Guida operativa per le imprese associate Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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1 Guida operativa per le imprese associate Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia 2012 Direzione Sindacale Welfare Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale Corso Venezia, Milano Tel Fax

2 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia La Guida è scaricabile dalla sezione Aree Tematiche Area Lavoro del sito internet Coordinatore: - Paolo Pagaria Hanno collaborato alla redazione della Guida: - Maria Cristina Allocca - Michele Ceppinati - Maurizio Forbice - Katia Goldoni - Federica Menga - Piero Perdomi - Alessandra Setti maggio 2012

3 Direzione Sindacale Welfare Direzione Sindacale - Welfare Direzio Servizio Relazioni Sindacali Commercio e Servizi Servizi di Assistenza al Mercato del Lavoro e Amministrazione del Personale Direzione Sindacale Welfare La Direzione è articolata in quattro Servizi 1. Servizio Relazioni Sindacali Commercio e Servizi Fornisce consulenza e assistenza in materia di: Relazioni sindacali. Vertenze e conciliazioni individuali per dipendenti. dirigenti e agenti e rappresentanti di commercio. Procedimenti disciplinari. Procedure di mobilità (licenziamenti collettivi - outplacement). Cassa integrazione straordinaria, ordinaria ed in deroga, contratti di solidarietà. Contrattazione integrativa aziendale. Trasferimento di aziende. Cambio di appalto nel settore delle Pulizie/Multiservizi. Videosorveglianza e visite personali di controllo. Collegio arbitrale per i dirigenti. Tutela le imprese nelle Commissioni di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro. 3. Servizi di Assistenza al Mercato del Lavoro e Amministrazione del Personale Fornisce consulenza, telefonica e diretta, in materia di: Rapporti di lavoro subordinato (dipendenti e dirigenti). Rapporto di agenzia e rappresentanza (AEC agenti). Interpretazione di leggi, provvedimenti amministrativi e normative comunitarie in materia di lavoro. Interpretazione di CCNL anche diversi da quello del Terziario. Tratta temi inerenti: Il Mercato del Lavoro (apprendistato, contratti d inserimento, assunzioni agevolate, contratti a termine, lavoro a part time, telelavoro; collocamento obbligatorio dei disabili). L'amministrazione del personale (disposizioni amministrative di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, normativa fiscale per i lavoratori dipendenti, normativa sulla privacy). La gestione del personale (instaurazione del rapporto di lavoro, provvedimenti disciplinari, risoluzione del rapporto di lavoro). Cura l informazione alle Associazioni e alle imprese attraverso: La newsletter settimanale Lavoronews. L aggiornamento dell Area Lavoro del sito internet dell Unione. La sezione Lavoro del mensile online L Informatore. L elaborazione di Guide e Note Informative tematiche. Eroga formazione ad Associazioni mandamentali e di categoria ed esterna (imprese) attraverso la realizzazione di corsi e seminari. Partecipa ai Tavoli istituzionali presso Comune, Provincia, Regione, Prefettura, INPS. Servizio Relazioni Sindacali Turismo Servizio Relazioni Sindacali Turismo 2. Servizio Relazioni Sindacali Turismo Fornisce consulenza e assistenza in materia di: Relazioni sindacali; Vertenze e conciliazioni individuali per dipendenti e dirigenti Turismo; Procedimenti disciplinari; Procedure di mobilità (licenziamenti collettivi - outplacement); Cassa integrazione straordinaria ed in deroga; Contratti di solidarietà; Contrattazione integrativa aziendale; Trasferimento di aziende; Cambio di appalto nel settore della Ristorazione collettiva; Videosorveglianza e visite personali di controllo; Assistenza e consulenza sul CCNL del Turismo. Tutela le imprese nelle Commissioni di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro. 4. Servizio Welfare Fornisce assistenza e consulenza in materia previdenziale/pensionistica riferita a lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi. Si occupa di argomenti inerenti: La previdenza e l'assistenza obbligatoria (INPS- ENASARCO). il welfare contrattuale (Fondo EST con l attivazione di uno specifico Sportello Informativo, QUAS). La previdenza complementare (Fonte; Fondo M. Negri, fondi aperti e piani previdenziali individuali). Lavoro a progetto, lavoro autonomo occasionale, lavoro accessorio (voucher lavoro). Analisi delle tipologie di prestazioni sociali (maternità, malattia, disoccupazione, forme di sostegno al reddito). L assicurazione INAIL per i lavoratori parasubordinati e commercianti. Ricorsi amministrativi in materia previdenziale ed infortunistica. Redazione della newsletter Welfarenews e cura della sezione Welfare del mensile online L Informatore. Partecipa agli Organismi istituzionali di INPS (Vicepresidenza del Comitato Regionale INPS) e della Direzione Provinciale del Lavoro in tema di lavoro sommerso (CLES).

4 INDICE GENERALE Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia INDICE CRONOLOGICO pag. 2 DEFINIZIONE pag. 5 I DESTINATARI pag. 5 LA PROPORZIONE NUMERICA pag. 5 IL PARERE DI CONFORMITÀ pag. 5 LA STIPULA DEL CONTRATTO pag. 6 LA DURATA pag. 6 LE QUALIFICHE CON DURATA FINO A 5 ANNI pag. 7 IL PERIODO DI PROVA pag. 7 I LIVELLI DI INQUADRAMENTO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO pag. 7 IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE pag. 8 LE CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO pag. 8 LA PERCENTUALE DI CONFERMA pag. 9 BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI pag. 9 GLI INCENTIVI DEL PROGETTO AMVA pag. 10 IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE - PFI pag. 12 LA FORMAZIONE DELL APPRENDISTA pag. 13 LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE pag. 16 LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE pag. 16 LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE pag. 17 LA DOTE APPRENDISTATO pag. 18 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI pag. 20 IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE E LA REGISTRAZIONE NEL LIBRETTO FORMATIVO pag. 20 IL REFERENTE PER L APPRENDISTATO pag. 21 LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO pag. 21 SISTEMA SANZIONATORIO pag. 22 COMPILAZIONE ONLINE DELLA RICHIESTA DI APPRENDISTATO pag. 22 APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DEL D.Lgs. 276/03 pag. 23 SEMPLIFICAZIONI PER IMPRESE MULTILOCALIZZATE pag. 24 LAVORATORI IN MOBILITÀ pag. 24 PER ASSUMERE UN APPRENDISTA pag. 25 DOCUMENTAZIONE pag. 28 1

5 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia INDICE CRONOLOGICO settembre marzo gennaio giugno settembre luglio Il Regio Decreto Legge n. 1906, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n.739, utilizza per la prima volta il termine apprendistato per indicare uno speciale rapporto di lavoro in base al quale il datore di lavoro è obbligato ad impartire o far impartire all apprendista l insegnamento necessario al fine di fargli acquisire una professionalità e di retribuire le prestazioni dell'apprendista Nel 1942 il legislatore interviene nuovamente in materia prevedendo alcune norme all interno del Codice Civile, Libro V, che qualificano il contratto di apprendistato tra i contratti di lavoro subordinato, con l introduzione dell obbligo retributivo e della formazione professionale come elemento essenziale del rapporto. Dopo l entrata in vigore della Costituzione della Repubblica e sette proposte di legge sull apprendistato, si giunge all approvazione della Legge 9 gennaio 1955, n. 25, prima disciplina organica dell istituto che abroga la Legge del 1938 L'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (c.d. Legge Treu) ridisegna il contratto di apprendistato, e lo caratterizza con una forte alternanza tra formazione e lavoro. Nel tempo l aspetto formativo, affidato all iniziativa pubblica, diventa marginale. Con il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) il contratto di apprendistato diventa il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in stretta coerenza con la riforma del sistema educativo. Vengono definite tre tipologie d apprendistato: Art per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; Art professionalizzante; Art per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Viene sottoscritto il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004 che regolamenta l apprendistato professionalizzante gennaio Il 10 gennaio 2005 Regione Lombardia, Unione Regionale Lombarda e le OO.SS. di categoria sottoscrivono il Protocollo di intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nei settori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. 2

6 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia giugno settembre Per sopperire all inerzia delle Regioni, alle quali era affidata la disciplina di alcuni aspetti dell apprendistato professionalizzante, viene introdotto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il comma 5-ter dell'art. 49 del D.Lgs. 276/03, che individua un percorso di formazione dell apprendista esclusivamente aziendale. Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL sottoscrivono il Protocollo d intesa per la regolamentazione della formazione esclusivamente aziendale ex art. 49, c. 5 ter del D.L.gs 276/ maggio agosto ottobre maggio ottobre luglio A seguito del ricorso presentato da alcune Regioni, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 176, boccia parte del Dl n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in Legge n. 133 del Viene parzialmente abrogato l articolo 49, comma 5 ter che introduceva un percorso di formazione esclusivamente aziendale, escludendo in questo modo qualsiasi partecipazione regionale. Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL sottoscrivono un Avviso comune in materia di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale che ribadisca successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale 176/ quanto contenuto negli accordi settoriali sottoscritti, rispettivamente, per il Terziario, il 23 settembre 2009, e, per il Turismo, il 20 febbraio Governo, Regioni e Parti Sociali sottoscrivono un Intesa per il rilancio dell apprendistato, con la quale confermano il quadro di operatività contenuto nei contratti collettivi in materia di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale, impegnandosi ad avviare un tavolo per la riforma dell apprendistato. Il Ministro del Lavoro presenta al Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto Legislativo Testo unico dell apprendistato diretto a dirimere le controversie in materia tra lo Stato, le Regioni e le parti sociali, sorte attraverso i ricorsi alla Corte Costituzionale. Governo, Parti Sociali e Regioni sottoscrivono un Intesa che vuole rilanciare il contratto di apprendistato quale strumento fondamentale per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con un contenuto formativo garantito dalle Regioni o in sussidiarietà dalle parti sociali e dagli enti bilaterali. Pur condividendo l impostazione generale, Confcommercio, insieme ad altre organizzazioni imprenditoriali (Confesercenti, Confetra, Abi, Ania) non sottoscrive l Intesa per ragioni legate all iniquità dei contenuti del testo riguardanti la durata massima dell apprendistato professionalizzante, pari a 3 anni per tutte le figure ed i settori economici, fatta eccezione per le figure 3

7 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia previste dai contratti degli artigiani che potranno prevedere un apprendistato con durata massima di 5 anni settembre ottobre marzo Viene emanato il Decreto Legislativo n. 167 Testo unico dell apprendistato con il quale viene nuovamente riformato l istituto. L entrata a regime del nuovo apprendistato, a seguito della regolamentazione degli aspetti di propria competenza da parte della contrattazione collettiva e delle Regioni, viene fissata al 26 aprile Con un interpello n. 40/2011 del 26 ottobre 2011 il Ministero del Lavoro, accogliendo le istanze di Confcommercio, ammette la possibilità di attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni per tutte le figure professionali previste nell ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione i cui contenuti competenziali siano omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane. Tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL viene sottoscritto l Accordo di riordino complessivo della disciplina dell apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi aprile aprile Al fine di adattare la disciplina generale dell apprendistato professionalizzante alle specifiche caratteristiche di alcuni settori, vengono sottoscritti: il Protocollo d intesa per il settore della revisione legale (qualifica di assistente revisore legale); il Protocollo d intesa per il settore della consulenza specialistica (qualifica di Consulente in Risk Management & Performance Improvement, Consulente in data Management & IT Process Integration e Consulente in Corporate Finance). Diventa operativo il Testo Unico in materia di apprendistato. 4

8 DEFINIZIONE Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia L apprendistato è definito all articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167/2011 come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all occupazione dei giovani. I DESTINATARI Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni), ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005. LA PROPORZIONE NUMERICA È possibile assumere apprendisti in misura pari al numero dei lavoratori qualificati o specializzati in forza all impresa (rapporto 1/1). Il datore di lavoro che non ha dipendenti o ne ha in numero inferiore a tre, può assumere fino a tre apprendisti. IL PARERE DI CONFORMITÀ Attraverso la sottoscrizione dell Accordo del 24 marzo 2012 le Parti firmatarie hanno confermato e valorizzato anche il ruolo della bilateralità inserendo il riferimento al passaggio obbligato all ente bilaterale per l ottenimento del parere di conformità precedentemente già previsto dal CCNL Terziario nell ambito della procedura di attuazione dello stesso contratto di apprendistato professionalizzante. I datori devono quindi presentare, preventivamente all assunzione dell apprendista, alla specifica Commissione Paritetica dell Ente Bilaterale - Ebiter Milano, domanda di rilascio del parere di conformità. La richiesta di parere di conformità viene predisposta telematicamente attraverso il sito internet di Ebiter Milano Una volta generata la richiesta e sottoscritta, anche digitalmente, la domanda deve essere inviata via fax o via mail certificata apprendistato@pec.ebitermilano.it. Il parere di conformità viene rilasciato dalla Commissione a seguito della valutazione della congruità dei seguenti aspetti: 1. rapporto apprendisti/qualificati 5

9 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia 2. ammissibilità livello contrattuale 3. congruità inquadramento/qualifica 4. percentuale di conferma 24 mesi precedenti La richiesta di parere di conformità è: numerica; ogni richiesta deve essere riferita ad una singola qualifica. Valutata positivamente la richiesta, la Commissione rilascia telematicamente il parere di conformità che ha una validità di tre mesi. Ottenuto il parere di conformità l azienda può procede all assunzione dell apprendista. Dovrà inoltre inviare a Ebiter Milano copia della comunicazione di assunzione e segnalare successivamente i nominativi dei lavoratori ai quali è attribuita la qualifica. LA STIPULA DEL CONTRATTO Il contratto deve essere stipulato in forma scritta. Il contratto deve contenere: 1) la prestazione oggetto del contratto; 2) il periodo di prova (di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato allo stesso livello iniziale di assunzione); 3) il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale; 4) la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto. Entro trenta giorni dall assunzione deve essere dato all apprendista il Piano Formativo Individuale che definisce, per tutta la durata del contratto, il percorso formativo dell'apprendista. LA DURATA Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: LIVELLO FINALE II III DURATA 36 mesi 36 mesi 6

10 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia IV V VI 36 mesi 36 mesi 24 mesi LE QUALIFICHE CON DURATA FINO A 5 ANNI In deroga alle durate sopra indicate, ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, l Accordo del 24 marzo 2012 individua nella tabella B le figure professionali per le quali è prevista una durata fino a 48 mesi IL PERIODO DI PROVA Compiuto il periodo di prova, l assunzione dell apprendista diviene definitiva. Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: LIVELLO INIZIALE Quarto e Quinto Livello Sesto e Settimo Livello DURATA 60 giorni di lavoro effettivo 45 giorni di lavoro effettivo I LIVELLI DI INQUADRAMENTO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO I livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico sono: 2 livelli inferiori rispetto al livello finale per la prima metà del periodo di apprendistato; 7

11 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia 1 livello inferiore rispetto al livello finale per la seconda metà del periodo di apprendistato. Per gli apprendisti assunti per l acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello, l inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato. L apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto. Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell art. 146 del CCNL Terziario, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato. E vietato stabilire il compenso dell apprendista secondo tariffe di cottimo. IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all art. 118 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ferme restando per l apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle tabelle A e B dell Accordo del 24 marzo LE CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO La malattia, l infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato. Durante il periodo di malattia l apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente: a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d anno, ad un indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all art. 175 della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ad un indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. 8

12 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova. LA PERCENTUALE DI CONFERMA Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l 80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dalla lettera l), comma 1, dell art. 2, D. Lgs. n. 167/2011, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI Il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi per le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Art. 10. Legge 30/2003). Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Le agevolazioni contributive sono modulate in base alle dimensioni dell impresa e alla prosecuzione del contratto di apprendistato dopo il periodo di formazione. Apprendisti assunti dal al Contribuzione azienda Contribuzione Apprendista Aziende con meno di 10 dipendenti Sgravio totale per i primi 3 anni 10% per gli anni successivi 5,84% Aziende che occupano 10 o più dipendenti 10% per ciascun anno 5,84% 9

13 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia In caso di prosecuzione del contratto di apprendistato dopo il periodo di formazione Il datore di lavoro ha diritto di continuare a versare la contribuzione prevista per gli apprendisti (10%) per un anno dalla data di trasformazione. Il contributo a carico del dipendente rimane quello previsto durante l apprendistato, ovvero pari al 5,84% (più 0,30% 1 a favore della CIGS se il settore di appartenenza lo prevede). GLI INCENTIVI DEL PROGETTO AMVA AMVA 'Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale' è un Programma promosso dal Ministero del Lavoro e attuato da Italia Lavoro, che intende promuovere l applicazione del contratto di apprendistato, per incrementare i livelli occupazionali dei giovani nel mercato del lavoro italiano. In particolare l obiettivo è quello di sostenere e diffondere gli strumenti volti a favorire la formazione on the job e l inserimento occupazionale di giovani che si trovano nello stato di svantaggio. Nella tabella sottostante sono indicate le caratteristiche del programma e gli incentivi previsti che, sono cumulabili con le agevolazioni contributive previste dalla normativa generale. Datori di lavoro interessati Lavoratori per la cui assunzione compete l agevolazione Datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa presso cui è operata l assunzione sul territorio nazionale I lavoratori assunti devono: Possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) N. 800/ ; Avere un età compresa tra i 17 e 29 anni compiuti oppure Non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario esclusi i contratti a termine. Incentivi Economici Fino a concorrenza delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31/12/2012 verrà riconosciuto ai soggetti beneficiari un contributo di euro 2 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno. I contributi non sono cumulabili con altri contributi finalizzati all assunzione a favore del medesimo lavoratore mentre sono cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi non finalizzati all assunzione. 10

14 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Iter procedurale La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: a partire dal 30 novembre Per informazioni sulla modulistica e sull uso del sistema informativo saranno disponibili sul sito e Iter procedurale I datori di lavoro devono: non aver cessato o sospeso la propria attività; essere in regola con l applicazione in materia di sicurezza del lavoro; essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; non aver riportato condanne che comportino l interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; non trovarsi sottoposti a procedure fallimentari o concordato preventivo; essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato; non trovarsi in una delle difficoltà previsti dagli orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, o, se PMI di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall art. 1, comma 7 del Reg. 800/2008; non essere incorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici. Esclusioni e/o condizioni In caso si licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, l impresa beneficiaria del contributo dovrà, entro e non oltre 15 giorni dall evento, esclusivamente tramite sistema informatico comunicare la variazione a Italia Lavoro ed inviare copia della comunicazione telematica delle dimissioni o del licenziamento. L impresa beneficiaria del contributo dovrà restituire a Italia Lavoro: 1) l intero contributo in caso di interruzione del rapporto di lavoro nei primi 6 mesi dalla stipula del contratto; 2) decorsi 6 mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi. Non è ammessa in nessuno caso la sostituzione dei lavoratori per i quali è stato concesso il contributo. 11

15 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Riferimenti normativi Programma AMVA Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale C.U.P. I52F : 1 Chiunque rientri in una delle seguenti categorie: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale all interno dello stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un occupazione stabile. Lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi. 2 Calcolato convenzionalmente su 12 mesi (periodo di riferimento) a decorrere dalla data di assunzione. IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE - PFI Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale - PFI, che definisce il percorso formativo dell apprendista. Piano Formativo Individuale - PFI, è quindi il documento che descrive in termini di obiettivi il percorso formativo del singolo apprendista coerentemente con il suo profilo professionale e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante (formazione d aula, on the job, formazione a distanza (FAD) o strumenti di e-learning, ecc.). I contenuti della formazione di base e trasversale devono essere declinati sulla base delle conoscenze e abilità contenute nelle specifiche sezioni del Quadro Regionale degli Standard Professionali QRSP della Regione Lombardia (D.d.u.o. Regione Lombardia , n. 7105). Nel piano formativo individuale vengono inoltre indicati: i dati relativi all azienda; i dati relativi dell apprendista; il referente aziendale; il profilo formativo di riferimento; È opportuno che il piano formativo individuale venga predisposta sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato. È bene che l apprendista sia consapevole del percorso che dovrà seguire e che conosca la qualifica e le competenze che acquisirà. Il PFI sarà firmato oltre che dal legale rappresentante dell azienda, anche dall apprendista stesso. 12

16 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia In considerazione delle difficoltà di prevedere percorsi di formazione precisi o della necessità di modificare singole competenze da acquisire, il PFI potrà essere seguito ed integrato da un PFI di dettaglio. Nella sezione Documentazione della presente Guida è riportato un Fac simile di Piano Formativo Individuale PFI. LA FORMAZIONE DELL APPRENDISTA FORMAZIONE PROFESSIONA LIZZANTE FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE FORMAZIONE APPRENDISTA Livello finale Durata totale mesi Ore di formazione professionalizzante nel triennio II * III Ore di formazione di base e trasversale nel triennio 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio Ore complessive di formazione nel triennio

17 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia IV ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario V VI ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario * per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 210 ore. Qualifiche omologhe a quelle artigiane Livello finale Durata totale mesi Ore di formazione professional izzante Addetto alla vendita: - macellaio specializzato provetto III 48 mesi 280 Addetto alla vendita: - specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, IV 42 mesi 200 Ore di formazione di base e trasversale nel triennio 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma Ore complessive di formazione

18 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia pasticceria, anche con funzioni di vendita Addetto al servizio: - estimatore nelle aziende di arte e antichità - disegnatore tecnico - figurista - vetrinista Addetto manutenzione: - operaio specializzato provetto nel settore automobilistico - operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli - operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità - operario specializzato provetto Addetto assistenza: - collaudatore e/o accettatore - tecnico riparatore del settore elettrodomestici - tecnico riparatore del settore macchine per ufficio Addetto gestione magazzino no food: - operaio specializzato provetto - operaio specializzato II o III 48 mesi 340 ore livello finale II o 280 ore livello finale III III 48 mesi 280 II o III 48 mesi 340 ore livello finale II o 280 ore livello finale III III 48 mesi 280 professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma livello finale II o 400 livello finale III 420 livello finale II o 360 livello finale III 380 livello finale II o 320 livello finale III livello finale II o 400 livello finale III 420 livello finale II o 360 livello finale III 380 livello finale II o 320 livello finale III

19 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia provetto nel settore automobilistico - operario specializzato provetto nel settore ferro-metalli professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 320 LA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE Il percorso formativo dell apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento. PROFILI PROFESSIONALI Ore complessive di formazione professionalizzante DURATA Approfondire conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2 livello) Particolare conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico pratica (inquadramento finale 3 livello) Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento al 4 livello) Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche 240 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 210 ore) 36 mesi mesi mesi mesi (inquadramento finale al 5 livello) Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale 6 livello) mesi LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 14, lett. d) e 19 dell Accordo del 24 marzo 2012 in relazione all orario di svolgimento dell attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. 16

20 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Qualora l attività formativa venga svolta esclusivamente all interno dell azienda, l azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo. LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE L articolo 4, comma 3 del Testo unico sull apprendistato dispone che La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. Regione Lombardia, con Delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2012 n. IX/2933 (BURL Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 30 gennaio 2012) ha definito gli standard minimi per la formazione finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi di quanto previsto dall articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo 167/2011 Testo Unico dell Apprendistato. L offerta formativa pubblica è finanzia per un massimo di 120 ore nel triennio e nei limiti delle risorse annualmente disponibili. Le imprese che non intendano avvalersi dell offerta formativa pubblica finanziata possono provvedere ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla deliberazione regionale e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai CCNL applicati in merito alla capacità formativa. L erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione da Regione Lombardia, che possono attuarla internamente o esternamente all azienda anche tramite gli Enti Bilaterali. La formazione può essere svolta: presso un organismo accreditato per la formazione; presso il luogo di lavoro. In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata: 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio; 17

21 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione; 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario. Fermo restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione sarà riparametrata in funzione dell eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato. Nel caso di successivi contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, stipulati dallo stesso lavoratore con diversi datori di lavoro, i periodi di formazione finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali svolti, sono riconosciuti e si sommano al fine del raggiungimento delle 120 ore massime, nel rispetto dell articolazione sopraindicata. I contenuti della formazione per l acquisizione di competenze di base e trasversali sono declinati sulla base delle sezioni Competenze di base e Competenze trasversali del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP), e delle eventuali ulteriori competenze (di base e trasversali) del profilo di riferimento individuato a seguito dell allineamento dei profili formativi contrattuali con il QRSP, afferenti alla sicurezza nell ambiente di lavoro, all organizzazione ed alla qualità aziendale, alla relazione e comunicazione nell ambito lavorativo, ai diritti e doveri del lavoratore e dell impresa. In sede di progettazione del piano formativo individuale, eventualmente validato dagli Enti Bilaterali, i contenuti sopraindicati devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale certificate ai sensi della vigente normativa regionale. Resta ferma la facoltà per l impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire. LA DOTE APPRENDISTATO La dote-apprendistato è l insieme di risorse in capo all apprendista/impresa per la fruizione dell offerta formativa pubblica erogata da operatori accreditati. La dote-apprendistato prevede il finanziamento di diversi servizi, fruibili anche singolarmente; la fruibilità varia in relazione alla tipologia contrattuale di assunzione e la valorizzazione economica alle caratteristiche ed alla durata dei servizi erogati. 18

22 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Regione Lombardia con decreto del 5 dicembre 2011, n , ha emanato le Linee di indirizzo per la programmazione provinciale della formazione degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per l anno formativo Tali Linee sono state modificate ed integrate con decreto del 17 aprile 2012, n Le nuove Linee di indirizzo riguardano anche gli apprendisti assunti ai sensi della previgente normativa (art. 49 DLgs 276/2003), che si applicherà fino alla scadenza del singolo contratto anche per quanto riguarda la durata della formazione (120 ore annue). A questi apprendisti Regione Lombardia garantirà solo fino al 31 dicembre 2012 l'attuale sistema di Dote che copre tutte le 120 ore annue di formazione di base/trasversale e professionalizzante. Dal 1 gennaio 2013, anche per gli apprendisti assunti ex art 49 DLgs 276/2003, l'offerta formativa pubblica sarà uguale a quella degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 DLgs 167/2011, ovvero solo formazione di base e trasversale, la cui quantità verrà definita in relazione al titolo di studio posseduto. Resta fermo l'onere del datore di lavoro di coprire il restante obbligo formativo con risorse anche proprie. L'offerta formativa pubblica per gli apprendisti che verranno assunti con (DLgs 167/2011) prevede la copertura della formazione di base e trasversale per un massimo di 120 ore nel triennio e il supporto per la certificazione delle competenze acquisite. Nel caso di apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi della nuova normativa (art. 4 del DLgs. 167/2011) i servizi ammissibili a finanziamento pubblico, da erogare in osservanza degli standard minimi regionali, sono i seguenti: SERVIZIO ATTUATORE DESTINATARIO DURATA E COSTO FINANZIATO NOTE Formazione esterna apprendisti competenze di base e trasversali (gruppo-classe max 12 allievi) Organismo accreditato Apprendista Impresa Moduli min 8 ore Il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo. Supporto per la certificazione delle competenze Organismo accreditato Apprendista Max 2 Servizio erogabile da soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06 19

