DIRITTI FONDAMENTALI. a.a. 2016/2017

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1 DIRITTI FONDAMENTALI a.a. 2016/2017

2 LIBERTÀ DI RIUNIONE

3 Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

4 Premesse Libertà classica, negativa di I generazione Art. 32 St. albertino* > quali? Libertà individuale che può essere esercitata solo in forma collettiva Precondizione della vita democratica e della attività politica > ma i fini politici della riunione non sono gli unici possibili Assenza di riserve di legge e di giurisdizione

5 Statuto v. Costituzione Art. 32 E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia. Art. 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

6 Oggetto Riunioni pubbliche (/ private > art. 14) Qualsiasi sia lo scopo (silenzio della costituzione sui fini) Volontaria compresenza fisica di più persone (plurisoggettività) in un medesimo luogo (anche successione di più luoghi diversi > corteo o processione) con uno scopo comune > Inclusi: convegni, rappresentazioni, assemblee, comizi, riunioni religiose, cortei, processioni, assembramenti occasionali non previamente organizzati [adunanza di persone con uno scopo comune ma senza preventiva organizzazione] Escluse le compresenza occasionali (es. fila), le riunioni di mezzi di locomozione, gli assembramenti involontari (folla intorno ad artisti di strada), blocchi stradali Sia riunione che assembramento possono essere in movimento [luogo che cambia] Flashmob ( folla lampo ): assembramento improvviso di persone, per lo più sconosciute tra loro, che si sono date appuntamento in qualche luogo via internet e che, così come si radunano, altrettanto velocemente si allontanano.

7 Titolari Cittadini > solo persone fisiche e non giuridiche Stranieri > alcune precisazioni Per alcuni sarebbe da estendere a tutti se la cost. non presuppone una disparità di trattamento [Tarli Barbieri] Radicamento legislativo > TU immigrazione* CEDU riconosce tale diritto a ogni persona (art. 11) > art. 117,1*

8 Art Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. D.Lgs. 286 del 1998

9 Art Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. 2. L esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell amministrazione dello Stato. CEDU

10 Titolari minori > studenti (artt. 13 e 14 del t.u. sulla scuola) militari > obbligo di mantenersi al di fuori della competizione politica e divieto di partecipare a riunioni, manifestazioni, associazioni, organizzazione politiche e di candidarsi alle elezioni politiche o amministrative [art codice dell ordinamento militare, d.lgs. 66 del 2010*] > 98.3 cost.* polizia di Stato > divieti similari ex art. 81 l. 121 del 1981* esclusa per i detenuti limitata per chi è sottoposto a misure di sorveglianza speciale (art. 6 l del 1956) > la Corte cost. ha più volte confermato la legittimità di questa previsione, affermando che la compressione non deve essere estesa alla libertà di manifestazione del pensiero

11 Art. 98 I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all estero.

12 Art Esercizio delle libertà in ambito politico 1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche. 2. Ai militari ((che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo)) 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni ((...)) e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni ((...)), organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative. D. lgs. 98 del 2010

13 ART. 81. (Norme di comportamento politico) Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia e' fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. E' fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni. Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse. L. 121 del 1981

14 17 v. 18 titolarità > cittadini temporaneità o istantaneità delle riunioni scopo comune silenzio sui fini no atto costitutivo plurisoggettività organizzazione temporanea titolarità > cittadini carattere durevole delle associazioni > patto sociale (= vincolo ideale e giuridico) scopo comune fini non vietati dalla legge penale atto costitutivo / statuto plurisoggettività organizzazione stabile

15 Limiti pacificamente > condizione psicologica (Prisco) ovvero assenza di una causa di disordine o di pericolo (Pace) senz armi > circostanza oggettivamente riscontrabile (Prisco) ed eventuale (Pace) > se ricorre la riunione non è legittima ordine pubblico materiale > una riunione non è pacifica quando il suo svolgimento possa recare danno a persone o a cose (legittimo il reato di adunanza sediziosa sent. 15 del 1973) armi > definite dalla legislazione vigente > pena una eccessiva discrezionalità della amministrazione nell individuare gli strumenti offensivi > problema delle armi improprie [strumenti utilizzabili per l offesa della persona] divieto di uso di caschi protettivi o di altri mezzi che possano rendere difficile il riconoscimento della persona (l. 125 del 1975)

16 Luoghi Superata la distinzione fondata sul regime giuridico (proprietà) dei luoghi Distinzione fondata sull uso deciso da chi ha la disponibilità che può dunque mutare Distinzione fondata sull accesso [// t.u.l.p.s.] 1. luogo privato > luogo chiuso ove l accesso è limitato a un numero determinato di persone 2. luogo aperto al pubblico > luogo separato dall esterno, ove l accesso - anche quando subordinato a un biglietto - è aperto a un numero indeterminato di persone 3. luogo pubblico > luoghi ove ogni persona può liberamente sostare o transitare senza la necessità di un permesso della pubblica autorità (via, piazza)

