DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO Responsabile Vigilanza Lavoro e Sicurezza DTL Siena. Arena di Verona - Aida

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1 DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO Responsabile Vigilanza Lavoro e Sicurezza DTL Siena Arena di Verona - Aida

2 DOTT. ING. DANILO G.M. DE FILIPPO Responsabile Vigilanza Lavoro e Sicurezza DTL Siena Arena di Verona - Aida

3 12 dicembre 2011 concerto Jovanotti Crolla palco Jovanotti, muore operaio. Concerto annullato Incidente al PalaTrieste, la vittima è un 20enne del capoluogo giuliano. Il cantante: «Tragedia mi toglie il fiato»

4 5 marzo 2012 concerto Laura Pausini Crolla il palco per il concerto della Pausini: muore operaio. Reggio Calabria. La vittima è un operaio romano 31enne, Matteo Armellini. L'incidente, alle 2, a causa di un cedimento strutturale. Altri due operai feriti

5 17 giugno 2012 concerto Radiohead Crolla il palco dei Radiohead Un morto e tre feriti Concerto sospeso a Toronto

6 22 marzo 2012 concerto Laura Pausini Caserta 16 operai in nero per il palco, l'amarezza della Pausini: «Voglio chiarezza» La cantante su facebook dopo il blitz della Finanza al Palamaggiò: Non posso sopportare condotte irregolari

7 19 giugno 2013 concerto Kiss Forum di Assago Milano: durante le operazioni di smontaggio e smantellamento delle impalcature e delle attrezzature usate per il concerto dei Kiss, un operaio di 34 anni è deceduto schiacciato dalle pesanti travature metalliche. L incidente è avvenuto a causa di un montacarichi, probabilmente troppo pieno, dove l uomo era salito insieme a due colleghi. Le impalcature si sono rovesciati all interno dello stesso montacarichi, travolgendo l uomo e uccidendolo. Lo sfortunato operaio è morto sul colpo. Ferito un altro operaio

8 30 marzo 2012 concerto Giorgia Palalivorno 15 operai in nero Blitz dei carabinieri al Palalivorno dove doveva esibirsi la cantante romana. Erano tutti stranieri. Sospesa la ditta.

9 26 aprile 2012 concerto Tiziano Ferro Caserta Blitz al concerto di Tiziano Ferro: 55 lavoratori in nero su 109 Intervento dei carabinieri al Palamaggiò di Caserta per il concerto del popolare cantante. Trovati altri 22 lavoratori irregolari

10 1 maggio 2012 Concerto del 1 maggio Roma Lo scivolone dei sindacati: irregolarità e poca sicurezza al concerto del primo maggio Predicano bene ma razzolano male. Blitz dei carabinieri al palco del Primo maggio. Violazioni in materia di sicurezza: multe per 43mila euro e otto denunce

11 17 luglio 2012 concerto Antonello Venditti Concerto di Venditti, per l allestimento del palco lavoratori in nero Controlli in piazza Bovio a Piombino: denunciati i titolari di due aziende (una di Piombino e una di Cecina). I carabinieri trovano operai in nero e 14 persone che lavoravano senza nessuna protezione

12 Lettera circolare MLPS 9 febbraio 2012 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generate per l'attività Ispettiva - Divisione III - Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica ( ) si ritiene importante sottoporre alla attenzione di codesti Uffici l'opportunità di disporre controlli sistematici e diffusi su tutte le attività di allestimento e disallestimento di strutture, fisse e mobili, ed impianti (a titolo esemplificativo: tribune, palchi, padiglioni, stand, ecc.) posti in opera in occasione di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche ed eventi culturali di simile natura e rilevanza che si svolgano sul territorio di rispettiva competenza. Tali attività, notoriamente caratterizzate da prestazioni di carattere discontinuo e temporaneo, risultano maggiormente a rischio per il possibile ricorso a fenomeni di lavoro irregolare e per la maggiore incidenza di eventi infortunistici, corno dimostrano anche le recenti cronache. Rientrando le citate attività nel campo di applicazione del titolo IV del T.U. n. 81/2008, andranno esaminati anche i profili prevenzionistici, acquisendo anche la relativa pianificazione di sicurezza riferita alle attività poste in essere.

