LA CANCELLAZIONE DELLA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI IN CASO DI MANCANZA DELLA LIQUIDAZIONE

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1 Segnalazioni Novità Giurisprudenziali LA CANCELLAZIONE DELLA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DI CAPITALI IN CASO DI MANCANZA DELLA LIQUIDAZIONE (Trib. Roma, Giudice del Registro delle imprese, 19 aprile 2016) Il Giudice del Registro delle Imprese di Roma, con provvedimento del 19 aprile 2016 (reperibile in ), ha dichiarato illegittima la cancellazione dal registro delle imprese di una s.r.l. in liquidazione dal cui bilancio finale risultava la mancata conclusione dell'iter liquidatorio, sussistendo crediti verso clienti, crediti tributari e disponibilità liquide che non erano state oggetto di alcuna attività di recupero e poste debitorie insoddisfatte. Nel caso di specie, nella relazione del liquidatore si dichiarava che non era stato possibile realizzare liquidità, a seguito di dismissione delle attività, e pagare debiti e si proponeva di procedere comunque alla cancellazione delle società al fine di ridurre i costi e di conferire mandato per i successivi incasso di crediti, dismissione cespiti e pagamento creditori. Per il Tribunale, si evince chiaramente che quello depositato presso il registro delle imprese non costituisce un bilancio finale di liquidazione in quanto non è stata svolta alcuna attività di 1 / 8

2 liquidazione che non può esser limitata al conferimento di un mandato al socio al fine di proseguire nell incasso dei crediti e nella dismissione dei cespiti di proprietà sociale, essendo tali attività demandate dal legislatore alla competenza del liquidatore; il bilancio finale presentato, inoltre, documentando la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie, non attestava la conclusione dell iter liquidatorio. Il Tribunale prende atto dell orientamento delle Sezioni Unite per cui, dopo la riforma, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr., Cassazione civile, sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070). E, tuttavia, in linea con la posizione di altri giudici del registro (Giudice registro Milano, 22 novembre 2013; Trib. Bologna, 21 luglio 2014), rileva come la nuova disciplina non sottragga del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art c.c. e a quello, conseguente, della cancellazione d'ufficio ex art c.c., anche per la iscrizione della cancellazione di società dal Registro, dovendo quindi tuttora ritenersi sussistente il potere del Conservatore ex art secondo comma c.c. di verifica "delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e, correlativamente, la competenza del Giudice del registro ex art c.c. ad ordinare la cancellazione della iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge". Nel caso di specie in sostanza, manca il presupposto ex lege della cancellazione, manca la fase liquidatoria della società di capitali per la quale al verificarsi di una causa di scioglimento non consegue immediatamente la cancellazione ed estinzione dell'ente, che è invece il risultato di una fattispecie a formazione progressiva (accertamento della causa di scioglimento, nomina del liquidatore, attività di liquidazione in senso proprio che culmina nella redazione del bilancio finale di liquidazione recante l'indicazione della "parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo", con l'approvazione del quale può poi far seguito la richiesta di cancellazione). 2 / 8

