I claim nutrizionali e salutistici

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1 I claim nutrizionali e salutistici Dr.ssa Flavia Milan Dirigente medico Referente area Nutrizionale Servizio Igiene degli alimenti e Nutrizione ASL NO NOVARA 27 Febbraio

2 C ERA UNA VOLTA l Art. 2/1 l. d del D.lvo 109/92. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da: d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare 2

3 REG. 1924/2006, DEL 20 DICEMBRE 2006, RELATIVO ALLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE FORNITE SUI PRODOTTI ALIMENTARI Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea del (versione rettificata pubblicata in G.U.U.E. del ) Trattandosi di regolamento comunitario non richiede recepimento ed è uniformemente e simultaneamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell U.E. 3

4 CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1 co 2) IL REGOLAMENTO SI APPLICA A QUALSIASI PRODOTTO NEL MOMENTO STESSO IN CUI RIPORTA INDICAZIONI NUTRIZIONALI O SULLA SALUTE NON SI RIFERISCE SOLO AI PRODOTTI FUNZIONALI INTESI COME COSTRUITI PER SVOLGERE DETERMINATE FUNZIONI (es. Prodotti arricchiti di vitamine, ecc). 4

5 Definizioni (art. 2) INDICAZIONE Indicazione": qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche Non solo i claims ma anche i messaggi informativi o ogni altra informazione! 5

6 Marchi - denominazioni commerciali e di fantasia (art. 1 co. 3) Marchi (anche non registrati) denominazione commerciale denominazione di fantasia che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute utilizzabili senza autorizzazione a condizione che venga inserita anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme al regolamento. 6

7 INDICAZIONE NUTRIZIONALE (art. 2 punto 4) Indicazione che afferma, suggerisce o sottintende che un alimento ha particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: a) all energia (valore calorico) che i) apporta, ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto o, iii) non apporta, e/o b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che i) contiene, ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o iii) non contiene 7

8 Esempi di indicazioni nutrizionali 8

9 INDICAZIONE SULLA SALUTE (art. 2 punto 5) Indicazione che afferma, suggerisce o sottintende l esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. 9

10 Esempi 10

11 Tipologia indicazioni sulla salute INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE; INDICAZIONI SULLA RIDUZIONE DI UN FATTORE DI RISCHIO DI UNA MALATTIA; INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVILUPPO ED ALLA SALUTE DEI BAMBINI. 11

12 INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE: che descrivono o fanno riferimento al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, ovvero a funzioni psicologiche e comportamentali, ovvero, fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare. 12

13 INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE: REGOLAMENTO 432/2012 (G.U.U.E ) Elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini APPLICABILE DAL

14 INDICAZIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONE DI UN RISCHIO DI MALATTIA Indicazione sulla salute che afferma, suggerisce o sottintende che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana. 14

15 PRINCIPI GENERALI (art. 3) L impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute non può: a) essere falso, ambiguo o fuorviante, b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale di altri alimenti, c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento, d) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive, e) fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche 15

16 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE: CONDIZIONI GENERALI (art. 5) a) E dimostrato che la presenza, l assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di dati scientifici generalmente accettati. 16

17 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE: CONDIZIONI GENERALI (art. 5) b) La sostanza rispetto alla quale è fornita l indicazione: i) è contenuta nel prodotto finale in quantità significativa o in quantità tale da produrre l effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate o, ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l effetto nutrizionale o fisiologico indicato sulla base di prove scientifiche generalmente accettate 17

18 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE: CONDIZIONI GENERALI (art. 5) c) Se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l indicazione si trova in una forma utilizzabile dall organismo. 18

19 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE: CONDIZIONI GENERALI (art. 5) d) La quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce l indicazione o una quantità tale da produrre l effetto nutrizionale o fisiologico indicato sulla base di prove scientifiche generalmente accettate. 19

20 Obbligo informazioni nutrizionale LA PRESENZA IN ETICHETTA DI CLAIM NUTRIZIONALI O SALUTISTICI COMPORTA L OBBLIGO DELLA «TABELLA NUTRIZIONALE» Dal la dichiarazione nutrizionale reca le indicazioni seguenti: 1) Energia, 2) grassi, 3) acidi grassi saturi, 4) carboidrati, 5) zuccheri, 6) proteine, 7) sale. 20

