AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

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1 Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 21/01/2015. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario aprire il singolo allegato e stamparlo. File PDF creato in data 21/01/2015 Per maggiori informazioni rivolgersi: Servizio Lavoro Previdenza ed Education Piazza Castello, Vicenza tel fax lavoroprevidenza@confindustria.vicenza.it AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Introduzione Capitolo n. 1. Nozione Capitolo n. 2. Requisiti per poter esercitare l'attività di agente Capitolo n. 3. Obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego Capitolo n. 4. Il contratto di agenzia: forma ed esclusiva. Capitolo n. 5. Il contratto di agenzia: la zona. Capitolo n. 6. Il contratto di agenzia: la provvigione Capitolo n. 7. La risoluzione del contratto Capitolo n. 8. Le indennità di fine rapporto Capitolo n. 9. Aspetti previdenziali: INPS Capitolo n. 10. Aspetti previdenziali: il Fondo ENASARCO Capitolo n. 11. Bozza di Contratto di Agenzia e AEC 30/07/2014 Introduzione Agenti e Rappresentanti di Commercio Il contratto di agenzia è disciplinato dal Codice Civile negli artt. dal 1742 al La normativa codicistica è integrata da quella collettiva (Accordi Economici Collettivi di seguito in breve A.E.C.). Per il settore industria l'a.e.c. è quello del 30 luglio Con il contratto di agenzia una parte Agente / Rappresentante assume stabilmente, dietro pagamento di una provvigione, l'incarico di promuovere per conto di un'altra parte Preponente la conclusione di contratti in una determinata zona.

2 Capitolo n. 1 Nozione Agente di commercio è il soggetto incaricato stabilmente a una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto (ossia nell'interesse) della preponente; Rappresentante di commercio è il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome (oltre che per conto) della preponente in una determinata zona. La stabilità è un elemento inscindibile del rapporto di agenzia e conferma che dal contratto deriva per l'agente una particolare obbligazione di fare consistente nella promozione della conclusione di contratti in modo continuativo nel tempo a favore del preponente. Tale elemento è il tratto distintivo tra le figure dell'agente e quella del Procacciatore d'affari. Quest'ultimo, a differenza dell'agente, non assume contrattualmente alcun obbligo promozionale nei confronti della mandante, avendo egli il potere di effettuare o meno quest'attività il cui svolgimento dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Il rapporto con la Preponente, e con i clienti di questa, è quindi meramente occasionale. Non esistendo una disciplina normativa o contrattuale della figura di procacciatore d'affari, la giurisprudenza ha individuato, come elementi tipici della figura del Procacciatore, la mancanza di stabilità dell'incarico, la mancanza di una zona ben definita entro la quale operare e la mancanza del vincolo di esclusiva.

3 Capitolo n. 2 Requisiti per poter esercitare l'attività di agente L'attività di Agente e Rappresentante di commercio è soggetta alla dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di Commercio corredata dalla certificazione attestante il possesso dei seguenti requisiti: la mancata interdizione o inabilitazione o condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; la frequentazione con esito positivo di uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni oppure l'aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un'impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda oppure l'aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche. Qualora l'attività di Agente e Rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti suddetti devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società stessa. L'art. 9 della legge n. 204/1985 vieta a chi non è iscritto al Registro imprese in quanto privo dei requisiti di cui sopra di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio. Prevede inoltre una sanzione amministrativa (da 500,00 euro a 2.000,00 euro sia a carico agente/rappresentante che a carico preponente) per l'eventuale stipula di contratti di agenzia con soggetti privi dei requisiti di cui sopra e dell'iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio competente.

4 Capitolo n. 3 Obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego Dal 1 gennaio 2007 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1180 della legge finanziaria 2007, all'art. 9 bis, comma 2, d.l. n. 510/1996, anche il Preponente deve comunicare al centro per l'impiego l'instaurazione del rapporto di agenzia entro il giorno antecedente quello dell'instaurazione dei rapporti stessi con esclusione degli Agenti e Rappresentanti di commercio costituiti in società o che si avvalgono di una autonoma struttura imprenditoriale.