23 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI Le competenze di base e traversali, nonché quelle tecnico professionali, acquisite dagli apprendisti in esito ai moduli di formazione possono essere certificate e trascritte sul libretto formativo secondo le disposizioni regionali in materia: dagli operatori accreditati per la formazione, nel caso in cui questi siano anche erogatori della formazione di base e trasversale; da operatori per i servizi al lavoro, ovvero da enti bilaterali, accreditati per i servizi al lavoro, nel caso in cui la formazione sia stata svolta dall impresa. In particolare possono essere oggetto della certificazione regionale, così come definita nella parte terza delle Indicazioni regionali per l offerta formativa in materia di Istruzione e formazione professionale di cui alla D.G.R. 13 febbraio 2008, n. 6563, le competenze del Quadro Regionale degli Standard Professionali (Q.R.S.P. adottato con D.D.U.O. del 30 luglio 2008 n e s.m.i). Solo in questo caso è possibile il rilascio da parte dell organismo di formazione dell attestato. A tale fine gli organismi di formazione devono verificare ed attuare la riconduzione delle competenze previste dal P.F.I. a quelle dello stesso Q.R.S.P. Nel caso di non corrispondenza delle competenze del Piano Formativo Individuale P.F.I. a quelle del Q.R.S.P., gli organismi di formazione possono comunque rilasciare un proprio attestato, con format liberamente definito, senza logo regionale; tale attestazione possiede valore di credito formativo e di evidenza documentale ai fini dell acquisizione di ulteriori certificazioni di competenza del sistema regionale. Rimane ugualmente ferma la possibilità di rilascio da parte degli enti accreditati di attestazioni non aventi valore regionale anche per la documentazione dell acquisizione di singoli elementi di competenza o della semplice frequenza al percorso. IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE E REGISTRAZIONE NEL LIBRETTO FORMATIVO Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell eventuale acquisizione della qualifica professionale. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni a Ebiter Milano i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa. 20

24 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell attestazione sul percorso formativo. IL REFERENTE PER L APPRENDISTATO Ai sensi di quanto previsto dall art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011, l attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati e delle previsioni contenute nell Accordo del 24 marzo 2012, è seguita dal referente per l apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all avvio dell attività formativa. Il referente interno per l apprendistato, ove diverso dal titolare dell impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. Per l apprendistato professionalizzante in caso l azienda intenda avvalersi, per l erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l apprendistato provvisto di adeguate competenze. Il referente, a differenza della precedente figura del tutor, non ha l obbligo di frequentare corsi di formazione specifici. LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO L articolo 2, lettera m) del D.Lgs. 167/2011 prevede la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Durante lo svolgimento dell apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Alla scadenza del periodo di formazione, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione (si ricorda che, ai sensi dell art. 3 dell Accordo del 24 marzo 2012 il periodo di formazione dovrà terminare, di norma, 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato). 21

25 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia In caso di mancato preavviso, ai sensi dell art cod. civ., si applica la disciplina contrattuale nazionale del Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso. SISTEMA SANZIONATORIO L articolo 7 del Testo Unico sull apprendistato dispone che In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. La circolare del Ministero del Lavoro dell 11 novembre 2011, n. 29, chiarisce che ai fini della sanzionabilità del datore di lavoro è necessario che sussistano sia l esclusiva responsabilità del datore stesso che il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Lo stesso articolo continua prevedendo che Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Pertanto, alla verifica di una eventuale formazione carente, non seguirà necessariamente l applicazione della sanzione, ma il personale ispettivo potrà ricorrere al c.d strumento della disposizione. Ciò significa che, in presenza di una carenza formativa ritenuta recuperabile (in quanto il datore di lavoro ha ancora a disposizione un arco temporale ritenuto sufficiente a recuperare il debito formativo ) l ispettore potrà indicare al datore di lavoro le ore di formazione da svolgere entro un determinato periodo di tempo comportando una modifica del piano formativo individuale. In caso di inottemperanza a tali indicazioni verranno applicate le sanzioni di cui l art. 11 del DPR n. 520 del COMPILAZIONE ON LINE DELLA RICHIESTA DI APPRENDISTATO Ebiter Milano ha attivato un sistema di compilazione on-line delle richieste del parere di conformità per l assunzione di apprendisti. Il sistema consente una semplificazione delle procedure e, attraverso il controllo automatico, ridurrà la possibilità di compilazioni errate. Per accedere al sistema di compilazione on-line è sufficiente collegarsi alla pagina internet 22

26 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Al termine della procedura sarà possibile stampare il modulo della richiesta e il profilo formativo della qualifica scelta. Il solo modulo della richiesta dovrà essere firmato ed inviato via fax o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo apprendistato@pec.ebitermilano.it. La richiesta sarà valutata dalla prima commissione utile e l'esito sarà comunicato ai recapiti indicati nella stessa. ENTE BILATERALE PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE DELLE PROFESSIONALITA E DELLA TUTELA SOCIALE NEL SETTORE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI MILANO COMPILAZIONE ONLINE DELLA RICHIESTA DI APPRENDISTATO In pochi e semplici passaggi è possibile compilare online la richiesta per l'apprendistato professionalizzante. Al termine della procedura sarà possibile stampare il modulo della richiesta e il profilo formativo della qualifica scelta; il primo dovrà essere firmato ed inviato via fax o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo apprendistato@pec.ebitermilano.it. La richiesta sarà valutata dalla prossima commissione utile e l'esito sarà comunicato ai recapiti indicati nella stessa. N.B. Prima di fornire i Suoi dati personali La preghiamo di prendere visione di quanto riportato nell' informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DEL D.L.gs. 276/03 L articolo 7, comma 6 del Testo Unico sull apprendistato dispone che, Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Conseguentemente decadono le precedenti regolamentazioni contenute nella c.d. Legge Biagi e nel Pacchetto Treu, con la sola eccezione degli apprendisti assunti con la normativa previgente al 26 aprile 2012 ai quali continuerà ad applicarsi, per il settore del Terziario, la regolamentazione contenuta nel D.Lgs. 276/03 e negli Accordi collettivi di attuazione. Per quanto concerne l ambito formativo, l offerta formativa pubblica contenuta nelle nuove Linee di indirizzo della Regione Lombardia per la programmazione provinciale delle attività di formazione 23

27 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia degli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per l anno formativo 2012/2013 (D.d.u.o. 5 dicembre n ) riguarda anche gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 49 DLgs 276/2003. A questi apprendisti Regione Lombardia garantirà solo fino al 31 dicembre 2012 l'attuale sistema di Dote che copre tutte le 120 ore annue di formazione di base/trasversale e professionalizzante. Dal 1 gennaio 2013, anche per gli apprendisti assunti ex art 49 DLgs 276/2003, l'offerta formativa pubblica sarà uguale a quella degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 DLgs 167/2011, ovvero solo formazione di base e trasversale, la cui quantità è modulata in relazione al titolo di studio posseduto. Resta fermo l'onere del datore di lavoro di coprire il restante obbligo formativo con risorse anche proprie. SEMPLIFICAZIONI PER IMPRESE MULTILOCALIZZATE I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale. Le imprese che hanno sede legale in Lombardia possono quindi adottare gli standard formativi minimi per la formazione di base e trasversale contenuta nella D.G.R. del , n per gli apprendisti assunti nelle altre regioni. La formazione potrà essere erogata direttamente dall azienda ma non sarà possibile fruire di risorse pubbliche. LAVORATORI IN MOBILITÀ Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Si tratta dei lavoratori licenziati, collettivamente o individualmente, iscritti nelle c.d. liste di mobilità ex L. 223 e L. 236 (piccola mobilità). Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del Testo Unico, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, (risoluzione per giusta causa o giustificato motivo). Inoltre si applica il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (contribuzione pari al 10% per un periodo di diciotto mesi) e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge (contributo mensile pari al 50% dell indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore avente diritto). 24

28 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia PER ASSUMERE UN APPRENDISTA 1. Presentare la richiesta di parere conformità a Ebiter Milano; 2. Inviare la comunicazione di assunzione a Centro per l Impiego; 3. Consegnare all apprendista la lettera di assunzione; 4. Entro trenta giorni dall assunzione sottoscrivere con il lavoratore il Piano Formativo Individuale - PFI; 5. Inviare a Ebiter Milano copia della comunicazione di assunzione e, successivamente, i nominativi dei lavoratori ai quali viene attribuita la qualifica. 25

29 Il nuovo apprendistato nel Terziario Art. 4 D.Lgs. n.167/ Accordo 24 marzo 2012 di riordino complessivo della disciplina dell apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi DEFINIZIONE DESTINATARI INCENTIVI L apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all occupazione dei giovani. I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 (e 364 giorni) anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005. Apprendisti assunti dal al Contribuzione azienda Contribuzione Apprendista Aziende con meno Sgravio totale per i primi 3 anni 5,84% di 10 dipendenti 10% per gli anni successivi Aziende che occupano 10 o più dipendenti 10% per ciascun anno 5,84% In caso di prosecuzione del contratto di apprendistato dopo il periodo di formazione il datore di lavoro ha diritto di continuare a versare la contribuzione prevista per gli apprendisti (10%) per un ulteriore anno. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Preventivamente all assunzione i datori di lavoro devono presentare alla PARERE DI CONFORMITÀ Commissione Paritetica di Ebiter Milano, specifica richiesta di rilascio di parere di conformità corredata del piano formativo. La Commissione esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche. La richiesta si predispone on line dal sito www. ebitermilano.it DURATA Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire: LIVELLO FINALE DURATA II 36 mesi III 36 mesi IV 36 mesi V 36 mesi VI 24 mesi Per specifiche figure professionali individuate è possibile l attivazione di contratti di apprendistato per una durata fino a 48 mesi. I livelli di inquadramento ed il conseguente trattamento economico TRATTAMENTO ECONOMICO sono: 2 livelli inferiori rispetto al livello finale per la prima metà del periodo di apprendistato; 1 livello inferiore rispetto al livello finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.

30 Per gli apprendisti assunti per l acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello, l inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato. FORMAZIONE Il percorso formativo e il monte ore della formazione professionalizzante e di base/trasversale dell apprendista sono definiti in relazione al livello di inquadramento e al titolo di studio posseduto. Livello finale Durata totale mesi Ore di formazione professionalizzante nel triennio II * III IV V VI Ore di formazione di base e trasversale nel triennio 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario Ore complessive di formazione nel triennio * per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 210 ore. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE Il Piano Formativo Individuale definisce il percorso formativo dell apprendista e deve essere predisposto entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. Il REFERENTE L attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all avvio dell attività formativa. Il referente interno è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall impresa nel piano formativo e deve possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato, inoltre, deve avere competenze adeguate. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Durante lo svolgimento dell apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Alla scadenza del periodo di formazione, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione (ai sensi dell art. 3 dell Accordo del 24 marzo 2012 il periodo di formazione dovrà terminare, di norma, 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato). A CHI RIVOLGERSI Direzione Sindacale Welfare sindacale@unione.milano.it tel C.so Venezia 49 Milano

31 Guida operativa per le imprese associate Documentazione Direzione Sindacale - Welfare Unità Servizi di Assistenza per il Mercato del Lavoro e l Amministrazione del Personale

32 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia INDICE DOCUMENTAZIONE Accordo 24 marzo 2012 di riordino complessivo della disciplina dell apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167: testo unico dell apprendistato Regione Lombardia: D.g.r. 25 gennaio n. IX/2933 Approvazione standard formativi minimi relativi all offerta formativa pubblica finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere Regione Lombardia: D.d.u.o. 29 luglio n Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia - Istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili Regione Lombardia: D.d.u.o. 5 dicembre n Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere - anno formativo Circolare Ministero del Lavoro 11 novembre 2011, n. 29: D.Lgs. n. 167/2011 T.U. apprendistato Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio Protocollo d intesa 19 aprile 2012 per la realizzazione dell apprendistato professionalizzante degli addetti alla revisione legale Protocollo d intesa 19 aprile 2012 per la realizzazione dell apprendistato professionalizzante per i profili di consulenza specialistica Italia Lavoro: Programma AMVA apprendistato e mestieri a vocazione artigianale. Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all inserimento occupazionale con contratto di apprendistato Unione Confcommercio MI MB LO: Seminari del Lavoro Il nuovo apprendistato nel Terziario Milano 24 aprile 2012 Le slides GUIDO LAZZARELLI Responsabile Settore Lavoro e Relazioni Sindacali Confcommercio L Accordo di riordino dell apprendistato CLAUDIA SALOMONE Direzione Formazione e Studi Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza L offerta formativa di base e trasversale PAOLO PAGARIA Responsabile Servizio Mercato del Lavoro Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza Il rilascio del parere di conformità da parte della Commissione Paritetica Territoriale di Ebiter Milano Fac simile di richiesta di parere di conformità a Ebiter Milano FAQ Fac simile di lettera di assunzione Fac simile di Piano Formativo Individuale - PFI 28

33 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia ACCORDO 24 MARZO 2012 DI RIORDINO COMPLESSIVO DELLA DISCIPLINA DELL APPRENDISTATO NEL SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo Unico sull apprendistato, a norma dell art. 1, comma 30, Legge n. 247/2007 e del D. Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l incremento dell occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Le parti, preso atto che il D. Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell istituto dell apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell apprendistato. A tal fine, le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine dell armonizzazione con il presente accordo. Le parti, nel darsi atto che le norme di cui al presente accordo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutte le previsioni contenute in precedenti accordi nazionali/ contratti collettivi nazionali di lavoro del settore TDS, confermano che l istituto dell apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione e che, di conseguenza, gli eventuali ulteriori accordi di secondo livello in materia devono ritenersi non più applicabili, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale. 29

34 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia A tal fine tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono durate superiori rispetto a quelle previste nel presente accordo, nonché un numero inferiore di livelli e mansioni, sono da ritenersi automaticamente allineate a quanto convenuto nel presente accordo. Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni presso gli Enti Bilaterali Territoriali già in vigore. Sono fatti salvi, inoltre, i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell entrata in vigore del presente accordo. Le Parti concordano, altresì, che i datori i lavoro che hanno sede in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale. PARTE I - DISCIPLINA GENERALE Art. 1 proporzione numerica Considerato quanto disposto dal D. Lgs. n. 167/2011, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. Art. 2 Limiti di età Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 167/2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l età minima per l assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto. Per i lavoratori apprendisti di cui all art. 3 D. Lgs. n. 167/2011 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme contrattuali nazionali del Terziario, in quanto compatibili. Art. 3 Disciplina generale Ai fini dell assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto ovvero per le fattispecie di cui alle lettere a) e c) dell art. 1, D. Lgs. n. 167/2011 nei diversi termini individuati dai soggetti competenti. 30

35 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato. La malattia, l infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato. Durante lo svolgimento dell apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell art cod. civ., si applica la disciplina contrattuale nazionale del Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai sensi dell art. 2, lett. m), D. Lgs. n. 167/2011, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. Art. 4 Procedure di applicabilità 1) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo articolo 17. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all apposita Commissione istituita in seno all Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalle norme contrattuali nazionali del Terziario in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. 31

36 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Ove la commissione paritetica in seno all Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica costituita in seno all Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo art. 17. Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. Gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l apprendistato in seno all Ente bilaterale nazionale. 2) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale apprendistato di alta formazione e ricerca Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e c) dell art. 1, D. Lgs. n. 167/2011, l inoltro del piano formativo previsto al punto 1) del presente articolo sarà effettuato, oltre che per verificare il rispetto di quanto previsto all art. 2 del presente accordo, al fine di verificare tramite l osservatorio territoriale la diffusione e l utilizzo di tali tipologie contrattuali. Art. 5 Periodo di prova Compiuto il periodo di prova, l assunzione dell apprendista diviene definitiva. Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso(*). (*) A tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per ciascun livello. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Quadri e Primo Livello 6 mesi di calendario Secondo e Terzo Livello 60 giorni di lavoro effettivo Quarto e Quinto Livello 60 giorni di lavoro effettivo Sesto Livello 45 giorni di lavoro effettivo Art. 6 Trattamento normativo L apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto. 32

37 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell art. 146, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all art. 118 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ferme restando per l apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle tabelle A e B. Art. 7 Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti: - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. Alla fine dell apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. Per gli apprendisti assunti per l acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all interno della disciplina contrattuale nazionale del Terziario nel sesto livello di inquadramento, l inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato. E vietato stabilire il compenso dell apprendista secondo tariffe di cottimo. Art. 8 Malattia Durante il periodo di malattia l apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente: a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d anno, ad un indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all art. 175 della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ad un indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova. 33

38 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Art. 9 referente per l apprendistato Ai sensi di quanto previsto dall art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011, l attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel presente accordo, è seguita dal referente per l apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all avvio dell attività formativa. Il referente interno per l apprendistato, ove diverso dal titolare dell impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. Per l apprendistato professionalizzante in caso l azienda intenda avvalersi, per l erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l apprendistato provvisto di adeguate competenze. Art. 10 EST Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria (EST). Art. 11 Fon.Te Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te). Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all 1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro, della retribuzione utile per il computo del TFR. Art. 12 For.Te Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell ambito della progettazione formativa dell impresa tramite il Fondo Forte. Art. 13 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l altro, una interruzione superiore ad un anno. Art. 14 Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l obbligo: 34

39 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all apprendista alle sue dipendenze, l insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; b) di non sottoporre l apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo; c) di non sottoporre l apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto; d) di consentire all apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all interno dell orario di lavoro; e) di accordare all apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio; f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 19, 20 e 21. Art. 15 Doveri dell apprendista L apprendista deve: a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; b) prestare la sua opera con la massima diligenza; c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste; d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge. L apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio. PARTE II - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE Art. 16 sfera di applicazione L apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso nell ambito della disciplina contrattuale nazionale del Terziario per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello. 35

40 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi: a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di archivista e protocollista ); b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di dattilografo ) purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta; Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all attività da svolgere. Art. 17 Percentuale di conferma Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l 80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dalla lettera l), comma 1, dell art. 2, D. Lgs. n. 167/2011, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Art. 18 Durata dell apprendistato Salvo quanto previsto nel successivo art. 22, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: II 36 III 36 IV 36 V 36 VI 24 Art Attività formativa: durata e contenuti Si definisce qualificazione l esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all acquisizione dell insieme delle corrispondenti competenze. Il percorso formativo dell apprendista é definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario che 36

41 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia l apprendista dovrà raggiungere (vedi All. 1), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dagli articoli 18 e 22. In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nelle TABELLE A e B che costituiscono parte integrante del presente accordo. Al fine di garantire un idonea formazione teorico-pratica dell apprendista, vengono indicate nella tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l attività formativa prevista per le annualità successive. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma. Art Modalità di erogazione della formazione Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 14, lett. d) e 19 in relazione all orario di svolgimento dell attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. Qualora l attività formativa venga svolta esclusivamente all interno dell azienda, l azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo. Art Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell eventuale acquisizione della qualifica professionale. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell attestazione sul percorso formativo. 37

42 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Art. 22 qualifiche con durata fino a 5 anni In deroga a quanto previsto dal precedente art 18 ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano nella tabella B le figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi. PARTE III DISPOSIZIONI FINALI Art. 23 Rinvio alla legge Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nella disciplina contrattuale nazionale del Terziario. Art. 24 Decorrenza Il presente accordo decorre dal 26 aprile Dichiarazione delle Parti n. 1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull istituto dell apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle Parti n. 2 Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall art. 22, comma 1, L. 183/2011,le Parti concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell applicazione della contribuzione figurativa. Roma, 24 marzo 2012 FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS UIL CONFCOMMERCIO Imprese per l Italia 38

43 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia tabella A PIANO ORARIO CURRICOLARE Accordo di riordino PROFILI PROFESSIONALI approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2 livello) Ore complessive di formazione professionalizzante 240 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 210 ore) DURATA 36 mesi particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnicopratica (inquadramento finale al 3 livello) mesi specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4 livello) Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5 livello) mesi 36 mesi Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6 livello) mesi 39

44 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia tabella B Area di attività Front office e funzioni ausiliarie Tipologie di profilo Addetto food e funzioni ausiliarie Qualifiche omologhe a quelle artigiane Addetto alla vendita: - macellaio specializzato provetto Durata apprendistato 48 mesi Ore complessive di formazione professionalizzante 280 ore per inquadramento finale al III livello Promozione e commerciali zzazione - specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita Addetto al servizio Addetto al servizio: - estimatore nelle aziende di arte e antichità - disegnatore tecnico - figurista - vetrinista 42 mesi 200 ore per inquadramento finale al IV livello 48 mesi 340 ore per inquadramento finale al II livello 280 ore per inquadramento finale al III livello Servizi generali Addetto manutenzione/ assistenza Addetto manutenzione: - Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico - Operaio specializzato provetto nel settore ferrometalli - Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità - Operaio specializzato provetto 48 mesi 280 ore per inquadramento finale al III livello Addetto logistica / gestione magazzino no food Addetto assistenza: - Collaudatore e/o accettatore - Tecnico riparatore del settore elettrodomestici - Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio Addetto gestione magazzino no food: - Operaio specializzato provetto - Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico - Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli 48 mesi 340 ore per inquadramento finale al II livello 280 ore per inquadramento finale al III livello 48 mesi 280 ore per inquadramento finale al III livello 40

45 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia All. 1 AREA DI ATTIVITA - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE ATTIVITA FORMATIVA TIPOLOGIA DI PROFILO ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE Competenze a carattere professionalizzante Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto PIANO ORARIO CURRICOLARE PROFILI PROFESSIONALI approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2 livello) particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnicopratica (inquadramento finale al 3 livello) specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche(inquadramento finale al 4 livello) Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnicopratiche(inquadramento finale al 5 livello) Semplici conoscenze pratiche(inquadramento finale al 6 livello) Ore complessive di formazione professionalizzante 240 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 210 ore) pp PROFILI PROFESSIONALI OMOLOGHI ARTIGIANI (*) 48 mesi approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2 livello) particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnicopratica (inquadramento finale al 3 livello) specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche(inquadramento finale al 4 livello) Ore complessive di formazione professionalizzante 340 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 280 ore) (*) I profili professionali sono individuati nell elenco con carattere sottolineato 41

46 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE QUALIFICHE addetto alla vendita particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnicopratica Macellaio specializzato provetto Commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Commesso alla vendita al pubblico Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia Specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita Banconiere di spacci di carne Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio Magazziniere anche con funzioni di vendita Cassiere Comune Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnicopratiche Addetto ai negozi o filiali di esposizioni Addetto al centralino telefonico Addetto al controllo delle vendite Preparatore di commissioni Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell alimentazione generale Aiuto Banconiere spacci di carne Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione addetto alle funzioni ausiliarie alla vendita 42

47 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*) COMPETENZE DI SETTORE Conoscere: le caratteristiche del settore l impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi COMPETENZE DI AREA Conoscere: il ruolo della propria area di attività all interno del processo di produzione e di erogazione del servizio e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell area di attività e saper utilizzare il glossario della professione i sistemi di tutela del consumatore e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla relazione con il cliente Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente Saper riconoscere le specifiche di qualità e le criticità dei prodotti Saper trattare e conservare gli alimenti anche secondo le norme haccp conoscere e saper utilizzare le tecniche di lay-out se richiesto dalla mansione Saper utilizzare i principali software applicativi se richiesto dalla mansione Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale Saper gestire le comunicazioni dirette e/o telefoniche Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione Conoscere e saper applicare le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti se richiesto dalla mansione Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale (*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa dei piani formativi individuali COMPETENZE DI PROFILO Riconoscere il proprio ruolo all interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio Conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della vendita Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari se necessario per l organizzazione aziendale Conoscere la merceologia alimentare Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l approvvigionamento, l uso e la conservazione di strumenti, dotazioni, materiali Leggere ed interpretare la documentazione tecnica Conoscere e saper utilizzare i materiali (materie prime, semi-lavorati, prodotti finiti) 43

48 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE TIPOLOGIA DI PROFILO ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE QUALIFICHE addetto alla vendita particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnicopratica Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell usato Commesso specializzato provetto Commesso di libreria Commesso stimatore di gioielleria Sportellista nelle concessionarie di pubblicità Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Cassiere Comune Astatore Commesso alla vendita al pubblico Pompista specializzato addetto alle funzioni ausiliarie alla vendita approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze Tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Ottico diplomato Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali, con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore Addetto al ricevimento ed esecuzione mansioni di bordo Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio Allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche Magazziniere anche con funzioni di vendita Estetista, anche con funzioni di vendita Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnicopratiche Informatore negli Istituti di informazioni commerciali Addetto di biblioteca circolante Addetto ai negozi o filiali di esposizioni Addetto al centralino telefonico Semplici conoscenze pratiche Dimostratore Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione 44

49 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*) COMPETENZE DI SETTORE Conoscere: le caratteristiche del settore l impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi COMPETENZE DI AREA Conoscere: il ruolo della propria area di attività all interno del processo di produzione e di erogazione del servizio e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell area di attività e saper utilizzare il glossario della professione i sistemi di tutela del consumatore e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla relazione con il cliente gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari se richiesto dalla mansione Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente Saper utilizzare i principali software applicativi se richiesto dalla mansione Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, disporre e presentare merci e prodotti Saper gestire le comunicazioni dirette e/o telefoniche Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione Conoscere e saper applicare le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti se richiesto dalla mansione Conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della vendita Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale (*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo COMPETENZE DI PROFILO Riconoscere il proprio ruolo all interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio Conoscere la merceologia Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l approvvigionamento, l uso e la conservazione di strumenti, dotazioni, materiali, prodotti Leggere ed interpretare la documentazione tecnica Conoscere le specifiche di qualità e le criticità dei prodotti Conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out e di visual merchandising se richiesto dalla mansione 45

