Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) 2011

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1 Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) 2011 Un azienda del Gruppo Aduno

2 Le tre fasi in caso di sinistro: Per eventuali domande oppure per sapere come procedere in caso di sinistro La preghiamo di contattarci al numero +41 (0) Scarichi il corrispondente modulo sinistri dal sito (oppure lo richieda telefonicamente al numero di cui sopra). Invii il modulo sinistri debitamente compilato insieme a tutta la documentazione in originale all indirizzo indicato sul modulo. 3

3 Condizioni Generali di Assicurazione valide per: Visa Classic Visa Oro MasterCard Argento World MasterCard Oro Flying Blue World MasterCard Golden Years MasterCard Oro Kiwanis MasterCard Oro MercedesCard MasterCard Orange Collect Card SWISS Crew Card Visa Ticketcorner VIP Membercard di Viseca Card Services SA Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA Mythenquai 2, CH-8002 Zurigo AGA International S.A., Parigi Succursale di Wallisellen (Svizzera) Hertistrasse 2, Casella postale, CH-8304 Wallisellen Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA Air Center, Chemin des Coquelicots 16 CH-1214 Vernier/Ginevra Broker assicurativo Casella postale 179 CH-8800 Thalwil 4

4 Indice Le tre fasi in caso di sinistro 3 Indirizzi degli assicuratori 4 Panoramica sull assicurazione 6/7 parte A: INFOrmAZIONI PEr I CLIENTI Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA Informazioni per gli assicurati secondo LCA e estratto delle Condizioni Generali di Assicurazioni (CGA) Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA 8 I Disposizioni comuni 8 II Assicurazione collettiva contro gli infortuni di viaggio e di volo 9 PArTE B: INFOrmAZIONI PEr I CLIENTI EUrOP ASSISTANCE Informazioni per gli assicurati secondo LCA 12 Condizioni Generali di Assicurazioni (CGA) Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA 14 I Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative 14 II Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative 17 A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio 17 B. Assicurazione per interruzione del viaggio 19 C. Assicurazione per ritardo del bagaglio 20 D. Assicurazione per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio 21 PArTE C: INFOrmAZIONI PEr I CLIENTI AGA INTErNATIONAL S.A. (mondial) Informazioni per gli assicurati secondo LCA 23 Condizioni Generali di Assicurazioni (CGA) AGA International S.A., Parigi (Mondial) 25 I Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative 25 II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell assicurazione 27 A. Assicurazione franchigia (CDW) 27 B. Assicurazione shopping 29 C. Garanzia del miglior prezzo 30 Contatto in caso di sinistro 32 5

5 Panoramica sull assicurazione Descrizione delle prestazioni d assicurazione Somme assicurative max. in CHF per carte di credito di Viseca 1 per ogni evento e per anno (p.a.) Validità geografica Assicuratore Pagina Visa Classic MasterCard Argento Visa Oro World MasterCard Oro altre carte di credito 2 Flying Blue World MasterCard Come finora: Assicurazione collettiva infortuni di viaggio e volo mondiale Zurich 9 Invalidità (percentuale a seconda del grado d invalidità) mondiale Zurich 10 Caso di decesso: Adulti Bambini prima del compimento del 12 anno d età massimo massimo massimo mondiale mondiale Zurich Zurich Bambini di età inferiore ai 30 mesi massimo massimo massimo mondiale Zurich 11 Costi di recupero, ricerca e rimpatrio mondiale Zurich 10 Nuovo: Assicurazione spese di annullamento del viaggio _ mondiale Europ Assistance 17 Assicurazione per interruzione del viaggio _ mondiale Europ Assistance 19 (ritardo del bagaglio incl.) Ritardo del bagaglio al minimo di 4 ore _ _ mondiale Europ Assistance 20 Assicurazione in caso di furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio _ _ mondiale Europ Assistance 21 1 Vale anche per le carte delle banche partner emesse da Viseca. Assicurazione franchigia (CDW) Assicurazione shopping Garanzia del miglior prezzo per ogni evento/illimitata p.a per ogni evento/ p.a _ mondiale mondiale Svizzera AGA AGA AGA Rientrano anche le carte di credito Viseca di seguito riportate: Golden Years MasterCard Oro Kiwanis MasterCard Oro MercedesCard MasterCard Orange Collect Card SWISS Crew Card Visa Ticketcorner VIP Membercard 6 7

