DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT 1

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1 Aggiornato al TEMI ON LINE 1 DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT 1 L ambito applicativo delle norme in materia di split payment o scissione dei pagamenti è stato notevolmente ampliato, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, a seguito delle modifiche apportate all art. 17-ter del DPR 633/72 dalle disposizioni del DL 50/2017. La portata dell istituto è ulteriormente estesa a partire dal 2018, per effetto del DL 148/2017. Mirco GAZZERA e Simonetta LA GRUTTA 2 1 PREMESSA L art. 1 co. 629 lett. b) della L n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto nell ordinamento interno un nuovo meccanismo di applicazione dell IVA denominato split payment ( scissione dei pagamenti ), in base al quale l IVA gravante su una data operazione è applicata dal fornitore al momento dell emissione della fattura di vendita e versata all Erario dall acquirente. Le norme contenute nell originaria formulazione dell art. 17-ter del DPR 633/72 prevedevano l applicazione del meccanismo dello split payment essenzialmente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi per le quali è richiesta l emissione della fattura, purché non soggette al meccanismo dell inversione contabile effettuate nei confronti di enti pubblici (P.A.), con alcune deroghe. I fornitori che effettuano prevalentemente operazioni soggette ad IVA con il meccanismo in parola maturano costantemente crediti IVA che possono essere chiesti a rimborso con cadenza sia trimestrale che annuale, istruiti ed erogati in via prioritaria. Le norme originarie derivano da una misura speciale di deroga alle disposizioni degli artt. 1 2 La presente aggiorna la Scheda , in Schede di Aggiornamento, 10, 2017, p ss. m.gazzera@eutekne.it; s.lagrutta@eutekne.it.

2 2 TEMI ON LINE 206 e 226 della direttiva n. 2006/112/CE, a fini antievasivi, autorizzata fino al dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio La misura speciale di deroga è volta a reprimere le ingenti frodi in materia di IVA, emerse dai controlli statistici, in relazione alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Come meglio si dirà nel prosieguo, l Italia, in sede di richiesta di prolungamento della durata della misura speciale di deroga, ha ritenuto fosse opportuno estenderne l ambito di applicazione alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e di alcune società quotate in Borsa. Il Consiglio UE ha concesso una nuova autorizzazione all applicazione di una misura speciale di deroga agli artt. 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE con decisione di esecuzione (UE) n. 2017/784 4, a partire dall e fino al L art. 1 del DL n ha modificato l art. 17-ter del DPR 633/72 conformemente alla nuova autorizzazione. Sostanziali e reiterate modifiche sono state apportate al decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze , che regola il funzionamento del meccanismo dello split payment. Infine, l art. 3 del DL n ha previsto un nuovo ampliamento dell ambito applicativo soggettivo delle disposizioni in tema di split payment, che diverrà efficace a partire dall AMPLIAMENTO SOGGETTIVO L art. 1 del DL n ha modificato l art. 17-ter del DPR 633/72, disponendo l applicazione del meccanismo dello split payment oltre che alle operazioni nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, come definite dall art. 1 co. 2 della L n. 196, e successive modificazioni e integrazioni anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: a) società controllate, ai sensi dell art co. 1 n. 1 e 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; b) società controllate, ai sensi dell art co. n. 1 c.c., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni; c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell art co. 1 n. 1 c.c., dalle società di cui alle lett. a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lett. d) ovvero fra i soggetti di cui all art. 1 co. 2 della L n. 196; d) società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana La decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio è stata pubblicata nella G.U. UE n. L 217, p. 7. La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio è stata pubblicata nella G.U. UE n. L 118, p. 17. Il DL 50/2017 è stato convertito, con modificazioni, dalla L n. 96. Il DL 148/2017 è stato pubblicato sulla G.U n Il DL 50/2017 è stato conv., con modificazioni, dalla L n. 96. Disciplina dello split payment

3 TEMI ON LINE 3 Le regole fin qui esposte si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall e fino al L art. 3 del DL 148/2017 ha modificato l art. 17-ter del DPR 633/72, sostituendo il relativo co. 1-bis, in base al quale le disposizioni in materia di split payment si applicano, a partire dal 2018, non soltanto alle operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 17-ter co. 1), ma anche a quelle effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; fondazioni partecipate da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; società controllate, ai sensi dell art co. 1 n. 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell art co. 1 n. 1 c.c., da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c); società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b); società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze di cui al co. 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 1.2 AMPLIAMENTO OGGETTIVO Le modifiche introdotte dal DL 50/2017 hanno determinato anche un ampliamento oggettivo, oltre che soggettivo, della portata della norma. L art. 1 co. 1 lett. c) del DL 50/1017 ha, infatti, abrogato le disposizioni del co. 2 dell art. 17-ter, secondo il quale la disciplina dello split payment non era applicabile ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. 1.3 DECORRENZA Le regole introdotte dal DL 50/2017 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura e la cui imposta è divenuta esigibile a partire dall e fino al Pertanto, a titolo esemplificativo, come confermato dall Agenzia delle Entrate con circ n. 27, 9, un operazione che si considera effettuata entro il , la cui imposta è divenuta esigibile entro tale data, non rientra nell ambito di applicazione della disciplina dello split payment introdotta dall art. 1 del DL 50/2017, anche qualora la fattura sia ricevuta dalla P.A. o dalla società acquirente in data successiva. Le regole introdotte dal DL 148/2017, invece, si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall La data ultima deve intendersi relativa all attuale formulazione della norma, prima che entrino in vigore le ulteriori modifiche introdotte dal DL 148/2017.

