NEGATORIA E CONFESSORIA SERVITUTIS
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1 Seconda settimana di tirocinio mirato civile per i MOT del D.M. 18 gennaio 2016 NEGATORIA E CONFESSORIA SERVITUTIS Corrado Bonanzinga pagina 1 di 18
2 NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA L'azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza di una pretesa servitù ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo mentre non rileva ai fini della qualificazione della domanda la circostanza che il convenuto abbia eccepito di essere divenuto proprietario del bene per usucapione (Cass. civ., Sez. II, 27/12/2004, n ). Essa spetta, pertanto, esclusivamente al proprietario del bene. pagina 2 di 18
3 LEGITTIMAZIONE ATTIVA E CONDOMINIO Per il disposto degli artt e 1131, 1 comma c.c., l'esperimento da parte dell'amministratore del condominio di un edificio dell'actio negatoria servitutis nei confronti di un singolo condomino o di un terzo richiede l'autorizzazione dell'assemblea, con la maggioranza qualificata di cui all art c.c., o il mandato espresso dei singoli partecipanti vertendosi in tema di azione reale con finalità non meramente conservative, la quale esula dai limiti delle normali attribuzioni dell'amministratore (Cass. civ. sez. II n. 40; Cass /1992; Cass. 6119/1994; Cass /1992; Cass. 202/1979). pagina 3 di 18
4 LEGITTIMAZIONE ATTIVA E CONDOMINIO - SEGUE In generale si è affermato che le azioni reali contro terzi, a difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni di un edificio, quali quelle volte a denunziare la violazione delle distanze legali tra costruzioni, essendo dirette a ottenere statuizioni relative alla titolarità e al contenuto dei diritti medesimi, non rientrano tra gli atti meramente conservativi e possono, quindi, promuoversi dall'amministratore del condominio solo se sia autorizzato dall'assemblea a norma dell'art. 1131, comma primo, c.c. (Cass. civ. sez. un n ), ma è comunque pacifico che la mancanza di legittimazione processuale dell'amministratore di condominio, determinata dalla mancanza o dalla nullità della relativa delibera di autorizzazione, è sanata con effetto retroattivo da una seconda deliberazione di ratifica, validamente presa (Cass. 6697/1991). pagina 4 di 18
5 LEGITTIMAZIONE PASSIVA La richiesta, nell'ambito dell'actio negatoria servitutis, della cessazione della turbativa o della molestia inerente all'esercizio di una determinata servitù, richiede, inscindibilmente, il preliminare accertamento negativo del vantato diritto di servitù, e pertanto, se la richiesta in parola è spiegata nei confronti dell'autore della turbativa o della molestia che non sia il proprietario del preteso fondo dominante, il contraddittorio deve essere necessariamente integrato nei confronti del predetto proprietario (Cass. 1185/73; Cass. 35/2000). quando nell azione negatoria servitutis si chiede oltre all accertamento della inesistenza di un preteso diritto configurabile come ius in re aliena, anche il risarcimento del danno e l'autore delle turbative è soggetto diverso dal proprietario del preteso fondo dominante deve essere convenuto in giudizio anche colui che ha materialmente compiuto le molestie (Cass. civ. Sez. III n. 1553; Cass. civ. Sez. II n. 2998). pagina 5 di 18
6 ONERE PROBATORIO Nell azione negatoria servitutis, ai sensi dell art. 949 c.c., la parte che agisce può limitarsi a dimostrare, anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni (Cass n. 4120; Cass n. 2838), mentre spetta al convenuto dimostrare la legittimità del peso imposto all altrui fondo. pagina 6 di 18
7 INNOVAZIONI VIETATE ai sensi dell art c.c. il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la conduzione del fondo servente. Nel concetto di innovazioni cui fa riferimento la norma citata vanno distinte, da un lato, quelle semplici modificazioni che apportano miglioramenti suggeriti dalla tecnica e che non sono vietate nella misura in cui consentono sempre l esercizio della servitù identico per qualità e quantità, e dall altro lato quelle modificazioni che rappresentano non solo qualcosa di diverso rispetto al contenuto della servitù quale previsto dal titolo, ma che determinano anche un danno per il fondo servente e che sono, di conseguenza, vietate al proprietario del fondo dominante. Sulla base di tali criteri sono state considerate innovazioni vietate solo quelle innovazioni che consentono un esercizio più intenso della servitù ed assoggettano il fondo servente ad una servitù qualitativamente e quantitativamente più gravosa. pagina 7 di 18
8 INNOVAZIONI VIETATE CASISTICA GIURISPRUDENZIALE Sono state considerate innovazioni vietate l innalzamento del livello del fondo dominante che permette una più agevole inspectio e prospectio sul fondo servente (Cass. civ. Sez. II n. 301), consentendo un uso più intenso e indiscriminato della veduta ed assoggettandolo il fondo servente ad una servitù qualitativamente e quantitativamente più gravosa, o anche l apertura di una porta finestra al posto di una finestra (Cass. civ., , n. 2324). pagina 8 di 18
