Gruppo Buffetti S.p.A. Largo dei Caduti di El Alamein, ROMA

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1 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO...3 Tabella IRPEF Tabella addizionali regionali 2015/ Tabella addizionali comunali 2015/ GESTIONE DEL PERSONALE Revisione UPD Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE...6 Riforma ammortizzatori sociali...8 Elenco addetti all unità produttiva interessata da CIG...24 Aliquote contributive con data di decorrenza...30 Fondi di solidarietà residuali Soglia dimensionale...34 Elemento perequativo...36 Precisazioni Agenzia delle Entrate per Qu.I.R Congedo straordinario...40 Conguaglio FISCALE...42 Conguaglio IVS...46 Conguaglio versamenti TFR al fondo tesoreria...48 Calcolo del TFR annuale...49 Operazioni di chiusura anno 2015 ed inizio Azzeramento progressivi annuali...52 Interventi vari...55 Busta paga...55 Scheda dipendente...56 Rilevazione costi singolo dipendente...56 Stampa detrazioni d imposta...57 Tabella eventi...57 Buste non pagate...57 Stampa libro unico...58 Pagina 1 di 86

2 CASSA EDILE Rev UPDATE Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE...59 GESTIONE PARASUBORDINATI Revisione UPD Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE...61 Conguaglio FISCALE...62 Operazioni di chiusura anno 2015 ed inizio Azzeramento progressivi annuali...66 Interventi vari...68 Busta paga...68 Stampa detrazioni d imposta...68 Stampa libro unico del lavoro...68 MENSILIZZAZIONE TELEMATICA Rev UPDATE Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE...69 Ex ENPALS - Precisazioni sulla valorizzazione di alcuni campi...70 Versione allegato al documento tecnico UniEmens...78 Versione 3.2 allegato al documento tecnico UniEmens...79 E.BI.PRO. Messaggio INPS n del 27/10/ Gestore file telematico UniEmens...84 Pagina 2 di 86

3 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Modulo Versione corrente Versione minima Librerie Modulo base Gestione del personale Gestione agricoli Presenze/Libro unico per aziende Cassa edile Cassa marittima Lavoratori a domicilio PAG Lavoratori dello spettacolo Scadenze periodiche Gestione parasubordinati SUB Lavoratori dello spettacolo Budget del personale Comunicazioni agli enti Mensilizzazione telematica Denuncia mensile analitica Il Codice identificativo dell Aggiornamento è A Pagina 3 di 86

4 Tabella IRPEF 2016 E stata inserita la tabella IRPEF Tabella addizionali regionali 2015/2016 Inserite le tabelle Per il 2015 sono state apportate le seguenti modifiche: CALABRIA, Tipologia calcolo = 1 Lav. dipendente Imponibile IRPEF annuale % Da A ,99 1,73 LAZIO, Tipologia calcolo = 2 Lav. dipendente con soggetto disabile Imponibile IRPEF annuale % Da a ,00 1,73 LAZIO, Tipologia calcolo = 4 Lav. dipendente con limite e fasce di reddito Imponibile IRPEF annuale % Da a ,00 1, ,00 1, , ,99 3,33 LAZIO, Tipologia calcolo = 6 Lav. dipendente con figli a carico Imponibile IRPEF annuale % Da a ,00 1,73 MOLISE, Tipologia calcolo = 1 Lav. dipendente Imponibile IRPEF annuale % Da A ,00 2, , ,00 2, , ,00 2, , ,00 2, , ,99 2,63 PUGLIA Modificate le esenzioni. VENETO Eliminate tipologie di calcolo 5 e 6 poiché identiche alla tipologia 1. Pagina 4 di 86

5 Tabella addizionali comunali 2015/2016 Sono state aggiornate le aliquote relative alle addizionali comunali in base a quanto pubblicato nel sito del Ministero delle Finanze alla data del 14/12/2015 ( Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: Lavori di servizio Aggiornamenti Addizionali comunali Pagina 5 di 86

6 GESTIONE DEL PERSONALE Revisione UPD Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE Di seguito si elencano i lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell ordine riportato, dopo aver eseguito il presente aggiornamento: 1. Adeguamento archivi; 2. Aggiornamento tabelle. Adeguamento archivi A seguire le principali fasi di adeguamento: Manutenzione Tabella indici ISTAT Tabella qualifiche Calendario Motivazione Inserito l indice ISTAT di Settembre (1,125) ed Ottobre (1,390187); Adeguate le tabelle qualifiche in base alla riforma degli ammortizzatori sociali (vedi apposito paragrafo); Creato il calendario 2016, Settimana corta/lunga. Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: Lavori di servizio Adeguamenti Archivi paghe Aggiornamento tabelle A seguire le tabelle da aggiornare: Manutenzione Tabella causali Motivazione Inserite le seguenti causali: 937 Elemento perequativo; 938 Elemento economico garanzia. Inserita la causale con personalizzazione ASSANZ per gestire le ore di permesso non retribuito sanzionabili da riportare sul MUT. Tabella codici DM10 Inseriti i seguenti codici: W433, F503 e G706, come da documento tecnico UniEmens versione 3.1.4; W4320 e L701, come da documento tecnico UniEmens versione Pagina 6 di 86

