COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como Regolamento PER L ASSISTENZA DOMICILIARE Art. 1 Istituzione 1. E istituito nel Comune di Brienno il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.). Detto servizio è costituito dal complesso di prestazioni socio - assistenziali prestate prioritariamente al domicilio di anziani e subordinatamente di minori e handicappati e in presenza di nuclei famigliari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e ridurre le esigenze di ricorso a strutture assistenziali. Art. 2 Destinatari 1.Sono destinatari dell assistenza domiciliare le persone anziane con modico grado di autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa, in situazione di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti col mondo esterno (soprattutto soggetti in età più avanzata); inoltre gli handicappati, psicotici cronici, o soggetti comunque riconosciuti invalidi o inabili; i nuclei famigliari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione o handicappati in presenza di situazioni di emergenza / allontanamento per causa di forza maggiore dei genitori, ovvero periodi di ospedalizzazione degli stessi. Art. 3 Ammissioni 1. Spetta all Assessore ai Servizi Sociali l individuazione degli utenti del S.A.D., che dovrà essere effettuata prioritariamente all interno delle fasce di popolazione a più alto rischio di destinazione a strutture residenziali o a ricoveri istituzionali ospedalieri impropri. La ammissione al S.A.D. nonché il numero di ore destinato al singolo utente saranno deliberate dalla Giunta Comunale su proposta dell'assessore competente sulla base della richiesta dell utente stesso, o di brevi relazioni del medico curante o di componenti di servizi sociali o terapeutici pertinenti al Comune di Brienno. 1
Art. 4 Prestazioni 1. Le prestazioni fondamentali del S.A.D. sono le seguenti: a) Prestazioni di tipo domestico erogate dell ausiliario socio assistenziale: - aiuto per il governo della casa; - aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali e per favorire l autosufficienza nelle attività giornaliere, nelle relazioni sociali, negli obblighi sociali ed istituzionali. b) Prestazioni educative (da prevedere per minori o soggetti handicappati in età evolutiva). c) Prestazioni complementari - lavori di lavanderia e stireria; - servizio pasti 2. Tali prestazioni non vanno erogate isolatamente ma contestualmente agli altri servizi del S.A.D., e possono essere espletate anche usufruendo di impianti e servizi collettivi (mense, strutture protette ecc.). 3.Le prestazioni del S.A.D. sono di norma solo diurne e devono garantire un servizio minimo di tre ore settimanali distribuite in tre giorni alla settimana. Art. 5 Personale 1. Il S.A.D. è assicurato dalle seguenti figure professionali: - ausiliari socio assistenziali eventualmente coadiuvati da colf o assistenti domiciliari; - educatori nei casi previsti dall art.4 lettera b); - coordinatore della Coop; - altre figure complementari per le prestazioni di cui all art.4, lettera c). 2. L ausiliario socio assistenziale opera dando il proprio aiuto per favorire l autosufficienza nella vita quotidiana. Si tratta in particolare di attività di assistenza diretta alla persona, di aiuto per il governo dell alloggio e per le attività domestiche, giornaliere, nelle relazioni sociali, negli obblighi sociali e istituzionali. 3. Inoltre l A.S.A. può svolgere prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione in coordinamento con il personale del distretto socio sanitario dell USSL n.5 a cui Brienno è pertinente (medico di base, infermiera professionale). 4. In assenza di personale qualificato nell organico del Comune, il servizio è affidato a ditte o cooperative specializzate in possesso dei prescritti requisiti professionali e tecnici con particolare osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. 01.06.1993, n.16 e della deliberazione della G.R. n.43727/93 relativa all approvazione degli schemi di convenzione tipo con le cooperative sociali. Art. 6 Regolamentazione dei rapporti finanziari fra Comune e utenti 1. Gli utenti del S.A.D. sono chiamati a contribuire al costo del servizio secondo il proprio reddito. 2. Vengono stabilite le seguenti fasce di reddito e percentuali di compartecipazione degli utenti sulle tariffe: 2
