CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA (Visti di conformità ed asseverazione)

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1 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA (Visti di conformità ed asseverazione)

2 SOMMARIO VISTO (SEMPLICE) DI CONFORMITA E ASSEVERAZIONE AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE... 3 Soggetti abilitati...3 Condizioni...3 Oggetto del visto (semplice) di conformità e dell asseverazione...3 Autonomia dei due istituti (visto di conformità e asseverazione)...4 Effetti del visto (semplice) di conformità e dell asseverazione...4 VISTO PESANTE (art. 36, D.Lgs. n. 241/1997)... 5 Soggetti abilitati...5 Destinatari del visto pesante...5 Condizioni per il rilascio del visto pesante...5 Effetti del rilascio del visto pesante...5 VISTO DI CONFORMITA DEL MODELLO Soggetti abilitati...6 Controlli per il rilascio del visto...6 APPENDICE... 7 Decreto ministeriale 31 maggio 1999 Numero Articolo 1 Definizioni...7 Articolo 2 - Visto di conformità...7 Articolo 3 - Asseverazione...8 Articolo 21 - Adempimenti e requisiti...8 Articolo 22 Garanzie...9 Articolo 23 - Attività dei professionisti...9 Articolo 24 - Attività dei certificatori...9 Decreto legislativo 9 luglio 1997 Numero Articolo 34 - Attività....9 Articolo 35 - Responsabili dei centri...10 Articolo 36 - Certificazione tributaria...11 D.L n Art. 10. Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

3 VISTO (SEMPLICE) DI CONFORMITA E ASSEVERAZIONE AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE Soggetti abilitati Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono rilasciare il visto (semplice) di conformità e l asseverazione ai fini dell applicazione degli studi di settore. Condizioni I professionisti abilitati rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto (semplice) di conformità e l asseverazione ai fini dell applicazione degli studi di settore solo relativamente alle dichiarazioni predisposte da loro predisposte. Non è consentito rilasciare il visto (semplice) di conformità e l asseverazione ai fini dell applicazione degli studi di settore sulle dichiarazioni predisposte direttamente dai clienti dei soggetti abilitati. Inoltre, il visto di conformità può essere rilascito solo se le scritture contabili sono state tenute dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica, oppure anche dai contribuenti ma sotto il controllo e la responsabilità dei professionisti stessi. Per l esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità o l asseverazione, i professionisti debbono osservare gli adempimenti e possedere i requisiti indicati nell art. 21 del DM 31/05/1999, n. 164 ed, in particolare, aver stipulato la polizza RC di cui all art. 22 dello stesso decreto (vedasi in Appendice), con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore ad La polizza non deve prevedere franchigie. Oggetto del visto (semplice) di conformità e dell asseverazione I soggetti abilitati possono: A. rilasciare il visto di conformità (art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 241/1997), il quale implica: il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto; nonché: a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione (pezze giustificative). 3