7 3.2.0; L242, L243, L244, L245 per il recupero degli sgravi aziendali e territoriali contrattazione secondo livello; Tabella enti bilaterali Tabella fondi assistenziali Inserire le tabelle: 5 EBIPRO; 6 WILA. Inserire le tabelle: 12 Fondo FAST (per cambio contribuzione); 60 Sanità Portieri 61 WILA. NB La tabella 61 WILA, è stata passata con la sola quota WILA, ovvero 3,50 euro come contributo c/azienda. Per chi versa già una quota a San.Arti e contestualmente deve versare un ulteriore quota al fondo WILA, dovrà aggiungere la quota WILA alla contribuzione San.Arti all interno della relativa tabella. Tabella qualifiche Inserite le qualifiche per tutti i settori mancanti. Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: Lavori di servizio Aggiornamento tabelle Attenzione!! E possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche. Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle. Pagina 7 di 86

8 Riforma ammortizzatori sociali D.Lgs. n. 148/ Circolari n. 24 e 30/2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Circolare INPS n.197 del 2/12/2015 Entrata in vigore Il Decreto Legislativo n. 148 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/9/2015, Serie generale, ed è entrato in vigore il 24/9/2015. Ai nuovi trattamenti per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 Settembre 2015, si applicano le nuove disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni. Sui trattamenti in essere a tale data non si applicano le nuove disposizioni. La circolare n. 30 del Ministero del Lavoro conferma che anche su eventuali istanze di proroga di eventi già in essere al 24/9/2015 si applicano le regole precedenti all entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015. Di seguito si elencano le disposizioni principali contenute nei provvedimenti in oggetto, distinte in: Disposizioni in comune tra CIG e CIGS; CIGO Cassa integrazioni ORDINARIA; CIGS Cassa integrazioni STRAORDINARIA. Campo di applicazione Disposizioni in comune tra CIGO e CIGS Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Sono esclusi: i dirigenti; i lavoratori a domicilio; lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; lavoratori assunti con contratto di alta formazione e ricerca; La prima importante novità è proprio l inclusione dei lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Pagina 8 di 86

9 Anzianità di effettivo lavoro Tutti i lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale devono possedere, presso l unità operativa per la quale è richiesto il trattamento, un anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività, ecc. Tale requisito non va applicato nei casi di CIGO oggettivamente non evitabili del settore industria, ivi compreso il settore edile, lapidei ed affini Apprendisti Come già detto, nei riguardi dei soli apprendisti con contratto professionalizzante, sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. La circolare INPS n. 197, in proposito, stabilisce che: gli apprendisti alle dipendente di imprese destinatarie della sola CIGO, sono destinatari, esclusivamente, dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria; gli apprendisti alle dipendente di imprese destinatarie della sola CIGS, sono destinatari di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale; gli apprendisti alle dipendente di imprese destinatarie sia della CIGO, che della CIGS sono destinatari, esclusivamente, dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria; Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n In sostanza, i contributi di finanziamento della CIG o della CIGS sono sempre dovuti, anche per i lavoratori per i quali il datore di lavoro beneficia dello sgravio del 100% riconosciuto a coloro che occupano fino a nove addetti, per contratti di apprendistato stipulati entro il 31 dicembre 2016 nei primi tre anni di contratto. La sospensione dal lavoro o la riduzione ha effetto sulla durata del contratto, infatti, il contratto di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Attenzione!! Con successivo messaggio/circolare, l INPS fisserà le modalità di conguaglio della contribuzione dovuta nei mesi decorsi dall entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015. Pagina 9 di 86

10 Misura Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese tra zero e il limite dell orario contrattuale (che se previsto dal CCNL può anche essere superiore a 40 ore settimanali). Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i limiti di cui al comma 1, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato. Detto trattamento è soggetto ai massimi mensili, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive. Gli importi massimi di cui sopra devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Durata Per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria non può superare la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile. Per la determinazione del quinquennio mobile di cui sopra non si prendono in considerazione le settimane anteriori al 24/9/2015. In pratica, occorrerà considerare la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si considereranno le 259 settimane precedenti (quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto. Tale conteggio si riproporrà per ogni altra ulteriore settimana di trattamento richiesto. Unità produttiva Il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di unità produttiva. L unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di Pagina 10 di 86

11 un attività idonea a realizzare l intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Quindi l unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva. Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l installazione di impianti. Il numero progressivo dell unità produttiva rilasciato dall Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. Nell ipotesi in cui vi sia un unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell apposito campo sarà uguale a 0 (zero). Attenzione!! Con successivo messaggio, l INPS fornirà le istruzioni per la completa gestione dell unità produttiva, dal censimento, alla validazione ed esposizione nelle domande di concessione CIG e dei flussi UniEmens. Contributo addizionale La riforma del sistema di finanziamento ha interessato in particolare il contributo addizionale che deve essere versato dalle aziende che utilizzano effettivamente la Cassa integrazione, comprese le aziende che chiedono la CIGS per contratto di solidarietà, in passato escluse dal versamento. La misura della nuova contribuzione addizionale è pari al: 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile. Pagina 11 di 86