4 4 TEMI ON LINE 2 ITER NORMATIVO Si ripercorre nel prosieguo l iter normativo, sia a livello europeo sia a livello nazionale, brevemente anticipato nella premessa, che ha condotto alle modifiche apportate alle previsioni dell art. 17-ter del DPR 633/72 e all aggiornamento delle relative norme attuative. 2.1 ITER PRESSO GLI ORGANI DELLA UE L art. 395 par. 1 della direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio UE, deliberando all unanimità su proposta della Commissione UE, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva IVA allo scopo: di semplificare la riscossione dell IVA oppure di evitare evasioni o elusioni fiscali. In questo solco si pongono sia l autorizzazione 2015/1401, con la quale per la prima volta il Consiglio UE ha autorizzato l introduzione del meccanismo dello split payment, sia la più recente autorizzazione 2017/784 con la quale l applicazione della misura antievasione in parola è stata estesa, sia in termini soggettivi, che oggettivi. L iniziale concessione della misura di deroga per un periodo limitato ha avuto il fine di consentire l organizzazione e l attuazione di un adeguata politica di controllo e di utilizzare con la massima efficacia i dati resi disponibili a seguito dell introduzione dell obbligo di fatturazione elettronica 9. Nel giugno 2016, l Italia ha presentato una relazione 10 sui risultati dell efficacia della misura di deroga concessa all Italia dalla quale è emerso che: l introduzione del meccanismo dello split payment ha aumentato il gettito IVA e tale aumento si è verificato in misura superiore rispetto a quanto stimato al momento dell entrata in vigore della norma antielusiva; non si sono avuti effetti negativi sui rimborsi dell IVA ai fornitori, poiché tali rimborsi sono stati eseguiti rispettando i parametri concordati. Tuttavia, l arco temporale di vigenza dell autorizzazione non è risultato sufficiente a completare le attività previste. Ciò anche in considerazione del fatto che, a partire dal 2017, è stato introdotto un nuovo strumento di controllo l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle relative note di variazione e delle bollette doganali 11 ancora in fase di avviamento all atto della richiesta di autorizzazione 12. Inoltre, dall analisi dei dati statistici, sono emersi casi di evasione fiscale nel settore delle forniture a società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni (sia centrali che locali) e ad un ristretto gruppo di società quotate in Borsa. 9 L obbligo generalizzato di certificare mediante emissione della fattura elettronica le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di tutte le P.A. è previsto dall art. 1 co della L. 244/2007 e decorre dal (art. 6 del DM n. 55, come modificato dall art. 25 co. 1 del DL n. 66). 10 La relazione è stata presentata in ottemperanza agli obblighi previsti dall art. 3, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/ L adempimento è stato introdotto dall art. 4 co. 1 del DL 193/ Per completezza si riporta che l art. 4 co. 2 del DL 193/2016 ha introdotto, a partire dal 2017, un ulteriore strumento di controllo, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Disciplina dello split payment

5 TEMI ON LINE 5 Con lettera protocollata dalla Commissione il , l Italia ha chiesto: di prorogare fino al la misura di deroga in parola; di estendere l ambito di applicazione della deroga alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dei confronti delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e nei confronti delle società quotate in Borsa incluse nell indice FTSE MIB. Date le misure di controllo supplementari introdotte a partire dall , l Italia ha assicurato che non chiederà il rinnovo della misura di deroga 14. Con riguardo al tema dei rimborsi dei crediti IVA maturati dai fornitori che pongono in essere principalmente operazioni soggette ad IVA con il meccanismo dello split payment, l Italia ha dimostrato che: il sistema dei rimborsi IVA funziona correttamente; il tempo medio di rimborso dell IVA non supera i 3 mesi. L Italia ha, inoltre, dichiarato di attendersi che le attuali norme sui rimborsi possano sopperire adeguatamente all eventuale aumento di richieste di rimborsi IVA a seguito dell ampliamento della portata della norma 15. Con lettera del , la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall Italia. Con lettera del , la Commissione ha comunicato all Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta. Il la Commissione UE ha presentato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio UE COM(2017) 169 final. La Commissione prima e il Consiglio poi hanno ritenuto che la richiesta di concessione di una misura speciale di deroga avanzata dall Italia è: proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli problemi di evasione fiscale; non comporta il rischio che l evasione si sposti in altri settori o in altri Stati membri. Il Consiglio UE ha concesso l autorizzazione con decisione di esecuzione (UE) n. 2017/784 16, limitandone però, come meglio si dirà, l efficacia al Entro 15 mesi dall entrata in vigore della misura speciale di deroga, ossia entro il mese di settembre 2019, l Italia dovrà presentare alla Commissione una relazione riguardante: l efficacia generale dello split payment quale strumento per ridurre l evasione dell IVA nei settori interessati; 13 Quali la c.d. fatturazione elettronica tra privati oltre ai già richiamati obblighi di trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e della comunicazione dei dati delle fatture. 14 Settimo considerando della proposta di decisione di esecuzione COM(2017) 169 final, poi recepita integralmente nel settimo considerando della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio Sesto considerando della proposta di decisione di esecuzione COM(2017) 169 final, poi recepita integralmente nel settimo considerando della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio è stata pubblicata nella G.U. UE n. L 118, p. 17.