6 PARTE A: Informazioni per i clienti Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA Informazioni per gli assicurati secondo LCA e estratto delle Condizioni Generali di Assicurazioni (CGA) Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA Il presente foglio informativo fornisce agli assicurati una chiara, seppur parziale, panoramica sul contenuto essenziale dei contratti di assicurazione (assicurazione collettiva contro gli infortuni di viaggio e di volo, polizza n o [Classic/ Argento] e [Oro/World] stipulati tra la Zurigo Compagnia di Assicurazioni, Mythenquai 2, 8002 Zurigo (di seguito denominata ZuRICH), e la Viseca Card Services SA (di seguito denominata VISECA. La preghiamo di custodirlo con cura. I diritti e doveri di lei in prima persona e delle parti contrattuali risultano dalle polizze summenzionate (o da eventuali polizze successive) nonché dalle leggi vigenti. Il testo preciso delle polizze può essere preso in visione presso la Würth Financial Services SA, Thalwil. I Disposizioni comuni 1. Contraente Viseca Card Services AG, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, CH-8050 Zurigo, rappresentata dalla Würth Financial Services SA, broker assicurativo, Casella postale, CH-8800 Thalwil. 2. Persone assicurate 2.1. Carte assicurate Sono assicurate le carte VISECA Classic/Argento come pure Oro/World emesse da VISECA in base a la panoramica sull assicurazione, p. 6/ Persone assicurate Rientra nella categoria delle persone assicurate: il titolare di una carta VISECA (anche il titolare di una carta del partner, seconda carta e carta supplementare), di seguito denominato «titolare della carta»; il coniuge o partner registrato del titolare della carta; in mancanza di esso il partner in concubinato, ovvero la persona fisica non coniugata, non registrata né imparentata (anche dello stesso sesso), che negli ultimi cinque anni prima del verificarsi di un evento assicurato ha vissuto con lui ininterrottamente una relazione simile al matrimonio nella stessa economia domestica; figli del titolare della carta, non sposati e a carico, fino al compimento del 25 anno di età. 3. Premio Il premio assicurativo è assunto dalla VISECA. 4. Inizio e durata della copertura assicurativa L assicurazione ha inizio con l emissione della carta VISECA e dalla consegna al titolare. L assicurazione vale anche per le carte dei partner, seconde carte e carte supplementari alla carta principale VISECA per la cerchia di persone menzionate alla cif. I 2. La copertura termina alla scadenza della carta o all annullamento del contratto della carta di credito (disdetta da parte della VISECA o del titolare della carta). L assicurazione vale per tutti gli eventi che si verificano nel corso della validità della carta di credito. 5. Elaborazioni dei dati personali Al momento del perfezionamento di un contratto per una carta di credito, in qualità di contraente VISECA non comunica né a ZuRICH né alla Würth Financial Services SA i dati degli assicurati (titolari delle carte). Nel caso di sinistri notificati dall assicurato o in caso di richieste o proposte fondamentali nell ambito del contratto di assicurazione, VISECA è tuttavia autorizzata a comunicare a ZuRICH e alla Würth Financial Services SA i dati (in particolare i dati personali nonché il tipo e la durata del contratto per la carta di credito) necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro. 8

7 ZuRICH e la Würth Financial Services SA sono autorizzati a richiedere ed elaborare i dati necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro presso terze persone coinvolte. Alle parti coinvolte è altresì consentito assumere presso terzi informazioni in merito, nonché visionare atti ufficiali, nell ambito della gestione del contratto e del sinistro. Le parti coinvolte si impegnano a trattare in modo confidenziale le informazioni così ottenute. I dati sono custoditi in forma fisica e/o elettronica. 6. Foro competente e diritto applicabile Quale foro competente vale, a seconda della scelta dell assicurato o dell avente diritto, Zurigo in quanto sede principale di ZuRICH o il suo domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein oppure la sede del contraente. Se l assicurato o l avente diritto è domiciliato all estero, il foro competente è esclusivamente quello di ZURICH. Si applica il diritto svizzero. Vigono altresì le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein, valgono inoltre le disposizioni della Legge sul contratto d assicurazione del Liechtenstein (VersVG). 7. Condizioni particolari Si conviene in ogni caso che le condizioni contrattuali delle polizze succitate hanno una validità illimitata. Il presente foglio informativo, datato settembre 2011, sostituisce tutte le precedenti conferme d assicurazione risp. informazioni per i clienti (delle carte di credito indicate a p. 4). II Assicurazione collettiva contro gli infortuni di viaggio e di volo 1. Somma d assicurazione A dipendenza dal tipo della carta di credito, in caso di decesso e invalidità, max. CHF per carte VISECA Oro/World in base a la tabella delle prestazioni, p. 6/7 e max. CHF per carte VISECA Classic/Argento come pure per le oltre carte in base a la panoramica sull assicurazione, p. 6/7. Per tutte le carte VISECA sovraccitate vale la somma d assicurazione massimale di CHF per spese di recupero, di ricerca e di rimpatrio. 2. Validità territoriale La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. 3. Infortuni e lesioni corporali assicurati Sono assicurati gli infortuni e le lesioni corporali ad essi assimilabili, ad eccezione delle malattie professionali, conformemente alle disposizioni della LAINF, subiti dalle persone assicurate in quanto occupanti (conducenti o passeggeri) di un mezzo di trasporto ai sensi alla cif. II 5; vi rientrano anche gli infortuni che avvengono salendo o scendendo dallo stesso. Se il danno alla salute o il decesso è dovuto solo parzialmente a un infortunio assicurato, le prestazioni d invalidità e di decesso vengono adeguatamente decurtate. 4. Presupposti della copertura assicurativa Il diritto alle prestazioni in seguito a un evento assicurato sussiste se le spese di trasporto (dedotto un eventuale anticipo in contanti di massimo il 20% delle spese di viaggio) sono state pagate con la carta di credito VISECA. 9