50 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA - SERVIZI GENERALI TIPOLOGIA DI PROFILO ADDETTO AMMINISTRATIVO ADDETTO MANUTENZIONE/ASSISTENZA ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO FOOD ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD ATTIVITA FORMATIVA Competenze a carattere professionalizzante Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto PIANO ORARIO CURRICOLARE PROFILI PROFESSIONALI approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2 livello) particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnicopratica (inquadramento finale al 3 livello) specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche(inquadramento finale al 4 livello) Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnicopratiche(inquadramento finale al 5 livello) Semplici conoscenze pratiche(inquadramento finale al 6 livello) Ore complessive di formazione professionalizzante 240 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 210 ore) PROFILI PROFESSIONALI OMOLOGHI ARTIGIANI (*) 48 mesi approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2 livello) particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnicopratica (inquadramento finale al 3 livello) (*) I profili professionali sono individuati nell elenco con carattere sottolineato Ore complessive di formazione professionalizzante 340 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 280 ore)

51 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA - SERVIZI GENERALI TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AMMINISTRATIVO QUALIFICHE addetto amministrativo approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze Corrispondente di concetto con o senza conoscenze di lingue estere particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Schedulatore flussista Contabile/impiegato amministrativo Programmatore e minutatore di programmi Addetto a pratiche doganali e valutarie Operatore di elaboratore con controllo di flusso Steno-dattilografo in lingue estere Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Operatore meccanografico Esattore Traduttore adibito alle sole traduzioni scritte Controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle TLC addetto a mansioni d ordine di segreteria Contabile d ordine Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Fatturista Schedarista Codificatore Operatore di macchine perforatrici e verificatrici Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione 47

52 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA - SERVIZI GENERALI COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*) COMPETENZE DI SETTORE Conoscere: le caratteristiche del settore l impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi COMPETENZE DI AREA Conoscere il ruolo della propria area di attività all interno del processo di produzione e di erogazione del servizio Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell area di attività Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera, se richiesto dalla mansione COMPETENZE DI PROFILO Riconoscere il proprio ruolo all interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione Conoscere e saper applicare le normative sulla privacy Conoscere e saper applicare principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica se richiesto dalla mansione Saper redigere rapporti periodici sull andamento dell attività, presentare i risultati conseguiti e commentarli negli aspetti salienti se richiesto dalla mansione Saper redigere, leggere ed interpretare lettere e documenti in una lingua straniera se richiesto dalle mansioni Conoscere e saper utilizzare le tecniche di scrittura veloce anche sotto dettatura se richiesto dalla mansione Saper organizzare e gestire un archivio Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale (*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale 48

53 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA - SERVIZI GENERALI TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO MANUTENZIONE/ASSISTENZA QUALIFICHE addetto manutenzione particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità Operaio specializzato provetto Manutentore specializzato provetto Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Operaio specializzato Operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami Manutentore specializzato Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Operaio qualificato Operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio Manutentore qualificato addetto assistenza approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze Collaudatore e/o accettatore particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Tecnico riparatore del settore elettrodomestici Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Estetista, anche con funzioni di vendita Addetto al collaudo Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnicopratiche Pratico di laboratorio chimico Informatore negli Istituti di informazioni commerciali Addetto di biblioteca circolante Addetto ai negozi o filiali di esposizioni Addetto al centralino telefonico Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio Semplici conoscenze pratiche Dimostratore Semplici conoscenze pratiche Operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione 49

54 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA - SERVIZI GENERALI COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*) COMPETENZE DI SETTORE Conoscere: le caratteristiche del settore l impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi COMPETENZE DI AREA Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste Conoscere e saper utilizzare le check list per il controllo ed il collaudo Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera Conoscere il ruolo della propria area di attività all interno del processo di produzione e di erogazione del servizio Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell area di attività Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali COMPETENZE DI PROFILO Riconoscere il proprio ruolo all interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi, per le operazioni di manutenzione e di assistenza se richiesto dalla mansione Conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti e tecnologie) Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica Conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali Saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e utensili Conoscere e saper applicare le norme e le procedure per prevenire comportamenti che danneggiano l ambiente Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale Saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi (*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale 50

55 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA - SERVIZI GENERALI TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO LOGISTICA/GESTIONE MAGAZZINO FOOD QUALIFICHE addetto logistica particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Autotrenista, conducente di automezzi pesanti Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Addetto al controllo e alla verifica delle merci Conducente di autovetture addetto gestione magazzino food particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Operaio specializzato provetto Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Magazziniere Operaio specializzato Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnicopratiche Campionarista, prezzista Addetto all insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e /o depositi nelle aziende a integrale libero servizio Operaio qualificato Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione 51

56 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA - SERVIZI GENERALI COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*) COMPETENZE DI SETTORE Conoscere: le caratteristiche del settore l impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi COMPETENZE DI AREA Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste Conoscere e saper praticare le condizioni di conservazione e di stoccaggio dei prodotti alimentari, sia per quanto riguarda gli aspetti igienico / sanitari, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera se richiesto dalla mansione Conoscere il ruolo della propria area di attività all interno del processo di produzione e di erogazione del servizio Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell area di attività Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali COMPETENZE DI PROFILO Riconoscere il proprio ruolo all interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio Conoscere e saper applicare i principi della logistica e le tecniche di magazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione) Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi se richiesto dalla mansione Conoscere la merceologia alimentare Conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti, tecnologie) Saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e utensili se richiesto dalla mansione Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, secondo procedure codificate Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale Saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi (*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale 52

57 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA - SERVIZI GENERALI TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO LOGISTICA/GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD QUALIFICHE addetto logistica particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Autotrenista, conducente di automezzi pesanti Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Addetto al controllo e alla verifica delle merci Conducente di autovetture addetto gestione magazzino no food particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Operaio specializzato provetto Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli addetto al controllo del materiale in entrata ed in uscita settore ferro/metalli addetto alla distribuzione dei fascettari nelle aziende di distribuzione di libri e di stampe periodiche Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Magazziniere Operaio specializzato Addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche Addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di libri e stampe periodiche Operaio specializzato dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnicopratiche Campionarista, prezzista Addetto all insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e /o depositi nelle aziende a integrale libero servizio Operaio qualificato Addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione libri riviste e giornali e agenzie giornalistiche Addetto all applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste Operaio qualificato nelle aziende commerciali nei settori ferro e acciaio Addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche Semplici conoscenze pratiche operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione 53

58 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA - SERVIZI GENERALI COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*) COMPETENZE DI SETTORE Conoscere: le caratteristiche del settore l impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi ULTERIORI COMPETENZE DI AREA Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste Conoscere e saper praticare le condizioni di stoccaggio delle merci, sia per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera se richiesto dalla mansione Conoscere il ruolo della propria area di attività all interno del processo di produzione e di erogazione del servizio Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell area di attività Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali COMPETENZE DI PROFILO Riconoscere il proprio ruolo all interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio Conoscere la merceologia Conoscere e saper applicare i principi della logistica e le tecniche di magazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione) Saper organizzare gli spazi di lavoro, disporre e presentare merci e prodotti, secondo procedure codificate Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi se richiesto dalla mansione Conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti, tecnologie) Saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e utensili se richiesto dalla mansione Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale Applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi (*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale 54

59 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE tipologia di profilo ADDETTO AL SERVIZIO ATTIVITA FORMATIVA Competenze a carattere professionalizzante Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto PIANO ORARIO CURRICOLARE PROFILI PROFESSIONALI approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2 livello) particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnicopratica (inquadramento finale al 3 livello) specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche(inquadramento finale al 4 livello) Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnicopratiche(inquadramento finale al 5 livello) Semplici conoscenze pratiche(inquadramento finale al 6 livello) Ore complessive di formazione professionalizzante 240 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 210 ore) PROFILI PROFESSIONALI OMOLOGHI ARTIGIANI (*) 48 mesi approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2 livello) particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnicopratica (inquadramento finale al 3 livello) Ore complessive di formazione professionalizzante 340 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 280 ore) 280 (*) I profili professionali sono individuati nell elenco con carattere sottolineato 55

60 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AL SERVIZIO QUALIFICHE addetto al servizio Approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze Addetto all esecuzione di progetti o di parti di essi Estimatore nelle aziende di arte e antichità Assistente copywriter nelle aziende pubblicitarie Assistente Art Director nelle agenzie pubblicitarie Assistente account executive nelle agenzie di pubblicità Assistente media planner nelle agenzie di pubblicità Assistente del product manager (altri assistenti) Propagandista scientifico Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica Disegnatore tecnico Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali Rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato Operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato Figurinista Vetrinista Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Indossatrice Propagandista di prodotti, con mansioni che non richiedono cognizioni scientifiche Pittore o disegnatore esecutivo Operatori di processo nelle aziende di ricerche di mercato Allestitore esecutivo di vetrine e display Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione 56

61 Il nuovo apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia AREA DI ATTIVITA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*) COMPETENZE DI SETTORE Conoscere le caratteristiche del settore Conoscere l impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto COMPETENZE DI AREA Conoscere il proprio ruolo all interno dell organizzazione Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell area di attività Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e padroneggiare il linguaggio tecnico Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera Saper redigere, leggere, interpretare lettere e documenti in una lingua straniera Essere in grado di sostenere una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera se richiesto dalle mansioni Saper monitorare la qualità del servizio / prodotto (*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale COMPETENZE DI PROFILO Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi se richiesto dalle mansioni Conoscere e saper utilizzare le tecniche di vendita di base se richiesto dalle mansioni Riconoscere le caratteristiche merceologiche del prodotto o gli aspetti commerciali del servizio Saper adottare uno stile comunicativo corrispondente al ruolo Conoscere e saper utilizzare le leve di marketing Conoscere e saper interpretare le politiche di marketing dell azienda Conoscere e saper utilizzare le tecniche di lay out e di visual merchandising se richiesto dalle mansioni Saper organizzare spazi di lavoro, esporre e presentare merci e prodotti se richiesto dalle mansioni Saper leggere ed interpretare schemi, progetti e documentazione tecnica se richiesto dalle mansioni Conoscere e saper utilizzare la strumentazione e le tecnologie aziendali Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione pubblicitaria se richiesto dalle mansioni Conoscere e saper utilizzare le tecniche per la definizione di un planning se richiesto dalle mansioni Sapersi relazionare con le diverse tipologie di fornitori nell ambito della promozione e della pubblicità se richiesto dalle mansioni Saper effettuare attività di reporting periodica se richiesto dalle mansioni Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale 57

62 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 236 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n Testo unico dell apprendistato, a norma dell articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare l articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall articolo 46, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché i commi 33 e 90; Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25; Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Visto l articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall articolo 33, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché l articolo 14 del citato decreto legislativo 124 del 2004; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19 maggio 2011; Acquisita l intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2011; Acquisita l intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E MANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. D efinizione 1. L apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. Art. 2. Disciplina generale 1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonchè nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; 1

63 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 236 m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2. Per gli apprendisti l applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare. 3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n Art. 3. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l assolvimento dell obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 2. La regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) d efinizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. Art. 4. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell età dell apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell età, del titolo di studio e delle competenze dell apprendista. 4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. 2

64 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 236 Art. 5. Apprendistato di alta formazione e di ricerca 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza di regolamentazioni regionali l attivazione dell apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 6. Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze 1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione. 2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro. 3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. 4. Le competenze acquisite dall apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell accordo del 17 febbraio Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti. Art. 7. Disposizioni finali 1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. 2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all artico- 3

65 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 236 lo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente. 3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l applicazione di particolari normative e istituti. 4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l incentivo di cui all articolo 8, comma 4, della medesima legge. 5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 8. La disciplina del reclutamento e dell accesso, nonché l applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. 10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale. 11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 2011 NAPOLITANO Visto, il Guardasigilli : P ALMA NOTE B ERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri S ACCONI, Mi ni st ro d e l la v o - ro e delle politiche sociali A VVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L art. 76 della Costituzione stabilisce che l esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L art. 87 della Costituzione conferisce, tra l altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il testo dell art. 117 della Costituzione, è il seguente: «Art La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 4

66 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 236 h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell amministrazione statale, regionale e locale; opere dell ingegno; s) tutela dell ambiente, dell ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l Unione europea delle Regioni; commercio con l estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all attuazione e all esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». Il testo vigente dell art. 1, commi 30, 33 e 90 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 29 dicembre 2007, n. 301, è il seguente: «30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all art. 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di: a) servizi per l impiego; b) incentivi all occupazione; c) apprendistato.» «33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia; b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l individuazione di requisiti minimi per l erogazione della formazione formale; c) con riferimento all apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina; d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.». «90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all art. 11 -ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonchè, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all esame delle Commissioni. Qualora i termini per l espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l esercizio della delega, o successivamente, quest ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all esigenza di garantire il rispetto dell art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.». Il testo legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell apprendistato), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1955, n. 35. Il testo degli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente: «Art. 8. (Collocamento dei lavoratori in mobilità). (omissis ). 5

67 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.» «Art. 25. (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro). (omissis ). 9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.». Il testo dell art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è il seguente: «Art. 16. (Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci). 1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all art. 14, funzionali alla tutela dell unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall art. 3 -ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio. 2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.». Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, S.O. Il testo dell art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30), come sostituito dall art. 33, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è il seguente: «Art. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffi da e verbalizzazione unica). 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all ispezione, con l obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo; c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell istruttoria finalizzata all accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall art. 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l eventuale obbligato in solido, ai sensi dell art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 4. All ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione; d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; e) l indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione. 5. L adozione della diffida interrompe i termini di cui all art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all art. 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato. 6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.». Il testo dell art. 14 del citato decreto legislativo n. 124 del 2004, è il seguente: «Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo). 1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell àmbito dell applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive. 2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l esecutività della disposizione.». Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. 6

68 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 236 Note all art. 2: Il testo dell art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), è il seguente: «Art (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell industria, dell agricoltura, del terziario e dell artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all interno degli stessi, la costituzione di un apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinchè ne possano tenere conto nell ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma L attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l «Osservatorio per la formazione continua» con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell assistenza tecnica dell Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l attività espletata. 3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1 gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1 gennaio di ogni anno. L INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all art. 9, comma 5, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l accesso al FSE, di cui all art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell art. 66 della legge 17 maggio 1999, n Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni. 5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l obbligo di versare all INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell art. 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all art. 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall INPS al fondo prescelto. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l anno 2001, nell àmbito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l occupazione di cui all art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l accreditamento delle strutture formative ai sensi dell accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche. 10. A decorrere dall anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l anno

69 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono: a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma Per le annualità di cui al comma 12, l INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l attuazione delle politiche comunitarie di cui all art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma. 14. Nell esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia. 16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell àmbito delle risorse di cui all art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per le attività di formazione nell esercizio dell apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.». Il testo dell art. 12 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 è il seguente: «Art. 12. (Fondi per la formazione e l integrazione del reddito). 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione. 2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a: a) iniziative comuni finalizzate a garantire l integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti; c) iniziative per l inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni; d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell art. 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell art. 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato. 6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell art. 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all art. 26 -bis della legge 24 giugno 1997, n In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all art. 1 del decreto del Ministero dell economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso. 8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi. 9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.». Il testo dell art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente: «Art. 2. (Definizioni). 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell art. 20; 8

70 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 236 b) «intermediazione»: l attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all inserimento lavorativo; c) «ricerca e selezione del personale»: l attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell organizzazione committente, attraverso l individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell inserimento e del potenziale dei candidati; d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all inserimento lavorativo, l accompagnamento della persona e l affiancamento della stessa nell inserimento nella nuova attività; e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d) ; f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l idoneità a erogare i servizi al lavoro negli àmbiti regionali di riferimento, anche mediante l utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall utente; h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l intermediazione nell incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate; j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro; k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività; m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.». Il testo dell art del Codice civile è il seguente: «Art (Recesso dal contratto a tempo indeterminato). Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l altra parte a un indennità equivalente all importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.». Il testo dell art. 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente: «Art. 20 (Condizioni di liceità). 1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell utilizzatore. Nell ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. 3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; g) per la gestione di call - center, nonché per l avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; h) per costruzioni edilizie all interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell impresa; i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; i-bis ) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. 9

71 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all ordinaria attività dell utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. 5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991.». Il testo dell art. 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443 (Legge - quadro per l artigianato), è il seguente: «Art. 4 (Limiti dimensionali). L impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d opera di personale dipendente diretto personalmente dall imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell artigianato; d) per l impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell imprenditore, ancorché partecipanti all impresa familiare di cui all art bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell ambito dell impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.». Note all art. 3: Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), è stato pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. Note all art. 4: Per i riferimenti al testo del citato decreto legislativo n. 226 del 2005, si veda nelle note all art. 3. Note all art. 5: Il testo dell art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all occupazione e della normativa che disciplina l INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è il seguente: «Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). 1. Per riqualificare e ampliare l offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell àmbito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell IFTS, le modalità che favoriscono l integrazione tra i sistemi formativi di cui all art. 68 e determinano i criteri per l equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n Le regioni programmano l istituzione dei corsi dell IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali mediante l istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. 3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in àmbito nazionale. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in àmbito nazionale).». 10

72 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 236 Il testo dell art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), è il seguente: «Art. 7 (Standard di percorso). 1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all art. 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche: 1. efficienza energetica; 2. mobilità sostenibile; 3. nuove tecnologie della vita; 4. nuove tecnologie per il made in Italy; 5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; 6. tecnologie della informazione e della comunicazione. 2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all art. 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.». Per i riferimenti al testo del citato decreto legislativo n. 226 del 2005, si veda nelle note all art. 3. Note all art. 7: Per il testo degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n.124 del 2004, si veda nelle note alle premesse. Il testo dell art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente: «Art. 17 (Obbligo del rapporto). Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l ipotesi prevista nell art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l agente che ha proceduto al sequestro previsto dall art. 13 deve immediatamente informare l autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.». Il testo della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1966, n Per il testo degli articoli 25, comma 9, e 8, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si veda nelle note alle premesse. Il testo dell art. 8 del decreto legislativo n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), è il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell Associazione nazionale dei comuni d Italia - ANCI, il presidente dell Unione province d Italia - UPI ed il presidente dell Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall ANCI e sei presidenti di provincia designati dall UPI. Dei quattordici sindaci designati dall ANCI cinque rappresentano le città individuate dall art. 17 della legge 8 giugno 1990, n Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell ANCI, dell UPI o dell UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell interno.». Il testo dell art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è il seguente: «1180. All art. 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti: 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 11

73 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro L art. 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall art. 4 -bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l obbligo di comunicazione all INAIL di cui all art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo Al comma 5 dell art. 4 -bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere: e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter ) distacco del lavoratore; e-quater ) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies ) trasferimento d azienda o di ramo di essa All art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 è sostituito dai seguenti: 6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell Istituto nazionale della previdenza sociale, dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 6-bis. All art. 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze sono soppresse. 6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma È abrogato l art. 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.». 11G0209 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre Scioglimento del consiglio comunale di Viggianello e nomina del commissario straordinario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Viggianello (Potenza); Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Viggianello (Potenza) è sciolto. Art. 2. Il dott. Luca Rotondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 19 settembre 2011 NAPOLITANO M ARONI, Ministro dell interno Al sig. Presidente della Repubblica A LLEGATO Nel consiglio comunale di Viggianello (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare. Le citate dimissioni, presentate personalmente da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell ente in data 11 agosto 2011, hanno determinato l ipotesi dissolutoria dell organo elettivo disciplinata dall art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n

74 Bollettino Ufficiale 9 Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 30 gennaio 2012 D.g.r. 25 gennaio n. IX/2933 Approvazione standard formativi minimi relativi all offerta formativa pubblica finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere LA GIUNTA REGIONALE Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 «Testo unico dell apprendistato» ed in particolare: l art. 4 «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere» che nel confermare che la formazione è svolta sotto la responsabilità delle aziende, stabilisce che essa è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dall offerta formativa pubblica; l art. 7, comma 6, che dispone l abrogazione degli articoli da 47 a 53 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276/2003 che regolamentano le tre tipologie di apprendistato ed, in particolare, l art. 49 «Apprendistato professionalizzante»; Richiamate: la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», ed in particolare, l art. 20 che promuove le diverse forme di apprendistato previste dal titolo I, del d.lgs. 276/03 e prevede che la Giunta regionale definisca i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato; la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l articolo 21 che valorizza la qualità della formazione in apprendistato quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all innalzamento della professionalità; Richiamato il d.d.u.o. del 30 luglio 2008 n e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia; Considerato che il citato decreto legislativo n. 167/2011 all art. 4 «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere», comma 3, prevede che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio è disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell età, del titolo di studio e delle competenze dell apprendista; Visto l art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 167/2011 che dispone un periodo transitorio di non oltre sei mesi dall entrata in vigore del decreto stesso, durante il quale trovano applicazione le regolazioni vigenti, nello specifico fino al 25 aprile 2012, come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro 11 novembre 2011 n. 29 avente ad oggetto «d.lgs. n. 167/2011 Testo Unico apprendistato- Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio»; Preso atto che la richiamata circolare ministeriale auspica che le Regioni adottino le regolamentazioni di competenza avendo cura di stabilirne l efficacia alla scadenza del regime transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico; Ritenuto opportuno regolamentare l offerta formativa pubblica, finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mediante l adozione di standard formativi minimi di cui all allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione (CRPLF) e dal Comitato istituzionale di Coordinamento (CIC), nelle sedute del 6 dicembre 2011; Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni; A voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare l allegato A) - Standard formativi minimi relativi all offerta formativa pubblica finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di stabilire che i suddetti standard formativi di cui all allegato A) avranno efficacia per i contratti di apprendistato di cui all art. 4 d.lgs. 167/2011 stipulati a far data dal 25 aprile A partire dal primo gennaio 2013, gli standard formativi di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i contratti di apprendistato professionalizzante, stipulati anche prima del 25 aprile 2012 e ancora attivi; 3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativo allegato sul Bollettino Ufficiale Regionale. II segretario: Marco Pilloni

75 10 Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 30 gennaio 2012 ALLEGATO A STANDARD FORMATIVI MINIMI RELATIVI ALL OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI NEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL ART. 4, COMMA 3 DEL D.LGS. 167/ OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE Regione Lombardia definisce, sentite le Parti Sociali, gli standard minimi per la formazione finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi di quanto previsto dall articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo 167/2011 Testo Unico dell Apprendistato. Regione Lombardia programma e finanzia per un massimo di 120 ore nel triennio e nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l offerta formativa pubblica finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali. L erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione, che possono attuarla internamente o esternamente all azienda anche tramite gli Enti Bilaterali. Laddove non intendano avvalersi dell offerta formativa pubblica finanziata, le imprese possono provvedere ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai CCNL applicati in merito alla capacità formativa. 2. LA FORMAZIONE PER L ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI Gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante si articolano negli elementi sotto riportati. La formazione può essere svolta: presso un organismo accreditato per la formazione; presso il luogo di lavoro. In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata: 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio; 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione; 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario. Resta ferma la facoltà per l impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire. Fermo restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione sarà riparametrata in funzione dell eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato. I contenuti della formazione per l acquisizione di competenze di base e trasversali sono declinati sulla base delle sezioni Competenze di base e Competenze trasversali del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP), e delle eventuali ulteriori competenze (di base e trasversali) del profilo di riferimento individuato a seguito dell allineamento dei profili formativi contrattuali con il QRSP, afferenti alla sicurezza nell ambiente di lavoro, all organizzazione ed alla qualità aziendale, alla relazione e comunicazione nell ambito lavorativo, ai diritti e doveri del lavoratore e dell impresa. In sede di progettazione del piano formativo individuale, eventualmente validato dagli Enti Bilaterali, i contenuti sopraindicati devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale certificate ai sensi della vigente normativa regionale. 3. DISPOSIZIONI FINALI Nel caso di successivi contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, stipulati dallo stesso lavoratore con diversi datori di lavoro, i periodi di formazione finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali svolti,sono riconosciuti e si sommano al fine del raggiungimento delle 120 ore massime, nel rispetto dell articolazione sopraindicata. Le competenze di base e traversali, nonché quelle tecnico professionali, acquisite dagli apprendisti in esito ai moduli di formazione sono certificate, e trascritte sul libretto formativo secondo le disposizioni regionali in materia: dagli operatori accreditati per la formazione, nel caso in cui questi siano anche erogatori della formazione di base e trasversale; da operatori per i servizi al lavoro, ovvero da enti bilaterali, accreditati per i servizi al lavoro, nel caso in cui la formazione sia stata svolta dall impresa.