17 Luogo privato Coperte dall art. 14 > l intervento della pubblica autorità e il conseguente scioglimento è ammesso nei casi in cui è ammessa la violazione del domicilio (Pace) Coperte dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 > il 17,1 è norma di carattere generale che si applica a tutte le riunioni, anche quelle in luogo privato, la pubblica autorità può intervenire in relazione alla commissione di reati o alla tutela della salute (Mazziotti di Celso)

18 Luogo aperto al pubblico Definizione condivisa = luogo separato dall esterno ove l accesso, per scelta di chi ne dispone, può essere libero o soggetto ad alcune condizioni Equiparazione ai luoghi privati per le riunioni > 17,2 [no preavviso] Non operano in generale le garanzie che il 14 prevede per il domicilio In vigore, e costituzionalmente legittimo, l art. 16 t.u.l.p.s. accesso della a.p.s. per accertare l adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge Intervento della forza pubblica e scioglimento della riunione sono possibili se la riunione diviene non pacifica ovvero se si ravvisa la presenza di armi

19 Luogo pubblico Definizione condivisa = luogo non fisicamente separato dall esterno e accessibile a una pluralità indeterminata di individui > cautela Riunioni più problematiche > impattano su altri diritti costituzionali > art. 16 Preavviso alla a.p.s [questore] > almeno 3 giorni [termine ragionevole] prima della riunione da parte dei promotori [forma scritta, giorno, ora, luogo, oggetto, generalità dei relatori, generalità e firme dei promotori] > sanzione penale per i promotori in caso di mancato preavviso > esclusione per i comizi elettorali (> artt. 48 e 49 cost.) Preavviso non è condizione di legittimità della riunione ma un onere che consente di ottenere la protezione da parte della a.p.s. e precedenza nella scelta dei tempi e dei luoghi rispetto ad altre riunioni [silenzio-assenso] Potere preventivo di divieto per motivi di sanità e di sicurezza pubblica > ordine pubblico materiale > necessaria una circostanziata motivazione > possibile il ricorso al g.amm. (tutela cautelare)

20 Giurisprudenza costituzionale 9 del 1956 e 54 del 1961 il preavviso alla autorità di pubblica sicurezza è condizione di liceità della riunione 27 e 49 del 1957 illegittimo il preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico 54 del 1961 il mancato preavviso giustifica di per sé lo scioglimento della riunione 142 del 1967 illegittimo art. 68 t.u.l.p.s. che prevedeva un autorizzazione della pubblica autorità (questore) per feste da ballo in luogo aperto al pubblico 56 del 1970 legittimo l obbligo di chiedere una licenza quando l organizzazione di intrattenimenti è del titolare di un pubblico locale > ricade nel 41 e non nel del 1973 legittimo il reato di adunata sediziosa (necessità di assicurare l ordine pubblico) 11 del 1979 e 90 del 1970 il mancato preavviso della riunione determina la sola responsabilità penale dei promotori e non anche quella di chi partecipa alle riunioni in qualità di oratori 106 del 1975 legittimo art. 16 t.u.l.p.s. che consente l intervento della polizia nei luoghi in cui si tengono le rappresentazioni teatrali 24 del 1989 è legittimo il reato di adunanza militare arbitrariain luoghi militari, perché non limita il 17 ma punisce condotte sediziose

21 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

22 Articolo 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Costituzione

23 Premessa riconosciuta in alcune cost. liberali (no USA e St. albertino, sì Belgio) > diffidenza vs corpi intermedi > legislazione penale tutela delle formazioni sociali e del pluralismo (art. 2 > principi fondamentali dell ordinamento repubblicano) proiezione sul piano della partecipazione o azione collettiva della libertà personale no definizione costituzionale di associazione > ampia tutela di questa libertà ( liberamente > 16, 18, 21, 49) anche comparativamente rispetto ad altre costituzioni sfera di azione parificata a quella degli individui > presunzione di illegittimità nei confronti delle limitazioni da parte dei pubblici poteri definizione > si ha una associazione in presenza di 1. scopo comune; 2. una pluralità di soggetti; 3. un vincolo giuridico associazione è un soggetto collettivo creato contrattualmente fra i suoi aderenti, fra i quali l associazione genera un vincolo giuridico

24 Titolari Cittadini > persone fisiche e giuridiche ( art. 17) Stranieri > v. supra art. 17

25 Differenze formazioni sociali > genus che comprende vari aggregati superindividuali ( > vincolo naturale, volontario, necessario) riunioni > v. supra fondazioni > enti in cui prevale l elemento patrimoniale > contra in ragione della evoluzione recente del fenomeno e del valore che ha assunto l elemento personale art. 18 detta la disciplina generale della libertà di associazione che si estrinseca in artt. 20, 39, 49 e 45 > combinato disposto

