Gli atti di disposizione compiuti in vita dal de cuius suscettibili di aggressione dopo l apertura della successione: profili processuali



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Gli atti di disposizione compiuti in vita dal de cuius suscettibili di aggressione dopo l apertura della successione: profili processuali Consiglio Superiore della Magistratura Nona Commissione Tirocinio e Formazione Professionale Incontro di studi sul tema: Il contenzioso civile in materia di successioni e divisioni Roma 18 ottobre 2011 Dott. Mauro Criscuolo, Consigliere della Corte d Appello d di Napoli

Tutela del legittimario Azione di riduzione Non esclusività: : concorso con altri rimedi 1) Azioni di nullità a) art. 735 c.c. ( ma preventivo ricorso ad azione di riduzione) b) art. 549 c) art. 458 e 557 c.c.

2) azione di rivendica: diritto di uso ed abitazione ( diversa soluzione se i diritti in questione sono stati oggetto di donazione da parte del de cuius) 3) diritto di scelta ex art. 550 c.c.: differenza con la previsione di cui all art. art. 551 c.c., ove invece si richiede l esercizio l del azione di riduzione 4) azione di accertamento: art. 553 c.c.

5) Diritto di credito: a) legittimario sopravvenuto rispetto alla data di stipula del patto p di famiglia; b) coniuge separato con addebito e coniuge divorziato; c) figli naturali non riconoscibili; d) legato ex art. 551 c.c. con diritto al supplemento ( opinione di Mengoni) 6) Diritto di opposizione ex art. 563 u.c.: riconoscimento di diritti al legittimario prima dell apertura della successione

Azione di riduzione e processo Natura giuridica: azione di accertamento costitutiva riconducibile alle impugnative negoziali ( dubbi in caso di riduzione di donazioni indirette) Impossibilità di accertamento incidenter tantum ( Cassazione civile 18 maggio 1957 n. 1793) Inammissibilità della sospensione in appello degli effetti della sentenza di primo grado Azione personale sia dal lato attivo ( Cassazione civile 12 maggio 1999 n. 4698) che da quello passivo Conseguenza: insussistenza del litisconsorzio necessario ( Cassazione civile 13 dicembre 2005 n. 27414) Conferma del principio alla luce di Cassazione Sezioni Unite 9 giugno g 2006 n. 13429

Riduzione proposta sotto forma di eccezione? Legatario che agisce nei confronti del erede erede legittimario per la consegna del bene legato, la cui attribuzione lede però i diritti del legittimario Dubbi ( in senso contrario Cassazione civile 5 dicembre 1974 n. 4005) Si applica l art. l 564 c.c.? La decisione è collegiale? Temporalia ad agendum,, perpetua ad excipiendum?

Competenza Esclusione dell art. 21 c.p.c. in quanto non si tratta di causa relativa a diritti reali su beni immobili ( Cassazione civile 26 ottobre 1959 n. 3105) Applicabilità dell art. 22 c.p.c. ovvero in alternativa i criteri di cui agli artt. 18 e 19 concorrenti con l art. l 20 c.p.c. Competenza per valore ex artt. 14 e 15 c.p.c. ( Cassazione civile 27 novembre 1975 n. 3970). Competenza del giudice di pace se compendio solo mobiliare e la lesione rientra nel valore della sua competenza? Composizione dell organo giudicante Art. 50 bis c.p.c.: : lettura restrittiva oppure deve intendersi estesa a tutte le ipotesi in cui i legittimario faccia valere i propri diritti Problemi di diritto intertemporale

Legittimazione attiva: art. 557 c.c. ed ammissibilità dell azione surrogatoria Legittimazione passiva: per azione di riduzione solo il beneficiario della disposizione lesiva, sebbene nelle more abbia alienato il bene ( l acquirente l è legittimato rispetto all azione azione di restituzione) Dubbio se legittimato passivo sia anche il beneficiario dell onere

