Il Jobs Act Vicenza, 23 marzo 2015

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1 Il Jobs Act Vicenza, 23 marzo 2015

2 Jobs Act 1, 2, 3, 4, 5 & 6 G.I. Group - ROADSHOW Jobs Act Vicenza, 23 marzo 2015

3 Jobs Act 1 (L. 16 maggio 2014, no. 78) Contratti e somministrazione a termine Jobs Act 2 (L , no. 190) Sgravi contributivi e TFR Legge delega (Dicembre 2014) fino a metà giugno 2015 Provvedimenti attuativi: Jobs Act 3 & 4 (L. 4 marzo 2015, n. 22 e 23) Contratto a tutele crescenti e indennità di disoccupazione Jobs Act 5 & 6 (in progress) Part-time, somministrazione, job on call, collaborazioni continuative e coordinate e a progetto, apprendistato, modifica delle mansioni (art c.c.) e conciliazione tempi vita-lavoro

4 Il contratto a tutele crescenti d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 in vigore dal 7 marzo 2015 (Jobs Act 3)

5 Il contratto a tutele crescenti Non è un tipo di contratto che si affianca ad altri É la nuova disciplina sanzionatoria per i licenziamenti (esclusi i dirigenti) Si applica solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo l entrata in vigore del decreto (7 marzo 2015) Si applica anche alle conversione dei contratti a termine e degli apprendistati Per decidere se un licenziamento è legittimo o illegittimo valgono le solite definizioni (giusta causa e giustificato motivo)

6 L indennizzo economico: rimedio generale Certo (NO discrezionalità del giudice nella determinazione del quantum) Crescente con l anzianità di servizio

7 La reintegrazione Eccezione limitata a: Licenziamenti orali, discriminatori o nulli Una specifica fattispecie di licenziamento disciplinare Licenziamenti per inidoneità fisica o psichica

8 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Se non c è il giustificato motivo indennità (non soggetta a contribuzione) pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità Ma se il licenziamento è legittimo non si paga nulla

9 Licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (licenziamenti disciplinari) Indennità (non soggetta a contribuzione) pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità ma se non sussiste il fatto materiale contestato: reintegrazione Ma se il licenziamento è legittimo non si paga nulla

10 Difetto di motivazione e vizi procedurali Indennità (non soggetta a contribuzione) pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità Se il licenziamento risulta infondato nel merito si applicano i rimedi generali previsti dal decreto

11 Licenziamento orale, nullo o discriminatorio Rimane la vecchia disciplina Reintegrazione + indennità non inferiore a 5 mensilità (retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione) + contributi previdenziali e assistenziali La stessa disciplina si applica ai licenziamenti per inidoneità

12 Licenziamento collettivo Violazione delle procedure e dei criteri di scelta Se c è violazione indennità (non soggetta a contribuzione) pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità Ma se non c è violazione, non si paga nulla

13 Tentativo preventivo di conciliazione in DTL Licenziamenti per GMO Sopra i 15 dipendenti Abolito per i nuovi assunti Obbligatorio solo per chi era già dipendente al

14 Conciliazione rapida Possibilità di offrire al lavoratore, in sede protetta ed entro 60 giorni dal licenziamento, un assegno circolare di importo pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 18, che non costituisce reddito imponibile né a fini fiscali né a quelli contributivi

15 Aziende con meno di 15 dipendenti NO reintegrazione, salvo il caso di discriminazione, nullità o inidoneità non confermata in giudizio Indennità dimezzate in causa: 1 mensilità per anno di servizio (minimo 2) nella conciliazione: 0,5 mensilità per anno di servizio (minimo 1) Massimo 6 mensilità Se con le nuove assunzioni si superano i quindici dipendenti si applica a tutti soltanto il nuovo regime 15

16 Cosa cambia rispetto alla Legge Fornero del 2012 (solo su flessibilità in uscita) Legge Fornero Jobs Act Contratto a termine Senza motivazione Licenziamenti indennizzo Licenziamento Reintegrazione Licenziamento Processo 12 mesi fissi 36 mesi (con 5 proroghe) 12/24 mesi 4/24 mesi Molti casi Introdotto Tre casi Abrogato Licenziamento GMO Procedura introdotta Abrogata Applicazione A tutti Solo ai nuovi assunti

