Recupero crediti dell'avvocato: un bivio e due strade Tribunale Treviso, ordinanza commento e testo

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1 Recupero crediti dell'avvocato: un bivio e due strade Tribunale Treviso, ordinanza commento e testo (Andrea Bulgarelli) Altalex.it L ordinanza del tribunale di Treviso 13 dicembre 2012 è interessante nella parte in cui ribadisce alcuni punti fermi che così scontati, dopo il c.d. decreto semplificazione riti[1] (D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150) e l introduzione del nuovo sistema tariffario per gli avvocati (il pessimo D.M. 140/2012), non sono. Secondo il giudice trevigiano gli strumenti a disposizione dell'avvocato per ottenere il pagamento dei propri compensi sono rimasti quelli preesistenti all entrata in vigore (6 ottobre 2011) del decreto semplificazione riti: il procedimento ordinario di cognizione, quello speciale d ingiunzione (artt. 633 e ss. c.p.c.), quello speciale di liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia civile ex artt. 28 e ss. L. 794/42[2], quello sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.). Come noto, il succitato decreto legislativo ha tuttavia ricondotto alle tre forme processuali principali (rito sommario di cognizione, rito ordinario di cognizione e rito del lavoro) i procedimenti speciali (tra cui quello speciale di liquidazione dei compensi degli avvocati) nell intento di razionalizzarli. Il procedimento che riguarda la liquidazione delle prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile non è più quindi oggi regolato dal rito dei procedimenti in camera di consiglio, ma da quello sommario di cognizione (art. 702 bis e ss. c.p.c.) del quale condividerebbe la semplificazione della trattazione e dell'istruzione della causa.

2 L articolo 3, 1 co., delle disposizioni del decreto semplificazione, comuni ai procedimenti disciplinati dal rito sommario di cognizione, corregge tuttavia questo nuovo rito di destinazione escludendo che ad esso si applichi la possibilità per il giudice: a) di dichiarare l inammissibilità della domanda con ordinanza non impugnabile ove essa non appartenga alla competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 702 ter, 2 co., c.p.c.); b) di disporre il mutamento del rito fissando l udienza ex art. 183 c.p.c. (così rendendo applicabili le norme del processo ordinario di cognizione) laddove ritenga che le difese svolte dalle parti richiedano un istruzione non sommaria (art. 702 ter, 3 co., c.p.c.). In attuazione di uno specifico criterio di delega (art. 54, 4 co., lett. a, n. 2, L. 68/2009) dovrebbe dunque essere esclusa la conversione del rito da sommario a ordinario a prescindere dall eventuale complessità dell istruzione. Come detto, secondo l'ordinanza in commento l innovazione legislativa, ancorchè sia intervenuta significativamente sulla materia non ha però inciso sulla quadripartizione degli strumenti di tutela del credito dell avvocato sopra indicati. Il legislatore, pur sostituendo la forma del procedimento previsto dagli artt. 28, 29 e 30, L. 794/42, avrebbe, infatti, lasciato intatti i suoi presupposti e, anche nella vigenza del sistema tariffario basato sui cc. dd. parametri, sarebbero tutt ora percorribili anche gli ulteriori procedimenti previsti dall'ordinamento. L assunto non è del tutto scontato alla luce del non chiarissimo disposto dell art. 4, D.Lgs. 150/11 (che riguarda sempre le disposizioni generali dei procedimenti riformati e regolamenta il mutamento del rito) che disciplina l ipotesi in cui la controversia venga promossa con forme diverse da quelle prescritte.

3 È previsto, infatti, che in tali casi il giudice pronunci, anche d ufficio, con ordinanza, il mutamento del rito non oltre la prima udienza di comparizione delle parti disponendo che la causa sia riassunta davanti al giudice competente secondo le norme del procedimento sommario di cognizione per la liquidazione dei compensi degli avvocati. L articolo potrebbe allora essere inteso come se innovativamente fissasse l inderogabilità tout court (e non solo per la fase di opposizione originatasi da un ordinario procedimento monitorio) del procedimento speciale per il recupero dei crediti dell avvocato derivanti dallo svolgimento della sua attività professionale e non solo quindi quando si fosse prescelto per la richiesta di speciale liquidazione dei suoi compensi un rito sbagliato. Le conclusioni del tribunale trevigiano non sono nemmeno scontate, benchè purtroppo assolutamente non motivate sul punto, nella parte in cui danno per presupposto che, anche con l abrogazione del previgente tariffario forense, sia ancora possibile ricorrere per il recupero dei crediti professionali dell avvocato al procedimento d ingiunzione previsto dall art. 636 c.p.c. previo opinamento della sua parcella[3]. Tornando all accennata quadripartizione il tribunale di Treviso precisa tuttavia che, posto di fronte al bivio rappresentato dal procedimento sommario di cognizione standard o speciale per la liquidazione dei compensi degli avvocati (ex art 28 e ss. l. 794/42), il ricorrente debba esplicitare la sua scelta. Un procedimento infatti (quello che abbiamo definito standard): sarà di competenza del tribunale in composizione monocratica, avrà un provvedimento conclusivo appellabile,