Domanda di riduzione Petitum: : dichiarazione di inefficacia totale o parziale delle liberalità lesive e richiesta di acquisto della qualità di erede ( Mengoni) Causa petendi: : deduzione della lesione della quota di riserva ed istanza di conseguire la legittima Criterio di riduzione delle donazioni: onere dell attore di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori ( Cass., sez. II, 29 ottobre 1975, n. 3661) Nel giudizio volto alla reintegra della quota di riserva, si possono sono indicare i beni da riunire fittiziamente,, nonché i debiti ed i pesi dell eredit eredità,, anche in grado di appello, perché non sono domande nuove, sempre che sia rispettato il limite degli elementi ritualmente acquisiti ( Cassazione civile n. 13385/2011)

Adeguamento al principio delle preclusioni istruttorie Differenza rispetto al diverso problema dell individuazione delle disposizioni da ridurre, che vanno individuate già in citazione, fatta salva la possibilità di avvalersi dell art. 183 co.. 5 c.p.c. Ammissibilità dell azione di riduzione da parte del legittimario che dopo avere agito per lo scioglimento della comunione, si veda opporre in corso di causa, l esistenza l di un testamento che lo escluda dalla successione ( Cassazione civile 17 settembre 1963 n. 2564) Azione di riduzione di atti che costituiscono liberalità non impedisce il rilievo officioso della nullità degli atti medesimi per difetto dei requisiti di forma previsti per le donazioni ( Cassazione civile 13 novembre 1976 n. 4193)

Azione di riduzione ed onere probatorio Prova della proprietà dei beni in capo al de cuius Prova delle donazioni formali Prova della donazioni dissimulate ( rinvio ) Prova delle donazioni indirette: principio della libertà di prova Prova della data delle donazioni Intestazione di beni a nome altrui: legame tra dazione delle somme e successivo acquisto Donazioni indirette mediante attività materiali ( rinuncia ad opporsi alla domanda di usucapione): prova del cd. negozio conformativo?

Domanda di divisione e domanda di riduzione Autonomia e diversità: : la prima presuppone la qualità di erede e tende all'attribuzione di una quota ereditaria, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è finalizzata alla riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della legittima Impossibilità di ritenere la domanda di riduzione è implicitamente inclusa in quella di divisione ( Cassazione civile, 10 novembre 2010, n. 22855) Ammissibilità dell azione di divisione proposta in via subordinata rispetto a quella di riduzione: istituzione di eredi in quote astratte ed indivise e subentro del legittimario nella comunione ereditaria ia

Collazione e riduzione Differenze: a) Incremento reale, anche se per imputazione, mera operazione contabile; b) Limiti soggettivi per la prima che invece mancano per la riunione fittizia; c) differenza tra dispensa da collazione e dispensa da imputazione Idoneità della collazione a scongiurare la lesione di legittima Dispensa da collazione e successione legittima: : ex art. 553 c.c., anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari, colui che è chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione, qualora il relictum sia sufficiente a coprire la detta quota. Ne consegue che, nel caso di successione di figli legittimi, la dispensa dalla collazione relativa alle donazioni effettuate in favore di uno dei coeredi, se importa che la successione e la divisione debbano essere limitate al relictum, senza che a detta dispensa, nel caso di prescrizione dell'azione di riduzione, possa più opporsi il limite costituito dall'intangibilità della legittima, non esclude che la porzione spettante sul relictum al coerede donatario debba essere ridotta di quanto necessario ad integrare la quota di riserva, ferma peraltro l'inattaccabilità delle donazioni anche nel caso in cui il relictum non sia sufficiente all'integrazione della quota di riserva ( Cass., sez. II, 6 marzo 1980, n. 1521)

Divisione ereditaria e divisione dei beni oggetto dell azione di riduzione ( art. 560 c.c.) L art. 560 c.c. presuppone che la disposizione testamentaria ( legato o institutio ex certa re ) o la donazione abbiano ad oggetto beni specifici Si dubita che sia una comunione di provenienza ereditaria La norma fissa dei criteri per l attribuzione l derogatori rispetto a quelli ordinari ex art. 720 c.c., ma per l attribuzione l dell intero non può prescindersi dalla richiesta dell interessato, altrimenti si procede alla vendita.

