Occupazione illegittima di un fondo e risarcimento del danno
|
|
- Renzo Moro
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Occupazione illegittima di un fondo e risarcimento del danno Autore: Mancusi Amilcare In: Diritto amministrativo In punto di diritto a fronte di un occupazione illegittima di un fondo e della mancanza di un legittimo atto di acquisizione da parte della PA, il proprietario, fermo restando il diritto alla restituzione del bene occupato, può formulare una domanda di mero risarcimento del danno per equivalente a fronte dell irreversibile trasformazione del fondo. È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione II, con la sentenza del 2 maggio 2017, n. 708, mediante la quale ha accolto il ricorso. La vicenda La pronuncia traeva origine dal fatto che CAIO e TIZIA con atto di citazione convenivano in giudizio la Provincia di Vibo Valentia dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, per accertare e dichiarare che la Provincia si era appropriata di terreno di loro proprietà, meglio indicato nell atto, e, per l effetto, per condannarla a corrispondere: a) un indennità per il periodo di occupazione legittima con decorrenza dal 4 febbraio 1999 fino al termine di legge; b) un indennità per il periodo di occupazione illegittima; c) il risarcimento dei danni in ragione del valore reale degli immobili in favore degli stessi, quale corrispettivo della sua perdita definitiva e dell inverarsi della cd. accessione invertita; d) il risarcimento del danno relativo alla diminuzione di valore dei residuati; il tutto per la complessiva somma che sarà accertata in corso di causa a mezzo idonea CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Premettevano che: 1 di 5
2 i - con determina n.88 del 14 dicembre 1998 del responsabile del IV settore dell amministrazione provinciale di Vibo Valentia veniva autorizzata l occupazione d urgenza degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori di collegamento stradale rapido tra la SS 522 e la SS 18, precisamente il secondo stralcio variante Santa Domenica di Ricadi (dichiarazione di pubblica utilità ex art.1 L n.1 con approvazione del progetto da parte della G.P. di VV n.102 del 13 marzo 1998); ii - i terreni di parte ricorrente per cui è causa, all epoca di proprietà del sig. Cesare Bragò, sono stati interessati dal procedimento di espropriazione; iii - le opere di immissione in possesso si sono svolte in data 4 febbraio 1999, per come comunicato a parte ricorrente; iv - in data 15 marzo 2001 i lavori sono stati ultimati, per come risulta da certificato di ultimazione lavori; v - nonostante il decorso dei termini di occupazione d urgenza, nonché la realizzazione delle opere pubbliche, non è mai intervenuto il relativo decreto di espropriazione pubblica. Costituitasi in giudizio, l Amministrazione provinciale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e formulava la chiamata in garanzia della ditta Leopoldo Sorriso. Il Tribunale di Vibo Valentia autorizzava l integrazione del contradditorio, ordinando la vocatio in ius della ditta su citata che, chiamata in giudizio, rimaneva contumace. Con sentenza n. rep. xxxx/2013, all esito della camera di consiglio del 14 marzo 2013, il Tribunale di Vibo Valentia declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Con il ricorso in epigrafe i sigg.ri CAIO e TIZIA hanno riassunto il detto giudizio innanzi a questo giudice, riproponendo le medesime istanze, già formulate con atto di citazione innanzi al giudice ordinario. Tanto premesso ed esposto, il Collegio, sicuramente con giurisdizione a decidere sulla domanda risarcitoria da occupazione illegittima, non condividendo, invece, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa di parte ricorrente relativa alla corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità per occupazione legittima, atteso l assetto normativo in materia di riparto di giurisdizione tra le due magistrature, ai sensi dell art. 53 comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, con ordinanza collegiale n.2022 del 2016 ha sollevato il conflitto di giurisdizione innanzi alla Corte regolatrice per le determinazioni conseguenti, sospendendo il giudizio relativamente alla domanda di condanna alla corresponsione dell indennità da occupazione legittima. 2 di 5
3 Con riferimento alle restanti domande, il Collegio ha disposto di acquisire documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento all adozione degli atti della procedura in questione ed alla eventuale definizione della procedura espropriativa dei terreni di che trattasi, con allegazione dei relativi atti e di ogni altro atto utile relativo alla procedura espropriativa in questione. Il Collegio ritiene che sussistono, nel caso, i presupposti per una sentenza non definitiva, limitatamente alla domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti per illegittima occupazione dell area di proprietà, rimanendo sospeso, invece, il giudizio con riferimento alla domanda di indennizzo da occupazione legittima, rispetto alla quale la questione, come detto, è stata rimessa alla Corte regolatrice per le determinazioni di competenza. La decisione Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, chiamato a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 708/2017 ha ritenuto i motivi fondati