COPERTURA MAGGIORE DISAVANZO. Dott. Vincenzo Cuzzola
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1 COPERTURA MAGGIORE DISAVANZO Dott. Vincenzo Cuzzola
2 Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze Il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, del 2 aprile, stabilisce i criteri e le modalità di ripiano dell eventuale maggiore disavanzo al 1 gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell attuazione del riaccertamento straordinario dei residui.
3 Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze Il decreto prevede, in merito alle modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato, che il citato disavanzo dovrà essere tempestivamente definito con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario. La delibera consiliare, munita dell obbligatorio parere del revisore, avrà il compito di indicare l importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al suo completo recupero. In caso di mancata adozione della citata delibera consiliare, il revisore avrà l obbligo di segnalazione dell inadempimento alla sezione regionale della Corte dei conti e al prefetto. In caso di esercizio provvisorio, l applicazione al bilancio del ripiano del maggiore disavanzo si realizza al momento dell approvazione del bilancio di previsione.
4 Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze Ai comuni è lasciata la possibilità di ripianare il disavanzo mediante le seguenti possibilità: lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall ente. Lo svincolo delle risorse è attuato con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli; la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito; L utilizzo dei proventi realizzati derivanti dall alienazione dei beni patrimoniali disponibili. In merito alla vendita dei beni patrimoniali, i principi contabili prevedono che l accertamento dell entrata possa essere correttamente imputata al momento della firma del rogito notarile, e andrà imputata nell esercizio e negli esercizi in cui è previsto l esecuzione dell obbligazione pecuniaria.
5 Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze Il decreto prevede, tuttavia, il seguente percorso: Nelle more della realizzazione dei proventi, il maggiore disavanzo è ripianato per l intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa, è accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo; A seguito dell accertamento delle entrate derivanti dall alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, è approvata una variazione di bilancio che riduce il citato fondo, destina l entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione, ridistribuisce il residuo disavanzo tra l esercizio in corso e gli esercizi successivi, individuando l importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero.
6 I nuovi documenti della programmazione nella P.A.
7 Il DUP Il DUP è la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali. L aggettivo unico chiarisce l obiettivo del principio applicato e cioè riunire in un solo documento, posto a monte del BPF, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del BPF, del PEG e la loro successiva gestione.
8 Presupposto DUP Il DUP, diversamente dalla vecchia Relazione previsionale e programmatica, non è un allegato del bilancio e costituisce presupposto indispensabile per l approvazione del BPF. Il DUP ha, come documento fondamentale e imprescindibile della programmazione locale, una sua precisa e distinta identità rispetto al BPF e al PEG. È nel DUP infatti, che l ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel BPF. Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP oltre che con il BPF.
9 Il DUP PEG BPF DUP
10 Quadro normativo DUP Il DUP è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del d.lgs 23 giugno 2011, n.118. La norma sostituisce l'articolo 170 del TUEL relativo alla relazione previsionale e programmatica.
11 Il DUP. RPP PGS Personale, lavori pubblici, Patrimonio DUP
12 Composizione DUP Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa: o La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; o la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
13 Sezioni DUP Più specificatamente: Nella Sezione Strategica ( di portata quinquennale ) vengono definiti, per ogni missione di bilancio, gli Obiettivi Strategici da perseguire entro la fine del mandato; Nella Sezione Operativa ( di portata triennale ) vengono individuati, per ogni singola missione, i programmi che l ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sez. Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli Obiettivi Operativi da raggiungere.
14 Il DUP: Sezione Strategica (SeS) Nel primo anno del mandato amministrativo devono essere individuati per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici devono essere definiti con riferimento all ente nel suo insieme individuando, per ciascuno di essi, il contributo che è richiesto al gruppo amministrazione pubblica.
15 Il DUP: Sezione Strategica (SeS) La SeS del DUP individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica: 1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo; 2. le politiche di mandato che l ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali; 3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
16 Il DUP: Sezione Operativa (SeO) La SeO del DUP ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. Più in particolare quindi, la SeO contiene la programmazione operativa dell ente avendo a riferimento lo stesso arco temporale considerato dal bilancio di previsione.
