Processo alla Rete. Blog Anthology. Guido Scorza

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1 ProcessoallaRete. BlogAnthology GuidoScorza

2 Amiamadrechenonc èpiùeche avrebbevolutosfogliarequestepagine.

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4 Indice Premessa Pag.5 1.Laresponsabilitàdegliintermediari. DiGoogle,Piratebay,Rapidshareedialtridemoni. Pag.9 2.CopyrightintheNet. Unpopolodipirati? Pag.38 3.Copyrightvs.Privacy Nienteprivacy,sietepirati! Pag LalibertàdimanifestazionedelpensieroinRete. Internet,freespeecheweb censura Pag L anonimatoininternet. Mr.Nobodynonhadiritti! Pag Webprivacy. Contrappuntidigitali. Pag.166 4

5 Premessa La storia antica e moderna è ricca di grandi processi attraverso i quali gli accusatori, in modo consapevole o inconsapevole, cosciente o incosciente, pur portando formalmente allasbarraunapersonaounacategoriadipersoneedichiarandodi voler procedere per una specifica condotta hanno, in realtà, processato un ideologia, una filosofia, un approccio alla vita, alla politica,allareligioneoalmercato. IlprocessoaSocrate,quellodiNorimberga,quelliaFreud, GiuliaBeccaria,YasserArafatetantialtriprocessigiustiedingiusti, condivisibili o non condivisibili, hanno inesorabilmente segnato il corso della storia e l evoluzione sociale, religiosa, politica ed economicadicittà,paesiecontinenti. La storia dell umanità non sarebbe stata la stessa senza quei processi e, ex post, è naturalmente difficile se non impossibile giudicaresesarebbestatamiglioreopiuttostopeggiore. Nelle ultime settimane, scorrendo a colpi di mouse il mio blog, navigando in Rete attraverso scritti recenti e meno recenti a proposito di norme, sentenze, cause promosse o solo minacciate nell universodeldirittodell Internetmisonresoconto o,almeno, ho creduto di rendermi conto che molti dei fatti di cui ho scritto, parlato, discusso con amici e colleghi in Rete e fuori della Rete, costituiscono, forse, tessere di un mosaico che ha per soggetto propriounnuovograndeprocessodellastoriamoderna:ilprocesso allaretecuièdedicatoiltitolodiquestabloganthology. Non so se si tratti di un processo che stiamo consapevolmente celebrando o, piuttosto, del quale siamo involontariedincoscientiaccusatorima,avolerleggeretralerighe degli eventi della storia moderna della Rete, non è difficile individuarenitidamenteilprofilodiaccusatoedaccusatori. L accusato,omeglio,lagrandeaccusata,èlaretenonsoloe non solo e non tanto in quanto infrastruttura globale di comunicazionema,piuttosto,inquantosintesidiunanuovafilosofia divitacheinvestetrasversalmentelacultura,lapolitica,ilmercato elasocietà. Gliaccusatorisono perdirlaconleparoledelmacchiavelli tutti quelli che delli ordini vecchi fanno bene (Il Principe, N. Macchiavelli, Capitolo VI) e, quindi, temono che il nuovo possa costituire un fattore dirompente per quell assetto di mercato o per quelcontestosocio politico,nelqualehannocostruitoedaffermato laloroposizionediforzaecontrollo. Sitrattadiunacontrapposizioneevidentetrail vecchio ed il nuovo che investe trasversalmente la materia della proprietà 5

6 intellettuale,quelladeldirittodell informazioneedall informazione, quella della privacy e della trasparenza nonché, più in generale, il tema dei meccanismi e delle dinamiche di imputazione delle condottenellospazioglobale. La responsabilità degli intermediari della comunicazione, l enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, il difficile e conflittuale rapporto tra privacy e copyright nella società dell informazione,lenuovefrontiereedicrescentilimitidellalibertà di manifestazione del pensiero nel cyberspazio, il tema complesso maormaidaaffrontaresenzaulterioririnviidell anonimatoinrete e quello del difficile equilibrio tra la trasparenza ed il diritto alla privacy ed alla riservatezza sono alcuni dei profili sui quali, nella pagine che seguono, attraverso il racconto di fatti ed episodi della storia recente della Rete, si confrontano tesi accusatorie e teorie difensive. Non aspettatevi da questo libro risposte o soluzioni perché rimarrestedelusie,egualmente,nonaspettatevidileggerelepagine di un saggio o piuttosto di un trattato perché si tratta solo di una bloganthologycheraccoglieframmentidipensierieconsiderazioni suldirittodellaretechepossono,nellamiglioredelleipotesi,offrire e proporre suggestioni o, piuttosto, inviti a guardare a talune delle questioni affrontate in una prospettiva nuova e diversa rispetto a quelladallaqualeleaveteguardatesinqui. Glispuntidiriflessioneelostimoloadaffrontaretalunidei problemideldirittodellaretetrattatineipostdelmiobloge,quindi, in questa raccolta disordinata di scritti vengono dal lavoro e dal confronto costante con gli amici ed i colleghi dell Istituto per le politichedell Innovazionemaanchedaicommentiedallediscussioni che hanno seguito la pubblicazione dei post e degli articoli con quantihanno,evidentemente,acuoreilfuturodellarete. UnringraziamentoalqualenonpossosottrarmivaaPunto Informatico ed al suo Direttore che mi ha frequentemente ospitato sullecolonnedelsuogiornaleedinvitatoapartecipareadiscussioni e dibattiti dei quali trovate frammenti nelle pagine che seguono e, analogo ringraziamento, per le stesse ragioni, non posso non indirizzare a gli amici di Internet Magazine che sulle loro pagine hannospessovolutoraccogliereilmiopensieroelamiaopinionesu fatti e processi della Rete e nella Rete, dandomi così occasione di approfondire ed incuriosirmi a circostanze che, in caso contrario, nonavrei,forse,notato. Molti altri amici e colleghi, negli ultimi anni, hanno accettato di confrontarsi con me sulle tematiche trattate in questa raccoltadiscritti,invitandomiaguardareallecosedellareteinuna prospettiva diversa o, semplicemente, da un diverso angolo di visuale: quello dei giganti della Rete penso, tra i tanti che vorrei 6

7 nonsioffendesseroperlamancatacitazione,apierluigidalpinodi Microsoft, a Marco Pancini di Google o a Cristian Perrella di My Space quellodeiconsumatoriedutentinelqualemarcopieranidi Altroconsumomihaaccompagnatoconineguagliabiledisponibilità, quellodelleistituzionicuilostatohaattribuitoildovereditutelare il diritto alla privacy dei cittadini elettronici penso a a Luigi Montuori dell Ufficio del Garante per la privacy che si è sempre mostratodisponibilealconfrontoedaldialogoancheladdoveilmio approccio originario ai problemi della Rete si presentava pià ù lontanoemenocompatibileconilpuntodivistadelsuoufficio. Non avrei mai pensato di confrontarmi con certe questioni se non avessi conosciuto la passionale genialità di Leonardo Chiariglione,nonavessiavutol occasionediunconfrontoserratoe costante con un innovatore cose come Stefano Quintarelli o, piuttosto,mifossemancatalapossibilitàdivederedavicinoquanto la Rete oltre a strumento di informazione possa anche divenire oggettodiinformazioneconfrontandomiconmarcomontemagno. Leriflessionigiuridichecontenutenellepaginecheseguono, il metodo e l approccio ai problemi è, ovviamente, merito esclusivo dei Maestri di diritto che ho incontrato sul mio cammino e, quindi, dei tanti studiosi, amici e colleghi del Cirsfid dell Università di Bologna, del Prof. Enrico Pattaro e di Giovanni Sartor ma anche di Giuseppe Corasaniti che mi ha voluto vicino in un ormai lungo cammino di divulgazione della cultura informatica giuridica elaborata da altri Maestri di stagioni più lontane nel tempo quali VittorioFrosinieRenatoBorruso. L Università, tuttavia, talvolta guarda la Rete da lontano e non la usa in tutte le sue potenzialità e, quindi, non posso dimenticare la preziosa occasione di continuo aggiornamento ed approfondimentochemièstataoffertadallediscussionidilistacon gliamicidelcircolodeigiuristitelematicieconquellidelcsig. Sono convinto, d altra parte, che avrei guardato ad alcuni problemi e proposto soluzioni diverse se, lungo il mio cammino, anchesesolodirecente,nonavessiincontratojuancarlosdemartin e non fossi stato stimolato all approfondimento di talune questioni dallaricercadelsuocentrostudinexadelpolitecnicoditorino. Un grazie lo devo, certamente, a molti altri che, in questo momento,probabilmentenonricordooperchéhocondivisoconloro momenti di confronto intenso ma non costante o, al contrario, perché sono tanto entrati a far parte del mio quotidiano da non consentirmidiscinderneidealmentenomiedidentità. Riflettere, ragionare, tentate di capire, scrivere e comunicare convinzioni ed opinioni, richiede prima ancora che conoscenza, tempo, serenità e passione: amicizie, affetti e famiglia, 7

8 quindi, costituiscono, a mio avviso, irrinunciabili ingredienti di qualsiasiesercizioculturale. I meriti dell opera sono, dunque, diffusi mentre, come di consueto, ogni errore concettuale ed ogni refuso è da imputare esclusivamenteall autore. GuidoScorza 8

9 1.Laresponsabilitàdegliintermediari. DiGoogle,Piratebay,Rapidshareedaltridemoni. Nonchiamiamoloil CasoGoogle. 27luglio Il fatto 1 è ormai noto: la Procura della Repubblica di Milano sembra intenzionata le notizie sono ancora poche e frammentarie a contestare a 4 dirigenti di Big G la violazione della disciplina sulla privacy e quella in materia di diffamazione pernonaverimpeditoa4ragazzinitorinesidipostaresugoogle videola"cronaca"girataconunvideofoninodiunalorobravatain dannodiuncompagnodiscuolamenofortunatoperchédown. Come già accaduto nel novembre del 2006 quando la storia venne, per la prima volta, alla ribalta in Rete e per una volta fuoridallaretenonsiparlad'altroeil"casogoogle"tiene bancointvcomesuigiornali. E' comprensibile perché, questa volta, nell'occhio del ciclonecièfinitoilcolossodimountainviewma,lavicenda,nonè moltodiversadatantealtrechesisonogiàconsumateindannodi soggettimenonotireisoltantodiavermessoadisposizionediun utente uno strumento capace di consentirgli di dire la sua al mondointero. E'perquesto edaquiiltitolodiquestopost cheionon parlereidiun"casogoogle". L'iniziativa dei giudici milanesi trascende le sorti dei 4 quattro dirigenti di Google e riguarda, piuttosto, due principi che mi stanno particolarmente a cuore: la rete come strumento di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e la Netneutrality. Dueparolesottoentrambiiprofili: 1 Il 18 ottobre 2008, David Carl Drummond, presidente e poi Ad di Google Italy; George De Los Reyes, membro del Cda di Google Italy e poi Ad; Peter Fleitcher, responsabile delle strategie per la privacy per l'europa; Arvind Desikan, responsabile del progetto Google Video per l'europa, sono, successivamente, stati citatiingiudizioedaccusatidiconcorsoindiffamazioneeviolazionedellaprivacy. Iltestodeldecretodicitazione,pubblicatodaIlsole24ore.comèreperibileall URL google diffamazione citazione giudizio minorenne.shtml?uuid=304240e2 acde 11dd b5f0 553f252854bf&DocRulesView=Libero#. 9

10 1.IntuttiiPaesidelmondosilottadacentinaiadianniper garantire a tutti i cittadini l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero. Si è, tuttavia, sin qui trattato di una battagliapersaperchélalimitatezzadellepossibilitàdiaccessoai media mainstream hanno sempre fatto sì che pochi potessero parlareeglialtrifosserocostrettiadascoltare. Oggi è diverso: grazie a Internet il problema della limitatezza delle possibilità di accesso ai media è superato e chiunque può, in pochi click, far sentire la sua voce lontano ed a milionidipersone. Il presupposto perché ciò sia possibile e che esista oltre alla connettività diffusa in ogni area del Paese un'adeguata infrastruttura di comunicazione liberamente accessibile da chiunquesenzacostiedinmodoimmediato. Tale infrastruttura è quella che gli UGC, ormai da anni, pongonoadisposizionedeipropriutenti. Milionidigigabyte,migliaiaemigliaiadivideo,centinaiae centinaiadiinformazioni,ideeedopinionicheognioraprendono cosìlastradadelwebsenzachenessunopossaarrestarnelacorsa. Unsoloprincipiodovrebbeguidarequestonuovouniverso dell'informazione: chi sbaglia o, comunque, viola gli altrui diritti devepagare. Pensarladiversamenteerintracciareincapoachigestisce sebbene non per pura filantropia quella straordinaria infrastruttura di comunicazione un dovere non scritto e tecnicamenteinattuabiledicontrollosuicontenutiimmessiinrete dagli utenti, semplicemente, vuol dire, non comprendere il senso della rivoluzione in atto e, soprattutto come ha già fatto notare Stefano Rodotà dalle colonne di Repubblica pretendere di applicareregolevecchieaduncontestonuovo. 2. Una tecnologia come già ricordava Layla Pavone nel 2006 è neutra rispetto alla liceità o illiceità delle condotte attraversoessaposteinessere 2. 2 Il post pubblicato da Layla Pavone il 26 novembre 2006 sul suo blog: GoogleeInternetcacciaallestreghe Siamonell'arcodi48oreripiombatinelMedioEvo.SiSignori,siamodinuovonel MedioEvodell'informazioneede'partitalacacciaallestreghe. La classe politica, il quinto potere, il sistema giudiziario italiano stanno dimostrando la loro totale inadeguatezza nell'occuparsi di una problema come quellodell'informazioneviainternet. Eladimostrazionediquestaincapacitàtotaledigestirelasituazionesie'palesata proprio con la vicenda del video della violenza sul ragazzo handicappato, dove anziché analizzare il problema nella sua evidenza dal punto di vista sociologico e psicologico ovvero perché quattro adolescenti decidono di picchiare un loro 10

11 Colpevolizzare i gestori dell'infrastruttura di comunicazione è un pò come contestare ad un tassista (anzi no, date le dimensioni del fenomeno, almeno al macchinista di un treno da migliaia di persone) di aver portato sul luogo dell'omicidioilkillero,piuttostoadunpostinodiaverconsegnato unaletteraminatoria Net neutrality,direiunaparoladanondimenticareedun principiocuiispirarelosviluppodelladisciplinadellamateria. ChivuolimbavagliarelaGrandeRete? Ottobre2008 InternetMagazine compagnopiùdeboleeindifesoriprendendolascenaconcellulareepoirenderla pubblica? cisistafocalizzandosuunaltroversantechee'ditutt'altranatura. Insomma,nonsosemispiegomasiamodavverolaparadosso:sie'persodivista l'obiettivo,sida'lacolpaagoogle,adinternetchehannofattolastessafunzione che avrebbe potuto avere un qualunque altro veicolo che so una chiavetta USB recapitataallasededell'ansaattraversouncorriere anzichéandareunavoltaper tutteafondodelproblemadellagenerazionedeiteen agerssemprepiùinbaliadi unasocietàchedituttosioccupafuorchédiloro. L'establishment si e' rivelato in tutta la sua incapacità di rapportarsi con la vita reale. E per dare l'impressione di sapersene occupare ha deciso di emettere una condannaneiconfrontidiinternetsenzanemmenoconoscernelefunzionalità. Come dire, si sta colpevolizzando il vettore (il corriere, se si fosse trattato della chiavettaubsinviataallesededell'ansa)anzichédomandarsiedandareafondodel perchésisiaverificatounattocomequellodellascuoladitorino. Aiuto!MainchePaeseviviamo??? Macomenonpreoccuparsidelfattochesiapartital'ennesimacampagnaTVantiinternet, nata e strumentalizzata con lo "scandalo" Google?...Telegiornali che parlanotangenzialmentedellenefandezzediquattrogiovanidisgraziati,puntando ilditosugooglepiuttostocheapprofondirelecausedella"degenerazione"diquesti ragazzi. Ma come si fa a questo punto a non assumere un atteggiamento di difesa della libertàdell'informazionechenessunaltromediaaldifuoridiinternete'ingradodi garantire? Ma come non dire allora che la causa di questo ed altri raccapriccianti episodi di violenzasianoingranpartedovutiaimodellicomportamentalicheoggioffrelatv aiminori? ComenondenunciarequestaTVchee'allosbandoechenesefregaaltamentedi rispettare le fasce protette, mandando on air programmi allucinanti, che contengonosesso,violenzeverbaliefisiche,propostiqualunqueoradellagiornata? Vorrei lanciare un appello a tutti i miei colleghi ed e' quello di creare immediatamenteuncomitatopermanenteperl'informazionesuinternetchepossa essereilpuntodiriferimentoperfarconoscerealleistituzionigiudiziarie,politiche eagliorganidiinformazioneilvaloreelepeculiaritàdellarete. QuestacacciaallestreghenonhanessunfondamentoeilMedioEvoe'cosadi500 annifa.indietrononsipuòtornare,sipuòsoloavanzare. 11

12 L'Italia dichiara guerra ai pirati anzi, ai porti nei quali attraccanoanchegaleonipirata. Cosed'altritempisipotrebbepensaremasisbaglierebbe. E',infatti,proprioquestoilsensodelprovvedimentoconil qualeloscorsoprimoagostoilgippressoiltribunaledibergamo ha ordinato cautelativamente a tutti gli ISP italiani di interdire l'accesso all indirizzowww.thepiratebay.org; airelativialiase nomi di dominio presenti e futuri, rinvianti al sito medesimo; all indirizzo IP statico , che al momento risulta associatoaipredettinomididominio.eadogniulterioreindirizzo IPstaticoassociatoainomistessinell attualitàeinfuturo.. MacominciamodalprincipioovverodallaBaia. The Pirate Bay è un sito internet attraverso il quale gli utenti di tutto il mondo possono ricercare files torrent relativi a musica, video, software, videogame ed ogni altro contenuto digitale. Sitrattadiunprogettointernazionaleche,ormaidaanni,è divenuto il punto di riferimento di un certo modo di intendere la Reteedha,proprioperquesto,giàinpassato,formatooggettodi attenzione per usare un eufemismo dei rappresentanti delle majordell'audiovisivoedelleauitoritàgiudiziariedidiversipaesi. DefinirelaBaiacomeun'isoladiPiratinelsensodeteriore del termine come sembra fare il Giudice nell'ordinanza con la qualehaordinatoaiprovideritaliani quasichefosserolaguardia Costiera della Rete di interdire ai naviganti battenti bandiera tricolore di attraccare sulle spiagge dell'isola è, francamente, riduttivo. ImotoridellaBaiaindicizzanoognigiornomilionidifiles torrent relativi a brani musicali di artisti emergenti che reietti dalle major dell'audiovisivo o, piuttosto, non avendo occasione di entrareincontattoconilmondodellamusicachecontascelgono laretecomemodoperfarsiconoscereo,piuttosto,documentarie reportagecheriportano,senzacensureereticenze,ciòcheaccade negli angoli più remoti del Pianeta e che i media mainstream scelgono di non raccontare o, infine, contenuti di elevato valore culturale ma basso appeal di mercato e, dunque, praticamente introvabilisugniscaffalideimediastoredellenostrecittà. Difficile negare ed è bene sottolinearlo per evitare fraintendimenti cheilmotorediricercadellabaiaindicizzianche contenuti digitali protetti da diritti d'autore e che, pertanto, in questosenso,agevoliildownloadnonautorizzatoditalicontenuti ma, da qui a definire fuori legge l'intera Baia il passo non è affattobreve. Miglia e miglia marine per rimanere nella metafora infatti, separano chi viola gli altrui diritti d'autore da chi gestisce 12

13 uno dei tanti servizi di intermediazione della comunicazione caratteristicidell'architetturadirete. Una cosa è svaligiare un appartamento dopo essersi fatti unacopiadellechiaviecosadiversaèaverriprodotto tradecine e decine di altri esemplari di chiavi anche quelle poi utilizzate perilfurto. E' per questo che, proprio la configurabilità in astratto ed a prescindere, dunque, dalla vicenda di Pirate Bay di una responsabilità, in capo al gestore di un motore di ricerca di files torrent,pericontenutidiffusioscaricatidaisuoiutenticostituisce, probabilmente,l'aspettodimaggiorinteressedelcasothepirate Bay. IlprovvedimentoconilqualeilmagistratodiBergamoha vietato thepiratebay ai naviganti italiani è un provvedimento preventivoconlaconseguenzacheessoèassuntosullabasediuna semplice ipotesi di reato che potrà o meno risultare confermata all'esitodiunprocedimentoche,nelnostrocaso,èappenainiziato. Il reato contestato ai gestori di thepiratebay è quello previstoepunitodagliarticoli110c.p.e171 ter,comma2,lettera abis),dellalegge22aprile1941n.633peraver inconcorsotra loro e con altri attualmente ignoti, in violazione dell articolo 16 dellasuddettalegge(n.d.r.laleggesuldirittod'autore)edafini di lucro comunicato al pubblico opere dell ingegno protette dal diritto di autore, in particolare file musicali; documenti di testo, riproduzioni digitali di pubblicazioni a stampa, audiolibri, immagini, opere cinematografiche e televisive, programmi informatici (secondo il dettagliato elenco dinamico, in costante aggiornamento, pubblicato sul sito medesimo, distinto per tipologie di file, reperibile a partire dall indirizzo web immettendo le opere stesse sullareteinternetattraversoilsitoidentificatodaiseguentinomi di dominio (tutti alias del medesimo sito): wwvw.thepiratebay.net; torrenttrackerequindirendendodisponibili,sullecorrisponderti pagine web codici alfanumerici complessi del tipo torrent, in gradodiidentificareunivocamenteisingolifileediconsentire,agi utenti registrati sul sito, di scambiare tra loro copie integrali o parziali dei file stessi; ravvisandosi il lucro negli introiti delle inserzionipubblicitarieapagamentoinseritesulsitostesso,come purenellatariffa noninferioreadeurocinquemila applicataagli utenti che accedono al sito in deroga alle politiche di utilizzo prescrittedagliamministratori.. 13

14 Tale reato, peraltro stando a quanto ipotizzato dall'accusa sarebbe stato commesso con l aggravante di cui all arr. 61 n. 7 c.p.., per aver cagionato ai detentori del diritto patrimonialediautoresullesuddetteopereundannopatrimoniale di rilevante gravità (essendo indici sintomatici della ritenuta gravità sia l elevatissimo numero di opere dell ingegno abusivamernecircolantitramiteilsitocheilconsiderevoleprezzo di mercato del software reso disponibile, comprensivo sia di sistemioperativichediprogrammiinformaticiapplicativiperuso professionale). Il Giudice per le indagini preliminari, nel pronunciare il provvedimentodelprimoagostopurprendendoattodelfattochei server della baia non ospitano direttamente contenuti protetti da diritto d'autore ha, comunque, ritenuto che la funzione di indicizzazione svolta dal sito sia strettamente strumentale alla consumazione dello scambio di file al di fuori delle fonti messe a disposizione dai detentori dei diritti di autore e comunque al di fuoridegliordinarieleciticircuiticommercialideibenioggettodi proprietàintellettuale. Si tratta di una conclusione che non convince in quanto essarischiadicondurreadunprofondoripensamentodiunodei principifondamentaliattornoaiqualiècresciutaesièsviluppata la Rete: quello della non resposansabilità degli intermediari della comunicazione. Unavoltaaffermatoilprincipioperilqualeigestoridiun motorediricercadifilestorrentsonoresponsabiliperl'eventuale download illegale posto in essere dai propri utenti è piuttosto difficile resistere alla tentazione di imputare analoga responsabilità ai titolari di un motore di ricerca per eventuali contenuti illeciti anche sotto profili diversi dalla proprietà intellettuale (pedopornografia, notizie diffamatorie, diffusione di datipersonali,insidertrading,aggiotaggio) indicizzati. Difficile, d'altra parte, trovare convincenti le motivazioni sulla cui base il magistrato è giunto alla conclusione di ritenere attendibilel'ipotesidireatoformulatadall'accusa. Scrive, infatti, il Giudice nell'ordinanza che l ipotesi apparirebbe vieppiù fondata anzi del tutto pacifica avendo riguardo agli assetti ed ai contenuti del sito in esame, che programmaticamente non prevede alcune attenzione al rispetto deidirittidiautore. Ciò, secondo lo stesso giudice, potrebbe evincersi dalla denominazione,innanzitutto sintomaticadiunchiaroeconvinto riferimentoalta pirateriainformatica (ThePirateBayLabaiadei pirati) come pure dalle indicazioni riportare sulle pagine stesse del sito, dove si evidenzia, tra l altro che gli unici contenuti 14

15 destinati ad essere filtrati e bloccati dagli amministratori di sistema sono quelli concretamente fastidiosi ovvero dannosi per gliutenti,valeedirevirusinformatici,messaggiinqualchemodo molesti (cd. spam ), file contraffatti (cd. fake falsi il cui contenuto non risponde alla denominazione), con esclusione di ogni altro file e quindi senza alcun discrimine tra contenuti legalmente detenuti e diffusi e contenuti che al contrario non lo sono. Come dire che invitare al rispetto della netiquette e prevedere strumenti autodisciplinari per eventuali violazioni del codicedeontologicodellaretecostituisceindicesintomaticodella natura illecita di un'iniziativa telematica o, piuttosto con riferimentoall'attenzionemostratadalgiudiceversoilnomedella baia chel'abitononfailmonacomafailpirata. In tale contesto, prima di assumere decisioni giustizialiste cherischiano,peraltro comeemergedallostesso tenore letterale dell'ordinanza del GIP di Bergamo di essere fortemente intrise di contenuti ideologici e, soprattutto, influenzatedaconsiderazionilinguisticheoetimologichepiuttosto che giuridiche occorre tener presente il rischio di pericolose derive che porterebbero, nel breve periodo, ad una radicale trasformazionedellareteitaliana. Il principio della non responsabilità salvo casi eccezionali degli intermediari della comunicazione è, peraltro oggifissatoachiareletterenelladisciplinaeuropeasulcommercio elettronico con la conseguenza che il divieto di attracco sulle spiagge della grande Baia disposto dal giudice italiano rischia anche di minare delicati equilibri tra gli ordinamenti dei Paesi membriedi frammentare l'interneteuropea. Seguendo questa rotta, per chiudere una baia virtuale asseritamente pirata si rischia di dar vita a baie reali ovvero a isole geograficamente confinanti nelle quali regnano regole giuridiche diverse per cui per individuare files torrent attraverso thepiratebaybastafareunagitanellarepubblicadisanmarinoo, piuttosto,appoggiareilportatilesullemuradellacittàdelvaticano intercettandolabandadelproviderpontificio. Decisioni di questo tipo segnano un ritorno al passato e ricordano quella dimensione pre globalizzata della comunicazione che Internet ha relegato per sempre ai libri di storiaedallecartenautichedialtritempi. Come già anticipato, tuttavia, quella del primo agosto è soloun'ordinanzacautelarechebenchéidonea,perilmomento,a rendere meno agevolmente accessibile in Rete, ovviamente, già fioccanoirimediperaccedereallabaiaagirandolerestrizionidei 15

16 provider italiani thepiratebay non stabilisce nulla di definitivo sull'effettivaresponsabilitàdeisuoigestori. Converrà,pertanto,rinviareogniulteriorecommentoalle conclusioni di una battaglia legale che anche data la fiera reazionedeigestoridithepiratebayedellacomunitàtelematica sipreannuncialungaericcadicolpidiscena. C'è, tuttavia, un altro aspetto della vicenda che colpisce e sollevapiùdiunapreoccupazione. Il Giudice non si è limitato ad ordinare ai provider operantiinitalia direndereinaccessibileuncertositointerneto, piuttosto, un determinato nome di dominio ma è andato oltre, spingendosi ad ordinare agli ISP di disabilitare egualmente l'accesso ad ogni altro nome di dominio che, anche in futuro, dovesserendereraggiungibililemedesimerisorse. Per questa via, tuttavia, il magistrato ha finito con l'imporreagliinternetserviceproviderunobbligodisorveglianza (quasi) generale in aperto contrasto, ancora una volta, con i principididirittoormaiaffermatisinell'ordinamentoeuropeoche escludono categoricamente la sussistenza di un simile obbligo in capoagliintermediaridellacomunicazione. ScrivoveleggiandotraSaintMalo,lacittàcorsaraeJersey, l'isoladeipiratidisuamaestàesaràforseperquestochemisento istintivamente portato ad augurarmi che la grande baia torni prestoaccessibileainavigantiitalianicosìcomeloè,inquesteore, a chiunque, come me, abbia la fortuna di attraccarvi da terre straniere. Non sono preoccupato perché la chiusura della Baia precluderà a tanti naviganti italiani di scaricare sui propri PC musicaefilm ascrocco edinbarbaaglialtruidirittid'autore. E' giusto così e non credo che la storia di Robin Hood possa costituire un valido alibi per infrangere impunemente le leggi così come non costituisce una scusa credibile per l'introduzionedinuovibalzelli. Rubare è reato tanto che si lo si faccia in danno dei più ricchi e che si rubi proprietà intellettuale tanto che lo si faccia in dannodeimenoricchiechesirubinobarattolidimarmellata. Ilpunto nellavicendadithepiratebaycosìcomeinogni altravicendarelativaapreteseresponsabilitàdiintermediaridella comunicazione per le condotte dei propri utenti è un altro e concerne la libertà di comunicazione e di accesso alla cultura digitalenellasocietàdell'informazione. Ingiocononc'èlasopravvivenzadithepiratebay chiusa una baia se ne apre un'altra! ma il rischio di veder messo in discussioneunprincipiofondamentaleperlasopravvivenzadella 16

17 Rete:quellosecondoilqualesolochirompepagaenonanchechiè nelmezzotralafiondaedilvetro. OgniPaeseè,ovviamente,liberodistabilire salvopoila difficoltàdifarle,inconcretorispettareedigiustificarecertescelte dinanzi alla comunità internazionale le regole che ritiene più opportune per l'esercizio di ogni attività di intermediazione delle comunicazionielettronichema,finoaquandoilpoterelegislativo preferisce restare un passo indietro e lasciare che la tecnologia faccia il suo corso, l'autorità giudiziaria che in ossequio al principiodellaseparazionedeipoterihaesclusivamenteilcompito di far rispettare le leggi dovrebbe astenersi dal sostituirsi al Parlamento cercando di orientare con provvedimenti cautelari e procedimentigiudiziaridall'esitoincertolosviluppodellapolitica dell'innovazione. E' divenuto, infatti, ormai troppo frequente il ricorso ai Giudiciel'intervento piùomenoautonomodiquestiultimi per cercare di far cristallizzare regole che il legislatore non ha voloto sin qui scrivere: il caso Google Vividown, quello Google vs. Mediaset, le decine di casi che hanno visto contrapposti gli ISP ai titolari dei diritti d'autore e, ora, il caso The Pirate Bay sono riconducibiliadunteoremaunitarioepreoccupantechevorrebbe spingere l'autorità giudiziaria a stabilire un principio, sin qui, irrintracciabile nel nostro ordinamento secondo il quale gli intermediari della comunicazione quale che sia il ruolo da essi svolto (ISP, access provider, content provider, UGC o motori di ricerca) devono controllare che i propri servizi non vengano utilizzatiinviolazionedialtruidirittiepossonoesserechiamatia rispondere sia civilmente che penalmente di eventuali condotte illeciteposteinessereperillorotramite. Tale teorema, tuttavia, non conduce solo alla riscrittura delleregoledellacomunicazionetelematicamaimpone,nelbreve periodo, anche una radicale riformulazione del codice (in questo casonelsensodibit)sulqualepoggial'infrastrutturadirete. La proprietà intellettuale non mi stancherò mai di ribadirlo vatutelataechisaccheggiaglialtruidirittid'autoreva sanzionatomaguaiapensarechetravolgerel'architetturadirete e criminalizzare condotte giuridicamente e tecnologicamente neutralisiailmodomiglioreperfarlo. Guai, soprattutto, a dimenticare che i diritti di proprietà intellettuale non sono sovra ordinati rispetto ad altri diritti egualmente fondamentali quale, ad esempio, quello di manifestazione del pensiero e che, pertanto, per tutelare il portafoglio delle major non si può vietare l'attracco su una baia attraverso la quale vengono diffuse anche informazioni utili a 17

18 raggiungere contenuti liberi che costituiscono l'espressione del pensieroodell'artedimilionidinaviganti. Il problema non è di merito ma di metodo: le violazioni della proprietà intellettuale vanno punite e sanzionate ma non a costodisacrificareirrimediabilmentealtridiritti. Agirediversamenteedimpostarel'enforcementdeidiritti di proprietà intellettuale secondo lo schema caro a Monsieur Olivennes ed al Presidente Sarkozy così come alla Procura di Bergamo è come inibire ad un giornalista reo di un illecito diffamatorioditornareascrivereo,piuttosto,chiudereilgiornale attraversoilqualeladiffamazioneèstataperpetrata,precludendo, così, a milioni di cittadini l'accesso ad informazioni e contenuti utiliepreziosi. Il problema della proprietà intellettuale in Internet è una questione culturale e, come tale, va affrontata e risolta: meno divieti di attracco, più informazione e, soprattutto, maggiore innovazione nei modelli di business di un'industria quell'audiovisiva cheha,probabilmente,troppoalungopreteso direstareegualeasestessavivendodirendita. Perché non creare centinaia di baie legali con tariffe di attracco accessibili ai naviganti e, soprattutto, adeguata libertà di utilizzodellerisorselegalmenteacquistate? Iointermedio,tuintermedi,egliruba! 6ottobre Gli amici del Circolo dei Giuristi telematici hanno appena pubblicato le motivazioni con le quali il Tribunale del riesame di BergamohaannullatoildecretodisequestrodiThepiratebay 3. 3 Provvedimento pubblicato il 6 ottobre 2008 sul sito del Circolo dei Giuristi telematiciall indirizzo: RepubblicaItaliana TribunalediBergamo Sezionepenaledeldibattimentoinfunzionedigiudicedelriesame ordinanzadiaccoglimentodiriesameavversosequestropreventivo art.324c.p.p. ******** IlTribunalediBergamo,compostodaiMagistrati: dott.vittoriomasiapresidente dott.stefanostortogiudicerel. dott.marialuisamazzolagiudice letti 18

19 gliattidelprocedimentoinepigrafeneiconfrontidis.k.p.edaltriperilreatodicui agli artt. 110 c.p. e 171 ter co. 2 lett a bis) L. 633/41 ed esaminata la documentazione; udite lepartiall'udienzaindata ; premesso che, su richiesta del Pubblico Ministero, in data il GIP di Bergamo disponevailsequestropreventivodelsitowebwww.thepiratebay.org,disponendo che i fornitori di servizi internet (Internet Service Provider) e segnatamente i provideroperantisulterritoriodellostatoitalianoinibiscanoairispettiviutenti anche a mente degli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 70 del l'accesso: all'indirizzowww.thepiratebay.org; airelativialiasenomididominiopresentiefuturi,rinviantialsitomedesimo; all'indirizzoipstatico ,chealmomentorisultaassociatoaipredetti nomi di dominio, e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell'attualitàedinfuturo; rilevato che con ricorso ex art. 324 c.p.p. e successiva memoria depositata il giorno dell'udienza, i difensori di S.K. chiedevano la revoca del sequestro, eccependo nullità di ordine processuale; difetto di giurisdizione; insussistenza del fumus delicti;nonchéfalsaapplicazionedell'art.321c.p.p.,degliartt.14/17d.l.vo70/03 edelladirettiva2000/31/ce; ritenuto che non può allo stato revocarsi in dubbio la sussistenza del fumus delicti (quantomenosecondolatipicitàdell'art.171co.1lett.abis)l.633/41),allalucedi quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza, che riferisce di un elevatissimo numerodicontattialsitoinquestioneregistratisulterritorionazionale(intermini dialcunecentinaiadimigliaia); che tali contatti, per specificità, l'evidenza e l'ampiezza dell'offerta contenuta nel sito oggetto di cautela, devono essere ragionevolmente ricondotti, almeno in una significativa parte, all'acquisizione in rete di beni protetti dal diritto di autore, in violazionedellenormeapresidiodellostesso; che in proposito a nulla rileva il fatto che tali beni non siano nella diretta disponibilità degli indagati, ma collocati in archivi contenuti in apparecchi elettronicidialtrisoggetti,dalmomentochesololeinformazionicontenutenelsito inquestione(nelqualesitrovanolechiaviperaccedereagliarchividicuisoprae attingernedirettamentedocumenti)consentonolarealizzazionediqueicontattiin numeroesorbitantecuifariferimentolaguardiadifinanza; che in tale contesto risulta del tutto evidente come gli indagati, attraverso il sito opere dell'ingegno protette, condotta astrattamente rispondente alla tipicità dell'art.171citato; che,riconosciutoilfumuspercomeesposto,devealtresìaffermarsilasussistenza del periculum, dovendosi in proposito osservare che l'elevatissimo numero di connessioni rilevate induce a ritenere in via probabilistica (valutazione del tutto compatibile con il carattere della delibazione cautelare) l'attualità della commissionedeldelittoipotizzato; che,attesoilconcretoatteggiarsidelfattocomesopratratteggiato,all'affermazione dellasussistenzadifumusepericulum,deveconseguentementeaffermarsianchela sussistenzadellagiurisdizioneitaliana; considerato 19

20 Ilcontenutodelprovvedimentoèquestionedapenalistie lalascioadaniele 4 edaglialtricolleghi. Iomilimitoadunpaiodiconsiderazioni. (1)IGiudicidelriesamehanno,insostanzastabilitocheil provvedimentodiquestaestateandavaannullatoperchéildiritto processualepenalenoncontemplaprovvedimenticautelariatipici eunordinediinibitoriaècosadiversadaunordinedisequestro.a che occorra ora esaminare il profilo inerente alla falsa applicazione dell'art. 321 c.p.p.,che,inquantoattinentealmerito,hanaturaassorbentedegliulterioriprofili eccepiti; ritenuto che le misure cautelari e segnatamente i sequestri, secondo l'ordinamento processualepenale hannocaratteredinumerusclausus,nonconoscendoilcodice diritounistitutoatipicoqualequellodicuiall'art.700c.p.c.; chediconseguenzanonègiuridicamentepossibileemetteresequestropreventivo aldifuoridelleipotesinominateperlequalil'istitutofuconcepito; che il sequestro preventivo ha una evidente natura reale (come peraltro fatto palesedallostessonomeniurisdelgenerealqualeessoappartiene),inquantosi realizza nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla res, che sottrae il beneallaliberadisponibilitàdichiunque; chedunquel'ambitodiincidenzadelsequestropreventivodeveessereristrettoalla effettivaapprensionedellacosaoggettodelprovvedimento; considerato che il decreto censurato ha il contenuto di un ordine imposto dall'autorità Giudiziaria a soggetti (allo stato) estranei al reato, volto ad inibire, mediante la collaborazionedeglistessi,ognicollegamentoalsitoinquestionedapartediterze persone; che tale decreto (pur astrattamente in linea con la previsione degli artt. 14 e ss. D.L.vo 70/03), lungi dal costituire materiale apprensione di un bene, si risolve in veritàinunainibitoriaatipica,chespostal'ambitodiincidenzadelprovvedimento da quello reale come detto ambito proprio del sequestro preventivo a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti indeterminati (i cd. provider), cui è ordinato di conformare la propria condotta (cioé di non fornire la propria prestazione), al fine di ottenere l'ulteriore e indiretto risultato di impedire connessionialsitoinquestione; ritenuto chel'usodeltipodicuiall'art.321c.p.p.,qualeinibitoriadiattività,nonpuòperò essere condiviso, in quanto produce l'effetto di sovvertirne natura e funzione, di talchéilsequestrodeveessereannullato; PQM vistigliartt.321,322e324c.p.p. annulla il decreto di sequestro preventivo emesso in data dal GIP di questo Tribunale. Mandaallacancelleriaperquantodicompetenza. CosìdecisoinBergamo,il24settembre2008 F.toIGiudici AlPubblicoMinisteroGiancarloMancusi All'avv.GiovanniBattistaGallusdelForodiCagliariancheperS.P.K. All'avv.FrancescoPaoloMicozzidelForodiCagliari AlGIPdott.ssaMascarino 4IlriferimentoèalcollegaDanieleMinotti,bloggersuwww.minotti.net 20

21 me povero civilista sembra cosa ovvia ma evidentemente in dirittopenalenonloèseilgipdeltribunaledibergamoha,asuo tempo,ritenutodipoterordinareatuttigliispitalianidirendere inaccessibileuninterosito A prescindere dai tecnicismi processual penalistici, sono, comunque, contento del provvedimento perché chiarisce un principio a me assai caro: non si può rendere inaccessibile un'intera fonte di informazione solo perché attraverso essa vengono diffuse ANCHE informazioni utili a commettere un reato (ammessochesiacosì). (2) I Giudici del riesame indugiano a lungo sulla sussistenza, nel caso di specie, del requisito del fumus boni iuris, espressione cara ai giuristi per dire, in buona sostanza, che l'azione della quale il provvedimento cautelare mira a salvaguardarel'efficacia,semmbrafondata. Nel nostro caso i Giudici del riesame stanno, quindi, dicendo che l'attività contestata a The Pirate Bay, sembra, effettivamente,illecita. Ho già scritto che non è mia intenzione difendere Thepiratebay, non essendo, io per primo sotto un profilo sostanziale, ma forse sarebbe meglio dire "politico sociale" convintodellabontàdell'iniziativa. Il punto è, tuttavia, un altro: i principi di diritto sono suscettibili di applicazione ripetuta nel tempo a fattispecie analoghemacontraddistintedacontenutidiversiergoilprincipio elaborato dai giudici nella vicenda Thepiratebay potrebbe essere applicatodomaniinunavicendatheparadisebay. E'perquestochemisembranecessarioavanzarequalche perplessitàsuunprincipiocheigiudicidelriesamevorrebberofar passare per pacifico: quello secondo il quale diffondere informazioni utili al raggiungimento di un'opera dell'ingegno equivalea"mettereadisposizionedelpubblico" nelsensodicui all'art.171,lett.a bis)lda l'operastessa 5. Francamentenoncredosiacosì. Tale attività è, infatti, caratteristica di tutta una serie di intermediari della comunicazione che svolgono un ruolo 5 Legge n. 633 del 21 aprile 1941 (Legge sul diritto d autore), Art Salvo quantoprevistodall'art.171 bisedall'art.171 ter,èpunitoconlamultadaeuro51 aeuro2.065(185)chiunque,senzaavernediritto,aqualsiasiscopoeinqualsiasi forma: omissis a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta,opartediessa. omissis 21

22 essenziale nelle dinamiche della circolazione telematica dei contenuti:imotoridiricerca,adesempio. SefosseveroquellochesostengonoiGiudicidelriesame, nellavicendathepiratebay,sistarebberivisitandoprofondamente la disciplina europea sulla non responsabilità degli intermediari dellacomunicazione. Sitrattadiunrischioalqualeoccorreguardarecongrande attenzionesenza"lasciarsiprenderlamano"dallacircostanzache INQUESTOCASOsistaparlandodiunabaiadipirati. Sfortunatamente,tuttavia,latendenzaadunarivisitazione di quel principio va diffondendosi come sottolineavo già l'altro giornoapropositodelprovvedimentotedescocontrorapidshare 6. C era una volta il principio della non responsabilità degli intermediari 3ottobre La premessa è che, sfortunatamente, non so leggere il tedesco e, quindi, non posso che fidarmi di quello che ho letto in giro(gaia,peraltro,èunafontepiùcheaffidabile 7 ) malarecente sentenzaresadaigiudicitedeschimilasciaperplesso 8. Secondo i giudici tedeschi, infatti, rapidshare sulla cui qualità di fornitore di hosting non mi sembra possa dubitarsi sarebbetenutoavigilaresuicontenuti"caricati"daipropriutenti, a rimuovere quelli in violazione del diritto d'autore nonché a tracciaregliipdegliuploader. Le parole, le sfumature, i concetti in diritto sono importantie,quindi,nonamocommentareunadecisionechenon sonoriuscitoaleggeredirettamentema,francamente,lasentenza mi sembra difficilmente conciliabile con questa vecchia norma delladirettiva31/2000/ue: Articolo14 "Hosting" 1.GliStatimembriprovvedonoaffinché,nellaprestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del 6 Cfr. il post che segue: C era una volta il principio della non responsabilità degli intermediari 7 Mi riferisco ad un articolo di Gaia Bottà, pubblicato su Punto Informatico il 3 ottobre 2008 e consultabile a questa URL: rapidshare al controllopreventivo.aspx 8 Il testo, in tedesco, della decisione è reperibile qui: undrecht.de/urteile/oberlandesgericht Hamburg html 22

23 servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizionechedettoprestatore: a)nonsiaeffettivamentealcorrentedelfattochel'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendonomanifestal'illegalitàdell'attivitàodell'informazione; b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamenteperrimuovereleinformazionioperdisabilitarne l'accesso. Non mi stancherò mai di ripetere che il diritto d'autore costituisce uno degli indispensabili pilastri della società dell'informazione ma, ad un tempo, faccio fatica ad allontanare il sospetto che in nome del diritto d'autore si stiano travolgendo principifondamentalideldirittosuscettibili,tral'altro,diprodurre effettibenaldilàdeiconfinidellaproprietàintellettuale. Spero di poter leggere presto la sentenza e tornare sull'argomento 9. Laresponsabilitàdeigrandi 29ottobre Leggo su Punto Informatico, in un bell'articolo di Gaia 10, della coraggiosa decisione annunciata da Rapidshare di non procedereanessunaformadifiltraggiosuicontenutidegliutentie, dunque sebbene solo parzialmente di non dar seguito alla decisioneconlaqualenellescorsesettimaneigiudicitedeschigli avevano rimproverato proprio di non "controllare in maniera proattivailcontenutoprimadipubblicarlo" Sfortunatamentenonhoancoraimparatoiltedesconétrovatounatraduzione dellasentenza! 10 IlriferimentoèadunarticolodiGaiaBottàpubblicatosuPuntoinformaticoil29 ottobre 2008 e consultabile a questa URL: no al monitoraggio.aspx 11 PubblicoquidiseguitoilcomunicatoconilqualeRapidshareharesonotala propriadecisione: RapidSharewillnotcontrolUploads October26, millionfileshavealreadybeenuploadedtoRapidShare.Anumberthatproves, thattheworlddependsonmovingimportantdatafromatob.anumberthatalso proves,thatrapidsharewithitsfastandeasyservicesalsoaddressesusersthatare nocomputernerds. RapidShareisthefirsttechnologyworldwidethatmadesendingbigfilessoeasy,so fast and so secure. The files can be stored as long as needed and can be recalled fromanywhereintheworld,theyarestrictlyconfidentialandcanonlybeaccessed by the user that originally loaded them up, or alternatively can be distributed 23

24 Innegabilechedietroladecisionedeiverticidiunodeipiù grandi fornitori di hosting del mondo vi sia anche la preoccupazione di non perdere i propri utenti che, qualora Rapidsharenonliavesserassicurati,avrebberopotutorinunciare adavvalersideiservizidaquestomessiadisposizioneperevitare diincappareinfastidiosi"filtri"ed"intercettazioni". Ciò, tuttavia, non toglie nulla alla posizione assunta da Rapidshare secondo cui spetta ai grandi "influenzare" gli orientamentidipoliticadell'innovazione. Quandocosedelgenerecapitanoaipiùpiccolifornitoridi hosting,infatti,questiultiminonhannoalternativa:osiadeguano, o chiudono o chiuderanno alla prima occasione in cui un titolare dei diritti chiederà loro un risarcimento con qualche zero di troppo Sono i grandi, invece, che hanno sulle spalle la responsabilità di contribuire senza con ciò candidarsi a guidare rivoluzioni o attacchi pirati al diffondersi di orientamenti ed approcci più equilibrati e ponderati ai problemi giuridici della nuovaera. La vicenda Rapidshare sono la prova del fatto che tra la teoriadicertemodernedottrineantipirateriaelapraticailpassoè lungo. ComplimentiaRapidhsare!Paroladiunutentechenonha pernientevogliadisentirsidare,soloperquesto,delpirata! esesifossechiamataparadisebay? among thousands of people quickly and easily. With a couple of billion page impressionsperdayweknow,thatweasaleaderwillhavetopavethewayforthis newtechnology.weareawareofthefactthatwethereforehavebigresponsibility. If, for example, it had been regulated by law to control all copies before the first photocopierwasinvented,itisverylikelythatthesemachineswouldhavenever hitthemarket.that'swhywearedoingeverythingtoenablethisnewtechnology whichisstillveryyoung,butalreadyinspiresmillionsofpeopleeveryday tobe partofourfutureandmakelifemorecomfortable. The security of personal data is very important to us, especially in these times. That'sthereasonwhywewillnotspyoutthefilesthatourclientsfaithfullyupload onto RapidShare, not now nor in future. We are against upload control and guaranteeyouthatyourfilesaresafewithusandwillnotbeopenedbyanyoneelse than yourself, unless you distribute the download link. RapidShare, of course, is againstthedistributionofillegalfilesandassoonasweareinformedaboutillegal distribution,wedeletethesefilesandputthemonafilter.butthegeneralcontrolof uploadsisoutofthequestionforus,becausewethinkthatespeciallyinthesetimes dataprivacycomesfirst.. 24

25 15settembre Thepiratebay indicizza i files torrent delle foto dell'autopsia di due bambini morti e torna nell'occhio del ciclone comeresponsabiledelladiffusionedellemacabreimmagini.(fonte PuntoInformatico) 12. Non conosco i dettagli della vicenda e mi astengo, pertanto,daognicommentostrettamentegiuridicosullastessa. Milimito,tuttavia,arilevarecheinretecircolanomigliaia diimmaginievideorelativeadautopsiediognigeneredicadavere (una ricerca su un qualsiasi search engine o IN UN UGC varrà a darvene conferma) e che i canali televisivi hanno ormai reso le autopsie compagne insostituibili di pranzi e di cene (basti guardarel'epopeadicsi,postmortemeledecinedialtreserietv dianalogocontenuto) segnoevidentecheilgustodelmacabroè, sfortunatamente,diffuso. Si tratta di immagini la cui diffusione in alcuni Paesi può risultare contraria alla legge specie laddove la vittima sia riconoscibile mentre, in altri, "semplicemente" contraria alla moralecomune ammessocheneesistaunasola Ove la diffusione di tali immagini è contraria alla legge, il problema torna essere quello di sempre: chi risponde dei contenuti immessi in Rete da un utente? L'uGC, il gestore di un motorediricercao,piuttosto,l'utentestesso? Ove,invece comemisembradicapireaccadeinsvezia ladiffusionedicerteimmaginiècontrariaallamorale,laquestione sicomplicaedoccorre,amioavviso,riconoscerechedeciderecosa èmoraleecosanonloè,nonèsempresemplicee,comunque,non puòesseredecisionedemandataadunugc,unispoaltitolaredi unmotorediricerca Il rischio, davvero dietro l'angolo, è che per questa via si finisca con il restaurare forme di censura che solo Internet ha saputospazzarelontano. Epoisidicechel'abitononfailmonaco,seThePirateBay si fosse chiamata TheParadiseBay sono sicuro la notizia non avrebbefattoilgirodelmondo. Google,Mediasetequelrisarcimentomilionario 1 agosto2008 PuntoInformatico 12 L articolodipuntoinformaticoalqualemiriferiscoèdel15settembre2008edè reperibile a questa URL: informatico.it/ /pi/news/thepirate bay no comment.aspx 25

26 Non si è ancora sopito il clamore sollevato dalla notizia dell intenzione della Procura della Repubblica di Milano di trascinare sul banco degli imputati 4 top manager di Google che Big G torna nell occhio del ciclone per effetto della richiesta risarcitoriamultimilionariaformulatadallamediaset 13. La tentazione è quella di sintetizzare gli eventi con una battuta:tutticontrogoogle. Masisbaglierebbe. Ilproblemaèunaltroeconcernel interaarchitetturadella Rete Internet e, in particolare, il ruolo degli intermediari della comunicazione: di quelli puntualmente fotografati dalla vigente disciplina sul commercio elettronico e di quelli che nel 2000 allorquando si è posto mano a tale direttiva ancora non esistevanoo,almeno,nonavevanoassuntounruolotantocentrale edirrinunciabilenelladiffusionedeicontenutidigitaliinrete. La sottile linea rossa che unisce le due vicende è esattamentequesta:laqualificazionegiuridicadegliugceleloro conseguenti eventuali responsabilità per contenuti che non controllanoechegliutentiimmettonoinretepereffettodellaloro attività. Il principio generale sancito dalla disciplina europea a proposito della responsabilità degli intermediari è, come è noto, quello dell assenza di un obbligo generale di sorveglianza e della conseguentegeneralenonresponsabilitàdegliintermediari. Laragioneperlaqualesièpervenutiataleconclusioneè semplice: nessuno sarebbe disponibile a svolgere un attività imprenditoriale per la quale corresse il rischio di vedersi trascinato sul banco degli imputati per una responsabilità altrui senza, peraltro complici i numeri e le dinamiche caratteristiche della Rete aver la concreta possibilità di intervenire sul corso deglieventi. Ilbiviodinanzialqualecisitrova,pertanto,èchiaro:osi riconoscetaleresponsabilitàesicancelladallareteunadellepiù caratteristiche e rivoluzionarie modalità di comunicazione e condivisione dei contenuti digitali o la si esclude e si lascia, pertanto,chelareteseguelasuanaturaleevoluzione. 13 Questoèillanciodiagenziaconlanotizia: (ANSA) MILANO,30LUG MediasethacitatoingiudizioYouTubeeGoogle''per illecitadiffusioneesfruttamentocommercialedifileaudio video''.ilrisarcimento richiesto haresonotomediaset e'dialmeno500milionidieuroperilsolodanno emergente.''dallarilevazioneacampioneeffettuatadamediasetsonostati individuatisulsitoyoutube4.643filmatidinostraproprieta',pariaoltre325ore dimaterialeemessosenzapossedereidiritti'',haspecificatoilgruppo. 26

27 Quest ultima eventualità, peraltro, non comporta come necessaria conseguenza come spesso si lascia ritenere la legittimazionenellospaziotelematicodiognigenerediviolazione in danno della privacy, dei diritti di proprietà intellettuale o, piuttosto,dell onoreereputazionediunapersona. Escludere la responsabilità degli UGC significa semplicemente scegliere di impegnarsi nella repressione delle condottevietateconcentrandosisull attivitàdegliutenti. Educazione all utilizzo delle risorse telematiche, identificazione dei responsabili delle condotte on line e autodisciplina potrebbero essere le parole chiave di un nuovo e diversoapproccioallatuteladeidirittiinrete. Ma torniamo al caso Mediaset vs. Google, come dire il colosso di ieri dell informazione e dell intrattenimento ed il colossodioggieforsedidomani. C èunaspettodellavicenda perquelchepocochesene conoscedaigiornali chemilasciaperplesso,forse,persinodipiù dell azione di responsabilità: si tratta dell entità della richiesta risarcitoriaedellemotivazionisullequaliessasifonderebbe. L argomentomeriterebbebenmaggioreapprofondimento ma, mi sembra, sin d ora possibile delineare un paio di profili di particolarerilievo: (a) la messa a disposizione del pubblico di contenuti sui quali Mediaset deteneva i diritti d autore costituisce, probabilmente,unacondottanonautorizzatadaltitolaredeidiritti ma,daquiasostenerechemediasetabbiasoffertoundannotanto rilevanteilpassoèlungo. Chiunque conosca la realtà telematica, infatti, deve escludere che esista qualsivoglia rapporto di concorrenzialità tra la diffusione telematica di qualche minuto di un programma televisivoelaversioneintegraledellostessoandatainondaintv. Difficile, pertanto, sostenere che Mediaset abbia subito una perdita in termini di raccolta pubblicitaria per effetto della diffusione su Youtube di qualche migliaio di spezzoni dei propri programmidopoche,peraltro,questiultimierano,evidentemente, giàstatitrasmessi. (b)googlemetteadisposizionedeititolarideldirittouna procedurasemplice ecredoancheefficace perlarimozionedei contenutiprotettidadirittidiproprietàintellettuale. E un bell esempio forse perfettibile di deontologia e autodisciplina. Non sembra che Mediaset abbia mai chiesto a Google di procedere alla rimozione dei filmati di cui oggi contesta la diffusionenonautorizzata. 27

28 Nelcodicecivilec èunbelprincipiodiciviltàgiuridicache dice che non ha diritto al risarcimento chi pur potendo non ha evitatoundannocheusandol ordinariadiligenzaavrebbepotuto evitare. Di più non dico ma non credo sarebbe stato difficile per Mediaset mandare qualche mail a Google per chiedere la rimozionediqualchefilmato. Nonmipiacefrancamentel ideadichirimaneallafinestra adassistereadasseritereiterateviolazionideipropridirittiepoi presentauncontocosìsalato ProcessoallaRete. 2marzo Stefano Quintarelli in un suo BEL post di ieri segnala un BRUTTO (l'aggettivo è mio) articolo di Paolo Panerai apparso su MilanoFinanzadiqualchegiornofa Il post pubblicato da Stefano Quintarelli il 1 marzo 2008 sul suo blog: PaneraicontroGoogle Ringrazio Andrea ed Eugenio (autore di Menostato) per gli spunti dietro questo post. Ildott.Panerai,titolarediClassEditorichepubblicaMilanoFinanzahascrittopochi giornifa(il9febbraio)unlungoeditorialechespaziavasutrepagine. Ha fatto un discorso globale su rete, telecom, google, copyright che, a me, francamentepareilfruttodiunragionamentononsufficientementeapprofondito; certo,possosempresbagliarmi... Misoffermosuunpassaggio,(sperandochealtriglirispondanoinpuntadidiritto): quandosostienechegoogledovrebbenonindicizzareigiornali(googlenews)in quantoprotettidacopyright,essendoquestounfurto. Ildott.PaneraiprobabilmentenonusamaiInternet,pernonrendersicomplicedi reato.qualunquescrittoe'infattiprotettodacopyright(anchequestopost)solo per il fatto di esistere. Se capisco bene, quindi, nulla potrebbe essere quindi indicizzatodaunmotorediricerca.laconseguenzae'cheimotoridiricercanon possonoesistere. Senza entrare in tecnicismi di come fare a non essere indicizzati se non lo si desidera, cosa che peraltro qualcuno potrebbe anche segnalare al Dott. Panerai, ancheleconseguenzeeconomichediquestoatteggiamentodovrebberosgomentare glistakeholderdellacasaeditrice,amiosommessoparere. Chepiacciaono,l'interfacciautentedelworldwidewebe'Google.Seunafunzione none'disponibilenell'interfacciautente,questafunzionenonesiste.l'elettronica di una mia auto aveva un bel display con possibilità di ingressi video, ma l'interfacciautentenonoffrivapossibilitàdiabilitarli... Abbiamounmondoincuiilcartaceoe'incaloeinternete'inaumento.SeGoogle eliminasse Class editori dalle sue indicizzazioni, questo cesserebbe di esistere nell'unicospazioincrescitaeesisterebbesoloinunospazioinrapidaobsolescenza. E'ciòcheglistakeholderdiClasssiaspettano?Certo,sipotrebbesempreproibire perleggelacommutazionedipacchetto. 28