9 ATTIVITA DI TERZI CHE NON ARRECANO PREGIUDIZIO L art. 840 comma 2 c.c., stabilisce che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle. Tale disposizione è stata interpretata nel senso che la colonna d'aria sovrastante un'area, appartiene anch'essa al proprietario (Cass. civ. Sez. II n ), ma la tutela non è assoluta, poiché la titolarità formale del suolo non consente che il dominus ostacoli le attività dei terzi che non arrechino pregiudizio ai suoi interessi. In giurisprudenza si è, poi, più volte sottolineato che l'interesse che segna il limite all'espansione del diritto di proprietà sullo spazio sovrastante deve essere valutato secondo la concreta possibilità di utilizzazione dello spazio come ambito di esplicazione effettiva o virtuale di un potere legittimo sulla sovrastante superficie, compatibile con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo, con riferimento, pertanto, non soltanto alla situazione in atto del fondo, ma anche alle sue possibili destinazioni future (Cass. civ n ; Cass. civ n ). pagina 9 di 18
10 CONFESSORIA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA L azione confessoria servitutis, prevista dall art c.c., spetta al titolare della servitù che voglia farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio o voglia fare cessare eventuali impedimenti e turbative. Orbene, il titolare della servitù normalmente corrisponde al proprietario del fondo dominante, ma può essere identificato anche nell'enfiteuta, nell'usufruttuario o nel titolare di altro diritto reale di godimento sul fondo dominante. La prova del diritto di proprietà sul fondo dominante, che deve essere fornita dall'attore, non è, tuttavia, così rigorosa come quella richiesta in tema di azione di rivendicazione in relazione alla funzione ed alla finalità dell'azione, costituendo la proprietà dell'unità immobiliare soltanto il presupposto della domanda. pagina 10 di 18
11 LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SEGUE E controverso in dottrina e giurisprudenza (ove la questione è stata esaminata soprattutto con riferimento alla ammissibilità di una servitù coattiva di gasdotto) se le cosiddette servitù di acquedotto, di elettrodotto, di gasdotto o, comunque, relative ad impianti di distribuzione di beni indispensabili nella vita odierna, siano vere e proprie servitù. Taluno ha, infatti, sostenuto che, pur potendo alcune di esse formare oggetto di servitù coattive, non sarebbero delle vere e proprie servitù prediali, essendo strumentali non all utilizzazione di un fondo dominante, bensì al raggiungimento di altri scopi fissati dal legislatore o a procurare un qualche vantaggio al proprietario del bene. Altri autori hanno, viceversa, sostenuto che l utilità oggettiva del fondo dominante che costituisce la ragione giustificativa per la quale sorge la servitù, va valutata in base alla destinazione che hanno impresso al fondo dominante coloro che hanno diritto a godere di questo, sicché, pur non essendo ammissibili servitù irregolari, intese come diritti reali limitati su di un fondo a vantaggio di una persona, sarebbero ammissibili servitù strumentali ad una specifica utilizzazione del fondo, quale la destinazione abitativa, ovvero lo scopo industriale. pagina 11 di 18
12 SERVITU DI ELETTRODOTTO FONDO SERVENTE E DOMINANTE Per riconoscere le parti del rapporto di servitù sorge il problema della individuazione del fondo servente e di quello dominante. Con riferimento alla servitù di elettrodotto (ma analoghe considerazioni possono valere con riferimento alla servitù di gasdotto) la Suprema Corte ha ripetutamente sostenuto che fondo dominante è lo stabilimento di produzione e distribuzione dell energia, anche quando si tratti di forniture di energia ai privati utenti (Cass. 2084/68; 1567/72), mentre taluni autori hanno definito fondo dominante anche il proprietario o l utente della fornitura. pagina 12 di 18
13 SERVITU PREDIALE E OBBLIGAZIONE PERSONALE La servitù prediale si distingue, invero, nettamente dall'obbligazione meramente personale, essendo requisito essenziale della servitù l'imposizione di un peso su un fondo, detto servente, per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro fondo, detto dominante, in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria (Cass. civ. sez. II, n. 9232). pagina 13 di 18