8 5. Mezzi di trasporto assicurati In qualità di conducente o passeggero di una bicicletta, un ciclomotore, un motoveicolo, un veicolo (minibus, automobili, motorhome, camper) o un battello (veliero, motonave) presi a noleggio, elicotteri. In qualità di passeggero delle ferrovie di montagna, di bus, treni, aerei, battelli, skilift, taxi; se le spese di trasporto sono state pagate con la carta di credito; nonché i trasporti effettuati usufruendo degli abbonamenti generali e metà prezzo (abbonamento e biglietto pagati con carta di credito). Taxi/bus/treno come mezzi di trasporto per arrivare in aeroporto, stazione e a destinazione (luogo di domicilio, albergo, casa per le vacanze, ecc.) sono assicurati anche se le spese di trasporto non sono state pagate con la carta di credito. 6. restrizioni della copertura assicurativa Non sono assicurati/e: infortuni con mezzi di trasporto presi in leasing; conseguenze di eventi bellici in Svizzera; conseguenze di eventi bellici all estero. Se, tuttavia, nel paese in cui l assicurato soggiorna scoppia una guerra per la prima volta, ed egli ne viene sorpreso, la copertura di assicurazione resta ancora in vigore per 14 giorni a partire dal momento in cui hanno avuto inizio le ostilità; infortuni in seguito a crimini e delitti commessi intenzionalmente; suicidio, automutilazione o tentativo di compiere tali atti; infortuni cagionati dall uso di aeromobili, se l assicurato trasgredisce intenzionalmente le prescrizioni delle autorità o se non possiede le necessarie licenze e autorizzazioni delle autorità oppure se sapeva o, in base alle circostanze, avrebbe dovuto sapere che per l aeromobile da lui utilizzato o per i membri dell equipaggio non erano disponibili le necessarie licenze e autorizzazioni. effetti di radiazioni ionizzanti, a meno che il trattamento mediante radiazioni venga eseguito su ordine medico in seguito a un evento assicurato; infortuni durante il servizio militare estero e durante la partecipazione ad azioni belliche; partecipazione ad atti terroristici e delitti di bande; partecipazione a risse, a meno che l assicurato non sia stato ferito dai litiganti senza prenderne parte o aiutando un indifeso; partecipazione a tumulti. La prestazione massima per aeromobile (limite di responsabilità massimo) ammonta a CHF 15 mio. 7. Prestazioni assicurate 7.1. Spese di trasporto e salvataggio: le spese necessarie fino a max. CHF vengono erogate entro 5 anni a titolo sussidiario e in aggiunta a un assicurazione contro gli infortuni esistente nei seguenti casi: tutti i viaggi e trasporti dell assicurato dovuti all infortunio verso il luogo di cura; i trasporti con aeromobili sono tuttavia solo assicurati se ritenuti indispensabili per motivi medici o tecnici. Sono escluse le spese di viaggio per le persone presumibilmente capaci di camminare; azioni di soccorso a favore dell assicurato non dovute a malattie; recupero e rimpatrio della salma al luogo di sepoltura; azioni di ricerca intraprese al fine di salvare o recuperare l assicurato in caso di invalidità: se un assicurato subisce un invalidità in seguito a un infortunio assicurato, ZuRICH gli verserà un indennità d invalidità. Per indennità d invalidità si intende la percentuale della somma di assicurazione convenuta corrispondente al grado d invalidità (max. CHF risp. CHF ). Il grado d invalidità viene determinato in base alle disposizioni pertinenti della LAINF nonché alla relativa ordinanza in merito all indennità per menomazione dell inte- 10

9 grità. La determinazione del grado d invalidità deve avvenire in Svizzera. L indennità d invalidità viene erogata non appena determinata l entità dell invalidità permanente in caso di decesso: Se un assicurato decede in seguito a un infortunio assicurato, ZuRICH paga la somma di assicurazione concordata (CHF risp. CHF ). Per gli assicurati che al momento dell infortunio non hanno ancora raggiunto i due anni e sei mesi di vita, l indennità in caso di decesso ammonta a max. CHF ; per coloro che non hanno ancora compiuto il dodicesimo anno di età, ZuRICH versa al max. CHF da tutte le assicurazioni contro gli infortuni in vigore stipulate presso ZuRICH. Sono beneficiari le persone nell ordine seguente: il coniuge superstite o il partner registrato, ovvero una persona fisica non imparentata (anche dello stesso sesso), che negli ultimi 5 anni fino alla sua morte ha vissuto insieme al defunto in una comunità analoga al matrimonio nella stessa economia domestica. i discendenti diretti nonché le persone fisiche al cui mantenimento il defunto sovveniva in modo determinante; i genitori; i fratelli e le sorelle. Se l assicurato desidera predisporre una clausola beneficiaria divergente, è necessario inoltrare una richiesta scritta, contrassegnata di data e firma dell assicurato, a ZuRICH via Würth Financial Services SA, 8800 Thalwil. In mancanza delle persone aventi diritto sopra indicate, saranno indennizzate solo le spese di sepoltura fino al 10% della somma assicurata Spese di guarigione: le spese di guarigione non sono assicurate Prestazione massima: ogni assicurato ha diritto di percepire, per lo stesso infortunio, al massimo una volta la somma convenuta, anche se l assicurato è in possesso di più di una carta o di più conferme d assicurazione. 8. Dovere al verificarsi del sinistro Se un infortunio dà presumibilmente diritto a prestazioni assicurative, bisogna rivolgersi nel più breve tempo possibile a un medico patentato e adoperarsi affinché vengano prodigate le cure necessarie. La persona assicurata deve attenersi alle istruzioni del medico curante o di un ausiliario medico da esso incaricato. L assicurato o avente diritto è inoltre tenuto a sottoporsi alle misure di accertamento ordinate da ZuRICH nonché a prodigarsi per la raccolta delle informazioni necessarie all erogazione delle prestazioni (anche di terzi). L assicurato o avente diritto deve inoltre immediatamente informare ZuRICH via VISECA (tel. +41 (0) ) dell accaduto; in caso di decesso la comunicazione deve essere tempestiva affinché ZuRICH possa procedere a un autopsia qualora non sia da escludere che all origine del decesso vi sia una causa diversa dall infortunio. Tutti i documenti sinistri originali sono da inviare insieme da un formulario di sinistri compilato (disponibile sul sito risp. da VISECA, tel. +41 (0) ), al indirizzo menzionato nel formulario. 9. Conseguent in caso di violazione degli obblighi contrattuali Se gli assicurati o gli aventi diritto violano per colpa grave gli obblighi (doveri summenzionati) in caso di sinistro, ne consegue il rifiuto o la riduzione delle prestazioni assicurative; a meno che non si provi che la violazione contrattuale non risulti imputabile a colpa a seconda delle circostanze. 11