29 Pubblico qui un estratto dell'articolo perché altrimenti il post sarebbe difficilmente intellegibile. La pubblicazione mi sembra, pertanto, giustificata alla stregua dell'eccezione di cui al primo comma dell'art. 70 LDA. Se autore o editore la pensassero diversamente,tuttavia,nondevonochesegnalarmelo 15. Panerai nel Suo articolo scrive, in buona sostanza, che i grandi motori di ricerca (Google e Yahoo) avrebbero sin qui accumulatoenormiricchezzerubando(paneraiparladifurto)i contenutiprodottidaglieditoriechesarebbearrivatoilmomento cheillegislatoreitalianopongafineaquesta"pacchia". Lagiurisprudenzabelga scriveancorapanerai avrebbe già reiteratamente accertato l'illegittimità del servizio Google News e, quella italiana, analogamente, condannato ripetutamente laselpress,societàoperantenelsettoredellerassegnestampaper l'illegittimo utilizzo degli articolo della stessa Class Editrice e di altrieditori. L'articolononmipiacenénellaformanéneicontenuti. Quanto alla forma il Dr. Panerai mentre invoca l'esigenza di un intervento normativo per far ordine nella materia dando cosìattodelvuotolegislativoesistente pronunciailsuopesante verdetto contro le dinamiche dell'informazione in Rete, condannando,senzaappello,igrandimotoridiricercaperfurto. Delleduel'una:ononservonoregolenuoveperchéquelle attuali già consentono al Dr. Panerai di parlare di FURTO o, piuttosto, servono regole nuove e, quindi, ad oggi nessuno ha Nel recente passato si e' visto come, contrariamente alla legge che non ammette ignoranza,parteimportantedellaprofessionegiornalisticainvecelaostenti. Oltre a quei noti casi, secondo me, anche questo sfogo del Dott. Panerai e' un segnalecheinternetstaarrivandoallamassacriticaancheinitalia.iniziaadessere un fenomeno sensibilmente percepito e la reazione e' il discredito o il contrasto, anzichél'analisielosviluppodinuoveopportunità. SecondomeharagioneBeppearitenerechee'ilsistemadell'informazioneadavere paura,chee'sottopressioneelarete,aperta,locostringeràacambiare. Esee'verochenonesisteungrande"editorepuro"echeinformazione industriabanche politicasonofittamenteinterrelatiinunamatriceche,inqualchemodo,si autosostiene,beh,allorae'ilcasodiessereottimisti. Duepassaggidell'articoloinquestione: * "i due grandi motori di ricerca rivali, Yahoo e Google, hanno finora potuto produrre forti utili e raggiungere capitalizzazioni astronomiche in quanto hanno potuto utilizzare impunemente e a costo zero l enorme materiale prodotto da giornali,agenzie,televisioni,radio,chetrasferendobuonapartedeilorocontenuti suinternethannoconsentitoaiduerivalidipoteroffrireunservizioacostozero almenoperlarealizzazionedeicontenutistessi." *"Questofurtodimaterialefondamentalepercrearepagineepaginedinotizie,di archiviedispazipubblicitari,ègiàstatosanzionatoinpiùcauseinvaripaesi" 15 Il testo dell articolo è pubblicato a questa URL: finanza.pdf 29

30 commesso nessun FURTO ed il Dr. Panerai dovrebbe essere più cauto nell'utilizzo di certe espressioni che potrebbero in modo, questavolta,inequivoco violareidirittidialtriedintegraregravi fattispeciedireato. Sempreparlandodiforma,nonpossocondividereilgrave e pesante "J'ACCUSE" del Dr. Panerai all'indirizzo dell'intera attività di due tra gli indiscussi protagonisti della rivoluzione telematicainatto:googleeyahoo. Non si tratta di prendere le difese d'ufficio di questa o quella società anche perché le due in questione non ne hanno certamente bisogno ma, piuttosto, di difendere le nuove dinamiche dell'informazione in Rete contro le quali il Dr. Panerai scagliaunautenticomacigno. Ho scritto, ormai, decine di volte ed è, d'altra parte, circostanza sotto gli occhi di tutti che le dinamiche della Rete impongono un ripensamento della tradizionale posizione di equilibrio tra diritti di proprietà intellettuale ed altri diritti egualmenteimportantitraiquali,inprimis,viècertamentequello all'accessoall'informazioneattraversocui,peraltro,siestrinseca lungounadelleduelineeportanti lalibertàdimanifestazionedel pensiero sancita all'art. 21 della nostra costituzione e pietra angolare della democrazia come è già stata definita dalla Corte Costituzionale. Questo, tuttavia, è molto diverso dal principio che il Dr. Paneraivorrebbefosseaffermato. Veniamo ora, brevemente, ai contenuti dell'articolo di Milano Finanza, con riserva, come sempre, di tornare sull'argomento. Il Tribunale di Bruxelles, in effetti, l'anno scorso, si è pronunciato contro Google, stabilendo che l'attività da quest'ultimo svolta nell'ambito dei servizi Google Cache e Google newsdovevaconsiderarsiillecitainquantoinviolazionedeidiritti d'autoredeglieditorideigiornalibelgi. Ladecisioneè,sostanzialmentecondivisibile inpuntodi diritto in relazione al servizio "Google cache" mentre riposa a mio avviso su un grave errore di prospettiva in relazione al servizio "Google News" nell'ambito del quale Google viene, sostanzialmente, trattato quale fornitore di contenuti eteroprodotti anziché come semplice fornitore di servizi di indicizzazione. Sulpuntosipotrebberoscriveretonnellatedibitma,peril momento, mi limito a pubblicare il testo integrale delladecisione 30

31 lasciandoatutti(sfortunatamenteisolifrancofoni)lapossibilitàdi formarsiilproprioconvincimento 16. Quanto,invece,all'analogiatratteggiatadalDr.Paneraitra i servizi resi disponibili dai due motori di ricerca e l'attività di rassegna stampa posta in essere dalla sua personale rivale di sempre vi è, semplicemente, un abisso e le due fattispecie non sononeppurelontanamenteconfrontabiliinterminigiuridici. La Selpress riproduce integralmente e trasmette, dietro pagamento, ai propri clienti gli articoli che appaiono quotidianamentesuigiornaliitalianimentregooglenewssilimita ad indicizzare contenuti specifici permettendo all'utente di raggiungerliinmodosemplificatosulsitodell'editore. LeggeteladecisionedellaSupremacortediCassazionecui fariferimentopaneraiperconvincervenevoistessi 17. Sul punto, pertanto, l'articolo di Milano Finanza fa confusioneecreainutiliambiguità. Capisco, perfettamente, che il nuovo faccia paura al vecchioma ilnuovoèl'unicachancepertraghettareilpaesenella Società dell'informazione e non fargli perdere il treno dell'ultima rivoluzione. QuerelataWikipedia:cosed altri(brutti)tempi. 1 marzo Ieril'AGIhabattutounanotizia rapidamenteripresada tuttiiprincipaliquotidianion line secondolaquale"ilsindacodi Firenze Leonardo Domenici e l'assessore Graziano Cioni" avrebbero"datomandatodiquerelareperdiffamazioneecalunnia il sito internet Wikipedia" a causa di alcune asseritamente false informazioni riportate alla voce "Leonardo Domenici" (la voce risulta ora, purtroppo, "ripulita" dei riferimenti contestati e "bloccata"atitolocautelativo) Il testo integrale della Sentenza è disponibile a questa URL: 17 IltestointegraledellaSentenzaèdisponibileaquestaURL: 18 Questo il lancio di agenzia dell AGI del 29 febbraio 2008: Il sindaco di Firenze LeonardoDomeniciel assessoregrazianocionihannodatomandatodiquerelare per diffamazione e calunnia il sito internet Wikipedia, la cosiddetta enciclopedia liberaonline. SulsitodiWikipedia,allavoce LeonardoDomenici,siimputanoalsindacoealla suagiuntaalcuniprovvedimentiedecisioniche,silegge, hannosuscitatocritiche da parte della cittadinanza e si cita in particolare l affidamento dei parcheggi cittadini alla società Firenze parcheggi, del cui cda fanno parte le mogli di Domeniciedell assessorecioni.unacalunniagiàcircolatainpassato,sullaquale 31

32 A quanto riferisce l'agi, a far irritare il primo cittadino fiorentino sarebbero stati alcuni riferimenti contenuti nella propria scheda biografica che gli avrebbero imputato alcuni provvedimenti e decisioni che, avrebbero "suscitato critiche da parte della cittadinanza" con particolare riferimento "all'affidamento dei parcheggi cittadini alla società "Firenze parcheggi" del cui cda fanno parte le mogli di Domenici e dell'assessorecioni". Non voglio entrare nel merito della questione: non mi sembra, tuttavia, che i riferimenti di tipo storico a provvedimenti chehannosuscitatocriticheabbianonulladidiffamatorio. Laquestionedimaggiorrilievo,inognicaso,èun'altra. Nella società dell'informazione nella quale, evidentemente, il Sindaco di Firenze non si è ancora accorto di vivere non serve querelare nessuno per una voce che si ritiene "diffamatoria"pubblicatasullapiùgrandeenciclopediadelmondo: si modifica la voce e se ne spiegano le ragioni fornendo link e documentiasupportodellapropriaposizione. Lo ha scritto e gliene va dato atto prima di me Pietro Folenasulsuoblog 19. Una querela per diffamazione contro un'enciclopedia apertaècosad'altritempi altribruttievecchitempi. NonlodicoiomailTribunalediGrandeIstanzadiParigi inunabelladecisionediqualchemesefa 20. Se poi l'obiettivo è censurare la libertà di manifestazione del pensiero di chiunque abbia una posizione diversa dalla propria allora,evidentemente,èun'altrastoria CancellateMaradona! InternetMagazine Dicembre2008 I fans argentini di Diego Armando Maradona che negli ultimi giorni hanno cercato notizie sul pibe de oro attraverso GoogleeYahoosarannorimastidelusi. La versione argentina di Big Y, infatti, restituisce quale risultatodiogniricercachecontengailnomedell idolodimilioni di appassionati di calcio di tutto il mondo un avviso in spagnolo nel 2004 la Procura della Repubblica di Firenze ha aperto un inchiesta e per la qualecisonogiàstatiunacondannaealcunirinviiagiudizio. 19 Il post di Pietro Folena del 20 febbraio 2008 è pubblicato a questa URL: 20 Il testo integrale della decisione è pubblicato a questa URL: 32

33 che informa gli utenti della circostanza che in esecuzione di un ordine dell Autorità giudiziaria l indicizzazione di tutte le pagine contenenti un riferimento all attuale CT della nazionale è stata sospesa. BigG,invece,deludemenoleaspettativedeipropriutenti manonpuòdirsichesimostricapacedisoddisfarlepienamente: ogni ricerca contenente Diego Armando Maradona, infatti, restituisceunnumerodirisultatisensibilmenteinferioreaquello chesiottenevaattraversolastessaricercasoloqualchesettimana fa. Lastessasorte,peraltro,ètoccata,amilionidifansdioltre uncentinaiodibellissimetopmodelsargentine. Anche loro, a caccia di informazioni, video ed immagini che dessero corpo un corpo! ai loro più segreti desideri, sono rimasti delusi: Yahoo implacabilmente restituisce lo stesso messaggio mentre Google apre ai propri utenti le porte ad un numerodisitisensibilmenteinferiorerispettoaquellodiieri. CosastaaccadendonelPaesedelTango? La risposta è tanto semplice quanto disarmante e preoccupanteperilfuturodellarete. NeimesiscorsiDiegoArmandoMaradona,decineedecine ditopmodelsepersonaggifamosie,persino,ungiudiceargentino María Servini de Cubría hanno citato in giudizio i due più popolari motori di ricerca del mondo ritenendoli responsabili di contribuireallaviolazionedeipropridirittialnome,all immagine o alla reputazione indicizzando milioni di pagine nelle quali sarebbero ospitati contenuti diffamatori nei loro confronti o, piuttosto, pubblicate loro foto senza autorizzazione o in associazioneamaterialepornografico. L avvocato delle stars Martin Leguizamon Peña ha chiesto, nell interesse dei suoi assistiti, la condanna di Yahoo e Googlealpagamentodiunrisarcimentodeldannoquantificatotra i 30 ed i 121 mila dollari per ogni VIP rappresentato nonché di ordinare ai due search engines di sospendere immediatamente l indicizzazione di tutte le pagine internet contenenti i nomi dei propri clienti in associazione a contenuti suscettibili di ledere i lorodiritti. I giudici argentini hanno accolto la domanda cautelare ingiungendoaiduepopolarimotoridiricercadisospenderesenza ritardo l indicizzazione di tutte le pagine suscettibili di ledere i diritti dei ricorrenti mentre decideranno nei prossimi mesi in ordineallarichiestarisarcitoria. A seguito del provvedimento Yahoo ritenendo troppo onerosoediincertorisultatoprocedereallaselezionedellepagine da non indicizzare alla stregua dei criteri indicati nell Ordinanza 33

34 dei Giudici ha optato per la sospensione generalizzata dell indicizzazione di tutte le pagine contenenti i nomi dei ricorrentimentregooglesièdichiaratodisponibilearimuovere come poi puntualmente accaduto solo le pagine di contenuto illecitocheglifosserostateindividualmentesegnalate. Ilprovvedimentohacambiato,inpocheore,il volto della Reteargentina. Milioni e milioni di pagine web sono state rese irragiungibili senza, in molti casi, che i loro autori avessero qualsivoglia responsabilità se non quella di aver utilizzato magari nel raccontare fatti di cronaca connessi a popolari personaggi del mondo dello sport o dello spettacolo i nomi dei ricorrenti nel procedimento che ha dato origine al terremoto e, soprattutto,senzachenessunosisiapresolabrigadiinformarlidi quantostavaperaccadere. Analoga sorte è toccata ad una interminabile lista di soggettichedopoaverritenutoperunavitadiesserfortunatinel portarelostessonomediunastarhannodovutoricredersi. Secondo un copione già visto negli Stati Uniti d America dopo l 11 settembre allorquando le Autorità predisposero e diffusero una black list di nominativi di soggetti non graditi a bordodegliaeromobililasciandocosìapiedidecinedimigliaiadi personereesolodiportarelostessonomediqualcunoindicatoin tale lista, anche in Argentina, in queste ore, blog, forum, pagine personali e siti internet relativi agli omonimi delle stars si ritrovano incolpevolmente oscurati e, così, privati, dalla sera alla mattina dell esercizio di quello che si è ormai affermato come un nuovo diritto fondamentale dell uomo e del cittadino: il diritto all uso delle tecnologie informatiche e telematiche per la manifestazionedelpropriopensiero. Ce n è già abbastanza per far riecheggiare, ancora una volta, nel web un espressione che, sfortunatamente, ricorre con frequenza sempre maggiore ed in maniera direttamente proporzionaleall affermazionediinternetqualenuovostrumento dicircolazionedelleideeedelsapere:censura. Ma, in questo caso come d altra parte in molte altre ipotesidicensuraon lineconlequalicisièconfrontatinegliultimi mesi c èdipiù. L iniziativa di Diego Armando Maradona e dei suoi cento compagni e compagne di avventura, nonostante il successo ottenutointribunale,sièrivelataprivadiqualsivogliaefficaciasul web poiché le pagine web censurate nel Paese del Tango sono regolarmente indicizzate dalle versioni straniere degli stessi motori di ricerca non avendo potuto, evidentemente, i Giudici 34

35 argentini spingersi ad ordinare a Google e Yahoo di restringere ancheiservizierogatiinnazionidiverse. Glistessiutentiargentini,pertanto,possonoserenamente continuare ad accedere ai contenuti proibiti semplicemente utilizzando una diversa nazionalizzazione addirittura in spagnolo delle pagine di ricerca dei due popolari motori: quella spagnolaoquellamessicanaadesempio. L ordinamento argentino, a differenza di quello Statunitense e di quello europeo, non ha ancora preso posizione sull annosaquestionedellaresponsabilitàdegliintermediaridella comunicazione nonsoloimotoridiricercamaanchegliisp,gli UGCoifornitoridihosting inrelazioneaicontenutiimmessiin Rete dagli utenti e, molti commentatori hanno attribuito a tale circostanzal anacronisticoprovvedimentodellescorsesettimane. Si sbaglierebbe, tuttavia, a bollare l episodio come una storiadipaesilontani. Laresponsabilitàdegliintermediari,infatti,nonostantela disciplina della materia dettata in Europa sin dal 2000 con la Direttiva 31 sul commercio elettronico che ha, di fatto, escluso la configurabilità di una simile responsabilità, continua ad essere, anche nell Internet Europea, una questione di grande attualità e lontanadalpotersiconsideraredefinitivamenterisolta. Basti pensare attraversando appunto l oceano ed attraccando proprio in Italia alla recente vicenda che ha visto coinvoltalabaiapirata(thepiratebay.org),ilpiùgrandemotoredi ricercadelmondodirisorsetorrent. Come ricorderanno i lettori più assidui di questa rivista, l estate scorsa il sito è stato posto sotto sequestro per ordine dell autoritàgiudiziariaitalianainquantoigestoridelsitoerano esonotuttoraconsideratocheilprocedimentoèancorapendente accusati di aver contribuito alla violazione dei diritti d autore posta in essere dagli utenti indicizzando files torrent relativi ad opereprotettedaaltruiproprietàintellettuale. La questione di diritto è sostanzialmente la stessa che viene in rilievo nella vicenda argentina: un motore di ricerca può essere ritenuto responsabile delle violazioni poste in essere attraversolapubblicazionedellerisorsecheessoindicizza? Se la risposta alla domanda dovesse essere positiva è evidente che occorrerà ripensare le dinamiche della Rete che conosciamo. Come dimostra, infatti, la posizione assunta da Yahoo uno dei due più grandi motori di ricerca del mondo non vi è nessun soggetto, per quanto ricco e potente, disponibile ad assumersi una responsabilità peraltro difficile da prevedere in terminieconomiciodiconseguenzepenali chesiadisponibilea 35

36 farsi carico delle violazioni poste in essere dai propri utenti attraversolapubblicazioneditalunicontenuti. Yahoo, ricevuta la notifica del provvedimento presa coscienza del fatto che ben difficilmente avrebbe potuto uniformarsi puntualmente all ordine rivoltogli dal giudice di sospendere l indicizzazione delle pagine suscettibili di violare i diritti del pibe de oro e degli altri ricorrenti ha preso l unica scorciatoiacheavevadavantiasé:bloccareinmodogeneralizzato l indicizzazionedimilionidipaginesoloperchécontenentitalune espressioni. Questo, tuttavia, è l atteggiamento del padrone dell informazioneenondiun semplice intermediario. Nonostante il diverso atteggiamento tenuto da Google nella vicenda, occorre, però, tener presente che se si proseguirà nella diffusa convinzione di ritenere gli intermediari della comunicazione responsabili dei contenuti immessi in Rete dagli utenti,lasceltadiyahoorischiadidivenirelaregola:soggetticon lespallepiùstrettediquelledibiggcomecenesonotantiinrete, infatti,dinanzialrischiodivedersicondannarearisarcimentiasei o nove zeri non hanno altra possibilità che quella di sacrificare i dirittidegliutentiatuteladel censore diturno. Anche i più grandi, peraltro, prima o poi potrebbero cedere comedimostra,ancoraunavolta,lasceltadiyahoo alla tentazioneditrasformarsinel braccioarmato deicensoripurdi sottrarsi alle responsabilità che in caso contrario ricadrebbero sullelorotasche. Cosa accadrebbe se Google uscisse sconfitta dalla anacronistica iniziativa giudiziaria promossa nei suoi confronti dallamediasetcheharichiestolacifraastronomicadi500milioni dieuroafrontedelladiffusionedipocopiùditremilaframmenti delleproprietrasmissionitelevisiveecosaaccadrebbeselostesso Googledovesseusciresconfittodalgiudiziopenalenell ambitodel quale la Procura di Milano si è spinta a configurare una responsabilitàdeidirigentidibiggpernonaverimpeditocheun giovaneutenteimmettesseinretelapocoedificantesequenzadi immaginidelbambinodowntorineseignobilmentesbeffeggiatoda compagniinrelazioneaiquali,evidentemente,lafamigliaprimae lascuolapoiavevanofallitolapropriamissionediformazioneed educazione? Possiamo davvero sperare che in tali eventualità la Rete checonosciamoresterebbeegualeasestessa? Temo di no e la differenza non sarebbe rappresentata comeingenuamentesipotrebbeipotizzaresolodallascomparsadi Google dall universo telematico perché prima del gigante 36

37 cadrebbe, inesorabilmente, l esercito di UGC ed intermediari più piccolisuiqualiriposal infrastrutturadellaretecheconosciamo. 37

38 2.CopyrightintheNet. Unpopolodipirati? Laproprietàintellettualeel acquaminerale Relazioneall InnovationForum Milano,Marzo2008 Il nostro Paese e, più in generale, l Unione Europea stentano ad entrare nella Società dell informazione o nell Era dell Accesso,perdirlaconleparolediJeremyRifkin 21. I motivi che, a distanza di oltre dieci anni da quando Nicholas Negroponte teorizzava il passaggio dagli atomi ai bit 22, continuano a frenare un processo da più parti descritto come inarrestabile,sonomolteplicieconnessiafattoridiversiedifficili da ricondurre ad unitatem: un innegabile ritardo in termini di diffusionedellaculturadigitaleconconseguentialtepercentualidi analfabetizzazione informatica in tutti i Paesi dell Unione, una scarsa e, soprattutto, irregolare diffusione della banda larga con conseguenti gravi difficoltà di accesso alle risorse informatiche e telematiche da parte di ampie fasce della popolazione, unquadro normativoinmateriadicommercioelettronicoedistribuzionedei contenuti digitali on line sviluppatosi in modo confuso ed irregolare e caratterizzato da continue tensioni, ordini e contrordini. A tutto ciò occorre, inoltre, aggiungere ed è forse la ragione principale di tale preoccupante situazione l evidente forte resistenza da parte dei tradizionali intermediari nella produzione e distribuzione dei contenuti a modificare i propri modellidibusinesschehannosinquiconsentitol affermazioneed il consolidamento di enormi oligopoli difficili da erodere o abbattere. Major dell audiovisivo, interpreti e rockstar di grido, società di intermediazione dei diritti ed associazioni di categoria, infatti, difendono da anni l assetto di mercato preesistente alla rivoluzionedigitaleutilizzandoognistradaestrumento dinatura tecnica o piuttosto normativa nel tentativo di arginare l affermarsi delle nuove dinamiche di distribuzione dei contenuti digitali,confermandocosì,comericordalawrencelessig 23 ilnoto brocardomacchiavellicosecondoilquale: 21 J.RIFKIN,L Eradell accesso,traduzionedip.canton,mondadori, N.NEGROPONTE,BeingDigital,Sperling&Kupfer, L.LESSIG,Thefutureofideas,Vintage,

39 non è cosa più difficile a trattare né più dubbia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare, che farsi capo a introdurre nuovi ordini; perché lo introduttore ha per nimici tutti quelli che delli ordini vecchi fanno bene ed ha tepidi difensori tutti quelli che delli ordini nuovi farebbero bene. La quale tepidezza nasce parte per paura degli avversarii, che hanno le leggi dal canto loro, parte dalla incredulitàdegliuomini;equalinoncredanoinveritàlecosenuove se non ne veggano nata una ferma esperienza.. (Il Principe, N. Macchiavelli,CapitoloVI). Sitratta,tuttavia,perdirlaconleparoledelCervantes,di unaevidentebattagliacontroimulinialvento: "Ed ecco intanto scoprirsi da trenta o quaranta mulini da vento, che si trovavano in quella campagna; e tosto che don Chisciotte li vide, disse al suo scudiere:«la fortuna va guidando le cosenostremegliochenoinonoseremmodesiderare.vedilà,amico Sancio, come si vengono manifestando trenta, o poco più smisurati giganti? Io penso di azzuffarmi con essi, e levandoli di vita cominciare ad arricchirmi colle loro spoglie; perciocché questa è guerra onorata, ed è un servire Iddio il togliere dalla faccia della terrasìtristasemente. Dove,sonoigiganti?disseSancioPancia. Quelli che vedi laggiù, rispose il padrone, con quelle braccia sì lunghe,chetalunod'essilehacomedidueleghe. Guardibenela signoria vostra, soggiunse Sancio, che quelli che colà si discoprono non sono altrimenti giganti, ma mulini da vento, e quelle che le paionobracciasonolepaledelleruote,chepercossedalvento,fanno girarelamacinadelmulino. Bensiconosce,dissedonChisciotte, che non sei pratico di avventure; quelli sono giganti, e se ne temi, fattiindisparteemettitiinorazionementreiovadoadentrarcon essi in fiera e disugual tenzone.» Detto questo, diede de' sproni a Ronzinante, senza badare al suo scudiere, il quale continuava ad avvertirlocheeranomulinidaventoenongiganti,quellicheandava adassaltare.matantos'eraeglifittoincapochefosserogiganti,che non udiva più le parole di Sancio, né per avvicinarsi arrivava a discernere che cosa fossero realmente; anzi gridava a gran voce: «Non fuggite, codarde e vili creature, che un solo è il cavaliere che vieneconvoiabattaglia.»inquestolevossiunpo'diventopercuile grandi pale delle ruote cominciarono a moversi; don Chisciotte soggiunse:«potresteagitarpiùbracciadelgigantebriareo,cheme l'avetepurdapagare.»ciòdetto,eraccomandandosidituttocuore alladulcineasuasignoraaffinchéloassistesseinquelloscontro,ben coperto colla rotella, e posta la lancia in resta, galoppando quanto poteva,investìilprimomulinoincuisiincontròediededellalancia inunapala..."(donchichotte,m.cervantes). 39

40 Tale attaccamento ad un contesto di mercato ormai non più attuale ed i goffi tentativi che, a più riprese, la catena dei soggetti coinvolti nella gestione ed intermediazione dei diritti d autore ha posto e continua a porre in essere si rivelano puntualmente infruttuosi, inidonei ad affrontare il problema e suscettibili,percontro,dideterminarereazionidisegnooppostoa quelloauspicatomapariintensità. La storia di Internet insegna, infatti, che ad ogni giro di vite del legislatore volto a limitare le c.d. libertà digitali nel tentativo di continuare ad assicurare ai titolari dei diritti di proprietàintellettualeilcontrollodelladistribuzionedeicontenuti digitali, il popolo della Rete entità soprannazionale, globale, anarchica e acefala ha spontaneamente bisognerebbe, forse, dire,istintivamente reagitosfruttandolatecnologiapersuperare o,piùsemplicemente,aggirarel ostacolo. Ladinamicadellacondivisionecentralizzatadeicontenuti digitalicheha,inpassato,costituitolafortunadinapsterha,così, progressivamente ceduto il passo a piattaforme di condivisione con struttura decentralizzata quali quelle alla base delle più famose etichette delpeertopeere,allorquando,illegislatoresiè spintoatentarediregolamentaretalenuovaformadicircolazione dei contenuti, il Popolo della Rete ha nuovamente reagito dando vita al Peer to mail prima ed alla condivisione non più dei contenuti ma semplicemente delle passwords per l accesso ad enormi archivi digitali costruiti negli anni dai singoli utenti e custoditi negli enormi archivi di rapidshare, magaupload e tanti altri. Attraverso una linea di sviluppo pressoché parallela, frattanto, in Rete è cresciuta la tendenza ad operare in forma anonimanascondendolapropriaidentitàdietroanick,softwaredi anonimyzer,proxyedecinedialtri passamontagnadigitali. LaRetesiècosìpopolatadimilionidiSig.NessunooMr. Nobodycuièdifficileimputarecondotte,attribuireresponsabilità o, più semplicemente, ricondurre conseguenze giuridiche di qualsivoglianatura. Il desiderio di accesso al patrimonio culturale digitale di milionidiutentielaloroesigenzaditrasformarsidamerifruitori di opere dell ingegno in creatori di tali opere, contestualmente, è stato soddisfatto attraverso gli UGC User Generated Content fornitoridicontenutidigitaliprovenientidirettamentedagliutenti o, in qualche caso in effetti ancora raro da soggetti terzi che hanno deciso di utilizzare tali piattaforme per la distribuzione di prodotti culturali e/o informativi realizzati con modalità professionaliedimprenditoriali. 40

41 Youtube, Flickr, Google Video e decine di altre analoghe piattaforme hanno, così, iniziato a rendere accessibili contenuti digitali sino a ieri distribuiti esclusivamente attraverso i canali tradizionalicontrollatidaititolarideidiritti. Quello attuale è, dunque, un contesto di mercato completamente trasformato e ridisegnato rispetto a quello che solodieciannifasiproponevaall osservazionedell interprete,del legislatore e più in generale dell operatore del diritto, ispirando i primi interventi comunitari in materia di diritto d autore nella societàdell informazione. Nuove sono le condotte idonee a violare gli altrui diritti d autore, nuovo è il novero di quelle che dovrebbero ritenersi nonostante le forti resistenze che sul punto si registrano negli Ordinamenti della più parte dei Paesi le libere utilizzazioni, nuovi sono i possibili modelli di business cui i titolari dei diritti potrebbero ispirarsi nella distribuzione dei contenuti digitali e nuove, infine, sono le soluzioni tecnico giuridiche cui potrebbe farsi ricorso per disciplinare i rapporti tra autori, produttori, distributorieconsumatoridiculturadigitale. L ingresso del sistema Paese nell era dell accesso rende, pertanto, urgente individuare nuove posizioni di equilibrio nei rapporti tra i titolari dei diritti d autore ed i consumatori di contenutidigitali. Contrariamente a quanto talvolta sostenuto, peraltro, propriolaprogressivasmaterializzazionedelpatrimonioculturale globale e la conseguente moltiplicazione delle possibilità e modalità di accesso a tale patrimonio da parte di un pubblico di consumatori milioni di volte più ampio rispetto a quello di ieri, impone di guardare al diritto d autore nei Paesi di civil law ed al copyrightinquellidicommonlawcomel indiscussoprotagonista dellanuovaera. Occorre,dunque,ridisegnareilrapportotraicontrapposti diritti ed interessi senza, tuttavia, tradire spirito e filosofia della disciplina in materia di proprietà intellettuale: incentivare la produzioneculturale,massimizzarelacircolazionedellecreazioni intellettualiegarantireunequocompensoaquanticontribuiscono aprodurrecultura,ponendolaadisposizionedellacollettività. Intalesforzoèimportante esitrattadiunaspettodapiù partipersodivista cheilprocessoavvenganelrispettodeglialtri diritti fondamentali dell uomo di dignità almeno eguale se non superioreaquellid autore. Pensoaldirittoall informazione,aquelloall educazioneed allaricercascientificao,piuttosto,aquelloallaprivacy. 41

42 Taluni recenti episodi evidenziano, per contro, come di frequente negli ultimi anni si sono inopinatamente collocati i diritti di proprietà intellettuale in una pozione sovra ordinata rispettoaglialtricitatidirittiinnomediun epidermicaesigenzadi controbilanciare l aggressione che le nuove tecnologie stavano portandoagliinteressidieditori,produttoriedautori. Esemplificativadelmomentodiparticolaretensionechesi registra in relazione all esigenza di contemperare la protezione e l enforcementdeidirittidiproprietàintellettualeconildirittoalla privacy è la questione che ha, di recente, formato oggetto di numerose pronunzie da parte della Corte di Giustizia UE, della Corte Costituzionale tedesca, delle Autorità Garanti per la riservatezza italiana e svizzera nonché di numerosi Giudici nazionali. Si tratta, peraltro, della medesima questione al centro di ampiodibattitoinsedeeuropeanell ambitodeilavoripreparatori delladirettivauec.d.ipred2. Tale questione concerne la possibilità per i titolari dei dirittid autorediinvestigareprivatamentesueventualiviolazioni dei propri diritti, acquisendo e trattando enormi quantitativi di datipersonalidegliutenti. Dopounprimomomentodiapparenteincertezza,oggi,la Corte di Giustizia dell Unione Europea nel caso Promusicae vs. TelefonicadeEspanaSAU,laCorteCostituzionaletedescanonchéi Garanti per la privacy italiano e svizzero nel caso Peppermint Logistep,sembranoallineatenelritenerechel esigenzaditutelare i diritti di proprietà intellettuale non giustifichi operazioni di trattamento di dati personali di massa quali quelle necessarie al monitoraggiodell attivitàdiutentieconsumatorinell ambitodelle piattaformedipeertopeer. Vi è poi un altra questione egualmente esemplificativa della crescente contrapposizione e del difficile contemperamento tral eserciziodeidirittid autorenellasocietàdell informazioneed ilrispettodeglialtridirittifondamentali:cisiriferisceall ideache attraversa sebbene con sfumature diverse l intera Unione Europea di filtrare i contenuti digitali protetti da diritto d autore allafontecosìdaprecludereagliutentidiaccedervi. Si tratta di una questione particolarmente delicata in quanto talune declinazioni della teoria del filtraggio rischiano di produrre gravi conseguenze sul versante della libertà di espressioneedicondivisionedipensieri,paroleedopinioni. Le tecniche di filtraggio sin qui sviluppate, infatti, sono caratterizzate da ineliminabili margini di errore sempre troppo rilevanti quale che sia la percentuale di riferimento se si 42

43 considera che la conseguenza dell errore può essere costituita da un inammissibilecompressionedellalibertàdimanifestazionedel pensierodelcittadino. Tale questione è stata di recente affrontata dai Giudici belgi nel caso Scarlet SA vs. SABEM nell ambito del quale il TribunalediBruxelleshaordinato,perlaprimavoltainEuropa,ad un provider di dotarsi di dispositivi di filtraggio al fine di precludere ai propri utenti di effettuare download ed upload di contenutidigitaliprotettidadirittod autore. La medesima tesi dell esigenza di coinvolgere i provider nella lotta alla pirateria audiovisiva attraverso il filtraggio dei contenuti degli utenti è, d altra parte, al centro dell accordo di recenteraggiuntotrailgovernofrancese,lemajordell audiovisivo ediprovidersullabasedeilavoridellacommissioneolivennes. Lostessoconflittotratuteladeldirittod autoreelibertàdi manifestazione del pensiero è, infine, al centro di un acceso dibattitointalunipaesiquale,adesempio,l Inghilterraovecisiè spinti a presentare una proposta di legge che, se approvata, farebbesicheaseguitoditaluni avvertimenti perpretese non è chiaro attraverso quale meccanismo potrebbe acquisirsene la certezza violazioni del diritto d autore, i providers dovrebbero recedereunilateralmentedalcontrattodifornituradiconnettività, privandocosìl utentedellapossibilitàdiaccedereatuttelerisorse telematiche. Quello che stiamo vivendo è, dunque, un momento di straordinariaenuovatensionetracontrappostidirittiedinteressi. E forteilrischiochelanecessariaedindispensabiletutela deidirittidiproprietàintellettualediavitaallanascitadiunapay perusesocietynellaqualeicittadiniperderebberotaleloroveste ed i diritti fondamentali ad essa ricollegati, per essere piuttosto considerati semplici utentieconsumatoridicontenutidigitali. Ciòequivarrebbeaconfondereilfineconilmezzo. Ildirittod autoredeve,infatti,costituireunincentivoalla produzioneculturalee,quest ultima,devecostituirelostrumento ma non il fine per lo sviluppo, l attuazione e la piena realizzazione dell uomo e del cittadino quali membri di una collettivitàoggiglobale. Laparaboladell acquaminerale. Telejus Febbraio2006 Ci sono, a mio avviso, forti analogie tra talune questioni connesse all imbottigliamento ed alla distribuzione dell acqua 43

44 mineraleelepiùnoteedattualiproblematichelegateall accessoai contenuti digitali nella società dell informazione e, pertanto, soffermarsi a riflettere sulle prime può risultare illuminante nell individuazionedipossibilisoluzioniinrelazionealleseconde. In questo ragionamento credo convenga muovere dall analisi degli elementi prima di addentrarsi nell esame delle formule inquestocasogiuridiche cuièaffidatoilsistemadella proprietà intellettuale e ma l argomento resterà sullo sfondo quellodell imbottigliamentoedistribuzionedelleacqueminerali. L acqua (h2o) costituisce il 70 % del corpo umano ed occupaun analogapercentualedell interopianeta. L acquaèilprincipiodituttelecose solevaripeteregià nel VI secolo a.c. Talete; non è dunque esagerato definirla un elementoessenzialedellastessaesistenzaumana. Egualmente, ritengo, ci si possa trovare d accordo nel ritenere che il sapere, le arti della letteratura, della musica, della cinematografia e, più in generale ogni creazione dell ingegno costituiscono elementi altrettanto essenziali per l esistenza e l evoluzione culturale, scientifica e tecnologica dell intera popolazione della terra e ciò, soprattutto, mentre una comunità globale di milioni di persone si avvia ad entrare nella società dell informazione. Una prima analogia è, dunque, rappresentata dalla centralitàcheidueelementirivestononellavitadell uomo. Un altra importante analogia, non trascurabile nell analisi del fenomeno, è rappresentata dalla leggerezza, neutralità e trasparenzadientrambiglielementi(acquaecultura)chetuttavia, stridono con la loro forza e con la caratteristica irruenza con la quale, talvolta in senso positivo e talaltra in senso negativo, si presentano. Basti pensare all effetto di una pioggia abbondante su di uncampoaridoedallaaccessibilitàdapartediunacomunitàsino al giorno prima isolata di una piattaforma di e learning o, piuttosto, alle conseguenze disastrose di un allagamento ed a quelle non meno devastanti della diffusione di certe ideologie in taluneepochestoriche. Acqua ed idee possono essere più o meno nutrienti rispettivamenteperilcorpoeperlospirito,piùomenogustosee avere caratteristiche differenti in relazione alla fonte da cui provengono. L acqua come le idee, la cultura e le arti uniscono e dividonoipopoli:rendonoagevoligliincontriegliscambiculturali edeconomicio,piuttostoliprecludonoinnalzandoinsormontabili barriere. 44

45 Il possesso dell acqua esattamente come il possesso delle idee e più in generale del patrimonio culturale determina la ricchezza e la povertà di un popolo e dà luogo ad insuperabili formedisudditanzaesupremazia. Sindalleoriginidellastoriadelmondoleciviltàpiùfloride sorgevano su terreni fertili e le civiltà più forti e destinate a colonizzareilmondoeranoquellepiùricchediingegno,diartiedi culturaoggi,diremmo,didirittidiprivativaindustrialeedidiritti d autore. Sinquiperquantoriguardaglielementi. Analogie, vicinanze concettuali e comunanza di problematiche sociali, culturali e giuridiche, tuttavia, divengono ancorpiùevidentiallorquandol acqua,leideeelaculturavengono calate nella realtà socio economica ed esaminate in una prospettivadinamica. Entrambi gli elementi sono, infatti, presenti nell universo in quantità enormi e, tuttavia in apparente contrasto con una dellepiùsempliciregoleeconomichesecondocuiadun altaofferta corrisponde uno scarso valore del bene essi costituiscono beni preziosi che hanno, nel tempo dato vita a mercati che valgono milionidimilionidieuro. Acqua ed idee pur essendo a portata di mano di tutti costituiscono appannaggio esclusivo o privilegiato di pochi che, per primi o più degli altri hanno saputo sfruttarle economicamente imbottigliando la prima e confezionando le secondeincoloraticontenitorifisiciemediatici. Oggigrazieallenuovetecnologie(digitalietelematichenel casodelleidee,meccanicheedindustrialinelcasodell acqua)idue mercati sono divenuti globali: l acqua Evian prodotta sulle montagne francesi arriva ogni giorno sulle scrivanie dei ricchi e deipotentidelcontinenteasiaticocosìcomediquelloamericano,i brani musicali delle più famose rockstar statunitensi al pari di quelli del più piccolo complesso emergente opportunamente impacchettati grazieallatecnologiadigitaleedainuovipreziosi algoritmidicompressione attraversanoglioceanicorrendolungo le fibre ottiche ed arrivano nel c.d. tempo reale nelle case di ognunodinoi. Un giro in un ipermercato ed un pomeriggio in un megastore multimediale convincono poi di un ulteriore elemento diparticolarerilievo:lecaratteristicheelasostanzadell acquacosì come delle creazioni dell ingegno umano hanno, ormai, lasciato il passo alla forma ed ai colori delle confezioni che le contengono nonché alle inarrestabili campagne pubblicitarie e di marketing cheneprecedonol immissionesulmercatoeneaccompagnanola distribuzione. 45

46 Leanalisidimercatorelativealladistribuzionedelleacque minerali così come quelle relative alla distribuzione delle opere dell ingegnorivelano,inoltre,undatoparticolarmentesignificativo e, ad un tempo, preoccupante: le scelte dei consumatori e degli utentisonosempremenodettatedaun effettivapreferenzaverso il prodotto e sempre più determinate dalle caratteristiche dei contenitorifisiciemediaticiutilizzatiperladistribuzione. Questi contenitori rappresentano per i produttori e distributori di acqua minerale e per le major dell industria audiovisiva,vocidicostobenmaggioririspettoalsemplicevalore delbenee/odellosforzointellettualenecessarioacreareun opera dell ingegno. In tale contesto può, a mio avviso, inquadrarsi l esame dell impatto delle nuove tecnologie digitali e telematiche sul mercato della proprietà intellettuale, in questa prospettiva può e devericercarsiunaspiegazionealclimadienormesmarrimentoin cui è venuta a trovarsi l industria audiovisiva mondiale e, ad un tempo, seguendo tale ragionamento può forse pervenirsi ad individuareunnuovoequilibrioedassettogiuridico economicodi unsettore quellodellaproprietàintellettuale dacuidipende,in granparte,ilfuturodellasocietàdell informazione. L impattodellenuovetecnologiedigitalietelematichesul mercato della proprietà intellettuale rappresenta, infatti, un fenomeno analogo a quello che verrebbe a prodursi nel mercato delle acque minerali qualora, domani, i consumatori potessero ricevere attraverso le condutture idriche già esistenti direttamente nelle loro abitazioni l enorme varietà di acque minerali provenienti da tutte le fonti del mondo, oggi distribuite nei supermercati ed ipermercati nelle confezioni di PET, PVC, cartonee,semprepiùraramente,vetro. E facileprevederechepochicontinuerebberoarecarsinei supermercatiedipermercatiperacquistareleattualiconfezionidi acqua minerale accollandosi gli oneri economici e fisici a ciò connessi,moltisarebberodisponibiliapagareprezzi certamente piùbassiecontenutidiquelliattuali aiproprietaridellediverse fontiesorgentie,taluni,tenterebberodiallacciarsiabusivamente aquestaoquellacondottaperpoterbeneficiaregratuitamentedi unagrandevarietàdiacqueminerali,sinoalgiornoprimapagatea caroprezzoononcomprateaffatto. Nondiversamenteoggi esempredipiùdomaniinmodo direttamente proporzionale al diffondersi delle tecnologie digitali e telematiche presso fasce sempre più ampie della popolazione taluni (secondo recenti ricerche di mercato, peraltro, non pochissimi ed anzi, forse, più di ieri) continuano a recarsi nei megastore multimediali per acquistare a costi inaccessibili ai più 46

47 supporti originali contenti opere dell ingegno, parecchi purtroppo non ancora molti scaricano dal web attraverso i pochi servizi a ciò destinati attualmente esistenti materiale audiovisivo in formato digitale reso disponibile a costi più accessibilie,qualcuno inrealtà,forse,troppi cercasoluzionipiù omenofantasiosepersfruttareletecnologiedigitalietelematiche per accedere ad un enorme quantità di opere dell ingegno sottraendosi dal riconoscimento ad autori, produttori e distributoridiqualsivogliadirittoocompenso. Qualesoluzione,dunque,adottarepergarantireatuttele parti interessate di beneficiare delle nuove straordinarie opportunità offerte dal progresso tecnologico nel rispetto dei dirittidiciascuno? Laparaboladell acquasuggeriscediaccantonarel ideadi frenare il progresso rifiutandosi di distribuire contenuti digitali attraverso le nuove piattaforme telematiche solo perché, così facendo, si abbatterebbe il rischio che qualcuno vi si allacci per accederviabusivamentee,aduntempoconsentediescludereche sia possibile pensare di arginare il fenomeno della circolazione telematicasemplicementeinnalzando dighe ofiltri. La massa di bit che trasporta il patrimonio culturale digitale globale, esattamente come un fiume in piena nel quale confluiscono attraverso mille canali tonnellate di acqua provenientidaognipiùremotazonadelglobo,primaopoi,infatti, rischierebbeditravolgeregliargini. Entrambetalipreoccupazioni,d altraparte,sonoalcentro della recente Comunicazione della commissione UE sui contenuti digitali e formano oggetto come si è anticipato di ampio dibattitotantoinsedediunioneeuropeachepressoigovernidei Paesimembri. Nonèfacileindividuareosuggeriresoluzioniinrelazione a questioni complesse non solo per la rilevanza degli interessi economici e sociali in gioco ma anche e soprattutto perché fortemente influenzate e condizionate dal progresso tecnologico che ne ridisegna, senza sosta, ambiti e termini, facendo risultare vecchieesuperatesoluzionineppureattuate. Le strade astrattamente percorribili sono numerose e nessunasipresentascevradaostacoliopossibiliinsidie. Una delle soluzioni di cui ultimamente si discute con maggiorinsistenzaèl deadiistituireun pedaggio perchiunque vogliapercorrereleautostradedell informazionesulpresupposto che non le percorra a mani vuote ma più o meno carico di contenutidigitaliprotettidadirittid autore. Intaleprospettiva,direcenterilanciataanchedall Unione Europea,gliInternetServiceProviderdovrebbero,probabilmente, 47

48 essere chiamati a svolgere il ruolo di casellanti e, quindi, incassare il pedaggio da far poi transitare attraverso un meccanismotutt altrochesemplicedadisegnare sullesocietàdi gestione ed intermediazione dei diritti d autore e, quindi, sui titolariditalidiritti. Sottounprofilogiuridico,rectiusnormativo,sitratterebbe di ripercorrere una strada già battuta allorquando agli albori della rivoluzione digitale si è posto il problema di garantire ai titolarideidirittiunequoindennizzoperlecopieprivateperuso personale che proprio grazie alle nuove tecnologie digitali gli utenti ed i consumatori avrebbero tratto dagli originali in circolazione. In quell occasione la soluzione fu quella di esigere dai produttorideisupportidiarchiviazioneunatassasulpresupposto che i supporti sarebbero stati utilizzati, in una certa misura, proprio per ospitare contenuti protetti da diritti d autore in relazione ai quali complice l eccezione per la copia privata prevista negli Ordinamenti della più parte dei Paesi membri i titolarinonavrebbero,altrimentimaipercepitoalcuncompenso. Talesoluzioneha,tuttavia,ricevutoun attuazionediversa edeterogeneaneipaesidell UnioneEuropeaedètuttoggialcentro diunaccesodibattito. Estendere tale approccio all utilizzo delle risorse telematichesignifica,pertanto,riproporreproblemidatemponoti agliaddettiailavorie,tuttavia,maicompiutamenterisolti. Lapresunzionediutilizzodiunarisorsa siaessauncdo, piuttosto, la connessione a Internet per l utilizzo di contenuti coperti da diritto d autore e gestiti attraverso le dinamiche tradizionali,adesempio,costituisceinnegabilmenteunaforzatura che,inmolticasi,nontrovaalcunriscontronellarealtà. Esistono, ormai, milioni di opere dell ingegno rese disponibili on line in relazione alle quali l utente riconosce alla fonte il corrispettivo richiesto o, comunque, viene autorizzato al loroutilizzoafrontedell assunzionediobbligazionidinaturanon pecuniaria. Intuttiquesticasiè,adesempio,evidentecheesigereun corrispettivoperl utilizzodellerisorsediconnetivitào,piuttosto, di un CD rischia di tradursi nell esazione di un doppio compenso da parte del consumatore e nella percezione di un doppio corrispettivodapartedeltitolaredeidiritti. Esistono,d altraparte,milionidiutentichesiconnettono allareteall unicoscopodiaccedereall enormearchiviodicultura digitale libera reso disponibile attraverso dinamiche o modelli di businessinnovativi. 48

49 Si pensi ai quotidiani on line finanziati interamente dalla pubblicità,alleenciclopedieelettroniche,allepiattaformedisocial web 2.0, ai forum di discussione o, piuttosto, ai siti internet delle pubblicheamministrazioni. In tale contesto come peraltro accade già oggi in relazione ai supporti per l archiviazione di contenuti digitali la presunzione di utilizzo della risorsa per l esercizio di diritti d autore non risulta convincente e rischia di sperequare l equilibrio che dovrebbe, invece, sussistere tra sforzo creativo, messaadisposizionedellacollettivitàdeirisultatiditalesforzoe propriaremunerazione. Pertaleviasipotrebbe,inbuonasostanza,arrivareadun punto in cui l equo compenso per l utilizzo delle risorse di connettività costituirebbe uno strumento di finanziamento o sostentamento per l industria culturale cui quest ultima potrebbe accedereaprescinderedairisultatieffettivamenteprodottieposti adisposizionedellacollettività. Ciòfrustrerebbeirreparabilespiritoeratiodelladisciplina suldirittod autore. Lacifradioltre500milionidiEuroraccoltanel2004dalle società di intermediazione dei diritti europee a titolo di equo compenso perleutilizzazioniliberesembrarendereconcretaed attualetalepreoccupazione. Lestessesocietàdigestioneedintermediazionedeidiritti operanti nei diversi Paesi membri, d altra parte, costituiscono un importante aspetto da tener presente nell intervenire sulla disciplinadellamateria. La ripartizione geografica del mercato della proprietà intellettualetrapiùsocietàdiintermediazionedeidirittioperanti inregimedimonopolionazionaleè,infatti,divenutaanacronistica essendosiormaisviluppato grazieallenuovetecnologiedigitalie telematiche un mercato europeo, se non addirittura mondiale, deicontenutiprotettidadirittod autore. Ad un tempo, le nuove tecnologie, rendono agevolmente superabili i sistemi tradizionali di ripartizione dei diritti d autore basati su calcoli statitistici e probabilistici o, piuttosto, su meccanismiforfettariedapprossimativi. Nella società dell informazione digitale i bit possono essere contati in modo automatizzato uno ad uno senza alcuna esigenzadi pesanti infrastruttureedapparatiburocratici. Il ruolo delle società di intermediazione dei diritti, nel nuovo assetto del mercato dei contenuti digitali, dovrebbe, pertanto, formare oggetto di un profondo ripensamento e, per taluni aspetti, di un ridimensionamento che, tuttavia, appare difficiledafaraccettarealivellonazionaledopounalungastagione 49

50 nella quale dette società ed enti si sono visti progressivamente riconosceresempremaggioripoteriedautorità. In un contesto tanto variegato e complesso nel quale le questioni si presentano concatenate l una all altra più che proporre soluzioni sembra opportuno sforzarsi di individuare i pochi elementi di certezza enucleabili nella speranza che muovendodatalipuntifermisiapoipossibiletracciarelelineedi sviluppodellanuovadisciplinasuldirittod autoredicuisiavverte l improcrastinabileesigenza. In tale prospettiva una prima certezza sembra poter esserecostituitadallacircostanzachel epocadeicontenitorifisici emediaticicostosiecoloratineiqualisinoaierilaculturaèstata distribuita si avvia al tramonto e che essa è destinata ad essere sostituita da quella della fibra ottica, della banda larga, dei bit e dellatecnologiadigitale. Inquestanuovaera,giàdefinitadaungrandeeconomista comejeremyrifkin,l Eradell Accesso imercatistannocedendoilpassoalleretielaproprietàè progressivamentesostituitadall accesso ;ciòchecontanonètanto venderelaproprietàdiunbenematerialequantopiuttostol accesso adunbeneimmateriale. E, dunque, l accesso ai contenuti digitali che andrà disciplinato e non più il possesso degli stessi su questo o quel supporto o, piuttosto, la riproduzione di un contenuto da un supportoall altro. Certe preoccupazioni così come la pretesa di tassare il possesso o sanzionare quello illegittimo, nell era dell accesso appaiono anacronistiche, inattuabili e sconfitte dai tempi e dal progresso. Un ulteriore certezza sembra costituita dall esponenziale ampliamentodelmercatodeicontenutidigitaliche,oggi,èaperto azonedelgloboedafascedellapopolazioneche,sinoaieri,erano sistematicamente lasciate fuori dalla distribuzione di ogni genere diprodottoculturale. Tale fattore in uno con l abbattimento dei costi di produzione e distribuzione dei contenitori fisici per prodotti culturali(cd,dvdedomanilibri)econlafacilitàdipromozionedi taliprodottiacostiirrisori,consente,evidentemente,aititolaridei diritti di conservare ed anzi incrementare i propri margini di profitto,riducendo,contestualmenteinmodosensibileilprezzodi accessoaipropricontenuti. Al riguardo appaiono, tuttavia, illuminanti le parole di GeorgeSorossecondoilquale 50

51 la globalizzazione non è un gioco a somma zero. I benefici superanoicosti,nelsensochel aumentataricchezzaprodottadalla globalizzazione potrebbe essere utilizzata per rimediare alle sue iniquità e agli altri suoi difetti e ne resterebbe ancora d avanzo. L affermazione è difficile da dimostrare cionondimeno, tutte le proveindicanocheivincitoripotrebberoindennizzareglisconfittie uscirnecomunqueconunguadagno Ilproblema proseguesoros è che i vincitori non indennizzano affatto gli sconfitti. (G. Soros, Globalizzazione). Si è, infine, già detto ed in ciò consiste un ulteriore aspetto di certezza da tener presente in ogni ragionamento sul futuro diritto d autore che la tecnologia oggi abilita a forme di gestioneetuteladeidirittiautomatizzate,infallibilie,aduntempo, duttiliovverosuscettibilidiadattarsiamodellidibusinessdiversi ed eterogenei o, piuttosto, a modelli di non business ovvero di distribuzioneecircolazionenoncontrollatadicontenutidigitali. Intaleprospettivalatecnologiadiriferimentoècostituita dai Digital Rights Management, il cui acronimo, DRM è, sfortunatamente,sinqui,divenutopiùcelebrequalestrumentodi protezione coattiva dei diritti unilateralmente imposto piuttosto che non quale strumento di traduzione tecnologica di un assetto negoziale concordato tra consumatori e distributori di prodotti culturali. Una lezione importante, in tal senso, viene, ancora una volta,dall acqua. L acqua è, infatti, il miglior nemico dell acqua, nel senso che una corrente di eguale forza ma di contrapposta direzione è l unicorimedioperdeviareilcorsodiunfiumeinpiena. Allo stesso modo, nel dominio del diritto d autore nella società dell informazione, appare impossibile pretendere di fermare le conseguenze e gli effetti dell impatto delle nuove tecnologiesull accessoalpatrimonioculturalesenonattraversole tecnologiemedesime. Monitoraggidimassa,sistemidifiltraggio,nuovenormee regolamentazioni sanzionatorie lanciate all inseguimento di condotte di violazione dei diritti sempre nuove, ritengo non servanoanullasenonatrasformareinscontroquelloche,invece, da centinaia di anni, è un confronto tra titolari dei diritti e collettività. Ilnuovoassettodelladisciplinadellamateria qualeche sarà non potrà prescindere da strumenti di composizione e negoziazione dei contrapposti diritti ed interessi duttili, elastici, capacidiadattarsiadunarealtàincontinuodivenireperchéfiglia 51

52 di un progresso tecnologico che sta aumentando in modo esponenziale il proprio ritmo rispetto a quello che lo ha caratterizzatoneisecoliprecedenti. DRM, Creative commons, sistemi di gestione ed intermediazione automatizzata dei diritti affidati a camere di commercio telematiche e ius mercatorum sono probabilmente gli ingredientiindispensabilidelnuovodirittod autore. Panta rei e, quindi, occorre far presto perché il tempo di elaborazione della soluzione non renda quest ultima inefficace rispetto ad un contesto di mercato che domani sarà ancora diverso. elachiamanoproprietàintellettuale :( 9novembre Hogranderispettoperildirittod'autorequalestrumento diincentivoallaproduzioneculturaleedallacircolazionediideee contenuticreativi. Senza la Società dell'informazionenon credo segnarà il futurodll'uomocomesarebbeauspicabileecomepotrebbe. Sono, tuttavia, terrorizzato dal macroscopico fraintendimento di quei principi che, sempre più di frequente registroingiro. Ieri sera volevo guardarmi l'ultimo documentario di Michael Moore, Slacker Uprising, lieto, tra l'altro, che fosse distribuito gratuitamente benché per uno scopo dichiaratamente dipropagandapolitica. Ecco quello che mi son sentito rispondere dal server dal qualeavevoavviatoildownload: SORRY! Unfortunately, the lawyers tell us we are only allowed to offerthefilmtopeopleresidingintheunitedstatesorcanada.the computers think you are someplace else right now, and that's why youareseeingthispage.ifyoureallyareintheu.s.orcanadaand ourcomputersareconfused,youmaytryaccessingthewebsitefrom adifferentnetwork,atafriendshouse,etc.we'reverysorryforthe inconvenience, and really want as many people to see the film as possible. Nonèquestolospiritoconilqualetresecolifaènatoil diritto d'autore e non è questa la prorpietà intellettuale che consentirà di utilizzare la Rete per abbattere il divide socioculturaledelmondo. Chenepensate? 52

53 P.S.:inutilechevidicachemicisonovolutitreminutiper scaricarmiildocumentariodelquale,tral'altro,consigliolavisione perchèqualichesianoivostriorientamentipolitici,èunpezzodi storiadelnostrotemporaccontatadaunodeiduepossibiliangoli divisuale. Nuovievecchimodelliaconfronto. 14ottobre QuestamattinaPuntoInformaticohapubblicatolalettera aperta con la quale ISP, consumatori ed addetti ai lavori hanno sollevato dubbi e perplessità circa l'iniziativa del Governo di costituire un comitato tecnico per la lotta alla pirateria digitale e telematica Questoèiltestodellalettera: On.SandroBondi Ministroperibenieleattivitàculturali e Prof.MauroMasi SegretarioGeneraledellaPresidenza delconsigliodeiministri Nelle scorse settimane si è appreso dagli organi di stampa che sarebbe statoistituitopressolapresidenzadelconsigliodeiministrid intesaconilministero per i Beni e le Attività culturali un Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale del quale faranno parte oltre al Segretario Generale della Presidenza delconsigliochelocoordinerà,ilcapogabinettodelministeroperibenieleattività culturali,ilpresidentedellasiae,irappresentantideidicastericoinvoltiedueesperti delsettorecheverrannonominatiabreve. La cultura nella Società dell Informazione costituisce, tuttavia, evidentementeunbenecomuneelacircolazionedelpatrimonioculturalerappresenta pertantountemainrelazionealqualesiconfrontanoedintersecanoinevitabilmente interessiedirittidisoggettidiversi:utentieconsumatori,internetservicesprovider, intermediaridellacomunicazione,artistiefornitoridicontenuti. In tale contesto, desta preoccupazione la circostanza che nell istituire il citato Comitato tecnico si sia ritenuto di non coinvolgere sin dall inizio ed in modo strutturatoepermanenteirappresentantidellenumerosecategorieinteressateesi siasceltodiaffrontareildelicatotemadellaculturanellasocietàdell informazione nella limitata e limitante prospettiva della lotta alla pirateria che costituisce, evidentemente, solo un fenomeno derivato rispetto alla più complessa problematica dellaregolamentazionedelmercatoculturaledigitaleemultimediale. Analoghe perplessità solleva l idea se non addirittura l auspicio di orientare l attività del Comitato alla produzione di disegni di legge volti al recepimento nel nostro Paese della soluzione francese della lotta alla pirateria audiovisiva. Talesoluzione incontrastoconilprincipio,sancitoil24settembre2008 dal Parlamento Europeo con 573 voti contro 74 e ribadito dalla Commissione il 6 ottobre, secondo il quale nessuna restrizione può essere imposta ai diritti ed alle libertà fondamentali degli utenti finali, senza la preventiva autorizzazione delle autorità giudiziarie, segnatamente in accordo con l Art. 11 della Carta dei diritti 53

54 Alcunihannogiàtacciatolaletteracomeun'iniziativaantiantipirateria. Nonècosì. Il punto è che esistono strade diverse per promuovere la culturadigitalenellasocietàdell'informazioneeche,quindi,prima dirifuggiarsineivecchimodellidibusinessenellevecchierisposte normativesarebbeopportunoesploraresoluzioninuoveediverse. E' di queste ore l'accordo tra RAI e Youtube per la pubblicazione dei contenuti dell'emittente di stato attraverso un canalededicatodelpiùgrandeugcdelmondo 25. fondamentali dell Ue sulla libertà di espressione e d informazione infatti, non appare fondata su un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi e sembra porre la tutela dei diritti d autore su di un piano sovra ordinato rispetto ad altri diritti e libertà fondamentali del cittadino quali quello alla privacy ed all accesso all informazione ed all utilizzo delle risorse informatiche e telematiche che sono destinateadivenire,tral altro,ilcanaledicomunicazioneprivilegiatotracittadinoe pubblica amministrazione e, dunque, strumento ineliminabile per l esercizio di un ampiagammadidiritticiviliepolitici. Occorre, d altro canto, rilevare che lo stesso Governo francese, pur pervenendo alla non condivisibile citata conclusione, ha, a suo tempo, affrontato il problema della lotta alla pirateria digitale in uno con quello dell incentivazione del mercato legale di contenuti digitali, apparendo, evidente, che le due questioni non possonoessereaffrontatedisgiuntamente. Contestualmente al tema della pirateria occorre, infatti, farsi carico di risolverelaquestionedellascarsaaccessibilitàdelpatrimonioculturaleattraversole risorsetelematiche. Le nuove tecnologie, infatti, consentirebbero una massimizzazione della circolazione di tale patrimonio che, tuttavia, resistenze culturali ed economiche da parte dell industria dei contenuti audiovisivi, un quadro normativo inadeguato e la pressoché totale mancanza di una seria politica dell innovazione hanno, sin qui, lasciatoallostadiodisempliceaspirazioneotendenza. Allalucedelleconsiderazionicheprecedonoedinragionedell importanza e centralità del tema sul quale l attività del comitato tecnico andrà ad incidere, i firmatari chiedono di aprire formalmente il tavolo ed i lavori del comitato alla partecipazione permanente e strutturata di rappresentanti di tutte le categoria coinvolte. Laculturaèilpiùpreziosotraibenicomuni. Distintisaluti, Adiconsum AIIP Altroconsumo (Assodigitale) Assoprovider (Confcommercio) Istitutoperlepolitichedell innovazione Netcom 25 Questo è l annuncio dell accordo pubblicato sul blog ufficiale di Google raggiungibile all URL: passo avantinella tutela del.html Unpassoavantinellatuteladelcopyrightenelladistribuzionedicontenutidigitali 54

