CODICE CIVILE La risposta delle Sezioni Unite del 2015: non è risarcibile il danno da perdita della vita e pertanto è intrasmissibile
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1 lente rappresenta un surrogato legale della reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che nella domanda diretta al trasferimento del bene può ritenersi implicita la richiesta volta all acquisizione del suo equivalente pecuniario. Cass. 19 gennaio 2017, n Danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge [2087; Cost. 2, 13, 25, 27, 29, 32, 41; c.p.c. 89, 120; c.p. 185, 187, 189, 598]. 1. Liquidazione del danno non patrimoniale; 2. Danno c.d. tanatologico e trasmissione agli eredi del de cuius del diritto al risarcimento; 2.1. Primo orientamento. Non è risarcibile il danno da perdita della vita, nel caso in cui il decesso sia istantaneo; 2.2. La risposta delle Sezioni Unite del 2015: non è risarcibile il danno da perdita della vita e pertanto è intrasmissibile iure hereditatis; 3. Danno morale. Profili generali, presupposti e liquidazione; 3.1. Il danno morale è ontologicamente diverso dal danno biologico? Nuovo contrasto giurisprudenziale; 4. Danno esistenziale: è voce autonoma di danno? Contrasto giurisprudenziale. Intervento delle Sezioni Unite; 4.1. Dopo le Sezioni Unite le singole voci di danno continuano a conservare rilevanza? Contrasto giurisprudenziale; 5. Casistica; 5.1. Danno da violazione degli obblighi familiari e coniugali; 5.2. Danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale 5.3. Danno da perdita o lesione del rapporto parentale Il problema della convivenza. Contrasto giurisprudenziale; 5.4. Lesione dell onore e della reputazione. Diffamazione; 5.5. Danno da irragionevole durata del processo; 5.6. Serenità familiare e tranquillità domestica. Immissioni moleste; 5.7. Danni bagatellari. 1. Liquidazione del danno non patrimoniale. Le Tabelle elaborate dal tribunale di Milano per la determinazione del risarcimento del danno biologico costituiscono un valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno non patrimoniale ex art c.c. laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione. I relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l adozione dei parametri indicati nelle predette tabelle milanesi. Cass. 30 giugno 2011, n ; conforme Cass. 20 aprile 2017, n Danno c.d. tanatologico e trasmissione agli eredi del de cuius del diritto al risarcimento Primo orientamento. Non è risarcibile il danno da perdita della vita nel caso in cui il decesso sia istantaneo. Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile iure hereditatis, ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale. Cass. 19 ottobre 2016, n La risposta delle Sezioni Unite del 2015: non è risarcibile il danno da perdita della vita e pertanto è intrasmissibile iure hereditatis. Nel caso di morte immediata o che segua a brevissima distanza di tempo dalle lesioni, i congiunti della vittima possono chiedere e ottenere il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute della vittima ma non quello per la lesione del diverso bene giuridico della vita. Cass. 23 marzo 2016, n e Cass. 22 giugno 2016, n In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione nel primo caso dell assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. Cass. 9 marzo 2017, n Danno morale. Profili generali, presupposti e liquidazione Il danno morale è ontologicamente diverso dal danno biologico? Nuovo contrasto giurisprudenziale. a) Primo orientamento: il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, costituisce una componente del danno biologico. Va esclusa l autonomia ontologica del danno morale, conformemente all insegnamento delle Sezioni Unite dell 11 novembre 2008, ove si legge sulla premessa secondo la quale la categoria del danno morale deve essere definitivamente abbandonata perché priva di solide basi giuridiche che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. Cass. 7 marzo 2016, n La limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente su- 294
