LA COMUNICAZIONE UNICA

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1 LA COMUNICAZIONE UNICA Come e quando nasce la Riferimenti normativi Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 - art. 9 (Convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40) ha previsto e introdotto nel nostro ordinamento giuridico la COMUNICAZIONE UNICA per l avvio dell attività di impresa. Per dare concreta attuazione al decreto sono stati emanati anche: - il D.M. 2 Novembre 2007, che ha approvato il modello di unica; - il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, con il quale è stata approvata la nuova tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 che, a partire dal 1 gennaio 2008, dovrà essere utilizzata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all Agenzia delle Entrate e nelle domande e denunce da presentare al Registro delle imprese/rea; - il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate dell 11 dicembre 2007, che ha approvato il nuovo modello elettronico AA7/9 da utilizzare a decorrere dal 1 gennaio 2008, per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività, ai fini dell imposta del valore aggiunto, di soggetti diversi dalle persone fisiche; - la Legge 24 dicembre 2007, n art. 1, comma 205 (Legge Finanziaria 2008), che ha ridotto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la misura dell imposta di bollo dovuta per le pratiche telematiche presentate al Registro delle imprese dalle imprese individuali, portandola a euro 17,50; - il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2008, che ha approvato il nuovo modello telematico AA9/9 da utilizzare, a decorrere dal 7 febbraio 2008, per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività di imprese individuali o lavoratori autonomi; - il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2008, che ha approvato le nuove istruzioni per la compilazione del modello AA7/9, in sostituzione di quelle già date unitamente al Provvedimento che aveva approvato il modello stesso; - il D.M. 6 febbraio 2008 (sulle specifiche tecniche), che ha approvato la nuova modulistica informatica per la presentazione, per via telematica o su supporto informatico, delle domande e delle denunce al Registro delle imprese e al REA, integrata anche con i riquadri necessari all attivazione automatica delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni automatiche ai fini previdenziali (INPS) Fedra Plus 6.0.0; - la Circolare n. 3615/C dell 8 febbraio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale sono state date le istruzioni per la compilazione della nuova modulistica per l iscrizione e il deposito nel Registro delle imprese e per le denunce al REA Fedra Plus 6.0.0; - la Circolare INAIL n. 8 del 8 febbraio 2008, con la quale sono state date le prime istruzioni operative rispetto alla nuova procedura (Com) con particolare riguardo alla fase di avvio della sperimentazione; - la Circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, che, allo scopo di agevolare l utilizzo della nuova procedura e di

