Diritto del lavoro sportivo IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO. Giuseppe Santarelli - Fabrizio D Onofrio Tonucci & Partners Roma

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1 Diritto del lavoro sportivo IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO Giuseppe Santarelli - Fabrizio D Onofrio Tonucci & Partners Roma 1

2 EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA GIURIDICA DEL LAVORO SPORTIVO Problema della qualificazione del rapporto Subordinato 2094 c.c. (maggiore tutela) Autonomo 2222 c.c. (parità contrattuale) Dibattito dottrinale ruolo centrale dell associazione calciatori negli anni 60 (importanti conquiste come l abolizione del vincolo sportivo) 2

3 Legge 23 Marzo 1981, n. 91 La legge 23 marzo 1981 n. 91 (intitolata norme in materia di rapporti tra società sportive e professionisti) rappresenta un importante evoluzione nei rapporti tra società sportive ed atleti ad esse appartenenti, andando, per la prima volta, a disciplinare il rapporto di lavoro sportivo. L obiettivo che si pone è quello di restituire la piena libertà contrattuale in favore dello sportivo. 3

4 La legge 23 Marzo 1981, n. 91 risulta articolata in quattro parti: definizione dei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti (Capo I); disciplina dell attività e del funzionamento delle società sportive (Capo II); disposizioni di carattere tributario (Capo III). disposizioni finali (Capo IV); 4

5 Art.1 La legge n. 91/1981 si apre, all'art. 1, con una norma la quale afferma che << l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia informa professionistica o dilettantistica, è libero>>. Tale norma, sancisce il principio di libero esercizio dell'attività sportiva. In realtà, però, sebbene tale principio sia stato dettato con riferimento sia agli sportivi professionisti che ai dilettanti, la legge n. 91/1981 ha previsto un regime di tutela effettivo soltanto per i primi e non anche per i secondi. 5

6 ART. 2: possono considerarsi sportivi professionisti coloro i quali: rivestono la qualifica di sportivo, ovvero sono atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi o preparatori atletici; esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI; conseguono la qualificazione di professionista da parte della federazione sportiva d'appartenenza. 6

7 ART. 2: requisito soggettivo, costituito dalla qualifica di sportivo; requisito oggettivo, consistente nell'esercizio dell'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità, nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI, e rispetto alle quali la relativa federazione abbia provveduto a dettare i criteri distintivi tra professionismo e dilettantismo. 7

8 CRITICITÀ: Restano escluse dall'ambito di applicazione della legge: le attività sportive non olimpiche(non regolamentate dal CONI) Sport per i quali le federazioni competenti non abbiano provveduto ad individuare il discrimine tra dilettantismo e professionismo. 8

9 CONSEGUENZE: gli atleti considerati dilettanti sebbene svolgano attività sportiva anche di altissimo livello (si pensi, ad esempio, ai giocatori di volley di serie A), non godono di alcuna retribuzione ufficiale e vengono pagati soltanto attraverso i cd. rimborsi spese ; per gli atleti considerati dilettanti continua ad operare il c.d. vincolo sportivo. 9

10 Illegittimità del vincolo sportivo: il diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica, sancito dai principi generali dell ordinamento e rinvenibile positivamente nelle diverse libertà individuali e sociali stabilite dalla Carta costituzionale, nonché dall art. 1 della legge n. 91/1981; il diritto di associazione, che comprende anche il diritto di dissociazione, tutelato dall art. 18 della Costituzione; 10

11 salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (art. 11 della Convenzione europea) nonché art. 22 del patto internazionale sui diritti civili e politici; il diritto di recedere dall associazione qualora l associato non abbia assunto l obbligo di farne parte per un tempo determinato, secondo quanto previsto dall art. 24 c.c.; 11

12 il diritto alla parità di trattamento, tutelato dal principio di uguaglianza sostanziale sancito dall art. 3 della Costituzione; 12 il dovere imperante erga omnes di assicurare <<senza nessuna discriminazione>> il godimento delle libertà fondate su qualsiasi condizione personale, stabilito dall art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali;

13 costituita dagli artt (invalidità delle rinunce) e 2118 c.c. (recedibilità da contratti a tempo indeterminato previo preavviso); il principio di << partecipazione all attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l ordinamento sportivo nazionale ed internazionale>> sancito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 23 luglio1999, n. 242; 13

14 ART. 3 <<la prestazione a titolo oneroso dell atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge>> La presunzione assoluta, tuttavia, sembrerebbe operare solo con riferimento agli atleti mentre per quanto concerne le altre figure (allenatori, preparatori atletici e direttori tecnico-sportivi) occorrerebbe procedere con accertamento nel caso concreto. 14

15 15 In ogni caso il rapporto viene considerato autonomo quando: a) l attività sia svolta nell ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l atleta non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di preparazione o di allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non sia superiore ad otto ore settimanali oppure a cinque giorni ogni mese ovvero a trenta giorni ogni anno.