10 PARTE B: Informazioni per i clienti Europ Assistance Informazioni per gli assicurati secondo LCA Le seguenti informazioni definite per i clienti forniscono una breve e comprensibile panoramica dell identità dell assicuratore e del contenuto essenziale del contratto di assicurazione (art. 3 Legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). Sulla base del contratto di assicurazione collettiva stipulato con Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, CH-8050 Zurigo (di seguito denominata VISECA), Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA (di seguito denominata EUROP ASSISTANCE) concede la copertura assicurativa nell ambito delle Condizioni generali di assicurazione in base alle componenti assicurative elencate. 1. Assicuratore L assicuratore è EUROP ASSISTANCE (Svizzera) Assicurazioni SA, con sede nell Air Center, Chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier/Ginevra. 2. Stipulante La stipulante è Viseca Card Services SA con sede in Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, CH-8050 Zurigo. 3. rischi assicurati e estensione della copertura assicurativa I rischi assicurati e l estensione della copertura assicurativa sono disciplinati dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA). Le prestazioni assicurative comprendono nel dettaglio: A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio (carte di credito VISECA Classic/Argento nonché Oro/World secondo la panoramica delle assicurazioni, p. 6/7) B. Assicurazione per interruzione del viaggio (carte di credito VISECA Classic/Argento nonché Oro/World secondo la panoramica delle assicurazioni, p. 6/7) C. Assicurazione per ritardo del bagaglio (solo carte di credito VISECA Oro/World secondo la panoramica delle assicurazioni, p. 6/7) D. Assicurazione bagagli per furto, smarrimento o danneggiamento (solo carte di credito VISECA Oro/World secondo la panoramica delle assicurazioni, p. 6/7) 4. Carte e persone assicurate 4.1. Carte assicurate Sono assicurate le carte di credito VISECA Classic/Argento nonché Oro/World secondo la panoramica delle assicurazioni, p. 6/7 emesse da VISECA Persone assicurate Si considera persona assicurata il titolare della carta (carte principali, supplementari e partner), il suo coniuge/convivente o il partner registrato (con lo stesso indirizzo e lo stesso domicilio) e i figli non sposati del titolare della carta e del convivente aventi diritto al sostentamento e che vivono nella stessa economia domestica fino al compimento del 25 anno d età. L assicurazione è valida anche per le carte dei partner, le seconde carte o le carte supplementari di una carta principale per la cerchia di persone descritta. 5. Sostanziali limitazioni della copertura assicurativa Eventi già verificatisi al momento della prenotazione del viaggio o eventi prevedibili da parte della persona assicurata al momento della prenotazione del viaggio. Interventi e costi non richiesti o autorizzati da EUROP ASSISTANCE. Eventi legati al coinvolgimento in azioni pericolose, laddove i rischi siano ben noti. Questo elenco si riferisce solo ai casi di esclusione più frequenti. Altri casi di esclusione vengono disciplinati dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e dalla LCA. 12

11 6. Premio Il premio assicurativo è a carico di VISECA. 7. Obblighi in caso di sinistro Le persone assicurate devono adempiere senza limitazioni ai loro obblighi di comunicazione nonché agli obblighi legali e contrattuali di informazione e comportamento (ad es. obbligo di notificare tempestivamente a VISECA ogni sinistro). Le persone assicurate sono tenute a fare tutto il possibile per limitare l entità del danno e a contribuire al chiarimento delle cause (ad es. autorizzando terzi a trasmettere a EUROP ASSISTANCE documenti, informazioni e altro materiale necessario per il chiarimento del sinistro). Nel caso EUROP ASSISTANCE abbia dovuto anticipare delle spese, la persona assicurata deve restituire a EUROP ASSISTANCE la somma anticipata entro 30 giorni. Questo elenco si riferisce solo agli obblighi più frequenti. Altri obblighi vengono disciplinati dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalla LCA. 8. Inizio e fine della copertura assicurativa La copertura assicurativa è valida a partire dall emissione della carta da parte di VISECA e dalla presa di possesso da parte del titolare della carta principale o dal titolare della carta supplementare/per partner, al più presto tuttavia dal 1 ottobre 2011 (sono assicurati viaggi prenotati e pagati dopo il 1 ottobre 2011). La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto della carta di credito (disdetta da parte di VISECA o del titolare della carta) oppure con la scadenza della carta o con la disdetta del contratto di assicurazione collettivo tra VISECA e EUROP ASSISTANCE. 9. Elaborazione di dati personali Alla stipulazione del contratto della carta di credito, VISECA, in qualità di stipulante, non comunica i dati della persona assicurata (titolare della carta) né a EUROP ASSISTANCE né a Würth Financial Services AG (Broker Assicurativo, di seguito denominato WÜRTH). VISECA è tuttavia autorizzata, in un caso assicurato notificato dalla persona assicurata, a comunicare o inoltrare a EUROP ASSISTANCE e a WÜRTH i dati necessari per la gestione del contratto e la liquidazione del sinistro (in particolare generalità nonché tipo e durata del contratto della carta di credito), inclusi tutti i documenti inoltrati dalle persone assicurate. Questo avviene esclusivamente nell ambito di un caso assicurato notificato, per la verifica dei diritti derivanti dall assicurazione richiesti dal titolare della carta di credito. EUROP ASSISTANCE elabora i dati derivanti dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto, utilizzandoli in particolare per la determinazione del premio, per l accertamento del rischio, per l elaborazione di casi di prestazione e per analisi statistiche. EUROP ASSISTANCE e WÜRTH sono autorizzate a procurarsi da terzi coinvolti i dati immediatamente necessari per la gestione del contratto e la liquidazione del sinistro e a elaborarli. Nell ambito della gestione del contratto e del sinistro gli interessati hanno diritto di richiedere informazioni a detti terzi e di prendere visione degli atti ufficiali. Se necessario, i dati vengono trasmessi nella misura necessaria a terzi coinvolti, segnatamente ad altri assicuratori, autorità, avvocati ed esperti esterni interessati. La trasmissione dei dati può avvenire anche per individuare o impedire un abuso in materia di assicurazioni. Gli interessati si impegnano a trattare in modo confidenziale le informazioni ricevute in questo modo. I dati vengono conservati dalle persone summenzionate in forma fisica e/o elettronica. Traduzione informativa: in caso di litigio facciamo riferimento alle Condizioni generali di lingua tedesca. 13

