REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI



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ENTE D AMBITO SOCIALE N. 34 VESTINA REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 1

Articolo 1 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento per Piano Sociale di zona si intende quel provvedimento amministrativo concordato approvato dalla Comunità Montana Montagna Pescarese e dagli Enti locali inclusi nell ambito territoriale n 34 Vestino, che nel periodo temporale di riferimento stabilisce le linee programmatiche e le risorse finanziarie relative ai servizi sociali sulla base criteri generali previsti dal Piano sociale regionale. 2. Ai fini del presente regolamento per Servizio di Segretariato Sociale e servizio sociale si intende il servizio previsto dal Piano Sociale accoglie le richieste provenienti dal territorio e che si prende cura di ogni caso trattandolo nelle modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell utente. 3. Ai fini del presente regolamento l Ufficio di Piano è l ufficio previsto dal Piano sociale di Zona che si occupa di coordinare, supervisionare le attività dei servizi sociali. Articolo 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina l attività di ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI che l Ente d Ambito Sociale e i Comuni dell Ambito sociale n 34 esplicano nell ambito delle funzioni e dei compiti di cui alla di cui al Piano Sociale Regionale ed al relativo Piano Sociale di Zona. Articolo 3 FINALITA E DEFINIZIONI 1. Per Assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l abitazione dell utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. 2. L EAS tende ad assicurare i seguenti servizi segnalati in sede di presentazione della domanda: pulizia dei locali effettivamente utilizzati dall utente, aiuto nella lavatura, stiratura, sistemazione della biancheria, vestiario personale; igiene personale: vestizione, aiuto nel bagno; disbrigo pratiche amministrative; commissioni generiche, spesa; piccoli accompagnamenti. 1 3. Il Servizio ha lo scopo di sostenere i minimi livelli di autonomia della persona umana nel rispetto del principio della pari dignità e di favorire il mantenimento della persona anziana nel suo contesto sociale, assicurandogli interventi socioassistenziali diretti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione, di disagio. Articolo 4 DESTINATARI 1. Destinatari del servizio sono tutti i cittadini di età superiore ai 65 anni di età: 1 Come modificato dalla Conferenza dei Sindaci del 05.07.2013 nel rispetto di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona 2011/2013.. 2

a) anziani soli e in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza; b) anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza; c) anziani non-autosufficienti per i quali si garantiscono i servizi e le prestazioni di cui all art.3 comma 1 lettera B e H; d) anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari; e) anziani che versino in particolare stato di necessità; Articolo 5 AMMISSIONE AL SERVIZIO 1. L ammissione al servizio di assistenza domiciliare è disposta dagli operatori del Segretariato Sociale e servizio sociale sulla base di una approfondita indagine sociopsico-economica. 2. L attivazione procedurale del servizio avviene su richiesta dell interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona. 3. Alla domanda d accesso al servizio dovrà essere allegata: la dichiarazione ISEE, rilasciata dagli appositi Enti competenti, 2 in corso di validità e da ripresentare alla scadenza, in caso contrario il servizio verrà sospeso dall assistente sociale territorialmente competente 3 ; stato di famiglia o autocertificazione in cui si dichiara lo stato di fatto; ogni altro documentazione ritenuta utile dal richiedente al fine della valutazione del bisogno. 4 4. Il Segretariato Sociale e/o servizio sociale e l Ufficio di Piano potranno richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda 5. Potranno altresì essere eseguiti controlli sulle dichiarazioni fornite dall utente e dal suo nucleo familiare diretti ad accertare la veridicità delle informazioni date. 6. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio di segretariato sociale provvede d ufficio, anche su iniziativa di enti e organizzazioni del volontariato. Articolo 6 CRITERI DI AMMISSIONE 1. L ammissione al servizio di assistenza domiciliare è prioritariamente assicurata a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie. 2. L ordine di ammissione degli aventi diritto è determinato sulla base della seguente graduatoria che prende in considerazione a) Situazione fisico-psichico sanitaria 1. Anziano non autosufficiente (nei limiti stabiliti dall art.4) 2. Anziano parzialmente autosufficiente 3 Anziano autosufficiente b) Situazione economica: 1. Percepisce pensione di invalidità e accompagnamento 2 Percepisce pensione sociale 3 Percepisce altri redditi 2 Come modificato dalla Conferenza dei Sindaci del 23 novembre 2006 con deliberazione di Giunta n 144 del 24.11.2006. 3 Modifica approvata in sede di Conferenza dei Sindaci del 05.07.2013. 4 Aggiunto in sede di Conferenza dei Sindaci del 05.07.2013. 3