ed ha accolto il ricorso. Il Collegio ritiene, in ordine alla questione evidenziata, di attenersi a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 30 aprile 2015 n. 71), delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenze 19 gennaio 2015 n. 735, 29 ottobre 2015 n e 25 luglio 2016 n ), dell Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 9 febbraio 2016 n. 2) e del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo, sez..iv, 7 novembre 2016, n.4636). Evidenzia il TAR che il quadro che ne risulta ricostruito alla luce dei principi elaborati dalla Corte di Strasburgo è, in estrema sintesi, il seguente: a) quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art c.c., con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sulla occupazione contra ius, ovvero dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene; b) l illecito permanente viene a cessare solo in conseguenza: I) della restituzione del fondo; II) di un accordo transattivo; 3 di 5
4 III) della rinunzia abdicativa (e non traslativa) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; IV) di una compiuta usucapione; V) di un provvedimento emanato ex art. 42 bis t.u. espr. Ne consegue che, a fronte di un occupazione illegittima e della mancanza di un legittimo atto di acquisizione (come nel caso ove a seguito della dichiarazione di p.u. non ha fatto seguito il decreto di espropriazione nei termini), il proprietario, fermo restando il diritto alla restituzione del bene occupato, può formulare una domanda di mero risarcimento del danno per equivalente a fronte dell irreversibile trasformazione del fondo. La recente giurisprudenza, sulla base dei superiori principi, è giunta a superare anche la posizione della persistenza del diritto di proprietà in capo all originario proprietario, non scalfita nemmeno dalla proposizione della domanda di risarcimento del danno, quest ultima da rigettarsi proprio perché presupponente una perdita del diritto di proprietà, invece non intervenuta (Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2011 n. 4833; 2 settembre 2011 n. 4970; 3 ottobre 2012 n. 5189). Conclusivamente, ritiene il Collegio, aderendo ai recenti approdi giurisprudenziali che appaiono in linea con l orientamento della Corte Europea, che il privato che abbia subito un occupazione illegittima, fermo restando il diritto alla restituzione del bene, non costituendo la realizzazione dell opera pubblica un impedimento alla possibilità di restituire l area illegittimamente appresa (cfr. Corte Costituzionale 4 ottobre 2010 n. 293; Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5844), può ben chiedere il solo risarcimento del danno subito, rinunciando in tal modo alla proprietà del bene ed alla sua restituzione (in quanto non interessato a quest ultima). Risulta agli atti che, permanendo l occupazione anche in data successiva alla scadenza dell efficacia dei provvedimenti legittimanti l immissione in possesso, l occupazione dei terreni di proprietà di parte ricorrente si sia protratta illegittimamente, con efficacia lesiva della situazione giuridica fatta valere in questa sede; deve pertanto riconoscersi alla parte ricorrente il risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene per tutto il periodo di occupazione sine titulo oltre che il danno per equivalente per la perdita del bene, cui parte ricorrente ha implicitamente rinunciato, da calcolarsi secondo i criteri che di seguito vengono indicati ex art. 34, co. 4, c.p.a.: - il danno per equivalente va commisurato al valore del terreno prendendo come riferimento il valore medio indicato nelle banche dati delle quotazioni immobiliari dell Agenzia delle Entrate del Comune di Vibo Valentia (dati reperibili per ciascun Comune sul sito wwwt.agenziaentrate.gov.it), al momento del deposito del ricorso introduttivo, con cui è stata manifestata implicitamente la volontà dismissiva del diritto di proprietà (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 febbraio 2017, n.253); 4 di 5
5 - quanto al danno da mancata disponibilità, esso può essere determinato applicando analogicamente quanto previsto dall art. 42 bis co. 3 DPR 327/2001 nella misura del 5% del valore del terreno, come sopra determinato, per ogni anno di occupazione illegittima (ovvero a decorrere dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora questa prima fase sia rimasta integra, come appare nel caso in questione) sino al momento in cui ha richiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno (Corte di Cassazione, S.U. 19 gennaio 2015, n.735); - trattandosi di un debito di valore, su tale somma dovranno essere corrisposti interessi legali e rivalutazione, anno per anno, sino alla data di liquidazione dell'importo così determinato; Riassumendo, le parti intimate, in applicazione della disciplina attualmente vigente, sulla base del petitum azionato con il presente giudizio (azione di risarcimento danni) sono tenute a risarcire i danni nei termini sopra indicati, fermo restando il potere dell amministrazione di procedere all acquisizione dell immobile mediante un valido titolo di acquisto, e, in primo luogo, tramite quello disciplinato dall art. 42-bis d.p.r. n. 327/2000; in quest ultimo caso, oltre alle somme come sopra determinate, sarà dovuta anche la posta del ristoro per danno non patrimoniale secondo quanto stabilito dall art. 42-bis citato. Ai sensi dell art. 34, primo comma, lett. c), cod. proc. amm. è, pertanto, opportuno disporre che le parti intimate procedano, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, al risarcimento del danno come sopra determinato, fermo restando il potere dell amministrazione intimata, entro il medesimo termine, di emettere provvedimento ex art.42-bis, corrispondendo le somme di cui sopra; l eventuale provvedimento di acquisizione dovrà essere tempestivamente notificato alla parte ricorrente e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti. 5 di 5