5 Capitolo n. 4 Il contratto di agenzia: forma ed esclusiva. La forma scritta del contratto di agenzia è richiesta a fini probatori nel senso che il contenuto del contratto deve essere provato per iscritto in caso di eventuale contenzioso. A tal fine ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Il contratto può prevedere che l'agente e Rappresentante di commercio operi in forma monomandataria o plurimandataria. Elemento naturale del contratto di agenzia ossia implicito anche se non espressamente inserito nel contratto è l'esclusiva. L'esclusiva consiste, ai sensi dell'art c.c., nel divieto per il Preponente di avvalersi contemporaneamente di più Agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e in quello, speculare, dell'agente di non trattare, nello stesso ambito, gli affari di più imprese concorrenti. L'esclusiva può essere validamente derogata dalle parti mediante una clausola espressa al momento della conclusione del contratto o, successivamente, al momento dell'esecuzione dello stesso. L'Agente plurimandatario è colui il quale assume l'incarico di trattare affari per diverse aziende, purché la promozione non riguardi la vendita di beni o servizi in concorrenza tra di loro (Agente plurimandatario in esclusiva). L'Agente monomandatario si impegna invece, oltre che ad operare in regime di non concorrenza (elemento questo previsto per legge), ad esercitare anche l'attività di promozione per un solo Preponente, limitando così ulteriormente la propria autonomia operativa. La semplice circostanza che l'agente non abbia di fatto altri mandati non lo rende monomandatario.

6 Capitolo n. 5 Il contratto di agenzia: la zona. La determinazione della zona all'interno della quale l'agente deve svolgere la propria prestazione, è un elemento essenziale ai fini dell'esistenza del rapporto di agenzia stesso. La zona può essere individuata attraverso: un'indicazione geografica (es: Regione Veneto); l'indicazione della clientela per genere o per nominativi di riferimento (il cd. Portfolio clienti). L'essenzialità della indicazione della zona è connessa inoltre al compenso dell'agente. La provvigione spetta infatti all'agente in esclusiva su tutti gli affari conclusi comunque nella sua zona di competenza (ai sensi dell'art. 1748, II comma, c.c.). L'A.E.C. del 2014 prevede, all'art. 2, che la Preponente possa modificare in modo unilaterale la zona di competenza dell'agente secondo particolari criteri. Le variazioni di lieve entità, intendendosi per tali le riduzioni comprese tra lo 0 e il 5% del valore delle provvigioni di competenza dell Agente nell anno civile (gennaio-dicembre) precedente la variazione ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione (qualora l anno precedente non sia stato lavorato per intero), potranno essere effettuate dalla Preponente tramite comunicazione all Agente in forma scritta anche con decorrenza immediata. Le variazioni di media entità, intendendosi per tali le riduzioni superiori al 5% ma inferiori o pari al 15% del valore sopramenzionato, potranno essere effettuate dalla Preponente tramite comunicazione scritta con preavviso di due mesi nel caso di Agente plurimandatario (ovvero 4 mesi nel caso di Agente monomandatario). Qualora l'agente comunichi, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni, la comunicazione del Preponente costituirà periodo di preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della casa mandante. Le variazioni di sensibile entità, intendendosi per tali le riduzioni superiori al 15% del valore di cui sopra, potranno essere effettuate dalla preponente tramite comunicazione scritta nel rispetto dei termini di preavviso previsti per il caso di risoluzione del rapporto. Anche in quest'ultimo caso il rapporto di agenzia, decorso il termine di preavviso, si considererà risolto ad iniziativa della Preponente qualora l Agente, entro 30 giorni, comunichi di non accettare la variazione. L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti all'ultima variazione, sarà da considerarsi come unica variazione ai fini, sia della richiesta del periodo di preavviso, che a quelli della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli Agenti e Rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione.

7 Capitolo n. 6 Il contratto di agenzia: la provvigione La provvigione costituisce il diritto principale dell'agente ed è un requisito fondamentale del contratto di agenzia quale corrispettivo della sua attività, determinato in proporzione del risultato del lavoro svolto. Il principale aspetto da analizzare (e di maggior rischio di vertenzialità) è quello del momento di esigibilità della provvigione. L'attuale normativa prevede due criteri di maturazione ed esigibilità della provvigione: 1) il primo - detto criterio legale - è stabilito dall'art c.c. e prevede che la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il Preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione in base al contratto concluso con il terzo; 2) il secondo criterio - detto convenzionale va espressamente previsto nel contratto stipulato tra le parti e deroga al precedente in quanto fa coincidere il momento di esigibilità con il "buon fine dell'affare" e cioè con il momento in cui il cliente esegue, o avrebbe dovuto eseguire, la sua controprestazione (se il Preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico), quindi con il momento in cui il cliente paga o avrebbe dovuto pagare.