2 LIBRO IV - DELLE OBBLIGAZIONI 2059 perata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l art c.c. né l art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo. Determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l esistenza del soggetto che l ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n ; conforme Cass. 3 ottobre 2013, n b) Secondo orientamento: il danno morale non costituisce una voce del danno biologico, ma è ontologicamente distinto. Va definitivamente sconfessata la tesi predicativa della unicità del danno biologico. Anche all interno del micro-sistema delle micro-permanenti, resta ferma (nè avrebbe potuto essere altrimenti, non potendo le sovrastrutture giuridiche sovrapporsi alla fenomenologia della sofferenza) la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto. Al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micropermanenti, l aumento personalizzato del danno biologico è pertanto circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilità) del danno morale. Senza che ciò costituisca alcuna duplicazione risarcitoria. In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l eventuale aumento percentuale sino al 30% sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto. Altra e diversa indagine andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza interiore. Senza che alcun automatismo risarcitorio sia peraltro predicabile. Cass. 20 aprile 2016, n Il danno non patrimoniale consta, nella sua essenza fenomenologica, di un aspetto che attiene al (la violazione del) dialogo interiore del soggetto con se stesso, i.e. alla sofferenza intima (c.d. danno morale ), e di una componente che ha riguardo alla (violazione della) sfera dinamico- relazionale del soggetto. Così individuato l aspetto fenomenologico della sofferenza, l indispensabile premessa di ogni risarcimento, salvo i casi espressamente previsti dalla legge ordinaria, è costituita dalla accertata violazione di una situazione giuridica soggettiva protetta a livello costituzionale (salute, rapporto familiare e parentale, libertà religiosa, libertà sessuale, reputazione, onore, ecc.). Entrambi gli aspetti del danno alla persona sono, pertanto, autonomamente risarcibili, purché ciascuno di essi sia effettivamente provato davanti al giudice di merito. La risarcibilità del danno non patrimoniale non può, dunque, essere limitata al solo danno biologico medicalmente accertabile, la cui definizione legislativa si riferisce, non equivocamente, alla (sola) violazione dell aspetto dinamico-relazione della vita del soggetto danneggiato. Cass. 9 giugno 2015, n Le Sezioni Unite non hanno mai predicato un principio di diritto volto alla soppressione per assorbimento, ipso facto, del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie. Una indiretta quanto significativa indicazione in tal senso potrebbe essere rinvenuta nel disposto dell art. 612-bis del codice penale, che, sotto la rubrica Atti persecutori, dispone che sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Sembrano efficacemente scolpiti, in questa disposizione di legge per quanto destinata ad operare in un ristretto territorio del diritto penale i due autentici momenti essenziali della sofferenza dell individuo: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana. Si tratta, quindi, di danni diversi e quindi in astratto entrambi risarcibili, ma solo se rigorosamente provati caso per caso. Cass. 3 ottobre 2013, n Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamicorelazionale (altrimenti definibile «esistenziale», e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti. La vittima di un incidente stradale, pertanto, ha diritto al ristoro per la sopraggiunta impossibilità di realizzarsi sessualmente. Cass. 11 ottobre 2013, n Danno esistenziale: è voce autonoma di danno? Contrasto giurisprudenziale. Intervento delle Sezioni Unite Dopo le Sezioni Unite le singole voci di danno continuano a conservare rilevanza? Contrasto giurisprudenziale. Non è ammissibile nel nostro ordinamento l autonoma categoria di danno esistenziale, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scatu- 295
3 renti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatto reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell art c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione. Di conseguenza la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria, ove nel danno esistenziale si includessero pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona: tale categoria sarebbe del tutto illegittima, visto l irrisarcibilità di simili pregiudizi. Cass. 8 maggio 2012, n. 6930; conforme Cass. 28 gennaio 2014, n. 1762, Cass. 24 maggio 2013, n ; Cass 12 febbraio 2013, n. 3290; Cass. 13 novembre 2012, n Contra: Gli aspetti o le voci di danno non patrimoniale non rientranti nell ambito del danno biologico, in quanto non conseguenti a lesione psico-fisica, ben possono essere definiti come esistenziali, attenendo alla sfera relazionale della persona, autonomamente e specificamente configurabile allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in «degenerazioni patologiche» integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita. Cass. 19 ottobre 2016, n Deve escludersi che le Sezioni Unite del 2008 abbiamo negato la configurabilità e la rilevanza a fini risarcitori (anche) del c.d danno esistenziale. Al di là della qualificazione in termini di categoria, nelle pronunzie del 2008 risulta, infatti, confermato