17 Contratto a termine Somministrazione Apprendistato Lavoro a tempo parziale Lavoro intermittente Mutamento di mansioni (Jobs Act 5)

18 Contratto a termine 18

19 Contratto a termine Possibilità da parte della contrattazione collettiva anche aziendale di modificare il limite del 20% In caso di superamento del limite il rapporto a termine non viene trasformato in indeterminato e si applica solo la sanzione amministrativa

20 Contratto a termine Scompare la possibilità di consentire, con accordo sindacale, l utilizzo del contratto a termine nei casi di crisi aziendale In caso di proroga, eliminato il riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato Scompare la norma secondo cui, in caso di due assunzioni successive a termine, senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Soltanto il secondo contratto si considera a tempo indeterminato Eliminati i regimi speciali previsti per il settore postale e i servizi aeroportuali

21 Somministrazione

22 Somministrazione Possibilità di utilizzare lo staff leasing per qualunque settore e tipo di attività Introduzione di un limite quantitativo: 10% del numero di lavoratori presenti in organico al 1 gennaio di ogni anno (o, in caso di inizio dell attività nel corso dell anno, in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione), con possibilità di modifica di tale limite soltanto da parte dei contratti collettivi nazionali Scompare la somministrazione fraudolenta Scompare la possibilità di consentire, con accordo sindacale, l utilizzo del lavoro somministrato nei casi di crisi aziendale 22

23 Somministrazione Risarcimento del danno, in caso di costituzione del rapporto con l utilizzatore, compreso tra 2,5 e 12 mensilità In caso di superamento del limite quantitativo: costituzione del rapporto di lavoro con l utilizzatore + condanna al pagamento dell indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità. Regime sanzionatorio diverso da quello previsto per il contratto a termine Termine di decadenza ed obbligo di impugnazione: decorrenza dalla data di cessazione attività presso l utilizzatore

24 Somministrazione Eliminata la facoltà di delegare all utilizzatore la gestione della formazione e l addestramento sui rischi generici Eliminato il diritto dei somministrati all informazione da parte dell utilizzatore sui posti vacanti in azienda Eliminato l obbligo per l utilizzatore di comunicare il trattamento economico da applicare al dipendente Eliminata la possibilità di pattuire un compenso per i servizi resi dall agenzia per la formazione del lavoratore, nel caso in cui l utilizzatore assuma il lavoratore al termine della missione

25 Apprendistato

26 Nuove definizioni A. apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale; B. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; C. apprendistato di alta formazione e ricerca.

27 Disciplina generale sistema duale: integrazione tra lavoro e formazione per l apprendistato A. e C.; esclusione dell apprendistato A. e C. dall obbligo della conferma a tempo indeterminato del 20% di quelli assunti nei 36 mesi precedenti; specificazione: il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi dell apprendistato A. costituisce giustificato motivo di licenziamento.

28 Apprendistato A. per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale: possibile proroga di un anno anche in caso di mancato conseguimento del titolo; la formazione esterna all azienda presso l istituzione formativa dello studente non può superare il 60% dell orario ordinamentale per il 2 anno e del 50% per il 3 e 4 anno, nonché per l anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica; salvo differenti indicazioni dei contratti collettivi, la formazione fuori dall azienda non verrà retribuita; quella in azienda sarà pagata il 10% della retribuzione prevista per le ore lavorate.

29 Apprendistato B. professionalizzante: possibilità di utilizzo per l assunzione di beneficiari del trattamento di disoccupazione senza limiti di età. C. di alta formazione e ricerca: solo per chi ha già un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; la formazione esterna all azienda presso l istituzione formativa dello studente non può, di norma, superare il 60% dell orario ordinamentale; salvo differenti indicazioni dei contratti collettivi, la formazione fuori dall azienda non verrà retribuita; quella in azienda sarà pagata il 10% della retribuzione prevista per le ore lavorate.