14 LEGITTIMAZIONE PASSIVA L azione confessoria ha natura reale ed il giudicato di accertamento può essere fatto valere solo nei confronti di chi, proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine ha un rapporto di natura reale con il fondo servente (Cass. civ. Sez. II n. 1383), ma è pacifico che l azione può essere proposta anche contro gli autori materiali della lesione del diritto di servitù se la loro condotta abbia implicato la contestazione della servitù e la domanda sia diretta alla eliminazione delle turbative e molestie ed al risarcimento dei danni; in tal caso si è, anzi, precisato che non vi è neppure litisconsorzio necessario con il titolare del diritto reale (Cass. civ. Sez. II n. 9783) salvo che l azione non sia diretta alla modificazione dello stato dei luoghi, ad esempio mediante remissione in pristino rispetto alle opere eseguite in violazione della servitù (Cass. civ. Sez. II n. 8261). pagina 14 di 18
15 ONERE PROBATORIO Colui che agisce in confessoria servitutis (art c.c.) ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di tale diritto - presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (art e ss. c.c.); né possono dare luogo ad inversione dell'onere della prova le ammissioni del convenuto, trattandosi dell'esistenza di un diritto reale, rimanendo salva solo la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi scaturenti dalle ammissioni del convenuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall'attore (Cass. civ., sez. II, 27/09/1996, n.8527). Normalmente chi intende provare l esistenza di una servitù fa riferimento alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ed alla costituzione della servitù per contratto. pagina 15 di 18
16 DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA Ai sensi dell art c.c., la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati. Il primo elemento della fattispecie è l esistenza di due fondi, ora divisi, che siano stati posseduti dallo stesso proprietario. La costituzione della servitù avviene, in tal caso, ope legis per il solo fatto oggettivo dello stato di servizio esistente tra un fondo e l altro al momento della loro separazione, indipendentemente dalla volontà del proprietario (Cass. Civ n. 1297). pagina 16 di 18
17 DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA E COMPROPRIETA La giurisprudenza di legittimità ha, poi, ripetutamente chiarito che la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, può trovare applicazione sia nell'ipotesi in cui i due fondi appartengano ad un solo proprietario, sia nell ipotesi in cui appartengano a più comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo, con la separazione giuridica dei fondi stessi, alla costituzione della servitù (Cass. civ n. 282; Cass. civ. sez. II, , n. 6884; Cass. civ n. 1595; Cass. civ n. 2339), pagina 17 di 18
18 DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA E SERVITU NON APPARENTI L art c.c. stabilisce, poi, che non possono costituirsi per destinazione del padre di famiglia le servitù non apparenti. Di conseguenza, lo stato di asservimento fra i due fondi creato o lasciato dall unico proprietario deve risultare dall esistenza, nel fondo dominante o in quello servente (cfr. Cass. 744/1961), sin dal momento della separazione, di opere visibili e permanenti destinate all esercizio della servitù, che rivelino in maniera non equivoca il rapporto tra i fondi, in modo da consentire all acquirente di averne cognizione e di terne conto (Cass. Civ n ; Cass. Civ n. 277). pagina 18 di 18
19 DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA E SERVITU DI LUCE Secondo un orientamento giurisprudenziale la servitù di luce, anche irregolare non può acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ma solo in forza di titolo, per due ragioni: in primo luogo, in quanto, per il disposto dell art. 902 c.c., il vicino ha sempre la facoltà di richiedere la regolarizzazione in conformità alle prescrizioni normative (Cass. 6949/99; Cass. 4404/97); in secondo luogo, perché il requisito dell apparenza richiede non soltanto l'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma anche che queste ultime siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino, in modo da far presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza (Cass. 71/02; Cass. S.U., 10285/96; Cass. 3265/87), mentre la circostanza che la luce sia irregolare non è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima (Cass /04). pagina 19 di 18
20 SERVITU DI LUCE E CONDOMINIO la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che le luci cui fa riferimento l art. 901 c.c. sono diverse da quelle che si aprono all interno di un edificio condominiale e che sono aperte ai sensi dell art. 903 comma 2 c.c., in quanto esse sono condizionate al consenso del vicino, sicché la loro permanenza nonostante il mancato consenso integra i requisiti della servitù apparente (Cass. civ n ). pagina 20 di 18