55 L'accesso ai contenuti sarà gestito e non già semplicemente limitata! attraverso VideoID una moderna soluzionedidigitalrightsmanagementchestannosviluppandoin casagoogle ottobre2008 ore18.05 E'propriodioggil'annunciodellaformalizzazionedell'accordofraRaieYouTubeper ladistribuzionedeicontenutidell'emittenteattraversoilpropriocanalebrand. Questa collaborazione è importante per due motivi: prima di tutto è un esempio di come i produttori di contenuti si stiano aprendo alla loro diffusione su più piattaforme e verso pubblici differenziati, trovando inoltre il giusto modo per dare valorealloroarchivio,insecondoluogo,rainetuseràl'avanzatatecnologiavideoid diyoutube VideoID è uno strumento che permette ai proprietari dei contenuti di identificare i loro materiali su YouTube e di decidere come renderli disponibili. Con YouTube VideoID,ititolarideidirittipossonoinfattiagevolmentegestireipropricontenutie stabilireseottenernericavi,rimuoverliosemplicementemonitorarli. Facendoquestasceltainnovativa,RAIsiaggiungeaimoltialtripartnerdiYouTube chehannoadottato questo strumento, tra i quali vi sono CBS, Lionsgate, Sony BMG Europeemoltialtri.Questasoluzionedimostracomeglioperatoridelsettore,insieme conititolaridiproprietàintellettuale,inmodomoltopragmaticoabbianotrovatola tanto auspicata via di mezzo fra la tutela del diritto d'autore e la diffusione dei contenutidigitali. Proprioinquestigiornisistadiscutendodipirateriaonlineedellepossibilisoluzioni percombatterequestofenomeno.noipensiamochequestoaccordovadanellagiusta direzione:nuovimodellidimonetizzazioneestrumentidiprevenzione. 26 LaspiegazionediVideoIDpubblicatasullepaginediYoutubeaquestaURL: IdentificazionevideodiYouTubeversioneBeta Grazie alla collaborazione costante di proprietari di contenuti grandi e piccoli, YouTube è in grado di sviluppare, testare e implementare strumenti di gestione dei contenutisemprepiùefficaci.oggi,siamoorgogliosidilanciare,inversionebeta,la nostraultimanovitànelcampodeivideoonline:identificazionevideodiyoutube. Come le nostre norme e gli altri strumenti sui contenuti, Identificazione video di YouTubesuperaevabenoltrelenostreresponsabilitàlegali.Inoltre,analogamentea tali norme e strumenti, Identificazione video ha tre obiettivi principali: un'identificazione precisa, la possibilità di scelta per i titolari di copyright e una fantasticaesperienzautente. Identificazione IdentificazionevideodiYouTubeaiuteràititolaridicopyrightarendereidentificabili le loro creazioni su YouTube. Stiamo lavorando in collaborazione con Google per sviluppareunatecnologiaunicanelsuogenereingradodiriconoscereivideoinbase a vari fattori. Come indica il suo stato Beta, quella di Identificazione video è una tecnologia innovativa e all'avanguardia che provvederemo a perfezionare e a migliorare costantemente. I primi test con alcune società di contenuti hanno dato risultati molto promettenti. Man mano che amplieremo e perfezioneremo il nostro sistema,identificazionevideodiyoutubesaràdisponibilepertuttiitipidititolaridi copyright del mondo, indipendentemente dal fatto che vogliano mostrare i loro contenutisuyoutube. Indipendentementedallivellodiaccuratezzaraggiuntodaglistrumenti,èimportante ricordarechenessunatecnologiapuòdistinguereilmaterialelegaledaquelloillegale senza la cooperazione dei proprietari dei contenuti. Questo significa che saranno i titolaridicopyrightchedesideranoutilizzareilnostrosistemadiidentificazionedei video, nonché contribuire a perfezionarlo, a fornire le informazioni necessarie per 55

56 Dmin, d'altro canto, all'esito di un'attività iniziata ormai annifa,haormaimessoapuntoun'analogasoluzionecheabilitài titolari dei diritti a disporre dei propri contenuti a proprio piacimentonelcontestodigitale 27. Dall'altra parte dello steccato a mio modo di vedere si colloca il vecchio modo di guardare alla proprietà intellettuale: recintare, vietare e mirare al profitto immediato tramite la pubblicitàomediatotramitecauserisarcitoriemultimilionarie. aiutarciariconoscerelelorocreazioni.ilnostroobiettivoèrenderetaleprocessoil piùagevolepossibile. Scelta I titolari di copyright possono scegliere che cosa fare con i loro video: se bloccarli, promuoverliopersino seuntitolaredicopyrightdecidedidiventarenostropartner di trarne guadagno, con il minimo sforzo. Identificazione video di YouTube aiuterà nellascelta. Nessunatecnologiapuòprevederelepreferenzediuntitolaredicopyright.Oggi,con milioni di persone e società che producono video originali, le preferenze variano enormemente.alcunititolaridicopyrightvoglionoilcontrollosuogniimpiegodelle lorocreazioni.moltiartistiprofessionistiesocietàdelsettoredeimediapubblicanoi lorovideopiùrecentisuyoutubesenzainformarci,mentrealcunivideoamatorinon voglionovederelelorocreazionionline.altridesideranocheilorofanpartecipinoal processocreativo. La cosa migliore che possiamo fare è collaborare con i titolari di copyright per identificare i video che includono i loro contenuti e offrire loro delle opzioni per condividere tali contenuti. Man mano che i titolari di copyright ci anticiperanno le loro preferenze, faremo del nostro meglio per automatizzare la loro scelta senza dimenticare i diritti degli utenti, degli altri titolari di copyright e della nostra community. Esperienzautente Come sottolinea il nostro slogan "Broadcast Yourself" la missione di YouTube è aiutarelapiùampiagammadipersoneadesprimersionline.pertanto,continueremo a concentrarci sull'offerta della migliore esperienza utente disponibile oggi online. Stiamo progettando attentamente le nostre nuove tecnologie di identificazione in modochenonostacolinolacomunicazioneliberaerapidaresapossibiledayoutube, indipendentemente dal fatto che si tratti di un dibattito politico, di marketing "underground"odiunfilmatodivertente. BasandosisuinostriSuggerimentisulcopyrightesulnostroprogrammaAudioSwap, eriflettendol'equilibriodelleproceduredinotificaerimozioneimpostoperlegge,ci auguriamo che Identificazione video farà ancora più chiarezza sui diritti e sulle responsabilitàdegliutenti,oltreafornireaifannuoveopportunitàperinteragirein modocreativoconilloromezzodicomunicazionepreferito. Infine, riteniamo che Identificazione video di YouTube si rivelerà uno strumento particolarmente utile e opportuno quando inizieremo ad ampliare la compartecipazionealleentrateealtreopportunitàperunpubblicopiùvasto. RicordachequestoèunprogrammaBetaeprevediamodiincontraredegliimprevisti mentre perfezioneremo, miglioreremo ed espanderemo il sistema per soddisfare le esigenzeditutti.tichiediamodiaverepazienza.seseiunproprietariodicontenuti interessatoaparteciparealprogramma,completailnostromodulodiiscrizione.non vediamol'oradiiniziarealavorareconte. 27 LadescrizionedelprogettoDminèreperibileaquestaURL: 56

57 Basti pensare a Video.mediaset.it che ripropone on line il modellodellatelevisionediuntempopretendendodifareameno degli intermediari in un contesto aperto per definizione quale quello telematico o alla stessa Mediaset che qualche mese fa ha chiesto 500 milioni di euro a Youtube per qualche migliaio di spezzoni televisivi caricati on line dagli utenti anziché limitarsi a chiedernelarimozione. Chevoletechevidica?Questionedipuntidivista Cool Manonditemichepensarlainmanierainnovativaanziché un pò all'antica.significa essere pirati o non credere al diritto d'autore. L italiapiùvicinaallanuovazelandacheall Europa. 11ottobre Sarà per via della tanto simile conformazione geografica ma a giudicare da quanto sta accadendo sul terreno dell'enforcementdeidirittidiproprietàintellettualel'italiasembra decisamentepiùvicinaallanuovazelandacheall'europa. Nei giorni scorsi, come ho già scritto, è stato istituito in gran segreto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitatotecnicoperlalottaallapirateriadigitaleemultimedialee nelsalutareconfavoretalenotiziailpresidenteassumma chene farà parte non ha nascosto di auspicare che l'italia adotti proprio attraverso il neoistituito comitato la soluzione francese allalottaallapirateria 28. Erail23settembre. Il 24 Settembre, tuttavia, il Parlamento Europeo e non era la prima volta bocciava senza appello la soluzione francese ammonendo gli Stati membri sull'insopprimibilità salvo ordine motivatodell'autoritàgiudiziaria deldirittofondamentaleall'uso delle tecnologie telematiche (cfr. emendamento 138 Risoluzione 28 Il testo del comunicato stampa pubblicato sul sito della SIAE a questa URL: yes&id_news=7194 IstituitounComitatotecnicocontrolapirateria E statoistituitopressolapresidenzadelconsigliodeiministriuncomitatotecnico, d intesaconilministeroperibenieleattivitàculturalicontrolapirateriadigitalee multimediale. Ne fanno parte, oltre al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio che lo coordina, il Capo gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali,ilpresidentedellasiae,irappresentantideidicastericoinvoltiedueesperti delsettorecheverrannonominatiabreve.ilnuovoorganismo,chesiinsedierànelle prossime settimane, predisporrà eventuali normative con l adozione d interventi mirati per combattere il fenomeno della pirateria, interagendo con i vari operatori delsettore. 57

58 legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadronormativocomuneperleretiediservizidicomunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioniperleretieiservizidicomunicazioneelettronica). Nellestesseore,tuttavia,innuovaZelanda,ilMinistroper ilcopyright,infilavaall'ultimosecondoinunaleggesullamateria lasoluzionefrancese:3accusediviolazionedidirittidiproprietà intellettualeel'utentevienedisconnessodallaretesenzaneppure passaredirittoadunprocesso! Nessundubbiodunquechelozatteroneitalianoaformadi stivalesistiapericolosamentestaccandodall'europaperandarea raggiungerelasuacompagnaneozelandese E'proprioilcasodidire:tuttoallarovescia! I diritti fondamentali sacrificati sull altare del diritto d autore. 27novembre Seingiocononcifosseilfuturodellaculturanellasocietà dell'informazione ci sarebbe da ridere a leggere il discorso 29 del 29 Il discorso del Presidente Sarkozy pubblicato a questa URL: URGENT le discours de Nicolas Sarkozy accord Olivennes.html Mesdames,Messieurs, Laprotectiondudroitd auteur,lapréservationdelacréation,lareconnaissancedu droitdechaqueartiste,dechaqueinterprète,dechaqueproducteurdevoirsontravail normalement rémunéré, c était un engagement important de ma campagne présidentielle. Depuistroisans,j airéponduprésentchaquefoisqu ilafallufaireprévaloirledroit légitime des auteurs et de ceux qui contribuent à leur expression, sur l illusion et mêmesurlemensongedelagratuité. Musique, cinéma, édition, presse, arts graphiques et visuels tout est aujourd hui disponible et accessible partout, sur la toile de l internet, chez soi, au bureau, en voyage.c estbiensûrunerichesse,unechancepourladiffusiondelaculture.pour autant,jamaisnousn avonsétéaussiprochesd un«trounoir»,capabled engloutiret d asséchercetterichesseetcefoisonnementcréatif. Le clonage et la dissémination de fichiers à l infini ont entraîné depuis cinq ans la ruineprogressivedel économiemusicale,endéconnectantlesœuvresdeleurcoûtde fabrication, et en donnant cette impression fausse que tout se vaut, que tout est gratuit. Avecledéveloppementdutrèshautdébit,lecinémarisquedesubirlemêmesortque lamusique:d oresetdéjà,prèsdelamoitiédesfilmssortisensallesenfrancesont 58

59 disponiblesenversionpiratesurlesréseaux«peertopeer»,etlemarchédelavidéoa commencé à décroître avant même d atteindre sa maturité. Le livre pourrait à son tourêtrebrutalementmenacéavecl arrivéedulivreélectronique. C est à une véritable destruction de la culture que nous risquons d assister. C est égalementàunenégationdutravail,cettevaleurcapitalequiaucœurdesproblèmes delafranced aujourd huietaucœurdessolutions. Aujourd hui,unaccordestsigné,etjeveuxsaluercemomentdécisifpourl avènement d un internet civilisé. Internet, c est une «nouvelle frontière», un territoire à conquérir.maisinternetnedoitpasêtreun«farouest»high tech,unezonedenon droitoùdes«hors la loi»peuventpillersansréservelescréations,voirepire,enfaire commerce sur le dos des artistes. D un côté, des réseaux flambant neuf, des équipements ultra perfectionnés, et de l autre des comportements moyenâgeux, où, sous prétexte que c est du numérique, chacun pourrait librement pratiquer le vol à l étalage. On dit parfois que quand personne ne respecte la loi, c est qu il faut changer la loi. Sauf que si tout le monde tue son prochain, on ne va pas pour autant légaliser l assassinat. Sitoutlemondevolelamusiqueetlecinéma,onnevapaslégaliserlevol.Etenmême temps,noussavonstousqu onnevapasnonplusmettretouslesjeunesenprison. Il nous fallait chercher des moyens intelligents et astucieux pour en appeler à la conscience du citoyen, lui donner la possibilité de rentrer dans le droit chemin. Il fallait aussi essayer de comprendre pourquoi le citoyen ordinaire, habituellement respectueuxdelaloi,préféraits approvisionnerdansdesentrepôtsclandestinsplutôt que de faire ses achats dans un supermarché en ligne : n était ce pas aussi un problèmed attractivitédel offrelégale? Ilyadeuxmoisetdemi,MadamelaMinistre,vousavezdemandéàDenisOlivennesde conduire une mission permettant de déboucher rapidement sur des solutions opérationnelles visant à lutter fermement contre le piratage tout en tenant compte despotentialitésd Internetetdelademandedesconsommateurs. Vousyêtesparvenus.Jeveuxvousenféliciter,vous,chèreChristine,vousDenis,qui avez été l artisan de cet accord, et vous tous qui êtes là aujourd hui, acteurs du cinéma, de la musique, de l audiovisuel, de l Internet. Sans votre engagement, rien n auraitétépossible. Lecontenudecetaccordestsolideetéquilibré.Ilcomportedesstipulationsnouvelles etfortes. D un côté, il prévoit l envoi de mails d avertissements aux internautes qui font un mauvais usage de leur abonnement, des avertissements gradués en cas de récidive, voire la possibilité de suspendre temporairement l accès à internet. Pour arriver à mettreenplacecettesolutiondebonsens,cettepédagogie,ilvousafallu,jelesais, souleverdesmontagnes,tellementlesinertiessontgrandesdansnotrepaysdèsqu il s agitd êtreinnovantetdeproposerunesolutionquinetombepastoutdroitdansle plideshabitudesdelapensée. Cettedémarchepédagogiqueserabiensûrréservéeauxpiratesde«bonnefoi»,pour reprendreuneexpressionpropreàlapolitiquefiscale.les«piratesprofessionnels», ceux qui font sciemment du trafic et du commerce illicite de DVD et de fichiers contrefaits,resterontsoumisaudroitcommundelacontrefaçon,ettraitésauseinde juridictionsspécialisées. Deplus,lesfournisseursd accèss engagent,etc estimportant,àmettreenœuvredes dispositifsdefiltrage,telsqueceuxdéveloppésparl Institutnationaldel audiovisuel. Lefiltrageconsisteàretirerautomatiquementlesfichiers«pirates»desréseauxou desplateformesd hébergementaufuretàmesuredeleurapparition. D un autre côté, cet effort des fournisseurs d accès s accompagnera d un effort tout aussiimportantdesayantsdroit.lesprofessionnelsdelamusique,ducinémaetde l audiovisuels engagentàmettrepluscomplètementetplusrapidementleursœuvres 59

60 en ligne, et à supprimer tous les verrous techniques qui empêchent de copier et de transporterlamusique. Cesontdeuxaméliorationsmajeuresquiprofiterontpleinementauxconsommateurs. Fini, les musiques achetées sur une plateforme A et qu on n arrive pas à lire sur un lecteur B ou sur son téléphone portable, alors qu on pouvait le faire sans problème pourunfichierpiraté. Fini,lesseptmoisetdemid attenteentrelefilmquisortensalleetsonapparitionen vidéoàlademande.aveccetaccord,sixmoisséparerontlefilmsurgrandécranetson passage en vidéo sur petit écran C est encore beaucoup, quand on sait qu un film resteenmoyennetroissemainessurunécrandecinéma,avantdelaisserlaplaceau suivant!maisc estdéjàmieux.etdesdiscussionsprofessionnelless engagerontsous l égide du Centre national de la cinématographie dans les meilleurs délais, pour adapterl ensembledelachronologiedesmédiasauxenjeuxdunumérique,commele recommandelerapportdedenisolivennes. Jesaisquelesexploitantsdecinémasontattentifsetsoucieuxdecesdiscussions.Aussi, jesouhaiteêtreclair.lecinéma,jenediraijamaisautrechose,c estavanttoutune rencontredansunesalleobscure,surungrandécran,entreunpublicetuneœuvre. C estdanslasallequenousavonséprouvénosplusgrandesémotionsdecinéma.etles exploitantsneménagentpasleurseffortspouratteindrelaperfection:aprèsleson multicanal,laprojectionnumériquevaenvahirlessallesdèsl annéeprochaine,sans mêmeparlerducinémaenrelief,quiseralaprochainerévolution.lecinémaensalle, c estdonclepassé,leprésent,maisc estaussil avenir. Dans le même temps, la carrière des films en salle s est fortement raccourcie, le «homecinéma»estdevenuuneréalité,etilfauttenircomptedesnouvelleshabitudes deconsommation.ceseraitabsurdequelespectateurfrançaissoitobligéderegarder desfilmsaméricains,simplementparcequelesfilmsfrançaisseraientbloquéspardes délaisoudesexclusivitéstropcontraignantes!jesaispouvoircomptersurlebonsens pourquesoienttrouvéesrapidementlesclésd unechronologiedesmédiasadaptéeau XXIèsiècle. ChèreChristineAlbanel,CherDenisOlivennes,grâceàvotreténacité,votrepatience, grâce à la bonne collaboration établie avec Christine Lagarde et Rachida Dati, et grâceàvoustousiciprésents,vousavezpermislaconclusiond unaccordquimarque ledébutd une«nouvellealliance»entreprofessionnelsdesindustriesculturelleset professionnelsdesréseaux. Partout, aux Etats Unis, au Royaume Uni et ailleurs, les professionnels et les gouvernements essaient depuis des années, non sans mal, de trouver le «graal» permettant de résoudre le problème de la piraterie. Nous sommes les premiers, en France, à réussir aujourd hui à constituer une grande alliance nationale autour de propositionsprécisesetopérationnelles. Grâceàvousetàcetaccord,laFrancevaretrouverunepositiondepays«leader» dans la campagne de «civilisation» des nouveaux réseaux. La musique, le cinéma, maisaussilapresseetl édition,vontpouvoirêtremieuxprotégés. Lamiseenœuvredecetaccord,épuise t ellelesujetdelacréationetdel avenirde nosindustriesculturelles?non,biensûr. Nous devons veiller à réformer un système de régulation et de financement de l audiovisueldontlesfondementsreposentsurl universdelatélévisionhertzienne,et mieuxprendreencomptelesnouveauxréseaux.lanouvelledirectiveeuropéennesur lesmédiasaudiovisuels,quivientd êtreadoptéeàbruxelles,nousenoffrelecadreet lapossibilité.ilfautytravailleravecpragmatisme,demanièreglobale,ensedonnant le temps de la réflexion. La transposition de notre régulation audiovisuelle est une entrepriseprogressive,toutcommel obtentiondutauxdetvaréduitsurl ensemble desbiensculturels. Il y a également des mesures d urgence à prendre, pour permettre à l industrie musicale de survivre et lui donner le temps de s adapter au nouveau modèle qui se 60

61 Presidente francese Sarcozy ed il memorandum commissionato dalgovernoamonsieurolivennes 30. Comesifaaprenderesulseriounpoliticoche prendendo in prestito parole sino a ieri utilizzate dai rappresentanti dell'industria audiovisiva come puntualmente ricorda Punto informatico hadetto"corriamoilrischiodiesseretestimonidella distruzionedellacultura.internetnondevediventareunfarwest di alta tecnologia, una zona senza normative dove i fuorilegge possano sottrarre le opere dell'ingegno senza farsi problemi o, peggioancora,venderlenellapiùassolutaimpunità.esullespalle dichi?sullespalledegliartisti"? dessine.uncréditd impôtapplicableauxproductionsphonographiquesaétévotél an dernier, mais sa mise en œuvre est limitée par des critères trop contraignants. Je souhaite donc que le régime de ce crédit d impôt soit amélioré, et notifié à la Commission européenne dans les plus brefs délais pour pouvoir être applicable aux investissements consentis en De même, je souhaite que s accélèrent les discussions engagées entre l institut de financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC), et la Caisse des Dépôts et Consignations, pour permettre, dès le début de l année prochaine, de tripler le volume du fonds d avances remboursables consentiesauxentreprisesmusicales. Delamêmefaçon,jesouhaitequelecréditd impôtenfaveurdujeuvidéoencours d examenàbruxellesdepuisprèsd unan,puisseentrerrapidementenvigueur,pour freinerlafuitedenostalentsetdenosentreprisesàl étrangeretfaireensortequela France et donc l Europe retrouve sa compétitivité face aux studios nordaméricainsetasiatiques.lejeuvidéopeutdevenirunartduxxièsiècles ilparvientà échapperauxdérivesquimenacentuncertaincinémainternational,promptàséduire etàdivertir,appelantauxpulsionslesplusprimitives,maisimpuissantàépanouiret fournir du sens. Avec leurs bataillons de scénaristes, graphistes et autres compositeurs,lesentreprisesdujeuvidéoconstituentdéjàuneéconomieprospère.il seraitinexplicabledenepasl encourager. Enfin, je suis attentif au souhait exprimé en faveur d une révision du crédit d impôt aux productions cinématographiques, pour l étendre aux sociétés étrangères désireuses de réaliser d importantes productions en France. Cette mesure doit être expertisée, sachant que la priorité est la préservation et la consolidation du régime dessofica. MesdamesetMessieurs, Ensignantcetaccordhistorique,vousavez,vouslesacteursdelaculture,etvousles opérateursdel internet,prisuneresponsabilité,etmêmeunrisque.maisvoussaviez quelerisqueleplusgrandétaitdenerienfaire.c étaitlerisquedeselaissermourir. Les uns parce qu ils ne pourraient plus rien produire. Les autres, parce qu ils n auraientplusrienàdiffuser. L artestlachosefragilelaplusfragileetlaplusnécessaire.nousavonsréussi,grâceà lapersévérancedenosaînés,àfaireensortequenosvilles,noscampagnes,abritent desmonuments,desthéâtres,dessallesdeconcert,desécolesetdesconservatoires.il n y a pas de raison qu il en soit différemment sur les nouveaux réseaux. Il faut qu Internetsoitunefenêtreciviliséeouvertesurtouteslesculturesdumonde.Jesuis heureuxquevotreaccordsoituneétapedécisiveencesens. 30 Il testo del rapporto è disponibile in.pdf a questa URL: 23novembre2007.pdf 61

62 Come si fa a prendere sul serio uno Studio(per usare un eufemismo)sulfuturodell'audiovisivoesuirimedipergarantirne lunga vita commissionato al rappresentante dell'industria audiovisivad'oltralpe? Chi vuole solo ridere può fermarsi qui ma il punto fondamentaleèunaltro. La ricetta Olivennes sta facendo il giro del mondo e sta legittimando l'industria audiovisiva a chiedere a gran voce analoghiinterventiintuttiipaesi. Lafilosofiaallabasedell'iniziativafrancesenonètuttavia condivisibile ed è claudicante ed infondata da un punto di vista giuridico perché muove dall'assunto secondo il quale la repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva legittimerebbe il travalicamento di ogni diritto e libertà degli utenti. Nonècosì. Il diritto d'autore riveste una posizione di assoluta centralitànellasocietàdell'informazioneonell'eradell'accessoper dirla con Jeremy Rifkin ma è pur sempre un diritto patrimoniale (almenonellacomponentecaraall'industriaaudiovisiva)chedeve cedere il passo e non può travolgere diritti e libertà fondamentalidellapopolazioneglobalequalequelloallaprivacye quellaallalibertàdimanifestazionedelpensiero. Letecnologiedifiltraggioemonitoraggiodegliutentiche nel memorandum si propone di far adottare da ISP e industria audiovisiva,invece,vannoproprioinquestadirezione. Lasperanza,aquestopunto,èchelaRetefacciaquadrato attornoasestessaechelaculturagiuridicadelvecchiocontinente sia sufficientemente radicata da respingere questo attacco ai più elementariprincipidiciviltàprimaancorachedidiritto. Laprivatizzazionedell IPenforcement 26settembre2008 PuntoInformatico In poche ore la notizia dell annullamento del provvedimento con il quale nell agosto scorso la Procura della Repubblica di Bergamo aveva vietato l approdo sulla baia dei pirati(thepiratebay.org)sièdiffusainretedandovitaareazioni entusiastiche di intensità pari a quelle di sdegno e delusione che avevanosalutatolanotiziadelsequestro. Non si conoscono ancora le motivazioni sulla base delle quali i Giudici del Tribunale di Bergamo sono pervenuti alla decisione di questa mattina ed è, naturalmente possibile che tali 62

63 motivazioni concernino la procedura piuttosto che il merito della questione. L occasione, tuttavia, mi sembra opportuna per svolgere qualche considerazione su quanto sta accadendo sul terreno dell enforcementdeidirittidiproprietàintellettuale. C è, infatti, una sottile linea rossa che unisce il caso Thepiratebay, la vicenda Peppermint, la questione legata al venir meno dell obbligo di apposizione del contrassegno SIAE della quale ci si è occupati nei giorni scorsi su queste pagine e la soluzione francese Olivennes Sarkozy per la lotta alla pirateria audiovisivaon line. Il denominatore comune è, in tutti questi casi, rappresentato da un eccesso di privatizzazione dell enforcement deidirittidiproprietàintellettuale. Nel caso Thepiratebay ancorché gli esatti termini della vicendanonsianostatiancoraaccertatigiudizialmente è,ormai, pacifico che nel corso dell esecuzione del sequestro sia stato ordinato magarisemplicementepererrore agliinternetservice Provider italiani di reindirizzare il traffico degli utenti diretti alla baiadeipirativersoun altrabaiabattentebandieradellemajor. Alriguardomisembracisiapocodaaggiungereaquanto spiegatointerminiassaichiaridamatteog.florainquestovideo 31. Nella vicenda Peppermint, egualmente, l etichetta discografica tedesca aveva ben pensato di affidare l attività investigativa propedeutica alla richiesta risarcitoria poi rivolta a migliaia di utenti di mezz Europa ad una società investigativa privata svizzera, la Logistep AG salvo poi, ricorrere, all Autorità giudiziariaperottenereil ricongiungimento degliiptracciaticon inominativideipresuntipirati. In Francia Sarkozy ed Oliviennes si propongono di assicurare adeguata tutela ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale imponendo agli Internet Service Provider dei soggetti di diritto privato di risolvere ex lege i contratti di connessione ad Internet di quegli utenti che senza neppure bisogno di un processo dinanzi ad un Autorità giurisdizionale venisserocolticonlemaninelbarattolodellamarmellataops con ilmousesuunlinkcheconsentaildownloaddimaterialeprotetto. Nel più recente affaire contrassegno SIAE, la società italianadiintermediazionedeidirittid autore,difende,inproprio e contro il volere e gli interessi delle stesse etichette 31 IlriferimentoèadunvideoattraversoilqualeMatteoG.Floraspiegacomesia statorealizzatoilredirectdelqualesiparlanelpost.ilvideoèreperibileaquesta URL:( 63

64 discografiche unanorma,pressochéunicaineuropa,pereffetto della quale, di fatto, è essa stessa a valutare preliminarmente la legittimità o illegittimità dell utilizzo di una determinata opera dell ingegno, pretendendo poi ancora oggi di rilasciare il contrassegnoquasisitrattassediun vistosistampi. Non è una mia conclusione ma il contenuto letterale dei commenti che la Commissione Europea ha trasmesso al Governo Italiano in relazione alla nuova proposta di regolamento relativo allemodalitàdiapposizionedelcontrassegnocheilnostropaesesi è visto costretto a notificare a Bruxelles a seguito della Sentenza Schubertchehaaccertatol illegittimitàdellaprevigentenormativa inmateria. Si tratta di vicende assai diverse ma accomunate da un preoccupante comun denominatore: un evidente privatizzazione dellagiustiziache,inesorabilmente,produce almenoalivellodi rischio formedigraveviolazionedidirittidirangopari oridinato rispetto a quelli di proprietà intellettuale: la privacy degli utenti nel caso PirateBay e Peppermint, la libertà di manifestazione del pensieronellasuapiùmodernaaccezionediaccessoallaretenel caso della nuova disciplina francese sull enforcement dei diritti d autoreelalibertàd impresanelcasodelcontrassegnosiae. Laquestionenonconcerne,ovviamente,lacommistionedi interessi pubblici e privati sul tema della proprietà intellettuale; tale commistione è naturale e discende dalla natura stessa dei dirittid autore. Ilproblemachestaemergendoconforzaè,invece,unaltro econcerne,piuttosto,lacrescenteprivatizzazionedell enforcement dei diritti di proprietà intellettuale nella fase investigativa, in quella dell accertamento della violazione nonché in quella dell eventualeirrogazionedellasanzione. Negli ultimi mesi, sotto tale profilo, stiamo assistendo ad un processo di privatizzazione di attività che dovrebbero essere appannaggioesclusivodell autoritàgiudiziariachenonhaegualiin nessunaltrosettoredell Ordinamento. Incasodifurtodibenimaterialiilproprietariodellacosa rubata non può farsi le indagini da solo o prestare strumenti di indagine alla polizia giudiziaria, nella circolazione dei beni materiali non c è nessuna autorità e tantomeno un autorità non giurisdizionaleedespressionediinteressidiparte che certifica mediantel apposizionediun etichettalaliceitàdellaprovenienza delbenee,infine,innessuncasodireatocommessoconilmezzo della stampa si ordina allo stampatore di risolvere ex lege i contratticonl editoreprecludendo,così,aquest ultimodiarrivare conisuoiprodottinelleedicole. 64

65 Si tratta di un anomalia grave le cui conseguenze sono sottogliocchiditutti. Sarebbe,tuttavia,troppofacileimputareleresponsabilità esclusive di questo processo di privatizzazione degenerazione dellagiustiziaall industriadiscografica,allasiaeoallelobbyche, infrancia,hannodettatolaloroleggeall Esecutivo. Laquestioneè,infatti,piùcomplessa:iportatorididiritti ed interessi sul mercato della proprietà intellettuale stanno riempiendo vuoti normativi relativi alla disciplina della circolazione dei contenuti digitali creati dalla pressoché totale assenza di una seria politica legislativa dell innovazione e saturandospazinell attivitàdienforcementdeidirittidiproprietà intellettualechedovrebberorisultaregiàcopertidallecompetenti Autorità cui andrebbero messi a disposizione mezzi e risorse proprie anziché costringerle ad elemosinare esperti, strumenti informaticieserverdaquestooquelsoggettoprivato. LalezionechedavicendecomequelladiThePiratebay ma anche dalle altre sopra ricordate credo vada tratta è che ferma restando la possibilità dei titolari dei diritti di agire sul piano civilistico per il risarcimento dei danni eventualmente sofferti,l accertamentodegliillecitidicaratterepubblicisticodeve rimanere appannaggio esclusivo delle forze di polizia e dell Autoritàgiudiziaria. Dal vostro inviato nella preistoria della proprietà intellettuale! 26giugno Roma,TempiodiAdriano,26giugno2008,ore15.15,c èil pubblico delle grandi occasioni ad ascoltare le parole di Denis Olivennes,PresidentedellaFnac,direttoredelNouvelObservateur e, soprattutto, Presidente della Commissione francese per lo sviluppoelaprotezionedelleopereculturalinellarete. E lui che nel novembre dello scorso anno ha fatto da notaio direiunpo diparte nellaratificadellostoricoaccordo tral industriafrancesedeicontenuti,gliinternetserviceprovider eleistituzionifrancesiecheèpoistatol ispiratoredeldisegnodi legge che il ministro della Cultura Francese ha presentato nei giorniscorsialconsigliodeiministri Il testo integrale dell accordo è disponibile a questa URL: 65

66 Sitratta,comehogiàscritto maquestonéolivennesné nessunaltrodegliillustrirelatorinelsalottodeltempiodiadriano ierilohadetto diun'iniziativalegislativachehaformatooggetto dipesanticritichedapartedelleistituzionieuropeeedinonmeno pesantirilievidapartedelconsigliodistatofrancese. Tuttoquesto,tuttavia,nonconta. Olivennes si dice convinto che il disegno di Legge in Francia sarà approvato entro dicembre ed invita l Italia a seguire l esempiodeicuginid oltralpe. Dal salotto, il Presidente Assumma si complimenta ed annuisce e l On. Carlucci presente in qualità di membro della Commissione Cultura della Camera nonché (lo dice il Presidente Assumma) di bella donna, madre di famiglia e soprattutto protettrice del diritto d autore si spertica in parole di ammirazione verso l opera di Olivennes salvo poi chiedere al patron della FNAC chiarimenti circa quanto accaduto in Francia (ma come avete fatto? C è stato un accordo?), manifestando così unaconoscenzaquantomenoapprossimativadell argomentodicui sidiscute. Qualcheminutodopo,tuttavia,l On.Carluccisiriprendee, dando prova di grande decisionismo, dà forma e concretezza, in pochebattute,alpeggiorincubodituttigliutentiitalianidellarete ediquantisonoconvinticheinternetpiùcheunaminacciaperil patrimonioculturale,costituiscaunagrandeopportunità.eccouno stralcio del suo intervento (parola più o parola meno perché ero troppo esterrefatto da quello che sentivo per prendere nota puntualmente): L italia seguirà l esempio francese tanto più che stiamo entrando nel semestre francese di presidenza dell Unione Europea. HogiàchiestoalPresidentedellacommissioneCulturadi promuovere un indagine conoscitiva sulla pirateria in modo tale da poter poi procedere in tempi brevissimi, senza neppure sottoporre la questione alle due camere, all approvazione di un disegnodileggesulmodellodiquellosarkozy Olivennes. Certo bisognerà convincere le (cattivissime) telecoms a siglareunaccordoanalogoaquellofirmatoinfranciama sipuò fare. E questa la sintesi di un dibattito, per il resto, noioso, piatto, privo di stimoli: l Italia vuole seguire l esempio francese o meglio, i titolari dei diritti d autore e, ancor di più, le società di intermediazionedeidirittivoglionoseguirel esempiofranceseed illegislatoresembrapronto comeèsempresinquiaccaduto ad appoggiarli in questa ennesima guerra santa contro i mulini a vento. 66

67 La domanda nel titolo del convegno creatività e cultura nelweb:opportunitàominaccia? suonaretorica.sullepoltrone bianche sono tutti convinti che il web costituisca solo una minaccia.possibile.mavienedachiedersi:unaminacciaperchi?. Per i fruitori di cultura o, piuttosto per le sole società di intermediazionedeidirittieperqualcheproduttoreedistributore di contenuti meno lungimirante degli altri e meno pronto ad abbandonare i vecchi modelli di business e ad impiegare la Rete perdistribuireleproprieopereinunmercatomilionidivoltepiù grandediquellodiuntempo? Antonello Busetto responsabile degli affari istituzionali diconfindustriaserviziinnovativietelematici provaarompere la cortina di affermazioni apodittiche e preconcette, ricordando che secondo dati del Censis l utilizzo principale che gli italiani fanno di internet non è il download di opere protette ma l On. Carlucci nellasuaqualità,questavolta,dimamma locorregge, omeglio,correggeilcensis: Quellisonoidatiufficiali! Sappiamo tutti che non sono attendibili. Io da mamma posso dire che vedo che mio figlio ed i suoi amici tendono ad utilizzare la Rete quasi esclusivamente per scaricare materiale protetto!. Scriverei per ore di quello che ho sentito ieri: un linguaggio arcaico, concetti ed idee vecchie di dieci anni contrabbandatecomesoluzioniinnovativee,soprattutto,assiomie teoremi fondati esclusivamente su preconcetti ma preferisco guardareavanti. Ilmomentoègrave. Occorre organizzarsi, preparare una reazione equilibrata, ferma,decisachesenzarubarealcunchéaititolarideidiritti,tuteli, aduntempo,l accessoalpatrimonioculturaleglobalecuiciascuno di noi ha diritto e, soprattutto, gli altri diritti fondamentali dell uomo e del cittadino che la soluzione francese, ignora, travolge, dimentica Sentiamoci, parliamone, in modo aperto, moderno, condiviso la Rete non sarà il tempio di Adriano ma anche qui è possibile confrontarsi e, forse, contribuire alla realizzazione di un futuro migliore rispetto a quello che i vecchi numi tutelari dell industria audiovisiva vorrebbe consegnarci e consegnareallegenerazionicheverranno Dirittod'autore:serveunasoluzionemanonquellafrancese 23giugno2008 PuntoInformatico 67

68 Laproprietàintellettualeèlaprotagonistaindiscussadella societàdell'informazioneenonèpossibileimmaginarelosviluppo culturaledellacomunitàglobaleinassenzadiunquadrodiregole certo, chiaro ed univoco che tuteli adeguatamente i titolari dei diritti incentivandoli a continuare a creare nuove opere e che, ad untempo,garantiscaagliutentilegittimiditaliopereildirittoalla loro fruizione libera da ogni vincolo, legaccio, condizionamento o altrotipodilimitetecnicoogiuridico. L'impianto della legge sul diritto d'autore ed i principi fondamentalisuiqualiessaèbasatarestano,amioavviso,attualie vanno rispettati e salvaguardati anche nell'era dell'accesso: l'autore ha diritto a veder remunerato il suo sforzo creativo a fronte della messa a disposizione della collettività della propria opera. È, tuttavia, innegabile che le nuove tecnologie digitali e telematicheabbianoinciso econtinuinoadincidere inmaniera forte sulle dinamiche della produzione, distribuzione e fruizione dei contenuti digitali, imponendo un ripensamento radicale di metodi di business, abitudini di consumo e di talune disposizioni contenutenellavigentedisciplinadellamateria. Le libere utilizzazioni, le modalità tecniche e negoziali di accessoaicontenutidigitali,ilimitialricorsoamisuretecnichedi protezionedapartedeititolarideidiritti,l'enforcementdeidiritti di proprietà intellettuale sono solo alcune delle materie in relazione alle quali la vigente disciplina ha manifestato segnali fortidiinadeguatezzaedinidoneità. Iltemaècomplessoedilcontestoeconomicoetecnologico di riferimento è in continua evoluzione con la conseguenza che, probabilmente,nessuno,allostato,disponedi"ricettemagiche"in grado di risolvere i problemi sul tavolo: un'industria audiovisiva che denuncia ogni anno gravissime perdite vere, presunte o esagerate che siano a causa della pirateria e consumatori e fruitori di contenuti digitali costretti a subire consapevolmente ed inconsapevolmente monitoraggi di massa, forti limitazioni al propriodirittoallaprivacyedallaproprialibertàdiinformazione edinammissibiliprocessisommari. Èdifficile,intalecontesto,delinearepossibilisoluzionima lastradadaseguirenonpuòenondeveesserequellatracciatadal GovernofranceseneldisegnodileggecheilMinistrodellaCultura e della comunicazione ha presentato il 18 giugno al Consiglio dei Ministri perché esso muove da un presupposto inaccettabile: quello secondo cui i diritti patrimoniali d'autore andrebbero collocati in una posizione sovraordinata rispetto ad altri diritti e libertà fondamentali dell'uomo e del cittadino quali la libertà all'informazione nella sua duplice accezione di diffondere e 68

69 ricercare informazioni ed il diritto alla riservatezza ed alla privacy 33. Si tratta di aspetti che hanno già portato le Istituzioni EuropeeprimaedilConsigliodiStatofrancesepoiapronunciarsi interminifortementecriticiversoildisegnodileggefrancese. Il Governo, tuttavia, è sin qui andato per la sua strada e sussiste, sfortunatamente, il rischio concreto che l'esempio francesevengaprestoseguitoanchedagliesecutiviedailegislatori di altri Paesi, come conferma l'interesse delle società italiane di intermediazione dei diritti (SIAE ed AIE) e della FIMI per il pensiero del Sig. Olivennes, patron della FNAC ed ispiratore attraversolosciaguratoaccordodelnovembrescorso deldisegno dilegge. Èperquestocheappareopportunoiniziarearifletteresu cosanonvadellasoluzionefrancese. Cominciamodalprincipio. (a) Nel disegno di legge si muove dal presupposto che la maggiortuteladeititolarideidirittiedilgirodiviteneiconfronti degli utilizzatori sarebbero giustificati dall'impegno "solennemente" assunto dai primi nell'ambito dello sciagurato accordo "Olivennes" ad ampliare l'offerta legittima di contenuti audiovisivi online ed a limitare l'uso di misure tecniche di protezionenoninteroperabili. Si tratta di un approccio non condivisibile né nel metodo néneicontenuti. Quanto al metodo perché pone sullo stesso piano "l'impegno solenne" assunto dalle major dell'audiovisivo ed il rigidissimo quadro sanzionatorio delineato contro gli utenti che dovessero scaricare illegalmente, per due o tre volte, anche una solaoperadell'ingegno. Al riguardo sarebbe stato almeno necessario imporre ex lege ai titolari dei diritti l'adozione di modelli di business e diffusione dei contenuti digitali online idonei a garantire un effettivo ampliamento dell'offerta legale e disincentivare così, in modonaturale,iconsumatoridalricorsoal"mercatopirata". Quantoalcontenutoperchécisièaccontentatidichiedere alle major dell'audiovisivo di accorciare di un mese e mezzo l'intervalloditempotral'arrivodiunfilmnellesaleelasuauscita suinternet(dasettemesiemezzoasei!)edirinunciare inmodo 33 IltestodelDisegnodiLeggeèreperibileaquestaURL: rnet.html 69

70 peraltro del tutto generico all'utilizzo di misure tecniche di protezionenoninteroperabiliinrelazionealleoperemusicali. Comeseincambiodellagenericapromessadegliinventori a non richiedere brevetti per ritrovati non originali si ipotizzassero pesantissime pene detentive per gli eventuali contraffattori... (b) Il disegno di legge istituisce l'alta Autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti su internet ed attribuisce a tale soggetto poteri di controllo e sanzionatori in relazioneagliillecitiaventiadoggettoidirittid'autoreinrete. L'AltaAutoritàdisporràdipropriispettoriepotràirrogare sanzioniche,intalunicasi dupliceviolazionedeidirittid'autore nelmedesimoanno potrannoesserecostituitedallasospensione dell'abbonamentoadinternetedall'inibitoriaalperfezionamento diunnuovocontrattoperunperiodocompresotratremesiedun anno. Le perplessità, concernono, ancora una volta tanto il metodocheilcontenuto. L'idea di riconoscere ad un'autorità indipendente esclusivamente per le questioni della Rete poteri paragiurisdizionali tanto pregnanti ed incisivi e suscettibili di limitarel'eserciziodilibertàedirittifondamentalidegliutentinon apparecondivisibile. LostessoConsigliodiStatofrancese,infatti,hafortemente criticatotaleimpostazione. Internetèsolounmediaedilregimegiuridicodelle"cose dellarete"deve,necessariamente,esserelostessoapplicabilealle "cosedelmondofisico". Quanto ai contenuti, non può ipotizzarsi a fronte di una violazione dei diritti patrimoniali d'autore la protratta privazione del diritto all'uso delle tecnologie telematiche, tecnologie attraversolequalioggi edancorpiùdomani siesercitanodiritti civili, si interagisce con la pubblica amministrazione, si accede a servizi di pubblica utilità, si diffondono ed acquisiscono informazioniesiintrattengonorelazioniprofessionaliepersonali. Si tratta, evidentemente, di sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità dell'illecito e, soprattutto, di un'impostazione sintomatica di quel convincimento cui si è già fatto cenno che pone il diritto patrimoniale d'autore al di sopra di ogni altro diritto. (c) Sebbene nel pressoché totale silenzio del disegno di legge, l'esercizio da parte dell'alta Autorità dei poteri attribuitile haperpresuppostounampioemassivomonitoraggiodapartedi quest'ultimadellecomunicazionielettronicheposteinesseretrai 70

71 consumatori e gli utenti al fine di identificare quelli aventi asseritamenteperoggettocontenutiprotettidadirittod'autore. Si tratta di uno scenario di orwelliana memoria il cui impatto sul diritto alla privacy non appare attutito in maniera soddisfacenteperilsolofattochetaliattivitàsembranodestinate adessereposteinesseredaun'autoritàindipendente. Anche sotto tale angolo di visuale il disegno di legge si presenta fondato su quel già denunziato approccio secondo il quale, in nome dei diritti di proprietà intellettuale, sarebbe lecito travolgere, tra gli altri, il diritto alla privacy di utenti e consumatori. Posizione difficile da sostenere in un Paese come l'italia chesiavviaalimitareleintercettazionitelefonicheinrelazionea reati assai più gravi del download di un brano di Madonna ed a limitare i termini per il data retention di dati assai meno significativi di quelli relativi ai contenuti scambiati in Rete da milionidiutenti. C'è molto altro che non va nel disegno di legge francese, ma l'auspicio è che quanto sin qui evidenziato sia da solo sufficiente a scongiurare il rischio che qualcuno si innamori della soluzionefrancesechenonrisolverànessunproblemaecondurrà esclusivamente ad una sempre più rigida e profonda frattura e contrapposizionetratitolarideidirittiefruitoridiculturadigitale. È facile prevedere che i primi ricorreranno intensamente ai nuovi strumenti di enforcement con l'illusione di difendere propriocomedonchichottenellacelebrebattagliacontroimulini al vento posizioni di rendita e modelli di business superati dai tempimentreisecondiutilizzeranno,inmisuracrescente,lenuove tecnologie per sottrarsi al controllo globale ed accedere in forma anonimaaicontenutidigitali. Non è la Rete che vorrei, ma è quella nella cui direzione soffiailventofrancese. P2Pfrancese,unesempiodanonimitare 7novembre2008 PuntoInformatico Adistanzadimenodiunannodaquandoil23novembre del 2007 Denis Olivennes presentava all Eliseo la sua ricetta per combattere la pirateria audiovisiva il senato francese ha 71

72 approvato, nei giorni scorsi, in prima lettura, il progetto di legge destinatoadareattuazioneinfranciaatalericetta 34. Si tratta di una soluzione che, come è noto ai lettori di Punto Informatico, qualcuno sembra intenzionato ad importare nelnostropaeseecheè,pertanto,importanteesaminarealfinedi evidenziarne, sin d ora, taluni aspetti che sollevano grosse perplessità con l auspicio che ciò valga a far desistere il Governo dallatentazionediseguirel esempiodeicuginifrancesi. Cominciamo dalla filosofia della norma: la violazione dei diritti di proprietà intellettuale può comportare la sospensione da un mese ad un anno del diritto dell utente di accedere ad Internet. Sitrattadiunamisurairragionevoleesproporzionata. L accesso alle risorse di connettività costituisce oggi un diritto fondamentale dell uomo e del cittadino, diritto che andrà, peraltro,progressivamentearricchendosidicontenutoinmaniera direttamente proporzionata al crescere delle forme di utilizzo di internetqualestrumentodieserciziodidiritticiviliepoliticiedi interrelazionetracittadinoepubblicaamministrazione. Basti pensare alla Rete quale mezzo di accesso all informazione ed al patrimonio culturale in digitale ma, anche, all usodelletecnologieinformaticheetelematicheneirapportitra PA e cittadino così come ridisegnati dal Codice dell amministrazionedigitale. Privare una persona dell accesso alle risorse di connettività, pertanto, nel secolo della Rete, vuol dire privarla dell esercizio di una pluralità di diritti se non sovra ordinati rispetto a quello di proprietà intellettuale che si vorrebbe proteggere,almeno,pari ordinati. Già sotto tale profilo, pertanto, la proposta di legge francesesembradarespingere. Sitratta,tuttavia,diaspettigiàtrattati. Laletturadeldisegnodilegge,rivela,tuttavia,ulterioried ancorpiùpreoccupantiaspetti. C è, innanzitutto, un profilo poco approfondito e, probabilmente, sottovalutato nella comunicazione giornalistica che ha, sin qui, accompagnato le vicende relative all iniziativa francese:ilprogettodileggenonsanzionailsoggettochesirende autore o che tale viene ritenuto della violazione dei diritti di proprietà intellettuale ma, piuttosto, il titolare dell abbonamento 34 Il testo integrale del disegno di legge è disponibile a questa URL: rnet.html 72

73 adinternetattraversoilqualesiassumeesserstataperpetratala violazione. Lapropostadilegge,infatti,imponealla personatitolare dell accesso a servizi di comunicazione al pubblico in linea sia essa, dunque, un genitore, un datore di lavoro o, piuttosto, un amico che ospita in casa un altro amico l obbligo di vigilare che tale accesso non sia utilizzato al fine di riprodurre, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere protette da diritto d autoresenzal autorizzazionedeltitolaredeidiritti. Iltitolaredell abbonamentoadinternetpotràsottrarsialla responsabilità derivante dall eventuale violazione dei diritti d autore posta in essere attraverso le proprie risorse di connettività solo qualora questi abbia adottato uno dei sistemi di protezione destinato ad essere omologato dalla costituenda Autorità,qualoral utilizzodidetterisorsesiastatopostoinessere fraudolentemente daunapersonanonpostasottol autoritàola sorveglianzadeltitolaredell abbonamento nondunquenelcaso in cui si tratti di un genitore o del datore di lavoro o, infine, nell ipotesidiforzamaggiore. Si tratta di una disposizione dirompente per l equilibrio delsistemache,alfineditutelareidirittidipatrimonialid autore, compie una pericolosa translazione della responsabilità dal presunto pirata a chi inconsapevolmente fornisce a quest ultimolenecessarierisorsediconnettività. In un sistema nel quale la responsabilità penale è personale prima di introdurre nuove posizioni di garanzia dalle qualifarderivareipotesieccezionalidiresponsabilitàperculpain vigilando credo bisognerebbe pensarci in modo più serio ed approfondito. Senzacontareche,pertalevia,anzichéspingeregliutenti allapiùampiacondivisionepossibiledellerisorsediconnettività, lisiobbligaafarneunusogelosoe,forse,afarneamenopurdi non rischiare di incorrere nelle sanzioni previste dalla nuova disciplina. Sotto tale profilo mi sembra che il disegno di legge si commenti da solo: è un iniziativa liberticida che in nome della sacrosanta tutela dei diritti di proprietà intellettuale rischia di produrre conseguenze devastanti in termini di digital divide, frenandoanzichéincentivarel utilizzodellerisorseinternet. Il problema è sempre lo stesso: continua a guardarsi all enforcement dei diritti di proprietà intellettuale in una prospettiva copyright centrica, quasi che vi siano norme nei nostri ordinamenti che consentano di porre il diritto d autore in una posizione superiore rispetto a quella di altri diritti fondamentalidell uomoedelcittadino. 73

74 Un altro aspetto sul quale occorre riflettere è rappresentato dalla circostanza che l intero impianto della nuova normativa riposa, evidentemente, su una forte compressione del diritto alla privacy di tutti gli utenti che sono destinati a veder monitorataogniattivitàdiscambiodicontenutidigitaliattraverso leproprierisorsediconnettività. E, infatti, evidente che solo per questa via la nuova autorità potrà individuare o ritenere di individuare eventuali condottediviolazionedeidirittid autore. Il disegno di legge approvato nei giorni scorsi dal Senato francese,d altraparte proprioalfinedirendereefficaceilnuovo meccanismo di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale riconosceallacommissioneperlaprotezionedeidiritticostituita in seno all Autorità e quel che è peggio agli ispettori che essa utilizzerànell eserciziodellepropriefunzioni,ildirittodiaccedere direttamentee/otramiteiprovideradunenormequantitàdidati personalidegliutenti. Sitrattadiunacompressionedeldirittoallaprivacysenza precedenti che non appare giustificata dal rilievo esclusivamente economicodegliinteressichesivorrebberotutelareeche,inogni caso, non può prescindere come invece previsto nel disegno di leggeapprovatodalsenatofrancese daunordinediun Autorità giudiziaria. Al riguardo sembra appena il caso di ricordare l illuminante decisione della Suprema Corte tedesca del febbraio scorso 35 nonchéilparere benchésecretatodalgoverno chela stessacnilsembrerebbeaverrilasciatosuldisegnodilegge 36. Anchesottotaleprofilolasoluzionefranceserappresenta unpessimoesempiodanonimitare. Tra i tanti di cui si potrebbe ancora parlare, vi è, poi, un altroaspettodanonsottovalutare. I provvedimenti sanzionatori anche secondo l ultima versionedeldisegnodileggeapprovatodalsenato sonoadottati dalla Commissione per la protezione dei diritti sebbene nell ambito di una non meglio disciplinata procedura in contraddittorio con la conseguenza che al destinatario della sanzione non resterà che impugnare la decisione dinanzi ad un Autoritàgiudiziariaancoraneppureindividuataneldisegnodi legge. 35 Il testo integrale della decisione è disponibile a questa URL: no al cyber spionaggio di stato.htm 36 Cfr. 74

75 VeloimmaginatevoiilSig.Rossiilcuifiglioinunannoha scaricatoperduevolteduecartonianimatidaunapiattaformadi P2P che, ricevuta la notifica di un provvedimento di sospensione dell abbonamentoadinternetperqualchemese,avvia,nelnostro Paese doveungiudizioduratreoquattroanniecostamigliaiadi euro una causa di impugnazione avverso il provvedimento adottatodallacommissionesenza,peraltro,disporre adistanza di mesi dall episodio contestato neppure di elementi di prova a discolpasuae/odelfiglio? Iofrancamenteno.Paroladiunavvocatoche purdinon confrontarsiconicostielelungagginidiunbanaleprocedimento diopposizioneadunasanzioneamministrativa preferiscepagare le contravvenzioni per violazioni del codice della strada anche quando qualche vigile miope sostiene di averlo visto al centro di roma su una macchina che non possiede mentre si trovava a Parigi! A parte facili battute la declinazione della soluzione Sarkozy Olivennescontenutaneldisegnodileggemisembra,sotto taleprofilo,ancoralontanadalpotersiritenereinlineaconquanto direcentestabilitodalparlamentoeuropeo. L elenco delle cose che proprio non vanno nella nuova strategiadellalottaallapirateriaon linecheemergedaldisegnodi legge approvato nei giorni scorsi dal Senato francese potrebbe proseguire ancora a lungo ma, allo stato, forse è meglio sperare cheilgovernoitalianoguardipiùlontanodiquellofranceseenon commetta l errore di barattare la tutela della proprietà intellettualeconidirittifondamentalideicittadini. Sperare, naturalmente, non basta: occorrerà formulare proposte concrete, mature ed equilibrate a conferma che questo non è un Paese di pirati che merita di essere posto sotto stretta sorveglianza e privato dell esercizio delle più elementari libertà dell Eradigitale. Ilmercatodeicontenutidigitali febbraio2008 InternetMagazine Nelle ultime settimane il dibattito sul mercato dei contenutidigitaliinreteesullepossibilistradedaintraprendere perarginareilfenomenodellapirateriaedindividuareunpuntodi equilibriotraicontrappostiinteressièdivenutoincandescentee,a tratti,difficiledaseguirepersinopergliaddettiailavori. Tutto è cominciato con l annuncio del Presidente della Repubblica Francese Sarkozy dell avvenuto raggiungimento di un accordotramajordell audiovisivo,ispeautorità,perlalottaalla 75

76 pirateria audiovisiva che, in Francia, ha raggiunto dimensioni giudicateallarmanti. Labaseditaleaccordosarebbecostituitadalrisultatodei lavori di una commissione nominata dal Ministro della Cultura e dellacomunicazioneepresiedutadadenisolivennes. Secondo quanto sostenuto nel rapporto prodotto dalla Commissione la pirateria audiovisiva andrebbe combattuta con strumenti diversi alcuni dei quali, occorre riconoscerlo, largamente condivisibili ma un ruolo chiave dovrebbe essere affidato ad un diffuso utilizzo di differenti tecnologie di filtraggio deicontenutidigitaliinrete. Questo aspetto ed alcuni altri passaggi del documento conclusivo dei lavori della commissione hanno sollevato un vespaiodipolemichesullastampaetragliaddettiailavori. A gettare il primo cerino sulla polveriera dell accordo Sarkozy Olivennescihapensatoilcelebrequotidianofrancese,Le Monde che nei giorni immediatamente successivi all annuncio ha dedicato la sua seconda pagina ad un pezzo fortemente critico versometodoecontenutidell iniziativadelpresidentefrancese. Innanzitutto il quotidiano contesta la scelta di affidare la direzione dei lavori di una commissione volta ad individuare una soluzione ad un problema come quello del mercato dei contenuti digitali ad un rappresentante tanto in vista di uno solo dei protagonisti di detto mercato come Denie Olivennes, Presidente dellafnac,colossofrancesedell industriadell intrattenimento. Sarebbe, scrive Le Monde come affidare una riforma del mercato della grande distribuzione a Monsieur Michel Edouard Leclerc,patrondell omonimacatenadicentricommerciali. Difficiledarglitortoenoncondivideretaleperplessità. Passando dal metodo ai contenuti, poi, il quotidiano francese unodeipiùautorevolinelmondodellastampa avanza dubbi e perplessità circa la compatibilità delle tecniche di filtraggiodicuilacommissioneolivenneshapropostol adozione con il vigente quadro normativo e, soprattutto, circa la loro efficacia in un universo quale quello della circolazione dei contenuti digitali in cui la tecnologia antipirateria è destinata ad essere perennemente inseguita e superata dal progresso tecnologico. Propriol aspettodell opportunitàdiricorrereatecnichedi filtraggio dei contenuti digitali per arginare il fenomeno della pirateriaaudiovisivainretehainfiammatoglianimieriaccesoil dibattito anche nel nostro Paese attraverso l Appello lanciato da Leonardo Chiariglione al Vice Presidente del Consiglio Francesco RutelliaffinchéilGovernoitalianononsegual esempiofrancese. 76

77 All appello hanno immediatamente aderito personaggi di primopiano(esclusoilsottoscritto!)delmondodell informazione, del diritto, della politica, dei consumatori e dell industria, tra i quali il Prof. Stefano Rodotà, già Garante della privacy, l On. Fiorello Cortina, del Comitato consultivo per la Governance di Internet, Marco Fiorentino, Presidente dell Associazione Italiana Internet Provider, Michele Ficara Manganelli, Presidente di Assodigitale, Marco Pierani, Responsabile degli affari istituzionali dialtroconsumo,giuseppecorasaniti,magistratoegiàpresidente del Comitato consultivo per il diritto d'autore e, ancora, Roberto Liscia Presidente, Netcomm Il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, Layla Pavone, Presidente IAB, Interactive Advertising Bureau Italia e Stefano Quintarelli, Imprenditore e blogger,pionierediinternet. Il contenuto dell appello, aperto ora all adesione del popolo della Rete attraverso le pagine di Punto Informatico è chiaro: le nuove tecnologie devono consentire l accesso di un numerosempremaggiorediutentialpatrimonioculturaleglobale nell ovviorispettodeldirittod autorema,aduntempo,deglialtri dirittielibertàfondamentalidiutentieconsumatori. Trasformare la Rete in uno spazio di controllo globale di orwelliana memoria al solo fine di garantire i diritti patrimoniali d autoredellemajordell audiovisivocostituiscelastradasbagliata e,quindi,unesempiocheillegislatoreitalianononpuòenondeve imitare perché, per tale via, si rischia di travolgere i diritti fondamentali degli utenti quello alla privacy ed alla libertà di informazione nella duplice accezione di libertà di informare ed essereinformatiprimadiognialtro innomedeldirittod autore. E unpo quellocheèaccaduto perragioni,tuttavia,più facili se non da condividere almeno da accettare allorquando, dopol 11settembredel2001,gliUSAhannolanciatolalottasenza confini al terrorismo: la Rete è cambiata, i nostri costumi ed abitudinisonocambiati,abbiamovistocomprimersidallaseraalla mattina il nostro diritto di parlare, muoverci, viaggiare per non parlarenelnostrodirittoallaprivacy. Ci pensavo ieri, in aeroporto, rientrando a Roma da Palermo mentre ai varchi di sicurezza dello scalo siciliano mi imponevanodilasciareaterra,perragionidisicurezza,unchilodi straordinaria ricotta con la quale avrei voluto riempire una quindicinadicannoliperfarfeliciamicieparenti Lasicurezzanazionale ammessochequestosiailmodo migliorepergarantirla valeinequivocabilmentedipiùdellamia ricottaedelmiodirittoanonvedereunapersonachenonconosco frugare nella mia borsa ed è, per questo che sebbene viva anche questelimitazionicomeunasconfittamisforzodicomprenderle. 77