26 Libertà negativa

27 Libertà negativa L'art. 18 Cost. garantisce, certo, la libertà di associazione nel suo duplice aspetto, positivo e negativo: il cittadino deve invero poter scegliere se far parte di una associazione, oppur no. L'esercizio di tale diritto è, tuttavia, circondato da vincoli. Lo stesso testo fondamentale pone infatti limiti alla libertà di associarsi: e d'altra parte la Corte ha con varie pronunzie enucleato dal sistema della Costituzione quei limiti, che vengono in rilievo, come nella specie, con riguardo alla libertà di non soggiacere al vincolo associativo. Alla stregua di questa pregressa giurisprudenza, vien prima di tutto fugato il dubbio che la libertà di non associarsi sia necessariamente vulnerata, ogni qualvolta si configuri come obbligatorio l'inquadramento entro enti pubblici di una determinata categoria di interessati. Una tale previsione trova invero il suo titolo giustificativo nel nostro ordinamento, purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di associarsi), e risulti al tempo stesso che essa assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati. Sent. 40 del 1982

28 Libertà negativa Questa Corte ha escluso che sia lesiva della libertà (negativa) di associazione l'imposizione da parte della legge, per la tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti, di obblighi di appartenenza ad un organismo pubblico a struttura associativa, "purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di associarsi)", e risulti al tempo stesso che tale previsione "assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati" (sentenza n. 40 del 1982), o di un fine pubblico "che non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso" (sentenza n. 20 del 1975; e cfr. anche le sentenze n. 120 del 1973 e n. 69 del 1962). Tanto può affermarsi anche con riguardo agli scopi previdenziali perseguiti dall'enpav, nel quadro della già richiamata solidarietà interna ai professionisti, a vantaggio dei quali l'ente è stato istituito: la comunanza d'interessi degli iscritti comporta che ciascuno di essi concorra con il proprio contributo al costo delle erogazioni delle quali si giova l'intera categoria, di talché il vincolo può dirsi presupposto prima ancora che imposto. Sent. 248 del 1997

29 Divieto di autorizzazione Matrice liberale della norma > ampia tutela della libertà in esame, anche comparativamente rispetto ad altri costituzioni No autorizzazione per la costituzione di una associazione > giurisprudenza costituzionale Possibile autorizzazione per talune attività

30 Limite della legge penale Limite generale della libertà di associazione Divieto di reati associativi collegati a condotte che il diritto penale non sanziona per i singoli > per le associazioni non può essere previsto un trattamento più severo di quello previsto per i singoli > parallelismo riflesso nella giur. cost. [87/1966 e 243/2001 sulla illegittimità della propaganda antinazionale e - di conseguenza - delle associazioni antinazionali] Talvolta la Corte non ha applicato in termini stringenti il parallelismo > sent. 12 del 1970 non è illegittimo il divieto di uso degli apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie (sebbene gli stessi apparecchi non siano vietati in privata dimora) Riserva di legge aggravata > le ipotesi di associazioni vietate devono essere individuate dalla legge penale [tipicità e determinatezza della fattispecie incriminatrice]

31 Divieto di associazioni segrete Pr. democratico impone la pubblicità nella circolazione delle idee [Mortati] v. Solo l illiceità del fine fa scattare il divieto [Pace] Ratio = evitare la costituzione di centri di potere occulto > L. 17 del 1982* Devono ricorrere contemporaneamente due requisiti 1. strutturale = occultamento dei soci e/o della associazione 2. teleologico = interferenza con le funzioni degli organi costituzionali

32 Art. 1 Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale. L. 17 del 1982 Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2

33 Divieto di organizzazione di tipo militare Ratio = evitare che la lotta politica si giovi di mezzi violenti anziché della pacifica discussione D. lgs. 43 del 1948 implica il ricorso di due requisiti 1. strutturale = organizzazione militare 2. teleologico = scopo politico

34 si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia. D. lgs. 43 del 1948

35 Sindacati Dalla diffidenza dello Stato liberale alla statalizzazione dello Stato fascista > libertà costituzionale Libertà di istituzione, organizzazione, azione e contrattazione della associazione sindacale Libertà di iscrizione dei singoli [soprattutto nei confronti del datore di lavoro] Titolarità > tutti [in assenza di riferimenti > cittadini e stranieri, lavoratori dipendenti e non, limiti per talune categorie di lavoratori]

36 Art. 39 L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce

37 Art. 49 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

38 Partiti politici Applicazione del 18 Proprium dei partiti [interpretazione ampia, anche movimenti] > concorrono alla determinazione della politica nazionale con metodo democratico [in primis attraverso la partecipazione alle elezioni] > orientano l azione dello Stato Concorso > pluralismo Metodo democratico esterno e non interno ( sindacati) > rifiuto della violenza [v. 18] Associazioni di fatto non riconosciute, prive di personalità giuridica, ma regolate per il tramite del finanziamento pubblico > progressivo superamento [d.l. 149 del 2013] > critica nel bilanciamento tra regolazione e finanziamento No democrazia protetta, ma XII disp. trans.

39 XII d.t. E vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista limite alla libertà di associazione non solo alla libertà di associazione partitica limite che prescinde dalla presenza di un organizzazione militare l. 645 del 1952 > ordine nuovo*

40 1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista. Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. L. 20 giugno 1952, n. 645.

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