che, quale sintesi verbale, gli aspetti o voci di danno non patrimoniale non rientranti nell ambito del danno biologico, in quanto non conseguenti a lesione psico-fisica, ben possono essere definiti come esistenziali, attenendo alla sfera relazionale della persona, autonomamente e specificamente configurabile allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in «degenerazioni patologiche» integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita. È compito del giudice accertare l effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro. Le Sezioni Unite del 2008 avvertono che i patemi d animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, cui viene riconosciuta «portata tendenzialmente onnicomprensiva». In tal senso è da intendersi la statuizione secondo cui la sofferenza morale non può risarcirsi più volte, allorquando essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o in danno esistenziale. Non condivisibile è, invece, l assunto secondo cui, allorquando vengano presi in considerazione gli aspetti relazionali, il danno biologico assorbe sempre e comunque il c.d. danno esistenziale. Cass. 19 ottobre 2016, n Ai fini del riconoscimento del danno esistenziale è necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice e se sia stato, in particolare, assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, allo sconvolgimento dell esistenza in cui di detto aspetto o voce del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante. Un danno c.d. esistenziale risarcibile non è configurabile in presenza di un mero sconvolgimento dell agenda o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità. In presenza di una liquidazione del danno biologico che contempli in effetti anche siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, è correttamente da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a tale titolo già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare a titolo (anche) di danno esistenziale. Analogamente deve dirsi allorquando la liquidazione del danno morale sia stata espressamente estesa anche ai profili relazionali nei termini propri del danno esistenziale. Cass. 19 ottobre 2016, n Casistica Danno da violazione degli obblighi familiari e coniugali. Va risarcito il danno non patrimoniale sofferto da una donna, che, oltre ad aver affrontato una grave patologia, ha dovuto constatare l abbandono del marito appena diagnosticatale la malattia, negandole ogni assistenza, sia morale che materiale e obbligandola ad appoggiarsi solo alla propria famiglia d origine. Cass. 3 maggio 2017, n Danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale. Il danno da stress o usura psicofisica, derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida di automezzi pubblici, inscrivendosi nella unitaria categoria del danno non patrimoniale causato da inadempimento datoriale, presuppone, ai fini della sua risarcibilità, la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell interesse leso. Cass. sez. lav., 21 marzo 2016, n Danno da perdita o lesione del rapporto parentale. Il principio per cui in caso di perdita del rapporto parentale ciascuno dei familiari ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito non può ritenersi applicabile in particolari ipotesi in cui vi è il concorso della vittima alla causazione della sua morte; ma ciò non avviene per effetto dell applicazione della limitazione di cui all art c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita (dolosamente o, come nella specie) colposamente cagionata da chi la vita perde non può ritenersi integrare un illecito della vittima nel confronti dei propri parenti, che costituiscono l altra parte del rapporto parentale. La rottura (dolosa o colposa) del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti (come nella specie avvenuta in conseguenza di un sinistro stradale, che la vittima ha colposamente concorso a causare) non può, infatti, considerarsi fonte di danno non patrimoniale nei confronti dell altra, integrando essa una conseguenza derivante da una condotta non contra ius, e pertanto non antigiuridica, della medesima. La vittima non può, pertanto, ritenersi responsabile nei confronti dell altra parte del rapporto parentale per la rottura di tale rapporto, non insorgendo, di conseguenza, alcun credito risarcitorio iure proprio del congiunto sopravvissuto per la quota parte di responsabilità, del congiunto defunto, nella concausazione del danno evento. A tale stregua, in caso di concorso di colpa del deceduto nella causa- 296