76 Bollettino Ufficiale 15 Serie Ordinaria n Venerdì 05 agosto 2011 D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta Regionale D.G. Istruzione, formazione e lavoro D.d.u.o. 29 luglio n Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia - Istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTUAZIONE DELLE RIFORME E CONTROLLI Viste le leggi regionali: n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l art.8 che istituisce la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione (di seguito CRPLF), quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell istruzione e della formazione; n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e sue successive modifiche ed integrazioni; Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 8/6563 del 18 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 c. 4 l.r. 19/07) e in particolare la parte seconda «Standard minimi dell offerta di IFP» la quale prevede che i percorsi e le azioni di formazione permanente, continua e di specializzazione sono progettati, in rapporto agli specifici fabbisogni di competenze a carattere tecnico professionale dell utenza, con riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali (di seguito QRSP); Visti il d.d.u.o. n del 30 luglio 2008 «Adozione del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni; il d.d.u.o. n del 12 settembre 2008 «Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia»; il d.d.u.o. n del 18 giugno 2009 «Adozione della procedura per l aggiornamento del Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia; il d.d.u.o. n del 22 luglio 2010 «procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali» Richiamata la costituzione della Sottocommissione CRPLF per l aggiornamento del Quadro regionale degli Standard Professionali (QRSP) nella seduta della CRPLF del 30 giugno 2011; Evidenziato che il QRSP, quale insieme dei profili professionali esistenti sul territorio e comune riferimento per i diversi attori territoriali dei sistemi regionali del lavoro, dell istruzione e della formazione, finalizzato a sostenere i processi di progettazione formativa, di certificazione delle competenze acquisite in qualsiasi ambito, di lettura dei fabbisogni, di incontro tra domanda e offerta, di supporto alle transizioni lavorative e formative, ha rappresentato una prima banca dati suscettibile di ulteriore e progressiva implementazione, con il supporto dei rappresentanti della CRPLF e del sistema degli accreditati; Tenuto conto del lavoro svolto in due anni dalla Sottocommissione CRPLF, che ha fatto proprie le sollecitazioni e gli aspetti innovativi proposti dagli attori del mercato del lavoro; Preso atto: di quanto approvato in Sottocommissione CRPLF in relazione all evoluzione del QRSP anche attraverso una maggiore evidenza delle competenze e non solo di profili professionali per un migliore approccio col mondo del lavoro in considerazione della trasversalità e della trasferibilità delle competenze medesime e nell ottica di un rafforzamento dell offerta formativa; di quanto condiviso nell ambito della Sottocommissione CRPLF in relazione alla necessità che il QRSP costituisca una reale traduzione della domanda di professionalità e del mercato del lavoro in un tempo adeguato e tempestivo, enucleando quelle competenze necessarie alla formazione continua e permanente di ciascun lavoratore anche e soprattutto nell ottica di una riqualificazione professionale; Ritenuto quindi di apportare le seguenti modifiche al QRSP nell ambito di una ridefinizione dei profili professionali: togliere tutti i riferimenti ad aspetti contrattuali, condizioni di lavoro, ritmi e turni di lavoro attualmente presenti alla voce «elementi di contesto» di ogni singolo profilo; aggiornare alla voce «referenziazioni» di ogni singolo profilo le classificazioni a quelle più recenti pubblicate ATECO 2007 e ISCO 2008; creare una nuova sezione di competenze libere e indipendenti da qualsiasi profilo che rappresenti il riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione continua permanente e specializzazione e la certificazione delle competenze in ambito formale, non formale e informale; creare una nuova sezione di competenze di base relative a italiano, matematica, lingua straniera e informatica al momento utilizzate per la progettazione dei percorsi in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione; creare una nuova sezione di competenze trasversali e ricorrenti in numerosi profili Professionali; creare una nuova sezione nella quale sono elencati i percorsi regolamentati da provvedimenti regionali e non abilitanti sul territorio nazionale; creare una nuova sezione nella quale sono elencati i percorsi normati relativi a figure professionali regolamentate da leggi statali e/o Accordo Stato Regioni; eliminare i seguenti profili che creano confusione nell utenza essendo collegate a professioni normate a livello nazionale: Addetto Ufficio Stampa Promotore editoriale Progettista di impianti elettrici Accompagnatore turistico Tata familiare Guida ambientale Tecnico collaboratore restauratore di beni culturali - superfici decorate di beni architettonici Gruista Ponteggiatore Direttore tecnico agenzie di viaggio Operatore di stabilimento termale Istruttore - Allenatore sportivo spostare nella nuova sezione «percorsi regolamentati in Regione Lombardia» i profili professionali di Operatore forestale responsabile, Istruttore Forestale, Assistente familiare, Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico disciplinati da specifici provvedimenti regionali; Vista la seduta della Sottocommissione CRPL del 20 luglio 2011 regolarmente convocata in data 14 luglio 2011; Considerato che in tale seduta sono stati presentati i seguenti profili Esperto in comunicazione giovanile Registrar Operatore e casaro d'alpeggio Curatore Mostre e Tecnico Marketing Beni culturali e le seguenti competenze libere e indipendenti Competenze relative alle discipline bionaturali; Effettuare l assistenza ai clienti in strutture per il benessere; Considerato che tutte le competenze e tutti i profili professionali presentati nella seduta del 20 luglio 2011 sono stati validati dalla sottocommissione; Ritenuto opportuno sottolineare, in relazione alle competenze delle discipline bionaturali, che per dare attuazione a quanto previsto dall art. 3 della legge regionale n. 2/2005, i percorsi formativi che rilasciano attestati di competenza regionali attinenti le competenze delle discipline bionaturali possono essere avviati esclusivamente da istituzioni formative accreditate al sistema di Istruzione e formazione professionale che fanno parte del registro degli enti di formazione in discipline bionaturali gestito dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all art. 4 della richiamata legge regionale n. 2/2005; Considerato che i profili professionali e le competenze validati e approvati con il presente decreto costituiscono univoco riferimento per la progettazione dei percorsi formativi di formazione continua, permanente e di specializzazione e per la certificazione delle competenze acquisite in qualsiasi ambito;

77 16 Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n Venerdì 05 agosto 2011 Vista la legge regionale del 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell IX Legislatura; DECRETA 1) Di approvare l allegato A «Elenco delle sezioni del QRSP della Regione Lombardia» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (omissis); 2) di approvare i seguenti allegati tecnici parti integranti e sostanziali del presente provvedimento A1 «sezione profili professionali del QRSP» (omissis) A2 «sezione competenze di base» (omissis) A3 «sezione competenze trasversali» (omissis) A4 «sezione competenze libere e indipendenti» (omissis); 3) di stabilire che le competenze e i profili del QRSP costituiscono riferimento comune per i Soggetti accreditati al sistema lombardo di istruzione formazione e lavoro, ed in particolare per i processi di: progettazione dei percorsi formativi di specializzazione e di formazione continua e permanente; certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale; codificazione al fine di utilizzare un linguaggio comune che permetta, tra l altro, l incontro tra la domanda e l offerta di lavoro e la spendibilità delle competenze comunque acquisite; 4) di stabilire che le competenze libere e indipendenti di cui alla sezione A4, e i profili professionali del QRSP, sono suscettibili di ulteriore e progressiva implementazione, attraverso un sistema informativo dedicato secondo i criteri stabiliti nel d.d.u.o. n del 18 giugno 2009; 5) di stabilire che Il format di riferimento per gli attestati di competenza regionale è quello approvato con il mod 4 del d.d.u.o. n del 12 settembre 2008 e le procedure di rilascio dei medesimi attraverso il sistema informativo regionale sono definiti nel d.d.u.o. n del 22 luglio 2010; 6) di pubblicare il presente atto sul sito della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro all indirizzo regione.lombardia.it nonché sul BURL. Il dirigente Ada Fiore

78 ALLEGATO A 2 Quadro Regionale degli Standard Professionali della SEZIONE COMPETENZE DI BASE

79 COMPETENZE DI BASE AREA DEI LINGUAGGI - LINGUA ITALIANA Attivare strategie e tecniche di ascolto volte a comprendere gli elementi essenziali della comunicazione in diversi contesti di vita, di cultura e di lavoro Conoscenze Abilità La lingua ed il linguaggio Le forme della comunicazione orale Principi, funzioni ed elementi della comunicazione Tecniche di ascolto Individuare gli elementi della comunicazione e la loro connessione in contesti informali, formali e fortemente formalizzati Produrre appunti, mappe concettuali, schemi di sintesi organizzando gli elementi della comunicazione Riconoscere differenti codici comunicativi che sovrintendono al messaggio ascoltato Leggere e comprendere testi di complessità crescente riguardanti la vita quotidiana e professionale Conoscenze Struttura e caratteristiche di alcune tipologie di testi: articolo di giornale, racconto, foglio di istruzione, manuale tecnico, testi scientifici Tecniche di lettura finalizzate alla comprensione e all interpretazione Testi narrativi e/o poetici appartenenti ad autori ed epoche diverse sia italiani che stranieri Abilità Leggere ed analizzare testi letterari narrativi e/o poetici secondo alcune delle seguenti categorie: autore, contesto storico-culturale; elementi costitutivi la struttura compositiva del testo; finalità; tempo e spazio; personaggi Leggere ed analizzare testi non letterari di diversa tipologia (ad es. informativi, tecnici, scientifici, normativi ecc.) secondo alcune delle seguenti categorie: contesto storico-culturale; caratteristiche e tipologia del testo; elementi costitutivi Leggere in maniera espressiva evidenziando i punti chiave e i valori espressivi del testo Utilizzare dizionari e/o strumenti di consultazione cartacei o multimediali per procurarsi informazioni necessarie alla comprensione di testi Pagina 1 di 11

80 Produrre testi scritti, funzionali alla situazione comunicativa, con proprietà di linguaggio e correttezza formale Conoscenze Abilità Figure retoriche Gli elementi morfo-sintattici (le parti del discorso) La punteggiatura La struttura del periodo La struttura logica della frase Linguaggio e terminologia tecnicoprofessionale Modalità di consultazione di dizionari, enciclopedie e strumenti multimediali Modalità di pianificazione, elaborazione, revisione demarcazione testuale e di editing dei seguenti testi: descrittivi narrativi, espressivi, espositivi, argomentativi, interpretativi Costruire proposizioni e periodi di complessità e di espressività crescente, attraverso l uso corretto degli elementi ortografici, morfo-sintattici, lessicali, di strutturazione della frase e del periodo Produrre appunti (ad es. scalette, mappe, ecc.) funzionali alla stesura di un testo scritto Produrre testi scritti usando: analisi; sintesi; descrizione; definizione; elencazione; classificazione; esemplificazione; citazione Rielaborare un testo scritto (ad es. analisi, riassunto, parafrasi, commento) seguendo le consegne Utilizzare dizionari e/o strumenti di consultazione cartacei o multimediali per procurarsi informazioni necessarie alla comprensione ed alla produzione di testi Utilizzare figure retoriche elementari a supporto della comunicazione Utilizzare la segnaletica testuale e gli elementi di editing Produrre comunicazioni orali, funzionali alla situazione comunicativa, con proprietà di linguaggio e correttezza formale Conoscenze Abilità Gli elementi morfo-sintattici (le parti del discorso) Il lessico La struttura del periodo (coordinazione e subordinazione) con attenzione ai nessi argomentativi La struttura logica della frase (soggettopredicato-complementi) Le diverse modalità di comunicazione orale: conversazione, dialogo, intervista, comunicazione in pubblico, discussione, ecc.) Linguaggio e terminologia tecnicoprofessionale Struttura della comunicazione orale e fasi (pianificazione, elaborazione, controllo esito) di costruzione di una comunicazione orale Tecniche di registrazione delle informazioni (ad es. appunti, scalette,schemi, mappe ecc.) Tecniche di sintesi orale Costruire proposizioni e periodi di complessità e di espressività crescente, attraverso l uso corretto degli elementi ortografici, morfo-sintattici, lessicali, di strutturazione della frase e del periodo Produrre appunti (ad es. scalette, mappe, ecc.) funzionali alla stesura di un testo orale Svolgere comunicazioni orali in contesti diversi (formali e fortemente formalizzati) usando: analisi; sintesi; descrizione; definizione; elencazione; classificazione; esemplificazione; citazione Utilizzare dizionari e/o strumenti di consultazione cartaceo e/o multimediali per incrementare il proprio patrimonio lessicale e terminologico Utilizzare figure retoriche elementari a supporto della comunicazione Pagina 2 di 11

81 Interagire in situazioni comunicative utilizzando linguaggi e codici di diversa natura per l espressione di sé e la comunicazione interpersonale, anche di carattere professionale Conoscenze La comunicazione espressiva La comunicazione interpersonale La comunicazione non verbale Linguaggi e codici comunicativi non verbali Tecniche di argomentazione e di assertività Tecniche di comunicazione in pubblico Abilità Esprimere le proprie opinioni e valutazioni sulla base di criteri consapevoli di giudizio Fare uso di codici e strumenti linguistici diversificati in relazione alla varietà degli oggetti, delle caratteristiche e degli scopi della comunicazione Intervenire in discussioni usando informazioni e argomentazioni funzionali a sostenere tesi, formulare ipotesi, confutare o comprendere opinioni contrastanti Porre domande e chiedere informazioni sui passaggi argomentativi e sui contenuti al fine di comprendere appieno la comunicazione Acquisire e selezionare le informazioni utili, in funzione delle comunicazioni scritte od orali da produrre Conoscenze Abilità Organizzazione della documentazione Tecniche di memorizzazione Tecniche di ricerca delle informazioni Tipologie di fonti informative (orali, bibliografiche, archivistiche, informatiche, multimediali) Memorizzare informazioni ed argomentazioni strutturate Organizzare la documentazione raccolta Selezionare le informazioni pertinenti e funzionali allo scopo della comunicazione Utilizzare fonti informative di diversa tipologia per reperire le informazioni necessarie AREA DEI LINGUAGGI - LINGUA STRANIERA Comprendere i punti salienti e il significato globale di brevi e semplici comunicazioni orali formulate con chiarezza, riferite al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro Conoscenze Funzioni comunicative: Descrivere se stessi, oggetti, persone, luoghi, strumenti e apparecchiature; Chiedere e fornire informazioni, indicazioni, istruzioni; Narrare eventi; Esprimere la propria opinione, gusti, preferenze e chiedere quelli altrui; Il lessico di base riferito all ambito personale, alla vita quotidiana e di lavoro Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contesti Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contesti Situazioni comunicative: di tipo personale (casa, famiglia, scuola, sport, tempo libero, ); di tipo pubblico (mezzi di trasporto, negozi, cinema, teatro, ristoranti, alberghi, ospedali,...); di tipo professionale Abilità Attivare strategie di ascolto individuando parole chiave, connettivi e sequenze per ricostruire il significato globale di brevi e semplici messaggi, annunci, dialoghi, istruzioni Riconoscere le caratteristiche specifiche, linguistiche e non, di brevi e semplici messaggi, annunci, dialoghi, istruzioni Utilizzare supporti grafici e produrre schemi, sequenze, ecc. per rappresentare il significato della comunicazione Pagina 3 di 11

82 Leggere e comprendere brevi e semplici testi scritti riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro Conoscenze Abilità Funzioni comunicative: Descrivere se stessi, oggetti, persone, luoghi, strumenti e apparecchiature; Chiedere e fornire informazioni, indicazioni, istruzioni; Narrare eventi; Esprimere la propria opinione, gusti, preferenze e chiedere quelli altrui; Il lessico di base riferito all ambito personale, alla vita quotidiana e di lavoro Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contesti Situazioni comunicative di tipo personale (casa, famiglia, scuola, sport, tempo libero, ); di tipo pubblico (mezzi di trasporto, negozi, cinema, teatro, ristoranti, alberghi, ospedali,...); di tipo professionale Attivare strategie di lettura individuando parole chiave, connettivi e sequenze, punti principali e informazioni accessorie per ricostruire il significato globale di brevi e semplici testi scritti continui e non continui di tipo dialogico, descrittivo Rappresentare attraverso schemi, sequenze, ecc. il significato della comunicazione Riconoscere le caratteristiche linguistiche specifiche, le diverse tipologie di testo e la funzione dei registri. Utilizzare diversi strumenti di consultazione Produrre brevi e semplici testi scritti, lineari e coesi, riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro Conoscenze Abilità Funzioni comunicative: Descrivere se stessi, oggetti, persone, luoghi, strumenti e apparecchiature; Chiedere e fornire informazioni, indicazioni, istruzioni; Narrare eventi; Esprimere la propria opinione, gusti, preferenze e chiedere quelli altrui; Il lessico di base riferito all ambito personale, alla vita quotidiana e di lavoro Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contesti Situazioni comunicative di tipo personale (casa, famiglia, scuola, sport, tempo libero, ); di tipo pubblico (mezzi di trasporto, negozi, cinema, teatro, ristoranti, alberghi, ospedali,...); di tipo professionale Attivare strategie di controllo e correzione dei testi prodotti Costruire semplici enunciati di tipo descrittivo ed espositivo utilizzando un repertorio linguistico di base Utilizzare diversi strumenti di consultazione Utilizzare le diverse tipologie testuali e i diversi registri in funzione dello scopo comunicativo Pagina 4 di 11

83 Produrre brevi comunicazioni orali riferite al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro Conoscenze Funzioni comunicative: Descrivere se stessi, oggetti, persone, luoghi, strumenti e apparecchiature; Chiedere e fornire informazioni, indicazioni, istruzioni; Narrare eventi; Esprimere la propria opinione, gusti, preferenze e chiedere quelli altrui; Il lessico di base riferito all ambito personale, alla vita quotidiana e di lavoro Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contesti Situazioni comunicative: di tipo personale (casa, famiglia, scuola, sport, tempo libero, ); di tipo pubblico (mezzi di trasporto, negozi, cinema, teatro, ristoranti, alberghi, ospedali,...); di tipo professionale Abilità Attivare strategie di controllo e correzione dei testi prodotti Costruire semplici enunciati di tipo descrittivo ed espositivo utilizzando un repertorio linguistico di base Utilizzare diversi strumenti di consultazione Utilizzare le diverse tipologie testuali e i diversi registri in funzione dello scopo comunicativo Interagire con ragionevole disinvoltura in scambi comunicativi brevi e semplici riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro Conoscenze Abilità Funzioni comunicative: Descrivere se stessi, oggetti, persone, luoghi, strumenti e apparecchiature; Chiedere e fornire informazioni, indicazioni, istruzioni; Narrare eventi; Esprimere la propria opinione, gusti, preferenze e chiedere quelli altrui; Il lessico di base riferito all ambito personale, alla vita quotidiana e di lavoro Le strutture morfologiche e sintattiche semplici e di uso comune, relative a situazioni prevedibili nei diversi contesti Situazioni comunicative di tipo personale (casa, famiglia, scuola, sport, tempo libero, ); di tipo pubblico (mezzi di trasporto, negozi, cinema, teatro, ristoranti, alberghi, ospedali,...); di tipo professionale Gestire scambi comunicativi brevi in situazioni prevedibili Utilizzare un repertorio linguistico di base selezionando i registri adeguati al contesto Pagina 5 di 11

84 AREA SCIENTIFICA Utilizzare codici formali, strumenti, tecniche e strategie di calcolo con particolare attenzione a quelle riferibili e applicabili a situazioni concrete Conoscenze Abilità Calcolo letterale: monomi e polinomi, semplici fattorizzazioni Equazioni di secondo grado: risoluzione algebrica e grafica Equazioni e semplici disequazioni di primo grado. Insiemi loro caratteristiche e rappresentazioni La nozione di funzione: funzioni costanti, costanti a tratti, lineari, quadratiche, di proporzionalità inversa Numeri algebrici e trascendenti Operazioni con le frazioni algebriche Rapporti, percentuali e proporzioni Ripresa degli insiemi numerici e dell aritmetica: numeri naturali, relativi, razionali, reali: definizione, proprietà, operazioni Scomposizione di polinomi Scrittura posizionale dei numeri Sistemi di equazioni e primo grado: risoluzione algebrica e grafica Applicare tecniche e procedure di calcolo anche a situazioni concrete Approssimare a meno di una fissata incertezza risultati di operazioni numeriche Impostare e risolvere semplici problemi che si presentano nei contesti di vita quotidiana, modellizzabili attraverso strumenti e procedure algebrici Stimare l Pagina 6 di 11

85 Analizzare oggetti nel piano e nello spazio, calcolando perimetri, arre e volumi di semplici figure geometriche Conoscenze Abilità Altezze, bisettrici e mediane in un triangolo Criteri di similitudine Figure poligonali e loro principali proprietà metriche, il cerchio e le sue proprietà Il metodo delle coordinate: sistema di riferimento cartesiano nel piano Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Il numero p-greco. Misura degli angoli in radianti. Luoghi di punti e sezioni coniche: rappresentazioni analitiche. Misura di segmenti e di angoli; perimetro e area dei poligoni Nozioni intuitive di geometria del piano e dello spazio Poliedri, coni, cilindri, sfere e loro sezioni. Punto, retta, piano, semiretta e segmento, triangoli, poligoni Relazioni trigonometriche nei triangoli. Rette perpendicolari e parallele Seno, coseno e tangente di un angolo. Proprietà fondamentali. Solidi geometrici: aree e volumi Teoremi di Euclide e di Pitagora Trasformazioni geometriche nel piano: isometrie e similitudini Analizzare e risolvere semplici problemi utilizzando le proprietà delle figure geometriche oppure le proprietà di opportune trasformazioni Individuare e riconoscere relazioni e proprietà delle figure spaziali, Rappresentare, nel piano riferito a coordinate cartesiane, figure o assegnati insiemi di punti Scegliere unità di misura adeguate alla realtà rappresentata dalle figure geometriche Analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l ausilio di strumenti statistici (analisi della frequenza, tassi, probabilità) e di rappresentazioni grafiche Conoscenze Abilità Calcolo delle probabilità: eventi, probabilità classica, eventi indipendenti ed eventi dipendenti Concetti generali di statistica Frequenza e probabilità: legge empirica del caso, probabilità statistica e probabilità soggettiva, giochi di sorte Semplice analisi di rappresentazioni tabellari e grafiche Individuare dati significativi Interpretare i dati raccolti Raccogliere e organizzare dati Utilizzare la statistica come strumento informativo negli ambiti della società, dei processi produttivi e della scienza Pagina 7 di 11

86 Applicare metodi di osservazione, di indagine e le procedure proprie delle diverse scienze per comprendere la realtà naturale e il rapporto tra uomo e natura Conoscenze Abilità Acidità e basicità, il ph Cellule: struttura e funzioni;dna Chimica del carbonio e principali composti organici (per esempio, zuccheri, idrocarburi, proteine) Composti chimici (ossidi e anidridi, acidi e basi, sali) Elementi chimici e tavola periodica; metalli e non metalli Elementi fondamentali sui principali organi ed apparati dell organismo umano e sulle principali e più comuni patologie Energia e materia: onde radio e luminose, onde sonore e sismiche La terra, l Universo e il Sistema solare: linee generali delle principali teorie sull origine della terra e dell universo Le principali grandezze fisiche del S.I. e relative unità di misura L energia e le sue trasformazioni: energia meccanica, energia elettrica, energia termica, energia chimica Movimenti e forze: cinematica, statica e dinamica Popolazioni: specie, evoluzione, biodiversità, variazioni genetiche Reazioni chimiche Reazioni enzimatiche Soluzioni: solvente e soluto, diluizioni, concentrazione Struttura chimica della materia; legami chimici Uomo e natura: per esempio, salute, risorse naturali, ambiente, frontiere della scienza e della tecnologia Applicare metodo e conoscenze scientifiche in situazioni tipiche dell esperienza personale e formativa del soggetto per risolvere semplici problemi della vita reale Operare nei laboratori di fisica, chimica e microbiologia utilizzando strumenti, metodiche e procedure caratterizzanti il metodo scientifico Riconoscere problemi che si possono indagare scientificamente e individuare fonti sicure per la ricerca di informazioni utili e per la descrizione di argomenti scientifici, arrivando a semplici spiegazioni Sostenere anche in un contraddittorio la propria opinione riguardo a semplici fenomeni scientificamente analizzabili ed aventi ricaduta sociale ed etica (per esempio, salute, risorse naturali, ambiente, frontiere della scienza e della tecnologia) Utilizzare evidenze scientifiche: identificare le ipotesi, le evidenze e i ragionamenti sottesi a conclusioni scientifiche Utilizzare fonti informative di tipo divulgativo a carattere scientifico Utilizzare, linguaggi, simboli e convenzioni scientifici, matematici e tecnici Pagina 8 di 11

87 AREA STORICO-SOCIO-ECONOMICA Utilizzare categorie e strumenti funzionali alla comprensione degli eventi e delle interpretazioni storiche Conoscenze Abilità Eventi storici di epoche e/o aree geografiche diverse in riferimento a tematiche di tipo trasversale (esempio flussi migratori, eventi naturali, rivoluzioni, dinamiche sociali, scoperte scientifiche ) Gli strumenti per l esposizione: mappe concettuali, tavole sinottiche, barre del tempo, grafici, tavole cronologiche, carte geopolitiche I principali avvenimenti storici, scoperte scientifiche e tecnologiche del Novecento I principali nessi relazionali:causa /effetto, premessa/conseguenza, soggetto/oggetto, fatto/contesto, continuità/discontinuità, analogie/differenze La terminologia della storia Le diverse tipologie di fonti storiche L evoluzione storica del settore professionale Descrivere l impatto di alcune delle principali scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche del Novecento sullo stile di vita delle persone e sull evoluzione del mondo del lavoro Esporre la ricostruzione di eventi Individuare negli eventi storici il ruolo dei soggetti singoli e collettivi e le loro relazioni con i contesti Riconoscere nella ricostruzione degli avvenimenti storici l utilizzo di diverse logiche interpretative Riconoscere nella ricostruzione di eventi storici fonti di diversa tipologia Riconoscere nella società contemporanea i segni delle vicende storiche del passato Collocare l esperienza personale e formativa in un sistema di regole Conoscenze Abilità Bisogni collettivi, pubblici servizi e Reperire autonomamente fonti solidarietà sociale informative di tipo giuridico Dalla norma morale alla legge Riconoscere ed applicare le diverse Diritti e doveri nella vita sociale modalità di esercizio della democrazia Forme di Stato e di governo negoziando, decidendo e riflettendo sui processi di partecipazione, in merito a I diritti politici questioni direttamente esperite, quali la I diritti umani nell Occidente e nelle altre rappresentanza in gruppi consultivi o culture Organismi di cooperazione deliberativi interni internazionale Selezionando le informazioni pertinenti e I poteri e gli organi di Stato, Regioni, funzionali allo scopo della comunicazione, Province, Comuni sostenere opinioni personali prendendo I soggetti del diritto, oggetto del diritto, parte, con diverse modalità, a confronti rapporto giuridico riguardo a questioni, problemi ed eventi Interessi individuali e interesse generale di carattere politico, culturale, morale e La Carta dei diritti fondamentali social dell Unione europea Trovare la soluzione di semplici casi La cittadinanza europea riguardanti rapporti civili, politici, eticosociali applicando a casi concreti le norme La persona e la società in materia di diritti-doveri e di La tutela delle minoranze in una società cittadinanza multietnica Utilizzare fonti informative di tipo Le istituzioni e le norme giuridiche giuridico per indagare su problemi, comunitarie questioni ed eventi di carattere politico, Ordinamento giuridico: fonti del diritto: culturale, morale e sociale tipologia e gerarchia; tipologia di norme Utilizzare termini giuridici adeguati ai giuridiche diversi contesti Prima parte della Costituzione italiana Scuola, famiglia, lavoro Società civile e società politica Pagina 9 di 11