78 Il caso della circolazione dei contenuti digitali in Rete, tuttavia,èdiverso. Ildirittod autorenonpuòritenersi,innessuncaso,sovraordinatoaldirittoallaprivacyedallalibertàdimanifestazionedel pensiero di utenti e consumatori di contenuti digitali ed infrastrutturedicomunicazione. La stessa commissione Olivennes, è stata costretta a prendere atto all esito dei propri lavori che le diverse tecnologie di filtraggio (I.P., upload, download, fingerprint ecc.) allostatononsonoinfallibilinéneutrerispettoaidirittidiutentie consumatori tanto che la loro generalizzata utilizzazione richiederebbe in Francia importanti interventi normativi e profondi ripensamenti di posizioni più volte espresse dalla CommissioneNazionaledell informaticaedellelibertàaproposito dell inopportunitàchesoggettiprivati qualiititolarideidiritti dispongano in modo sistematico e generalizzato di un gran numerodiinformazionipersonalidegliutenti. La proprietà intellettuale riveste un ruolo centrale nello sviluppo culturale ed economico di ogni Paese nella Società dell informazionema,occorreindividuarelamisuraentrolaquale l esigenzaditutelarlapuògiustificareunacompressionedeglialtri diritti e libertà fondamentali la cui attuazione è, egualmente, imprescindibileallastreguadiquantodispostonellanostracarta costituzionale. Proprio su questo terreno, nelle scorse settimana, il dibattito aperto dall Appello di Leonardo Chiariglione si è fatto particolarmente vivace: da una parte la soluzione elaborata nell ambito del progetto DMIN che contempla l utilizzo diffuso di DRMinteroperabilierispettosideidirittifondamentalidiutentie consumatoriedall altralefrangepiùradicalidelpopolodellarete che contestano radicalmente la possibilità di far ricorso a tali tecnologiequalichesianotrattiecaratteristichetecno somatiche. Ho sempre creduto nel difendere, ad esempio, a spada tratta il P2P che le tecnologie siano neutre rispetto al diritto e che lecito, illecito, opportuno o non opportuno sia, piuttosto, il modonelqualelestessevengonoutilizzate. RitengochetaleapprocciovalgaanchenelcasodeiDRM. Farne a meno e poter contare in Rete su cultura digitale libera da ogni genere di vincolo o controllo costituisce, probabilmente, un sogno al quale è facile affezionarsi ma, sfortunatamente,lontanodallarealtàecometaleinattuabile. E un dato incontestabile quello secondo cui il valore dell immateriale e dei diritti d autore non appartiene, nella presenteepocastorica,albagaglioculturaledelpopolodellarete che,atortooaragione(daunpuntodivistagiuridicocertamente 78

79 a torto) ha una scarsa propensione al riconoscimento di un corrispettivo per accedere ad un contenuto che può avere gratuitamente. Intalicondizioninonsipuòrazionalmentesostenereche si possa far a meno di sistemi di controllo e gestione dei diritti idonei a garantire ai titolari dei diritti d autore la remunerazione cuiessihannodiritto. Si tratta, quindi, di scegliere se seguire la soluzione proposta da Monsieur Olivennes secondo il quale i DRM andrebbero progressivamente eliminati e sostituiti da tecniche di filtraggiogeneralizzatosuicontenutio,piuttosto,quella peraltro come tutto su questa terra certamente perfettibile proposta da Leonardo Chiariglione nel suo appello ed elaborata nel corso dei lavori di Dmin: utilizzo diffuso di un DRM interoperabile e rispettosodeidirittidegliutenti. Un naso elettronico nella mia ricotta, l altro giorno, in aeroportomiavrebbedatofastidioma,viassicuro,menodiquanto mi è costato doverla lasciare al varco di sicurezza dopo averne lungamentesognatoilsapore. IlpopolodellaRete:unpopolodi scrocconi? 29gennaio L'articoloapparsoquestamattinasuRepubblica.itafirma di Ernesto Assante, inviato del quotidiano in quel di Cannes, non mièpiaciuto Il contenuto dell articolo di Roberto Assante pubblicato su Repubblica.it il 29 gennaio2008cuisifariferimentonelpostèquellochesegue: Clicco,scaricoenonpago Ilsognoonlinedellavitagratis dalnostroinviatoernestoassante Clicco,scaricoenonpago.Ilsognoonlinedellavitagratis. CANNES Clicco,scarico,nonpago.Tresempliciattichehannoportatoallacrisi,in pochi anni, un'intera industria, quella discografica, che inesorabilmente ha visto calare le vendite dei cd e crescere il consumo di musica gratis attraverso la rete. Clicco,scaricoenonpago.Funzionaancheperilcinema,perlatv,perigiornali,per iltelefono,perivideogiochi:tuttoquellochenelmondorealehaunvalore,chesia un oggetto o un servizio, qualcosa che può essere venduto e comprato, quando arriva in rete e si smaterializza, perde anche il suo valore economico. E tutto diventa gratuito. Si consuma musica, si fanno telefonate, si leggono giornali, si vedonofilmeprogrammitelevisivi,sigiocaenonsipaga. Fino a ieri tutto questo era illegale, era pirateria. Oggi non è più così. I giornali onlinesonogratuiti,latelefoniaviainternetègratuita,lawebtvègratuita,stanno arrivandoancheiprimifilmpagatiinteramentedallapubblicità(ilprimoè"voglio la luna", prodotto dal tour operator Hotelplan e da ieri approdato in alcune sale 79

80 italiane,ibiglietti,ovviamentegratuitisipossonoprenderesoltantoonlinesulsito delfilm). Èlatecnologiadigitaleadavereliberatoquestapossibilità.E'l'avventodiInternete del World Wide Web ad aver reso possibile quanto solo fino a qualche anno fa sembrava assolutamente irrealizzabile. Portare legalmente contenuti gratuiti al pubblico. Offrire legalmente servizi gratuiti. Il primo terreno dove è avvenuta la svolta è quello della musica. Una rivoluzione vera e propria perché, a differenza della vecchia "pirateria" fisica, quella che ancora oggi porta nelle nostre strade milionidicopiedidischicopiatiillegalmenteevendutiapochieuro,haportatoin pochissimotempomilionidipersoneacollegarsiallareteeacondividerelaloro musica in un modo che prima, semplicemente, non era possibile. E senza pagare nulla. Che si tratti di "furto" è evidente, copiare una canzone senza pagare i diritti d'autoresignificasemplicementeprivareimusicistideifruttidellorolavoro.maai frequentatori della rete il termine "furto" è sempre sembrato inappropriato. Innanzitutto perché nel "file sharing", nello scambio dei brani online, non c'è un oggettofisico,nonc'èundisco,nonc'èqualcosachematerialmentepassadauna manoall'altra,daunapersonaall'altra,nullavienetoltoanessuno.epoiperchéla copia digitale che viene creata, assolutamente identica all'originale, è frutto di un baratto,diunoscambiodibrani,difiles.cosache"moralmente"haun'apparenza piùaccettabile. Pergli"scaricatori"dellamusicaonlineillorogestononèmoltodiversodaquello che fanno ogni giorno quando ascoltano la musica, gratuitamente, accendendo la radio.nonsonoloroi"ladri",insomma,semmaileaziendechegestisconolereti, che producono i software, quelli che dai milioni di download quotidiani guadagnanotrafficosuilorositiepubblicitàdavendere.e'daquestaipotesicheè partitaqtraxperportare,finalmente,nellalegalitàdecinedimilionidipersoneche intuttoilmondoscaricanomusicautilizzandoisoftwaredi"filesharing"elereti "peer to peer", annunciando la nascita del primo servizio legale di download musicalegratuito,interamentesostenutodallapubblicità. "La gente non vuole vivere nell'illegalità, la gente vuole la musica gratis", è la disarmante verità che Klepfisz, il boss della Qtrax, ha voluto sottolineare presentandolasuainiziativa.che,però,haannunciatotroppoinfretta,essendoin realtàancoraprivadelvialiberadefinitivodapartedellemajordiscografiche,come hannovolutosottolineareierisialawarner,chelauniversalchelaemi. Altri servizi già offrono musica gratuitamente, facendo pagare il conto agli investitori pubblicitari. Come Jamendo, che lavora sulla base delle nuove licenze CreativeCommons,comeWe7,unsitorealizzatonientedimenochedaunadelle grandistardelrock,petergabriel,oilsitoitalianodownlovers.it. Ilmondodellarete,comunque,marciainun'unicadirezione,quelladeicontenuti gratuiti. E non solo per quello che riguarda la musica. Uno degli alfieri di questa rivoluzioneèjanusfriis,ungiovanottodicopenhagencheasoli31annisitrovaad essere miliardario e, allo stesso tempo, uno dei principali protagonisti dell'"era gratuita".friisèl'inventoredikazaa,unodeipiùfortunatisoftwaredifilesharing almondo,edèsempreluiadavercreatoskype,basatosempresul"peertopeer" ma destinato, in questo caso, a far telefonare gratuitamente gli utenti della rete. "Internet ha cambiato la mentalità della gente", dice Friis, che ora ha lanciato un nuovosito,joost,doveadesseregratissonoicontenutivideo. Online tutto diventa gratuito. Così oggi attraverso Internet è possibile leggere gratuitamenteigiornalidituttoilmondo,dalnewyorktimesawallstreetjournal, dalemondeaelpais,eladiffusionedelletestateonlinecresceognigiornodipiù, assieme al numero delle persone che le legge, come conferma il successo di Repubblica.it. Gratis è anche il software, non solo quello necessario al funzionamento di base del computer ma moltissime applicazioni per ogni tipo di 80

81 IlritrattodelpopolodellaRetecheneemergeèquellodi unafolladiscrocconipreoccupatadiaccedereabenioserviziche finoaierihapagatoacaroprezzo"aggratis"echestarebbe,conil suocomportamento,mettendoincrisil'industriadellamusica In un passaggio del suo articolo poi Ernesto Assante si spinge a scrivere che sarebbe evidente che"copiare una canzone senzapagareidirittid'autore"costituisceun"furto". Non è così evidente e non lo è proprio in ragione dei molti modelli di distribuzione dei contenuti digitali alternativi a quellotradizionaledicuiparlaassante. E' furto se nessuno paga i diritti d'autore a fronte dell'utilizzodiuncontenutodigitaleprotettodapartediunutente ma,evidentemente,nonèfurtosel'utenteutilizzaquelcontenuto gratuitamente a fronte del pagamento dei diritti da parte del distributore Qtrax ammesso che mai veda la luce i suoi figli ed antenatinesonolaconfermapiùevidente. Quanto alla disgrazia in cui sarebbe caduta l'industria musicale mi sembra, francamente, che imputarla al popolo della Retenonsiacorretto. Ammesso che di disgrazia possa parlarsi la principale causa non vi è dubbio debba essere rintracciata nella scarsa necessità,dallascritturaaldisegno,comesipuòfacilmentescoprirevisitandoilsito Oper Source Living (osliving. com), e grandi aziende come la Microsoft si sono dovuteadeguare,diffondendogratuitamenteexplorerowindowsmedia. E'gratisanchelatelevisione,quelladiYouTube,conilsuogigantescoarchiviodi immaginidiogniepoca,equellaindiretta,offertadasiticomecoolstreaming,che attraversoilpeertopeerconsentedivederesulcomputerletvdimezzomondo, calciocompreso.eancora:sipuòtelefonaregratisintuttoilpianetaconskype,si possonovederefilmcortievideoclipsusiticomeifilmofilmintericomesujoox.e sipossonoutilizzarecentinaiadivideogiochi,daquellivecchichesitrovanosusiti di "retrogaming" a quelli recenti che sono reperibili sui principali portali internazionali. Quellodel"gratis"èunmovimentocheèpartitodallaretemasistaallargandoa dismisura. E' sempre il terreno della musica quello dove si sperimentano le soluzionipiùinnovative,comehannodimostratorecentementeiradioheadeinine InchNails,distribuendoiloronuovialbumattraversoInternetaoffertalibera.Ma l'offerta si allarga di giorno in giorno, anche in ambiti finora non toccati dai cambiamenti, e sono molti i gruppi di pressione che operano in questo senso, da quellidelfreesoftwaremovement,achilavoranelcampodel"copyleft",ovverodel cambiamento delle leggi sul copyright. "E' il diritto d'autore come fino ad oggi lo abbiamo inteso ad essere messo in discussione", ha detto il professor Lawrence Lessig,presentandoalMidemNetdiCannesCreativeCommons,ilmovimentodalui sostenuto per modificare i limiti che le norme del copyright impongono e che virtualmente mettono fuori legge milioni di utilizzatori di files audio e video del mondo:"nessunovuoleessereunpirata hasottolineatolessig sonoleregoleche devonocambiare". 81

82 capacitàdellemajordirinnovareiproprimodellidibusinessedi aprirsiinmodoconcretoalmercatodigitale Ledifficoltàfrappostedatredellequattrosorelle(Warner, UniversaledEmi)alprogettoQtraxnerappresentaun'importante conferma. Ilmercatodigitalerappresentaun'enormeoppotunitàper tutti utentiemajor echinonsacoglierlanonpuòpoiimputare adaltriilproprioinsuccesso. C eraunavoltalaculturadigitale. 26settembre2007 Vnunet.it Il titolo della Proposta di Legge n all esame della Commissione Cultura della Camera dei deputati, Disposizioni sulla società italiana degli autori ed editori già non lascia presagirenulladibuonoma,certamente,nonconsenteneppuredi ipotizzare che attraverso essa si stia per oscurare la cultura in digitale. Il 19 settembre 2007, tuttavia, in Commissione Cultura è statoapprovatounemendamentoattraversoilqualecisiprefigge di inserire dopo il comma 1 dell art. 70 della Legge sul Diritto d autore un comma 1 bis alla secondo il quale: È consentita la liberapubblicazioneattraversolareteinternetatitologratuitodi immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didatticooenciclopedicoesolonelcasoincuitaleutilizzononsia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o enciclopedicodicuialprecedenteperiodo. L attuale primo comma vale la pena ricordarlo a beneficio dei non addetti ai lavori stabilisce che"il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifical'utilizzodeveinoltreavvenireperfinalitàillustrativee perfininoncommerciali. Non serve essere fini giuristi per convenire sulla circostanzachel emendamentointroduce,insostanza,unanorma speciale volta a disciplinare i limiti di utilizzo delle opere dell ingegno in Rete per finalità di critica, discussione, insegnamentooricerca. 82

83 Fuori dal giuridichese l emendamento approvato in Commissione Cultura e sottoscritto, tra gli altri, dall On. Folena e dall On.LussuriaèvoltoastabilirecheinInternetpuòprocedersi ancheseperfinalitàdicritica,discussione,ricercaoinsegnamento puòprocedersiallapubblicazionediimmaginiesuonisolose a bassarisoluzioneodegradati. Difficile dire cosa intendessero esattamente i firmatari dell emendamento con tale espressione ma, appare pacifico, che essiabbianointesofarriferimentoaifilediqualitàscadenteenon paragonabileaquelladelleopereoriginarie. A prescindere, tuttavia, da tale aspetto ciò che preoccupa di più è l interpretazione da dare all emendamento nell ambito di unaletturacomplessivadell art.70qualerisulteràdallaeventuale definitivaapprovazionedellapropostadilegge. Due le soluzioni astrattamente possibili, entrambe poco rassicurantiedaffattocondivisibili. La prima, la più rigorosa. È quella di ritenere che per effetto della nuova disposizione in Rete potrà procedersi all utilizzoperfinalitàdicriticaediscussioneo,comunque,perfini di ricerca o insegnamento solo ed esclusivamente di immagini e suonidi scarsarisoluzioneodegradati. Inquestocasolaculturaindigitalerappresentatadaaltro genere di opera dell ingegno si ritroverebbe ad essere definitivamentesottrattaalladisponibilitàdelpopolodellaretee ritornerebbe,inviaesclusiva,nelladisponibilitàdeisolitinotidel mondodell editoriaedell audiovisivo. La seconda opzione interpretativa quella preferibile in un ottica di tutela degli utenti vuole che le opere dell ingegno diverse dalle immagini e dai suoni continuino a poter essere utilizzate, per estratto e citazione, illimitatamente, anche in Rete perfinalitàdidiscussioneecriticaopiuttostodiricercaodidattica mentre, le immagini ed i suoni si ritroverebbero sottratte al mondodigitaleericondottenelrecintodellemajor. E evidente che nessuno dei due scenari consenta di sorridere. Conlascusadioccuparsidiunenteinutileoquasiinutile nella società dell informazione si è, evidentemente, finiti con il raccogliereinammissibiliistanzedi puliziaculturale alcontrario, da parte dei soliti noti, sottraendo alla Rete buona parte del suo immensopatrimonioculturaleindigitale. Ilfurtodicultura 22settembre

84 L'ho letto, l'ho riletto, sono tornato a rileggerlo sperando di non aver capito bene ma sfortunatamente avevo capito benissimo L'emendamento approvato in queste ore alla c.d. Legge Siae di riforma del diritto d'autore costituisce un autentico attentato all'utilizzo della Rete e più in generale delle nuove tecnologie come strumento di condivisione del patrimonio culturale. Maandiamoconordineabeneficiodichi,persuafortuna, hatrascorsoleultimeoreignarodiquantoaccaduto. L'attuale primo comma dell'art. 70 della Legge sul diritto d'autore,prevedeche"ilriassunto,lacitazioneolariproduzionedi braniodipartidioperaelalorocomunicazionealpubblicosono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenireperfinalitàillustrativeeperfininoncommerciali. Il principio del libero utilizzo di un opera per finalità di critica,didiscussioneo,comunque,educativenonsoffre,dunque, adoggi,alcunalimitazionenévincolotecnologicooconnessoalla tipologiadioperainquestione. Con l emendamento delle ultime ore, per contro, si vorrebbeinseriredopoilprimocommadell art.70ldaunnuovo comma 1 bis, attraverso il quale prevedere che: È consentita la liberapubblicazioneattraversolareteinternetatitologratuitodi immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didatticooenciclopedicoesolonelcasoincuitaleutilizzononsia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o enciclopedicodicuialprecedenteperiodo. Il risultato della modifica lo dico a beneficio di chi non mastica il giuridichese (pessimo quello utilizzato dai redattori dell emendamento!) èche,afinidicritica,discussioneedidattica, da domani, in Rete si rischia di poter utilizzare solo musiche ed immagini per di più di serie B, se così può tradursi l ambiguo riferimentoalla bassarisoluzioneodegradati. QuelloinattoèunautenticoGolpeculturaleo,sepreferite, un furto di cultura in danno degli utenti della Rete e delle altre tecnologiedicomunicazioneecondivisione. Non credo, d altra parte, sia un caso che a manifestare entusiasmoperl emendamentosia,allostato,sololafimi,novella 84

85 RobinHoodallospecchiocherubaalpopolodellareteculturaper offrirlaaisignoridellemajor Scusate lo sfogo, perdonate la lunghezza del post e, soprattutto,alzatelavoceperriprendercilanostracultura. AncheseLorsignoridimostrano,ognigiornodipiù,dinon averlo capito la Rete e le nuove tecnologie dovrebbero servire a crescere ed ad accedere ad un più ampio patrimonio culturale e nonafardiventarepiùricchisempreisolitinotirealizzandouna payforusesociety Ilfurtodicultura /2 23settembre Lasciate sedimentare le emozioni di ieri (tutte negative), cattive compagne di analisi giuridica sul testo dell'emendamento votato in Commissione alla proposta di legge SIAE di riforma del dirittod'autore,passoadunpaiodiconsiderazionipiùpacate Do per letto il testo dell'emendamento e l'attuale primo commadell'art.70ldachetrovatecomunquenelpostdiieri,qui sotto 38 Ladisposizione,oggi cioéprimachefolena,lussuria&c. pensassero di metterci le mani mal consigliati da FIMI (ben consigliati se la storia la si guarda dal lato dell'industria!) è di ampio respiro e straordinaria profondità giuridica e culturale: il principio è che le privative intellettuali non devono precludere la critica, la discussione, l'insegnamento e la ricerca e ciò a prescindere dalla tipologia di opera utilizzata a tal fine; sembra inutile ma forse non lo è, almeno per i Lorsignori del Palazzo ricordare che la cultura può estrinsecarsi attraverso ogni opera dell'ingegno. L'attualeprimocommadell'art.70è,quindi,previsionedi compromesso, un compromesso giuridicamente elegante e di grandeequilibrio. Lo sciagurato emendamento entra su questo capolavoro giuridicodialtritempiconlagraziadiunelefanteenesconvolge strutturaecontenuti. Innanzitutto seleziona nel panorama delle diverse tipologie di opere cui si rifersice il primo comma dell'art. 70 solo duecategorie:leimmaginiedisuoni.ilperchédiunasimilescelta èunmisteroma lasceltaè,comunque,assurdaperchéinrete e nonsoloinrete circolanomoltealtreopere 38 Sullacartail prima èpiùinaltodel dopo conlaconseguenzacheilriferimento èalpostsopraenonaquellochesegue. 85

86 Quidjurisperlealtretipologiediopere? L'ambiguità che la norma creerebbe è enorme: (a) resterebbe applicabile il primo comma dell'art. 70 che, ad oggi, deveritenersidisciplinarelamateria;(b)laletturaacontrariodel nuovo comma escluderebbe ogni utilizzabilità, ad esempio, delle opere letterarie in Rete il furto di cultura, in questo caso, assumerebbedimensioniirreparabili. Per questa sera potrebbe essere abbastanza ma vi do un'altraperladiignoranzainformaticaegiuridica Che significa che, in Rete, per le finalità di cui sopra possonoessereusatesolo"immaginiesuoniabassarisoluzioneo degradati"? Cominciamoconildirecheilperiodomanifestaancheuna crassa ignoranza grammaticale perché gli aggettivi sono mal coniugati con i sostantivi e perché la "o" non c'entra proprio nulla Ma pazienza che in parlamento, in molti, non sappiano scriverenonèunanovità. Il punto è che la portata di espressioni come "bassa risoluzione" e "degradato" è ambigua, non definibile a priori, necessariamente in evoluzione perché ciò che ieri era ad alta definizione oggi deve definirsi a bassa risoluzione in ragione del progressotecnico Dovremmo ridere, ridere e ridere ma la questione è troppo seria e viene più spontaneo manifestare rabbia ed indignazione anche perché, ancora una volta, il mondo dell'universitàedellaricercanonèstatoconsultato ma,infondo, c'eral'onlussuriaafardagarantescientificoadunariformache riguardo SOLO qualche milione di milioni di Gigabyte di cultura digitale,lanostrastoriaedilnostrofuturo Ilfurtodicultura /3 24settembre Nonvorreidiventarenoiosomahofinalmentetrovatoun pò di tempo per sfogliare visto che non è ancora vietato dalla Legge sul diritto d'autore! gli scarni resoconti dei lavori della commissione cultura (magari fossero disponibili verbali audio, anche in "bassa risoluzione" varrebbero, almeno, a regalare agli italiani qualche minuto di divertimento!) sullo sciagurato emendamento al quale ho dedicato gli ultimi post e vorrei condividere con tutti un paio di considerazioni tra il serio ed il faceto.nonperchéiosiainvenadiumorismomaperchél'ironia 86

87 sembra l'unica possibile chiave di lettura dei lavori parlamentari attraversoiqualistaprocedendol'esamedeldlci Una prima osservazione nasce dal testo originario dell'emendamento così come presentato da Folena e Lussuria. Eccolo: 1 bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didattico o enciclopedico e solo nelcasoincuitaleutilizzononsiaascopodilucrooabbiafinalità commerciali. Per bassa risoluzione delle immagini si intende la risoluzione standard dei monitor per elaboratori elettronici in commercio e dimensioni non superiori a 500 punti per ciascuna dimensione. Per bassa risoluzione delle musiche si intende una frequenza di campionamento non superiore a 8 kilohertz. Ai medesimi usi sono consentite le riproduzioni di brani e citazioni di operetalidanonarrecaredannoaidetentorideidiritti. Incorsivolapartepoimodificataaseguitodell'invitointal sensodell'on.giuliettirelatoredeldl. Credo che sulla settimana enigmistica l'emendamento, in questa formulazione, verrebbe pubblicato nella vignetta SENZA PAROLEe,amiavolta,nonhoparole Nei prossimi giorni spero di poter condividere con voi delle immagini e dei suoni che rispondano alle caratteristiche tecniche "partorite" dal genio tecnico giuridico di Folena e Lussuria E pensare che Lussuria, dopo le sue esperienze nel noto localeromanomuccaassassinadovrebbeavermaturatounacerta competenzaalmenoinmateriadimusica! Una seconda battuta perché definirla considerazione mi sembraoffensivoperquest'ultimotermine. Guardate qui 40 quali sono stati i soggetti sentiti dalla Commissione nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta: Il PresidentedellaSIAE,irappresentantidellaFederazioneindustria musicaleitaliana(fimi) leggiquellostessopresidentemazzache guarda caso è stato tra i primi a manifestare entusiasmo per il mostruoso emendamento, i rappresentanti dell'associazione supporti multimediali italiana (ASMI), il Sindacato nazionale 39 I resoconti sono pubblicati a questa URL: L elenco completo dei soggetti sentiti è pubblicato a questa URL: onoscitive_wai.asp?ns=2&pdl=

88 scrittori nonché i rappresentanti del sindacato autonomo SIAE Conf.S.A.L.. Anche in questo caso la collocazione nel SENZA PAROLE sembra la più indicata ma ne voglio, comunque, aggiungere un paio che non sono quelle gridate nel recente V Day (anche se la tentazioneèforte!) ComeèpossibileinunPaesechesiprofessademocratico metteremanoallaleggesuldirittod'autore,discuteredicultura, ricerca, critica, studio ed enciclopedie senza sentire gli utenti, i consumatori,l'università? Voicherispostavidate? Ilveroproblemadelcomma1bisdell art.70lda. 11gennaio Ho appena letto un bell'articolo di Alessandro Longo su Repubblica.it a proposito della questione che nelle ultime ore sta appassionando la blogosfera e l'interessante post con il quale l'amico Daniele Minotti invita a considerare la vicenda con maggiorserenitàesenzaposizioniprecostituitedicarattere"antipolitico" 41. Il ragionamento di Daniele Minotti che è poi la traduzione in termini giuridici della posizione sin qui sostenuta dall'on. Folena è ineccepibile: il primo comma dell'art. 70 della Legge sul Diritto d'autore non consente, nella sua formulazione letterale, l'utilizzo né in Rete né fuori dalla rete di opere dell'ingegno in formato integrale mentre il nuovo comma 1 bis introdotto con l'emendamento Folena Lussuria consentirà la pubblicazioneon linedi"immaginiemusiche"purché"degradate eabassarisoluzione". Si tratta, dunque, scrive Minotti di un ampliamento delle libereutilizzazionidimaterialeprotettoviaweb. Se la questione viene posta in questi termini, Daniele Minottiharagioneeconluil'On.Folena. Passione per il diritto ed onestà intellettuale mi impongono di riconoscerlo anche se non credo di averlo mai negato. Ilpunto,tuttavia,èunaltro. 41 L articolodialessandrolongo,pubblicatosurepubblica.itl 11gennaio2008è pubblicato a questa URL: non profit/autore non profit.html 88

89 Perquantoabbiacercatononho,sinqui,trovatotracciadi precedenti giurisprudenziali relativi a vicende nelle quali un titolare di diritti d'autore su "immagini o musiche" (non mi stancheròmaidiripeterecheleparoleindirittohaunsensoeche questenonsiriferisconoanessunaoperadell'ingegnoopiuttosto atante!)abbiacontestatoaltitolarediunsitononaventecarattere commerciale e/o fine di lucro l'utilizzo non autorizzato delle proprie"immaginiomusiche". E'undatochenonpuòenondeveesseresottovalutato. Il contesto di riferimento nel valutare la portata e le conseguenze del nuovo comma 1 bis dell'art. 70 LDA è questo e nongiàquelloricavabiledalsolodatoformalepresoaparametro dall'on.folenaedall'amicodanieleminotti. Ladisciplinasuldirittod'autore cosìcomeevidenziatoin più passaggi nell'imponente relazione conclusiva dei lavori della Commissione Gambino necessita di una complessa opera di adattamento,peraltrononsempresuscettibilediessererealizzata a livello nazionale, in considerazione del mutato contesto tecnologico nel quale i contenuti protetti vengono posti in circolazioneefruiti 42. Il nuovo comma 1 bis dell'art. 70 LDA, interviene, in tale magmatico contesto con la grazia di un elefante ed un approssimazione giuridica senza eguali (in termini di forma e contenuti)perillungoelencodiragionigiàampiamenteillustrato inquestoblogedanumerosialtricommentatori. All'indomani dell'entrata in vigore della nuova norma si formerà, certamente, quell'orientamento giurisprudenziale che oggi manca e che finirà con il restringere in modo imprevedibile (per colpa delle approssimazioni definitorie contenute nella norma) l'ambito delle libere utilizzazioni di opere protette sul web. Eraopportunoedanzinecessarioattendere madavvero e non a parole la conclusione dell'attività della Commissione Gambino, prendere atto delle proposte da questa formulate, studiare il contesto internazionale o, almeno europeo e poi disciplinarelamateria Nulla di tutto ciò è stato fatto e, francamente, non credo cheoggicisipossatrinceraredietroaconsiderazionidicarattere meramente formale per difendere un errore che non porterà vantaggiallaculturadigitalemasololimiti,paletti,ebrigliedelle qualinonsiavvertivadavverol'esigenza. 42 Il testo della relazione Gambino è disponibile a questa URL: 89

90 E' per questo che, senza preconcetti politici né di altro genere, continuo a ritenere che l'iniziativa legislativa sfociata nell'emendamentodell'art.70ldasiastataunerroregravesotto unprofilodipoliticalegislativaprimaedidirittopoi,ovvero,nella fasedellatraduzioneinnorma. Ancoradueparolesullanorma degradata&degradante. 11gennaio Ricevuta la prima richiesta di precisazioni da parte dell On.Folenamieroripromessodirimanereinsilenzioelasciare checiascunosiformasseilproprioconvincimentoancheperchéla professione mi ha insegnato che innamorarsi di una causa e personalizzare una battaglia è il modo migliore per perderla e questaèunacausachenonsideveperdere Iltestodellaprecisazionericevutadall On.Folenaallaqualesifariferimentonel post: "Midispiacecheinretesitravisiinsignificato,giuridicoepolitico,dell'introduzione delnuovocomma1 bisnell'articolo70dellaleggesuldirittod'autore. Prima di tutto va rilevato che rimane in piedi, del tutto, il primo comma, il quale limita la riproduzione alla citazione e al riassunto e, quindi, non all'intera opera.in più il motivo della pubblicazione non può essere la mera illustrazione. Viceversa il nuovo comma 1 bis estende e sottolineo questo aspetto la possibilità di pubblicazioni "libere" sia pure solo per siti didattici e scientifici all'intera opera (immagineomusica),anchesedegradata.cosasignifica,inpratica? Se ho un blog didattico, un sito scientifico, a norma dell'articolo 70 non posso pubblicareoperecopertedaaltruidirittod'autore,perintero.adesempiosehoun sitodidatticosullafotografia,nonpossopubblicareun'operadiungrandefotografo comeh.newtonnéunfileaudioconunacanzonediuncantantefamoso,peresempio Vasco Rossi. Ma neppure la foto al microscopio di una cellula, se coperta da diritto d'autore. Conquestanuovanorma,invece,previadefinizionedeicriteridapartedelministero (noiavremmovolutoscriverlidirettamentenellanorma,maabbiamoaccettatouna mediazione) questo sarà possibile. Ovviamente a certe condizioni (di qui la minore risoluzione o la degradazione) in modo tale che non si entri in contrasto con l'utilizzazioneeconomicadell'operastessa.adesempio,unfileaudiopotrebbeessere messoadisposizionesulsitoconunaqualitànonparagonabileaquelladiuncd,ma comunque ascoltabile. O un immagine con dimensioni non utili alla riproduzione a stampa(quindipraticamentetutteleimmaginidelweb). L'ispirazioneèstataundisegnodileggedeiVerdiproprioriguardoisitididattici. Sipuòcertodissentireperlaportatalimitatadell'intervento,madifattinoneracerto quellalasedeperunarevisionedeldirittod'autorecomplessivo.lacommissionedel professorgambinoeraallavoroemaicisaremmopermessidiprocederesenzaprima averacquisitoisuoirisultati. Quindi tutto si può dire, ma non che questa novella restringa le libere utilizzazioni attuali.semmai,dipoco,leallarga,venendoincontroall'esigenzaditantidocentiche hanno blog e siti didattici. Né può essere confusa con altre questioni (il diritto di panorama e il codice Urbani) che nulla hanno a che vedere con questa piccola piccolissima,macomunqueimportante isoladilibertà. 90

91 Analogopropositomihaspintoieriasoprassederedauna replica a caldo alle controprecisazioni in prevenzione diffuse in Reteetrasmessemidall Ufficiostampadell On.Folenaperl ipotesi incuiavessidecisodipubblicarelaposizionedell On.Cortiana 44. PietroFolena,PresidentedellaCommissioneCulturadellaCamera". 44 QuidiseguitoilbottaerispostaCortiana Folena: Nelpomeriggiodioggihoricevutounacomunicazionedall'On.Cortianacontenente una puntuale replica alle precisazioni dell'on. Folena di ieri ed un'interessante proposta.nonhoavutoneppureiltempodipubblicarequestodocumentocheho ricevuto dall'ufficio stampa dell'on. Folena una replica "in prevenzione" per l'ipotesiincuiavessipubblicatoilcontributodell'on.cortiana. Mi sembra la miglior conferma che quale che sia la ragione l'argomento è di grandeinteresseedattualit Sono, pertanto, felice di pubblicare entrambi i documenti nell'ordine in cui li ho ricevutiedimantenereapertoildialogo. Da parte mia sto lavorando con gli strumenti del giurista e la preziosa collaborazionediirrinunciabiliespertiditecnologia adindividuareunasoluzione interpretativache,nonappenailcomma1bisdell'art.70ldasaràleggediquesto strano Paese, possa rappresentare un'ipotesi di compromesso tra i contrapposti interessideititolarideidirittiedelpopolodellarete. Spero di condividere con Voi al più presto tale soluzione per ricevere critiche ed adesioni. Scrivel'On.Cortiana: UnarispostaaFolenaeunaproposta Nella nota del Presidente della Commissione Cultura della Camera relativa alla Legge di riforma della SIAE si definisce l'introduzione del comma 1 bis come la costituzione di una "piccola piccolissima, ma comunque importante isola di libertà"ilcuiperimetroèstatodefinitoattraversol'interlocuzioneesclusivaconi rappresentanti SIAE, FIMI, ASMI, il Sindacato nazionale Scrittori e il Sindacato AutonomoSIAE Conf.S.A.L.,conleconseguenti"mediazioniaccettate".Partiamoda qui:forsesusecondlifeèpossibileunasimileprocessoperlacreazionediun'isola, ma non nello spazio di relazione che attraverso Internet si è sviluppato come impresa cognitiva collettiva. Qui c'è viralità non virtualità, qui la partecipazione informataaiprocessiregolamentaricostituisceunapre condizioneindispensabile affinché questi siano efficaci. Per questo il processo sulla Governance di Internet avviato dalle Nazioni Unite è un processo multistakeholder. Un tavolo aperto di confronto avrebbe ad esempio permesso alle commissioni presiedute dal Prof. Gambino e dal Prof. Rodotà di dare il proprio contributo. Si sarebbe così evitato l'equivocoossimorolegatoallapossibilitàdiriprodurreimmaginiafinididatticie di ricerca scientifica a condizione che abbiano una bassa risoluzione e siano comunque degradate. Una non definizione del concetto di "immagine" nella rete digitale e la condizione di degradazione della stessa non lascia soltanto campo aperto a non chiare discrezionalità (e il Codice Urbani qui è assolutamente pertinente) ma sicuramente pregiudica la qualità della didattica e della ricerca. PeraltropropriolaSIAEgiànel2004nel"CompendiodelleNormeedeiCompensi di opere delle Arti Visive", nella Prima Sezione all'art.7. INTERNET precisava che:"comunque la riproduzione delle immagini non dovrà eccedere i 72 DPI di risoluzione e dovrà essere di bassa qualità." Forse la mediazione parlamentare è consistitanell'introduzioneaggiuntivadelconcettodi"degrado"? NonhotrovatonegliarticolatideidisegnidileggedeiVerdilafontediispirazione dicuiparlapietrofolenacomunquetoccheràalorochiarire.inognicasolaportata dell'intervento di Riforma non risulta "limitata"dato che ora ogni controversia 91

92 messa in atto dalla SIAE viene trasferita dalla giustizia amministrativa a quella ordinaria. Al fine di rimediare il pasticcio legislativo e il prevedibile arcobaleno giurisprudenziale conseguente, è utile e necessario fare entrare aria fresca all'internodellapiccola piccolissimaisolamuratadeldegradoabassarisoluzione, attraversounprocessopartecipatodatuttiglistakeholdereconl'approvazionedi unarticolochenellachiaradefinizionedeldoloedellacontraffazionearmonizzie coordini lo scombinato panorama legislativo che si sta venendo a creare. Poi speriamo che si possa aprire una stagione legislativa che consenta di definire proposte per cogliere le opportunità della società della Conoscenza così come l'europasièpropostaconl'agendadilisbona. Sen.FiorelloCortiana ConsultasullaGovernancediInternet ******** Rispondel'On.Folena: Sono purtroppo costretto a replicare alle inesattezze dell'amico Cortiana. Mi dispiace che vengano da una persona competente in materia e con la quale ho collaboratoinpassato. Procediamoconordineeinmodopuntuale. Fiorello afferma:"nella nota del Presidente della Commissione Cultura della Camera relativa alla legge di riforma della Siae si definisce l'introduzione del comma 1 bis come la costituzione di una "piccola piccolissima, ma comunque importante isola di libertà" il cui perimetro è stato definito attraverso l'interlocuzione esclusiva con i rappresentanti Siae, Fimi, Asmi, il Sindacato nazionale Scrittori e il Sindacato Autonomo Siae Conf.Sal, con le conseguenti "mediazioniaccettate"." Questoèinesatto.SonostatiauditiqueisoggettiperchélaleggeriguardavalaSiae, nonildirittod'autore.siamostatinoiapremereperintrodurrelapiccolanormaa favoredeiblogdidattici,scontrandociconalcunideisoggetticitati. Scrive ancora Cortiana: "Un tavolo aperto di confronto avrebbe ad esempio permessoallecommissionipresiedutedalprof.gambinoedalprof.rodotàdidare ilpropriocontributo." Difattinoiabbiamocercatodinonostacolarequellavoro,evitandodimetteremani in modo pesante alla legge sul diritto d'autore. Ho incontrato appositamente Gambino proprio per assicurargli che la Commissione Cultura avrebbe aspettato senz'altrolaconclusionedeilavori.quelladellacommissionegambinoèstata e credo continuerà ad essere la sede "multistakeholder". Ora tocca al decisore politicointerveniresullabasediqueilavori,inraccordoconilprof.gambinoela suacommissionechecihafornitomaterialipreziosi,ideeepropostedilavoro. Sempre Cortiana afferma: "Proprio la SIAE già nel 2004 nel "Compendio delle Norme e dei Compensi di opere delle Arti Visive", nella Prima Sezione all'art.7. INTERNET precisava che: "Comunque la riproduzione delle immagini non dovrà eccederei72dpidirisoluzioneedovràesseredibassaqualità."" AppuntoèciòchelaSiaefa.Chiedeuncompenso,contantoditabella,ancheaisiti didatticiperlariproduzionedioperecopertedadirittod'autore.ora,omegliodopo il decreto attuativo del ministero, che dovrà essere approvato dalla nostra Commissione, non potrà più farlo, se tali immagini non avranno qualità tale da competere con l'uso commerciale (e sfido chiunque a sostenere che un'immagine sul web come di solito vengono pubblicate possa essere usata in un book fotografico). Cortiana: "Forse la mediazione parlamentare è consistita nell'introduzione aggiuntivadelconcettodi"degrado"?" No,noiabbiamocancellatoilcompenso,comehospiegato. "Non ho trovato negli articolati dei disegni di legge dei Verdi la fonte di ispirazionedicuiparlapietrofolena;comunquetoccheràalorochiarire." 92

93 A questo punto, però, avverto l insopprimibile esigenza (sbagliando dirà qualcuno!) di tornare sull argomento perché l ampiareplicadell On.Folenanonsolononmihaconvintoma,al contrario, mi ha confermato che la norma appena approvata e, probabilmente, prossima a divenire Legge nonostante l estremo tentativo compiuto dall On. Cappato che ha chiesto al Presidente dellarepubblicadinonfirmarla ètantoambigua,malpensatae mal scritta da non essere stata, evidentemente, ben compresa neppuredaisuoiestensorie/ofirmatari. Cominciodaundatoche dacittadinoenondagiurista nonriescoadaccettare. L On. Folena, tanto nelle prime precisazioni che nelle controprecisazioni di ieri si difende dalla contestazione di aver preteso (ovviamente non da solo ma in buona compagnia) di normareinunamateriaoggettodiapprofonditoesameestudioda parte della Commisione permanente sul diritto d autore ora PresiedutadalProf.GambinoegiàpresiedutadalProf.Corasaniti, sostenendo di aver atteso la conclusione dei lavori di tale Commissioneediavernerecepitoideeeproposte. Scrive, infatti, l On. Folena nelle Sue precisazioni dell 8 gennaio: La commissione del professor Gambino era al lavoro e maicisaremmopermessidiprocederesenzaprimaaveracquisito isuoirisultati. Continua,l On.FolenanelleSuecontroprecisazionidiieri: Ho incontrato appositamente Gambino proprio per assicurargli che la Commissione Cultura avrebbe aspettato senz'altrolaconclusionedeilavori conilprof.gambinoelasua commissionechecihafornitomaterialipreziosi,ideeepropostedi lavoro.. DDLSenato1461,Bulgarelli:"Art.4.«Èconsentitalapubblicazioneattraversola reteinternetatitologratuitodiimmaginiabassarisoluzioneunicamenteperuso strettamentedidatticoesolonelcasoincuitaleutilizzononsiaascopodilucro, fattosalvoilriconoscimentodellapaternitàdell'opera». Faccio anche notare che la bassa risoluzione o la degradazione qualitativa è consideratadadiversigiuristiamericaniunodeglielementidivalutazionenelfair usedeglistatiuniti,tantorichiamatoecosìpococonosciuto.adesempioèutilela letturadiquestosaggio: Parerisimilisitrovanoanchesucopyright.govdapartediinsignigiuristi,tecnici, docenti.noncisiamoinventatinulla. Inconclusione:sipotevafaredipiù?Forsesì.Sipotevafaremeglio?Forsesì.Ma nons'èfattomale.sipuòaccusarefolenadituttomanondiaverescrittolafine dellalibertàdellarete. PietroFolena,presidentedellaCommissioneCulturadellaCameradeiDeputati. Il dibattito è politico e credo che sia opportuno lasciare a ciascuno formarsi il proprioconvincimento. 93

94 Mi sembra tutto molto difficile da credere. Storia e documentidiconoilcontrario. La Commissione Gambino ha presentato i suoi lavori al VicePresidentedelConsiglioFrancescoRutelliil18dicembreedil 21 il testo del comma 1 bis da aggiungere all art. 70 della LDA veniva approvato in via definitiva dalla Commissione Cultura del Senato, in poco meno di 30 minuti, senza discussione e nella medesima formulazione nella quale era già stato approvato alla Camerailprecedente25ottobre. Come si può, in tali condizioni, sostenere seriamente di aver acquisitoirisultati deilavoridellacommissionegambino? Se storia e calendario non fossero sufficienti, tuttavia, basta scorrere il testo della Relazione conclusiva dei lavori della Commissione Gambino sino ad arrivare alle proposte di modifica dell art.70lda:nessunaricordaneppuredalontanoilmonstrum giuridicoconcepitodallacommissionecultura. Leproposteformulateall esitodiunlavoroduratoannie che ha coinvolto oltre 100 esperti di diritto d autore hanno tutt altra filosofia, sono ispirate da diverse finalità, mostrano ben più ampio respiro e, soprattutto, sono formulate in termini assai piùchiari. Credo che nessuno in Commissione Cultura abbia mai sfogliatoqueldocumentoma seanchelohafatto,nonhacoltola sostanzialedifferenzatraciòchesistavascrivendoalcomma1bis dell art. 70 LDA e le proposte formulate dalla Commissione Gambino. Erroriedifeseostinatedeiproprierrorisonoleciti,umani e comprensibili ma cercare, a tal fine, di piegare la realtà alle proprieesigenzedifensive,francamente,noncredolosia. Nelle controprecisazioni di ieri, l On. Folena fa notare, inoltre, che la bassa risoluzione o la degradazione qualitativa è considerata da diversi giuristi americani uno degli elementi di valutazione nel fair use degli Stati Uniti, tanto richiamato e così poco conosciuto. Ad esempio è utile la lettura di questo saggio: Sono senza parole e se il silenzio parlasse via internet usereiquello Noncredosia didattico né scientifico accostarel italico nuovocomma1bisdell art.70ldaalbenpiùcivileprincipiodel fair use di cui all art. 107 del Copyright Act e ciò perché tale principio contrasta in modo insanabile con la norma appena approvata in Italia. Il fair use lo si dice proprio nell articolo richiamato dall On. Folena è un concetto elastico, aperto e flessibile,destinato,persuanatura,adessereadattatodaigiudici allediversefattispecie. 94

95 Al contrario, la norma di cui si discute, imbriglierà il Giudicealrispettodioscureregoletecnichecheverrannoemanate nei prossimi mesi e che, per quanti sforzi si possa fare, non riusciranno certamente a disciplinare ogni possibile ipotesi né a dettare criteri univoci per tracciare una linea di demarcazione nitidaechiaratrautilizzilegittimiedillegittimi,trascopididattici o scientifici ed altri scopi sempre non commerciali ma di diversa natura e, infine, tra immagini e musiche degradate o a bassarisoluzioneeanaloghicontenuti nondegradati eanormale risoluzione. Immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate è espressione priva di significato e destinata a rimanere tale anche dopoilregolamentochedovràesserevaratoneiprossimimesi. HochiestoaLeonardoChiariglione chenoncredoabbia bisogno di presentazioni di aiutarmi a dare un senso a tale riferimento.questaèstatalarisposta: Guido, Il testo dell'emendamento approvato dal Senato relativo all'art. 70 dellalegge sul diritto d'autore che fa riferimento a immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate non mi pare abbiamoltosensopraticoemichiedocomepotràesseregestito.la risoluzione di un'immagine è funzione del tempo: 10 anni fa avevo unadelle prime macchine fotografiche numeriche con una risoluzionedi (75Kpixel)edoggiparliamodimoltiMpixel. Quindi quello che è alto oggi èbasso domani. È questo che si vuole dire?oppuresidiceaprioriquantidevonoessereipixel?letecniche di compressione giocano poi brutti scherzi. Uno degli ultimi miglioramenti della codifica audio si chiama "spectral band replication".penso che, con un po' di lavoro, si potrebbe fare dell'ottimoaudiochesipotrebbesostenere(immagino)intribunale essere "a bassa risoluzione(frequenza di campionamento)".leonardo Non c è molto da aggiungere. I parametri individuati al comma1bisdell art.70ldasononecessariamenterelativi(come d altra parte suggerisce la lingua italiana) e destinati ad una continuaevoluzione. Forse, a questo punto, fallito ogni tentativo di confronto suiprincipietramontataognisperanzadilasciaresullaportadel nostro Ordinamento quest ennesima brutta norma, converrà iniziareapensareacometrarrevantaggio neilimiti,ovviamente dellecitoedalsolofinediaccrescerelacircolazionedellacultura digitaleinrete dallesuenumeroseambiguità. Madiquestoparliamodomani. 95

96 Wikia campaigns per il Decreto sui limiti di uso delle opere viaweb. 12gennaio Credo che il dibattito in merito all emendamento Folena Lussuria all art. 70 LDA abbia evidenziato l esistenza di posizioni diverse sul problema delle libere utilizzazioni in Rete e, soprattutto, sull opportunità di intervenire sulla materia che, certamente, necessita, con urgenza, di un profondo e radicale ripensamento con una norma quale che ne sia il giudizio politico mal scritta e destinata a creare ambiguità e problemi interpretativeediapplicazione. Ilconfrontosultemapotrebbe,probabilmente,proseguire ancora per molto senza, tuttavia, nessuna concreta possibilità di modificareilcorsodeglieventi,apparendoormaiscontata senon già avvenuta la firma da parte del Capo dello Stato della nuova Legge. In tale contesto, sebbene a malincuore dopo aver contribuito a dar vita ed a tener vivo il dibattito, ritengo sia arrivatoilmomentodiguardareavantiecioèaldecretoattraverso ilqualeandrannostabilitiilimitid usodi immaginiemusiche sul web. Sarà difficile, con una norma secondaria, rimediare alle svisteformaliedaglierrorisostanzialipresenti almenosuquesto mi sembra vi sia una sostanziale convergenza di idee nel testo della norma primaria ma, ritengo, abbiamo, tutti, il dovere di provarci. L acceso dibattito sull emendamento Folena Lussuria, peraltro, ha, a mio avviso, dimostrato che il Web italiano è ormai maturo per essere utilizzato quale naturale strumento di confronto,collaborazioneesupportoall attivitàpolitica. In questa prospettiva ho dedicato le ultime ore a predisporre una pagina sulla piattaforma Campaigns Wikia ultima creatura del fondatore della più nota Wikipedia nata proprio allo scopo di consentire, promuovere e favorire il confrontopolitico. Hopubblicatosullapaginaunprimoschemadiquelloche potrebbeessereildecretoministerialecuiilcomma1bisdell art. 70 LDA demanda la definizione dei limiti d uso di immagini e musiche in Rete nonché un elenco, non esaustivo, di fonti per 96

97 approfondire il dibattito sulla questione e poter così partecipare attivamenteallamodificadeltestodeldecreto Ildecretodiattuazionedelcomma1bisdell art.70,quandoquestovolumeèdato alle stampe non è ancora stato pubblicato, la bozza di decreto a suo tempo predisposta e messa disposizione del pubblico per commenti, modifiche ed integrazioniètuttoradisponibileaquestaurl: _Regolamento_di_attuazione_del_comma_1_bis_dell%E2%80%99art._70_LDA Questo è il testo della bozza come risultante dalle modifiche apportate dalla comunitàtelematicasinoall 8gennaio2008: DecretodelMinistroperibenieleattivitàculturali,sentitiilMinistrodella pubblicaistruzioneeilministrodell'universitàedellaricercainattuazione delcomma1bisdell art.70dellaleggen.633del21aprile1941. Vistalalegge21aprile1941,n.633,recanteProtezionedeldirittod'autoreedialtri diritticonnessialsuoesercizioedinparticolarel'art.70; Vistalalegge...recantedisposizioniconcernentilaSocietàitalianadegliautoried editoriedinparticolarel art.2; Art.1.Operesoggetteall'eccezione. 1.Aifinidelcomma1bisdell art.70,legge21aprile1941,n.633,siintendonoper immaginitutteleoperedell'ingegnodicaratterecreativocheappartengonoallearti figurativedicuiall art.1dellamedesimaleggee,inparticolare,quelledellapittura, dell'arte, del disegno, compresa la scenografia nonché i disegni industriali che presentinodipersécaratterecreativoevaloreartisticoediarchitettura,leopere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazioneprotettaaisensidellenormedelcapovdeltitoloiie,infine,le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle normedelcapovdeltitoloii. 2.Aifinidelcomma1bisdell art.70,legge21aprile1941,n.633,siintendonoper musiche tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica di cui all art. 1 della medesima legge e, in particolare, le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazionimusicalicostituentidiperséoperaoriginaledicuialn.2dell art.2della stessalegge. 3.Aifinidelcomma1bisdell art.70,legge21aprile1941,n.633,siintendeper immaginiemusicheanchel operarisultantedallainscindibilecombinazionediuna opiùoperedicuiaicommiprecedenti,opartidiesse. Art.2.Finalitàd usodelleopererilevantiaifinidell eccezione. 1. Ai fini del comma 1 bis dell art. 70, della medesima legge, si intende per uso didattico qualsiasi forma di utilizzo dell opera a scopo illustrativo, di critica o discussione, finalizzata ad istruire o formare il pubblico attraverso le reti telematiche. 2.Aifinidelcomma1bisdell art.70,legge21aprile1941,n.633,siintendeperuso scientifico qualsiasi forma di utilizzo dell opera a scopo illustrativo, di critica o discussione,finalizzataacomunicarealpubblicoattraversoleretitelematichetesi dicaratterescientificoorisultatidistudi,analisi,ricercheeteorieaventianalogo carattere. Hanno carattere scientifico, ai fini del presente Decreto, studi, ricerche, saggi,compendi,teorieotesirelativeaqualsiasiareadelsaperepurchécondottio prodotti attraverso modelli cognitivi caratterizzati da rigore metodologico, precisioneesistematicità. 3. Rientrano nella definizione di uso didattico o scientifico le attività funzionali o collateraliallascienza,all'istruzioneeallaformazione,quali,atitolodiesempio,la pubblicazioneoredazionedienciclopedie,bibliografie,antologie,cataloghi,raccolte 97

98 e compendi anche quando non svolte o coordinate direttamente da soggetti operantinellafunzionedidattica,formativaodiricerca. 4.Nonconcorreacostituireilfinedilucrodicuialcomma1bisdell art.70,legge 21aprile1941,n.633,l eventualericorsodapartedelsoggettopubblicanteodel fornitore della piattaforma a forme di rimborso degli oneri di manutenzione e pubblicazione,quali,atitoloesemplificativo,l apposizionedibannerol iscrizione incircuitipubblicitari,quandolapubblicazionedelleopereprotettesiaaccessoria aicontenutiresidisponibili. Art.3.Formatidipubblicazione. 1. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immagineinbassarisoluzione: a)perleoperedelleartifigurativedicuialcomma1,art.1delpresentedecreto: qualsiasiriproduzionenoneccedentei72puntiperpollice(dpi). b)perleoperedellacinematografiadicuialcomma1,art.1delpresentedecreto: qualsiasiriproduzionenoneccedentei384kbit/s. 2. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immaginedegradataognioperadicuialcomma1,art.1delpresentedecretoche, rispetto all originale, presenti elementi di alterazione significativi, ivi compresa l'apposizione di marchi o scritte, ovvero effetti di alterazione della qualità visiva percepibileodeicoloriedidistorsione. 3. Ai fini del comma 1 bis dell'art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per musicainbassarisoluzioneodegradataqualsiasiriproduzionenoneccedentei96 kbit/s. 4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, aggiorna annualmente tramite decreto ministeriale i criteri e parametri di cui al presente articolo, tenendo in considerazionelosviluppotecnologico. Art.4.Autorizzazionedell'aventediritto. 1. Qualora le finalità didattiche o scientifiche richiedano qualità di riproduzione eccedentiicriteridicuiall'art.3delpresentedecreto,l'autorizzazioneèrichiesta secondoleseguentimodalità: a)seiltitolaredeidirittisull operaèiscrittoallasocietàitalianaautoriededitori (SIAE), il soggetto realizzatore o responsabile della pubblicazione richiede autorizzazione alla SIAE mediante fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero corrispettivo telematico secondo la normativa vigente, indicandolemodalitàdipubblicazionedell opera,ilsuotitolo,nonchéimotiviperi qualiènecessarialapubblicazioneinqualitàeccedente. b)seiltitolaredeidirittisull operanonèiscrittoallasiae,ilsoggettorealizzatoreo responsabile della pubblicazione richiede autorizzazione all'avente diritto con le modalitàdicuiallaprecedentelettera. 2.Ildestinatariodellarichiestadicuialprecedentecommapuò,entrotrentagiorni dal ricevimento, richiedere chiarimenti o negare, con provvedimento motivato, l autorizzazionequaloraritengachelapubblicazionepossaarrecarepregiudizioal titolaredeidiritti.incasodisilenzio,decorsoilpredettotermine,l autorizzazionesi considera concessa. Qualora il destinatario richieda chiarimenti dovuti alla incompletezzadellacomunicazione,aseguitodellasuccessivarispostadelsoggetto realizzatoreoresponsabiledellapubblicazionedisponediulteriorisettegiorniper negare, sempre con provvedimento motivato, l autorizzazione. In caso di silenzio, decorsotaletermine,l autorizzazionesiconsideraconcessa. 3.L autorizzazionedicuialcomma1delpresentearticolopuòesserenegatasolo qualora la pubblicazione dell'opera arrechi ragionevole pregiudizio ai diritti deetitolare. 98

99 Chiunque, ovviamente, può intervenire sul testo, modificarlo e/o integrarlo lasciandovi commenti, critiche e/o suggerimenti. Egualmentel elencodellefontiattraversolequaliformarsi un opinione sulle questioni sottese all emendamento Folena Lussuria può essere, in ogni momento, integrato con il link ai contenutidaciascunosinquiprodottioconsultati. L iniziativanonvuolessereuninvitoaripensareiprocessi costituzionali di produzione normativa ma, semplicemente, un invito ad aprire il dibattito politico alla società civile utilizzando strumentidiffusi,economiciedallaportatadimoltianchesenon, sfortunatamente,ditutti. Inutile dire che starà al Governo ed alle Commissioni parlamentaricompetentivalutareseedincheterminitenerconto deltestoche,neiprossimigiorninasceràdalconfrontotelematico. Tiscalivs.SIAE:ilproblemac èmanonèil degrado. 8settembre Non ho letto la Sentenza ma il fatto sembra abbastanza chiarochesenevoglialeggereiltrionfalisticocomunicatosulsito dellasiaeo,piuttosto,unoqualsiasideimoltiresocontidisponibili inrete:tiscalièstatacondannataa40milaeurodimultaperaver diffusosulpropriositoriproduzionidiopered'arterientrantinel catalogo SIAE senza, tuttavia, aver stipulato con quest'ultima il relativocontrattodilicenza 46. In Rete, ovviamente, già fioccano polemiche e riferimenti alla norma degradata introdotta nel gennaio di quest'anno al comma1bisdell'art.70lda. 46 QuestoiltestodelcomunicatostampapubblicatosulwebistituzionaledellaSIAE aquestaurl: yes&id_news= SetTribunalediRoma Opered arte:iproviderdevonoottenerelalicenzasiae IlTribunalediRoma,SezionespecializzatanellamateriadellaProprietàindustriale edintellettualehapronunciatounasentenzacheèstataregistrataloscorsoagosto, con la quale ha accolto le domande della Siae condannando la società Tiscali a rimuovere dal proprio sito Internet le immagini di opere dell arte figurativa appartenenti al repertorio Siae che erano state riprodotte illecitamente ovvero senzalicenzasiae.ilproviderèstatoinoltrecondannatoalrisarcimentodeidanni patrimonialieallapubblicazionedellasentenzasuduequotidianinazionali. Perutilizzareoperedelleartivisiveprotettedallaleggesuldirittod autoreeche siano state create da artisti che hanno affidato alla Siae la loro tutela, occorre ottenere preventivamente l autorizzazione della Società prima che abbia luogo l immissioneinretedelleopere. 99

100 Riferimenti comprensibili ma questa volta il problema nonèildegrado. La colpa di Tiscali, infatti, non sembrerebbe essere consistitanelnonaverdegradatoleriproduzionidelleopered'arte pubblicate sul proprio sito quanto, piuttosto, l'averlo fatto per scopodilucroedaldifuorideldirittodicronaca. Oggi le pagine di "Tiscali Arte" attraverso le quali le riproduzionidelladiscordiavenivanodiffusealpubblicononsono più raggiungibili ma, attraverso la cache di Google ho dato un'occhiata alla struttura di quelle pagine che sembrerebbe ospitassero qualche icona probabilmente ingrandibile ma non credoriproducibilesutela,aoliooinaltadefinizione! dioperedi pittoriprotagonistidieventiemostreingiroperl'italia. Tuttoqui?Nonlosomapromettochecercheròdileggere lasentenzaeviaggiornerò. Se così fosse, tuttavia, il problema sarebbe quello che mi sforzodievidenziaresindaquando tralafinedelloscorsoannoe l'inizio di questo il nostro Parlamento non ha trovato nulla di meglio da fare che occuparsi del degrado delle immagini pubblicateon line:occorreporremanoconurgenzaalladisciplina delleutilizzazionilibereinrete. Nel caso di specie, probabilmente, c'è poco da rimproverarealgiudicechehaapplicatolaleggecosìcomeasiae chehasvoltoalmegliolasuafunzioneprincipale:tutelareidiritti deiproprirappresentati. E'laleggechevariscritta. Non si tutela la cultura digitale precludendo ad un provider piccolo o grande che sia di ospitare riproduzioni digitali necessariamente "degradate" rispetto agli originali al finedipubblicizzarequestaoquellamostrao,piùsemplicemente, di soddisfare la curiosità degli utenti circa il percorso artistico di questooquelpittore. Ricominciamo a parlarne? In gioco c'è il futuro della culturanellasocietàdell'informazione. 100