6 6 TEMI ON LINE la situazione generale dei rimborsi dei crediti IVA maturati dai fornitori interessati dalla misura speciale di deroga; la durata media della procedura per il rimborso di detti crediti IVA. 2.2 DL 50/2017 E LEGGE DI CONVERSIONE Le disposizioni per l attuazione della misura speciale di deroga concessa dal Consiglio UE con decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del è stata trasposta nell ordinamento interno dal DL n. 50, conv. con modificazioni dalla L n DECRETO ATTUATIVO L emanazione delle nuove norme in materia di split payment ha reso necessario l aggiornamento del provvedimento attuativo, il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U n. 27) 17. Un primo adeguamento è avvenuto ad opera del DM (pubblicato nella G.U n. 151). Un secondo adeguamento è avvenuto ad opera del DM (pubblicato nella G.U n. 171). 2.4 PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI TENUTI ALL APPLI- CAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT L aspetto più complesso delle nuove disposizioni inerisce l identificazione dei soggetti nei confronti dei quali le forniture devono essere effettuate in osservanza delle norme di cui all art. 17-ter del DPR 633/72. Non a caso, ineriscono a questo aspetto le modifiche più rilevanti apportate, a più riprese, al DM Al fine di assicurare maggiore certezza giuridica agli operatori economici, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha svolto una ricognizione dei soggetti interessati e ne ha reso pubblici gli elenchi, sul proprio sito. La già richiamata complessità ha comportato che detti elenchi siano stati progressivamente aggiornati, recependo le segnalazioni pervenute dai soggetti interessati oltre che le mutate previsioni del DM In particolare, gli elenchi sono stati resi disponibili: una prima volta il ; una seconda volta il , precisando, tra l altro, che i soggetti classificati nella categoria gestori di pubblici servizi non sono interessati dalle norme in parola, a differenza delle aziende speciali; una terza volta il , chiarendo le interrelazioni tra obbligo di fatturazione elettronica e obbligo di applicazione della disciplina dello split payment; 17 Unitamente al decreto attuativo era stata pubblicata la Relazione illustrativa che costituisce ancor oggi un valido compendio per la comprensione delle disposizioni in esso contenute. Il , con un ulteriore decreto (pubblicato nella G.U n. 48), il MEF aveva introdotto alcune modifiche al decreto al fine di semplificare i requisiti necessari per avvalersi della procedura di rimborso IVA prioritario. Disciplina dello split payment

7 TEMI ON LINE 7 una quarta volta il , effettuando alcune rettifiche a seguito delle segnalazioni pervenute dai soggetti interessati; una quinta volta il , effettuando ulteriori rettifiche a seguito delle segnalazioni dei soggetti interessati; una sesta volta il , tali elenchi sono da considerarsi gli elenchi definitivi per l anno CHIARIMENTI MINISTERIALI L Agenzia delle Entrate, con circ n. 1, ha fornito primi chiarimenti interpretativi per l individuazione dell ambito soggettivo di applicazione delle norme in tema di split payment. Con circ n. 6, l Agenzia delle Entrate ha pubblicato i chiarimenti interpretativi forniti verbalmente, anche in tema di split payment, in occasione degli incontri con la stampa specializzata. Brevi considerazioni in merito all inapplicabilità delle disposizioni relative allo split payment in caso l operazione sia soggetta ad inversione contabile, sono contenute nella circ n. 14. Ulteriori chiarimenti in tema di ambito applicativo e di adempimenti posti a carico dei soggetti coinvolti sono stati forniti con circ n. 15. Con ris n. 75 è stato pubblicato il parere dell Agenzia delle Entrate all istanza di interpello ordinario ex art. 11 della L n. 212, in merito alla compatibilità dell istituto della rivalsa disciplinato dall art. 60 co. 7 del DPR 633/72 con la disciplina dello split payment. L Agenzia delle Entrate, con la circ n , ha fornito chiarimenti con riguardo alla normativa in materia di split payment risultante dalle modifiche apportate dal DL 50/ Considerato che la disciplina attualmente in vigore si pone in continuità con quella previgente, le indicazioni fornite in linea generale dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 15 restano ancora valide, fermo restando gli aspetti di novità previsti nella circ. 27/ Tuttavia, con riferimento al solo ambito soggettivo, i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate n. 1 e circ. Agenzia delle Entrate n. 15, devono intendersi superati 21. La ris. Agenzia delle Entrate n. 139, da ultimo, ha istituito i codici tributo per il versamento, a mezzo modello F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), dell IVA dovuta ai sensi dell art. 5 co. 01 del DM dalle P.A. e dalle società interessate dalla disciplina della scissione dei pagamenti. 18 L emanazione di una nuova circolare dell Agenzia delle Entrate, a fronte dei mutamenti intervenuti in materia, era stata sollecitata anche da Assonime nella circ n Le modifiche normative hanno reso necessari i successivi adeguamenti al DM apportati dal DM e dal successivo DM Circ. Agenzia delle Entrate n Circ. Agenzia delle Entrate n. 27, 1.

