COMUNE DI MONTESE Provincia di Modena



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COMUNE DI MONTESE Provincia di Modena REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI Approvato con atto C.C. nr. 53 del 30/09/1999 Testo integrato e coordinato con le modifiche apportate al testo originario con deliberazione consiliare nr. 27 del 02.07.2013

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ' DEL SERVIZIO ART.1 II Comune di Montese amministra e gestisce la Casa Protetta, quale struttura assistenziale e residenziale a rilevanza sanitaria in grado di accogliere: anziani prevalentemente in condizioni di non autosufficienza fisica e/o psichica e inabili per i quali non è più possibile il mantenimento presso il proprio ambiente famigliare e sociale. La Casa Protetta quale articolazione della rete dei servizi ed interventi a favore della popolazione anziana si pone come servizio di appoggio temporaneo alla famiglia consentendo anche ricoveri temporanei di breve periodo. ART.2 ( La Casa Protetta del Comune di Montese quale servizio pubblico viene organizzata e gestita nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale e regionale, e di quanto stabilito dai singoli atti e deliberazioni Comunali. La Casa Protetta quale servizio a rilevanza sanitaria è convenzionata in base alla normativa vigente con l'ausl di Modena Distretto di Vignola e L'AUSL di Bologna nord Distretto di Porretta Terme è pertanto tenuta al rispetto dei parametri funzionali stabiliti nelle suddette convenzioni. ART.3 La Casa Protetta opera: nel rispetto dell'autonomia individuale e della riservatezza personale degli ospiti, e nella salvaguardia dei diritti di dignità e libertà individuale garantendo all'anziano l'esercizio dei propri diritti sociali, politici, economici e religiosi. La Casa Protetta favorisce la partecipazione degli ospiti e dei loro famigliar! alla vita comunitaria. Assicura agli ospiti un adeguato livello di comfort abitativo, di assistenza tutelare, di assistenza sanitaria di base e riabilitativa al fine di recuperarne e mantenerne al livello più alto possibile le capacità e le autonomie individuali. ART.4 La Casa Protetta opera per promuovere e favorire il rapporto con i famigliari, i parenti e gli amici degli ospiti che possono accedere in qualsiasi momento alla struttura compatibilmente alle esigenze del servizio. La Casa Protetta favorisce altresì i rapporti con la realtà territoriale attivando dentro e fuori la struttura momenti ed occasioni d'incontro. Accoglie, riconoscendone il valore sociale, l'apporto del volontariato (associazioni, gruppi, e singoli) integrandoli nei propri programmi di intervento. TITOLO 2 GESTIONE E ATTIVITA ART.5 Gli indirizzi gestionali e gli atti relativi all'organizzazione della Casa Protetta vengono effettuati a mezzo dei seguenti organi: - Consiglio Comunale - Sindaco - Giunta Municipale - Commissione Consultiva nominata dal Consiglio Comunale Sono di competenza di ciascun Organo le attribuzioni conferitegli dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Il Responsabile della struttura risponde del funzionamento della struttura e del raggiungimento degli obiettivi individuati dall'amministrazione Comunale, ha competenza in relazione al proprio ruolo e qualifica professionale risponde delle funzioni assegnategli secondo la normativa vigente. ART.6 La Casa Protetta fornisce ai propri ospiti un complesso di prestazioni socio-sanitarie così articolate: Assistenza alberghiera completa, comprensiva di ospitalità residenziale, servizio ristorazione, servizio di guardaroba e lavanderia, Assistenza tutelare diurna e notturna Igiene e cura della persona, comprensiva dei presidi per l'incontinenza e del materiale igienico sanitario Aiuto nell'assunzione dei pasti Assistenza sanitaria di base comprensiva di assistenza medico-infermieristica, riabilitativa, farmaceutica fornite dall'ausl convenzionata con la struttura, Accompagnamento con mezzi propri dove le condizioni dell'anziano lo permettano presso presidi sanitari pubblici privati per la fruizione di prestazioni sanitarie (ricoveri ospedalieri, visite specialistiche, esami di laboratorio ecc..) Attività motorie, occupazionali ricreativo-culturali. Le prestazioni sopra indicate vengono fornite tramite personale professionalmente preparato e qualificato, dipendente dall'ente gestore e/o a rapporto convenzionale o libero professionale per il quale l'amministrazione Comunale se ne assume ogni responsabilità. Nell'erogazione delle prestazioni previste potranno collaborare i famigliari, nell'ottica del mantenimento dei legami affettivi e relazionali con l'ospite, altresì potranno partecipare anche associazioni.gruppi e singoli volontari, il tutto nel rispetto di quanto disposto dal suddetto regolamento e da ogni disposizione interna impartita dalla direzione della Struttura. Le prestazioni di assistenza tutelare sono erogate nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dalle normative vigenti in materia. Compatibilmente con l'organizzazione della Struttura potranno essere celebrate la S.Messa e la Benedizione Eucaristica ed ogni altra funzione di carattere religioso, la partecipazione lasciata alla libera iniziativa dell'ospite. ART.7 Le prestazioni di assistenza sanitaria sono erogate dall'ausl competente tramite apposita convenzione, nel rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa vigente. E' di competenza del medico operante nella Casa Protetta la responsabilità terapeutica di ciascun assistito. TITOLO 3 MODALITÀ' DI ACCESSO E FUNZIONAMENTO ART.8 I competenti servizi sociali e sanitari, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2003, accolgono e valutano la richiesta di ingresso in struttura e provvedono alla definizione del Progetto di vita e di cura che verrà inviato all'ufficio di Piano. In seguito alla valutazione dell'uvm e alla definizione del Progetto di vita e di cura, la documentazione verrà inviata all'ufficio di Piano che aggiornerà mensilmente la graduatoria relativa agli ingressi in struttura e si occuperà della procedura amministrativa di ammissione al