101 3.Copyrightvs.Privacy Nienteprivacy,sietepirati! IlCasoPeppermint 22maggio Il caso Peppermint è ormai noto al popolo della Rete e sembrainutileripercorrerneneldettagliotutteletappe. Ai fini delle brevi riflessioni giuridiche che seguono basterà ricordare che la storia ha avuto inizio da un indagine condottapercontodiunapiccolaetichettadiscograficatedesca,la PeppermintJamRecordsGmbh,daun alttrettantopiccolaagenzia investigativasvizzera,lalogistepag,neiconfrontidicentinaiadi migliaiadiutenti nonsiconosceancorailnumeroesatto delle piùfamosepiattaformedipeertopeer. Tale attività nei mesi scorsi avrebbe consentito di individuare gli IP di circa 4000 utenti italiani che avrebbero reso disponibili nell ambito dei circuiti del P2P alcuni brani musicali copertidadirittid autoredellapeppermint. Muovendo da questo presupposto l etichetta discografica tedesca ha chiesto al Tribunale di Roma, in via d urgenza, ex 156 bis LDA156 bis LDA, di ordinare agli ISP che avevano in gestione gli IP di detti utenti di fornirle le generalità ed i recapiti di detti soggetti così da poter tutelare i propri diritti contro questi ultimi insedegiudiziaria. IGiudicidelTribunalediRomahannoaccoltotalirichieste ordinando alla Telecom di comunicare alla Peppermint i nominativiedirecapitidei4000utenti. La Peppermint, ricevute dette informazioni, anziché avviareunadispendiosaseriediazionilegalicontroi4000 pirati ha fatto loro indirizzare da uno studio legale una lettera con la qualesiproponedirisolvere bonariamente lavicendaattraverso ilpagamentodi330euroafrontedellarinunciaadogniazionesia insedecivilechepenale. La vicenda solleva diversi dubbi e perplessità di ordine giuridico, tutti riconducibili ad un medesimo problema di fondo: l esigenzadiindividuareunpuntodiequilibriotragliinteressidei titolarideidirittid autoreequellidegliutenti. Cominciamodalprincipio. 1.LaLogistepAGhatrattatopersettimaneoforsemesii dati personali di centinaia di migliaia di utenti di mezza Europa senzachiederealcunconsensonéprestarealcunainformativa. 101

102 Le operazioni di monitoraggio poste in essere dalla LogistepAGsisono,almenoinparte,svoltesulterritorioitaliano con conseguente applicabilità della disciplian dettata dal Codice Privacychenoncontemplalapossibilità,perunsoggettoprivato, diporreinessere perdipiùattraversostrumentiautomatizzati operazioni di trattamento di dati personali tanto ampie ed indiscriminate. Nessun dubbio, d altra parte, può sussistere circa la circostanzachegliindirizziipacquisitiecatalogatidallalogistep costituiscono dati personali degli utenti essendo agevolmente riconducibiliallaloroidentità. E daescludere,d altraparte,chel attivitàpostainessere dalla società svizzera rientri nella deroga di cui all art. 24 del Codice Privacy che permette il trattamento di dati personali per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamentenecessarioalloroperseguimento. Né la Logistep né la Peppermint, infatti, hanno almeno sinoaquestomomento utilizzatoidatiraccoltiperfarvalere un dirittoinsedegiudiziaria. Lacondottadelleduesocietà,peranto,ribaltapalesemente illecita sotto il profilo della vigente disciplina in materia di riservatezza. 2. La Peppermint, peraltro, sta attualmente trattando dei dati personali dei 4000 utenti spiati dalla Logistep, nuovi ed autonomi rispetto a quelli originariamente acquisiti da quest ultima. Talidati,infatti,sonoilrisultatodeldatamatchingtragli indirizzi IP, le informazioni relative alle pretese violazioni dei propri diritti d autore ed i nominativi dei titolari delle utenze telefonichecorrispondentiadettiipcomunicatiledallatelecom. E facileipotizzarechemoltiditalidatinonsianocorretti inquantononsempreiltitolaredell utenzetelefonicaindividuato attraverso la Telecom coinvciderà anche con il soggetto che secondo I dati acquisiti dalla Logistep avrebbe utilizzato una piattaformadipeertopeeiattraversouncertoindirizzoip. Sotto tale profilo, il trattamento che la Peppermint sta attualmenteponendoinessere,appareevidentementeillecito. 3. Detto trattamento, d altra parte, al pari di quello originariamente posto in essere e forse non ancora esauritosi dellalogistep,avrebbedovutoesserenotificatoalgaranteaisensi dell art.37,lett.d)delcodiceprivacy. L omessa notifica al Garante, ai sensi dell art. 163 del Codicecomportaperiltrasgressoreunasanzioneda10a60mila Euro. 102

103 4. Le decisioni rese dal Tribunale di Roma sulla vicenda, dal canto loro, non appaiono scevre da errori ed equivoci interpretativi e sembrano porsi in contrasto con la disciplina europea in conformità alla quale, a leggere quanto scritto dai Giudici, invece essi avrebbero inteso interpretare la disciplina vigente. IGiudicidelTribunalediRoma,infatti,hannoordinatoalla TelecomdifornireallaPeppermintidatidei4000utentisullabase diquantodispostodall art.156bisdellaleggesuldirittod autore, secondoilquale qualoraunaparteabbiafornitoserielementidai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazionidetenutidallacontropartecheconferminotaliindizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure cherichiedaleinformazioniallacontroparte.puòottenerealtresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazionedeidirittidicuiallapresentelegge. L art. 156 bis LDA è stato, tuttavia, introdotto nel nostro Ordinamento in attuazione dell art. 8 della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale secondo il quale Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardantilaviolazionediundirittodiproprietàintellettualeein risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l autorità giudiziaria competente possa ordinare che leinformazionisull origineesulleretididistribuzionedimercio di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall autore della violazione e/o da ogni altrapersonache: (omissis) c)siastatasorpresaaforniresuscalacommercialeservizi utilizzatiinattivitàdiviolazionediundiritto; (omissis). L art. 156 bis LDA, interpretato alla luce della richiamata disposizionedelladirettivaue,inducearitenerecheiltribunale di Roma ha errato nell ordinare a Telecom di fornire alla Peppermintidatidei4000utenti,nell ambitodiunprocedimento d urgenza celebratosi in assenza di questi ultimi e, soprattutto, non riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale cosìcomeprevistonelladisciplinaeuropea. Egualmente errata si presenta la decisione dei Giudici romani laddove hanno individuato in Telecom la controparte 103

104 dellapeppermintnonchéunsoggetto sorpresoaforniresuscala commercialeserviziutilizzatiinattivitàdiviolazionediundiritto. Sudiunpianofunzionale,infatti,laposizionediTelecom siponeinrapportoallapretesaviolazionedeidirittid autoreallo stesso modo di quella del produttore del sistema operativo utilizzatodagliutentio,piuttosto,dellasocietàcostruttricedelpc. L attivitàditalisoggetti,infatti,haconsentitoagliutentidi accedereadunapiattaformadipeertopeer. 5. Poche sintetiche riflessioni, infine, merita la comunicazione ricevuta dai 4000 presunti pirati italiani nella quale giocando se non sull equivoco almeno sull ambiguità si mira a consentire all etichetta discografica tedesca di portare a casa,inpochigiorni,utiliprobabilmentesuperioriaquelliraccolti nell ultimoanno. Nella lettera, innanzitutto, si lascia intendere agli utenti che se pagheranno l importo richiesto potranno dormire sonni tranquillialriparodaazioniciviliopenali. Sfortunatamente per gli utenti, tuttavia, il reato loro contestato messa a disposizione di opere protette dal diritto d autore attraverso internet è procedibile d ufficio con la conseguenzache,aprescinderedaogniiniziativadellapeppermint essicorrono,comunque,ilrischiodiverdersitrascinaredavantiad ungiudicepenale. Unaltroaspettodellaletterachepropriononconvinceèla sicurezza manifestata dai legali della Peppermint circa la colpevolezza del destinatario in relazione alle condotte contestategli e circa l affidabilità dei risultati acquisiti attraverso l utilizzodelsoftwaredellalogistep. Alriguardosembraappenailcasodiricordarechel esser titolari di un utenza telefonica collegata ad un indirizzo IP asseritamenteutilizzatoperdiffondereviainternetqualchebrano musicalenonèsufficientepersentirsicondannarealrisarcimento deldannocheun etichettadiscograficaassumediaversoffertoné, tantomeno,pervedersiinfliggerequalsivogliasanzionepenale. Egualmente che i dati raccolti dalla Logistep attraverso il proprio softwate possano spiegare una qualche efficacia nell ambito di un giudizio civile o penale nel nostro Paese, è circostanzatuttadaverificareallastregua,tral altro,dellavigente disciplinainmateriadidocumentoinformatico. La difesa della proprietà intellettuale costituisce uno dei pilastri della società dell informazione ma occorre garantirla nel rispettodeidirittifondamentalidegliutenti. Proprietàintellettualevs.privacy 13maggio

105 Non mi stancherò mai di ripetere che la disciplina sul diritto d autore è una cosa seria e che ad essa è, in larga misura, affidatalacrescitadelpatrimonioculturalediognipaese Guai,tuttavia,adimenticarechelaproprietàintellettuale specie se considerata sotto il profilo patrimoniale deve necessariamente cedere il passo davanti ai diritti fondamentali degliutenti. LavicendachevedecoinvoltelaPeppermintJamRecords, latelecome4000utentiitalianiechestadividendoilpopolodella Reteèesemplarediunmodosbagliatodiintendereilrapportotra titolarideidirittipatrimonialid autoreedutenti. Qualche mese fa, la Peppermint Jam Records scopre attraverso un software le cui dinamiche di funzionamento non sono ancora chiare che circa 4000 utenti italiani avrebbero condiviso attraverso piattaforme di P2P opere musicali di sua proprietà,neidentificagliipepoichiedealtribunalediromadi ordinareallatelecomdifornirlenominativiedindirizzidei4000 utenti. Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso della Peppermint sullabasediquantodispostodalnuovoart.156bisldaedordine atelecomdicomunicareallaricorrenteidatirichiestile. Qualche giorno fa uno studio legale di bolzano indirizza unaletteraai4000utentinellaqualechiedelorodiprovvedereal pagamentodi330euroalloscopodievitarediesseredenunciatiin sedepenaleperl illecitocommesso. L ordinanza del Tribunale di Roma è, probabilmente, corretta su di un piano rigorosamente giuridico in quanto attraverso essa è stata data piana attuazione alla disciplina di recenteintrodottanelnostroordinamentoall art.156lda. Dubbieperplessitàforti,tuttavia,sollevataledisposizione elacondottapostainesseredallapeppermint. E giusto comprimere così tanto il diritto alla privacy dei cittadini al fine di consentire ad un imprenditore di recuperare qualchemigliaiodieurodicorrispettiviperdirittid autore? Lamiarispostaeno.LaVostra? Lagiustiziaprivatadeltitolaredeidiritti. 19maggio Il caso Peppermint è sintomatico di quanto urgente sia divenutoaffrontareilproblemadellatuteladeidirittidiproprietà 105

106 intellettualeinunaprospettivadiversarispettoaquellacheasin quiispiratogliinterventilegislativiinambitoeuropeoenazionale: quelladelcontemperamentodegliinteressitratitolarideidirittie diritti almenofondamentali degliutenti. NellescorsesettimaneilpopolodellaRete,leassociazioni dei consumatori, politici illuminati e giuristi insigni avevano lanciatoungridosenondiallarme,almenodivivapreoccupazione per il rischio che attraverso la proposta di direttiva IPRED 2, riconoscendoaititolarideidirittilapossibilitàdicooperarenelle indagini si aprisse la strada, nel nostro Ordinamento, a forme di giustizia privata.quanto accaduto nella vicenda Peppermint e le indaginicondottepermesidallalogistepag societàinvestigativa svizzera dimostrachequell allarmenonèfuturomaattualeeche, sfortunatamente, forme di giustizia privata si stanno sviluppando nel nostro Ordinamento sfruttando le innegabili ambiguità presentinelladisciplinadellamateriae occorrericonoscerlocon franchezza un inaccettabile formalismo da parte della Magistraturaordinariache,almenoquandoingiococisonodiritti fondamentali dei consumatori ed utenti dovrebbe il coraggio di andarealdilàdellaletteradellanorma. Mentrescrivoquestopostmifannonotarecheillogodella Logistep quello raffigurato in apertura di questo Blog è il celebrebatarangdibatman La Logistep sta violando i diritti di proprietà intellettuale dellawarner? Paredisimailpuntoèunaltro. Batman,comeènotoalgrandepubblico,rappresentauna delle più riuscite incarnazioni del giustiziere privato che i suoi creatori hanno voluto agisca sempre in nome del bene e di interessicollettivi Batmanaparte oforsebatmancompresose nonfossesolounfilm lagiustiziaprivataèunodeifenomenipiù pericolosi per la stabilità e l equilibrio di un Paese democratico.comesipuò,d altraparte,chiedereatantigenitoridi attendereanniperchégiustiziasiafattaperlaperditadiunfiglio in un incidente stradale provocato da un pirata della strada ed autorizzare poi il titolare dei diritti per pochi euro di preteso pregiudizio sofferto ad indagare da solo, spiare centinaia di migliaiadiutentieminacciarliincasodimancataaccettazionedi un iniquaesbilanciatapropostatransattiva? Dobbiamo continuare a parlarne per non abbassare la guardia Noncisiamo! 17maggio

107 TornosulcasoPeppermintc.Telecomperchéadistanzadi ormai molti giorni da quando la notizia è rimbalzata in Rete i media tradizionali e le Istituzioni sembrano rimanere sorde all appellodelpopolodellarete. Giornali e televisioni hanno sostanzialmente ignorato la notiziamentreilgaranteperiltrattamentodeidatipersonaliela riservatezzaèrimastoagurdare Epensarechel UfficiochefudiStefanoRodotànegliultimi mesi è invece intervenuto con incredibile solerzia a tutelare il dirittoallaprivacydipocoonorevolionorevoli beccati dalleiene conilnasosporcodidrogaall uscitadelparlamentoedelcavalier Berlusconi impegnato a dar prova di senile virilità con un pollaio diaspiranti Letterine o maormaifalostesso Onorevoli! Il problema è che nessuno interviene perché tutti muovonodalpresuppostochegliutenti spiati sono pirati! Non ci siamo! Saranno anche Pirati ma un etichetta discografica tedesca, in collaborazione con una società investigativasvizzerahatravoltoillorodirittoallaprivacy nonsi puòrestareaguardare. E unaquestionediciviltàgiuridicaelibertàfondamentali. Sehannoviolatoidirittidiproprietàintellettualidiquesta oquell etichettapagheranno maquestanonèunabuonaragione per sospenderli dai diritti fondamentali che spettano a tutti i cittadiniitaliani. Li riconosciamo ogni giorno ad Onorevoli ladri, corrotti e corruttori, a mafiosi ed assassini. Un uploader di qualche bit di musicahamenodiritti? SoffiaunventonuovosulCasoPeppermint 30maggio InunarticolodiquestamattinasuIlSole24Ore,Giovanni Buttarelli, Segretario Generale del Garante per il trattamento dei dati personali e della riservatezza conferma il fondamento dei dubbi e delle perplessità avanzate nelle ultime settimane a proposito del trattamento massiccio di dati personali svolto dalla Logistep,dallaPeppermintedallaTechlandindannodidecinedi migliaiadiutentidipiattaformedipeertopeer. L interventodelgaranteneinuoviprocedimentipendenti dinanzialtribunalediromadallapeppermintedallatechland,la lettera indirizzata nei giorni scorsi all On. Fiorello Cortina ed ora l articolo di Giovanni Buttarelli su Il Sole 24 ore sembra che il vento stia cambiando e che nei prossimi giorni saranno le 107

108 compagne di merenda a dover essere preoccupate nel sentir suonareilpostinoallaloroporta Adesso tocca ad utenti e consumatori fare la loro parte, non piegarsi alle richieste dei legali della Peppermint e della Techland (se e quando arriveranno) e far valere i loro diritti in tuttelecompetentisedi. Questastoria,sinqui,hainsegnatoche alzandolavoce in Rete,sesiharagione,qualcosasiottiene. Logistep/IlGaranteSvizzeroedilGruppoArt.29 17giugno Nessuna novità nel senso tecnico del termine ma un approfondimento forse utile a chi sta seguendo la vicenda: la posizione del Garante Svizzero per il trattamento dei dati personali e la trasparenza sui rapporti tra tutela dei diritti di proprietà intellettuale e diritto alla privacy 47 e quella espressa, ormai nel lontano gennaio 2005, dal Gruppo Art. 29 dei Garanti Europei 48. Daentrambiidocumentiemergonoconchiarezzaidubbi eleperplessitàchedamesiilpopolodellarete oraascoltatoed oranonascoltato sollevaconforza Peccato che benché da tempo ci si fosse resi conto dell'esigenza di individuare per legge un punto di equilibrio tra i contrapposti diritti ed interessi, il legislatore non abbia trovato il tempo di fare il suo dovere forse, eccezion fatta per quello francese. Nella posizione del Gruppo Art. 29 vi segnalo in particolare il convincimento espresso dai Garanti Europei nel senso di ritenere che la Direttiva IPRED 1 non contenga deroghe alladisciplinainmateriaditrattamentodidatipersonali. Perché abbiamo enti istituiti per Legge a tutela di certi dirittichelancianoallarmicerestanoinascoltati? Loscioperodellaragione. 23giugno LaposizioneèpubblicataaquestaURL: ng=it 48 LaposizionedelGruppoart.29èpubblicataaquestaURL: 108

109 Sono sempre stato un fiero sostenitore della cultura giuridica italiana ed ho sempre creduto che nonostante tante storture avessimo più da insegnare che da apprendere ma, la decisioneresaneigiorniscorsidalgiudicelorenzof.garciadella CorteFederaledelNewMexicoinunavicendagiudiziariaanaloga all'ormaicelebrecasopeppermintmihaindottoaricredermi Richiesto, in via d'uregenza, di ordinare ad un'università dicomunicareallariia l'associazionedellemajordioltreoceano inominatividialcunistudentireidiavercondivisobranimusicali attraversounapiattaformadip2pilgiudicegarciaharespintotale istanza sostenendo che sarebbe stato necessario "uno sciopero della ragione" per ritenere sussistente, in un caso del genere, il requisitodell'urgenzanecessarioademetterel'ordinerichiesto. Secondo il Giudice americano, infatti, il danno lamentato daidiscograficiavrebbenaturapatrimonialeesarebbe,inquanto tale,sempreriparabile. Anche l'ordinamento italiano richiede ai fini dell'emissione dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. sin qui emessi dal Tribunale di Roma in favore della Peppermint e dei suoi compagni di merenda la sussistenza del c.d. periculum in mora ovvero di un pregiudizio imminente ed irreparabile che il ricorrentecorrerebbequaloralasuaistanzanonvenisseaccolta LaragionedeiGiudiciitaliani,tuttavia perusareleparole digarcia eraevidentementeinsciperonelmomentoincuihanno emessoirichiestiprovvedimenticautelari Non c'è e non c'era nessuna urgenza nel soddisfare le richieste della Peppermint né, tale urgenza, poteva essere rntracciatanellacircostanzachegliispavrebberoprovvedutoalla cancellazione dei dati per porsi al riparo da tale rischio, infatti, sarebbestatosufficienteordinareaquestiultimidiconservarli! La famosa transazione proposta dalla Peppermint ai consumatori poteva attendere mentre il rispetto del diritto alla privvacy di questi ultimi avrebbe richiesto più attenta valutazione L'augurio, a questo punto, è che nei successivi procedimenti qualcuno ricordi ai Giudici romani il monito del collega americano e la necessità di prestare maggiore attenzione nell'accogliere una domanda in via d'urgenza se l'urgenza non esiste! LoscioperodellaragionedilagainEuropa. 8luglio

110 Qualche settimana fa ho dedicato un post allo sciopero dellaragione deigiudiciitalianinelcasopeppermint. A leggere una recente decisione dei magistrati francesi della Corte d Appello di Parigi temo, tuttavia, di dover prendere atto che lo sciopero della ragione nella magistratura europea stia dilagando 49 I Giudici francesi, infatti, pronunciandosi in un procedimentopromossocontrounsoggettoreodiavercondiviso opere protette da diritto d autore attraverso una piattaforma di P2P ed identificato attraverso il proprio indirizzo IP, hanno affermatochedettoindirizzononcostituirebbeundatopersonale non essendo suscettibile di consentire l identificazione di una personamapiùsemplicementediunamacchina. La decisione rischia di legittimare Peppermint ed i suoi compagnidimerendaaproseguirenellaloroattivitàdispionaggio dimassamaègiuridicamenteinaccettabile. L indirizzoipèundatopersonaleinquantoessoconsente l individuazionediunapersonafisicaovverodelsuoassegnatario. Che poi tale persona sia un soggetto diverso all autore di unadeterminatacondottaechel IPnonconsentadiidentificarlo, questomisembrasiaunaltrodiscorso. Come si fa in un procedimento intentato contro un soggettoidentificatoattraversoiltracciamentodiunindirizzoipa sostenere che tale indirizzo non consente di identificare una persona? Noncapisco MaloscioperodellaragionedilagaancheinBelgiodovei giudici in una sorta di viaggio nel tempo hanno riaffermato la responsabilità degli ISP per i contenuti condivisi in rete dagli utenti ed ordinato ad uno di essi di predisporre dei sistemi di filtraggioperevitaretalicondotte 50 Da non crederci! La non responsabilità degli ISP per le condotte riconducibili ai propri utenti è una delle più importanti conquiste di civiltà giuridica del diritto dell Internet dell ultimo decennio. Parliamone. 49 Il testo integrale della decisione è pubblicato a questa URL: decision.php3?id_article= Cfr.Postsuccessivi. 110

111 Oltre Peppermint: travolti i diritti fondamentali dei cittadini elettronici. 20luglio Mentre il popolo della Rete (me compreso) guardava al caso Peppermint e tentava di salvaguardare il diritto alla privacy di migliaia di cittadini posto a repentaglio da un'azzardata iniziativaatuteladiqualchemigliaiadieurodidirittidiproprietà intellettuale, i Giudici del Tribunale di Bruxelles travolgevano, tutto d'un colpo, i diritti fondamentali (non solo alla privacy ma ancheesoprattuttoallalibertàdimanifestazionedelpensiero)di milioni di utenti europei pronunciando un provvedimento con il quale, per la prima volta nella storia dell'internet civile (o presunto tale) si ordina ad un ISP di adottare misure tecniche di filtraggio al fine di impedire lo scambio di materiale protetto da dirittod'autorenell'ambitodellepiattaformedipeertopeer. Il contenuto della decisione ed i principi che vi sono stabilitinonpossonononsuscitarepiùchestuporeindignazione 51. I Giudici, infatti, nella piena consapevolezza maturata all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio che non esistono allo stato tecnologie idonee a garantire una puntuale attività di filtraggio tra condivisione di files leciti ed illeciti e che, pertanto, l'adozione di una simile tecnologia finirà, inesorabilmente, con il precludere a milioni di utenti la condivisione di contenuti non protetti da alcuna privativa, sono comunque giunti alla conclusione di ordinare alla SA Scarlet (già SA Tiscali) di dotarsi entro sei mesi del sistema di filtraggio Audible Magic idoneo, sebbene con una certa approssimazione (sic!), a filtrare le opere musicali presenti nel repertorio della SABAM, la società di intermediazionedeidirittid'autorebelga. Nel provvedimento i Giudici scrivono a chiare lettere che lacircostanzachedettamisuratecnicarischierebbediprecludere la condivisione di contenuti leciti non può valere a far rinunciare alla possibilità di far cessare condotte di violazione dei diritti d'autoreattraversolasuaadozione. Ma, i giudici belgi, si spingono oltre ed affermano che sarebbe difficile comprendere "in cosa il software di filtraggio violerebbe il diritto alla segretezza della corrispondenza o alla libertàdimanifestazionedelpensiero". Siamodavanti oalmenoquestoèilmioconvincimento alla più grande operazione di web censura della storia ed è 51 Il testo integrale della decisione è pubblicato a questa URL: 111

112 urgenteintervenireprimachecerteideesiradichinoinaltripaesi Europei. Se esistesse una tecnologia per rendere impossibile agli utenti condividere SOLO files protetti ad altrui diritti d'autore in modo non autorizzato, sarei il primo a suggerirne l'adozione ma sintantochenonsaràcosì,unasolaparolaliberacensuratainuna piattaforma di peer to peer vale più di milioni di brani musicali scambiatiillegalmente Filtroeacapo! 28ottobre Come ricorderanno i lettori più affezionati nel giugno del 2007ilTribunalediBruxelles,accogliendounricorsointalsenso propostodallasabam lasiaebelga avevaordinatoallascarlet unodeipiùgrandiispdelbelgio diadottare,peraltroaproprie spese, un complesso sistema di filtraggio affinché i propri utenti non utilizzassero la connettività da essa fornita per condividere, comunicareediffonderematerialeprotettodadirittod'autore. ConlastessadecisioneiGiudiciavevano,inoltre,imposto allascarletunapenalepiuttostosalataperognigiornodiritardo superiore ai sei mesi concessile con il quale essa avrebbe implementatolacitatasoluzione. All'epoca nel commentare la notizia scrivevo che la decisione era un brutto esempio di inciviltà giuridica perché in nome della tutela dei diritti patrimoniali d'autore di pochi si accettava il rischio attraverso il filtraggio di travolgere diritti fondamentalidimolti. E'perquestochehosalutatoconsoddisfazionelanotizia secondo la quale, il 22 ottobre scorso, lo stesso Tribunale, accogliendoun'istanzaintalsensopropostadallascarlet,hapreso atto che le soluzioni di filtraggio cui questa ha lavorato con i fornitoriimpostilenellacitatadecisione sisono,sinqui,rilevate inadeguate a risolvere il problema o perché filtravano indebitamente contenuti legalmente comunicati dagli utenti o perché non riconoscevano adeguatamente le impronte dei contenutidigitaliprotettidadirittid'autore. IlGiudice,conlostessoprovvedimento,haanchesollevato lascarletdall'obbligodipagamentodellepenali,riconoscendoche, evidentemente, l'impossibilità di attuare l'ordine a suo tempo indirizzatole non dipende dalla propria cattiva volontà né dalla mancanza di buona fede ma, piuttosto, da un limite tecnologico che,allostato,apparedifficilmentesuperabile. 112

113 Filtro e a capo, direi con la speranza che Lorsignori abbandoninodefinitivamentel'ideachefiltraresialasoluzioneper risolvereimalidellaculturadigitale. Vittoria! 16luglio Il Tribunale di Roma, Giudice Dr.ssa Antonella Izzo ha respinto ocosìsembrerebbedalleprimeinformazionidisponibili presso la cancelleria il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Techland SP ZO.O contro la Telecom Italia S.p.A. per l'ostensione dei nominativi di migliaia di utenti che avrebbero condiviso via P2Puncelebrevideogameprodottodallasocietàpolacca. Si tratta di uno dei primi procedimenti cautelari, nell'ambito dell'ormai famoso Caso Peppermint & C., nel quale il Garante per la Privacy, raccogliendo l'invito raccolto dal popolo della Rete, dagli addetti ai lavori e dalle associazioni dei consumatori,eraintervenuto. Non conosco ancora il contenuto del provvedimento ma tutto lascia ritenere che il magistrato abbia fatto proprie le eccezioni sollevate dall'avvocatura dello Stato per conto del Garante. Speriamo che sia così per poter gridare: "Giustizia è fatta!". Giustiziaèfatta:laprivacyhavinto! 24luglio La lettura del provvedimento reso nei giorni scorsi dal TribunalediRomanelprocedimentopromossodallaPepperminte dalla Techland contro la Wind dissipa ogni dubbio circa le motivazioni che hanno determinato la disfatta dei titolari dei dirittielavittoriadegliutenti. Nell'OrdinanzailDr.CostadelTribunalediRoma facendo sue le eccezioni difensive sollevate dall'ufficio del Garante per la Privacy scrive a chiare lettere che la Logistep ha trattato illecitamente i dati di migliaia di utenti facendosi ingiustificatamente schermo dell'art. 24 del Codice privacy e che, pertanto, detti dati (gli IP degli utenti) non avrebbero dovuto essereutilizzatiinalcunasedeiviinclusaquellagiudiziaria. Nel provvedimento, peraltro, il Giudice chiarisce in modo esemplare che, egualmente, Peppermint e Techland anche a presciondere dall'origine dei dati acquisiti non hanno alcun diritto, alla stregua di quanto disposto dalla vigente disciplina in 113

114 materia di privacy nelle comunicazioni elettroniche, di ottenere daiprovidersidatipersonalideipropriutenti. Sitratta,ovviamente,solodiunprovvedimentocautelare che non ha un peso maggiore di quelli sin qui resi dallo stesso Tribunale di Roma con i quali erano stati accolti i ricorsi della Peppermintma,certamente,ilrigoredelragionamentosviluppato nellamotivazionedell'ordinanzaelacircostanzache,perlaprima volta,ilgiudiceabbiaavutolapossibilitàdiconsiderareleragioni dellaprivacysostenutedall'ufficiodelgarante,lasciabensperare. Peppermint & C. ora sono avvertiti: le loro accuse all'indirizzodimigliaiadiutentisonofondatesudatiche,domani un giudice penale o civile che sia con ogni probabilità dichiarerebberadicalmenteinutilizzabili. Buonagiornataatutti! ChisonoipiratiportatiallasbarradallaPeppermint. 27luglio Ho già scritto ed è stato già scritto in modo assai più Autorevole che uno degli aspetti più sconvolgenti del caso Peppermint è il presupposto da cui muovono gli accusatori secondoilqualeititolaridellalineatelefonicasarebberoipiratida portareallasbarra,personechenonavrebberodirittoallaprivacy avendo gravemente violato i diritti d'autore su qualche bit di musicacosìecosìdistribuitadall'etichettateutonica Negli ultimi mesi ho raccolto direttamente ed attraverso gliamicidialtroconsumodecinedisegnalazionidipresuntipirati pocopirati. Veneraccontoqualcunounpòperfarsorridereedunpò perfarcoglierelagravitàdell'errorenelqualesonoincorsiincasa Peppermint sovrapponendo il concetto di titolare di un'utenza telefonicaediutentediunapiattaformadipeertopeer I nomi, a proposito di privacy, mi è sembrato opportuno mascherarli (A)Cisono,AlfaeBeta,padreefiglio:entrambidestinatari diunacomunicazionedelcollegaotto.ilprimoèintestatariodiun contrattoadslmentreilsecondoèminorennee,ovviamente,non èintestatariodialcunalineatelefonica!dadovesaltafuoriilnome dibeta?comahannofattoincasapeppermintadisporreanchedi questonome? (B) C'è Gamma, non vedente ma titolare di una linea telefonica.unaltropiratache,sfortunatamenteperluinonutilizza piattaformedipeertopeer. 114

115 (C)C'èDeltachehadapocopersoilpadreechesièvisto recapitareunadellemigliaiadiletterefirmatedalbuonottonelle qualisidadelpirataasuopadre Cisarebbedicheriderese..noncifossedapiangereperla superficialità ed il pressapochismo che ha contraddistinto l'iniziativadeititolarideidiritti. SeilGarante comeappareprobabile confermeràchela condotta della Peppermint è stata illecita credo che dovremo iniziare a pensare tutti insieme ad un lauto risarcimento da chiedere ai signori della casa discografica teutonica ed ai loro campagnidi(video)gioco Magari potremmo proporgli una transazione: distribuire musica gratuitamente per i prossimi 5 anni e impegnarsi a non ripeterecertebrutteesperienzedischedaturadimassa. Cirivolgiamoadunlegaleespertoditransazioni?Aveteun nomedasuggerirmi? CasoPeppermint:Giustiziaèfatta anziquasifatta. 13marzo Il Garante della Privacy con un bel provvedimento pubblicatoqualcheorafahascrittolaparolafine oquasifine al CasoPeppermintstatuendochelaPeppermintJamRecordsGmbh, la Techlans sp.z.o.o e la Logistep Ag hanno illegittimamente trattato i dati personali di migliaia di utenti italiani delle piattaformedipeertopeer IltestointegraledelprovvedimentopronunciatodalGarante: GARANTEPERLAPROTEZIONEDEIDATIPERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. GiuseppeFortunato,componentiedeldott.GiovanniButtarelli,segretariogenerale; VISTE le recenti ordinanze con le quali il Tribunale di Roma come richiesto da questaautorità harigettatoalcuniricorsiconiqualilesocietàpeppermintjam RecordsGmbH(diseguito,Peppermint),casadiscograficaconsedeinGermaniae Techland sp. z. o.o. (di seguito, Techland), società che elabora e commercializza giochielettroniciaventesedeinpolonia,intendevanootteneredatalunifornitoridi servizi di comunicazione elettronica la comunicazione delle generalità di soggetti ritenutiresponsabilidiaverscambiatofileprotettidaldirittod'autoretramitereti peerto peer; RILEVATO che tali ricorsi si basavano sull'attività svolta per conto e su autorizzazionedellepredettesocietàdalogistepag(diseguito,logistep),società svizzerache,attraversoun'attivitàdimonitoraggiodelleretipeer to peereffettuata tramite un software proprietario, aveva individuato numerosi indirizzi Ip i cui titolarieranostaticonsideratiresponsabilidellapredettacondottaillecita; VISTAlanotadel25maggio2007conlaqualel'Autoritàhaavviatoaccertamenti volti a verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali svolti 115

116 dalle predette società, alle quali è stato quindi chiesto di comunicare ogni informazione e documentazione utile per valutare le modalità con le quali, anche avvalendosi dell'attività di altri soggetti, sono stati concretamente raccolti e utilizzatiidatipersonalidiutentiidentificatioidentificabili;rilevatochecontale notasièchiesta,altresì,collaborazioneecooperazionealleautoritàdiprotezione dei dati personali dei Paesi nei quali risultano stabilite le società medesime (Repubblicafederaletedesca,PoloniaeSvizzera); VISTElenotedel18giugnoedel5luglio2007conlequalil'avv.OttoMahlknecht, che ha curato gli interessi delle società Peppermint e Techland, nel richiamare le deduzioni formulate nei diversi procedimenti giudiziari, ha fornito altri elementi conoscitivisulfunzionamentodelsoftwareutilizzatodalogistepnell'attivitàsvolta suincaricodellealtreduesocietà,allegandolaperiziadiunespertodelsettore; VISTAlanotadel19giugno2007conlaqualeLogistephafornitoaltreinformazioni in merito alla propria attività e ha comunicato l'avvio di un'attività di collaborazione con l'autorità svizzera di protezione dati finalizzata a verificare la liceitàdell'attivitàsvolta; VISTAlacomunicazionedel20giugno2007conlaqualel'autoritàpolaccaperla protezionedeidatiharappresentatodiavereffettuatounaccertamentoispettivoe diaverrilevatochetechlandnonhasvoltodirettamenteleattivitànecessarieper individuarelepersonechescambianoillecitamentesuretipeer to peerilsoftware daessasviluppato,echetaliattivitàsonostatesvolte,supropriaautorizzazione,da Logistep, nonché da Logistep Polska, e curate poi dallo studio legale italiano dell'avv.ottomahlknecht; VISTAlanotadel22giugno2007dell'autoritàperlaprotezionedeidatipersonali perlabassasassonia; VISTOilCodiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali(d.lg.30giugno2003,n. 196,diseguito,"Codice")e,inparticolare,gliartt.11,13e122delCodice; VISTAladocumentazioneinatti; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamentodelgaranten.1/2000; RELATOREildott.MauroPaissan; PREMESSO 1.Oggettodelprovvedimento Ilpresenteprovvedimentohaperoggettolaliceitàecorrettezzadeltrattamentodi datipersonalirelativiautentiidentificabilioperantisuretipeer to peer(diseguito, anche "p2p") che è stato effettuato a cura dapprima di Logistep AG e Logistep PolskasuautorizzazionediPepperminteTechlande,poi,pressoilpredettostudio legaleitaliano.taletrattamentoèavvenutoinduefasi: a) la prima, è consistita nella raccolta e nell'elaborazione automatizzata, anche nell'ambito di banche dati, di innumerevoli informazioni di carattere personale estratte tramite reti peer to peer per mezzo di un software denominato "file sharingmonitor"(diseguito,fsm)utilizzatodalogistep; b) la seconda, si è basata sulla richiesta all'autorità giudiziaria italiana in sede civile di ordinare a taluni fornitori di servizi di comunicazione elettronica di rivelare le generalità degli intestatari degli interessati. A seguito di alcune prime pronunce del Tribunale di Roma che hanno provveduto in tal senso (cfr. causa Peppermint c/ Wind telecomunicazioni S.p.A., ordinanza del 18 agosto 2006 confermata, in sede di reclamo cautelare della Wind, con ordinanza del 22 settembre 2006 e, attualmente, in attesa che il giudice determini le modalità di attuazione dell'ordinanza di accoglimento; causa Peppermint c/telecom Italia S.p.A., ordinanza del 28/29 novembre 2006, riformata in sede di reclamo della Peppermint con ordinanza del 9 febbraio 2007), il predetto legale ha inviato diverse centinaia di lettere a persone individuate quali intestatari di una linea di collegamento a Internet. Con tali lettere si è contestata la violazione dei diritti 116

117 derivantidallaproduzionedifonogrammiesièpropostaunarisoluzionebonaria, alternativa anche alla denuncia in sede penale, basata sul rispetto di alcune condizionicomprensivediunversamentodi330euro. Ilpresenteprovvedimentononriguarda,invece,laconnessaquestioneoggettopiù specificamentedellepredettecontroversieinstauratepressoiltribunalediroma nelle quali si è costituito anche il Garante e in cui, a modifica del primo orientamento giurisprudenziale sopramenzionato, il Tribunale ha statuito che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, allo stato della legislazione vigente, non possono comunicare in sede giurisdizionale civile a Peppermint e Techlandinominatividegliinteressatiritenutiresponsabilidiviolazionideldiritto d'autore in rete. Ciò, stante la specifica disciplina della conservazione dei dati di traffico, prevista solo per finalità di accertamento e repressione di reati (art. 132 del Codice; cfr. causa Peppermint e Techland c/wind Telecomunicazioni S.p.A.,ordinanza 14 luglio 2007; causa Peppermint e Techland c/ Telecom Italia S.p.A.,ordinanza 14 luglio 2007; causa Peppermint c/ Wind telecomunicazioni S.p.A.,ordinanza26ottobre2007;cfr.,anche,comunicatostampadel17luglio2007, pubblicatosulsitowebdell'autorità). Tale profilo della comunicazione dei dati di traffico è stato esaminato, da ultimo, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee la quale si è pronunciata su una questione per molti aspetti simile (sentenza 29 gennaio 2008, pronunciata nella causac 275/06Promusicaec/TelefonicadeEspanaSau). La Corte ha confermato che il diritto comunitario consente agli Stati membri di circoscrivereall'ambitodelleindaginipenaliodellatuteladellapubblicasicurezza e della difesa nazionale a esclusione, quindi, dei processi civili il dovere di conservare e mettere a disposizione i dati sulle connessioni e il traffico generati dalle comunicazioni effettuate durante la prestazione di un servizio della società dell'informazione. La Corte ha rilevato che anche i dati di traffico conservati per finalità di fatturazione non possono essere utilizzati in "controversie diverse da quelle insorgenti tra i fornitori e gli utilizzatori, relative ai motivi della memorizzazionedeidatiavvenutaperattivitàprevistedalledisposizioni[dell'art.6 della direttiva 2002/58/Ce]" (cfr. art. 123 del Codice); da ciò, ha escluso la possibilitàchetalidatipotesseroesseremessiadisposizionepercontroversiecivili relativeaidirittidiproprietàintellettuale(cfr.punto48dellasentenza;artt.15,n. 2,e18delladirettiva2000/31/Cerelativaataluniaspettigiuridicideiservizidella Società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;artt.8,nn.1e2direttiva2001/29/cesull'armonizzazioneditaluniaspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; art. 8 direttiva2004/48/cesulrispettodeidirittidiproprietàintellettuale;artt.17,n.2e 47Cartadeidirittifondamentalidell'Unioneeuropea). 2.Risultanzeistruttorieefunzionamentodelsoftwarefsm NellecentinaiadilettereinviateautentiinItalia,illegalechehaagitopercontodi Peppermint ha dichiarato che sulla base dei risultati acquisiti grazie al predetto software"antipirateria"appositamenterealizzato,ritenutodiassolutaaffidabilitàe attendibilità,èstatopossibileaccertareche: *ciascundestinatariodellelettereavevaviolatoildirittod'autoreapartiredalla lineadireteinternetrisultantenellarispettivatitolarità,mettendoindebitamente filemusicaliadisposizionediterzi; *ciò,risultavaavvenutomedianteunsoftwaredicondivisionecontemporaneadi file(c.d.peer to peer)chealtriutentirisultavanoaverutilizzatoperconnettersial p.c. dei destinatari delle lettere e per scaricare i file musicali da una cartella a questodedicata. Lo scambio di file via Internet rientra nella nozione di "comunicazione" anche quando ha per oggetto contenuti protetti dal diritto d'autore, tenuto conto che la 117

118 nozionestessaincludelo"scambioolatrasmissionediinformazioni","tramiteun serviziodicomunicazioneelettronicaaccessibilealpubblico",tra"unnumerofinito disoggetti"(cfr.art.2,letterad),primoperiodo,delladirettiva2002/58/ceeart.4, comma1,lett.l)delcodice).quest'ultimoriferimentotendeadistinguerel'ambito delle "comunicazioni private" da quello delle "comunicazioni al pubblico". La circostanza che il sistema peer to peer consenta l'accesso a un numero potenzialmenteelevatodiutentinonrende"infinito",odeltuttoindeterminabile,il numerodeisoggettidellacomunicazione.quest'ultima,èinfattirivoltanonauna plateaindistintadiutenti,maasoggettidelimitatichepossonoessereidentificati. Manca, tra l'altro, la simultaneità e l'unicità della trasmissione che sono caratteristichequalificantidiuna"comunicazionealpubblico"(comeènelcasodel "serviziodiradiodiffusione" c.d.broadcasting,espressamenteesclusodall'ambito applicativodellanozionedicomunicazioneelettronica:cfr.,anche,art.4,comma2, lett.a)delcodice). L'attività di ricognizione condotta da Logistep risulta essersi focalizzata su due importanti reti p2p, GNUtella e edonkey e utilizzando il sistema software fsm, sviluppatointegrandoemodificandosoftwareliberamentedisponibilisullareteper collegarsiaretip2p. Ilsoftwarefsmconsente: a)usualioperazionieffettuabilitramiteicomuniclient,eccettuatalacondivisione difileeventualmentescaricatidallarete; b)l'archiviazioneascopodidocumentazioneditutteleinformazioniusualmente caratterizzate da "volatilità", perché non necessarie una volta che la trasmissione deifileèavvenuta; c) di correlare le attività sulle reti p2p di un determinato utente al variare dell'indirizzo Ip assunto, nonché del provider utilizzato (il clock del programma risulta sincronizzato con una sorgente esterna, mentre viene tenuta traccia dell'identificativoguid,generatoalmomentodell'installazionedeiclient). Insostanza,ilsoftwarefsmpermettediteneretracciadelladisponibilitàinretedi un certo "contenuto"; di verificarne l'effettiva possibilità di acquisizione, effettuandone lo scaricamento (download), ovvero la copia in rete dalle aree di condivisionedegliutenticheospitanoquelcontenutoversoipropricomputer;di verificarne la segnatura digitale con algoritmo SHA1 o MD5 (in dipendenza dal protocollo p2p utilizzato); di controllarne la diffusione, verificando l'esistenza di altrecondivisionipresuntivamenteriferibiliaunapregressaattivitàdi"download" (sul presupposto che la quasi totalità degli utenti che condividono uno specifico contenuto lo abbiano a loro volta acquisito da un'altra fonte nella rete, tranne eventualmenteilsoggettocheoriginariamenteloabbiamessoperlaprimavoltain condivisione,conunaspecificasegnaturadigitale). In particolare, il sistema fsm consente la raccolta dei seguenti dati: indirizzi Ip dell'offerente,ilnomeeilvalorehashdelfile,lamisuredelfile,l'username,ilguid, ladatael'oradeldownload. Inaltreparole,comeemergedallastessaperiziaprodottadall'avv.Mahlknecht,il softwarefsmaccertadachi,equando,vieneoffertoqualefileperundownloadinge dachi,quandoeperquantotempovieneeffettivamentecopiatotalefile;riconoscei tentativi dei partecipanti di sistemi di condivisione file di modificare il loro indirizzoip;organizzataliinformazioniinunabancadati. Anchesenonrisultainatticheilsistemafsmsvolgaattivitàintrusiveoinstallazioni di software o di altri componenti sul terminale dell'utente che partecipa al file sharing, e sebbene non risultino allo stato significativi elementi di diversità nelle modalitàdifunzionamentoditalesoftwarerispettoainormaliclientcheagiscono sulle reti p2p, il trattamento svolto da Logistep su incarico di Peppermint e Techlandnonpuòcomunqueritenersilecito. 3.Profilidiilliceitàenoncorrettezzadeltrattamento 118

119 IltrattamentoinquestioneèstatoinizialmenteeffettuatoapartiredaunPaese(la Svizzera), dotata di una legge di protezione dei dati e che ha ratificato la ConvenzionediStrasburgon.108/1981,elacuiautoritàdiprotezionedeidatine hagiàdichiarato,perquestaparte,l'illiceità. LaPréposéfédéralàlaprotectiondesdonneetàlatransparence(PFPDT),conuna recentepronunciaadottataall'esitodiunprocedimentoavviatoanchesuimpulso diquestaautorità,haritenutocheiltrattamentosvoltodalogistepsuincaricodi PepperminteTechlandechehariguardatoancheinformazionimemorizzatesup.c. diutentiitaliani,haviolatoalcuniprincìpifondamentalidellaleggefederalesulla protezionedeidatipersonali(decisionedel9gennaio2008). E' risultato in particolare violato il principio di liceità (in ragione del fatto che la raccolta dei dati è stata effettuata in mancanza di una base legale esplicita). Si è ritenutoinsecondoluogoviolatoilprincipiodifinalità(inquantolaregistrazione sistematicadeidatidegliutentihaperseguitoscopidiversidaquellitipicidellereti peer to peer). Non sono stati, altresì, rispettati i princìpi di buona fede e trasparenza, in quanto la raccolta dei dati è avvenuta senza che gli interessati potessero esserne consapevoli (sia per le circostanze nelle quali la raccolta è avvenuta,siaperchénoninformati)eidatipossonoesserestatiraccoltiall'insaputa di abbonati che non sono, necessariamente, i soggetti coinvolti nello scambio dei dati.infine,èrisultatoviolatoilprincipiodiproporzionalità(inquantoildirittoalla segretezza delle comunicazioni è risultato limitabile solo nell'ambito di un bilanciamentoconundirittodiparigradoe,quindi,allostato,nonperl'eserciziodi un'azionecivile). Non risultano in atti elementi più specifici di valutazione delle modalità di trattamentodidaticheèstatoeffettuatoacuradilogisteppolska,ilquale,qualora si sia svolto con le modalità sopraindicate, si è posto anch'esso in violazione dei princìpi di trasparenza, finalità, correttezza e buona fede richiamati sia dalla Convenzione di Strasburgo, sia dalla direttiva 95/46/Ce e dalla stessa disciplina nazionale di protezione dati (cfr. art. 5 Conv. n. 108/1981 cit., art. 6 direttiva 95/46/Ce). I trattamenti in esame, effettuati in modo massivo e capillare per un periodo di tempoprolungatoeneiriguardidiunnumeroelevatodisoggetti,hannoconsentito diteneretracciaanaliticadelleoperazionicompiutedainnumerevoli,singoliutenti relativamenteaspecificicontenutiprotettidaldirittod'autore. Per le modalità con le quali la raccolta dei dati è stata svolta, si è configurata un'attività di monitoraggio vietata a soggetti privati dalla direttiva 2002/58/Ce (art.5;cfr.art.122delcodice). Le reti p2p sono finalizzate allo scambio fra utenti di dati e file per scopi sostanzialmentepersonali,mentreilsoftwarefsm"nonèdestinatoalloscambiodi dati, ma al monitoraggio ed alla ricerca di dati, che utenti di reti P2P mettono a disposizioneaterzi"(cfr.notadel5luglio2007dell'avv.ottomahlknecht).idati che gli utenti mettono in rete possono essere utilizzati per le finalità per le quali talepubblicazioneavviene(cfr.,fraglialtri,provv.del14giugno2007,doc.webn ).L'utilizzodeidatidell'utentedelleretipeer to peerpuò,quindi,avvenire perlefinalitàsueproprieenongià,inmodonontrasparente,perscopiulteriori, qualiquelliperseguitidalogistep,peppermintetechland. Il trattamento è risultato viziato anche sotto il profilo della trasparenza e della correttezza,postochenonèstatafornitaalcunainformativapreliminareagliutenti. Dalladescrizioneresadallesocietàsulfunzionamentodelsoftwarefsmsièpotuto rilevare che, mentre gli indirizzi Ip sono stati acquisiti da un terzo rispetto agli utenti (il tracker), gli altri dati (ossia, i file offerti in condivisione, data e ora del download)sonostatiraccoltidirettamentepressogliinteressati. Il Tribunale di Roma ha riconosciuto, per tali informazioni, la natura di "dati personali" relativi a utenti identificabili i quali dovevano essere informati di tale 119

120 Il Garante riservandosi, peraltro, di approfondire il profilorelativoall'inviodapartedellegaledellapeppermintdelle famose proposte transattive ha ordinato alle tre società di sospendere immediatamente ogni ulteriore trattamento dei dati illegittimamenteacquisitiedicancellarlientroil31marzo2008. E' una bella vittoria per il diritto alla privacy e per chi comealtroconsumosindall'iniziodiquestavicendasièschierato dalla parte degli utenti evidenziando, in ogni sede, come la tutela dei diritti di proprietà intellettuale non potesse giustificare il monitoraggio e la schedatura di massa degli utenti delle piattaformep2p. E' una vittoria della Rete e non certo dei pirati come domaniqualcunosiaffretteràasostenere. ulterioreeinattesotrattamento(v.anchepareredelgruppoart.29del18gennaio 2005 in materia di diritti di proprietà intellettuale, nel quale è stato rilevato che nessundatopersonalepuòessereraccoltosenzachel'interessatosiacorrettamente e preventivamente informato, in maniera trasparente, sulle eventuali modalità di controlloesull'identitàdelsoggettocheloeffettua,primacheiltrattamentoabbia inizio e prima che l'interessato fornisca i dati personali attraverso il download Workingdocumentondataprotectionissuesrelatedtointellectualpropertyrights January18,2005 WP104.pdf). 4.Conclusioni Comepremesso,unasecondafasedeltrattamentodeidaticonnessoall'inviodelle lettere è avvenuta nel territorio dello Stato, utilizzando dati personali relativi a personeidentificabilieraccoltiillecitamente. Sirendepertantonecessario,adefinizionedellacomplessaistruttoriapreliminare, provvedereinordineall'ulterioreutilizzazioneditalidatisulterritoriodellostato. Ciò,senzacheoccorraproseguiregliaccertamentiperverificareanchese,einquale misura, la disciplina italiana di protezione dei dati trovi in tutto o in parte applicazioneancheallaprimafasediraccoltaautomatizzatadeidati,allalucedella disposizione normativa secondo cui la legge italiana si applica ai trattamenti effettuatidasoggettistabilitinelterritoriodiunpaesenonappartenenteall'unione europeailqualeimpieghi,periltrattamento,strumentisituatinelterritoriodello Stato (quali i p.c. degli utenti italiani, dai quali Logistep ha chiaramente tratto gli indirizziip:art.5delcodice). Inragionedellepredetterisultanzenonpossonocheconfermarsilevalutazionidi illiceitàenoncorrettezzagiàtratteggiatenellememoriedicostituzioneingiudizio nelle controversie dinanzi al Tribunale di Roma e note alle controparti, e conseguentemente disporsi il divieto nei confronti delle predette tre società di ulteriore utilizzazione dei dati personali raccolti illecitamente, nonché la loro cancellazioneentroilterminedel31marzo2008. TUTTOCIÒPREMESSOILGARANTE ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice dispone,neiterminidicuiinmotivazione,neiconfrontidipeppermintjamrecords GmbH, Techland sp. z. o.o. e Logistep AG, il divieto dell'ulteriore trattamento dei datipersonalirelativoasoggettiritenutiresponsabilidiaverscambiatofileprotetti daldirittod'autoretramiteretipeer to peerenedisponelacancellazioneentroil terminedel31marzo2008. Roma,28febbraio

121 Finalmente, quindi, migliaia di utenti italiani potranno tirare un sospiro di sollievo e dormire sonni tranquilli: nessuno busseràallaloroportaconnuovoimprobabilipropostetransattive nédenunce. I dati personali a suo tempo raccolti dalle società Peppermint.Techlandelogistep,infatti,sonoormaiinutilizzabili. La storia, tuttavia, non finisce qui: qualcuno, evidentemente, dovrà pagare lo stress, le umiliazioni ed i costi sopportati da migliaia di consumatori italiani per effetto dell'illegittima operazione lanciata dall'etichetta discografica tedesca e dalla software polacca e condotta dagli investigatori elettronicidellalogistep. P.S. Forse il Collega Mahlknecht e la Logistep dovrebbero aggiornare i loro siti non dico per dar conto delle decisioni dei garanti svizzero e italiano ma, almeno, per sottrarsi ad ulteriori contestazioni questavoltaperpubblicitàingannevole! 121

122 122 4.LalibertàdimanifestazioneinRete. Internet,freespeecheweb censura. Liberidipensare,liberidibloggare! Agosto2008 InternetMagazine Sequestri di Blog, contestazioni per stampa clandestina, quereleperdiffamazioneon lineseguitedacauserisarcitorieasei zeri ed arresti di blogger sono ormai entrati a far parte della cronacaquotidianadellareteincinacomenelnostropaese,negli StatiUniticomeinAfganistan. Cosa sta accadendo? Perché tanta crescente attenzione e tanto rigore nei confronti di chi utilizza Internet per far sentir la sua voce, per far conoscere il proprio pensiero o, piuttosto, per aprireundibattitosuquestionipolitiche,economicheosociali? La libertà di manifestazione del pensiero non costituisce forseunodeidirittiinviolabilidell uomosecondoladichiarazione universale dei diritti dell uomo e del cittadino e le Carte CostituzionalidimoltiPaesievolutie,persino,dialcuniPaesiinvia disviluppo? Per rispondere a queste domande occorre partire da un presupposto inconfutabile: Internet è il più grande mezzo di comunicazione di massa della storia dell umanità e ciò sia in terminididestinataridell informazionesiainterminidiproduttori di informazione anche perché le due categorie nelle dinamiche dell informazioneon line coincidonoperfettamente. In Rete, chiunque, in pochi click, può trasformarsi da lettoredistrattodiunatestataon line,diunblogodiunabacheca elettronica in produttore di informazioni attraverso un blog, un commento, un annuncio o, piuttosto, una propria pagina web ed essere letto da un pubblico potenzialmente infinito e, comunque, migliaia di volte più ampio rispetto a quello dei lettori di quotidianiodeglispettatorideitgnelleorepunta. Le dimensioni planetarie del fenomeno costituiscono, certamente, una delle principali ragioni di un tanto acceso confronto tra chi utilizza internet per diffondere informazioni, i GovernielaMagistraturadimoltiPaesi. Un post su un Blog ad alta visibilità può contribuire a formareoconsolidaremovimentidiopinioni,essereutilizzatoper dar vita a manifestazioni e riempire piazze come insegnano la recenteesperienzacineseo,piuttosto,lanostranastoriadeivdays mapuòancheservireperinfluenzarel andamentodiunmercato

123 basti pensare alle conseguenze di indiscrezioni sull uscita di un nuovo modello di telefonino o per condizionare l andamento di governioilsuccessodiuominipolitici. Tutto ciò non può non porre in allarme un sistema che, sino a ieri, era abituato anche nei regimi tradizionalmente consideratidemocratici adavereilcontrollopressochéassoluto dell informazione. Ma c è di più. L aspetto quantitativo non basta, infatti, a spiegarequantostaaccadendo. OgnigiornonasconoinRetenuoveemultiformisoluzioni idoneeaconsentireachiunquedidirelasuasuundatoproblema o,piuttosto,atrasformarsiinreporterd assaltoedaraccontareal mondo un suo viaggio, una sua esperienza o la vera storia di una guerrachesicombatteinangoliremotidelpianeta. I blog, gli UGC User Generated Content le bacheche elettroniche, le mailing list, i siti personali e, per finire, Citizen News ultimacreaturadicasagooglecheprometteditrasformare chiunqueinungiornalista mettonoaduraproval elasticitàdella disciplina della materia che è interamente costruita nella più parte dei Paesi su una profonda distinzione tra l informazione professionale equella amatoriale. Un blogger, infatti, oggi, si rivolge ad un pubblico quantitativamenteequivalente edanzisuperiore aquellocuisi rivolgeunatestatagiornalistacartaceao,piuttosto,televisivae,ad analogopubblicosirivolgechiunquepostiunvideosuyoutubeo, piuttosto, firmi unserviziopercitizennews. Sitrattadiunfenomenosenzaprecedentichedeveessere salutatoconfavoreperchéconsente,oggi,perlaprimavoltanella storia dell uomo, la piena attuazione di quella libertà di manifestazione del pensiero in relazione alla quale, solo qualche decennio fa, i Giudici della Corte Costituzionale erano costretti a scrivere che che il diritto di libertà di diffusione del pensiero con qualsiasi mezzo, garantito dal primo comma dell'art. 21 Cost., non significaanchedirittodidisporrediqualsiasimezzodidiffusionedel pensiero, ma soltanto diritto di diffondere il pensiero con i mezzi disponibilieinquantodisponibili(allastessamaniera,ades.,chela libertà di domicilio non implica anche il diritto ad avere senz'altro undomicilio).. Occorre, tuttavia, riconoscere che il progressivo ampliamento del popolo degli informations makers e, soprattutto, la circostanza che, oggi, tali soggetti dispongono di strumenti analoghi per potenzialità e forza di diffusione a quelli di cui dispongono i giornalisti di professione impone di rivedere e ripensareladisciplinasull informazionenelsuocomplesso. 123

124 L incapacità dei Governi della più parte dei Paesi di cogliere il senso della rivoluzione delle dinamiche dell informazione in atto e di riscrivere la disciplina applicabile a tale materia costituisce, certamente, una delle principali cause dellastagionedigrandetensionechestiamovivendo. Nel regime tradizionale, infatti, la Legge, generalmente, accorda maggiori garanzie a editori e giornalisti professionisti rispettoaquellericonosciutealsemplicecittadinochevogliadire lasua,imponendo,tuttavia,aduntempo,sullespalledeiprimiun regime di responsabilità per eventuali condotte illecite più rigoroso. Tale doppiobinario trovavafondamento cinquant anni fa quando la disciplina sulla stampa tuttora in vigore ha visto la luce in un presupposto la cui attualità nell Era di Internet non appare affatto scontata: i media professionali godono di maggior credibilità e, soprattutto, raggiungono un più ampio pubblico rispettoaquelloraggiungibiledauncittadinoqualunque. Tuttoquestononèpiù,evidentemente,vero. Intalecontestoènaturale ancorchénoncondivisibile la tentazione ma forse bisognerebbe parlare di tendenza di GiudiciedOrdinamentiatrattareunbloggercomeungiornalistao, piuttosto,unugccomeyoutubedaeditore. IlpuntoècheunblognonèungiornaleeunUGCnonèun editorema,sfortunatamente,questononèscrittocomedovrebbe nelle leggi vigenti nelle quali si fa fatica a trovare un adeguato inquadramento per i nuovi mezzi di informazione dell Era di internet. Il caso di Citizen News il nuovo canale di informazione nonprofessionale lanciatodayoutube èsintomatico. Youtube può esserne considerato editore e ritenuto, per ciò solo, soggetto alla vigente disciplina sull editoria che gli imporrebbe,tral altro,diiscriversipressoilroc ilregistrodegli operatoridellacomunicazione tenutopressol Agcom? Youtube può essere chiamato a rispondere per eventuali diffamazioniposteinessereattraversovideopubblicatidaipropri utentinelcanalecitizennews? Se si guarda alla direttiva sul commercio elettronico, la responsabilità dovrebbe essere di coloro che forniscono i contenuti.masiamodavverosicurichenessungiudicesiadialtro avviso e ritenga che la questione debba essere regolata dalla disciplina sulla Stampa il cui ambito di applicazione ha, ormai, abbracciatoanchel informazionetelevisiva? La risposta all applicabilità a CitizenNews della nuova disciplinasull editoriae,conseguentemente,diquellasullastampa 124