8 8 TEMI ON LINE 2.6 NOVITÀ DEL DL 148/2017 Ulteriori novità in materia di split payment sono state introdotte con l art. 3 del DL 148/2017 (G.U n. 242), che amplia nuovamente l ambito soggettivo di applicazione dello speciale meccanismo di assolvimento dell imposta a partire dal 2018 e prevede l emanazione di un nuovo decreto attuativo da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze entro il Il il Ministero dell Economia e delle Finanze ha reso noti, mediante il proprio sito istituzionale, gli elenchi validi per l anno 2018 dei soggetti obbligati all applicazione dello split payment, Gli elenchi sono consultabili mediante la specifica applicazione informatica accessibile tramite detto sito 22. La ricerca, volta a verificare le società presenti negli elenchi, può essere effettuata digitando: il codice fiscale oppure; la denominazione sociale per quanto questa modalità non sia ancora disponibile. I soggetti interessati, con la sola eccezione delle società quotate nell indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi: fornendo idonea documentazione a supporto della segnalazione; a tale riguardo è obbligatorio allegare la visura camerale della società; esclusivamente mediante il modulo di richiesta accessibile tramite il sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell Economia e delle Finanze 23. Il Dipartimento delle finanze, avendo esaminato la richiesta e la relativa documentazione e sussistendone i requisiti di legge, provvederà all aggiornamento degli elenchi. Gli elenchi pubblicati in data , tuttavia, non tengono conto dell estensione soggettiva ad opera del DL 148/2017, in attesa di conversione in legge. 3 AMBITO APPLICATIVO OGGETTIVO 3.1 DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI INTERESSATE Il meccanismo dello split payment si applica alle: cessioni di beni e prestazioni di servizi, soggette ad IVA, effettuate nei confronti 24 : della Pubblica Amministrazione, come definita dall art. 1 co. 2 della L n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72), sia che operi nello svolgimento della propria attività istituzionale, sia che operi nello svolgimento dell attività commerciale (o agricola); Per una disamina del presupposto soggettivo si veda il successivo 4. Disciplina dello split payment

9 TEMI ON LINE 9 delle società controllate, ai sensi dell art co. 1 n. 1 e 2 c.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 17-ter co. 1-bis lett. a) del DPR 633/72); delle società controllate, ai sensi dell art co. 1 n. 1 c.c. (controllo di diritto) direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni (art. 17-ter co. 1-bis lett. b) del DPR 633/72); delle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell art co. 1 n. 1 c.c. (controllo di diritto) dalle società di cui all art. 17-ter co. 1-bis lett. a) e b) del DPR 633/72 25 (art. 17-ter co. 1-bis lett. c) del DPR 633/72); delle società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana (art. 17-ter co. 1-bis lett. d) del DPR 633/72) 26, purché i cessionari o committenti (P.A. e società) non siano debitori d imposta, in applicazione del meccanismo dell inversione contabile, secondo le disposizioni in materia di IVA. Dalle disposizioni di cui all art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72, come sopra esplicitate, ne deriva che vi sono casi in cui il meccanismo antievasivo in parola risulta inapplicabile Operazioni non soggette ad IVA Non sono interessate dalla disciplina dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 27 : non imponibili, quali, ad esempio, le cessioni all esportazione, le cessioni intracomunitarie, le prestazioni di servizi internazionali di cui all art. 9 del DPR 633/72, ecc.; esenti, quali, ad esempio, le prestazioni sanitarie, le prestazioni educative, ecc.; non assoggettabili al tributo (c.d. operazioni fuori campo ) quali, ad esempio, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi prive del requisito oggettivo o territoriale Operazioni con corrispettivo già nella disponibilità del fornitore Non sono, inoltre, interessate dalla norma in parola le fattispecie nelle quali la P.A. o la società non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore. Si tratta di operazioni a favore della P.A. quali, ad esempio, il servizio di riscossione delle entrate e altri proventi per le quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo a lui dovuto per l attività resa (che trattiene) riversando alla P.A. committente solo l importo netto, depurato delle proprie competenze Ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui all art. 17-ter co. 1-bis lett. d) del DPR 633/72 ovvero fra i soggetti di cui all'art. 1 co. 2 della L n Secondo quanto previsto dall art. 17-ter co. 1-bis, ultima parte del DPR 633/72, con decreto del MEF, può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario; ad oggi il MEF non si è avvalso di detta facoltà; infatti, le modifiche apportate al DM per adeguarlo alle nuove norme riguardano altre disposizioni. 27 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n Secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 15, 2, in tali casi, appare coerente con la «ratio» dell art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, escludere le predette fattispecie dal meccanismo della scissione dei pagamenti, in quanto l imponibile e relativa imposta sono già nella disponibilità del