17 Il DUP: Sezione Operativa (SeO) Nello specifico, la SeO individua: per ogni singola missione, i programmi che l ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS, per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere; Per ogni programma poi, sono individuati i contenuti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio con un orizzonte temporale annuale e pluriennale.
18 Il DUP: Sezione Operativa (SeO) La SeO si struttura in due parti, semplicemente individuate come Parte1eParte2. La Parte 1 della SeO è sostanzialmente focalizzata sulla definizione, per ogni missione, dei programmi operativi da realizzare nell arco di tempo cui la SeO del DUP si riferisce con riferimento all ente e al gruppo amministrazione pubblica. Per ogni programma, occorre individuare: obiettivi annuali e pluriennali; motivazioni delle scelte effettuate e in coerenza con gli obiettivi strategici definiti nella SeS; risorse finanziarie, umane e strumentali destinate.
19 Il DUP: Sezione Operativa (SeO) La Parte 2 della SeO è esclusivamente destinata alla programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.
20 Il DUP SEMPLIFICATO Tutti i Comuni sono tenuti a redigere il DUP e ad utilizzare il nuovo schema di bilancio, indipendentemente dal numero di abitanti. I comuni con un numero di abitanti inferiore alle unità possono predisporre un DUP semplificato. Nell allegato 4/1 al Decreto 118/2011 a cui si riferisce il comma 6 del nuovo art. 170, si dettano tutte le semplificazioni, anche se minime che riguardano solo la parte esterna dell analisi strategica.
21 DUP E DUP SEMPLIFICATO SEZIONI DUP DUP SEMPLIFICATO 1 Sezione STRATEGICA 1.1 Scelte principali 1.2 Obiettivi per missione 1.3 Analisi Strategica Condizioni esterne 1.4 Analisi Strategica Condizioni interne Sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato Politiche di mandato e indirizzi generali di programmazione Obiettivi strategici nell ambito di ciascuna missione Obiettivi individuati dal Governo Valutazione situazione socio economica del territorio Organizzazione e gestione dei Servizi Pubblici Disponibilità e gestione delle risorse umane Coerenza e compatibilità con le disposizione del Patto di Stabilità NO NO NO NO NO SI SI SI
22 DUP E DUP SEMPLIFICATO SEZIONI DUP DUP SEMPLIFICATO 2 Sezione OPERATIVA Contiene la programmazione operativa sia annuale che pluriennale SI 2.1 Parte 1^ Missioni e Programmi Per ogni singola MISSIONE i programmi operativi che l ente intende realizzare Per ogni singolo PROGRAMMA definire le finalità e gli obiettivi che si intendo perseguire. SI SI 2.2 Parte 2^ 1.Programmazione LLPP Programmazione dei LLPP in funzione alle priorità, i tempi, e il fabbisogno SI 2.2 Parte 2^ 2.Personale Programmazione del personale assicurando la funzionalità e l0ottimizzazione delle risorse SI 2.2 Parte 2^ 3.Patrimonio Individua gli immobili di proprietà distinguendoli in strumentali, suscettibili di valorizzazione o dismissione SI 2.2 Parte 2^ 4.Ulteriori strumenti di programmazione Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa SI
23 Proroghe esclusive per il DUP 2016/2018 La Conferenza Stato-Città, nella riunione del 21 ottobre 2015, ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine del 31 ottobre per la presentazione, da parte degli Enti Locali, del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il La Conferenza Stato-Città di, inoltre, ha stabilito che l aggiornamento del Dup dovrà operarsi entro il 28 Febbraio, e ha conseguentemente ha prorogato al 31 marzo il termine per l approvazione dei bilanci Tali proroghe sono state stabilite esclusivamente in riferimento al Dup 2016/2018, rimane pertanto invariata la normativa che prevede espressamente al comma 1 dell art. 170 del D.lgs 267/2000, che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni.