12 Anche in questo caso si fa riferimento al quinquennio mobile in modo da colpire più pesantemente le aziende che fanno maggiormente uso di cassa integrazione. Il contributo addizionale è calcolato sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate. Anche nel nuovo sistema, è stato confermato l esonero dal versamento del contributo addizionale quando l integrazione salariale è autorizzata per eventi cosiddetti "oggettivamente non evitabili", vale a dire in presenza di causali determinate da casi fortuiti, improvvisi e non prevedibili, per i quali risulti evidente la forza maggiore e, pertanto, non rientranti nel rischio di impresa. Ricordiamo che in precedenza, il contributo addizionale era dovuto nelle seguenti misure: 4% per la CIG ordinaria chiesta dalle aziende industriali fino a 50 dipendenti; 8% per le richieste di CIG per le aziende con oltre 50 dipendenti; 5% per le aziende del settore edile e lapideo, a prescindere dal numero dei dipendenti; 3% per la CIG straordinaria chiesta dalle aziende industriali fino a 50 dipendenti; 4,5% per le richieste di CIGS per le aziende con oltre 50 dipendenti ed era applicato sull importo chiesto a rimborso. Pagamento della cassa integrazione Attenzione!! Con successivo messaggio/circolare, l INPS fornirà le istruzioni per il calcolo del contributo. Il trattamento di integrazione salariale, di norma, viene anticipato dal datore di lavoro che lo conguaglia con i contributi dovuti nel mese. Il conguaglio o la richiesta di rimborso devono essere effettuati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. La disposizione si applica anche alle autorizzazioni già concesse ma non ancora concluse, qualora siano già concluse i datori di lavoro hanno sei mesi di tempo dal 24 settembre 2015 per il conguaglio. Il termine dei sei mesi è un termine di decadenza. Pagina 12 di 86

13 Altra novità! Il termine di rimborso degli importi di integrazione salariale anticipato dal datore di lavoro si riduce a sei mesi. Pagamento diretto da parte dell INPS In caso di serie e comprovate difficoltà economiche, il datore di lavoro può chiedere che il pagamento della CIG ordinaria sia fatto direttamente dall INPS. Nel caso invece della CIG straordinaria sarà il Ministero del lavoro ad autorizzare il pagamento diretto contestualmente alla concessione del trattamento di CIGS. Accredito contributi figurativi I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, senza limiti di durata nell arco della vita lavorativa. Per tali periodi, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. L importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi (art. 40 Legge , n. 183). Aziende destinatarie CIGO Cassa integrazione ORDINARIA L art. 10 illustra l ambito di applicazione oggettivo delle imprese soggette alla disciplina e ai relativi obblighi contributivi in materia di integrazione salariale ordinaria, riunendo in un unica elencazione le aziende dei vari settori. Le integrazioni salariali ordinarie, pertanto, si applicano a: imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; imprese dell industria boschiva, forestale e del tabacco; cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a Pagina 13 di 86

14 tempo indeterminato; imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; imprese addette all armamento ferroviario; imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; imprese industriali e artigiane dell edilizia e affini; imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. Causali L articolo 11 enuncia le causali in forza delle quali è dovuta l integrazione salariale ordinarie alle imprese di cui all art. 10 sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto: 1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; 2. situazioni temporanee di mercato. Le causali denotano ancora che la CIGO è un ammortizzatore al quale si può ricorrere per crisi di breve durata e di natura transitoria, che presuppongono la ripresa dell attività lavorativa. Durata Riguardo alla durata viene confermata la preesistente disciplina normativa, ovvero il limite massimo delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile. Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015, non essendo modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie. Come in passato, l art. 12, comma 4, del decreto legislativo in argomento prevede per le imprese elencate dall art. 10, lett. da a) a l), che gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio. Pagina 14 di 86

