La fissazione dei criteri soggettivi d accesso alla P.M.A. tra Stato e Regioni

Documenti analoghi
PMA eterologa ed età limite per la donna. Tar Veneto, sez. III, sentenza 8 maggio 2015, n. 501 (Pres. Settesoldi, est. Farina)

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Legge 19 Febbraio 2004 n 40

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN. Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2015, n. 880

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Interrogazione a risposta scritta. presentata dagli Onorevoli. LOCATELLI, DI LELLO, DI GIOIA, Claudio FAVA, PASTORELLI

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)

CONSENSO INFORMATO. Ai sensi della Legge 19 febbraio 2004 n.40 e successive modificazioni. il a ( ) residente a in via tel CF

Requisiti soggettivi

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

DELIBERAZIONE N X / 2344 Seduta del 12/09/2014

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMUNE DI SAN BONIFACIO Provincia di Verona

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

La Regione non può legiferare in materia di donazione degli organi e tessuti

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789

RASSEGNA STAMPA. Sabato, 06 giugno Il Sole 24 Ore. Il Secolo XIX - Ed. Levante

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

Indagini bancarie aperte a tutti.


CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 212/E

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il gravame è fondato.

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

Legge 40/2004 sulla Fecondazione Assistita

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

TAR Milano, Sez. III, sentenza n del 2015

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

'&(&) '*%%&$'%&'+&!$&#,$'%$

ha pronunciato la presente

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

RISOLUZIONE N. 119 /E

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

Deliberazione 21 settembre 2011 (G.U. n. 227 del 29/09/2011)

A relazione dell'assessore Cavallera: Premesso che:

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Roma, Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

RISOLUZIONE N. 90 /E

3. Tribunale Cagliari 16 luglio Viene sollevata la questione di

Circolare Informativa n 21/2013

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

La Corte costituzionale e il diritto fondamentale di contrarre liberamente matrimonio

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 24 Dicembre 2010, n. 8 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011;

RISOLUZIONE N. 211/E

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

Deliberazione N.: 1090 del: 16/11/2015

Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale

DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n commento e testo

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO

Circolare N.101 del 4 Luglio 2012

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

A.C ed abb. (Nuovo testo unificato - Approvato dal Senato A.S. 344)

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 3 dicembre 2013, n. 2319

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

ACAM Ambiente S.p.A.

D.G.R.n del

TAR TOSCANA: NON SEM PRE BASTA LA SOA

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

Nota di approfondimento

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE DETERMINAZIONE N. 8300/730/D.G./DEL

Transcript:

O S S E R V A T O R I O D I D I R I T T O S A N I T A R I O 5 A G O S T O 2015 La fissazione dei criteri soggettivi d accesso alla P.M.A. tra Stato e Regioni

La fissazione dei criteri soggettivi d accesso alla P.M.A. tra Stato e Regioni TAR Veneto 8 maggio 2015, sent. n. 501 Pres. O. Settesoldi Est. A. Farina XX (Avv.ti N. Paoletti, F. Gallo, C. Sartori, E. Scieri) c. Regione Veneto (Avv.ti L. Londei, E. Zanon). Procreazione medicalmente assistita eterologa criteri per l accesso alla procedura linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni atto di indirizzo non vincolante possibilità per la Regione di adottare provvedimenti amministrativi per assicurare adeguati livelli di assistenza determinazione regionale dell età massima della donna richiedente limite minore rispetto a quello fissato per l accesso alla PMA omologa illegittimità. La sentenza in rassegna è una delle prime pronunce che si occupa delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie di procreazione medicalmente assistita di tipo c.d. eterologo, ossia mediante l impiego di gameti anche non provenienti dai due componenti della coppia che intende procreare. Come è noto, la fecondazione eterologa era vietata dall art. 4 della l. 19 febbraio 2004, n. 40, ma il divieto è stato dichiarato incostituzionale con la sent. Corte cost., n. 162 del 2014. In concreto, allo scrutinio del TAR del Veneto è stata sottoposta l impugnazione della delibera della Giunta regionale del Veneto che, sulla base del documento approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha regolato alcuni aspetti della PMA, tra i quali quelli relativi alla specificazione dei criteri soggettivi di accesso alla procedura. In particolare, i ricorrenti contestavano la fissazione del limite massimo di età di 43 anni per la donna che richiede la procedura. Tale determinazione, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe stata illegittima (tra l altro) perché discriminatoria rispetto al più generoso limite di 50 anni di età, fissato da altra deliberazione regionale per l accesso alla procedura di PMA c.d. omologa. Per arrivare alla soluzione della specifica questione agitata dalle parti, il TAR Veneto ha ricostruito l intera disciplina della PMA, come risultante dopo la sent. n. 162 del 2014 della Corte costituzionale. A tal proposito, il TAR ricorda che la legge non fissa un preciso limite di età per i componenti della coppia che 2 federalismi.it Osservatorio di diritto sanitario