88 Collocare l esperienza personale e formativa nel funzionamento del sistema economico Conoscenze Comportamento economico individuale, organizzazioni economiche e trasformazioni del mercato Energia e ambiente Gli attori e le parti sociali presenti sul territorio (economia e gestione dell impresa) I bisogni economici I mezzi e i fini dell azione economica Il mercato: concetti fondamentali (bene, valore, prezzo) e forme Il sistema economico: attori, attività, relazione L azione economica nel quadro dei rapporti tra Stato democratico e sistema di mercato fiscalità, libertà di iniziativa economica Mappe geografiche ed economiche: mercati, produzioni, commercio, trasporti Scambi e moneta Tipologie di mercati e rapporti tra operatori Abilità Negoziare e decidere, riflettendo sulla propria esperienza personale e familiare, in merito ad eventi economici esperiti in qualità di consumatore di beni e servizi, all interno di organismi consultivi o deliberativi Sostenere opinioni personali per prendere parte, con diverse modalità, a confronti riguardo a questioni ed eventi economici connessi con la cultura e l organizzazione sociale e politica, selezionando le informazioni pertinenti e funzionali allo scopo Trovare la soluzione di semplici casi riguardanti rapporti economici e sociali esperibili in qualità di produttore e di cittadino consumatore. Si suggerisce l analisi di casi di gestione aziendale pubblica (es. sanità, istruzione, trasporti) o privata Utilizzare fonti informative di tipo economico per indagare su questioni ed eventi economici connessi con la cultura e l organizzazione sociale e politica Utilizzare fonti informative per leggere la realtà economico giuridica Utilizzare termini economici adeguati ai diversi ambiti (macroeconomia, microeconomia, economia aziendale e gestione delle imprese) Utilizzare i principali strumenti del metodo geografico per descrivere, interpretare e rappresentare le caratteristiche e le trasformazioni del territorio Conoscenze Gli strumenti della geografia: carte, mappe, atlanti, rappresentazioni statistiche La terminologia e la simbologia geografica Le caratteristiche fisiche e l organizzazione del territorio Le principali categorie interpretative della geografia: eventi naturali/umani, fenomeni evolutivi, rappresentazione statica/dinamica Abilità Leggere, interpretare e rappresentare le caratteristiche e le trasformazioni di territori appartenenti ad aree geografiche e a periodi storici diversi in riferimento agli aspetti fisici, politici, economici e sociali Utilizzare fonti diverse per individuare informazioni geografiche connesse ad eventi e questioni di tipo politico, economico e sociale Utilizzare termini geografici adeguati ai diversi ambiti Pagina 10 di 11

89 AREA TECNOLOGICA Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare e rappresentare dati, anche in forma grafica Conoscenze Abilità Le fondamentali nozioni di hardware, software e pacchetti applicativi Norme di sicurezza e protezione Operazioni per la gestione dei dati: inserimento, modifica, selezione, copiatura, spostamento, sostituzione, cancellazione, rappresentazione grafica Operazioni su documenti, fogli elettronici, testi e oggetti: apertura, creazione, salvataggio, conversione chiusura, stampa Servizi on line: browser, motori di ricerca, posta elettronica Accedere alle informazioni e ai servizi on line Acquisire, leggere, creare e stampare testi usando programmi di videoscrittura per gestire dati Creare, elaborare e gestire un foglio elettronico, utilizzando le funzioni aritmetiche e logiche, la rappresentazione e l elaborazione dei dati in forma grafica Raccogliere informazioni, esplorare argomenti specifici, comunicare, collaborare e condividere risorse a distanza utilizzando le reti Utilizzare le tecnologie tenendo presente sia il contesto culturale e sociale nel quale esse fanno agire e comunicare, sia il loro ruolo per l attuazione di una cittadinanza attiva Conoscenze Abilità Elementi di normativa sulla privacy Norme di sicurezza e protezione Servizi on line: browser, motori di ricerca, posta elettronica Operare nel web rispettando la normativa vigente e adottando le necessarie forme di protezione Utilizzare le tecnologie nel rispetto della propria e della altrui privacy e sicurezza Pagina 11 di 11

90 ALLEGATO A 3 Quadro Regionale degli Standard Professionali della SEZIONE COMPETENZE TRASVERSALI

91 1. Competenze afferenti la sicurezza e la qualità ELEMENTI DI CONTESTO Si tratta di competenze tecnico-professionali relativi alle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale comuni a tanti profili professionali presenti nella sezione 1 del QRSP. La competenza afferente alla sicurezza non può essere utilizzata per la progettazione di percorsi normati afferenti la sicurezza ai sensi del D.Lsg 81/2008 e pertanto non possono assolvere gli adempimenti correlati agli obblighi normativi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 1.1 OPERARE IN SICUREZZA E NEL RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, IDENTIFICANDO E PREVENENDO SITUAZIONI DI RISCHIO PER SÉ, PER ALTRI E PER L'AMBIENTE CONOSCENZE ABILITA D.Lsg. 81/2008 Identificare figure e norme di riferimento al sistema di prevenzione/protezione 1.2 Dispositivi di protezione individuale e collettiva Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio Normativa ambientale e fattori di inquinamento Nozioni di primo soccorso Segnali di divieto e prescrizioni correlate Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità ambientale Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di emergenza Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettivi Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza OPERARE SECONDO I CRITERI DI QUALITÀ STABILITI DAL PROTOCOLLO AZIENDALE, RICONOSCENDO E INTERPRETANDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE/UTENTE INTERNO/ESTERNO ALLA STRUTTURA/FUNZIONE ORGANIZZATIVA CONOSCENZE Direttive e normative sulla qualità di settore ABILITA Applicare gli elementi di base di un sistema per la gestione della qualità Principi ed elementi di base di un sistema qualità Procedure attinenti al sistema qualità Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti Strumenti informativi di implementazione del sistema qualità Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di appartenenza Utilizzare modelli, schemi o schede precostituiti di documentazione delle attività svolte e dei risultati ai fini della implementazione del sistema qualità Impiegare metodi e tecniche di verifica del proprio operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 2

92 98 Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n Venerdì 16 dicembre 2011 D.G. Istruzione, formazione e lavoro D.d.u.o. 5 dicembre n Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia Periodo formativo IL DIRIGENTE DELLA UNITA ORGANIZZATIVA LAVORO Richiamati: la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell occupazione, e in particolare, l art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato; il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., avente ad oggetto»attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro», ed in particolare, l art. 49 recante disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante; la legge 6 agosto 2008, n. 133 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare, l art 23 «Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato»; il decreto legislativo d.lgs n.167/2011 «Testo unico dell apprendistato approvato» ed in particolare l art.4 «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere»che nel confermare che la formazione è svolta sotto la responsabilità delle aziende, afferma che essa è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dalla offerta formativa pubblica; la circolare ministeriale n. 29 del 11 novembre 2011 avente come oggetto: «d.lgs. n.167/2011 Testo Unico apprendistato- Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio» che prevede, per «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere» di all art. 4, il periodo di sei mesi per l entrata in vigore del decreto stesso; l art. 20 «Apprendistato della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»; l art. 22 «Indicazioni regionali per l offerta formativa» della legge regionale 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»; Visti i decreti direttoriali D.D. 110/II/2010, D.D. 219/II/2010 e D.D. 376/II/2010, con i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasferito a Regione Lombardia l importo complessivo di ,00 per la formazione degli apprendisti ; Vista la d.g.r. del 30 marzo 2011, n. 1470, avente come oggetto «Indirizzi prioritari per la programmazione degli interventi a sostegno dell occupazione e dello sviluppo per il 2011» nell ambito della quale sono programmate le suddette risorse per l attuazione delle tre tipologie di apprendistato ora disciplinate dal citato d.lgs n. 167/2011; Considerato che ai sensi dell art 4 della legge regionale n. 22/06, alle Province è demandata la programmazione territoriale, nonché gli interventi attuativi per le politiche attive di sostegno alla transizione al lavoro, fra cui l apprendistato; Ritenuto di mantenere in capo alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro risorse pari a ,00 per azioni di sistema e di accompagnamento e per attività formative sperimentali relative a percorsi di apprendistato ai sensi degli art. 48 e 50 del d lgs. 276/03 (come modificati rispettivamente dagli art.3 e 5 del d lgs. 167/11); Ritenuto conseguentemente, di destinare alle Province, sulla base di un criterio di ripartizione determinato dal numero degli apprendisti assunti e attivi in ciascuna provincia alla data del 30 giugno 2011, la somma di ,00, di cui ,00 per azioni di sistema ed accompagnamento ed ,00 per attività formative, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; Ritenuto di ripartire la quota di ,00 per azioni di sistema ed accompagnamento con il seguente criterio di riparto: una quota pari all 80% in base al numero degli apprendisti attivi nei territori provinciali alla data del 30 giugno 2011; il restante 20% (quota fissa) da dividersi in parti uguali tra le Province; Considerata la necessità, al fine di garantire un quadro unitario di riferimento per gli interventi formativi, e d intesa con le Province, di approvare le specifiche «Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia(anno )», come da allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Dato atto che le risorse destinate alle province con il presente provvedimento saranno programmate nell ambito degli Atti negoziali da sottoscrivere con Regione Lombardia, ai sensi della d.g.r. del 22 giugno 2011, n. 1891; Ritenuto di prorogare al 24 aprile 2012 il termine per l utilizzo da parte delle province delle risorse trasferite con d.d.u.o. n del 9 novembre 2009 e n del 5 agosto 2008, fissando conseguentemente al 31 dicembre 2012 il termine per la chiusura della rendicontazione delle province delle attività svolte; Ritenuto di impegnare a favore delle Province lombarde la somma totale di ,51 a valere sul capitolo 5249, UPB , del bilancio in corso che offre la sufficiente disponibilità di competenza; Ritenuto altresì di liquidare la somma di ,10 a valere sul riparto delle risorse , capitolo 5249, UPB , a favore delle Province di Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Pavia e Varese, nei limiti degli importi stabiliti per ciascuna provincia nell allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, in conseguenza del fatto che tali province hanno interamente impegnato le risorse di cui ai precedenti trasferimenti; Stabilito che le restanti risorse (riparto e riparto ), saranno trasferite a seguito di: completo utilizzo dei residue relativi ai precedenti trasferimenti; impegni giuridicamente vincolanti (doti prenotate), di almeno l 80% delle risorse relative al riparto ; Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell anno in corso; Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX Legislatura regionale; Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell ambito di applicazione dell art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)» DECRETA 1. di approvare il riparto delle risorse pari a complessivi ,00, destinati alle Province lombarde per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di approvare le «Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia (anni )» allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di dare atto che le risorse destinate alle province con il presente provvedimento, saranno programmate nell ambito degli Atti negoziali da sottoscrivere con Regione Lombardia, ai sensi della d.g.r. del 22 giugno 2011, n. 1891; 4. di impegnare la somma di Euro ,51, a favore Province lombarde (cod )con imputazione al capitolo di spesa undefined 5249 dell esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa; 5. di liquidare la somma di Euro ,1, a favore delle Province di Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Pavia e Varese (cod ), nei limiti degli importi stabiliti per ciascuna provincia nel sopra citato allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, in conseguenza del fatto che tali province hanno interamente impegnato le risorse di cui ai precedenti trasferimenti; 6. di stabilire che le restanti risorse (riparto e riparto ), saranno trasferite solo a completo utilizzo dei residue relativi ai precedenti trasferimenti e di impegni giuridicamente vincolanti (doti prenotate), di almeno l 80% delle risorse relative al riparto da parte delle province; 7. di prorogare al 24 aprile 2012 il termine per l utilizzo da parte delle province delle risorse trasferite con d.d.u.o. n del 9 novembre 2009 e n del 5 agosto 2008, fissando conseguentemente al 31 dicembre 2012 il termine per la chiusura della rendicontazione delle province delle attività svolte; 8. di dichiarare che l obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell esercizio finanziario in corso; 9. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale. Il dirigente della uo Francesco Foti

93 Bollettino Ufficiale 100 Serie Ordinaria n Venerdì 16 dicembre 2011 ALLEGATO B LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI ASSUNTI IN LOMBARDIA CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE - ANNO FORMATIVO Premessa Ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico dell apprendistato» (entrato in vigore il 25 ottobre 2011) e della Circolare ministeriale 11 novembre 2011, n. 29, fino al 25 aprile 2012 (termine del regime transitorio di sei mesi) e a condizione della inapplicabilità della nuova disciplina per mancanza dell intervento della contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria), restano in vigore tutte le disposizioni di legge e di contratto collettivo che attualmente disciplinano l apprendistato. L applicazione del «Testo unico dell apprendistato» (di seguito anche TU) è, infatti, condizionata dall attuazione dei profili indicati all articolo 2, comma 1, del d.lgs. 167/2011 da parte della contrattazione collettiva nazionale di categoria ovvero da accordi interconfederali (anche di tipo territoriale eventualmente cedevoli rispetto alla contrattazione collettiva di settore) e dalla contestuale adozione da parte di Regione Lombardia della disciplina regionale dell offerta formativa pubblica finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali (che in ogni caso sarà operativa entro il 25 aprile 2012, termine del regime transitorio di sei mesi). Per sostenere i percorsi formativi degli apprendisti assunti ai sensi del d.lgs 167/11 o delle norme in vigore fino al 25 aprile 2012, Regione Lombardia promuove e finanzia, nei limiti delle risorse disponibili, definiti nell allegato A al presente decreto, più linee di offerta formativa pubblica: l offerta formativa pubblica, finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali, erogata in osservanza degli standard regionali, e rivolta agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi dell art. 4 del dlgs 167/2011 (Testo Unico dell Apprendistato); l offerta pubblica di servizi integrati rivolti agli apprendisti assunti ai sensi della previgente normativa (la cui disciplina di regolazione, ai sensi del comma 6, art. 7 del dlgs 167/2011 (1), è vigente fino al termine del contratto stesso), e nel caso specifico: ai sensi dell art. 16 della legge n. 196/1997; ai sensi dell art. 49 del d.lgs. 276/03. Con «offerta formativa pubblica per l apprendistato» si intende la formazione erogata da soggetti accreditati per la formazione ed ammessi nell ambito di atti programmazione regionale e provinciali dell offerta formativa stessa; è ammissibile al finanziamento pubblico esclusivamente tale offerta formativa. Quadro normativo Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il «Testo unico dell apprendistato» emanato sulla base della delega ricevuta con l art. 1, co. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011; L Intesa nazionale tra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali del 17 febbraio 2010 «Linee guida per la formazione nel 2010»; L art. 20 «Apprendistato» della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»; L art. 22 «Indicazioni regionali per l offerta formativa» della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema di istruzione e formazione della Regione Lombardia; Il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia adottato con d.d.u.o. 30 luglio 2008, n e s.m.i.; La Delibera della Giunta regionale del 30 marzo 2011, n 1470 avente ad oggetto «Indirizzi prioritari per la programmazione degli interventi a sostegno dell occupazione e dello sviluppo per il 2011»; I decreti Direttoriali del MLPS n. 110/cont/II/2010 del 23 aprile 10, n. 219/cont/II/2010 del 23 luglio 10, e n. 376/cont/V/2010 del 3 novembre 2010 di trasferimento delle risorse per l apprendistato a Regione Lombardia; Circolare Ministeriale del 11 novembre 2011, n. 29 «d.lgs. n. 167/2011 T.U. apprendistato Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio.». DOTE-APPRENDISTATO La dote-apprendistato è l insieme di risorse in capo all apprendista/impresa per la fruizione dell offerta formativa pubblica erogata da operatori accreditati. La dote-apprendistato prevede il finanziamento di diversi servizi, fruibili anche singolarmente; la fruibilità varia in relazione alla tipologia contrattuale di assunzione e la valorizzazione economica alle caratteristiche ed alla durata dei servizi erogati. Il finanziamento pubblico assicura la copertura totale dei costi della formazione esterna degli apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della legge n. 196/1997 e dell art. 4 del dlgs 167/2011. Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 (apprendistato professionalizzante) l accesso all offerta pubblica a catalogo di servizi è facoltativo ed il valore della dote-apprendistato può essere limitato, a copertura dei costi relativi solo ad alcuni servizi. Di seguito sono riportati gli schemi dell offerta formativa pubblica e della relativa valorizzazione economica accessibile alle diverse tipologie di apprendisti. OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI FORMATIVI RIVOLTI AGLI APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE AL d.lgs. 167/ TESTO UNICO DELL APPRENDISTATO. Destinatari dei servizi Apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della l. 196/97 o ai sensi dell art. 49 d.lgs. 276/03 che devono o avviare o proseguire il percorso di formazione esterna o integrata già avviato negli anni precedenti; Gli avvisi provinciali devono rendere disponibili per l apprendista/impresa «doti-apprendistato» finalizzate alla fruizione dei servizi pubblici integrati erogati dagli operatori accreditati presenti nel «catalogo» dell offerta formativa. (1) Dlgs 167/2011, art. 7 comma 6: Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

94 Bollettino Ufficiale 101 Durata dell offerta pubblica di servizi formativi Serie Ordinaria n Venerdì 16 dicembre 2011 L offerta dei servizi formativi rivolti agli apprendisti assunti ai sensi dell art 49 d.lgs 276/03 e dell art. 16 della l. 196/97 descritta di seguito è fruibile, nei limiti delle risorse disponibili, fino al 31 dicembre Dopo tale data sarà fruibile esclusivamente l offerta formativa finalizzata all acquisizione delle competenze di base/trasversali in osservanza della disciplina regionale adottata ai sensi del d.lgs. 167/2011. A partire dal 1 gennaio 2013 i periodi di formazione relativa alle competenze di base/trasversali svolti nel corso del 2012 sono considerati ai fini dell assolvimento del monte-ore formazione previsto dalla disciplina regionale (standard minimi) ai sensi dell art. 4 del D.Lgs, 167/2011. Servizi ammissibili a finanziamento mediante dote-apprendistato Apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 l. 196/1997 «extra-obbligo» Per gli apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 della l. 196/97 «extra-obbligo» sono fruibili moduli formativi, di durata minima di 24 ore fino ad un massimo di 120 ore/anno per apprendista. I moduli sono finalizzati all acquisizione sia di competenze di base-trasversali sia di competenze tecnico-professionali. Al termine di ogni modulo è richiesta agli organismi attuatori della formazione la valutazione e la certificazione delle competenze professionali acquisite dagli apprendisti ai sensi di quanto indicato nel successivo paragrafo «certificazione delle competenze». Sintesi dei servizi ammissibili nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell art. 16 l. 196/1997 extra-obbligo SERVIZIO ATTUATORE DESTINATARIO DURATA E COSTO note Affiancamento consulenziale per la predisposizone del PFI di dettaglio e la valutazione degli apprendimenti NON PREVISTO Formazione esterna apprendisti competenze di base/trasversali (gruppo-classe max 15 allievi) Organismo accreditato Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali Organismo accreditato (gruppo classe max 10 allievi) Apprendista Apprendista Moduli di min 24 per 8 euro/ora Moduli di min 24 per 13 euro/ora il servizio comprende anche la ore certificazione finale delle competenze apprese nel modulo. il servizio comprende anche la certificazione finale delle ore competenze apprese nel modulo; le ore totali di formazione possono essere articolate in più moduli. Formazione su competenze tecnicoprofessionali in affiancamento al tutor/formatore aziendale NON PREVISTO Supporto per la certificazione delle competenze (in caso di apprendisti che fruiscono della formazione interna all'azienda) NON PREVISTO Apprendisti assunti ai sensi dell art. 49 del d.lgs. 276/03 Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell art. 49 del d.lgs. 276/03, la realizzazione del percorso formativo dell apprendista deve essere coerente con quanto definito nel piano formativo individuale (PFI) generale e di dettaglio, può essere supportata da servizi di accompagnamento, e deve prevedere, al termine di ogni modulo formativo la valutazione e la certificazione/attestazione delle competenze professionali (o di elementi di competenza) acquisite, da parte degli organismi attuatori della formazione. L offerta di servizi integrati non è accessibile alle imprese che hanno dichiarato di ricorrere alla formazione esclusivamente aziendale ai sensi del comma 5-ter dell art. 49 D.Lgs. 276/03. Gli avvisi provinciali dovranno prevedere, con specifico riferimento agli apprendisti assunti ai sensi dell art. 49 d.lgs. 276/03, la predisposizione di cataloghi dell offerta contenenti, oltre ai moduli formativi sopra descritti, l erogazione dei seguenti servizi: affiancamento consulenziale al tutor aziendale per: la predisposizione del PFI di dettaglio; la valutazione del percorso e delle competenze acquisite dall apprendista. per i soli apprendisti che hanno effettuato la formazione internamente all azienda, la certificazione/attestazione delle competenze (o elementi di competenza) sia in caso di interruzione del contratto sia finale (al termine del contratto di apprendistato). È, inoltre, prevista, in alternativa alla formazione esterna «in gruppo» dedicata all acquisizione di competenze tecnico-professionali, la possibilità di realizzare azioni di affiancamento consulenziale ai tutor ed ai formatori aziendali (della durata massima di 10 ore per apprendista) finalizzata a fornire il necessario supporto metodologico per l erogazione, ad essi affidata, della formazione agli apprendisti. Di seguito sono specificati la quantità, la durata ed i costi relativi ai servizi fruibili da ogni apprendista: un solo servizio connesso alla predisposizione del PFI di dettaglio ed alla valutazione degli apprendimenti; formazione articolata in più moduli, fino a 120 ore/anno (o più solo se previste dal CCNL); solo in caso di apprendisti che fruiscono di formazione «interna» all azienda, un solo servizio di supporto alla certificazione delle competenze.

95 102 Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n Venerdì 16 dicembre 2011 Sintesi dei servizi ammissibili SERVIZIO ATTUATORE DESTINATARIO DURATA E COSTO note Affiancamento consulenziale per la Max 3 ore/anno per progettazione del PFI di dettaglio e Organismo accreditato Apprendista/Impresa 32 euro/ora valutazione degli apprendimenti Formazione esterna apprendisti competenze di base e trasversali (gruppo-classe max 15 allievi) Organismo accreditato Apprendista/Impresa Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali Organismo accreditato Apprendista/Impresa (gruppo classe max 10 allievi) Moduli di min 24 ore ore per 8 euro/ora Moduli di min 24 ore per 13 euro/ora il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo. il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo; le ore totali di formazione possono essere articolate in più moduli. Formazione su competenze tecnicoprofessionali in affiancamento al tutor/formatore aziendale Organismo accreditato Tutor/formatore aziendale (impegnati nella formazione dell'apprendista ) Max 10 ore/anno per 50 euro/ora la formazione in affiancamento su comp. tecn-profess. può essere scelta in alternativa alla formazione esterna Supporto per la certificazione delle competenze (in caso di apprendisti che fruiscono Organismo accreditato della formazione esclusivamente aziendale) Apprendista Max 2 ore per 50 euro/ora servizio erogabile da soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06 e fruibile solo da apprendisti in caso di formazione interna all'azienda con capac. formativa Il numero massimo degli apprendisti partecipanti ai moduli formativi potrà essere integrato con ulteriori allievi (per un incremento non superiore al 40% del numero massimo previsto): la partecipazione degli allievi aggiuntivi non prevede il riconoscimento di ulteriori costi (e assegnazione di ulteriori doti-apprendista) all organismo di formazione, tranne che in caso di abbandono degli apprendisti titolari (nel qual caso gli allievi subentranti acquisiscono la titolarità della dote). OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA, FINALIZZATA ALL ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI AI SENSI DEL D.LGS. 167/2011 Nel caso di apprendisti assunti dal 25 ottobre 2011 con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell art. 4 del dlgs 167/2011 i servizi ammissibili a finanziamento pubblico, da erogare in osservanza degli standard minimi regionali, sono i seguenti: SERVIZIO ATTUATORE DESTINATARIO DURATA E COSTO note Formazione esterna apprendisti competenze di base e trasversali (gruppo-classe max 15 allievi) Organismo accreditato Apprendista/Impresa Moduli di min 24 ore il servizio comprende anche la certificazione finale delle ore per 8 euro/ora per competenze apprese nel un max di 40 ore anno modulo. Supporto per la certificazione delle competenze Organismo accreditato Apprendista Max 2 ore per 50 euro/ora servizio erogabile da soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Costituiscono elementi certificabili nell ambito dei percorsi in apprendistato professionalizzante realizzati presso le Istituzioni formative accreditate del sistema di IFP regionale, unicamente le competenze e non i loro singoli elementi costitutivi e/o i contenuti formativi (conoscenze ed abilità), né la frequenza al percorso. In particolare possono essere oggetto della certificazione regionale, così come definita nella parte terza delle Indicazioni regionali per l offerta formativa in materia di Istruzione e formazione professionale di cui alla D.G.R. 13 febbraio 2008, n. 6563, le competenze del Quadro Regionale degli Standard Professionali (Q.R.S.P. adottato con D.D.U.O. del 30 luglio 2008 n e sommi). Solo in questo caso è possibile il rilascio da parte dell organismo di formazione dell attestato con logo regionale, conforme al mod. 4) allegato alle Procedure per l avvio e lo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale, (D.D.G. n settembre 2008). A tale fine le organismi di formazione devono verificare ed attuare la riconduzione delle competenze previste dal P.F.I. a quelle dello stesso Q.R.S.P. Nel caso di non corrispondenza delle competenze del Piano Formativo Individuale P.F.I. a quelle del Q.R.S.P., le organismi di formazione possono comunque rilasciare un proprio attestato, con format liberamente definito, senza logo regionale; tale attestazione possiede valore di credito formativo e di evidenza documentale ai fini dell acquisizione di ulteriori certificazioni di competenza del sistema regionale. Rimane ugualmente ferma la possibilità di rilascio di attestazioni non aventi valore regionale anche per la documentazione dell acquisizione di singoli elementi di competenza o della semplice frequenza al percorso. PROCEDURE DI RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE DELLA «DOTE- APPRENDISTATO» IN RELAZIONE ALLA FRUIZIONE DEI DIVERSI SERVIZI Ciascun servizio è rendicontato in funzione del numero delle ore effettivamente erogate e fruite dai partecipanti in base alle regole qui di seguito esposte. Per ciascun servizio, inoltre, sono indicate le relative regole di riparametrazione.