16 I DATORI DI LAVORO: società sportive professionistiche Art.10 Costituzione e affiliazione Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all art c.c. in ogni caso è obbligatoria per le società sportive professionistiche la nomina del collegio sindacale. L atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico sportiva. 16

17 I DATORI DI LAVORO: società sportive professionistiche 17 Art.10 Costituzione e affiliazione Prima di procedere al deposito dell atto costitutivo, a norma dell articolo 2330 del codice civile; la società deve ottenere l affiliazione da uno o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Gli effetti derivanti dall affiliazione restano sospesi fino all adempimento degli obblighi di cui all articolo 11. L atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l alienazione delle azioni o delle quote. L affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all ordinamento sportivo. La revoca dell affiliazione determina l inibizione dello svolgimento dell attività sportiva. Attraverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

18 ART Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi AL SOLO SCOPO DI GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI SPORTIVI, le società di cui all art. 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati 18

19 19 LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

20 ASSUNZIONE DIRETTA (ART. 4) Fattispecie complessa a formazione progressiva Forma scritta a pena di nullità; Conformità al contratto tipo; Deposito presso Federazione; Approvazione (controllo). 20

21 VIZI DEL CONSENSO Art c.c. Prestazioni di fatto con violazioni di legge La nullità o l annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (c.c. 1360, 1373, 1418, 1445, 1458, 2332), salvo che la nullità derivi dall illeceità dell oggetto o dalla causa (c.c. 1343). Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione (c.c.2098). ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO IL TERMINE CONTRATTUALE Espressa esclusione della disciplina comune sui rapporti di lavoro a tempo determinato. 21

22 LA SPECIALITÀ DELLA DISCILPLINA DEL RAPPORTO La clausola contente l obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. 22 Potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversi concernenti l attuazione del contratto e insorte fra le società sportive e lo sportivo sono definite da un collegio arbitrale. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso ne può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano comunque le norme incompatibili contenute negli art. 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n.300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della legge 15 luglio 1966, n Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n L articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

23 23 IL POTERE DATORIALE E GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE

24 OBBLIGHI DEL LAVORATORE DOVERE DI DILIGENZA (art c.c. e 1176 c.c.) DOVERE DI OBBEDIENZA (art comma 2, c.c.) OBBLIGO DI FEDELTÀ (art c.c.) 24

25 POTERI DATORIALI POTERE DIRETTIVO (art c.c. trasferimento) POTERE DI CONTROLLO (esclusa applicazione dei divieti previsti dallo statuto dei lavoratori) POTERE DISCIPLINARE (art c.c.) (esclusa applicazione art. 7 st.lav) 25

26 26 DIRITTI DEL LAVORATORE SPORTIVO

27 Diritto alla prestazione lavorativa Art c.c. Mobbing 27

28 Articolo 36 Cost. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuari retribuite, e non può rinuziarvi. 28

29 ORARIO DI LAVORO (d. lgs. 8 aprile 2003 n. 6b) FERIE PERMESSI GIORNO DI RIPOSO CONGEDI 29

30 RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E SUFFICIENTE Struttura complessa (retribuzione globale di fatto) Minimi tabellari (CCNL) 30

31 TFR Trattamento di fine rapporto/indennità di fine carriera Art c.c. All atto di cessazione del rapporto Forma di retribuzione differita 31 Fondo indennità anzianità

32 32 GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

33 LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO art c.c. TUSL (d. lgs. N. 80/08 e ss.mm.) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL DATORE C.D. RISCHIO SPORTIVO C.D. DISCRIMINANTE SPORTIVA 33

34 LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE Art. 7 Tutela sanitaria 34 L attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge. Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l altro, l istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetutigli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto dal Ministero della sanità. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono

35 LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE Art. 7 Tutela sanitaria Continua 35 Gli oneri relativi alla istituzione e all aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi. Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantirne l espletamento delle indagini e degli esami necessari per l aggiornamento della scheda. L istituzione e l aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizioni per l autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell attività degli sportivi professionisti. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