chiedono l erogazione della PMA (omologa), dato che l art. 4, comma 1, della l. n. 40 del 2004 stabilisce che possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Data questa premessa, il TAR ha ricordato che, nella sent. n. 162 del 2014, la Consulta ha negato che dall annullamento del divieto di fecondazione eterologa sia scaturito un vuoto normativo, dato che la disciplina della fecondazione omologa è direttamente applicabile anche alle tecniche che si avvalgono di donazione di gameti. Purtuttavia, il TAR ha comunque constatato l assenza di un espresso intervento normativo dello Stato, cui spetta in via primaria la funzione di assicurare a tutti i soggetti che lo richiedano adeguati livelli di assistenza, fra cui è compresa la tecnica di fecondazione eterologa, osservando altresì che, a fronte di tale inerzia sono state le Regioni ad intervenire con atti amministrativi finalizzati a rendere fruibile l esercizio di un diritto la cui vigenza è ora riconosciuta da una disciplina nell ambito della quale sono contenuti i principi generali da osservare. In tal senso, infatti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato in data 4 settembre 2014 un Documento contenente le linee guida da seguire a livello nazionale con precise indicazioni cliniche. Tale documento ha inserito la PMA eterologa nei LEA, ossia nelle prestazioni che lo Stato eroga a carico del Servizio sanitario nazionale. Nello stesso documento le Autonomie hanno anche proposto che il limite d età per l accesso alla procedura a carico del SSN da parte della donna sia di 43 anni. Il TAR Veneto, pur con motivazione non particolarmente chiara, ha ritenuto legittimo questo intervento suppletivo delle Regioni e delle Province autonome, osservando che il documento in esame è stato espressamente approvato in considerazione dei tempi tecnici nell attesa dell intervento del Parlamento, al fine di assicurare comunque i livelli di assistenza in ordine a tale pratica di fecondazione assistita, così come assicurati dal SSN. Ciò premesso, il TAR ha osservato che la Giunta regionale del Veneto ha recepito il documento approvato dalla Conferenza, salvo la specificazione che per quanto attiene alla fecondazione omologa viene confermato quanto già previsto dalla DGR n. 822 del 4 giugno 2011, delibera che aveva fissato il diverso limite d età di 50 anni per la donna. Ad avviso del Collegio giudicante, la distinzione conseguente al mantenimento, per la sola fecondazione omologa, di un limite di età più favorevole (50 anni) rispetto alla eterologa (43) non è in alcun modo giustificata e appare frutto di una non oculata valutazione circa le conseguenze che tale specificazione avrebbe comportato. Per tale ragione, il TAR del Veneto ha ritenuto di accogliere il ricorso, dichiarando illegittima la delibera impugnata per violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, nonché del diritto alla genitorialità ed alla salute, disponendone l annullamento nella parte in cui ha ritenuto di applicare solo nel caso della PMA eterologa il limite di età di 43 anni per la donna. 3 federalismi.it Osservatorio di diritto sanitario