servizio. L'Ufficio di Piano si occupa anche della procedura amministrativa relativa agli ingressi post dimissioni ospedaliere di natura temporanea, di sollievo, d'urgenza. La domanda di ingresso dovrà essere integrata da tutta la documentazione sociale, sanitaria e personale specificatamente richiesta. L'ammissione in struttura è a titolo oneroso e avviene a conclusione dell'iter procedurale previsto. ART.9 L'ospite è libero di uscire e di entrare nella struttura, previa comunicazione al personale di servizio, può ricevere visite nel rispetto della quiete degli altri ospiti. L'allontanamento spontaneo dell'ospite non comporta alcuna responsabilità del personale della struttura essendo l'ammissione volontaria. L'ospite che rinuncia alla permanenza in Casa Protetta deve farlo mediante atto scritto. L'Amministrazione Comunale può dimettere l'ospite qualora, siano mutate le condizioni psicofisiche che ne hanno determinato l'ammissione e in caso di morosità nel pagamento della retta, la proposta di dimissione viene presentata dalla direzione della struttura ai competenti organi Comunali per la necessaria deliberazione. La struttura non adotta misure coercitive e limitanti della libertà personale. Possono invece essere adottati tutti gli accorgimenti terapeutici tesi ad impedire danni alla propria persona in caso di incapacità di autogestione e autocontrollo dei movimenti e delle posture da parte dell'ospite, le decisioni in merito sono di competenza del medico di struttura. Il personale occupato risponde della propria attività nell'ambito della normativa vigente sullo stato giuridico del dipendente pubblico. ART. 10 Secondo quanto disposto dalla normativa sull'accreditamento delle strutture socio-assistenziali e sulla base di quanto definito dai contratti di servizio siglati tra Unione Terre di Castelli, AUSL di Modena distretto di Vignola ed il Comune di Montese per la regolamentazione del rapporto per la gestione del servizio di Casa Residenza di Montese, la disciplina e la determinazione annuale su base giornaliera delle quote di contribuzione a carico degli utenti, viene effettuata sulla base delle linee omogenee di ambito distrettuale definite dal Comitato di Distretto; La retta giornaliera è onnicomprensiva, compreso il trasporto relativo a garantire prestazioni socio sanitarie ed assistenziali previste nel PAI del singolo ospite. Sono esclusi tutti i trasporti per prestazioni legati e ad esigenze personali non collegate al collocamento in struttura (accompagnamento Banca, Tribunale...). Restano esclusi inoltre i costi per ticket sanitari e onorari diversi dovuti dall'ospite a titolo personale per prestazioni sanitarie diverse da quelle fornite dalla struttura; per medicinali non presenti nel prontuario Terapeutico; per la biancheria personale, per gadget personali... ART. 11 1) Il coordinatore della struttura al momento dell'ingresso raccoglie l'impegno al pagamento della quota di contribuzione da parte dell'ospite/dei suoi familiari di riferimento/amministratori di sostegno; 2) Per gli ospiti non residenti nel Comune di Montese dovrà essere raccolto anche l'impegno del Comune di residenza (o Ente cui sono state trasferite le funzioni ) dell'utente ad assumersi eventualmente a proprio carico (in misura totale e parziale in base al regolamento comunale) la quota di contribuzione per gli assistiti in condizioni economiche disagiate.