24 DUP 2016/2018 Il DUP 2016/18 che la Giunta deve approvare e presentare al Consiglio entro il termine del 31 dicembre (esclusivo solo per il Dup in questione) deve essere oggetto di successiva deliberazione da parte del consiglio, al quale devono pervenire i documenti corredati del parere dell organo di revisione.
25 DUP 2016/2018 Con la deliberazione del Consiglio potrà essere approvato il Dup o potranno essere richieste integrazioni e modifiche ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. Chiaramente il Consiglio dovrà deliberare in tempo utile per consentire la presentazione dell eventuale aggiornamento del Dup che quest anno è da effettuare entro il 28 febbraio ( a regime il termine è il 15 novembre). La nota di aggiornamento al Dup deve essere presentata contestualmente allo schema di bilancio di previsione e unitamente alla relazione dell organo di revisione.
26 L AVVIO DELLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE ARMONIZZATA 26
27 L AVVIO DELLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI La prima attività richiesta per l adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell anno precedente (DPR194/1996) 27
28 La seconda attività richiesta per l adozione della nuova contabilità consiste nell applicare i criteri di valutazione dell attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. 28
29 A tal fine occorre predisporre una tabella che, per ognuna delle voci dell inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca: Gli importi di chiusura del precedente esercizio (importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione) Le differenze di valutazione (negative e positive) 29
30 I prospetti riguardanti l inventario e lo stato patrimoniale al 1 gennaio dell esercizio di avvio della nuova contabilità (riclassificati e rivalutati con l indicazione delle differenze di rivalutazione) sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale insieme ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione 30
31 SCRITTURE CONTABILI All avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata le scritture sono, in ordine successivo: SCRITTURE DI APERTURA DEI CONTI RICLASSIFICATI secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale SCRITTURE RIGUARDANTI LA RILEVAZIONE DELLE DIFFERENZE DI VALUTAZIONE alcune voci dell attivo e del passivo devono essere rivalutate, altre devono essere svalutate 31
32 RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PRIMO RENDICONTO Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto relativo al primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, vanno inserite: 1. Le differenze principali tra il primo stato patrimoniale di apertura e l ultimo stato patrimoniale 2. Le modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finale 3. Le componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia 32
33 IL PRIMO STATO PATRIMONIALE: CRITERI DI VALUTAZIONE Nella redazione del primo Stato Patrimoniale in base al D.lgs 118/2011, gli Enti dovranno attenersi ai seguenti criteri: ATTIVO PASSIVO PATRIMONIO NETTO 33
34 ATTIVO a. Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà b. Immobili e terreni di terzi a disposizione c. Beni mobili e patrimonio librario d. Contributi in conto capitale e. Immobilizzazioni finanziarie f. Disponibilità liquide g. Crediti 34
35 a. PATRIMONIO IMMOBILIARE E TERRENI DI PROPRIETA Il Patrimonio immobiliare e i terreni di proprietà sono iscritti al costo di acquisto (che comprende anche gli oneri accessori) o, se non disponibile, al valore catastale. Successivamente occorre determinare il fondo di ammortamento cumulato nel tempo tenendo conto del momento iniziale in cui l ente ha iniziato ad utilizzare il cespite e della vita media del bene in base alla sua tipologia. 35
36 a. Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, se il bene immobile risulta completamente ammortizzato, il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso. 36
37 a. Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà - valutazione Ai fini della valutazione del Patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato della contabilità economico patrimoniale n in base al quale: ai fini dell ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisti congiuntamente in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. 37
38 a. Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà - valutazione Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (es. rogiti) il valore dei terreni non risulta indicato in modo separato da quello dell edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione. 38
39 a. Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà - moltiplicatori Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il valore catastale si ottiene applicando all ammontare delle rendite risultanti al catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate al 5% ( ex art. 3 l. 23 dicembre1996 n. 662) i seguenti moltiplicatori: 39