125 condiziona, ovviamente, in modo importante anche la risposta a taleulterioredubbio. OggiYouTube perporsialriparodallecontestazionidei titolari dei diritti adotta in relazione ai contenuti protetti da diritti d autore tecnologie di watermark che sebbene all inizio eranostateaccolteconunpo discetticismo,sembrastianodando degliottimirisultati. Accertare una violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale è, tuttavia, assai più semplice che valutare l effettiva sussistenzadiunadiffamazione. Come si comporterà YouTube dinanzi alla notifica di chi assumesse di essere diffamato da un servizio in onda su CitizenNews? Rimuoverà senza ritardo i contenuti oggetto di contestazione o, per farlo, attenderà un ordine dell autorità giudiziaria? NelprimocasoilrischioècheBigGsiritroveràprestoa mettere il bavaglio alla sua stessa creatura: chiunque, infatti, non vogliachecerteveritàvadanoingiroperilmondonondovràfar altrochescrivereaigestoridelcanalechiedendonelarimozione. Nelsecondocaso,invece,difficilecrederecheCitizenNews nonsaràbenprestodestinatariodirichiesterisarcitoriemilionarie dapartedichisosterràdiesserstatodiffamatodaquestaoquella notiziaapparsasulnuovocanalediyoutubeenonesserneppure riuscitoadottenernelarimozione. Analoghe considerazioni valgono per la disciplina della blogosfera come insegna la recente vicenda della quale sembrerebbeessererimastovittima ilcondizionaleèdovutoalla circostanza che non si conoscono ancora le motivazioni della Sentenza resa dal Tribunale di Modica lo Storico siciliano Carlo Ruta che si è visto contestare il reato di stampa clandestina per aver aggiornato con periodicità regolare il proprio blog senza, tuttavia, provvedere alla sua registrazione nel registro della Stampatenutopressoiltribunale. Se le motivazioni della Sentenza, come appare probabile, confermeranno quanto si è sin qui appreso, la decisione affermerebbe un principio importante che va ben al di là della singola vicenda e della pur grave condanna di un blogger: quello secondo cui anche i blog vanno registrati presso il registro della Stampa di cui alla Legge n. 47 del 1948 cui, negli ultimi cinquant anni, è rimasta affidata la disciplina della materia nonostante gli importanti cambiamenti intervenuti nel mondo dell informazioneedellacomunicazione. L art.16dellacitatalegge,infatti,stabilisceachiarelettere che Chiunqueintraprendalapubblicazionediungiornaleoaltro 125

126 periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art.5,èpunitoconlareclusionefinoadueannioconlamulta finoalire L art. 5 della stessa Legge, a sua volta, prevede che Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizionelapubblicazionedeveeffettuarsi.. SarebbebellobollareladecisionedeiGiudicidelTribunale di Modica come un classico errore giudiziario ma, a prescindere dal fatto che, per farlo, occorrerà leggere le motivazioni della Sentenza occorre, sfortunatamente, riconoscere che la tesi dell equiparazione di un blog ai giornali e periodici è meno peregrina norme di legge alla mano di quanto l esperienza suggerirebbeaciascunodinoi. Il comma 3 dell art. 1 della bruttissima nuova legge sull editoria (7 marzo 2001, n. 62), infatti, prevede che Al prodottoeditorialesiapplicanoledisposizionidicuiall'articolo 2 dellalegge 8 febbraio 1948, n. 47 e che il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesimaleggen.47del Il primo comma della stessa Legge contiene una definizione di prodotto editoriale omnicomprensiva secondo la quale per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intendeilprodottorealizzatosusupportocartaceo,ivicompresoil libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.. La nuova legge sull editoria, dunque, prevede l applicabilità dell art. 2 della vecchia legge sulla stampa a tutti i siti internet destinati alla diffusione di informazioni e l applicabilitàaltresìdell art.5dellastessalegge quelloappunto recante l obbligo di registrazione presso i tribunali dei soli siti internetdestinatialladiffusionediinformazionicontraddistintida unatestataediffusialpubblicoconperiodicitàregolare. Il quadro normativo è completato dalla disposizione contenutaalcomma3dell art.7deldecretolegislativon.70del9 aprile2003attraversoilqualeèstatadataattuazionealladirettiva sulcommercioelettronico. Secondo tale disposizione la registrazione della testata editorialetelematicae'obbligatoriaesclusivamenteperleattività 126

127 per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenzeprevistedallalegge7marzo2001,n.62. Si tratta di una disposizione scritta in modo ambiguo e poco puntuale perché ha per oggetto un entità la testata telematica diversa da quella oggetto della nuova disciplina sull editoria il prodotto editoriale e perché fa generico riferimento ad una registrazione senza, tuttavia, chiarire se tale registrazione sia quella presso i Tribunali o, piuttosto, quella pressoilroc,registrounicodeglioperatoridellacomunicazione. Ladifferenzanonèdipococonto. Se, infatti, la registrazione di cui all art. 7 del D.Lgs. 70/2003 è quella prevista all art. 5 della Legge sulla Stampa i bloggeritalianipossonodormiresonnitranquilliesentirsiliberi anche laddove aggiornino quotidianamente i propri blog di decidereseiscrivereomenoilpropriositopressoilregistrodella StampatenutopressoilTribunale. Se, invece, il riferimento dovesse intendersi come rivolto al ROC, la questione sarebbe diversa e gli autori di blog a contenuto informativo che postano con periodicità regolare si ritroverebbero soggetti all obbligo di iscrizione di cui alla Legge sulla Stampa e, qualora non vi provvedano esposti al rischio di sentirsi contestare il reato di stampa clandestina per quanto assurdociòpossasembrare. Dura lex sed lex e, per quanto sia difficile da accettare, l attuale contesto normativo caratterizzato da disposizioni ambigue e confuse varate da legislatori che hanno sempre manifestatoscarsointeresseperlequestionidellarete legittima la magistratura a pervenire a conclusioni che, inesorabilmente, suonanocensorieecontrarieall esercizio,ininternet,dellalibertà dimanifestazionedelpensiero. Mac èdipiù. Mentre, infatti, un blogger stante la possibile equiparazione del suo blog a giornali e periodici rischia di vedersicontestareilreatodistampaclandestina,essononpuòpoi neppure fare affidamento sulle speciali garanzie che nel nostro Paese assistono la stampa: prima tra tutte l insequestrabilità se nonincasitassativamenteindividuatidallalegge deglistampati. Ifrequentiepisodidisequestrodiinteriblogacausadiun post sommariamente giudicato da qualcuno offensivo dell altrui immagine,nomeoreputazione,sono,infatti,sottogliocchiditutti. A ciò si aggiunga che il blogger, qualora attraverso i suoi post diffami qualcuno, corre il rischio di vedersi contestata l ipotesi aggravata del reato caratteristica di chi esercita professionalmentel attivitàgiornalistica. 127

128 Troppa confusione e troppe ambiguità: occorrono, con urgenza,legginuovecheriordininoleprevisionidiquellevecchie (emenovecchie)allalucedelmutatocontestodell informazionein Rete senza imbrigliare chi vuol far sentire la sua voce e, ad un tempo, garantendo a tutti la certezza di poter chiedere giustizia nell ipotesi in cui altri offendano la propria immagine o reputazione. EMERGENZALIBERTA DIESPRESSIONE. 1 dicembre In un bellissimo articolo su Punto Informatico Gaia Bottà da la notizia della recente sospensione dell'account utilizzato da un giovane blogger egiziano su Youtube per denunziare abusi e violenzeperpetratidalleforzedell'ordinelocali Quidiseguitoiltestointegraledell articolodigaiabottàdalqualetraeorigineil miopost.e pubblicatoaquestaurl: censura antitortura.aspx YouTubecensurala(anti)tortura Account sospeso. Era lo spazio su YouTube che l'attivista egiziano Wael Abbas utilizzavaperdenunciareabusieviolenzeperpetratidallaforzedell'ordinelocali. Aveva postato presentazioni con oltre cento immagini, aveva pubblicato video a testimonianzadelleviolenzechesiverificanonellecarceriegiziane.deidocumenti cheavevapostatononrestanulla,risultavanosconvenienti,urtavanolasensibilità degliutentidelserviziodivideosharing. "L'hannochiuso haspiegatowaelareuters emihannoinviatoun' dicendo che avrebbero sospeso il mio account perché erano stati raggiunti da molte segnalazioni riguardo ai contenuti". Le segnalazioni riguardavano in particolare i videochemostravanoesplicitamentegliabusi,glistessicontenutiperiqualiabbas aveva ricevuto minacce da parte delle forze dell'ordine locali. Gli stessi contenuti che avevano attirato l'attenzione della stampa internazionale, che avevano assicurato a Abbas un premio di International Center for Journalist, che hanno contribuitoasensibilizzarelasocietàcivileeafararrestaregliaguzzini. Abbas insinua il dubbio che YouTube abbia rimosso il video a seguito delle pressioni del governo: i cittadini della rete egiziani stanno progressivamente sperimentando la libertà di espressione online, producendo contenuti spesso sgraditialleautoritàlocali,faciliadarrestieviolenze. Ma i blogger locali sono convinti che la rimozione del video non sia operato del governo.lasospensionedell'accountsembrapiuttostofruttodiun'applicazionedel regolamento di YouTube, che proibisce di postare immagini di violenza gratuita. Immagini che vengono eventualmente rimosse non a priori ma a seguito di motivate segnalazioni inoltrate dagli utenti. I contenuti sarebbero troppo forti e 128

129 Il blogger spiega alla Reuteirs che la chiusura gli è stata comunicata a mezzo mail da YouTube ed è stata giustificata con l'alto numero di segnalzioni ricevute nelle quali si denunciava la naturaviolentadeicontenutiresidisponibili. Nessundubbiocheleimmaginifosseroviolente anchese nonpiùdimoltealtrepresentiovunquesuyoutubeefuori ma, sfortunatamente,eranovere Violente e raccapriccianti sono anche le immagini delle personecostretteabuttarsigiùdalletorrigemellesenzasperanza, l'11settembredel2001ma chiavrebbeilcoraggiodirimuoverle dalla Rete, di renderle inaccessibili, di bollarle, semplicemente, comeimmaginisconvenienti? E' questo il punto sul quale dobbiamo riflettere: chi deve giudicareseun'immagineèopportunoononopportunochevenga diffusa? Inquestomomentoc'ètroppaconfusionealriguardo. Sarebbefacileaddebitarelaresponsabilitàdellacensurain dannodelbloggeregizianoayoutubema sarebbesbagliato. YouTube ha, evidentemente, agito mosso dal timore che qualora non lo avesse fatto avrebbe potuto essere chiamato a rispondere in conformità a quanto ambiguamente previsto nella normativadimoltipaesipergliintermediaridellacomunicazione. Leggi e giurisprudenza, infatti, tendono, ormai, ad escluderelaresponsabilitàdell'intermediariodellacomunicazione qualora ricevuta una segnalazione si attivi prontamente per rimuovereilcontenutosegnalatocomeillecito. Ilpuntoèchelanaturaeprovenienzaditalesegnalazione così come la valutazione circa l'illiceità della diffusione del contenuto sono declinate diversamente a seconda dell'ordinamento e dell'orientamento giurisprudenziale preso in esame. impressionanti,ma"rimuoverliperchélepersonetrovanochelaveritàdisturbiè inconcepibile",hadenunciatoelijahzarwan,unaltroattivistaegiziano. MalaviolenzasbattutaonlinedaAbbasètuttofuorchégratuita:"L'obiettivononè mostrare la violenza, ma mostrare la brutalità della polizia", spiegano i rappresentanti di Arabic Network for Human Rights Information. Concordano i netizen locali: "Hanno chiuso il canale di denuncia più importante scrive un blogger ayoutubedovrebberoandarefieridelfattochegliattivistiegizianiche lottanocontrolatorturaabbianosceltodiesprimersipropriolì". Sul web proliferano le proteste e gli appelli, anche a mezzo video. Anche se YouTube dovesse decidere di non tornare sui sui passi, la testimonianza di Wael Abbas sopravviverà alla sospensione dell'account: è stata fatta rimbalzare online dagliendintelligentidellarete. 129

130 E' difficile indicare soluzioni per quello che costituisce, probabilmente, uno dei problemi più urgenti ed importanti della disciplina della Rete, ma il mio personale convincimento è che nessun contenuto debba essere rimosso dalla Rete se il responsabiledellapubblicazioneèindividuatooindividuabileese larimozionenonèdispostadaun'autoritàgiudiziaria. Questaèlamiapropostadisoluzione,nonèdettochesia l'unicaenonèdettochesialamigliore: 1. Gli ISP e gli UGC non hanno alcun obbligo di sorveglianza sui contenuti immessi in Rete attraverso le proprie infrastruttureedipropriservizinéalcunaresponsabilità; 2.Nelcasoincuichivihainteresseolapubblicaautorità ritenga la diffusione di un contenuto illecita o lesiva dei propri diritti può richiedere all'isp o all'ugc di fornirgli ogni dato utile all'identificazionedelsoggetto; 3. Se non sono in grado di identificare il soggetto in questione l'isp e l'ugc devono provvedere all'immediata rimozione,ascopocautelare,delcontenuto,assumendosi,incaso contrario,ogniresponsabilità; 4. il segnalante o l'autorità pubblica indirizza una comunicazione al responsabile della pubblicazione del contenuto, rappresentandogli le ragioni per le quali ritiene che il contenuto medesimodebbaessererimossoediffidandoloaprovvedereintal senso; 5. il responsabile della pubblicazione può optare per la rimozione del contenuto anche senza riconoscere alcuna responsabilità o, piuttosto, per il mantenimento on line del contenutostesso. 6. in caso di mancata rimozione, sull'opportunità/necessità di procedere in tal senso si pronuncia l'autoritàgiudiziariaordinaria; 7. all'esito del procedimento, nel caso in cui la pubblicazione del contenuto venga dichiarata illecita, il provvedimento viene notificato all'isp o all'ugc che provvedono all'immediatarimozione. Solo così, a mio avviso, allontaneremo per sempre dalla Retelospettrodellacensuraeriusciremoadutilizzarneappienole enormi potenzialità di mezzo di comunicazione di massa aperto allacomunitàglobale. Cosanepensate?"Ildibattitoèaperto",comeilmioprimo Direttore, oltre 15 anni fa, aveva intitolato una mia rubrica di politicaedattualità. Bomba,genocidio,terrorista:edadessocensurami! 12settembre

131 Ho appena chiuso un pezzo sulla censura che uscirà sul prossimo numero di Internet Magazine nel quale, traendo spunto da alcuni recenti avvenimenti della Rete, metto in guardia dal rischio che nuove pericolose forme di censura si diffondano in Internet che il Commissario Frattini conferma ed anzi rafforza i mieipeggiorisospetti. Secondo il nostro Commissario Europeo, infatti, bisognerebbe elaborare sistemi informatici di filtraggio ma è censuralaparolapiùesatta! capacidibloccarel'accessoinretea pagine contenenti espressioni come bomba, genocidio, strage o terrorismo L'ideaèirrealizzabileepreoccupantealtempostesso. Irrealizzabile perché ben difficilmente un "filtro informatico" riuscirà a distinguere quando una delle predette parole è utilizzata in un contesto "a rischio" o, piuttosto, semplicementealfinedinarrareuneventostoricoo,piuttosto,un fattodicronaca. Preoccupante perché la Rete, in questo momento, non ha davverobisognodialtrestupideformedicensuracheprivano,in modo certi, i cittadini di una delle loro libertà fondamentali a frontediunincertobeneficioperlacollettività. Non avrei mai pensato, nel 2007, di sentire ancora un CommissarioEuropeoparlaredicensura! LaReteclandestina 1 settembre Hoapprofittatodiunvoloaereodiqualcheoraperleggere le motivazioni della Sentenza con la quale il Tribunale di Modica hacondannatolostoricocarlorutaperstampaclandestina IltestointegraledellaSentenza: TRIBUNALEDIMODICA SENTENZA REPUBBLICAITALIANA INNOMEDELPOPOLOITALIANO Il Giudice penale monocratico dr.ssa Patricia Di Marco, alla pubblica udienza dell ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente: SENTENZA neiconfrontidi: RutaCarlo,natoaRagusail ,residenteinXXXXXXXXXXXXXXX n.46liberoassente IMPUTATO 131

132 delreatop.ep.dagliartt.5e16dellal n.47,peravereintrapresola pubblicazionedelgiornalediinformazioneciviledenominato AccadeinSicilia e diffuso sul sito internet senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio per avere il Ruta comunicato al provider Tiscali il proprio indirizzo di postaelettronicainpozzalloviaungarettin.46,conregistrazioneavvenutaindata 16dicembre2003.InPozzalloil efinoal Conlarecidivadicuiall art.99c.p. Conl interventodelpubblicoministerodr.ssav.digrandiv.proc.o. deldifensoredell imputato,avv.g.dipasquale Lepartihannoconclusocomesegue: Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell imputato alla pena di 250,00 di multa. Ildifensoredell imputatochiedel assoluzioneperchéilfattononsussisteopernon averlol imputatocommessoedinsubordine,exart.530,2 co.c.p.p.. MOTIVAZIONE RutaCarlovenivacitatoagiudiziodavantialTribunalediModicaincomposizione monocratica con decreto emesso il dal Pubblico Ministero presso questotribunaleperrisponderedelreatodicuiagliartt.5e16dellaleggen.47 dell megliospecificatoinrubrica. All udienza dcl , alla presenza dell imputato, dopo diversi rinvii dovuti ad impedimenti del difensore di fiducia dell imputato, si dava inizio all istruzione dibattimentalemediantel esamedeitestiindicatiinlistadalp.m.. Allastessaudienzal imputatorendevaspontaneedichiarazioni. All udienza del il Tribunale disponeva degli ulteriori accertamenti mediante la Polizia Postale di Catania relativamente alla cadenza con cui il sito veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli. Indi all udienza dell 8 maggio2008,dopoavereescussol AssistentedellaPoliziaPostalediCataniaVito Latora,esaurital istruttoriadibattimentale,lepartiformulavanoedillustravanole rispettiveconclusionicomedaverbaleinatti. All odiernoimputatoèstatocontestatoilreatodicuiagliartt.5e16dellal.n.47 dell peravereintrapresolapubblicazionedelgiornalediinformazione civile denominato Accade in Sicilia e diffuso, con registrazione avvenuta il , sul sito Internet senza che fosse stata eseguitalaregistrazionepressolacancelleriadeltribunaledimodica,competente perterritorio. In diritto occorre preliminarmente osservare che l art. 5 della L. n. 47/1948 stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato preventivamente registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Il successivo art. 16 dello stesso testonormativopuniscepenalmentechiunqueintraprendalapubblicazionediun giornale ovvero di un periodico, senza che sia stata eseguita la suddetta registrazione. Vachiaritocheilprovvedimentodiregistrazioneconsisteinunmerocontrollodi legittimitàdellaregolaritàformaledeidocumentiprodottiedellarispondenzadel loro contenuto alle disposizioni di legge. La registrazione di un periodico, quindi, non costituisce un limite preventivo alla libertà di stampa, essendo esclusa nell emissione del suddetto provvedimento ogni valutazione discrezionale circa l opportunitàdiconsentireomenolapubblicazione. Lafinalitàdellaregistrazioneèunicamentequelladigarantirelarepressionedegli abusiediindividuareisoggettiresponsabilidieventualiilleciticommessiamezzo stampa.essarappresentasoltantounacondizionedilegittimitàdellapubblicazione, lacuimancanzadàluogoalreatodistampaclandestina. 132

133 D altrocantoanchelacortecostituzionaleconsent.n.2del1971haesclusochele disposizioniinesamecompromettanolelibertàriconosciuteegarantitedall art.21 della Cost., avendo ivi affermato che l obbligo della registrazione riguarda esclusivamenteigiornaliquotidianioperiodici,sicchénonponealcunoostacoloa che un soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici. Peraltro deve precisarsi che, sulla scorta di fondamentali enunciati del Giudice Costituzionale (sent. Cort. Cost. n. 826 del ), la nozione di libertà di manifestazione del pensiero fa oggi riferimento non solo alla libertà di colui che intende avvalersene in senso attivo, ma anche al diritto dei destinatari del messaggiocomunicativo. Pertanto, al fine di assicurare un equilibrio tra queste due posizioni, entrambe costituzionalmente protette, appare legittimo l intervento del legislatore volto a regolarel eserciziodell attivitàd informazione.ciòposto,occorrerilevareche,sino all entrata in vigore della legge n. 62 del 2001, il prevalente orientamento giurisprudenzialeavevaadottatoun interpretazionerestrittivadell art.1dellal.n. 47del1948,ritenendoche,affinchéunapubblicazionepotesseesserericompresa nella nozione di prodotto editoriale di cui alla citata disposizione, dovesse necessariamente sussistere il requisito ontologico della riproduzione del giornale susupportocartaceo. Secondo tale orientamento veniva esclusa la possibilità di estendere ai giornali telematici le disposizioni relative alla registrazione previste per la stampa periodica. InfattilaLeggen.47del1948all art.1statuivache,aifinidellasuddettalegge,per stampa o stampati dovessero considerarsi tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinateallapubblicazione Solosuccessivamenteconlaleggen.62del2001illegislatorehaestesoilconcetto di prodotto editoriale, ricomprendendo in esso non solo il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ma anche quello realizzato su supporto informatico destinato alla pubblicazione anche con mezzo elettronico, ed ha, conseguentemente, esteso l applicazionedegliartt.2e5dellal.n.47del1948ancheaigiornalieperiodicic.d. telematici.edinverolanuovaleggeall art.1,comma1,statuiscecheperprodotto editoriale,aifinidellapresentelegge,siintendeilprodottorealizzatosusupporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora e televisiva, conesclusionedeiprodottidiscograficiocinematografici estabiliscealsuccessivo comma3 che alprodottoeditorialesiapplicanoledisposizionidicuiall art.2della legge 8 febbraio 1948 n. 47. I1 prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identìficativodelprodotto,èsottoposto,altresì,agliobblighiprevistidall art.5della medesimaleggen.47del1948. A seguito dell entrata in vigore della suddetta legge si sono affermati due contrapposti orientamenti interpretativi circa l ambito di applicazione del menzionato testo normativo. Secondo l interpretazione fornita da alcuni autori il regime prescritto dall art. 1 della L. n. 62/2001 troverebbe applicazione solo per coloroiqualiintendonousufruiredelleagevolazioniprevistedallamedesimalegge. Diversamente secondo altra parte della dottrina e secondo la giurisprudenza di merito(trib.milano,ilsez.civile,10 16maggio2006n.6127;TribunaleSalerno, ; Tribunale Latina, ) la norma, che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a 133

134 stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale «incriminato». Questo giudicante ritiene di aderire al secondo orientamento dianzi illustrato in quanto lo stesso, oltre che più razionale da un punto di vista sistematico, appare peraltroconfermatodalfattocheiltitolodellaleggedel2001reca Nuovenorme sull editoriaesuiprodottieditorialiemodificheallalegge5agosto1981,n.416,il che lascia intuire che l intenzione del legislatore non fosse solo quella di dettare regole sulle provvidenze, ma anche di introdurre modifiche attinenti all intero settoredell editoria. Pertanto l inciso contenuto nell art. 1 della legge in esame ai fini della presente legge avrebbevaloregeneraleenonlimitatoall erogazionedeicontributi. Orbene,allalucedellasuddettanormativa,alprodottoeditoriale,percomedefinito dalcomma1dell art.1dellal.n.62/2001,siapplicanoledisposizionidicuiall art. 2dellaL.n.47/1948,mentreiprodottieditorialidiffusialpubblicoconperiodicità regolareecontraddistintidaunatestatasonoulteriormentesottopostiagliobblighi previstidall art.5dellamedesimaleggen.47del1948. Insintesidevonoessereinscritte,nell appositoregistrotenutodaitribunalicivili,le testategiornalisticheon linecheabbianolestessecaratteristicheelastessanatura diquellescritteoradio televisiveeche,quindi,abbianounaperiodicitàregolare,un titoloidentificativo(testata)echediffondanopressoilpubblicoinformazionilegate all attualità.inparticolare,letestatetelematichedaregistrareeperciòsottoposteai vincolirappresentatidagliarticolin.2,3e5dellal.n.47/1948sullastampasono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale,mensile,bimestrale)ecaratterizzatedallaraccolta,dalcommentoe dall elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essereresenote. Ed è, altresì, ovvio che il richiamo contenuto nell art. 1, comma 3, della L. n. 62/2001 agli att. 2 e 5 della L. n. 47/1948 implica automaticamente il richiamo anche all art. 16 della stessa legge e, quindi, alle sanzioni penali prescritte per l ipotesi di inottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5. Sicché l art. 16 della legge sulla stampa si applica anche ai giornali telematici non già in via analogica,comedaalcunisostenuto,maperchéèlostessolegislatorecherinviaa dettadisposizionenelmomentoincuiimponealletestateperiodichel obbligodella registrazione. D altrapartediversamenteopinandosarebbeirragionevoleprevedereedimporre ancheaiperiodicitelematiciglistessiobblighiprescrittiperlastampaedescludere l irrogazionedellesanzionipenalifissateperl inosservanzadeisuddettiobblighi. Detto quadro normativo, per quello che in questa sede interessa, non è stato intaccatodall entratainvigoredeld.lvon.70del2003,ilquale,percomerisulta dalla stessa rubrica del decreto, disciplina esclusivamente i servizi della società dell informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. Le finalità della nuova normativa sono rese esplicite dal l comma dell art. 1 del d.lgs.n.70/2003econsistononellapromozionedellaliberacircolazionedeiservizi della società dell informazione (SSI), e segnatamente nell attività di commercio elettronico. Talenormativa,daunpuntodivistaoggettivoepercomestabilitodall art.2dello stessodecreto,siriferiscea qualsiasiserviziodellasocietàdell informazione,vale adirequalsiasiservizioprestatonormalmentedietroretribuzione,adistanza,per viaelettronicaearichiestaindividualediundestinatariodiservizi. Sostanzialmente, rientra nell ambito regolato dalla nuova disciplina il c.d. commercioelettronico,intesoqualeattivitàdicontrattazionetelematicaerelative 134

135 operazioni propedeutiche, oltre che qualsiasi tipo di servizio, che comunque costituiscaun attivitàeconomica. In relazione, poi, all ambito soggettivo di applicazione, tre sono le definizioni rilevanti. Il «prestatore», che viene definito, sempre dall art. 2, come la persona fisica o giuridica che presta un servizio per la società dell informazione (SSI); il «destinatariodelservizi»qualesoggettoche,ascopiprofessionalienon,utilizzaun SSI, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; il «consumatore»comequalsiasipersonafisicaogiuridicacheagiscaconfinalitànon riferibile all attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Deve di conseguenza concludersi che il decreto legislativo in parola regola esclusivamentel attivitàdiprestazionediservizidiinformazione,resadallesocietà diinformazioneedacolorocheprestanoserviziperlesuddettesocietà,mentrenon siapplicaalsingolochesvolgel attivitàd informazionenoninformacommerciale e,quindi,noninqualitàdiprestatorediservizinelsensodianzidelineato. A tal fine va anche evidenziato che l art. 1, ultimo periodo, della 1. n. 62/2001 risulta immutato e non è stato abrogato dal D.L.vo n. 70/2003, né la norma contenutanelcomma3 dell art.7puòessereconsideratanormadiinterpretazione autentica del citato art. 1 della 1. n. 62/2001, essendo il decreto legislativo in commento applicativo, nell ambito dell ordinamento interno, di una direttiva comunitaria, la quale, al momento della sua emanazione, non poteva, evidentemente,avereariferimentolalegislazioneinternapreesistente. L orientamento che, al momento dell entrata in vigore della 1.n. 62/2001, interpretavarestrittivamentel art.i,comma3 ultimoperiodo,della1.n.62/2001, affermandocomeinrealtàtalenormasancissel obbligodiregistrazionesoloperle testategiornalisticheon linechevolesseroaccedereaifinanziamentistatali,nonè, dunque,condivisibileproprioinragionedell emanazionedeld.l.von.70/2003,il qualehadovutointrodurre,successivamenteedall uopo,unadisposizioneadhoc, che,siribadisce,nonèdiinterpretazioneautenticaecheesentadallaregistrazione letestateeditorialitelematicheriferibiliallesocietàdiservizi. Non può, quindi, sostenersi, sic et simpliciter, che l art. 7, comma 3, D.L.vo n. 70/2003abbiasostanzialmentesancitol inoperativitàdell art.1,comma3 ultimo periodo,della1.n.62/2001,facendosalvasololamarginaleipotesidell accessoal finanziamento pubblico. Semmai al contrario, avuto riguardo all oggetto della disciplina del D.L.vo n. 70/2003 ed alla portata generale dell art. 1, commi 1 e 3, della1.n.62/2001,ilcomplessosistematicodellenormeimponeun esegesidelle medesimenelsensochealsingologiornalista,chenonsvolgelapropriaattivitàin formaeconomicaechenonprestaserviziinfavorediunasocietàdiinformazione, nonpuòapplicarsiladisposizionedicuiall art.7,comma3,deld.lvon.70/2003, cheesoneradallaregistrazioneletestateeditorialitelematichechenonintendono accedere alle provvidenze di cui alla legge n. 62/2001, perché tale disposizione riguarda solamente il c.d. prestatore di servizi, rimanendo conseguentemente il singologiornalistasottopostoall obbligodicuiall art.1,comma3 ultimoperiodo, della1.n.62/2001. A conferma di quanto sopra asserito (in operatività del comma 3 art. 1 L. n. 62/2001)vaulteriormentechiaritochelaregistrazionecuifariferimentol art.7, comma3,deld.lvon.70/2003nonpuòcheesserequelladaeffettuarsipressoil Registro Operatori della Comunicazione (ROC), istituito con la L. n. 249 del 1997 (art. 16 L. n. 62/2001), e non quella da effettuarsi ai sensi dell art. 5 della L. n. 47/1948 (art. 1, comma 3, L. n. 62/2001), essendo la prima sostitutiva della seconda, ai sensi dell art. 16 della L n. 62/2001, ed essendo tenute le società dei servizidiinformazione,cuisiapplicaild.lvon.70/2003efattasalval esenzionedi cui all art. 7, comma 3,del D.L.vo n. 70/2003, all iscrizione presso il suddetto registro,ancheinfunzionesostitutivadellaregistrazioneprevistadall art.5della1. 135

136 n. 47/1948, quale obbligo connesso al singolo servizio ex art. 7, comma 1, del D.L.von.70/2003eaisensidelcombinatodispostodell art.16della1.n.62/2001 con l art. 1 comma 6 lett. a) numero 5) della L. 249/1997. Le stesse, infatti, rientranotraisoggettiindividuatiall uopodallaleggedel1997ecioètra isoggetti destinataridiconcessioneovverodiautorizzazioneinbaseallavigentenormativa da parte dell Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o tele visiviodadiffonderesugiornaliquotidianioperiodici,leimpresediproduzionee distribuzionedeiprogrammiradiofonicietelevisivi,nonchéleimpreseeditricidi giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale,nonchéleimpresefornitricidiservizitelematicieditelecomunicazioni ivicompresal editoriaelettronicaedigitale. In conclusione, alla stregua della normativa introdotta con il D.L.vo del 2003, devono inscriversi nel Roc soltanto i soggetti editori che pubblicano una o più testategiornalistichediffusealpubblicoconregolareperiodicitàpercuièprevisto ilconseguimentodiricaviqualoraintendonoavvalersidelleprovvidenzepreviste dallal.n.62del oche,comunque,nefaccianospecificarichiesta. Taledifferenziazioneditrattamentoperlesocietàdiservizidiinformazioneeperil prestatorediservizicheoperainfavoredellastessa,iqualiqualoranonintendano beneficiaredelfinanziamentopubblicosonoesoneratidall obbligodiiscrizioneal Roc, si giustifica in considerazione del fatto che detti enti collettivi sono già sottoposti ad una normativa che consente facilmente di individuarli e, dunque, garantiscelatrasparenzaedilcontrollosullosvolgimentodellaloroattività(vedi appuntod.lvon.70/2003esegnatamentelostessoart.7,commiie2,cheimpone al prestatore l obbligo di fornire una serie di dettagliate informazioni circa la propria attività). Una diversa interpretazione delle disposizioni in commento, a parerediquestodecidente,sarebbesuscettibilediirragionevolezzaedincontrasto conilprincipiodieguaglianzasancitodall art.3dellacostituzione.difatti,qualora dovesseritenersicheladisposizionedicuiall art.7comma3deld.lvon.70/2003 abbia escluso l obbligo della registrazione di cui all art. 5 della L. n. 47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete Internet, si creerebbe un ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senzaalcunalimitazioneesenzaalcunaformadicontrollo. Siaggiungachepropriolapubblicazionediunapaginawebrappresentalaforma più efficace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia, dato o informazione,giacchétale luogo virtualepuòesserevisitatononsolodacoluiche èspecificamenteedirettamenteinteressatoaconoscereunacertanotizia,mapuò esserevisitatoanchedasoggettiche,inserendounoopiùterminiinunmotoredi ricerca,vengonoindirizzatialsitoinoggetto. AlriguardopropriolaSupremaCorteinunarecentesentenzaharilevatocomenel casoincuiunutentediinternet creioutilizziunospazioweb,lacomunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto ma nontroppo ambitoditutticolorocheabbianoglistrumenti,lacapacitàtecnicae, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a connettersi) (Cass. pen. 27 dicembre2000). Tanto premesso in diritto, nel caso in esame risulta acclarata la sussistenza del reatocontestatoall odiernoimputato. Dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente che l imputato ha pubblicato sul sito internet denominato un giornale che rientra nel paradigma del prodotto editoriale descritto dall art. 1, comma 3, L. n. 62/

137 Inprimoluogoèlostessoimputatoche,intitolandoilproprioprodotto Accadein Siciliagiornalediinformazionecivile,hadefinitoequalificatoilproprioprodotto comegiornaledirettoasvolgereattivitàdiinformazionee,dunque,comeprodotto editoriale. Ad ulteriore conferma che quanto pubblicato dal Ruta sul sito in parola sia un prodottoeditorialeprovienedalcontenutodegliarticoliinessopubblicati,iquali hannoadoggettofattidicronacalocale,inchiestegiudiziarie,testimonianzedirette e fatti storici (vedi: omicidi Tumino e Spampinato ; affare acqua e mafia ; emergenzeegiustiziailquestorecasabonavienetrasferitodaragusa ; casocarbone Antonveneta.Nell estsicilianosivilipendelaleggefino allavergogna ; Operazioneprivènegliiblei ). Insecondoluogo,l attivitàistruttoriahaconsentitodiaccertarecheilsitointernet creato dall imputato presentava le caratteristiche di un periodico per la sistematicità con cui veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli. Dalle pagine del suddetto giornale rinvenute dalla Polizia Postale di Catania e da quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento si evince chiaramente che gli articoli venivano pubblicati con cadenza giornaliera, dato peraltro confermato, come già anticipato, anche dalla denominazione data dallo stesso imputato di Giornale che letteralmente significa quotidiano di informazione (vedi articoli datati , , , , , , , , , , , ). In conclusione, il prodotto pubblicato dal Ruta sul sito internet denominato si inquadra esattamente nell ambito del prodotto editoriale di cui all art. 1, commi 1 e 3 del D. lvo n. 62/2001 per la cui pubblicazione era necessaria la registrazione presso la cancelleria del tribunale, nonoperandonelcasodispeciel esenzionedicuiall art.7,c.3,d.lvon.70/2003 perché l imputato non ha svolto l attività d informazione per cui è processo in forma commerciale o comunque economica, né ha operato quale prestatore di serviziperlesocietàdiservizid informazione. L inottemperanza al predetto obbligo, in applicazione di principi di diritto sopra enunciati,integrailreatodicuiall art.16dellal.n.47/1948. In ultimo va chiarito che non assume rilevanza, al fine di escludere la penale responsabilitàdell imputato,l affermazioneresadallostessoinsededispontanee dichiarazioni, secondo cui il prodotto dallo stesso pubblicato non fosse un quotidiano,masemplicementeun blog intesocomediariodiinformazionecivile. Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il blog è principalmente uno strumentodicomunicazioneovechiunquepuòscrivereciòchevuoleecometale puòancheessereusatoperpubblicareungiornale. Infatti un blog può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale,cioèdiunatestataregistrataconunasualineaeditoriale,percoinvolgere ilpubblico. Pertantodiversopuòesserel usochesifadelblognelsensochelosipuòutilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possonoesprimereleproprieopinionisuiipiùsvariatiargomentiedintalcasonon ricorre certamente l obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il qualefareinformazione. Nella fattispecie de qua, come risulta dalle pagine acquisite agli atti e come ha riferito il teste La Tora, per pubblicare degli articoli sul sito creato dal Ruta era necessariocontattarecostuiesottoporreallasuapreventivavalutazionel articolo chesiintendevapubblicare. Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornaledotatodiunatestataediuneditoreresponsabile. 137

138 Leconclusioniditaledecisioneeranogiànotedatempoe non avevano mancato di sollevare molte perplessità anche se, probabilmente,lasperanzadituttierachecisisbagliasse. Nessun errore, invece. Lo storico siciliano è stato condannatoinquantosecondoigiudiciavrebbedovutoregistrare pressoilcompetentetribunalelatestata"accadeinsicilia"daesso edita attraverso il proprio blog all'indirizzo Si sbaglierrebbe, tuttavia, ad archiviare semplicemente la questioneparlandodiunasentenzasbagliataodiuna"cantonata delgiudice". Non è così: il Giudice date due soluzioni interpretative lasciate aperte dalla vigente disciplina sull'editoria (quella si scritta male e pensata peggio, da bocciare senza prova di appello comehogiàscritto)nehasceltaunaincorrendo,probabilmente,in qualcheleggerezzasullaqualetornerònelleprossimeore. Proprio per questo, tuttavia, la situazione è più grave di quanto non sarebbe si trattasse"solo" di un errore giudiziario: il CasoRutahaportatoallaribaltaunrischiocheènotoagliaddetti ailavorisindal2001ovveroquelloche complicelabruttanuova leggesull'editoria(la62/2001)daungiornoall'altrol'interarete avrebbepotutoessereritenutaclandestina I principi contenuti nella decisione del Tribunale di Modica, infatti, se rigorosamente interpretati non lasciano spazio A suggello e conferma di quanto sopra va, del resto, richiamato che lo stesso imputato ha definito la propria pubblicazione come Giornale di informazione civile. L imputatova,quindi,condannatoinordinealreatoallostessocontestato. L imputatoapparemeritevoledellaconcessionedelleattenuantigenericheattesala suaincensuratezza. CosìaffermatalapenaleresponsabilitàdiRutaCarloinordinealreatoascrittogli, avuto riguardo ai criteri indicati dall art. 133 c.p., riconosciute le attenuanti genericheperl incensuratezzadell imputato,siritieneequodeterminarelapenain 150,00dimulta(penabase 225,00dimultaridottanellamisurafinaleexart.62 bisc.p.). All affermazione di responsabilità dell imputato segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali. Data la complessità delle questioni trattate è statofissatoingiorninovantailtermineperildepositodellamotivazione. P.Q.M. Vistigliartt.533e535c.p.p.; dichiararutacarlocolpevoledelreatoallostessoascrittoe,concesseleattenuanti generiche,locondannaallapenadi 150dimultaoltrealpagamentodellespese processuali;vistol art.544c.p.p.; fissaperildepositodellamotivazioneilterminedigiorninovanta. Modica ILGIUDICE PatriciaDiMarco 138

139 alcunoaconclusionidiverse:ognisitodiinformazione(cosanonè informazione nella Società dell'informazione?) deve essere registratoperchéilsuotitolarenoncorrailrischiodiincorrerein unacondannaanalogaaquellainflittaacarloruta. Buon rientro dalle vacanze, dunque, da un sito clandestino! Perchéquelbloggerèstatocondannato? 17giugno2008 PuntoInformatico Lanotiziaormaiènota:conunaSentenzadeigiorniscorsi che, tuttavia, nessuno sembra aver ancora letto, il Tribunale di Modica avrebbe condannato Carlo Ruta storico e blogger siciliano perstampaclandestina. Se la notizia fosse confermata, la decisione affermerebbe unprincipioimportantechevabenaldilàdellasingolavicendae dellapurgravecondannadiunblogger:quellosecondocuianchei blog vanno registrati presso il registro della Stampa di cui alla Legge n. 47 del 1948 cui, negli ultimi cinquant anni, è rimasta affidata la disciplina della materia nonostante gli importanti cambiamenti intervenuti nel mondo dell informazione e della comunicazione. L art.16dellacitatalegge,infatti,stabilisceachiarelettere che Chiunqueintraprendalapubblicazionediungiornaleoaltro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art.5,èpunitoconlareclusionefinoadueannioconlamulta finoalire L art. 5 della stessa Legge, a sua volta, prevede che Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizionelapubblicazionedeveeffettuarsi.. Ilblogcomeun giornaleoperiodico dunque? La questione è al centro di un dibattito che negli ultimi anni si è riproposto all attenzione degli addetti ai lavori con periodicità che si potrebbe definire regolare se non si corresse così facendo il rischio di vedersi contestare il reato di stampa clandestina. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire perché un ipotesi quale quella dell equiparazione di un blog ai giornali e periodiciemenoperegrina normedileggeallamano diquanto l esperienzasuggerirebbeaciascunodinoi. Il comma 3 dell art. 1 della bruttissima nuova legge sull editoria (7 marzo 2001, n. 62) prevede che Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della 139

140 legge8febbraio1948,n.47 eche ilprodottoeditorialediffusoal pubblicoconperiodicitàregolareecontraddistintodaunatestata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì,agliobblighiprevistidall'articolo5dellamedesimaleggen. 47del Il primo comma della stessa Legge contiene una definizione di prodotto editoriale omnicomprensiva secondo la quale per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intendeilprodottorealizzatosusupportocartaceo,ivicompresoil libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.. La nuova legge sull editoria, dunque, prevede l applicabilità dell art. 2 della vecchia legge sulla stampa a tutti i siti internet destinati alla diffusione di informazioni e l applicabilitàaltresìdell art.5dellastessalegge quelloappunto recante l obbligo di registrazione presso i tribunali dei soli siti internetdestinatialladiffusionediinformazionicontraddistintida unatestataediffusialpubblicoconperiodicitàregolare. Il quadro normativo è completato dalla disposizione contenutaalcomma3dell art.7deldecretolegislativon.70del9 aprile2003attraversoilqualeèstatadataattuazionealladirettiva sulcommercioelettronico. Secondo tale disposizione la registrazione della testata editorialetelematicae'obbligatoriaesclusivamenteperleattività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenzeprevistedallalegge7marzo2001,n.62. Si tratta di una disposizione scritta in modo ambiguo e poco puntuale perché ha per oggetto un entità la testata telematica diversa da quella oggetto della nuova disciplina sull editoria il prodotto editoriale e perché fa generico riferimento ad una registrazione senza, tuttavia, chiarire se tale registrazione sia quella presso i Tribunali o, piuttosto, quella pressoilroc,registrounicodeglioperatoridellacomunicazione. Ladifferenzanonèdipococonto. Se, infatti, la registrazione di cui all art. 7 del D.Lgs. 70/2003 è quella prevista all art. 5 della Legge sulla Stampa i bloggeritalianipossonodormiresonnitranquilliesentirsiliberi anche laddove aggiornino quotidianamente i propri blog di decidereseiscrivereomenoilpropriositopressoilregistrodella StampatenutopressoilTribunale. Se, invece, il riferimento dovesse intendersi come rivolto al ROC, la questione sarebbe diversa e gli autori di blog a 140

141 contenuto informativo che postano con periodicità regolare si ritroverebbero soggetti all obbligo di iscrizione di cui alla Legge sulla Stampa e, qualora non vi provvedano esposti al rischio di sentirsi contestare il reato di stampa clandestina per quanto assurdociòpossasembrare. Dura lex sed lex e, per quanto sia difficile da accettare, l attuale contesto normativo caratterizzato da disposizioni ambigue e confuse varate da legislatori che hanno sempre manifestatoscarsointeresseperlequestionidellarete legittima la magistratura a pervenire a conclusioni che, inesorabilmente, suonanocensorieecontrarieall esercizio,ininternet,dellalibertà dimanifestazionedelpensiero. Mac èdipiù. Mentre, infatti, un blogger stante la possibile equiparazione del suo blog a giornali e periodici rischia di vedersi contestare il reato di stampa clandestina, esso come dimostraunaltrorecenteepisodiodimalagiustizia( un altro blogitaliano/p.aspx) non può poi neppure fare affidamento sulle specialigaranziechenelnostropaeseassistonolastampa:prima tra tutte l insequestrabilità se non in casi tassativamente individuatidallalegge deglistampati. A ciò si aggiunga che il blogger, qualora attraverso i suoi post diffami qualcuno, corre il rischio di vedersi contestata l ipotesi aggravata del reato caratteristica di chi esercita professionalmentel attivitàgiornalistica. Troppa confusione e troppe ambiguità: occorrono, con urgenza,legginuovecheriordininoleprevisionidiquellevecchie (emenovecchie)allalucedelmutatocontestodell informazionein Rete senza imbrigliare chi vuol far sentire la sua voce e, ad un tempo, garantendo a tutti la certezza di poter chiedere giustizia nell ipotesi in cui altri offendano la propria immagine o reputazione. E un discorso complesso che tocca, tra gli altri, il tema della tradizionale distinzione tra chi fa professionalmente informazione e chi, più o meno assiduamente, utilizza le nuove risorsetelematicheperdirelasua. Entrambe le categorie di soggetti debbono avere eguali responsabilitàedegualigaranzieo,piuttosto,comeaccadeoggi,è giusto continuare a far pesare maggiori responsabilità sui professionisti dell informazione garantendo, tuttavia, a questi ultimianchemaggiorigaranzie? Blogecensurapreventiva:unabruttastoria. 10giugno

142 LeggosullepaginediPuntoInformaticol'ennesimabrutta storia di netcensura: un blogger critica (non so se a torto o a ragione) le capacità politiche di un Consigliere Comunale e quest'ultimo, per tutta risposta, lo querela per diffamazione chiedendoedottenendoilsequestropreventivodell'interobloge nondelsolopostincriminato 55. Non conosco la vicenda, non ho avuto modo di leggere il postincriminato,nonsodireseedinchemisurailsuocontenuto fossediffamatorioe,francamente,nonmiinteressa Il punto è un altro: sequestrare un blog per oscurare un postèesattamentecomechiudereunatelevisioneperunservizio asseritamentediffamatoriomandatoinondanelcorsodiuntg. Quello in atto è un autentico attentato alla libertà di manifestazione del pensiero: anche l'autore di un reato di diffamazione ammesso anche che il reato venga mai accertato ha il diritto di continuare a dire la sua ed esprimere il proprio pensiero senza limitazioni o censure diverse da quelle dettate dalleregolevigenti. Cosa fare per fare per reagire dinanzi ad una delle più gravi forme di attentato alle libertà civili del popolo della Rete? Agire con l'unica arma che in certi ambienti, sfortunatamente, incute timore: il risarcimento dei danni contro chiunque abbia illegittimamente per incompetenza o ignoranza delle dinamiche della Rete privato un libero cittadino della più sacra tra le sue libertà:quelladimanifestazionedelpensiero. Chissàchequalcunononsisentadiffamatodaquestopost e non decida di sequestrarlo preventivamente dandomi così l'occasionedipassaredalleparoleaifatti ;) Nonèl anonimatolasoluzioneallaweb censura. 17marzo Un articolo pubblicato in questi giorni su Repubblica riferisce di uno studio svolto dalla Open Net iniziative secondo il qualeoltreduedozzinedipaesialmondoutilizzerebberoformedi 55 Iltestodell articolochesiriferiscealsequestropreventivodelblogdiantonino Monteleone ( è pubblicato a questa URL: informatico.it/ /pi/news/sequestrato un altro blogitaliano.aspx 142

143 censurapiùomenotrasparenti,precludendoaipropricittadinidi accedereatalunerisorsetelematiche(youtube,wikipediaecc.) 56. Secondo quanto emerso dal medesimo studio, tuttavia, il popolo della Rete reagirebbe alla censura cercando di eluderla attraverso sistemi che aggirano i filtri all'accesso e rendono anonimigliutenti. Credosisiatuttid'accordochelacensuraalleideeedalle informazioni che circolano in rete è il più grave attentato alle libertà fondamentali dei cittadini che un Paese possa porre in essere e che tale condotta andrebbe condannata dalla comunità internazionaleconsanzionigravieconvincenti. Noncredo,tuttavia,cherendersianonimiegirareattorno all'ostacolosialasoluzioneperliberarelaretedallospettrodella censura. L'anonimatononèmaill'affermazionediundirittonéuna forma di esercizio di una libertà essere anonimi, nel web come nel mondo reale, significa non esistere e chi non esiste non è titolaredialcundiritto. Ilprimopassocontrolacensura èpresentarsi,inmassa, con il proprio nome e cognome alle porte della Rete, farsi riconoscere e chiedere di entrare, pronti, ovviamente, ad assumersileproprieresponsabilità. PDLLevi:attentiallatrappoladellademagogia 16novembre Sto leggendo da più parti commenti catastrofici sul disegnodilegge(ri)presentatodall'on.levi 57. GrillogridaalloscandaloeprevedelafinedellaReteseildisegno dileggedovesseessereapprovato. Non sono d'accordo salvo che non si voglia affrontare la questione in maniera demagogica e tirare giù dalla soffitta il vecchio discorso secondo il quale la Rete costituisce un universo paralleloaquellorealechebenpuòvivereecrescerenell'anarchia. Ho letto e riletto il disegno di legge e lo trovo orribile: è scritto male e propone una riforma della disciplina dell'editoria fondatasuconcettieprincipipiùvecchiedanacronisticidiquelli 56 Iltestodell articoloèpubblicatoaquestaurl: web/liberta web.html 57 Iltestointegraledeldisegnodileggepresentatodall On.Levièpubblicatoa questaurl: ice=16pdl

144 sui quali riposano le attuali confuse ed ambigue disposizioni di legge. Ci sono previsioni in materia di diritto d'autore (che ci fanno li dentro?) che forse sono state dettate all'on. Levi da qualchesuoavochenonèmaientratoinrete: Art.4. (Rassegnestampa).1.Isoggetticheattraversolasola riproduzionediarticoliquotidianioperiodicirealizzanorassegne stampa, ivi comprese quelle ad uso interno, sono tenuti a riconoscere i diritti degli autori degli articoli riprodotti e degli editoridelletestatedacuigliarticolisonotratti. ma le ragioni per le quali si grida allo scandalo proprio nonlecapisco. Hoprovatoaspiegarequi,inestremasintesi,ilmiopunto divista. Ilpuntoèquesto:blogcomequestononsarannosoggetti in nessun caso all'obbligo di registrazione mentre blog come quello che tengo in collaborazione con un soggetto che svolge imprenditorialmenteattivitàeditorialesi. Forse anche il blog di BeppeGrillo sarà soggetto a registrazione e con lui quello di Antonio Di Pietro ma, francamente,noncivedonientedistrano. Onoriedoneri direi. Facciamo attenzione alla demagogia. Il popolo della Rete per essere credibile deve usare le risorse di Internet in modo intelligente, per conoscere, capire, confrontarsi ed assumere posizioni consapevoli. Siamo tanti ed in tanti (forse troppi) ambisconoaguidarci. Nonsalvatequestoblog! 25novembre Era da qualche giorno che avrei voluto affrontare l'argomento ma non sono, fin qui, riuscito a trovare il tempo di leggerelavalangadibitchehannoaccompagnatoilritirodelddl Levi e la presentazione della Proposta di Legge Cassinelli subito battezzata dallo stesso autore con operazione che si fa fatica a non trovare "politica" nel senso deteriore del termine "salva blog". Iltitolodiquestopostriassumeilmiopensiero:sequesto blogdeveesseresalvatodaunapropostadileggecomequella per favorelasciatelomorire tantomorirebbecomunque! Inutile girarci attorno: la proposta non mi piace, è scritta male, pensata peggio e presentata al popolo della Rete con una 144

145 demagogiasecondasoloaquellaconlaqualebeppegrillodifende sestessofingendodidifenderelarete Tornerò su questi argomenti appena possibile con un articolo che spero di trovare il tempo di scrivere per Punto informatico. Quiappuntoalcunesuggestioni: 1. Quando ho letto il titolo dell'articolo di Punto sull'idea di Cassinelli di far emendare on line la propria proposta di legge ho gioito. Poi sono andato a vedere di che si trattava e mi sono incazz L'emendabilità on line proposta dall'on. Cassinelli si esaurisce in un indirizzo e mail al quale inviare suggerimenti! Stiamo scherzando o provando a prendere in giro la Rete? Il popolo della Rete non ha biosgno di un invito per mandare una mail ad un Onorevole all'indirizzo di posta elettronica che gli paghiamo assieme ad un PC ed ad ogni genere di risorse di connettività e comunicazione. Mai sentito parlare di piattaforme WIKI?Forseusarneunacometantevoltesiègiàfattoattaccando menomanifestisulleparetidellaretesarebbestatoapprezzabile. 2.Chiunqueabbiascrittolapropostadileggeignoralepiù elementari regole di tecnica della normazione. Come si fa a dedicare un intero comma ad elencare i presupposti in presenza deiqualiunprodottoeditorialeon linedeveessereregistratoedil comma successivo ad elencare quelli in presenza dei quali quello stessoprodottonondeveessereregistrato.oipresuppostidicui al primo comma sussistono o, se non sussistono, va da se, che la registrazionenonènecessaria.ognialtraprevisioneproducesolo inutilielementidiambiguità. 3.Veniamoalcontenuto.Misembraassurdochenel2008 possa ancora discutersi di editoria cartacea ed editoria on line e prevedere per le due pretese forme di editoria regole diverse. Significa non aver compreso il senso del cambiamento. Non si salvano i blog dettando delle regole speciali per essi ma, più semplicemente, prendendo atto che dal 1948 ad oggi il mondo dell'informazioneèstatorivoluzionatoecheoccorre,conurgenza, mettere mano prima alla legge sulla stampa e poi alla disciplina sull'editoriaperadeguarleaitempisenza,peraltro,pretenderedi distinguere a seconda l'attività informativa e/o editoriale venga realizzataconunmezzooconunaltro. Internetèlibera! 1 dicembre2008 PuntoInformatico Ho dedicato le ultime ore alla lettura dei verbali del dibattito svoltosi in seno all Assemblea Costituente tra il 12 ed il 145

146 19 gennaio del 1948 e delle relazioni al disegno di legge sulla stampa presentato dal Governo, all epoca presieduto dall On. De Gasperi e poi modificato dalla Commissione per la Costituzione dell AssembleaCostituente. Quell attività condusse poi all approvazione della disciplinasullastampatuttorainvigore. Sonodocumentichetemoconoscanopochidicoloroche fuori e dentro il Parlamento oggi animano il dibattito sull opportunità e le forme di un intervento normativo che valga ad ammazzare iblogopiuttostoa salvarli. E un errore perché significa pretendere di capire il presente e disciplinare il futuro ignorando il passato e rinunciando, quindi, ai preziosi suggerimenti della storia e di quell emozionante esperienza politica che fu l assemblea costituente. Solo l ignoranza delle ragioni che indussero la stessa AssembleaCostituenteadisciplinare primaedinluogodialtre la materia della stampa in uno con una diffusa tendenza alla demagogiaedall assunzionediposizioniideologicheprecostituite, giustificano, infatti, la povertà dei temi e delle questioni poste al centro del dibattito che si sta svolgendo nelle ultime settimane attorno al tema della nuova disciplina sui prodotti editoriali online. Al centro di tale dibattito si potrebbe definire sua protagonista esclusiva vi è ormai da mesi la questione dell opportunità o meno di prevedere un obbligo di registrazione dei blog presso il ROC, il Registro degli operatori della comunicazione. In tale contesto, ogni disposizione di legge che sembri introdurre tale obbligo viene immediatamente additata come liberticidaerespintadalpopolodellaretementreogniprevisione di segno diverso o almeno apparentemente di segno diverso viene applaudita e battezzata o auto battezzata addirittura salvablog. L equazione secondo la quale l obbligo di registrazione di taluni prodotti editoriali telematici costituirebbe una gravissima limitazione della libertà di manifestazione del pensiero on line, francamente,nonmiconvinceaffatto. Il primo comma dell art. 1 della Legge sulla Stampa ripristinando un principio sancito oltre un secolo prima con lo StatutoAlbertino stabilisceche LaStampaèlibera. La Relazione della Commissione dell Assemblea Costituente sul disegno di legge in materia di stampa, si apre, d altraparte,propriochiarendochetaledisegno èintesoaridare finalmente la libertà alla stampa italiana, in obbedienza al 146

147 principio che è stato solennemente affermato dall Assemblea costituente nell art. 16 del progetto di costituzione (n.d.r. poi divenuto l art. 21) dopo (che nella) parentesi fascista e dopo il crollodelregime,nelperiodoarmistizialeildecretolegislativo14 gennaio1944n.13,piùvolteprorogatoeancoravigente,stabilìil sistema della autorizzazione del Prefetto per la pubblicazione di giornaliodaltriscrittiperiodiciincuivenganoriportatenotizieod opinionipolitiche. Loscopoperseguitoconlaleggesullastampaera,dunque, quello di dare concreta attuazione alla libertà di manifestazione del pensiero eppure nessuno dei membri dell apposita sottocommissione dell assemblea costituente ritenne che inserire in tale legge un obbligo di registrazione avrebbe finito con il restringereanzichérafforzaretalelibertà. A proposito dell obbligo di registrazione delle testate presso i Tribunali, infatti, si legge nella stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge che quest ultimo avrebbe previsto una forma di registrazione che non ha carattere limitativoenonpresentapericolodiingerenzadapartedelpotere esecutivo nel permettere o negare la pubblicazione di giornali o periodici eancora sièdetto el espressioneèinsostanzafelice che si tratta qui di un anagrafe della stampa periodica che può essere opportuna e anzi necessaria sotto molti aspetti, senza che per questo venga ad incidere sul libero esercizio della funzione giornalistica.. La relazione prosegue poi chiarendo che Questo stato civile dellastamparegolal attodinascita,ilmutamentodistato, lacessazionedelgiornale,nonaltro. Interessante è leggere alcuni ulteriori riferimenti contenuti nella Relazione di accompagnamento dell originario disegno di legge presentato dal Governo De Gasperi all Assemblea Costituente laddovesiriferisceche scopodiunordinamentodellastampa,in regimedemocratico,nonpuòesserechel equilibriotral esigenza della libertà e quella, non meno inderogabile, di reprimere gli abusi e si aggiunge, quindi, che nell ordine giuridico, come nell ordine morale, non può esistere libertà senza responsabilità, edèquestoprincipiochecostituiscelabasedegliordinamentipiù progrediti di paesi nei quali la libertà di stampa, trovò la più costanteesicuraattuazione. Nelle centinaia di pagine di verbali delle sedute dell AssembleaCostituentenellequalipersettegiornisisvolseun accesodibattitosuldisegnodileggeinmateriadistampa,visono solopochiaccennialtemadellaregistrazionedelletestatementre vi sono stimolanti ed accese discussioni in merito all idoneità del disegno di legge che ci si accingeva a varare ad affrontare nel 147

