Spesometro 2017 (anno 2016) 1. Scadenze Soggetti tenuti ed esonerati Operazioni da comunicare Casi e questioni

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1 Spesometro 2017 (anno 2016) 1 N Scadenze Soggetti tenuti ed esonerati Operazioni da comunicare Casi e questioni 1 (da non confondere con il nuovo spesometro in vigore dall anno d imposta 2017)

2 Sommario Spesometro 2017 (anno 2016) 1 1. Soggetti con regime fiscale di cui alla Legge n 398 del 16 dicembre Enti non commerciali. Comunicazione informazioni fatture passive promiscue Commercianti al minuto e obblighi di comunicazione Spesometro e fattura PA Operazioni rilevanti a fini IVA riguardanti immobili e autoveicoli Soglie di dichiarazione e spese anticipate Regime del margine e obbligo di comunicazione Acquisti con carta di credito e obblighi di comunicazione Operazioni con soggetti non residenti e acquisti di servizi da non residenti Regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Spesometro e scheda carburante Quadro SE-servizi da non residenti Quadro FR- casella Reverse charge Operazioni da non comunicare Mancato Invio dello spesometro Fatture di importo < 300 e indicazione nel modello Spesometro 2017 (anno 2016) e obblighi intrastat e black list Operazioni prive di valore commerciale Spesometro 2017 (anno 2016) e comunicazione dei beni ai soci... 10

3 Spesometro 2017 (anno 2016) Il prossimo ed ultimo appuntamento con lo Spesometro annuale o elenco clienti e fornitori, è fissato alle seguenti date: 10 aprile 2017 per i contribuenti mensili; 20 aprile 2017 per tutti coloro che liquidano l imposta con periodicità diversa. Vi è da ricordare che nell anno 2016, relativamente all anno d imposta 2015, con apposito Provvedimento, l Agenzia ha prorogato, al giorno 20 aprile 2016 la scadenza dei contribuenti mensili, originariamente fissata al giorno 11 aprile 2016 (il 10 cadeva di domenica) ciò in concomitanza con l invio per gli altri contribuenti. Non è da escludere, visto il vortice di scadenze che sta per arrivare nel 2017, che detta proroga, seppur breve si ripeta anche per lo spesometro Comunque, ad ogni buon conto ad oggi le scadenze sono così stabilite: SPESOMETRO aprile 2017: soggetti con liquidazione IVA mensile nel 2016 Termini di presentazione 20 aprile 2017: gli altri operatori Lo spesometro annuale andrà in soffitta definitivamente per l anno d imposta 2017, dove in luogo della cadenza annuale i contribuenti ed i loro consulenti dovranno far fronte ad un nuovo adempimento, simile sotto certi versi, ma completamente rivisitato sotto altri. Infatti il DL 193/2016 prima, ed il decreto Milleproroghe, poi, hanno previsto la rimodulazione, nelle scadenze e nel contenuto di detto appuntamento fiscale. 1

4 Per il solo anno d imposta 2017: Scadenza semestrale, di cui: I semestre da comunicare entro il 18 settembre 2017 (scadenza originaria 16/9 posticipata al 18, cadendo il 16 di sabato); II semestre da comunicare entro il 28 febbraio Per gli anni d imposta dal 2018 e successivi: Scadenza trimestrale di cui: I trimestre entro il 31 maggio; II trimestre entro il 16 settembre; III trimestre entro il 30 novembre; IV trimestre entro l ultimo giorno di febbraio dell anno successivo. Per i contenuti di questo nuovo adempimento si rimanda a successivi lavori. SPESOMETRO SOGGETTI TENUTI ALL INVIO 1. I SOGGETTI PASSIVI AI FINI IVA, che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva nel 2016, anche se in contabilità separata, nonostante si avvalgano della dispensa da adempimenti ex art. 36-bis. 2. CURATORI FALLIMENTARI E COMMISSARI LIQUIDATORI, per conto di società fallita o in liquidazione coatta amministrativa. TENUTI 3. PRODUTTORI AGRICOLI MARGINALI. 4. ASD E ALTRI ENTI, ANCHE SE HANNO OPTATO PER LA L. 398/ CONTRIBUENTI CHE SI AVVALGONO DELLA DISPENSA DALLA FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI ESENTI, ex art. 36-bis del D.P.R. 633/1972, solo per le operazioni che non siano già state trasmesse all anagrafe tributaria ex art. 7, co. 6, del D.P.R. 605/