40 a. Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà - moltiplicatori 160 Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 con esclusione della categoria catastale A/ Per i fabbricati del gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5 80 Per i fabbricati della categoria catastale D/5 80 Per i fabbricati della categoria catastale A/10 60 Per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/5) 55 Per i fabbricati della categoria catastale C/1 40
41 a. Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà- terreni agricoli Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante al catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione e rivalutato al 25% ( ex art. 3 co. 51 l. 23 dicembre 1996 n. 662), un moltiplicatore pari a
42 b. IMMOBILI E TERRENI DI TERZI A DISPOSIZIONE Essi sono iscritti al costo di acquisto che comprende anche i costi accessori o se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d ordine, salvo i casi in cui l ente non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest ultimo caso anche il costo sostenuto per l acquisizione del diritto reale su tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni. 42
43 c. BENI MOBILI E PATRIMONIO LIBRARIO Rispetto ai beni mobili ed al patrimonio librario occorre ricorrere ad una ricognizione inventariale. 43
44 c. BENI MOBILI E PATRIMONIO LIBRARIO Per i beni mobili ammortizzabili è necessario determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo avendo come riferimento il momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato nell ente e la sua vita utile media per la specifica tipologia di bene. 44
45 c. BENI MOBILI E PATRIMONIO LIBRARIO Se il bene non risulta interamente ammortizzato e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui. In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale non devono essere ricompresi nella ricognizione inventariale i beni già interamente ammortizzati. 45
46 d. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite) 46
47 e. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli ecc.) sono iscritte sulla base del criterio del costo d acquisto corretto da eventuali perdite di valore che, alla data di chiusura dell esercizio, si ritengano durevoli Le partecipazioni di controllo sono valutate con il metodo del patrimonio netto. I crediti finanziari: al valore nominale. 47
48 e. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE I derivati da ammortamento sono iscritti al valore nominale delle risorse che l ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato, allo scopo di estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo alla data del primo Stato Patrimoniale a carico dell ente che è generato dall obbligo di effettuare versamenti periodici per costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l estinzione della passività sottostante. I derivati in essere riguardanti flussi di solo interesse non sono iscritti nello stato patrimoniale iniziale. 48
49 f. DISPONIBILITA LIQUIDE Si tratta degli importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postali dell ente, nonché assegni, denaro e valori bollati 49
50 g. CREDITI Relativamente ai crediti, occorre tenere presente che, in via preliminare, occorre verificare la loro effettiva sussistenza a seguito del processo di riaccertamento straordinario dei residui. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali. 50
51 PASSIVO a. DEBITI DI FUNZIONAMENTO b. DEBITI FINANZIARI c. FONDO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA d. ALTRI DEBITI DEBITI TRIBUTARI 51
52 a. DEBITI DI FUNZIONAMENTO Anche per quanto concerne i debiti di funzionamento occorre verificare innanzitutto la loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. 52
53 a. DEBITI DI FUNZIONAMENTO I debiti corrispondono all importo dei residui passivi, compresi quelli perenti (l istituto della perenzione riguarda solo le Regioni). La riassegnazione dei residui perenti nella contabilità finanziaria, non è oggetto di rilevazione nella contabilità economicopatrimoniale. 53
54 b. DEBITI FINANZIARI Essi derivano da finanziamenti contratti e incassati e non rimborsati. All avvio della contabilità economico-patrimoniale è necessario effettuare una ricognizione dei debiti non ancora rimborsati. La ricognizione dei debiti comprende il valore dell importo dell up front ricevuto in passato a seguito della sottoscrizione di contratti derivati e ancora in essere,al netto dei rimborsi effettuati 54
55 b. DEBITI FINANZIARI I debiti finanziari sono distinti in debiti a breve termine o a medio lungo-termine (secondo le modalità indicate nel glossario del piano dei conti integrato I debiti finanziari alla voce Debiti verso banche e tesoriere ) 55