Componenti Soglia limite per accesso Quota di partecipazione spesa per valori superiori gratuito S.A.D. Fino a % fino a % fino a % oltre 1 9.605.700 ( 4.960,93 ) 15.080.949 ( 7.788,66 ) 19.595.628 30% 23.630.022 2 15.080.949 ( 7.788,66 ) 19.595.628 23.630.022 30% 27.376.245 3 19.595.628 23.630.022 27.376.245 30% 30.738.240 4 23.630.022 27.376.245 30.738.240 30% 34.100.235 ( 17.611,30 ) 5 27.376.245 30.738.240 34.100.235 ( 17.611,30 ) 30% 37.462.230 ( 19.347,63 ) * la tabella è stata sostituita con deliberazione del C.C. n.30/01 3
3. Dette fasce di reddito possono essere aggiornate annualmente, con provvedimento della Giunta Comunale a partire dal mese di gennaio 1998, sulla base dell incidenza del costo della vita. Art. 7 Modalità per accedere al servizio 1. Gli interventi di assistenza domiciliare vengono effettuati su richiesta degli interessati. Ovvero su segnalazione dell Assessore ai Servizi Sociali, del medico curante o di componenti di servizi sociali o sanitari pertinenti al Comune e previo assenso delle persone destinatarie del servizio. 2. La domanda, sottoscritta dal richiedente va indirizzata all assessorato ai Servizi Sociali del Comune e deve contenere: a) cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e dei componenti la famiglia; b) occupazione del richiedente e dei componenti il nucleo famigliare; c) redditi di qualsiasi specie di cui il richiedente e/o i familiari siano provvisti, compresi contributi o sussidi corrisposti da altri enti; d) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, occupazione o condizione degli altri eventuali figli. 3. Alla domanda dovrà essere allegata una idonea documentazione dei redditi dichiarati, che potrà essere resa anche a mezzo di atto notorio o atto sostitutivo. 4. Sulla domanda, dopo l espletamento delle indagini di cui al precedente articolo 3, è apposto il nulla osta della Giunta con indicazione della data della seduta. Eventuali provvedimenti di diniego devono essere debitamente motivati e comunicati all interessato entro 15 giorni dalla richiesta. 5. L elenco degli utenti ammessi è trasmesso agli incaricati del servizio e per conoscenza a ciascuno degli interessati. Art. 8 Dismissione dal servizio 1. Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi: a) a richiesta scritta dell utente o dei parenti, salvo sempre il consenso dell interessato; b) per decisione dell Assessorato ai servizi Sociali per il venir meno delle condizioni di bisogno che hanno determinato l ammissione; c) per decisione dell Assessorato ai servizi Sociali per protratta mancata contribuzione del costo del servizio; d) per infedeltà nelle dichiarazioni di cui all art.7. 2. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, deve essere data comunicazione all interessato. Art. 9 Modalità di organizzazione ed attuazione del servizio 1. Esperita la fase istruttoria, l elenco degli utenti ammessi è trasmesso agli incaricati del Servizio. 2. Gli incaricati del servizio sono tenuti a registrare quotidianamente sull apposita scheda di 4
servizio in dotazione i nominativi degli utenti visitati in giornata, i quali sono tenuti a firmare la scheda che rimane in loro possesso. 3. Di ogni utente viene tenuta dagli incaricati del servizio una cartella di intervento in cui vengono annotate le prestazioni effettuate. A tal scopo gli incaricati del servizio sono tenuti a fare una relazione periodica all Assessore ai Servizi Sociali sul servizio svolto e sull evolversi della situazione. 4. Al termine di ogni mese gli incaricati del servizio trasmettono al Comune l elenco degli utenti assistiti specificando il numero delle ore effettuate, distinti per tipo di prestazione offerta. Sulla base di tale rendiconto mensile, ogni utente è tenuto al pagamento della retta secondo le percentuali di contributo di cui all art.6 entro la prima decade del mese successivo. Art. 10 Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esecutività da parte del CO.RE.CO. 5