Azione di riduzione ed accettazione con beneficio di inventario Ratio A) Contrasto tra responsabilità illimitata dell erede erede ed azione di riduzione ( Relazione al Codice) Critica: l azione l di riduzione non limita la responsabilità dell erede erede verso il legatario, ma incide sula misura dell esposizione esposizione dell erede, erede, inoltre non si può confondere la responsabilità illimitata con l obbligo l di rispettare gli atti di disposizione del de cuius B) Accettazione beneficiata al fine di impedire che possano avvantaggiarsi dell azione di riduzione i creditori personali del de cuius rimasti inerti a fronte degli atti di liberalità da questi posti in essere in vita Critica: non si comprende in questa ottica perché il requisito non dovrebbe operare quando si agisce contro soggetti chiamati come coeredi e per quale ragione sarebbe irrilevante la decadenza dal beneficio

C) Esigenza che vi sia una preventiva constatazione ufficiale della consistenza dei beni relitti allorchè si agisce verso terzi estranei Critica: eccedenza del mezzo rispetto allo scopo, poiché in tale prospettiva era sufficiente imporre la redazione dell inventario Esonero per il legittimario pretermesso e per l ipotesi l in cui il de cuius abbia esaurito il relictum con atti di disposizione Attenzione: se un legittimario agisce in riduzione contro un altro legittimario pretermesso,, ma che ha beneficiato di donazioni o legati ( es. legato ex art. 551 c.c.), occorre l accettazione l con beneficio di inventario (Cassazione civile, 22 giugno 1963, n. 1679) Quesito: può il legittimario pretermesso che ha esperito vittoriosamente l azione l di riduzione avvalersi del beneficio di inventario? Acquisto della qualità di erede avviene senza una formale accettazione ed in assenza di d una chiamata Del tutto ammissibile se si aderisce alla tesi secondo cui il legittimario dopo il passaggio in giudicato su riduzione non diviene ancora erede ma è un semplice chiamato Mengoni sostiene che il legittimario, pur essendo divenuto erede, avrebbe be 40 giorni per manifestare la volontà di avvalersi del beneficio

Natura giuridica Condizione di ammissibilità dell azione ( Cassazione civile 9 luglio 1971 n. 2200), essendosi superata la tesi del presupposto processuale Deve esistere al momento della decisione e non preesistere alla domanda Corollari a) Ai fini del perfezionamento dell accettazione beneficiata non basta la dichiarazione ma occorre anche la redazione dell inventario (Cass., sez. II, 9 agosto 2005, n. 16739 ) b) Poiché l esercizio dell azione di riduzione costituisce per il legittimario chiamato all eredit eredità una forma di accettazione tacita, deve procedere alla redazione dell inventario nei termini di cui agli artt. 485 e 487 c.c., a meno che non si tratti di un incapace, che può invece accettare per tutta la durata del processo c) la mancanza della predetta condizione, come per tutte le altre e condizioni dell'azione in generale, deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice ( Cassazione civile 6 giugno 1968, n. 1701)

d) se il legittimario ha agito in riduzione senza avere accettato o con beneficio di inventario, o avere perfezionato la procedura nei termini di legge, ge, non può avvantaggiarsi ex art. 510 c.c. dell accettazione beneficiata effettuata da un altro legittimario ( Cassazione civile 12 ottobre 1955 n. 3051) Conseguenze: Poiché la legge stabilisce rigorosamente l'ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di legittima, qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data più recente, effettuata a favore di donatario non coerede, per aver accettato l'eredità senza far ricorso al beneficio di inventario, non può più aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata la insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva (Cassazione civile 22 ottobre 1975, n. 3500)

Azione di riduzione e legato in sostituzione di legittima L'azione di riduzione spettante al legatario in esame postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che si rende necessario in ragione del fatto che il legato si acquista ipso iure,pertanto deve, previamente o quanto meno contestualmente alla domanda di riduzione, dismettere il legato (Cassazione civile 22 luglio 2004, n. 13875) La mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, è rilevabile di ufficio, senza necessità di eccezione della controparte (Cass., sez. II, 18 aprile 2000, n. 4971) Il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto, ai sensi dell art. 551 c.c., un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta, ai sensi dell art. 1350 c.c. ( Cassazione civile Sezioni Unite 1 marzo 2011, n. 7098) La rinunzia può intervenire anche nel corso del giudizio di riduzione a meno che non sia intervenuta un accettazione, anche implicita, del legato

