Problemi sulle quote rosa
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1 Giovanni Chiola Problemi sulle quote rosa ARACNE
2 Copyright MMVIII ARACNE editrice S.r.l. via Raffaele Garofalo, 133 A/B Roma (06) ISBN I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell Editore. I edizione: settembre 2008
3 INDICE Introduzione... 9 PARTE PRIMA CAPITOLO I LA PROTEZIONE DELLA DONNA DAL 1940 AD OGGI, IN ITALIA 1. Dal diritto al voto concesso alle donne (1940) fino alle prime Carte sui diritti fondamentali (1990) Evoluzione nell ordinamento italiano del concetto di parità tra i sessi.. 20 CAPITOLO II LA TUTELA DELLE DONNE IN EUROPA 1. Gli obiettivi comunitari in materia di eguaglianza sostanziale Le direttive, la Corte di Giustizia e la normativa sulle donne Dai Trattati europei alla Costituzione europea, passando per la Carta di Nizza CAPITOLO III LE RIFORME COSTITUZIONALI IN TEMA DI PARITÀ DI ACCES- SO ALLE CARICHE ELETTIVE 1. La parità d accesso delle donne alle cariche elettive, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione La sentenza n. 49 del 2003 della Corte Costituzionale La Raccomandazione 3/2003 dell U.E Il novellato art. 51 della Costituzione ed i suoi interventi legislativi attuativi CAPITOLO IV ESPERIENZE COMPARATISTICHE IN EUROPA: FRANCIA, BEL- GIO, PORTOGALLO, GERMANIA, INGHILTERRA, SPAGNA E PAESI SCANDINAVI 1. Esperienze comparatistiche nei Paesi dell Europa centrale
4 6 Indice PARTE SECONDA CAPITOLO I L ESCLUSIONE DELLE DONNE DALLA DECISION MAKING IN POLITICA ED IL RUOLO DEI PARTITI POLITICI ITALIANI ED EUROPEI 1. Elezione dei candidati al Parlamento europeo La situazione in Italia I partiti politici in Europa e in Italia La Costituzione europea CAPITOLO II LE MISURE PER GARANTIRE LA PARITÀ DI GENERE 1. Le recenti proposte di riforma delle quote rosa Il Codice delle pari opportunità La politica rosa all interno delle Regioni Affermative actions CAPITOLO III SISTEMA PREMIALE O SANZIONATORIO? 1. Conclusioni MATERIALI SEZIONE I LE NORME ITALIANE E LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 1. Articolo 51 della Costituzione italiana Il nuovo articolo 117 della Costituzione italiana Legge costituzionale del 31 gennaio 2001, n L. 15 marzo 1997, n L. 8 aprile 2004, n L. 28 novembre 2005, n D.lgs. 11 aprile 2006, n
5 Indice 7 8. Sentenza della Corte Costituzionale n. 422, del Sentenza della Corte Costituzionale n. 49, del Ordinanza della Corte Costituzionale n. 39 del SEZIONE II TRATTATI INTERNAZIONALI E COMUNITARI 1. Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo CEDAW 29 a Sessione, 30 Giugno 25 Luglio SEZIONE III I DISEGNI DI LEGGE DELLA XIV a LEGISLATURA 1. DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO N (Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive) DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO N (Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive) DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO N (Disposizioni per l attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale) DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO N (Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell accesso alle cariche elettive) DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO N (Norme per l attuazione dell articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive) DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO N (Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell accesso alle cariche elettive parlamentari) DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO N (Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell accesso alle cariche e- lettive) I DISEGNI DI LEGGE DELLA XV a LEGISLATURA 1. DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO N. 20 (Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell accesso alle cariche elettive, in attuazione dell articolo 51 della Costituzione)
6 8 Indice 2. DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO N. 600 (Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento) DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO N (Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l accesso alle cariche elettive) DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO N (Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO N (Modifiche alle norme per l elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO N (Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell accesso alle cariche elettive) DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO N (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica) PROPOSTA DI LEGGE DELLA CAMERA N. 623 (Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell accesso alle cariche elettive) PROPOSTA DI LEGGE DELLA CAMERA N. 624 (Disposizioni per promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive) PROPOSTA DI LEGGE DELLA CAMERA N. 912 (Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell accesso alle cariche elettive) PROPOSTA DI LEGGE DELLA CAMERA N (Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l accesso alle cariche elettive) PROPOSTA DI LEGGE DELLA CAMERA N (Disposizioni per garantire l equilibrio della rappresentanza elettorale tra candidati di sesso maschile e candidate di sesso femminile) Bibliografia