8 Capitolo n. 7 La risoluzione del contratto La forma più utilizzata di contratto di agenzia è quella a tempo indeterminato. In tale ipotesi Preponente e Agente si riservano la facoltà di recesso nel rispetto dei termini di preavviso. La comunicazione della risoluzione del rapporto di agenzia è un atto unilaterale recettizio: la sua efficacia è subordinata alla conoscenza che ne abbia avuto, o che avrebbe dovuto averne, l'altra parte (receduto). Nell'ipotesi in cui il recesso sia esercitato dal Preponente, nel caso di Agente plurimandatario, l'a.e.c. all'art. 9 prevede: 3 mesi per i primi 3 anni di durata del rapporto; 4 mesi per i primi 4 anni di durata del rapporto; 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto; 6 mesi dal sesto anno in poi. Nel caso di Agente monomandatario invece: 5 mesi per i primi 5 anni di durata del rapporto; 6 mesi per gli anni dal sesto all'ottavo; 8 mesi dal nono anno di durata in poi. La durata del preavviso si determina in relazione agli anni di durata del rapporto di agenzia, calcolati dall'instaurazione del rapporto fino alla data in cui acquista efficacia la comunicazione di recesso e cioè il ricevimento della comunicazione del recedente. Nell'ipotesi in cui invece il recesso sia esercitato dall'agente, i termini di preavviso sono determinati indipendentemente dagli anni di durata del rapporto, più precisamente: 3 mesi per l'agente plurimandatario; 5 mesi per l'agente monomandatario. Il preavviso può essere sostituito, in tutto o in parte, con indennità economica da calcolarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 dell'a.e.c. Anche per il contratto di agenzia è prevista la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato. In tale ipotesi l'esistenza di una precisa scadenza esclude che un termine di preavviso possa venire in considerazione e la cessazione del rapporto avrà luogo solo con lo spirare del termine o per giusta causa (ossia per una grave inadempienza della controparte) in mancanza della quale è dovuto un risarcimento del danno alla parte che subisce il recesso (es. indennità pari alla media delle provvigioni sino a quel momento maturate per i mesi mancanti alla scadenza, perdita di chanches lavorative eccetera).

9 Capitolo n. 8 Le indennità di fine rapporto In virtù dell'art c.c., in applicazione della direttiva comunitaria in materia, e alla luce degli artt. 10 e 11 dell'a.e.c. del 2014, all'atto della cessazione del rapporto anche se determinata da morte dell'agente a questi (o agli eredi) è dovuta un'indennità di risoluzione del rapporto (firr) e di fine rapporto (indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica, collegata all'incremento della clientela e/o del fatturato). Nello specifico: 1) l'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) spetta all'agente all'atto della cessazione del rapporto ed è calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate con le misure di seguito riportate. - Agente monomandatario: 4% sulla quota di provvigioni fino ad euro annui; 2 % sulla quota di provvigioni da euro ,01 ad euro annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente euro ,01 annui. - Agente plurimandatario: 4% sulla quota di provvigioni fino ad euro annui; 2 % sulla quota di provvigioni da euro 6.200,01 ad euro annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente euro 9.300,01 annui. Tali somme verranno accantonate di anno in anno dal Preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco. Il pagamento verrà effettuato non prima del 1 e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui il rapporto si risolva in corso d'anno, il FIRR di quell'anno verrà pagato direttamente all'agente. Il FIRR non spetta nell'ipotesi in cui l'agente sia condannato per appropriazione indebita o nel caso in cui l'agente, vincolato all'esclusiva, ponga in essere una condotta di concorrenza sleale 2) L'indennità suppletiva di clientela: è collegata all'incremento della clientela e/o del fatturato e viene calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque all'agente dovute sino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: - 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute; - 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal 4 al 6 anno (entro un limite massimo annuo di euro ,00); - un ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il 6 anno compiuto (sempre nel limite massimo annuo di euro ,00). 3) l'indennità meritocratica verrà calcolata secondo quanto previsto nella tabella prevista nell'art. 10, II capo, lett. b), A.E.C. del Le indennità di cui ai precedenti punti 2 e 3 non sono dovute nel caso in cui il rapporto si risolva per un fatto imputabile all'agente. Non si considera fatto imputabile all'agente il recesso dell'agente dovuto a invalidità permanente e totale o successivo al conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO, sempre che tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.