21 Indicazioni facoltative/obbligatorie se oggetto di claim Oltre alle sopra elencate indicazioni il contenuto della dichiarazione nutrizionale può essere integrato con l indicazione della quantità di altri elementi quali: acidi grassi monoinsaturi; acidi grassi polinsaturi; polioli; amido; fibre; i sali minerali e/o le vitamine presenti in quantità significativa 21

22 FIBRE E COLESTEROLO - le fibre non sono più contemplate tra le informazioni obbligatorie, ma rientrano nell elenco dei nutrienti la cui indicazione è sempre facoltativa - il colesterolo, viceversa, non rientra più tra le indicazioni nutrizionali che possono essere riportate in tabella su base volontaria. 22

23 Informazioni nutrizionali Per le indicazioni sulla salute o nutrizionali riferite a sostanze che non figurano sull'etichettatura nutrizionale (es. betaglucani, glucomannano ecc), La quantità della sostanza richiamata è indicata, secondo i casi, anche nello stesso campo visivo delle informazioni nutrizionali. 23

24 INDICAZIONI NUTRIZIONALI: CONDIZIONI SPECIFICHE (art. 8) Sono consentite solo se Elencate nell allegato al reg.to 1924/2006 e conformi alle condizioni generali del Regolamento stesso. 24

25 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO Es. SENZA GRASSI (e ogni indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore) Il prodotto contiene non più di 0,5 g. di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura X% SENZA GRASSI sono tuttavia proibite. 25

26 SENZA ZUCCHERI L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml. 26

27 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO Es. SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI (e ogni indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore) Il prodotto non contiene mono-o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l alimento contiene naturalmente zuccheri, sull etichetta deve figurare: CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI N.B. Problematica connessa all impiego di edulcoranti o succhi concentrati (uva e/o mela) 27

28 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO Es. FONTE DI FIBRE (e ogni indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore) Il prodotto contiene almeno 3 g. di fibre per 100 g. o almeno 1,5 g. di fibre per 100 kcal. 28

29 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO Es. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE (e ogni indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore Es. ricco di fibre ) Il prodotto contiene almeno 6 g. di fibre per 100 g. o almeno 3 g. di fibre per 100 kcal. 29

30 CON VITAMINE A E MAGNESIO L'indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE (15% NRV ovvero valore nutrizionale di riferimento ex RDA) o una quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti. 30

31 RICCO DI VIATAMINA A E DI CALCIO L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una fonte naturale di (30% NRV) «[NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o[nome DEL O DEI MINERALI]». 31

32 CON/FONTE DI OMEGA 3 L'indicazione che un alimento è fonte di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfalinolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal. 32

33 COLESTEROLO (AGCM) - il colesterolo presente negli alimenti non risulta dotato di uno specifico effetto nutrizionale sulla base della letteratura scientifica esistente. - i claims hanno un indubbia valenza salutistica e, considerata la sensibilità dei soggetti cui è destinato il messaggio (ossia le persone che hanno necessità di controllare la colesterolemia), il suo utilizzo appare fuorviante. 33

34 INDICAZIONI NUTRIZIONALI COMPARATIVE (art. 9) Confrontano la composizione dell alimento con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un indicazione, compresi alimenti di altre marche. 34

35 1) A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento 35

36 2) A TASSO ACCRESCIUTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e dai minerali, è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l'indicazione «fonte di» e l'aumento del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile. 36

37 3) A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10 % nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE, e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25 %. 37

38 4) LEGGERO/LIGHT L'indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «ridotto»; l indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto leggero o light 38

39 CLAIMS COMPARATIVI l art. 9 del Reg.to 1924/2006 che, fatta salva la direttiva 84/450/CEE, il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto. 39

40 INDICAZIONI COMPARATIVE il considerando 21 aggiunge che è necessario che il prodotto comparato sia chiaramente individuato a beneficio del consumatore finale. 40