Gli atti di disposizione compiuti in vita dal de cuius suscettibili di aggressione dopo l apertura della Il legittimario e la simulazione Problema: possibile cumulo della qualità di successore universale e di terzo Futuro legittimario prima della morte del de cuius: manca l interesse prima dell apertura della successione in quanto nutre una mera aspettativa di fatto ( Cassazione azione civile 27 marzo 1987 n. 2968) Attualità della soluzione alla luce dell introduzione del diritto di opposizione ex artt. 561 e 563 c.c. Differente regime processuale e possibilità di beneficiare delle agevolazioni probatorie Impossibilità di applicare l art. 1417: l atto lesivo dei diritti dei legittimari è riducibile e non illecito Simulazione assoluta o atto dissimulato nullo: le agevolazioni probatorie valgono sino alla concorrenza della quota di legittima o avvantaggiano il legittimario anche su beni che rientrerebbero nella disponibile? Cassazione civile 6 ottobre 2005 n. 19468: le agevolazioni operano anche se l impugnazione dell atto è destinata a riflettersi anche sulla riacquisizione del bene al patrimonio ereditario

Domanda di simulazione e posizione degli eredi non legittimari Per Cassazione civile 14 luglio 1951 n. 1954 se concordano sulla natura simulata dell atto potrebbero beneficiare dell accertamento fondato sulle prove portate dal legittimario, ma se si oppongono il giudicato non si estende Orientamento più recente di legittimità esclude che la sola comunanza di causa possa permettere alla parte ( o ai successori a titolo universale) di avvalersi di un regime probatorio agevolato ato concesso al terzo, risultando quindi possibile che il medesimo negozio possa essere dihiarato simulato nei confronti di quest ultimo ultimo e non dei primi ( Cassazione civile 15 febbraio 1979 n. 986; Cassazione civile 14 gennaio 1999 n. 326)

A) Legittimario totalmente pretermesso Originaria assenza della chiamata ed azione di riduzione come unico strumento per acquistare l eredità ( per alcune sentenze si diviene chiamato all eredità, con successivo termine di dieci anni per accettare) Azione di riduzione come esercizio di un diritto proprio ed autonomo contrapposto alla volontà del de cuius che spesso intende lederlo specie con atti simulati Conseguenze Riconoscimento della qualità di terzo Impossibilità di pretendere la previa accettazione con beneficio di inventario ex art. 564 c.c. ( esenzione estesa anche all ipotesi di esaurimento dell asse con atti inter vivos, senza la formale pretermissione del legittimario, oppure nell ipotesi di azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma in presenza di atto dissimulato nullo per carenza dei requisiti formali o sostanziali ex art. 1414 co. 2 c.c.)

Necessità di proporre la domanda di simulazione unitamente all azione azione di riduzione (non potrebbe valere la riserva di agire successivamente in riduzione, e la lesione della riserva dovrebbe essere dedotta quanto meno nella causa petendi; ; in senso contrario solo Cassazione civile 1 aprile 1997 n. 2836); Le dichiarazioni rese dal de cuius nell atto che si assume simulato non hanno valore vincolante nei confronti del legittimario, pertanto, malgrado nell atto di compravendita sia presente la dichiarazione dle venditore di avere ricevuto l integrale l versamento del prezzo, è sul compratore che grava l onere l di provare che le somme siano state poi effettivamente incassate dal de cuius ( Cassazione civile 25 giugno 2010 n. 15346)