3) Qualora l'ospite sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il Servizio sociale territorialmente competente comunica tempestivamente al soggetto gestore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico; 4) La quota di contribuzione a carico degli ospiti residenti nel Comune di Montese viene progressivamente imputata a : - Ospite: che concorre al pagamento della retta di ricovero attraverso il proprio reddito personale (qualsiasi introito di cui risulti titolare) - Parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433-488 del Codice Civile I ricoverati (salvo quanto previsto sopra) che non posseggono redditi sufficienti a coprire la retta possono attraverso richiesta scritta chiedere all'amministarzione Comunale di intervenire in maniera sussidiaria ad integrare il pagamento della retta. Eventuali provvidenze economiche di tipo previdenziale o assistenziale arretrate, come pure ogni altro introito finanziario arretrato, attribuibile per quanto concerne il periodo di godimento al periodo di ricovero, dovranno al momento della riscossione essere versate al Comune di Montese fino alla concorrenza della somma pagata dallo stesso. Sull'eventuale alloggio, come pure su ogni altra sostanza lasciata dal rivoretao al momento del decesso il Comune potrà effettuare rivalsa ereditaria fino al totale recupero dei contributi erogati. 5) L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". All utente moroso e per conoscenza al Comune di residenza, verrà inviato un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito verranno indicate le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato, il Comune di Montese potrà procedere, per gli ospiti residenti presso il Comune di Montese direttamente al recupero coattivo del credito in base alle normative vigenti. Per gli ospiti provenienti da altri Comuni (o che alla data d'ingresso in struttura risultavano residenti presso altri Comuni) invece non sarà avviato dal Comune di Montese alcun procedimento di recupero coattivo del credito. L utente non verrà dimesso dal servizio, solo nel caso in cui il Comune di residenza o altro ente da esso delegato, produrrà specifico impegno al pagamento di quanto dall utente stesso dovuto per il servizio erogato. ART. 12 All'ospite viene assegnata una stanza in comune con altre persone o singola secondo le disponibilità della struttura e alle caratteristiche psico-fisiche dello stesso. La direzione della Casa Protetta si riserva successivamente di trasferire l'ospite in altra stanza qualora sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria, il trasferimento viene comunque concordato con l'ospite stesso. Il ricoverato ha la facoltà di portare nella propria stanza suppellettili e oggetti personali, purché non contrastino con i diritti degli altri ospiti e con le regole della vita comunitaria. ART. 13 La direzione della Casa Protetta non assume nessuna responsabilità per i valori conservati direttamente dagli ospiti in struttura. La direzione può svolgere funzioni di deposito a titolo gratuito ai sensi dell'ari. 1766 e seguenti del Codice civile, dietro autorizzazione scritta dell'ospite o dei famigliari. ART. 14 L'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici competenti può provvedere alla riscossione delle pensioni per conto dell'ospite solo a fronte di specifica delega e autorizzazione. Qualora le condizioni dell'ospite non lo consentono e/o manchino i famigliari, verranno attivati gli istituti tutelari previsti dalla legge.

ART. 15 Per ogni ospite viene istruito un fascicolo per la raccolta di tutti i suoi documenti, vengono inoltre compilate e tenute aggiornate dal personale competente la cartella assistenziale e quella sanitaria. La tenuta di tutta la documentazione viene fatta nel rispetto di quanto previsto in materia di riservatezza dalla legge31.12.96 nr. 675. ART. 16 L'anziano e/o i famigliari che intendono segnalare inadempienze, scorrettezze e non rispetto delle norme e del presente regolamento, possono presentare formale ricorso in forma scritta al Sindaco, che è tenuto a rispondere nei tempi previsti dai regolamenti e leggi vigenti in materia.