12 PARTE B: Informazioni per i clienti Europ Assistance Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) I Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative 1. Carte e persone assicurate La copertura assicurativa si estende alle seguenti persone (persone assicurate): Titolare di una valida carta di credito VISECA Classic/Argento nonché Oro/World secondo la panoramica delle prestazioni, p. 6/7, come carta principale, supplementare o partner (di seguito denominato titolare della carta). Coniuge del titolare di carta che vive nella stessa economia domestica; se il titolare di carta non è sposato, la copertura assicurativa si estende alla persona con cui vive in concubinato. I figli non sposati del titolare della carta e del convivente aventi diritto al sostentamento e che vivono nella stessa economia domestica fino al compimento del 25 anno d età. 2. Validità geografica L assicurazione è valida in tutto il mondo inclusa la Svizzera, se non è previsto nessun altro ambito di validità alla voce «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative (II)». 3. Inizio e fine della copertura assicurativa La copertura assicurativa inizia con l emissione della carta assicurata da parte di VISECA e dalla presa di possesso da parte del titolare della carta, al più presto tuttavia dal 1 ottobre 2011 (sono assicurati viaggi prenotati e pagati dopo il 1 ottobre 2011). La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto della carta di credito (disdetta da parte di VISECA o del titolare della carta) oppure con la scadenza della carta o con la disdetta del contratto di assicurazione collettivo tra VISECA e EUROP ASSISTANCE. 4. Accettazione delle CGA e conferma di assicurazione Le presenti CGA sono messe a disposizione dell assicurato insieme alla carta di credito VISECA oppure possono essere richieste per telefono (+41 (0) ) e sono disponibili su Sono considerate conferma di assicurazione. Con l uso della carta di credito l assicurato conferma di aver ricevuto, preso atto e accettato le CGA. 5. Sintesi delle coperture assicurative Per i titolari di carte di credito Classic/Argento VISECA secondo la panoramica delle assicurazioni, p. 6/7: assicurazione spese di annullamento del viaggio; assicurazione per interruzione del viaggio; Per i titolari di carte di credito Oro/World VISECA secondo la panoramica delle assicurazioni, p. 6/7: assicurazione spese di annullamento del viaggio; assicurazione per interruzione del viaggio; assicurazione per ritardo del bagaglio; assicurazione per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio. 6. Obblighi in caso di sinistro La persona assicurata è tenuta ad adempiere interamente ai suoi obblighi contrattuali e legali di notifica, informazione o comportamento (fra cui la denuncia tempestiva dell evento assicurato a VISECA). La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possibile per limitare il danno e contribuire al chiarimento dello stesso. Se il danno è avvenuto a causa di malattia o ferimento, la persona assicurata deve fare in modo che i medici curanti siano esonerati dal segreto professionale nei confronti di EUROP ASSISTANCE. Se la persona assicurata può rivendicare delle prestazioni, erogate da EUROP ASSISTANCE, anche nei confronti di terzi, questa deve conservare tali diritti e cederli a EUROP ASSISTANCE. 14

13 6.1. Contatti VISECA è raggiungibile per la persona assicurata 7 giorni su 7/24 ore su 24 al numero di telefono +41 (0) Violazioni di obblighi e doveri Se la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono essere decurtate o rifiutate. 7. Definizioni 7.1. Viaggio: un viaggio dura al massimo 30 giorni, include almeno un pernottamento all esterno del proprio domicilio e deve comprendere un viaggio di andata e uno di ritorno Domicilio: luogo dell abituale domicilio principale (registrato) della persona assicurata Svizzera: l intero territorio statale della Svizzera, incluse le enclave di Büsingen e Campione, le zone di frontiera e il territorio del Principato del Liechtenstein Estero: qualsiasi altro Paese al di fuori della Svizzera Persone vicine: coniuge, convivente, figlio, padre, madre, fratello, sorella, suoceri, nonni e nipoti della persona assicurata Infortunio: qualsivoglia evento pregiudizievole improvviso e involontario che interviene sul corpo in seguito a una causa esterna eccezionale Malattia grave/conseguenze gravi di infortunio: si intende malattia grave o conseguenza grave di infortunio il ricovero in ospedale (che richieda almeno una notte di degenza), la prescrizione da parte del medico di un farmaco soggetto a prescrizione medica o la certificazione da parte del medico di un incapacità lavorativa di almeno cinque giorni Mezzi di trasporto pubblici: si intendono mezzi di trasporto pubblici quei mezzi di spostamento che transitano regolarmente in base ad un orario e per il cui uso è necessario acquistare un biglietto. I taxi e le vetture a noleggio non rientrano fra i mezzi di trasporto pubblici. 8. Condizioni per la copertura assicurativa La copertura assicurativa è valida solo per i viaggi privati. Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurativa in caso di un evento assicurato, oltre agli obblighi ai sensi del punto I. 6. e agli obblighi menzionati in «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative (II)», deve poter presentare le seguenti prove cumulative al momento del sinistro: prova del sinistro (il modulo per la notifica dei sinistri può essere richiesto a VISECA [tel. +41 (0) o all indirizzo attestato che il viaggio della persona assicurata è stato pagato per almeno il 60% con la carta di credito principale, la seconda carta o la rispettiva carta partner VISECA in corso di validità (ricevuta della carta di credito o fattura mensile del conto della carta di credito); attestato di un valido contratto di carta di credito tra l assicurato e VISECA (numero della carta di credito); su richiesta, attestato della natura privata del viaggio. I documenti richiesti devono essere inoltrati a VISECA. 9. Prescrizione I diritti cadono in prescrizione dopo due anni dal verificarsi dell evento assicurato. 10. Clausola di sussidiarietà La presente copertura assicurativa è sussidiaria rispetto ad ogni altra assicurazione obbligatoria o facoltativa e si limita alla parte delle prestazioni assicurative che supera l altro contratto di assicurazione o non viene coperta da 15