56 c. FONDO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA Riguarda l ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura. Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio della contabilità economico-patrimoniale, l onere riguardante il TFR erogato nel corso dell esercizio è interamente considerato di competenza economica dell esercizio. 56
57 d. ALTRI DEBITI I c.d. altri debiti sono costituiti dai debiti tributari che derivano da: 1) debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell ente dell esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico-patrimoniale 2) I debiti di natura previdenziale 3) I debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 3 e 7 delle spese, compresi quelli imputati agli esercizi successivi. 57
58 PATRIMONIO NETTO Per le P.A. (che fino ad oggi rappresentano il patrimonio netto all interno di un unica posta di bilancio) il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste: a) Fondo di dotazione dell ente b) Riserve c) Risultati economici positivi (o negativi) di esercizio. 58
59 a. FONDO DI DOTAZIONE DELL ENTE Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale dell ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato attraverso destinazione dei risultati economici positivi di esercizio mediante una delibera di Consiglio in sede di approvazione del rendiconto di gestione. 59
60 b. RISERVE Le Riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione, previa apposita delibera di Consiglio. Alle riserve è attribuito un valore pari a quello risultante ai corrispondenti valori dello stato patrimoniale dell esercizio precedente. Come per il fondo di dotazione, le Riserve possono essere alimentate mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio con delibera di Consiglio in sede di approvazione del rendiconto di gestione. 60
61 Dal Patto al pareggio di bilancio 61
62 Legge costituzionale 1/2012 Declina i principi di pareggio di bilancio e di sostenibilità del debito a valere per lo Stato e per tutti i livelli di governo Eleva il rango legislativo della legge di bilancio da formale a sostanziale, attraverso l abolizione del divieto di introdurre, con essa, nuovi tributi e nuove spese. L armonizzazione dei bilanci pubblici diventa materia di legislazione esclusiva Ridisegna i rapporti tra le autonomie territoriali e lo Stato Il riconoscimento dell «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» (art. 119 Cost.) è condizionata : A. al rispetto dell equilibrio dei relativi bilanci; B. all obbligo di concorrere ad assicurare l osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall appartenenza all unione europea. 62
63 Per gli Enti territoriali è prevista la possibilità di ricorrere all indebitamento per le sole spese di investimento previa predisposizione di piani di ammortamento e con il vincolo di assicurare il rispetto dell equilibrio per il complesso degli enti di ciascuna Regione, compresa la Regione medesima. 63
64 Legge 243/2012 La legge 24 dicembre 2012, n. 243 ha dato attuazione al nuovo art. 81, c. 6, Cost. e all'art. 5 della legge costituzionale n. 1/2012. La citata legge attuativa può essere modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dello stesso art. 81, c. 6, Cost. (maggioranza assoluta dei componenti) La legge n. 243/2012 interviene pesantemente sull'intero mondo della finanza pubblica, a partire, in primo luogo, da quella statale. Inciderà in maniera assai significativa anche sull ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, che dal 2016 dovranno rivedere profondamente l assetto finanziario e contabile a partire dalle regole fondamentali, alla struttura del bilancio e alle metodologie contabili. È però in corso una riflessione su possibili proroghe, modifiche o aggiustamenti applicativi. 64
65 Legge 243/ REGOLA: Equilibrio di bilancio (art. 9) Il principio dell equilibrio dei bilanci per le Regioni e gli Enti locali è declinato nella regola del conseguimento di un saldo non negativo: a. tra le entrate finali e le spese finali; b. tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 65
66 Legge 243/ REGOLA: Equilibrio di bilancio (art. 9) z Il vincolo si pone: 1. in termini nominali e non strutturali, cioè tenendo conto degli effetti del ciclo e al netto delle misure una tantum, ma vedi dopo meccanismo di trasferimenti statali a compensazione degli effetti del ciclo; 2. sia in fase preventiva che di rendiconto; 3. sia in termini di competenza di cassa. 66
67 Legge 243/2012 SALDO FINALE TIT. ENTRATE TIT. SPESE I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa I II Spese correnti Spese in conto capitale II III Trasferimenti correnti Entrate extratributarie III Spese per incremento di attività finanziarie IV Entrate in conto capitale V Entrate da riduzione di attività finanziarie 67