148 miglioredeimodiiltemadel dirittoalsapere deicittadini,quello dell indipendenza dei mezzi di informazione dal potere politico, quellodelfinanziamentodellepiùpiccolerealtàeditorialiequello, piùgenerale,dell esigenzadigarantirechenéilpoterepoliticoné quello economico influenzassero la libertà del giornalista e del cittadino, rispettivamente, di scrivere e leggere ciò che effettivamente accadeva nel mondo e non già ciò che altri avrebberovolutoimporrediscrivereeleggere. Sfogliare quei documenti fa apparire incredibilmente sterileeprivodiunarealeutilitàildibattitodelleultimesettimane in relazione all opportunità di imporre o meno a chi realizzi un prodottoeditorialeon linediregistrarsipressoilroc. Ilpuntononèquesto. La Rete è cresciuta ed i blog ed i siti di informazione rappresentano, oggi, in tutto il mondo il principale strumento di eserciziodellalibertàdimanifestazionedelpropriopensieronella sua duplice accezione: libertà di informare e libertà di essere informati o, come si diceva, nel corso dei lavori dell assemblea costituente dirittoalsapere. Si tratta, tuttavia, di uno scenario che va difeso dalle ingerenze e dall evidente irresistibile tentazione che i poteri politici ed economici di sempre, hanno e non esitano a manifestare dicontrollarelareteemettereunbavaglioaquanti lautilizzanoperinformareedinformarsifuoridalcoro. Sequestridiblog,procedimentiperdiffamazioneamezzo internet e condanne per stampa clandestina in un contesto normativo grigio e nebuloso hanno, infatti, sfortunatamente segnatolastoriamodernadell informazioneon line. Non serve, dunque, perder tempo a ragionare sull opportunità o meno della registrazione ma, piuttosto, esigere per ogni strumento di informazione on line garanzie e mezzi di sostentamento analoghi a quelli che l Assemblea costituente si preoccupòdigarantireallastampa. L insequestrabilità di ogni prodotto editoriale telematico, l accessibilitàdapartedichiunquevogliaintraprendereun attività di informazione on line a risorse economiche ed informatiche sufficientiaconsentirglidirealizzareilpropriointendimentoedil diritto di ogni cittadino italiano di ottenere oggi e non nel domanipromessodallegrandicompagnieditlc acasapropria l accesso all infrastruttura di Rete necessaria ad esercitare il proprio diritto di sapere senza essere penalizzato dal fatto di vivereinun areaincuiportarelabandalargaè anti economico. E diquestochemipiacerebbesiparlasseneldibattitodi questigiornisulladisciplinadell informazioneon line. 148

149 Il problema della registrazione è un falso problema che non risolve le preoccupazioni che quanti hanno a cuore la sorte dell informazioneon linedovrebberonutrireeche,d altraparte,si risolveconunanormapiùequilibratadiquellechesisonosinqui propostepresidallafogadelmomento:basterebbeunanormache chiarisca che alla registrazione si possa procedere on line ed in pochiclicknellostessomomentoincuisiapreilproprioblog,che la registrazione è completamente gratuita (niente marche né balzelli),chenonvisonorequisitinélimitidisortaperottenerlae che l AGCOM potrà comunicare i dati acquisiti a seguito della registrazioneesclusivamenteall Autoritàgiudiziarianell ambitodi un procedimento avente ad oggetto l eventuale responsabilità penale per il reato di diffamazione del titolare del blog o del sito internetdiinformazione. Comprendoperfettamentelaposizionedichiritienechela Rete debba essere libera ma, come insegnano i padri della Costituzione, non c è libertà senza responsabilità ed è sacrosanto chechiesercitandounaproprialibertàneabusiindannoaltruisi faccia carico dell eventuale responsabilità da accertarsi, peraltro, nell ambito di un processo che la stessa carta costituzionale vorrebbefossesempregiustoedequo. Internet è libera! Difendiamola senza perderci in chiacchierenélasciarcistrumentalizzaredachiamalademagogia oilpropriointeressepiùdellarete. 149

150 5.L anonimatoininternet. Mr.Nobodynonhadiritti! Uno,nessuno,centomila:l enigmadell anonimatoinrete. 1 dicembre2005 Telejus 1. Quali siano le origini di Internet è un dato che appartieneormaialbagaglioculturalediciascunodinoicosìcome allanostraesperienzaquotidianaappartienelaconsapevolezzadi quali dimensioni e quale portata il fenomeno abbia assunto nell ultimodecennio. LaRetedelleretinatadaunprogettomilitarestatunitense sotto il nome di ARPANET si è rapidamente lasciata alle spalle le sue origini ed ha altrettanto velocemente travalicato limiti e confiniconnaturatiadetteoriginidivenendo,probabilmente,uno dei fenomeni destinati a caratterizzare più incisivamente il XXI secolo. Internet travalica i confini degli stati nazionali, supera le barrieredoganali,eliminaledifferenzeculturalitraipopoli,svolge uncompitoimportantissimoperildestinodell umanitàgiacchéessa realizza un rapporto sul piano mondiale tra gli uomini di ogni specie, crea o certifica l esistenza di un senso comune dell umanità, per cui ogni uomo può riconoscersi in un altro uomo scriveva Vittorio Frosini in uno dei suoi ultimi lavori sull argomento sottolineandolanaturametapoliticadelfenomenoedaggiungendo poi come tali notazioni evidenziassero dei caratteri dell Internet che sconvolgono alcune vedute dottrinarie tradizionali anche se ne confermanodellealtregiacchél Internethacreatol immaginediun libero mercato senza confini quale le più ardite teorie economiche non configuravano che come ipotesi di scuola. Essa ha insieme realizzatounaformadisocietàanarchicaconsistenteinrapportitra isingoliindividuiinpienalibertà. E chiaro che il fenomeno Internet ha profondamente trasformato le nostre abitudini di vita e di lavoro apportando enormi cambiamenti sino a ieri difficilmente immaginabili al nostromododirapportarciaglialtri,diacquistareevenderebeni eservizinonchédicoltivareamicizieerelazionidiaffari. Trasformazioni così importanti e complesse comportano inevitabilmentenuoviproblemienuovesfidepercolorocuispetta il compito di definire, sviluppare ed applicare nuove regole e discipline. 150

151 Superato qualche tentennamento e fatta eccezione per alcune sacche di resistenza nell ambito delle quali continua a ritenersi che il fenomeno debba restare sottratto ad ogni regolamentazione ed affidato al caos primordiale da cui è originato, il mondo giuridico appare, attualmente, concorde nella volontàdiassicurarecheidiritti,gliinteressi,iprincipiedivalori affermatisi nel corso degli anni possano essere conservati e mantenuti saldi ed inalterati anche nella c.d. società dell informazione della quale Internet costituisce indiscusso protagonista. Diverse, tuttavia, come spesso accade, sono le soluzioni prospettateperpervenireatalerisultato. Sitrattadiunproblemachediviene,ognigiorno,piùserio ed urgente in maniera direttamente proporzionale al progressivo trasferimento nell ambito telematico vorremmo dire nel cyberspazio se utilizzando tale espressione non corressimo il rischio di richiamare alla mente quei caratteri di extraterritorialità o sovranazionalità che rappresentano la matrice di quelle sacche di resistenza cui si è già fatto cenno di affari, interessi economici, pubblici e privati, rapporti e relazioni in ambitopersonale,commerciale,politicoedindustriale. Tra i tanti problemi e le molte questioni di regolamentazione aperte dallo sviluppo inarrestabile del fenomeno Internet ve ne è una in relazione alla quale gli ordinamenti dei diversi Paesi nell ultimo decennio hanno conosciuto cicli di grande attenzione puntualmente seguiti da periodidialtrettantointensotorpore:l anonimatoininternet. Appartieneall esperienzaquotidianadichiunqueabbiaun minimodiconfidenzaconl attualerealtàinformaticaetelematica laconsapevolezzaecoscienzadiquantofacile allostatoattuale siaperciascunodinoiaccedereadinternetenavigareinretecon l assoluta serenità di non poter essere rintracciati da nessuno a prescinderedallanaturaegravitàdellenostreazionitelematiche. Illuminantipercertiaspettieinquietantisottoaltrisonole pagine nelle quali Raoul Chiesa aka Nobody, uno dei più noti hackeritalianidellaprimaora,racccontalescorribandesueedei suoi compagni di avventura nei meandri telematici della Rete a partiredallasecondametàdeglianni 80sinoaigiorninostri;nel titolo del contributo sono già, probabilmente, contenuti i termini della questione: io ero Nobody e tutte le notti me ne volavo in Francia,viaQatar. Nonsitrattadiraccontiromanzatinédifantascienzama, piuttosto,diunarealtàpreoccupanteconlaqualeormaidaannisi confrontano con alterne fortune le forze dell ordine, la magistraturaedilegislatoridelmondointero. 151

152 L anonimato assoluto rappresenta, infatti, una condizione originale del cyberspazio che è suscettibile di vanificare ogni principio, regola e disciplina giuridica rendendola, di fatto, inapplicabile. Ogni qualvolta, tuttavia, ci si trova ad affrontare il problema ed a prospettare possibili soluzioni idonee a limitare o eliminarelapossibilitàdiaccedereallaretecopertidaquelmanto invisibile oggi garantito da un contesto tecnico e normativo che consente a ciascuno nel varcare il confine del cyberspazio di assumere l identità e le sembianze che preferisce senza lasciare sullaportanessunatracciaingradodisvelare neppureinipotesi del tutto eccezionali la propria reale identità, da più parti vengonopaventatirischiinaccettabiliinterminidiviolazionedella privacyedirestrizionedellalibertàdimanifestazionedelpensiero nonchédellenuovelibertàinformaticheedigitali. Nelle pagine che seguono cercheremo di spiegare, per un verso, per quali ragioni i paventati conflitti tra contrapposti interessituttiegualmentemeritevoliditutelasianopiùapparenti che reali e come, in ogni caso, il rischio di tali conflitti non possa rallentare né impedire l assunzione di una decisione che appare ormai divenuta obbligata ed improcrastinabile quale quella di imporre in Rete almeno la regola del c.d. anonimato protetto consistentenelriconoscimentoaciascunodeldirittodinavigarein Reteindossandolamascherachepreferiscemaciòsolodopoaver consegnato alla frontiera del cyberspazio in modo sicuro ed incontrovertibile lapropriarealeidentità. Dirimere questa questione è di fondamentale importanza per lo sviluppo della Rete; dalla scelta per l una o per l altra soluzione dipende, in buona sostanza, il futuro di internet quale immenso e sconfinato parco giochi nel quale intrecciare ed intessererelazionipersonaliecommercialipiùomenoautentiche ma ben difficilmente serie e durature o, piuttosto, quale nuovo efficaceeaffidabilemezzodicomunicazionerivoluzionario,duttile e idoneo ad essere utilizzato con serenità e fiducia in contesti economici,giuridici,finanziariepersonali. 2.Siègiàanticipatocheunadellemaggioriresistenzealla costituzione di un contesto normativo nel quale l anonimato assoluto sia bandito dal cyberspazio è tradizionalmente rappresentata da pretese superiori esigenze di tutela della riservatezza. In questa prospettiva, da più parti, si è sostenuto e si sostiene che l anonimato e i diversi strumenti tecnico giuridici attraverso cui esso può essere garantito in ambito telematico rappresenterebbeunadellemiglioriepiùefficacidifeserispettoa 152

153 tutta una serie di rischi di lesione della privacy degli utenti della Rete. In altre parole, inferiore sarebbe la quantità di dati personali posti in circolazione in internet, minori sarebbero, di conseguenza,lepossibilitàchedettidatisianoespostialrischiodi indebito trattamento per finalità illecite o, comunque, non autorizzate. Si tratta di affermazione in linea di principio certamente condivisibile e, d altro canto, ormai recepita nel nostro ordinamento alparidiquantoavvenutoinquellocomunitario attraverso l art. 3 del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che sotto la rubrica principio di necessità nel trattamento dei dati stabilisceche isistemiinformativieiprogrammiinformaticisono configurati riducendo al minimo l utilizzazione di dati personali e dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,rispettivamente,datianonimiodopportunemodalitàche permettanodiidentificarel interessatosoloincasodinecessità. Non sembra, tuttavia, che detto principio possa essere portato sino all estrema conseguenza di giustificare e, anzi, in taluni casi, persino promuovere forme di anonimato assoluto in Internet e la diffusione di strumenti volti a garantirlo quali appositi software anonimizzanti, gestori di servizi di reindirizzamentoanonimodiinformazionie/odiinoltroanonimo dicorrispondenzaelettronica. Si è già da più parti rilevata l opportunità e, per taluni versil urgenza,diindividuareunmomentodicompromessotrail diritto alla privacy di ciascun utente della rete e le esigenze di natura pubblica e privata talvolta preminenti relative alla repressione di diverse tipologie di condotte criminose poste in essere attraverso la Rete o, più semplicemente, di violazioni di altrui diritti di privativa realizzate sotto il comodo schermo di insuperabilimascheretelematiche. Intaleprospettiva,giàdatempo,nell ambitodelgruppodi Lavoro per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 si è presoattoche sussisteunconsensogeneralesulfattochel'attività su Internet non può sottrarsi ai principi giuridici fondamentali che vengono normalmente applicati. Internet non può costituire una zona franca dove le regole della società non vengono applicate. D'altronde, le possibilità degli Stati e delle autorità pubbliche di limitare i diritti degli individui e controllare comportamenti potenzialmente illegali non dovrebbero essere più 153

154 ampie nel quadro di Internet di quanto possano esserlo nel mondo fuoridellarete. L'esigenza che le limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali siano debitamente giustificate, necessarie e proporzionate alla luce degli altri pubblici obiettivi, deve valere anche nel ciberspazio. e che l'anonimato non è adatto in tutte le circostanze e che stabilire le circostanze in cui l'opzione dell'anonimato è opportuna e quelle in cui non lo è, comporta un attento confronto fra i diritti fondamentali, non solo nei confronti della riservatezza, ma anche della libertà di espressione, e altri importantiobiettivipoliticicomelaprevenzionedelcrimine.. Pur muovendo da tali premesse largamente condivisibili, tuttavia, in tale sede si è poi pervenuti a talune conclusioni più difficilmentecondivisibilisecondocui lapossibilitàdisceglieredi restareanonimi sarebbe essenzialeaifinidellatutelaperisingoli, sulla rete dello stesso grado di riservatezza esistente attualmente fuori dalla rete o secondo la quale l invio di posta elettronica, il navigaretraisitidellareteel acquistodimercieserviziattraverso internet dovrebbero essere tutti possibili in via anonima o infine glistrumentianonimiperaccedereainternet(adesempiochioschi pubblici di internet, carte di accesso prepagate) e gli strumenti anonimi di pagamento sono due elementi essenziali per un vero anonimatosullarete. Si tratta, di considerazioni che inducono a qualche riflessione. A ben vedere, infatti, il nostro Ordinamento non sembra contemplare tali forme di diritto all anonimato né il riconoscimento di un simile diritto potrebbe essere dedotto dalla circostanza che fuori dalla Rete vengano tradizionalmente tollerate talune situazioni fattuali e non giuridiche che consentono di porre in essere condotte peraltro di limitata portatagiuridica,economicaesociale nongiàrestandoanonimi o dissimulando la propria identità ma, più semplicemente, senza dichiararla in modo esplicito il che, se non ci inganniamo, è cosa comunque diversa da quel diritto a nascondersi, mascherarsi o travisarsichesivorrebbedivenisselaregolanelcyberspazio. Ci si riferisce ad attività quali il passeggiare tra i negozi, sfogliare un libro in una libreria o, piuttosto, spedire una lettera senzaindicareilmittente. Tali condotte, tuttavia, per un verso sono evidentemente dotate di una potenzialità lesiva di gran lunga inferiore a quella assunta da chi acceda in Internet in totale anonimato e, per altro verso, sono caratterizzate da un anonimato di minore intensità nonmancando,comunque,nelmondodegliatomi,tuttaunaserie dielementiidoneiaconsentire almenoinipotesieccezionali di 154

155 risalire più o meno agevolmente all autore di una determinata condotta. Sotto altro profilo si è pure rilevato che l anonimato in Internet costituirebbe tra l altro garanzia e baluardo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero e, più in generale, all eserciziodituttaunaseriediulteriorianaloghelibertà. Al riguardo scrive Autorevole dottrina a me serve avere tutela dell anonimato, a me serve la tutela della riservatezza, della privacy,nonperisolarmimaperpartecipare.solosesonocertodel mio anonimato potrò partecipare senza timore di essere discriminatoostigmatizzatoagruppididiscussioneinretesutemi politicamente sgraditi al potere dominante in un certo momento. Soloseavròlacertezzadinonesserediscriminato,potòdenunziare gliabusimagarinelluogodoveiostessolavoro. Appareundatodifattodifficilmentecontrovertibilequello secondocuiriconoscereadognicittadinolapossibilitàdiscrivere sulle mura telematiche della Rete il suo pensiero a proposito di questo o quell orientamento politico o, piuttosto, di questo o quell imprenditore senza che alcuna traccia possa consentire a chicchessia di risalire alla propria identità costituisce il modo migliore,piùsicuroepiùefficacepergarantirglitalepossibilitàal riparodaogniritorsioneeconseguenzapregiudizievole. Nonsiamo,tuttavia,d accordocheciòabbiaqualcosaache vedereconlalibertàdimanifestazionedelpensiero. La storia antica e moderna insegna che tale libertà, nella suaaccezionepiùampiaèlaprimaadesseretravoltaesoppressa all'indomani dell'instaurazione di ogni regime non democratico e la prima a comparire quando un popolo inizia il suo cammino versolademocrazia;essa,consacrataperlaprimavoltainuntesto dileggeingranbretagnanellamagnachartadel1215èstatapoi sancita condisposizionedistraordinariachiarezza dall'articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, secondo cui "la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo" e "ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvoarisponderedell'abusodiquestalibertàneicasideterminati dallalegge". La stessa libertà di manifestazione del pensiero a confermadellasuacentralitàintuttigliordinamentidemocratici è stata poi solennemente proclamata nella Dichiarazione universaledeidirittidell'uomoapprovatadall'assembleagenerale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 attraverso le previsioni degli articoli 18 e 19 secondo cui "ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione..." e "alla libertà di opinioneediespressioneinclusoildirittodinonesseremolestato 155

156 per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere". Nella stessa prospettiva è pure già stato rilevato che la libertà di manuifestazione del pensiero assume una funzione portante nell ordinamento, ben espressa dalle metafore descrittive d uso comune pietra angolare del sistema (Corte Costituzionale, sentenza del 1969, n. 84) chiave della democrazia (Corte Costituzionale,Sentenzadel1974,n.25) eche ilprincipiosancito dall art. 21 della costituzione è riconosciuto quale fondamento del sistema e centro della costellazione di libertà; senza la libertà di manifestazione del pensiero, le altre libertà sancite dalla costituzione non potrebbero sussistere o risulterebbero svuotate di effettivocontenuto. In tale contesto ruolo e funzioni della libertà di manifestazionedelpensieroperlastessaesistenza ininternet di un ordine democratico non possono, evidentemente essere disconosciute, ma la strada dell anonimato quale strumento di garanziaditalelibertànonapparequellacorretta. GiànellaDichiarazionedeidirittidell uomoedelcittadino del26agosto1789laqualificazionedellalibertàdimanifestazione dei pensieri e delle opinioni quale uno dei diritti più preziosi dell uomo veniva indissolubilmente legata in un binomio inscindibile nel conseguente obbligo di ciascun cittadino di rispondere dell abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. Non solo, dunque, l anonimato non può rappresentare un efficace garanzia rispetto all esercizio della libertà di manifestazione del pensiero ma, al contrario, esso costituirebbe, sotto tale profilo, una scelta dirompente in quanto suscettibile di spezzare quel binomio indissolubile (libertà responsabilità) sul quale posa l intero sistema della libertà di manifestazione del pensierorecepitonelnostrocomeintantialtriordinamenti. Riconoscereacybernavigatorimascheratilapossibilitàdi manifestareliberamenteilpropriopensieroinunarealtàglobale, acefala, multiforme ed eterogenea quale quella della comunicazione telematica significa semplicemente legittimare condotte potenzialmente lesive di altrui diritti ed interessi nella pienaconsapevolezzacheisoggettilesiodanneggiatidaeventuali abusi si ritroveranno poi privati almeno de facto di ogni possibilità di azione e reazione per l insuperabile difficoltà di imputazione della condotta lesiva della propria dignità, della propriareputazione,delproprioonoreo,piùsemplicemente ma laquestionenonèsecondariainunambitochesiavviaadivenire 156

157 sede privilegiata di scambi e transazioni commerciali di rilevante entità deipropriinteressiprivatiedeconomici. D altro canto la responsabilità patrimoniale e quella personaledicaratterepenalecostituisconoparadigmiinsuperabili ed insostituibili nella dinamica di ogni rapporto civile, sociale ed economico e, per questo, esse non sembrano poter essere cancellate inambitotelematico cosìcomeaccadrebbenelcaso incuitraic.d.nuovidirittiinformaticidovesseesserericonosciuto anchequelloall anonimato. E sin troppo facilmente prevedibile ed appartiene anzi già alla nostra esperienza quotidiana che l impossibilità di imputare determinate condotte al loro autore spingerebbe i soggetti lesi a cercare di individuare in direzioni diverse ed a differenti livelli della dinamica della comunicazione altri soggetti verso i quali rivolgere le proprie pretese risarcitorie o nei confronti dei quali indirizzare azioni di responsabilità civile e penale. Ciò apre, evidentemente, le porte ad un altra delle questioni giuridiche più delicate e complesse che il fenomeno Internet ha posto all attenzione del mondo giuridico: la responsabilitàdegliintermediaridellacomunicazione. Si tratta di un problema legato a doppio filo non solo al temadell anonimatoininternetmaancheallealtrequestioniche contaletemasiintersecanoecuigiàsièfattocenno:laprivacyin ambito telematico e la libertà di manifestazione del pensiero nel cyberspazio. Affrontare in modo esaustivo tale argomento è incompatibileconleesigenzedisintesipropriediquestoscrittoe, pertanto, ci sia consentito rinviare ai preziosi ed ampi contributi giàprodottidaautorevoledottrina,limitandoci,inquestasede,ad evidenziareetracciarelelineedicorrelazionetradettaquestione e quella della quale ci stiamo occupando all unico fine di evidenziare come riconoscere l anonimato in Internet rischia di volerdire perquantisforzisipossanofareperscongiuraretale eventualità introdurre pericolose forme di responsabilità degli intermediari della comunicazione e, per questa via, altrettanto inquietanti e preoccupanti scenari di orwelliana memoria e fenomeni piùomenotrasparenti dinaturacensoria. Proprio parlando della possibilità di far ricadere sugli intermediari della comunicazione eventuali responsabilità di quantoavvienesulleretiautorevoledottrinahagiàrilevatocome ciò farebbe nascere diversi problemi tecnici ma, soprattutto, rischierebbedicreareunasituazioneincuiilgestore,perevitare unapesanteresponsabilitàperdanno,sipotrebbetrasformarenel piùseveredeicensoridandocosìvitaaduna censuradimercato 157

158 ancorpiùcapillareepenetrantediquelletradizionalmenteaffidate adorganipubblicie,nellasostanza,ineludibile. L attività svolta dagli intermediari della comunicazione è, infatti, insopprimibile in ogni dinamica della comunicazione telematicae,pertanto,talisoggettisonocoinvolti almenodaun puntodivistastrettamentetecnicoinformatico inognicondotta di diffusione/acquisizione di contenuti che si consumi attraverso lerisorsediinternet. A ciò deve essere aggiunto che gli intermediari della comunicazione e in particolare l acces provider sono collocati in una posizione strategiaca nella dinamica della comunicazione, trovandosi prioprio lungo il confine tra il cyberspazio ed il c.d. mondoreale;essicostituisconolaportadiaccessonecessitataed ineliminabile a Internet ed ad un tempo e conseguentemente l ultimoanellodicongiunzionetralanuovarealtàtelematicaedil mondoreale. Sitratta,peraltro,disoggetticui adifferenzadiquantosi vorrebbericonoscereaipropriutenti èpreclusalapossibilitàdi nascondersi, celarsi o disssimulare la propria reale identità essendo loro, anzi, espressamente richiesto di presentarsi e registrarsi in appositi albi ed elenchi tenuti da diverse Pubbliche AutoritàasecondadegliOrdinamentidiriferimento. In tale contesto è sin troppo evidente l esistenza di una diffusa tentazione che pervade i parlamenti, i governi, la magistratura,leforzedell ordineedisempliciutenti dibussare alle porte degli intermediari della comunicazione per imporre o chiedere aiuto, collaborazione o supporto nell individuazione dei responsabilidiquestaoquellacondottaillecitapostainesserenel cyberspazioe,talvolta,persancire,accertareofarvalereformedi responsabilità più o meno oggettiva laddove vana sia risultata la possibilitàdirintracciareognidiversoresponsabiledellacondotta incriminata. Insufficienti in tale prospettiva appaiono le petizioni di principiopurcontenuteindiversedisposizionidileggenazionalie comunitarie da ultimo, ad esempio, nella disciplina sul commercio elettronico con riferimento all esclusione di ogni responsabilità degli intermediari della comunicazione sebbene subordinatamente al ricorrere di determinate condizioni in relazioneallecondotteposteinesseredaipropriutenti. E sufficiente sfogliare alcuni recentissimi provvedimenti normativieporreattenzioneatalunealtrettantorecentiiniziative imprenditoriali assunte da intermediari della comunicazione di grande fama e notorietà per rendersi conto che dette petizioni di principio non valgono ad appagare la naturale esigenza di imputazione di ogni condotta giuridicamente rilevante lecita o 158

159 illecita adundeterminatosoggettonéasuperareetravolgereil principio della responsabilità patrimoniale o personale di carattere penale di cui sono permeati sebbene con sfumature diverse tuttigliordinamentigiuridici. Bastipensare guardandoallarealtàitaliana allalegge 21maggio2004,n.128 Conversioneinlegge,conmodificazioni, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo che pone a carico degli intermediari della comunicazione ferma in astratto la loro irresponsabilità sancita daultimonelladisciplinadiattuazionedelladirettivacomunitaria in materia di commercio elettronico l obbligo di comunicare le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate nonché quello di porre in essere tutte le misure dirette ad impedire l accesso ai contenutideisitiovveroarimuovereicontenutimedesimi. La stessa disposizione, peraltro, sanziona la violazione di tali obblighi con una sanzione amministrativa pecuniaria da euroa euro. Non è questa la sede per soffermarsi ad analizzare la portataelepossibiligraviricadute sottoilprofilodellalibertàdi manifestazione del pensiero delle richiamate disposizioni di legge ma sembra, sin d ora, possibile rilevare come previsioni di tale tenore finiscano inevitabilmente con il far rientrare dalla finestra forme di responsabilità benché indiretta degli intermediari della comunicazione spingendo, così, tali soggetti all adozione di politiche rigide e restrittive circa la libertà dei propri utenti di comunicare al pubblico telematico attraverso i propriservizi contenutianchesolopotenzialmenteilleciti. Non differenti preoccupazioni, d altro canto, si registrano spingendolosguardoaldilàdeiconfininazionali. E,infatti,delleultimeorelanotiziacheBritishTelecom uno dei più grandi fornitori di accesso alla Rete operante sul territorio Europeo sta per lanciare il progetto Cleanfeed attraversoilqualeilproviderintendebloccarel accessodeipropri utenti ai siti da esso autonomamente censiti contenenti materialepedopornografico. Si tratta di un iniziativa ovviamente difficile da contestare in considerazionedellenobilifinalitàchemiraaraggiungeremache, tuttavia, desta più di una perplessità sotto il profilo della legittimità ed opportunità delle modalità con le quali la British Telecomsiprefiggedipervenireatalerisultato. Anche se non si conoscono ancora i dettagli della piattaforma informatica che verrà a tal fine utilizzata è, infatti, 159

160 evidente che per un verso essa comporterà inevitabilmente un attività più o meno trasparente di monitoraggio della navigazione di tutti gli utenti che accederanno ad internet attraverso detto provider e, per altro verso, essa richiederà una costante attività di valutazione del contenuto dei siti esistenti in retealfinedipredisporreemantenerecostantementeaggiornata lablacklistdeisitichebritishtelecomriterràessereconnotatida contenutipedopornografici. Entrambi i casi appena richiamati appaiono, dunque, sintomatici di quanto si è andati sin qui dicendo: l anonimato assoluto degli utenti spinge l Autorità a rivolgere le proprie attenzionisugliintermediaridellacomunicazioneequestiultimia tutelarsi ponendo in essere iniziative censorie che, quand anche nobili ed apprezzabili sotto il profilo teleologico risultano, comunque,pericoloseinrelazioneapossibiliattentatiallaprivacy degliutentinonchéallalibertàdimanifestazionedelpensiero. In tale contesto appare urgente tornare a riflettere sulla possibilità di eliminare alla radice ogni forma di anonimato assoluto in internet e sostituirla, almeno, con formule di anonimato c.d. relativo nell ambito delle quali potrebbe riconoscersi agli utenti di agire in Rete in modo anonimo o sotto identità dissimulate a condizione che sia poi eventualmente possibile per finalità del tutto eccezionali e particolari quali, ad esempio,quelledigiustizia risalireallaveraidentitàdell autore dellacondotta. Al contrario di quanto da più parti frequentemente si prospetta si tratterebbe di una soluzione connotata da grani istanze liberali e ciò soprattutto in considerazione dei paventati rischi connessi all opposto scenario con il quale ci stiamo già confrontando. Solo per questa via appare possibile auspicare che in un domani non troppo lontano Internet si scrolli definitivamente di dosso quell immagine di sconfinato campo da gioco pieno di insidieepericoliche,sinoadoggihaimpeditoildiffondersidiun utilizzo maturo e consapevole delle risorse telematiche relegandole ad un ruolo che ne mortifica grandemente le reali ambizioni,attitudiniepotenzialità. Chirompepagacièstatoinsegnatosindabambinienon c è alcuna buona ragione per fare a mano di questa elementare regoladiciviltàprimaancorachegiuridicanelcyberspazio. Mr.Nobodynonhanessundiritto. 1 aprile2008 PuntoInformatico 160

161 Nelle ultime settimane la vicenda che ha visto contrapposta Wikipedia al Sindaco di Firenze ha riacceso il dibattito inrealtàmaicompletamentesopito sull anonimatoin Rete: da una parte quanti si dicono convinti che l anonimato costituisca un diritto fondamentale ed inviolabile degli utenti e dall altraquanti,invece,sidichiaranoprontiarinunciarvi 58. La questione è complessa e costituisce, probabilmente, unodeiproblemidimaggiorrilievocheilegislatoridituttiipaesi sarannochiamatiadaffrontareneiprossimianni. Nessun Ordinamento giuridico, infatti, può prescindere dalla necessità di imputare ad un soggetto determinato ogni condotta giuridicamente rilevante nonché i suoi effetti e conseguenze, si tratti di responsabilità civile, penale o amministrativa o, piuttosto, dell assegnazione di un premio, del riconoscimentodiundirittoodelpagamentodiuncredito. E ovvio, d altra parte, che in caso di impossibilità di identificare l autore della condotta, nella più parte dei casi, si rendenecessarioricorrereameccanismisussidiaridiimputazione deglieffettiedelleconseguenzedellacondottamedesima. L anonimato in Rete, secondo i sostenitori di tale teoria, rappresenterebbe un diritto presupposto per l esercizio di altri diritti e libertà fondamentali quali, ad esempio, la libertà di manifestazionedelpensieroconlaconseguenzacheeliminandoil primosicomprimerebbeanchelaseconda. Sitrattadiunaconclusione,probabilmente,correttasotto unprofilopraticomadifficiledacondividereinterminigiuridicie, soprattutto,nell ambitodiunragionamentodeiurecondendoedi lungo periodo anche perché essa costituisce la risposta ad un problemapostointerminiinesatti. La questione, infatti, a mio avviso se la si vuol porre in terminigiuridicienonpiuttostointermini romantici nonèse sia opportuno sopprimere il diritto all anonimato in Rete costringendo tutti ad agire a volto scoperto ma, piuttosto, se un similedirittopossa,effettivamente,ritenersisussistere. Lamiarispostaatalequesitoènegativa. Mr.Nobody utentemascheratodellarete nonètitolare di alcun diritto e, tantomeno, di quello a mantenere celata la propriaidentità. Il ragionamento alla base di tale conclusione può seguire percorsi logici diversi: muovere dalla nozione di cittadino quale titolaredeidiritti,dall imprescindibilitàdellamanifestazionedella propria identità ai fini dell esercizio di un diritto o, piuttosto, 58 Cfr.pag

162 dall imprescindibile esigenza che all esercizio di ogni diritto o libertàfacciadacontraltarel assunzionediobblighie/oeventuali responsabilità. Proviamo a partire proprio da quest ultima considerazione. L art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadinodel26agosto1789,prevedeche"laliberacomunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo" e "ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere dell'abuso di questa libertàneicasideterminatidallalegge. La responsabilità nelle ipotesi di abuso è, dunque, il contraltare della libertà e, tale responsabilità, presuppone, evidentemente, l imputabilità ad un cittadino determinato dell abusomedesimo. Già sotto tale profilo, pertanto, l idea che si possa pretendere diesercitareundirittoounalibertàsottraendosi,ex ante, all eventuale successiva responsabilità mi sembra, francamente,assaipococonvincente. Mavisonoaltreragionichemiportanoaritenerechenon vi sia spazio né in Rete né fuori della Rete per un diritto all anonimato. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre1948stabilisceche"ogniindividuohadirittoallalibertà dipensiero,dicoscienzaedireligione..."e"allalibertàdiopinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propriaopinione. E ovviochesel eserciziodellalibertàdiopinionedovesse o potesse avvenire in forma anonima non avrebbe avuto alcun senso rafforzare tale libertà fondamentale con il diritto a non esseremolestatoinragionedelsuoesercizio. Ancora una volta, dunque, la libertà di opinione non sembraesserericonosciutanériconoscibileamr.nobody. La libertà di manifestazione del pensiero, il diritto alla privacy,quelloallavorooquelloallasaluteedognialtrodirittoo libertà fondamentale competono al cittadino, identificato da un nome e da un cognome quale appartenente ad un certo Stato ed Ordinamento e non certamente ad un sedicente Mr. Nobody, incappucciato che si rifiuti di svelare la propria identità mentre esigediesercitareipropridirittiolibertà. Contro l idea di un anonimato assoluto in Rete, d altra parte,nonmilitanosoloragionigiuridiche. Gliultimianni,nelcorsodeiqualil anonimatosièimposto come standard de facto con poche eccezioni hanno, infatti, 162

163 evidenziato che l impossibilità di imputare una condotta ad un determinato soggetto, innesca meccanismi complessi quali forme dimonitoraggiodimassa,attribuzionidiresponsabilitàagliispo, piuttosto,agliugc. Persecuzioni e caccia alle streghe in luogo dell individuazionepuntualeedindoloredell autoredellacondotta incriminata. D altra parte l idea che per poter esercitare una libertà fondamentale quale, ad esempio, quella di opinione occorra nascondersi,misembracheabbiailsaporedellasconfittapiùche quello della vittoria come sostenuto da quanti ritengono che l anonimato costituisca un presupposto per l esercizio di altre libertà. Qualèlasoluzionedunque? Amioavvisol anonimatoprotetto.ciascunutentesarebbe liberodiagireinrete mascherato dietroadunnickma,primadi entrare, dovrebbe lasciare all ISP le sue generalità nella consapevolezza che solo l Autorità giudiziaria potrà accedervi nel casoincuisirendaresponsabileovisiailfondatosospettosisia reso responsabile di una serie di illeciti ritenuti dal legislatore di particolaregravità. Mr.Nobodynonhadiritti(maanchedoveri). 5aprile Nei giorni scorsi sono intervenuto in un bel dibattito che PuntoInformaticohaapertoecontinuaadospitaresull'anonimato inrete. Iltitolodelmioarticolocome,peraltro,quellodelmiopost "Mr. Nobody non ha diritti" chiariva e chiarisce senza bisogno di altreparoleilmiopuntodivista:ildirittoall'anonimato(assoluto) non dovrebbe trovare cittadinanza in Rete (ed a ben vedere neppurefuori). Proponevoecontinuoaproporreunanonimatoprotetto: la libertà di agire in Rete sotto qualsiasi nick ma a condizione di lasciare alle porte del cyberspazio agli ISP la propria identità reale cui le sole Pubbliche Autorità dovrebbero poter accedere nell'ipotesiincuimr.(quasi)nobodysimacchiassedicolpegravi. 163

164 Si tratta, peraltro, di una soluzione già proposta molto tempofadastefanorodotà. Tale proposta che io ritengo una precondizione ineliminabile per uno sviluppo civile, democratico ed economico dellareteha,probabilmente,riscossopiùcritichecheconsensi. Lotrovonaturaleenonnesonostupito:lalibertà(quella assoluta) è piu romantica anche della più flebile ed elastica delle regolamentazioni. E' un'aspirazione naturale dell'uomo. Il diritto (in ogni epoca e regime) è sempre e comunque, in un modo o nell'altro, imposto ed è raro e difficile che sia effettivamente NATURALE. Nellecritiche,c'èunargomento,piùricorrentedeglialtri: l'anonimatocomederivazionedeldirittoallaprivacy. E'unaposizionechenonmiconvince. Una cosa è sostenere che ciascuno abbia il diritto di controllareiltrattamentodapartedialtrideipropridatipersonali incluso il proprio nome e cognome e, dunque, anche di inibire a terzi il trattamento inteso come semplice acquisizione di tali dati mentre altra cosa è riconoscere a ciascuno il diritto di agire senza assumersi alcuna responsabilità per le proprie condotte legittimandoloarimanerenascostosottouncappuccio. Qui il diritto alla privacy o, forse, alla riservatezza deve cedere il passo all'esigenza che l'autorità applichi le regole che ciascunordinamentosecondodinamiche sfortunatamente piùo menodemocratichesida. Nonsipuòderivare come,inquesteore,fannoinmolti unprincipiogeneraledaun'eccezione. Mi rendo conto anche io che in taluni regimi e momenti storici parlare in forma anonima può essere l'unico modo di parlare ma per un blogger che così facendo viene posto in condizione di raccontare la verità ci sono decine di migliaia di piratiecriminalicheindossanolostessocappucciodell'anonimato e pongono in essere condotte non meritevoli né di tutela né di garanzia. Nonèmarciandoperlestradediunacittàavoltocoperto e con la certezza di non essere riconosciuti che ci si batte per la democraziao,almeno,nonèquestocheinsegnalastoria. E', per questo, che pur essendo convinto che Internet possacontribuire piùdiquantononabbiagiàfattosinqui alla democraziaglobale sonoaduntempocertochelastradaperché ciòavvenganonèquelladirendereanonimoilpopolodellarete ma, al contrario, quella di dargli un'identità, di consentire a ciascuno, in Rete, di affermare ed esprimere appieno al propria personalità. 164

165 La moltiplicazione dei blog, degli spazi di discussione, di rivistetelematiche"accessibili"adunpubblicoche,sinoaieri,non potevaambireadaccedereaimediatradizionaliperfarconoscere la propria opinione, gli strumenti di democrazia elettronica sfortunatamente ancora troppo poco utilizzati il social web, questa sono, a mio avviso, gli strumenti telematici che possono affermarelademocraziaanchedoveancoranonc'è. Bloggerpiùomenonotihannogiàcostrettopoliticiillustri a giustificarsi, a chiedere scusa a cambiare strada, filmati diffusi dagliugcfannotremaregovernieregimi. L'anonimato assoluto non serve per affermare la libertà anziessocostituisceunasconfitta:vogliopoteresercitareimiei diritti di cittadino globale NONOSTANTE le mie opinioni e NON VOGLIOdovermiNASCONDEREperesercitarle. Allo Stato, quindi, non chiedo di garantire il mio anonimatoassolutoma,semplicemente,dipormiincondizionedi sentirmi libero in Rete e fuori dalla Rete anche ed anzi soprattutto mentre affermo appieno la mia personalità come inscindibile alchimia di convinzioni politiche, ideologiche e religioseedaprescinderedaogniconsiderazionedirazza,sessoo estrazionesociale. Egalité era la parola che risuonava negli anni della rivoluzione francese e che oggi è scritta nelle Carte costituzionali dituttiipaesicheambisconoadefinirsicivili. Che bisogno ci sarebbe di sancire un DIRITTO ALL'UGUAGLIANZAsetuttifossimoUGUALIperchécopertidauno stessocappuccio? 165

166 166 6.Webprivacy. Contrappuntidigitali. Latecnofobiacliccasempreduevolte. 1 agosto2008 PuntoInformatico Il Garante per la tutela della privacy e della riservatezza nelle scorse settimane ha avvertito che fisserà regole chiare e piuttosto restrittive per lo sbarco in Italia del servizio Google streetview:oscuramentodelvoltodellepersone,mascheramento delle targhe, non identificabilità dei comportamenti umani e, infine,adeguatainformazionecircaleripreseincorsoattraversole GoogleCar. Sto facendo un po di zapping in TV: un servizio sulle primecodeaicaselliautostradaliperl esodoestivoeunaltrosulle domenicheecologiche nelleprincipalicittàitalianeconimmagini di repertorio, un programma di viaggi e turismo alla scoperta di strade,piazzeemonumentidellenostrecittàd arte. Migliaia e migliaia di fotogrammi di targhe, volti di persone ben visibili, frammenti di vita comune: coppie e famiglie in partenza per questa o quella località, anziani rimasti in città e cittadini e stranieri a passeggio per le vie delle nostre città per mano,dasoliopiuttostoabbracciati. Eppure io non ho mai visto la troupe di un emittente televisiva preceduta da un gobbo con la gigantografia di un informativasullaprivacyo,piuttosto,leimmaginidiviaggiatori e passanti rese irriconoscibili attraverso accorgimenti digitali o, magari, i numeri delle targhe dei veicoli in coda al casello mascheratielettronicamente. Perché in TV tutto va bene e nel web bisogna prestare tantaattenzione? Sulwebcerti fotogrammi diventano eterni misidiràe, dunque,èpiùfacilecheunutentedigooglestreetviewriconosca in un immagine il suo vicino di casa a passeggio con la moglie di quantononlosiainunserviziotelevisivodapochiminuti. Ma basta una differenza quantitativa di questo genere pergiustificareunarispostagiuridicatantodiversaneiduecasi? IlGovernoproponedistampigliareleimprontedigitalidi tutti i cittadini italiani sulle carte d identità mettendo così in circolazione su un supporto fisico un dato biometrico e, dunque, unframmentounicoedirripetibiledell identitàdiogniindividuoe, i più, rimangono a guardare non rendendosi conto o, più probabilmente,fingendodinonrendersicontochecosìfacendosi

167 espone ad un rischio incontrollabile la titolarità di uno dei dati personali più preziosi per ciascuno di noi e si corre il rischio di condannare qualcuno per il fatto solo di aver perso la propria cartad identità afareicontivitanaturaldurantecon unaltrose stesso ingiroperilmondo. Ad un tempo, però, preoccupazioni legate alla necessaria tutela della privacy e dell identità personale hanno precluso di utilizzareidatibiometriciperl attivazionedeidispositividifirma digitale. La biometria, infatti, avrebbe consentito di attaccare il dispositivodifirmaalbracciodell individuoediricrearecosìnel mutato contesto tecnologico la medesima situazione fattuale caratteristicadellasottoscrizioneautografa. L averaccantonatotaleeventualitàhafattosiche,oggi,ci si debba accontentare di una semplice presunzione legale: quella secondo cui il dispositivo deve ritenersi utilizzato, salvo prova contraria,dalsuotitolare. Difficile, ancora una volta, resistere dal domandarsi il perchéditantepreoccupazioni probabilmentecorrette quando si parla di bit e di tanta leggerezza quando si tratta del mondo degliatomi. Qualche mese fa, come ricorderanno i lettori di Punto Informatico, ha fatto scalpore la decisione dell Agenzia delle entrate di pubblicare on line i dati relativi ai redditi dei contribuentiitaliani. L Agenzia,cometempestivamenteaccertòilGaranteperla privacy, aveva sbagliato e violato la disciplina vigente a tutela, appunto,dellaprivacyedellariservatezza. D accordo, ma quei dati erano pubblici ed avrebbero dovuto essere resi accessibili magari con modalità tecniche diverse e meno generaliste anche attraverso gli strumenti telematici. E bastatopaventarel eventualitàcheinfuturociòavrebbe potutoaccadereperchéilpalazzo dopoaverlasciatoladisciplina di riferimento eguale a se stessa per oltre un trentennio si determinasse ad agire d urgenza modificando radicalmente attraverso l art. 42 del Decreto Legge n. 112/2008 (avente ad oggetto Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblicaelaperequazionetributaria ) ilregimedipubblicitàdi quei dati e precludendone in modo pressoché assoluto la comunicazioneediffusione. Il legislatore, dunque, non ha dettato così come sarebbe stato lecito attendersi nuove modalità per l accesso attraverso i nuovistrumentitelematicidiqueidatidapartedeicittadinimaha, 167

168 piuttosto, preferito sottrarli quanto più possibile dal mondo dei bit. Ancoraunesempioprimaditrarrequalcheconclusione. La dichiarazione universale dei diritti dell uomo e del cittadino,lanostracostituzioneequelladicentinaiadialtripaesi, Leggi,Giudiciesentenze sebbeneconintensitàedeterminazione diversa a seconda di regimi ed epoche storiche ricordano da decenni che la libertà di manifestazione del pensiero costituisce unapietraangolarediogniordinamentodemocraticoecheilsuo eserciziodeveesseregarantitoadognicittadino,tral altro,quale insopprimibilestrumentodiaffermazioneedestrinsecazionedella propriapersonalità. La limitatezza dei canali di accesso ai media ha, tuttavia, sino a ieri inesorabilmente compresso il pieno esercizio di tale libertàdapartedeipiùconsegnandol informazionenellemanidi pochi. Oggi,finalmente,esisteunmediaontologicamentediverso da tutti quelli che l hanno preceduto e, per questo, in grado di offrire a chiunque o almeno a quanti hanno la fortuna di appartenereallac.dsocietàdei2/3ovverodegli intrerconnessi lapossibilitàdiesercitaretalelibertà. In tale contesto dalle leggi, dai politici e dai giudici ci si sarebbe attesi una convinta difesa dei nuovi canali di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero: nessuna deroga ai principigeneralisecondocuil eserciziodiognilibertàdevefinire laddoverischiadilederequellaaltruiechiunquedeverispondere delle conseguenze delle proprie condotte ma, ad un tempo, nessuna limitazione all esercizio di tale libertà in nome di regole vecchieesuperatedallatecnologia. Mailmondodeibit,ancora,unavoltahadatovitaaduna reazionedifficilmentespiegabile. Blogger condannati per stampa clandestina senza che nessuno abbia mai loro imposto alcuna registrazione, Blog sequestrati per aver ospitato quello che era già stato scritto su quotidianisenzachenulladelgenereaccadessee,perfinire,ilpiù grande UGC del mondo sul banco degli imputati per non aver impedito senza che nessuna norma glielo imponesse ed in una condizione di oggettiva impossibilità tecnologica che qualche ragazzino postasse, tra milioni di video, anche un filmatino realizzatoconunvideofoninochenonavrebbemaidovutoessere diffuso perché racconta una scena di vita triste ma drammaticamenteautenticaconsumatasiinun aulascolastica. C èunfilocomunechecorrelungoquestiepisodiec èun analogopreoccupantemododiguardarealfuturochelicollega. 168

169 Non so dire cosa sia ma, a me sembra, possa parlarsi di tecno fobia o schizofrenia legislativa o, forse, più semplicemente scarsa consapevolezza del nuovo mondo che, questa volta, non è dall altra parte dell oceano ma lontano solo pochi click dai nostri Parlamentiedalleauledigiustizia. Reddition line:l incertezzadeldiritto. 2maggio Si è scritto molto nelle ultime ora circa l'ormai nota vicendadellapubblicazionesulsitodell'agenziadelleentratedei redditi di tutti i cittadini italiani e si è da più parti gridato allo scandalo in relazione alla scelta del vice ministro uscente di rendere, d'un colpo, accessibile il database dell'agenzia delle Entrate 59. E'ovviochequantoaccadutoèsuscettibilediduediversi livellidilettura:unopoliticoedunostrettamentegiuridico. Politicamente ci si deve chiedere se si è trattato di una sceltaopportunao,piuttosto,inopportuna. Non ho competenze o strumenti per rispondere a questa domandae,quindi,nonpossocheesprimereilmiopensierocome hanno fatto già in molti: ci sono milioni di dati in possesso della nostra Pubblica Amministrazione che sarebbe più importante rendereaccessibiliaicittadinima,sinqui,nessunohamaipensato di metterli on line penso, ad esempio, ai segreti di Stato sulle stragidistatoedaiparentidellevittimechedadecennichiedono, almeno,diconoscereilperchéditantodolore Lapubblicazionedeiredditidegliitaliani,inconfronto,mi sembra un inutile esercizio voyeristico le cui conseguenze pratiche,peraltro,appaionodifficilidavalutare. Credo, in ogni caso, che una decisione opportuna o inopportunachefosse tantonuovanonandassepresamentreil vice ministrosiavviavaapassareiltestimonealsuosuccessore. Giuridicamente,laquestione,èdiversae,adifferenzadelle valutazioni politiche, può e deve essere ancorata a ragionamenti edelementicerti,puntualiedinequivoci. Sfortunatamente,tuttavia,sinquinonèstatocosì. 59 Ilprovvedimentoconilqualeèstatadispostalapubblicazionedelledichiarazioni dei redditi 2005 è disponibile a questa URL: 169

170 L'intervento del Garante per la privacy sebbene ineccepibile sotto il profilo della tempestività è stato approssimativoepocopuntualesottoquellodeicontenuti IltestodelprovvedimentodiinibitoriapronunciatodalGaranteperlatuteladei datipersonaliil30aprile2008: Pubblicazione Internet degli elenchi dei contribuenti da parte dell'agenzia delle entrate 30aprile2008 ILGARANTEPERLAPROTEZIONEDEIDATIPERSONALI Nellariunioneodierna,inpresenzadelprof.FrancescoPizzetti,presidente,deldott. GiuseppeChiaravalloti,vicepresidente,deldott.MauroPaissanedeldott.Giuseppe Fortunato,componentiedeldott.GiovanniButtarelli,segretariogenerale; VISTOilCodiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali(d.lg.30giugno2003,n. 196); VISTO l'art. 69 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19 dellalegge30dicembre1991,n.413,chedisciplinalapubblicazionedeglielenchi deicontribuenti; VISTO che il predetto art. 69, comma 6, prevede, ai fini della consultazione dei predetti elenchi, il loro deposito, per la durata di un anno, sia presso l'ufficio dell'amministrazionefinanziaria,siapressoicomuniinteressati; RILEVATO che il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 5 marzo 2008, che individua le modalità e i termini di formazione degli elenchi relativiall'annodiimposta2005,hadispostounadiversamodalitàdipubblicazione di tali elenchi in un'apposita sezione del sito internet RILEVATOaltresìchetalielenchi,suddivisiinrelazioneagliufficidell'Agenziadelle entrate territorialmente competenti, sono liberamente consultabili anche con la possibilitàdisalvarneunacopiaconfunzioniditrasferimentofile; CONSIDERATOcheilcitatoart.69,comegiàrilevatopiùvoltedaquestaAutorità, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti, recando "una precisa scelta normativa di consultabilitàdapartedichiunquedideterminatefonti""operataperfavorireuna trasparenzainmateriadidatiraccoltidallapubblicaamministrazioneattraversole dichiarazionifiscali"(v.provv.17gennaio2001,doc.webn.41031,provv.2luglio 2003,doc.web.n ,nonchéProvv.18ottobre2007,doc.web.n ); RILEVATO che, "come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interessepubblico o della collettività" (v.,in particolare, Provv. del 2 luglio 2003, cit.); CONSIDERATO tuttavia che il legislatore ha demandato all'amministrazione finanziaria esclusivamente il compito di formare annualmente gli elenchi dei contribuentiecheilregimedipubblicitàèinvecedirettamenteprescrittoperlegge (art.69,comma6,cit.); RILEVATOche,all'esitodiunapreliminareverificaeffettuatadaquestaAutorità,la pubblicazione dei predetti elenchi attraverso il sito web settore; CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma1,lett.a)ed)delcodice,può,anched'ufficio,disporreilbloccoeadottare altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali; 170

171 La questione, peraltro, non era nuova all'ufficio del Garante che l'aveva già affrontata in diverse precedenti occasioni giungendo, peraltro, a conclusioni parzialmente differenti da quellacuiègiuntonelprovvedimentodel30aprile 61. Il punto è questo: la disciplina fiscale (art. 69 del D.P.R. 600/1973) prevede un regime di pubblicità per i dati relativi ai redditi dei contribuenti italiani, stabilendone, altresì termini e modalitàdicomunicazioneediffusionealpubblico 62. RILEVATA la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti e di invitare in via d'urgenzal'agenziaasospenderenelfrattempolapubblicazionedeidatipersonali contenuti negli elenchi dei contribuenti sopra menzionati tramite il sito web nelle more della definizione degli ulteriori accertamentidapartediquestaautorità; RISERVATAlaformulazioneinaltrasedediuninvitoaimezzidiinformazionea non divulgare i dati estratti dagli elenchi resi disponibili in Internet dall'agenzia conlepredettemodalità; VISTAladocumentazioneinatti; VISTEleosservazionidell'Ufficio,formulatedalsegretariogeneraleaisensidell'art. 15delregolamentodelGaranten.1/2000del28giugno2000; Relatoreilprof.FrancescoPizzetti; TUTTOCIÒPREMESSOILGARANTE aisensidell'art.154,comma1,lett.d),delcodice,chiedeulteriorichiarimentie invita l'agenzia delle entrate a sospendere nel frattempo la pubblicazione degli elenchideicontribuentitramiteilsitowebhttp:// 61 IprecedentiprovvedimentidelGarantesonorichiamatinelprovvedimento riportatonellanotaprecedente. 62 Questalanormativadiriferimento: Dpr600del1973 Articolo69 Pubblicazionedeglielenchideicontribuenti. 1.IlMinistrodellefinanzedisponeannualmentelapubblicazionedeglielenchidei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioninell'ambitodell'attivitàdiprogrammazionesvoltadagliufficinell'anno precedente. 2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiaratidaicontribuenti. 3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazionedeiredditi,nonchéicontribuentineicuiconfrontisiastatoaccertato un maggior reddito imponibile superiore a euro 5.164,57 e al 20 per cento del redditodichiarato,oinognicasounmaggiorredditoimponibilesuperioreaeuro , Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascuncomune,iseguentielenchinominatividadistribuireagliufficidelleimposte territorialmentecompetenti: a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. 171

172 E' innegabile che la pubblicazione on line costituisca una modalità di diffusione non conforme alla citata disposizione di legge con la conseguenza che, alla stregua di quanto previsto dall'art.19delcodiceprivacy,essadeveconsiderarsiillecita. Il Garante, pertanto, avrebbe dovuto pronunciarsi con maggior perentorietà e, anziché, limitarsi ad "invitare", inibire all'agenzia delle Entrate la prosecuzione del trattamento (diffusione). Nonmisembra,infatti,chelaquestionerichiedamaggior approfondimento. Ilproblema,tuttavia,dalpuntodivistagiuridico,ora,èun altro:centinaiadimigliaiadipersonehannoavutoaccesso nelle pocheoreincuiciòèstatopossibile aidatirelativialredditodei contribuentiitaliani. Mentre vi scrivo sto scaricando via p2p centinaia di file contenentitalidatienonsono,evidentemente,ilsolo 5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i terminielemodalitàperlaformazionedeglielenchidicuialcomma4. 6.Glielenchisonodepositatiperladuratadiunanno,aifinidellaconsultazioneda parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati.perlaconsultazionenonsonodovutiitributispecialidicuiald.p.r.26 ottobre1972,n Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno esseretrasmessisusupportomagneticoovveromediantesistemitelematici. Dpr633del1972 Articolo66Bis Pubblicazionedeglielenchidicontribuenti. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuentineicuiconfrontil'ufficiodell'impostasulvaloreaggiuntohaproceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimoaquelladovutaovveroun'eccedenzadetraibileorimborsabilesuperioredi oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica,ancheilvolumediaffaridichiaratodaicontribuenti. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascunaprovinciacompresanellapropriacircoscrizioneunelenconominativodei contribuentichehannopresentatoladichiarazioneannualeaifinidell'impostasul valoreaggiunto,conlaspecificazione,perognuno,delvolumediaffari.glielenchi sonoinognicasodepositatiperladuratadiunanno,aifinidellaconsultazioneda parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia pressoicomuniinteressati.perlaconsultazionenonsonodovutiitributispecialidi cuialdecretodelpresidentedellarepubblica26ottobre1972,n.648. Glistessiufficipubblicano,inoltre,unelencocronologicocontenenteinominativi deicontribuentichehannorichiestoirimborsidell'impostasulvaloreaggiuntoedi quellichelihannoottenuti. 172

173 Che potrò o dovrò farne? E cosa dovranno farne quanti, primadime,lihannoscaricatidirettamentedalsitodelleagenzie delleentrate? Sumoltiquotidianion lineesumigliaiadisiti,oggi,sono snocciolati,comunicati,diffusiecommentatiquestidati.e'lecito? Lalegge quellafiscaleintendo nonlodiceedilgarante delaprivacyhasinquitaciuto. La mia personale opinione è che la pubblicazione via internetditalidati,allostato,debbaessereconsiderataillecitain quanto non"coperta" da alcuna disposizione di legge e relativa a datidicui sebbeneattraversoilprovvedimentointerlocutoriodel 30aprile ilgarantehavietatoladiffusioneon line. E' ovvio, tuttavia, che occorre una regola ex lege o attraverso un provvedimento del Garante chiara ed universale altrimenti, nei prossimi mesi, sui giornali, in televisione, in Rete, neitribunalienell'ambitodeipiùdiversirapportitraprivatiquesti dativerrannocontinuamenteutilizzatieciritroveremo,ognivolta, a chiederci se ed in che limiti tali dati possono essere archiviati, comunicatio,piuttosto,diffusi. Questo è il problema oggi sul tavolo ed è un problema seriochevarisoltoedaffrontatosenzaperdertempoarifletteresu ciòcheèaccadutoinquella benedettaomaledetta mattinadel 30aprile Chenepensate? Reddition line:attentiallecurepiùdannosedelmale. 4maggio L'errore possiamo chiamarlo così, quale che sarà la qualificazione giuridica che al fatto daranno nelle prossime ore l'autoritàgaranteelamagistratura commessodall'agenziadelle Entrate il 30 aprile ha generato reazioni incontrollate ed incontrollabili che anziché spegnere l'incendio lo stanno alimentando. Lacurapropostarischia,però,dirisultarepiùdannosadel male. E'pacifico,ormai,chel'AgenziadelleEntratenonavrebbe dovutoprocedereallapubblicazioneviainternetdeiredditidei38 milioni di contribuenti italiani ma da qui a parlare di richieste risarcitorie mulitimiliardarie e di sequestri nelle case delle centinaia di migliaia di utenti che nella mattinata del 30 aprile hanno scaricato sui propri PC i dati resi disponibili dallo Stato il passoèlungo. 173

174 Una richiesta risarcitoria di 520 Euro per ogni contribuentechesièvistopubblicareon lineilproprioredditoper un totale di 20 miliardi di euro è, probabilmente, un buon claim pubblicitario ed un eccezionale titolo ad effetto per chiunque sia alla ricerca di facile notorietà ma non ha, evidentemente, alcun fondamentogiuridico. Qualesarebbeildannosoffertodaciascunodei38milioni dicontribuentiitalianiperilsolofattodell'avvenutapubblicazione del proprio reddito relativo al 2005? Quale il criterio di determinazione della misura del risarcimento? Chi l'ha detto che tuttiicontribuentiitalianisonocontrariallapubblicazioneon line deipropriredditiedeterminati,pertanto ammessoanchechene sussistesseroipresupposti adagireperilrisarcimentodeidanni sofferti? Tanto per cominciare il 68% degli oltre 100 mila italiani che hanno, sin qui, risposto al sondaggio promosso da Repubblica.it ha mostrato di condividere la scelta dell'agenzia delleentrate mila contribuenti X 520 Euro = Euro. Briciole in confrontoallarichiestarisarcitoriadi20miliardichesivorrebbe avanzaremabriciolesignificativedelfattochenoncisipuòergere a"rappresentanti"dituttiedinterpretidellavolontàpopolarecon tantaleggerezza. E' fuor di dubbio che quanto accaduto sia un fatto grave mapropriotalegravitàdovrebbespingeretuttiacontribuire,con responsabilitàedequilibrioallaricercadiunasoluzionepiuttosto cheallasolitaitalicacorsaall'aggiudicazionedieffimeranotorietà mediatica. Ierièstatoquelcheèstatoenessunoricondurràmaipiùi datirelativialreddito2005deicontribuentiitalianinellesegrete camere dell'agenzia delle Entrate né in quelle invero meno segrete dei Comuni ma, domani, è un altro giorno ed è urgente individuareunasoluzioneidoneaaprevenireprevedibiliabusidi tali dati e, soprattutto, a distinguere l'abuso dall'uso lecito che deglistessidatiicittadinihannoildirittodifare. Lalegge(art.69D.P.R.600/1973)riconosceachiunqueil diritto di accedere ai dati relativi al reddito dei contribuenti italiani a prescindere da qualsivoglia valutazione circa la meritevolezzadell'interessechespingeilsingoloall'accesso. 63 IrisultatiaggiornatidelsondaggiocondottodaLaRepubblicasonopubblicatia questa URL: l 174