10 10 TEMI ON LINE Si tratta, inoltre, di operazioni 29 : per le quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo a lui spettante in forza di un provvedimento giudiziale (può essere il caso, per esempio, delle prestazioni rese dal professionista delegato dall Autorità Giudiziaria alla procedura di esecuzione immobiliare, in relazione alla fatturazione del compenso); che intercorrono tra P.A. e società, entrambe destinatarie delle disposizioni in materia di split payment, qualora l assenza del pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore derivi da una compensazione fra contrapposti rapporti di credito. Tale ultima esemplificazione fornisce l occasione per esplicitare la ratio posta alla base dell esclusione dalla disciplina di cui all art. 17-ter del DPR 633/72. Essa risiede non solo nel fatto che il fornitore ha nella propria disponibilità il corrispettivo a lui dovuto, ma anche nell affidabilità fiscale delle parti, entrambe riconducibili alle norme in parola. Da ciò, pur in assenza di una disciplina fiscale contenuta nella norma primaria o secondaria, si è preferito prediligere la semplificazione fiscale, in assenza di concreti rischi di inadempimento degli obblighi di versamento. In via prudenziale, atteso quanto finora illustrato, dovrebbero ritenersi ancora valide le valutazioni del CNDCEC 30, secondo cui le norme in materia di split payment si applicano anche nel caso in cui il fornitore delle P.A. sia un altra P.A. (purché non vi sia compensazione finanziaria tra i contrapposti rapporti di credito). Sulla stessa base e alle medesime condizioni, lo stesso principio dovrebbe potersi dire attuabile nei casi in cui: fornitore della P.A. sia una delle società di cui all art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72; fornitore di una delle società sopra citate sia una P.A.; fornitore di una delle società sopra citate sia una delle società stesse Operazioni che beneficiano di semplificazioni per la certificazione dei corrispettivi La disciplina dello split payment è applicabile alle sole operazioni soggette ad obbligo di documentazione mediante emissione di fattura ai sensi dell art. 21 del DPR 633/ Restano, pertanto, escluse le operazioni certificate mediante rilascio di: ricevuta fiscale (di cui all art. 8 della L n. 249); scontrino fiscale (di cui alla L n. 18 e successive modificazioni 32 ); scontrino non fiscale (per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell art. 1 co. 429 ss. della L n. 311); fattura semplificata di cui all art. 21-bis del DPR 633/ Restano, inoltre, escluse, le operazioni esonerate dall obbligo di certificazione fiscale ed i fornitore. 29 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27, Si veda in tal senso la nota CNDCEC marzo 2015 ( L IVA nelle fatture indirizzate alla Pubblica Amministrazione ), diffusa il Art. 2 co. 1 del DM , circ. Agenzia delle Entrate n. 6, 1 e circ. Agenzia delle Entrate n. 15, Cfr. art. 12 co. 1 della L n Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27, 2; circ. Agenzia delle Entrate n. 15, 2. Disciplina dello split payment

11 TEMI ON LINE 11 cui corrispettivi sono annotati nel registro di cui all art. 24 del DPR 633/72 (ad esempio le operazioni rese in esecuzione di contratti cd. di netting tra gestori distributori e Compagnie petrolifere) 34. Restano, infine, escluse le operazioni individuate dall art. 2 del DPR 696/96 per le quali è previsto l esonero sia dall obbligo di fatturazione, sia dall obbligo di certificazione, sempre che l emissione della fattura non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell operazione. Rilevanza del momento di emissione della fattura in caso di emissione di ricevuta o scontrino Come è noto, l art. 22 del DPR 633/72 consente la certificazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi esclusivamente mediante emissione di ricevuta o scontrino fiscale, salvo che il cliente richieda l emissione della fattura (non oltre il momento di effettuazione dell operazione). Qualora l acquirente richieda il documento di cui all art. 21 del DPR 633/72, possono verificarsi due casi: il fornitore emette esclusivamente la fattura; il fornitore emette, per la stessa operazione, sia la ricevuta o lo scontrino fiscale, sia la fattura richiesta dal cliente. L esclusione dell applicazione della disciplina dello split payment opera solo nel caso in cui, successivamente all emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, il fornitore emetta anche la fattura su richiesta del cliente; in tal caso, infatti, la fattura non ha la funzione di certificare l operazione attiva effettuata dal fornitore, ma di documentare il costo e l IVA relativi all acquisto effettuato dal cliente Operazioni assoggettate a regimi speciali Sono escluse 36 dalla disciplina dello split payment le operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l esposizione dell IVA in fattura e che ne dispongono l assolvimento secondo regole proprie, quali ad esempio: i regimi monofase di cui all art. 74 del DPR 633/72 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo di mezzi tecnici, documenti di viaggio, documenti di sosta nei parcheggi); il regime del margine per i beni usati di cui agli artt. 36 ss. del DL n. 41; il regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all art. 74-ter del DPR 633/72. Sono inoltre, escluse dalle regole in parola 37, per via delle particolari modalità di liquidazione dell IVA, le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l addebito dell imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante, quali ad esempio: 34 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27, Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27, 2 e circ. Agenzia delle Entrate n. 15, Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27, 2, circ. Agenzia delle Entrate n. 15, 2 e circ. Agenzia delle Entrate n. 6, Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27, 2 e circ. Agenzia delle Entrate n. 15, 2.