15 Per il carattere speciale di questa regola di computo relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della CIGO, si ritiene che la stessa non possa essere estesa alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile. Contributo per il finanziamento della CIGO Il contributo di finanziamento della CIG ordinaria è stato mediamente ridotto del 10%. Le aliquote di finanziamento sono differenziate in relazione alle dimensioni aziendali prevedendo una aliquota maggiorata al superamento dei 50 dipendenti. Le nuove aliquote, sono: Settori Aliquote precedenti Aliquote attuali Imprese industriali non edili e lapidee fino a 50 dipendenti Imprese industriali non edili e lapidee con più di 50 dipendenti 1,90% 1,70% 2,20% 2,00% Industria e Artigianato edile - Operai 5,20% 4,70% Industria e Artigianato edile fino a 50 dipendenti Impiegati Industria e Artigianato edile con più di 50 dipendenti Impiegati 1,90% 1,70% 2,20% 2,00% Industria e Artigianato lapideo - Operai 3,70% 3,30% Industria e Artigianato lapideo fino a 50 dipendenti Impiegati Industria e Artigianato lapideo con più di 50 dipendenti Impiegati 1,90% 1,70% 2,20% 2,00% Per il conteggio del limite dei 50 dipendenti si deve tenere conto di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti, in passato esclusi dal conteggio. I lavoratori part-time vanno conteggiati in proporzione all orario di lavoro prestato. Il limite dei 50 dipendenti deve essere verificato al 1 gennaio di ciascun anno sulla media dei dipendenti avuti nell anno solare precedente. Per le aziende di nuova costituzione, per il controllo del requisito occupazionale si tiene conto dei dipendenti della prima denuncia; per gli anni successivi, qualora il numero dei dipendenti nell anno solare precedente si sia mantenuto sotto il limite della media dei 50 dipendenti, nessun adempimento è richiesto al datore di lavoro. Se è stato superato il numero medio dei 50 dipendenti nell anno solare, il datore di lavoro è tenuto a presentare, entro il 28 febbraio dell anno successivo, una dichiarazione attestante il numero dei dipendenti Pagina 15 di 86

16 occupati (Circ. n. 89 del ). Le nuove aliquote contributive si applicano a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 (SETTEMBRE 2015), le eventuali differenze a credito delle aziende saranno definite secondo la prassi in uso, ovvero tramite l emissione di note di rettifica a credito. Domanda Il procedimento di presentazione della domanda presenta importanti novità, destinate ad avere un significativo impatto operativo. La domanda, infatti, in base all art. 15, deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Circa i termini di presentazione dell istanza all INPS, è previsto il nuovo termine di 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa. Nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. L istanza, da inviarsi in via esclusivamente telematica, deve quindi pervenire entro il suddetto termine: nei casi di tardiva presentazione l eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all integrazione salariale non percepita. Peraltro, i limiti interni fissati nell ambito della revisione delle durate, che prescrivono di non superare, con l autorizzazione, un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, e il controllo sull anzianità lavorativa, impongono informazioni dettagliate sui lavoratori dell unità produttiva interessata dalla CIGO. Pertanto, in considerazione dell immediata entrata in vigore del decreto, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l Istituto consente l invio in allegato alla domanda di un file in formato CSV contenente le informazioni relative ai lavoratori precedentemente indicate. Pagina 16 di 86

17 Tale allegato, in via transitoria, potrà essere trasmesso anche successivamente all invio della domanda. L istruttoria dell istanza da parte dell Istituto potrà avere inizio, comunque, solamente dopo la ricezione del suddetto allegato. Ciò al fine di consentire che le istanze presentate dall azienda siano complete, sin dalla data di entrata in vigore del decreto - per eventi successivi a tale data - dell elenco dei lavoratori con i dati necessari in base alle innovazioni introdotte dalla riforma. In particolare, in attesa dell implementazione dei controlli automatizzati, la sede competente all istruttoria dovrà verificare il requisito dell anzianità di effettivo lavoro, per quei lavoratori che, in base ai dati forniti col predetto tracciato, risultino avere un anzianità nell unità produttiva inferiore al semestre. Circa il termine di presentazione delle istanze è considerato, in attesa dell implementazione delle procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento il lunedì della prima settimana richiesta. Qualora il primo giorno di sospensione non coincida con il lunedì, l azienda, ai fini dell osservanza dei termini perentori di presentazione dell istanza, potrà indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione. Altra importante novità riguarda la competenza a decidere circa la concessione delle integrazioni salariali ordinarie: infatti, anche nell ottica di una semplificazione delle procedure, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla sede dell INPS territorialmente competente. Pertanto, dalla suddetta data, i direttori di sede (o dirigente delegato) avranno l esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO. La fase istruttoria continuerà a seguire lo stesso iter e ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti. È demandata ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la definizione dei criteri di valutazione delle domande di concessione, cui seguiranno ulteriori istruzioni alle Sedi. Pagina 17 di 86

18 Contributo per il finanziamento della CIGS CIGS Cassa integrazione STRAORDINARIA E' stata confermata la misura del precedente contributo che si attesta, quindi, allo 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell'impresa e 0,30 per cento a carico del lavoratore. Aliquote precedenti Aliquote attuali 0,90% 0,90% Contratti di solidarietà L articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 148/2015 individua, tra l altro, il contratto di solidarietà, come una delle causali d intervento per l accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria. I contratti di solidarietà di tipo A perdono autonomia normativa, di conseguenza non dovranno più essere applicati i precedenti criteri di calcolo del trattamento di integrazione salariale, ma sarà applicato l algoritmo di calcolo della CIGS, che prevede l applicazione dei massimali, di una diversa percentuale (80%), del pagamento del contributo addizionale. Aliquote contributive Implementazioni Le aliquote contributive in vigore per i settori per i quali trova applicazione la CIGO, sono state rideterminate, tramite adeguamento archivi, in base al seguente schema: 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti, in luogo dell 1,90 per cento; 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti, in luogo del 2,20 per cento; 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell industria e artigianato edile, in luogo del 5,20 per cento; 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell industria e artigianato lapidei, in luogo del 3,70 per cento; 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti, in luogo dell 1,90 per cento; 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti, in luogo dell 2,20 per cento; Pagina 18 di 86