10 Capitolo n. 9 Aspetti previdenziali: INPS La legge n. 613/1966 ha posto a carico degli Agenti e Rappresentanti di commercio l'obbligo di iscriversi all'inps nella gestione speciale dei commercianti e di versare i contributi con le stesse modalità previste per i commercianti. In estrema sintesi la normativa al riguardo prevede un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo) che viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio ). Se il reddito d impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale ). I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile. L importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d'impresa, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all iscrizione, denunciati ai fini Irpef nell anno considerato. Per completezza si precisa che l'agente/rappresentante di commercio deve provvedere al pagamento del contributo minimo obbligatorio. Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in 2 acconti di pari importo, calcolati sul reddito d impresa dell anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.

11 Capitolo n. 10 Aspetti previdenziali: il Fondo ENASARCO Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione Enasarco tutti gli Agenti e Rappresentanti di commercio che operano, sia individualmente che in forma societaria, sul territorio italiano in nome e per conto di Preponenti italiani o di Preponenti stranieri che abbiano comunque sede in Italia. Per quanto riguarda l'obbligo di apertura di una posizione contributiva Enasarco per gli Agenti italiani operanti all'estero la Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto con proprio interpello n. 32 del 19 novembre 2013 precisando in sintesi che l obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco risulta riferibile agli Agenti: di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia; che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività; che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d interessi; che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi. Da ultimo, per quanto concerne la residuale categoria dei Preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza. L'obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza riguarda gli Agenti che operino in forma individuale ed in forma di società, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta (società di capitali o società di persone), che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. L'iscrizione può essere effettuata: 1) utilizzando le apposite procedure riservate alle Ditte che si sono registrate e abilitate ai servizi online del sito i; 2) scaricando dal sito stesso l'apposita modulistica, che dovrà essere trasmessa alla Fondazione in Via Antoniotto Usodimare n , Roma. L'iscrizione dev'essere effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Stesso termine di 30 giorni è stabilito per la comunicazione di cessazione dell'attività. Il contributo previdenziale obbligatorio si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo agli Agenti e Rappresentanti di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia e nei limiti di un massimale provvigionale annuo. Nella tabella che segue sono riportate le aliquote contributive di riferimento. Il contributo è a carico del Preponente e dell'agente in misura paritetica. Aliquota contributiva Anno di decorrenza e aliquota contributiva ,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,0 0% Il contributo previdenziale obbligatorio di cui sopra è dovuto, per ciascun rapporto di agenzia, nei limiti massimali indicati nella tabella che segue, per gli Agenti operanti come ditte individuali. Tipologia del rapporto di agenzia Anno di decorrenza e massimali provvigionali

12 Monomandatario Euro ,00 Euro ,00 Plurimandatario Euro ,00 Euro ,00 Il minimale provvigionale per l'anno 2014 è invece pari ad euro: monomandatario: euro 834,00; plurimandatario: euro 417,00. Il minimale provvigionale viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI), mentre la rivalutazione annua del massimale in base al medesimo indice ISTAT avverrà con decorrenza dall'anno Per gli Agenti che svolgono la loro attività in forma societaria (SpA, Srl) è dovuto un contributo così come indicato nella tabella che segue. Importi provvigionali annui Fino ad euro ,00 Da euro ,01 a euro ,00 Da euro ,01 a euro ,00 Anno di decorrenza e aliquota contributiva ,20% 3,60% 4,00% 1,60% 1,80% 2,00% 0,80% 0,90% 1,00% Oltre euro ,00 0,30% 0,40% 0,50% L'incremento di aliquota, introdotto dal Regolamento Enasarco del 2012, rispetto a quello in vigore con il precedente regolamento (le aliquote del regolamento 2004 erano rispettivamente pari al 2%, 1%, 0,5% e 0,1%) è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il 20 giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri: 1 gennaio / 31 marzo pagamento entro il 20 maggio; 1 aprile / 30 giugno pagamento entro il 20 agosto; 1 luglio / 30 settembre pagamento entro il 20 novembre; 1 ottobre / 31 dicembre pagamento entro il 20 febbraio. L'obbligo di versamento dei contributi è a totale carico del Preponente, il quale è l'esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell'agente, nel sito della Fondazione Enasarco. La parte dei contributi a carico dell'agente è trattenuta all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi.

13 Capitolo n. 11 Bozza di Contratto di Agenzia e AEC 30/07/2014 Bozza di Contratto di agenzia e Accordo Economico Collettivo Bozza Contratto Agenzia.doc AEC Industria pdf

14 Confindustria Vicenza

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