14 quest ultimo. I costi vengono rimborsati complessivamente solo una volta. Se nonostante questo EUROP ASSISTANCE ha erogato prestazioni per lo stesso sinistro, queste vanno considerate come un anticipo, e l assicurato cede a EUROP ASSISTANCE i diritti che può rivendicare nei confronti di terzi (assicurazione obbligatoria o facoltativa) per questa somma. 11. Scadenza dell indennizzo L indennizzo è dovuto quattro settimane dopo la data in cui EUROP ASSISTANCE ha ricevuto la documentazione necessaria ai fini della determinazione dell entità del danno e del suo obbligo di fornire prestazioni. Quattro settimane dopo il verificarsi del danno può essere richiesto, a titolo di acconto, il pagamento dell indennizzo minimo pagabile e riconosciuto. L obbligo di pagamento di EUROP ASSISTANCE viene rimandato finché non sia possibile accertare o pagare il rimborso a causa della persona assicurata o dell avente diritto. In particolare la prestazione di rimborso non è esigibile fintanto che sussistano dubbi riguardo al diritto dell avente diritto al ricevimento del pagamento; la persona assicurata o del stipulante o l avente diritto sia oggetto di un indagine di polizia o penale relativa al sinistro, finché questo non si è concluso. 12. Limitazione della copertura assicurativa Oltre alle limitazioni e alle esclusioni indicate nelle «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative (II)», in linea di principio non è prestata copertura assicurativa per i danni a. causati da azioni o omissioni per negligenza grave o dolo; b. causati dall abuso di alcool, stupefacenti o farmaci; c. avvenuti in conseguenza alla partecipazione a corse, rally o analoghe corse competitive o di allenamento con veicoli a motore, motoslitte o barche a motore; e d. eventi riconducibili a un reato doloso commesso o tentato. 13. Foro competente e diritto applicabile Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Eventuali azioni legali contro EUROP ASSISTANCE possono essere iniziate presso il tribunale al domicilio svizzero della persona assicurata o alla sede di EUROP ASSISTANCE. 14. Basi giuridiche complementari A complemento delle presenti disposizioni vigono le regole della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). 15. Contatto Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, CH-8050 Zurigo. 16

15 II Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio 1. Eventi e costi assicurati EUROP ASSISTANCE copre i costi di annullamento, o eventuali costi di cambio prenotazione, pagabili sulla base del contratto stipulato tra la persona assicurata da un lato e l operatore turistico o la società di trasporti, il noleggiatore o l organizzatore del corso o seminario dall altro, incluse le spese amministrative, se il viaggio in caso di un evento assicurato non potesse essere effettuato o potesse essere iniziato solo in ritardo Si considerano «assicurati» i seguenti eventi infortunio, malattia grave o decesso della persona assicurata; infortunio, malattia grave o decesso di una persona vicina alla persona assicurata; perdita del posto di lavoro da parte della persona assicurata successivamente alla prenotazione del viaggio; se i beni della persona assicurata nel proprio domicilio fossero gravemente danneggiati in seguito a furto, danni da acqua, incendio o danni della natura e per questo fosse indispensabile la sua presenza a casa; raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di non recarsi nel Paese di destinazione per il quale la persona assicurata aveva prenotato il viaggio prima di tale raccomandazione; gravi complicazioni di gravidanza della persona assicurata, della coniuge o convivente o di una persona con cui la persona assicurata vuole viaggiare, a condizione che sia riportata nella conferma di viaggio; eventi imprevisti sull itinerario programmato all estero come: eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure prese contro di essi; quarantena o epidemie, eventi naturali (ad es. eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti [tsunami] o alterazioni della struttura atomica se possono mettere concretamente a repentaglio la vita della persona assicurata oppure se, a causa di tali eventi, un organismo ufficiale (DFAE) sconsigli espressamente un viaggio; se vengono rubati documenti personali della persona assicurata, necessari per il viaggio, e il furto viene denunciato all autorità di polizia competente; viaggio di andata non effettuato: le persone assicurate non effettuano il viaggio di andata senza colpa in seguito a cancellazione o limitazione imprevista di mezzi di trasporto pubblici regolari a causa di maltempo; scioperi o lotte sindacali; guasto a macchine o incidente Somme assicurate Tutte le prestazioni che EUROP ASSISTANCE deve erogare prima dell inizio del viaggio a causa di un evento assicurato sono limitate annualmente al prezzo pagato dalla persona assicurata per il suo viaggio. In caso di viaggi o noleggio in comune con altre persone, le prestazioni da erogare per evento e anno prima dell inizio del viaggio sono limitate alla rispettiva quota della persona assicurata. In ogni caso, EUROP ASSISTANCE paga al massimo un importo per evento di CHF ai titolari di carte di credito Classic/Argento VISECA secondo la panoramica delle assicurazioni, p. 6/7 e di CHF all anno per carta ai titolari di carte di credito Oro/World VISECA secondo la panoramica delle assicurazioni, p. 6/7. 17

16 2. Eventi e viaggi non assicurati 2.1. Processo di guarigione negativo Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un operazione o di un intervento chirurgico sussistevano già al momento della prenotazione, se la persona assicurata è in cura medica e non è guarita entro il giorno della partenza Annullamento da parte dell operatore turistico Se l operatore, organizzatore, noleggiatore, ecc. non è obiettivamente in grado di erogare in parte o per intero le prestazioni contrattuali, se annulla il viaggio o lo dovrebbe annullare sulla base di circostanze concrete Viaggi di lavoro/soggiorni studio per aggiornamento professionale I viaggi di lavoro e i soggiorni studio per aggiornamento professionale pagati dal datore di lavoro. 3. Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a: immediatamente contattare per telefono VISECA (tel. +41 (0) ); per tutte le misure o le approvazioni di spese, ottenere il preventivo consenso di EUROP ASSISTANCE (tramite VISECA, tel. +41 (0) ), e seguire le soluzioni consigliate; inviare all indirizzo che figura sul modulo per la notifica dei sinistri tutte le ricevute delle spese in originale insieme a un modulo per la notifica dei sinistri danni compilato (disponibile sotto oppure richiedibile presso VISECA, tel. +41 (0) ). Inosservanza di disposizioni Se la persona assicurata non adempie alle disposizioni da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono essere decurtate o rifiutate. 18