36 MEDICO SOCIALE Responsabilità datoriale ex art c.c. I CONTROLLI ANTIDOPING profili disciplinari 36

37 37 LE VICENDE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

38 Cause di SOSPENSIONE del rapporto di lavoro Tra le cause più diffuse abbiamo: infortunio; malattia; gravidanza; puerperio 38

39 Normativa relativa alla SOSPENSIONE del rapporto di lavoro 39 L art c.c. stabilisce che in queste ipotesi, se la legge non prevede forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità, e che il periodo di assenza dal lavoro debba essere computato nell anzianità di servizio; Ai sensi del medesimo articolo il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto a norma dell art c.c. ove sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità

40 Normativa relativa alla SOSPENSIONE del rapporto di lavoro 40 gli Accordi collettivi degli sportivi professionisti hanno disciplinato, con specifico riferimento al contratto a tempo indeterminato, le ipotesi più frequenti di impossibilità sopravvenuta della prestazione sportiva, e cioè l infortunio e la malattia stabilendo la conservazione del diritto alla retribuzione sino alla scadenza del contratto; Ove l inabilità si protragga oltre un certo periodo, la società ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto o di corrispondere i compensi contrattuali ridotti a metà e, comunque, non oltre il termine di scadenza del contratto; la società può richiedere l immediata risoluzione del contratto nel caso in cui la menomazione sia di portata tale da compromettere in modo definitivo l idoneità dell atleta allo svolgimento dell attività agonistica.

41 LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 5 Cessazione del contratto Il contratto di cui all articolo precedente può contenere l apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. È ammessa la cessazione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un altra, purché vi consenta l altra parte e siano osservate modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali. 41

42 ART. 6 Premio di addestramento e formazione tecnica Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e la formazione tecnica in favore della società o associazione sportiva presso la quale l atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. 2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all addestramento e formazione tecnica dell atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all età degli atleti ed alle caratteristiche sportive delle singole discipline sportive. 3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.

43 LA RISOLUZIONE CONSENSUALE Cessazione del contratto (art c.c.) prima della scadenza de con il consenso del professionista 43

44 LA RISOLUZIONE UNILATERALE Espressa esclusione art. 18 St. Lav. e di parte della legge n. 604/66 44

45 LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Solo per GIUSTA CAUSA risarcimento ex art c.c. 45

46 46 ASSISTENZA E PREVIDENZA PER I LAVORATORI SPORTIVI

47 COPERTURA ASSISTENZIALE Infortuni e malattie professionali OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL (d. lgs. N. 38/2000) Art. 8 Polizza assicurativa individuale (EX SPORTTASS) 47

48 Art c.c. AUTOMATICITÀ PRESTAZIONI 48

49 TUTELA PREVIDENZIALE Legge n. 366/73 INPS (EX ENPALS) 49 Art. 9 Trattamento pensionistico L assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all articolo 2 della presente legge. I contributi per il finanziamento dell assicurazione per l invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio. Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni l importo del compenso mensile degli sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e spettacolo, sentite le

50 50 TUTELA PREVIDENZIALE Legge n. 366/73 INPS (EX ENPALS) continua Art. 9 (Trattamento pensionistico) ( ) I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione dei due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo. Del comitato di vigilanza previsto dall articolo 5 della legge 14 giungo 1973, n. 366, fanno parte anche dei due rappresentanti dei professori sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto legge del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il turismo e spettacolo su proposta del Presidente del CONI. Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i professionisti sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all articolo 23

51 TUTELA PREVIDENZIALE Legge n. 366/73 INPS (EX ENPALS) continua Art. 9 (Trattamento pensionistico) ( ) Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito con la legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria. La contribuzione di cui al comune comma precedentemente deve essere versata per lavoro svolto. 51

52 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE Diritto alla pensione 52 Comunitari o paesi convenzion ati Extracomuni tari NO CIGS CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

53 53 TUTELA GIURISDIZIONALE DEI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

54 Clausola compromissoria Art. 4 ARBITRATO IRRITUALE La decisione è volizione contrattuale riferibile alle parti, e quindi pronuncia atta a spiegare gli effetti di cui agli artt e 2113 c.c., e non gli effetti di una sentenza. LODO ARBITRALE c.d. vincolo di giustizia impugnazione lodo 54

55 55 A voi tutti il mio sincero ringraziamento per l attenzione riservata Grazie!

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