3 La completa pretermissione del procedimento endosocietario di liquidazione dell'intero patrimonio sociale liquidazione in concreto affidata per un tempo futuro rispetto alla data di redazione del bilancio finale ed alla stessa cancellazione della società ad un soggetto diverso dal liquidatore implica il difetto dei presupposti di legge per l iscrizione della cessazione della società, la verifica della cui sussistenza non esula dai poteri dell ufficio del registro delle imprese (e, quindi, del giudice del registro) in quanto esso ha ad oggetto la qualificazione dell atto stesso per come depositato dal liquidatore in termini di bilancio finale di liquidazione sulla base di una verifica del tutto estrinseca, e dunque non di merito. Il Tribunale dispone quindi la cancellazione dell iscrizione, eseguita in data 31 luglio 2015, relativa alla cessazione della società in liquidazione. In questa sede si sono più volte segnalate pronunce in cui si è ammessa la c.d. cancellazione della cancellazione in presenza di ipotesi di cancellazione-estinzione illegittime per contrarietà a norme di ordine pubblico, per lo più riferibili a società che avevano deliberato il trasferimento all estero senza poi approdare nell ordinamento di destinazione né, ovviamente, passando per la fase della liquidazione (v., ad esempio, lo stesso Trib. Roma - Ufficio del Giudice del registro delle imprese 15 febbraio 2015, in CNN Notizie del 10 giugno 2015, con nota Boggiali - Ruotolo, Cancellazione della cancellazione della società per trasferimento della sede all'estero non accompagnata da iscrizione nello stato di arrivo ; Cass. 19 marzo 2014, n. 6388, in CNN Notizie del 20 marzo 2014, con nota di Boggiali - Ruotolo, La cancellazione a seguito di trasferimento all'estero non comporta estinzione della società ; Trib. Milano - Giudice del Registro delle imprese, decr. 7 gennaio 2013, in Giur. it., 204, 6161, con nota di Boggio, Trasferimenti fittizi, incompleti o ''ultrannuali'' della sede legale all'estero e fallimento della società cancellata dal registro delle imprese italiano ; Cass., Sez. I, 24 gennaio 2014, n. 1508). La pronuncia in esame sembra quindi collocarsi nel solco dell orientamento che ammette la cancellazione dell iscrizione relativa alla cessazione della società laddove tale iscrizione sia avvenuta in mancanza del presupposto ex lege, dato dalla omissione della liquidazione. La questione che resta aperta è sino a che punto si possa parlare di mancanza dei presupposti 3 / 8

4 della cancellazione per omissione della fase liquidativa, che secondo la pronuncia in rassegna e i richiamati precedenti di altri Giudici del Registro consentano la cancellazione della cancellazione ex art. 2191, c.c., e dove, invece, si tratti di un attività liquidatoria incompleta da cui emergano sopravvenienze/sopravvivenze attive o passive che non legittimino il provvedimento ex art. 2191, c.c. Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali TRIBUNALE DI ROMA Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano, premesso che, con ricorso depositato in data 27 ottobre 2015, la ALFA s.n.c. chiedeva al Giudice del registro di Roma di provvedere alla cancellazione dell iscrizione relativa alla cessazione della società Beta S.r.l. in liquidazione ; premesso ancora che, a fondamento della istanza, la ricorrente evidenziava, da una parte, di avere intrattenuto rapporti negoziali con la predetta BETA S.r.l., rapporti giuridici in relazione ai quali pendono ancora oggi numerosi giudizi contenziosi e, dall altra, che la cancellazione della società è intervenuta in difetto dei presupposti di legge in quanto il bilancio finale di liquidazione presentava l esistenza di attività non liquidate; ritenuto che l art c.c. (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla riforma del diritto delle società) prevede che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (primo comma) e che, ferma restando l estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (secondo comma). considerato che le sezioni unite hanno poi precisato che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che 4 / 8

5 sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr., Cassazione civile, sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070); ritenuto, per come evidenziato anche da altri giudici del registro (Giudice registro Milano, 22 novembre 2013; Trib. Bologna, 21 luglio 2014), che - pur ricostruendo la cancellazione di società dal Registro delle imprese in termini di efficacia estintiva e disegnando quindi il regime dei rapporti giuridici (ancora) sussistenti dopo la cancellazione dell'ente dal Registro delle imprese in riferimento a un fenomeno latu sensu successorio coinvolgente gli (ex) soci e, così, venendo ad escludere la necessità di cancellazione di iscrizione di cancellazione nel caso di mancato compimento della liquidazione in riferimento a taluni rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, rapporti appunto destinati a proseguire in capo agli ex soci - la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art c.c. e a quello, conseguente, della cancellazione d'ufficio ex art c.c., anche per la iscrizione della cancellazione di società dal Registro, dovendo quindi tuttora ritenersi sussistente il potere del Conservatore ex art secondo comma c.c. di verifica "delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e, correlativamente, la competenza del Giudice del registro ex art c.c. ad ordinare la cancellazione della iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge"; ritenuto che tra tali presupposti ex lege della cancellazione dal Registro va tuttora annoverato lo svolgimento della fase liquidatoria disegnata dal codice civile, nel cui sistema, in particolare per le società di capitali, la cancellazione dell'ente (e la connessa estinzione) non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento ad opera degli amministratori della causa di scioglimento (art c.c.), nella nomina assembleare del liquidatore (art c.c.), nella attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione (art c.c.) recante l'indicazione della "parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo", bilancio solo all'approvazione del quale può poi far seguito la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese; ritenuto, in particolare, che dalla indefettibilità ex lege della fase liquidatoria nelle sue varie articolazioni discende la non rispondenza alle previsioni normative di situazioni quale quella in 5 / 8