13 Attività ispettiva % 80% 70% 60% 50% 43% 21% 56% 87% 71% 89% 68% 71% 47% 37% 88% 40% 30% 25% 20% 10% 0% Ispezionati Irregolari Lavoro Sicurezza Concerti Fiere Giostre

14 I perché del pericolo Tempi troppo ristretti e meno controllo sugli appalti Meno lavorazioni Particolarità dell apprestamento

15 La struttura del TUSL - ante D.lgs. n.626/94 Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. n.494/96 Sicurezza nei cantieri Legge «speciale» per principio di specialità Recepimento di specifica direttiva 92/57/CEE

16 La struttura del TUSL - oggi TUSL Titolo I principi comuni Titolo Speciale Titolo II luoghi di lavoro Titolo IV Cantieri Titolo III Attrezzature Titolo IV Lavori in quota

17 La struttura del TUSL - oggi Titolo IV CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

18 Capo I - Art. 88 Articolo 88 - Campo di applicazione 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all articolo 89, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l allestimento di un cantiere temporaneo o mobile; g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all allegato X; g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all allegato X.

19 Le modifiche del Decreto del Fare all art.88 Articolo 32, comma 1, lettera g, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha modificato l articolo 88, comma 2, lettera g- bis, del d.lgs. n. 81/2008 come segue: g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all allegato XI ; Articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha introdotto all articolo 88, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 la seguente disposizione: 2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

20 Le modifiche del Decreto del Fare all art.88 piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all allegato XI.

21 Le modifiche del Decreto del Fare all art.88 Allegato XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell opera; Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria; Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione; Lavori che espongono ad un rischio di annegamento; Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; Lavori subacquei con respiratori; Lavori in cassoni ad aria compressa; Lavori comportanti l impiego di esplosivi; Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

22 Le modifiche del Decreto del Fare all art.88 Allegato XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori Lavori che espongono i lavoratori a di caduta dall alto da altezza superiore a m 2, Lavori che comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria; Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

23 Art. 89 TUSL Articolo 89 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell ALLEGATO X.

24 All. X TUSL ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all articolo 89, comma 1, lettera a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

25 All. X TUSL costruzione, equipaggiamento, smantellamento di opere temporanee, in metallo, in legno o in altri materiali montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati di ingegneria civile.

26 Applicazione Palchi Tribune e Gradinate Tensostrutture Stand Coperture e Covering Americane e Truss Ring Torri Tecniche Ground Support Gazebo e Pagode Ponteggio - Scaffolding

27 Decreto Interministeriale 21 febbraio 2014 Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento Capo II manifestazioni fieristiche Campo d applicazione Definizioni Campo d applicazione Definizioni Particolari esigenze Formazione Particolari esigenze

28 Decreto Interministeriale 21 febbraio 2014 Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento Capo II manifestazioni fieristiche Attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni previste Attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive o tendostrutture per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni previste

29 Il titolo IV e il Decreto interministeriale Nei casi previsti Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento Capo II manifestazioni fieristiche CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Sempre se q>2m CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

30 1-Il committente

31 La piena applicazione del Titolo IV Capo I La committenza il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

32 La piena applicazione del Titolo IV la committenza Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione; Capo II manifestazioni fieristiche il soggetto gestore, organizzatore o espositore, per conto del quale si effettuano le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive o tendostrutture per manifestazioni fieristiche;

33 La committenza nelle manifestazioni fieristiche Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico; Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica; Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un area specifica; Organizzatore n Espositore n Gestore

34 La committenza Gestore Organizzatore n Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico; Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica; Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un area specifica; Espositore n

35 La committenza persona fisica responsabile dei lavori soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento

36 La committenza il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 deve acquisire le informazioni di cui all allegato I Le informazioni minime concernenti il sito di installazione dell opera temporanea sono di seguito riportate: dimensioni del luogo di installazione dell opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l opera temporanea e le relative attrezzature; portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall opera temporanea; portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature; presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità; caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra.