96 Bollettino Ufficiale 103 Serie Ordinaria n Venerdì 16 dicembre 2011 I servizi individualizzati sotto riportati prevedono la liquidazione delle ore effettivamente erogate e fruite da parte dei destinatari: affiancamento consulenziale per la predisposizione del PFI di dettaglio e la valutazione degli apprendimenti formazione su competenze tecnico professionali in affiancamento al tutor aziendale/formatore affiancamento al tutor/formatore aziendale (PFI di dettaglio, verifica apprendimenti, metodologia didattica ) supporto per la certificazione delle competenze I servizi di: Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali Formazione su competenze di base e trasversali prevedono la liquidazione proporzionale alla percentuale di frequenza di ciascun modulo formativo, secondo i seguenti criteri: fino al 20% della frequenza prevista: non viene riconosciuto alcun costo dal 21% al 49% della frequenza prevista: riconoscimento del 50% del valore complessivo del modulo dal 50% al 80% della frequenza prevista: riconoscimento del 80% del valore complessivo del modulo oltre l 80% della frequenza prevista: riconoscimento del 100% del valore complessivo del modulo SOGGETTI ATTUATORI L erogazione dell offerta formativa trova attuazione mediante la predisposizione di «cataloghi provinciali». Ai cataloghi possono accedere, in qualità di fornitori dei servizi, i soggetti di seguito indicati: 1) Organismi singoli accreditati per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 (iscritti nella sezione A o B dell Albo regionale); 2) Organismi accreditati per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 (iscritti nella sezione A o B dell Albo regionale) e organismi accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della legge regionale 22/2006 associati in rete. L organismo singolo accreditato deve dimostrare il possesso dell esperienza pregressa in servizi analoghi a quelli per cui si candida nel triennio precedente la data di presentazione delle candidature. In assenza di tale requisito di esperienza, l operatore accreditato può partecipare solo in qualità di membro della rete di organismi di formazione (come di seguito descritta). La candidatura ad un catalogo provinciale come organismi singoli esclude la partecipazione a reti di organismi candidate nell ambito dello stesso catalogo. Le reti di operatori debbono essere costituite mediante sottoscrizione di accordi di partecipazione in forma di scrittura privata e debbono assicurare l erogazione di tutte le attività previste dalle presenti Linee Guida. Le reti di organismi accreditati debbono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: presenza di almeno tre organismi accreditati, di cui almeno due per la formazione ai sensi della l.r. 19/2007 ed almeno uno per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006; esperienza pregressa in servizi analoghi a quelli per cui ci si candida (formazione in apprendistato, formazione continua riferita ai settori/comparti per cui ci si candida) nel triennio precedente la data di presentazione delle candidature, in capo ad almeno un terzo dei soggetti componenti la rete. Durante il periodo di vigenza degli avvisi derivanti dal presente atto di indirizzo, sono ammissibili variazioni nella composizione delle reti purché permanga il possesso dei requisiti richiesti e la garanzia degli standard di erogazione previsti. IL CATALOGO DELL OFFERTA FORMATIVA Il catalogo è lo strumento che apprendisti e imprese debbono utilizzare per conoscere e scegliere i soggetti erogatori e l offerta formativa fruibile mediante la dote-apprendistato. Le Province, nell ambito del confronto con gli organismi di concertazione territoriale, provvedono, con apposito avviso, redatto nel rispetto degli indirizzi indicati nel presente atto, ad avviare le procedure per la costituzione dei rispettivi cataloghi. Al fine di predisporre i cataloghi provinciali dell offerta formativa le Province sono pertanto tenute ad adottare procedure ad evidenza pubblica per la raccolta e la validazione delle candidature degli operatori (in forma singola o in reti strutturate) e delle proposte progettuali da questi presentate. Gli avvisi pubblici per la costituzione del catalogo e per i relativi aggiornamenti ed integrazioni, oltre ad individuare l arco temporale di validità (che dovrà in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2013), descrivono le tipologie di interventi ammissibili, i requisiti dei soggetti proponenti, le modalità e i termini di presentazione delle proposte di candidatura. Detti avvisi contengono altresì le informazioni (o il rinvio a specifici provvedimenti) relative alla validazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi e a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE A LIVELLO PROVINCIALE La fruizione della dote-apprendistato si attua nel rispetto dei principi e disposizioni attuative del sistema dotale. Il rapporto tra l Amministrazione e l operatore (organismo di formazione) è regolato da un atto unilaterale di natura concessoria; l operatore è destinatario del finanziamento per lo svolgimento delle attività previste dal Piano d Intervento Personalizzato (PIP) nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti Linee Guida e negli avvisi provinciali. La sottoscrizione dell atto, contenente gli impegni e le dichiarazioni assunti dall operatore per l attivazione dei servizi finanziati con la dote-apprendistato, è condizione necessaria per l attivazione dei servizi previsti dal PIP. La fruizione della dote-apprendistato si attua secondo il seguente iter procedurale: 1. l impresa assume l apprendista e ne da comunicazione alla Provincia mediante la procedura Comunicazioni Obbligatorie; 2. l impresa e l apprendista consultano l offerta di servizi integrati provinciale (catalogo degli operatori e dei servizi), identificano i servizi di loro interesse e contattano l organismo/la rete di organismi accreditati per verificarne la disponibilità all erogazione dei servizi prescelti. Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell art. 16, I. 196/97 la consultazione avviene a seguito della convocazione da parte della Provincia. Nel caso di apprendisti assunti in apprendistato professionalizzante ai sensi dell art.49 del d.lgs. 276/03 o dell art. 4 del d.lgs. 167/11 tale convocazione non è prevista essendo esclusiva responsabilità dell azienda l identificazione dei servizi e loro composizione, siano essi singoli o raggruppati; 3. l organismo/la rete di organismi accreditati (mediante il sistema informativo provinciale SINTESI), verificano che l apprendista possegga i requisiti per la fruizione delle dote-apprendistato ed accertano la disponibilità di risorse per il finanziamento dei servizi ammissibili;

97 104 Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n Venerdì 16 dicembre l impresa compila il PIP (Piano di Intervento Personalizzato) mediante il sistema informativo SINTESI e con l eventuale supporto dell organismo/la rete di organismi accreditati; 5. al termine della compilazione sarà cura dell operatore far sottoscrivere il PIP da parte dell apprendista e dell impresa e conservarlo, unitamente a copia delle carte di identità dei sottoscrittori, presso i propri uffici; negli altri casi ; 6. l organismo/la rete di organismi accreditati trasmette alla provincia, mediante il sistema informativo SINTESI, la richiesta di finanziamento della dote-apprendistato per l avvio di specifici servizi. L impresa può presentare una sola richiesta di finanziamento di servizi per ciascun apprendista per ogni anno formativo; i servizi di cui è composta una dote sono fruibili una sola volta per ogni apprendista e lo stesso servizio non può essere richiesto contemporaneamente a più operatori; non può essere avviato un nuovo PIP se non sono stati conclusi i servizi previsti da un PIP già attivo; 7. la Provincia conferma agli organismi/alla rete di organismi accreditati, di norma entro 30 giorni, l accettazione della domanda di finanziamento della dote a copertura dei costi dei servizi individuati; 8. l organismo/la rete di organismi accreditati avviano uno o più servizi entro 120 giorni dall avvenuta conferma di assegnazione della dote; superato tale termine la dote decade e le risorse vengono rese nuovamente disponibili. È facoltà delle Province segnalare agli apprendisti ed imprese la cui prenotazione sia decaduta, gli organismi o reti di organismi di formazione titolari di richieste di erogazione di servizi analoghi; 9. l organismo/la rete di organismi accreditati svolge le attività e ne comunica la conclusione alla Provincia tramite il sistema informativo SINTESI; 10. l organismo/la rete di organismi accreditati presenta alla Provincia la documentazione sottoscritta dall apprendista e dall impresa attestante l avvenuta attività e ottiene la liquidazione dei servizi erogati. DOTAZIONE FINANZIARIA Al fine di garantire la continuità dell offerta di servizi, nell ottica della definizione e stabilizzazione del sistema dell apprendistato, la dotazione finanziaria a copertura dei costi riferiti ai servizi oggetto del presente provvedimento è pari a: per l anno ,00 (fonte: trasferimento del MLPS); per l anno 2012 e ,00, (fonte: trasferimento del MLPS); Gli avvisi provinciali per l offerta formativa pubblica devono essere pubblicati entro il 25 aprile In caso di risorse residuali a valere su precedenti avvisi provinciali, viene concessa proroga dei termini di chiusura (delle prenotazioni di doti-apprendistato) di questi ultimi fino al 24 aprile 2012; la pubblicazione dei nuovi avvisi è subordinata alla chiusura della proroga dei precedenti avvisi e comunque deve avvenire entro il 25 aprile. Laddove a tale data residuassero ancora risorse, queste potranno essere integrate alla dotazione prevista dai successivi avvisi provinciali per l anno L assegnazione delle risorse per il periodo è vincolato all 80% degli impegni giuridicamente vincolanti (prenotazione delle doti-apprendistato) di tutte le assegnazioni precedenti 2. Le risorse assegnate alle province lombarde per il periodo debbono essere utilizzate, nel rispetto dei massimali sotto indicati, tra le seguenti tipologie di azioni: per azioni rivolte alla formazione degli apprendisti: per azioni di sistema e di accompagnamento: Le Province lombarde possono trasferire in parte o totalmente le risorse destinate ad azioni di sistema e di accompagnamento a favore delle azioni di formazione degli apprendisti. LA TEMPISTICA Le attività previste nei PIP dovranno concludersi improrogabilmente entro e non oltre il 31 dicembre Entro il 30 marzo 2014 gli operatori dovranno presentare dettagliata relazione alle Province, le quali provvederanno a presentare alla Regione dettagliata relazione e rendicontazione entro il 30 giugno PRIORITÀ REGIONALI E PROVINCIALI Le risorse finanziarie dovranno essere destinate secondo il seguente ordine di priorità regionale (mediante riparto delle risorse in base alla stima del volume della specifica domanda): 1. copertura totale della domanda di formazione base/trasversali per l apprendistato professionalizzante. ai sensi dell art.4, d.lgs. 167/2011; 2. copertura della domanda relativa ad apprendisti assunti ai sensi dell art. 16, l. 196/97; 3. copertura della domanda di servizi integrati per prime annualità di contratti ex d.lgs 276/03, e, in subordine, delle seconde e terze annualità e comunque non oltre il 31 dicembre Oltre tale data esclusivo finanziamento della formazione base/trasv. ex d.lgs 167/11. Nell ambito degli avvisi provinciali, potranno essere, inoltre, individuati ulteriori criteri di priorità (mediante riparto delle risorse disponibili). È fatta salvala possibilità delle Province di programmare, nelle apposite sedi concertative, i livelli di allocazione delle risorse tra le diverse priorità. Al fine di ottimizzare l utilizzo delle risorse disponibili, entro dicembre 2012 dovranno essere verificati i livelli di impegno delle risorse riservate alle priorità definite negli avvisi provinciali; in caso di IGV inferiori al 35% della dotazione, le risorse verranno rese disponibili per l intera domanda. (2) (2) Le eventuali risorse residuali derivanti da precedenti assegnazioni debbono essere utilizzate unicamente in osservanza dei criteri e delle priorità definiti nelle presenti Linee di Indirizzo. Per risorse residuanti si intendono, a titolo esemplificativo, risparmi di spesa per mancate approvazioni di doti al termine della programmazione di riferimento, riparametrazione di doti già approvate per attività non avviate o realizzate parzialmente, residui derivanti da programmazioni precedenti.

98 m_lps.28.registro UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA

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125 AMVA Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale

126 Il programma AMVA promuove il contratto di apprendistato con un azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il lavoro e politiche per la formazione. L obiettivo è promuovere dispositivi e strumenti per favorire la formazione on the job e l inserimento lavorativo di giovani che si trovano nello stato di svantaggio. Il programma è promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro - e attuato da Italia Lavoro con il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo Azioni di sistema e Governance e azioni di sistema. Tutte le azioni rispondono a logiche e metodi di una strategia nazionale unitaria di sostegno dei processi di sviluppo locale. Beneficiari Imprese; Giovani che intendono avviare un impresa nei comparti produttivi tipici della tradizione italiana. Destinatari Giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni che si trovano nello stato di svantaggio (Reg. CE 800/2008). Promozione e diffusione del contratto di apprendistato: intervento rivolto alle imprese per ogni giovane - da 15 a 25 anni - assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (in tutti i settori di attività); per ogni giovane - da 17 a 29 anni - assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale (in tutti settori di attività). Botteghe dei mestieri Sperimentazione di un modello per formare giovani all interno di Botteghe dei mestieri, strutture impegnate nei comparti produttivi propri della tradizione italiana, individuate mediante avvisi pubblici (110 "botteghe dei mestieri" in altrettante province) mensili per ogni botteghe dei mestieri in cui 30 giovani disoccupati, in gruppi di 10, svolgono un tirocinio semestrale per la formazione on the job. 500 mensili per giovani (30 per 110 province) selezionati per le botteghe dei mestieri nelle quali beneficiano di un periodo di formazione e lavoro in azienda (6 mesi). Creazione nuove imprese per 500 giovani, di età non superiore a 35 anni, interessati a promuovere nuove imprese nei comparti produttivi propri della tradizione italiana. Avviso pubblico per la richiesta di contributi Per accedere ai contributi bisogna registrarsi sulla piattaforma informatica di Italia Lavoro, dove sono riportate tutte le informazioni, le procedure, la documentazione e le disponibilità finanziarie relative agli interventi previsti dal sistema incentivante. Il sistema PASS Il sistema PASS, mette a disposizione una panoramica completa di tutti gli incentivi all'occupazione. I provvedimenti nazionali e regionali, i bandi e le opportunità sono raccolti in un unico luogo e consultabili facilmente.

127 ITALIA LAVORO S.P.A. PROGRAMMA AMVA APPRENDISTATO E MESTIERI A VOCAZIONE ARTIGIANALE P.O.N. GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO AD IMPRESE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL INSERIMENTO OCCUPAZIONALE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO FONDI DISPONIBILI: C.U.P. I52F

128 PREMESSA Italia Lavoro, in qualità di organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è soggetto attuatore del Programma AMVA - Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale la cui finalità è, tra le altre, la promozione del contratto di apprendistato, attraverso un azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il lavoro e politiche per la formazione. Il programma è promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, e attuato da Italia Lavoro con il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo Azioni di sistema e Governance e azioni di sistema. Tutte le azioni previste dal Programma verranno condotte seguendo logiche e metodi che rispondono ad una strategia unitaria - cioè a valenza nazionale - di sostegno dei processi di sviluppo locale. L obiettivo è quello di promuovere e diffondere un uso più incisivo di dispositivi e strumenti volti a favorire la formazione on the job e l inserimento occupazionale di giovani che si trovano nello stato di svantaggio per come definito dal Regolamento (CE) 800/ NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 14 febbraio 2003, n. 30, Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro ; Decreto Legislativo attuativo 10 settembre 2003, n. 276 avente ad oggetto Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro ; Legge 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale; Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo Unico dell apprendistato, a norma dell articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell 11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999; Regolamento (CE) 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento n. 1784/1999; Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell 11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e Corrigendum del 15 febbraio 2007; Regolamento (CE) 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili al contributo del FSE; Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE 1260/1999;

129 DPR 196 del 3/10/2008 Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 dell 11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009 del 7/04/2009 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione ; Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato; Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore («de minimis»); Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N) ; Convenzione stipulata in data 07/12/2010 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale per le Politiche per l Orientamento e la Formazione, quale Autorità di Gestione del Programma (di seguito anche AdG) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale dell Immigrazione (di seguito anche MLPS DG Immigrazione) per l individuazione di quest ultima quale Organismo intermedio nella gestione del Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema ; D.D. 262\III\2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche per l Orientamento e la Formazione PON Governance e Azioni di Sistema Ob. Convergenza; D.D. 264\I\2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche per l Orientamento e la Formazione - Fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l accesso al Fondo Sociale Europeo. 2. TIPOLOGIA DI AZIONI L Avviso è finalizzato ad incentivare l utilizzo del contratto di apprendistato sull intero territorio nazionale, mediante la concessione di contributi per la stipula di: A. contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale: Risorse disponibili complessive, ,00 B. contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e fino al compimento del ventinovesimo anno di età. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di

130 apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Risorse disponibili complessive, ,00 Italia Lavoro, previa comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base degli esiti delle verifiche sullo stato di avanzamento della spesa delle azioni di cui alle lettere A e B, si riserva la facoltà di apportare variazioni compensative nella ripartizione degli importi stanziati, ove funzionali ad assicurare il puntuale conseguimento degli obiettivi di spesa e l'efficacia dell'azione programmata. I contratti di apprendistato di cui ai punti A. e B. per i quali potrà essere avanzata richiesta di contributo dovranno essere stipulati a partire dal 30 novembre Ai fini del presente Avviso non possono essere presentate domande di contributo per i contratti stipulati con i soggetti di cui all articolo 7, comma 4, D.Lgs 14 settembre 2011, n AMMONTARE DEI CONTRIBUTI Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell Avviso fissata al 31/12/2012, verrà riconosciuto ai soggetti beneficiari di cui al successivo articolo 4: 1. Un contributo di 5.500,00 ( cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno; 2. Un contributo di 4.700,00 ( quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno; Il predetto importo è da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio 1. Sono ammissibili a contributo unicamente i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 30 novembre I contributi di cui al presente Avviso NON sono cumulabili con altri contributi finalizzati all assunzione erogati da Italia Lavoro S.p.A. a favore del medesimo lavoratore. I contributi di cui al presente Avviso sono cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi, fatti salvi gli eventuali divieti ivi previsti. Italia Lavoro comunicherà sul proprio sito istituzionale l avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. 4. SOGGETTI BENEFICIARI Possono presentare candidature esclusivamente i datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa presso cui è operata l assunzione sul territorio nazionale e che assumano giovani con contratti di apprendistato nelle tipologie previste al punto 2, lett. A e B. Alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti: 1 Si precisa che per i contributi concessi a valere su fondi comunitari non si applica la ritenuta d acconto del 4% sul valore del contributo erogato. La predetta ritenuta è, invece, operata sui contributi a valere su fondi nazionali.

131 a) non aver cessato o sospeso la propria attività; b) essere in regola con l applicazione del CCNL di riferimento; c) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; e) essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; f) non aver riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; g) non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo; h) essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato; i) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del ), o, se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall art. 1, comma 7, del Regolamento 800/2008; j) non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici. 5. TIPOLOGIE DI LAVORATORI Ai fini del presente Avviso i lavoratori assunti devono: possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n. 800/2008 2, fermo restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa all apprendistato; non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti. Resta salva la condizione di interruzione del rapporto di lavoro intervenuta per fine fase lavorativa. I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo devono possedere i requisiti richiesti al momento della stipula del contratto di lavoro. 6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO Il presente Avviso è pubblicato in versione integrale sui siti Internet sezione bandi -, su sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: (sito attivo a partire dal 30 novembre 2011, ore 10:00 am). 2 Regolamento CE 800/2008, articolo 2: «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e)lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

132 Maggiori informazioni sul Programma, sulla modulistica e sull uso del sistema informativo saranno disponibili sul sito e La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 30/11/2011 (Data di apertura dell Avviso) e non oltre il 31/12/2012, salvo il caso di previo esaurimento delle risorse disponibili che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro. I destinatari dell Avviso dovranno registrarsi una sola volta sul sistema informativo summenzionato. Al termine della procedura di registrazione dovrà essere indicato un proprio codice utente e una password da utilizzare per i successivi accessi; il sistema genererà automaticamente un codice PIN che sarà inviato all indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e che servirà, unitamente alla password, per sottoscrivere la richiesta di contributo. Laddove in sede di registrazione venga indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è necessario verificare che lo stesso sia abilitato alla ricezione di posta elettronica non certificata, altrimenti non sarà possibile per Italia Lavoro recapitare il PIN. Sarà resa disponibile una guida per l utilizzo della procedura informatizzata all indirizzo In fase di registrazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del destinatario del contributo. Le domande presentate attraverso altre modalità non saranno accettate. Attraverso la piattaforma dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni e, attraverso la funzione di caricamento ( uploading ) del sistema, dovrà essere allegata alla domanda, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: a) copia di certificato CCIAA con data non antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo; b) copia di certificato di attribuzione di Partita IVA; c) dichiarazione resa nelle forme di cui all art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sulle seguenti circostanze: di non aver cessato o sospeso la propria attività; di essere in regola con l applicazione del CCNL di riferimento; di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo; che tutti gli allegati sono conformi agli originali; di provvedere alla predisposizione degli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le visite ispettive; di essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato; non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del ), o, se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall art. 1, commi 7, del Regolamento 800/2008; non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;

133 di essere un soggetto di imposta che svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito di impresa e dunque che il contributo erogato dovrà essere assoggettato ai fini IRPEF/IRES a ritenuta d acconto ai sensi dell art. 28 D.P.R. 600 del 29/9/1973, specificando situazioni peculiari ed i relativi riferimenti normativi che rendono non applicabile la ritenuta d acconto; che il soggetto per la cui assunzione si presenta domanda di contributo non ha avuto con il richiedente rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti. d) copia del DURC in corso di validità; e) copia del documento di identità, in corso di validità, del lavoratore assunto per il quale si richiede il contributo; f) copia integrale del modello UniLav per assunzione lavoratore; g) copia certificazione del CPI del requisito di disoccupazione/inoccupazione; h) copia del contratto di lavoro e del piano formativo associato; i) dichiarazione (firmata e digitalizzata mediante scansione o firmata digitalmente) De Minimis secondo lo schema allegato (v. All. 1) o, in alternativa, dichiarazione (firmata e digitalizzata mediante scansione o firmata digitalmente) Regolamento (CE) 800/2008 (v. all. 2). La domanda di contributo automaticamente generata dalla procedura automatizzata conterrà le seguenti informazioni: Anagrafica del datore di lavoro Anagrafica dell apprendista Tipo e durata dell apprendistato Settore di appartenenza Qualifica professionale Importo complessivo richiesto 7. MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ Italia Lavoro, non ammetterà al/ai contributo/i le domande: a) presentate secondo modalità diverse da quanto previsto nel presente Avviso; b) carenti delle informazioni e di valida documentazione richiesta, salvo i casi in cui sia possibile procedere ad integrazione della stessa; c) relative a soggetti che non posseggano i requisiti previsti dall Avviso; d) relative ad assunzioni che siano avvenute in data antecedente il 30 novembre 2011; e) carenti della dichiarazione di aver fornito al/ai soggetto/i indicato/i nella Scheda Lavoratore tutte le informazioni di cui all art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di aver acquisito l autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della presentazione della presente domanda di contributo, da rendere in fase di registrazione dell impresa. 8. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO Le domande ammesse a contributo di cui al precedente punto 2, lett. A e B concorreranno alla creazione di elenchi separati.

134 L assegnazione dei contributi avverrà con procedura a sportello seguendo l ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica delle condizioni previste e l assenza delle cause di inammissibilità. Faranno fede la data e l ora indicate nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico. Nella ricevuta saranno indicati l identificativo interno, la data e l ora di presentazione della domanda per come certificati dal sistema stesso. I primi elenchi delle imprese ammesse a contributo saranno pubblicati sul sito di Programma a partire dal sessantesimo (60esimo) giorno successivo all apertura dei termini di iscrizione all Avviso Pubblico, a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute non giustifichino tempi più lunghi. Le imprese non ammesse a contributo non figureranno nell elenco degli ammessi e riceveranno una comunicazione all indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell iscrizione direttamente dall indirizzo di posta elettronica di Programma. In caso di mancata ammissione per uno dei motivi di cui all art. 5, ovvero per esaurimento delle risorse, Italia Lavoro non risponderà a qualsiasi titolo per eventuali costi, danni e responsabilità conseguenti alla presentazione della domanda di contributo. 9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Entro 60 giorni (farà fede la data di ricezione per come indicata nell Avviso di ricevimento) dalla pubblicazione dell elenco in cui risulta ammesso a contributo, il soggetto beneficiario è tenuto ad inviare mediante raccomandata a/r a: Italia Lavoro S.p.A. Programma AMVA, via Guidubaldo del Monte 60, Roma, la richiesta di liquidazione del contributo (v. all. 3) corredata di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (v. all. 4) per l intero ammontare del contributo richiesto. Si precisa che, in caso di più domande ammesse a contributo nell ambito dello stesso elenco, la richiesta di liquidazione e relativa garanzia dovranno essere presentate una sola volta per l ammontare complessivo. Nel caso, invece, in cui le domande ammesse a contributo figurino in elenchi diversi, dovrà essere presentata separata richiesta di liquidazione e relativa garanzia per ciascun elenco. Entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, previa verifica della idoneità della garanzia fideiussoria prestata, Italia Lavoro procederà all erogazione del contributo in un'unica soluzione. La garanzia fideiussoria dovrà essere redatta in conformità allo schema approvato con Decreto del Ministero del Tesoro del 22/4/1997, pubblicato su G.U.R.I. n. 96 del 26/4/1997, e potrà essere rilasciata dagli Istituti bancari, dalle imprese di assicurazioni e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n Italia Lavoro, al fine di facilitare le operazioni di rilascio delle garanzie fideiussorie di cui sopra, si riserva la possibilità di stipulare una o più convenzioni quadro con i soggetti di cui all articolo 2 del D.M. 22/4/1997. In tal caso ne verrà data comunicazione tramite il sito restando salva la facoltà per il beneficiario di acquisire presso altro operatore autorizzato la garanzia richiesta. Il mancato invio della predetta documentazione nel termine indicato comporterà la decadenza del contributo. In tale ipotesi il soggetto riceverà apposita comunicazione da parte di Italia Lavoro all indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione con l assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per presentare osservazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, il provvedimento di concessione si intenderà definitivamente revocato. 10. VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO E REVOCA DEI CONTRIBUTI In caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, l impresa beneficiaria del contributo dovrà, entro e non oltre 15 giorni dall evento, esclusivamente tramite il sistema informatico e attraverso l utilizzo dei codici di accesso:

135 comunicare la variazione a Italia Lavoro; inviare copia della comunicazione telematica delle dimissioni o del licenziamento. Non è ammessa, in nessun caso, la sostituzione dei lavoratori per i quali è stato concesso il contributo. Calcolato convenzionalmente su 12 mesi ( periodo di riferimento ) a decorrere dalla data di assunzione, in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nel periodo di riferimento, l impresa beneficiaria del contributo dovrà restituire a Italia Lavoro: A. l intero contributo riconosciuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nei primi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto 3 ; B. decorsi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi. I contributi concessi saranno, inoltre, revocati integralmente nei seguenti casi: qualora, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, non vengano fornite le informazioni utili al monitoraggio dell intervento richieste da Italia Lavoro; qualora, dai controlli effettuati, venga comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella domanda di contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa, fatte salve comunque le responsabilità civili e penali previste per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisce o produce false attestazioni. Tutte le restituzioni degli importi di cui sopra conseguenti a revoca del contributo formano oggetto della garanzia fideiussoria di cui all art. 9 del presente Avviso e verranno recuperati tramite escussione della medesima. 11. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO Al fine verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di richiesta di contributo, Italia Lavoro realizzerà interventi di monitoraggio in itinere, anche senza preavviso. Le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a fornire, su richiesta, ad Italia Lavoro informazioni in merito alla situazione occupazionale dei lavoratori assunti con i contributi del presente Avviso, fino ad un massimo di 12 mesi dall inizio del rapporto di lavoro che ha dato origine al contributo e, comunque, non oltre la data di termine del Programma, salvo eventuali proroghe. Le imprese dovranno inoltre consentire gli opportuni controlli di Italia Lavoro sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo. Italia Lavoro potrà, inoltre, in qualsiasi momento, richiedere l integrazione documentale ai sensi della vigente normativa. La documentazione dovrà essere inoltrata a Italia Lavoro all indirizzo di posta elettronica dedicato infoapprendistato@italialavoro.it esclusivamente tramite l indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell iscrizione. Qualora la documentazione richiesta non venga presentata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, si procederà alla revoca del contributo. 3 Si precisa che il sesto mese è calcolato per intero ai fini del computo del periodo minimo in assenza del quale si procederà alla revoca integrale del contributo

136 Eventuali controlli di merito sulle attività formative realizzate saranno effettuati in conformità a quanto previsto dalle rispettive normative regionali e d intesa con le singole Regioni cui verranno trasmessi gli elenchi dei beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso. 12. CONTROLLI ULTERIORI Italia Lavoro ha la facoltà di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi a contributo secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito, anche presso i soggetti terzi. I controlli potranno essere effettuati oltre che da Italia Lavoro anche dallo Stato Italiano e dall Unione Europea. Il soggetto beneficiario del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile fino a tre anni dopo la chiusura parziale o finale del programma operativo ex art. 90 del Regolamento n. 1083/2006 a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi. 13. TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE I soggetti beneficiari conservano i documenti giustificativi in originale delle spese. I soggetti beneficiari sono tenuti all istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione per tre anni dopo la chiusura parziale o finale del programma operativo ex art. 90 del Regolamento n. 1083/ RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle normative comunitarie, nazionali, regionali e contrattuali che disciplinano gli adempimenti connessi alle attività dell Apprendistato e degli aiuti di stato. Il soggetto richiedente accetta incondizionatamente tutto quanto stabilito dal presente Avviso nel momento in cui presenta la domanda di contributo. 15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del procedimento è Domenico Bova, responsabile dell Area Politiche per l Occupazione e lo Sviluppo Economico della Italia Lavoro S.p.A. Per contatti: infoapprendistato@italialavoro.it 16. DISCIPLINA COMUNITARIA APPLICABILE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO I contributi di cui al presente Avviso sono erogati nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Regolamento (CE) 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore de minimis 4 o, in alternativa, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli 4 La soglia degli aiuti de minimis è di ,00 euro, incluso l aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all esenzione de minimis è di ,00 Euro.