175 Ladetenzioneditalidati acondizione,ovviamente,chenonsene faccia un uso illecito è, dunque, da ritenersi perfettamente conforme alla disciplina vigente senza che, in senso contrario, possa valere un criterio quantitativo secondo il quale ritenere lecitaladetenzionediunmodestoquantitativodidatiedillecitala detenzionedellatotalità. Miriescedifficilequalificarecomeillecitalaraccoltaditali dati effettuata dai cittadini italiani attraverso il sito dell'agenzia delle Entrate e, in ogni caso, mi sembra irragionevole ordinare a quanti hanno scaricato tali dati di distruggerli e, eventualmente, andarli a richiedere presso gli uffici della stessa Agenzia o, piuttosto,pressoicomuni. Spetterà,inognicaso,alGarante inconformitàaquanto dispostodall'art.17delcodiceprivacy stabilireeventualimisure e modalità attraverso le quali i dati acquisiti dall'agenzia delle Entratepotrannoesseretrattati. In tale prospettiva occorrerebbe, peraltro, tener presente che la disciplina fiscale sull'accesso ai dati dei contribuenti andrebbe, a ben vedere, reinterpretata alla luce di quanto oggi previstonelcodicedell'amministrazionedigitaleche,comeènoto, sancisce il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni rese disponibili dalla Pubblica Amministrazione attraverso gli strumentiinformaticietelematici. Non sarebbe, pertanto, peregrina, domani, l'istanza di un cittadino che dopo aver cancellato i dati scaricati nella mattinata del 30 aprile dal sito dell'agenzia delle Entrate, richiedesse a quest'ultima di trasmetterglieli nuovamente, a mezzo posta elettronicaoaltrocanaletelematico. Troppo facile, in questo contesto, imputare gravi responsabilità agli utenti che oggi dispongono di quei dati e minacciaresanzioniesequestri. Laquestioneèun'altrae,quantoaccaduto,cicostringead affrontarla: il regime della pubblicità dei dati detenuti dalla pubblica amministrazione nella società dell'informazione o per dirlaconleparoledijeremyrifkin nell'eradell'accessononpuò piùfarsiscudodelladifficoltàpraticachelaburocraziaedilregime cartaceo della documentazione amministrativa hanno sin qui postosullespalledichiaqueidatiavevadirittodiaccedere. Ilfattocheieriinpochisirecasseropressol'Agenziadelle Entrate o presso i competenti comuni a chiedere di conoscere il reddito di amici e parenti non significa che l'accesso a quei dati potesseconsiderarsiristrettoo,addirittura,illecito. Oggi, pubblico in assenza di ulteriori restrizioni determinate ex lege significa effettivamente accessibile da chiunqueancheviaweb. 175

176 Reddition line/3:abenvederenonècosìsemplice 5maggio Lo riconosco ho semplificato troppo un problema complesso e pur sforzandomi di rimanere obiettivo mi sono lasciato trascinare dal vasto movimento di opinione (giuridica e politica)contrarioallasceltaoperatadallaagenziadelleentrate. A ben vedere credo che alla questione possa e debba guardarsi in maniera meno conservatrice e soprattutto, sforzandosidiprescinderedalcontigente. L'Agenzia delle Entrate nel rispondere al Garante per la Privacy questo pomeriggio ha, sostanzialmente, individuato il fondamento della propria decisione nel Codice dell'amministrazione digitale che come, peraltro, ricordavo nel mio post di ieri in effetti, prevede che le Pubbliche Amministrazionisianotenutearendereaccessibilii"datipubblici" attraversostrumentiinformaticietelematici. Continuo a pensare che l'agenzia delle Entrate abbia peccato di leggerezza nello stabilire le modalità di pubblicazione deiredditidei38milionidicontribuentiitaliani comehoscritto sin dall'inizio e come spiega bene Andrea Monti ma inizio a ritenerechel'errorenonsiaconsistitonellasceltadellostrumento telematicoeche,anzi,idatidicuistiamoparlando,oggi,debbano essere conoscibili attraverso tale strumento benché, probabilmente, non in maniera "centralizzata" ed a cura dell'agenziamainmanieradecentralizzataedacuradellesingole amministrazioni periferiche (uffici delle imposte e comuni) individuatedall'art.69deld.p.r.600/1973. A tale conclusione mi conduce l'analisi del quadro normativo cui è affidata la disciplina della materia alla luce delle importantinovità sebbenetroppospessodimenticate introdotte nell'ordinamentoconilcodicedell'amministrazionedigitale. Il punto è esattamente questo: in che misura le disposizioni di legge introdotte con il CAD hanno inciso sulle normeprevigenti? L'art.1delCADchiariscecheper"datopubblico"debbaintendersi quello"conoscibiledachiunque". La definizione coincide esattamente con quella contenuta all'art. 69 del D.P.R. 600/1973 con la conseguenza che, allo stato, non vi è spazio per ritenere che i dati relativi al reddito dei contribuentiitalianinonsianodatipubblicialmenolimitatamente all'intervallotemporalenell'ambitodelqualelanormaneconsente laconsultabilità,appunto,dapartedichiunque. 176

177 Numerose disposizioni del CAD tra le quali l'art. 50 prevedono, inoltre, che le PA debbano e non semplicemente possano porreadisposizionedeicittadiniidatipubblicidaesse detenuti "con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione" sebbene "alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altrepubblicheamministrazioniedaiprivati"nonchéneilimitidi "conoscibilitàdeidatiprevistidalleleggiedairegolamenti"edalle normeinmateriadiprotezionedeidatipersonali. L'art. 69 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli elenchi contenentiiredditideicontribuentiitalianisiano"depositatiperla duratadiunanno,aifinidellaconsultazionedapartedichiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati". Non mi sembra azzardato, francamente, ritenere che la locuzione"presso", successivamente all'entrata in vigore del CAD debbaessereinterpretatacomesesiriferisseancheaisitiinternet deicitatiuffici(imposteecomuniinteressati). Ogni diversa lettura della norma, infatti, finirebbe con il risultare incompatibile rispetto alle previsioni contenute nel codicedell'amministrazionedigitaleconlaconseguenzadidover ritenerelanormatacitamenteabrogata almenoinquellaparte pereffettodiunanormasuccessivaerelativaallastessamateria. Ilproblemanonriguardasolol'art.69delD.P.R.600/1973 relativo ai dati dei redditi dei contribuenti italiani ma, più in generale,ogninormachepursancendolaconoscibilitàdapartedi chiunque di un dato in possesso della PA non riconosca poi ai cittadini il diritto di accedervi attraverso strumenti informatici o telematici. Mi sembra che, allargando l'angolo di visuale si riesca a guardare al problema in termini squisitamente giuridici ed in modo scevro dai condizionamenti legati al particolare carattere dei dati oggetto della vicenda che ha visto protagonista l'agenzia delleentrate. La conclusione cui si perviene seguendo tale ragionamento è, dunque, che, forse, l'agenzia delle Entrate ha, effettivamente, violato la vigente disciplina sulla privacy per le modalità prescelte in relazione alla pubblicazione dei dati dei redditi degli italiani (accesso indiscriminato sul proprio sito e downloaddiinteriarchivi)ma,queidati almenosintantocheil legislatore non ne modificherà il regime di pubblicità devono, comunque,essereresidisponibiliattraversointernetdapartedei soggetti ai quali l'agenzia delle Entrate li ha trasmessi (uffici territorialidelleimposteecomuni). 177

178 Sitratta,amioavviso,diunaconclusionedicuiilGarante perlaprivacydovràtenercontonell'interveniresullaquestionee ciòconparticolareriferimentoallaposizionedituttiquegliutenti che oggi dispongono dei dati a suo tempo scaricati dal sito dell'agenziadelleentrateedintendonoutilizzarli. Tale utilizzo alla luce di quanto ho cercato di riassumere sin qui, mi sembra, infatti lo scrivevo già ieri lecito almeno in astratto e salvo verificare l'illiceità di talune particolari forme di utilizzo. Sarebbe un peccato se preoccupati di difendere la riservatezza dei nostri redditi ci lasciassimo passare davanti un trenosulqualeviaggiaunimportanteprincipiodiciviltàgiuridica quale quello dell'utilizzabilità degli strumenti telematici ai fini dell'accessoaidocumentipubblicidellapa. Queiredditidevonotornareonline 64 8maggio2008 PuntoInformatico ÈdipocheorefailprovvedimentoconcuiilGarantesulla privacy si è pronunciato in ordine alla pubblicazione su Internet deidatifiscalideicontribuentiitalianicuihaprocedutoil30aprile scorsol'agenziadelleentrate L articoloèstatoscrittoconilcollegacarmelogiurdanella. 65 IltestodelprovvedimentoresodalGaranteperiltrattamentodeidatipersonali l 8maggio2008: Redditionline:illegittimaladiffusionedeidatisulsitoInternetdell'Agenziadelle entrate 6maggio2008 G.U.n.107dell'8maggio2008 ILGARANTEPERLAPROTEZIONEDEIDATIPERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. GiuseppeFortunato,componentiedeldott.GiovanniButtarelli,segretariogenerale; VISTOilCodiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali(d.lg.30giugno2003,n. 196); VISTA la disciplina che regola la pubblicazione degli elenchi nominativi dei contribuentichehannopresentatoledichiarazioniaifinidell'impostasuiredditie dell'imposta sul valore aggiunto; rilevato che su questa base gli elenchi sono formatiannualmenteedepositatiperunanno,aifinidellaconsultazionedapartedi chiunque, presso i comuni interessati e gli uffici dell'agenzia competenti territorialmente; rilevato che con apposito decreto devono essere stabiliti annualmente "i termini e le modalità" per la loro formazione (art. 69 d.p.r. 29 settembre1973,n.600,comemod.dall'art.19l.30dicembre1991,n.413;art.66 bisd.p.r.26ottobre1972,n.633); VISTO il provvedimento con il quale l'agenzia delle entrate ha attuato tale disciplina per il 2005 disponendo che gli elenchi, distribuiti ai predetti uffici dell'agenzia e trasmessi ai comuni mediante sistemi telematici, siano altresì pubblicati nell'apposita sezione del sito Internet dell'agenzia 178

179 "ai fini della consultazione" "in relazione agli uffici dell'agenzia delle entrate territorialmente competenti" (Provv. Direttore dell'agenzia5marzo2008prot /2007); VISTO il provvedimento del 30 aprile 2008 con il quale questa Autorità, appena avuta notizia di tale diffusione in Internet e avendo ritenuto sulla base di una verificapreliminarecheessanonrisultavaconformeallanormativadisettore,ha invitatoinviad'urgenzal'agenziaasospenderla; RILEVATO che con tale provvedimento il Garante ha anche invitato l'agenzia a fornire ulteriori chiarimenti che, sollecitati con nota dell'autorità del 2 maggio, sonopervenutineltermineindicato(notaagenzia5maggio2008n.2008/68657); esaminatelededuzioniformulateeladocumentazioneallegata; RILEVATO dalle segnalazioni pervenute e dagli elementi acquisiti nell'istruttoria preliminare che la diffusione in Internet a cura direttamente dell'agenzia, contrariamenteaquantodaquestasostenutonellapredettanota,contrastaconla normativainmateria,inquanto: 1)ilprovvedimentodelDirettoredell'Agenziapotevastabiliresolo"iterminiele modalità"perlaformazionedeglielenchi.laconoscibilitàdiquestiultimièinfatti regolatadirettamentedadisposizionedileggecheprevede,qualeunicamodalità,la distribuzioneditalielenchiaisoliufficiterritorialmentecompetentidell'agenziae lalorotrasmissione,anchemediantesupportimagneticiovverosistemitelematici, ai soli comuni interessati, in entrambi i casi in relazione ai soli contribuenti dell'ambito territoriale interessato. Ciò, come sopra osservato, ai fini del loro depositoperladuratadiunannoedellaloroconsultazione senzachesiaprevista la facoltà di estrarne copia da parte di chiunque (art. 69, commi 4 ss., d.p.r. n. 600/1973cit.;v.ancheart.66bisd.P.R.26ottobre1972,n.633); 2)ilCodicedell'amministrazionedigitale,invocatodall'Agenziaasostegnodella propria scelta, incentiva l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, il Codice stesso fa espressamente salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e regolamenti (come avviene nel menzionato art. 69), nonché le norme e le garanzie in tema di protezione dei dati personali (artt. 2, comma 5 e 50 d.lg. 7 marzo2005,n.82); 3)lapredettamessaincircolazioneinInternetdeidati,oltreaesseredipersé illegittima perché carente di una base giuridica e disposta senza metterne a conoscenza il Garante, ha comportato anche una modalità di diffusione sproporzionatainrapportoallefinalitàperlequalil'attualedisciplinaprevedeuna relativa trasparenza. I dati sono stati resi consultabili non presso ciascun ambito territorialeinteressato,maliberamentesututtoilterritorionazionaleeall'estero. L'innovativitàditalemodalità,emergentedallestessededuzionidell'Agenzia,non traspariva dalla generica informativa resa ai contribuenti nei modelli di dichiarazioneperl'anno2005.l'agenzianonhaprevisto"filtri"nellaconsultazione on lineeharesopossibileainumerosissimiutentidelsitosalvareunacopiadegli elenchiconfunzioniditrasferimentofile.lacentralizzazionedellaconsultazionea livellonazionalehaconsentitoaimedesimiutenti,giànelristrettonumerodiorein cui la predetta sezione del sito web è risultata consultabile, di accedere a innumerevoli dati di tutti i contribuenti, di estrarne copia, di formare archivi, modificareedelaborareidatistessi,dicrearelistediprofilazioneeimmetteretali informazioniinulteriorecircolazioneinrete,nonché,inalcunicasi,invendita.con ciò ponendo anche a rischio l'esattezza dei dati e precludendo ogni possibilità di garantirecheessinonsianoconsultabilitrascorsol'annoprevistodallamenzionata norma; 4)infine,varilevatochequestaAutoritànonèstataconsultatapreventivamente dall'agenzia stessa, come prescritto rispetto ai regolamenti e agli atti 179

180 amministrativiattinentiallaprotezionedeidatipersonali(art.154,comma4,del Codice); CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni suesposte, non risulta lecita la predettaformadipubblicazionedeglielenchi; CONSIDERATOpertantoche,aconfermadellasospensionegiàeffettuata,vainibita all'agenzia la diffusione ulteriore in Internet dei predetti elenchi con le modalità sopraindicate,nonchélalorodiffusioneinmodoanalogoperiperiodidiimposta successivi al 2005 in carenza di un'idonea base normativa e della preventiva consultazionedelgarante(artt.143,comma1,lett.c)e154,comma1,lett.a),b)e d),delcodice); CONSIDERATOcheconcontestualealtroprovvedimentovacontestataall'Agenzia laviolazioneamministrativaperl'assenzadiun'idoneaepreventivainformativaai contribuentiinteressati(artt.13e161delcodice); CONSIDERATO che coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal menzionato sito Internet, non possono metterli ulteriormenteincircolazionestantelaviolazionedileggeaccertataconilpresente provvedimento; considerato che tale ulteriore loro messa in circolazione in particolaremedianteretitelematicheoaltrisupportiinformatici configuraunfatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato (artt.11,commi1,lett.a)e2,13,23,24,161e167delcodice);rilevatapertantola necessitàdifavorirelapiùampiapubblicitàalpresenteprovvedimento; CONSIDERATO che restano tuttavia impregiudicate le altre forme di legittimo accesso agli elenchi consultabili da chiunque presso comuni interessati e uffici dell'agenziacompetentiterritorialmente,aifinidiunlorolegittimoutilizzoanche perfinalitàgiornalistiche; CONSIDERATOche,qualorailParlamentoeilGovernointendesseroporremanoa una revisione normativa della disciplina sulla conoscibilità degli elenchi dei contribuenti anche in rapporto all'evoluzione tecnologica, si porrà l'esigenza di individuare,sentitaquestaautorità,opportunesoluzioniemisurediprotezioneper garantireungiustoequilibriotral'esigenzadiformeproporzionatediconoscenza deidatideicontribuentielatuteladeidirittidegliinteressati; VISTEleosservazionidell'Ufficio,formulatedalsegretariogeneraleaisensidell'art. 15delregolamentodelGaranten.1/2000del28giugno2000; Relatoreilprof.FrancescoPizzetti; TUTTOCIÒPREMESSOILGARANTE: 1)aconfermadellasospensionedellapubblicazionedeglielenchinominativiper l'anno2005deicontribuentichehannopresentatodichiarazioniaifinidell'imposta suiredditiedell'impostasulvaloreaggiunto,aisensidegliartt.143,comma1,lett. c)e154,comma1,lett.a),b)ed),delcodice,inibisceall'agenziadi: a) diffondere ulteriormente in Internet detti elenchi con le modalità che il presenteprovvedimentohastabilitoessereincontrastoconladisciplinadisettore attualmentevigente; b) diffonderli in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005, in carenzadiidoneabasenormativaedellapreventivaconsultazionedelgarante; 2)mandaall'Ufficiodicontestareall'Agenzia,concontestualeprovvedimento,la violazione amministrativa per l'assenza di un'idonea e preventiva informativa ai contribuentiinteressati; 3)disponechel'Ufficiocurilapiùampiapubblicitàdelpresenteprovvedimento, anche mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, al finedirendereedotticolorochehannoottenutoidatideicontribuentiprovenienti, ancheindirettamente,dalsitointernetdell'agenzia,dellacircostanzacheessinon possonocontinuareametterliincircolazionestantelasuespostaviolazionedilegge echetaleulterioremessaincircolazioneconfiguraunfattoillecitoche,ricorrendo determinatecircostanze,puòavereanchenaturadireato. 180

181 Le conclusioni cui è pervenuto il Garante sono sostanzialmenteinlineaconquantoeranell'ariaormaidagiorni: l'agenziadelleentratehaviolatoladisciplinavigenteinmateriadi privacy e riservatezza procedendo alla pubblicazione a mezzo Internetdidaticheavrebbe,invece,dovutolimitarsiatrasmettere aicomuniedaipropriufficisulterritorio. Muovendodataliconclusioni,ilGarantehaquindiinibito all'agenziadelleentrateogniulteriorediffusioneininternetdegli elenchi contenenti il reddito dei contribuenti relativo al 2005 nonchéaisuccessiviperiodidiimpostae"ammonito"quantisiano frattanto entrati in possesso di tali elenchi a non porli ulteriormenteincircolazione. Ladecisioneècondivisibilenelleconclusionicuiattraversoessasi perviene a proposito della sostanziale illegittimità della condotta dell'agenziadelleentratemalasciaperplessicircaalcunipassaggi logicidellamotivazionee,soprattutto,alcuniprincipidipiùampio respiro che, attraverso essa, l'autorità sembrerebbe voler affermare. Secondo il Garante, infatti, l'illegittimità della condotta dell'agenzia delle Entrate deriverebbe dalla circostanza che il Codice Privacy autorizzerebbe le pubbliche amministrazioni alla comunicazione e diffusione dei dati solo laddove espressamente previsto dalla legge e l'art. 69 del D.P.R. 600/1973 non prevederebbe,traleformediconoscibilitàdeglielenchideiredditi deicontribuenti,ladiffusioneonline. L'Agenzia delle Entrate avrebbe, pertanto, dovuto astenersi dal procedervi. In tale ragionamento, tuttavia, il Garante omette, a nostro avviso, di tenere nella debita considerazione quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, quasi che le norme in esso contenute dovessero per rango o per volontà del legislatore cedere il passo, in ogni caso, a quelle dettate dal Codice Privacy. Taleposizionenonconvinceinquantosembracaratterizzatadaun approccioeccessivamenteconservatoreeprivacy centrico,secisi perdonailneologismo. 1.Tantopercominciare,sembrautilericordarecheidatirelativial redditodeicittadiniitalianisonodatipubblici. Lo stabilisce senza tema di smentite il combinato disposto degli artt. 69 del d.p.r. 600/1973 e 1, lett. n) del Codice dell'amministrazionedigitale. La prima delle due citate disposizioni, al sesto comma chiarisce cheglielenchideiredditideicontribuenti"sonodepositatiperla duratadiunanno,aifinidellaconsultazionedapartedichiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i Comuni 181

182 interessati" mentre la seconda stabilisce che per "dato pubblico" deveintendersi"ildatoconoscibiledachiunque". Tale aspetto appare, invero, sottovalutato nel provvedimento del Garante. 2. È vero che l'art. 69 del D.P.R. 600/1973 non contempla tra le modalità attraverso le quali garantire a chiunque l'accesso agli elenchideiredditideicontribuentilapubblicazioneditalidatisu Internet. Forse, tuttavia, sarebbe stato utile, per il Garante, interrogarsi sul carattere tassativo o meno delle modalità di accessoprevistedataledisposizionee,soprattutto,sull'eventuale necessità di considerare integrata detta norma al pari di ogni altra di analogo tenore dalle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazionedigitale. Quanto al primo aspetto appare utile ricordare che il Tar Lombardia, in una decisione del 9 gennaio 1981, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della pubblicazione da parte di un comunediunopuscolocontenenteiredditideicittadiniresidenti nelproprioterritoriohagiàavutooccasionedistabilireche"l'art. 69d.P.R.29settembre1973n.600,cheprevedeildepositodegli elenchi dei contribuenti al fine di consentirne a chiunque la consultazione, non preclude altre forme di pubblicità idonee a perseguireloscopodipubblicautilitàdiunacorrettainformazione deicittadini,conformementeadunadellefinalitàdellariformadel settore,chesiprefiggeva,tral'altro,unamaggioretrasparenzadel rapportotributarioattraversocontrollisvoltianchemediantepiù ampieformepartecipative". CertositrattasolodiunapronunciadiunGiudiceamministrativo, manonpuònegarsicheessastaasignificarecheunaletturameno conservatrice della disciplina fiscale in materia di accesso ai redditideicontribuentièpossibile.l'aspetto,anostroavviso,più rilevanteè,tuttavia,ilsecondoovverol'impattocheledisposizioni del codice dell'amministrazione digitale hanno avuto sulla disciplinaprevidente. L'art.2delCADstabilisceche"LoStato,leRegionieleautonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione" ed il successivo art. 12, c.5, prevede che "Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nelrispettodellevigentinormative,l'accessoallaconsultazione,la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di serviziofralediverseamministrazioni". 182

183 Si tratta di disposizioni di legge successive all'art. 69 del D.P.R. 600/1973cosìcomemodificatodallalegge30dicembre,1991,n. 413 e di pari rango, con la conseguenza che esse vanno ad integrareognidisposizioneprevigente. Difficile,intalecontestonormativo,nonnutrirealmenoilsospetto che la disposizione contenuta nel sesto comma dell'art.69 del D.P.R.600/1973,secondocuiglielenchideidativannodepositati pressoicomuniinteressati,debbaintendersiriferitaancheaisiti internetditalicomuni. 3.Laconclusionecuisipervieneseguendotaleragionamentoèche, allostato,nonsembrapossibileconsideraretoutcourtillegittima la pubblicazione online degli elenchi dei redditi dei contribuenti italiani che, anzi, appare almeno laddove operata dai singoli Comuniedagliufficiterritorialidell'AgenziadelleEntrate unatto dovutoalqualelapubblicaamministrazionenonpuòsottrarsi. Si potrà ed anzi si dovrà, come opportunamente ricorda il Garante semmai discutere delle modalità più idonee per evitare eventuali trattamenti di tali dati eccedenti i limiti di conoscibilità fissati dall'art. 69 del D.P.R. 600/1973 (pubblicazione dei dati tramite formati elettronici non manipolabili, esclusione delle funzioni di stampa e di salvataggio su PC, necessità di identificazione del cittadino italiano tramite codice fiscale o carta d'identità elettronica) ma non si può obiettare nulla circa l'esistenzadiundirittoallaconoscibilitàditalidatiemenchemai, nell'era della comunicazione digitale, all'utilizzo di Internet quale canale privilegiato di diffusione delle comunicazioni e di dati pubblici,fermarestando,semmai,sololasanzionabilitàdiunuso illecitodeglistessi. Nelplaudire,dunque,alGaranteperlatempestivitàdell'intervento e per aver, una volta di più, ricordato la centralità del diritto alla privacy nel nostro Ordinamento, non ci si può sottrarre dal manifestare preoccupazione per il rischio che i principi generali sanciti nel provvedimento di questa mattina finiscano unitamente all'iniziativa azzardata e caratterizzata da inscusabile leggerezza dell'agenzia delle Entrate con lo svuotare di significato le norme attraverso le quali il Codice dell'amministrazionedigitalehainteso,finalmente,riconoscereai cittadini il pieno ed effettivo diritto all'accesso dei dati pubblici detenutidallapubblicaamministrazione. IlCADnonintervienesulregimedipubblicitàdeidatidellaPAma, più semplicemente, impone a quest'ultima di utilizzare anche le nuovetecnologieperconsentireaicittadinidiaccedereadatigià dichiaratipubblicidalladisciplinavigente. L'auspicio espresso in termini non provocatori ma reali è che "passata la bufera" il Garante detti, a tutti i Comuni ed agli uffici 183

184 dell'agenzia delle Entrate sul territorio, regole e direttive per rendere accessibili online gli elenchi della discordia nel rispetto, ovviamente,dellaprivacy. Non servono, infatti, nuove norme ma solo una puntuale e prudenteapplicazionediquellevigenti. La(in)certezzadeldiritto(allaprivacy). 25maggio Il Ministro Brunetta ha lanciato l'operazione trasparenza pubblicando i redditi e le percentuali di assenteismo dei dipendentidelproprioministero 66. Ideologicamentelocondividoma giuridicamentesonosmarrito. Nelle scorse settimane mi sono ritrovato in minoranza a sostenerecheidatipubblicirelativialredditodeicittadiniitaliani dovevanotornareon linesebbeneconmodalitàdiversedaquelle presceltedall'agenziadelleentrate. IlGaranteèstatodurissimocontrol'AgenziadelleEntrate evelocissimonell'accertarel'illegittimitàdiquantoavvenuto 67. Le procure della Repubblica di mezza Italia mi sembrano intenzionate ad usare il pugno di ferro contro quanti continuano ad utilizzare quei DATI PUBBLICI dopo averli acquisiti in modo (solo) FORMALMENTE difforme da quanto previsto dalla disciplinavigente. Laleggevarispettataanchequandoèscrittamaleepeggio ancora coordinata con altre disposizioni contenute, ad esempio, nelcodicedell'amministrazionedigitale. Locapiscoe,sebbeneafatica,loaccetto. Con qualche amico sto presentando un'istanza di accesso perviatelematicaaidatirelativiairedditidituttiiresidentiadun paio di comuni italiani sulla base della disciplina contenuta nel CAD.Stiamoavederecosacirisponderanno Leggo ora su Repubblica.it che la decisione del Ministro Brunetta sarebbe stata assunta nel rispetto della disciplina sulla Privacy! Misonopersoqualcosa? MiaugurocheciòsignifichicheilMinistroBrunettaabbia chiesto a tutti i propri dirigenti il consenso a procedere in tal senso,prestandoloroadeguatainformativaancheinrelazionealle 66 AquestaURLsonodisponibiliidatideiredditideidirigentidelMinisterodella Funzione pubblica: 67 Cfr.notan

185 modalitàdidiffusionedeidati:unpdfscaricabiledachiunquemi sembra,francamente,eccessivo! Permarrebbe,peraltro,qualcheprobleminosullalibertàdi unconsensorichiestodaunministroadunpropriodirigentewink e sulla diffusione inevitabile di quei dati anche all'estero, circostanza che, nel noto caso dell'agenzia delle Entrate, tanto avevafattoagitareilgarante! Spero che questi consensi siano stati richiesti e, mi piacerebbe, che il Garante lo chiarisse in un proprio comunicato stampa perché, in assenza, quanto sta accadendo sarebbe difficilmentecomprensibile. La Legge non credo dica che i dati sui redditi di un dirigente del Ministero della Funzione Pubblica sono più pubblici diquelliditantialtridirigenti(enon)italiani. In assenza del consenso degli interessati, parlerei di grande(in)certezzadeldirittoenoncredodidoveressereioa ricordarequalisonoleconseguenzechesiproduconoallorquando nonvièpiùcertezzacircaleconseguenzegiuridichediun'azioneo omissione. La(IN)certezzadeldiritto/UPDATE 27maggio InunpostdiqualcheorafasulBlogdiAnnaMaseradeLa Stampa leggo alcuni "virgolettati" del Ministro Brunetta che mi lascianoperplesso. DiceBrunetta"L operazione.«è inprogress,eforsequalchefalla èpossibile,maabbiamovolutofarlasubito". Ho già scritto altre volte che l'agire della PA specie ad alto livello non può essere ispirato al principio del work in progress e che la PA non può accettare neppure a livello di"dolo eventuale"cheindecisionitantoimportantivisianodelle"falle". Aspettare un paio di settimane e verificare il quadro giuridicodiriferimentononcredoavrebbedanneggiatol'efficacia dell'operazionetrasparenzachel'italiaattendedadecenni! Il Ministro, poi prosegue ricordando che l'operazione è statarealizzata"sullabasedelleleggivigentiedopounconfronto con il Garante della privacy, anche per evitare equivoci come in tempirecentiperministeripiùpesanti». Unpaiodiannotazioni. Ho già espresso qualche perplessità sul fatto che la disciplinavigentelegittimiisingoliministeri nellaloroqualitàdi datoridilavorodeidirigentipubblici adiffondereviainterneted 185

186 informatopdfidatideiredditi.forse,atuttovolerconcedere,la leggericonosceretalefunzioneall'agenziadelleentrate Wink Quanto al "confronto con il Garante" considerato che stiamo parlando dell'operazione TRASPARENZA sarebbe interessante conoscere il parere del Garante e le sue motivazioni nellequali,immagino,sispieganoledifferenzetraquestavicenda equellarelativaall'operazionetrasparenzalanciataqualche settimanafadall'agenziadelleentrate. MailMinistroèprodigodispiegazioniedaggiunge:"idati personali «sono stati autorizzati spontaneamente da ogni dirigente. C è stato solo qualche piccolo nervosismo, che si è poi risoltocontotalecondivisione". Scrivevoierichehoqualcheperplessitàanchesullalibertà di un consenso espresso da un dirigente credo, peraltro, con contrattiinscadenza nellemanidelsuoministro. Le parole del Ministro mi sembrano confermare queste mie perplessità attraverso il riferimento ai "piccoli nervosismi poirisolticontotalecondivisione". LascioavoilatraduzionedallinguaggioISTITUZIONALEaquello GIURIDICOdelleparoledelMinistro.Wink Immagino, ovviamente, che il Ministero abbia fornito ai propri dirigenti una puntuale informativa relativa anche alle modalitàdidiffusionedeidati Per evitare fraintendimenti ci tengo a ribadire che la trasparenza è un valore in cui credo ma, allo stesso tempo, non posso accettare che l'espressione trasparenza in un'accezione, peraltro,ancorasolopromozionale(nonmisivengaadirechela pubblicazionediqueinumeriaggiungequalcosaallepossibilitàdi controllo di un cittadino sull'agire della PA) sia usata come un grimaldelloperscardinareregoleeprincipi. Redditionline,spazioall'OperazioneChiarezza 68 6giugno2008 PuntoInformatico Neigiorniscorsisièfattoungranparlaredell Operazione Trasparenza lanciata dal Ministro Brunetta anche se nessuno ne conosce con esattezza i termini in mancanza della pubblicazione delprovvedimentoconilqualelastessaèstatadisposta. Daquantoèdatocomprenderedalledichiarazioniresedal Ministro nella conferenza stampa del 24 maggio, tuttavia, l Operazione dovrebbe consistere nella pubblicazione sul sito 68 L articoloèstatoscrittoconilcollegaernestobelisario 186

187 internet del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione dei dati del personale, organigrammi, numero dei dirigenti,retribuzionilorde,telefono, ecurriculumvitaedei dirigentinonchédeitassidiassenzaperufficio. Conunaletteradelloscorso30maggio,inoltre,ilMinistro BrunettahainvitatoisuoicolleghidiGovernoaseguirel esempio. L idea è buona ma le modalità con cui è stata attuata lasciano perplessi soprattutto perché l iniziativa cade a poche settimane di distanza dal gran baccano sollevato dalla pubblicazione on line dei redditi dei contribuenti italiani e dalla decisione con la quale il Garante per la Privacy ha accertato l illegittimitàdelprovvedimentoconilqualeildirettoregenerale dell Agenziaavevadispostolapubblicazionedeglielenchi. Inquell occasionesidissecheilfattocheidatideiredditi dei contribuenti italiani fossero pubblici non ne legittimava, comunque,lapubblicazioneon line. Oggi, il Ministro Brunetta, nel lanciare la sua Operazione Trasparenza dichiaradiagirenelrispettodelladisciplinavigente edelleindicazionidelgaranteperlaprotezionedeidatipersonali. Difficilecontraddirloinassenzadiunprovvedimentoche chiarisca quali dati esattamente formeranno oggetto di pubblicazione e con quali modalità e, soprattutto, in mancanza di una richiesta di parere formale al Garante che, sin qui, sembra essersilimitatoad annuiretacitamenteconilcapo. Proviamoavedercichiarolanciando cisiaconsentitoun giocodiparole un OperazioneChiarezza. La disciplina sulla privacy stabilisce lo ha ricordato il GarantenelcitatoprovvedimentonelCasoreddition line chele pubblicheamministrazionipossanoprocedereallacomunicazione e diffusione di dati personali solo ed esclusivamente quando previstodaunanormadileggeeconlemodalitàeneiterminida essadettati. In tale contesto è evidente che in assenza di un adeguata copertura normativa l iniziativa del Ministro Brunetta per quanto giusta e meritevole di approvazione non potrebbe aver seguitoponendosi,altrimenti,incontrastoconlavigentedisciplina in materia di Privacy ed imponendo al Garante così come accadutonelcasoreddition line diintervenireperporvifine. Vediamo,dunque,cosadicelalegge. L art.54delcodicedell'amministrazionedigitale(d.lgs. n. 82/2005) obbliga e non già semplicemente permette le Pubbliche Amministrazioni a pubblicare sul proprio sito internet l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio ma anche i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici e l elenco completo delle caselle di 187

188 postaelettronicaistituzionaliattive,specificandoanchesesitratta diunacaselladipostaelettronicacertificata. Nessundubbio,quindi,sulfattochelapubblicazioneditali dati, cui il Ministro Brunetta ha annunciato di voler procedere nell ambitodell OperazioneTrasparenzasialecita. Occorre, tuttavia, chiarire nell ambito della nostra piccolaoperazionechiarezza che,inquestocaso,nonsitrattadi sceltepolitichediscrezionalima,piùsemplicemente,dinecessaria applicazionediprescrizionidileggevigenti. Tantoperintendercinonpubblicarequestidatisulsitodi ogni Ministero(e, più in generale, di ogni altra PA) costituirebbe un apertaviolazionedelcodicedell AmministrazioneDigitaleche, per quanto dimenticata, è una legge peraltro ormai anagraficamentematura diquestopaese. In questo senso è difficile comprendere da un punto di vista giuridico s intende il senso dell invito rivolto dal Ministro Brunetta ai suoi colleghi di Governo affinché seguano il suo esempioepubblichinotalidation line. L invito è fuori posto. Al riguardo, al massimo, si sarebbe potuto comprendere un richiamo al rispetto della normativa vigente. Non bisogna più convincere nessuno sui benefici che cittadini e PA ricaverebbero dall attuazione del CAD e non è più tempodidiscorsiautoreferenziali. Lenormecisonoormai:bisognasoltantofarleapplicaree, senondannobuonaprovadisé,modificarle. Discorso diverso merita, invece, la questione della pubblicazionedelleretribuzioni(lorde)deidirigentidelministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione e, nella misura in cui gli altri Ministri raccoglieranno l invito del collega Brunetta, quelli dei dirigenti di tutti gli altri Ministeri e delle relative strutturecollegate. Al riguardo l art. 1, comma 593, della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) dispone la necessaria e preventiva pubblicazione via web della retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni il cui incarico sia stato conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 nonché dei consulenti,deimembridicommissioniedicollegiedeititolaridi qualsivogliaincaricocorrispostodallostato,daentipubblicioda societàaprevalentepartecipazionepubblicanonquotateinborsa. Ancora una volta la legge non permette la pubblicazione on line delle retribuzioni dei soggetti individuati nella norma ma laimponee,ancoraunavolta,pertanto,l OperazioneTrasparenza ammessochetuttiidirigentidicuisidiscutesianostatinominati ai sensi del richiamato comma 6, art. 19, D. Lgs. n. 165/

189 costituirebbe semplicemente un Operazione di applicazione della disciplinavigente. Se,invece,unoopiùdeidirigenticuisiriferisconoiredditi già pubblicati o quelli che verranno pubblicati nelle prossime settimane non fosse stato nominato alla stregua della richiamata disposizione,mancherebbeunanormadicoperturaperl iniziativa delministrobrunettache,diconseguenza,dovrebbeastenersidal provvedervi in assenza di esplicito e libero consenso da parte di tuttiidirigentirilasciatodopoprestazionediadeguatainformativa suiterminielemodalitàdipubblicazionedeipropriredditi. IlMinistroBrunetta,ineffetti,nellasuaconferenzastampa hadichiarato quasiametterelemaniavanti diaveragitoconil consenso dei suoi dirigenti, consenso acquisito dopo qualche iniziale resistenza. Il consenso prestato da un dirigente nelle mani del suo Ministro, tuttavia, fa sorgere qualche perplessità sotto il profilo dellasuaeffettiva libertà. L Operazione Trasparenza, a regime, dovrebbe vedere la pubblicazioneanchedeicurriculadeidirigentiedeidatirelativial raggiungimentodegliobiettivi;ancheinquestocasol unicastrada praticabile e legittima dal punto di vista giuridico è quella che prevede che l Amministrazione richieda agli interessati il necessarioconsenso,cosìcomeprescrittodalcodiceprivacy. Avoler seguire la strada indicata dal Ministro Brunetta, quindi, appare opportuno dettare regole nuove che chiariscano i rapporti tra il regime di pubblicità e conoscibilità dei dati e la disciplinasullaprivacy. In mancanza è prevedibile che le iniziative avviate da politici e dirigenti illuminati saranno destinate a fallire perchè bloccate dalle difficoltà nell acquisizione di tutti i consensi necessariedalcontenziosochepotrebbederivarne. Frattanto spetta al Garante per la protezione dei dati personali verificare che tutto, nell ambito dell Operazione Trasparenza si stia svolgendo effettivamente nel rispetto della disciplina vigente e ciò a tutela della certezza del diritto che non puòenondeveesserepostaneldubbioattraversol assunzionedi posizioni o orientamenti ondivaghi e difficilmente giustificabili in assenza di motivazioni puntuali, rigorose e, soprattutto, trasparenti. SelaregoladettatadalCodicePrivacyè comeilgarante ha insegnato nel Caso Redditi on line che la Pubblica Amministrazionepuòcomunicareodiffonderedatipersonalisolo in presenza di una norma di legge che a ciò la autorizzi e con le modalitàprevistedadettanorma,l Autoritànonpuòoggilasciare cheinassenzadiadeguatacoperturanormativa nelsolonomedi 189

190 ungenericoobiettivotrasparenza iredditidimigliaiadidirigenti pubblici finiscano on line in file pdf destinati ad appartenere per sempreallareteglobale. Nonsitrattadichiedersiseègiustooingiustoo,piuttosto, di interrogarsi sull opportunità politica del gesto ma, semplicemente, di chiarire, una volta di più, che le regole sono regoleechevannorispettateinognicontestoestagionepolitica. Ci sia consentita un ultima annotazione: la pubblicazione delle retribuzioni lorde dei dirigenti dei ministeri italiani riveste ben poca utilità e rischia anzi di risultare fuorviante in assenza della pubblicazione di adeguati indici di misurazione del complesso dei fringe benefits di cui ciascuno di tali soggetti può effettivamente disporre (auto, telefonini, pc, connessione ad internetecc..). OperazioneChiarezzaappunto. Privacyesocialnetwork 25ottobre La privacy degli utenti di Facebook e MySpace e più in generale delle decine di piattaforme di Social Network forma oggetto di una delle risoluzione adottate nell'ambito della 30 conferenza mondiale dei Garanti per la protezione dei dati personali e la riservatezza svoltasi dal 15 al 17 ottobre a Strasburgo. I 70 garanti nella Risoluzione richiamano l'attenzione di utenti, social network providers e governi sui rischi connessi alle dinamiche di circolazione dei dati personali nell'ambito delle piattaformedisocialnetwork Il testo integrale della risoluzione: Risoluzione sulla tutela della privacy nei servizidisocialnetwork(*) Autorità proponente: Autorità per la protezione dei dati e l'accesso alle informazionidellostatodiberlino Germania Co sponsor: Commissionnationaledel'informatiqueetdeslibertés(CNIL) Francia Autorità federale per la protezione dei dati e l'accesso alle informazioni Germania Garanteperlaprotezionedeidatipersonali Italia Autoritàperlaprivacy NuovaZelanda Autoritàfederaleperlaprotezionedeidatieleinformazioni Svizzera Risoluzione I servizi di social network (1) sono divenuti estremamente popolari negli ultimi anni. Fra l'altro, si tratta di servizi che offrono agli abbonati la possibilità di interagireattraversoprofilipersonaligeneratiautonomamente,ilchefavoriscela comunicazionedidatipersonalirelativiagliabbonati,maancheasoggettiterzi,in unamisurachenonhaprecedenti.iservizidisocialnetworkoffronounagamma 190

191 del tutto nuova di opportunità comunicative e di interazione in tempo reale attraverso ogni possibile tipologia di informazioni, ma l'utilizzo di questi servizi può comportare rischi per la privacy sia degli utenti sia di terzi. I dati personali divengono infatti disponibili pubblicamente e in modo globale, secondo schemi qualitativi e quantitativi che non hanno precedenti, anche attraverso enormi quantitàdifotoevideodigitali. C'èilrischiodiperdereilcontrollodell'utilizzodeipropridatiunavoltapubblicati inrete.ilfattochesitrattidiservizioperantiattraversouna"comunità"diutenti può far pensare che la situazione non sia molto diversa dal condividere informazioni con un gruppo di amici nel mondo reale; in realtà, le informazioni contenutenelproprioprofilopossonoraggiungerel'interacomunitàdegliabbonati alservizio talorainnumerodidiversimilioni. Attualmente non vi sono che scarse tutele rispetto alla riproduzione dei dati personalicontenutineiprofili utente;possonoesserecopiatidaaltrimembridella rete, o da terzi non autorizzati esterni alla rete, e quindi venire utilizzati per costruire profili personali oppure essere ripubblicati altrove. Talora risulta assai difficile,oaddiritturaimpossibile,ottenerelatotalecancellazionedeipropridatida Internetunavoltacheessisianostatipubblicati.Anchedopolacancellazionedal sitooriginario(adesempio,unserviziodisocialnetwork),possonoesisternecopie inmanoasoggettiterzioaifornitoridelserviziodisocialnetwork.inoltre,idati personalicontenutineiprofilipossono"filtrare"dallaretesesonoindicizzatidaun motore di ricerca, mentre alcuni fornitori di questi servizi consentono a terzi di accedere ai dati relativi agli utenti attraverso API (interfacce di programmazione applicazioni), cosicché tali soggetti terzi sono liberi di disporre dei dati in questione. Fragliesempidiutilizzoulterioredeidati,possiamocitarelaprassiinvalsapresso molti uffici del personale di varie aziende di ricercare i profili utente relativi a candidatiall'assunzioneosingolidipendenti.secondoquantoriferitodallastampa, un terzo dei responsabili delle risorse umane ammette di utilizzare informazioni tratte da servizi di social network, ad esempio per verificare o completare le informazionifornitedaicandidatiall'assunzione. Leinformazionicontenuteneiprofili utenteeidatiditrafficosonoutilizzatianche daifornitoridiservizidisocialnetworkperl'inviodimessaggimiratidimarketing airispettiviutenti. E' molto probabile che in futuro si manifestino altre modalità di utilizzo dei dati contenutineiprofili utente. Fra gli altri rischi specifici per la privacy e la sicurezza già oggi individuati, possiamoricordarel'incrementodelrischiodifurtidiidentitàfavoritodalladiffusa disponibilitàdeidatipersonalicontenutineiprofili utenteedalla"cattura"ditali profiliadoperaditerzinonautorizzati.la30maconferenzainternazionaledelle autoritàperlaprotezionedeidatiedellaprivacyricordachetalirischihannogià formatooggettodianalisineldocumento"relazioneelinee GuidasullaPrivacynei Servizi di Social Network ("Memorandum di Roma")" adottato durante la 43ma riunione dell'international Working Group on Data Protection in Telecommunications(3 4marzo2008),nonchénelPositionPapern.1dell'ENISA dedicato a "Security Issues and Recommendations for Online Social Networks" (ottobre2007). Le Autorità per la protezione dei dati e della privacy riunitesi in occasione della Conferenza Internazionale sono convinte, in primo luogo, della necessità di condurre un'approfondita campagna informativa che investa tutti i soggetti pubblicieprivati:dalleautoritàdigovernoalleistituzioniscolastiche,daifornitori di servizi di social network alle associazioni di utenti e consumatori, nonché le stesseautorità,alfinediprevenireimolteplicirischiassociatiall'utilizzodeiservizi disocialnetwork. 191

192 Raccomandazioni Tenuto conto della particolare natura dei servizi in oggetto, e dei rischi per la privacy delle persone nel breve e nel lungo periodo, la Conferenza sottopone le seguentiraccomandazioniagliutentiedaifornitoridiservizidisocialnetwork: Utentideiservizidisocialnetwork I soggetti interessati al benessere degli utenti dei servizi di social network, ivi compresiifornitoriditaliservizi,igoverni,eleautoritàperlaprotezionedeidati, dovrebbero contribuire ad educare gli utenti alla tutela dei dati personali che li riguardano,trasmettendoimessaggidiseguitoindicati: 1.Pubblicazionedelleinformazioni Gli utenti di servizi di social network dovrebbero valutare con attenzione se e in qualemisurapubblicaredatipersonaliinunprofilocreatosutaliservizi.occorre tenere presente che le informazioni o le immagini pubblicate potrebbero riemergere in tempi successivi ad esempio, in occasione della presentazione di una domanda d'impiego. Soprattutto, i minori dovrebbero evitare di fornire l'indirizzooilnumerotelefonicodicasa. Sarebbe opportuno valutare se utilizzare nel profilo uno pseudonimo anziché il nomereale.tuttavia,gliutentidevonoricordarechelatutelaoffertadall'utilizzodi pseudonimièpiuttostolimitata,inquantoaltripotrebberoindividuarechivisicela dietro. 2.Laprivacydeglialtri Gli utenti devono rispettare la privacy altrui. Occorre particolare attenzione se si pubblicano dati personali relativi a soggetti terzi (comprese foto con o senza didascalieoetichette)senzailconsensoditalisoggetti. Fornitorideiservizidisocialnetwork Ifornitorideiservizidisocialnetworksonotenutiadoperarenell'interessedelle persone che utilizzano i loro servizi. Oltre a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati, dovrebbero mettere in pratica anche le raccomandazioni di seguitoindicate: 1.Normeestandardinmateriadiprivacy IfornitoridevonorispettareglistandardinmateriadiprivacyvigentineiPaesiove operano.atalescopo,dovrebberoconsultarsi,senecessario,conleautoritàperla protezionedeidati. 2.Informazionirelativeagliutenti I fornitori dei servizi di social network devono informare gli utenti in merito al trattamento dei dati personali che li riguardano, secondo modalità trasparenti e corrette. Inoltre, devono fornire informazioni veritiere e comprensibili sulle conseguenze derivanti dalla pubblicazione di dati personali in un profilo, nonché sugli altri rischi in materia di sicurezza e sulla possibilità che soggetti terzi (comprese, ad esempio, le forze dell'ordine) accedano legalmente a tali dati. L'informativa deve indicare anche le modalità per una corretta gestione dei dati personalirelativiaterzichesianocontenutineisingoliprofili utente. 3.Controllodapartedegliutentisuidaticheliriguardano E' necessario che i fornitori potenzino ulteriormente la capacità degli utenti di decidere l'utilizzo dei dati contenuti nei rispettivi profili per quanto riguarda i membri della comunità. Devono consentire agli utenti di limitare la visibilità dell'interoprofilo,nonchédisingolidaticontenutinelprofilooottenutiattraverso funzionidiricercamesseadisposizionedellacomunità. Inoltre, i fornitori devono consentire agli utenti di decidere sugli utilizzi ulteriori deidatiditrafficoedeidaticontenutineirispettiviprofili adesempio,perquanto riguardaattivitàdimarketing.comeminimo,devonooffrirelapossibilitàdinegare ilconsenso(opt out)rispettoall'utilizzodeidatinonsensibilicontenutinelprofilo, e prevedere un consenso previo (opt in) rispetto all'utilizzo di dati di natura 192

193 La risoluzione richiama, sostanzialmente,il contenuto del memorandumgiàapprovatoaromanell'ambitodella43 riunione del Gruppo di lavoro sulla protezione dei dati nelle telecomunicazioninelmarzodiquest'anno 70. Trovo giusto ed opportuno che i garanti richiamino l'attenzionedegliattoridelsocialnetworkingsuirischiconnessia sensibile contenuti nel profilo (ad esempio, dati relativi ad opinioni politiche o all'orientamentosessuale)nonchérispettoaidatiditraffico. 4.Impostazionididefaultorientateallaprivacy Inoltre,ifornitoridevonoprevedereimpostazionididefaultorientateafavorirela privacy degli utenti per quanto riguarda le informazioni contenute nei singoli profili.leimpostazionididefaultsonoessenzialiaifinidellatuteladellaprivacy;è noto come solo una minoranza degli utenti che aderiscono ad un determinato servizio si preoccupi di modificare tali impostazioni. Le impostazioni in oggetto devono essere particolarmente restrittive se il servizio di social network è destinatoorivoltoaminori. 5.Sicurezza I fornitori devono continuare a potenziare e garantire la sicurezza dei sistemi informativi, impedendo accessi abusivi ai profili utente, utilizzando standard riconosciutiperquantoconcernelaprogrammazione,losviluppoelagestionedelle rispettiveapplicazioni,ericorrendoaverificheecertificazioniindipendenti. 6.Dirittidiaccesso Ifornitoridevonoriconoscereallepersone(sianoessemembridelservizioomeno) il diritto di accedere e, se necessario, apportare modifiche a tutti i dati personali detenutidaifornitoristessi. 7.Cancellazionedeiprofili utente I fornitori devono permettere agli utenti di recedere facilmente dal servizio, cancellando il rispettivo profilo ed ogni contenuto o informazione da essi pubblicatoattraversoilserviziodisocialnetwork. 8.Utilizzodipseudonimi I fornitori devono consentire la creazione e l'utilizzo, in via opzionale, di profili basatisupseudonimiepromuovereilricorsoatalemodalitàopzionale. 9.Accessodapartedisoggettiterzi I fornitori devono prendere misure atte ad impedire che soggetti terzi possano raccogliereattraversodispositividispideringe/oscaricare(oraccogliere)inmassa idaticontenutineiprofili utente. 10.Indicizzazionedeiprofili utente Ifornitoridevonogarantirecheidatirelativiagliutentisianonavigabilidaparte deimotoridiricercasoltantoconilprevioconsensoespressoedinformatodaparte delsingoloutente.deveessereprevistaperdefaultlanon indicizzazionedeiprofiliutentedapartedeimotoridiricerca. (*)Traduzionenonufficiale (1) "Un servizio di rete sociale (social network) consiste in via primaria nella costruzioneenellaverificadiretisocialionlinerivolteacomunitàdisoggettiche condividonointeressieattività,ochesonointeressatiadesploraregliinteressiele attività altrui [ ]. Si tratta di servizi che, per la massima parte, sono gestiti attraverso il web ed offrono diverse modalità di interazione fra gli utenti [ ]." TrattodaWikipedia: 70 Il testo integrale del memorandum è pubblicato a questa URL: 193

194 questa nuova straordinaria forma di socialità globale e sull'esigenzadirispettarescrupolosamentelavigentedisciplinaa tutela del diritto alla privacy degli utenti mentre mi lascia perplessa l'idea secondo la quale i social network providers sarebbero tenuti stando a quanto recita testualmente la risoluzione adottata a Strasburgo ad adeguarsi oltre che alla vigente normativa anche ad un decalogo di nuove regole dettate daisettantagaranti. Nonentronelmeritoditaliregole(lofaròpiùavanti)ma mi limito ad una considerazione di merito: in assenza di una precisa scelta di politica legislativa un intervento dei Garanti su una questione tanto delicata quale quella delle dinamiche di funzionamento del social networking è pericoloso perché nelle comunità virtuali si confrontano diritti ed interessi diversi e ben piùcomplessirispettoallapurseria"questioneprivacy". Un problema su tutti: è necessario limitare la libertà di autoderminazione degli utenti in relazione alla messa a disposizionedeipropridatipersonali? E'unarispostache,personalmente,nonsoancoradarmie, francamente, credo che sia necessario approfondire l'analisi fenomenologicadelsocialnetworkingedellesuepossibililineedi evoluzione prima di pretendere di dare risposte normative o regolamentari. MipiacericordarechegiàSenecaavevaintuitochel'uomo èunanimalesocialeechelepersonenonsonofattepervivereda sole. Le comunità virtuali danno, dunque, concretezza ad un'ineliminabileaspirazioneumana. E' possibile che il bene della comunità globale esiga il contenimentoditalenaturaleaspirazionecosìcomeèpossibileil contrario Suisocialnetworksipronuncilastoria 28ottobre2008 PuntoInformatico Nel corso della 30 Conferenza internazionale dei Garanti per la protezionedeidatipersonalielaprivacysvoltasitrail15edil17 ottobre scorsi a Strasburgo è stata, tra le altre, adottata una Risoluzione sulla protezione della vita privata nei servizi di social network. Larisoluzionemuovedalpresupposto peraltrogiàpuntualmente delineato nel Memorandum di Roma stilato nell ambito della 43 riunione del Gruppo di lavoro internazionale sulla protezione dei dati nelle telecomunicazioni del 3 4 marzo scorsi secondo il 194

195 qualele piattaforme di social network se da un lato offrono ai propri utenti una possibilità di interagire e scambiarsi informazioni senza precedenti nella storia, dall altro, espongono questi ultimi ad una grave minaccia della vita privata loro e dei terzi. Sitrattadiun analisisostanzialmentecondivisibile. L impatto positivo di tale fenomeno sulla società contemporanea appare innegabile: per la prima volta nella storia dell uomo, ciascun individuo è posto nell effettiva condizione di manifestare liberamente il proprio pensiero, estrinsecare appieno la propria personalità ed interagire con altri individui senza barriere di caratteresociale,economico,geograficooculturale. E, d altro canto, circostanza egualmente incontestabile quella secondo cui nell ambito dei social network circoli e venga quotidianamente scambiata una mole di informazioni attinenti all identità personale degli utenti che non ha precedenti nella storia. Leconclusionicuisonopervenutii70GarantiriunitiaStrasburgo, tuttavia,sollevanoqualcheperplessità. Se, infatti, può convenirsi con i richiami contenuti nella Risoluzioneall esigenzachetuttigliattorioperantisulcampodel socialnetworkingdebbanosvolgereun operadisensibilizzazione degliutenti soprattuttodiquelliminorio,comunque,piùgiovani circaleconseguenzedellacondivisionediinformazionipersonali nell ambito delle comunità virtuali ed al puntuale rispetto della normativa a tutela della privacy attualmente vigente, meno condivisibile appare la responsabilità speciale posta in capo ai social network providers così come il principio secondo il quale questi ultimi oltre al rispetto della legislazione sulla protezione dei dati dovrebbero, egualmente attuare ulteriori raccomandazionidettatedaisettantagaranti. Tali raccomandazioni concernono, tra l altro, l esigenza per i providerdisocialnetwork,operantiindiversipaesi,diadeguarsi alladisciplinasullatuteladellaprivacyinvigoreinciascunpaese nel quale erogano i propri servizi, quella di informare gli utenti circalemodalitàconlequalivannotrattatiidatidisoggettiterzi nonchéquelladiconsentireagliutentidirestringerelemodalitàe l ambito di diffusione dei dati personali contenuti nei propri profili, precludendone, ad esempio, l indicizzazione da parte dei motori di ricerca e, dunque, l accessibilità dei profili da parte di soggettiestraneiallapiattaforma. Nella Risoluzione, si raccomanda, inoltre, ai social network providers, di ispirare le impostazioni predefinite delle proprie piattaformealmassimorispettodellavitaprivatadegliutentiedei terzi, di consentire sempre agli utenti ed anzi di incoraggiare 195

196 l utilizzodiunopseudonimoedilimitarel indicizzazionedaparte deimotoridiricercadeiprofilidegliutentisalvochequestiultimi nonabbianodatoesplicitaautorizzazioneintalsenso. Sitrattadiraccomandazionichemuovonodaunprincipiolasciato sullo sfondo della Risoluzione di Strasburgo ma evidenziato con grande chiarezza nell ambito del Memorandum di Roma: With respect to privacy, one of the most fundamental challenges may be seen in the fact that most of the personal information published in social network services is being published at the initiative of the users and based on their consent. While traditional privacy regulation is concerned with defining rules to protect citizens againstunfairorunproportionalprocessingofpersonaldatabythe public administration (including law enforcement and secret services),andbusinesses,thereareonlyveryfewrulesgoverningthe publication of personal data at the initiative of private individuals, partlybecausethishadnotbeenamajorissueinthe offlineworld, andneitherontheinternetbeforesocialnetworkservicescameinto being Atthesametime,anewgenerationofusershasarrived:The firstgenerationthathasbeengrowingupwhiletheinternetalready existed. These digital natives have developed their own ways of usinginternetservices,andofwhattheyseetobeprivateandwhat belongstothepublicsphere.furthermorethey mostofthembeing in their teens may be more ready to take privacy risks than the older digitalimmigrants.ingeneral,itseemsthatyoungerpeople are more comfortable with pubishing (sometimes intimate) details oftheirlivesontheinternet.legislators,dataprotectionauthorities aswellassocialnetworkserviceprovidersarefacedwithasituation thathasnovisibleexampleinthepast.whilesocialnetworkservices offeranewrangeofopportunitiesforcommunicationandreal time exchangeofanykindofinformation,theuseofsuchservicescanalso leadtoputtingtheprivacyofitsusers(andofothercitizensnoteven subscribedtoasocialnetworkservice)atrisk.. IntalecontestolaperplessitàprincipalechelarecenteRisoluzione di Strasburgo solleva concerne proprio l opportunità nella dichiarataassenzadiunapreliminaresceltadipoliticalegislativa che le Autorità Garanti della privacy e della riservatezza intervengano a regolamentare le dinamiche e lo sviluppo delle nuove comunità virtuali incidendo, persino, sul diritto di autoderminazionedegliutenticircaladiffusionediporzionipiùo menorappresentativedellapropriaidentitàpersonale. Non si tratta di un giudizio di merito ma, piuttosto, di una valutazionedimetodo. Il contenuto del diritto alla privacy, infatti, non è statico ma, per suanatura,destinatoamutareinrelazioneadunamolteplicitàdi fattori storici, sociologici, culturali, politici e, persino, geografici 196

197 conl ovviaconseguenzacheseic.d. digitalnatives attribuiscono a tale diritto un intensità ed un contenuto diverso da quello attribuitoglinellapresenteepocastorica,nonèdettochesiagiusto o opportuno condizionarne lo sviluppo imponendo l applicazione alfuturodiregoleprovenientidalpassato. In epoche storiche non troppo lontane ed in Paesi divisi dal vecchiocontinentesolodaqualchemigliamarinasiattribuiva esi attribuisce tuttora alle espressioni pubblico e privato significati assai diversi da quelli diffusi nella nostra società e sui qualiriposal attualedirittoallaprivacy. Forse, dinanzi alla rivoluzione pacifica del Social Networking nuovo mezzo di attuazione di un antica aspirazione di tutti gli uomini che già Lucio Anneo Seneca definiva animali sociali non fatti per viver da soli il legislatore, ed ancor più le Autorità di regolamentazione,dovrebberofarunpassoindietroelasciareche la storia faccia il suo corso e che siano i processi sociologici naturali a definire il contenuto di valori e diritti quale quello alla privacy. Non si tratta di abbandonare centinaia di milioni di utenti delle piattaforme di Social Network al loro destino o di disinteressarsi della tutela del loro sacrosanto diritto alla privacy ma, più semplicemente, di scongiurare il rischio che il diritto positivo condizioni così tanto prepotentemente l evoluzione e lo sviluppo di nuove forme di socialità che non sta al legislatore di oggi giudicare,condannareoassolvere. 197

198 198

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