4 B. asseverare (art. 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 241/1997) che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. Autonomia dei due istituti (visto di conformità e asseverazione) Il DM 18/01/2001, n. 14, ha apportato significativi cambiamenti rispetto alla disciplina previgente agli istituti del visto di conformità e della asseverazione. Infatti: 1. E stato, in primo luogo, soppressa la disposizione di cui alla lettera c) dell art. 2, 2 c., del DM 31/5/1999, n Conseguentemente, al fine del rilascio del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal certificatore, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche` di queste ultime alla relativa documentazione contabile, non è più necessaria l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento. 2. In secondo luogo, è stata aggiunto un secondo comma all art. 3 del citato decreto n. 164/1999, specificatamente dedicato all asseverazione. Per effetto di tali modifiche, il procedimento di asseverazione dei dati contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore dovrà concludersi - da un lato, con l attestazione che i suddetti dati corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea; - dall altro, con l attestazione ulteriore della congruità dell ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero delle cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Possono essere attestate, inoltre, le cause che giustificano un incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. In pratica, il visto di conformità è stato slegato dall asseverazione. Pertanto, il primo potrà essere rilasciato anche qualora il contribuente non risulti congruo alla prova degli studi di settore; l asseverazione diventa, invece, un istituto tipico degli studi di settore, allargato anche alla certificazione delle cause di incoerenza. Effetti del visto (semplice) di conformità e dell asseverazione Si ricordano, qui di seguito, i principali effetti dei due istituti: 1. visto di conformità: 1.1. coprendo sostanzialmente le attività di cui agli articoli 36-bis (liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti) e 36-ter del DPR n. 600/1973 (controllo formale delle dichiarazioni, con particolare riferimento alle detrazioni, ritenute, ecc...), il visto semplice di conformità dovrebbe restringere, in pratica, i controlli degli uffici alla correttezza dei versamenti; 1.2. per effetto delle disposizioni introdotte dal 7 c. dell art. 10 del DL 78/2009, il visto semplice di conformità consente di utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a euro annui; 2. l asseverazione, certificando l esattezza formale della imputazione dei dati contabili ed extracontabili al programma Gerico e giustificando, stavolta in termini sostanziali, l eventuale incoerenza, conferisce una posizione privilegiata rispetto a quella del contribuente non asseverato. 4

5 Soggetti abilitati VISTO PESANTE (art. 36, D.Lgs. n. 241/1997) Sono abilitati all apposizione del visto pesante i revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni. Destinatari del visto pesante Sono destinatari del visto pesante contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilita` ordinaria, anche per opzione. Condizioni per il rilascio del visto pesante La certificazione tributaria può essere rilasciata a condizione che: i certificatori debbono aver tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione; nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresì rilasciati il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 35; il soggetto incaricato abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze. Per l esercizio della facoltà di rilasciare il visto pesante, i professionisti debbono aver stipulato la polizza RC di cui all art. 22 del DM 31/05/1999, n. 164 (vedasi in Appendice). Effetti del rilascio del visto pesante Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare: a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di accertamenti induttivi; b) gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate; c) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria. 5

6 VISTO DI CONFORMITA DEL MODELLO 730 Soggetti abilitati In base all art. 35, 2 c. lett. b) del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, il responsabile dell'assistenza fiscale dei CAF dipendenti-sostituti d imposta deve rilasciare un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni mod. 730 alla relativa documentazione. E noto come l art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (cosiddetto collegato alla legge finanziaria per il 2006 ), abbia riconosciuto in capo ai professionisti facenti parte del nuovo albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n la competenza a svolgere l attività di assistenza fiscale collegata ai modelli 730. Controlli per il rilascio del visto I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità del mod 730, non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente, salvo quelli risultanti dalla certificazione delle ritenute. I controlli non implicano valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute. Il rilascio del visto di conformità deve essere conseguente alla verifica: - della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite; - delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico; - delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita; - dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita. Condizioni per il rilascio del visto Per l esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformita sel mod. 730, i professionisti debbono osservare gli adempimenti e possedere i requisiti indicati nell art. 21 del DM 31/05/1999, n. 164 ed, in particolare, stipulato la specifica polizza RC di cui all art. 22 del DM 31/05/1999, n. 164 (vedasi in Appendice), con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore ad La polizza non deve prevedere franchigie. 6

7 APPENDICE Decreto ministeriale 31 maggio 1999 Numero 164 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 135 del 11 giugno 1999 Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Capo IV - Professionisti e certificatori Organo emanante : Min. delle Finanze Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a - per "societa` richiedenti", le societa` di capitali costituite dai soggetti abilitati alla costituzione del Centro di assistenza fiscale di cui all' articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall' articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che hanno presentato domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita` di assistenza fiscale; b - per "CAF", Centri di assistenza fiscale disciplinati dal capo V dello stesso decreto n. 241 del 1997, per i quali e` intervenuto il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento delle attivita` di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 7; c - per "CAF-imprese", i Centri di cui alla lettera b), costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del predetto decreto n. 241 del 1997; d - per "CAF-dipendenti", i Centri di cui alla lettera b), costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del medesimo decreto n. 241 del 1997; e - per "professionisti", i soggetti di cui all' articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 3; f - per "certificatori", i soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, del citato decreto n. 241 del Articolo 2 - Visto di conformità 1. Il rilascio del visto di conformita` di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. 2. Il rilascio del visto di conformita` di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica, inoltre: a - la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; b - la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione; 7