137 articoli 87 e 88 del trattato ( Regolamento generale di esenzione per categoria ) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del serie L n ORARI DI DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO Italia Lavoro garantisce la disponibilità dei servizi del sistema informativo raggiungibile all indirizzo nei giorni feriali dalle ore 09:30 alle 16:00, dal lunedì al giovedì, e dalle ore 08:30 alle ore 13 del venerdì. Fuori dalle fasce di garanzia, il sistema resterà comunque accessibile, salvo interruzione, programmata o non, per esigenze di manutenzione o per i casi di forza maggiore. Le interruzioni programmate per esigenze di manutenzione saranno prontamente comunicate da Italia Lavoro attraverso il proprio sito sezione news. 18. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI (ART. 13 D.LGS 196/2003) I dati acquisiti da Italia Lavoro in forza dell'adesione al presente Avviso saranno trattati secondo quanto riportato nell informativa pubblicata all indirizzo Titolare del trattamento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Responsabile del trattamento è Italia Lavoro. I diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 potranno essere esercitati scrivendo a privacy@italialavoro.it Il datore di lavoro metterà a disposizione di Italia Lavoro i dati relativi alla propria azienda e quelli relativi ai neo assunti che potranno essere coinvolti nelle attività di monitoraggio previste dalle Regioni, nel presupposto imprescindibile del rispetto della normativa in materia di privacy, relativamente agli obblighi di cui agli artt. 7 e 13 del D. Legs. 196/ INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ Italia Lavoro informa i soggetti beneficiari che, laddove risultino destinatari di un contributo ai sensi del presente Avviso, verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari che sarà pubblicato sul sito di Italia Lavoro, sezione Bandi. Italia Lavoro informa i soggetti beneficiari che tutte le comunicazioni relative al presente Avviso avverranno solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica all indirizzo dichiarato al momento di iscrizione alla piattaforma che costituisce, pertanto, elezione di domicilio informatico. Il presente Avviso è reperibile sui siti Internet sezione bandi, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su In caso di difficoltà nell utilizzo della procedura automatizzata e/o per la richiesta di ulteriori informazioni relative all Avviso, è possibile: a) inviare apposito quesito esclusivamente alla casella di 5 In tal caso, ai sensi dell articolo 6, comma 1, lett. h, Regolamento (CE) 800/2008, l aiuto concesso non può essere superiore a 5 milioni di euro per impresa per anno. Inoltre, a) l'intensità di aiuto non deve supera il 50 % dei costi ammissibili (I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione) b) Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

138 posta elettronica b) consultare le FAQ a disposizione sui siti (sezione Bandi, sotto-sezione Avvisi e chiarimenti ) e Italia Lavoro S.p.A. Il Presidente e Amministratore Delegato Paolo Reboani

139 ALLEGATO N. 1 DICHIARAZIONE DE MINIMIS (dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritto/a nato/a il residente in via in qualità di legale rappresentante di avente sede legale in Via n. Partita IVA e/o C.F. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ( de minimis ); DICHIARA - che l impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà 6 - (barrare l ipotesi che ricorre) che l impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; oppure che l impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato; - che l entità del contributo richiesto rientra nei limiti della vigente normativa in materia di de minimis e, inoltre, di aver ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di de minimis, nell arco dei tre 6 Per impresa in difficoltà si intende un impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

140 ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti): DATA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ATTO DI FINANZIAMENTO IMPORTO TOTALE - che l importo che si richiede nell ambito del presente Bando è pari a 7 Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa., / / luogo data Timbro dell impresa e Firma del Legale rappresentante Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell art.38 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni. 7 La soglia degli aiuti de minimis è di ,00 euro, incluso l aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all esenzione de minimis è di ,00 Euro.

141 ALLEGATO N. 2 DICHIARAZIONE AI SENSI DELL ART. 1, PUNTO 6, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2008 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA), FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO NELL AMBITO DELL AVVISO (dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritto/a nato/a il residente in via in qualità di legale rappresentante di avente sede legale in Via n. Partita IVA e/o C.F. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (ce) n. 800/2008 della commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE; DICHIARA - che l impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà 8 - (barrare l ipotesi che ricorre) che l impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; oppure che l impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato; 8 Per impresa in difficoltà si intende un impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

142 MI IMPEGNO FIN D'ORA A comunicare tempestivamente alla Italia Lavoro S.p.A. ogni variazione rispetto a quanto sopra dichiarato; DICHIARO INOLTRE - di conoscere ed accettare integralmente quanto riportato nel Regolamento (CE) n. 800/2008 e nell Avviso Programma AMVA - Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all inserimento occupazionale con contratto di apprendistato ; - di conoscere che il contributo viene concesso con fondi comunitari; - di conoscere che, in base a quanto stabilito nell Avviso, Italia Lavoro S.p.A. dispone controlli a campione sulla regolarità e veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta; - di essere a conoscenza che in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni previste nel regolamento (CE) 800/2008, potrà essere revocato il contributo erogato, con obbligo di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio; - dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa., / / luogo data Timbro dell impresa e Firma del Legale rappresentante Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell art.38 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.

143 ALLEGATO N. 3 Italia Lavoro S.p.A. Programma AMVA via Guidubaldo del Monte, Roma Oggetto: Programma AMVA. - Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all inserimento occupazionale con contratto di apprendistato CUP I52F RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Il sottoscritto nato a il residente in indirizzo n. Prov Codice fiscale, in qualità di rappresentante legale di (inserire denominazione) con sede legale in (comune) (Prov. ) via n tel. indicata all atto di iscrizione al sistema p.iva codice fiscale in riferimento alla graduatoria n. del / /, relativa Avviso Pubblico della Italia Lavoro S.p.A., Programma AM.VA. - Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all inserimento occupazionale con contratto di apprendistato, pubblicato sul sito sezione bandi, PREMESSO CHE a) il sottoscritto ha presentato domanda di contributo in data / / per ; b) il contributo è stato concesso nella misura indicata nella graduatoria sopra indicata; c) è stata chiesta ed ottenuta la garanzia fideiussoria di cui all articolo 9 dell Avviso in oggetto; d) la predetta garanzia fideiussoria è allegata in originale alla richiesta di liquidazione; venga dato corso alla liquidazione del contributo e a tal fine CHIEDE CHE

144 DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE a) in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nel periodo di riferimento, dovrà restituire a Italia Lavoro: l intero contributo riconosciuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nei primi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto; decorsi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi. b) in caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, dovrà, inoltre, esclusivamente tramite il sistema informatico e attraverso l utilizzo dei codici di accesso: comunicare la variazione a Italia Lavoro; inviare copia della comunicazione telematica delle dimissioni o del licenziamento. c) il contributo concesso sarà, inoltre, revocato integralmente nei seguenti casi: qualora non vengano fornite le informazioni utili al monitoraggio dell intervento richieste da Italia Lavoro; qualora, dai controlli effettuati, venga comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella domanda di contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa, fatte salve comunque le responsabilità civili e penali previste per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisce o produce false attestazioni. d) tutte le restituzioni degli importi conseguenti a revoca del contributo formano oggetto della garanzia fideiussoria allegata alla presente richiesta e verranno recuperati tramite escussione della medesima. DICHIARA, INOLTRE, CHE Ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è quello indicato in sede di domanda di contributo e che i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti (nome, cognome e codice fiscale). Ogni eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata. Timbro e firma del legale rappresentante dell Azienda

145 ALLEGATO N. 4 SCHEMA TIPO POLIZZA FIDEJUSSORIA PROGRAMMA AMVA AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO AD IMPRESE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL INSERIMENTO OCCUPAZIONALE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO Polizza fidejussoria a garanzia dei contributi concessi nell ambito del programma AMVA, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. 262\III\2011 e D.D. 264\I\2011 CONTRAENTE: BENEFICIARIO: Italia Lavoro S.p.A., via Guidubaldo del Monte n. 60, Roma P.IVA DURATA: si precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia dalla data del / / fino al / /, salvo l eventuale svincolo anticipato in forma scritta da parte di Italia Lavoro S.p.A.; Premesso che: in data 11/11/2011 è stato reso disponibile sul sito sezione bandi, l Avviso Pubblico a sportello rivolto alle imprese per la richiesta di contributi finalizzati all inserimento occupazionale con contratto di apprendistato nell ambito del Programma AMVA - C.U.P. I52F ; con provvedimento del / /, pubblicato sul sito sono stati identificati i beneficiari, tra cui risulta., con sede legale in.., via., n., cap.. Comune. per un importo complessivo pari a xxx.xxx,xx (Euro.); ai sensi dell articolo 9 dell Avviso pubblico, il contributo sarà erogato al sopraindicato contraente, previa presentazione di fideiussione bancaria in favore della Italia Lavoro S.p.A., pari all entità dell importo di euro.. che si eroga sulla base della presente fideiussione; la polizza è intesa a garantire che il suindicato contraente rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite nell Avviso summenzionato.

146 tutto ciò premesso, Art. 1. La sottoscritta..(banca o Società Assicuratrice) con sede in. a mezzo dei sottoscritti (cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica) con la presente dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell interesse del/della (soggetto beneficiario del contributo) e a favore della Italia Lavoro S.pA. con sede in Roma, via Guidubaldo del Monte 60, fino alla concorrenza di euro, quale soggetto coobbligato e garante rispetto agli obblighi restitutori gravanti sul contraente in dipendenza del provvedimento di concessione di contributo di cui in premessa. Art. 2. La sottoscritta. (Banca o Società Assicuratrice) rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del Contraente ai sensi degli artt e 1945 del C.C. volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore sino alla scadenza della polizza e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all art C.C Art. 3. La sottoscritta. (Banca o Società Assicuratrice) si impegna a versare a prima e semplice richiesta scritta della Italia Lavoro S.p.A. la somma che dalla stessa verrà indicata come dovuta, con l indicazione dell inadempienza riscontrata da parte della Italia Lavoro S.p.A., cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della (Banca o Società Assicuratrice) stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla (soggetto beneficiario del contributo) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il/la (soggetto beneficiario del contributo) sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. Il pagamento dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Art. 4. La sottoscritta. (Banca o Società Assicuratrice) accetta di specificare nella eventuale richiesta di rimborso effettuata dalla Italia Lavoro S.p.A. il numero di conto corrente, aperto presso la Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.a., Agenzia piazza Mentana SPOLETO (PG), C/C , codice IBAN IT68X ed intestato alla Italia Lavoro S.p.A., sul quale devono essere versate le somme da rimborsare; Art. 5. La sottoscritta. (Banca o Società Assicuratrice) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino alla data del (24 mesi dalla data di concessione del contributo), salvo gli svincoli che potranno essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dalla Italia Lavoro S.p.A., attestanti il corretto adempimento delle obbligazioni assunte in relazione all'atto di concessione del contributo; Art. 6. In caso di controversie tra la.. (Banca o Società Assicuratrice) e la Italia Lavoro S.p.A. è competente il Foro di Roma. Data Banca o Società Assicuratrice (timbro e firma)

147 ITALIA LAVORO S.P.A. PROGRAMMA AMVA Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale P.O.N. GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO AD IMPRESE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL INSERIMENTO OCCUPAZIONALE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO FONDI DISPONIBILI: C.U.P. I52F ERRATA CORRIGE DEL 28 novembre 2011 Con riferimento all Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all inserimento occupazionale con contratto di apprendistato - C.U.P. I52F pubblicato sul sito di Italia Lavoro, sezione Bandi, sottosezione Opportunità per i cittadini e le imprese in data 11/11/2011, nonché per estratto sui quotidiani La Repubblica e Il Corriere della Sera, si precisa, a rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue: 1. All articolo 2, TIPOLOGIA DI AZIONI lett. b) contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere risulta riportata, per mero errore materiale, la seguente espressione i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e fino al compimento del ventinovesimo anno di età. Al contrario, l espressione corretta è la seguente che, dunque, sostituisce ad ogni effetto la precedente, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.; 2. All articolo 10, VARIAZIONI DEL RAPPORTO E REVOCA DEI CONTRIBUTI, al comma 3, lett. b) risulta riportata, per mero errore materiale, la seguente espressione decorsi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi. Al contrario, l espressione corretta è la seguente che, dunque, sostituisce ad ogni effetto la precedente, decorsi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo ed il predetto periodo di 12 mesi Italia Lavoro S.p.A. Il Presidente e Amministratore Delegato Paolo Reboani

148 ITALIA LAVORO S.P.A. PROGRAMMA AMVA Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale P.O.N. GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO AD IMPRESE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL INSERIMENTO OCCUPAZIONALE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO FONDI DISPONIBILI: C.U.P. I52F ERRATA CORRIGE DEL 25 gennaio 2012 Con riferimento all Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all inserimento occupazionale con contratto di apprendistato - C.U.P. I52F pubblicato sul sito di Italia Lavoro, sezione Bandi, sottosezione Opportunità per i cittadini e le imprese in data 11/11/2011, nonché per estratto sui quotidiani La Repubblica e Il Corriere della Sera, si precisa, a rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue: 1. All articolo 3, AMMONTARE DEI CONTRIBUTI, al comma 4 lett. risultano riportate, per mero errore materiale, le seguenti parole erogati da Italia Lavoro S.p.A.. Al contrario, i contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altri contributi finalizzati all assunzione da chiunque erogati. Pertanto le parole erogati da Italia Lavoro S.p.A. si intendono soppresse. 2. A chiarimento di quanto indicato al punto 1, all articolo 3, AMMONTARE DEI CONTRIBUTI, al comma 5, dopo le parole sono cumulabili con altri contributi, sono inserite le seguenti, non finalizzati all assunzione. Italia Lavoro S.p.A. Il Presidente e Amministratore Delegato Paolo Reboani

149 ITALIA LAVORO S.P.A. PROGRAMMA AMVA Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale P.O.N. GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO AD IMPRESE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL INSERIMENTO OCCUPAZIONALE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO FONDI DISPONIBILI: C.U.P. I52F ERRATA CORRIGE DEL 9 febbraio 2012 Con riferimento all Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all inserimento occupazionale con contratto di apprendistato - C.U.P. I52F pubblicato sul sito di Italia Lavoro, sezione Bandi, sottosezione Opportunità per i cittadini e le imprese in data 11/11/2011, nonché per estratto sui quotidiani La Repubblica e Il Corriere della Sera, si precisa, a rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue. Per le domande presentate a partire dal 13 febbraio 2012 (incluso) la certificazione relativa alla regolarità contributiva dell azienda (DURC) sarà acquisita d ufficio dalla Italia lavoro S.p.A. e conseguentemente: 1. All articolo 6, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, la lettera d) ( copia del DURC in corso di validità ) si intende soppressa. Per quanto concerne la certificazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione, inoltre: 2. All articolo 6, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, alla lettera g) dopo le parole copia certificazione del CPI del requisito di disoccupazione/inoccupazione sono inserite le seguenti: ovvero dichiarazione sostitutiva resa dal lavoratore ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 445/2000 secondo la modulistica allegata al presente avviso Italia Lavoro S.p.A. Il Presidente e Amministratore Delegato Paolo Reboani

150 Seminari del Lavoro Seminari del Lavoro Seminari del Lavoro Seminari del Il nuovo apprendistato nel Terziario Accordo 24 marzo 2012 di riordino complessivo della disciplina dell apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi Il D.Lgs. n.167/2011 Testo Unico sull apprendistato ha nuovamente riscritto la disciplina dell apprendistato, abrogando le preesistenti norme contenute nel c.d. Pacchetto Treu e nella Legge Biagi. Alla vigilia del termine del periodo transitorio, Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza organizza un incontro con le aziende per illustrare l accordo per il settore del Terziario sottoscritto il 24 marzo u.s. - tra Confcommercio e le Organizzazioni sindacali - in attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico. Quello sottoscritto è il primo accordo nazionale che consente di rendere operative le nuove disposizioni, superando le diversità delle regolamentazioni regionali attraverso un istituto valido su tutto il territorio nazionale. Si consente così, in coerenza con quanto previsto dalla recente proposta di riforma del mercato del lavoro, di individuare nell apprendistato il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro. L incontro è previsto per 9,00 PROGRAMMA martedì, 24 aprile 2012 dalle ore 9,30 alle ore 12,00 presso la sede di UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO Corso Venezia, 47 Sala Orlando REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 9,30 SALUTI E APERTURA DEI LAVORI GIANROBERTO COSTA Segretario Generale Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza COORDINA I LAVORI PIERANTONIO POY Direttore Sindacale Welfare Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza RELATORI JOLE VERNOLA Direttore Centrale Politiche del Lavoro e Welfare Confcommercio GUIDO LAZZARELLI Responsabile Settore Lavoro e Relazioni Sindacali Confcommercio CLAUDIA SALOMONE Direzione Formazione e Studi Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza PAOLO PAGARIA Responsabile Servizio Mercato del Lavoro Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza 12,00 QUESITI ED APPROFONDIMENTI

151 02/05/2012 TESTO UNICO DELL APPRENDISTATO D.lgs 167/2011 COME SIAMO GIUNTI AL DLGS 167/2011 Il D.lgs 276/2003 modifica radicalmente la disciplina della Legge 25 del Il contratto di apprendistato diventa così Contratto formativo, assolvendo sia al diritto dovere di istruzione e formazione che all apprendimento professionale. 1

152 02/05/2012 MA L OPERATIVITA DELLA DISCIPLINA E CONDIZIONATA DA di fonte nazionale 3 di fonte ministeriale Provvedimenti attuativi di fonte regionale di fonte contrattuale FOCUS SULL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE La necessità di provvedimenti attuativi di diversa natura ha da subito causato dei rallentamenti LA LEGGE 80 DEL Dispone che fino all approvazione della Legge regionale la disciplina applicabile è rimessa ai CCNL TUTTAVIA. La Legge 133 del 2008, intervenendo tra le altre cose sulla disciplina dell apprendistato con formazione esclusivamente aziendale, avvia un forte contenzioso 2

153 02/05/2012 SEGUE Le Regioni sollevano l incostituzionalità dell Art. 49 del Dlgs 276 nella parte in cui rimette la disciplina della formazione aziendale alla Contrattazione Collettiva e non alle Leggi Regionali 5 La Corte Costituzionale con sentenza 176 del 2010 sancisce l incostituzionalità dell art. 49. I CCNL non possono più regolare nell interezza l apprendistato professionalizzante INFINE La Legge 183 del 2010 delega il Governo ad emanare provvedimento di riforma dell apprendistato: DA MAGGIO 2011, quando il consiglio dei ministri ha approvato lo schema di DLGS, 6 SI AVVIA IL PROCESSO CHE HA PORTATO ALLA PUBBLICAZIONE IN GU DEL DLGS 167/

154 02/05/2012 OBIETTIVI PERSEGUITI DAL GOVERNO 1. Rendere disciplina dell apprendistato uniforme su tutto il territorio nazionale, in conformità alla contrattazione collettiva; 2. Superare il contrasto con le Regioni in ordine alla competenza in materia di formazione; 3. Realizzazione dell Intesa del 27 ottobre Impianto normativo Art. 1 Definizione 1. L apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla occupazione dei giovani. 2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 8 4

155 02/05/2012 Art.2 Disciplina generale comune alle tre tipologie contrattuali rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale rispettando ( 1/4) : 1. L obbligatorietà della forma scritta del contratto e del piano formativo individuale che dovrà essere definito, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, alla stregua dei piani formativi standard un tempo definiti dalla contrattazione collettiva in materia di CFL; 2. il divieto di retribuzione a cottimo, peraltro già presente nella disciplina previgente; 3. possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato l apprendistato ovvero vige la possibilità di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; 9 Art.2 Disciplina generale comune alle tre tipologie contrattuali rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale rispettando ( 2/4) : 4. presenza di un tutore o referente aziendale; 5. possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali; Novità assoluta, da apprezzare, ma anche da valutare con attenzione posto che gli apprendisti non versano lo possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti; 10 Il rischio paventato è che in forza del legame che si viene a creare con gli articoli successivi tra profili formativi e profili professionali si vada poi ad incidere, a seguito del riconoscimento di nuove competenze, sul sistema di classificazione del CCNL. 5

156 02/05/2012 Art.2 Disciplina generale comune alle tre tipologie contrattuali rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale rispettando ( 3/4) : 7. registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino, di cui all articolo 2, comma 1, lett. i), del D.lgs 276 del 2003, definito di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell Istruzione, dell università e della ricerca; possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; 9. possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, nei limiti del numero massimo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere; Art.2 Disciplina generale comune alle tre tipologie contrattuali rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale rispettando ( 4/4) : 9. divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, mentre è stata confermata la possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 12 Sino ad oggi i limiti nella risoluzione del rapporto riguardavano solo il datore e non anche il lavoratore. 10. Si è estesa agli apprendisti delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie, assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, maternità e assegno familiare; 11. Escludendo le imprese artigiane, per le rimanenti realtà produttive il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. 6

157 02/05/2012 Art. 3- Apprendistato per la qualifica professionale - possono essere assunti, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento dei venticinquesimo anno di età, con la durata del contratto che non può in ogni caso essere superiore a tre anni, ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale; 13 - la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto della definizione della qualifica professionale ex Dlgs n. 226 del 2005, prevedendo un monte ore di formazione ( interna od esterna all azienda) congruo al conseguimento della qualifica professionale ed, infine, rinviando ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. Art. 4- Apprendistato professionalizzante ( 1/3) a) possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali i soggetti con età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, ovvero i soggetti che abbiano compiuto diciassette anni, a condizione che siano in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs n.226 del 2005; 14 b) la durata e le modalità di erogazione della formazione per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni, ovvero cinque per le figure professionali dell artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento, sono stabilite dagli accordi interconfederali e dalla contrattazione collettiva; 7

158 02/05/2012 SUL PUNTO b) Atteso che non emergevano specifiche situazioni che giustificassero una durata maggiore a favore degli artigiani la Confcommercio non sottoscrisse l intesa. Immediatamente dopo la pubblicazione in GU del Dlgs 167 abbiamo predisposto ed inviato al Ministero del Lavoro un istanza di interpello e ricevuto risposta ( interpello n.40/2011) che consente ai profili professionali dei nostri settori simili a quelli degli artigiani di essere trattati alla stessa stregua. Attenzione: problema risolto, ma necessità di chiarimenti amministrativi! 15 Art. 4- Apprendistato professionalizzante ( 2/3) -la formazione di tipo professionalizzante o di mestiere di cui al precedente punto è integrata dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo di centoventi ore per la durata del triennio; 16 -E stato infine previsto (art., 4, c. 5) che per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. 8

159 02/05/2012 Art. 5- Apprendistato di alta formazione e ricerca - possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, nonché per il praticantato per l accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni; - disciplina in materia è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico in assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca. Art. 6- Standard professionali e standard formativi La norma chiarisce che: - gli standard formativi, che secondo l art. 117 comma 2 della Costituzione sono di competenza regionale, verranno definiti, entro 12 mesi dall entrata in vigore del D.lgs, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome; - gli standard professionali, sono invece quelli definiti dal CCNL di categoria che potranno essere integrati o modificati con intese specifiche anche in corso della vigenza contrattuale; 18 - al fine di consentire una correlazione tra le due tipologie di standard sopra richiamate, è istituito un presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e un apposito organismo tecnico di cui faranno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. 9

160 02/05/2012 Art. 7- Disposizioni finali sistema sanzionatorio per formazione mancata FORMAZIONE NON RECUPERABILE (quando il periodo formativo dell apprendistato è già concluso oppure sta per concludersi) circ. 29/2011 inadempimento nell erogazione della formazione di cui sia esclusivo responsabile il datore di lavoro; la mancata formazione deve risultare tale da impedire la realizzazione delle finalità formative apprendistato per qualifica professionale: se non consente al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all azienda previsti dalla disciplina regionale e/o non effettua la formazione interna prevista sempre dall disciplina regionale 19 apprendistato professionalizzante: se non consente al lavoratore di seguire i percorsi formativi finalizzati alla acquisizione di competenze di base/trasversali o non effettua la formazione interna prevista dalla contrattazione collettiva apprendistato di alta formazione e ricerca: se non consente all apprendista di frequentare i percorsi formativi esterni o non effettua quella interna sotto la responsabilità aziendale SANZIONE il datore sarà tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione; Art. 7- Disposizioni finali sistema sanzionatorio per formazione mancata FORMAZIONE RECUPERABILE (NOVITA ) (quando il periodo formativo dell apprendistato è già concluso oppure sta per concludersi) qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione ex art. 14 dlgs 124/2004 CONGRUO TERMINE. 20 Disposizione immediatamente esecutiva (ricorso nel termine di 15 gg. alla direzione territoriale del lavoro) Mancata ottemperanza alla disposizione: sanzione pecuniaria amministrativa da euro 515 a euro (art. 11, comma 1, D.P.R. 520/1955 e successive modificazioni, da ultime, art. 1, comma 1177 L. 296/