6 esame (per come si evidenzierà infra), che si risolvono nella completa pretermissione del procedimento endosocietario, la liquidazione dell'intero patrimonio sociale essendo in concreto affidata - per un tempo futuro rispetto alla data di redazione del bilancio finale ed alla stessa cancellazione della società - ad un soggetto diverso dal liquidatore; considerato, infatti, che, in sostanza l'intero meccanismo di cui all'art c.c. viene ad essere mancante; considerato che, nel caso di specie, nella propria relazione, il liquidatore informava il socio unico «che non è stato possibile realizzare liquidità, a seguito di dismissione delle attività, e di pagare debiti. Pertanto, propone di procedere comunque, al fine di non continuare ad aggravare la società di costi di finanziamento, alla cancellazione delle società dal registro delle imprese conferendogli mandato di proseguire nell incasso dei crediti e nella dismissione dei cespiti di proprietà sociale che risultano totalmente ammortizzati come risulta dal bilancio finale di liquidazione, pagando i debiti, che dovranno però essere decurtati a seguito di già avviate trattative con i creditori»; considerato, peraltro, che dal bilancio finale di liquidazione depositato risulta, in particolare, l esistenza di crediti verso clienti, crediti tributari e disponibilità liquide che non sono state oggetto di alcuna attività di recupero; ritenuto che, dal medesimo bilancio, risulta la contemporanea presenza anche di poste debitorie che, non avendo proceduto il liquidatore alla realizzazione dell attivo, non è stato possibile soddisfare; ritenuto che dalle stesse parole del liquidatore e dai dati esposti si evince chiaramente che quello depositato presso il registro delle imprese non costituisce un bilancio finale di liquidazione in quanto non è stata svolta alcuna attività di liquidazione, non essendo stati incassati i crediti e non essendo stato devoluto il ricavato al soddisfacimento delle pretese creditorie; ritenuto, infatti, che per le ragioni sopra esposte l attività del liquidatore non può limitarsi a dare mandato al socio al fine di proseguire nell incasso dei crediti e nella dismissioni dei cespiti di proprietà sociale essendo tali attività demandate dal legislatore alla competenza del liquidatore; 6 / 8

7 ritenuto, in particolare, che quando il bilancio finale documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali forma diretta di pagamento dei creditori sociali), il bilancio presentato non attesta la conclusione dell iter liquidatorio; considerato che l esame appena svolto non esula dai poteri dell ufficio del registro delle imprese (e, quindi, del giudice del registro) in quanto esso ha ad oggetto la qualificazione dell atto stesso per come depositato dal liquidatore in termini di bilancio finale di liquidazione sulla base di una verifica del tutto estrinseca, e dunque non di merito, in relazione alla contemporanea sussistenza di voci attive e passive; considerato che l iscrizione della cessazione della società è intervenuta in difetto dei presupposti di legge; ritenuto, dunque, che ai sensi dell art c.c. deve essere disposta la cancellazione dell iscrizione, eseguita in data 31 luglio 2015, relativa alla cessazione della società Beta S.r.l. in liquidazione; p.q.m. visto l art c.c., dispone la cancellazione dell iscrizione, eseguita in data 31 luglio 2015, relativa alla cessazione della società Beta S.r.l. in liquidazione; Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito. Roma, 18 aprile 2016 Il Giudice del registro delle imprese (dott. Guido Romano) 7 / 8

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