4 consentirà l'applicazione del soprariportato articolo 702 ter e del successivo 702 quater c.p.c. (appellabilità dell ordinanza conclusiva). L'altro (quello speciale): sarà di competenza del tribunale in composizione collegiale, avrà un provvedimento conclusivo non appellabile, ma solo ricorribile in cassazione ex articolo 111 Cost., avuto riguardo al contenuto sostanzialmente decisorio del provvedimento ed alla sua irretrattabilità, per vizi di violazione di legge[4]. non consentirà l'applicazione degli artt. 702 ter e quater c.p.c. È quindi considerato onere del difensore indicare in sede giudiziaria quale mezzo di tutela intenda esperire dovendosi ritenere che, in mancanza di specificazione e nell impossibilità di opinare diversamente, il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., in ipotesi radicato, non possa che essere quello ordinario. E ciò, nonostante il fatto che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda (secondo il brocardo latino da mihi factum dabo tibi ius), non sia condizionato dalle formule adottate in concreto dalla parte, ma, al fine di identificare correttamente l'oggetto sostanziale della pronuncia richiesta (desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio), debba tener conto del contenuto effettivo della pretesa (Cass. civ., sez. I, 15/1/1999, n. 383; Cass. Civ., sez. lav., 26/9/2011, n ; Trib. Catanzaro, sez. II, 02/02/2012; Cass. civ., sez. VI, 27/06/2012, n ). Nel caso specifico potrebbe essere, infatti, impossibile ricavare dal ricorso dell avvocato elementi idonei a distinguere il tipo di procedimento ex art. 702 bis

5 c.p.c. radicato, medesimi essendone, nelle sue due varianti, causa petendi e petitum. Del resto, salvi i casi nei quali siano già state indicate le norme disciplinanti il rito prescelto, difficilmente si riuscirà a desumere qualche indicazione dall intestazione del ricorso posto che solo raramente si trova ben specificata l autorità giudiziaria adita (tribunale in composizione collegiale o monocratica). L unica certezza è che il dubbio e il bivio rimarranno tuttavia confinati nel primo grado di giudizio e non avranno invece ragione d essere allorquando il credito dell avvocato derivi da una causa giunta fino al grado di appello. In tale caso, infatti, l unico procedimento sommario di cognizione possibile sarà quello speciale per la liquidazione dei compensi degli avvocati, non quello ordinario poiché d esclusiva competenza del giudice unico di tribunale. È bene ricordare infatti che l articolo 3, 3 co., D.Lgs. 150/11 prevede che anche la corte di appello[5] possa essere competente in primo grado[6] relativamente alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato ora regolate dal rito previsto dagli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. in deroga a quanto previsto dall art. 702 bis, 1 co., c.p.c. Attenzione quindi colleghi avvocati, quando dovete recuperare i vostri crediti professionali massima precisione (vieppiù oggi nella vigenza dell iniquo e mal fatto D.M. 140/2012) e, soprattutto, ricordate di mettere la freccia se dovete svoltare ad un bivio. Nota di Andrea Bulgarelli)

6 [1] Bulgarelli, Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, in Giust. Civ., fasc. 9/2011, p [2] O in altri procedimenti a questi equiparati dalla legge n. 13 giugno 1942, n. 794 quali i procedimenti davanti a giudici speciali o davanti agli arbitri. [3] Scettico sul punto Bulgarelli, La riduzione, in mancanza di contratto col cliente, degli strumenti per il recupero giudiziale dei crediti dell avvocato alla luce dei nuovi parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei loro compensi, Altalex del 10 settembre [4] Cass., S.U., 30 luglio 1953, n. 2593, Foro it., 1953, I, 248. In argomento diffusamente Cantafio, Giusto processo e procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato (art l. n. 794 del 1942), in Giur. it., 2000, [5] Per la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, ove la causa si sia svolta in successive fasi o gradi di merito, la domanda potrebbe anche essere cumulativamente proposta al giudice che ha deciso per ultimo la causa il quale si troverebbe nella condizione di valutare appieno, in base a concreti elementi, le prestazioni eseguite dal professionista (Andrioli, Commento al codice di procedura civile, 3 ed., IV, Napoli, 1964, 17, 18; Cass. civ. 9/10/1953, n. 3256; Cass. civ., sez. II, 17/12/1991, n ; Cass. civ., sez. I, 8/11/1989, n. 4704; Cass. civ., sez. II, 10/7/1987, n. 6033; Cass. civ., sez. II, 20/6/1983, n. 4215; Cass. civ., sez. II, 23/5/1981, n. 3386). [6] Sono invece inappellabili le ordinanze rese nei procedimenti di liquidazione dei diritti e degli onorari degli avvocati ex art. 14, 4 co.