8 [c - l'attestazione della congruita` dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.] (1) (1) La disposizione di cui alla presente lettera è stata soppressa dall'art. 1, D.M , n. 14, (G.U , n. 41) Articolo 3 - Asseverazione 1. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attivita` esercitate, oggetto dell'asseverazione di cui all' art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono individuati con decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione. (1) 2. [Con l'asseverazione viene attestata altresì la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruità dei predetti ricavi o comnpensi. Possono essere attestate inoltre le cause che giusitificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.](2) (1) Il riferimento al decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate deve ora intendersi effettuato al «provvedimento amministrativo», ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 1, D.M. 30 luglio 2001, n (2) Il presente comma prima aggiunto dall' art. 1, D.M , n. 14, è stato, poi, abrogato dall'art. 7 sexies, D.L , n. 203, con decorrenza dal Articolo 21 - Adempimenti e requisiti 1. Per l'esercizio della facolta` di rilasciare il visto di conformita` o l'asseverazione, i professionisti comunicano preventivamente al Dipartimento delle entrate: a - i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA; b - il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attivita` professionale; c - la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle societa` di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attivita` di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attivita` da affidare alle stesse.(1) 2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati: a - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 22; b - dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza; c - dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati al Dipartimento delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. (1)

9 (1) Il riferimento al Dipartimento delle entrate deve intendersi effettuato all' Agenzia delle entrate. Articolo 22 Garanzie 1. I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita` civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche` al numero dei visti di conformita`, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita` prestata. 2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa. Articolo 23 - Attività dei professionisti 1. I professionisti rilasciano il visto di conformita` se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. 2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una societa` di servizi di cui uno o piu` professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attivita` siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita` dello stesso professionista. Articolo 24 - Attività dei certificatori 1. I certificatori rilasciano la certificazione tributaria se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. 2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai certificatori anche quando sono predisposte e tenute dallo stesso contribuente o da una societa` di servizi di cui uno o piu` certificatori posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero da un CAF- imprese, a condizione che tali attivita` siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita` dello stesso certificatore. Decreto legislativo 9 luglio 1997 Numero 241 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 174 del 28 luglio 1997 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche` di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Capo V - Disposizioni in materia di assistenza fiscale Articolo 34 - Attività. 1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma l dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n

10 3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare: a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonché curano gli ulteriori adempimenti tributari; b) redigono le scritture contabili; c) verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto; f) inviano all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 Articolo 35 - Responsabili dei centri 1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente: a) rilascia un visto di conformita` dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche` di queste ultime alla relativa documentazione contabile; b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. 2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformita` dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b) rilascia, a seguito della attivita` di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 34, un visto di conformita` dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione. 3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n , abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su 1 3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; 10

11 richiesta dei contribuenti, il visto di conformita` e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte. Articolo 36 - Certificazione tributaria 1. I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilita` ordinaria, anche per opzione, sempreche` hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione. 2. La certificazione tributaria puo` essere rilasciata a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresi` rilasciati il visto di conformita` di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 35 e il soggetto incaricato abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attivita` indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze. 3. Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali e` stata rilasciata una certificazione tributaria regolare: a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di accertamenti induttivi; b) gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all' articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate; c) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all' articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all' articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria. D.L n. 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n Art. 10. Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali 7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. 11

12 relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; 12

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