Il percorso argomentativo della sentenza in commento si espone ad alcune critiche, che possono sinteticamente descriversi di seguito. In primo luogo il TAR del Veneto ha riconosciuto la legittimità di un intervento suppletivo delle Regioni in elementi certo non di dettaglio della disciplina della fecondazione eterologa: la qualificazione della prestazione come appartenente ai livelli essenziali delle prestazioni e la specificazione dei criteri soggettivi d accesso alla procedura. Si tratta di una disciplina che non è né meramente esecutiva delle disposizioni della legge statale, né specificamente concernente gli elementi di organizzazione delle prestazioni sanitarie, affidata alla competenza regionale. Quanto al primo profilo, se è vero che la Consulta ha ricondotto l accesso alla PMA eterologa all esercizio di diritti e libertà costituzionali (così prefigurandone l inserimento nelle prestazioni erogate a carico del SSN), nondimeno l aggiornamento dei LEA, ai sensi dell art. 54 della l. n. 289 del 2002, avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. L intervento suppletivo delle Regioni, dunque, appare di dubbia legittimità già se osservato nella prospettiva del riparto di competenze e di leale collaborazione tra Stato e Regioni (la tutela della salute è materia di competenza condivisa, mentre l art. 117, comma 2, lett. m), Cost. riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da erogare su tutto il territorio nazionale). Quanto al secondo profilo, è sospetta di violazione di legge la fissazione sia da parte della Conferenza delle Regioni, sia da parte della singola Regione con una delibera giuntale di un criterio soggettivo rigido, con precisa indicazione del limite massimo di età della donna che può richiedere la procedura di PMA, a fronte di una clausola di legge statale elastica, che rimanda al medico l accertamento della età potenzialmente fertile della donna richiedente. Al vizio di violazione di legge, peraltro, sembra aggiungersi quello di eccesso di potere, quantomeno nella figura dell irragionevolezza. In proposito va ricordata la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che, nella scelta relativa all accesso alle pratiche sanitarie e alla somministrazione di farmaci, difende l autonomia di giudizio del medico dalle scelte arbitrarie del legislatore o dell Amministrazione. Nella sent. n. 282 del 2002 (con massima ribadita almeno nelle sentt. nn. 338 del 2003, 151 del 2009 e 162 del 2014, queste ultime due rese proprio in tema di fecondazione assistita), la Consulta ha affermato che, Salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non è, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni : poiché la pratica dell arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione. In questa prospettiva, la fissazione rigida del limite d età massimo per la donna che chiede di sottoporsi alla PMA rischia di far ritenere eleggibile una paziente che, all esame medico, sarebbe stata respinta, e viceversa. 4 federalismi.it Osservatorio di diritto sanitario

Alla luce di queste considerazioni, chiamato in via immediata a scrutinare la legittimità della delibera giuntale della Regione Veneto e, in via mediata, a verificare la meritevolezza dell interesse dei ricorrenti, il TAR sarebbe potuto pervenire allo stesso risultato dell annullamento in parte qua, ma seguendo il più prudente percorso argomentativo della violazione dell art. 5 della l. n. 40 del 2004, aderendo alla giusta osservazione dei ricorrenti (richiamata nella parte in Fatto della sentenza) che l imposizione del limite di 43 anni per l eterologa non trova riscontro nella normativa nazionale, che richiama il criterio di «età potenzialmente fertile». In questo modo il TAR avrebbe sia ristabilito il riparto di competenze tra Stato e Regioni, sia fatto riemergere la centralità del medico e della struttura sanitaria nella valutazione di un dato che è senz altro connotato di elementi tecnico-scientifici, quale l accertamento della potenziale fertilità della donna. Patrizio D. A. 5 federalismi.it Osservatorio di diritto sanitario