12 12 TEMI ON LINE il regime speciale di cui agli artt. 34 e 34-bis del DPR 633/72 (regime speciale per l agricoltura e per le attività agricole connesse); il regime di cui alla L. 398/91 (regime delle associazioni sportive dilettantistiche e dei soggetti assimilati); il regime relativo all attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640 cui si applicano, agli effetti dell IVA, le disposizioni di cui all art. 74 co. 6 del DPR 633/72; il regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla Tabella C allegata al DPR 633/ Operazioni permutative Sono escluse dall applicazione del meccanismo dello split payment anche i rapporti fra fornitori e P.A. e società che siano riconducibili nell ambito delle operazioni permutative ai sensi dell art. 11 del DPR 633/72 38, poiché il loro assoggettamento al predetto meccanismo si porrebbe in contrasto con le peculiarità e la disciplina speciale che caratterizzano il negozio permutativo ai sensi dell art c.c.. Tale negozio, infatti, è un contratto bilaterale, in via generale, ad effetto reale, con attribuzioni corrispettive. Esso ha per ordinario oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti, da una parte all altra, senza attribuzioni di denaro, salvo che in caso di conguaglio. L applicazione dello split payment, invece, comporterebbe obbligatoriamente un attribuzione di denaro, seppure a titolo di imposta e non di corrispettivo. In ragione delle suesposte motivazioni, in caso di negozio permutativo, la scissione dei pagamenti trova applicazione solo per gli eventuali conguagli Acquisti effettuati con presentazione di dichiarazione d intento Gli acquisti effettuati da soggetti in possesso dello status di esportatore abituale che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell imposta (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72) non sono assoggettati al meccanismo dello split payment 40. Il fornitore pertanto, in conformità alla dichiarazione d intento del cliente, dovrà emettere la fattura in regime di non imponibilità IVA Operazioni rese in favore dei dipendenti di P.A. o società Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate in favore dei dipendenti nell interesse di un datore di lavoro che sia riconducibile all ambito di applicazione dell art. 17- ter del DPR 633/72 (P.A. o società) 41 : sono soggette alla disciplina dello split payment, se la fattura è intestata alla P.A. o alla società; 38 Ai sensi dell art. 11 del DPR 633/72 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. 39 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27, Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27, Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27, 2.1. Disciplina dello split payment

13 TEMI ON LINE 13 non sono soggette alla disciplina dello split payment se la fattura è emessa e intestata nei confronti del dipendente della P.A. o della società, in considerazione del fatto che il documento si riferisce a operazioni rese in favore del dipendente, seppure nell interesse del datore di lavoro. A titolo esemplificativo, può trattarsi delle prestazioni di vitto e alloggio acquistate in occasione di una trasferta. 3.2 ESCLUSIONE PER LE OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE Per deroga espressa, prevista dall ultima parte dell art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72, e ribadita dagli artt. 1 e 7 del DM , la disciplina dello split payment non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per cui l acquirente, in qualità rispettivamente di cessionario o committente, è (già) debitore d imposta. Le norme, dunque, non trovano applicazione quando la P.A. o la società, in qualità di soggetto passivo d imposta, effettua acquisti di beni o servizi per i quali è prevista l applicazione del meccanismo dell inversione contabile o reverse charge, sia esso interno o esterno 42. P.A. soggetto passivo d imposta In linea generale, per P.A. che opera in qualità di soggetto passivo d imposta deve intendersi la P.A. che, esercitando un attività commerciale (o agricola), è provvista di partita IVA e, tecnicamente, può applicare il tributo in qualità di debitore d imposta come richiesto dall inversione contabile. P.A. non soggetto passivo d imposta Al contrario, una P.A. che svolge esclusivamente attività istituzionale e non ha acquisito la soggettività passiva è equiparata, ai fini del tributo, ad un soggetto privato e, come tale, non può applicare l inversione contabile. Società controllate e società inserite nell indice FTSE MIB L art. 4 co. 2 n. 1 del DPR 633/72 prevede, per presunzione assoluta, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere, tra gli altri, da: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata, si considerano in ogni caso effettuate nell esercizio d impresa. Conseguentemente, ai fini che qui interessano, deve tenersi presente che: le società controllate dalla P.A.; le società inserite nell indice FTSE MIB, ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri 43, hanno lo status di soggetto passivo IVA. 42 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27, Ma non le entità inserite nell indice FTSE MIB che non sono costituite in Italia o non sono stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.