17 B. Assicurazione per interruzione del viaggio 1. Eventi e costi assicurati EUROP ASSISTANCE copre i costi, pagabili sulla base del contratto stipulato tra la persona assicurata da un lato e l operatore turistico o la società di trasporti, il noleggiatore o l organizzatore del corso o seminario dall altra, inclusi i diritti amministrativi, se il viaggio deve essere interrotto a causa di un evento assicurato Si considerano «assicurati» i seguenti eventi infortunio, malattia grave o decesso della persona assicurata; infortunio, malattia grave o decesso di una persona vicina alla persona assicurata; se i beni della persona assicurata nel proprio domicilio fossero gravemente danneggiati in seguito a furto, danni da acqua, incendio o danni della natura e per questo fosse indispensabile la sua presenza della persona assicurata a casa; gravi complicazioni di gravidanza della persona assicurata, della coniuge o convivente o di una persona con cui le persone assicurate vogliono viaggiare, a condizione che sia riportata nella conferma di viaggi; eventi imprevisti sull itinerario programmato all estero come: eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure prese contro di essi; quarantena o epidemie, eventi naturali (ad es. eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti [tsunami] o alterazioni della struttura atomica, se possono mettere concretamente a repentaglio la vita della persona assicurata oppure se, a causa di tali eventi, un organismo ufficiale (DFAE) sconsigli espressamente un viaggio. se una persona assicurata viene sorpresa all estero da uno di questi eventi, l assicurazione copre i danni che si verificano nei 14 giorni successivi alla prima comparsa del relativo evento. mancato proseguimento del viaggio Le persone assicurate non effettuano il viaggio di ritorno o di proseguimento senza colpa in seguito a cancellazione o limitazione imprevista dei mezzi di trasporto pubblici regolari a causa di maltempo; scioperi o lotte sindacali; guasto a macchine o incidente. ritorno a causa di disordini, calamità naturali, sciopero o epidemie Qualora disordini, calamità naturali, scioperi o epidemie nella destinazione del viaggio dovessero rendere impossibile in modo documentabile la continuazione del viaggio oppure mettessero concretamente a repentaglio la vita e i beni della persona assicurata, EUROP ASSISTANCE organizza e copre le spese legate all interruzione del viaggio e al rientro della persona assicurata Somme assicurate Tutte le prestazioni che EUROP ASSISTANCE deve erogare prima dell inizio del viaggio a causa di un evento assicurato sono limitate annualmente al prezzo pagato dalla persona assicurata per la parte del viaggio non effettuata. In ogni caso EUROP ASSISTANCE paga al massimo un importo di CHF per evento ai titolari di carte di credito Classic/Argento VISECA secondo la panoramica delle assicurazioni, p. 6/7 e CHF per anno e carta ai titolari di carte di credito Oro/World VISECA secondo la panoramica delle assicurazioni, p. 6/7. Questo limite massimo include la copertura dell assicurazione per ritardo del bagaglio (C). Le prestazioni in caso di interruzione del viaggio sono: i costi documentabili sostenuti dalle persone assicurate per le prestazioni di viaggio e/o di soggiorno prenotate e dovute ai sensi del contratto ma di cui le persone assicurate non hanno usufruito, nonché i costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno. 19

18 Il rimborso si calcola sulla base dell intero prezzo di viaggio dedotte le prestazioni di cui si è usufruito. Per la corresponsione dei costi rimanenti, i giorni di viaggio non usufruiti vengono messi in rapporto ai giorni di viaggio totali. Il prezzo del viaggio è il totale dei costi delle prestazioni prenotate per il trasporto e l alloggio della persona assicurata. 2. Eventi non assicurati Annullamento da parte dell operatore turistico Se l operatore turistico, organizzatore, noleggiatore, ecc. non è obiettivamente in grado di continuare ad erogare le prestazioni contrattuali, se interrompe il viaggio o lo dovrebbe interrompere a causa di circostanze concrete o se è obbligato sulla base di disposizioni legali a coprire i costi per il viaggio di ritorno. 3. Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a: immediatamente contattare per telefono VISECA (tel. +41 (0) ); per tutte le misure o le approvazioni di spese, ottenere il preventivo consenso di EUROP ASSISTANCE (tramite VISECA, tel. +41 (0) ), e seguire le soluzioni consigliate; inviare all indirizzo che figura sul modulo per la notifica dei sinistri tutte le ricevute delle spese in originale insieme a un modulo per la notifica dei sinistri danni compilato (disponibile sotto oppure richiedibile presso VISECA, tel. +41 (0) ). Inosservanza di disposizioni Se la persona assicurata non adempie alle disposizioni da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono essere decurtate o rifiutate. C. Assicurazione per ritardo del bagaglio (solo per i titolari di carte di credito Oro/ World VISECA secondo la panoramica delle assicurazioni, p. 6/7) 1. Eventi e costi assicurati In caso di ritardo del bagaglio della persona assicurata, EUROP ASSISTANCE paga a quest ultima una somma di massimo CHF per l acquisto di vestiti e articoli per l igiene personale indispensabili. Questo indennizzo viene pagato solo se il bagaglio affidato alla società di trasporti pubblica, con cui viaggia la persona assicurata, non viene consegnato entro 4 ore dall arrivo della persona assicurata sul luogo di destinazione (ma non di domicilio). Il limite summenzionato non deve superare, cumulativamente all assicurazione per interruzione del viaggio (B.), i limiti totali per anno e carta indicati al punto B Eventi e viaggi non assicurati Sono esclusi dall assicurazione: vestiti e articoli per l igiene personale che la persona assicurata ha acquistato dopo più di 10 ore dall arrivo sul luogo di destinazione; ritardo del bagaglio durante il viaggio di ritorno della persona assicurata al suo domicilio permanente; acquisti che la persona assicurata ha effettuato successivamente alla consegna del bagaglio da parte della società di trasporti pubblica; ritardi in seguito a requisizione del bagaglio della persona assicurata da parte di autorità (dogana, polizia); ritardi e costi dovuti a peso eccedente di un viaggio aereo e costi di trasporto del bagaglio se questo può essere trasportato insieme alla persona assicurata. 20