19 Sarà verificata la corrispondenza tra la nuova tabella identificativo settore e la vecchia, controllando l aliquota totale e dipendente presente in qualifica e l aliquota totale e dipendente presente all interno della nuova tabella identificativo settore. Se uguali, sarà attribuita la nuova tabella (la procedura terrà conto di eventuali qualifiche con aliquota totale non nettizzata). Il controllo sulle aliquote totali e dipendente, sarà eseguito anche in assenza della vecchia tabella identificativo settore. Qualora non vi sia certezza assoluta della corrispondenza tra precedente e attuale tabella identificativo settore, ad esempio, nei casi di aliquota totale e dipendente uguale per più settori contributivi (39,87% in vigore sia per gli Operai Industria fino a 15 dipendenti, che per gli Operai Coop. 602/70 non iscritti albo informatico Industria), nessuna nuova tabella identificativo settore sarà associata alla qualifica e di conseguenza nessuna variazione di aliquota sarà eseguita. Tale condizione sarà segnalata, a fine adeguamento, da apposito report a video che elencherà le sole qualifiche utilizzate dallo studio. Anche in fase di immissione della busta paga, sarà controllata la presenza della nuova tabella identificativo settore all interno delle qualifiche utilizzate. L assenza di tale tabella sarà segnalata dal seguente messaggio di attenzione non bloccante: Il messaggio, volutamente, resterà attivo fintantoché l utente non inserirà la tabella identificativo settore alle relative qualifiche. Attenzione!! Come già detto, per tutte le qualifiche per le quali viene attivato il suddetto messaggio di attenzione, evidentemente, l adeguamento archivi non è riuscito ad assegnare la nuova tabella identificativo settore, quindi nessuna variazione di percentuale è stata eseguita e le aliquote sono Pagina 19 di 86

20 rimaste quelle antecedenti al D. Lgs.148/2015. L utente, in questo caso, DEVE manualmente inserire la nuova tabella identificativo settore alle qualifiche utilizzate, prima di eseguire l elaborazione della busta paga. Di contro, nel caso di utenti che avessero già elaborato le buste base di dicembre con aliquote antecedenti al D. Lgs.148/2015 (con precedente aggiornamento), prima del calcolo della denuncia UnieMens e dei relativi versamenti in delega, occorrerà associare alle qualifiche utilizzate la nuova tabella identificativo settore ed eseguire subito dopo la Ricostruzione della percentuale totale INPS Busta paga. Se non eseguito quanto sopra, i versamenti saranno eseguiti con precedente aliquota. Infine, ricordiamo la presenza del lavoro di Stampa qualifiche utilizzate, posto alla seguente chiamata a menù: Tabelle Tabelle paghe Stampe Qualifiche Qualifiche utilizzate Tramite il quale saranno elencate tutte le qualifiche utilizzate dallo studio, in modo che l utente possa modificare in modo mirato solo le qualifiche utilizzate. Costi mensili Eventi di CIG Non appena l Istituto chiarirà definitivamente le modalità di calcolo delle somme a credito dovute per i mesi pregressi, per i quali si è applicata un aliquota datoriale più alta, saranno automaticamente ricalcolati i costi mensili tramite apposita ricostruzione. Nella pagina che si attiva automaticamente alla conferma di una causale di CIG è stata inserita la casella Istanza a decorrere dal 24/9/2015, con la quale saranno identificati tutti gli eventi la cui istanza decorre dal 24/9/2015 e per i quali, di conseguenza, vanno applicate le nuove regole stabilite dal decreto legislativo 148/2015 relativo alla riforma degli ammortizzatori sociali. Detta casella non ha alcuna ripercussione nello sviluppo della CIG in busta paga, l algoritmo di calcolo, infatti, resta lo stesso anche con Pagina 20 di 86