2 semplificare i vari adempimenti, ha previsto la possibilità per il soggetto interessato (impresa) di conferire a terzi (professionisti, intermediari ) apposita procura speciale al fine della presentazione della Com al Registro delle imprese competente; - il D.P.C.M. previsto dal D.L. 7/2007, che dovrà fissare le regole tecniche ed identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali convogliati nella, di cui si attende ancora l emanazione, e che completerà il quadro normativo sulla Com. Cos è la La è una procedura che consente di eseguire contemporaneamente e con un unica modalità di presentazione, per il tramite del Registro delle Imprese, e ove sussistano tutte le condizioni di legge, tutti i principali adempimenti amministrativi previsti per l avvio dell attività di impresa ai fini fiscali, previdenziali, assistenziali e pubblicitari: - chiedere il codice fiscale e/o la partita IVA - aprire una posizione assicurativa presso l INAIL - chiedere l iscrizione all INPS dei dipendenti, dei titolari o dei soci - chiedere l iscrizione o il deposito al Registro delle imprese - presentare denunce al REA. Agli stessi fini, la procedura si applica anche alle successive domande/dichiarazioni/denunce di modifica e di cessazione. Perché la Tempi di attuazione: La sperimentazione Per semplificare ed unificare tutti gli adempimenti verso l INPS, l INAIL, l Agenzia delle Entrate ed il Registro delle imprese necessari per la nascita e la vita dell impresa. Le imprese non dovranno più recarsi o rivolgersi alle singole Amministrazioni interessate, né dovranno attivare procedimenti e formalità fino ad oggi molto diversi tra loro (domande telematiche o inviate via fax, dichiarazioni su supporto cartaceo da presentare agli sportelli ) in quanto sarà sufficiente presentare al solo Registro delle imprese competente, per via telematica o su supporto informatico, la per assolvere a tutti gli adempimenti richiesti ai fini fiscali, assistenziali, previdenziali e pubblicitari necessari per l avvio dell attività di impresa (e le successive variazioni). Il 19 febbraio 2008 è entrata in vigore la, anche se si tratta di una partenza per adesso puramente sperimentale in quanto manca il D.P.C.M. che dovrà fissare le regole tecniche ed identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali convogliati nella. Il decreto ha, infatti, previsto un periodo transitorio di sei mesi durante il quale le imprese potranno comunque continuare a presentare alle Amministrazioni competenti, singolarmente considerate, le denunce e le domande nel rispetto delle normative previgenti e secondo le modalità fino ad ora in uso. Al termine di questo periodo transitorio, e cioè a decorrere dal 20 agosto 2008, la diventerà obbligatoria per tutte le imprese. A quella data, le domande/dichiarazioni di iscrizione/modifica/cessazione al Registro delle imprese, all Agenzia delle Entrate, all INPS e all INAL dovranno essere presentate al solo Registro delle imprese competente, per via telematica o su supporto informatico, obbligatoriamente ed esclusivamente mediante la Com, anche quelle relative alle imprese individuali. Non sarà più consentito l uso del supporto cartaceo.

3 Sperimentazione reale In attesa del D.P.C.M. la sperimentazione, come da accordi presi da tutte le Amministrazioni coinvolte, avverrà come segue: - in una prima fase, la Com potrà essere presentata soltanto presso le 10 Camere di Commercio pilota, tra cui quella di Torino e soltanto da parte di un gruppo ristretto di utenti pilota (imprese, professionisti, associazioni) che gli Uffici del Registro delle imprese abilitati alla sperimentazione coinvolgeranno, formeranno ed assisteranno; - in una seconda fase, la sperimentazione verrà estesa gradualmente a tutto il territorio nazionale e a tutte le imprese. Le domande e le dichiarazioni inviate nel corso della sperimentazione reale dagli utenti pilota avranno valore a tutti gli effetti di legge. Sperimentazione virtuale Nel frattempo, l utilizzo dell applicativo Com è disponibile per tutti gli utenti Telemaco, ma al solo fine di cominciare a conoscere il funzionamento di questa procedura con particolare riguardo alla creazione ed alla compilazione di una pratica Com, rimanendo esclusa l operazione di invio, riservata solo agli utenti pilota. Per sperimentare virtualmente la nuova procedura occorre accedere all area di prova specificamente predisposta sul sito dedicato Durante la fase di sperimentazione reale: - non è possibile presentare la Com su supporto informatico presso gli sportelli camerali, essendo attivo solo il canale telematico. Solo successivamente sarà possibile presentare la pratica Com anche su supporto informatico agli sportelli del competente Registro delle imprese; - la Com dovrà sempre comprendere almeno un adempimento verso il Registro delle imprese (domanda di iscrizione/denuncia con compilazione Fedra Plus 6.0.0). Gli adempimenti verso la sola Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL che non coinvolgono anche il Registro delle imprese, non potranno essere eseguiti per il tramite della Comunica, ma dovranno essere eseguiti presso ciascuna Amministrazione competente secondo le procedure e le modalità previste dalle normative previgenti; - sono possibili soltanto i seguenti adempimenti: Registro imprese tutti gli adempimenti (iscrizioni/modifiche/cessazioni) Agenzia delle Entrate tutti gli adempimenti (dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, variazione dati, cessazione attività) INPS solo iscrizione nuove posizioni (commercianti e artigiani) e iscrizione nuove aziende con dipendenti INAIL solo iscrizione nuove posizioni - Non saranno disponibili inizialmente: - INPS aziende con dipendenti: variazione e cessazione impresa - INPS commercianti: variazione e cessazione impresa - INPS agricoltori: tutti gli adempimenti - INAIL: variazione e cessazione di impresa. A regime, naturalmente, anche per l INPS e l INAIL la procedura potrà essere attivata per comunicare le variazioni e le cessazioni d impresa. Soggetti interessati: Enti e imprese La nuova procedura interessa e coinvolge: - per quanto riguarda le imprese, tutte le tipologie di impresa iscrivibili al Registro delle imprese, nessuna esclusa (imprese individuali, società, consorzi ecc..); - per quanto riguarda le Amministrazioni destinatarie, le Camere di