68 L. 243/2012 SALDO CORRENTE TIT. I ENTRATE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIT. I IV Spese correnti SPESE Rimborso prestiti II Trasferimenti correnti III Entrate extratributarie 68
69 Pareggio e Armonizzazione Nuovo sesto comma dell art. 162 del D.Lgs 267/2000 Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, alsaldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all utilizzo dell avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell integrità. 69
70 Pareggio e Armonizzazione D. Lgs. 118/2011 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE TIT. ENTRATE TIT. SPESE I II AVANZO di competenza di parte corrente Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti I II (parte) III IV Spese Correnti Trasferimenti in conto capitale Spese per incremento attività finanziarie Rimborso prestiti III Entrate extratributarie V Entrate da riduzione attività finanziarie 70
71 Equilibrio corrente All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo, si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, non e' più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie deve essere destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti. 71
72 Pareggio e Armonizzazione D. LGS. 118/2011 EQUILIBRIO IN CONTO CAPITALE TIT. Avanzo ENTRATE Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento TIT. II (parte) SPESE Spese in conto capitale al netto trasferimenti conto capitale IV Entrate in conto capitale VI Accensioni Prestiti 72
73 Pareggio e Armonizzazione D. LGS. 118/2011 EQUILIBRIO FINALE EQUILIBRIO CORRENTE + EQUILIBRIO FINALE 73
74 Pareggio e Armonizzazione D. LGS. 118/2011 ALTRI EQUILIBRI DI BILANCIO TIT. VII ENTRATE Anticipazioni da Tesoriere TIT. V SPESE Chiusura anticipazioni ricevute TIT. ENTRATE TIT. SPESE IX Entrate per c/terzi e partite di giro VII Spese per c/terzi e partite di giro 74
75 Legge 243/2012 Correzione degli scostamenti Se a consuntivo, si registra uno scostamento dall obiettivo, ciascun ente provvede ad assicurare il recupero del disavanzo entro il triennio successivo. Nell ipotesi in cui si registrassero avanzi di bilancio, tali risorse saranno destinate al ripiano del debito o al finanziamento delle spese di investimento. 75
76 Legge 243/ REGOLA: Indebitamento Art. 9 comma 3 Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo
77 Legge 243/ REGOLA: Indebitamento Art. 10 Alla golden rule dell art. 119 Cost. (solo spese di investimento) si affianca l obbligo di contestuale definizione dei piani di ammortamento di durata di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, Il ricorso all indebitamento potrà essere effettuato sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l anno di riferimento, l equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. In caso di complessivo scostamento dall equilibrio, il disavanzo concorre alla determinazione dell equilibrio di cassa dell esercizio successivo ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Sarà quindi possibile solo per singoli enti finanziare con debito gli investimenti, mentre a livello del complesso degli enti del territorio regionale sarà richiesto il pareggio di bilancio. 77
78 Legge 243/2012 Se un Ente ha saldo positivo: 1) deve destinare il surplus ad estinzione del debito; 2) può destinarlo a spese di investimento se è rispettata la condizione aggregata dell art. 10 Se un Ente ha saldo negativo: 1) Può indebitarsi solo se acquisisce spazi attraverso l art. 10 In ogni caso, però, è consentito ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione 78
79 L Intesa ex art. 10 La Regione: raccoglie dagli enti locali i dati di previsione sul saldo di cassa e gli investimenti previsti; coordina l utilizzo dell eventuale surplus o il recupero dell eventuale disavanzo; monitora ed effettua la verifica a consuntivo; può operare come stanza di compensazione orizzontale; può cedere in tutto o in parte il proprio eventuale surplus (compensazione verticale). Ci sono evidenti analogie con il Patto regionalizzato 79
80 Legge 243/
81 Legge 243/
82 Legge 243/
83 E il Patto? 83
84 Legge 243/2012 Art Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti ( ) in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 84
85 D.L. 78/2015 Art Per ciascuno degli anni gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. 85
86 Legge 243/2012 SALDO PATTO TIT. I ENTRATE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIT. I II Spese correnti SPESE Spese in conto capitale II Trasferimenti correnti III Entrate extratributarie IV Entrate in conto capitale valori di competenza (accertamenti e impegni) valori di cassa (riscossioni e pagamenti) 86
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