14 14 TEMI ON LINE Operazioni nei confronti delle P.A. Se una P.A. svolge sia attività commerciale (o agricola) che attività istituzionale ed effettua l acquisto per il quale la normativa IVA prevede l applicazione dell inversione contabile, possono verificarsi diverse situazioni: l acquisto è effettuato nell esercizio dell attività commerciale (o agricola); in questo caso, la P.A., in qualità di soggetto passivo IVA, è tenuta ad applicare il meccanismo del reverse charge; l operazione dunque non è soggetta al meccanismo dello split payment; l acquisto è effettuato nell esercizio dell attività istituzionale; in questo caso, la P.A., in qualità di soggetto privato, non può applicare l imposta con il meccanismo del reverse charge; l operazione dunque è soggetta al meccanismo dello split payment; l acquisto è effettuato in parte nell esercizio dell attività commerciale ed in parte nell esercizio dell attività istituzionale; in tali casi, secondo quanto confermato anche dalla circ. Agenzia delle Entrate n.15, 2, la P.A. dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o del servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte del bene o del servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti 44. Alcune precisazioni sono tuttavia necessarie nel caso in cui l acquisto effettuato dalla P.A. abbia ad oggetto una prestazione di servizi generica resa da un fornitore non residente (UE o extra-ue). Come è noto, l art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72 stabilisce che dette operazioni sono territorialmente rilevanti in Italia nel caso in cui siano rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Si considerano soggetti passivi, tra gli altri: gli enti pubblici anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole (art. 7-ter co. 2 lett. b) del DPR 633/72); gli enti le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA (art. 7-ter co. 2 lett. c) del DPR 633/72). Da ciò ne segue che sono soggette al meccanismo dell inversione contabile, di cui all art. 17 co. 2 del DPR 633/72, e non dello split payment, gli acquisti di servizi generici di cui all art. 7-ter del DPR 633/72 da prestatori esteri effettuate da: P.A. che svolgono sia attività commerciale che istituzionale, anche quando l acquisto è effettuato per finalità istituzionali; P.A. che pur svolgendo solo attività istituzionale hanno acquisito la partita IVA (ad esempio perché hanno effettuato acquisti intra-ue di beni al di sopra della soglia consentita). 44 È il caso, ad esempio, delle prestazioni di servizi di pulizia relativi ad edifici, di cui all art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72. Disciplina dello split payment

15 TEMI ON LINE 15 A tale riguardo, la Relazione illustrativa al DM , analizza a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie: P.A. che acquista nell esercizio d impresa beni o servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato: si applica, in tal caso, il meccanismo dell inversione contabile generalizzata di cui all art. 17 co. 2 del DPR 633/72; P.A. che acquista nell esercizio d impresa rottami di ferro: si applica, in tal caso, il meccanismo dell inversione contabile interna di cui all art. 74 co. 7 del DPR 633/72; P.A. non soggetto passivo, identificato agli effetti dell IVA, che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di ,00 euro annui: le fatture sono da registrarsi ai sensi dell art. 47 co. 3 del DL 331/93 e la relativa IVA deve essere versata ai sensi dell art Operazioni nei confronti delle società Come anticipato, le società e le stabili organizzazioni in Italia di società estere sono soggetti passivi IVA. Pertanto, in linea di principio, tutte le operazioni effettuate nei confronti delle società (o stabili organizzazioni italiane) di cui all art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72 non sono soggette alla disciplina dello split payment, se ricadono in una delle fattispecie per le quali è prevista l applicazione del meccanismo dell inversione contabile. Operazioni soggette a reverse charge interno Rientrano tra le operazioni soggette a reverse charge interno anche gli acquisti: di oro da investimento 46, nonché di materiale d oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi (art. 17 co. 5 del DPR 633/72); di servizi 47 nel settore edile comprese le prestazioni di manodopera da soggetti subappaltatori, qualora la società committente sia un impresa che svolga attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o rivesta il ruolo di appaltatore principale (o subappaltatore, ma non di contraente generale) (art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72); di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai n. 8-bis e 8-ter del co. 1 dell art. 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l opzione per l assoggettamento ad IVA (art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72); di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, anche qualora la società committente rivesta il ruolo di contraente generale (art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72); di telefoni cellulari e delle altre apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative 48, nonché dei loro componenti ed accessori, qualora si sia in una fase della catena distributiva anteriore alla vendita al dettaglio (art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72); 45 E successivamente la circ. Agenzia delle Entrate n. 15, Di cui all art. 10 n. 11 del DPR 633/ Diverse da quelle di cui alla successiva lett. a-ter). 48 Di cui all art. 21 della Tariffa annessa al DPR n. 641, come sostituita, da ultimo, dal DM , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303.

16 16 TEMI ON LINE di personal computer e dei loro componenti ed accessori, qualora si sia in una fase della catena distributiva anteriore alla vendita al dettaglio (art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72); di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all art. 3 della direttiva Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/87/CE e successive modificazioni 49 (art. 17 co. 6 lett. d-bis) del DPR 633/72); di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all energia elettrica (art. 17 co. 6 lett. d-ter) del DPR 633/72); di gas e di energia elettrica qualora la società abbia la qualifica di soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72 (art. 17 co. 6 lett. d-quater ) del DPR 633/72); di rottami, cascami e avanzi di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica e di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, di semilavorati di metalli ferrosi (art. 74 co. 7-8 del DPR 633/72). Operazioni soggette a reverse charge esterno Tra le operazioni soggette a reverse charge esterno, a titolo esemplificativo, oltre ai casi già citati, rientrano anche gli acquisti: intracomunitari di beni; intracomunitari di servizi; di servizi, resi da fornitori extra-ue; 3.3 PRESTAZIONI SOGGETTE A RITENUTA L art. 1 del DL 50/2017 ha abrogato il co. 2 dell art. 17-ter del DPR 633/72, in base al quale la disciplina dello split payment non si applicava ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Il meccanismo della scissione dei pagamenti, pertanto, trova applicazione ai predetti compensi con riguardo alle prestazioni di servizi fatturate a partire dall e la cui imposta diviene esigibile da tale data 50. Come chiarito prima dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti 51 e successivamente dall Agenzia delle Entrate 52, sono tali i compensi assoggettati a qualunque tipo di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito e dunque sia alle ritenute a titolo d acconto che quelle a titolo d imposta. Secondo le disposizioni attualmente in vigore, pertanto, la disciplina dello split payment si applica anche ai compensi soggetti a ritenuta a titolo d acconto, quali, a titolo esemplificativo (ai sensi dell art. 25 del DPR 600/73): 49 Trasferibili ai sensi dell art. 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni. 50 Circ. Agenzia delle Entrate n. 27, Comunicato stampa Fondazione Nazionale dei Commercialisti Circ. Agenzia delle Entrate n. 6, 8.7 e n. 15, 2. Disciplina dello split payment