37 Altri committenti? Patrocinatore Soggetto che con le proprie risorse appoggia l organizzazione di un evento. Colui che mette a disposizione di altro soggetto proprie risorse con intenti benefici e culturali Sponsor Azienda, ente o privato che, a scopo pubblicitario ed intuendone un beneficio in termini di ritorno economico o d immagine, contribuisce al finanziamento di manifestazioni culturali, di squadre sportive, di atleti o di programmi radiotelevisivi Patrocinatore n Impresa/e di spettacolo Impresa affidataria Gestore Organizzatore n Impresa esecutrice Sponsor n Espositore n Impresa affidataria Impresa esecutrice

38 2-Il coordinatore

39 La piena applicazione del Titolo IV capo I I coordinatori art.90 Comma 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

40 La piena applicazione del Titolo IV capo I I coordinatori art.90 Comma 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all articolo 98.

41 La piena applicazione del Titolo IV capo I I coordinatori art.90 Comma 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l affidamento dei lavori a un unica impresa, l esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

42 La piena applicazione del Titolo IV capo I I coordinatori art.90 Non trova applicazione la previsione del comma 11 Comma 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

43 I perché del pericolo Tempi troppo ristretti e meno controllo sugli appalti Meno lavorazioni Particolarità dell apprestamento

44 Le imprese partecipanti Allestimento ponteggio metallico Allestimento strutture prefabbricate/pr eassemblate Allestimento strutture in legno o similare Allestimento luci Scenografie Allestimento impianti elettrici Evento Service

45 Cronoprogramma Impianti elettrici Allestimento ponteggio metallico Allestimento strutture in legno Allestimento strutture prefabbricate/preassemblate Allestimento luci Scenografie Service

46 La piena applicazione del Titolo IV Il PSC artt.91 e 92 91, c.1, lett.a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell ALLEGATO XV; 92, c.1, lett.a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 92, c.1, lett.b) verifica l idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

47 La piena applicazione del Titolo IV Il POS artt.96 e I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all ALLEGATO XIII ; b) predispongono l accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 89, comma 1, lettera h). 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all articolo 26.

48 Una deroga particolare La recinzione Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 valgono in quanto applicabili. Tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all articolo 6, comma 2, la recinzione di cantiere di cui all articolo 109, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza. La deroga è valida (se non vi sono modifiche) solo per gli allestimenti fieristici e non per l attività correlata agli spettacoli

49 Pausa?

50 3-L impresa affidataria

51 Le imprese partecipanti Allestimento impianti elettrici Allestimento luci Committente Impresa affidataria general contractor Allestimento ponteggio metallico Allestimento strutture prefabbricate/preassemblate Allestimento strutture in legno o similare Scenografie Service

52 L impresa affidataria Nel caso di organizzazione di eventi potrebbe trovarsi a coincidere con l organizzatore e dunque con il committente

53 Definizione impresa affidataria Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

54 L art. 97 l affidataria Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 2. Gli obblighi derivanti dall articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria. Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all ALLEGATO XVII.

55 L art. 97 l affidataria Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 3. Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l esecuzione. 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

56 L art. 97 l affidataria Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

57 L art. 97 quale formazione? In assenza di specifiche disposizioni di legge, si ritiene che la formazione di questi soggetti debba rintracciarsi negli Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 Capacità di valutare il rischio Capacità organizzative e di coordinamento

58 L impresa affidataria Allestimento impianti elettrici Allestimento luci Allestimento ponteggio metallico Committente Impresa affidataria general contractor Allestimento strutture prefabbricate/prea ssemblate Allestimento strutture in legno o similare Il datore di lavoro e/o un dirigente e/o un preposto dell impresa affidataria, in possesso di adeguata formazione Ha l obbligo di vigilare costantemente sulla realizzazione dell opera, presenziando personalmente alla stessa E fondamentale che tale indicazione faccia parte del bando/contratto Scenografie Service

59 Il ruolo dell impresa affidataria Con specifico parere del 22 luglio 2010, l Autorità di Vigilanza è intervenuta circa le obbligazioni in materia antinfortunistica riferite all impresa affidataria, specificando che il legislatore ha assegnato all impresa affidataria l importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori.