OBIETTIVI. Avv. Marco Antoniol - L'espropriazione per pubblica utilità e l'acquisizione coattiva sanante: profili procedurali
OBIETTIVI Comunicazioni Provvedimenti DEFINIZIONE Procedimento amministrativo Finalizzato ad acquisire Alla mano pubblica o privata Una proprietà immobiliare o un altro diritto reale immobiliare Per la
DettagliNOTA ALLA SENTENZA 19 GENNAIO 2015 N. 735 CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE dell Avv. Lucia Iacoboni
NOTA ALLA SENTENZA 19 GENNAIO 2015 N. 735 CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE dell Avv. Lucia Iacoboni Con la sentenza in rassegna l'annosa e tormentata vicenda dell'istituto della c.d. occupazione acquisitiva
DettagliCOMUNE DI ROCCASTRADA Provincia di Grosseto
C O P I A COMUNE DI ROCCASTRADA Provincia di Grosseto U.O.1: DETERMINAZIONE N. 633 del 31/12/2015 OGGETTO: OGGETTO: ESPROPRIO TERRENO DI PROPRIETA' Pubblicata all Albo Pretorio in copia integrale il giorno
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliCITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO)
CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO) N 434 D E T E R M I N A DEL 06/08/2012 SETTORE TECNICO LL.PP.- RESPONSABILE ING. DOMENICO DUILIO OGGETTO : Lavori di completamento infrastrutture area PIP.
DettagliProvvedimenti ampliativi e responsabilità della p.a. parte terza
Provvedimenti ampliativi e responsabilità della p.a. parte terza Prof.ssa Paola Maria Zerman Obiettivi Comprendere quale tutela abbia il cittadino nei confronti della p.a. a fronte della richiesta di un
DettagliTEMA DI AMMINISTRATIVO
TEMA DI AMMINISTRATIVO Occupazione senza titolo e modalità di cessazione dell illecito, anche con riferimento alla domanda di risarcimento per equivalente e al giudicato restitutorio In via preliminare
DettagliINDICE SOMMARIO PARTE I ATTI GIUDIZIARI DI DIRITTO CIVILE OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
XI Presentazione... Gli Autori... vii xv PARTE I ATTI GIUDIZIARI DI DIRITTO CIVILE OBBLIGAZIONI E CONTRATTI N. 1 Contratto di locazione commerciale - Diversa destinazione d uso dell immobile rispetto alle
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 351/11 Reg.Sent. N. 1288 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00377/2015 REG.PROV.COLL. N. 00175/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIndice. Capitolo I Il sistema della Giustizia Amministrativa dall Unità d Italia all avvento del codice del processo amministrativo
Indice Capitolo I Il sistema della Giustizia Amministrativa dall Unità d Italia all avvento del codice del processo amministrativo 1. L esatta portata del termine Giustizia amministrativa 2. Evoluzione
DettagliORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -
ORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE - Ugo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02635/2008 REG.SEN. N. 01051/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente (Sezione Terza)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliCorte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016
Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E
DettagliIl Responsabile del Servizio Tecnico
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 Comune di Nonio (Verbano Cusio Ossola) Decreto di Acquisizione (ex. Art. 42-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
DettagliDECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER
TRIBUNALE CIVILE DI Ricorso per sequestro conservativo ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via -
DettagliINDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1
INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3267/04 Reg.Dec. N. 9547 Reg.Ric. ANNO 2003 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliLegge del 30/12/1991 n.413
Legge del 30/12/1991 n.413 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
DettagliSOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE pag. 15 1. IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO pag. 15 F1. Ricorso per l annullamento di un provvedimento amministrativo pag. 19 2. FORMULE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliPON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE PIANO FORMEZ 2011 CORTE DI CASSAZIONE
Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro PROGETTO PERFORMANCE PA PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE PIANO FORMEZ 2011 LINEA 2 - MODELLI E STRUMENTI
DettagliINDICE. Capitolo 1 Il molteplice mondo del silenzio della Pubblica Amministrazione
INDICE Capitolo 1 Il molteplice mondo del silenzio della Pubblica Amministrazione 1. I silenzi amministrativi significativi e non significativi...1 1.1. Posizione giuridica del privato dinanzi al silenzio.