5 Le provvigioni attive e passive percepite e corrisposte dagli agenti di assicurazione non sono oggetto di separata comunicazione ai sensi del citato articolo 7, e dunque, si ritiene che le stesse vadano nello Spesometro. Andranno, tuttavia, indicate esclusivamente le operazioni di importo superiore alla soglia di euro, al lordo dell Iva (cfr. Circolare 24/E del 2011 e Nota del 6 marzo 2012). ESONERATI - REGIME DI VANTAGGIO (ex D.L. 98/2011); - REGIMI FORFETTARI (ex L. 190/2014), attualmente l unico in vigore; - CONDOMINI E SOGGETTI NON DOTATI DI PARTITA IVA. SPESOMETRO OPERAZIONI DA COMUNICARE E DA ESCLUDERE - Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura; - cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a euro al lordo dell'iva; OPERAZIONI DA INCLUDERE - NOVITÀ: i soggetti di cui all art.22 e 74-ter del D.P.R. 633/72 (commercianti al minuto, ristoratori e tour operator), sono tenuti alla comunicazione anche per le operazioni attive, per le quali viene emessa fattura di importo unitario inferiore euro 3.600, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (Provv. n del ); - NOVITÀ: STATO, REGIONI, PROVINCE, COMUNI E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO per tutte le operazioni (lo scorso anno erano esonerati); 3

6 - Importazioni; - esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); - operazioni intracomunitarie; OPERAZIONI DA ESCLUDERE - operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all Anagrafe tributaria; - operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate; - operazioni finanziarie esenti da IVA ex art.10 D.P.R. 633/ Soggetti con regime fiscale di cui alla Legge n 398 del 16 dicembre 1991 I soggetti che operano in forza del regime fiscale di cui alla Legge n 398 del 16 dicembre 1991 sono tenuti a comunicare anche le informazioni relative alle fatture passive per le quali, in base al particolare regime agevolativo, non è previsto l obbligo di registrazione? L art. 21 del Decreto-Legge 31 maggio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che l obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali è prevista l emissione della fattura, è assolto con la trasmissione dell importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate per ciascun cliente e fornitore. Al riguardo, con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato disposto che sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell imposta. In particolare, sono oggetto della comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA, tra l altro, i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione di fattura. Ciò posto, i soggetti che hanno esercitato l opzione per il regime di favore previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l obbligo di comunicazione è correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all emissione della fattura. Ai punti 6.3 e 7.2 del citato provvedimento del 2 agosto 2013 sono riportati i criteri per l individuazione del periodo di riferimento ai fini della suddetta comunicazione. 4

7 2. Enti non commerciali. Comunicazione informazioni fatture passive promiscue Quali informazioni devono comunicare gli enti non commerciali con riferimento alle fatture passive che documentano gli acquisti riferibili sia all attività commerciale che a quella istituzionale svolte dell ente? Gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all invio della comunicazione, di cui all art. 21 del Decreto-Legge n. 78 del 2010, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA. Nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali, l obbligo si ritiene assolto con l invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Qualora per l associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l attività istituzionale, è possibile comunicare l intero importo della fattura. Si evidenzia che le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti non commerciale potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione (vd. provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, par. 4.1). 3. Commercianti al minuto e obblighi di comunicazione Come devono comportarsi i commercianti al minuto per la comunicazione di quest anno? I commercianti al minuto, che a richiesta del cliente emettono fattura e che annotano l'importo unitamente ai corrispettivi giornalieri (art. 24, comma 2 del D.P.R. 633/72), devono presentare lo Spesometro e non godono più dell esonero dalla comunicazione prevista per la fatturazione di operazione attive di importo lordo non superiore a come avveniva fino all anno È così infatti, dall anno d imposta Spesometro e fattura PA I comuni devono presentare lo Spesometro? Il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2015 aveva stabilito che le Amministrazioni Pubbliche (art. 1, comma 2 della Legge n. 196/2009) e le Amministrazioni autonome sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per il 2014; per quest anno invece tale esclusione non opera più. Quindi anche le Amministrazioni pubbliche saranno tenute all adempimento. 5. Operazioni rilevanti a fini IVA riguardanti immobili e autoveicoli Devono essere comunicate le operazioni rilevanti ai fini Iva riguardanti gli immobili e gli autoveicoli? Al fine di limitare l adempimento ad una ristretta platea di titolari di partita Iva, il punto 2.4 del provvedimento dell Agenzia delle Entrate datato 22 dicembre 2010 annovera tra le esclusioni dall obbligo di comunicazione le operazioni che sono legate ad un autonomo obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria (art. 7 D.P.R. 29 settembre 1973 n 605). Sono quindi esenti dall obbligo di comunicazione le operazioni relative agli immobili, mentre devono essere comunicate le operazioni di cessione di autoveicoli, in considerazione del fatto che esse non sono soggette ad un distinto monitoraggio da parte dell Anagrafe tributaria (C.M. 28/E 21 giugno 2011). 5