30 Il lavoro a tempo parziale

31 Il lavoro a tempo parziale Prestazioni supplementari: part-time orizzontale lavoro supplementare Se il contratto collettivo non contiene una specifica disciplina: consenso del lavoratore eliminata la disposizione «Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento» - max 15% ore di lavoro settimanali concordate - maggiorazione della quota oraria pari al 15% part time verticale o misto lavoro straordinario

32 Il lavoro a tempo parziale Clausole elastiche e flessibili Se il contratto collettivo non contiene una specifica disciplina: avanti alle commissioni di certificazione, si possono concordare: clausole flessibili clausole elastiche part time verticale o misto a pena di nullità: condizioni e modalità per la modifica della collocazione temporale e variazione in aumento della durata (con preavviso di 2 giorni lavorativi); misura massima dell aumento: - 25% della normale prestazione annua a tempo parziale; - con maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15%.

33 Il lavoro a tempo parziale Trasformazione e diritto di precedenza: Eliminato il diritto di precedenza (contrattuale) in favore dei dipendenti part-time in caso di assunzione a tempo pieno. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro full time in part-time per un periodo corrispondente, con una riduzione d orario non superiore al 50%. Estensione diritto alla trasformazione del rapporto part time ai lavoratori affetti da gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti.

34 Lavoro intermittente

35 Lavoro intermittente Scompare la possibilità di consentire, con accordo sindacale, l utilizzo del contratto di lavoro intermittente nei casi di crisi aziendale; se il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro «il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro».

36 Lavoro autonomo e accessorio

37 Rapporti di collaborazione: riconduzione al lavoro subordinato Dal 1 gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato se la prestazione è esclusivamente personale + continuativa + di contenuto ripetitivo + organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro 37

38 Eccezioni accordi collettivi in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; professioni intellettuali con albi professionali; amministratori, sindaci e partecipanti a collegi e commissioni; associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. pubbliche amministrazioni (fino al 1 gennaio 2017) 38

39 «Condono» per i contratti di lavoro autonomo Contratti di collaborazione continuativa e coordinata e contratti di lavoro autonomo (con IVA) se assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Estinzione delle violazioni in materia contributiva e fiscale connesse all eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro NON per violazioni già accertate prima dell assunzione Il datore non può recedere dal rapporto nei 12 mesi successivi all assunzione, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo Solo con consenso del lavoratore e conciliazione ex 2113 c.c. 39

40 Superamento dell associazione in partecipazione con rapporto di lavoro Art Cod. civ., comma 1 «Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto di capitale» Art Cod. civ., comma 2 «Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato» 40

41 Superamento dell associazione in partecipazione con rapporto di lavoro Art Cod. civ., comma 3 «Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento» I contratti di associazione in partecipazione nei quali l apporto dell associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione 41

42 Lavoro accessorio Limite compenso nell anno civile: per la totalità dei committenti (imprenditori o professionisti) per ciascun committente (imprenditore o professionista) per la totalità dei committenti per i percettori di ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali Divieto di utilizzo per gli appalti Modalità di acquisto dei voucher: modalità telematiche (committenti imprenditori o professionisti) anche presso le rivendite autorizzate (committenti non imprenditori o non professionisti Comunicazione preventiva telematica alla DTL (dati propri e del prestatore, luogo di svolgimento, tipologia, inizio e fine dell attività)

43 Mansioni e trasferimento: il nuovo art cod. civ.

44 Il mutamento di mansioni oggi solo tra «mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte» ogni patto contrario è nullo

45 Eccezioni Lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per intervenuta malattia o infortunio Inidoneità alla mansione specifica accertata dal medico competente Lavoratori eccedenti nell ambito di un licenziamento collettivo, con accordo sindacale Accordo individuale per evitare il licenziamento

46 Le nuove regole libero nell ambito di mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento scompare la nozione legale di equivalenza = meno discrezionalità del giudice riferimento alla classificazione dei contratti collettivi (o dei regolamenti aziendali) 46