21 l avvento del decreto legislativo 148. In fase di calcolo UniEmens, per gli eventi per i quali risulta selezionata la casella Istanza a decorrere dal 24/9/2015, sarà eseguito il calcolo del contributo addizionale in base alla nuova riforma. NB La suddetta casella è stata inserita anche all interno della gestione degli eventi di CIG. Eventi di Solidarietà Nella pagina che si attiva automaticamente alla conferma di una causale di Solidarietà è stata inserita la casella Istanza a decorrere dal 24/9/2015, con la quale saranno identificati tutti gli eventi la cui istanza decorre dal 24/9/2015 e per i quali, di conseguenza, vanno applicate le nuove regole stabilite dal decreto legislativo 148/2015 relativo alla riforma degli ammortizzatori sociali. Rispetto agli eventi di CIG precedentemente trattati, per i contratti di solidarietà si è reso necessario modificare completamente l algoritmo di calcolo che adesso, sarà in tutto e per tutto uguale a quello della CIG. In pratica, selezionando la casella Istanza a decorrere dal 24/9/2015, l integrazione salariale per contratti di solidarietà sarà calcolata allo stesso modo di come avviene il calcolo della CIG, ovvero: Terrà conto dei massimali in base alla retribuzione lorda comprensiva dei ratei; La percentuale di integrazione sarà l 80% al netto della quota apprendisti; Per i dipendenti mensilizzati, il trattamento orario sarà determinato in base alle ore lavorabili del mese, festività comprese, ecc. In fase di calcolo UniEmens, per gli eventi per i quali risulta selezionata la casella Istanza a decorrere dal 24/9/2015, sarà eseguito il calcolo del contributo addizionale in base alla nuova riforma. Log calcoli Ricordiamo la presenza della funzione di log Visualizza calcoli con la quale è possibile visionare, passo per passo, il calcolo svolto dalla procedura per determinare il trattamento di integrazione salariale. Pagina 21 di 86

22 NB Si ricorda, inoltre, la presenza del link Info calcolo CIG attraverso il quale è possibile consultare il flusso operativo Calcolo della CIG in busta paga per conoscere, in dettaglio, l intera gestione. Pagina 22 di 86

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24 Elenco addetti all unità produttiva interessata da CIG Messaggio INPS n del 24/9/2015 Circolare INPS n.197 del 2/12/2015 È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 settembre 2015 il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, in attuazione della delega di cui all art. 1, c. 2, lett. a), punto 7, della legge 183/2014, ha riordinato la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in un Testo Unico. Il decreto contiene importanti novità in materia di Cassa integrazione Guadagni Ordinaria e di Fondi di solidarietà. Al fine di assicurare la continuità dei servizi si forniscono le seguenti prime istruzioni. Le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell attività lavorativa precedenti alla giornata odierna, 24 settembre, data di entrata in vigore del decreto, potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le consuete modalità, previste nella previgente disciplina. Le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi a partire dalla data odierna, dovranno, invece, seguire la nuova disciplina. In particolare, la novella legislativa prevede che le domande siano corredate dall elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di orario nonché dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale: a tal fine i datori di lavoro dovranno allegare un file in formato CSV contenente alcuni dati sugli addetti alla Unità Produttiva interessata. I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documento presente sul sito INPS, servizi online, servizi per aziende e consulenti, CIG Ordinaria, Flusso web, link Documentazione alla voce Tracciato per invio beneficiari ovvero per quanto riguarda i Fondi di Solidarietà link Invio domande fondi di solidarietà area di download, nella cartella.zip allegati in formato.pdf, documento: Tracciato per invio beneficiari. Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l elenco degli addetti alla Unità Produttiva potrà essere fornito anche in una fase successiva all invio della domanda. Elenco addetti unità produttiva Implementazioni E stato predisposto il lavoro in oggetto posto alla seguente chiamata a menù: Lavori su più aziende CIG Elenco addetti alla Unità Produttiva Pagina 24 di 86

25 Con tale lavoro sarà possibile creare un file CSV di accompagnamento alla domanda di CIG in base alla nuova normativa sugli ammortizzatori sociali. Funzionamento Dopo la selezione dell azienda, sarà visualizzata la pagina sotto: Contenente i seguenti campi: Anno/Mese Anno e mese da riportare all interno del file CSV; Posizione INPS Centro di costo Unità operativa Posizione INPS azienda; Nel caso in cui le singole unità produttive siano state gestite tramite i centri di costo, indicandone uno saranno filtrati i soli dipendenti associati a quel determinato centro di costo; L eventuale unità operativa da specificare in modo da filtrare i soli dipendenti associati a quella determinata unità (il campo Unità operativa è posto all interno della sezione Dati INPS della scheda del dipendente e successivamente riportato in busta paga); Dopo la conferma della suddetta pagina, sarà sempre visualizzato l elenco dei dipendenti, ovvero: Pagina 25 di 86