21 APERTURE LUCIFERE NELLE VOLTE E NEI SOLAI Più in particolare, è stato evidenziato che le aperture lucifere praticate nelle volte e nei solai sono situazioni tecnico giuridiche estranee sotto ogni aspetto alle disposizioni di legge che prevedono e disciplinano le luci di tolleranza (Cass. civ n. 2144; Cass. civ n. 1048), in quanto prive della connotazione di precarietà che caratterizza le luci ai sensi dell art. 901 c.c. (Cass. civ n. 2967). Opera, in tal caso, analogicamente, la regola posta dal secondo comma dell art. 903 c.c. attesa l analogia tra le funzioni del muro e quelle del solaio frapposto tra due unità immobiliari l una soprastante l altra in uno stabile condominiale (Cass. civ n. 738), con la conseguenza che il diritto a mantenere le luci può essere in tale ipotesi acquisito solo iure servitutis (Cass. civ n ). pagina 21 di 18
22 APERTURE LUCIFERE NEL TETTO DI PROPRIETA COMUNE Quando l apertura lucifera collocata sul piano orizzontale della volta superiore di un piano ed il tetto sia di proprietà comune, l apertura lucifera non importa di regola la costituzione di un diritto di servitù, in quanto detta apertura non è incompatibile con la destinazione naturale del tetto, sicché il proprietario del piano sottostante la può liberamente realizzare, nei limiti posti dall art c.c., purché le opere non pregiudichino la funzione di copertura propria del tetto né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo (Cass. civ n ). Nel secondo caso, viceversa, pagina 22 di 18
23 DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA E SEPARAZIONE DEI DUE FONDI L ultimo elemento della fattispecie è, quindi, costituito dalla separazione dei due fondi (o delle parti dell unico fondo), cioè la cessazione dell appartenenza al medesimo proprietario, sempreché non sussista il fatto impeditivo previsto dal 2 comma dell art c.c., vale a dire una eventuale specifica disposizione relativa alla servitù (non anche una clausola generica e di stile relativa a tutte le servitù attive e passive del fondo) o comunque una clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che determinerebbe la nascita della servitù (Cass. Civ n. 281; Cass. Civ n. 5312). Principio generale al riguardo è che la destinazione diventa operativa di effetti e determina la costituzione della servitù non appena si verifichi la separazione giuridica dei due fondi o delle due parti mercé una qualsiasi forma di trasferimento della titolarità del diritto reale, che può avvenire a seguito di un atto di alienazione onerosa o a seguito di un trasferimento gratuito, a seguito di un atto inter vivos o mortis causa. pagina 23 di 18
24 SERVITU COSTITUITE IN BASE A CONTRATTO Nelle servitù costituite in base a contratto, ai sensi dell art c.c., occorre riferirsi al titolo per individuare il contenuto e le modalità di esercizio del diritto reale mentre i precetti dettati dai successivi artt e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario. Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici (Cass. civ. sez. II n. 8853). La ricerca delle modalità di esercizio della servitù va fatta, pertanto, tenendo presente la volontà delle parti e le finalità che essere si proponevano con la creazione del vincolo, in relazione alla precisa utilitas che esse volevano raggiungere ed al preciso contenuto che esse volevano dare al vincolo. pagina 24 di 18
25 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COMPORTAMENTO DELLE PARTI E CRITERI SUSSIDIARI Per la ricerca della comune intenzione dei contraenti appare utile guardare al comportamento complessivo delle parti successivo alla stipulazione del contratto (Cass. civ. sez. II n. 3286), che costituisce, ai sensi dell art comma 2 c.c., un importante criterio ermeneutico sussidiario, quando, dalle espressioni letterali usate dai contraenti residuino ambiguità e dubbi. Ove permanga incertezza, si deve ricorrere al criterio interpretativo sussidiario posto dall art c.c., secondo il quale la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minore aggravio possibile di quello servente. Ciò significa che nel conflitto tra due interessi, contrapposti, il Giudice deve dare la prevalenza all interesse del fondo servente, individuando le esigenze che la servitù è normalmente destinata a soddisfare tenuto conto di tutte le circostanze esistenti al momento della costituzione della servitù e determinando in qual modo quelle esigenze possano essere soddisfatte con il minore aggravio del fondo servente (Cass. civ n. 1076). pagina 25 di 18
26 LA LESIONE DEL DIRITTO DI SERVITU Per comprendere, poi, se vi sia stata lesione del diritto di servitù, occorre considerare che, ai sensi dell art c.c., il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo, ma la violazione di tale divieto richiede aggravi significativi, in quanto occorre contemperare le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, tenendo conto che è consentito l esercizio compiuto civiliter dal proprietario del fondo servente delle facoltà che l esistenza della servitù non può completamente elidere, relative al godimento dello stesso fondo servente, senza attenuare il raggiungimento della prevista utilitas del fondo dominante (Cass. civ n. 2842). pagina 26 di 18
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