4 LIBRO IV - DELLE OBBLIGAZIONI 2059 zione della propria morte, il relativo ristoro non è configurabile quale conseguenza del danno non patrimoniale subito iure proprio dai congiunti/eredi. Il ristoro di tale ultima voce di danno, infatti, è configurabile esclusivamente nei confronti dei terzi estranei che hanno concorso a determinare la rottura di tale rapporto, per la quota parte di relativa responsabilità. Cass. 12 aprile 2017, n In materia di responsabilità civile, nell ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell evento dannoso, il risarcimento del danno, patito iure proprio dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa. Cass. 17 febbraio 2017, n Il problema della convivenza. Contrasto giurisprudenziale. Se è pur innegabile la necessità di conciliare il diritto del superstite alla tutela del rapporto parentale con l esigenza di evitare il pericolo di una dilazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è elemento idoneo a bilanciare le evidenziate contrapposte esigenze e ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. Cass. 20 ottobre 2016, n La sofferenza provata dal convivente more uxorio, in conseguenza dell uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione. Cass. 21 aprile 2016, n Lesione dell onore e della reputazione. Diffamazione. In tema di risarcimento del danno ex art c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata quam suis, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha escluso che un opera letteraria pubblicata nel 2002, descrittiva del rapporto sentimentale intercorso negli anni trenta del secolo scorso tra la protagonista femminile e lo zio dell attrice, abbia potuto ledere l onore e la reputazione di quest ultimo, avuto conto del comune sentimento etico del lettore contemporaneo). Cass. 21 giugno 2016, n Anche nella valutazione dell esercizio del diritto di critica giornalistica, pur dovendosi riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell interesse individuale alla reputazione con l interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita. Cass. 14 marzo 2016, n La prova del danno morale alla reputazione può essere anche presuntiva, perché la sua liquidazione va necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico. Cass. 4 febbraio 2016 n Danno da irragionevole durata del processo. È contrario al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell uomo, lo strumento interno che obbliga le vittime di processi troppo lunghi alla presentazione di specifiche istanze che non hanno alcun effetto acceleratorio. La procedura nazionale che impone l istanza di prelievo e che lascia al Presidente del Tribunale amministrativo la discrezionalità di accelerare il procedimento non è da considerare come uno strumento acceleratorio effettivo. Corte dir. uomo 25 febbraio È costituzionalmente illegittimo il comma 2-bis dell articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89 nella parte in cui non dispone che la durata complessiva del giudizio per l attribuzione dell equa riparazione da ingiustificato ritardo non possa essere superiore al limite biennale. Corte cost. 19 febbraio 2016, n Serenità familiare e tranquillità domestica. Immissioni moleste. L azione di natura reale, esperita per l accertamento dell illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono è distinta e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto, per responsabilità aquiliana ex art cod. civ., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato. Quest ultima domanda risarcitoria va proposta secondo i principi della responsabilità aquiliana e cioè nei confronti del soggetto individuato dal criterio di imputazione della responsabilità; quindi nei confronti dell autore del fatto illecito (materiale o morale), allorché il criterio di imputazione è la colpa o il dolo (art. 2043) e nei confronti del custode della cosa allorché il criterio di imputazione è il rapporto di custodia ex art c.c. Allorché le immissioni intollerabili originino da un immobile condotto in locazione, dunque, la responsabilità ex art cod. civ. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi. Cass. 4 luglio 2017, n Il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell uomo, norma alla quale il giudice italiano è tenuto 297
5 ad uniformarsi. Ne consegue che la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza. Cass. 1 febbraio 2017, n Danni bagatellari. Deve essere respinta la richiesta risarcitoria avanzata da un fedele che, dopo aver abbandonato la Congregazione dei Testimoni di Geova, lamentava l ostracismo posto in essere nei suoi confronti, atteso che la libera scelta di alcuni soggetti di non avere o di interrompere i rapporti con una determinata persona, pur comportando la violazione di norme di condotta civile e di buona educazione, non incide su situazioni considerate meritevoli di tutela dal punto di vista penalistico o sotto il profilo civilistico. Cass. 13 aprile 2017, n
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