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1 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO al codice civile vol. 504 (Ed. gennaio 2011) Settembre 2011

2 Avvertenze Si riportano esclusivamente le modifiche intervenute sul corpo del Codice civile da gennaio 2011 a settembre L. 26 febbraio 2011, n. 10 di conv., con modif., del D.L. 29 dicembre 2010, n Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modif., in L. 12 luglio 2011, n Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l economia D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in L. 15 luglio 2011, n Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

3 CODICE CIVILE LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA 116. Matrimonio dello straniero nello Stato. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (1) (2). Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 n. 1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice [43, 93]. (1) Le parole da «nonché» a «italiano» sono state aggiunte ex art. 1, c. 15, l , n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); successivamente la Corte cost., con sent , n. 245 ha dichiarato l illegittimità costituzionale del c.1, limitatamente a tali parole. (2) Cfr. artt. 20, 27, 28, l , n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato); art. 66, d.p.r , n. 396 (Semplificazione dell ordinamento dello stato civile). LIBRO QUINTO DEL LAVORO 2215bis. Documentazione informatica. (1) (2) I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato (3). Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma (3). I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

4 4 Appendice di aggiornamento Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni (4). (1) Art. inserito ex d.l , n. 185, conv. in l , n. 2 (Misure anti-crisi) (art. 16, c. 12bis). (2) Dispone l art. 16, c. 12ter, d.l. cit.: «12ter. L obbligo di bollatura dei documenti di cui all articolo 2215bis del codice civile, introdotto dal comma 12bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all articolo 7 del decreto del Ministero dell economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004». (3) Comma così sostituito ex art. 6, c. 2, d.l , n. 70, conv. in l , n. 106 (Prime disposizioni urgenti per l economia). (4) Comma aggiunto ex art. 6, c. 2, d.l. 70/2011, conv. in l. 106/2011 cit. LIBRO SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI Atti soggetti a trascrizione. Si devono rendere [2645 ss., 2651 ss.] pubblici [1403] col mezzo della trascrizione [2644, 2648, 2657, 2663, 2679 n. 1] (1): 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [769, 812, 1197, 1350, 1470, 1472, 1543, 2247, 2556, 2648, 2651, 2914]; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto [978] su beni immobili, il diritto di superficie [952], i diritti del concedente e dell enfiteuta [957 ss., 1350 nn. 2 e 3, 2648, 2651]; 2bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale (2); 3) i contratti [1350 n. 3] che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti [1100]; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali [1027 ss., 1058], il diritto di uso [1021] sopra beni immobili, il diritto di abitazione [1022, 1350 n. 4, 2648, 2651]; 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti [507, 1070, 1104, 1350 n. 5]; 6) i provvedimenti con i quali nell esecuzione forzata [2919; c.p.c. 555, 574, 586, 590; disp.att. c.p.c. 164] si trasferiscono la proprietà di beni immobili [812] o di altri diritti reali immobiliari [952, 965, 980, 1021, 1022, 1027], eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente [2889, 2896]; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico [971, 1350 n. 6] (3); 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni [320, 1350 n. 8, 1572, 1599, 1628, 2923] (4); 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni [1605, 2918, 2924]; 10) i contratti di società [2247, 2291, 2313, 2325, 2328 n. 6, 2452, 2463 n. 5, 2511, 2521 n. 5] e di associazione [14, 2549] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell associazione eccede i nove anni o è indeterminata [1350 n. 9; disp.att. 231];

5 Appendice di aggiornamento 5 11) gli atti di costituzione dei consorzi [862, 863] che hanno l effetto indicato dal numero precedente [2602, 2603; disp.att. 231]; 12) i contratti di anticresi [1350 n. 7, 1960; disp.att. 231]; 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti [1350 n. 12, 1965] (5); 14) le sentenze [1032, 2932] che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti [2645 ss., 2655]. (1) Cfr. r.d , n. 499 (Legge generale sui libri fondiari) modificata e integrata per le nuove Province di Trieste e Gorizia ex l , n. 594 ed anche ex l , n. 574 per il coordinamento con la legge , n. 151 sul nuovo diritto di famiglia, nonché art. 34, l , n. 340 (Legge di semplificazione 1999). (2) Numero inserito ex art. 5, c. 3, d.l , n. 70, conv. in l , n. 106 (Prime disposizioni urgenti per l economia). (3) Cfr. art. 4, l , n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie e perpetue). (4) Cfr. art. 41, l , n. 203 (Norme sui contratti agrari). (5) Cfr. artt. 11 e 12, d.lgs , n. 28 (Mediazione nelle controversie civili e commerciali) Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali. (1) Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi (2). [Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono] (3). Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative all imposta sul valore aggiunto [2776, 2778 n. 19]. Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni [2778 n. 20]. (1) Art. sostituito ex l , n. 426 (art. 3). (2) Comma dapprima sostituito ex art. 33, d.lgs , n. 46, poi modificato ex art. 39, d.l , n. 159, conv. in l , n. 222; successivamente le parole da «per le imposte e le sanzioni» a «imposta locale sui redditi» sono state così sostituite alle precedenti «per l imposta regionale sulle attività produttive e per l imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell esecuzione e nell anno precedente» ex art. 23, c. 37, d.l , n. 98, conv. in l , n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria). Ai sensi dello stesso comma 37 «la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all entrata in vigore del presente decreto» in G.U , n (3) Comma abrogato ex art. 33, d.lgs. 46/1999 cit. con decorrenza dall

6 6 Appendice di aggiornamento [Crediti per le imposte sui redditi immobiliari] (1). (1) Art. abrogato ex d.l , n. 98, conv. in l , n. 111 (Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria) (art. 23, c. 38) Collocazione sussidiaria sugli immobili. (1) I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all indennità di cui all articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma. I crediti dello Stato indicati dal primo e (2) dal terzo comma dell articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente. (1) Art. sostituito ex l , n. 297 (art. 1) (Trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica). (2) Le parole «dal primo e» sono state inserite ex art. 23, c. 39, d.l , n. 98, conv. in l , n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria). Ai sensi dello stesso comma 39 «la disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto» in G.U , n Decorrenza della prescrizione. (1) La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere [387, 428, 480, 495, 502, 526, 591, 606, 619, 624, 761, 763, 775, 848, 1073, 1442, 1449, 1495, 1541, 1667, 1669, 1797, 2880, 2903, 2957; l. camb. 94, 95; l.ass. 75, 76; c.nav. 383, 395, 418, 438, 487, 547, 979, 995]. (1) Il presente articolo «in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente [ ] si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» ex art. 2, c. 61, d.l , n. 225 (Milleproroghe), conv. in l , n. 10 (G.U , n. 47, s.o.).

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