4 Commercio (in particolare il Registro delle imprese), l Agenzia delle Entrate, l INPS e l INAIL. Per quanto riguarda i soggetti only-rea si attendono chiarimenti. Registro imprese: Sportello virtuale/integrato della Il sistema della è caratterizzato dall individuazione del Registro delle imprese quale punto di accesso integrato delle domande/dichiarazioni rivolte alle diverse Amministrazioni coinvolte e dall esclusività del canale telematico o del supporto informatico, essendo escluso il supporto cartaceo. La regia della viene affidata alle Camere di commercio che diventano così l unico front office per tutte le iscrizioni/registrazioni richieste, non solo ai fini pubblicitari, ma anche ai fini fiscali (attribuzione della partita IVA/codice fiscale), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL). La nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle domande/denunce di iscrizione/modifica/cessazione. In particolare, ad oggi restano invariate: - le norme poste a disciplina di ciascun procedimento amministrativo oggetto della Com; - i termini per la presentazione delle domande/denunce; - i soggetti obbligati o legittimati alla presentazione delle domande/denunce; - i responsabili del procedimento presso ciascuna Amministrazione. Modalità di presentazione della Ai fini dell avvio dell attività d impresa l interessato (o un suo delegato) presenta la all Ufficio del Registro delle imprese competente per territorio, per via telematica o su supporto informatico. La Com e tutte le distinte alla stessa allegate, per potersi considerare valide, devono essere obbligatoriamente firmate digitalmente dal soggetto legittimato. La non è ancora un modello elettronico unificato: più che di una comunicazione unica si tratta, in realtà, di un insieme di file contenenti i vari modelli elettronici destinati alle singole Amministrazioni coinvolte. In questa fase, i soggetti interessati devono continuare a compilare i quattro modelli (INPS, INAIL, RI, IVA), con il vantaggio di eseguire un unica spedizione. Solo in un secondo momento, quando Infocamere avrà realizzato un tracciato unificato comune (modello informatico unificato) la comunicazione sarà davvero unica, ciò che oggi è unico è per il momento soltanto il canale di trasmissione, mentre la Com costituisce e funge da copertina al fascicolo elettronico destinato al Registro delle imprese.. Per ogni adempimento si rende necessaria la compilazione di una o più modulistiche, a seconda delle Amministrazioni interessate e degli adempimenti necessari: con una sola Com si può contemporaneamente presentare la pratica al Registro delle imprese, all INPS, all INAIL e all Agenzia delle Entrate o soltanto ad alcuni di essi. Strumenti per la Prima di compilare una pratica di è necessario procurarsi tutti gli strumenti necessari alla compilazione e sottoscrizione delle diverse modulistiche:

5 - il software di compilazione delle domande/denunce da presentare al Registro delle imprese Fedra Plus (versione avanzata che contiene anche la modulistica ai fini INPS relativa alla gestione commercianti riq. AC - in sostituzione dei modelli ARCO1 e ARCO2) disponibile gratuitamente all indirizzo alla sezione Software/Download oppure ; - il software Comun, attraverso il quale è possibile redigere la pratica di e compilare la modulistica INPS (DM68) e INAIL ed inviarla al Registro delle imprese, disponibile gratuitamente all indirizzo alla sezione della (Crea un impresa) o all indirizzo alla sezione Pratiche/Spedizione; - il software di compilazione del modello in formato elettronico per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA da presentare all Agenzia delle Entrate AA7/9 e AA9/9, disponibile gratuitamente all indirizzo oppure - il software di firma DiKe, disponibile gratuitamente all indirizzo - il dispositivo di firma digitale (CNS, CRS, CIE); - il lettore di SmartCard - il software di invio telematico delle pratiche - N.B. Per spedire le pratiche è necessario disporre di una connessione ad Internet e delle credenziali di accesso a Telemaco. Per la spedizione della pratica Com, in sostituzione dell applet di spedizione delle pratiche Registro imprese, si deve utilizzare lo stesso applicativo Com. I modelli della Classificazione degli adempimenti Per attivare la nuova procedura, a seconda degli adempimenti che si vogliono eseguire, occorre: - compilare un modello principale, il modello Com che funge da copertina al fascicolo elettronico destinato al Registro delle imprese, al quale devono essere allegati tutti gli altri modelli destinati alle singole Amministrazioni interessate; - compilare la modulistica registro imprese (Fedra Plus 6.0.0); - compilare la modulistica dell Agenzia delle Entrate (modelli informatici AA7 e AA9); - compilare la modulistica INPS che, per quanto riguarda le domande relative all assicurazione obbligatoria dei titolari/soci di imprese commerciali è contenuta nella modulistica Registro imprese, nei riquadri AC dei modelli I1, I2 e P (vecchi modelli ARCO1 e ARCO2). Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni relative alle aziende con dipendenti, la modulistica informatica INPS si compila direttamente tramite il software Comunica (vecchio modello DM68); - compilare la modulistica informatica INAIL, direttamente con il software Comunica. Per semplificare, nel modello Com i numerosi adempimenti indirizzati al Registro delle imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate sono stati raggruppati in 6 categorie di adempimenti omogenei: - Nuova impresa con immediato inizio attività economica - Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica - Inizio attività per impresa già iscritta nel Registro delle imprese - Variazione - Cessazione - Cancellazione dal Registro Imprese

6 Il dettaglio degli adempimenti è naturalmente contenuto nelle singole modulistiche, di competenza delle diverse Amministrazioni interessate, nell ambito delle quali devono essere fatte le specifiche istanze e dichiarazioni. Invio della La data di invio telematico costituisce la data di presentazione della Com. L Ente destinatario della Com è la Camera di commercio tramite l Ufficio del Registro delle imprese. Ciascuna Amministrazione interessata è destinataria della specifica modulistica ad essa indirizzata contenuta nella Com. A fronte di ogni invio di una pratica Com il sistema informatico provvede a dare comunicazione alle altre Amministrazioni della Com e a smistare loro le domande/dichiarazioni di competenza. La PEC La presentazione di una presuppone che l impresa abbia obbligatoriamente un proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni provenienti dalle Amministrazioni interessate relativi alle pratiche Com presentate. Qualora le imprese non abbiano già un indirizzo PEC possono richiederlo nel momento in cui presentano la prima pratica Com. In questo caso la casella PEC avrà le seguenti caratteristiche: - la casella è gratuita per 1 anno. - la creazione della casella, il nome e le credenziali d accesso saranno notificate via alla casella indicata nel modello di e tramite l area riservata all utenza nel sito - la casella riceverà solo messaggi di posta elettronica certificata, saranno respinti messaggi tradizionali. - la casella potrà inviare messaggi di posta elettronica certificata e normale. - le condizioni per il rinnovo saranno comunicate con congruo anticipo alla casella di posta elettronica certificata dell impresa o di un suo delegato. La casella PEC dell impresa vale come indirizzo pubblico di domiciliazione elettronico dell impresa, ma, nella fase iniziale, sarà iscritta nel Registro Imprese solo per le nuove imprese. Documenti ricevuti dall impresa a seguito della presentazione di una Effetti della presentazione di una Una volta spedita la pratica Com l impresa (ed eventualmente l intermediario) riceve all indirizzo PEC ed - l avviso di ricevimento telematico della pratica Fedra (domanda di iscrizione/deposito/denuncia al RI/REA) da parte di Infocamere - l avviso dell avvenuta protocollazione della pratica Fedra - la ricevuta di presentazione della pratica Fedra al RI con il relativo protocollo - la ricevuta di accettazione della - la ricevuta dell Agenzia delle Entrate (in allegato alle ricevute Registro imprese) - la risposta dell INAIL (entro 7 giorni) - la risposta dell INPS (entro 7 giorni) La ricevuta della Com, ove sussistano le condizioni di legge, costituisce titolo per l immediato avvio dell attività di impresa. E importante considerare che nella Com il concetto di attività di impresa