41 REGOLAMENTO N. 1047/2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l elenco di indicazioni nutrizionali. ØSALE Per quel che concerne in sale/sodio è attualmente consentito, alle condizioni ivi indicate, l impiego dei claims nutrizionali A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE ; A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE e SENZA SODIO/SALE. I produttori, negli ultimi tempi, si stanno adoperando per realizzare sempre più prodotti senza l aggiunta di sale. Dato il particolare interesse ad incoraggiare tale innovazione dal punto di vista sanitario, è stato ritenuto opportuno permettere di informare i consumatori di questo specifico aspetto del processo produttivo. Pertanto, nell allegato I al citato Regolamento 1924/2006, dopo la voce relativa all indicazione «SENZA SODIO o SENZA SALE», va inserita la seguente voce: «SENZA SODIO/SALE AGGIUNTO L indicazione che all alimento non è stato aggiunto sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo quando il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto né ogni altro ingrediente contenente sodio/sale aggiunto e il contenuto di sodio del prodotto non supera 0,12 g, o il valore equivalente di sale, per ogni 100 g o 100 ml.». 41

42 REGOLAMENTO N. 1047/2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l elenco di indicazioni nutrizionali. ØZUCCHERI (A TASSO RIDOTTO DI) Alle condizioni attuali, è possibile indicare un tasso ridotto di zuccheri anche quando questi ultimi sono sostituiti da grassi, il che comporterebbe la realizzazione di un prodotto riformulato caratterizzato da un contenuto energetico più elevato. E stato pertanto necessario precisare il claim comparativo se ed in quanto riferito alla riduzione di detto nutriente. All allegato I del Regolamento 1924/2006, nella voce relativa all indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]», è pertanto aggiunta la precisazione che, l indicazione a tasso ridotto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se la quantità di energia del prodotto riportante l indicazione è pari o inferiore alla quantità di energia di un prodotto analogo. 42

43 INDICAZIONI SULLA SALUTE: CONDIZIONI SPECIFICHE (art. 13) Sono VIETATE a meno che non Siano autorizzate a norma del presente Regolamento, siano incluse nell elenco comunitario delle indicazioni consentite. 43

44 INDICAZIONI SULLA SALUTE: ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE PUBBLICITA. a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato; (La disposizione intende assicurare per tutte le indicazioni sulla salute che il consumatore sia informato in modo esauriente sulla quantità e sulle modalità di consumo quotidiano dell alimento. Occorre ad esempio specificare se l effetto indicato può essere ottenuto consumando l alimento un unica volta o varie volte nel corso della giornata) c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e d) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive. 44

45 Indicazioni sulla salute generiche (art. 10 co 3) Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o

46 INDICAZIONI SULLA SALUTE NON CONSENTITE (art. 12) Che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell alimento, che fanno riferimento alla percentuale o all entità della perdita di peso, che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall art

47 INDICAZIONI SULLA SALUTE DIVERSE DA QUELLE SUL RIDUZIONE DI UN RISCHIO DI MALATTIA E SU SALUTE DEI BAMBINI (art. 13) Descrivono o fanno riferimento a: a) ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell organismo, o b) funzioni psicologiche e comportamentali, o c) il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell energia apportata dal regime alimentare. 47

48 INDICAZIONI SULLA SALUTE DIVERSE DA QUELLE SUL RIDUZIONE DI UN RISCHIO DI MALATTIA E SU SALUTE DEI BAMBINI (art. 13) senza procedura di autorizzazione se: i) incluse nell elenco comunitario delle indicazioni consentite; ii) basate su prove scientifiche generalmente accettate; iii) ben comprese dal consumatore medio. 48

49 ELENCO COMUNITARIO (REG.TO 432/2012) INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE Contiene i seguenti dati: Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti Indicazione Condizioni d uso Condizioni e/o restrizioni d uso dell alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare Fonti bibliografiche/scientifiche numero EFSA Journal. 49

50 ESEMPIO DI INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE Es. La fibra di frumento contribuisce all accelerazione del transito intestinale Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L indicazione va accompagnata dall informazione al consumatore che l effetto indicato si ottiene con l assunzione giornaliera di almeno10 g di fibre di frumento. 50

51 INDICAZIONI SULLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIA E SALUTE BAMBINI (ART. 14) Autorizzazione (procedura artt. 15 ss). Inserimento nell elenco comunitario delle indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego. 51