60 Il ruolo dell impresa affidataria La sentenza n del 5 luglio 2010, Cassazione Penale, ha confermato il ruolo di garanzia affidato all impresa affidataria, ponendola in una posizione equipollente, in tutto e per tutto, a quella dello stesso coordinatore per la sicurezza. ( ) l impresa affidataria per non aver vigilato sulla sicurezza dei lavoratori delle imprese subappaltatrici nei confronti delle quali la stessa, per norma, assume una posizione di garanzia.

61 Il ruolo dell impresa affidataria Sentenza 13 aprile 2011, n , Sez. IV, Cassazione penale egli, quale titolare di autonoma posizione di garanzia - rivestendo, per quanto sopra detto, la veste di datore di lavoro anche verso i dipendenti della ditta subappaltatrice - aveva quindi l obbligo di vigilare che i lavoratori adottassero in concreto le misure di sicurezza

62 Il ruolo dell impresa affidataria Sentenza n.14527, 11 aprile 2011, Sez. IV, Corte di Cassazione penale la posizione di garante della sicurezza, che l ordinamento addossa all impresa affidataria, non é operativa nei soli confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma si estende alle persone estranee all ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità.

63 4-L esecutrice e gli autonomi

64 L impresa esecutrice impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. carenza descrittiva dell abrogato d.lgs. n.494/96 Impresa appaltatrice Art.1655 codice civile Il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio (committente, appaltante) verso un corrispettivo in denaro. idoneità tecnicoprofessionale art.89 c.1 lett.l) possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

65 L impresa esecutrice impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. esegue impegna risorse

66 Il lavoratore autonomo persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione. contratto d opera contenuta all art.2222 codice civile Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. idoneità tecnico-professionale art.89 c.1 lett.l) possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

67 Il lavoratore autonomo persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione. Persona fisica Professionalità Contributo Autonomia

68 5-L idoneità tecnico professionale

69 La piena applicazione del Titolo IV lett. i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali lett.l) possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare 69

70 L applicazione in parziale deroga del Titolo IV L idoneità tecnico professionale il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 verifica l idoneità tecnico professionale mediante l acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all allegato II;

71 L idoneità tecnico professionale L impresa esecutrice vs lavoratore autonomo Obblighi impresa Tipo di dimostrazione Esecutrice Obblighi Lavoratore autonomo Iscrizione alla CCIAA SI Coerenza con le lavorazioni da eseguire SI DURC SI Regolarità contributiva, assicurativa e nei confronti delle casse edili e quindi, in sostanza, dei dipendenti SI (*) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi Autocertificazione Correttezza nei confronti delle pubbliche amministrazioni, degli organi di vigilanza e dell autorità giudiziaria Autocertificazione DVR Autocertificazione Rispetto dei principi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dimostrazione dell organizzazione dell impresa NO Formazione lavoratori SI Rispetto dei principi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Facoltativo (**) Dichiarazione organico medio annuo SI Dimostrazione della sufficienza dell organizzazione e del rischio d impresa NO POS SI Dimostrazione dell avvenuta valutazione del rischio connesso allo specifico cantiere e della sufficienza dell organizzazione NO Conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali Autocertificazione Dimostrazione del rischio d impresa e del rispetto dei principi di tutela Autocertificazione Sorveglianza sanitaria SI (nel DVR e nel POS) Rispetto dei principi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Facoltativo (**) 71

72 Pausa?

73 Il nuovo decreto interministeriale

74 Il Decreto interministeriale Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento Capo II manifestazioni fieristiche

75 Decreto Interministeriale 21 febbraio 2014 Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento

76 Decreto Interministeriale 21 febbraio 2014 Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento Particolari esigenze compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;

77 Capo I Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività: che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;

78 Capo I Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività: di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture; 2 m

79 Capo I Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività: di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri; 6 m 8 m

80 Capo I Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività: di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m. 7 m

81 Decreto Interministeriale 21 febbraio 2014 Capo II Manifestazioni fieristiche (e espositive) attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive o tendostrutture per manifestazioni fieristiche

82 Decreto Interministeriale 21 febbraio 2014 Capo II Manifestazioni fieristiche (e espositive) Particolari esigenze compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi; necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti; presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.