Perplessità a) in caso di simulazione assoluta il bene rientra in toto nel relictum,, e la tutela del legittimario si realizza senza il ricorso all azione azione di riduzione b) l interesse l ad accertare la simulazione dell atto oneroso che cela una liberalità sussiste anche laddove non sia necessario esercitare la riduzione, in quanto l accertamento della realtà nascosta incrementa l ammontare l della quota di riserva, sebbene non sia poi possibile aggredire la donazione ( es. si tratta della donazione più risalente nel tempo): giurisprudenza contraria, dottrina ( Mengoni) ) favorevole. Per alcuni l accertamento l della simulazione andrebbe fatto in contraddittorio anche con colui che poi risentirebbe degli effetti dell accertamento della simulazione venendo a subire l azione l di riduzione ( ultimo donatario, a fronte del riscontro della d simulazione della donazione più risalente nel tempo). Prescrizione: opera solo per le ipotesi di simulazione relativa, e se agisce come legittimario decorre a far data dall apertura apertura della successione( Cassazione civile 30 luglio 2004 n. 14562), mentre se agisce in qualità di erede, decorre dalla data dell atto

Inopponibilità dell usucapione da parte del simulato acquirente, anche nel caso di simulazione assoluta atteso che il diritto del legittimario nasce e solo con l apertura l della successione; inoltre trattandosi di azione personale non sarebbe opponibile un eccezione di carattere reale quale quella di usucapione ( dottrina favorevole a questa tesi per evitare una cd. diseredazione occulta del legittimario) Cassazione civile n. 7470/1997 precisa che la salvezza dei terzi aventi causa dal simulato acquirente è limitata ai soli casi di simulazione assoluta ovvero di interposizione fittizia Si sostiene però l applicabilitl applicabilità della cd. teoria del doppio effetto, secondo cui in presenza di un atto traslativo, sebbene impugnabile, l acquirente, l al maturare del ventennio dall immissione in possesso l atto. l Tuttavia resta possibile valutare se l atteggiamento del de cuius in presenza di simulazione assoluta, ossa dare vita ad una donazione indiretta in relazione all inerzia volta a favorire l usucapientel ( cfr. Cassazione civile 29 maggio 2007 n. 12496) Ripercussioni sull individuazione del termine di prescrizione della simulazione a seguito della mutata giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di prescrizione dell azione di riduzione? No, in quanto il nuovo termine opera solo per le lesioni derivanti dal testamento e non nel caso in cui l atto l lesivo sia una liberalità inter vivos.

B) Legittimario istituito erede ma leso nella quota di riserva Necessità dell accettazione beneficiata se agisce contro soggetti non chiamati come coeredi ( per Azzariti l accettazione sarebbe necessaria al fine di avvalersi delle agevolazioni probatorie, senza la necessità di proporre contestualmente l azione di riduzione) Domanda di simulazione proposta congiuntamente all azione azione di riduzione Esclusione dei benefici probatori quando si agisce in collazione (Cassazione civile 21 febbraio 2007 n. 4021, secondo cui il coerede agisce in qualità di successore del de cuius e la prescrizione della domanda di simulazione decorre dal compimento dell atto) La nullità del negozio dissimulato per vizio di forma non permette di invocare la previsione di cui all art. art. 1417 c.c., in quanto la legge presuppone l illiceità; inoltre la verifica circa il rispetto delle prescrizioni formali presuppone il previo accertamento della simulazione, la cui prova, in assenza della spendita della qualità di legittimario, deve essere offerta in maniera rigorosa ( Cassazione civile 14 marzo 2008 n. 7048) Ipotesi differente: : legittimario ed acquisto simulato del de cuius: la simulazione è opponibile in quanto il legittimario non acquista i beni per effetto del titolo apparente e vantato dal de cuius, ma grazie ad una relazione di indole generale con il patrimonio del defunto ( Cassazione civile 14 marzo 1973 n. 723)

La prova della simulazione I limiti alla prova tra le parti Divieto di prova testimoniale e presunzioni: ratio e collegamento con art. 2722 c.c. Eccezione: illiceità del negozio dissimulato ma non generica nullità ( vizi di forma, contrarietà a norma non imperativa, ecc.) Non rilevabilità d ufficio delle limitazioni e possibilità di rinuncia delle parti Necessità di specifica eccezione: in quale atto? III memoria di cui all art. art. 183 co. VI c.p.c. Come si coordina il principio con il divieto di ricorso alle presunzioni? Eccezione sollevata negli scritti conclusionali o necessità di dedurre l inutilizzabilità delle presunzioni come motivo di appello?