47 Il demansionamento a livelli inferiori assegnazione unilaterale a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore: in caso di «modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore» in altre ipotesi previste dai contratti collettivi, anche aziendali obbligo formativo, ove necessario (ma non è requisito di validità) senza diminuzione della retribuzione (salvo elementi particolari collegati alla precedente mansione) e dell inquadramento 47

48 Accordi nelle sedi protette Accordi individuali per modificare mansioni (senza limitazione), inquadramento e trattamento retributivo nelle sedi protette (DTL, sede sindacale e giudiziaria, commissioni di certificazione), nell interesse del lavoratore: alla conservazione del posto all acquisizione di una diversa professionalità al miglioramento delle condizioni di vita 48

49 Assegnazione a mansioni superiori Il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all attività svolta. L assegnazione diviene definitiva, se non è stata determinata da ragioni sostitutive, dopo 6 mesi continuativi. É fatta salva la diversa volontà del lavoratore. I contratti collettivi, anche aziendali, possono prevedere un termine diverso, anche più lungo. 49

50 Cosa resta invariato il divieto di trasferimento da un unità produttiva ad un altra in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive la nullità di patti contrari, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo articolo 50

51 Work life balance: maternità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro (Jobs Act 6)

52 Applicazione In via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell anno 2015 medesimo. Per gli anni successivi, l eventuale riconoscimento dei benefici è condizionato all entrata in vigore di decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria.

53 Congedo di maternità possibile eventuale estensione, di fatto, del periodo di maternità obbligatoria oltre i cinque mesi in caso di parto anticipato possibile sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato 53

54 Congedo di maternità L'indennità di maternità è ora corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa Indennità di maternità anche per le collaboratrici coordinate e continuative (anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente) 54

55 Congedo di paternità Il congedo di paternità è esteso al padre (in caso di morte, infermità grave, abbandono della madre o affidamento esclusivo al padre) quando la madre sia lavoratrice autonoma. L indennità spetta anche al padre lavoratore autonomo (in caso di morte, infermità grave, abbandono della madre o affidamento esclusivo). L indennità spetta anche al padre libero professionista (in caso di morte, infermità grave, abbandono della madre o affidamento esclusivo al padre). 55

56 Genitori affidatari o adottivi Sostanziale equiparazione delle tutele anche in favore dei genitori adottivi o affidatari 56

57 Congedo parentale Possibile fruizione entro i primi dodici anni di vita del bambino Fruizione giornaliera od oraria Preavviso (5 gg se fruizione giornaliera, 2 gg se fruizione oraria) Indennità 30% retribuzione fino al sesto anno di vita del bambino Possibilità di richiedere part-time quale modalità di fruizione del congedo (riduzione dell orario non superiore al 50%) 57

58 Telelavoro I datori di lavoro privati che facciano ricorso all istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di cure parentali, in forza di accordi collettivi, beneficiano dell esclusione dei lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 58

59 Grazie

60 Milan Via Rovello, 12 Milan Tel. (+39) Fax (+39) Naples Viale Antonio Gramsci, 14 Naples Tel. (+39) Fax (+39) Rome Piazza Cavour, 19 Rome Tel (+39) Fax(+39) Bergamo Via XX Settembre, 18/b Bergamo Tel. (+39) Fax (+39) La presentazione ha solo uno scopo formativo e didattico e non rappresenta un parere legale. Lo studio nega ogni responsabilità per l'uso che dovesse esserne fatto senza coinvolgimento dei propri soci. North America: Mexico - United States Central & South America: Argentina - Brazil - Chile - Colombia - Panama Peru - Venezuela Western Europe: Austria - Belgium - Cyprus - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Ireland - Italy Luxembourg - Netherlands - Norway - Portugal - Spain - Sweden - United Kingdom Eastern Europe: Belarus - Czech Republic - Estonia - Hungary - Latvia - Lithuania - Poland - Romania - Russia - Slovakia - Turkey Ukraine Middle East & Asia Pacific: China - India - Israel - Japan - Korea, Republic of - New Zealand - United Arab Emirates

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