c) Situazione sociale 1 Vive solo e non ha figli 2 Vive solo e lontano dal centro 3 Vive con un coniuge anziano 4 Vive solo, ha figli 5 Le visite dei figli non sono frequenti(1 volta alla settimana) 6 Vive solo, i figli abitano non più lontano di 10 km Le visite dei figli sono frequenti (2-3 volte la settimana) Vive in famiglia Articolo 7 ASSEGNAZIONE ORE 1. Le ore verranno assegnate in base: a) monte ore settimanali stabilite dal Piano sociale di zona; b) i criteri di cui l art.6 2. Di fronte a richieste che superano la disponibilità del monte ore settimanale verranno privilegiati utenti che presentano problematiche più gravi e con un reddito più basso. Articolo 7 bis NORMA TRANSITORIA 1. I casi particolari che abbiano alcuni dei parametri richiesti dal Regolamento, previa preliminare valutazione socio-sanitaria documentata dal Segretariato Sociale e/o servizio sociale, saranno esaminati di volta in volta dall Ufficio di Piano, dal coordinatore della Conferenza dei Sindaci e dal Rappresentante del Comune interessato. Il Giudizio della suddetta commissione è insindacabile 5 Articolo 8 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO 1. Dalla data di entrata in vigore delle modifiche relative al presente Regolamento le domande di assistenza domiciliare anziani dovranno essere correlate dal certificato ISEE, rilasciato dagli appositi Enti competenti. 2. Dal 01.07.2013 gli utenti concorreranno al sostentamento della spesa versando all Ente erogante, per ogni ora di prestazione, la somma riportata nella tabella sottostante in base ai seguenti parametri ISEE 6 : Indicatore della situazione economica equivalente Contributo per ogni ora di prestazione Fino a 6.500,00 gratuito Da 6.500,01 a 9.000,00 3,00 Da 9.000,01 a 12.000,00 4,50 Da 12.000,01 a 15.000,00 6,00 oltre 15.000,01 7,50 5 Come modificato dalla Conferenza dei sindaci del 24 ottobre 2001 con deliberazione di Giunta n 197 del 26/10/2001 6 Indicatore situazione economica equivalente e contributo per ogni ora di prestazione modificati in sede di Conferenza dei Sindaci del 05.07.2013. 4

3. Il certificato ISEE dovrà essere ripresentato, all ufficio che ha raccolto la domanda e attivato il servizio, entro 15 giorni della sua scadenza pena la sospensione del servizio 7 4. Le amministrazioni comunali potranno garantire la gratuità del servizio agli utenti più bisognosi previa comunicazione anticipata e con contribuzione oraria a proprio carico. Articolo 10 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI 1. Copia del regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Articolo 11 RINVIO DINAMICO 1. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali. 2. In tal casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Articolo 12 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 1. Per ogni situazione non disciplinata specificamente dal presente regolamento trovano attuazione le disposizioni di legge e/o regolamento nazionali o regionali vigenti nella specifica materia, ove applicabili. Articolo 13 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.08.2013 previa pubblicazione sul sito www.servizisocialivestina.it. 7 Modifica approvata in sede di Conferenza dei Sindaci del 05.07.2013. 5