi di insolvenza (per banche di rilevanza sistemica). Integrazione di principi relativi ai rischi derivati da fornitura di servizi transfrontalieri. Rielaborazione della circolare e adeguamento della regolamentazione alle disposizioni del Basel Committee on Banking Supervision ( Interest rate risk in the banking book BCBS Standard dell aprile 2016) : banche con categoria di vigilanza da 1 a 3: 31 dicembre 2017 Altre banche: 31 dicembre 2018 per il 1 luglio 2017 per il 1 luglio 2017 per il 1 luglio 2017 : 31 dicembre 2017, rispettivamente 31 dicembre 2018 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 12

13 Direttiva ASB Investimenti fiduciari Circ.-FINMA 08/7 Outsourcing banche (Revisione completa) Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA) (Revisione parziale) Obbligo di mantenere una lista vincolante di intermediari finanziari con buona solvibilità presso i quali possono essere effettuati gli investimenti fiduciari. Obbligo di informare i clienti in merito alla possibilità di ottenere su richiesta dalla banca la lista degli intermediari finanziari selezionati come pure i principi della valutazione della loro solvibilità. Indicazioni i merito al processo di selezione degli intermediari finanziari e di valutazione della loro solvibilità. Pubblicazione dei conflitti d interessi della Banca nei confronti dei clienti. Obbligo di mantenere un inventario dei servizi esternalizzati. Tutti i rafforzamenti delle circolari valgono anche per gli outsourcing infragruppo. Nel caso di appalto di campi di attività (outsourcing) all estero deve essere sempre garantito l accesso dalla Svizzera ai dati necessari per il ripristino, il completamento o la cancellazione degli stessi. Per banche di rilevanza sistemica: Non è più consentito concedere un appalto di prestazioni di servizio critiche a banche appartenenti al medesimo gruppo finanziario; Garanzia che, in caso di insolvenza, l appalto di campi di attività non porta a nessuno svantaggio sulla continuazione di prestazioni di servizio critiche Aumento dei requisiti sui contratti relativi a prestazioni di servizio critiche. Estensione del campo di applicazione alle imprese di assicurazione. Attuazione dell art. 12 par. 2bis dell Ordinanza sulle banche (OBCR), entrato in vigore il 1 gennaio 2016, che obbliga le banche a concludere nuovi contratti che sottostanno al diritto estero o che prevedono un foro giudiziario estero soltanto se le controparti riconoscono preventivamente in via contrattuale un differimento della disdetta di contratti ordinato dalla FINMA, in conformità all art. 30aLBCR. Obbligo di adeguamento concernente unicamente i contratti la cui prosecuzione è fondamentale per la banca che deve essere risanata, quindi di contratti comunemente in uso nel mercato finanziario (ad esempio contratti sull acquisto, sulla vendita, sul prestito o su operazioni pensionistiche). Obbligo di adeguamento unicamente per i contratti che sono stati stipulati o modificati tre mesi dopo l entrata in vigore della revisione parziale. per il 1 gennaio 2017 Indagine conoscitiva fino al 31 gennaio 2017 per primavera 2017 Dopo l entrata in vigore: immediata applicazione dei nuovi disposti per i nuovi campi di attività esternalizzati o per modifiche a campi di attività già esternalizzati Periodo transitorio di 2 anni per l adattamento di campi di attività già esistenti. Indagine conoscitiva fino al 8 novembre 2016 per il 1 marzo 2017 Periodi transitori da 3 fino a 6 mesi dopo l entrata in vigore PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 13

14 Agevolazioni nell ambito delle condizioni quadro per i fornitori di tecnologie finanziarie innovative Riduzione degli ostacoli di accesso al mercato per i fornitori nel settore della tecnofinanza e incremento in generale della certezza del diritto per il settore. Proposta del Consiglio federale di adottare un approccio basato su 3 elementi complementari: Limitazione a 60 giorni del deposito di denaro su un conto di pagamento, per facilitare in particolare i fornitori di servizi di crowdfunding; Accettazione illimitata di depositi del settore pubblico fino ad un valore complessivo di CHF 1 Mio, esente da autorizzazione della FINMA ma comunque sottoposta a obbligo di dichiarazione e rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riciclaggio di denaro; Rilascio di una licenza tecno finanziaria per istituti che si limitano all attività passiva (accettazione di depositi del pubblico) con esigenze in materia di regolamentazione meno severe rispetto a quelle applicate alle banche in senso stretto (depositi del pubblico accettati infruttiferi, non possono superare il valore complessivo di CHF 100 Mio). Avanprogetto con i necessari adeguamenti delle basi legali previsto per febbraio 2017 Direzione di fondi/fondi d investimento/rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri Regolamentazione Contenuti essenziali/modifiche Stato Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale (OICol-FINMA) (Revisione totale) Revisione del modello di rischio degli strumenti derivati. Introduzione di esigenze nella gestione e nella custodia di garanzie per specifiche tecniche di investimento e di operazioni in derivati OTC. Regolamentazione di dettaglio delle strutture master feeder. Precisazioni nei requisiti minimi nella gestione dei rischi per la direzione di fondi, SICAV e gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Introduzione di linee guida interne per il controllo della direzione di fondi e SICAV da parte della banca depositaria. Regolamentazione di dettaglio per il calcolo dell intervallo De Minimis e dell assicurazione responsabilità civile professionale per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Adeguamento delle prescrizioni di presentazione dei conti alle nuove regole previste dal Codice delle Obbligazioni. 1 gennaio 2015 Periodo transitorio atteso fino al 1 gennaio 2016, eccezionalmente fino al 1 gennaio 2017 PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 14

15 Direttiva SFAMA per la valutazione degli investimenti collettivi di capitale e per la gestione degli errori di valutazione per gli investimenti collettivi di capitale Direttiva SFAMA per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale (Adeguamenti del 4 maggio 2016) Adeguamento dei limiti per la valutazione della materialità nel caso di errori di valutazione. Abbandono della suddivisione tra gli investimenti in mercati consolidati risp. in mercati emergenti. Abbandono di differenti soglie di materialità per i fondi di investimento strategico e per la classe d investimento delle obbligazioni convertibili. Riduzione delle soglie di materialità per fondi d investimento misti allo 0.5 %. Introduzione di regole di valutazione e di gestione della liquidità per gli investimenti collettivi di capitale del mercato monetario. Adozione, nel contratto di investimento collettivo di capitale, rispettivamente, negli statuti, di disposizioni concernenti possibili proroghe dei rimborsi. Introduzione di disposizioni concernenti la solvibilità di strumenti del mercato monetario. Periodo transitorio di 300 giorni dopo l entrata in vigore della direttiva per talune regole di valutazione di titoli del mercato monetario detenuti prima del 1 ottobre luglio 2016 Entrata in vigore prevista per il 1 gennaio 2017 Periodo transitorio fino al 28 ottobre 2017 per l adeguamento di talune regole di valutazione This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. PwC Panoramica dei progetti di sorveglianza importanti (Stato: 1 gennaio 2017) 15

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