7 : La ricevuta come titolo per l avvio immediato dell attività assume un doppio significato: - a) attività intesa come attività organizzativa e amministrativa preliminare all effettivo inizio dell attività oggetto dell impresa ; - b) attività intesa come esercizio effettivo dell attività oggetto dell impresa. Nella Com sono confluite entrambe le interpretazioni del concetto di attività di impresa, e questo anche per quanto riguarda il Registro delle imprese per il quale fino ad ora non sono mai stata rilevanti, ai fini della denuncia di inizio attività, le attività organizzative preliminari all effettivo inizio dell attività economica. Nella prima ipotesi (a), l impresa si iscriverà nel Registro delle imprese come INATTIVA. Nella seconda ipotesi (b), sussistendone i presupposti di legge (autorizzazioni, dichiarazioni, comunicazioni ) l impresa denuncerà al Registro delle imprese/rea l inizio effettivo dell attività e sarà certificata come ATTIVA. Questo rappresenta un importante novità, in particolar modo per il Registro delle imprese, al quale, diversamente dal passato, tutte le imprese, comprese le imprese individuali, comunicheranno la loro costituzione (come all Agenzia delle Entrate). Istruttoria della Ciascuna Amministrazione interessata provvede all istruttoria della domanda alla stessa specificamente indirizzata, portando a compimento il relativo procedimento rispettivamente con l iscrizione/registrazione, oppure con il rifiuto/non accoglimento della domanda/dichiarazione. Eseguita l istruttoria, ogni Amministrazione comunica via PEC all impresa e all ufficio del Registro delle imprese, l esito del procedimento. In particolare, la bozza del D.P.C.M. prevede che: - immediatamente venga attribuito e comunicato il codice fiscale e la Partita IVA (subito dopo il ricevimento della pratica Com); - entro 5 giorni dalla protocollazione il Registro delle imprese provvede alle dovute iscrizioni ed invia all impresa la visura aggiornata; - entro 7 giorni dalla protocollazione, l INAIL comunica all impresa i dati definitivi relativi alle posizioni registrate; - entro 7 giorni dall iscrizione della domanda al Registro delle imprese, l INPS comunica all impresa i dati definitivi relativi alle posizioni registrate. In caso di esito negativo o di domande/denunce irregolari, ciascun Ente proseguirà autonomamente la gestione del procedimento di propria competenza e comunicherà all impresa come provvedere alle rettifiche o integrazioni richieste. Assistenza agli Utenti Per ogni approfondimento sulla Com si consiglia di visitare il sito www. registroimprese.camcom.it. A questo indirizzo è possibile consultare e scaricare la Guida sulla Com. E disponibile, inoltre, un servizio di assistenza telefonica al numero per guidare gli utenti nella compilazione delle pratiche Comunica che si coordina con i servizi di Assistenza dell Agenzia delle Entrate, dell INPS e dell INAIL, i quali continuano ad essere il riferimento per le domande di loro competenza.

8 Il Registro delle imprese, l Agenzia delle Entrate, l INPS e l INAIL, ciascuno per quanto di competenza, prestano anch essi la dovuta assistenza alle imprese secondo i canali tradizionali e già conosciuti per le rispettive pratiche. Siti di riferimento (informazioni sugli strumenti necessari alla firma digit.) (invio pratiche telematiche) DIKE

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