83 Capo II Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di: strutture allestitive che abbiano un altezza inferiore a 6 m rispetto a un piano stabile 6 m

84 Capo II Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di: strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 50 m 2 ;

85 Capo II Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di tendostrutture strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile

86 L attività NON cantiere

87 Il luogo di lavoro TUSL Titolo I principi comuni Titolo II luoghi di lavoro Titolo IV Titolo Cantieri Speciale Titolo III Attrezzature Titolo IV Lavori in quota

88 Il NON cantiere Se anche ci si trova in uno dei casi di esonero dall applicazione Titolo IV Capo I (cantieri), l attività è comunque un luogo di lavoro per cui trovano applicazione i Titoli I,II e III Se anche ci si trova in uno dei casi di esonero dall applicazione Titolo IV Capo I (cantieri), se si lavora in quota, occorre applicare le previsioni del successivo Capo II

89 Il NON cantiere Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi ( ): a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione (..), la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

90 Il NON cantiere Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 2. Nell ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva.

91 Il NON cantiere il DUVRI Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazion e 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. (..)

92 Il NON cantiere Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazion e 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, (..), o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, (..), o dalla presenza di agenti cancerogeni,mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all arco temporale di un anno dall inizio dei lavori.

93 Il NON cantiere Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazion e 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell inizio dell esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali.

94 Il NON cantiere Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazion e 8. Nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro25.

95 Il Capo II del Titolo IV TUSL Se anche ci si trova in uno dei casi di esonero dall applicazione Titolo IV Capo I (cantieri), se si lavora in quota, occorre applicare le previsioni del successivo Capo II

96 Il palco e le tensostrutture (o similare)

97 Il palco e le tensostrutture (o similare) Elementi preassemblati Elementi prefabbricati Elementi da ponteggio Luci e service Strutture in legno

98 Le strutture Allegato XV TUSL apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere Allegato XV.1 TUSL Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

99 Il palco (o similare) Elementi preassemblati Apprestamento Elementi prefabbricati Apprestamento Elementi da ponteggio Ponteggi = Apprestamento Luci e service Attrezzatura Strutture in legno Apprestamento

100 Capo II Titolo IV TUSL - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Definizione si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

101 Capo II Titolo IV TUSL - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Articolo Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. Articolo Ponteggi ed opere provvisionali 1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell ALLEGATO XVIII.

102 Capo II Titolo IV TUSL l art.4 del Decreto Interministeriale Tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all articolo 1, comma 2: ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81/2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;

103 Capo II Titolo IV TUSL - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Il progetto art.133 I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all esercizio della professione, (..).

104 Capo II Titolo IV TUSL - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Parti di ponteggio Progetto Preassemblati in metallo Layer, americane Progetto Preassemblati in legno o altro Piani di calpestio, tettoie Progetto

105 Capo II Titolo IV TUSL - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Altri documenti art Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell articolo 131 [autorizzazione ministeriale e libretto ponteggio] e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell ALLEGATO XXII del presente Titolo. 2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell ambito dello schematipo che ha giustificato l esenzione dall obbligo del calcolo.

106 Capo II Titolo IV TUSL - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Montaggio palchi e strutture Ponteggio Strutture preassemblate/ prefabbricate in metallo Strutture preassemblate/ prefabbricate in altri materiali Non in quota In quota Non in quota In quota Non in quota In quota Progetto x x x x x x Relazione x x x x x x PiMUS x.... Libretto (o equivalente) x x x x x x

107 Capo II Titolo IV TUSL - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Parti di ponteggio Progetto PiMUS Preassemblati in metallo Preassemblati in legno o altro Layer, americane Progetto Piani di calpestio, tettoie Progetto

108 Capo II Titolo IV TUSL - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Articolo Montaggio e smontaggio 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. Articolo Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali 1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

109 Capo II Titolo IV TUSL - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA La protezione dei lavoratori Articolo Sistemi di protezione contro le cadute dall alto 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature.

110 Capo II Titolo IV TUSL - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA La formazione dei lavoratori Art.123 c.1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Art.116 c.2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati [ai lavori in quota] una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio. Art.136 c.6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

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