8 6. Soglie di dichiarazione e spese anticipate Per la determinazione delle soglie oltre le quali sorge l obbligo di comunicazione ( al netto Iva), come vanno considerate le spese anticipate per conto del cliente? L Agenzia delle Entrate con la Circolare n 24/E del 2011 per la determinazione delle soglie di comunicazione, ha chiarito che non devono essere considerate le spese anticipate per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva. Ai fini della verifica della soglia oltre la quale sorge l obbligo, occorre riferirsi ai corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali, salvo che specifiche disposizioni normative non prevedono l applicazione del valore normale (Art.13 comma 3 decreto Iva). 7. Regime del margine e obbligo di comunicazione Un rivenditore di beni usati, ai fini della comunicazione, deve indicare l intero importo dell operazione? Rientrano nell obbligo di comunicazione anche le operazioni soggette al regime del margine; per le operazioni riconducibili a tali regimi deve essere indicata solo la base imponibile sulla quale va calcolata l imposta, restando non rilevante la parte dell importo non soggetta ad Iva. (Circolare 24/E 30 maggio 2011). I dati delle singole operazioni di importo pari o superiore a effettuate nei confronti di soggetti non passivi Iva e regolate con carte di credito/debito, non sono oggetto di comunicazione; i dati relativi alle suddette transazioni - escluse dalla comunicazione di cui all articolo 21 del Decreto-Legge n. 78 del devono comunque essere comunicati all Agenzia delle Entrate da parte degli stessi operatori finanziari soggetti all obbligo di cui all articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1973, n. 605 che hanno emesso le carte di credito, di debito o prepagate con le quali è avvenuto il pagamento dei corrispettivi relativi alle transazioni medesime. (Circolare 41/e del 5 agosto 2011). 9. Operazioni con soggetti non residenti e acquisti di servizi da non residenti Nel quadro BI del modello sono indicate separatamente due caselle operazioni con soggetti non residenti e acquisti da soggetti non residenti. Quando vanno utilizzate? Si tratta dell opzione per l esposizione in forma aggregata delle operazioni con soggetti non residenti (in forma analitica nel quadro FN) e degli acquisti da soggetti non residenti (in forma analitica nel quadro SE), quindi la prima casella è da barrare in presenza di operazioni attive e la seconda in presenza di operazioni passive. 8. Acquisti con carta di credito e obblighi di comunicazione Un esercente nel 2015 ha effettuato alcune operazioni di vendita per un totale di al netto di Iva; tali operazioni sono state regolate dai clienti tramite carta di credito/debito? Il commerciante è tenuto ad effettuare la comunicazione di dette operazioni? 10. Regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Lo spesometro deve essere presentato anche dai soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità? È espressamente previsto l esonero dall obbligo di comunicazione per tale categoria di soggetti; tuttavia la Circolare n. 24/E del 30 maggio 6