Prova della simulazione da parte dei terzi Principio di libertà della prova: ricorso senza limiti a prova testimoniale ed a presunzioni Irrilevanza della forma dell atto pubblico per il contratto simulato: rilevanza probatoria delle attestazioni del pubblico ufficiale Elementi probatori rilevanti: a) irrisorietà del prezzo b) attestazione dell avvenuto pagamento del prezzo anteriormente alla conclusione del contratto o mancata prova dell avvenuto pagamento: si vedano però art. 35 comma 22 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 conv.. in l. 4 agosto 2006 n. 248 e succ. modifiche di cui alla l. 27 dicembre 2006 n. 296 ed i nuovi obblighi derivanti dalla normativa n antiriciclaggio ed antifinanziamento del terrorismo ( D. Lgs.. 21 novembre 2007 n. 231 e D. Lgs.. 22 giugno 2007 n. 109). Emersione dei dati relativi alle modalità di pagamento del prezzo e possibilità di tracciare le movimentazioni finanziarie

c) rapporti di parentela, di amicizia o di lavoro tra le parti del d contratto simulato d) permanenza dell alienante nella detenzione del bene alienato e) presenza di testimoni in occasione della conclusione di una vendita v a mezzo di atto pubblico ( indizio della sussistenza di una donazione dissimulata) a) Per la diversa rilevanza dell assenza di testimoni, cfr. Cassazione civile 11 aprile 2006 n. 8428, 8 che ha ritenuto tale circostanza indicativa di una simulazione assoluta della vendita f) esecuzione delle prestazioni scaturenti dal contratto simulato: valutazione come completamento della machinatio al fine di rendere maggiormente credibile la vicenda simulatoria ( Cassazione civile 4 maggio 1985 n. 2790) g) rifiuto di concludere il definitivo e vendita dei beni promessi si ad un terzo per un prezzo inferiore rispetto a quello richiesto al promissario acquirente, con successiva alienazione da parte del compratore dei medesimi beni a terzi senza alcun margine di utile

Valutazione degli elementi presuntivi non solo analiticamente ma in maniera globale: riscontro della gravità,, precisione e concordanza Decisione incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico ( Cassazione civile 26 novembre 2008 n. 28224)

Trust e tutela dei legittimari Validità del trust e possibilità di agire in riduzione ( Tribunale Lucca 23 settembre 1997, cit.) Trust internazionale ed art. 46 legge n. 218/1995 Principio di intangibilità della quota di riserva: necessità della lesione quantitativa Attribuzione al legittimario della quota di riserva gravata da vincolo v del trust: nullità ex art. 549 c.c. ( dubbio se l attribuzione l concerne anche parte della disponibile) Legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni costituiti tuiti in trust: contrasto in dottrina Poteri del trustee e amministratori dei beni degli incapaci beneficiari: artt. 324 n. 3 e 356 c.c. Trust e divisione da eseguire a cura del trustee; ; applicabilità degli artt. 713 e 733 c.c. Trust e clausole di decadenza o penali testamentarie: limiti alla a loro validità a seconda della causa di invalidità da far valere

Trust inter vivos a carattere liberale: donazione indiretta Il trustee non è un donatario ma riceve una proprietà vincolata nell interesse del beneficiario che si avvantaggia tramite l intermediazione l del trustee Non necessità della forma dell atto pubblico ma rispetto del principio della forma scritta Obbligo della collazione e dell imputazione: impoverimento del settlor o arricchimento del beneficiario? Valutazione degli incrementi derivanti dall attivit attività del trustee: : per Lupoi non andrebbero presi in esame Tempo della stima: alla data di apertura della successione o a quella q in cui si realizza l arricchimento per il beneficiario? Per Muritano se il denaro conferito in trust è stato impiegato nell acquisto di beni diversi occorre prendere in esame il valore dei beni presenti alla data di aperura della successione Trust autodichiarato con benefici a favore del terzo solo alla morte del settlor: : analogia con la situazione della donazione gravata di onere a favore del donante Se il vantaggio per il settlor è quello di fruire delle rendite, alla data di apertura della successione il diritto viene meno e si applica la soluzione data all ipotesi di donazione con riserva di usufrutto in favore del donante