7 INTRODUZIONE Le donne del Nord del mondo oggi sanno che ancora tanta strada c è da fare per raggiungere il traguardo dell eguaglianza di dignità e diritti con gli uomini, ma, allo stesso tempo, alla loro giusta rivendicazione sanno che è necessario aggiungere il silenzio disperato e impotente di milioni di donne del Sud del mondo, per le quali tali conquiste ancora oggi risultano irraggiungibili. È di primaria importanza trattare la questione della partecipazione delle donne, ai processi decisionali politici e pubblici, perché costituisce il livello di guardia di qualsiasi democrazia 1. Dopo circa trenta anni dall inizio del decennio della donna, proclamato dalle Nazioni Unite nel 1975, la popolazione attuale è costituita per il 52% di donne, di cui solamente il 10% è seduto in Parlamento; una vera e propria patologia del sistema rappresentativo. Quando si parla di quote rosa si fa riferimento al numero di candidati di sesso femminile che devono essere non soltanto inseriti, quindi candidate nelle liste elettorali, ma presenti in Parlamento. Si è potuto osservare che il sistema delle quote elettorali (electoral gender quotas), può essere determinante e nel contempo controverso 2, per assicurare alle donne la loro partecipazione alla competizione elettorale. Le quote non soltanto possono essere poste discrezionalmente dai partiti, ma anche per legge. È in quest ultimo caso che sono sorti alcuni problemi legati alla rispondenza ai princìpi della democrazia liberale dell intervento legislativo, limitato, tuttavia, a realizzare l eguaglianza 1 IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), Handbook on Democracy Assessment, pubblicato da Kluwer Law International, Stoccolma, Le analisi del manuale sono effettuate sulla base di alcune ricerche a campione effettuate in Bangladesh, San Salvador, Italia, Kenya, Corea del Sud, Malawi, Nuova Zelanda e Perù. 2 G. BRUNELLI, Donne e politica. Quote rosa? Perché le donne in politica sono ancora così poche, il Mulino, 2006,
8 10 Introduzione dei punti di partenza e così anche dei risultati 3. E ciò, nonostante che, beneficiando del diritto di elettorato passivo candidare, come ha sostenuto Carlassare 4, commentando la sentenza della Corte Costituzionale, (n. 422 del 1995), non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletti. In caso contrario infatti, non si garantirebbe alle donne nemmeno la possibilità teorica di accedere alle cariche elettive. D altro canto, la constatazione che le donne anche quando vengono candidate, comunque non riescono a farsi votare e ciò nonostante la prima Carta dei diritti dell uomo sia stata adottata sessanta anni fa, con la Dichiarazione universale dei diritti dell Uomo del 1948 e nonostante che il diritto di voto sia stato loro concesso fin dal 1946 non significa necessariamente che le donne non si recano alle urne per votare le altre donne, ma che le logiche partitiche sono in contrasto con la femminilizzazione della politica, collocando le candidate donne nelle liste in seggi impossibili oppure in percentuali irrisorie 5. D altro canto, l approccio esperito alle provinciali di Napoli nel 2004, con la costituzione della lista Emily, ovvero di una lista composta da 45 donne, non ha sortito effetto, essendo riuscito a far eleggere una sola donna presso il Consiglio provinciale. Si dovrebbero quindi, modificare le regole della cooptazione, fissate dalle segreterie dei partiti, che, peraltro, potevano giovarsi dello sbarramento (eccessivo) frapposto dalla sent. della Corte cost. 422/95, con la quale si è affermato che in tema di elettorato passivo, vige la regola inderogabile dell impossibilità di assumere il sesso come criterio discretivo. La Corte ha infatti finito per escludere così ogni tutela preferenziale in base al sesso, (confondendo a mio avviso, il regime di candidabilità con quello di e- 3 G. BRUNELLI, Donne e politica, cit., 70, l A. pone l accento sull utilizzazione delle quote nei Paesi in via di sviluppo, quali il Bangladesh, l India e il Pakistan, come anche nei Paesi che hanno vissuto i conflitti armati, quali la Bosnia, la Serbia, il Kosovo, l Iraq e l Afghanistan. 4 L. CARLASSARE, La rappresentanza femminile: principi formale ed effettività, in F. BIMBI, A. DEL RE (a cura di) Genere e democrazia:la cittadinanza delle donne a cinquant anni dal voto, Torino, 1997, R. BIN, Donne e autoreferenzialità della politica, in Atti del Seminario, Ferrara, 16 novembre 2002, su La parità dei sessi nella rappresentanza politica, (a cura di) R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Torino, Giappichelli, 2003, 43.