9 2011, in relazione al previgente regime dei minimi precisa che l esonero viene meno quando, in corso d anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia; in tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l applicazione del regime semplificato. Ne deriva che il contribuente che adotta il regime fiscale di vantaggio è tenuto alla comunicazione in corso d anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi l obbligo decorre dall anno successivo. 11. Spesometro e scheda carburante Un promotore finanziario deve includere i dati della scheda carburante nello Spesometro Se sceglie la forma aggregata di invio, come deve compilare il modello? Le istruzioni ministeriali alla comunicazione hanno chiarito che vanno riportati i dati della scheda carburante con le stesse modalità del documento riepilogativo ovvero, come stabilito al punto 6.1 del Provv. n del 02 agosto 2013, indicando il numero del documento, l ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l ammontare dell imposta (senza necessità di compilare i campi codice fiscale o Partita Iva della controparte). Tali indicazioni si riferiscono alla sola compilazione in forma analitica dei dati. Si ritiene, comunque, che gli stessi dati potranno essere indicati nel quadro FA compilazione in forma aggregata dove è previsto un apposito campo per l annotazione dei documenti riepilogativi. Rimangono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carta di credito. Gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti, infatti, attraverso la comunicazione degli operatori finanziari, di cui all art. 21 comma 1-ter del D.L. 78/2010. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburanti, il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati con le stesse modalità del documento riepilogativo. La dottrina ritiene, dunque, che la presenza della scheda carburante obblighi al suo inserimento nello Spesometro, anche in presenza del contestuale pagamento dei singoli importi attraverso carta di credito. 12. Quadro SE-servizi da non residenti Al verificarsi di quali operazioni va compilato il quadro SE? Gli acquisti di beni ex art. 7 sono inclusi nel Quadro SE; in generale in tale quadro vanno inserite le operazioni passive effettuate con i non residenti, sia comunitari che extra-comunitari, purché rilevanti in Italia e che non costituiscono importazioni o esportazioni che vanno indicati negli elenchi Intrastat. Secondo le istruzioni al modello, a fronte di un unica operazione ricevuta da un soggetto estero, territorialmente rilevante in Italia, l operazione andrebbe riportata in tre differenti quadri: Fe, Fr, SE. Tuttavia la ripetizione della stessa operazione non dovrebbe verificarsi, considerato che in caso di impossibilità di identificazione della controparte estera va comunicata la solo autofattura nel quadro FR; in caso invece di controparte estera da cui si riceve fattura completa di tutti i dati necessari, è sufficiente comunicare la fattura estera nel quadro SE. (Faq A.E. 21 novembre 2013). 13. Quadro FR- casella Reverse charge La casella in questione deve essere barrata anche nel caso di reverse charge relativo alla cessione di cellulari o microprocessori e in genere materiale elettronico? La risposta è affermativa, la casella "Reverse charge" deve essere barrata anche nei caso di cessione di cellulari o microprocessori ai sensi dell articolo 17, sesto comma, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n

10 Vi è anche da dire che con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 24/2016 sono state ampliate le casistiche di applicazione del reverse charge anche a beni quali: PC, tablet, Lap Top, ciò nella fase intermedia della commercializzazione (prima del passaggio al consumatore finale). Pertanto anche in questi casi di applicazione del reverse charge vige l obbligo di barratura di detta casella. Sono invece escluse dall obbligo di comunicazione, d altro canto, le operazioni che hanno già costituito autonomo oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria, ai sensi dell articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e, quindi, anche quelle riguardanti le cessioni di immobili (Risposta liberamente tratta ed adattata dalla Faq A.E 21 novembre 2013). rientrano in particolare, tra queste ultime, le operazioni già acquisite tramite i modelli INTRA; le operazioni di importo non inferiore ai effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell imposta sul valore aggiunto, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. 15. Mancato Invio dello spesometro Un contribuente che non provvede all invio entro il del c.d. Spesometro, a quali sanzioni va incontro e, soprattutto, è possibile effettuare il ravvedimento e con quali modalità (codice tributo sanzione, importi, e termini)? 14. Operazioni da non comunicare Quali sono le operazioni che non vanno indicate nello spesometro? Non vanno indicate nello spesometro: le importazioni, le esportazioni di cui all articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del d.p.r. n. 633/1972; le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi della cosiddetta black list. Le stesse sono comunicate in separata sezione del modello polivalente; gli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino vanno esclusivamente comunicati utilizzando l apposito quadro SE del modello polivalente; non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria, ai sensi dell articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, del comma 1-bis del citato art. 21 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all Anagrafe tributaria; L'omesso invio o l'invio con dati incompleti o inesatti fa scattare una sanzione da euro 258 a euro (art. 11, D.Lgs , n. 471). È possibile ravvedere tale importo pagando, oltre agli interessi calcolati al tasso legale, anche le sanzioni ad 1/10 del minimo, qualora l'invio venga effettuato entro 30 giorni, o ad 1/8 oltre i 30 giorni. Il codice tributo per il pagamento della sanzione è Fatture di importo < 300 e indicazione nel modello Come vanno indicate nel modello le fatture di importo pari o inferiore a 300? Nelle istruzioni al modello 2016, è espressamente indicato che in caso di registrazione di documento riepilogativo e delle fatture attive e passive, il cui importo risulti pari o inferiore a 300 euro, sarà possibile indicare nella comunicazione polivalente il riferimento al documento riepilogativo, senza immettere i dati delle varie controparti indicate nelle singole fatture inferiori ai 300 euro (al netto di IVA). 8