DettagliRiportiamo qui di seguito la sentenza numero 1311 del 25 novembre 2009, emessa dal Tar Calabria, Catanzaro R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Ciò premesso la domanda risarcitoria risulta fondata nei termini seguenti: il Tar accoglie in parte il ricorso e, per l effetto, condanna il Comune di Crotone, in persona del Sindaco in carica, a pagare
DettagliCass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace
La Cassazione ha ritenuto fondato il principio affermato dal Tribunale di Roma, secondo il quale "In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis
DettagliStudio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax
Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 23 del 16 settembre 2010 La manovra correttiva
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ZONA ARTIGIANALE E PICCOLE INDUSTRIE (P.I.P.) DI VIA MOLFETTA SUOLI EDIFICATORI.
37216 COMUNE DI BITONTO Decreto 22 maggio 2017, n. 24 Esproprio. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO In esenzione dal bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. ZONA ARTIGIANALE E PICCOLE INDUSTRIE (P.I.P.)
DettagliESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA CAPITOLINA. Deliberazione n.
Protocollo RC n. 18166/16 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA CAPITOLINA L anno duemilasedici, il giorno di venerdì dieci del mese
DettagliINDICE SOMMARIO INTRODUZIONE. ... Pag. 1. Capitolo I GENESI STORICA DELLA RIFORMA
INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE... Pag. 1 Capitolo I GENESI STORICA DELLA RIFORMA 1. Lo scenario normativo di riferimento... Pag. 9 1.1. I primi tentativi di riforma...» 15 1.2. La direttiva ricorsi...» 20
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO
N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di
DettagliNota a Sentenza del Consiglio Di Stato n. 5530/2015 di Giuseppe Arrabito.
Nota a Sentenza del Consiglio Di Stato n. 5530/2015 di Giuseppe Arrabito. Sentenza Consiglio di Stato, Sezione IV, 04/12/2015 n. 5530. Udienza del 03/12/2015. Deposito del 04/12/2015. Presidente Giorgio
DettagliINDICE INDICE SOMMARIO
INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, DALLE ORIGINI AL NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 1. Lo spirito della riforma del giudizio di ottemperanza... 1 2. L evoluzione del giudizio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliI criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi
I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi Autore: Perrotta Giulio In: Diritto civile e commerciale 1. Premessa In tema di risarcimento del danno per debiti di valore (es. incidente stradale),
DettagliPubblico impiego, buonuscita ed indennità
Pubblico impiego, buonuscita ed indennità Autore: sentenza In: Ai fini del conseguimento del beneficio del computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti
DettagliCOMUNE DI VERBANIA. PROVINCIA DEL V.C.O VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197
COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O 28900 VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197 Dipartimento Servizi Territoriali - Patrimonio Immobiliare e Fondiario Determinazione n. 1835 del 16/12/2013 Oggetto:
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 02795/2012 REG.PROV.COLL. N. 01026/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
DettagliINDICE SOMMARIO. Introduzione...
SOMMARIO Introduzione... XIII CAPITOLO I LA TRANSLATIO IUDICII TRA COMPETENZA E GIURISDIZIONE 1. L origine storica della translatio iudicii per incompetenza... 1 2. L efficacia della pronuncia della Corte
DettagliSOMMARIO. # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Processo amministrativo
SOMMARIO CAPITOLO 1 Il processo amministrativo e il suo giudice 1. Evoluzione storica... 2 1.1. La disciplina sul processo amministrativo ante codificazione... 2 1.2. Il nuovo codice sul processo amministrativo...
DettagliCITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO)
CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO) D E T E R M I N A N 615 DEL 08.11.2012 SETTORE TECNICO - LL.PP. RESPONSABILE ING. DOMENICO DUILIO OGGETTO : Immobili occorsi per ampliamento via Vitulanese-via
DettagliReintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita
Reintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 03/02/2017 n 2975 Una nota di Giuseppina Mattiello in caso di fallimento dell impresa datrice
DettagliDirezione Servizi del Territorio -Ufficio Espropriazioni. Oggetto: Decreto d esproprio per l intervento di messa in
COMUNE DI PIETRASANTA PROVINCIA DI LUCCA C.F. 00188210462 Direzione Servizi del Territorio -Ufficio Espropriazioni Decreto n. 6 Pietrasanta lì 14/10/2010 Oggetto: Decreto d esproprio per l intervento di
DettagliPROVINCIA DI PALERMO TEL FAX AREA AMMINISTRATIVA REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 299 DEL
Comune di Scillato PROVINCIA DI PALERMO CAP.90020 TEL.0921.663025 FAX.0921.663196 AREA AMMINISTRATIVA ORIGINALE REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 299 DEL 23.12.2015 OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA
TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
DettagliRic. n.255/2007 Sent.n. 780/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,
Ric. n.255/2007 Sent.n. 780/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l intervento dei signori magistrati: Angelo De Zotti
DettagliCORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI
CORSO DI MAGISTRATURA Le lezioni di Roberto GAROFOLI Roberto GAROFOLI DIRITTO AMMINISTRATIVO Volume settimo II edizione Aggiornato a: - Ordine di trattazione dei ricorsi principali ed incidentali contenenti
DettagliLa legge abolitrice del contenzioso amministrativo (artt. 1-5 L. 20 marzo 1865, n all. E)
EVOLUZIONE STORICA La legge abolitrice del contenzioso amministrativo (artt. 1-5 L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E) Problemi: - scarsa incisività della tutela offerta dal g.o. - incoercibilità dell'obbligo
DettagliCittà di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: ( 198 19/11/2013) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL ART. 194 COMMA 1 LETT. A) PER CONDANNA SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO N.528/2012
DettagliMedici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione
Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione Il diritto al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari maturati fino
DettagliCircolare N. 105 del 15 Luglio 2016
Circolare N. 105 del 15 Luglio 2016 Contenzioso tributario: il rimborso è immediato solo se non viene richiesta alcuna garanzia Gentile cliente, la informiamo che a differenza di quanto previsto dal dato
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STEFANC) PETITTI - Presidente - Oggetto CONDOMINIO Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO) - Consigliere -
DettagliINDICE GENERALE INTRODUZIONE...» 15 CAPITOLO I NATURA E FUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
7 INDICE GENERALE INTRODUZIONE...» 15 CAPITOLO I NATURA E FUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA 1. Le origini e il percorso evolutivo dell istituto...» 21 2. Fonti normative...» 25 3. Il principio di effettività
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 05357/2011REG.PROV.COLL. N. 08404/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliCapitolo I (Carlo Guglielmo Izzo) La separazione personale dei coniugi. Profili sostanziali
Indice Capitolo I (Carlo Guglielmo Izzo) La separazione personale dei coniugi. Profili sostanziali 1. Introduzione: l evoluzione normativa del diritto di famiglia dal 42 ad oggi. 11 2. La separazione giudiziale:
DettagliTesto Unico: espropriazioni per pubblica utilità (DPR 327, 8 giugno 2001
Testo Unico: espropriazioni per pubblica utilità (DPR 327, 8 giugno 2001 - In vigore dal 1 luglio 2002 - L articolo 58 abroga tutte le disposizioni precedentemente vigenti - Esecuzione di opere pubbliche
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati : Luciano Coccoli Rossella Scerbo Quirino Lorelli
DettagliDanni da dequalificazione, da perdita di chance ed alla salute per il lavoratore illegittimamente pretermesso da incarichi
Danni da dequalificazione, da perdita di chance ed alla salute per il lavoratore illegittimamente pretermesso da incarichi Devono essere riconosciuti i danni da dequalificazione professionale e da perdita
DettagliPremessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220
Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 220 Allegati n.1 OGGETTO: Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze
DettagliLe variazioni ai giudizi di impugnazione
Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione
DettagliINDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE
INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320 Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie pag. Articolo 1. (Sezioni specializzate - Competenza)... 3
DettagliCOMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI VILLA CASTELLI (Provincia di Brindisi) N. 506 REG. GENERALE del 15/10/2015 N. 100/2015 REG. SERV. AREA 2 - TECNICA - LL.PP. - URBANISTICA DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliCass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.