17 TEMI ON LINE 17 gli onorari corrisposti a soggetti residenti nell esercizio abituale, ancorché non esclusivo della propria professione (ad es. avvocati, architetti, dottori commercialisti, medici, ecc.); i compensi corrisposti agli artisti residenti nell esercizio abituale, ancorché non esclusivo della propria arte (ad es. attori, cantanti, musicisti, ecc.); le provvigioni corrisposte a soggetti residenti nell esercizio della propria attività di agenti di commercio. La disciplina dello split payment si applica anche ai compensi soggetti a ritenuta a titolo d imposta quali: i compensi corrisposti a soggetti non residenti esercenti lavoro autonomo (art. 25 co. 2 del DPR 600/73); i compensi, corrisposti a soggetti non residenti, per l utilizzazione di opere dell ingegno, di brevetti industriali, di marchi d impresa, di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, qualora il percipiente non sia l autore (art. 25 co. 4 del DPR 600/73); i compensi, corrisposti a non residenti, per l uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio italiano (art. 25 co. 4 del DPR 600/73); le provvigioni corrisposte ai c.d. venditori porta a porta (art. 25-bis co. 6 del DPR 600/73). Le disposizioni in materia di split payment continuano ad applicarsi, come già in precedenza, nelle ipotesi in cui la ritenuta è operata non già dalla P.A. o dalla società che corrisponde il compenso, ma da un soggetto diverso, quale la banca del fornitore. E il caso, ad esempio, del c.d. bonus energia, in cui il compenso per prestazioni finalizzate al risparmio energetico è assoggettato alla ritenuta dell 8% da parte degli intermediari bancari. 3.4 SPLIT PAYMENT E LIQUIDAZIONE DELL IVA PER CASSA Alle operazioni rientranti nelle previsioni di cui all art. 17-ter del DPR 633/72 non si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione dell IVA per cassa di cui all art. 32-bis del DL n La ratio risiede nella finalità antifrode perseguita con l applicazione della scissione dei pagamenti, che costituisce regola prioritaria AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO 4.1 DEFINIZIONE DEI CESSIONARI E COMMITTENTI Il meccanismo dello split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti: della Pubblica Amministrazione, come definita dall art. 1 co. 2 della L n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72), 53 Conv. L n Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27, 2.

18 18 TEMI ON LINE sia che operino nello svolgimento della propria attività istituzionale, sia che operino nello svolgimento dell attività commerciale (o agricola); delle società controllate, ai sensi dell art co. 1 n. 1 e 2 c.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 17-ter co. 1-bis lett. a) del DPR 633/72); delle società controllate, ai sensi dell art co. 1 n. 1 c.c. (controllo di diritto) direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni (art. 17-ter co. 1-bis lett. b) del DPR 633/72); dalle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell art co. 1 n. 1 c.c. (controllo di diritto) dalle società di cui all art. 17-ter co. 1-bis lett. a) e b) del DPR 633/72 55 (art. 17-ter co. 1-bis lett. c) del DPR 633/72); dalle società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana (art. 17-ter co. 1-bis lett. d) del DPR 633/72) 56. Tale ambito soggettivo è relativo alle operazioni per le quali è emessa fattura nel periodo compreso fra l e il Per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall , il meccanismo dello split payment si applica, oltre che alle operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, anche a quelle effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; fondazioni partecipate da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; società controllate, ai sensi dell art co. 1 n. 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell art co. 1 n. 1 c.c., da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c); società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b); società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze di cui al co. 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 4.2 INDIVIDUAZIONE DEI CESSIONARI E COMMITTENTI L esperienza maturata all atto dell introduzione del meccanismo dello split payment nel 55 Ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui all art. 17-ter co. 1-bis lett. d) del DPR 633/72 ovvero fra i soggetti di cui all'art. 1 co. 2 della L n Secondo quanto previsto dall art. 17-ter co. 1-bis, ultima parte del DPR 633/72, con decreto del MEF, può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario; ad oggi il MEF non si è avvalso di detta facoltà; infatti, le modifiche apportate al DM per adeguarlo alle nuove norme riguardano altre disposizioni. Disciplina dello split payment

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