11 17. Spesometro 2017 (anno 2016) e obblighi intrastat e black list Vi è qualche connessione fra lo spesometro relativo all anno d imposta 2016 e l eliminazione della comunicazione polivalente black list? No, nessuna connessione ma soprattutto nessun legame, visto che trattasi di adempimenti relativi ad anni d imposta differenti. Infatti, relativamente alla comunicazione black list, vi è da dire che essa è stata eliminata a partire dall anno d imposta 2017 mentre i modelli relativi all Intrastat acquisti, dopo una temporanea eliminazione sono nuovamente stati introdotti per l anno d imposta Quindi per riassumere, almeno relativamente all anno d imposta 2016 e relativamente, quindi al vecchio spesometro nulla cambia rispetto al passato. Non verranno quindi comunicate nello spesometro le operazioni già note, in virtù di altri adempimenti, all Amministrazione Finanziaria. 18. Operazioni prive di valore commerciale Nella Circolare 24/E del 30/5/2011 ( 3.1.) viene precisato che "Debbono essere, altresì, comunicate le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa (art. 2, comma 2, punto 5, del decreto)". Le istruzioni alla comunicazione confermano che le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa da parte dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita Iva del cedente". A nostro giudizio risulta evidente che il provvedimento e le istruzioni al modello non sono allineate con il disposto normativo dell art. 13, comma 2, lett. c) in cui viene previsto che la base imponibile di quasi tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, ma prive di corrispettivo, è data dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o beni simili" e non dal corrispettivo. L'estensione operata dalla circolare chiama in causa solo alcune delle operazioni prive di corrispettivo (cessioni gratuite di beni oggetto dell'attività d'impresa e destinazione a finalità estranee). Considerato l apparente contrasto fra i due documenti è difficile concludere se l'estensione sia ascrivibile non solo all'autoconsumo di cui all'art. 2, comma 2, punto 5 (come confermato nella nota 22/12/2011) ma anche ad altre operazioni prive di corrispettivo quali: - le cessioni gratuite di beni non oggetto dell'attività di costo unitario superiore ad 25,82 (art. 2, comma 2, n.4); - le assegnazioni a soci ed associati (art. 2, comma 2, n. 6); - le prestazioni gratuite di servizi fiscalmente rilevanti (art. 3, comma 3). Prima di formulare alcune osservazioni su questo argomento, giova osservare che la bozza delle nuove istruzioni (ed in tal senso già la risposta n. 12 della nota AE 11/10/11) precisano che nel caso di autofatture per cessioni gratuite di beni, come controparte, va indicata la partita Iva del cedente stesso. Si chiede: 1) se l'estensione dell'obbligo comunicativo riguardi tutte le operazioni prive di corrispettivo sopra citate; 2) come debba avvenire la compilazione della comunicazione nel caso in cui, invece dell'autofattura, venga emessa fattura per cessione gratuita con sola rivalsa dell'iva ai sensi dell'art. 18, comma 3? Si conferma che, secondo il dettato della Circolare 24/E del 30/5/2011, costituiscono oggetto di comunicazione le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa. Si conferma altresì, come precisato nelle istruzioni, che le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa da parte dell'impresa cedente, sono da 9

12 comunicare con l'indicazione della partita Iva del cedente. La fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell'iva ai sensi dell'art. 18, comma 3, va riportata indicando come imponibile il valore minimo di 1 euro. 19. Spesometro 2017 (anno 2016) e comunicazione dei beni ai soci Le operazioni di assegnazione di beni ai soci per valori inferiori al corrispettivo commerciale e di mercato e comunicate con l invio telematico ex DL 138/2011, vanno inserite nello spesometro 2016? No, nessun inserimento è previsto dato che non trattasi di operazioni commerciali. Inoltre il fine della comunicazione relativa alla concessione dei beni ai soci o ai famigliari dell imprenditore nulla ha a che vedere con lo spesometro

13 LE DATE DA RICORDARE Argomento Già pubblicati Legge di Bilancio Dichiarazione IVA 1 - Aspetti generali Dichiarazione IVA 2 - la compilazione dei quadri e casi particolari Ecobonus e cessione del credito fiscale Certificazione Unica Bilancio Cedolare Secca Incentivi alle imprese Nuove comunicazioni Iva opzionali e facoltative tra D.L 127/2015 e D.L. 193/ Spesometro Argomento Da pubblicare Voluntary bis

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