La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto d'impugnazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 01003/2015 REG.PROV.COLL. N. 01091/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliLegge 21 luglio 2000, n. 205
Legge 21 luglio 2000, n. 205 (Tratto dal sito: www.parlamento.it) "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000 Art. 4. (Disposizioni
DettagliLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204 - G. E. GALLO, La giurisdizione esclusiva ridisegnata dalla Corte costituzionale alla prova dei fatti, in Il Foro Amministrativo
Dettagliper la condanna al risarcimento del danno per equivalente
N. 01239/2014 REG.PROV.COLL. N. 00459/2001 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliRISOLUZIONE N. 64 /E
RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell
DettagliConsiglio di Stato sez.iv 6/11/2008 n
Consiglio di Stato sez.iv 6/11/2008 n. 5539 - Il vizio della notifica del decreto di esproprio non incide sulla legittimità del provvedimento, ma sulla opponibilità dello stesso al destinatario e, in particolare,
Dettaglidi ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ORDINANZA
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Ordinanza del 15 ottobre 2014 n. 28 sulla sussistenza, nel processo amministrativo, dell istituto della cd. sospensione impropria del giudizio principale, per la
DettagliScritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51
N. 01710/2016 REG.PROV.COLL. N. 00226/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliUNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA
D.D.S. N 3000 UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA E DEI TRASPORTI IL CAPO DEL
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliATTO DI TRANSAZIONE. Tra la SOCIETÀ X s.r.l. in liquidazione in amministrazione giudiziaria (p.i. ****) in PREMESSO
ATTO DI TRANSAZIONE Tra la SOCIETÀ X s.r.l. in liquidazione in amministrazione giudiziaria (p.i. ****) in persona degli amministratori giudiziari, dott.ri TIZIO e CAIO, assistiti dall'avv. Filano; e la
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. U Num. 16419 Anno 2017 Presidente: CANZIO GIOVANNI Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO Data pubblicazione: 04/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 7000-2015 proposto da: DE MARCHI IMPIANTI S.R.L., SOIMPER
DettagliCOMUNE DI FARRA DI SOLIGO PROVINCIA DI TREVISO
COMUNE DI FARRA DI SOLIGO PROVINCIA DI TREVISO COPIA Deliberazione n. 5 del 15-01-2014 immediatamente eseguibile Comunicata ai capigruppo consiliari il 15-01-2014 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DettagliTit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio
Determinazione n. 16/2016 DEFC.2016.16 Tit. 2013.1.10.21.1847 Del 20/7/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX/Okcom X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02541/2016 REG.PROV.COLL. N. 00841/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagli«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PIETRASANTA PROVINCIA DI LUCCA. Direzione Servizi del Territorio. Ufficio Espropriazioni
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PIETRASANTA PROVINCIA DI LUCCA C.F. 00188210462 Direzione Servizi del Territorio Ufficio Espropriazioni Decreto n. 8 Pietrasanta lì 17/06/2008 OGGETTO: Opere di regimazione
Dettagliha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:
N. 00748/2005 REG.RIC. Page 1 of 7 N. 01862/2014 REG.PROV.COLL. N. 00748/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
DettagliTribunale di Torino, 17 maggio 2010
Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile
DettagliBollettino ufficiale della Regione Puglia n. 159 del 15/12/2015
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 159 del 15/12/2015 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2095 Legge n. 210/1992. Criteri per il pagamento degli arretrati rivenienti dalla
DettagliProvincia Autonoma di Trento
139 82739 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 26 ottobre 2012, n. 2324 Approvazione dei criteri e modalità per dare attuazione alle
DettagliBollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del Atti e comunicazioni degli Enti Locali
22854 Atti e comunicazioni degli Enti Locali COMUNE DI BARI Decreto 27 aprile 2017, n. 12 Indennità di esproprio. Procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori di
DettagliCITTA METROPOLITANA DI NAPOLI. DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO OGGETTO: Giudizio Marrone Stefano. Sentenza della Corte d Appello di Napoli n.4489/2014. Riconoscimento della legittimità del debito
DettagliN. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato
DettagliVisto l atto di costituzione in giudizio del Comune
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio Sez. I Quater N. Reg Anno N. Reg Anno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 6790/04 proposto
DettagliIngiunzione fiscale. Processo
Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 N. 04781/2014REG.PROV.COLL. N. 03164/2014 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
Dettagli