19 3. Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a: immediatamente contattare per telefono VISECA, (tel. +41 (0) ); per tutte le misure o le approvazioni di spese, ottenere il preventivo consenso di EUROP ASSISTANCE (tramite VISECA, tel. +41 (0) ), e seguire le soluzioni consigliate; inviare all indirizzo che figura sul modulo per la notifica dei sinistri tutte le ricevute delle spese in originale insieme a un modulo per la notifica dei sinistri danni compilato (disponibile sotto oppure richiedibile presso VISECA, tel. +41 (0) ). D. Assicurazione per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio (solo per titolari di carte di credito VISECA Oro/World secondo la panoramica delle assicurazioni, p. 6/7) 1. Validità e prestazioni assicurative 1.1. Prestazioni e spese assicurate La somma di assicurazione per tutte le prestazioni e le spese assicurate ammonta a massimo CHF per anno e carta. Essa vale per il rimborso dei costi di riparazione dovuti ovvero al massimo del valore di sostituzione in caso di danneggiamento, smarrimento, rapina (furto sotto minaccia o uso di violenza nei confronti della persona assicurata), distruzione o furto del bagaglio, inclusi gli effetti personali, durante il trasporto da parte di una società di trasporti pubblici. Effetti personali: oggetti personali che l assicurato porta con sé o che affida a una società di trasporti Non sono assicurati veicoli a motore e rimorchi, motociclette, camper, mobilhome e aeromobili, apparecchi aerei e velivoli spaziali di qualsiasi tipo (anche paracaduti e parapendii e modelli di aereo), inclusi gli accessori; orologi, gioielli e pellicce; denaro contante, biglietti di viaggio, abbonamenti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, pietre e metalli preziosi; la dimenticanza o il deposito di oggetti, anche per un breve periodo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori della sfera di influenza personale diretta della persona assicurata Obblighi comportamentali in viaggio Gli oggetti di valore assicurati inclusi gli accessori, se non sono indossati o utilizzati, devono essere custoditi in uno spazio chiuso a chiave non accessibile a chiunque e dotato di chiusura separata (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve in ogni caso essere adeguato al valore dell oggetto Costi di prevenzione I seguenti costi sono inclusi nell assicurazione a condizione che siano una conseguenza del sinistro assicurato: costi che si verificano per la prevenzione di un danno immediatamente incombente; costi di contenimento del danno. 2. Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a: informare tempestivamente la polizia e a richiedere un verbale nel caso rimanga vittima di un incidente automobilistico o di un furto correlato a un viaggio con il proprio veicolo; informare immediatamente VISECA (al numero di tel. +41 (0) ), al più tardi comunque subito dopo il rientro; 21

20 inviare all indirizzo che figura sul modulo per la notifica dei sinistri tutte le ricevute delle spese in originale, ossia tutte le informazioni e i documenti rilevanti per la valutazione del sinistro, insieme a un modulo per la notifica dei sinistri danni compilato (disponibile sotto oppure richiedibile presso VISECA, tel. +41 (0) ); seguire le istruzioni di EUROP ASSISTANCE (tramite VISECA al numero di tel. +41 (0) ) durante e dopo il sinistro se possibile per garantire il mantenimento e il salvataggio degli oggetti assicurati e per il contenimento del danno; garantire diritti di rivalsa se il danno è stato causato o aggravato da terzi (ad es. una società di trasporti). La persona assicurata cede i propri diritti fino all ammontare dell indennizzo a EUROP ASSISTANCE e mette a disposizione di EUROP ASSISTANCE tutti i documenti necessari. In caso di furto la persona assicurata deve mettere a disposizione di EUROP ASSISTANCE gli oggetti eventualmente ritrovati o l indennizzo ricevuto, dedotto un eventuale valore di deprezzamento. EUROP ASSISTANCE non è obbligata a riprendere oggetti ritrovati o danneggiati. Inosservanza di disposizioni Se la persona assicurata non adempie alle disposizioni da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono essere decurtate o rifiutate. 3. rischi e sinistri assicurati 3.1. Sono assicurati: danneggiamento, distruzione o smarrimento degli oggetti assicurati, se ciò avviene in modo improvviso e imprevedibile Non sono assicurati: conseguenze di reati stradali, infrazioni contro le disposizioni doganali, confisca, ritiro o trattenimento da parte di un governo o di altra autorità statale; danni dovuti a sfaldatura di smalto o vernice, graffi, scalfitture e tracce di abrasione o ammaccature, lacerazioni e distacco di qualsiasi tipo; influsso della temperatura e delle intemperie, usura o le proprietà naturali della merce; danni conseguenti al fatto che gli oggetti sono stati dimenticati, lasciati o abbandonati; danni causati dall inosservanza di regole di prudenza basilari da parte dell assicurato. 4. Inizio e fine della copertura assicurativa La copertura assicurativa inizia nel momento in cui i bagagli (incl. gli effetti personali) lasciano il domicilio permanente e termina con il loro ritorno al domicilio permanente del titolare di carta assicurato. 5. Calcolo dell indennizzo In caso di danno EUROP ASSISTANCE corrisponde i costi di riparazione, al massimo tuttavia il valore di riacquisto, ovvero la somma necessaria all acquisto o alla produzione di nuovi oggetti al momento del sinistro. Il valore residuo viene detratto dalla somma del rimborso. Non è tenuto conto del valore affettivo. In caso di distruzione o smarrimento EUROP ASSISTANCE rimborsa al max. il valore di riacquisto. 22

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