161 02/05/2012 Art. 7- Disposizioni finali sistema sanzionatorio per formazione mancata ATTENZIONE!! Sanzioni non possono essere adottate se l inadempimento è dovuto esclusivamente alla mancata attivazione del sistema pubblico 21 Art. 7- Disposizioni finali c) per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive, il datore di lavoro: è punito con sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro; in caso di recidiva la sanzione varierà tra 300 e 1500 euro; 22 11

162 02/05/2012 Art. 7- Disposizioni finali d) Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti; e) Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, nei confronti dei quali troveranno applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché il regime contributivo agevolato e l incentivo di cui la legge 23 luglio 1991, n. 223; 23 f) Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. Art. 7- Disposizioni finali g)in attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione; 24 h)i datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale. 12

163 02/05/2012 SEGUE Con Circolare n. 29 del 2011 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali quanto al regime transitorio ha chiarito che: Per le Regioni e per i settori dove la nuova disciplina non sia immediatamente applicabile restano in vigore, fino al 25 aprile 2012, tutte le disposizioni di legge e di contratto collettivo che attualmente disciplinano la materia. Quindi, con riferimento ai settori rappresentati da CONFCOMMERCIO, ciò sta a significare la possibilità di porre in essere contratti di apprendistato con durata quadriennale, di sottoinquadrare gli apprendisti o percentualizzare la loro retribuzione, in base a quanto stabilito dai diversi CCNL del sistema Confederale. 25 SEGUE Sussiste l opportunità di assumere con apprendistato lavoratori in mobilità. In questa ipotesi: Non ci sono limiti di età 26 Il contratto deve essere stipulato ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale Sono superati i limiti numerici per l assunzione, in deroga all art. 2 comma 1, lett. L Si applicano agevolazioni previste dalla Legge 223/

164 02/05/2012 IN BASE AL TESTO UNICO LE PARTI SOCIALI ERANO ( SONO) CHIAMATE A Con riferimento all Art. 2, c. 1, lett. a) (disciplina generale): predisporre moduli e formulari sui quali redarre i piani formativi individuali. 27 Con riferimento all Art. 3, c. 2, lett. c) (apprendistato per la qualifica professionale): a livello nazionale, territoriale o aziendale, determinare, anche all interno degli enti bilaterali, le modalità di erogazione della formazione aziendale. SEGUE Con riferimento all Art. 4, c. 2 ( apprendistato professionalizzante o di mestiere): stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata del contratto in sé. 28. Con riferimento all Art. 4, c. 5 ( apprendistato professionalizzante o di mestiere a cicli stagionali): prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. (v. accordo Turismo) 14

165 02/05/2012 ACCORDO APPRENDISTATO TURISMO 17 APRILE 2012 ART. 15: Apprendistato in cicli stagionali 1. Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell art. 4, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è consentito articolare lo svolgimento dell apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data della prima assunzione. 2. L apprendista a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati. 3. Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra. 29 INFINE CON RIFERIMENTO ALL ART. 6 COMMA 2 CCNL o, in mancanza, bisogna sottoscrivere intese specifiche a livello nazionale o interconfederale, anche in corso della vigenza contrattuale, dirette a definire gli standard professionali di riferimento per la verifica dei percorsi formativi

166 02/05/2012 La Confcommercio Il 14 dicembre scorso ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali di riferimento l Accordo sulla disciplina transitoria in materia di apprendistato professionalizzante al fine di garantire alle proprie imprese certezze: - confermando la vigenza dell attuale disciplina del CCNL Terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall art. 7, comma 7, DLGS 167/11 ( 25 aprile 2012); - Convenendo di avviare il confronto per il recepimento della disciplina contenuta nel Testo Unico sull apprendistato con l intento di confermare la centralità del ruolo della bilateralità e di definire le figure professionali del comparto del terziario, della distribuzione, dei servizi, che, qualora sovrapponibili alle figure dell artigianato, avranno stessa durata della formazione; (confronto avviato lo scorso 12 gennaio e prosecuzione dal 31 gennaio) - Ed infine impegnandosi a seguire la stessa linea di azione in tutte le Regioni con lo scopo di garantire un entrata in vigore uniforme per la disciplina nazionale unitamente a quelle regionali. 31..IN SINTESI LE TIPOLOGIE DEL NUOVO APPRENDISTATO SONO: -apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale per giovani tra 15 e 25 anni compresi, anche per l assolvimento dell obbligo scolastico, con durata stabilita dalle Regioni d intesa con le parti sociali max. 3 anni fino a 4 per diplomi regionali quadriennali (art. 3); -apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per giovani da 18 a 29 anni compresi (da 17 anni se in possesso di diploma di qualifica professionale con durata stabilita dalla contrattazione collettiva (max. 3 anni elevabile a 5 per le professioni dell artigianato) (ART. 4); -apprendistato per la formazione e la ricerca per giovani da 18 A 29 anni, di durata stabilita dalle Regioni, d intesa con le parti sociali (art. 5) TRASVERSALMENTE lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per la loro qualificazione o riqualificazione professionale, con i benefici della legge 223/

167 02/05/2012..IN SINTESI IL NUOVO T.U. HA ABROGATO LA NORMATIVA PREVIGENTE (trascorso il periodo transitorio) - le disposizioni della L. 25/55, L. 56/87 (artt ); L. 196/97 (art. 16), DLGS 276/03 (artt ); - decreti attuativi: DPR 1668/56; DM 28 febbraio 2000 (tutor) (?) RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA alla contrattazione collettiva è rimessa l intera disciplina del contratto di apprendistato di ogni tipologia e particolarmente per l apprendistato professionalizzante: la durata del periodo (anche eventualmente minima o stagionale), le modalità di erogazione della formazione, i profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, che confluiranno nel repertorio delle professioni (art. 6). 33 RUOLO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE durata e regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato per qualifica; durata e regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato per alta formazione; formazione trasversale nell apprendistato professionalizzante ACCORDO DI RIORDINO TERZIARIO 24 MARZO 2012 Disciplina generale Attua tutti i contenuti demandati alla contrattazione collettiva Conferma impianto e contenuti di accordo 23 settembre 2009 Portata nazionale dell intesa: 1 livello per garanzia omogeneità Riconferma del sistema di bilateralità (nuovo format entro scadenza) Proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato Possibilità di finanziamento tramite For.Te. DURATE FINO A 48 MESI 17

168 02/05/2012 DISCIPLINA GENERALE Aspetti confermati Proporzione numerica Limiti di età Parere di conformità Prova Trattamento normativo, malattia e inquadramento Referente per l apprendistato Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Obblighi delle parti Welfare contrattuale DISCIPLINA GENERALE Novità Termine di consegna Piano Formativo Individuale Cause di sospensione involontaria del rapporto Recesso Finanziabilità attraverso il fondo For.Te. 18

169 02/05/2012 IN PARTICOLARE L APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Conferma Sfera di applicazione Percentuale di conferma Figure professionali Contenuti formazione professionalizzante Modalità di erogazione della formazione Riconoscimento della qualifica e registrazione L APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Conferma Disciplina della sola formazione professionalizzante Modifica delle durate del contratto e della formazione Profilo Durate Ore di formazione II livello (per possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 210 ore) III livello IV livello V livello VI livello

170 02/05/2012 PROFILO Qualifiche con durata fino a 48 ( risposta interpello 40/2011 Min Lavoro) DURATE ORE DI FORMAZIONE Macellaio specializzato provetto 48 mesi III LIVELLO: 280 ore Specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita 42 mesi IV LIVELLO: 200 ore Estimatore nelle aziende di arte e antichità disegnatore tecnico figurista- vetrinista Addetto manutenzione: Colladautore e/o accettatore Tecnico riparatore del settore elettrodomestici 48 mesi II LIVELLO: 340 ore III LIVELLO: 280 ore 48 mesi III LIVELLO: 280 ore Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio Addetto gestione magazzino no food: Operaio specializzato provetto Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico 48 mesi III LIVELLO: 280 ore Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli La riforma del lavoro in corso Ministro del lavoro ha confermato alle parti sociali validità impianto T.U. Linee di approfondimento: Apprendistato deve diventare forma di contratto prevalente (unica) per giovani; Ruolo centrale della formazione (RETE ha ribadito importanza della formazione on the job ); Ipotesi uniformità durate (4 anni per tutti?); Ricomprensione apprendisti nelle tutele disoccupazione (in corso approfondimenti sui costi)

171 02/05/2012 APPRENDISTATO: I NUMERI uno strumento da usare di piu Rapporto ISFOL 2010: (su dati INPS) MEDIA ANNUALE APPRENDISTI OCCUPATI NEL 2010: % APPRENDISTI RAGGIUNTI DA FORMAZIONE PUBBLICA NEL 2010: 25,2% 1 opportunità immediata: il programma AMVA Apprendistato Mestieri a Vocazione Artigianale E 1 programma promosso dal Ministero del lavoro e attuato da Italia Lavoro, che ha sottoscritto un Protocollo d Intesa con Confcommercio e altre Associazioni del commercio, del turismo e dell artigianato per favorire la diffusione del contratto di apprendistato (La presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo deve essere effettuata a partire dalle ore 10:00 del 30 novembre 2011 fino al 31dicembre 2012). 42 SOGGETTI BENEFICIARI 1. i datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa in Italia 2. che assumano giovani con contratti di apprendistato nelle tipologie apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e apprendistato professionalizzante. CARATTERISTICHE lavoratori svantaggiati No rapporti di lavoro dipendente con il beneficiario negli ultimi 12 mesi 21

172 02/05/ opportunità immediata: il programma AMVA Apprendistato Mestieri a Vocazione Artigianale AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 1. Un contributo di 5.500,00 ( cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto (da 15 a 25 anni) assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno; Un contributo di 4.700,00 ( quattromilasettecento/00), per ogni soggetto (da 17 a 29 anni) assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno; Questioni pratiche eta e requisiti soggettivi (1/2) POSSIBILITA DI ASSUMERE MINORI a regime, con contratto di qualifica professionale; nel periodo transitorio anche in ottemperanza a art. 16, legge 196/97 (e CCNL Terziario). Trascorso periodo transitorio, se apprendistato con qualifica non verrà normato dalle Regioni, i minori NON potranno più essere assunti con contratto di apprendistato (neppure qualora abbiano assolto l obbligo scolastico). 44 Unica eccezione: diciassettenni con qualifica professionale, che potranno essere assunti o con apprendistato professionalizzante o con apprendistato per alta formazione 22

173 02/05/2012 Questioni pratiche eta e requisiti soggettivi (2/2) Compimento dell età massima Apprendistato professionalizzante: età compresa fra 18 e 29 anni. 45 Il requisito di età deve intendersi posseduto fino al giorno prima del compimento del trentesimo anno (circ. Minlavoro n. 30/05) Si attende chiarimento se stesso criterio debba riconoscersi anche all apprendistato per qualifica, stante la formulazione di legge fino al compimento del 25 anno di età. Questioni pratiche retribuzione e inquadramento Retribuzione È stabilita dalla contrattazione collettiva a) inquadramento fino a due livelli al di sotto di quello da conseguire al termine dell apprendistato ( e retribuzione corrispondente ai livelli) Oppure b) a parità di inquadramento riduzione della retribuzione in misura percentuale e graduata in relazione all anzianità di servizio NON E CONSENTITA LA COMBINAZIONE A + B 46 DIVIETO DI COTTIMO Sanzione: da 100 a 600 euro, aumentata in caso di recidiva da 300 a 1500 euro 23

174 02/05/2012 Questioni pratiche successioni di contratti di apprendistato (1/2) ASSUNZIONE CON APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI GIOVANE CHE ABBIA SVOLTO PRECEDENTE PERIODO DI APPRENDISTATO PER QUALIFICA Non è esplicitamente vietata una successione di contratti di questo genere, (ivi compresa l alta formazione) stante la diversa finalità (salvo eventuali limiti che dovesse apporre la contrattazione collettiva), per cui è da ritenersi legittima. 47 ASSUNZIONE CON APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI GIOVANE CHE ABBIA SVOLTO PRECEDENTE PERIODO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Anche in questa ipotesi non è esplicitamente vietata una successione di contratti di questo genere, ma qui l ultima parola spetterà ai contratti collettivi. Questioni pratiche successioni di contratti di apprendistato (2/2) APPRENDISTA GIA IN POSSESSO DI ATTESTATO DI QUALIFICA O ABBIA GIA UNA PRECEDENTE ESPERIENZA LAVORATIVA COME QUALIFICATO e legittimo, in quanto l apprendistato professionalizzante è volto al conseguimento di una qualificazione contrattuale, che può essere anche ulteriore rispetto a quella già acquisita (v. interpello 38/10). Come pure è legittimo in caso di una precedente esperienza lavorativa presso lo stesso datore di lavoro, purchè di durata non superiore alla metà del periodo di apprendistato. In entrambi i casi, però il piano formativo individuale deve assicurare un arricchimento di competenze ulteriori e diverse, anche integrative, ma non meramente ripetitive di quelle già acquisite nella precedente esperienza lavorativa o nel percorso di studi, in quanto secondo recente giurisprudenza (Cass /10) non può esservi contratto di apprendistato per mansioni corrispondenti al diploma scolastico posseduto e per le quali il neo assunto ha già ricevuto una formazione specifica in ambito scolastico

175 02/05/2012 Questioni pratiche limiti numerici Apprendisti assumibili il numero COMPLESSIVO di apprendisti non può superare il numero dei lavoratori specializzati e aulificati in servizio presso lo stesso datore (art. 2, co. 3). Deve pertanto ritenersi superato l orientamento amministrativo che consentiva di assumere fino a tre apprendisti in ogni unità locale purchè in ciascuna fosse presente almeno un tutor qualificato. 49 Lavoratori computabili fra le maestranze qualificate o specializzate Solo lavoratori DIPENDENTI Invece il tutor può non essere necessariamente un dipendente (titolare, soci, collaboratori familiari Secondo recente orientamento ministeriale (v. interpello 11/10) possono essere compresi nel computo del 100% anche tutti i dipendenti complessivamente assunti da diverse società di uno stesso gruppo, nel caso in cui svolgano le medesime lavorazioni e siano ubicate nel medesimo comune. Questioni pratiche durata - cause di sospensione recesso (1/2) Assenze prolungate come Malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria È lasciata ai CCNL o Accordi interconfederali la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato quando l assenza sia SUPERIORE A 30 gg. (posticipo anche benefici contributivi? Ad avviso di chi scrive SI ) La contrattazione collettiva, qualora preveda il prolungamento della durata dovrà comunque garantire adeguata comunicazione al lavoratore, prima della scadenza, delle ragioni del prolungamento e della nuova scadenza (Cass /10) v. ad es. art. 50 CCNL Terziario 50 RECESSO Durante il periodo di formazione (cioè il contratto di apprendistato) le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Al termine del periodo di formazione (di apprendistato), recesso ad nutum ex art cod.civ. 25

176 02/05/2012 Questioni pratiche durata - cause di sospensione recesso (2/2) Dimissioni del lavoratore durante il periodo di formazione Fattispecie nuova. È lasciata ai CCNL o Accordi interconfederali come normare. Ipotesi: in caso di dimissioni prive di giustificazione, l apprendista sia tenuto a risarcire al datore di lavoro il costo sostenuto per le attività formative previste nel piano formativo individuale. 51 Oppure Pagamento del periodo residuo? Non c è ancora giurisprudenza specifica!! Questioni pratiche benefici contributivi (1/2) Beneficio normale Contribuzione del 10% a carico del datore di lavoro per ogni rapporto di apprendistato (art. 1, comma 773, L. 296/06 Beneficio tipico 52 Imprese < 10 dipendenti: 1,5% al primo anno; 3% al secondo anno (art. 6, DLGS 61/00) Beneficio speciale Imprese < 10 dipendenti: per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo , lo sgravio contributivo è del 100% per i primi tre anni del contratto stesso. (art. 22, comma 1, L. 183/2011 Legge di stabilità per il 2012) 26

177 02/05/2012 Questioni pratiche benefici contributivi (2/2) Computo dei dipendenti (ai fini dello sgravio < 10 dipendenti) Tutti i lavoratori presenti al momento della stipula del contratto di apprendistato, in proporzione al lavoro svolto, COMPRESI i dirigenti ed i lavoratori a domicilio, ESCLUSI lavoratori assunti per sostituzione o non computabili per disposizioni generali dell ordinamento (come gli apprendisti e i contratti di inserimento) 53 27

178 02/05/2012 LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE NELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 1 Decreto Legislativo n. 167/2011 art. 4 La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata dall offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni. 2 1

179 02/05/2012 Disciplina Regione Lombardia delibera n del 25 gennaio 2012 Approvazione standard formativi minimi relativi all offerta formativa pubblica finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere 3 La formazione di base e trasversale pubblica finanziata è erogata da organismi accreditati per la formazione. Le imprese che non intendano avvalersi dell offerta formativa pubblica finanziata, possono provvedere ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina regionale. 4 2

180 02/05/2012 La durata della formazione per l acquisizione di competenze di base e trasversali è differenziata in relazione al titolo di studio posseduto dall apprendista come segue: 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio; 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d istruzione; 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea. 5 I contenuti della formazione I contenuti della formazione di base e trasversale sono declinati sulla base delle sezioni Competenze di base e Competenze trasversali del Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP). AREE DI CONTENUTO: relazione e comunicazione nell ambito lavorativo organizzazione e qualità aziendale diritti e doveri del lavoratore e dell impresa sicurezza nell ambiente di lavoro. 6 3

181 02/05/2012 Regione Lombardia Decreto n del 29 luglio 2011: QRSP istituzione delle sezioni competenze di base e trasversali SEZIONE COMPETENZE DI BASE In questa sezione sono presenti competenze di base relative a italiano, matematica, lingua straniera e informatica SEZIONE COMPETENZE TRASVERSALI Al momento sono inserite in questa sezione le competenze relative alla Sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale e Qualità AREA DEI LINGUAGGI - LINGUA ITALIANA AREA DEI LINGUAGGI - LINGUA STRANIERA AREA SCIENTIFICA AREA STORICO-SOCIO-ECONOMICA AREA TECNOLOGICA COMPETENZE AFFERENTI LA SICUREZZA COMPETENZE AFFERENTI LA QUALITÀ 7 SEZIONE COMPETENZE DI BASE AREA DEI LINGUAGGI - LINGUA ITALIANA Attivare strategie e tecniche di ascolto volte a comprendere gli elementi essenziali della comunicazione in diversi contesti di vita, di cultura e di lavoro Conoscenze La lingua ed il linguaggio Le forme della comunicazione orale Principi, funzioni ed elementi della comunicazione Tecniche di ascolto Abilità Individuare gli elementi della comunicazione e la loro connessione in contesti informali, formali e fortemente formalizzati Produrre appunti, mappe concettuali, schemi di sintesi organizzando gli elementi della comunicazione SEZIONE COMPETENZE TRASVERSALI COMPETENZE AFFERENTI LA SICUREZZA operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa Conoscenze Dispositivi di protezione individuale e collettiva Abilità Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di rappartenenza 8 4

182 02/05/2012 Regione Lombardia Decreto n del 5 dicembre 2011: Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia con contratto professionalizzante. LA DOTE APPRENDISTATO 2012/2013 Risorse: ,00 a copertura: della formazione base/trasversale (art. 4, d.lgs 167/2011) della domanda di formazione (art. 16, L. 196/1997) della domanda di formazione (d.lgs 276/2003). 9 Cosa prevede la Dote apprendistato SERVIZIO ATTUATORE DESTINATARIO DURATA Formazione esterna apprendisti competenze di base e trasversali Organismo accreditato Apprendista / Impresa Max di 40 ore anno 10 5

183 02/05/2012 Direzione Formazione e Studi Unione Confcommercio Milano Corso Venezia Milano Tel formazione@unione.milano.it 11 6

184 02/07/2012 Il rilascio del parere di conformità da parte della Commissione Paritetica Territoriale di Ebiter Milano le aziende già in possesso del parere di conformità rilasciato prima del 25 aprilec.adalla commissione Ebiter, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, non potranno utilizzare tali autorizzazioni; aziende che intendono assumere dopo il 25 aprile c.a., dovranno presentare richiesta di parere di conformità utilizzando la nuova modulistica disponibile sul sito Ebiter. la richiesta di parere di conformità potrà essere predisposta esclusivamente on-line. 1

185 02/07/2012 ACCORDO DI RIORDINO COMPLESSIVO DELLA DISCIPLINA DELL APPRENDISTATO NEL SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI Art. 4 Procedure di applicabilità 1) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere I datori di lavoro che intendanoassumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformitàin rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo articolo 17 (percentuale di conferma). Il parere di conformità è rilasciato a seguito della verifica del: 1. rapporto apprendisti/qualificati 2. ammissibilità livello contrattuale 3. congruità inquadramento/qualifica 4. percentuale di conferma 24 mesi precedenti La richiesta di parere di conformità è: numerica; ogni richiesta deve essere riferita ad una singola qualifica; ha una validità di tre mesi. 2

186 02/07/2012 Irricevibile o Respinta Invio richiesta parere conformità Approvato con riserva Rilascio parere conformità Il parere di conformità ha una validità di tre mesi dal rilascio Copia del parere di conformità deve essere consegnata all apprendista assieme alla lettera di assunzione. Ad assunzione avvenuta deve essere trasmessa ad Ebiter copia del mod. UNILAV. Comunicare entro 5 gg i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. 3

187 02/07/2012 La richiesta di parere di conformità deve essere compilata on line dal sito di EbiterMilano www. ebitermilano.it 4

188 02/07/2012 Al termine della procedura viene assegnato un numero di protocollo. Sarà possibile stampare: 1) il modulo della richiesta del parere di conformità; 2) il profilo formativo della qualifica scelta. Il parere dovrà essere firmato ed inviato via fax o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo apprendistato@pec.ebitermilano.it. 5

189 ENTE BILATERALE PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE, DELLA PROFESSIONALITA' E DELLA TUTELA SOCIALE NEL SETTORE TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI MILANO Corso Buenos Aires, Milano - Tel Fax: info@ebitermilano.it - COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE - APPRENDISTATO Richiesta di parere di conformità, ai sensi del CCNL vigente per i dipendenti da aziende del Terziario della Distibuzione e dei Servizi, per l'assunzione con contratto di apprendistatoi professionalizzante. PAGINA DA INVIARE FIRMATA ALLA SEGRETERIA PROTOCOLLO: RO Il sottoscritto ROSSI MARIO Codice Fiscale: RSSMAR63H12L219R in qualita di legale rappresentante dell'azienda ROSSI Dati anagrafici Codice fiscale RSSMAR63H12L219R Partita IVA Matricola INPS sede legale in MILANO Indirizzo PIAZZA DUOMO Telefono Fax Consulente Telefono rossi@rossi.com - Fax Prov CAP Struttura azienda Dipendenti in forza alla data di presentazione della domanda Dirigenti 0 Quadri Impiegati Operai Situazione contrattuale Inserimento 0 A termine Apprendisti 0 0 Contratti apprendistato cessati nei 24 mesi precedenti Trasformati a tempo indeterminato 0 Dimessi, licenziati per giusta causa, che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova Non trasformati a tempo indeterminato 0 0 Totale 5 Totale 0 Totale 0 Profilo formativo e luogo assunzione Profilo formativo Qualifica Standard - Front - office e funzioni ausiliarie - Addetto no food Commesso alla vendita al pubblico N. apprendisti 1 Livello finale da conseguire IV Durata (mesi) 36 Tipo orario Full-Time Sede lavoro [ALTRA SEDE OPERATIVA] PIAZZA DUOMO - MILANO - - MI VISTI il D. L.vo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico apprendistato"; il vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi; l'accordo di riordino della disciplina dell apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi del 24 marzo 2012; gli accordi del 15/2/2005 e del 7/6/2006 tra l Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano e Filcams-C.G.I.L., Fisascat-C.I.S.L., Uiltucs-U.I.L. relativi alla costituzione e al funzionamento della Commissione Paritetica Territoriale Apprendistato; CHIEDE a codesta Commissione Paritetica Territoriale il rilascio del parere di conformità ai sensi del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, per l instaurazione di rapporti di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante. A TALE SCOPO DICHIARA CHE alla presente domanda viene allegato il piano formativo relativo alla qualifica professionale richiesta; applica e rispetta integralmente, ai sensi dell art. 10 della legge n. 30/2003, il vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi; versa e si impegna a versare i contributi di assistenza contrattuale previsti dall art Contributi di assistenza contrattuale, del vigente CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e allega idonea documentazione; versa e si impegna a versare i contributi a favore dell Ente Bilaterale Territoriale EBiTer Milano previsti dall art Enti Bilaterali, del vigente CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e allega idonea documentazione; di non avere in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell art. 2 della Legge , n. 675 e che non sono state effettuate, nei sei mesi precedenti, riduzioni di personale concernenti lavoratori con la qualifica di cui alla presente richiesta. di consegnare copia del presente parere di conformità agli apprendisti assunti unitamente alla lettera di assunzione e contestualmente di trasmettere alla Commissione copia del modello Modello UNIFICATO - LAV. di rispettare la proporzione numerica e la percentuale di conferma relativa ai contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti così come previste dall Accordo del 24 marzo Data 03/05/2012 Timbro e firma Consenso privacy - Ai sensi dell art. 13 del D. Lvo. 196/2003, consento ad EBiTer Milano il trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il conseguimento del parere di conformità per l assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, così come previsto dalla vigente legislazione, dagli accordi territoriali e dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e per tutte le attività riconducibili alla gestione, al monitoraggio ed all analisi del contratto di apprendistato. Consento altresì la comunicazione ed il trattamento degli stessi alle Organizzazioni costituenti EBiTer Milano per le finalità di cui sopra. *RO * Timbro e firma

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