7 / recupero crediti / avvocato / Andrea Bulgarelli / Tribunale di Treviso Ordinanza 13 dicembre 2012 Il giudice, a scioglimento della riserva che precede rileva quanto segue. Si pone, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 150/11, il problema se sia possibile per l'avvocato, in caso di domanda di liquidazione dei propri compensi, esperire procedimento ex. art 702 bis c.p.c. secondo la disciplina ordinaria del codice di procedura e non il procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 28 l. 794/42 ed 702 bis c.p.c. in conformità a quanto previsto dall'art 14 del d.lgs. 150/11. In particolare, va rilevato che prima dell entrata in vigore del predetto decreto legislativo gli strumenti a disposizione dell'avvocato per ottenere il pagamento dei propri compensi erano i seguenti: procedimento di cognizione ordinario, procedimento per ingiunzione, procedimento ex art /42, procedimento art 702 bis c.p.c. Il d.lgs 150/11, al fine di razionalizzare i procedimenti speciali riconducendoli alle tre forme processuali principali, ha previsto all'art 14 che:

8 1. Le controversie previste dall'articolo 28 della. legge 13 giugno 1942, n. 794, e l opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. 4. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Al procedimento predetto non si applicano integralmente le forme del procedimento sommario di cognizione ordinario ex art 702 bis e ss. c.p.c., ma, ai sensi dell'art 3 del d.lgs. 150/11: 1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702 ter del codice di procedura civile. 2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702 bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore: Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

9 3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento. è regolato dagli articoli 702 bis e 702 ter del codice di procedura civile. L'innovazione legislativa sopra indicata, pur intervenendo significativamente sulla materia (soprattutto in materia di opposizione a decreto ingiuntivo,.problema che non riguarda il caso di specie) non a però inciso sulla quadripartizione degli strumenti di tutela sopraindicati a disposizione dell'avvocato. Infatti, il legislatore non ha fatto altro che sostituire la forma del procedimento previsto dagli artt. 28, 29 e 30 l. 794/42, lasciando per converso intatti i presupposti e le caratteristiche di detto procedimento nonché gli ulteriori procedimenti previsti dall ordinamento. La prova di quanto sopra emerge in primo luogo da un dato testuale: l'art 14 sopra riportato non fa riferimento alle controversie relative ai crediti professionali degli avvocati, ma rinvia all'art 28 r.d. 749/42 norma che non è stata abrogata dal d.lgs (a differenza degli artt 29 e 30) ma solo modificata come segue Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti de/proprio cliente l'avvocato, dopo la. decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633.e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n In tal senso, a parte l'inciso procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo l settembre 2011, n. 150", per il resto è 'stato sostanzialmente confermato il previgente testo normativo il quale prevedeva:

10 Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo. Oltre al dato letterale, conferma la correttezza dell'interpretazione quanto indicato nella relazione ministeriale con riferimento alla norma qui in esame in particolare, laddove al fine di giustificare l inappellabilità del provvedimento definitivo si sottolinea la volontà di mantenere l'effetto processuale speciale attualmente in essere: E' evidente, da quanto sopra, che il mero intento del legislatore fosse quello di sostituire la forma camerale con quella del procedimento ex art 702 bis c.p.c. "speciale" senza con ciò incidere sul sistema complessivo degli strumenti di tutela invocabili. Ne consegue che a seguito della riforma il procuratore può proporre due procedimenti ex art 702 bis c.p.c.: uno è quello ordinario, il cui provvedimento conclusivo è adottato dal Tribunale in composizione monocratica ed è appellabile, e che consente anche l'applicazione degli artt. 702 ter e quater c.p.c.; l'altro è quello speciale proponibile ai sensi dell'art 28 l. 794/42, il cui provvedimento conclusivo deve essere adottato dal collegio, non appellabile, è che non consente l'applicazione degli artt. 702 ter e quater c.p.c. Premesso, poi, che è onere del difensore indicare quale mezzo di tutela intende esperire, la specialità del rito ex artt. 28 e 702 bis c.p.c., rispetto a quello ordinario, impone di ritenere che in mancanza di specificazione da parte del professionista il procedimento ex art 702 bis c.p.c. instaurato sia quello ordinario e non quello speciale.

11 Poiché, nel caso di specie, non è stato precisato alcunché dal ricorrente, deve ritenersi che il procedimento instaurato dal ricorrente sia quello ordinario. Pertanto, ritenuta ammissibile la già disposta trasformazione del rito e vista la richiesta di concessione dei termini ex art 183 sesto comma c.p.c. P.Q.M. concede alle parti i termini ex art 183 sesto comma c.p.c. con decorrenza del primo termine dal 31/12/2012 (dies a quo) e fissa l'udienza del 16/05/2013 ore 9 per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie. Treviso, 13/12/12. Il Giudice

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