9 Introduzione 11 leggibilità) 6. Peraltro, aggiungeva la Corte, che «le misure giudicate illegittime se imposte per legge, possono essere valutate positivamente ove liberamente adottate da partiti politici». La posizione della Corte, già criticabile nel 95, è divenuta insostenibile con l avvento della legge cost. n. 1 del 2003 in quanto modificando il I comma dell art. 51 Cost. ha testualmente previsto la necessità di realizzare, anche in ambito elettorale, il principio delle pari opportunità uomo donna 7. A seguito della riforma sono stati creati due disegni di legge, d.d.l. n e n del 2006, non ancora approvati. Tra i rimedi possibili potrebbe anche prevedersi l adozione di un sistema di tipo premiale, che attraverso finanziamenti aggiuntivi ai partiti che hanno puntualmente rispettato la parità tra i sessi, beneficino di cospicui incentivi 8. Il sistema delle quote sembra quindi l unico rimedio ammissibile, sia nel caso in cui siano i partiti a determinarlo, sia nel caso in cui venga imposto con legge. Tale misura ha sollevato però numerose obiezioni riguardanti l impatto con il principio di libertà di rappresentanza politica, da un lato, e, dall altro, il pericolo di discriminazione a danno degli uomini. La battaglia per un equa partecipazione delle donne nelle liste elettorali, rappresenta comunque un obiettivo parziale per far sì che le donne riescano ad esercitare un influenza effettiva sull adozione delle decisioni. 6 M. CAIELLI, Le azioni positive in materia elettorale nell ordinamento francese, Dir. pubbl. comp. ed europ., 1999, IV, L. MEZZETTI, Il non felice epilogo delle quote rosa, Quad. cost. n. 2, 2006, 337, l A. sostiene che la sent. n. 49 del 2003 della Corte Costituzionale, abbia posto un limite alla formazione delle libere scelte compiute dai partiti e dai gruppi che formano e presentano liste elettorali, anziché un vincolo al diritto di elettorato passivo o un limite ai requisiti di eleggibilità. 8 Due vicende storiche prese in esame da G. BRUNELLI, Donne e politica, Quote rosa? Perché le donne in politica sono ancora così poche, il Mulino 2006, 112, che hanno riguardato due Partiti italiani, dimostrano come la legislazione premiale non fosse necessaria per ottenere buoni risultati. Nel maggio del 1976, il Consiglio federativo del Partito Radicale ha presentato come capilista unicamente donne per l elezione alla Camera. Il risultato del giugno successivo fu l elezione di due donne (Bonino, Faccio) e due uomini. Nel giugno del 1979 furono eletti 2 senatori e 18 deputati, di cui 5 donne che corrispondevano al 27%. Altro esempio è stato il Partito Democratico di sinistra, che, per le elezioni europee del 2004, ha candidato numerose donne (Lista Uniti per l Ulivo 46,6% di donne candidate). La lista unitaria ha candidato il 36% delle donne nettamente al di sopra dei parametri fissati con la l. 90 del Il risultato delle elezioni europee, ha premiato le donne, eleggendo su 16 membri italiani del Parlamento europeo, 5 donne (31,2%).
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