26 NB Ricordiamo che il file CSV è di completamento alla domanda di CIG e di fatto, non è altro che la mera elencazione dei dipendenti facenti parte all unità produttiva interessata alla CIG. L elenco dei dipendenti coinvolge tutti i dipendenti dell unità produttiva sia quelli per i quali viene richiesta la CIG sia quelli per i quali non viene richiesta. Nella parte destra della suddetta pagina sono indicate le seguenti caselle, che l utente dovrà manualmente compilare: In CIG Rid. orario maggiore del 50% Da riportare Orario medio La casella sarà automaticamente selezionata con Modalità riporto = A, qualora al dipendente sia stato associato l evento di CIG selezionato nella pagina delle opzioni, altrimenti la casella sarà lasciata vuota. La casella sarà sempre deselezionata. Questa informazione è necessario per sapere se l ente deve inviare i dati del dipendente al Centro per l impiego per l applicazione di eventuali politiche attive. L utente dovrà selezionarla qualora il lavoratore rientri nella casistica descritta; La casella sarà sempre selezionata e identifica se il dipendente va riportato o meno all interno del file CSV. Si tratta dell'orario medio contrattuale del singolo lavoratore a prescindere dal fatto di essere in part-time. Si calcola facendo la media aritmetica su 6 mensilità dell'orario contrattuale di ogni mese. Ad esempio se il lavoratore ha un orario contrattuale 3000 per 1 mese in part-time 50% e 5 mesi di Full- Time 3600, l'orario contrattuale medio sarà L'orario deve essere espresso con la notazione HHDD, dove HH sono le ore e DD sono i centesimi di ora (cioè 3650 equivale a 36 ore e mezzo, 3675 equivale a 36 ore e 45 minuti). Pagina 26 di 86

27 % media PT Si tratta della percentuale media di part-time del semestre precedente. Si calcola facendo la media aritmetica su 6 mensilità della percentuale di part-time di ogni mese. Ad esempio se il lavoratore ha lavorato 3 mesi in parttime 80% e 2 mesi in Part-Time 55% ed un mese in Full-Time (100%) la percentuale media di part-time sarà 75%. Presenza mesi Si tratta dei mesi di calendario (max 6) per i quali il lavoratore è stato in carico alla unità produttiva nel semestre precedente. Il lavoratore è considerato in carico alla unità produttiva per un mese anche se vi ha lavorato un solo giorno nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario. In tale caso lo stesso lavoratore non potrà essere valorizzato, successivamente, per lo stesso mese su un'altra unità produttiva della medesima azienda agli stessi fini. Presenza coefficienti Totale ore lavorabili Di cui 1/3 Per questo campo si aspettano ancora le specifiche di calcolo da parte dell Ente Per questo campo si aspettano ancora le specifiche di calcolo da parte dell Ente. Per questo campo si aspettano ancora le specifiche di calcolo da parte dell Ente. Di seguito il tracciato record del file CSV con l elencazione dei campi principali al suo interno: Pagina 27 di 86

28 Qualifica Sarà indicato uno dei seguenti valori: I O A X Impiegato Operaio Apprendista Altro Interessato da CIG Orario medio contrattuale effettuato sulle UP nel semestre Percentuale media parttime Mesi di presenza sulla UP nel semestre precedente Giorni di ferie da fruire dell anno precedente E stata programmata riduzione di orario superiore a 50% nei 12 mesi precedenti Sarà riportato il contenuto della casella In CIG della pagina contenente l elenco dei dipendenti; Sarà riportato il contenuto del campo Orario medio della pagina contenente l elenco dei dipendenti Sarà riportato il contenuto del campo % media PT della pagina contenente l elenco dei dipendenti; Sarà riportato il contenuto del campo Presenza mesi della pagina contenente l elenco dei dipendenti; Identifica il numero dei giorni di ferie ancora da fruire e riferite all anno precedente quello di richiesta della CIG; Sarà riportato il contenuto della casella Rid. orario maggiore del 50% della pagina contenente l elenco dei dipendenti. Pagina 28 di 86

29 NB Con i prossimi aggiornamenti all attuale gestione manuale, sarà affiancata la gestione automatica del file CSV. Pagina 29 di 86

30 Aliquote contributive con data di decorrenza Anche in considerazione delle nuove disposizioni contenute all interno della Riforma degli ammortizzatori sociali (diminuzione dell aliquota CIG c/azienda), con il presente aggiornamento è stata completamente rivisitata la tabella qualifiche e la tabella identificativo settore allo scopo di gestire l applicazione delle aliquote contributive in base alla decorrenza. In particolare, sono stati eseguiti i seguenti interventi strutturali: Nuova tabella identificativo settore Dismessa la precedente tabella identificativo settore. E stata inserita una nuova tabella identificativo settore, posta, come la precedente, alla medesima chiamata a menù, ovvero: Tabelle Tabelle paghe Qualifiche Identificativo settore La tabella, non più modificabile dall utente, è stata precaricata con tutti i settori contributivi (Industria, Commercio, ecc.). Per ciascun settore, sono stati inseriti i relativi codici CSC/CA e le qualifiche di riferimento, ovvero Operai, Impiegati, Dirigenti, ecc. Inoltre, per ciascuna qualifica di riferimento sono state inserite le relative aliquote (aggiornate in base alle nuove aliquote CIG previste dalla riforma sugli ammortizzatori sociali) e per ciascuna aliquota è stata prevista la relativa scomposizione contributiva. Graficamente, la tabella è così composta: Pagina 30 di 86