52 INDICAZIONI SULLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIA E SALUTE BAMBINI (ART. 14) L etichettatura, o in mancanza, la presentazione o pubblicità reca una dicitura indicante che la malattia cui l indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico. + DICITURE AGGIUNTIVE PREVISTE IN GENERALE PER HEALTH CLAIMS 52

53 INDICAZIONI SULLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIA E SALUTE BAMBINI (ART. 14) : PROCEDURA ex art. 15, 16, 17 e 19 Domanda di autorizzazione allo stato membro Parere dell EFSA Autorizzazione comunitaria 53

54 1.Domanda di autorizzazione Requisiti: a) nome e indirizzo del richiedente; b) sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure alimento o categoria di alimenti, in riferimento a cui sarà fornita l'indicazione sulla salute e sue caratteristiche particolari; c) copia degli studi, compresi, se del caso, studi indipendenti e soggetti a controllo degli esperti, effettuati relativamente all'indicazione sulla salute, nonché ogni altro materiale disponibile; d) se del caso, riferimento specifico alle informazioni da considerare protette dalla proprietà industriale, con giustificazione accettabile; e) copia di altri studi scientifici riguardanti l'indicazione; f) una proposta di formulazione dell'indicazione sulla salute per la quale è richiesta l'autorizzazione, comprese, se del caso, le condizioni d'impiego specifiche; g) una sintesi della domanda. 54

55 2. Parere dell Autorità Nel termine di 5 mesi dalla data di ricevimento della domanda. Per elaborare il parere, l'autorità verifica: a) che l'indicazione sulla salute sia basata su prove scientifiche; b) che la formulazione dell'indicazione sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal regolamento L Autorità trasmette il suo parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente. 55

56 3. Autorizzazione comunitaria Entro due mesi dal ricevimento del parere dell'autorità, Progetto di decisione relativo agli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite Informazione al richiedente della decisione adottata e pubblicazione dei dettagli nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Le indicazioni sulla salute incluse negli elenchi possono essere utilizzate da qualsiasi operatore del settore alimentare (se non c è protezione di dati) 56

57 Esempi: SOSTANZA Steroli vegetali: steroli estratti da piante, liberi o esterificati con acidi grassi alimentari. INDICAZIONE È stato dimostrato che gli steroli vegetali riducono il colesterolo nel sangue. L ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche. CONDIZIONI D USO Informazione per il consumatore che l effetto benefico si ottiene con l assunzione quotidiana di almeno 2 g di steroli vegetali. 57

58 Registro comunitario La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 58

59 Registro comunitario on line Il registro contiene: a) le indicazioni nutrizionali e le relative condizioni di applicazione; b) le limitazioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 5; c) le indicazioni sulla salute autorizzate e le relative condizioni di applicazione d) un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto. 59

60 Es. betaglucani e colesterolo Claims relativi ai betaglucani sono stati inclusi sia nell elenco delle indicazioni funzionali generiche (indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo) ex Reg.to 432/2012, che tra le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia ex Reg.to 1160/

61 CLAIM FUNZIONALE GENERICO (art. 13/1 let. a Reg.to 1924/2006) Il claim funzionale incluso nell elenco di cui al Reg.to 432/2012 è: I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di beta-glucani da avena, crusca d avena, orzo o crusca d orzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. L indicazione va accompagnata dall informazione al consumatore che l effetto benefico si ottiene con l assunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca d avena, orzo o crusca d orzo o da miscele di tali beta-glucani. 61

62 INDICAZIONE SULLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIA (art. 14/1 let. a Reg.to 1924/2006) L indicazione sulla riduzione del rischi malattia autorizzata dal Reg.to 1160/2011 è È stato dimostrato che il beta-glucano dell avena abbassa/riduce il colesterolo nel sangue. L ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche. Il consumatore va informato del fatto che l effetto benefico si ottiene con l assunzione quotidiana di 3 g di beta-glucano dell avena L indicazione può essere utilizzata per prodotti alimentari che forniscono almeno 1 g di beta-glucano dell avena per porzione quantificata. 62

63 L operatore può scegliere se formulare il claim in termini di indicazione funzionale generica o sulla riduzione del rischio malattia. 63

64 Thank you! Dr.ssa Flavia Milan SIAN Arona 64

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