Azione di riduzione e legittimazione passiva Posizione sui generis del trustee ed impossibilità di assimilarlo all erede, al legatario o al donatario Per alcuni analogia con la figura dell erede erede o del donatario gravati da onere: la riduzione concerne solo l utile l residuo che nel caso del trustee è pari a zero Tesi maggioritaria ( Mengoni,, Moscati, Porcelli): legittimazione spetta al beneficiari Trust discrezionale: se l azione l di riduzione precede la scelta del trustee,, si può agire nei confronti del trust stesso in persona del trustee ( Moscati) Successive alienazioni del bene pervenuto al beneficiario ed azione di restituzione ex art. 563 c.c. Recupero del bene in natura o del suo controvalore economico? Cassazione civile 12 maggio 2010 n. 11496: alla riduzione di una donazione indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura poichè l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore della donazione indiretta deve essere ottenuto con le modalità tipiche del diritto di credito

Modalità della riduzione: - Trust inter vivos irrevocabile o con designazione avvenuta durante la vita del settlor: : ai fini dell art. 559 c.c. si guarda alla data in cui è avvenuta la designazione da parte del trustee - Trust inter vivos ma con effetti post mortem: è la prima delle donazioni ad essere ridotta, ma successivamente alle disposizioni testamentarie ( tesi minoritaria Porcelli - lo parifica al legato ed applica art. 558 c.c.) - Trust testamentario: si riduce proporzionalmente con le altre disposizioni d testamentarie ma subito dopo la riduzione delle quote ab intestato ( art. 553 c.c.)

Azione di restituzione In realtà la dottrina individua due azioni di restituzione di cui una esperibile eribile contro il beneficiario delle disposizioni ridotte ( azione a carattere attere personale) e l altra nei confronti del terzo avente causa ( che si ritiene abbia a natura reale, in quanto indirizzata verso l attuale l titolare del bene Azione di restituzione contro il terzo acquirente Requisiti a) passaggio in giudicato della domanda di riduzione b) previa escussione del beneficiario delle disposizioni ridotte c) mancato esercizio da parte del terzo acquirente della facoltà di liberarsi dell obbligo di restituzione in natura, pagando l equivalente l in denaro ( per Mengoni si tratta di un diritto potestativo di riscatto ex lege)

Salvezza dei diritti del terzo Prima operava solo art. 2652 n. 8 c.c.: Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall apertura apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda ( attenzione se l acquisto l viene trascritto in corso di causa, benchè la domanda sia stata trascritta dopo dieci anni, prevale il legittimario ai sensi dell art. 111 c.p.c.) Riforma dell art. 563 ultimo comma di cui all'art. 24-novies d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente dall'art. l'art. 31 l. 28 dicembre 2005, n. 263: Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo o 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del d donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente ponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione

Alla luce della novella e del richiamo in essa contenuto, che ruolo r oggi gioca la trascrizione della domanda ex art. 2652 n. 8 c.c.? Ipotesi 1) Apertura della successione a più di venti anni dalla trascrizione della donazione = prevale la previsione di cui all art. art. 563 c.c. 2) Apertura della successione a meno di dieci anni dalla trascrizione della donazione = la norma da applicare è solo l art. l 2652 n. 8 ( a meno che non si tratti di acquisti a titolo gratuito) 3) Apertura della successione tra dieci e venti anni dalla trascrizione della donazione:

a) Dottrina maggioritaria: si applica solo l art. l 563 c.c. e quindi il terzo fa salvo il suo acquisto se la trascrizione della domanda, benchè effettuata nei dieci anni dall apertura apertura della successione, avvenga dopo venti anni dalla trascrizione della donazione b) Per Ieva invece deve sempre prevalere l art. l 2652 n. 8, e quindi l acquisto del terzo è pregiudicato se la domanda viene trascritta nei dieci anni dall apertura apertura della successione, sebbene siano decorsi più di venti anni dalla trascrizione della donazione c) Tesi intermedia secondo la quale le norme coesistono ed essendo entrambe ispirate alla tutela del terzo acquirente, occorre verificare quale tra le due fattispecie sananti dell acquisto del terzo, si sia concretata per prima