31 Come già detto, ciascun settore è stato scomposto nelle qualifiche di riferimento, con ulteriore distinzione in base al numero dei dipendenti in forza (fino a 15, da 16 a 50 dipendenti, oltre 50, ecc.). E stata predisposta una data di Decorrenza, che identifica la data a partire dalla quale saranno utilizzate le nuove aliquote contributive (1/12/2015). La data di Entrata in vigore, invece, identifica il periodo di entrata in vigore della norma che ha modificato le aliquote contributive (Settembre 2015). Per le aliquote totale e c/dipendente è stata prevista la scomposizione contributiva in tutti gli istituti che le compongono, ovvero: Accanto a ciascuna aliquota Totale e c/dipendente, è stata inserita la casella Esenzione che identifica se la relativa percentuale è esentabile in presenza di leggi che prevedono esenzioni contributive. Pagina 31 di 86

32 Tabella qualifiche NB La tabella è stata precaricata con le aliquote previste dalla riforma degli ammortizzatori sociali (diminuzione della percentuale di CIGO), inoltre per alcuni settori contributivi, come ad esempio, le cooperative DPR 602/70, sono state altresì inserite le aliquote in vigore all 1/1/2016 e all 1/1/2017 in virtù del graduale allineamento delle aliquote ASpI (Circolare INPS n. 140/2012). La tabella è stata rivisitata. Dalla tabella identificativo settore associata alla qualifica saranno riportati il CSC/CA e le relative aliquote contributive non modificabili dall utente. Inserendo una percentuale di esenzione INPS, ad esclusione della % Dipendente, le altre percentuali saranno automaticamente esonerate in base all impostazione delle caselle Esenzione sopra evidenziate, presenti all interno della tabella Identificativo settore associata alla qualifica. Se alla qualifica non è stata associata alcuna tabella identificativo settore, le percentuali contributive visualizzate saranno quelle preesistenti, ovvero quelle indicate in corrispondenza della sezione Aliquote. Scheda anagrafica In corrispondenza del campo Qualifica posto all interno della sezione Dati contrattuali, è stata inserita in una funzione di ricerca della qualifica tramite il tasto funzione F3 Lista per CSC/CA aziendale. In pratica, saranno filtrate le sole qualifiche aventi il medesimo CSC indicato in corrispondenza dei campi CSC della sezione Notizie INPS della posizione INPS associata al dipendente. Busta paga Estrema rilevanza assume la data inserita in corrispondenza del campo Data presente nella pagina d inserimento della busta paga e sotto evidenziata: Pagina 32 di 86

33 In base alla data inserita, la procedura verificherà la Decorrenza all interno della tabella identificativo settore associata alla qualifica, utilizzando le relative aliquote. Qualora non venga trovata una Decorrenza utile, sarà utilizzata la Decorrenza più lontana. Qualora non ci sia alcuna tabella identificativo settore associata alla qualifica, saranno utilizzate le aliquote presenti in tabella qualifiche. Pagina 33 di 86

34 Fondi di solidarietà residuali Soglia dimensionale Circolare INPS n. 104 del 21/5/2015 Circolare INPS n. 90 del 6/5/2015 Circolare INPS n. 100 del 2/9/2014 Il contributo è mensilmente dovuto solo dalle imprese che hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente. La verifica del requisito dimensionale deve essere eseguita prendendo in considerazione il numero medio dei lavoratori presenti nei sei mesi precedenti al mese di elaborazione delle buste. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time sono conteggiati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall articolo 6 del decreto legge n. 61/2000; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono computati nell organico aziendale come parti di un unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro. Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto. Parametri azienda Implementazioni All interno della sezione Fondo di solidarietà L. 92/2012 di Dati INPS è stata inserita la casella Verifica requisito dimensionale. Selezionando la casella, in immissione buste, la procedura effettuerà la verifica automatica della media occupazionale, relativa al semestre immediatamente precedente al mese in elaborazione, segnalando l'eventuale assenza del requisito dimensionale per l azienda che impiega mediamente più di 15 dipendenti. Non selezionando la casella il contributo verrà calcolato senza Pagina 34 di 86

35 effettuare nessuna verifica. Busta paga Con la suddetta casella Verifica requisito dimensionale selezionata, in elaborazione della busta paga, per qualunque mese, sarà determinata la soglia dimensionale in base alle specifiche indicate nella premessa normativa e facendo riferimento alle buste dei sei mesi precedenti (ad esempio, in elaborazione della busta di Maggio/2015, saranno lette le buste da Novembre/2014 ad Aprile/2015). Per ciascun mese, ovviamente, il dipendente sarà conteggiato solo una volta, indipendentemente dal numero di buste presenti nel mese. Se il calcolo della soglia dimensionale restituirà un valore maggiore di 15, sarà calcolato il contributo, altrimenti, nulla sarà calcolato. Con la casella Verifica requisito dimensionale non selezionata il suddetto conteggio non sarà eseguito e il contributo sarà sempre calcolato indipendentemente dal numero dei dipendenti dell azienda. Pagina 35 di 86

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